Добірка наукової літератури з теми "Scienza del diritto"

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Статті в журналах з теми "Scienza del diritto"

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Bartoli, Roberto. "Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 17–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002003.

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Анотація:
1. Quale l'atteggiamento del giurista davanti a un diritto "punitivo" sempre piů illiberale? / 2. Dal diritto "punitivo" dell'annientamento e del nemico al diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 3. I caratteri strutturali del diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 4. Il rapporto tra scienza penalistica e diritto dell'immigrazione e la difficoltŕ ad affrontare i "reali" problemi di garanzia (4.1. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'esclusione / 4.2. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'indebolimento) / 5. I mezzi di tutela: tra giudici dei diritti e giudice delle leggi.
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Gambino, Silvio. "Metodo comparativo e tradizioni costituzionali comuni." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 63–97. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001003.

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Анотація:
Muovendo da una recente ricerca sistemologica e dal dibattito sul metodo comparativo, il contributo propone previamente una riflessione sulla validità euristica delle categorie tipolo-giche del diritto comparato privato e pubblico, e sulla loro utilizzabilità nell'indagine dei fenomeni di trans-nazionalizzazione e di globalizzazione. Nella stessa prospettiva, l'analisi si sofferma sui tentativi di "deformalizzazione' della scienza giuridica classica (soprattutto costituzionale), nella prospettiva di un approccio realista maggiormente attento alle tematiche del diritto vivente e dei soggetti concreti dell'ordinamento giuridico. L'analisi affronta quindi le tematiche che hanno caratterizzato la formazione del diritto primario dell'Unione e al suo interno l'apporto della Corte di giustizia al riconoscimento per via giurisprudenziale di diritti fondamentali al livello europeo, avvalendosi a tal fine delle "tradizioni costituzionali comuni agli stati membri dell'Unione". Nelle conclusioni si propone, infine, un interrogativo relativo al diritto di formazione giurisprudenziale della Unione in materia di tutela dei diritti fondamentali. Tale formazione porta infatti a chiedersi, in chiave sistemologica, se si tratti di una peculiarità dell'ordinamento europeo, ovvero di un caso esemplare (case study) destinato a influenzare, se non anche l'origine, gli sviluppi degli ordinamenti giuridici a livello globale in questa materia.
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Magnolo, Stefano, and Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 23 (July 1, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Анотація:
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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Fittipaldi, Edoardo. "Dogmatica in Leon Petrazycki: giusrealismo e principio di legalitŕ." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (November 2010): 45–76. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002003.

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Анотація:
Scopo di questo articolo č chiarire la distinzione petrazyckiana fra teoria generale (psico-sociologica) del diritto e scienza del diritto descrittiva, da un lato, e dogmatica giuridica, dall'altro. Fittipaldi discute anzitutto alcune affermazioni generali di Petrazycki circa le finalitŕ della dogmatica giuridica. Egli esamina poi il trattamento petrazyckiano del concetto di ‘legge' in sede di teoria generale (psico-sociologica) del diritto e in sede di (teoria generale della) dogmatica giuridica. Al fine di meglio evidenziare i punti fondamentali della posizione teorica di Petrazycki, Fittipaldi compara il concetto petrazyckiano di ‘legge' con quello di Kelsen. In questo modo Fittipaldi mostra che la distinzione petrazyckiana fra scienza del diritto descrittiva e dogmatica giuridica presenta notevoli vantaggi teorici rispetto alla distinzione kelseniana fra sociologia del diritto e giurisprudenza normativa. Tuttavia, egli mostra anche che l'approccio petrazyckiano necessita di essere completato col concetto kelseniano di ‘Grundnorm'. Secondo Fittipaldi la teoria generale del diritto e la (teoria generale della) dogmatica giuridica, necessitano ciascuna di un proprio concetto di ‘Grundnorm'.
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Bartole, Sergio. "SCIENZA POLITICA E DIRITTO: COMMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no. 1 (April 1991): 129–36. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009849.

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Анотація:
IntroduzioneL'invito a intervenire sull'importante contributo di Leonardo Morlino (1989) mi consente di ritornare su un argomento — quello dei rapporti fra la scienza politica e la scienza del diritto costituzionale — cui ho già dedicato in altre occasioni una qualche riflessione (1985, 1986). Debbo confessare di guardare con un po’ di invidia all'iniziativa che Morlino ha preso di tracciare una sorta di bilancio dello stato della sua disciplina. Sono, in effetti, convinto che molto spesso gli studi di diritto costituzionale stiano procedendo senza una precisa consapevolezza della direzione da prendere, delle manchevolezza che li connotano e delle risposte di ordine scientifico che da essi si attendono: mancano adeguate meditazioni di ordine teorico e metodologico, e troppo spesso contributi monografici e saggistici nascono in obbedienza a quella che Morlino chiama una «logica esterna», e quindi senza una seria attenzione alla «logica interna» alla disciplina ed alle connesse preoccupazioni di ordine sistematico. Né vale rispondere che le preoccupazioni metodologiche e teoriche rappresentano fughe in avanti rispetto all'analisi e considerazione dei problemi concreti, di fronte ai quali soltanto ha senso proporre questioni di teoria e metodo, che, se formulate in astratto, restano nel limbo delle pie dichiarazioni di intenti, senza trovare adeguato riscontro nella attività pratica di ricerca. La mancanza di un bagaglio metodologico e teorico solo in apparenza allevia le fatiche del viaggiatore e, in realtà, lo obbliga a rifare il punto astronomico ad ogni giro di strada, anche al di là delle normali e corrette esigenze di una responsabile autocritica e di un doveroso autocontrollo.
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Simonelli, Maria Ausilia. "Note storiografiche sulla socialitŕ del diritto e del linguaggio." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (December 2012): 39–54. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003003.

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Анотація:
Tra le diverse prospettive di studio del rapporto tra diritto e linguaggio, vi č l'analisi del parallelismo tra la realtŕ giuridica e l'espressione verbale; un confronto declinato in vario modo: come estrinseca prossimitŕ analogica ovvero come ricerca di affinitŕ strutturali e funzionali. Nel saggio vengono presentate, in un'ottica critico-ricostruttiva, le piů significative riflessioni su tale accostamento, a partire dall'antichitŕ classica sino ad arrivare alla concezione ‘istituzionalistica', nella quale la comparazione apre nuovi orizzonti per la linguistica ed anche per la scienza giuridica; orizzonti segnati dalla persuasione dell'intrinseca storicitŕ e socialitŕ del diritto e della lingua
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Marzo, Raffaele. "L'intrigo del decidere." Sinappsi 12, no. 1 (2022): 40–49. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-01-6.

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Анотація:
L’articolo esamina la relazione tra politica, ricerca scientifica e diritto allorquando è necessario adottare provvedimenti che tengano conto di nuove acquisizioni scientifiche, analizzando nello specifico talune dinamiche emerse nella gestione della vicenda pandemica. Il contributo approfondisce le connotazioni degli oggetti della riflessione, le divergenze e i punti di incontro. Infine, si riporta la posizione della Corte costituzionale ed è stimata l’opportunità, incoraggiata dalla peculiarità della vicenda pandemica, di una qualche forma di collaborazione, perché laddove la scienza intenda offrire al diritto una pluralità di soluzioni – almeno alcune delle quali apparentemente valide e sostenibili – il legislatore dovrà scegliere quella conforme ai principi che sovraintendono all’ordinamento e, dunque, rispettosa dei diritti degli individui. EN: The article examines the relationship between politics, scientific research and law when it is necessary to adopt measures that take into account new scientific findings, specifically analysing certain dynamics that emerged in the management of the pandemic. The contribution explores the connotations of the objects of reflection, the differences and the meeting points. Finally, the position of the Constitutional Court is reported and the opportunity for some form of collaboration is estimated, an opportunity encouraged by the peculiarity of the pandemic case, because where science intends to offer the law a plurality of solutions - at least some of which apparently valid and sustainable - the legislator will have to choose the one compliant with the principles governing the legal system and, therefore, respectful of the rights of individuals
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Gałkowski, Tomasz. "Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze." Prawo Kanoniczne 43, no. 1-2 (June 5, 2000): 217–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.08.

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Анотація:
L’autore nel suo articolo prende in considerazione la storia del diritto canonico come una disciplina autonoma e indipendente dalla scienza del diritto canonico che adopera un metodo storico. Nel corso della sua esposizione cerca di far vedere come questa disciplina si è venuta formando man mano allonantandosi dalle discipline giuridiche e cercando di approfittare dalla storiografia generale. Come conseguenza del modo di capire la storia del diritto canonico l’autore presenta come essa è presente negli odierni studi canonistici.
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Sobański, Remigiusz. "Prawo kanoniczne a kultura prawna." Prawo Kanoniczne 35, no. 1-2 (June 5, 1992): 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Анотація:
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Pocar, Valerio. "Presentazione. Riflettendo sul ruolo della sociologia del diritto." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 65–73. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003003.

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Presentando i saggi del dossier "Il lavoro e le regole: quale futuro oltre la crisi", l'autore si sofferma a riflettere sulla natura interdisciplinare della sociologia del diritto e sul suo ruolo in relazione alla scienza giuridica. Valerio Pocar, Presentation. Some remarks about the role of sociology of law [Interdisciplinarity - The role of sociology of law - Sociology of law v. legal science] Presenting the essays in the collection about "Work and rules: what future awaits us after the crisis?", the author dwells on the interdisciplinary nature of sociology of law and its role in relation to legal science.
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Дисертації з теми "Scienza del diritto"

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Romano, Luisa <1978&gt. "Il problema droga tra scienza, coscienza e diritto: il ruolo del diritto penale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4214/1/Romano_Luisa_Tesi.pdf.

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Romano, Luisa <1978&gt. "Il problema droga tra scienza, coscienza e diritto: il ruolo del diritto penale." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4214/.

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Simone, Angela <1978&gt. "La nutrizione-idratazione artificiale è terapia? All'interfaccia tra scienza, diritto e bioetica, il fine vita in Italia, secondo una prospettiva di comunicazione della scienza post-accademica e Science&Technologies Studies (STS)." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4007/1/simone_angela_tesi.pdf.

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The question “artificial nutrition and hydration (ANH) is therapy or not?” is one of the key point of end-of-life issues in Italy, since it was (and it is also nowadays) a strategic and crucial point of the Italian Bioethics discussion about the last phases of human life: determining if ANH is therapy implies the possibility of being included in the list of treatments that could be mentioned for refusal within the living will document. But who is entitled to decide and judge if ANH is a therapy or not? Scientists? The Legislator? Judges? Patients? This issue at first sight seems just a matter of science, but at stake there is more than a scientific definition. According to several scholars, we are in the era of post-academic Science, in which Science broaden discussion, production, negotation and decision to other social groups that are not just the scientific communities. In this process, called co-production, on one hand scientific knowledge derives from the interaction between scientists and society at large. On the other hand, science is functional to co-production of social order. The continuous negotation on which science has to be used in social decisions is just the evidence of the mirroring negotation for different way to structure and interpret society. Thus, in the interaction between Science and Law, deciding what kind of Science could be suitable for a specific kind of Law, envisages a well defined idea of society behind this choice. I have analysed both the legislative path (still in progress) in the living will act production in Italy and Eluana Englaro’s judicial case (that somehow collapsed in the living will act negotiation), using official documents (hearings, texts of the official conference, committees comments and ruling texts) and interviewing key actors in the two processes from the science communication point of view (who talks in the name of science? Who defines what is a therapy? And how do they do?), finding support on the theoretical framework of the Science&Technologies Studies (S&TS).
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Simone, Angela <1978&gt. "La nutrizione-idratazione artificiale è terapia? All'interfaccia tra scienza, diritto e bioetica, il fine vita in Italia, secondo una prospettiva di comunicazione della scienza post-accademica e Science&Technologies Studies (STS)." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4007/.

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The question “artificial nutrition and hydration (ANH) is therapy or not?” is one of the key point of end-of-life issues in Italy, since it was (and it is also nowadays) a strategic and crucial point of the Italian Bioethics discussion about the last phases of human life: determining if ANH is therapy implies the possibility of being included in the list of treatments that could be mentioned for refusal within the living will document. But who is entitled to decide and judge if ANH is a therapy or not? Scientists? The Legislator? Judges? Patients? This issue at first sight seems just a matter of science, but at stake there is more than a scientific definition. According to several scholars, we are in the era of post-academic Science, in which Science broaden discussion, production, negotation and decision to other social groups that are not just the scientific communities. In this process, called co-production, on one hand scientific knowledge derives from the interaction between scientists and society at large. On the other hand, science is functional to co-production of social order. The continuous negotation on which science has to be used in social decisions is just the evidence of the mirroring negotation for different way to structure and interpret society. Thus, in the interaction between Science and Law, deciding what kind of Science could be suitable for a specific kind of Law, envisages a well defined idea of society behind this choice. I have analysed both the legislative path (still in progress) in the living will act production in Italy and Eluana Englaro’s judicial case (that somehow collapsed in the living will act negotiation), using official documents (hearings, texts of the official conference, committees comments and ruling texts) and interviewing key actors in the two processes from the science communication point of view (who talks in the name of science? Who defines what is a therapy? And how do they do?), finding support on the theoretical framework of the Science&Technologies Studies (S&TS).
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FIORENTINI, Margherita. "LA SALUTE DEL PAZIENTE PSICHIATRICO E LA SUA PERICOLOSITÀ SOCIALE. TRA DIRITTO E SCIENZA." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2017. http://hdl.handle.net/11392/2487863.

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Анотація:
La tesi affronta la questione del rapporto tra diritto e malattia mentale, a partire dalla prospettiva dell’idea di imprevedibilità e di pericolo legata quest’ultima, che ha portato in passato a ritenere l’internamento l’unica soluzione possibile e che oggi, sebbene questa idea sia tramontata, si traduce in un utilizzo “generalpreventivo” del trattamento sanitario obbligatorio e si riflette, nel campo del diritto penale, sulla categoria della pericolosità sociale. L’attualità della ricerca poggia sull’evidenziarsi, negli ultimi anni, di una crescente richiesta di protezione da parte della società, dovuta ai cambiamenti avvenuti al suo interno, che hanno come conseguenza il manifestarsi di una generale insicurezza nelle relazioni tra i consociati. Sul piano delle misure destinate ai malati psichiatrici si assiste senza dubbio al prevalere delle istanze securitarie, fondate sulla convinzione che determinate persone siano altamente pericolose per la società, anche quando la concreta probabilità che i pericoli temuti si realizzino sono in concreto basse. La psichiatria in questo gioco ha una funzione maledetta, ossia quella di indicare chi sono i sani e chi i malati, nell’impossibilità - scientificamente dimostrata - di indicare una linea di demarcazione tra le due categorie Da questa prospettiva, la chiave di volta del sistema, e quindi il punto focale della tesi, è il concetto di pericolosità sociale: categoria che genera rilevanti problemi applicativi nel campo del diritto penale (art 203 c.p. e art 133 c.p.), quando il giudice si trova a dover affrontare una prognosi di pericolosità, a fronte di un rifiuto unanime da parte del mondo medico della scientificità e credibilità di questa categoria, che non può non riflettersi sulla legittimità di una tale prognosi. L’ambito di ricerca non poteva non comprendere anche il contesto europeo, da una duplice prospettiva. Sul piano istituzionale, l’interesse nei confronti del tema emerge da una serie di documenti la cui ottica è sì quella della tutela dei diritti, ma in funzione del raggiungimento di obiettivi di stampo economico, dato che le patologie mentali “comportano perdite significative ed oneri per il sistema economico, sociale, educativo nonché giudiziario e penale” (Libro Verde della Commissione “Migliorare la salute mentale della popolazione. Verso una strategia della salute mentale per L’Unione europea”, 2005, p. 3.). Sul piano giurisprudenziale, si segnalano alcune sentenze della Corte EDU in materia di provvedimenti limitativi della libertà del paziente psichiatrico, che affrontano anche lo spinoso tema della contenzione e, più in generale, la giurisprudenza (anche della Corte di Giustizia) che ha cercato di dare un risposta al problema o tramite l’uso della teoria del consensus (nel caso di termini il cui significato non è unanimemente chiarito), oppure con un uso  a volte meramente argomentativo  del principio di precauzione.
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FALCHI, DELITALA CLAUDIA. "Fra diritto dei contratti e nascita di una nuova scienza: i trattati internazionali della prima età moderna." Doctoral thesis, Università degli Studi di Cagliari, 2016. http://hdl.handle.net/11584/266658.

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The thesis will analyze the influence of contract law on theories regarding international treaties, developed in the XVI-XVII century by Pietrino Belli, Balthasar Ayala, Alberico Gentili and Ugo Grozio. Particular attention will be given to the traditional argument, which tends to diminish the contribution made by the precursors of international law, due to their excessive attachment to civil law and their alleged inability to view ius gentium as an autonomous science. Prima facie, the doctrinal works of the early modern period concerning international treaties appear deeply anchored in civil law- However, more in-dept study reveals the problems encountered by jurists in their attempt to govern interstate relations referring only to civil law, and their awareness of the intrinsic differences between the iuris gentium framework and the context in which individuals acted. The idea thus began to emerge that, although the norms of ius civile continued to represent an essential point of reference for the development of the principles of international law, they could not be transformed into interstate law in a purely mechanical way. They must instead be adapted to meet the specific necessities of peoples’ law and applied only if compatible with the general spirit of the latter. This laid the foundations for the consideration of the ius gentium not as a mere appendix of civil law, but as an independent discipline with its own specific principles and institutions.
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VACCARI, Giulia. "I FATTI SCIENTIFICI NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE. IL CASO DEL DIRITTO ALLA SALUTE." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2009. http://hdl.handle.net/11392/2389158.

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Анотація:
This research concerns the relationship between law and science, from the perspective of the Italian constitutional Court. The analysis focuses on the link between statutory documents and science in specific fields, considering that the technical scientific datum sometimes represents a concrete limit for the statutory discretional activity: in this cases it is necessary a “strict scrutiny” in the constitutional control on the evaluation of these requirements by the legislator, in particular referring to the protection of fundamental rights, especially to the right to health (which is highly influenced by scientific progress). The thesis in structured on “concentric circles”: after a general analysis of the role of “legislative facts” in the constitutional Court’s adjudication, it will be firstly considered the more specific topic of scientific data, and then the role of science within constitutional judgments on fundamental rights. This way, each chapter’s conclusion is the starting point for next chapter. In particular, the employment of scientific data within constitutional court will be in depth examined, in order to verify if (and under which conditions) a constitutional control on statutory laws’ scientific premises is possible. The study of the most important Court’s decisions, in which science has been involved (i.e. transsexual issues, death definitions, penal detention of AIDS affected people, compulsory vaccinations, etc.) points out how scientific data can be the centre of the juridical reasoning, both in case of dismissal and grant of the constitutional complaint. In conclusion it emerges the importance of technical scientific data relies upon three elements: their connection with the ratio of the rule; the effective possibility for the judge to modify the statutory basis (for example, operating throughout interpretative decisions which allow the judge to make a concrete balance); the scientific points raised by the a quo judge. These conclusions are supported by the analysis of the constitutional case law on right to health, which shows how the Court has considered and deepened the scientific requirements of the challenged statute: a) in order to determine the essential content of right to health and to verify its correct balance with other rights; b) to demonstrate the law’s excessive rigidity towards health protection; c) to define the content of the right to health and acknowledge new constitutional rights connected to it. In several occasions, the Court has underlined the need for the safeguard of fundamental rights through a deep constitutional control which, while checking the reasonableness of the legislative choice, takes into account scientific data, useful for the decision. The last part of the thesis deals with the ways of entrance of scientific information in the constitutional judgment (memories of the parties, case file of the a quo process, Court’s investigation powers). During the decision, the Court is not always able to verify the parliamentary evaluation of the factual requirements while approving a normative text. A hypothetical solution to this problem may be found using the constitutional investigation as an instrument of dialogue between the Court and the legislator who, on the judicial request, could justify his normative choice. Moreover, when technical-scientific data are challenged, the cross-examination between the parties can become a fundamental passage of the Court’s decision. Lastly, attention will be focused on the possibility of outlining a methodological bond for the legislator: statutory interventions within scientific-sensitive topics should come after a suitable legislative inquiry and should be supported by a reasoned motivation, able to justify the chosen scientific approach. The constitutional Court, which always more often plays a role as “judge of rights”, should give a convincing and persuasive motivation as to its decisions in these fields (maybe also through the use of dissenting opinions), giving account of the technical-scientific context within which the concerned discipline sets and pointing out the non involvement of Court’s intervention in political logics.
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Zini, Alberto. "'Apud iudicem'. Giuristi e giudici nell'epilogo del processo formulare." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2017. http://hdl.handle.net/11577/3421953.

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The research focuses on the analysis of the second part of the procedure per formulas of the classical era. It intends to investigate the relationship between the jurists and the judge during this second segment of the proceedings. The first chapter investigates certain sources that define the boundary of the relationship between the judge and the jurist. Gaius and Pomponius are both very explicit in indicating the existence of a close link between legal science and judges. This relationship appears to be confirmed by the literary testimonies of the last century of the Republic, which show the assiduous presence of jurists alongside judges in the resolution of famous cases. The following chapters deal with showing some concrete examples of legal science’s thinking addressed to the judge of the per formulas trial. The second chapter, in particular, concerns two very important topics that directly involved the work of the private judge. On the one hand, the arbitratus de restituendo is analysed, showing how the determination of its concrete content was specifically left to legal science. The latter, in fact, was engaged in defining the perimeter of the arbitratus present in the formulae which the judge had to apply in the performance of his duties. On the other, it addresses the issue of cautiones iudiciales which were stipulationes that the judge could impose on the parties and that derived from a careful analysis of the officium iudicis in relation to the specific content of the formula. In the third chapter, the issue of the officium iudicis within the context of the iudicia bonae fidei is examined in a rapid and necessarily limited manner. The analysis is limited to the study of some texts of Cicero in which clues can be found concerning the peculiarities of the role of the judge in these iudicia. Recalling the thesis according to which the interpretatio of the oportere ex fide bona was entrusted to jurisprudence, which also determined the powers of the judge, deducing them from the formula, the theory according to which the bona fides is a technical and specialist concept appears to be confirmed. Attention is then focused on the compensatio and on the usurae, as examples arising within the context of the iudicia bonae fidei thanks to the work of the scientia iuris. Finally, the last chapter focuses on the study of the scientific elaboration of legal science concerning the onus probandi. In particular, the problem concerning the existence of a reflection of the prudentes in a field which is traditionally excluded from the scope of activity of legal science of the classical period is analysed. The investigation is carried out based on an analysis of literary and technical texts which demonstrate the procedures followed by jurists. Finally, the presence of a scientific thought in this regard is confirmed by reading a very famous chapter of Aulus Gellius’s Noctes Atticae.
La ricerca si incentra sull’analisi della seconda parte del processo per formulas di epoca classica. Essa intende indagare il rapporto esistente tra i giuristi ed il giudice proprio durante questo secondo segmento processuale. Il primo capitolo si occupa di indagare alcune fonti che definiscono il perimetro del rapporto tra il giudice ed il giurista. Gaio e Pomponio appaiono entrambi molto espliciti nell’indicare la sussistenza di uno stretto legame tra la scienza giuridica e i giudici. Tale rapporto appare confermato dalle testimonianze letterarie dell’ultimo secolo della repubblica che mostrano l’assidua presenza dei giuristi accanto ai giudici nella risoluzione di casi celebri. I capitoli che seguono si occupano di mostrare alcuni esempi concreti dell’elaborazione giurisprudenziale rivolta al giudice del processo per formulas. Il secondo capitolo riguarda, nello specifico, due istituti assai importanti che coinvolgevano direttamente l’operare del giudice privato. Da una parte si analizza l’arbitratus de restituendo, mostrando come la determinazione della suo concreto contenuto fosse demandata in modo specifico proprio alla giurisprudenza. Essa, infatti, si è occupata di definire il perimetro delle clausole presenti nelle formulae che il giudice doveva applicare nell’esplicazione del proprio incarico. Dall’altra si è affrontato il tema delle cautiones iudiciales, stipulationes che il giudice poteva imporre alle parti e che derivavano da un’attenta analisi dell’officium iudicis in relazione allo specifico tenore della formula. Nel terzo capitolo si esamina in modo rapido e necessariamente limitato il tema dell’officium iudicis nell’ambito dei iudicia bonae fidei. A fronte dell’ampiezza sconfinata del tema, l’analisi si limita allo studio di alcuni testi ciceroniani nei quali sono ravvisabili indizi circa le peculiarità del ruolo del giudice in questi giudizi. Ricordata la tesi secondo la quale l’interpretatio dell’oportere ex fide bona fosse affidata alla giurisprudenza, che determinava altresì i poteri di cui godeva il giudice desumendoli dalla formula, appare confermata la teoria per la quale la bona fides risulta essere un concetto tecnico e specialistico. Si concentra poi l’attenzione sulla compensatio e sulle usurae, quali istituti sorti nell’ambito dei iudicia bonae fidei grazie all’operato della scientia iuris. In essi si misura la presenza dei giuristi a favore dei giudici che dovevano applicare concretamente la clausola ex fide bona. L’ultimo capitolo si concentra, infine, sullo studio dell’elaborazione scientifica della giurisprudenza circa l’onus probandi. In particolare, si analizza il problema riguardante l’esistenza di una riflessione dei prudentes in un campo che viene tradizionalmente escluso dall’ambito di attività della giurisprudenza del periodo classico. L’indagine si svolge sulla base dell’analisi di testi letterari e tecnici che dimostrano quali fossero i procedimenti seguiti dai giuristi. La presenza di un pensiero scientifico in merito, trova infine conferma dalla lettura di un celeberrimo capitolo delle Noctes Atticae di Aulo Gellio.
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SALVI, Laura. "PROCESSI DECISIONALI SCIENCE-BASED NELL’UNIONE EUROPEA: IL RUOLO DEGLI ORGANI TECNICO-SCIENTIFICI E DELLA COMMISSIONE NELLA REGOLAZIONE DEL RISCHIO. IL PARADIGMA DEL DIRITTO ALIMENTARE." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2012. http://hdl.handle.net/11392/2388785.

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Scientific and technological advances which took place during the twentieth century have totally changed the relationship between science and society and, as a consequence, the relationship between science and law, that are nowadays more and more involved in several fields of the governmental action. Public authorities working at a local, a supranational and a global level, are often in charge of regulating the risks which arise also from new technologies; therefore, today, many policy and decision-making processes enshrine a scientific or technological dimension that often lead policymakers to seek scientific advice, in order to provide public policies and decisions related to risks with a solid foundation and legitimation. Science-based decision-making processes are particularly relevant in the European Union context, where “the best available science” becomes a key input in many decisions adopted by EU institutions, in particular in the food safety domain, that is somewhat paradigmatic with regard to the issue of risk regulation in the EU. The outbreak of the 1996 BSE crisis, and other food scandals, have shown the inadequacy of the former EU approach to food safety regulation, as applied until then, and called for a reform of the system, that lead to the enactment of regulation (EC) n. 178/2002 and the establishment of the European Food Safety Authority (EFSA). The cornerstone of the new global and science-based EU food policy is the risk analysis scheme, structured upon three different components: risk assessment, risk management and risk communication. In the dichotomy between risk assessment and risk management, respectively entrusted to EFSA and to the European Commission, we can find one of the key features of this legislation, with the aim to ensure the excellence and, first and foremost, the independence of the scientific outputs from political influences, on the one hand, and providing political authorities with sound scientific basis for their regulatory choices, on the other. In practice, a clear-cut distinction between risk assessment and risk management is nevertheless problematic, and this has been demonstrated by the concrete way in which one of the most important, and also contested, regulatory fields (like GMOs’ regulation) has worked until today. In the context of the GM food and feed authorization procedure established at the EU level there is a close interaction between risk assessment and risk management spheres, resulting in a relevant influence by EFSA on the Commission risk management decisions. In several cases, the European Commission showed a great reliance on scientific information and advice deriving from risk assessment conducted by EFSA. The role of EFSA in this framework is however strongly contested. EFSA is often blamed of not being really and totally independent from political and economic interests, with consequential problems with regard to the recognition of the Authority as the legitimacy provider of the measures adopted by the European Commission in the health and in the food safety domain. Risk management measures mostly consist in a balance between opposite interests and values; this balance involved a certain discretion by the political authorities, which is particularly wide in cases where scientific uncertainty requires to behave on a precautionary basis, so granting a sort of “advanced” protection. However, the exercise of this discretion have to be balanced with the results of the scientific risk assessment, able to granting the (technical and scientific) legitimation needed for the risk management activity. The complex balance between the technical and scientific moment, and the political one, is the heart of our matter, namely of the risk regulation process; behind it, there is a tension between the functional necessity for science-based decision-making and the wider demand for some kind of public participation; this tension is epitomized in the dichotomy “input-output legitimacy”. The EU risk regulation in the food domain is therefore paradigmatic in studying and in understanding the wide and complex questions related to the legitimation of the EU decisionmaking processes (and of the European Union itself), still often perceived (although less and less) as being affected by a legitimacy and democratic deficit.
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Dinon, Cora <1997&gt. "Valutazione della gestione dell'immigrazione nel Mar Mediterraneo sulla base della recente legislazione italiana, della politica dell'Unione Europea e del diritto internazionale." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/20500.

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Il lavoro ha come oggetto di studio il fenomeno dell’immigrazione nel Mediterraneo. Ci si soffermerà sulle tematiche del soccorso in mare, del “porto sicuro”, dei flussi migratori e politiche sicurezza, dei controlli alle frontiere e della previsione del principio di non respingimento. L’obbligo di salvataggio e di soccorso in mare è previsto per tutti gli Stati e deve ritenersi prevalente rispetto a tutti gli altri accordi bilaterali stipulati per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare. Ricostruire gli eventi e qualificare le responsabilità facenti capo agli attori coinvolti nelle attività di ricerca e salvataggio nelle acque internazionali del Mediterraneo costituisce un’operazione che deve essere eseguita nel rispetto ed in coerenza con quanto stabilito dal diritto dell’Unione Europea e dal diritto internazionale, che, a norma di quanto stabilito dall’art. 117 della Carta Costituzionale italiana, assumono particolare rilievo nel diritto interno: gli Stati sono tenuti ad assicurare l’immediato soccorso e lo sbarco in un luogo sicuro (place of safety). Il fenomeno immigratorio ha impegnato anche l’UE per garantire la sicurezza delle frontiere esterne e contrastare le irregolarità degli ingressi. Infine, ci si soffermerà sul principio di non respingimento: se da una parte questo vieta agli Stati di rinviare un rifugiato o un richiedente asilo in territori dove vi è il rischio che la sua vita o libertà siano minacciate a causa di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica, dall’altra non ha corrisposto un adeguamento delle politiche nazionali. Il principio in oggetto si trova a doversi scontrare con le politiche di esternalizzazione delle frontiere stabilite dagli Stati per contrastare il fenomeno dell’immigrazione irregolare.
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Книги з теми "Scienza del diritto"

1

Scienza e storia del diritto civile. Roma [etc.]: GLF editori Laterza, 2009.

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2

Pagallo, Ugo. Alle fonti del diritto: Mito, scienza, filosofia. Torino: G. Giappichelli, 2002.

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3

Tomirotti, Angelo. Evoluzione del diritto da religione a scienza. Roma: Albatros, 2011.

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4

Erdő, Péter. Storia della scienza del diritto canonico: Una introduzione. Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1999.

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5

Tanzi, Aristide. François Gény tra scienza del diritto e giurisprudenza. Torino: G. Giappichelli, 1990.

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6

Scienza del diritto e razionalismo critico: Il programma epistemologico di Hans Albert per la scienza e la sociologia del diritto. Milan, Italy: A. Giuffrè, 2003.

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7

Querci, Elena Orsetta. Introduzione alla scienza giuridica marittima: Storia del concetto del diritto marittimo. Trieste: EUT, 1999.

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8

Cenderelli, Aldo. Produzione e scienza del diritto: storia di un metodo. Torino: G. Giappichelli, 2005.

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9

Lami, G. F. Forme logiche e scienza del diritto in Angelo Ermanno Cammarata. Roma: A. Pellicani, 2001.

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10

Luca, Sammicheli, ed. Il delitto del cervello: La mente tra scienza e diritto. Torino: Codice, 2012.

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Частини книг з теми "Scienza del diritto"

1

Santangelo Cordani, Angela. "Il conferimento dei benefici ecclesiastici e l’amministrazione della Chiesa nel diritto canonico classico tra legislazione, giurisprudenza e scienza del diritto." In Öffentliches Recht, 397–422. Köln: Böhlau Verlag, 2011. http://dx.doi.org/10.7788/boehlau.9783412214623.397.

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2

Nuzzo, Luigi. "Cap. 4: Il lato oscuro del diritto internazionale." In Origini di una scienza, 223–86. Klostermann, 2012. http://dx.doi.org/10.5771/9783465141594-223.

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3

Attademo, Gianluca. "La frontiera del quotidiano: le staminali cordonali tra scienza, etica e diritto." In Questioni di inizio vita, 353–74. Mimesis Edizioni, 2015. http://dx.doi.org/10.4000/books.mimesis.1583.

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