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Статті в журналах з теми "Polifunzionalità della responsabilità civile"

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Pisapia, Alice. "Profili europei di analisi della responsabilità civile dei magistrati." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (February 2014): 40–49. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-005006.

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2

Cartocci, Roberto. "IL REFERENDUM SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 1 (April 1988): 41–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200017263.

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Анотація:
IntroduzioneL'8 novembre 1987, per la quinta volta dal 1974, gli elettori italiani sono stati chiamati alle urne per decidere sull'abrogazione di cinque disposizioni di legge, tre relative alla costruzione delle centrali elettronucleari, una riguardante la commissione parlamentare inquirente, l'ultima sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati. Contrariamente ai referendum sul divorzio e sull'aborto o a quello sulla scala mobile, si trattava di temi di natura tecnica e istituzionale di grande complessità, tali da rendere incerte anche le conseguenze del successo delle tesi abrogazioniste. Gli schieramenti dei partiti che si sono pronunciati in favore dell'una o dell'altra alternativa sono risultati poi estremamente aggrovigliati: sui quesiti attinenti l'energia nucleare i liberali si sono schierati contro lo smantellamento delle centrali mentre erano stati tra i promotori del referendum sulla responsabilità civile dei magistrati. Su quest'ultimo le uniche forze a schierarsi per il «no» sono state il Pri e Dp, solitamente su posizioni antitetiche. Infatti sul nucleare si sono trovati su sponde opposte.
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3

Al Mureden, Enrico. "IL DANNO DA “PRODOTTO CONFORME”: LE SOLUZIONI EUROPEE E STATUNITENSI NELLA PROSPETTIVA DEL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (T.T.I.P.)." Revista Jurídica da FA7 13, no. 2 (December 20, 2016): 165–89. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;13.2:568.

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Анотація:
Nel contesto della responsabilità civile degli rapporti di consumo, è analizzata l'armonizzazione di parametri giuridici di responsabilità per “prodotto conforme” ma dannoso tra i sistemi europei e americani e, in vista del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), si propone un'interpretazione unitaria delle norme applicabili. Pertanto, gli standard legali in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del fabbricante nell'Unione europea e gli Stati Uniti, la distinzione tra prodotto difettoso e il “prodotto conforme” ma dannoso sono esaminati. I risultati hanno confermato la necessità di uniformizzazione delle regole nell'Unione europea a definire un prodotto “ragionevolmente sicuro”, così come la responsabilità del produttore secondo la decisione del legislatore sul livello minimo di stabilimento di sicurezza o sul limiti massimi, nel qual caso non c’è responsabilità.
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4

Scovazzi, Tullio. "La protezzione dell'ambiente e i nuovi stati dell'Europa Centrale e Orientale." Anuario Español de Derecho Internacional 9 (August 21, 2018): 145–53. http://dx.doi.org/10.15581/010.9.28599.

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Анотація:
1. Premessa; 2. La partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale ai trattati internazionali in materia di ambiente; 3. La nuova categoria dei «paesi ove è in corso un processo di transizione verso un'economia di mercato»; 4. L'ambiente nell'acordo istitutivo della Comunità di Stati Indipendenti; 5. Processi di privatizzazione e responsabilità civile in materia di ambiente.
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5

Feola, Alessandro, Elisabetta Bernardel, and Bruno Della Pietra. "Responsabilità civile del medico: responsabilità da inadempimento o probatio diabolica? Il punto di vista della III Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n° 12264 del 30.05.2014." Pratica Medica & Aspetti Legali 8, no. 3 (August 28, 2014): 91–96. http://dx.doi.org/10.7175/pmeal.v8i3.931.

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6

Ceruti, Silvia, and Mario Picozzi. "La responsabilità giuridica nella Consulenza Etica in Ambito Sanitario." Medicina e Morale 69, no. 3 (November 3, 2020): 371–89. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2020.708.

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Анотація:
Scopo del presente contributo è delineare il perimetro entro il quale articolare una riflessione critica relativa alla questione della responsabilità giuridica connessa all’attività di Consulenza Etica in Ambito Sanitario (CEAS). Innanzitutto, saranno illustrate le ragioni per le quali ritenere che, al momento attuale, in Italia, la CEAS resa da un Consulente Etico singolo rappresenti il modello che meglio risponde all’esigenza di garantire un servizio di qualità ai pazienti e agli operatori sanitari. In secondo luogo, saranno analizzati gli elementi in base ai quali possa considerarsi ascrivibile in capo al Consulente Etico una responsabilità giuridica per violazione di una norma civile o penale. Infine, a partire dall’analisi dell’evoluzione giurisprudenziale e degli interventi legislativi di riforma in ambito sanitario, verrà avanzata una proposta in ordine alla disciplina applicabile all’operato del Consulente Etico in caso di danno procurato al paziente. Alla luce di quanto esposto, si tenterà di sostenere come il formale riconoscimento, anche giuridico, della figura del Consulente Etico possa risultare funzionale sia a dare contenuto all’effettivo ruolo svolto dal consulente nel processo di cura, sia a incentivare la stessa diffusione della cultura della CEAS, intesa come processo dialogico che ha lo scopo di contribuire al miglioramento dell’assistenza sanitaria mediante l’individuazione, l’analisi e la risoluzione dei dilemmi etici riconducibili alla pratica clinica.
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Bompiani, Adriano. "Le proposte emendative degli artt. 9, 24, 32 della Costituzione approvate di recente dal Senato." Medicina e Morale 41, no. 4 (August 31, 1992): 635–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1094.

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Анотація:
In questa II parte (la I parte è stata pubblicata nel fascicolo 2/92 alle pp.233-255) l'autore affronta la questione della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sotto l'aspetto del diritto, soffermandosi in particolare sul concetto di "danno alla salute" e "danno biologico". Un ampio paragrafo viene dedicato al problema del risarcimento del danno in riferimento del danno alla salute; alcuni cenni vengono fatti al recente processo di espansione del danno alla salute dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale.
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8

Ciccone, Lino. "Pedofilia e altre forme di abuso sessuale di minori." Medicina e Morale 52, no. 3 (June 30, 2003): 457–87. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.667.

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Анотація:
L’Autore, rilevata la presenza di numerose zone d’ombra e incertezze, esistente in tema di pedofilia, dedica una prima parte a porre una base conoscitiva attenta del fenomeno nei suoi vari aspetti, compresa l’attenzione ad esso data nella società civile e nella Chiesa. Affronta quindi la relativa problematica etica, secondo la collaudata distinzione tra moralità oggettiva e responsabilità soggettiva. Scende quindi sul terreno operativo, fornendo anche indicazioni pratiche. Infine dedica una Nota al delicato problema dell’attribuita diffusione della pedofilia nel clero cattolico in alcuni Paesi.
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9

Catalan, Tullia. "Enzo Collotti e il processo della Risiera di San Sabba: la storia come impegno civile." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 298 (June 2022): 53–57. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298006.

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Анотація:
Negli anni Settanta Enzo Collotti si spese come storico, collaborando con la magistratura, affinché fosse avviata l'istruttoria per il processo della Risiera di S. Sabba di Trieste. Successivamente, egli intervenne in più sedi per esprimere la delusione provata dagli storici per la sentenza del 1976. Collotti infatti definì il processo come "dimezzato", in quanto a suo avviso la magistratura locale non aveva voluto fare un processo politico, e quindi affrontare le responsabilità del fascismo e del collaborazionismo per i fatti del 1943-1945.
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10

Bisanti, Filippo. "La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l'illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 20 (October 2018): 329–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020008.

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Анотація:
Nella sentenza in esame, il Tribunale di Bologna individua alcuni principi particolarmente interessanti per quanto riguarda la responsabilità civile nell'ambito delle competizioni sportive (settore questo caratterizzato da un'articolata normativa). Nel caso di specie, durante una partita dilettantistica di rugby, un giocatore colpisce volontariamente con un violento calcio uno degli avversari fuori dalla fase attiva del gioco. A seguito del procedimento l'obbligo di risarcimento non è gravato esclusivamente sul responsabile materiale del fatto (l'atleta), data l'assenza di un collegamento funzionale tra la condotta e il gioco praticato, ma anche sulla società sportiva dilettantistica dell'atleta. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale sottolinea come il potere di gestione e vigilanza della società sportiva dilettantistica sugli affiliati ed i benefici che la società sportiva trae dalle prestazioni degli atleti debbano portare alla possibilità di stabilire una responsabilità extracontrattuale in capo a quest'ultima di cui all'art. 2049 c.c. Infatti, dopo l'analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità dei maestri e degli appaltatori, il Giudice condanna in solido la società sportiva dilettantistica e gli atleti al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dall'atleta nei confronti dell'avversario, anche se l'atto illecito è stato commesso al di fuori di una fase di gioco attiva ed è stato commesso intenzionalmente, perché tale circostanza non è ritenuta sufficiente a interrompere il nesso diretto di causalità, non essendo una condotta totalmente estranea al rapporto tra le parti
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Дисертації з теми "Polifunzionalità della responsabilità civile"

1

Carra', Simone <1986&gt. "Percorsi evolutivi della funzione della responsabilità civile." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2015. http://hdl.handle.net/10579/8300.

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Анотація:
Il lavoro è volto ad analizzare l’evoluzione della funzione della responsabilità civile anche alla luce dei recenti provvedimenti normativi. Il lavoro si compone di tre capitoli: a) il primo capitolo svolge una ricostruzione delle posizioni esistenti in dottrina sulla funzione della responsabilità civile; b) il secondo capitolo sposta l’attenzione sull’esame degli assetti rimediali dei diversi modelli di responsabilità; c) il terzo capitolo fornisce una sintesi dei ragionamenti svolti anche con il conforto di una comparazione con il sistema giuridico inglese.
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2

Melillo, Flavia. "La responsabilità civile della Pubblica Amministrazione." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2014. http://hdl.handle.net/10556/1756.

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Анотація:
2012 - 2013
La ricerca ha ad oggetto la ricostruzione del rapporto tra autorità e libertà in una prospettiva evolutiva, che tenga conto della complessità del fenomeno, ripudiando una concezione astorica e avalutativa. L’entrata in vigore della Costituzione ha imposto il ripensamento del rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato nel rispetto del principio di legalità costituzionale che, nel rinnovato sistema delle fonti dell’ordinamento, non consente di rinvenire una dicotomia tra pubblico e privato o una supremazia del primo sul secondo. Le conseguenze del rinnovato sistema di valori si sono avute, in modo tangibile, attraverso l’eliminazione di aree di franchigia dei pubblici poteri e, in primo luogo, con l’affermazione della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni cagionati, con il suo comportamento, al soggetto privato. Occorre, però, evidenziare che la mera affermazione di massima non implica l’effettiva realizzazione del programma costituzionale, volto alla realizzazione del valore della persona umana, nei suoi diritti fondamentali, ivi incluso il diritto ad una tutela piena ed effettiva, anche nei confronti dei poteri pubblici. Nel presente lavoro, quindi, si evidenzia come, in concreto, taluni aspetti della disciplina sia sostanziale che processuale incidono sulla posizione giuridica soggettiva del privato, andando a limitarne la tutela. La prova è data dal grande dibattito svoltosi con riguardo alla natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione. Per quanto la giurisprudenza maggioritaria ne individui il paradigma nella responsabilità aquiliana, non mancano diverse opzioni ricostruttive nel senso della natura contrattuale, precontrattuale o speciale. Si evidenzia la necessità di operare una valutazione in concreto della fattispecie, senza eliderne le peculiarità al solo fine di una sua inclusione nell’uno o nell’altro paradigma di responsabilità. Occorre, comunque, rilevare che il dibattito circa talune conseguenze applicative - ritenute più o meno favorevoli all’amministrazione o al privato - la cui soluzione è tradizionalmente dipesa dalla soluzione offerta al quesito circa la natura giuridica della responsabilità della pubblica amministrazione, è stato sopito dall’intervento risolutivo del legislatore, oppure dall’opera ricostruttiva della giurisprudenza. Infatti, con riferimento al problema della prescrizione, occorre rilevare che il legislatore ha previsto, all’art. 30 c.p.a., un termine decadenziale di 120 giorni per esperire l’azione; mentre, in riferimento all’elemento soggettivo, la giurisprudenza amministrativa fa applicazione del meccanismo presuntivo, sì che è onere della pubblica amministrazione dimostrare la scusabilità dell’errore. Al riguardo, poi, è necessario fare i conti con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia, interrogandosi sull’ambito applicativo della regola espressa in materia di appalti, per la quale il criterio di imputazione della responsabilità sarebbe oggettivo, sì che un problema di distribuzione dell’onere della prova nemmeno si porrebbe, non facendo, la colpa, parte degli elementi costitutivi della responsabilità. Tuttavia, il più grande limite all’effettiva attuazione del programma costituzionale pare essere costituito dalla limitazione del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice amministrativo ai soli profili di giurisdizione. Questa barriera, frutto di una retriva concezione del rapporto tra i due plessi, intacca il principio di unicità della funzione giurisdizionale. In primo luogo, manca una sede istituzionale per comporre eventuali contrasti tra giudici ordinari e giudici amministrativi nell’interpretazione delle stesse disposizioni, così svalutandosi il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione. Inoltre, il limite del sindacato ai soli motivi di giurisdizione impedisce una statuizione del giudice ordinario sui diritti soggettivi, quando riservati alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Queste problematiche sono vieppiù avvertite ove si rilevi che la distinzione tra interessi legittimi e diritti soggettivi, alla luce degli interventi legislativi e giurisprudenziali, non è più idonea a fondare il riparto di giurisdizione. Se svincolata dalla valutazione storica e culturale che l’ha prodotta, la dicotomia perde di rilievo e pare solo evidenziare una residuale area di privilegio in favore dei pubblici poteri, una latente ma resistente concezione autoritaria del rapporto tra soggetto pubblico e soggetto privato, in palese contrasto col principio di legalità costituzionale, sì che si auspica una profonda revisione del sistema di tutela delle posizioni giuridiche soggettive che si trovino a confrontarsi con una pubblica amministrazione, revisione che attui il programma costituzionale e si prefissi l’obiettivo della massima tutela del valore della persona umana. [a cura dell'autore]
XII n.s.
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3

Frata, L. "FUNZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI ULTRACOMPENSATIVI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2011. http://hdl.handle.net/2434/156259.

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Анотація:
This comparative analysis of recent trends in common law and civil law countries aims to verify the role attributed to purposes other than the compensatory one, in the domain of tort law. While it is generally undisputed that its main goal is to compensate the victim for her loss, it is controversial whether, and to what extent, it could also pursue other functions. The potential reconciliation between different aims is explored. The British and the US approaches to punitive damages are analysed under a functionalist perspective. Civil law countries show a stronger compliance with the full compensation principle, affirming a clear refusal of any kind of punitive damages. The reasons for this hostility are examined, focusing on the notion of “pena privata”. Against this backdrop, it is contended that in Italy there is a whole range of cases where damages do not seem aimed only at “making the plaintiff whole”. The study of judicial decisions and recent statutory provisions reveals situations where the damages awarded are excessive or in disregard of the victim’s actual harm. Both transpire that, in some circumstances, compensation may not be a sufficient reaction to the wrongdoing. It is claimed that the proclaimed reverence for the equivalence principle may admit some diversions.
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Nitti, Marialuisa <1987&gt. "I danni punitivi nel sistema della responsabilità civile." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2021. http://amsdottorato.unibo.it/9554/1/NITTI_MARIALUISA_TESI.pdf.

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Анотація:
Il concetto di danno punitivo evoca una peculiare forma di risarcimento del danno la cui funzione, lungi dal risolversi in una prospettiva meramente compensativa del soggetto danneggiato, si carica di una valenza punitiva e deterrente. L’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare l’ammissibilità e la compatibilità dell’istituto con la sistematica della responsabilità da illecito aquiliano. Un piano di indagine sollecitato dal recente fervore pretorio sul tema, soprattutto in relazione alla verifica dialettica della compatibilità dell’istituto in parola con il concetto di ordine pubblico interno e internazionale: l’attuale impianto normativo dell’illecito aquiliano può legittimamente ambire ad una vocazione polifunzionale e dinamica in una più ampia prospettiva di effettività e completezza della tutela non solo interprivata ma anche superindividuale, nella consapevolezza, che “una responsabilità civile che non accarezzi la deterrenza non è una vera responsabilità civile”.
The concept of punitive damage suggests a particular way of compensation for damage whose function, far from being resolved in a merely compensatory perspective of the damaged party, is charged with a punitive and deterrent shade. The aim of this work is to investigate the admissibility and compatibility of the institution with the italian liability rules. An investigation plan prompted by the recent Italian Courts interest on the subject, especially in relation to the dialectical verification of the compatibility of punitive damages with the concept of internal and international public order. Infact, the Italian liability law system can legitimately aspire to a multifunctional and dynamic vocation in a broader perspective of effectiveness and completeness protection not only between private but also in a social perspective, in the awareness that "civil liability that does not affect deterrence does not it is a real civil liability ".
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CHITARRONI, CRISTIANA. "La copertura assicurativa della responsabilità civile in ambito sanitario." Doctoral thesis, Università Politecnica delle Marche, 2009. http://hdl.handle.net/11566/242419.

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Cusumano, Vincenzo. "La funzione della responsabilità civile: dalla compensazione alla punizione." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2019. http://hdl.handle.net/11577/3422327.

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Анотація:
TITOLO: LA RESPONSABILITA’ CIVILE: DALLA COMPENSAZIONE ALLA PUNIZIONE ABSTRACT: Il lavoro è finalizzato ad affermare che la responsabilità civile, così come altri istituti giuridici, non ha alcuna funzione predeterminata se non quella che di volta in volta il legislatore le attribuisce. Infatti, la stessa non è altro che un criterio di allocazione del costo di un danno in capo a qualcuno, criterio, scevro da ogni considerazione dogmatica, che rispecchia esclusivamente le scelte politiche che stanno alla base dell’ordinamento storicamente inteso. Pertanto il sistema della responsabilità, nella prospettiva che si delinea, è interamente teso al raggiungimento di determinati scopi esogeni al sistema stesso. Per raggiugere questo risultato è stato necessario superare la concezione tradizionale che vede nella responsabilità una funzione meramente o prevalentemente compensativa. Il lavoro è suddiviso in tre capitoli. Dapprima si è riportato lo stato dell’arte in tema di responsabilità nella elaborazione dottrinale e giurisprudenziale italiana, con particolare riferimento alla funzione della stessa, al ruolo della colpa e ai c.d. Danni Punitivi, con l’obiettivo iconoclasta di dimostrare l’inutilità di alcuni dogmi che si sono affastellati nel tempo. Poi si è fatta l’analisi di un’esperienza straniera del mondo angloamericano, al fine di cogliere suggerimenti e spunti da un ordinamento molto più legato al lato pratico del diritto ed alla prospettiva rimediale. In ultimo si sono tirate le fila del ragionamento proponendo una riflessione in chiave di analisi economica del diritto dell’istituto della responsabilità civile per poi concludere con le ultime (per ora) riflessioni di Guido Calabresi tramite gli strumenti del Law and Economics.
TITLE: CIVIL LIABILITY: FROM COMPENSATION TO PUNISHMENT ABSTRACT: The aim of the study is to show that civil liability, as well as other legal arrangements, has not any pre-defined function other than the one given by the legislature from time to time. Indeed, the function is nothing but a cost allocating criterion of assigning damage upon somebody. A criterion that, without any dogmatic consideration, only reflects the political decisions upon which the legal system is held. Therefore, the whole liability system, in this perspective, aims to achieve purposes that are outside the system itself. In order to achieve this goal, we have to overcome the traditional conception of liability, mostly considered as a form of compensation. The work is divided into 3 chapters. In the first one, we report the state of the art in terms of liability, concerning the Italian doctrine and legal practice, with a focus on its function, on the role of fault and on the so-called "punitive damages", to highlight the uselessness of some dogma that piled up over time. Afterwards we analyze the Anglo-American experience, in order to get new ideas and hints from a legal system which is much more linked to the practical side of the law and to a perspective focused on remedies. Finally, we develop our argument with a new economic analysis of civil liability, to end up with the last (until now) school of thought by Guido Calabresi with the instruments of "Law and Economics".
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Rapillo, Annunziata. "Le nuove frontiere della responsabilità civile: i danni punitivi." Doctoral thesis, Universita degli studi di Salerno, 2018. http://elea.unisa.it:8080/xmlui/handle/10556/4240.

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Анотація:
2016 - 2017
This Phd thesis focuses on the evolution of tort law and on the concept of punitive damages. In order to analyse how the civil liability nowadays acts, worth noting is to investigate how different forms of ultra-compensative restoration are able to operate in a system which supports a monofunctional liability perspective. The interesting metamorphosis undergone by italian contest represents the research base which allows investigation in new prospective: the forced dialogue between italian and international Courts, the innovative approach to studies of “Economic analysis of law” and the intention to repel the jheringhiano brocardo “nullum crimen sine culpa” are factors which contribute to review italian tort law framework. After the Court of Cassation ruled about the compatibility of punitive damages with the system (sent. 16601/2017), bacame manifest what doctrinal tradition argued for a long time, when glimpsed shades of prevention, deterrence and punishment, also in tort law and civil law. [edited by Author]
XVI n.s. (XXX ciclo)
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CEREA, Francesca (ORCID:0000-0002-6277-6248). "I danni da Intelligenza Artificiale: una nuova frontiera della responsabilità civile." Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2022. http://hdl.handle.net/10446/213012.

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Mastropasqua, Lidia. "La responsabilità civile della struttura sanitaria per danno da inefficiente organizzazione del servizio." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2015. http://hdl.handle.net/11577/3424321.

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ABSTRACT THE LIABILITY OF HEALTHCARE FACILITY FOR THE PATIENT’S PERSONAL INJURY DUE TO INEFFICIENT ORGANIZATION OF THE HEALTHCARE SERVICE CHAPTER I THE LIABILITY OF THE PUBLIC INSTITUTION Defining the nature of the responsibility of the public institution is preceded by an analysis of the theories on the qualification of the healthcare relationship to arrive at contractual affirmation of liability and apply the Consumer Code for the protection of the right to quality of healthcare. With reference to the liability model, it is analysed through the laws, the decisions of the courts and the legal science, in order to assess the type of contract most adherent to the concrete behaviour of the relationship and to the need to protect the patient in a perspective that rejects the logic of segmentation in the attribution of the responsibility in the event of contributory fault. The original model that identifies the obligation of the institution with that arising from the contract of professional work, sanctioning the irresponsibility of the hospital for damages resulting from an inefficient organization of the service unless accompanied by a mistake of the doctor, has been followed (in the judicial decisions) by the nameless contract of hospitalisation which nevertheless reveals the limitations in point of discipline actually applicable in the event of damage. Recently, the awards pronounced in 2008 by the Corte di Cassazione refer to the 'protection agreements' while the legal science refers to the contracts to provide services and among them, to the contracts in which the causal scheme contemplates the execution of a service, as a product of an activity that is the result of management and organization. In this direction, it is suggested to apply the regulation of the carriege of passengers contract and in particular the rule that for the occurrence of claims that affect the traveller while travelling, dates back to the organization arranged by the carrier, in the adoption of all appropriate steps to avoid the damage. CHAPTER II THE LIABILITY OF THE PRIVATE HEALTHCARE CENTRE The responsibility of the private health centre, of a contractual nature, follows a path opposite to the public structure. Indeed, while the public reference model has always been the liability of the independent professional, the reference made to the law of contract and intellectual work, with the adoption of assessment standards appropriate to the professional nature of performance by the doctor (art. 2236 c.c.) but not calibrated on the nature of the activity provided from the structure; in private healthcare, reference model is that of corporate responsibility, taking nursing homes as 'business health' that have to yield to bear the risk of economic logic in pursuit of 'market' and 'profit'. However the obligation assumed by them, for a long time has been assimilated to that of atypical hotel, restricted to the provision of the facilities, machinery and service personnel, setting up the medical service strictly speaking, the object of a different contract signed directly by the doctor with the patient. From this comes the irresponsibility of the private health centre for the unlawful act of doctor operating within it. Only starting from the decisions of the Corte di Cassazione since 1999, it has been stated the existence of a hospitalization contract between private structure of hospital and patient, with complex content also including the health service stricto sensu. Recently the Corte di Cassazione has expressed in favour of an integrated model of responsibility for public (or contracted private) and private, that in providing the service ensures the quality and safety of care that is expected when is in question the fundamental good of health. CHAPTER III THE COURTS’ LAST DECISIONS ON THE LIABILITY OF HEALTHCARE FACILITY In the last years many judicials decisions deal with the questions of personal injury caused by blood transfusion or blood product and wrongful birth, wrongful life or wrongful pregnancy due to an incorrect diagnosis of the doctor. These cases arise very complex questions in point of burden of proof. Finally, a recent judgement of the Corte di Cassazione declares for the first time the liability of the healthcare service A.S.L., for the general pratictioner's unlawful act.
ESPOSIZIONE RIASSUNTIVA LA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA STRUTTURA SANITARIA PER DANNO DA INEFFICIENTE ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CAP I LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA La definizione della natura della responsabilita' dell'ente pubblico e' preceduta da un'analisi delle teorie sulla qualificazione del rapporto di assistenza sanitaria, per approdare all'affermazione contrattuale della responsabilita' ed all'applicazione del Codice del Consumo per la tutela del diritto alla qualita' delle prestazioni sanitarie. Con riferimento al modello di responsabilita', viene analizzato il formante legislativo, dottrinale e giurisprudenziale onde vagliare il tipo di contratto piu aderente al concreto atteggiarsi del rapporto ed alle esigenze di tutela del paziente, in una prospettiva che rifiuta la logica della segmentazione nell'attribuzione della responsabilita' in ipotesi di causazione del danno. Al modello originario che identificava l'obbligazione dell'ente con quella derivante dal contratto d'opera professionale, sancendo l'irresponsabilità dell'ospedale per danni derivanti da inefficiente organizzazione del servizio se non accompagnati da un illecito del medico, è seguito l'emergere in giurisprudenza del contratto atipico di spedalita', che tuttavia rivela dei limiti in punto di disciplina concretamente applicabile nell'ipotesi di danno. Recentemente il riferimento è ai "contratti di protezione" elaborati dalle note sentenze delle S.U. del 2008 oppure, nell'ambito dei contratti di prestazione di servizi, a quei contratti che nel loro schema causale contemplano l'esecuzione di un servizio, come prodotto di un'attivita' che e' anche di gestione ed organizzazione. In tal senso, lo sguardo e' alla disciplina del contratto di trasporto di persone ed in particolare alla norma che, per l'accadimento dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio, risale all'organizzazione predisposta dal vettore, nell'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno. CAP II LA RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA La responsabilita' della struttura privata, di natura contrattuale, segue un percorso inverso rispetto a quello della struttura pubblica. Difatti, mentre per le strutture pubbliche il modello di riferimento e' sempre stato quello della responsabilita' del libero professionista, nel rinvio operato alla disciplina del contratto d'opera intellettuale, con l'adozione di standard valutativi adeguati alla natura professionale dell'attivita' resa dal medico (art. 2236 c.c.) ma non calibrati sulla natura dell'attivita' erogata dalla struttura; nelle strutture sanitarie private, il modello di riferimento è quello della responsabilita' di impresa, assumendo le case di cura come 'imprese sanitarie' che si devono accollare il rischio dell'attivita' economica resa inseguendo logiche di 'mercato' e di 'profitto'. Tuttavia l'obbligazione assunta da queste ultime, per lungo tempo e' stata assimilata a quella di albergo atipico, limitata alla messa a disposizione delle strutture, dei macchinari e del personale di assistenza, costituendo la prestazione medica in senso stretto, l'oggetto di un diverso contratto stipulato direttamente dal medico col paziente. Da questa impostazione derivava l'irresponsabilità della struttura per il fatto illecito del medico operante al suo interno. Unicamente a partire dalle pronunce della Cassazione dal 1999 in poi, si afferma l'esistenza di un contratto di spedalita' tra struttura privata e paziente, dal contenuto complesso che comprende altresi' la prestazione sanitaria in senso stretto. Ultimamente la Suprema Corte si è espressa in favore di un modello unitario di responsabilita' per strutture pubbliche (o private convenzionate) e private, che nella prestazione del servizio garantisca quella qualita' e sicurezza delle cure che e' lecito attendersi quando e' in gioco il bene fondamentale della salute. CAP III CASISTICA GIURISPRUDENZIALE SULLE IPOTESI DI RESPONSABILITA' DELLA STRUTTURA SANITARIA Negli ultimi anni la giurisprudenza si e' occupata a piu' riprese del danno da emotrasfusione e da somministrazione di farmaci emoderivati e del danno da nascita indesiderata, che pongono delicate questioni in punto di onere della prova. Infine, una recente sentenza della Suprema Corte per la prima volta afferma la responsabilita' contrattuale dell'A.S.L. per l'illecito riferibile al medico di base.
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PISANI, ANDREA. "IL PROBLEMA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE COMPENSATIVA. STUDIO COMPARATO PER UN RIMEDIO RISARCITORIO EFFETTIVO." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2020. http://hdl.handle.net/10281/259328.

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Lo scopo del lavoro è quello di studiare criticamente le funzioni e le regole strutturali della responsabilità civile italiana (R.C.), con le metodologie e gli apporti della comparazione giuridica. Si vuole comprendere se il sistema di R.C. vigente, per come esso realmente è e viene interpretato dai diversi operatori giuridici, sia in grado di assolvere adeguatamente ai suoi obiettivi funzionali. Il primo capitolo si concentra sulle diverse funzioni della R.C. e analizza criticamente il problema di un approccio esclusivamente riparatorio. Si passa poi ad analizzare il deficit di effettività rimediale che ciò comporta nel sistema e le strade, tortuose, percorse dalla giurisprudenza per soddisfare un bisogno di tutela (“si fa ma non si dice”). Constatata la desiderabilità di un rimedio generale ultra-compensativo, il capitolo proporrà, sistematicamente, i diversi razionali giustificativi, chiudendo con un innovativo parallelismo con il sistema immunitario umano (base per un futuro modello matematico per la misurazione della risposta). Nel secondo capitolo viene presentato un inquadramento sistematico della risposta di R.C. basata su tre paradigmi: risarcimento puro, indennizzo e risarcimento punitivo: in grado di abbracciare le molteplici sfumature della condotta e dell’elemento soggettivo del danneggiante. Vengono puntualmente censite le fattispecie di indennizzo e quelle speciali punitive, analizzandone in dettaglio un campione scelto per la loro importanza sistemica e applicativa. Il terzo capitolo è dedicato alla comparazione giuridica. Si premettono le ragioni della scelta dei sistemi target (Stati Uniti e Francia). Si analizzano le funzioni e la struttura dei punitive damages statunitensi e il percorso di costituzionalizzazione ivi avviato a partire dagli anni ’90 del secolo scorso. Particolare attenzione è prestata alle decisioni delle corti statale dopo le rigide prese di posizione della U.S. Supreme Court. In relazione alla Francia, si analizza l’evoluzione della riforma del settore di R.C. (ancora in cantiere) che vede gli interpreti discutere sulla nuova figura dell’amende civile. Infine, nel quarto capitolo, si propone la costruzione nel sistema italiano di una fattispecie generale ultra-compensativa azionabile a diritto positivo invariato, con l’identificazione dei relativi presupposti applicativi e dei limiti. Si valuta, infine, il tenore di un’eventuale riforma del codice civile per l’introduzione dei danni punitivi per via legislativa.
The present work aims to investigate the function and the structural rules governing the Italian Civil Liability (CL) by using the tools of comparative law. We focus on assessing whether the CL system currently in force and its implementation by the law makers is capable to fulfill its functional purpose. The first chapter focuses on the different purposes and rationales of the CL and critically evaluates the risk of an only-compensatory approach. Follows the analysis of the implications of such lack of remedial effectiveness and the intricated pathways of the courts to overcome said limitations.Noted the significance of a general remedy “punitive damages”- like, the chapter gives and discusses the reasons. Finally, the chapter introduces a novel and promising similitude between the human immune system reaction against diseases or potential threats and the CL reaction to a tort/breach of contract. That analogy, where appropriately developed and implemented into a numerical model, seems to have the potential to quantify the “effective response” from the CL. In the second chapter, a systematic analysis and classification of the current CL responses is performed based on three paradigms capable to fully catch the behavioural pattern and the subjective element of the tortfeasor: (1) compensatory damages, (2) indemnification, and (3) punitive damages; The cases of indemnification and “special” punitive damages are surveyed and a subgroup is analyzed in detail. The third chapter focuses on the comparative law, and a rationale is provided for the systems that have been identified for the comparison (United States and France). With regards to U.S., functions and structure of the punitive damages are analyzed; as well as the “constitutionalisation path” started from the early 90’of the last century. Emphasis is paid on the decisions of the state courts after the strong stance of the U.S. Supreme Court. With regards to France, the evolution of the reformation of the CL, (still in progress and discussed by the Parliament) is analyzed. Of interest is the character of the new “amende civile” that is being discussed among the French law makers. Lastly, in the fourth chapter, we propose a new layout of overcompensation for the Italian system; applicable within the boundaries of the positive law, identifying the associated operational hypothesis and limitations. We furthermore discuss the implications of an associated amendment of the Italian Civil Code that introduces said layout by law reform.
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Книги з теми "Polifunzionalità della responsabilità civile"

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Barcellona, Mario. Trattato della responsabilità civile. Torino: UTET giuridica, 2011.

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Trattato della responsabilità civile. Padova]: CEDAM, Casa editrice dott. Antonio Milani., 2012.

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3

Asmundis, Isabella De. Il mobbing: Il problema della responsabilità civile. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2013.

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4

Castelli, Laura. Profili della responsabilità civile per illecito antitrust. Milano: CUEM, 2010.

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5

Lepore, Andrea. Responsabilità civile e tutela della persona-atleta. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2009.

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6

Lepore, Andrea. Responsabilità civile e tutela della persona-atleta. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2009.

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Cendon, Paolo, and Patrizia Ziviz. Il danno esistenziale: Una nuova categoria della responsabilità civile. Milano: Giuffrè, 2000.

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8

Controstoria della Resistenza: Uomini, fatti e responsabilità della Guerra Civile (1943-1945). Roma: Altaforte edizioni, 2022.

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9

Violante, Andrea. La responsabilità civile della pubblica amministrazione da atti e comportamenti illegittimi. Napoli: Edizioni scientifiche italiane, 2003.

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10

Sangermano, Francesco. Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso. Milano: Dott. A. Giuffrè editore, 2012.

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Звіти організацій з теми "Polifunzionalità della responsabilità civile"

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Vallerani, Sara, Elizabeth Storer, and Costanza Torre. Considerazioni chiave: equità e partecipazione nella promozione della vaccinazione per il covid-19 tra le persone razzializzate e senza documenti. SSHAP, May 2022. http://dx.doi.org/10.19088/sshap.2022.025.

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Questo documento espone alcune considerazioni a proposito della promozione dei vaccini per il SARS-CoV-2 e delle strategie per garantirne un’equa distribuzione tra gli immigrati senza documenti residenti in Italia e, in particolare, a Roma. Quanto emerge dal caso italiano può essere in parte applicabile ad altri contesti in cui la somministrazione del vaccino è stata legata al dispositivo del “passaporto vaccinale”, ovvero il certificato COVID digitale dell'UE, in Italia Green Pass. Nell’organizzazione della campagna vaccinale alcune categorie sociali sono state identificate come “difficili da raggiungere” (hard to reach) e per cui è necessario immaginare interventi specifici.1 In questo testo si sceglie di parlare di persone razzializzate e illegalizzate poiché senza documenti per riferirsi a persone immigrate che non hanno cittadinanza, permesso di soggiorno e status di rifugiato. Questo documento esplora il contesto quotidiano delle vite delle persone illegalizzate e come l’esperienza della pandemia di COVID-19 abbia esacerbato le difficoltà che queste persone incontrano, 23 mettendo in luce il collegamento tra le vulnerabilità, consolidate ed emergenti, con la percezione dei vaccini. Si suggerisce come l’orientamento e la percezione dei vaccini si inseriscano all’interno dei contesti di vita delle persone, in cui molto spesso la priorità è data al sostentamento economico. In molti casi, l’accettazione della vaccinazione è motivata dalla necessità di continuare ad avere un lavoro retribuito piuttosto che a una preoccupazione connessa alla salute o a una fiducia nei confronti delle istituzioni sanitarie. Il seguente documento si pone l’obiettivo di esaminare come i vaccini possano essere distribuiti in modo equo e capace di aumentare la fiducia e i processi di inclusione nella società post-pandemica. Il testo si basa principalmente sulla ricerca etnografica e le testimonianze raccolte attraverso interviste e osservazioni con persone razzializzate e illegalizzate nella città di Roma, insieme a rappresentanti della società civile e operatori socio-sanitari tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Questo documento è stato sviluppato per SSHAP da Sara Vallerani (Università di Roma Tre), Elizabeth Storer (LSE) e Costanza Torre (LSE). È stato revisionato da Santiago Ripoll (IDS, Università del Sussex), con ulteriori revisioni da parte di Paolo Ruspini (Università Roma Tre) ed Eloisa Franchi (Université Paris Saclay, Università di Pavia). La ricerca è stata finanziata dalla British Academy COVID-19 Recovery: G7 Fund (COVG7210058). La ricerca si è svolta presso il Firoz Lalji Institute for Africa, London School of Economics. La sintesi è di responsabilità di SSHAP.
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