Добірка наукової літератури з теми "Diritto di proprietà"

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Статті в журналах з теми "Diritto di proprietà"

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Rampazzo, Lino, and José Marcos Miné Vanzella. "RIFUGIATI: MINORANZE SENZA PROPRIETÀ?" Revista Direitos Fundamentais & Democracia 23, no. 3 (December 14, 2018): 258. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v23i31189.

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Анотація:
Questo studio si propone di esaminare il tema del “Diritto di Proprietà”, espresso particolarmente nei due primi articoli della questione 66 (II-II) della Somma Teologica di San Tommaso, che è ripreso, nel secolo XX, dal filosofo francese Emmanuel Mounier. La riflessione cerca, prima di tutto, di situare la questione 66, che tratta “Del Furto e della Rapina”, sia nella visione più ampia di tutta la Somma, come nel contesto specifico della parte morale della medesima opera. Subito dopo si analizzano i due articoli della Somma sul “Diritto di Proprietà”. Poi si studia un capitolo dell’opera “Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana” di Mounier, che fa valere la dottrina tomista nel contesto della crisi mondiale della sua epoca. Si pretende così, a partire da un autore clássico, analizzare il tema del “Diritto di Proprietá”, con la possibilità di mostrare, come Mounier, un percorso che indichi la sua funzione sociale. Significativa è pure la ripresa della posizione tomista nella Dottrina sociale della Chiesa, che, in documenti ufficiali, dei quali si indicano due, a titolo do esempio, cita espressamente la stessa questione 66 (II-II) della Somma Teologica, su cui basa il suo insegnamento. La ripresa di questo problema è applicada alla situazione dei profughi, in particolare in Europa, al fine di mostrare il "diritto di proprietà" che essi possiedono, in una situazione di estrema necessità. E, molto significativo in questo senso, é il recente messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante e del Rifugiato.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Анотація:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Viglianisi Ferraro, Angelo. "L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia." Revista Justiça do Direito 34, no. 1 (April 30, 2020): 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Анотація:
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Graziadei, Michele. "La proprietà fiduciaria, la proprietà nell’interesse altrui, e i trust. Un itinerario." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 26–47. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.47.

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Анотація:
TesiTanto nel mondo di common law, quanto nel mondo di civil law, è necessario disporre di regole robuste, quando si tratta di gestire la ricchezza delegando tale compito ad altri. Nel diritto italiano, il tentativo di mettere al bando ogni forma di proprietà eretta nell’interesse altrui non si è rivelata vincente, ed è da ripensare. Questo ripensamento è compatibile con le strutture fondamentali del diritto italiano, le quali devono riconoscere come fisiologico il potere di alienare i beni su cui verte il rapporto tra le parti. Tale potere, infatti, salvaguarda il valore capitale gestito. Qualunque sia l’origine del rapporto, è dunque un errore ritenere che si caratterizzi essenzialmente per il limitato potere di disposizione del gestore. The author’s view Both in the common law world and in civilian jurisdictions robust rules are necessary when it comes to managing wealth by delegating this function to others. Italy’s attempt to ban all forms of ownership established for the benefit of others has not proved successful, and needs to be reconsidered. The fundamental structures of Italian law are compatible with the regular recognition of the power to alienate assets entrusted to the manager. The power to dispose of such assets, safeguards the capital value of the managed wealth. Whatever the origin of the relationship, it is therefore a mistake to think this relationship it fundamentally characterized by the manager’s limited power of disposition.
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Adornato, Francesco. "I diritti della terra." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 115–22. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002009.

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Анотація:
Sotto il profilo giuridico, l'accesso alla proprietà della terra si pone oggi in termini molto diversi dal passato: esso è presupposto per godere dei valori ambientali che la terra esprime, è condizione di un più generale godimento della natura e del paesaggio, ma è anche espressione della consapevolezza e della responsabilità che noi abbiamo verso la terra e verso le generazioni future. La terra reclama diritti attraverso usi sostenibili, atteggiamenti responsabili, valori ideali, comportamenti solidali. È necessario pertanto un nuovo patto sociale tra l'uomo e la terra, che regoli anche i diritti di quest'ultima. È questo il compito dei giuristi, soprattutto di quelli di diritto agrario: è necessario, costruire più adeguate strumentazioni per modificare l'ordinamento in funzione di un nuovo orizzonte strategico dell'agricoltura e per assicurare la sopravvivenza dell'umanità.
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Mariani, Serena. "Il grano della discordia: il provvedimento Cappelli dell'Agcm e la sentenza San Carlo del Tribunale di Roma." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (January 2021): 133–59. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002008.

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Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare due recenti decisioni aventi ad oggetto distinte varietà di grano duro: il provvedimento sul frumento Cappelli dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza sul grano San Carlo del Tribunale di Roma. Entrambi i casi riguardano, sebbene in modo diverso, il tema dei diritti di esclusiva sulle varietà vegetali. Nella vicenda San Carlo, tali diritti derivano dalla concessione di una privativa nazionale sulla nuova varietà vegetale. Diversamente, nel caso Cappelli è stata posta in essere una privatizzazione de facto di una varietà antica, in assenza di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sulla stessa. L'elaborato vuole altresì porre l'accento sull'importanza del miglioramento genetico in agricoltura, necessario affinché vengano sviluppate varietà sempre più produttive, resistenti e sostenibili. Per fare ciò, è opportuno permettere al costitutore di ottenere un ritorno sugli investimenti, mediante il riconoscimento di un'esclusiva sulla nuova varietà. Tuttavia, tale esclusiva non può essere illimitata né estendersi a varietà di pubblico dominio.
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Vercellone, Antonio. "Il <i>Community Land Trust</i> negli Stati Uniti e in Italia." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 259–74. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.81.

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Анотація:
TesiIl contributo esamina l’esperienza statunitense del Community Land Trust, meccanismo di accesso all’abitazione e di governo delle aree urbane nato negli USA in via di prassi, attraverso il ricorso a strumenti di diritto privato per assolvere a bisogni tradizionalmente appannaggio del diritto pubblico, ricorrendo a una complessa tecnica di conformazione negoziale della proprietà. Valorizzando i vantaggi del modello, capace di impostare una redistribuzione della rendita fondiaria in favore dei singoli e della collettività, il saggio esamina quindi gli istituti ai quali si dovrebbe ricorrere per costruire, a diritto vigente, un Community Land Trust di diritto italiano. The author’s view This essay examines the American experience of Community Land Trusts, a mechanism of access to housing and governance of urban areas emerged from the bottom up in the United States, in order fulfil, through private law, needs and rights traditionally assigned to public law. The Community Land Trust does that relying on contract to shape property rights, this way enabling a complex system of socialization of land rent. Highlighting the advantages of this institution, the paper shows the technical tools we could rely on to build a Community Land Trust under Italian private law.
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Masina, Luisa. "Interdisciplinarità e consulenze tecniche in ambito familiare." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (July 2021): 132–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001014.

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Анотація:
L'autrice riflette sulle consulenze tecniche in ambito civile in materia di diritto di famiglia, correlando la propria esperienza alle teorie di riferimento e dando conto del metodo utilizzato. Approfondisce la distinzione fra consulenze tecniche "valutative" e consulenze tecniche "terapeutiche" proponendo un modello alternativo, che si caratterizza per la sua proprietà di attivare potenziali trasformazioni. Si sofferma infine sulla questione della ricerca di un linguaggio comune fra le diverse professionalità coinvolte nelle consulenze, indicando nel lavoro di gruppi costituiti cosiddetti misti uno strumento adeguato.
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Ferrari, Francesca. "In materia di trust ritenuto <i>sham</i> dall'agenzia (CTR Lazio 28 settembre 2021, n. 4321)." Trusts, no. 3 (June 1, 2022): 474–78. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.115.

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Анотація:
MassimaLa ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.La circostanza per cui oggetto il trust sia dotato con l’intero capitale sociale di una società in cui sono contenuti immobili di proprietà del contribuente, di cui quest’ultimo continua ad usufruire, e partecipazioni di un’altra società in cui il disponente continua a ricoprire la carica di amministratore e i rapporti di parentela o di lunga collaborazione con i soggetti individuati quali trustee e beneficiari sono mere presunzioni semplici non sufficienti a dimostrare la natura fittizia del trust.
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Góralski, Wojciech. "Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku "Prawo Kanoniczne"." Prawo Kanoniczne 51, no. 1-2 (June 5, 2008): 31–55. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.03.

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Анотація:
La problematica del matrimonio e della famiglia presente nel periodico „Prawo Kanoniczne” della Facoltà di Diritto Canonico dell’Accademia di Teologia Cattolica in Varsavia (dal 1999 dell’Università del Cardinale Stefan Wyszyński in Varsavia), fondato nel 1958, è assai ricca e abbraccia 120 articoli (pubblicati da 45 autori) appartenenti ai diversi campi di diritto matrimoniale e familiare. Quella problematica viene presentata secondo la seguente sistematica: 1) la concezione del matrimonio, i suoi fini, le proprietà essenziali, il carattere sacramentale e 1’amore coniugale; 2) la preparazione al matrimonio; 3) gli impedimenti matrimoniali; 4) il consenso matrimoniale; 5) la forma canonica del matrimonio; 6) i matrimoni misti; 7) lo scioglimento del vincolo e la convalidazione del matrimonio; 8) altre questioni. Le più numerose pubblicazioni (il 25% di tutte) sono state consacrate al consenso matrimoniale.
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Дисертації з теми "Diritto di proprietà"

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Grano, Simona <1978&gt. "L'evoluzione del diritto di proprietà in Cina." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2008. http://hdl.handle.net/10579/866.

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Terranova, G. "I NUOVI DIRITTI DI PROPRIETÀ: UN'ANALISI COMPARATA." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/361088.

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La ricerca analizza l'evoluzione del concetto di proprietà nel diritto italiano, quale conseguenza dell'evoluzione della realtà economica e degli scambi commerciali e, in particolare, si concentra sull'avvicinamento della concezione dominicale ad esso sottesa a quella propria degli ordinamenti di common law, in particolare quello inglese e quello statunitense. A tale scopo sono esaminati alcuni istituti giuridici in cui é evidente l'esigenza della prassi, da un lato, e la tendenza del legislatore, dall'altro, a servirsi di schemi di appartenenza distinti rispetto al modello tradizionale. L'analisi, infine, si interroga sulla capacità del diritto italiano a dar riconoscimento a nuove forme di appartenenza elaborate dall'autonomia privata, ancorché non ancora riconosciute a livello legislativo e fornisce, quindi, una possibile soluzione de iure condendo.
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Nicolosi, Costanza. "Libertà Fondamentali e Diritto di Proprietà nella Russia Post-Sovietica." Doctoral thesis, Università di Catania, 2019. http://hdl.handle.net/10761/4099.

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Анотація:
Il presente elaborato intende tracciare un affresco dei peculiari sviluppi del costituzionalismo russo attraverso la comparazione tra il modello delle Costituzioni sovietiche e quello, formalmente diverso, della Costituzione post-sovietica del 1993. L angolo prospettico per svolgere siffatta comparazione è quello della disciplina delle c.d. libertà economiche o, come suole dirsi, della costituzione economica russa nel suo evolversi storico. In particolare, si è ritenuto opportuno centrare il focus dell indagine sul diritto di proprietà e sul peculiare regime per esso previsto nell ordinamento della Russia sovietica e post-sovietica. Necessariamente, lo studio delle libertà economiche (e dei diritti ad esse correlati) si traduce, in chiave giuridico-costituzionale, in una riflessione sul rapporto tra modello economico e democrazia. Da qui, l esigenza di osservare lo stato (e lo stadio) della neo-democrazia russa dall analisi della costituzione economica , formalmente stabilita dalla Costituzione del 1993, che altrettanto formalmente sembra ispirarsi ai modelli delle liberal-democrazie occidentali, nonché di (tentare di) comprendere se l ispirazione a un preciso modello economico (e democratico) si sia tradotto, nella Russia post sovietica, nella concreta ed effettiva adesione a siffatto modello.
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PIAIA, FEDERICO. "IL PROBLEMA DELLA RINUNZIA ABDICATIVA AL DIRITTO DI PROPRIETÀ IMMOBILIARE." Doctoral thesis, Università degli studi di Pavia, 2021. http://hdl.handle.net/11571/1434995.

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Анотація:
La ricerca si propone di indagare il tema dell’ammissibilità di una c.d. rinunzia abdicativa alla proprietà immobiliare, e di illustrarne i principali profili e aspetti problematici, alla luce dei principi generali che conformano e governano l’attuale ordinamento giuridico. La tesi si struttura complessivamente in tre capitoli. Il primo capitolo, partendo in via di premessa da un generale esame del significato giuridico-concettuale della rinunzia alle situazioni giuridiche soggettive, si sofferma specificatamente sull’analisi di tutte quelle ipotesi di rinunzia (o abbandono) aventi ad oggetto il diritto di proprietà (o comproprietà) su beni immobili disciplinate espressamente dal legislatore, al fine di valutarne l’eventuale portata e rilevanza sistematica e, al contempo, di meglio delimitare l’oggetto precipuo di indagine. Il secondo capitolo si articola in due sezioni. La prima sezione è dedicata, in particolare, alla ricostruzione tanto del profilo “strutturale” quanto del profilo “effettuale” della rinunzia (meramente) abdicativa alla proprietà, condotta – anche in una logica storico-evolutiva, e di raffronto con la fattispecie dell’abbandono (derelictio) dei beni mobili – alla stregua dei principali indici normativi e giurisprudenziali che utilmente si offrono all’interprete. La seconda sezione mira invece, anzitutto, a porre in luce la natura complessa del diritto dominicale e, in particolare, a evidenziare il c.d. “lato passivo” della proprietà immobiliare, ossia quell’insieme di poste negative, costi, oneri, obblighi e responsabilità (sia di natura pubblicistica che privatistica) strutturalmente connessi al bene, anche ove rinunciato, e, in secondo luogo, a far emergere una possibile dinamica di conflittualità della rinunzia, ossia di contrapposizione tra diversi interessi, da svolgere e risolvere – nel segno di un adeguato e virtuoso componimento – in ossequio al principio costituzionale della “funzione sociale” della proprietà. In considerazione di quanto emerso e alla luce dei risultati ottenuti, il terzo e ultimo capitolo si propone di individuare un momento di bilanciamento e di incontro tra la tutela dell’autonomia privata del proprietario e la tutela di interessi altrui coinvolti e pregiudicati dalla vicenda dismissiva nella possibilità di qualificare – sia pure all’esito di un giudizio da svolgersi caso per caso, e in considerazione della singola vicenda concreta – in termini di abuso (o di emulazione) l’attività dispositivo-rinunziativa del dominus avente ad oggetto il diritto di proprietà immobiliare.
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Dallari, Filippo <1976&gt. "I limiti al diritto di proprietà derivanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. I vincoli urbanistici." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/5022/1/Dallari_Filippo_Tesi.pdf.

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Nella prima parte viene ricostruito il concetto di vincolo espropriativo alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, giungendo alla conclusione che rientrano in tale concetto le limitazioni al diritto di proprietà che: - derivano da scelte discrezionali dell’Amministrazione non correlate alle caratteristiche oggettive del bene; - superano la normale tollerabilità nel senso che impediscono al proprietario la prosecuzione dell’uso in essere o incidono sul valore di mercato del bene in modo sproporzionato rispetto alle oggettive caratteristiche del bene e all’interesse pubblico perseguito. Ragione di fondo della teoria dei vincoli è censurare l’eccessiva discrezionalità del potere urbanistico, imponendo una maggiore obiettività e controllabilità delle scelte urbanistiche. Dalla teoria dei vincoli consegue altresì che nell’esercizio del potere urbanistico l’Amministrazione, pur potendo differenziare il territorio, deve perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico degli interessi incisi dalle sue determinazioni. L’obbligo della corresponsione dell’indennizzo costituisce la prima forma di perequazione urbanistica. Nel terzo e nel quarto capitolo viene analizzata la giurisprudenza civile e amministrativa in tema di vincoli urbanistici, rilevandone la non corrispondenza rispetto all’elaborazione della Corte costituzionale e l’incongruità dei risultati applicativi. Si evidenzia in particolare la necessità del superamento del criterio basato sulla distinzione zonizzazioni-localizzazioni e di considerare conformative unicamente quelle destinazioni realizzabili ad iniziativa privata che in concreto consentano al proprietario di conseguire un’utilità economica proporzionata al valore di mercato del bene. Nel quinto capitolo viene analizzato il rapporto tra teoria dei vincoli e perequazione urbanistica, individuandosi il discrimine tra i due diversi istituti non solo nel consenso, ma anche nella proporzionalità delle reciproche prestazioni negoziali. Attraverso la perequazione non può essere attribuito al proprietario un’utilità inferiore a quella che gli deriverebbe dall’indennità di esproprio.
In the first part, the concept of expropriation restriction is reconstructed in the light of the Constitutional Court and Court of Human Rights jurisprudence, concluding that restrictions on property right fall into this concept. They: - come from discretionary Administration choices not related to the objective characteristics of the property, - go beyond the normal tolerance, meaning they preclude the landlord to be in continued use or they affect the market value of the property disproportionately to the objective characteristics of the property and to the public interest pursued. Underlying reason of the planning restrictions theory is censoring the excessive discretion of the planning power by imposing a greater objectivity and controllability to land use decisions. From the planning restrictions theory it also follows that in exercising the planning power, although the territory could be differentiated, the Administration must pursue the target of balancing economic interests affected by its determinations. The obligation to a compensation payment is the first form of urban planning equalization. In the third and fourth chapters, the civil and administrative jurisprudence is analyzed on the subject of planning restrictions, noting the mismatch compared to the Constitutional Court elaboration and the incongruity of the application results. There is a focus on the need to overcome the criterion based on the zoning-localisations distinction and to consider conforming only those destinations feasible through private enterprise, which actually allow the owner to achieve an economic benefit proportionate to the market value of the property. The fifth chapter analyzes the relationship between planning restrictions theory and urban equalization. The distinction between the two institutions is not only in the consensus, but also in the proportionality of negotiating reciprocal contractual services. Through the equalization it can’t be attributed to the owner a utility lower than what would result from expropriation compensation.
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Dallari, Filippo <1976&gt. "I limiti al diritto di proprietà derivanti dagli strumenti di pianificazione urbanistica. I vincoli urbanistici." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2012. http://amsdottorato.unibo.it/5022/.

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Nella prima parte viene ricostruito il concetto di vincolo espropriativo alla luce dell’elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte EDU, giungendo alla conclusione che rientrano in tale concetto le limitazioni al diritto di proprietà che: - derivano da scelte discrezionali dell’Amministrazione non correlate alle caratteristiche oggettive del bene; - superano la normale tollerabilità nel senso che impediscono al proprietario la prosecuzione dell’uso in essere o incidono sul valore di mercato del bene in modo sproporzionato rispetto alle oggettive caratteristiche del bene e all’interesse pubblico perseguito. Ragione di fondo della teoria dei vincoli è censurare l’eccessiva discrezionalità del potere urbanistico, imponendo una maggiore obiettività e controllabilità delle scelte urbanistiche. Dalla teoria dei vincoli consegue altresì che nell’esercizio del potere urbanistico l’Amministrazione, pur potendo differenziare il territorio, deve perseguire l’obiettivo del riequilibrio economico degli interessi incisi dalle sue determinazioni. L’obbligo della corresponsione dell’indennizzo costituisce la prima forma di perequazione urbanistica. Nel terzo e nel quarto capitolo viene analizzata la giurisprudenza civile e amministrativa in tema di vincoli urbanistici, rilevandone la non corrispondenza rispetto all’elaborazione della Corte costituzionale e l’incongruità dei risultati applicativi. Si evidenzia in particolare la necessità del superamento del criterio basato sulla distinzione zonizzazioni-localizzazioni e di considerare conformative unicamente quelle destinazioni realizzabili ad iniziativa privata che in concreto consentano al proprietario di conseguire un’utilità economica proporzionata al valore di mercato del bene. Nel quinto capitolo viene analizzato il rapporto tra teoria dei vincoli e perequazione urbanistica, individuandosi il discrimine tra i due diversi istituti non solo nel consenso, ma anche nella proporzionalità delle reciproche prestazioni negoziali. Attraverso la perequazione non può essere attribuito al proprietario un’utilità inferiore a quella che gli deriverebbe dall’indennità di esproprio.
In the first part, the concept of expropriation restriction is reconstructed in the light of the Constitutional Court and Court of Human Rights jurisprudence, concluding that restrictions on property right fall into this concept. They: - come from discretionary Administration choices not related to the objective characteristics of the property, - go beyond the normal tolerance, meaning they preclude the landlord to be in continued use or they affect the market value of the property disproportionately to the objective characteristics of the property and to the public interest pursued. Underlying reason of the planning restrictions theory is censoring the excessive discretion of the planning power by imposing a greater objectivity and controllability to land use decisions. From the planning restrictions theory it also follows that in exercising the planning power, although the territory could be differentiated, the Administration must pursue the target of balancing economic interests affected by its determinations. The obligation to a compensation payment is the first form of urban planning equalization. In the third and fourth chapters, the civil and administrative jurisprudence is analyzed on the subject of planning restrictions, noting the mismatch compared to the Constitutional Court elaboration and the incongruity of the application results. There is a focus on the need to overcome the criterion based on the zoning-localisations distinction and to consider conforming only those destinations feasible through private enterprise, which actually allow the owner to achieve an economic benefit proportionate to the market value of the property. The fifth chapter analyzes the relationship between planning restrictions theory and urban equalization. The distinction between the two institutions is not only in the consensus, but also in the proportionality of negotiating reciprocal contractual services. Through the equalization it can’t be attributed to the owner a utility lower than what would result from expropriation compensation.
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7

D'Amore, Martina <1993&gt. "Il diritto di proprietà industriale e il mondo dell'arte: il caso Vantablack." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15169.

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L'elaborato vuole proporre una analisi del sistema delle fonti giuridiche in materia di brevetti e proprietà industriali a partire dalle prime convenzioni per arrivare alle leggi più recenti. Dopo aver analizzato nello specifico come funzioni il sistema di tutela da brevetto, si analizza il caso Vantablack. Studio della brevettabilità di un colore e la licenza che ne è scaturita tra la società produttrice e l'artista Anish Kapoor. Tutela e semplice business oppure una trovata pubblicitaria?
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Dal, Lago Eugenia <1992&gt. "La legittimità dell'azione inibitoria: tra diritto di proprietà intellettuale e tutela della concorrenza." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/10677.

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Biasini, Alessandro <1982&gt. "Indagini sul concetto di "diritto" tra pensiero classico e moderno : diritto soggettivo, proprietà e autorità in Luigi Taparelli d'Azeglio." Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3051.

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Il presente lavoro affronta il tema del diritto nel suo rapporto tra la tradizione classica e quella moderna. Riteniamo che la tradizione classica ci proponga una concezione del diritto intesa come “concreto ordinamento”. Facciamo appello ai testi di Aristotele e, soprattutto, di Tommaso d'Aquino per mettere in luce come la modernità abbia perduto tale orientamento approdando ad una concezione sostanzialmente dualistica del diritto, secondo la quale quest'ultimo è definito talora nei termini di “legge”, talaltra nei termini di “diritto soggettivo”. Tentiamo di ricondurre questi due ambiti nel seno della concezione unitaria del diritto ereditata dalla tradizione classica. Infine, prendiamo in esame il pensiero di Luigi Taparelli d'Azeglio: in tale Autore, che pure si ispira alla tradizione scolastica, sono presenti elementi che conducono verso una concezione moderna del diritto, in particolare sui temi del diritto soggettivo, della proprietà e dell'autorità.
This work is concerned with the concept of “right” considered in its relationship between the classic and the modern tradition. We think that the classic tradition supports a conception of right as a “concrete institutional order”. We refer to Aristotle and particularly to Saint Thomas Aquinas in order to put into the light that the modern thought rejected this unitary conception of right for a dualistic one, according to which “right” means sometimes “law”, sometimes “subjective right”. We examine the thought of Luigi Taparelli d'Azeglio (1793-1862) to show that, even in an Author that explicitly refers to the Scholastic tradition, there are many aspects that lead us to modern juridical and political thinking, in particular as we come to consider his theory of subjective rights, property and authority.
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ARTARIA, RICCARDO. "La proprietà fra Costituzione e carte europee." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012. http://hdl.handle.net/10281/45606.

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La proprietà, al pari degli altri diritti costituzionalmente tutelati, si apre oggi ad una tutela articolata su molteplici livelli: in particolare, l’elaborato approfondisce lo studio della Costituzione italiana, della Cedu e del diritto comunitario (nel quale ha di recente assunto forza normativa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione). Queste Carte compongono un sistema complesso di tutela della proprietà che, se contribuisce a incrementare le garanzie di effettività per il singolo, impone nuove riflessioni: può infatti creare problemi con riguardo tanto alla composizione delle varie fonti concorrenti quanto ai rapporti fra le relative giurisdizioni esclusive di legittimità e più in generale, impegna a ripensare al ruolo della dimensione sociale della proprietà. Lo studio è infatti stato condotto secondo la logica del rapporto fra prospettiva individuale e sociale nella configurazione della proprietà, al fine di verificare come il sapiente bilanciamento fra queste due dimensioni cristallizzatosi nella disciplina costituzionale si sia aperto alla europeizzazione dei diritti vivendo una profonda trasformazione. Partendo dallo studio dell’evoluzione storico-politica delle concezioni relative alla proprietà, l’elaborato si sofferma sull’analisi dell’art. 42 Cost. evidenziando come l’imprescindibile rapporto fra proprietà e comunità politica sia svolto dallo Stato sociale disegnato in Costituzione secondo un disegno singolare, che determina la perdita di centralità della proprietà in favore del valore della persona umana sintetizzato nel principio personalista e in quello solidarista, cristallizzato nella formula della “funzione sociale”: la Costituzione supera così la naturale tensione fra il principio di eguaglianza e il riconoscimento del diritto di proprietà, prescrivendo che l’integrazione sociale sia costruita anche attraverso una disciplina della proprietà capace di armonizzare l’interesse individuale con quello della comunità, secondo la prospettiva tipica dello Stato sociale. Per questo, su un diverso piano, si è considerato che in virtù della “funzione sociale” nemmeno può dirsi che l’art. 42, comma 2, Cost. intenda costituzionalizzare un diritto fondamentale dell’individuo. A chi scrive è quindi sembrato difficile accedere all’idea, che anima il diritto di matrice europea ed ora anche la nostra giurisprudenza costituzionale, della massimizzazione della tutela della proprietà, proprio in ragione della finalità redistributiva della ricchezza che è imprescindibile per lo Stato sociale In tale ottica, si è approfondito lo studio della tutela della proprietà disegnata dalla Cedu e dal diritto dell’Unione europea; per conseguenza, si è delineata la dimensione della distanza fra il modello sociale della nostra Costituzione e il modello liberale del diritto europeo, orientato verso la maggior soddisfazione delle ragioni della proprietà. Si è quindi affrontato il problematico nodo della composizione dei diversi livelli normativi alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost. e della relativa giurisprudenza costituzionale, rilevando che la tutela multilivello della proprietà sembra ruotare in particolare attorno alla garanzia scolpita nell’art. 1 del Prot. n. 1 alla Cedu e nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Tuttavia, se la prospettiva che si adotta nel pensare alla tutela dei diritti è quella dell’ampliamento della tutela stessa, come vorrebbe la Corte costituzionale, l’elemento della «funzione sociale» che innerva lo statuto costituzionale della proprietà non può che trovarsi corrispondentemente dimidiato. A dimostrazione di ciò si è approfondita la rilevante influenza del diritto sovranazionale con riguardo a taluni temi specifici: la determinazione dell’indennizzo per l’espropriazione; l’espropriazione indiretta; il bilanciamento fra diritto all’abitazione e proprietà espresso dalla disciplina in materia di sfratti. In conclusione, si è rilevato che la recente giurisprudenza costituzionale sembra trascurare il necessario bilanciamento fra interessi costituzionalmente protetti: ad avviso di chi scrive, infatti, la prevalenza della norma internazionale, sul piano interpretativo o applicativo, non è assoluta, ma trova un limite nel bilanciamento fra il principio internazionalista e gli altri princìpi supremi dell’ordinamento costituzionale, fra i quali la funzione sociale della proprietà.
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Книги з теми "Diritto di proprietà"

1

Vanzetti, Adriano. Studi di diritto industriale in onore di Adriano Vanzetti: Proprietà intellettuale e concorrenza. Milano: Giuffrè, 2004.

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2

Ciocia, Maria Antonia. Aree protette e diritto di proprietà: Vincoli urbanistici ed uso del territorio. Padova: CEDAM, 1999.

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3

Robbio, Antonella De. Diritto d'autore: La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali. Roma: Associazione italiana biblioteche, Sezione Lazio, 2001.

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4

Ambrosini, Stefano. Elementi di diritto dell'impresa: Impresa, proprietà industriale e concorrenza, contratti commerciali, procedure concorsuali. Torino: G. Giappichelli, 2010.

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5

Defilippi, Claudio. Il diritto di proprietà ed alla vita privata e familiare nella giurisprudenza della Corte europea. Torino: G. Giappichelli, 2003.

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6

Vacca, Letizia. Vendita e trasferimento della proprietà nella prospettiva storico-comparatistica: Materiali per un corso di diritto romano. Torino: G. Giappichelli, 1997.

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7

Ramaccioni, Giulio. La tutela multilivello del diritto di proprietà: Profili strutturali e funzionali nella vicenda della occupazione acquisitiva. Torino: G. Giappichelli editore, 2013.

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8

Gambaro, Antonio. Il diritto di proprietà. Milano: A. Giuffrè, 1995.

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9

Pippo, Ranci, and Società italiana degli economisti. Riunione scientifica, eds. Diritti di proprietà e privatizzazioni. Bologna: Il Mulino, 1995.

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10

Carletti, Maela. Bona episcopatus Senogaliensis: Proprietà e diritti dell'episcopato di Senigallia (secoli XIV-XV). Spoleto (Perugia): Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 2012.

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1

Ferretti, Niccolò, and Alessandro Zito. "Introduzione al diritto brevettuale italiano." In Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht, 63–75. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_2.

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ZusammenfassungIn Italia non esiste una vera e propria definizione di invenzione. Non ve ne è traccia né nella legge invenzioni del 1939 né all’interno del Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.). Soltanto l’art. 2585 del codice civile elenca una serie di invenzioni brevettabili. La dottrina più illustre, dunque, ha considerato l’invenzione come „la soluzione originale di un problema tecnico“ e tale formula può, ancora oggi, essere condivisa.
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