Добірка наукової літератури з теми "Diritti civici"

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Статті в журналах з теми "Diritti civici"

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Redazione, A. cura della. "Diritto italiano. Diritti civili." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (April 2013): 155–64. http://dx.doi.org/10.3280/diri2012-004011.

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Repetto, Giorgio. "LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70." Il Politico 251, no. 2 (March 3, 2020): 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.

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Анотація:
Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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Indellicato, Michelle. "L’etica nei procedimenti giudiziari." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 201–8. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.201-208.

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Анотація:
L’etica nei procedimenti giudiziari è una tematica di rilevante interesse che da sempre ha acceso il dibattito a livello culturale in generale e a livello etico – giuridico in particolare. Etica e diritto non sono su due piani differenti, bensì sono interconnessi. I procedimenti giudiziari, e gli operatori di diritto in esso coinvolti, non possono prescindere da questa interconnessione e devono essere imparziali, altrimenti ledono la dignità della persona e i suoi diritti fondamentali, come ad esempio il diritto alla verità, alla lealtà, alla giustizia, ad una convivenza democratica e civile per un’ordinata vita sociale e di relazione.
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Tarantino, Antonio. "Sul fondamento dei diritti del nascituro: alcune considerazioni bioetico-giuridiche (TI)." Medicina e Morale 44, no. 6 (December 31, 1995): 1209–48. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.959.

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Анотація:
L'articolo (che nella sua prima parte è stato pubblicato su "Medicina e Morale" 1995,5:951-984) analizza quale etica sia confacente alla definizione dello statuto biologico dell'embrione. Dopo aver illustrato criticamente le varie posizioni filosofiche al riguardo, l'Autore ritiene decisivo per la riflessione il riconoscimento del rapporto fra ordine biologico ed ordine etico. Tale legame risponde all'esigenza di trovare dei punti fermi naturali ai quali ancorare il ragionamento e le norme che disciplinano la vita individuale e l'ordine civile in materia di tutela del diritto alla vita. Si tratta cioè di affermare che l'ordine insito nella natura umana può costituire il punto di orientamento della condotta della persona. Lo studio prosegue argomentando a favore della titolarità, da parte dell'embrione, di diritti essenziali rispetto alla madre, primo fra tutti quello alla vita, a partire dalla fecondazione. Il nascituro, quindi, va tutelato giuridicamente come persona umana. Dopo avere esaminato, alla luce di quanto precedentemente affermato, se esista un diritto della donna all'aborto volontario - arrivando ad una conclusione negativa - l'articolo si conclude auspicando che gli organi competenti nei vari Stati emanino una "Dichiarazione dei diritti del nascituro", nel rispetto di quanto affermato all'art. 3 della Dichia razione Universale dei Diritti dell'Uomo: "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona".
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Simone, Anna. "Corpi a-normali. Eccedenze del diritto e norma eterossessuale." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 65–79. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001003.

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Анотація:
Norma eterosessuale - diritti differenzianti - status - normalizzazione. Tutte le costruzioni identitarie dei ruoli di genere legate al sesso biologico e all'orientamento sessuale partono da un assunto aprioristico voluto dal processo di "naturalizzazione" dei corpi e dalla relativa nascita della norma eterosessuale. Tale processo ha anche contribuito a costruire una cultura giuridica fondamentalmente sancita a partire dalla stessa norma eterosessuale. Il processo di naturalizzazione prima e di "normalizzazione" poi dei corpi, dei rispettivi ruoli di genere e delle relative condotte sessuali, assieme al diritto, ha cosě favorito la nascita di nuove forme di status (il gay, la lesbica, il trans etc.) che, anziché intaccare il diritto di famiglia e la norma eterosessuale che lo predetermina, ha favorito la nascita di "diritti differenzianti" a seconda dell'orientamento sessuale. D'altronde anche il dibattito consumatosi in Italia attorno ai diritti civili delle persone gay e lesbiche non ha mai preso in considerazione la fondazione antropologico-giuridica della norma eterosessuale nella cultura occidentale e nella cultura giuridica. Attraverso una breve ricostruzione genealogica della costituzione di codici culturali, sociali e giuridici predefiniti in occidente, nonché del tutto funzionali alla determinazione di una cultura giuridica fondata sulla norma eterosessuale, in questo articolo si rimettono in discussione le categorie di differenza ed eguaglianza.
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Casadonte, Annamaria, and Alberto Guariso. "L'azione civile contro la discriminazione: rassegna giurisprudenziale dei primi dieci anni." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 59–85. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002004.

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Анотація:
Sommario:1. L'evoluzione normativa2. Il diritto alla parità di trattamento nella cornice dei diritti fondamentali3. Il "combinato disposto" degli artt. 43 TU n. 286/1998 e 2-3 d.lgs. 215/20034. La casistica giurisprudenziale: a) la c.d. emergenza nomadi; b) cittadinanza e lavoro pubblico5. I profili processuali: a) natura del procedimento; b) giurisdizione; c) legittimazione ad agire; d) interesse ad agire; e) poteri del giudice e provvedimento conclusivo: inibitoria e risarcimento; f) impugnazione
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Italiano, Diritto. "Diritti civili." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2006): 110–27. http://dx.doi.org/10.3280/diri2006-002015.

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Di Viggiano, Pasquale Luigi. "ETICA, ROBOTICA E LAVORO: PROFILI D’INFORMATICA GIURIDICA." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 22 (March 23, 2018): 247. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i22.p247-266.2018.

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Анотація:
Questo articolo trae spunto dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica L’avvento dell’Industria 4.0 ha incentivato ed esaltato l’uso di macchine intelligenti e dotate di gradi di autonomia sempre più crescenti. La ricerca sulla robotica, che oggi ha raggiunto livelli molto differenziati di applicazione, si appresta a diventare oggetto di interesse diffuso non solo nei processi produttivi, ma anche per i sistemi sociali funzionalmente differenziati. In particolare, il diritto si trova ad essere interessato dall’innovazione tecnologica più avanzata e dall’applicazione dell’Intelligenza Artificiale in quanto i robot, nelle scelte dell’Unione europea, sono destinatari di attribuzione di sempre maggiori responsabilità e di diritti. Questo solleva problemi, sia di carattere etico e sia di carattere giuridico, finora sconosciuti al diritto e sottovalutati dalla politica e dall’etica. Osservare dal punto di vista dell’Informatica giuridica questo fenomeno emergente consente di descrivere i modi attraverso i quali i sistemi sociali evolvono a seguito dell’irruzione delle nuove tecnologie nel sistema del diritto.
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Анотація:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Beni, Paolo. "Crisi e politicitŕ della cittadinanza." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (September 2011): 7–18. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-003002.

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Анотація:
I profondi processi di trasformazione economica, sociale e culturale che negli ultimi decenni hanno investito il nostro Paese stanno producendo negli individui una crescente difficoltŕ a riconoscersi nelle relazioni sociali e nella dimensione pubblica del vivere civile. Cambia la percezione di sé dei cittadini e delle cittadine, fino a provocare disaffezione e alienazione. Č in atto una sfida: fra la cittadinanza come pura iscrizione anagrafica che sopravvive come strumento di discriminazione dei non cittadini, e la cittadinanza come insieme dei diritti delle persone, con la loro dignitŕ e autonomia, con il loro sentimento di solidarietŕ e appartenenza a una comunitŕ politica. L'urgenza della storia marcia nella seconda direzione, verso un'evoluzione che corregga le discriminazioni prodotte dall'economia di mercato e ripristini la piena eguaglianza dei diritti civili, politici e sociali.
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Дисертації з теми "Diritti civici"

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Rovensky, Jan. "Voting: a citizen's right, or duty? The case against compulsory voting." Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2008. http://hdl.handle.net/11385/200771.

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2

Favuzza, F. "LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE CIVILE NEI TERRITORI OCCUPATI TRA DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO E DIRITTI UMANI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/250233.

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Анотація:
This PhD thesis deals with the protection of the civilian population in occupied territories. After defining the notion of 'military occupation’ in the light of recent practice of both States and international organizations, as well as analysing the relevant provisions of International Humanitarian Law (IHL), the research focuses on the extraterritorial application of International Human Rights Law (IHRL) and the interplay between IHL and IHRL in occupied territories. The aim is to ascertain how to reconcile these two legal regimes whenever a conflict of norms arises, as in the case of the tension between internment of civilians in time of occupation (Art. 78 IVGC) and the right to personal liberty enshrined in human rights treaties (Art. 9 ICCPR and Art. 5 ECHR).
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3

Donato, Valerio. "Contributi di diritto civile /." Torino : Giappichelli, 2004. http://www.gbv.de/dms/sbb-berlin/474530620.pdf.

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4

Marcolla, Lorenzo. "«Improbe litigare». Ricerche sulle condotte non collaborative delle parti nel processo civile romano." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2018. https://hdl.handle.net/11572/369057.

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Анотація:
La presente ricerca ha una peculiarità nell’oggetto ed un’altra nei fini. Nell’oggetto, perché non esamina un singolo istituto o un insieme coordinato di regole del processo romano ma propone piuttosto una «chiave di lettura» di quella realtà processuale alla luce di un’esigenza che è apparsa alla stessa in qualche misura connaturata: quella, che con lessico moderno potrebbe definirsi di «economia processuale», di assicurare la costante e adeguata cooperazione delle parti allo svolgimento del giudizio e il loro efficace contributo al conseguimento dei suoi scopi, manifestantesi con particolare pregnanza nella procedura per formulas in ragione delle stesse caratteristiche di quello schema processuale (centralità dell’iniziativa di parte, assenza di meccanismi pubblici di coazione diretta, sovrapposizione tra azione e pretesa sostanziale, ecc...). Nei fini, in quanto lo scopo dell’indagine in questa sede condotta non è quello di innovare le conoscenze già acquisite circa la forma o lo svolgimento del procedimento formulare, quanto piuttosto (e più semplicemente) quello di esaminare in una diversa prospettiva determinati profili della sua disciplina, individuando e mettendo in evidenza i diversi rimedi, eventualmente riconoscibili nel contesto della stessa, tendenti ad assicurare tale fondamentale esigenza di cooperazione delle parti e di regolarità del giudizio; a prescindere che gli stessi risultino come tali espressamente individuati o assolvano indirettamente a siffatta funzione senza esservi apertamen- te ricondotti. Nei quattro capitoli di cui si compone l’indagine (oltre all’introduzione e alla sintesi conclusiva) si indagano pertanto gli strumenti predisposti a garanzia della regolarità e dell’efficacia del giudizio in tre momenti o fasi fondamentali della vicenda processuale: la fase costitutiva del rapporto processuale e dell’introduzione del giudizio; quella dell’esercizio della pretesa giudiziale con la formulazione dell’intentio e il momento dell’attuazione concreta della pretesa processuale riconosciuta fondata, oltre ad esaminare - in via preliminare - una serie di istituti (non spe- cificamente riconducibili ad uno dei momenti così individuati) ma ricondotti dalle fonti alla funzione specifica di assicurare la coerenza tra le condotte delle parti e le finalità del giudizio. Il tutto con il duplice obiettivo di valutare - per un verso - se e in che misura gli strumenti processuali in quest’ottica accostabili si dimostrino effettivamente idonei a prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti distorsivi (dilatori, ostruzionistici od opportunistici) provenienti dai litiganti e - per altro verso - se alla base degli stessi possano individuarsi degli elementi comuni o delle costanti funzionali che sembrino suggerire che nel sistema processuale dell’età formulare il suddetto obiettivo di regolarità ed efficienza della vicenda del giudizio risultasse perseguito in una forma efficace e in qualche modo coerente. Un interrogativo al quale si è ritenuto di poter ricondurre, come sarà evidenziato a conclusione dell’indagine, una risposta tendenzialmente affermativa (per quanto aperta a ulteriori approfondimenti).
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Stoppa, Laura <1992&gt. "Dal diritto di accesso al nuovo accesso civico." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/10755.

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Анотація:
La tesi verte sull'evoluzione della disciplina dell'accesso in materia di diritto amministrativo. Nella prima parte si andrà ad esporre il diritto di accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge 241/1990. Successivamente, sempre all'interno della prima parte, si analizzeranno le modifiche apportate a seguito della riforma del 2005 con la Legge numero 15. Nella seconda parte dell'elaborato si esporrà l'accesso civico ex D. Lgs. 33/2013, facendo un opportuno confronto con il diritto di accesso ex L. 241/1990. Infine si andrà ad analizzare nello specifico il nuovo accesso civico introdotto dalla riforma Madia nel 2016
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GABELLINI, ELENA. "L'ARBITRABILITA' DEI DIRITTI." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2013. http://hdl.handle.net/2434/218726.

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Анотація:
The aim of my research is to offer a different and in some aspects unpublished analysis of the notion of arbitrability of the rights, in order to better understand the concept of availability provided for in article 806 Italian Code of Civil Procedure, since, as observed by the doctrine, <>.The present paper seeks to reach the mentioned achievement through the analysis of the relationship between the concepts of rights arbitrability and public order. Precisely, this latter is often considered as cause of exclusion of the disputes arbitrability. Though - as highlighted by the greater part of the doctrine - the concept of rights unavailability should not be confused with the mandatory nature of rules, it is irrefutable that the rights unavailability (and the consequent non-arbitrability) is based on the necessity of protecting interests not exclusively relevant to the owner of the same, but also protected by public order rules. However, as analyzed in France through the distinction between public order of direction and public order of protection, not any public order rules/principles are aimed at protecting public interests. Such a different way of intending public order principles, in the field of arbitration - which mainly emphasizes the ascertainment of rights more than the availability of rights, shows that the combination availability-arbitrability is not real. This paper is essentially composed of four chapters: the first one is dedicated to the historical reconstruction of the subject-matter of the arbitration agreement; the second deals with the analysis of the concept of unavailability expressed by article 806 Italian Code of Civil Procedure; the third, having comparative nature, focuses on the notion of public order in the Italian and French Corpus Iuris; and, finally, the fourth chapter describes some practical results of the distinction between public order of direction and public order of protection in the field of arbitration.
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Pescara, Marco <1988&gt. "Martin Luther King e il Movimento per i Diritti Civili Afroamericani." Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/9023.

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Анотація:
The present dissertation investigates the African-Americans Civil Rights Movement, from its origin to its development in the 1950s and ‘60s. Dr. Martin Luther King is the key figure of the two decades analyzed in this survey: the non-violent theory inspired by Mahatma Gandhi, led King and his fellow activists into pursuing a new concept of social equality. The core of the non-violent concept is love and justice. Rosa Parks and her refusal to let a white man sitting on her spot on the bus in Montgomery, AL, gave the kick start to the boycott of buses and the consequent request of equality between White and Black people in public transport. After this core event, the Civil Right Movement gained public echo and became a central issue for US Government. In 1963, Dr King assembled thousands people in Washington DC: the famous I Have a Dream speech focused on the importance to stand up together and boost the non-violent opposition to the dis-equality in the American society. The aim is to promote fraternity, whereas the destruction of the white counterpart is highly rejected. After President J.F. Kennedy’s assassin, Lyndon D. Johnson issued the Civil Right Act, which gave birth to riots in the ghettoes and gave power to the anti civil rights equality parties, such as the KKK and those promoting the white supremacy. MLK moved to Chicago in order to delve into the core of the social discomforts, realizing that Blacks could not compete with the White counterpart in terms of education, health assistance and work opportunities. He had been criticized a lot, since his non-violence ideal of fight could not apply to the ghetto life-style. The dissertation continue till the murder of MLK and with my personal point of view.
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GALLETTA, Chiara. "Su alcuni aspetti della sentenza nel processo civile romano." Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2014. http://hdl.handle.net/10447/91205.

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Анотація:
Il lavoro di ricerca dal titolo “Su alcuni aspetti della sentenza nel processo civile romano” mira ad identificare i soggetti della sentenza nel processo civile romano ed a ricostruirne i contenuti in riferimento ai tre tipi di processo storicamente succedutisi. Nel primo capitolo, dopo una breve indagine terminologica e una rassegna delle diverse posizioni assunte dagli studiosi in ordine all’origine della bipartizione, l’attenzione viene concentrata sulla tesi che propende per un’originaria e piena iurisdictio del rex, comprensiva dunque anche del potere di giudicare. Quindi si passa ad esaminare i vari organi giudicanti, dal iudex all’arbiter fino agli organi collegiali (Centumviri, Decemviri stlitibus iudicandis, Recuperatores, Septemviri), dei quali si individuano le origini e le rispettive competenze. Il capitolo si chiude con la considerazione degli organi giudicanti nelle procedure extra ordinem di età imperiale e nel processo cognitorio. Il secondo capitolo, dedicato ai contenuti della sentenza, si apre con l’esegesi di Gai 4.48, che, confortata da numerosi altri indizi testuali, porterebbe a ritenere che, nell’ambito del lege agere, la sentenza, pur avendo ad oggetto una pronuncia sul sacramentum, implicitamente autorizzasse la parte vittoriosa all’esercizio dell’autotutela per il recupero della res controversa. Chiude l’indagine la considerazione del contenuto esclusivamente pecuniario della sentenza nel processo formulare e dell’affermarsi, in riguardo al processo cognitorio, di una nuova sentenza idonea a far ottenere alla parte vittoriosa l’oggetto della pretesa fatta valere in giudizio.
The work research titled “On some aspects of the sentence in the roman civil trial” aims to identify the subjects of the sentence in the roman civil trial and to reconstruct its contents with reference to the three types of trial historically succeeded. In the first chapter, after a brief terminological survey and a review of the different positions undertaken by operant academics at the origin of bipartition, the attention focuses on the thesis leaning toward an original and full iurisdictio of rex, inclusive then of the power to judge. Afterwards an analysis of the various judgemental authorities, from the iudex to the arbiter to the collective bodies (Centumviri, Decemviri stlitibus iudicandis, Recuperatores, Septemviri), whose origins and jurisdictions are defined. The chapter concludes with considerations on the judgemental authorities in the extra ordinem procedures of the imperial age and in the cognitional process. The second chapter, focused on the contents of the sentence, opens with the Gai exegesis 4.48, which, supported by numerous textual evidences, would assume that in range of lege agere, the sentence, even being actually a verdict on the sacramentum, would implicitly authorize the winning part to the use of self-defence for the recovery of the controversial res. At the closure of the research, the analysis of the exclusively pecuniary content of the sentence in the formulaic process and the affirmation , in regards to the cognitional process, of a new sentence able to make to winning part attain the object of the demand claimed in trial.
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PORTONERA, GIUSEPPE. "FUNZIONE PUNITIVA E DIRITTO CIVILE. PROBLEMA E SISTEMA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2022. http://hdl.handle.net/10280/120388.

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Анотація:
Nel luglio 2017, la Cassazione civile a sezioni unite ha pronunciato una sentenza con cui è stata ammessa la delibabilità delle sentenze straniere di condanna ai punitive damages. La Cassazione non ha, però, limitato la propria attenzione al solo profilo di diritto internazionale privato, ma si è spinta a statuire che «nel vigente ordinamento […] sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile». Tale affermazione ha offerto l’abbrivo alla presente ricerca, che è stata svolta in riferimento al sistema completo del diritto civile (responsabilità civile, responsabilità cosiddetta “relazionale” e conflitti appropriativi di risorse in contesti proprietari). La ricognizione problematica e la conseguente analisi sistematica svolte mostrano che il ruolo della funzione punitiva nel sistema di diritto civile è assai limitato: i tradizionali istituti del diritto civile appaiono idonei a presidiare gli interessi che fanno capo ai privati, di conseguenza mancando cogenti ragioni da porre a fondamento di una operazione di riconfigurazione del loro statuto in senso punitivo. Se gli esiti della ricerca suggeriscono che la sanzione nel diritto civile, de iure condito, non assurge a una categoria generale e, de iure condendo, non è assistita da ragioni che ne impongano una maggiore centralità, nondimeno essi hanno anche delineato la possibilità per la funzione punitiva di assolvere un certo ruolo euristico, modesto ma non banale, e che opera tanto in negativo (cioè nel senso di escludere eccentrici esiti interpretativi), quanto in positivo (cioè nel senso di porre l’opportunità di una innovazione sistematica).
In July 2017, the Civil Court of Cassation, Joint Sections issued a judgment opening to the exequatur of punitive damages award rendered by foreign courts. However, the Supreme Court did not limit its attention to the profile of private international law but went so far as to state that «in the current legal system, […] the functions of deterrence and punishment are inherent in the system». This dictum prompted the present research, which has been carried out with reference to the civil law system as a whole (tort law, so-called “relational” liability, and appropriative conflicts of resources in proprietary contexts). The problematic survey and the consequent systematic analysis carried out show that the role of the punitive function in the civil law system is very limited. The traditional civil law institutions appear capable of protecting private interests, thus the lack of compelling reasons to reconfigure them in a punitive sense. The main research results show that: de lege lata, punishment in private law does not rise to a general category; and de lege ferenda, there is no ground to promote a greater scope for it. Nevertheless, they have also outlined the possibility that punitive function plays a heuristic role – modest but not trivial – which may operate both in the negative (i.e., excluding eccentric interpretative outcomes), and in the positive (i.e., posing the question of a possible systematic innovation).
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MARTINOLI, RICCARDO. "Il riscatto agrario tra diritto sostanziale e processo." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2021. http://hdl.handle.net/10280/96571.

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Анотація:
L’elaborato ha inteso analizzare agli aspetti processuali del riscatto agrario. La tesi affronta in prima istanza la questione attinente all’inquadramento dogmatico del riscatto, quale figura generalmente ricondotta alla categoria dei diritti potestativi, ovvero fra i meri poteri, secondo la tradizionale distinzione cara tanto agli studiosi del processo civile, quanto a quelli del diritto civile sostanziale. Identificato il riscatto quale potere, la riflessione si è concentrata sulla natura sostanziale o processuale del proprio esercizio (in parallelo con lo studio della doppia qualificazione dei diritti potestativi ad esercizio giudiziale o stragiudiziale) ed ha portato ad avvallare la prima ipotesi, sulla base di una precisa scelta discrezionale del legislatore che ha inteso tutelare in maniera peculiare il soggetto coltivatore, senza imporgli la necessità di istaurare un giudizio costitutivo al fine di ottenere la realizzazione dell’effetto traslativo del diritto di proprietà, bensì ritenendo allo scopo sufficiente la mera dichiarazione unilaterale e recettizia. La conclusione della trattazione è dedicata agli aspetti operativi del riscatto agrario, con particolare attenzione alla prassi e ai problemi applicativi che la disciplina speciale della materia pone all’interprete, specialmente riguardo alle modalità per il pagamento del prezzo c.d. di riscatto.
The paper intended to analyze the procedural aspects of agrarian rent. The thesis addresses in the first instance the question relating to the dogmatic framework of redemption, as a figure generally traced back to the category of potestative rights, or among mere powers, according to the traditional distinction dear to both civil law and civil law scholars substantial. Having identified redemption as a power, the reflection focused on the substantive or procedural nature of its exercise (in parallel with the study of the dual qualification of potestative rights for judicial or extrajudicial exercise) and led to endorse the first hypothesis, on the basis of a precise discretionary choice of the legislator who intended to protect the farmer in a particular way, without imposing on him the need to establish a constitutive judgment in order to obtain the translation effect of the property right, but considering the mere unilateral declaration. The conclusion of the discussion is dedicated to the operational aspects of agrarian rent, with particular attention to the special discipline of the subject poses to the interpreter, especially with regard to the methods for paying the so-called price of ransom.
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Книги з теми "Diritti civici"

1

Carrabba, Achille Antonio. I diritti civili dello straniero. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2001.

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Pescatore, Valerio. Diritto civile. Milano: Giuffrè, 2011.

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3

Giovanni, Comandé, ed. Diritto privato europeo e diritti fondamentali: Saggi e ricerche. Torino: G. Giappichelli, 2004.

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4

Luiso, Francesco Paolo. Diritto processuale civile. 3rd ed. Milano: Giuffrè, 2000.

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5

Diritto processuale civile. 2nd ed. Padova: CEDAM, 2000.

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6

Ricci, Gian Franco. Diritto processuale civile. 2nd ed. Torino: G. Giappichelli, 2008.

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7

Attardi, Aldo. Diritto processuale civile. Padova: CEDAM, 1994.

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8

Montesano, Luigi. Diritto processuale civile. 3rd ed. Torino: G. Giappichelli, 1999.

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9

Mandrioli, Crisanto. Diritto processuale civile. Torino: G. Giappichelli, 2005.

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10

Monteleone, Girolamo Alessandro. Diritto processuale civile. Padova: CEDAM, 1994.

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Частини книг з теми "Diritti civici"

1

Ferretti, Niccolò, and Alessandro Zito. "Introduzione al diritto brevettuale italiano." In Italienisches, europäisches und internationales Immaterialgüterrecht, 63–75. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-62179-0_2.

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Анотація:
ZusammenfassungIn Italia non esiste una vera e propria definizione di invenzione. Non ve ne è traccia né nella legge invenzioni del 1939 né all’interno del Codice della Proprietà Industriale (di seguito C.P.I.). Soltanto l’art. 2585 del codice civile elenca una serie di invenzioni brevettabili. La dottrina più illustre, dunque, ha considerato l’invenzione come „la soluzione originale di un problema tecnico“ e tale formula può, ancora oggi, essere condivisa.
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2

Condorelli, Orazio. "Il testamento confermato dal giuramento tra diritto civile e diritto canonico (secoli XIII-XVIII)." In Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur, 311–36. Köln: Böhlau Verlag, 2009. http://dx.doi.org/10.7788/9783412216351-017.

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3

Trampus, Antonio. "MORTE CIVILE E DIRITTI DELL’UOMO:." In Las fronteras de la Ilustración, 187–208. Dykinson, 2021. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1ks0f6x.10.

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4

Sammarco, Giovanni. "Dal diritto civile ai profumi." In A lume di naso, 171–74. Quodlibet, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctvsf1nq5.16.

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5

Calvo, Javier Martínez, and Dipartimento di Giurisprudenza. "IL DIBATTITO ACCADEMICO COME STRUMENTO DI APPRENDIMENTO DEL DIRITTO CIVILE." In Investigación educativa en contextos de pandemia., 919–31. Dykinson, 2021. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv2gz3v49.78.

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