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Schwietzke, Joachim. "Carlo Focarelli, Lezioni di Storia del Diritto Internazionale Carlo Focarelli, Lezioni di Storia del Diritto Internazionale." Journal of the History of International Law / Revue d'histoire du droit international 7, no. 1 (2005): 103–6. http://dx.doi.org/10.1163/1571805054545109.

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Tulli, Umberto. "I diritti umani nella Guerra Fredda. Nuove proposte e nodi interpretativi." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (February 2022): 157–76. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-002005.

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Анотація:
Negli ultimi anni, gli storici hanno scoperto i diritti umani e avanzato una nuova interpretazione della loro storia negli anni della Guerra Fredda. Lungi dal proporre una storia lineare e trionfalista, gli studiosi si stanno concentrando sulle contraddizioni ed ambiguità dei diritti umani. Questa rassegna storiografica sottolinea alcuni tratti comuni alla nuova storiografia sui diritti umani: primo, sembra abbandonare la storia del diritto per dialogare con la storia politica, la storia delle relazioni internazionali e la storia transnazionale. Secondo, contribuisce a ridefinire e complicare la storia della Guerra Fredda, mostrando punti di contatto e di intersezione tra due storie che hanno difficilmente dialogato tra loro. Vi sono però dei limiti che sembrano poter fare emergere un nuovo approccio trionfalistico alla storia dei diritti umani.
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Travan, Federico. "Il non acquisto dello status di «locali della missione»: note a margine della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Guinea Equatoriale c. Francia." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 116, no. 2 (December 30, 2021): 329–68. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v116p329-368.

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Анотація:
Questo lavoro è un commento alla sentenza della CIG, di merito, nel caso Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France), e, allo stesso tempo, uno studio del problema – inedito nella giurisprudenza internazionale – emergente dalla sentenza, quello del momento in cui e delle modalità attraverso le quali un determinato immobile acquista, nel diritto internazionale, lo status di «premises of the mission». La sentenza della Corte, che ha ritenuto necessario il consenso dello Stato accreditatario, è criticata. Lo studio e l’analisi della prassi degli Stati, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della storia dell’istituto dell’inviolabilità dei locali diplomatici e della (poca) letteratura che ha trattato il problema, dimostrano che esiste una norma del diritto internazionale che determina che l’acquisto dello status di «premises of the mission» avvenga attraverso il (e nel momento del) solo inizio d’uso effettivo dei locali per l’esercizio delle funzioni diplomatiche. La sentenza della CIG «crea» quindi un requisito – il consenso dello Stato accreditatario – che non esiste nel diritto internazionale, e ciò comporta gravi potenziali problemi di contrasto e coesistenza tra situazioni di fatto (reali) e situazioni puramente giuridico-formali.
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Vegliante, Angela. "Una breve storia dell’adozione." Mnemosyne, no. 8 (October 15, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.14428/mnemosyne.v0i8.13933.

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Анотація:
L’adozione, e cioè la pratica che consente di creare un legame giuridico tra soggetti che generalmente non sono legati da vincoli di sangue, è stata conosciuta fin dall’antichità. Molto diffusa in epoca romana, aveva lo scopo di assicurare la succession nel patrimonio e il culto dei Lari. Quasi dimenticata nel Medio Evo, divenne di nuovo popolare nel XVII secolo e fu infine disciplinata nel Codice Napoleonico, che ne influenzò la regolamentazione in diversi Paesi europei. L’adozione ‘moderna’ e cioè l’adozione di minori, ebbe inizio dal punto di vista giuridico molto più tardi, negli Stati Uniti e in Europa fu disciplinata verso la metà del secolo XX. La legislazione in questa materia è attualmente molto vasta e dettagliata, a livello sia nazionale che internazionale. Dal momento che le adozioni, e soprattutto le adozioni internazionali sono diventate sempre più diffuse, diverse convenzioni internazionali sono state adottate per garantire la protezione dei diritti dei minori e per promuovere la cooperazione e la facilitazione delle procedure a livello nazionale e internazionale.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Анотація:
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Valvidares Suárez, María. "Cuatro publicaciones de la Colección Studi Gentiliani del Centro Internazionale di Studi Gentiliani de San Ginesio (Macerata) durante el Trienio 2018-2020." Historia Constitucional, no. 22 (September 4, 2021): 1129–36. http://dx.doi.org/10.17811/hc.v0i22.769.

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Анотація:
Recensión de / Review of Stefano Colavecchia, Alberico Gentili e l’Europa. Storia ed eredità di un esule italiano nella prima età moderna , eum, Macerata, 2018, 225 págs.; , AA.VV., Alberico e Scipione Gentili nell’Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura política. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563 – 1616); eum, Macerata, 2018, 215 págs.; Alberico Gentili, Libro di varie letture virgiliane al figlio Roberto (Lectionis Virgilianae Variae Liber. Ad Robertum filium, Hanau 1603). Introducción, traducción y anotaciones de Francesca Iurlaro; eum, Macerata, 2020, 369 págs.; AA.VV., AA.VV., Alberico Gentili e lo jus post bellum. Prospettive tra diritto e storia. Atti del convegno della XVIII Giornata Gentiliana. San Ginesio, 21-22 settembre 2018. A cura di Luigi Lacchè e Vincenzo Lavenia; eum, Macerata, 2020, 177 págs. Fecha de envío / Submission date: 18/04/2021 Fecha de aceptación / Acceptance date: 3/04/2021
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Porteri, Corinna. "Bioetica clinica – Considerazioni bioetiche su un caso clinico: P. P. di anni 35." Medicina e Morale 48, no. 6 (December 31, 1999): 1107–19. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1999.791.

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Анотація:
Si propone l’analisi etica di un caso clinico di ambito psichiatrico, giunto all’attenzione del Comitato etico delle Istituzioni Ospedaliere Cattoliche di Brescia. Per una proposta di soluzione a questa storia clinica, insieme al riferimento alla documentazione internazionale relativa ai diritti dell’uomo in generale e ai diritti del malato di mente in particolare, l’Autore indica la necessità di assumerne la prospettiva etica secondo cui il bene della persona più debole, il benessere di questo malato, è “bene per me”. L’analisi del caso proposto evidenzia in particolare il dovere della medicina di accostarsi alla persona malata nella sua interezza, attraverso l’attenta considerazione della sua storia e degli aspetti fisico, mentale e sociale che la costituiscono. Il caso pone inoltre la questione di una specifica discussione bioetica del disturbo mentale, tema che non sempre entra nelle trattazioni classiche della bioetica.
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Spadaro, Carmela Maria. "Rivolte tra i gelsomini. Raccoglitrici di fiori in Calabria e diritti sociali nella seconda metà del Novecento (primi risultati di una ricerca)." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 451–84. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16895.

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Анотація:
Una vicenda poco nota, relativa ad una stagione di battaglie sindacali è quella di cui si resero protagoniste le raccoglitrici di fiori di gelsomino della Calabria jonica. Il loro lavoro rappresentò, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del ‘900, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la creazione di un’interessante rete di collegamento tra le numerose imprese agricole di piccole e medie dimensioni operanti nel territorio ed alcuni tra i più noti marchi dell’industriaprofumiera francese.L’acquisita consapevolezza del profilo “internazionale” e, dunque, dell’importanza del proprio lavoro nella promozione industriale e sociale del territorio, fu all’origine di una stagione di rivendicazioni, che sancirono un netto miglioramento delle condizioni lavorativeed una maggiore considerazione sociale per queste donne trovatesi improvvisamente, anche per effetto della disoccupazione maschile e dell’emigrazione, a ricoprire il ruolo di capo-famiglia; altresì posero all’attenzione del Parlamento la necessità di darericonoscimento normativo alle istanze delle lavoratrici. Nella lotta sindacale condotta da queste pioniere dei diritti delle lavoratrici si intrecciarono, ad un certo punto, interessi che rischiarono di snaturane il significato, ma esse seppero tenere testa alle strumentalizzazioni che provenivano da varie parti, battendosi solo per i loro diritti.La crisi del settore, determinata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda e dalla concorrenza di alcuni paesi esteri (Egitto, Israele, Spagna, Algeria, Tunisia), che poterono giovarsi anche dei minori costi della manodopera, provocò un crollo verticale dellevendite di gelsomino, conducendo nel giro di pochi anni alla totale sparizione della coltura dalle coste calabresi.Il legislatore intervenne tardivamente per disciplinare molti di quei diritti che le raccoglitrici di gelsomino erano riuscite a conquistare, ottenendo una contrattazione collettiva provinciale che rispettava e richiamava il diritto consuetudinario. L’intervento dello Stato fu tardivo perché alla fine degli anni Settanta quasi più nessuno in Calabria coltivava il gelsomino e le mutate condizioni del mercato internazionale dirottarono le commesse dell’industria francese verso Paesi più competitivi. Tuttavia, il ruolo pionieristico di queste donne, il cui lavoro tracciava di per sé un’identità di genere, segnò sicuramente un passo decisivo verso il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile, che sembra doveroso ricordare.
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Rinaldi, Alessandro, Giulia Civitelli, Maurizio Marceca, and Lorenzo Paglione. "Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il contesto europeo e il caso Italia." REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 21, no. 40 (June 2013): 9–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1980-85852013000100002.

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Intendendo la salute come un diritto umano fondamentale che non si esaurisce alla dimensione biologica ma si estende a quella sociale, economica e politica, gli autori, dopo aver descritto brevemente le politiche che a livello europeo sono state emanate per tutelare la salute dei migranti, analizzano l'esperienza italiana alla luce delle direttive internazionali. L'Italia rappresenta infatti un caso particolare ed avanzato di tutela della salute dei migranti; la sua politica sanitaria decisamente inclusiva riconosce parità di diritti e doveri ai cittadini regolarmente presenti ed ammette ampie possibilità di protezione ed assistenza anche per gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, anche in un contesto avanzato come quello italiano, è necessaria un'evoluzione da un approccio di tipo assistenzialistico ad uno più ampio di promozione della salute attraverso politiche di natura intersettoriale, alla luce della teoria dei determinanti sociali di salute. Affrontare la tematica della salute del popolo migrante rappresenta un'occasione per rendere i servizi sanitari in particolare e le politiche migratorie in generale più attente ad ogni persona, alla sua storia e al contesto nel quale essa vive.
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Colao, Floriana. "La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Анотація:
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Colao, Floriana. "La sovranità della Chiesa cattolica e lo Stato sovrano. Un campo di tensione dalla crisi dello Stato liberale ai Patti Lateranensi, con un epilogo nell'articolo 7 primo comma della Costituzione." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 257–312. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19255.

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Анотація:
Il saggio ricostruisce la genesi della ‘Premessa’ al Trattato del Laterano del 1929, in cui le Due Alte Parti – governo italiano e Santa Sede, con le firme di Mussolini e del cardinale Gasparri – garantirono alla Chiesa «una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale». Da qui la «necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano […] con giurisdizione sovrana della Santa Sede», e l’art. 2, «l’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione». Il saggio considera che i giuristi – Vittorio Emanuele Orlando, che, da presidente del Consiglio nel maggio giugno 1919 tentò una trattativa con la Santa Sede per la risoluzione della Questione romana, e Amedeo Giannini, che tra i primi suggerì a Mussolini un «nuovo codice della legislazione ecclesiastica» – legarono la Conciliazione alla crisi dello Stato liberale ed al «regime diverso», insediatosi in Italia il 28 Ottobre 1922. Il saggio considera che già nel 1925 il guardasigilli Alfredo Rocco coglieva nelle ‘due sovranità’ una pietra d’inciampo nella costruzione dello Stato totalitario, anche se dichiarava di dover abbandonare l’«agnostico disinteresse del vecchio dottrinarismo liberale». Il saggio considera che Rocco rimase ai margini delle trattative con la Santa Sede, dal momento che metteva in guardia dal riconoscimento del «Pontefice sovrano, soggetto di diritto internazionale», e da «un altro Stato nello Stato», principio su cui convergevano giuristi quali Ruffini, Scaduto, Schiappoli, Orlando. Le trattative segrete furono affidate a Domenico Barone – consigliere di Stato, fiduciario del Duce – e Francesco Pacelli, avvocato concistoriale e fiduciario del cardinal Gasparri; la sovranità della Chiesa ed un suo ‘Stato’ appariva come la posta in gioco. Il saggio considera che la nascita dello Stato della Città del Vaticano complicava l’‘immagine’ del Regno d’Italia persona giuridica unitaria, ‘costruita’ dalla giuspubblicistica nazionale, difesa anche da Giovanni Gentile sul «Corriere della Sera». Mostra che il fascismo intese riconoscere il cattolicesimo «religione dominante dello Stato» per rafforzare la legge 13 Maggio 1871 n. 214, «sulle guarentigie pontificie e le relazioni fra Stato e Chiesa», che aveva previsto un favor religionis per la Chiesa cattolica. La Conciliazione risalta come l’approdo di un lungo processo storico, che offriva forma giuridica al ruolo che il cattolicesimo aveva e avrebbe rivestito per l’identità italiana; non a caso nel Marzo 1929 Agostino Gemelli celebrava una «nuova Italia riconciliata con la Chiesa e con sè stessa, con la propria storia e la propria bimillenaria civiltà». Il saggio mostra che la sovranità della Chiesa e lo Stato della Città del Vaticano furono molto discusse nel dibattito parlamentare sulla ratifica dei Patti firmati l’11 Febbraio 1929, con i toni duri di Mussolini, che definì la Chiesa «non sovrana e nemmeno libera». Rocco affermò che il «regime fascista» riconosceva «de iure» una sovranità «immutabile de facto»; rispondeva agli «improvvisati e non sinceri zelatori dello Stato sovrano, ma anticlericale», che «lo Stato è fascista, non abbandona parte alcuna della sua sovranità». Jemolo e Del Giudice – estimatori delle « nuove basi del diritto ecclesiastico – colsero il senso di questa «pace armata» tra governo e Santa Sede. Il saggio esamina l’ampio dibattito sulla «natura giuridica» della sovranità della Chiesa e sulla «statualità» dello Stato della Città del Vaticano, tra diritto pubblico, ecclesiastico, internazionale, teoria generale dello Stato. Coglie uno snodo nel pensiero di Santi Romano, indicato da Giuseppe Dossetti alla Costituente come assertore del «principio della pluralità degli ordinamenti giuridici». Il saggio esamina poi il confronto sullo Stato italiano come Stato confessionale, teoria sostenuta da Santi Romano, negata da Francesco Scaduto. Taluni – Calisse, Solmi, Checchini, Schiappoli – guardavano ai Patti Lateranensi come terreno del rafforzamento della sovranità dello Stato; Meacci scriveva di «Stato superconfessionale, cioè al di sopra di tutte le confessioni»; Piola e Del Giudice tematizzavano uno «Stato confessionista». Jemolo – che nel 1927 definiva la «sovranità della Chiesa questione forse insolubile» – affermava che, dopo gli Accordi, «il nostro Stato non sarà classificabile tra i Paesi separatisti, ma tra quelli confessionali». Il saggio esamina poi il dibattito sulla sovranità internazionale della Chiesa – discussa, tra gli altri, da Anzillotti, Diena, Morelli – a proposito della distinzione o unità tra la Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano – prosecuzione dello Stato pontificio o «Stato nuovo» – e della titolarità della sovranità. Il saggio si sofferma poi sul dilemma di Ruffini, «ma cos’è precisamente questo Stato», analizzando uno degli ultimi scritti del maestro torinese, il pensiero di Orlando, Jemolo, Giannini, una monografia di Donato Donati e una di Mario Bracci, due dense «Lectures» di Mario Falco sul Vatican city, tenute ad Oxford, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano di Federico Cammeo, in cui assumeva particolare rilievo la «sovranità, esercitata dal Sommo Pontefice», per l’«importanza speciale» nei «rapporti con l’Italia». Quanto agli ecclesiasticisti, il saggio esamina le prospettive poi sviluppate nell’Assemblea Costituente, uno scritto del giovane Giuseppe Dossetti – docente alla Cattolica – sulla Chiesa come ordinamento giuridico primario, connotato da sovranità ed autonomia assoluta non solo in spiritualibus; le pagine di Jannaccone e D’Avack sulla «convergenza tra potestas ecclesiastica e sovranità dello Stato come coesistenza necessaria della Chiesa e dello Stato e delle relative potestà»; un ‘opuscolo’ di Jemolo «per la pace religiosa in Italia», che nel 1944 poneva la libertà come architrave di nuove relazioni tra Stato e Chiesa. Il saggio conclude il percorso della «parola sovranità» – così Aldo Moro all’Assemblea Costituente – nell’esame del sofferto approdo all’articolo 7 primo comma della Costituzione, con la questione definita da Orlando «zona infiammabile». Sull’‘antico’ statualismo liberale e sul ‘monismo giuridico’ si imponeva il romaniano pluralismo; Dossetti ricordava la «dottrina dell’ultimo trentennio contro la tesi esclusivista della statualità del diritto». Rispondeva alle obiezioni dei Cevolotto, Calamandrei, Croce, Orlando, Nenni, Basso in nome di un «dato storico», «la Chiesa cattolica […] ordinamento originario […] senza alcuna compressione della sovranità dello Stato». Quanto al discusso voto comunista a favore dell’art. 7 in nome della «pace religiosa», Togliatti ricordava anche le Dispense del 1912 di Ruffini – imparate negli anni universitari a Torino – a suo dire ispiratrici della «formulazione Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani». Tra continuità giuridiche e discontinuità politiche, il campo di tensione tra ‘le due sovranità’ si è rivelato uno degli elementi costitutivi dell’identità italiana, nel segnare la storia nazionale dei rapporti tra Stato e Chiesa dall’Italia liberale a quella fascista a quella repubblicana, in un prisma di temi-problemi, che ancora oggi ci interroga.
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Dal Ri Jr., Arno. "Il principio di nazionalità di Pasquale Stanislao Mancini nella scienza del diritto internazionale argentina tra i secoli XIX e XX." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 503–30. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19258.

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Il principio di nazionalità proclamato da Pasquale Stanislao Mancini nella prolusione del 1851 si colloca fra i tanti tentativi della scienza giuridica del secolo XIX di rispondere a fenomini politici propri di quel contesto storico. Tale principio viene esaminato nelle pagine della scienza argentina del diritto internazionale nei decenni posteriori in differenti modi, tra applausi entusiastici e critiche feroci. Lo scopo di questo articolo è svolgere la ricostruzione dell’itinerario percorso dalla proposta di Mancini nei dibattiti della dottrina argentina, tra autori favorevoli e contrari, sottolineando le principali motivazioni che hanno condotto ormai nel secolo XX al suo completo abbandono e conseguente storicizzazione. L’ipotesi qui presentata è quella secondo cui il processo di deleggittimazione e storicizzazione del Principio in Argentina sia avvenuto principalmente in ragione delle peculiarietà proprie della formazione storica di questa realtà statale, molto distante da quelle vissute nella costituzione di Stati europei come l’Italia, culla ed allo stesso tempo ispirazione della proposta manciniana.
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Braga, Paolo. "Il racconto inclusive della disabilità e dell’autismo: i casi delle serie TV Speechless e Atypical." Medicina e Morale 69, no. 1 (April 20, 2020): 23–47. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2020.606.

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L’articolo muove da una panoramica sulle criticità che storicamente hanno segnato il racconto audiovisivo della disabilità. Come mostrano report sull’industria cinetelevisiva e come sottolineano i Disability Studies, accanto ad una rappresentazione insufficiente della disabilità, c’è, quando l’argomento è affrontato, il diffuso scadimento nello stereotipo. A partire da questo dato generale, l’articolo considera la recente categoria critica dell’«inspiration porn». Coniata dagli attivisti dei diritti alla pari dignità, denuncia quei prodotti culturali in cui la persona con disabilità è riduttivamente ritratta al solo fine di suscitare i buoni sentimenti, l’auto-stima, la gratificazione del pubblico che non ha disabilità. Tuttavia, nell’offerta televisiva internazionale segnali di un’inversione di tendenza sono riscontrabili. L’articolo analizza due serie, Speechless e Atypical, che hanno provato a migliorare lo storytelling improntandolo al valore dell’inclusione. L’analisi, che incrocia un approccio etico di fondo con la prospettiva più tecnica della sceneggiatura, si concentra su due aspetti: come la storia rende conto del punto di vista della persona con disabilità, così da rivelare la complessità della sua esperienza personale; come la storia presenta l’inclusione come un obiettivo socialmente conseguibile e motivante. In sede di conclusioni, sulla scorta della differente qualità riscontrata nelle due serie, l’articolo suggerisce tre criteri generali per l’eticità del racconto sulla disabilità: il realismo referenziale, per una rappresentazione fedele al dato medico-terapeutico-sociale; il realismo ottativo, cioè una declinazione proattiva del dramma; il realismo antropologico, cioè l’attribuzione ad azioni e relazioni del loro significato oggettivo entro un disegno esaustivo di completamento personale.
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Lagomarsino, Francesca, and Jacques Ramirez. "I coyotes del Pacifico. Quito-Los Angeles A/R." MONDI MIGRANTI, no. 2 (October 2009): 147–60. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-002010.

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In questo contributo presentiamo la storia di Luis (l'intervista qui riportata č stata raccolta a Quito nel 2008, dopo il suo rientro in Ecuador), giovane migrante ecuadoriano in transito verso gli Stati Uniti. Luis ha attraversato per alcune settimane paesi diversi, utilizzando mezzi di trasporto diversi, spesso nascondendosi, insieme ai suoi compagni, per non farsi prendere dalle polizie di frontiera dei numerosi paesi di transito. L'esperienza di Luis insieme a quella di migliaia di ecuadoriani e altri latinoamericani ripercorre quella che in letteratura viene definita "migrazione di transito". Partendo dall'esperienza di questo giovane migrante vogliamo qui riflettere sul significato che negli ultimi anni hanno assunto i cosiddetti "paesi di transito", paesi cioč che per la loro posizione geografica vengono attraversati da potenziali migranti diretti verso i paesi sviluppati del nord Europa o del nord America. Ci troviamo all'interno di un tema molto complesso, non a caso ad oggi non esiste una definizione universalmente accettata dei termini "migranti in transito" e i "paesi di transito" e soprattutto non esiste nel diritto internazionale una categoria specifica che li identifichi. Tuttavia il dibattito sul tema č oggi molto intenso non solo a livello accademico ma soprattutto a livello politico poiché la questione sul ruolo svolto dai paesi di transito nel controllo e nella gestione dell'immigrazione irregolare (come si puň osservare nel caso degli accordi tra Italia e Libia) appare sempre piů centrale e determinante. Come si puň facilmente intuire la preoccupazione politica attorno al ruolo dei paesi di transito č strettamente legata alle ansie sicuritarie e di controllo dei paesi ricchi loro confinanti; si parla di paesi di transito per lo piů da un punto di vista di politiche migratorie restrittive che cercano di bloccare flussi in entrata percepiti come pericolosi e sostanzialmente non desiderati. Č infine importante sottolineare che l'inasprimento dei controlli alle frontiere e le enormi difficoltŕ di accesso legale hanno agevolato lo sviluppo di un'industria della clandestinitŕ, in cui coyoteros, chulqueros, intermediari di vario tipo sono diventati soggetti indispensabili. In questo senso il caso del cammino verso gli Stati Uniti č paradigmatico: piů i controlli si sono inaspriti e piů si č sviluppato un sistema capillare e organizzato di gestione dell'immigrazione illegale. E cosě proprio quei paesi che retoricamente si dichiarano in lotta contro i trafficanti di esseri umani sono i primi a incrementare lo sviluppo di queste organizzazioni, attraverso politiche evidentemente fallimentari che non riescono a bloccare gli arrivi dei migranti ma rendono altamente rischioso il viaggio e violano i loro diritti innanzitutto come esseri umani.
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Perasso, Giulia, Chiara Allegri, and Gloria Camurati. "Child Play Specialist e Child Life Specialist: ruolo, evoluzione storica e benefici per il paziente pediatrico. Una rassegna della letteratura." PSICOLOGIA DELLA SALUTE, no. 3 (October 2021): 57–81. http://dx.doi.org/10.3280/pds2021-003011.

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Il gioco rappresenta un diritto fondamentale del bambino ed assume un ruolo cruciale du-rante l'esperienza dell'ospedalizzazione. Le figure del Child Play Specialist e del Child Life Specialist (riconosciute rispettivamente nel sistema sanitario del Regno Unito e degli Stati Uni-ti) forniscono programmi di gioco che normalizzino l'esperienza di ricovero del bambino e aiutino la familiarizzazione con il contesto medico. La presente rassegna persegue tre principali obiettivi: i. definire il ruolo dello specialista del gioco, la sua formazione, le tecniche implemen-tate, le aree di similitudine e differenza tra CPS e CLS; ii. esaminare l'evoluzione storica di questa professione; iii. indagare gli effetti dell'intervento dello specialista del gioco sulla salute bio-psico-sociale del paziente pediatrico. Di 613 fonti complessive (n=193 da Scopus, n=403 da Pubmed, n=17 da PsycInfo), 17 pubblicazioni sono state incluse, avendo applicato criteri inerenti lingua, tipologia di pubblicazione e pertinenza dei contenuti. Dalle fonti esaminate ri-sulta che: I. CLS e CPS presentano percorsi di training e tecniche simili. Emergono peculiarità di approccio diverse per CPS e CLS; II. Le esperienze pionieristiche di programmi di gioco in ospedale risalgono agli anni '20 con contributi significativi di Plank, Bergmann e Brooks; III. I principali effetti sulla salute infantile documentati sono il potenziamento del coping e la ridu-zione del ricorso a terapie farmacologiche per la gestione del dolore. Si evidenzia la necessità di un consenso internazionale sulla definizione del ruolo dello specialista del gioco, al fine di accrescere la ricerca empirica rispetto a tali professionisti della salute.
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Paoloni, Lorenza. "Farmers' Rights, tutela della biodiversitĂ e salvaguardia delle risorse genetiche: l'esperienza del Canada." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2011): 11–39. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-003002.

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Isono stati introdotti dal Trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura nel 2001 quale riconoscimento del contributo che gli agricoltori e le comunità rurali hanno dato nella creazione, conservazione, scambio e valorizzazione delle risorse genetiche. Essi sono dei diritti collettivi che appaiono antitetici ai quelli di natura individuale rappresentati dai diritti di proprietà intellettuale che hanno determinato, da parte delle multinazionali farmaceutiche e del seme, la sottrazione dell'uso di dette risorse alle comunità rurali. Nell'attuale fase storica è importante l'affermazione dei "diritti degli agricoltori" sulle risorse genetiche ai fini sia della sicurezza alimentare che della preservazione dell'ambiente e della biodiversità ; contribuiscono, altresì, alla prevenzione del cambiamento climatico e al mantenimento delle conoscenze tradizionali e locali.
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Pasquino, Gianfranco. "Democrazia, partiti, primarie." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 55, no. 1 (June 30, 2006): 21–39. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12708.

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Per cominciare, mi sembra opportuno delineare le caratteristiche della, come direbbero gli inglesi, big picture , vale a dire del quadro generale nel quale si inquadrano le trasformazioni dei regimi democratici, in special modo di quelle democrazie che si sono consolidate nel secondo dopoguerra. A partire dalla pubblicazione in inglese (1992) del libro di Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, sono proliferate le analisi di queste trasformazioni della democrazia, spesso effettuate con visioni ideologiche talvolta con riferimenti quasi kantiani alla necessità di estendere la democrazia ai livelli sopranazionali (Unione Europea, Nazioni Unite). Correttamente inteso, ma era sufficiente essere andati oltre la lettura del titolo, il libro di Fukuyama aveva assunto una prospettiva piuttosto diversa. Con straordinario tempismo, l’autore argomentava che, avendo vinto la sfida con i totalitarismi, le democrazie liberali si trovavano finalmente nelle condizioni migliori per iniziare il complesso cammino del loro perfezionamento. Oggi sappiamo che, con la comparsa del terrorismo internazionale, sotto forma di sfida alla civiltà occidentale, come correttamente previsto, ma sicuramente non auspicato, da Samuel Huntington (Lo scontro di civiltà e il nuovo ordine mondiale), la situazione si è molto complicata. Non per questo, le democrazie hanno rinunciato ai loro principi fondanti né li hanno stravolti anche se qualcosa del genere può essere avvenuto, come affermano diversi studiosi e commentatori, alla democrazia degli Stati Uniti sotto l’amministrazione Bush, seppur in maniera non irreversibile. Al contrario, la maggior parte delle democrazie hanno accettato la sfida della qualità delle loro istituzioni e delle loro prestazioni tanto che quello della “qualità della democrazia” è attualmente il campo di analisi in ascesa nella scienza politica contemporanea (sul punto Diamond e Morlino 2005). E, naturalmente, quando si parla di qualità della democrazia è assolutamente inevitabile interrogarsi non tanto e non soltanto sui diritti dei cittadini, che qualsiasi democraziadegna di questo nome deve promuovere e proteggere, quanto, piuttosto e più precisamente, sui poteri dei cittadini. Questa, peraltro non lunga, ma appena leggermente pomposa, premessa mira a suggerire che, come vedremo meglio in seguito, le elezioni primarie non cadono dal cielo e neppure vengono dall’inferno, ma possono e debbono essere inserite nel discorso relativo al perfezionamento delle democrazie. Peraltro, non ho nessun dubbio sul fatto che la qualità della democrazia dipende anche, gli elitisti direbbero in special modo, dalla qualità delle loro leadership, delle minoranze organizzate che conquistano il potere politico. Ritengo, però, assiomatico affermare che nelle democrazie sono gli elettori a scegliere e, eventualmente e periodicamente, a fare circolare le leadership, ovvero a fare entrare e uscire dalle stanze del potere le minoranze organizzate dei loro sistemi politici. Dunque, mi pare opportuno condurre il discorso che segue con riferimento proprio al potere degli elettori di scegliere non soltanto rappresentanti e governanti, ma anche coloro che ambiscono a diventare rappresentanti e governanti.
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Garré, Roy. "Storia del diritto senza storici del diritto." Rechtsgeschichte - Legal History 2004, no. 04 (2004): 242–44. http://dx.doi.org/10.12946/rg04/242-244.

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Turpin, William, and Mario Bretone. "Storia del Diritto Romano." American Historical Review 95, no. 2 (April 1990): 470. http://dx.doi.org/10.2307/2163787.

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d’Agostino, Francesco. "Rivista internazionale di filosofia del diritto." Revue interdisciplinaire d'études juridiques 21, no. 2 (1988): 57. http://dx.doi.org/10.3917/riej.021.0057.

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Cantarutti, Luca Azzano. "L'autodeterminazione del popolo veneto tra diritto internazionale e diritto interno." Rivista Italiana di Antropologia Applicata, no. 1 (June 29, 2016): 7–21. http://dx.doi.org/10.32054/2499-1848-2016-1-1.

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Corazza, Luisa. "Verso un nuovo diritto internazionale del lavoro?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 163 (September 2019): 487–98. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2019-163003.

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Touzenis, Kristina. "Lo Status legale di Gerusalemme. Proposta per una soluzione." FUTURIBILI, no. 3 (September 2012): 221–43. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-003015.

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Анотація:
L'Autore affronta il problema di Gerusalemme e propone soluzioni basate sul diritto internazionale. Gerusalemme gode di grande importanza su diversi livelli: il livello locale/municipale e quindi funzionale per gli abitanti, il livello nazionale dove la questione della sovranitŕ č importante, e infine il livello internazionale legato ai luoghi santi per le tre religioni. L'Autore analizza perciň i reclami storici delle due parti, il prima del 1947, l'idea (ideale) di Gerusalemme cittŕ internazionale del 1949 e la prima occupazione, la seconda occupazione del 1967, la dichiarazione dei principi del 1993 (accordo di Oslo), la Road Map, l'accordo di Ginevra. Ed infine considera come risolutiva della sovranitŕ una "divisione" non fisica (e cioč senza confini) di Gerusalemme, soprattutto dal punto di vista del diritto internazionale.
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Germanò, Alberto. "L’istituto di diritto agrario internazionale e comparato: la storia (1922-2017)." a. LXI, n. 1, giugno 2021, no. 1 (October 20, 2021): 131–74. http://dx.doi.org/10.35948/0557-1359/2021.1785.

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Benke, Nikolaus. "Mario Bretone, Storia del diritto romano." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 107, no. 1 (August 1, 1990): 610–15. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1990.107.1.610.

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Carrascosa González, Javier. "FABRIZIO MARRELLA. Manuale di Diritto del commercio internazionale." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no. 1 (March 9, 2022): 1265–66. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.6762.

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Gałkowski, Tomasz. "Rozumienie historii prawa i jej wpływ na studia prawnicze." Prawo Kanoniczne 43, no. 1-2 (June 5, 2000): 217–39. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.08.

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Анотація:
L’autore nel suo articolo prende in considerazione la storia del diritto canonico come una disciplina autonoma e indipendente dalla scienza del diritto canonico che adopera un metodo storico. Nel corso della sua esposizione cerca di far vedere come questa disciplina si è venuta formando man mano allonantandosi dalle discipline giuridiche e cercando di approfittare dalla storiografia generale. Come conseguenza del modo di capire la storia del diritto canonico l’autore presenta come essa è presente negli odierni studi canonistici.
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Gramlich, Ludwig. "Problemi e tendenze del diritto internazionale de'l economica." Archiv des Völkerrechts 50, no. 2 (2012): 252. http://dx.doi.org/10.1628/000389212803432302.

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Rivello, Roberto. "L'interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalitŕ." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (October 2011): 15–27. http://dx.doi.org/10.3280/mg2011-003002.

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Berghmans, Th. "L’obbedienza militare edi divieti del diritto internazionale pubblico." Military Law and the Law of War Review 27, no. 1 (December 1988): 137–41. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.1988.01.18.

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Meccarelli, Massimo. "Diritto e letteratura tra storia e memoria." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 208–34. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-8.

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Анотація:
L’articolo riflette sulla letteratura come fonte per la storia del diritto, prendendo in esame due romanzi – La Chartreuse de Parme di Stendhal e L’Orologio di Carlo Levi – che, pur nella loro diversità, mettono al centro dell’ordito narrativo il problema del tempo e della storia. Nella prima parte del lavoro si osserva il diritto “messo in azione” nella vicenda narrata e dunque restituito nella sua storicità. Nella parte centrale è invece il carattere attributivo del tempo (in particolare della transizione) in rapporto al diritto a costituire l’oggetto di indagine. La terza parte esamina il piano della soggettivazione del passato, considerando il problema della produzione della memoria. Nel suo insieme lo studio mira a dimostrare come il campo di relazioni tra diritto e letteratura permetta alla storia giuridica di guadagnare nuovi margini per svolgersi come sapere critico nel dibattito giuridico contemporaneo e di conseguenza, per offrire un contributo alla oggettivazione del presente.
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Bersier, Ladavac Nicoletta. "Diritto e pace in Hans Kelsen." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 79–96. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001004.

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Анотація:
Hans Kelsen ha dedicato una parte importante della sua produzione giuridica al diritto internazionale. La sua riflessione internazionalistica iniziň negli Anni Venti e si protrasse fino alla fine della sua vita. Le tematiche affrontate da Kelsen a partire dagli Anni Trenta, soprattutto durante il suo insegnamento a Ginevra, sono dedicate alla pace in rapporto al diritto e alla politica nel contesto delle istituzioni internazionali. A Ginevra elaborň vaste critiche rivolte soprattutto alla Societŕ delle Nazioni e un proprio progetto per assicurare la pace che raccolse in diversi scritti poco conosciuti. Particolarmente interessante appare il progetto per la pace che Kelsen mise a confronto con la scienza giuridica e collocň nel contesto politico. In tale documento il giurista viennese si sofferma per la parte teorica sulla giustizia internazionale e per la parte pratica traccia le linee per un Tribunale Internazionale, teorizzando al contempo il postulato della obbligatorietŕ della giustizia internazionale. Inoltre nella sua elaborazione del diritto internazionale, Kelsen dedica molto spazio alla civitas maxima, tema che rappresenta indubbiamente il nocciolo ideale della sua riflessione internazionalistica e rivela la sua concezione globale e federale tra utopia e Realpolitik
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Fuchs, Maximilian. "La lunga storia del caso Mangold." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 81–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129003.

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Анотація:
Il casoha acceso in tutta Europa un dibattito molto vivo. In Germania illustri giuristi hanno criticato in maniera molto aspra la sentenza della Corte di giustizia. In seguito ad un caso simile a quello oggetto della pronuncia, deciso dal Tribunale federale del lavoro tedesco sulla scia di quest'ultima sentenza, la societŕ Honeywell ha sollevato davanti alla Corte costituzionale tedesca una questione di legittimitŕ, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia fosse in contrasto con la Costituzione tedesca. L'articolo ripercorre la lunga storia del controllo delle misure di diritto dell'UE operato dalla Corte costituzionale tedesca. Sulla base degli approdi cui č pervenuta la stessa Corte di giustizia («violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario»), la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che la pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso Mangold sia conforme al c.d. controllo.
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Acierno, Maria. "Misure di protezione internazionale, permessi umanitari ed unicitŕ della giurisdizione del giudice ordinario nella piů recente giurisprudenza di legittimitŕ." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 99–108. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001006.

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Анотація:
1. Il quadro normativo delle misure di protezione internazionale alla luce della giurisprudenza di legittimitŕ;a) Il doppio binario: giurisdizione del giudice ordinario sul rifugio politico e la giurisdizione del giudice amministrativo sui permessi umanitari;b) Pluralitŕ delle misure di protezione internazionale ed unicitŕ della giurisdizione: la giurisdizione del giudice ordinario sui permessi umanitari2. L'ampiezza del diritto alla luce della sentenza n. 26253 del 2009
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Kiwior, Wiesław. "Problematyka administracyjna, procesowa i kanonizacyjna w publikacjach zawartych w czasopiśmie "Prawo Kanoniczne"." Prawo Kanoniczne 51, no. 1-2 (June 5, 2008): 57–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.04.

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Анотація:
L’elaborato presenta la problematica affrontata dai canonisti, negli anni 1958-2008 sulla rivista Prawo Kanoniczne (Diritto Canonico), pubblicata dalla Facolta di Diritto Canonico dell’Univesita del Cardinal Stefan Wyszyński a Varsavia, riguardante il diritto amministrativo (questioni storiche, istituzioni, procedimenti, diritto amministrativo degli istituti religiosi, processo contenzioso-amministrativo), il diritto processuale (storia del diritto canonico, fondamenti del processo canonico, processo contenzioso, processi matrimoniali, la giurisprudenza rotale) e le cause di canonizzazione (questioni storiche, diritto sostantivo, procedure, le cause polacche).
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Vassallo, Paleologo Fulvio. "Il caso Cap Anamur. Assolto l'intervento umanitario." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 87–102. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002005.

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Анотація:
Sommario:1. Un caso internazionale montato dai fautori della politica dei respingimenti2. Un processo al soccorso umanitario3. Il soccorso umanitario non č reato4. I principi di diritto internazionale del mare sono vincolanti5. Il caso del processo ai pescatori tunisini. La giustizia č uguale per tutti?6. Le nuove pratiche di respingimento collettivo tra media e processi
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Bini, Elisabetta. "Nuclear Italy Storia internazionale del nucleare in Italia." Lettera Matematica Pristem 106, no. 1 (October 2018): 5–7. http://dx.doi.org/10.1007/s10031-018-0021-6.

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Papadimitriou, Costas. "Le recenti trasformazioni del diritto del lavoro in Grecia." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 135 (September 2012): 389–400. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135003.

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Анотація:
Il saggio ricostruisce i principali interventi adottati dal legislatore greco in materia di diritto del lavoro a partire dal 2010 per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito il Paese, nonché sulla scia delle indicazioni provenienti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea. Nello specifico, vengono prese in considerazione le misure volte a ridurre il costo del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego, a flessibilizzare - tanto in entrata, quanto in uscita - l'utilizzo della forza lavoro ed a modificare l'assetto dei rapporti collettivi di lavoro.
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Dondi, Cristina, and Matilde Malaspina. "L'ecosistema digitale del CERL per lo studio del libro antico a stampa: dal progetto 15cBOOKTRADE a oggi." DigItalia 17, no. 1 (June 2022): 134–56. http://dx.doi.org/10.36181/digitalia-00044.

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Nel corso dei cinque anni del suo svolgimento, il progetto 15cBOOKTRADE, finanziato con un Consolidator Grant dello European Research Council (2014-2019) ha favorito il consolidamento e l’espansione di una serie di strumenti digitali e di una ampia rete di collaborazione tra individui, istituzioni e progetti di ricerca incentrati sull’utilizzo degli incunaboli, e più in generale del libro antico a stampa, come fonte storica. Dopo la conclusione ufficiale progetto, il lavoro dei membri e della rete di studiosi e bibliotecari costituita durante i cinque anni della durata del finanziamento è continuato. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca hanno orientato le proprie indagini verso categorie ben precise di libri antichi a stampa: edizioni di testi di diritto, di materia medica, edizioni illustrate, collezioni di alcuni possessori antichi, biblioteche monastiche, censimenti illustrati, e così via. Vari tra questi progetti hanno esteso il limite cronologico dell’interesse di ricerca oltre il dicembre 1500, assottigliando la convenzionale distinzione tra incunaboli e post-incunaboli. Di fatto però, la metodologia per tutte queste nuove strade di ricerca resta basata sull’utilizzo delle informazioni di provenienza come dati storici; sull’integrazione di fonti bibliografiche e documentarie allo scopo di arricchire ulteriormente il dato materiale; sulla creazione di collaborazioni internazionali di ampio respiro che consentano di raccogliere dati che difficilmente sarebbero accessibili altrimenti (specialmente in questi anni difficili di pandemia); infine, sull’utilizzo di strumenti digitali efficaci per facilitare la raccolta dei dati e l’accesso agli stessi. Il presente contributo fornisce una panoramica sullo stato attuale di questi progetti e propone una serie di riflessioni sui benefici e sulle sfide connessi alla creazione di un ecosistema digitale per lo studio del libro antico a stampa, una necessità di recente condivisa anche dall’ICCU, quale soluzione intelligente e sostenibile.
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Germanò, Alberto. "Il cibo nel diritto internazionale del mercato dei prodotti agricoli: disciplina e controversie." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001008.

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L'Autore, dopo aver illustrato il significato dei termini food security e food safety, analizza il mercato internazionale dei prodotti alimentari, con particolare attenzione alle regole tecniche e alle regole sanitarie e fitosanitarie e, quindi, all'Accordo Tbt e Sps, nonché al criterio di equivalenza, quale strumento per la tutela della diversità e nel contempo di conferma della sovranità degli Stati. L'Autore esamina, inoltre, alcune delle più significative controversie internazionali relative agli alimenti (la c.d. guerra delle banane e le controversie relative alla carne agli ormoni), l'Accordo Tbt e le regole tecniche a tutela dell'ambiente, nonché l'Accordo Trips e il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi geografici di prodotti alimentari. Infine, viene affrontato il problema dei cambiamenti nell'allocazione della terra e nelle pratiche agricole utilizzate: per ottenere la riduzione delle emissioni climalteranti si sta alterando l'uso razionale della terra, agendo in modo scorretto sui "conflitti" tra le produzioni a fini mercantili e le produzioni a fini alimentari. In conclusione l'A. evidenzia la necessità , per i cultori del diritto dell'agricoltura, di uscire dagli angusti confini del diritto domestico e di affrontare, passando per il diritto comunitario, i problemi che il diritto internazionale prospetta, con conseguenti ricadute sulla comprensione ed interpretazione del diritto nazionale.
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Mattei, Alberto. "Il ruolo del diritto internazionale privato nella mobilitŕ transnazionale del lavoro." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 100–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003008.

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Nel mercato transnazionale del lavoro, con il distacco della manodopera previsto dalla direttiva 96/71/CE, il diritto internazionale privato, a partire dalla Convenzione di Roma ora trasfusa nel Regolamento Roma I, puň incidere seriamente sulla disciplina del rapporto di lavoro con elementi di transnazionalitŕ. In tal senso, nella prospettiva del conflitto di leggi, č possibile dare rilievo agli strumenti internazional-privatistici per garantire i diritti sociali dei lavoratori "mobili". Si puň cosě rendere piů uniforme la disciplina dei rapporti di lavoro nell'ambito delle imprese "senza confine", che per loro natura sfuggono alla sottoposizione ad un unico ordinamento giuridico, al fine di dare preminenza al principio di concretezza degli effetti del lavoro transnazionale.
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Marra, Realino. "Diritto e storia nelle società del tempo perduto." Rechtsgeschichte - Legal History 2003, no. 03 (2003): 045–48. http://dx.doi.org/10.12946/rg03/045-048.

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Gherri, Paolo. "Primi appunti per una storia delle origini della Teologia del Diritto (Canonico)." Ius Canonicum 50, no. 99 (July 17, 2015): 221–53. http://dx.doi.org/10.15581/016.50.2658.

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La Teologia del Diritto sviluppatasi nella Canonistica cattolica con l’insegnamento di Mörsdorf mostra le proprie radici più profonde nel problema espressamente germanico dell’autonomia giuridica delle Chiese rispetto allo Stato. La questione venne posta da Sohm negando ogni fondamento a tale autonomia: il Kirchenrecht è di competenza esclusiva dello Stato e contraddice la natura della Chiesa. A Barmen (1934), guidata da Barth, la Chiesa evangelica si ruppe rifiutando le leggi razziali naziste per dotarsi di una regolamentazione autonoma intra-ecclesiale (ancora: Kirchenrecht) da fondare attraverso una Kirchenrechtstheologie anziché filosoficamente. Nel dopo-guerra Mörsdorf seguì tale linea per rivitalizzare il Diritto canonico (Kanonischenrecht) pre-conciliare. Ciò avvenne, tuttavia, scambiando il Kanonischenrecht col Kirchenrecht, poiché il vocabolario e la cultura tedesca erano ormai cambiati. Il Kirchenrecht di Sohm era Diritto dello Stato sulle Chiese (Diritto ecclesiastico); quello di Mörsdorf era Diritto della Chiesa su se stessa (Diritto canonico). Un solo termine per due realtà inconciliabili.
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Gałkowski, Tomasz. "Prawo kanoniczne a środowisko naturalne i środowisko ludzkie." Prawo Kanoniczne 41, no. 1-2 (June 15, 1998): 201–21. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.1-2.08.

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Nei giorni 4-5 dicembre è stato celebrato a Varsavia il Simposio Internazionale intitolato: Emergenza Ambiente — Emergenza Vita. Diritto all'ambiente e diritto alla vita. L'autore della relazione soprappresentata si è soffermato sul tema dell'apporto del diritto canonico alla odierna discussione sulla tutela giuridica dell'ambiente naturale e della vita. Egli procede nella relazione esponendo e unificando il diritto all'ambiente e alla vita sotto lo stesso titolo del diritto considerato in un modo più ampio, ma fondamentale, come diritto all'ambiente umano. Il diritto alla vita riguarda la vita nel suo valore che è proprio la vita e concerne tutto ciò che è ad essa legato e la condiziona. Esponendo le cause della situazione odierna si sofferma su quelle indirette legate alla consapevolezza dell'uomo, della sua responsabilità per l'ambiente in cui vive. Procede nell'ambito metagiuridico postulando che il problema della discussione intorno al diritto deve precedere le formulazioni positive del diritto e le diverse prove della soluzione. In seguito presenta il diritto canonico come diritto che offre agli ordinamenti moderni un esempio della tutela dell'uomo stesso mostrando il senso del diritto che deriva dalla sua realtà.
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Perra, Livio. "Il Diritto Internazionale Può Scongiurare Le Guerre?" Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 23 (July 1, 2018): 222. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p222-240.2018.

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Nel presente articolo l’autore muove la sua analisi partendo dall’interrogativo se il diritto internazionale possa scongiurare le guerre. Il diritto internazionale ha sempre ricercato l’obiettivo di dirimere le controversie tra gli Stati in maniera pacifica. La spinta verso questo fine si avverte in misura maggiore dopo i grandi conflitti bellici. La Lega delle Nazioni vede la propria nascita in funzione di questo intento pacificatore. Anche se viene definita come una impresa fallimentare, l’autore ritiene che abbia posto le basi per i successivi progressi. Importanti passi vengono compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, la quale cerca di salvaguardare la pace attraverso l’utilizzo di misure che contemplano l’uso della forza e misure che non prevedono l’utilizzo della forza. In particolare, l’autore esamina entrambe le tipologie di strumenti e giunge alla conclusione che anche questo approccio sembra non essere del tutto efficace. Egli esamina il concetto di pace giusta ed il diritto dei popoli alla pace. Infine, l’attenzione si concentra sulla tendenza più recente alla promozione dell’educazione alla cultura della pace.
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Gentiloni Silveri, Umberto. "La politica internazionale e Amintore Fanfani." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 262 (October 2011): 64–74. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-262004.

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Negli ultimi anni il dibattito storiografico sul secondo dopoguerra ha privilegiato i tentativi di superare le narrazioni nazionali, rimettendo in discussione i confini tradizionali delle discipline di riferimento. Il percorso biografico di Amintore Fanfani rappresenta un punto di osservazione privilegiato, segnato dall'incontro tra la politica estera e le scelte che hanno caratterizzato diverse fasi della storia della repubblica. Il contributo analizza alcune questioni chiave che attraversano e ridefiniscono il sistema internazionale, con particolare attenzione agli indirizzi e ai condizionamenti del sistema bipolare. Il ruolo centrale di Fanfani nella Democrazia cristiana e negli esecutivi che lo vedono capo del governo o ministro degli Esteri viene utilizzato come chiave di lettura per seguire le trasformazioni dei nessi tra quadro interno e contesto internazionale. La storia della repubblica diventa parte di una piů ampia dinamica che caratterizza una lunga fase del secondo dopoguerra, fino a condizionare gli assi portanti della proiezione internazionale dell'Italia repubblicana.
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Franceschelli, Vincenzo. "Le origini del diritto del turismo e "Il Diritto Turistico" di Bortolo Belotti." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 2 (August 2011): 45–48. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-002004.

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Scopo del saggio č far riscoprire alla comunitŕ scientifica il volume "Il Diritto Turistico" di Bortolo Belotti. Il volume, pubblicato nel 1919, in oltre seicento pagine cerca di ricostruire il sistema di regole che attengono al turismo "nella legge, nella dottrina e nella giurisprudenza". L'opera - che noi studiosi di diritto del turismo possiamo eleggere come primo tentativo di esposizione, con pretese di completezza, della nostra materia - č suddivisa un quattro parti. La prima tratta delle persone nel rapporto turistico (pp. da 23 a 83). La parte seconda tratta delle cose nel rapporto turistico (pp. da 85 a 124). La terza parte tratta delle obbligazioni nel rapporto turistico (pp. da 127 a 492), e la quarta ed ultima della "attivitŕ turistica nel rapporto pubblico" (pp. da 493 a 609). Il volume non ha avuto - nella storia del diritto del turismo - particolare fortuna. Quasi introvabile, č difficile rinvenirne copie nelle biblioteche pubbliche e universitarie. Merita, perň, di essere riscoperto.
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Wouters, A. "Oggetto e sviluppo del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati." Military Law and the Law of War Review 27, no. 1 (December 1988): 135–36. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.1988.01.17.

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Rodríguez Montero, Ramón. "Francesca Pulitanò, Quid enim municipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano." Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 24 (February 4, 2021): 262–74. http://dx.doi.org/10.17979/afdudc.2020.24.0.7487.

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Recensión de la obra: Francesca Pulitanò, Quid enim munícipes dolo facere possunt? Illecito del singolo e responsabilità collecttiva nel diritto romano, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Privato e Storia dell’Antichità, nº 55, Dott. A Giuffrè Editore, Milano 2018, 195 pp.
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