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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana." Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, no. 2 (July 8, 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Анотація:
Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Bignamini, Angelo A. "La persona centro e misura di ogni sistema sanitario." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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Анотація:
L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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Magnolo, Stefano, and Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 23 (July 1, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Анотація:
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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Palazzolo, Maria Iolanda. "Chi č l'autore dell'Indice? Santa Sede e diritto d'autore nell'Italia liberale." SOCIETÀ E STORIA, no. 132 (July 2011): 277–300. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-132003.

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Анотація:
Il saggio si propone di ricostruire, attraverso l'analisi delle fonti inedite dell'Archivio della Congregazione dell'Indice e del dibattito coevo, una singolare controversia che alla fine dell'ottocento vede contrapposti gli interessi della Santa Sede, che rivendica il diritto d'autore sulle pubblicazioni ecclesiastiche - tra cui l'- e quelli di alcuni editori cattolici, che al contrario affermano il loro pieno diritto di riprodurre e diffondere testi della tradizione cattolica. La questione, che coinvolge personaggi notissimi della cultura giuridica e dell'editoria nazionale, avrÀ un interessante sviluppo giudiziario. Sullo sfondo, sia il conflitto Stato Chiesa dopo l'UnitÀ che la nuova normativa italiana sul diritto d'autore, spesso largamente disattesa e causa di numerosi conflitti tra otto e novecento.
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Černý, Miroslav. "Padovani, A. Lʼinsegnamento del diritto a Bologna nellʼetà di Dante". PRÁVNĚHISTORICKÉ STUDIE 52, № 2 (15 вересня 2022): 196–200. http://dx.doi.org/10.14712/2464689x.2022.31.

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Zanelli, Enrico. "Diritto, economia e giustizia. Da Pindaro a Amartya Sen." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (September 2010): 175–82. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001007.

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Анотація:
Spostandosi dal campo dell'economia a quello della filosofia etica e del diritto, Amartya Sen ha recentemente pubblicato una trattazione di ampio respiro, pur se non del tutto sistematica, sulla presenza o l'assenza della giustizia nel mondo (The Idea of Justice, 2009, ora anche in italiano). Negli ultimi decenni era risultata dominante la costruzione di John Rawls, che Sen respinge come "trascendentale", perseguendo invece l'obiettivo - non tanto pragmatico quanto ideologico (in netta contrapposizione anche ai liberisti Dworkin e Nozick) - di una giustizia da realizzare caso per caso con la rimozione di ogni singola ingiustizia sociale dovuta essenzialmente alle discriminazioni ed agli squilibri tra societŕ avanzate e paesi emarginati, troppo stridenti nel quadro della globalizzazione. Ne risulta complessivamente quella che si potrebbe definire non tanto un'idea di giustizia quanto una "teoria dell'ingiustizia". Il presente articolo rappresenta un'ampia integrazione di alcuni passaggi ripresi dal volume Diritto, economia e forse giustizia (2010).
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Malberti, Corrado. "L'environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano: svolta epocale o colpo di coda?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 661–80. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168002.

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Анотація:
L'articolo esamina le implicazioni del dibattito sull'environmental, social, and corporate go-vernance nel diritto societario italiano. Dopo aver dato conto degli approcci tradizionali sul tema dell'interesse sociale, si esamina come il paradigma dello shareholder value abbia in-fluenzato il Codice di autodisciplina delle società quotate del 1999 e la riforma del diritto socie-tario del 2003. Successivamente, a partire dal 2006, si assiste però anche a un progressivo ri-pensamento di questo paradigma, sia a livello normativo, sia a livello di autodisciplina. A que-sto riguardo, particolarmente significativa è stata soprattutto l'evoluzione delle regole di self-regulation relative ai compensi degli amministratori. In questo contesto, il Codice di autodisci-plina del 2020 adotta un nuovo approccio e pone al suo centro il c.d. "successo sostenibile" della società. Il presente lavoro esamina se questa svolta possa considerarsi realmente innova-tiva o se essa miri piuttosto a limitare l'impatto che il dibattito sulla sostenibilità può avere sul diritto societario del nostro paese.
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Ferrari, Francesca. "In materia di trust ritenuto <i>sham</i> dall'agenzia (CTR Lazio 28 settembre 2021, n. 4321)." Trusts, no. 3 (June 1, 2022): 474–78. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.115.

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Анотація:
MassimaLa ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.La circostanza per cui oggetto il trust sia dotato con l’intero capitale sociale di una società in cui sono contenuti immobili di proprietà del contribuente, di cui quest’ultimo continua ad usufruire, e partecipazioni di un’altra società in cui il disponente continua a ricoprire la carica di amministratore e i rapporti di parentela o di lunga collaborazione con i soggetti individuati quali trustee e beneficiari sono mere presunzioni semplici non sufficienti a dimostrare la natura fittizia del trust.
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Maxim, Nicolae. "Il Diritto Ai Dividendi-Gli Associati Possono Comunque Ottenerli in Caso Di Scioglimento Giudiziale Della Società?" INFLUENCE : International Journal of Science Review 2, no. 1 (April 25, 2020): 16–20. http://dx.doi.org/10.54783/influence.v2i1.98.

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La questione della distribuzione dei dividendi, se riferita solo a ciò che rappresentano, non dovrebbe presentare incertezze. Tuttavia, i dividendi, definiti come una parte dell'utile di una società che appartiene a ciascun socio alla fine di ogni esercizio sociale, in relazione alle azioni da lui possedute, possono sollevare nuovi interrogativi sotto molti aspetti, non solo riguardo al momento cui possono essere richiesti, o la persona di appartenenza in caso di trasferimento di azioni (aspetti ai quali la dottrina ha già dato risposta), ma anche in merito alla loro situazione in caso di scioglimento della società. In quanto tale, ciò a cui si fa riferimento nel presente studio è la possibilità o meno per gli azionisti di esercitare il diritto ai dividendi in caso di scioglimento giudiziale della società.
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Tarantino, Antonio. "Eutanasia e diritto alla vita: problemi etico-sociali." Medicina e Morale 41, no. 2 (April 30, 1992): 199–217. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1105.

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Il problema dell'eutanasia nella società odierna non si caratterizza più per la sua natura eugenetica, ma trova il suo fondamento nell'ambito di un movimento ideologico, nella secolarizzazione, dove si afferma il diritto del malato ad essere protetto dalla sua malattia, dove ciò che si privilegia non è il diritto alla vita ma il diritto alla qualità della vita. L'autore, dopo aver affermato che il diritto del malato a essere protetto dalla sua malattia non può portare all'assurda conclusione del rifiuto della vita per evitare la sofferenza, in quanto la sofferenza e il dolore sono aspetti costitutivi dell'esistenza umana, conclude che soltanto nel rifiuto dell'eutanasia si attua il pieno rispetto dei diritti essenziali di ogni persona umana.
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Atighetchi, Dariusch. "La procreazione assistita nelle società islamiche: bioetica, diritto, costume e religione." Medicina e Morale 53, no. 5 (October 31, 2004): 969–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.627.

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L’assenza di un’autorità giuridico-religiosa suprema e di un magistero sono i principali fattori della quantità di interpretazioni e opinioni differenti presenti sui temi bioetici nel mondo musulmano. Uno dei temi apparentemente meno contrastati è quello della procreazione medica assistita in cui prevale, tra i giurisperiti islamici aggiornati sul tema, una sostanziale tolleranza verso le tecniche omologhe e un rifiuto di quelle eterologhe equiparate ad un atto di fornicazione-adulterio vietato dalla Shari’a. Anche l’adozione legale rimane vietata. Le legislazioni degli Stati contemporanei rispettano queste due impostazioni di fondo, entrambe derivate dal diritto di famiglia di impronta sharaitica. Vengono analizzate numerose fatwa di autorità religiose sul tema della procreazione assistita evidenziandone le convergenze e le divergenze. Una riflessione a parte è dedicata alle riflessioni di alcuni giurisperiti shi’iti che appaiono più originali sull’argomento. In generale si evidenzia che, in un dibattito molto ricco, cominciano a emergere opinioni favorevoli persino verso alcuni aspetti delle pratiche eterologhe. Il caso egiziano è emblematico per analizzare la mentalità della popolazione nel valutare le nuove tecniche procreative occidentali, una mentalità che incide fortemente sulla disponibilità (o meno) ad un loro utilizzo.
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Cabral, Antônio Do Passo. "PER UN NUOVO CONCETTO DI GIURISDIZIONE." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 35 (July 30, 2015): 107. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n35p107.

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Анотація:
<p class="normal">La giurisdizione, nelle parole di Nicola Picardi, è la “<em>vocazione del nostro tempo”. </em>L’evoluzione dello Stato di Diritto ha fatto sì che, nella vita in società, questioni importanti vengano definite dal giudiziario. In questa linea di pensiero assume un ruolo rilevante la ricerca di un concetto di giurisdizione attuale.</p><p class="normal">Sebbene quel che si intende per giurisdizione sia in gran misura cambiato nel corso degli anni, il tema poggia su premesse che non riescono più a rispondere alle aspirazioni delle comunità umane, né riflettono la gamma multi faccettata di funzioni che gli organi giudiziari sono sollecitati ad esercitare nello Stato di Diritto contemporaneo.</p>
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NACCI, MATTEO. "Diritto canonico e diritti delle religioni." Prawo Kanoniczne 58, no. 1 (June 16, 2017): 111–22. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.06.

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Il presente contributo, frutto della conferenza tenuta in occasione della 8° Giornata Canonistica Interdisciplinare, Diritto canonico tra fondamenti e prassi (a 10 anni da: “Novo Codice”), Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 5 marzo 2013), prende in esame il rapporto fra il diritto canonico e i diritti delle altre religioni. La prospettiva da cui partire è senz’altro la tradizione dell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense circa lo studio del diritto delle religioni, aggiornata sulla base del Decreto Novo Codice di riforma degli studi canonistici, in relazione alle società multiculturali del terzo millennio.
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Mangiameli, Agata Amato. "LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no. 8 (April 26, 2020): 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Toso, Mario. "DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: GUERRA DI INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA." Społeczeństwo 160, no. 4 (January 17, 2023): 79–102. http://dx.doi.org/10.58324/s.299.

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prolusione con cui l’Autore ripercorre l’insegnamento magisteriale ed evangelico sui temi della violenza, della dottrina della cosiddetta “guerra giusta”, sulla legittima difesa in caso di attacco militare, di diritto all’uso delle armi. Nella conclusione, l’Autore propone alcune riforme dei sistemi di governo nazionali e internazionali al fine di poter creare una società più giusta e di ristrutturare istituzioni antiche, fondandoli sui principi della pace e del bene comune
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Bertone, Tarcisio. "I cattolici e la società pluralista, le “leggi imperfette” e la responsabilità dei legislatori." Medicina e Morale 50, no. 5 (October 31, 2001): 855–75. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.734.

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L’autore argomenta la riflessione intorno al seguente quesito: in quale misura un cittadino cattolico può accettare di partecipare all’elaborazione di una legge che non corrisponde esattamente alle sue convinzioni? Dopo avere passato in rassegna il dibattito attuale - che registra l’indubbio pluralismo della società odierna, in cui coesistono diverse correnti di pensiero che si fondano sui diritti dell’uomo e che si vedono costrette a patteggiare per elaborare le leggi e applicarle – vengono illustrate tre tipi di leggi ingiuste: 1. quelle che permettono la violazione di un diritto umano fondamentale; 2. quelle che stabiliscono una politica pubblica che violi un tale diritto; 3. quelle che istituzionalizzano degli atti intrinsecamente cattivi. Esclusa moralmente ogni cooperazione formale a dette leggi, davanti a esse possono essere eticamente giustificabili, a seconda dei casi, tre atteggiamenti: l’opposizione, la tolleranza, la cooperazione materiale. Tali prese di posizione sono argomentate nel prosieguo del contributo con esempi concreti.
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Costa, Massimiliano. "Formatività e lavoro nella società delle macchine intelligenti." EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, no. 2 (November 2020): 89–106. http://dx.doi.org/10.3280/ess2-2020oa9379.

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Nell'economia digitale e delle macchine intelligenti, il paradigma di lavoro - che è definito nella sua dematerializzazione cognitiva e produttiva - impone un nuovo collegamento tra azione, sviluppo economico e umano. La generatività dei nuovi contesti sociali e lavorativi del nuovo Cyber Phisical Systems (CPS) è caratterizzata da una più forte plasticità funzionale e da una riorganizzazione attiva e autonoma dei processi di conoscenza. Ciò rende fondamentale ripensare la formazione non come un fattore di produzione ma come una condizione di crescita integrale della persona all'interno di un modello di learnfare basato su un diritto di apprendimento e la promozione della capacitazione del cittadino. Questa sfida coincide, per la ricerca pedagogica, con la necessità di promuovere un modello di formazione capacitativo in grado di favorire un habitus riflessivo e aperto all'alterità. Questo nuovo habitus si basa sulla connessione tra competenza, abilità e capacità di formare una cultura tecnologica umanizzante non pensata come strumento di potere o controllo ma piuttosto di speranza, intersoggettività per uno sviluppo umano consapevole e partecipato
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Salomoni, Luciano. "Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici locali: verso nuove forme organizzative di collaborazione tra società pubbliche." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (January 2021): 65–83. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-003003.

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Анотація:
Le reti di imprese sono un istituto di diritto civile di recente introduzione, che si colloca a metà strada tra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e la for-ma contratto. Il saggio intende affrontare le relazioni tra questo istituto e i servizi pubblici locali: considerando alcune esperienze recenti di costituzioni di reti da parte di società pubbliche, il contributo indaga le problematiche connesse all'utilizzo delle reti nell'ambito dei servizi pubblici a rete quali il servizio idrico e il servizio rifiuti.
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Kowal, Janusz. "Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 115–46. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.06.

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Анотація:
Le norme del Codice di Diritto Canonico ed i problemi pratici della vita comune negli Istituti di Vita Consacrata dimostrano una costante necessita d ’esclaustrazione e la sua grande utilità nel rimediare le difficoltà riguardanti sia le crisi della vocazione che quelle della vita comune. L’articolo vuole offrire un’analisi delle norme giuridiche riguardanti l’istituzione d ’esclaustrazione finora vigenti e incluse nell’attuale Codice di Diritto Canonico. Per chiarire meglio la problematica, l’autore presenta le vigenti categorie d’esclaustrazione, quindi ne fa un’analisi dettagliata. Nel primo posto viene dimostrata l’esclaustrazione volontaria concessa per un periodo di tre anni. Si prendono in considerazione cause, soggetto, questioni riguardanti la sua durata, competenza dei superiori e contenuto dell’indulto. In simile modo sono stati presentati le ulteriori categorie d’esclaustrazione: esclaustrazione semplice per un periodo di piü di tre anni, esclaustrazione delle monache ed esclaustrazione imposta. Viene descritta anche l’esclaustrazione qualificata che non si trova nelle norme del Codice, e usata tuttavia nella pratica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Nell’ultima parte dell’articolo l’autore presenta gli effetti canonici dell’esclaustrazione, comuni per tutte le categorie. L’analisi fatta dall’articolo riguardante le prescrizioni attualmente vigenti tiene conto anche della questione pratica della loro applicazione. Si spera che essa possa diventare un aiuto per coloro che, in quanto superiori degli istituti di Vita Consacrata о delle Società di Vita Apostolica, devono servirsi di quest’istituzione giuridica.
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Inglehart, Ronald. "LA NUOVA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETà POST-INDUSTRIALI." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 3 (December 1988): 403–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012600.

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Анотація:
IntroduzioneLo sviluppo economico dovrebbe condurre a crescenti livelli di partecipazione politica di massa per almeno tre buoni motivi teorici: 1) i cittadini delle società industriali avanzate hanno visto migliorare le loro capacità di partecipare: durante l'ultimo mezzo secolo i loro livelli di istruzione si sono accresciuti in modo impressionante e la formazione politica si è fatta più facilmente accessibile; 2) le norme sociali si sono fatte più permissive verso la partecipazione politica della metà femminile della popolazione. Una o due generazioni fa le donne non avevano neanche il diritto di voto. Oggi, non solo lo hanno acquisito in tutte le democrazie occidentali, ma vi è anche una crescente accettazione informale del fatto che esse debbano giocare un ruolo politico uguale a quello degli uomini e si sono diffusi i modelli di ruolo politico femminile. Infine, 3) vi sono segnali che le priorità valoriali del pubblico occidentale siano venute gradualmente passando da valori materialisti a valori postmaterialisti. Questo trend dovrebbe contribuire ad una crescita del tasso di partecipazione politica: liberatisi dalla necessità di concentrare le loro energie in via prioritaria nella lotta per la sicurezza economica e fisica, i cittadini dovrebbero essere in grado di dedicare più attenzione a preoccupazioni postmaterialistiche come la politica.
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Capicchioni, Amos. "Trust <i>sham</i> e tutela cautelare (Trib. Perugia, 31 luglio 2021)." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 344–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.91.

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Анотація:
Massima È assoggettabile a sequestro conservativo ex art. 671 cod. proc. civ. la nuda proprietà di un immobile che l’ex amministratrice di una s.r.l., convenuta in giudizio dalla curatela del fallimento della società per mala gestio e condotte distrattive, ha segregato in un trust autodichiarato in favore dei propri discendenti, essendo il trust sham per essersi il disponente/trustee riservato il diritto di abitazione e il potere di revocare i beneficiari e nominarne di nuovi e avere così mantenuto la disponibilità del fondo in trust.
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Nuvoli, Giuliana. "Il diritto alla felicità: scrittrici “socialiste” fra Ottocento e Novecento." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 54, no. 1 (March 25, 2020): 226–55. http://dx.doi.org/10.1177/0014585820910100.

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Il diritto alla felicità compare sia nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776) che nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): fra Ottocento e primi del Novecento; le scrittrici di area o ideologia socialista lo assumono come filo conduttore delle loro opere e – più latamente – della loro attività. A differenza dei protagonisti delle lotte sociali di quel periodo, le scrittrici tendono al raggiungimento di un’armonia complessiva fra tutte le componenti della società, consapevoli che la felicità può essere raggiunta solo in assenza di conflitto. Nel presente saggio è stata operata una scelta esemplare che fa riferimento a categorie diverse di scrittrici; sono presenti Cristina Trivulzio Belgiojoso, Anna Maria Mozzoni, Anna Maria Torriani (Marchesa Colombi), Beatrice Speraz (Bruno Sperani), Alessandrina Ravizza, Ada Negri, Rina Faccio (Sibilla Aleramo).
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Quiroz Vitale, Marco A. "Valerio Onida, i senza fissa dimora e la vita del diritto." Società e diritti 7, no. 13 (July 25, 2022): 152–62. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/18456.

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Анотація:
RiassuntoScritto in ricordo di Valerio Onida (1936-2022), ex alunno del Liceo classico Carducci di Milano, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Milano e Presidente emerito della Corte Costituzionale italiana, affronta il problema dei senza fissa dimora. Si rende noto in questo contributo un profilo importante, ma poco noto, dell’attività di Valerio Onida come giureconsulto. Nel giugno del 1993 egli si occupò dell’effettività dei diritti dei soggetti posti al margine estremo della società italiana: i senza tetto. In questo saggio, oltre a offrire un tributo all’alta figura dell’uomo e del giurista, si svelano gli effetti dirompenti e dilunga durata che un parere pro vertiate di Onida ha avuto nel nostro ordinamento e gli intrecci umani le relazioni, l’impegno civile e sociale e gli studi socio-giuridici che ne sono alla base
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Rossato, Alessia. "Quale famiglia per i bambini con disabilità?" MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (July 2022): 32–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-004004.

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Come riconosciuto nel Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, la famiglia è l'unità fondamentale della società e l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Tutti i minori hanno diritto a vivere in una famiglia, prioritariamente nella propria. Qualora questa non sia in grado di provvedere alla loro crescita, cura ed educazione si applicano gli istituti dell'affidamento familiare e, in caso di abbandono morale e materiale, dell'adozione. Nel godimento del diritto a una famiglia non sono ammesse distinzioni secondo le condizioni sanitarie in cui i bambini si trovano: il diritto ri-guarda dunque anche coloro che hanno malattie gravi o disabilità fisiche o cognitive e disturbi dello sviluppo. Anche con riferimento alla propria esperienza personale di madre affidataria di due bambine disabili e, più in generale, alle attività della Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Autrice esamina in questo contributo le grandi potenzialità dell'accoglienza familiare per bambini con disa-bilità che non possano crescere con la famiglia di origine. Perché l'accoglienza dei minori con disabilità è possibile, attuabile e praticabile.
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Scerbo, Alberto. "L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 53, no. 2 (May 2019): 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Corona, Paolo. "Riflettendo su sistema e storia nella Scuola storica tedesca. Un itinerario sul filo di un capolavoro goethiano." Italian Review of Legal History, no. 8 (December 21, 2022): 531–58. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19259.

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Seguendo spunti offerti da alcuni passi de Le affinità elettive di Goethe, il saggio ripercorre le vicende della Scuola storica tedesca nel corso dell’Ottocento, ragionando sui motivi tecnici e culturali che ne animarono gli sviluppi. Le dialettiche interne alla Scuola, originatesi a partire dal suo progetto di approccio scientifico al diritto, investono il modo di rapportarsi al passato e di impiegarne i prodotti, e la considerazione del ruolo del giurista all’interno della società. L’itinerario descritto evidenzia l’incessante ricerca di un dialogo soddisfacente fra ‘essere’ e ‘divenire’, fra passato e presente (e futuro), fra ‘sistema’ e ‘storia’.
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D’Addazio, Alessia. "Il giudice inglese indica il foro ucraino come foro appropriato per giudicare sulla specifica controversia (<i>Pjsc Bank</i> v <i>Kostyantin Valentynovich Zhevago</i>, 21 settembre 2021)." Trusts, no. 3 (June 7, 2022): 456–61. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.112.

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Анотація:
Massima Il giudice inglese denega la propria giurisdizione in favore del giudice ucraino in una causa in cui sono convenuti un cittadino ucraino, un cittadino britannico e tre società di diritto inglese riconducibili al cittadino ucraino, in quanto sulla base della dottrina del forum non conveniens la causa presenta più stretti collegamenti con l’Ucraina (la legge sostanziale applicabile è quella ucraina e in Ucraina è necessario condurre una articolata istruttoria e pendono procedimenti connessi).
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Filippi, Luca. "Per una rilettura marxiana del paesaggio agrario italiano." CRIOS, no. 21 (November 2021): 18–33. http://dx.doi.org/10.3280/crios2021-021003.

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Анотація:
Come recuperare la lettura marxista del paesaggio agrario italiano proposta da Emilio Sereni (1961) entro una teoria critica della società e del territorio in grado di confrontarsi con i nuovi potenti processi estrattivi ed espropriativi (Mezzadra, 2019; Harvey, 2019), messi in campo dal capitalismo contemporaneo? Una domanda che muove, da un lato, dalla sempre più diffusa - e problematica per l'autore - ricezione di Sereni entro la tradizione riformista della geografia umana, dall'altro lato, dalla necessità di individuare una continuità tra i risultati del suo lavoro e le prospettive del marxismo e della geografia critica contemporanea (Gough e Das, 2017). La rilettura proposta dal saggio individua l'attualità di quest'opera nell'uso che Sereni fa della nozione di paesaggio agrario come dispositivo per indagare e criticare, marxianamente, il singolare processo di transizione al capitalismo delle campagne italiane e il discorso economico politico - ma anche paesaggistico - che intorno ad esso e alle sue forme spaziali viene elaborato dal riformismo agrario italiano. Assumendo questa prospettiva, il saggio fa emergere nell'opera di Sereni una inedita tensione a sondare, attraverso questa categoria, dimensioni specifiche dei processi di assoggettamento e soggettivazione prodotti dall'emergere dei rapporti di produzione capitalistici.
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Wroceński, Józef. "Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Анотація:
Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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Varchetta, Giuseppe. "Giustizia e "Passaggio a Nord Ovest"." EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no. 36 (February 2022): 78–93. http://dx.doi.org/10.3280/eds2021-036008.

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Nella contemporanea società del rischio le pratiche della Giustizia, bloccate ancora perlopiù su istanze "liberali e conservatrice", sembrano impermeabili ad una riflessione su ipotesi di un accostarsi a istanze di una "giustizia riparativa". Per favorire questo transito il riconoscimento della funzione cognitiva e comunicativa delle emozioni è essenziale e in questa direzione l'ibridazione delle norme del diritto positivo con le soggettualità della letteratura, può essere una prospettiva feconda. Sullo sfondo le voci e il pensiero di Hume, Smith e Whitman e le ipotesi della psicosocioanalisi come aiuto a reggere il trauma del confronto con vertici disciplinari diversi, sono un non rinunciabile quadro di riferimento.
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Campeis, Massimiliano. "Il trust di partecipazioni societarie di controllo." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1108–15. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.223.

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Tesi La detenzione di una partecipazione di controllo in una società da parte del trustee pone una serie di interrogativi riguardanti la posizione di quest’ultimo rispetto ai diritti connessi allo status socii: ci si chiede, in particolar modo, se egli possa disinteressarsi alla gestione societaria o, al contrario, sia tenuto ad un particolare onere di vigilanza e, conseguentemente, di attivazione. Il tema assume particolare rilevanza in presenza di clausole di «esonero», di cui viene analizzata la compatibilità con le prerogative spettanti al socio in base al diritto interno. The author’s view The trustee’s possession of a controlling interest in a company raises several issues regarding his attitude in exercising his rights as a shareholder; in particular, the question arises whether the trustee can neglect the way the company is managed or, on the contrary, has the duty to supervise and, if necessary, to take appropriate action. This matter is all the more relevant in the presence of «exemption» clauses, which are analyzed in relation to their compatibility with the shareholders’ prerogatives according to domestic law.
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Bonfanti, Angelica. "Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 171 (December 2021): 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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Marino, Silvia. "Gruppi di società e giurisdizione nell’ambito del private enforcement del Diritto della Concorrenza dell’Unione Europea." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 14, no. 2 (October 5, 2022): 1137–50. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2022.7236.

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Анотація:
Il presente lavoro analizza le implicazioni internazionalprivatistiche del principio dell’unità economica nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Prendendo spunto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nel caso Sumal, viene analizzata la rilevanza del principio nel private enforcement. Quindi si verificano gli effetti dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012 e del regolamento n. 864/2007 agli illeciti antitrust con implicazioni transfrontaliere per sottolinearne, in conclusione, il favor che il principio dell’unità economica implicitamente realizza nei confronti dei danneggiati, in particolare dei consumatori o degli utilizzatori finali.
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Binetti, Paola. "Etica della relazione terapeutica in psichiatria." Medicina e Morale 49, no. 1 (February 28, 2000): 85–102. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.751.

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L’etica pone alla psichiatria una serie di interrogativi molto precisi, che possono essere sintetizzati in una triade così strutturata definizione del quadro antropologico di riferimento: identificazione dei criteri di qualità della relazione terapeutica; consapevolezza che il contesto in cui il paziente inserito è contestualmente fattore di sofferenza e risorsa irrinunciabile. Le tre domande rispondono ad un’ottica multifocale che assume di volta in volta come punto di vista privilegiato Chi è il paziente; il Chi siamo del rapporto medico paziente; il Chi sono del contesto socio-familiare. Dalla conoscenza e dal rispetto reciproco scaturiscono modelli decisionali eticamente accettabili perché centrati su di una comune tensione verso il bene reciproco. Il rischio della manipolazione nella relazione terapeutica in psichiatria è però costantemente in agguato e scaturisce dalla sostanziale diffidenza nelle capacità dell’altro, sia sul piano della comprensione degli eventi che su quello della loro corretta gestione. Verità ed errore in psichiatria vanno analizzati nella concretezza delle situazioni individuali e vanno collocati nell’ottica della gradualità e della progressività con cui l’uomo si accosta alla conoscenza, sempre attraverso tentativi ed errori. Un aspetto etico irrinunciabile nella relazione in psichiatria è quello che permette al soggetto malato di potersi esprimere con piena autenticità, evitando sostituzioni indebite si da parte dei familiari che del personale sanitario. L’autenticità come espressione singolare della propria identità, accettata da sé stesso e sa chi prede incarico la sua sofferenza è un fattore terapeutico dei più importanti ed efficaci. Una decisione per essere eticamente valida deve essere presa in piena libertà e nel pieno rispetto della coscienza soggettiva, per questo è essenziale l’aiuto offerto al paziente perché esprima le sue scelte e gradatamente ne comprenda la rilevanza attraverso le conseguenze operative. La libertà nella relazione con il paziente psichiatrico va sempre intesa come una conquista continua, che lo psichiatra presidia senza manipolazioni falsificazionistiche. Il problema del rapporto tra eticità come responsabilità personale ed oggettività come referente normativo universale si chiarisce solo se ci si pone nell’ottica dei diritti umani: diritto a conoscere la verità, diritto a formulare scelte coerenti, diritto a ricevere l’aiuto necessario a riscattare la propria libertà da condizionamenti di vario tipo e genere. Ossia assumendo il principio della autonomia personale come fondamento della relazione di aiuto psico-terapeutico, anche quando l’autonomia presente come diritto va sostenuta fino al punto di acquisizione come altro nome quello della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.
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Di Viggiano, Pasquale Luigi. "DEMOCRAZIA DIGITALE COME DIFFERENZA:." Revista da Faculdade Mineira de Direito 24, no. 48 (March 18, 2022): 64–78. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2021v24n48p64-78.

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Анотація:
La partecipazione sociale e politica digitale contemporanea (e-Democracy) è un prodotto della digitalizzazione dello Stato e dei suoi apparati, caratterizzata dalla produzione di nuovi diritti resi possibili dalle tecnologie della comunicazione. La digitalizzazione degli apparati dello Stato attraverso le nuove tecnologie basate su algoritmi intelligenti e le norme sulla società dell’informazione e della comunicazione hanno innescato la produzione di cosiddetti “nuovi diritti” la cui esigibilità amplia il concetto di democrazia stabilendo una differenza tra il tradizionale governo della cosa pubblica e le crescenti pretese delle comunità sempre più legate al sistema della comunicazione digitale. I diritti di accedere a Internet e alla rete, all’e-voting, a comunicare con la PA attraverso le nuove tecnologie, a ricevere servizi pubblici digitali sono paralleli a doveri dello Stato caratterizzati dalla soddisfazione dei nuovi diritti. Contemporaneamente cresce il rischio che forme di partecipazione digitale producano livelli di esclusioni intollerabili che intaccano la democrazia. Osservare e descrivere, con gli strumenti concettuali del Centro di Studi sul Rischio, come il sistema del diritto, della politica e della società evolvono attraverso il rapporto con l’ecosistema digitale trainato dall’arcipelago delle intelligenze artificiali rappresenta l’obiettivo e la sfida sempre incerta negli esiti, sempre nuova nelle acquisizioni ma sempre stimolante e proficua sotto il profilo della ricerca sociale, politica e giuridica.
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Buchwitz, Wolfram. "Corbo, Chiara, Incertae personae e capacità successoria – Profili di una società e del suo diritto." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 133, no. 1 (September 1, 2016): 533–40. http://dx.doi.org/10.26498/zrgra-2016-0125.

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Paolanti, Matteo, and Maria Rosaria Speranza. "Le piazze digitali del nuovo millennio: dialogo tra diritto e strategie comunicative in ambito politico." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 247–56. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1994.

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In un’epoca nella quale la comunicazione tra individui cambia, il diritto non può esimersi dal cercare di rimanere al passo con i tempi. In questo sintetico saggio si proverà a dare una panoramica su come nell’ultimo secolo la materia giuridica sia entrata a contatto con il delicato ambito della comunicazione politica e come quest’ultima abbia contribuito a plasmare il diritto e la società in cui oggi stesso viviamo. Una piccola riflessione sulle tre diverse dimensioni dell’individuo: come persona, come cittadino, ma anche come elettore.In an era where communication among people changes, law must keep pace with modern times. In this brief essay, we’ll try to explain how law embraced political communication and how communication has changed law itself and even our contemporary society. An analysis on three different sides of the human being: person, citizen and voter.
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Caroni, Pio. "E se anche il codice fosse un messaggio? La storia del codice ha senso solo se il codice non ne è il protagonista." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (August 28, 2018): 421–38. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p421-438.

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Questo saggio conclude ricerche sulla storia della codificazione del diritto, che l’autore ha iniziato mezzo secolo fa. Se aveva finora concesso molto (e forse troppo) spazio alla elaborazione storica di concetti e quindi alla definizione dello ‘statuto ontologico’ del codice, qui ne prescinde quasi totalmente. Ma si interroga in compenso sul destino concreto affrontato dai codici quando, oramai diritto vigente, entrano nella società, alla quale erano destinati, e tentano di disciplinarla. Vede perciò nel codice un messaggio, il cui valore (rispettivamente significato) non viene anticipato dal legislatore, ma via via appurato dal destinatario, in questo caso dalla società. E per essa (la precisazione non è superflua) da chi emergeva, quindi la dominava, ossia da chi era in grado di imporre proprie scelte di natura giuridica, sociale, economica, politica, rispettivamente di sintonizzare l’astratto codice sulle proprie personali frequenze. Mentre finora la ricerca era come stregata dalla storia dell’elaborazione/formazione del codice, questo diverso approccio sposta l’obiettivo sul dopo-codice, tenta cioè di descrivere in quale realtà si imbatte il codice una volta arrivato a destinazione e cosa nasce concretamente da questo incontro-scontro. E lo fa non per screditare quanto già si fece, ma per scoprirne (e descriverne) ora la parabola completa, grazie ad uno sguardo binario, rispettoso tanto dell’ottica del mittente, quanto di quella del destinatario. A chi interroga siffattamente il passato, molte ricerch non interessano più, massime quelle che gli autori hanno finora svolto muovendo esclusivamente dal testo sanzionato dal codice. Gli sembrano virtuali, immaginarie, frammentarie, una traccia sempre più smunta, che poi si perde nella sabbia. Ma in compenso, forte del suo sguardo binario, riesce magari a dissodare qualche incolto. A spiegare diversamente il rapporto istaurato fra codici regolari e irregolari, a ragionare in modo meno preconcetto sulla nozione di recezione/trapianto, oppure a rendersi conto che – a dispetto di quanto tuttora molti sostengono – ogni codice modifica inevitabilmente, tanto o poco, il quadro della realtà giuridica.
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Ciolli, Ines. "La tenuta dei diritti sociali durante la crisi economiche." Revista do Direito, no. 44 (September 20, 2014): 50–106. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i44.5662.

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Il termine crisi - spesso utilizzato per indicare questo momento di difficoltà economica e politica - aveva inizialmente un significato diverso, non necessariamente negativo; per Santi Romano indicava una fase di “passaggio”, una transizione tra due momenti storici, tra due modelli di organizzazione statale . Oggi, nell’accezione più comune, il lemma è utilizzato per indicare una rottura dell’ordinamento. I giuristi hanno sempre prestato particolare attenzione ai cambiamenti radicali cui le società e il diritto sono stati sottoposti nel tempo. In particolare, quando nei primi anni del XX secolo si assisteva a una potente rottura dell’ordinamento giuridico originata dalla Prima guerra mondiale, essi si occuparono a vario titolo della crisi dello Stato ; Santi Romano stesso si soffermerà ancora sul tema proponendo una nuova lettura della crisi nella prolusione nel Regio istituto di Scienze sociali “Cesare Alfieri” a Firenze .
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Todisco, Orlando. "Recupero della figura del padre ai margini del medioevo francescano." Roczniki Kulturoznawcze 12, no. 4 (December 15, 2021): 57–96. http://dx.doi.org/10.18290/rkult21124-4.

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Tre le tesi che si è cercato di argomentare sullo sfondo dell’assunto generale, secondo cui l’età moderna prende le distanze dall’età medievale in genere e francescana in particolare non perché autoritaria – il figlio che si ribella al padre secondo l’abituale cliché storiografico – ma perché vuole impiantare la lettura dell’essere non più sulla volontà di Dio e dell’uomo, ma su parametri ispirati al primato della ragione, autonoma e autosufficiente, tribunale inappellabile della verità. Sullo sfondo di quest’assunto, la prima tesi che si cerca di argomentare è che il “padre”, in quanto cifra di volontà creativa, sembra che sia la figura più rappresentativa del “pensare francescano”; la seconda è che il padre traduce tale volontà non prendendo, ma dando, non dominando ma servendo; la terza è che il padre incarna in maniera singolare la responsabilità, non circoscritta alla propria individualità, ma aperta all’altro – famiglia, gruppo, nazione, mondo. In breve, il francescano pare che guardi al padre come all’espressione più compiuta della sua prospettiva filosofico-teologica, in quanto rappresenta colui che dona tutto ciò che è e che ha, con responsabilità, in linea con quel volontarismo per il quale le creature sono non perché avessero un qualche diritto a essere, ma perché volute in radicale gratuità.
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Terranova, Giulia. "Una bella intersecazione fra trust e diritto societario (Trib. Milano, 22 novembre 2021)." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 945–50. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.195.

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Tesi La pronuncia in commento, facendo propria l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, dà una definizione di «abuso di maggioranza» e ne esclude la sussistenza nella fattispecie sottoposta alla sua attenzione. L’ordinanza del Tribunale di Milano è interessante inoltre perché riguarda un caso di impiego del trust in funzione successoria e in particolare per garantire il passaggio intergenerazionale dell’impresa. Come correttamente sottolinea il giudice milanese, attraverso il trasferimento di un pacchetto azionario rilevante ad un trust è possibile assicurare continuità nella gestione dell’impresa, anche dopo la morte del disponente, evitando l’instaurazione di una comunione tra i coeredi e scongiurando quindi il rischio di smembramento della società. The author’s view The decision gives a definition to the «abuse of the majority» alike the one given by the majority of the Italian jurisprudence and it concludes that in the case examined the majority shareholder did not abuse of his majority. The decision is interested also because it is about a case of use of the trust for the efficient succession of a company between different generations. As the Court correctly underlines, through the transfer of a block of shares to a trust, it is possible to give continuity to the management of the company, even after the settlor’s death, avoiding the community of property between the heirs and preventing the risk of the dissolution of the company.
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Holcombe, Randall G. "The Role of Fictions in Society*." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 1 (April 1, 1996): 15–30. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540228.

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Abstract Una convenzione è un fatto stilizzato che la gente accetta come se fosse una verità anche se è palesemente un false L’A. argomenta che le convenzioni svolgono diversi molt sociali: segnatamente facilitano i cambiamenti sociali, rappresentano un vincolo alle azioni di chi detiene il potere e aiutano a minimizzare i confirm tra i membri della società. Le convenzioni sono socialmente accettate anche perché a volte sarebbe antieconomico agire non tenendone conto, visto che nell’interazione sociale gli altri individui le prendono in considerazione.Nella sua analisi, l’A. parte dal ruolo che le convenzioni hanno svolto nel contratto sociale e svolgono ancora oggi nel diritto e, attraverso una panoramica dei primi nuclei aggregativi umani arriva a esaminare il ruolo che le convenzioni svolgono nel mondo della politica e delle istituzioni.Se da un lato la razionalità posta alle basi dell’economia neoclassica suggerisce che le convenzioni sono soltanto delle appendici sociali irrazionali, in un mondo imperfetto caratterizzato da informazione e razionalità limitate, la logica conclusione dell’A. è che le convenzioni sono parte importante delle strutture istituzionali sia nelle società antiche, sia in quelle moderne.
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Losavio, Tommaso. "Postfazione." Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 11, S4 (March 2002): 69–72. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000563.

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Indagini condotte in diverse città italiane rilevano che i cittadini stranieri utilizzano i servizi del SSN in modo proporzionalmente più basso al confronto con quello della popolazione autoctona (AA.VV. La salute straniera: Epidemiologia, culture, diritti, ESI, Napoli, 1994).Una ricerca concernente la città di Torino ha documentato in effetti come solo il 50% dei cittadini stranieri residenti ed aventi pertanto diritto risultava regolarmente iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (Città di Torino, Osservatorio statistico provinciale sugli stranieri, Ufficio di Statistica, Torino: 1998)I flussi migratori, che in modo particolare in questi ultimi anni hanno interessato il nostro Paese, contribuiscono a modificare l'assetto sociale, economico e culturale della società italiana ed anche i modelli di organizzazione e funzionamento dei servizi socio-sanitari.Come scrive Roberto Beneduce “…sollecitare il riconoscimento dei diritti, incoraggiare l'integrazione e la conoscenza reciproca di gruppi e cittadini, disegnare strategie di intervento e di prevenzione più adeguate in relazione agli specifici modelli di malattia e bisogni di cura, diventano obiettivi che qualsiasi azione di promozione della salute nella popolazione immigrata dovrebbe riuscire a perseguire unitariamente” (Beneduce R., Frigessi D., Vacchiano F., L'attività del Centro Frantz Fanon nell'assistenza psichiatrica agli immigrati, PNSM, Istituto Superiore di Sanità, Roma 2000).
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Regina Martini, Sandra, and Matteo Finco. "Diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione: la legge sul “consenso informato” in Italia. riflessioni a partire dalla teoria dei sistemi social / Right to health and right to self-determination: the Italian law on “living will”..." Revista Derecho y Salud | Universidad Blas Pascal, no. 2 (November 15, 2018): 41–54. http://dx.doi.org/10.37767/2591-3476(2018)04.

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Con questo lavoro si vuole riflettere sulla semantica societaria – incentrata su termini quali ‘volontà’, ‘libertà’ e soprattutto ‘diritti’ – che descrive l’individualità moderna quale personalità soggettiva dotata della possibilità di distinguersi e di esercitare pretese. L’ambito di riflessione scelto è quello della salute, a partire dalla convinzione che esso rappresenti oggigiorno un contesto privilegiato per osservare la relazione tra individuo e società, tentando di capire quali spazi di azione personale e autonomia abbiano i singoli rispetto alle forze sociali che li condizionano. Alla riflessione di stampo teorico – attraverso la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann – sulle rivendicazioni del diritto alla salute, si aggiunge l’analisi della recente legge italiana sul “fine vita”, che consente l’adozione delle “disposizioni di trattamento” (DAT). L’ipotesi è che ciò rappresenti un esempio di riuscito equilibrio fra rivendicazioni dei singoli ed esercizio responsabile deidiritti, a vantaggio dell’integrazione societaria. This work is about semantics of society – focused on terms such as ‘will’, ‘freedom’ and above all ‘rights’ – describing the modern individuality as a subjective personality endowed with the ability to be different and to exercise claims. We focus on health, starting from the idea that nowadays it is a perfect context to observe the relationship between individual and society, trying to understand which spaces for personal action and autonomy the individuals have, free from social influences. Beside the theoretical reflection – starting from the perspective of social systems theory by Niklas Luhmann – about claims in the area of the right to health, there is the analysis of the recent Italian law on “end of life”, which allows the adoption of “treatment provisions” (DAT). The hypothesis is that this represents an example of a successful balance between individual claims and responsible exercise of rights, to the advantage of integration of society.
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Russo, Gaspare Elios, Tania Gnerre Musto, Massimo Testorio, Anna Rita D’Angelo, Silvia Lai, Barbara Borzacca, Augusto Morgia, et al. "Il consenso informato in aferesi: il punto di vista del nefrologo." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 4_suppl (July 30, 2013): S61—S64. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1094.

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L'aferesi ha conosciuto nel tempo, per evoluzione dei materiali d'uso, diversificazione delle tecniche e possibilità di impiego clinico, un progresso tale da rappresentare un presidio terapeutico complesso che richiede specifiche conoscenze e competenze. In Europa, questa attività clinica è stata gestita in maniera poco attenta, tanto che, a oggi, non si riconoscono specifici ambiti di impiego né settori di utenza. Per tale motivo, nel 1993, si è costituito, in seno alla Società Italiana di Nefrologia, il Grappo di Studio dell'aferesi terapeutica. Infatti, in assenza di una specifica o univoca indicazione terapeutica, si rende necessario l'approccio multidisciplinare, che dovrà approdare alla redazione di Linee Guida condivise e a idonei marker di appropriatezza e di efficacia della terapia. Il consenso informato, espressione della volontà del cittadino malato che autorizza il medico a compiere uno specifico trattamento medico-chirurgico, acquisisce un ruolo fondamentale anche nell'ambito dell'aferesi terapeutica. Il medico non ha il “diritto di curare”, ma solo la “potestà” e la “facoltà” di curare su richiesta del paziente, al di fuori dei casi di emergenza. Pertanto, il consenso non è solamente un obbligo deontologico-contrattuale ma l'atto che legittima il trattamento per ogni singolo paziente. Quindi, suggeriamo un percorso standard per l'acquisizione del consenso nell'ambito dell'aferesi.
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Sassano, Roberta. "Camicette Nere: le donne nel Ventennio fascista." El Futuro del Pasado 6 (October 8, 2015): 253–80. http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2015.006.001.011.

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Nell’articolo si è realizzata una disamina della condizione delle donne in Italia nel Ventennio fascista, un periodo di profonda regressione per quanto riguarda i loro diritti. In primo luogo ci si è soffermati sulle discriminazioni subite dalle donne in ambito giuridico, lavorativo, sociale e soprattutto politico, con l’ennesima negazione del tanto agognato diritto di voto. Poi si è cercato di narrare la condizione delle donne nel regime fascista attraverso l’analisi delle modalità con le quali veniva descritta la donna nella stampa dell’epoca, specie nei periodici femminili, i quali dovevano contribuire a diffondere l’ideale muliebre che il fascismo voleva realizzare. Diversi furono i giornali fondati in questo periodo, tutti molto utili per comprendere l’immagine della donna nella stampa del Ventennio e quindi, di riflesso, nella società stessa. Infine si è messo in evidenza come il Fascismo avesse finito per relegare le donne ad un unico ruolo: quello di mogli e madri esemplari, ritenendole inferiori rispetto agli uomini e collocandole così in una posizione di profonda subordinazione. Inoltre, per poter meglio inculcare in loro i principi del regime, queste furono inquadrate in diverse organizzazioni di massa, come i Fasci femminili, attraverso i quali attuare una rigida funzione di controllo di ogni dissenso.
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