Добірка наукової літератури з теми "Responsabilità penale delle piattaforme"

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Статті в журналах з теми "Responsabilità penale delle piattaforme"

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Voultsos, P., M. Casini, G. Ricci, V. Tambone, E. Midolo, and A. G. Spagnolo. "A proposal for limited criminal liability in high-accuracy endoscopic sinus surgery." Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no. 1 (February 2017): 65–71. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1292.

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Анотація:
Lo studio ha lo scopo di sollecitare una riforma della responsabilità penale che preveda una riduzione di responsabilità legale per la chirurgia ad alta precisione, per quella ad alto rischio, come per esempio la chirurgia endoscopica sinusale (ESS). Il contributo comprende una revisione della letteratura medica, concentrandosi sull’identificazione e sull’esame dei motivi per cui la tecnica di ESS corre un rischio molto elevato di produrre gravi complicazioni dovute a manovre chirurgiche inesatte. Tale contributo, prevede anche una revisione della teoria del diritto e della giurisprudenza britannica e italiana in merito alla negligenza medica, soprattutto con riferimento alla L. italiana n. 189 del 2012 (“Decreto Balduzzi”). Si è constatato che gravi complicanze dovute a manovre chirurgiche non corrette di ESS possono verificarsi, indipendentemente dalla prudenza/diligenza del chirurgo. La soggettività in termini giuridici risulta essenziale per la negligenza medica, soprattutto con riferimento alla chirurgia ad alta precisione. La legge italiana 189/2012 rappresenta una buona base per la limitazione della responsabilità penale derivante da manovre imprecise in chirurgia ad alta precisione, come appunto l’ESS. In conclusione, si considera che i chirurghi che eseguono ESS dovrebbero essere esonerati da responsabilità penale in caso di negligenza lieve sopravvenuta nonostante il rispetto delle line guida emanate.
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Rossi, Stefania. "La legittimità del mantenimento per tutto l'anno delle strutture balneari facilmente amovibili." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 20 (October 2018): 293–99. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020006.

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Анотація:
La decisione prende in esame la delicata questione della rimozione di strutture mobili (amovibili) funzionali alla spiagge e alle attività balneari in Puglia, con particolare riferimento alla responsabilità penale per aver omesso lo smantellamento delle strutture balneari oltre il periodo di validità autorizzato per la manutenzione stagionale.
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Gioffrè, Giuseppe Francesco, and Silvana Clio Scacciavillani. "La responsabilità "penale-amministrativa" delle società: il D.Lgs. 231/2001." SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no. 2 (October 2014): 133–45. http://dx.doi.org/10.3280/siss2014-002012.

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Galluccio, Alessandra. "Misure di prevenzione e "caporalato digitale": una prima lettura del caso Uber Eats." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 169 (April 2021): 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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Анотація:
L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Анотація:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Lanfranco, Lorena. "Le mutilazioni genitali femminili: punti di forza e criticità del sistema di contrasto." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (January 2021): 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003005.

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Анотація:
I flussi migratori impongono al nostro Paese di riflettere sulla compatibilità di alcune pratiche tradizionali che si palesano inconciliabili con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di primo piano assumono le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Il presente contributo, dopo un inquadramento delle ragioni che stanno alla base delle Mgf, si sofferma sulla risposta dell'ordinamento italiano sul piano penale (art. 583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano fatto sottoporre una figlia minore a Mgf. Infine, riflette sulla centralità dei programmi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l'eradicazione del fenomeno escissorio.
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De Rui, Laura. "Dire l'indicibile. I presupposti necessari alle verifiche di attendibilità e credibilità nei casi di violenza sessuale infantile." MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no. 1 (April 2022): 53–68. http://dx.doi.org/10.3280/mal2022-001004.

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Анотація:
Il presente articolo tratta il tema della testimonianza delle persone minorenni vittime di reati di natura sessuale e dei necessari presupposti per porle nelle migliori condizioni per rendere tale testimonianza. In primo luogo, il rispetto della loro individualità e della loro dignità, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute psico-fisica. In particolare, anche attraverso la disamina di casi concreti, si riferirà di alcune buone prassi ritenute adeguate al fine di evitare effetti di vittimizzazione secondaria, circostanza che incide anche sulla genuinità delle dichiarazioni rese, con possibile danno anche degli indagati/imputati. Tali prassi fortificano la tutela dei diritti delle persone offese, tra cui quello all'assistenza affettiva e psicologica in ogni fase del procedimento penale, il diritto di partecipare in modo informato e con l'assistenza di un legale o di un curatore speciale. Si tratta di procedure troppo spesso disattese da parte delle Autorità Giudiziarie, con rischio di compromissione dell'integrità psico-fisica di qualsiasi minorenne tenuto a testimoniare e di un'errata valutazione sulla responsabilità dei presunti rei.
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Cheli, Mariagnese, and Salvatore Busciolano. "Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (January 2022): 116–31. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002011.

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Анотація:
L'articolo mette in luce la necessità di una prospettiva trauma orientata nell'ambito degli interventi sui minori devianti perché la letteratura scientifica evidenzia sempre più come, da un lato, il Disturbo di Personalità Antisociale (Dpa) possa collegarsi a una storia traumatica e, dall'altro, come i ragazzi reduci da esperienze sfavorevoli infantili (Esi) più frequentemente possono avere condotte devianti. Questo orientamento porta a modificare l'approccio ai ragazzi all'interno di una nuova e necessaria progettualità sistemica che parte dalla giustizia minorile fino a toccare tutti gli attori istituzionali coinvolti e le famiglie dei minori, una progettualità coerente e condivisa negli obiettivi, nelle prescrizioni e nelle azioni. In questa progettualità è fondamentale, all'interno del processo minorile, il ruolo di un linguaggio istituzionale comprensibile ai ragazzi, medium necessario per attivare una relazione che porti a una corretta assunzione delle proprie responsabilità, per poter riattivare un itinerario educativo efficace.
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Skonieczny, Piotr. "Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (July 9, 2011): 247–85. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.09.

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Анотація:
L’Articolo offre un commento esegetico riguardo ai disposti dell’art. 2 delle Norme della Congregazione per la Dottrina della fede De gravioribus delictis del 2001. L’Autore tratta diversi problemi particolari. Alcuni, in occasione dell’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (art. 2 § 1, 2°): la sistemazione sbagliata (i due diversi tipi dei delitti – l’attentatio e la simulatio – nella stessa prescrizione); l’azione delle donne (il problema nel C.I.C. con la descrizione del delitto con i molti disposti); i „concelebranti” dell’attentato come i coautori (il concorso accidentale: il can. 1329 § 2 C.I.C. non può essere il titolo della loro responsabilità penale); „l’identificazione del momento della commissione del reato” (secondo l’Autore: qualsiasi azione liturgica della Santa Messa e non solo dopo la consacrazione; eppure questo è una richiesta de lege ferenda). Il reato della simulazione del sacrificio eucaristico può essere commesso soltanto da un sacerdote; finora questo peccato non era punibile. De lege ferenda bisogna avanzare la richiesta di cambiamento del can. 1044 § 1, 3° C.I.C.; esso deve riguardare anche il delitto di simulazione. I problemi scelti della concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (art. 2 § 1, 3°): la formulazione errata del disposto (la soggettivazione dell’elemento nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem, che è stato relattivizzato dal ministro acattolico!); una proposta della correzione de lege ferenda: una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent aut quorum communitates ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem. Comunque le Norme del 2001 appaiono come un „Rinascimento” del diritto penale nella Chiesa.
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Guarcello, Emanuela, and Giulia Gozzelino. "Justice system and juvenile deviance after the Covid-19 pandemic. Educational paths between school promotion and re-education." Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no. 3 (December 31, 2021): 273–87. http://dx.doi.org/10.36253/form-10171.

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Анотація:
Starting from the concept of social justice and from universal children’s rights (UN, 1989), the contribution questions the role of education in enhancing the originality and uniqueness of each one and in restoring responsibility and dignity to fragile (Milani, 2019), difficult (Bertolini ,1993) and deviant (Vico, 1988) young people. In a complex contemporaneity, tested by pandemic’s sufferings and restrictions, the pedagogical look underlines the importance of reconstructing – starting from school – promotional, capacitating and justice-oriented paths. Deviant acts are read in the light of a broad social responsibility. We propose the empowerment of an educating community (Agazzi, 1968) aimed at participation, dialogue (Freire, 2002) and assumption of an active and inclusive citizenship. The juvenile penal system is collectively rethought, favouring diversion from prosecution, mediation, reparation and probation strategies. Giustizia e devianza minorile dopo la pandemia Covid-19. Percorsi alternativi tra promozione scolastica e rieducazione. Partendo dal concetto di giustizia sociale e dai diritti universali delle bambine, dei bambini e degli adolescenti (UN, 1989), il contributo si interroga sul ruolo dell’educazione nel valorizzare l’originalità e l’unicità di ciascuno e nel restituire responsabilità e dignità ai soggetti fragili (Milani, 2019), difficili (Bertolini, 1993) e devianti (Vico, 1988). In una contemporaneità complessa, provata dalla sofferenza e dalle restrizioni della pandemia, lo sguardo pedagogico sottolinea l’importanza di ricostruire, a partire dalla scuola, percorsi promozionali, capacitanti e orientati alla giustizia. Si rileggono gli atti devianti alla luce di un’ampia responsabilità sociale e si propone l’empowerment di una comunità educante (Agazzi, 1968) volta alla partecipazione, al dialogo (Freire, 2002) e all’assunzione di una cittadinanza attiva e inclusiva per ripensare collettivamente il sistema penale minorile privilegiando deviazioni dall’accusa, strategie di mediazione, di riparazione e di messa alla prova.
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Дисертації з теми "Responsabilità penale delle piattaforme"

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SALARDI, SILVIA. "La responsabilità penale delle persone giuridiche. Profili teorico-giuridici." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2005. http://hdl.handle.net/10281/10323.

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D'ACRI, VENETO. "La responsabilità delle persone giuridiche derivante da reato." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/974.

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CARLES, Roberto Manuel. "La responsabilità penale delle gerarchie politiche e militari nei crimini contro l'umanità." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2012. http://hdl.handle.net/11392/2389414.

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Анотація:
The reopening of judgements of crimes against humanity committed by the last dictatorship in Argentina, poses again the question of the criminal liability of who, occupying hierarchical positions in the State, did not have direct contact with the attributed facts. Of course, criminal liability is not in discussion, but the way in which the superiors take part in the crime with their subordinates. From the times of Military Juntas Judgement, Argentine justice has followed the theory of domination of the act because of the domination of the will by means of an organization, in order to support the indirect perpetration of the superiors. This theory poses several problems, among which is crucial, the range of the control of the subordinateʼs will by the superior. Nevertheless, this theory, which is not majority, has been adopted by the Bundesgerichtshof and the International Criminal Court. The complexity of this theoretical construction, the effects of its applications on economical crimes, its dependence on empirical factors and, fundamentally, the possibility of reaching reasonable solutions by other ways, lead us to question its utility and applications in tackling the problem of criminal liability of political and military hierarchies of the State in crimes against humanity.
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Compostella, Roberto. "Diritto penale ed intelligenza artificiale: il caso delle auto a guida autonoma." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2021. http://hdl.handle.net/11572/315957.

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Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di indagare le possibili ripercussioni penali derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e più nello specifico dallo sviluppo delle auto a guida autonoma. In particolare, nel momento in cui si sta scrivendo questo lavoro, le auto a guida autonoma stanno già circolando per le strade di tutto il mondo, pur essendone autorizzata la circolazione, ad oggi, solo per le finalità di test scientifici. In breve tempo, tuttavia, tali veicoli potranno essere venduti ed utilizzati; questa circostanza impone una ricerca scientifica che indaghi quali potranno essere i più rilevanti problemi per il diritto penale; problemi che il legislatore, prima, ed i giudici, poi, si troveranno ad affrontare. Premessa tale finalità, la ricerca, metodologicamente, deve seguire necessariamente più direzioni. A fronte di una prima ricostruzione del fenomeno dell’intelligenza artificiale e delle auto a guida autonoma, ove si farà riferimento ai principali testi “normativi” che si sono finora interessati al tema, sarà necessario soffermarsi su due diverse “macro” aree della responsabilità penale: la responsabilità individuale del conducente dei veicoli a guida autonoma (fintanto che ci sarà la necessità di un conducente) e la responsabilità derivante dalla produzione dei veicoli. Medio tempore, tuttavia, fil rouge del lavoro sarà anche quello di comprendere se, per rispondere ai problemi che questo nuovo settore porrà, sia davvero necessario o consigliato l’utilizzo dello strumento penale o se, invece, non sia preferibile l’implementazione di strumenti giuridici diversi.
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Compostella, Roberto. "Diritto penale ed intelligenza artificiale: il caso delle auto a guida autonoma." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2021. http://hdl.handle.net/11572/315957.

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Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di indagare le possibili ripercussioni penali derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e più nello specifico dallo sviluppo delle auto a guida autonoma. In particolare, nel momento in cui si sta scrivendo questo lavoro, le auto a guida autonoma stanno già circolando per le strade di tutto il mondo, pur essendone autorizzata la circolazione, ad oggi, solo per le finalità di test scientifici. In breve tempo, tuttavia, tali veicoli potranno essere venduti ed utilizzati; questa circostanza impone una ricerca scientifica che indaghi quali potranno essere i più rilevanti problemi per il diritto penale; problemi che il legislatore, prima, ed i giudici, poi, si troveranno ad affrontare. Premessa tale finalità, la ricerca, metodologicamente, deve seguire necessariamente più direzioni. A fronte di una prima ricostruzione del fenomeno dell’intelligenza artificiale e delle auto a guida autonoma, ove si farà riferimento ai principali testi “normativi” che si sono finora interessati al tema, sarà necessario soffermarsi su due diverse “macro” aree della responsabilità penale: la responsabilità individuale del conducente dei veicoli a guida autonoma (fintanto che ci sarà la necessità di un conducente) e la responsabilità derivante dalla produzione dei veicoli. Medio tempore, tuttavia, fil rouge del lavoro sarà anche quello di comprendere se, per rispondere ai problemi che questo nuovo settore porrà, sia davvero necessario o consigliato l’utilizzo dello strumento penale o se, invece, non sia preferibile l’implementazione di strumenti giuridici diversi.
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RICCI, Mena. "La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali." Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2015. http://hdl.handle.net/11695/66350.

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Анотація:
L’attività di ricerca nell'ambito del Dottorato di ricerca “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno a quello internazionale” ha consentito di studiare ed approfondire una tematica nuova del diritto internazionale, ossia “La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali”. Il progetto di ricerca è stato strutturato su tre parti dedicate rispettivamente alla soggettività giuridica delle imprese multinazionali, ai diversi profili di responsabilità che possono essere riferiti alle imprese multinazionali e, infine, alla responsabilità penale che può essere loro contestata. Per quanto riguarda il primo capitolo, “L’impresa multinazionale come realtà multiforme”, l’analisi si è concentrata principalmente sulla nozione di impresa multinazionale e sul relativo problema dell’ammissibilità della personalità giuridica di diritto internazionale delle imprese multinazionale. Il profilo definitorio è stato oggetto di un iter argomentativo che si è mosso lungo l’analisi delle fonti di diritto internazionale e il modus operandi delle imprese multinazionali. Alla luce di ciò, l’indagine definitoria si è conclusa propendendo per una nozione di impresa multinazionale che va specificata in concreto attraverso i suoi elementi costitutivi. In definitiva, l’impresa multinazionale è un’organizzazione che esercita la sua attività produttiva in Paesi diversi da quello di origine avvalendosi di aziende affiliate, che, seppure sono qualificate come satelliti delle imprese multinazionali, sono dotate di personalità giuridica e di autonomia giuridica. Risolto il problema definitorio, l’indagine si è concentrata su una problematica complessa, che ha sollecitato l’intervento della dottrina più autorevole. Al di là del dibattito dottrinario che ne è scaturito, attualmente si potrebbe propendere per la personalità giuridica delle imprese multinazionali. Il riconoscimento che ne è derivato è stato determinato da una serie di “criteri sintomatici”. Valga a titolo esemplificativo il riferimento alla loro partecipazione nei procedimenti giurisdizionali ed arbitrali al fine di garantire i diritti riconosciuti (esempio significativo si può indicare nell’istituzione dell’Iran-United States Claims Tribunal risalente al 1981, che è stato oggetto del Rapporto dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite, ove è stato dichiarata in modo esplicito la colpevolezza dell’impresa multinazionale che si mostra tollerante ovvero ignora i fatti criminali riservati ai diritti umani.). Il primo capitolo è introduttivo del secondo capitolo dal titolo “La disciplina giuridica internazionale dell’attività delle imprese multinazionali”. La seconda parte della tesi ha avuto ad oggetto un ambito di indagine piuttosto esteso, che non è stato di difficile inquadramento in quanto le problematiche sottese hanno trovato adeguate risposte attraverso l’intervento dottrinario, ma soprattutto attraverso l’intervento della giurisprudenza e l’operato del legislatore. L’attività delle imprese multinazionali si lega inesorabilmente con la tematica della responsabilità sociale delle imprese multinazionali (indicato con l’acronimo inglese CSR, Corporate Social Responsability). Gli unici strumenti in grado di fornire un’adeguata risposta sanzionatoria alle condotte delle imprese multinazionali si possono rinvenire nei Codici di Condotta, anche detti codici etici. Gli esempi più rilevanti di Codici di Condotta, che sono stati oggetto di una puntuale analisi, sono da riscontrare nella Dichiarazione Tripartita dell'OIL sulle imprese multinazionali e la politica sociale (1977/2000/2006), nelle Guidelines dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali (2000/2011) e nel Global Compact delle Nazioni Unite (2000/2010). Per ragioni di completezza sistematica, il secondo capitolo ha tenuto conto anche dei c.d. Codici di Condotta privati, quali documenti volontariamente sottoscritti dalle imprese multinazionali raggruppanti norme e principi non vincolanti tesi a disciplinare la condotta sul mercato delle stesse imprese. Resta da prendere in esame la parte centrale della tesi che si incentra sulla responsabilità internazionale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Il terzo, il quarto e il quinto capitolo sono il cuore della tesi di dottorato, che si riferiscono ad un ambito del diritto internazionale inesplorato e su cui si concentrano le numerose perplessità della dottrina nazionale ed internazionale. L’attività di ricerca ha seguito un determinato filo d’indagine tenendo anche conto che il progetto di ricerca si inserisce nel ciclo di dottorato dal Titolo “Persone, imprese e lavoro: dal diritto interno al diritto internazionale”. In altri termini, l’indagine ha tenuto conto della penale responsabilità delle imprese multinazionali partendo dalla normativa interna dell’ordinamento italiano, che com’è noto è segnata dal d.lgs. n. 231 del 2001. Al di là della scelta strutturale che segna il terzo, il quarto e il quinto capitolo, è bene precisare che la responsabilità penale delle imprese multinazionali è stata definita dal presunto ambito operativo. Difatti, l’indagine si è concentrata principalmente sull’ammissibilità della responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali, sugli elementi tipizzanti il fatto illecito e sul relativo disvalore penale. E’ bene precisare che i crimini internazionali sono, generalmente, di esclusiva competenza della Corte penale internazionale, salva l’applicazione del noto principio della giurisdizione penale universale. In tal modo si garantisce l’intervento giurisdizionale anche dei Tribunali interni, che possono sindacare la illiceità della condotta offensiva. In astratto, non vi sarebbero ostacoli a riconoscere la responsabilità penale delle imprese multinazionali per i crimini internazionali. Ma, in concreto, le perplessità persistono. Il primo problema che è stato affrontato attiene alla copertura normativa. L’analisi ha consentito di comporre un adeguato sostrato normativo, partendo dalla bozza dello Statuto della Corte penale internazionale e da autorevole dottrina e completando con il rapporto del 2013 del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quindi, il problema attinente alla copertura normativa è stato risolto, ma ciò che ha destato immediate difficoltà è stata l’individuazione degli elementi costitutivi della responsabilità penale delle imprese multinazionali e, di conseguenza, l’imputazione diretta della violazione dei diritti umani. La responsabilità delle imprese multinazionali per crimini internazionali, attualmente, si può risolvere in un duplice modo: 1. non intervenire con lo strumento sanzionatorio, ma ciò vorrebbe dire lasciare impunite le condotte delle imprese multinazionali; 2. riferire la condotta delle imprese multinazionali allo Stato ospite. In questo secondo caso, sono ben note le conseguenza che derivano, basti considerare che l’illecito internazionale materialmente lesivo dei diritti degli individui è subordinato alla giurisdizione dello Stato che ne è autore. Invece, per quanto concerne il primo profilo si corre il rischio di fare andare impunite le condotte delle imprese multinazionali violando indirettamente il principio di legalità e direttamente i principi sottesi alla comunità internazionale. In altri termini, se il sistema di diritto internazionale non aziona gli strumenti previsti dalla normativa sopra esaminata a tutela dei diritti umani si può determinare una doppia violazione a danno di quest’ultimi. Di conseguenza, l’esigenza di attivare strumenti idonei previsti dall’ordinamento internazionale ha fatto sì che si possa utilizzare uno strumento idoneo a riscontrare la diretta imputabilità delle imprese multinazionali, ossia l’interpretazione estensiva . E’ noto che il sistema penale ripudia l’analogia, ma allo stesso tempo consente l’interpretazione estensiva . Avvalendosi dell’interpretazione estensiva l’interprete può adoperare gli strumenti che sono contenuti nel Progetto 2001, ove si tiene conto della responsabilità dello Stato. Di conseguenza, anche per le imprese multinazionali sarà possibile riscontrare, a seguito dell’interpretazione estensiva, la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto illecito. Pertanto, si configura anche in capo alle imprese multinazionali l’elemento oggettivo della violazione delle norme internazionali e l’elemento soggettivo attinente alla diretta imputazione del comportamento antigiuridico. In tal modo entrambi gli elementi sono riconducibili direttamente alla condotta delle imprese multinazionali, che, come più volte chiarito, può essere intesa come una condotta attiva ovvero una condotta omissiva. In altri termini, la condotta può essere attiva quando le imprese violano direttamente per un profitto proprio le disposizioni di legge a tutela dei diritti umani determinando effetti incidenti sugli individui, che sono collocati stabilmente nell’area ove operano le imprese multinazionali; invece, la condotta è omissiva, quando le imprese multinazionali omettono di adottare le misure di prevenzione (che potrebbero corrispondere ai c.d. compliance programs) finalizzate a ridurre o eliminare le conseguenze offensive derivanti dalla loro condotta a danno dei diritti umani. In definitiva, accertato che l’attività delle imprese multinazionali è coperta normativamente da atti delle organizzazioni internazionali e ritenuta ammissibile l’interpretazione estensiva degli elementi essenziali costitutivi del fatto illecito dello Stato, le imprese multinazionali possono essere responsabili per i crimini internazionali. In conclusione, la soluzione positiva offerta è stata frutto di una ricostruzione che ha preso le mosse principalmente dagli esempi degli ordinamenti nazionali e ha trovato la sua ratio nella bozza dello Statuto della Corte penale internazionale, ma nonostante ciò la scelta incriminatrice non vuole essere esaustiva di una tematica che dispone di un notevole ambito operativo e che è risultata essere connessa con diversi fattori (economici, politi e sociali) non sempre di facile comprensione.
The research activities within the framework of the PhD "People, businesses or jobs: domestic law to the international" made it possible to study and discuss a new subject of international law, i.e. "the responsibility of transnational corporations for international crimes". The research project has been structured on three sections devoted respectively to legal subjectivity of various MNEs liability profiles that may be related to transnational corporations and, finally, the criminal liability that may be disputed. As regards the first chapter, "The multinational enterprise as a multiform reality", the analysis focused primarily on the notion of multinational enterprise and its problem of eligibility of legal personality under international law of multinational enterprises. The Definitory profile has been the subject of an argumentative process that moved along the analysis of sources of international law and the modus operandi of the multinational companies. In light of this, the survey definition ended inclinations for a notion of multinational enterprise must be specified in concrete terms through its constituent elements. Ultimately, the multinational firm is an organization that carries on his production activity in countries other than the country of origin through affiliated companies, which, although they are classified as satellites of multinational companies, have legal personality and legal autonomy. Fixed issue Definitory, the investigation has focused on a complex issue, which has prompted the intervention of the most authoritative doctrine. On the other side of the debate that has been doctrinaire, currently you might lean towards the legal personality of multinational enterprises. The recognition that resulted was determined by a series of "symptomatic criteria". It is not limited to the reference to their participation in court proceedings and arbitral tribunals to ensure that the statutory rights (example you can indicate in the establishment of the Iran-United States Claims Tribunal dating from 1981, which was the subject of the report of the High Commissioner for human rights of the United Nations, where it has been explicitly declared guilty of multinational enterprise that is tolerant or ignores the facts private human rights criminals.). The first chapter is an introduction to the second chapter entitled "international legal regulation of the activities of transnational corporations". The second part of the thesis had such a scope object of investigation rather extended, which was not difficult to monitor because the underlying problems have found adequate responses through a doctrinaire, but especially through the intervention of the law and the work of the legislature. The activity of multinational enterprises is bound inexorably with the issue of social responsibility of multinational companies (referred to by the acronym CSR, Corporate Social responsibility). The only instruments capable of providing an adequate response to the conduct of disciplinary multinational enterprises can be found in the codes of conduct, also called ethical codes. The most important examples of codes of conduct, which were the subject of a detailed analysis, are to be found in the ILO Tripartite Declaration on multinational enterprises and social policy (1977/2000/2006), in the OECD Guidelines for multinational enterprises (2000-2011) and the United Nations Global Compact (2000/2010). For the sake of completeness, the second chapter systematically took account also of the so-called private codes of conduct, which documents voluntarily undertaken by transnational corporations involving non-binding standards and principles designed to govern the conduct of business on the market. It remains to consider the central part of the thesis that focuses on international responsibility of transnational corporations for international crimes. The third, fourth and fifth chapter are at the heart of the doctoral thesis, which refer to an international law which is unexplored and concentrate the many concerns of national and international doctrine. The research activity has been following a certain thread of investigation taking into account also that the research project is part of the doctoral cycle entitled "People, businesses or jobs: domestic law with international law". In other words, the survey took account of the responsibility of the criminal multinationals from the internal legislation of the Italian law, which as you know is marked by d.lgs. No. 231 of 2001. Beyond the structural choice that marks the third, fourth and fifth chapter, it is good to point out that the criminal responsibility of transnational corporations was allegedly operating scope defined. Indeed, the investigation has focused primarily on the admissibility of criminal liability of multinational corporations to international crimes, on particular toxins the tort and criminal disvalue. It is good to point out that international crimes are, generally, the exclusive jurisdiction of the International Criminal Court, without prejudice to the application of the principle of universal criminal jurisdiction. This ensures the jurisdiction of domestic Courts, which can review the unlawfulness of conduct offensive. In principle, there would be obstacles to recognise the criminal liability of multinational corporations to international crimes. But, in practice, the concerns persist. The first problem that has been addressed as far as the regulatory coverage. The analysis made it possible to compose an appropriate regulatory milieu, starting with the draft statute of the International Criminal Court and by authoritative doctrine and completing with the 2013 report of the Secretary-General of the United Nations. Then, the problem pertaining to legislation coverage is resolved, but what aroused immediate fix was the identification of the constituent elements of criminal responsibility of transnational corporations and, consequently, on charges of human rights violations. The responsibility of transnational corporations for international crimes, currently, you can resolve in a twofold way: 1. do not use the instrument of sanctions, but that would mean leaving unpunished the conduct of multinational enterprises; 2. report the conduct of transnational corporations to the host State. In this second case, are well known the consequence arising, suffice it to note that the international offence materially detrimental to the rights of individuals shall be subject to the jurisdiction of the State which is the author. On the other hand, as regards the first profile you run the risk of making go unpunished the conduct of multinational companies indirectly violating the principle of legality and the principles governing the international community. In other words, if the international law system propels the tools foreseen by examined above legislation protecting human rights can determine a double violation to the detriment of the latter. As a result, the need to activate suitable instruments under international law meant that we could use a suitable tool to experience the direct eligibility of multinational enterprises, i.e. the interpretation. It is known that the penal system rejects the analogy, but at the same time allows for broad interpretation. Using the interpretation the interpreter can use tools that are contained in the 2001 Draft, which takes into account the responsibility of the State. As a result, even for multinational enterprises will encounter as a result of the interpretation, the existence of the constituent elements of the tort. Therefore, it also configures in Chief for multinational enterprises the objective element of the violation of international standards and the subjective element relating to objectionable material behavior directly attributable. Thus both elements can be traced back directly to the conduct of multinational enterprises, which, as repeatedly explained, can be understood as active behaviour or conduct of omission. In other words, the conduct can be activated when companies violate directly for a profit its legal provisions for the protection of human rights, causing accident effects on individuals, who are placed firmly in the area where multinational enterprises operate; Instead, the conduct is of omission, when multinational companies fail to adopt prevention measures (which might correspond to so-called compliance programs) designed to reduce or eliminate offensive consequences resulting from their conduct to the detriment of human rights. Ultimately, ensured that the activity of multinational enterprises is covered by law from international organizations and acts deemed eligible for the interpretation of the essential elements constituting the tort State, multinational companies may be responsible for international crimes. In conclusion, the positive outcome was the result of a reconstruction that took the moves primarily by examples of national laws and found its ratio in the draft statute of the International Criminal Court, but nevertheless the choice event is not intended to be exhaustive of a subject that has significant operational and scope that was found to be connected with various factors (economicpolitical and social), not always easy to understand.
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Galli, Elisabetta. "La responsabilità penale dell'ente da reato ambientale (d.lgs. n. 231/2001)." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2014. http://hdl.handle.net/11577/3423683.

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My PhD research is focused on the theme of the extension of essentially criminal liability to corporate entities in terms of environmental crimes as provided in the Legislative Decree n. 231/2011. It intends to review the innovation aspects of such a legislative choice. In compliance with the European regulations and especially and implementation of EU Directive n. 2008/99CE on the Protection of the Environment through Criminal Law, as well as EU Directive n. 2009/123/EC relating to pollution caused by ships, Italy has issued the Legislative Decree n. 121/2011 which extends the liability for a certain number of personal profit environmental crimes to corporate entities (the art. 25-undecies has been inserted in Legislative Decree n. 231/2011). My research project has studied many points in detail with reference to the development of legal principles and in case law: the implementation of the contents of above-mentioned directives, the catalogue of contemplated crimes, the consistency of requisite of personal interest or profit with offences (fraud and fault liability crimes), compliance programs development, check and management fit for facing environment risk-crime. Finally, a few proposals concerning, for example, the catalogue of contemplated crimes, compliance programs have been put forward as they could minimize the environmental risk-crime in accordance with the precautionary measures provided by environmental management systems devised on the grounds of standards UNI/EN ISO 14001:2004 (International Organization for Standardization) and the Regulation EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
La tesi di Dottorato affronta il tema dell’estensione della responsabilità penale degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 ai reati ambientali. Esamina gli aspetti di innovazione di tale scelta normativa. Su sollecitazione europea, ed in specie delle direttive comunitarie n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e n. 2009/123 sull’inquinamento provocato dalle navi, l’Italia ha emanato il d.lgs. n. 121/2011 che estende alle persone giuridiche la responsabilità per alcuni reati ambientali commessi nel loro interesse o vantaggio (inserendo l’art. 25-undecies nel corpus del d.lgs. n. 231/2001). Molte sono le questioni approfondite nel lavoro, tenendo conto dell’evoluzione dottrinale e giurisprudenziale: il rispetto delle indicazioni contenute nelle sopraccitate direttive; il catalogo dei reati-presupposti; la compatibilità del requisito dell’interesse o del vantaggio con le contravvenzioni (reati punibili sia a titolo di dolo sia di colpa), la possibilità di elaborare modelli di organizzazione, gestione e controllo che siano veramente efficaci nel contrastare il rischio-reato ambientale. Infine, si sono formulate alcune proposte, ad esempio, in tema di reati-presupposto o di modelli di organizzazione, gestione e controllo atti a minimizzare il rischio-reato ambientale, che tengano conto in particolare dei sistemi di gestione ambientale elaborati sulla base alle norme UNI/EN ISO 14001:2004 (International Organization for Standardization) e al Regolamento c.d. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).
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PIVA, DANIELE. "Contributo all’analisi della responsabilità penale nelle organizzazioni complesse, con particolare riferimento all’impresa giornalistica." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2008. http://hdl.handle.net/2108/202159.

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Il lavoro, dopo un’introduzione volta a delimitare concettualmente il tema trattato ed a illustrarne la rilevanza sul piano pratico-applicativo, nella parte iniziale ripercorre le varie tecniche normative di individuazione del soggetto attivo del reato nell’ambito delle organizzazioni complesse caratterizzate dai requisiti della spersonalizzazione, della divisione del lavoro e della specializzazione delle competenze, distinguendo criteri “sostanziali” facenti leva sui concetti di gestione, amministrazione o esercizio dell’attività, criteri “formali” consistenti nella titolarità di provvedimenti autorizzatori o nella rappresentanza giuridica dell’ente collettivo, e formule “impersonali” volte semplicemente a sanzionare la violazione oggettiva di regole normative. L’esame dei differenti testi legislativi, dai più datati ai più recenti, è compiuta ricostruendo le fattispecie penali ivi previste, nel tentativo di attribuire un preciso significato ad ogni diversa opzione normativa, a muovere dalle definizioni dei soggetti responsabili. Il tutto con particolare attenzione ad alcune clausole generali volte a fissare “in alto” le responsabilità di impresa, in spregio del principio di personalità della pena: si tratta infatti di ricostruire in via sistematica il loro significato, sulla base dei legami con altre disposizioni di contesto, della specificità della materia e soprattutto dell’esigenza di raccordo con istituti connessi, quali le c.d. posizioni di garanzia e il trasferimento di funzioni. Ciò anche al fine di porre un freno alle operazioni giurisprudenziali di “verticalizzazione” delle responsabilità, realizzate tanto a livello sostanziale quanto a livello processuale, specie attraverso inversioni probatorie in tema di delega di funzioni. In applicazione di quanto tracciato sul piano generale, nella seconda parte il lavoro esamina analiticamente il sistema delle responsabilità penali nell’ambito dell’impresa giornalistica nella quale, pur a fronte del princìpio di generale responsabilità del direttore contenuto nell’art. 3, l. 47/1948, diversi sono i criteri di individuazione normativa del soggetto responsabile a seconda del singolo precetto: accanto all’utilizzo di formule impersonali, tipiche dei reati comuni, la disciplina prevede una serie di reati propri riferiti al proprietario, all’editore ovvero al direttore. L’analisi è essenzialmente diretta a stabilire i rapporti tra la legislazione di settore e quella codicistica al fine di individuare i soggetti responsabili, distinguendo i reati di “stampa” da quelli realizzati col mezzo della pubblicazione: il tutto escludendo una posizione di garanzia del direttore estesa a tutti i reati commesso nell’esercizio dell’attività giornalistica, e con particolare attenzione alla delimitazione delle sue responsabilità secondo il princìpio di personalità della pena che esclude forme surrettizie di responsabilità “da posizione”. Nelle conclusioni, si riassumono i risultati dell’indagine, ribadendo come il significato di ogni formula normativa in tema di soggetti attivi del reato possa cogliersi soltanto nella integrazione del suo significato letterale e dei principi che governano il sistema di imputazione prescelto: mentre il primo costituisce infatti il limite ultimo dell’attività ermeneutica potendo essere interpretato ma mai oltrepassato, i secondi, oltre ad assumere nel caso di specie rilevanza costituzionale, esprimono le garanzie individuali che l’ordinamento attribuisce a fronte della irrogazione di sanzioni particolarmente afflittive, come quelle penali
After an introduction that is focused on the general feature of the issue, and it’s relevance on the practical point of view, the first part of this work examines the different legislative techniques used for the individuation of the author of the crime in companies organized according to structural criteria of management such as: the division of duties and competences. The main techniques may be described as “ substantial”, when they refer to concepts like “direction” and “administration”, or “formal” when they consist in impersonal formulas or in the detention of a certain authorizing power. The examination of different laws is made with the aim of recognize its own meaning to any single rule, starting with definition of who could be liable for these crimes. The research is pursued with particular attention towards those general clauses that, in shame to the principle of “personal liability”, try to set the liability at the highest level of those companies. The main goal is to make a systematic reconstruction of the meaning of those rules, according to other rules operating in the same context, the peculiarity of the subject and especially their coherence with general principles like the so called “duty of guarantee” and the delegation of duties, That is also made to stop dangerous jurisprudential trends that raise “vertically” the liability in those companies and tend to modify the usual regime of evidences, especially for what concern the discipline of the delegation of duties. The second part of the work, according with the general statements made in the first part, analyzes deeply the criminal liability among journalistic companies. In this kind of companies the editor is usually liable, according to the art. 3 L. 47/1948. In spite of this general clause, there are many single crimes where other subjects are liable, for example the owner of the company and the publisher. The study wants to link the general rules of the code of law and the specific legislation, in order to recognize who should be liable for those crimes and making a distinction between the so called “Press crimes” and the crimes made by publication. The aim is to exclude that the editor may be holder of “duty of guarantee” for all those crimes linked with journalism, in order to delimitate his liability according to the general principle of personality of the punishment, which radically excludes any kind of “positional liability”. In the conclusions the results of the analyze are summarized and is underlined how the meaning of these rules, especially for the recognition of the author, should be red literally and together with the general principles of the chosen charging system, because a good interpretation should never go beyond the literal meaning of the law, and the observance of constitutional guarantees become fundamental in a subject where criminal punishments are inflicted.
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GRECO, ELIANA. "LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2018. http://hdl.handle.net/10280/50309.

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L’indagine svolta si è proposta di realizzare un’analisi sistematica dell’illecito della persona giuridica, così come delineato dal decreto legislativo 231/2001, con lo scopo di ricercare, da un lato, un ordine metodologico funzionale alla lettura critica del concetto di colpa organizzativa e di evidenziare, dall’altro, i tratti di eccentricità – o di continuità strutturale – rispetto al modello della colpa penale pensato per la persona fisica. Il lavoro – che si è avvalso altresì del raffronto con la nozione di corporate criminal liability elaborata nell’ordinamento inglese – ha dimostrato come l’illecito della corporation ricalchi, benché con le peculiarità proprie del paradigma, le caratteristiche strutturali del tipo colposo d’evento, presentandosi anzitutto come inadempimento di un dovere prudenziale al quale segue la verificazione di un fatto lesivo in cui si concretizza il rischio specifico che lo standard cautelare era volto a scongiurare. All’analisi degli elementi costitutivi dell’illecito della persona giuridica hanno fatto seguito alcune proposte di revisione del sistema, sulla base delle problematiche e degli spunti emersi in relazione al meccanismo ascrittivo della responsabilità, ai criteri di verificabilità empirica del modello organizzativo, nonché all’ambito di estensione soggettiva della disciplina.
This research proposal aims to analyse the specific paradigm of corporate criminal responsibility with special regard to its consistency with the requirements of criminal negligence. The analysis has shown that the corporate crime foreseen by Legislative Decree No. 231/2001 should be considered as a “special” offense of negligence which essentially acts as a breach of a precautionary duty: namely, a violation of a rule with precautionary objectives that imposes to the corporation the adoption of compliance programs aimed to prevent the occurrence of harmful events. The research aspires – from a de jure condendo viewpoint and by using a comparative approach focused on the English system of corporate criminal liability – to elaborate some reform proposals in order to modulate the culpability criteria on the type of offense that may actually occur and in relation to the judicial determination of adequacy of compliance programs.
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GRECO, ELIANA. "LA COLPA DI ORGANIZZAZIONE NEL DIRITTO PENALE DELL'IMPRESA." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2018. http://hdl.handle.net/10280/50309.

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L’indagine svolta si è proposta di realizzare un’analisi sistematica dell’illecito della persona giuridica, così come delineato dal decreto legislativo 231/2001, con lo scopo di ricercare, da un lato, un ordine metodologico funzionale alla lettura critica del concetto di colpa organizzativa e di evidenziare, dall’altro, i tratti di eccentricità – o di continuità strutturale – rispetto al modello della colpa penale pensato per la persona fisica. Il lavoro – che si è avvalso altresì del raffronto con la nozione di corporate criminal liability elaborata nell’ordinamento inglese – ha dimostrato come l’illecito della corporation ricalchi, benché con le peculiarità proprie del paradigma, le caratteristiche strutturali del tipo colposo d’evento, presentandosi anzitutto come inadempimento di un dovere prudenziale al quale segue la verificazione di un fatto lesivo in cui si concretizza il rischio specifico che lo standard cautelare era volto a scongiurare. All’analisi degli elementi costitutivi dell’illecito della persona giuridica hanno fatto seguito alcune proposte di revisione del sistema, sulla base delle problematiche e degli spunti emersi in relazione al meccanismo ascrittivo della responsabilità, ai criteri di verificabilità empirica del modello organizzativo, nonché all’ambito di estensione soggettiva della disciplina.
This research proposal aims to analyse the specific paradigm of corporate criminal responsibility with special regard to its consistency with the requirements of criminal negligence. The analysis has shown that the corporate crime foreseen by Legislative Decree No. 231/2001 should be considered as a “special” offense of negligence which essentially acts as a breach of a precautionary duty: namely, a violation of a rule with precautionary objectives that imposes to the corporation the adoption of compliance programs aimed to prevent the occurrence of harmful events. The research aspires – from a de jure condendo viewpoint and by using a comparative approach focused on the English system of corporate criminal liability – to elaborate some reform proposals in order to modulate the culpability criteria on the type of offense that may actually occur and in relation to the judicial determination of adequacy of compliance programs.
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Книги з теми "Responsabilità penale delle piattaforme"

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La responsabilità penale delle persone giuridiche. Milano: A. Giuffrè, 2008.

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2

Ferrante, Mario. La responsabilità penale delle persone giuridiche nel diritto canonico. Roma: Aracne, 2013.

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3

Falagario, Antonio. La responsabilità penale dei sindaci e dei revisori nel controllo contabile delle S.p.A. Bari: Cacucci, 2003.

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4

Pavanello, Elisa. La responsabilità penale delle persone giuridiche di diritto pubblico: Societas publica delinquere potest. Padova: Padova University Press, 2011.

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5

Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale: Ablazione patriboniale, criminalità economica, responsabilità delle persone fisiche e giuridiche. Bologna: Bononia University Press, 2007.

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6

Nisco, Attilio. Controlli sul mercato finanziario e responsabilità penale. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg245.

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Scandali finanziari e crisi più e meno recenti pongono un fondamentale interrogativo: a che servono molteplici meccanismi di controllo innanzi ad un ineliminabile rischio di “abusi di mercato” e di frodi nei confronti dei risparmiatori? La risposta del legislatore è rappresentata da un consistente moto di riforme intese a conferire nuovi doveri, poteri e, soprattutto, credibilità ai controlli, interni ed esterni alle società, nonché all’autorità di vigilanza sul mercato. È dato supporre che una simile palingenesi della funzione di controllo non possa non incidere sulla responsabilità penale dei suoi titolari, in particolare, per l’omesso impedimento dei reati commessi dagli organi esecutivi di una società, in danno di un interesse collettivo di recente emersione: il “risparmio”. Questo volume ricostruisce tale problematica, rivisitando temi classici, quali il reato omissivo improprio e la compartecipazione omissiva, alla luce delle questioni sollevate dall’assurgere delle organizzazioni societarie ad apparati procedurali complessi, entro i quali lo schema gerarchico e i tradizionali equilibri di potere subiscono una significativa metamorfosi. L’indagine costituisce occasione di riflessione sul concetto di “posizione di garanzia” e sulle sue possibilità di impiego, a tutela dei risparmiatori, nello scenario organizzativo delineato dal diritto delle società azionarie e del mercato finanziario.
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7

Fondaroli, Désirée. Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg234.

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Le ipotesi speciali di confisca si contraddistinguono nel sistema penale per l’allontanamento dal modello della misura di sicurezza patrimoniale ex art. 240 c.p. e per le peculiarità comuni alla loro disciplina (obbligatorietà, anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti; estensione della ablazione al valore equivalente). La misura di prevenzione patrimoniale (artt. 2 ter ss. l.n. 575/1965) e la confisca ex art. 12 sexies l.n. 356/1992 in primis, ma soprattutto la disciplina penale societaria e la legislazione relativa alla responsabilità "da reato" degli enti, testimoniano della tendenziale rinuncia del legislatore alla confisca dei beni "pertinenti" al reato a favore della re-introduzione di figure lato sensu di "confisca generale", che registrano nei fatti una significativa compressione dei diritti non solo dell’interessato, ma – nonostante il tenore delle norme – anche del "terzo" individuato, a seconda dei casi, nella "persona estranea al reato", nella "persona offesa", nel "danneggiato", nel "terzo di buona fede"). Lungo tale direttrice, evidente nell’ambito delle strategie di contrasto alla c.d. criminalità economica e condivisa dalla normativa europea e sovranazionale, l’ablazione patrimoniale è divenuta sanzione a pieno titolo: talora "pena principale" (art. 19, D.lgs. n. 231/2001), più spesso "pena accessoria", addirittura anticipata alla fase delle indagini preliminari attraverso lo strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (art. 321, comma 2 c.p.p.; art. 53 D.lgs. n. 231/2001). Dalle premesse poste scaturisce l’esigenza di una rinnovata attenzione verso le guarentigie costituzionali, che in ordinamenti come quello della Repubblica Federale Tedesca sono state invocate dal "Giudice delle Leggi" (Bundesverfassungsgericht) in funzione di garanzia dei diritti fondamentali dei singoli.
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Tordini Cagli, Silvia. Principio di autodeterminazione e consenso dell'avente diritto. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg238.

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Анотація:
La tematica del consenso dell’avente diritto viene affrontata con particolare riferimento al fondamento, alla collocazione sistematica e ai limiti di efficacia di questo istituto, attraverso un percorso che coinvolge profili di diritto costituzionale, di filosofia morale e di criminologia, oltre, che, naturalmente, più prettamente penalistici. Il riconoscimento di una rilevanza alla volontà della vittima nell’ambito dell’ordinamento penale non è un dato di immediata evidenza, essendo il diritto penale ramo del diritto pubblico caratterizzato da un rapporto di subordinazione del singolo allo Stato; ciononostante il consenso ha sempre avuto un ruolo nella determinazione della responsabilità penale. Negli attuali ordinamenti democratici, soprattutto con l’entrata in vigore delle Costituzioni repubblicane, si riscontra una tendenza ad una sempre maggiore valorizzazione della libertà di autodeterminazione del soggetto in relazione alla gestione dei propri beni e/o diritti. Affrontare la questione del fondamento del consenso dell’avente diritto e della sua efficacia nell’ambito del diritto penale significa interrogarsi sul fondamento e sui limiti del diritto di autodeterminazione, essenza del consenso stesso. Poter individuare un fondamento costituzionale del diritto di autodeterminazione significa, oggi, garantire la massima estensione al consenso dell’avente diritto. È in questa ottica che si snoda il percorso di approfondimento seguito dall’autrice, al fine di ampliare l’alveo dei diritti disponibili, con un rifiuto netto del principio del c.d. paternalismo (forte) quale criterio di legittimazione dell’intervento penale e negazione, dunque, della legittimità di una tutela (penale) dell’individuo "da se stesso". Silvia Tordini Cagli è attualmente ricercatore di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna. È altresì titolare dell’insegnamento di Diritto penale generale e del lavoro nell’ambito del corso di laurea per Consulente del lavoro. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Parma ed è stata titolare di assegno di ricerca in Diritto penale presso l’Università degli Studi di Bologna. Tra le sue pubblicazioni si segnala: "Peculato e malversazione", voce in Digesto delle discipline penalistiche , vol. IX, Torino, 1995, 334 ss.; Condotta della vittima ed analisi del reato , in "Rivista italiana di diritto e procedura penale", 2000, 3, 1148 ss.; "La rilevanza penale dell’eutanasia tra indisponibilità della vita e principio di autodeterminazione", in Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona , a cura di S. Canestrari e G. Fornasari, Bologna, 2001; "Delitto preterintenzionale e principio di colpevolezza", in Casi e materiali di diritto penale , Parte generale, vol. I, a cura di A. Cadoppi, S. Canestrari, Milano, 2002; "Accanimento terapeutico o eutanasia neonatale?", in Medicina, bioetica e diritto , a cura di P. Funghi e F. Giunta, Pisa, 2005, 265 ss.; "Consenso dell’avente diritto", voce in Il Diritto , Enc. Giur. del Sole 24 ore, 2007, vol. III.
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