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Статті в журналах з теми "Prodotti difettosi"

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Al Mureden, Enrico. "IL DANNO DA “PRODOTTO CONFORME”: LE SOLUZIONI EUROPEE E STATUNITENSI NELLA PROSPETTIVA DEL TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (T.T.I.P.)." Revista Jurídica da FA7 13, no. 2 (December 20, 2016): 165–89. http://dx.doi.org/10.24067/rjfa7;13.2:568.

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Анотація:
Nel contesto della responsabilità civile degli rapporti di consumo, è analizzata l'armonizzazione di parametri giuridici di responsabilità per “prodotto conforme” ma dannoso tra i sistemi europei e americani e, in vista del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), si propone un'interpretazione unitaria delle norme applicabili. Pertanto, gli standard legali in materia di sicurezza dei prodotti e responsabilità del fabbricante nell'Unione europea e gli Stati Uniti, la distinzione tra prodotto difettoso e il “prodotto conforme” ma dannoso sono esaminati. I risultati hanno confermato la necessità di uniformizzazione delle regole nell'Unione europea a definire un prodotto “ragionevolmente sicuro”, così come la responsabilità del produttore secondo la decisione del legislatore sul livello minimo di stabilimento di sicurezza o sul limiti massimi, nel qual caso non c’è responsabilità.
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2

Bonucchi, Decenzio, Francesca Facchini, Gianni Cappelli, Monica Spina, Antonio Granata, Andrea Bandera, and Marcello Napoli. "Per una gestione Lean degli Accessi Vascolari." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 3 (June 14, 2013): 197–200. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1036.

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Анотація:
L'accesso vascolare per dialisi continua a sfuggire a una precisa organizzazione, capace di dare risposte al complesso problema demografico e clinico di pazienti comorbidi e sempre più anziani. Descriviamo l'intero processo gestionale alla luce dei principi del Lean Management (LM), filosofia gestionale divenuta un metodo di produzione industriale. I concetti cardine sono quelli di valore aggiunto per il paziente, di scarto (inteso come esposizione a un rischio) e di partecipazione del paziente e dell’ operatore alla revisione continua del prodotto (servizio) fornito. Si parte dalla materia prima (patrimonio vascolare), passando per la progettazione (riferimento tempestivo e controllo del territorio), la realizzazione chirurgica e il controllo del prodotto funzionante (monitoraggio). Per esempio, in termini consoni al LM, i CVC sono un magazzino troppo grande di parti di ricambio con un'elevata percentuale di difetti di produzione. La loro manutenzione (antibiotici, ricoveri, sostituzioni, trombolisi e stenting dei vasi centrali) costa molto e causa un elevato tasso di incidenti sul lavoro (per pazienti e operatori). Si tratta di un contratto non conveniente, perché serve a finanziare un'attività di scarso valore aggiunto e con un interesse passivo troppo elevato. Questo approccio richiede una crescita culturale che parte dalla creazione di un gruppo coordinato: gli attori sono stati più volte individuati (nefrologo, chirurgo vascolare, radiologo e infermiere di dialisi), ma spesso non esiste il coordinatore, che proponiamo di individuare secondo il modello organizzativo dei trapianti. Anche le Direzioni Sanitarie dovrebbero essere coinvolte in un cambiamento organizzativo cruciale per il contenimento prospettico dei costi.
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Are, Giuseppe. "SCIENZA POLITICA E STORIOGRAFIA: COMMENTO." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 21, no. 1 (April 1991): 137–43. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009850.

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Анотація:
IntroduzioneCommentare, nella mia qualità di storico e da tale punto di vista, il saggio di Modino sullo svolgimento della scienza politica in Italia dal dopoguerra ad oggi, è un compito facile per una parte, piuttosto arduo per l'altra. Facile per ciò che riguarda la verifica di quanto sia veritiero ed esauriente il quadro che Morlino traccia di tale svolgimento, delle sue tappe, dei suoi difetti, dei suoi successi, e, piò in generale, del clima culturale in cui si è prodotto e che ha concorso a formare. Arduo, invece, per quanto riguarda gli scambi possibili fra scienza politica e storiografia. Tale secondo compito obbliga infatti ad indagare in reciprocità gli statuti essenziali dei due modi di conoscenza, la compatibilità dei loro strumenti, e via dicendo: un'opera che non mi risulta sia stata ancora mai tentata in Italia, in modo capace di trascendere i fastidi, le presunzioni e le gelosie di mestiere e di corporazione.
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Bignamini, Angelo A. "Evidence-based medicine e linee guida di pratica clinica: soluzione o parte del problema?" Medicina e Morale 50, no. 2 (April 30, 2001): 225–49. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.719.

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Анотація:
La Evidence-based medicine (EBM) e le linee guida di pratica clinica sono oggi ampiamente utilizzate per prendere decisioni in campo sanitario. Sebbene abbiano il merito di sintetizzare efficacemente la vastissima massa di informazioni cliniche continuamente prodotte nel mondo moderno, e possano portare alla esclusione di procedure chiaramente inutili o dannose, non si possono trascurare i rischi di un loro impiego scorretto. Entrambe soffrono del difetto strutturale di essere limitate quanto a copertura, dato che oggetto di evidenza possono essere solo procedure in linea di principio non necessarie, e limitate in quanto ad applicabilità al caso individuale, dato che la previsione statistica su cui si fondano è applicabile a popolazioni e non a soggetti. Infine, la loro stessa origine può essere soggetta ad errori sistematici. EBM e linee guida possono essere un utile strumento di educazione di chi opera nella sanità e un efficace supporto alla programmazione dell’utilizzo delle risorse sanitarie disponibili. Non possono però prevaricare il diritto di ciascun malato alla migliore terapia disponibile, né il diritto-dovere di ciascun medico di applicare per ciascun paziente l’approccio terapeutico ritenuto più utile per il paziente stesso nelle sue specifiche condizioni. D’altra parte, l’aderenza del medico alle informazioni ricavate dalla EBM e alle raccomandazioni delle linee guida può al più costituire garanzia di evitare errori macroscopici, ma non di avere operato nel migliore interesse del paziente e in maniera appropriata sotto il profilo etico e deontologico.
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Della Valle, Valeria. "Difetti e difettologie." XX, 2022/1 (gennaio-marzo), no. 20 (March 14, 2022). http://dx.doi.org/10.35948/2532-9006/2022.17712.

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"Diritto italiano: Lavoro." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (September 2009): 190–96. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003014.

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Анотація:
Lavoro1. Tribunale amministrativo regionale Lazio 16.4.2009 n. 4142 - diniego di visto per lavoro motivato da mancata trasmissione alla sede consolare del nulla osta in via telematica - illegittimitŕ - esclusiva rilevanza del nulla osta prodotto dal richiedente con la domanda di visto2. Tribunale di Genova 17.4.2009 - diniego di assegno di invaliditŕ e pensione di inabilitŕ per mancanza permesso CE - inapplicabilitŕ delle limitazioni introdotte dall'art. 80 co. 19 l. 388/2000 a tali prestazioni - conseguente diritto alle relative prestazioni in base al possesso di permesso di soggiorno di durata annuale3. Tribunale di Parma 5.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - esclusione da concorso pubblico per infermieri per difetto di cittadinanza italiana - mansioni estranee all'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sussistenza4. Tribunale di Parma 13.5.2009 - azione civile contro la discriminazione - esclusione da concorso pubblico per infermieri per difetto di cittadinanza italiana - mansioni estranee all'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri - discriminazione - sussistenza
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Suaudeau, Jacques. "La diagnosi pre-impiantatoria Lo stato dell’arte scientifico e gli interrogativi etici - Parte I." Medicina e Morale 56, no. 3 (June 30, 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.317.

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Анотація:
La diagnosi genetica pre-impiantatoria (Preimplantation genetic diagnosis o PGD) è una tecnica nella quale gli embrioni umani prodotti in vitro per le tecniche di fecondazione artificiale, vengono selezionati, nelle prime fasi di sviluppo, dal punto di vista genetico, tramite lo studio di uno o due blastomeri prelevati con una biopsia. Gli embrioni non affetti da malattie vengono poi trasferiti nell’utero. La PGD è stata introdotta agli inizi degli anni ’90 in alternativa alla diagnosi prenatale per coppie per le quali fosse alto il rischio di trasmettere un difetto genetico. Negli anni successivi è stata adoperata per altre indicazioni come l’individuazione delle anomalie cromosomiche, la ricerca delle aneuploidie, la selezione “sociale” del sesso, la selezione degli embrioni secondo il tipo di Human Leukocit Antigen (HLA) e l’individuazione di malattie genetiche ad esordio tardivo. Dai reports relativi all’uso della PGD nel mondo emergono, tuttavia, tre punti critici: il primo riguarda l’esattezza diagnostica, con la presenza di falsi positivi e falsi negativi; la seconda, la notevole perdita di embrioni umani nel processo; la terza, i risultati della PGD in termini di nascita di bambini sani. ---------- The preimplantation genetic diagnosis (PGD) is a technique in which early human embryos, obtained in vitro for artificial fertilization techniques, are genetically screened for selection, through study of one or two blastomeres taken by biopsy. The embryos, that are healthy, are transferred to uterus. The PGD has been introduced in the early 1990s as an alternative to prenata1 diagnosis for couples at high risk of transmitting a genetic defect. It has been subsequently extended to other indications as the individualization of chromosomal abnormalities, the research of the aneuploidies, the “social selection of sex”, the selection of the embryos according to the type of Human Leukocit Antigen (HLA) and the individualization of late-onset genetic diseases. But the reports concerning with the use of PGD in the world make clear that there are three critical points: the first deals with the diagnostic accuracy, with the presence of false positives and false negatives; the second, with the wide loss of embryos during the process; the third, with the outcomes of the PGD in terms of birth of healthy babies.
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Crisci, Alessandro, Carmela Rescigno, and Michela Crisci. "La membrana L-PRF e suoi derivati utili nella chirurgia del wound care/The L-PRF membrane and its derivatives useful in wound care surgery." Italian Journal of Wound Care 3, no. 1 (February 4, 2019). http://dx.doi.org/10.4081/ijwc.2019.46.

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Анотація:
Il crescente settore multidisciplinare dell’ingegneria tissutale mira a rigenerare, migliorare o sostituire in modo prevedibile i tessuti danneggiati o mancanti per una varietà di condizioni causate da traumi, malattie e vecchiaia. Per garantire che i metodi per l’ingegneria tissutale siano ampiamente applicabili in ambito clinico, è necessario modificarli in modo da renderli prontamente disponibili e relativamente facili da usare nella routine clinica quotidiana. Pertanto, i passaggi tra la preparazione e l’applicazione devono essere ridotti al minimo e ottimizzati per renderli pratici e l’implementazione realistica. L’obiettivo generale di sviluppare concentrati piastrinici di origine naturale può essere prodotto vicino al paziente e accelerare il processo di impianto essendo finanziariamente realistico per il paziente e per il sistema sanitario. La fibrina ricca di piastrine (PRF) e i suoi derivati sono stati utilizzati in un’ampia varietà di campi medici per la rigenerazione dei tessuti molli. In conclusione, i risultati della presente revisione sistematica evidenziano gli effetti positivi del PRF sulla guarigione delle ferite dopo terapia rigenerativa per la gestione di vari difetti dei tessuti molli riscontrabili nel wound care. Growing multidisciplinary field of tissue engineering aims to regenerate, improve or replace predictably damaged or missing tissues for a variety of conditions caused by trauma, disease and old age. To ensure that tissue engineering methods are widely applicable in the clinical setting, it is necessary to modify them in such a way that they are readily available and relatively easy to use in daily clinical routine. Therefore, the steps between preparation and application must be minimized and optimized to make them realistic implementation. General objective of developing platelet concentrates of natural origin can be produced close to the patient and accelerate the implantation process, being financially realistic for the patient and the health system. Fibrin rich in platelets and leukocytes (PRF) and its derivatives have been used in a wide variety of medical fields for soft tissue regeneration. In conclusion, the results of this systematic review highlight the positive effects of PRF on wound healing after regenerative therapy for the management of various soft tissue defects found in wound care.
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Дисертації з теми "Prodotti difettosi"

1

Pontis, Francesca. "I profili relazionali della colpa e la responsabilità penale per danni cagionati da prodotti difettosi." Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2013. http://hdl.handle.net/11577/3426186.

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Анотація:
The research made by the PhD candidate Francesca Pontis focuses on the analytical study of criminal issues in the product damages liability and especially on the connection between this question and the principle of guilt as capital principle of criminal law. The interest for this matter comes from the always stronger consideration of our society as a “society of risk”, in which the product damage is the best exemplification of how the fundamental interests are exposed to constant dangers and the classical criminal law institutes are in crisis. In this specific case is really interesting the issue of the subjective charge of the event, that testifies the metamorphosis of the subjective element of negligence in the post-modern society, from being an exception to become a consolidated rule. Furthermore the analysis conducted concentrates on the model of the criminal offences connected to production, distribution and use of defective products as an example of the always more detailed configuration of the criminal negligence as a prevalent collective offence, synchronic or diachronic, conscious or unconscious. The PhD candidate especially points out how in the industrial production, medical surgery, vehicles circulation and in other so called “first aid activities” is often hard to correlate, by a trial certain beyond all reasonable doubts, a certain damaging event to a certain behaviour, chargeable to easily identifiable people, with a consequent risk of survival in the juridical system of the classical criminal law principle of personality of the criminal liability, enforced by art. 27, co. 1 of the Italian Constitution. Starting from the analysis of this principle, as a leit motiv of the whole project, it was possible to determinate the aim of the study on the research of the best charging criteria of criminal negligence in case of a collective contribution to the damaging event. Against the backdrop of these guidelines, the research is divided into three fundamental parts. The first part is dedicated to presenting the object of the study and starts by criminal negligence’s analysis both in its general dimension and in its collective shape. The second part concentrated itself on the product damages liability as a collective contribution to the damaging event connected to the uncertain production, distribution and use of products risks, while the third part looks at the specific case of medical devices damages liability in order to underline when and why surgeon will be find guilty of patient’s death, with a special attention given to the case in which defective device had CE conformity certificate.
La ricerca compiuta dalla Dottoranda Francesca Pontis ha avuto ad oggetto lo studio analitico della tematica concernente l’individuazione di profili di responsabilità penale per danni cagionati da prodotti e, in particolar modo, la connessione che esiste tra questa materia ed il rispetto di un principio cardine del diritto penale quale il principio di colpevolezza. L’interesse per il tema trae origine dalla sempre maggiore caratterizzazione della nostra società quale “società del rischio”, di cui il fenomeno del danno da prodotto costituisce una delle massime rappresentazioni ed esemplificazioni e nell’ambito della quale i beni giuridici fondamentali vengono posti in costante pericolo ed i principi e gli istituti propri del diritto penale classico entrano in crisi. Di tutto interesse, nello specifico, il profilo relativo all’imputazione soggettiva dell’evento, il quale testimonia la metamorfosi subita dall’elemento soggettivo colpa nella società post-moderna dove da criterio di imputazione eccezionale è diventato ormai regola. Inoltre, di fondamentale importanza si è considerata soprattutto la caratterizzazione delle fattispecie criminose connesse alla produzione, messa in circolazione ed utilizzo di prodotti difettosi quale esempio della sempre più alta configurazione del modello di illecito colposo quale fenomeno criminoso che si realizza in forma prevalentemente plurisoggettiva, sia essa sincronica o diacronica, consapevole o meno. La Dottoranda in particolare ha ravvisato come, in contesti quali la produttività industriale, l’attività medico-chirurgica, la circolazione stradale e altre attività cd. di prima necessità, diventi ormai molto spesso arduo ricondurre, con un giudizio certo al di là di ogni ragionevole dubbio, un dato evento lesivo ad un dato comportamento - o a dati comportamenti - ascrivibili a soggetti facilmente individuati, con conseguente grave pericolo di tenuta nel sistema di un principio cardine del diritto penale classico quale quello, costituzionalmente protetto ex art. 27, co. 1° Cost., secondo cui“la responsabilità penale è personale”. Partendo dallo studio di questo principio, leit motiv dell’intero lavoro, si è dunque individuato quale scopo ultimo dell’indagine la determinazione dei migliori criteri di ripartizione della responsabilità penale a titolo di colpa in ipotesi contraddistinte dall’apporto plurisoggettivo alla realizzazione dell’evento. Sullo sfondo di queste linee conduttrici, la ricerca si compone di tre parti fondamentali. Una prima parte è dedicata all’analisi dell’elemento soggettivo colpa di cui all’art. 43, co. 1°, al. 3° c.p., concentrando l’attenzione in particolare sulle ipotesi in cui tale forma tipica di colpevolezza viene in rilievo in relazione allo svolgimento di attività socialmente utili ma pericolose e poste in essere da una pluralità di soggetti che agiscono in collaborazione (necessaria o eventuale, sincronica o diacronica) tra loro. L’indiscutibile margine di incertezza o insicurezza che connota lo svolgimento di tali attività, peraltro, ha imposto che l’attenzione venisse concentrata essenzialmente su due profili: il primo, relativo all’importanza di un corretto assolvimento del c.d. giudizio di causalità della colpa, con riferimento precipuo alla c.d. concretizzazione del rischio ed ai labili confini che connotano i giudizi di prevedibilità ed evitabilità nell’ambito della società c.d. postmoderna; il secondo, invece, relativo all’individuazione ed all’analisi dei criteri forniti dal nostro ordinamento per la ripartizione della responsabilità penale a titolo di colpa in ipotesi in cui il reato sia realizzato in virtù dell’apporto delle condotte di soggetti diversi. Una volta esaminato lo stato dell’arte sulla tematica riguardante i c.d. profili relazionali della colpa, si è poi proceduto ad enunciare, nella seconda parte del lavoro, i risultati acquisiti in merito al caso specifico del fenomeno del danno da prodotto. Due le prospettive di indagine seguite. La prima prospettiva ha voluto mettere in evidenza come la responsabilità per la produzione, messa in circolazione ed utilizzo di prodotti difettosi e/o pericolosi si contraddistingua per essere un’ipotesi di responsabilità plurisoggettiva (quantomeno eventuale), nell’ambito della quale i soggetti coinvolti possono essere almeno quattro: produttore, distributore, organo certificatore, utilizzatore e/o consumatore-vittima. In particolare, ciò che si è ritenuto doveroso evidenziare è che le attività di produzione, messa in circolazione, messa in servizio ed utilizzo di prodotti rappresentano oggi, in una visione d’insieme, una sorta di “concatenazione funzionale e cronologica di posizioni” che accompagna il prodotto dalla sua “nascita” alla sua “morte”, nell’ambito della quale tutti i soggetti potenzialmente implicati possono ben apportare il proprio contributo causale e psicologico alla realizzazione dell’evento dannoso. Su tali basi, la seconda prospettiva di indagine seguita si è invece soffermata sull’analisi concernente la rilevanza dell’elemento soggettivo colpa in ipotesi di apporto plurisoggettivo alla realizzazione di un evento dannoso cagionato da un difetto insito in un determinato prodotto immesso in commercio. A tal riguardo, in primo luogo, si è proceduto all’analisi degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali esistenti in materia e relativi ai giudizi di prevedibilità e riconoscibilità del difetto nonché alla rilevanza della condotta negligente, imprudente, imperita di terzi e/o della vittima. In secondo luogo, ci si è poi interrogati su quale sia la disciplina preferibile, ai fini della ripartizione pratica della responsabilità penale sotto il profilo soggettivo, tra il principio dell’affidamento e la figura della cooperazione colposa di cui all’art. 113 c.p., soprattutto alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di c.d. interazione prudente. Posta la variegata casistica esistente in materia, si è poi deciso di concentrare l’attenzione, dedicando ad esso l’intera terzo capitolo, al caso specifico dei danni cagionati da dispositivi medici difettosi o pericolosi, facendo richiamo, a tal fine, alla normativa vigente in materia di cui al d.lgs. 46/97, attuativo della direttiva CE 93/42. In particolare, l’attività di ricerca condotta ha incentrato l’indagine sul profilo peculiare relativo al ruolo assunto dall’esistenza di una certificazione di conformità alla normativa CE (con conseguente apposizione di marcatura) su un medical device rivelatosi poi difettoso e sui possibili residui di responsabilità penale a titolo di colpa in capo al medico-chirurgo che abbia proceduto all’utilizzo del dispositivo medesimo. Per fornire una risposta a tale interrogativo, che fosse al contempo rispettosa del sistema e dei principi classici del diritto penale, si sono seguite due direttrici. In primo luogo, si è proceduto all’analisi della normativa di riferimento mettendo in evidenza soprattutto come il controllo effettuato ai fini dell’ottenimento della valutazione di conformità CE muti secondo la classe di rischio di appartenenza del dispositivo medico considerato. In particolare, per i medical devices particolarmente invasivi, caratterizzati da un alto potenziale di rischio, la procedura di certificazione è particolarmente rigorosa in quanto l'Organismo notificato dà esecuzione al c.d. "sistema completo di assicurazione di qualità" che impone un vaglio critico costante. In secondo luogo, partendo da tali constatazioni, si è cercato di leggere il contenuto delle suddette disposizioni in combinato disposto con i risultati acquisiti ad esito della ricerca effettuata sui profili relazionali della colpa e sul fenomeno del danno da prodotto in generale analizzando poi, nello specifico, un caso tratto dalla più recente casistica giurisprudenziale. Sinteticamente, le conclusioni al riguardo raggiunte hanno condotto la Dottoranda a sostenere la tesi per cui non può essere sottovalutato il valore da allegare alla certificazione di conformità CE in caso di dispositivi medici collocabili in classe di rischio alta, considerato che tale certificazione, rilasciata ad esito di un controllo rigoroso, non solo garantisce la sicurezza del prodotto ma ne legittima anche l’immissione in commercio e la messa in servizio, fase quest’ultima in cui il dispositivo medico è posto a disposizione dell'utilizzatore finale in quanto pronto per essere utilizzato secondo la sua destinazione d'uso. Esso, dunque, è da considerarsi sicuro, senza che nulla più possa pretendersi dal soggetto utilizzatore, fatta eccezione per le ipotesi di evidenza del difetto o di chiara riconoscibilità del pericolo. Nello specifico, nelle osservazioni finali si è messo in evidenza come la materia concernente la problematica dei profili relazionali della colpa e della responsabilità penale del danno cagionato da prodotto, si leghi a doppio filo con la corretta applicazione di due principi propri del diritto penale classico: 1) Il principio di affidamento e 2) Il corretto assolvimento del giudizio di riconoscibilità del difetto e conseguente prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso, guardando a quello che ne è il fondamento e portando così a concludere che la corretta applicazione degli strumenti già offerti dal diritto penale classico quali, nel nostro caso, il giudizio di causalità della colpa ed il principio dell’affidamento, è la prima e la più forte garanzia del rispetto, anche nell’ambito della “società del rischio”, dell’art. 27, co. 1°, Cost., in modo tale che si eviti di dare spazio all’ingresso nel nostro ordinamento a forme di responsabilità oggettiva mascherate o anche solo di imputazione obiettiva dell’evento.
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Banorri, Barbara <1971&gt. "Difetto di informazione e danno da prodotto." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5553/1/Banorri_barbara_tesi.pdf.

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“Difetto di Informazione e danno da prodotto” è un tema di grande interesse ed attualità, in un momento storico in cui si è riacceso il dibattito sulla disciplina della responsabilità per danni da prodotto difettoso. Complice è “il difetto di informazione”, da sempre rimasto ai margini della casistica giurisprudenziale, ma che improvvisamente “ruba la scena” imponendosi all'attenzione della Cassazione (nn. 6007/2007 e 20985/2007) e rivelando nodi interpretativi di forte impatto pratico nelle cause di responsabilità del produttore. Di qui l’esigenza di approfondire la complessa tematica degli information defects, sotto il profilo della nozione di “difetto” e della sua prova, nonché dell’incidenza di eventuali carenze informative sulla responsabilità del produttore. Muovendo dall’analisi della Direttiva e della sua attuazione italiana, il lavoro individua i punti nodali di tale disciplina ed i vari limiti posti – sia a livello interpretativo che applicativo - alla tutela del danneggiato, suscettibili di renderla meno “appetibile” di quanto potrebbe sembrare. Affronta, quindi, criticamente le questioni trattate nelle due sentenze di legittimità del 2007 in ordine sia alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio, sia alla rilevanza delle informazioni fornite dal produttore. Peculiare interrogativo cui si cerca di dare risposta è se, ed in che misura, l’“informazione” consenta al produttore di andare esente da responsabilità. Il lavoro passa ad esplorare i nuovi scenari offerti dalla interazione tra la disciplina della responsabilità del produttore e quella sulla sicurezza generale dei prodotti, la cui coesistenza all’interno del medesimo corpo di norme pone nuovi interrogativi, quali la sussistenza della responsabilità del produttore di un bene “conforme” ed il ruolo dell’informazione nell’ipotesi di prodotti non difettosi e/o “conformi”. La ricerca affronta tali interrogativi con sguardo critico e provocatorio sollevando il dubbio se la “conformità alle norme armonizzate” non rischi di diventare una “nuova” clausola di esonero della responsabilità del produttore.
It is a theme of great actuality, in an period in which the debate about the discipline of the product liability has been revamp. Accomplice is the “defect of information” which has been remained on the fringes of the jurisprudential casuistry, but suddenly has gone under the spot by imposing upon the attention of the Cassation Court (nr. 6007/2007 and 20985/2007), revealing interpretative issues which have a strong practical impacts in the product liability lawsuits. It derives the need to master the complex theme of the information defects under the profile of the “defect” notion and of its evidence, as well as the effect of any lack of information on the producers liability. Moving from the analysis of the Directive and its implementation in Italy, the work identifies the key elements of this discipline and the boundaries set for the safeguard of the damaged, either on its interpretation and implementation, in order to make it less appealing of what it would look like. Accordingly it critically faces the assumptions dealt with the two judgements in 2007 either about the distribution between the parties of the burden of proof and the relevance of the information given by the manufacturer. Distinguishing query which wants to be answered is whether, and in which proportion, the “information” allows the manufacturer to be cleared up from liabilities. The work moves to explore the new scenarios offered by the interactions between the discipline of the “product liability” and the overall product safety which coexistence within the same body of product generic rules, raise new questions such as the subsistence of the producers liability for a “compliant” product and the role of the information in case of non- defected and product.
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Banorri, Barbara <1971&gt. "Difetto di informazione e danno da prodotto." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5553/.

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“Difetto di Informazione e danno da prodotto” è un tema di grande interesse ed attualità, in un momento storico in cui si è riacceso il dibattito sulla disciplina della responsabilità per danni da prodotto difettoso. Complice è “il difetto di informazione”, da sempre rimasto ai margini della casistica giurisprudenziale, ma che improvvisamente “ruba la scena” imponendosi all'attenzione della Cassazione (nn. 6007/2007 e 20985/2007) e rivelando nodi interpretativi di forte impatto pratico nelle cause di responsabilità del produttore. Di qui l’esigenza di approfondire la complessa tematica degli information defects, sotto il profilo della nozione di “difetto” e della sua prova, nonché dell’incidenza di eventuali carenze informative sulla responsabilità del produttore. Muovendo dall’analisi della Direttiva e della sua attuazione italiana, il lavoro individua i punti nodali di tale disciplina ed i vari limiti posti – sia a livello interpretativo che applicativo - alla tutela del danneggiato, suscettibili di renderla meno “appetibile” di quanto potrebbe sembrare. Affronta, quindi, criticamente le questioni trattate nelle due sentenze di legittimità del 2007 in ordine sia alla distribuzione tra le parti dell'onere probatorio, sia alla rilevanza delle informazioni fornite dal produttore. Peculiare interrogativo cui si cerca di dare risposta è se, ed in che misura, l’“informazione” consenta al produttore di andare esente da responsabilità. Il lavoro passa ad esplorare i nuovi scenari offerti dalla interazione tra la disciplina della responsabilità del produttore e quella sulla sicurezza generale dei prodotti, la cui coesistenza all’interno del medesimo corpo di norme pone nuovi interrogativi, quali la sussistenza della responsabilità del produttore di un bene “conforme” ed il ruolo dell’informazione nell’ipotesi di prodotti non difettosi e/o “conformi”. La ricerca affronta tali interrogativi con sguardo critico e provocatorio sollevando il dubbio se la “conformità alle norme armonizzate” non rischi di diventare una “nuova” clausola di esonero della responsabilità del produttore.
It is a theme of great actuality, in an period in which the debate about the discipline of the product liability has been revamp. Accomplice is the “defect of information” which has been remained on the fringes of the jurisprudential casuistry, but suddenly has gone under the spot by imposing upon the attention of the Cassation Court (nr. 6007/2007 and 20985/2007), revealing interpretative issues which have a strong practical impacts in the product liability lawsuits. It derives the need to master the complex theme of the information defects under the profile of the “defect” notion and of its evidence, as well as the effect of any lack of information on the producers liability. Moving from the analysis of the Directive and its implementation in Italy, the work identifies the key elements of this discipline and the boundaries set for the safeguard of the damaged, either on its interpretation and implementation, in order to make it less appealing of what it would look like. Accordingly it critically faces the assumptions dealt with the two judgements in 2007 either about the distribution between the parties of the burden of proof and the relevance of the information given by the manufacturer. Distinguishing query which wants to be answered is whether, and in which proportion, the “information” allows the manufacturer to be cleared up from liabilities. The work moves to explore the new scenarios offered by the interactions between the discipline of the “product liability” and the overall product safety which coexistence within the same body of product generic rules, raise new questions such as the subsistence of the producers liability for a “compliant” product and the role of the information in case of non- defected and product.
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Pedulli, Riccardo. "Studio di un difetto osservato su ventricine prodotte industrialmente." Bachelor's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2019. http://amslaurea.unibo.it/18603/.

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Анотація:
Questo elaborato nasce dallo studio di un difetto organolettico osservato in una produzione industriale di Ventricina, un salame prodotto tramite colture starter e muffe (presenti all’esterno del budello). Nel caso specifico affrontato, l’azienda aveva prodotto due diversi lotti: in uno era presente una muffa commerciale (Penicillium nalgiovense), mentre l’altro era ammuffito spontaneamente nelle celle di maturazione presentando, al termine della produzione, odore acre e incrostazioni nella zona esterna del prodotto. Per dare una risposta a questa problematica, sono stati valutati gli andamenti della popolazione microbica, dell’aw, del pH, degli acidi organici, delle ammine biogene e la composizione del profilo aromatico dei prodotti a fine maturazione. È stata studiata la popolazione microbica anche al momento dell’insacco, per valutare il livello di inoculo degli starter e la qualità della materia prima. Dai risultati ottenuti si può dedurre un uso errato degli starter, insufficienti per gestire il processo fermentativo, sia per la bassa quantità di cellule aggiunte, sia per la scarsa qualità della carne impiegata. Questo ha permesso uno sviluppo anomalo della microflora autoctona e un ingente accumulo di ammine biogene. Dall’analisi degli aromi è stato possibile attribuire all’acido isovalerico, avente odore acre, accumulato nei campioni non inoculati con Penicillium, la principale causa del difetto riscontrato. Questo composto può derivare dal metabolismo dell’amminoacido leucina, a seconda delle vie metaboliche adottate dal microbiota presente. Tra i possibili responsabili del suo accumulo vi possono essere svariati gruppi microbici, come le muffe presenti nello stabilimento, stafilococchi selvaggi e ceppi di Carnobacterium. Questi risultati hanno messo in evidenza la necessità di una maggiore comprensione dei fattori che regolano la successione delle popolazioni microbiche durante i processi produttivi e l’ottimizzazione dell’impiego degli starter.
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Lenzi, Daniele. "Analisi dei difetti in componenti meccanici prodotti in lega leggera mediante il processo di colata sotto pressione." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2018. http://amslaurea.unibo.it/15209/.

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Анотація:
L’elaborato si prefigge l’obbiettivo di analizzare i difetti che si possono riscontrare nel realizzare prodotti in alluminio attraverso il processo di colata sotto pressione. In particolare, si studiano i parametri e i fenomeni che rivestono maggiore importanza nel processo, al fine di ottenere un prodotto finale che presenti una limitata difettosità. Infine si studia un caso di difettosità riscontrato in azienda, analizzando i risultati delle simulazioni del processo, le analisi termiche svolte attraverso l'utilizzo di termocamere e si indaga la microstruttura con l'ausilio di un microscopio ottico.
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Compostella, Roberto. "Diritto penale ed intelligenza artificiale: il caso delle auto a guida autonoma." Doctoral thesis, Università degli studi di Trento, 2021. http://hdl.handle.net/11572/315957.

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Анотація:
Il presente lavoro nasce con l’obiettivo di indagare le possibili ripercussioni penali derivanti dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale e più nello specifico dallo sviluppo delle auto a guida autonoma. In particolare, nel momento in cui si sta scrivendo questo lavoro, le auto a guida autonoma stanno già circolando per le strade di tutto il mondo, pur essendone autorizzata la circolazione, ad oggi, solo per le finalità di test scientifici. In breve tempo, tuttavia, tali veicoli potranno essere venduti ed utilizzati; questa circostanza impone una ricerca scientifica che indaghi quali potranno essere i più rilevanti problemi per il diritto penale; problemi che il legislatore, prima, ed i giudici, poi, si troveranno ad affrontare. Premessa tale finalità, la ricerca, metodologicamente, deve seguire necessariamente più direzioni. A fronte di una prima ricostruzione del fenomeno dell’intelligenza artificiale e delle auto a guida autonoma, ove si farà riferimento ai principali testi “normativi” che si sono finora interessati al tema, sarà necessario soffermarsi su due diverse “macro” aree della responsabilità penale: la responsabilità individuale del conducente dei veicoli a guida autonoma (fintanto che ci sarà la necessità di un conducente) e la responsabilità derivante dalla produzione dei veicoli. Medio tempore, tuttavia, fil rouge del lavoro sarà anche quello di comprendere se, per rispondere ai problemi che questo nuovo settore porrà, sia davvero necessario o consigliato l’utilizzo dello strumento penale o se, invece, non sia preferibile l’implementazione di strumenti giuridici diversi.
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Cinotti, Riccardo. "Comportamento a fatica della lega AlSi10Mg prodotta con tecnologia additiva Laser Powder Bed Fusion e trattata termicamente." Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2022.

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Анотація:
Il presente lavoro di tesi si focalizza sul comportamento a fatica della lega di alluminio AlSi10Mg processata con tecnologia additiva di fusione laser a letto di polvere (LPBF). Tale processo innovativo possiede larghi campi di applicazione, ma per un suo corretto impiego in ambito strutturale è necessario investigare approfonditamente il suo comportamento a fatica. Sono stati studiati i concetti base del processo LPBF: lo sviluppo della tecnologia di produzione dei componenti metallici, gli aspetti microstrutturali delle leghe Al-Si e AlSi10Mg LPBF, relativi trattamenti termici, la presenza di tensioni residue e i difetti microstrutturali propri di tale processo con relativa caratterizzazione. Particolare attenzione è stata rivolta al comportamento a fatica, prima a livello generale su materiali metallici e poi relativa alla lega AlSi10Mg LPBF, in virtù dell’influenza che microstruttura e difetti hanno sulle fasi di innesco e propagazione delle cricche, aspetto su cui sono state focalizzate le attività sperimentali. I campioni, dopo un processo di ottimizzazione del trattamento termico (T5) mirato a ridurre le tensioni residue senza compromettere le proprietà meccaniche, sono stati sottoposti a caratterizzazione del contenuto di difetti (metodo di Archimede, micro-tomografia computerizzata µCT e analisi microstrutturale) e prove di fatica a flessione rotante. È stato così possibile ottenere conclusioni interessanti per quanto riguarda la correlazione tra presenza di difetti nei componenti e comportamento a fatica degli stessi. È stato infatti possibile confrontare diversi metodi di caratterizzazione delle porosità tipiche del processo LPBF (da gas e zone di mancata fusione) e, attraverso l’elaborazione dei risultati da µCT, i difetti potenzialmente più pericolosi sono stati positivamente correlati con i difetti killer osservati sulla superficie di frattura dei campioni. Ipotesi sul continuamento dello studio sono state fatte sulla posizione dei difetti da µCT.
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ROMAGNOLI, Valentina. "La gestione dei resi dei clienti come strumento per lo sviluppo del commercio elettronico delle aziende: il caso Santoni S.p.A." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251107.

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Il settore del commercio elettronico è un settore in sempre più ampio e rapido sviluppo. Le motivazioni possono essere molteplici ma sono sicuramente legate al cambiamento dello stile di vita delle persone e alla possibilità di accedere all’acquisto di beni che altrimenti sarebbe stato pressoché impossibile acquistare. La disciplina riguardante questo settore è anch’essa stata elaborata mano a mano che questo settore si è evoluto, per rispondere di volta in volta alle diverse necessità che si sono presentate. La disciplina è tutt’oggi ancora in evoluzione, soprattutto a causa del fatto che in questo settore ci sono molteplici forme contrattuali che vengono utilizzate per creare accordi commerciali dei più vari tipi, e ognuno dei quali prospetta problematiche diverse. In questo lavoro si parte dalla nascita e dallo sviluppo del commercio elettronico per analizzare l’evoluzione della disciplina associata. Dopodiché si analizza il tipo di contratto posto in essere tra la Santoni S.p.A. (noto marchio di calzature di alta gamma) e la Filoblu s.rl. (società veneta che si occupa della creazione e gestione di piattaforme e-commerce) per valutarne i punti cruciali. Dopo aver analizzato in dettaglio gli aspetti sopra citati, viene illustrata la disciplina delle denunce per difetto di conformità del bene e come queste vengono gestite dalla Santoni S.p.A., per passare poi all’analisi delle denunce per difetto di conformità degli ultimi 3 anni. Questo perché, come si noterà, questo è un campo in cui le problematiche sono controverse e gran parte della gestione viene lasciata alle ditte produttrici che si trovano di volta in volta di fronte alla scelta su come gestire il caso per rendere il cliente soddisfatto del servizio. La disciplina segue i suoi sviluppi e cerca di prevenire (per quanto possibile) situazioni sgradevoli sia per il fornitore del bene che per l’acquirente. L’entusiasmo mostrato dagli acquirenti per la comodità e la facilità dell’acquisto on-line, viene molto spesso smorzato dall’impossibilità di vedere e toccare con mano il bene oggetto della transazione, creando un senso di inquietudine legata alla qualità del bene che si sta acquistando. Per questo motivo, nel momento in cui un acquirente denuncia un difetto di conformità sul bene acquistato on-line o semplicemente la sua insoddisfazione su determinati aspetti del bene (colore, calzata, forma, ecc.), si attiva un meccanismo volto a valutare la presenza o meno di un eventuale difetto sul bene e di risolverlo nel modo più soddisfacente per l’acquirente. Dopotutto per un’azienda, gestire un negozio on-line equivale ad avere una vetrina di sé stessa attiva 24 ore su 24 e visibile a chiunque abbia un accesso al mondo di internet, e per questo motivo gestire i clienti che utilizzano questo tipo di servizio significa migliorare o peggiorare, in maniera esponenziale rispetto a quanto può avvenire in un negozio fisico, l’immagine percepita da ogni singolo acquirente. C’è però da dire che, in molti casi registrati, nonostante una perizia tecnica effettuata da operai specializzati sul prodotto venduto, la poca conoscenza dei processi di produzione dei singoli clienti, mette i venditori in situazioni difficili da gestire, in quanto il cliente non riesce a capire che quello che lui percepisce come un difetto in realtà non lo è, e che quindi non è imputabile all’azienda quello che lui crede che lo sia. Generalmente in questi casi, sempre per cercare di limitare degli inevitabili danni d’immagine, si offrono al cliente soluzioni alternative come resi gratuiti, omaggi di piccoli prodotti complementari o buoni sconto su acquisti successivi, ma sarebbe sicuramente necessaria una normativa completa e definitiva, che indichi in maniera risoluta come gestire casistiche particolari che si presentano frequentemente nella fase post-vendita. Viste le innumerevoli problematiche che si riscontrano frequentemente in questo ambito, la normativa a tutt’oggi presente non risulta essere sufficientemente soddisfacente per lo scopo a cui è stata creata. Come detto precedentemente, tutto il meccanismo che viene messo in atto all’interno di ogni azienda dopo una denuncia di difetto di conformità, si innesca per risolvere il problema ed evitare un inevitabile danno d’immagine, quindi si può concludere che, nonostante la presenza di una normativa (anche se ancora in via di sviluppo), l’arma migliore che un consumatore on-line può mettere in atto e che spaventa di più i venditori è sicuramente il danno d’immagine. Una cattiva recensione su un blog, un social network, o semplicemente un racconto di una brutta esperienza derivante da un acquisto on-line, può vanificare tutti gli sforzi fatti dal venditore per raggiungere una buona percezione del proprio marchio, e innestare un meccanismo a catena che non giova all’immagine aziendale.
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Книги з теми "Prodotti difettosi"

1

Legnani, Andrea. Prodotti difettosi: La responsabilità per danno : commento al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224. Rimini: Maggioli, 1990.

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2

Sangermano, Francesco. Principi e regole della responsabilità civile nella fattispecie del danno da prodotto agricolo difettoso. Milano: Dott. A. Giuffrè editore, 2012.

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3

La Responsabilità per danno da prodotti difettosi. Milano: Giuffrè, 1990.

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