Добірка наукової літератури з теми "Partecipazione azionaria"

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Статті в журналах з теми "Partecipazione azionaria"

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Berbenni, Enrico. "Banche miste e ciclo immobiliare. L'esperienza di Comit e Credit (1918-1934)." SOCIETÀ E STORIA, no. 134 (February 2012): 741–68. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-134006.

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Анотація:
Obiettivo di questo articolo č di studiare le modalitÀ attraverso cui le due principali banche miste italiane, la Banca commerciale italiana e il Credito italiano, presero parte all'espansione del mercato edilizio ed immobiliare durante gli anni venti del Novecento e come invece reagirono alla successiva crisi, mettendo in luce le differenze esistenti tra i due istituti nel modo di operare sul mercato. Queste banche avevano giÀ operato nel settore ma fu negli anni venti che il loro intervento si strutturň in misura piů evidente, dapprima cogliendo le opportunitÀ offerte da una congiuntura nazionale favorevole agli impieghi immobiliari, in seguito venendo indotte dal mutato quadro economico a riorganizzare la propria rete di partecipazioni azionarie in societÀ del comparto. Il sostegno finanziario fornito a queste ultime negli anni di crisi sembra suggerire un comportamento anticiclico da parte delle due banche, prima che l'intervento dell'Iri mutasse profondamente le loro possibilitÀ d'intervento anche nel settore edilizio ed immobiliare.
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Cardi, Mavie. "Prospettive di ridefinizione degli assetti proprietari del capitale della Banca d'Italia: profili giuridici e valutativi." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 445–64. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003003.

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Анотація:
Il tema della proprietŕ delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia rimane ancora irrisolto nonostante siano decorsi i tre anni previsti dalla legge di riforma del risparmio per dare una soluzione attuativa al problema. L'articolo 19, comma 10, della l. 28 dicembre 2005, n. 262 ha previsto infatti una ridefinizione in senso pubblicistico dell'assetto proprietario della Banca; tuttavia, la mancata indicazione da parte del legislatore dei criteri da seguire nell'individuazione dei nuovi azionisti e dei canoni contabili da applicare per la valorizzazione delle quote, č stata di ostacolo nell'identificazione di idonee soluzioni. Restano fermi i numerosi interrogativi che giŕ in passato si sono posti con riguardo alla ricerca di correttivi di detta «anomalia» istituzionale. Il presente lavoro nel riferimento alla peculiare configurazione ordinamentale della Banca d'Italia č orientato alla ricerca di metodi di valutazione del capitale della Banca d'Italia volti a verificare la concreta proposizione di ipotesi definitorie della problematica in parola. In primo luogo si sottolinea che le tecniche utilizzate nell'apprezzamento dei titoli societari non sembrano applicabili nel caso di specie, in ragione della specificitŕ delle «quote» di partecipazione al capitale della Banca centrale (basti pensare alle differenze riguardanti il regime di circolazione degli ordinari titoli azionari ed il significato diverso che gli stessi rivestono dal punto di vista commerciale o del patrimonio di vigilanza). Da qui una prima conclusione che esclude la possibilitŕ di riferire al capitale della Banca d'Italia i criteri valutativi che, a vario titolo, vengono in considerazione per la determinazione del valore patrimoniale dell'asset in questione. Successivamente, l'analisi - fermi i profili di non trasferibilitŕ delle quote da parte dei futuri acquisitori delle stesse - non preclude la concreta possibilitŕ di far ricorso, nel caso di specie, all'applicazione, non solo teorica, ma pratica, di criteri valutativi basati sul valore reddituale. In particolare, si riscontra l'effettiva applicabilitŕ del Discounted Dividend Model, metodo che - assumendo a criterio di riferimento un elemento reddituale, il dividendo (in questo caso valorizzato dalla presenza di significative componenti di rendimento aggiuntivo) - trova un preciso riscontro nelle componenti economiche che qualificano la partecipazione al capitale della Banca d'Italia e pertanto appare non soltanto teoricamente, ma anche tecnicamente, applicabile nella fattispecie.
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Дисертації з теми "Partecipazione azionaria"

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Salvemini, A. "I PATTI LIMITATIVI DELLA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO NEI CONTRATTI DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2015. http://hdl.handle.net/2434/269972.

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Анотація:
Nowadays, the proliferation of English-speaking contracts is undoubtedly on the increase in the whole Europe. The growth of this phenomenon entails the spread of contracts conceived and drafted on the basis of a common law model, but governed, from time to time, by the law of a different European country. This trend is becoming considerably widespread and commonplace even within the Italian panorama. My research will focus on the sale and purchase agreement for the transfer of relevant participation in a corporation, which is used every day by the majority of the Italian companies for the sale or the acquisition of their business. When the parties agree that the contract they have entered into “shall be governed by the Laws of the Republic of Italy”, the Italian practitioner shall decode the text of the share sale and purchase agreement using concepts and doctrines of the common law systems, and retrain the whole contract according to the Italian law. This procedure might be very complex as it may encounter many obstacles. In the first place, because in the Italian law there is a lack of discipline of the share sale and purchase agreement. Secondly, because the said contract may contain standard clauses that directly clash with mandatory Italian rules. For this reason, if a dispute arises between the buyer and the seller, the Court should first assess whether the provisions of the contract are valid or not under Italian law. This attempt to analyze the validity under Italian law of Anglo-Saxon boilerplate clauses represents the core of my research, which intends to focus its attention on the termination of contract for non-performance in the context of the share sale and purchase agreements. In particular, the issue on which I intend to concentrate my research is the validity under Italian law of the clauses that provide for the compensatory damages as the “Exclusive Remedy”. Indeed, in civil law jurisdictions, the preferred remedy for breach of contract is a Court order that the breaching party perform its agreement, and damages constitute a substitute for performance. On the contrary, in England and in the United States an award of damages is the usual remedy for breach of contract. In this sense, in the common law world an order for specific performance is the exception. This explains the reason why, even in the share sale and purchase agreements, damages are often awarded as the sole remedy to compensate a claimant for loss, injury or detriment resulting from a counterparty’s failure to perform the contract. The Italian legal system allows the parties to protect themselves against defaults of the non-performing party, by adjusting as needed the whole discipline of the termination of contract. Though, the Italian law does not take into consideration the complete exclusion of the termination in case of non-performance. Certainly, the Italian Civil Code does not set forth specific rules about the invalidity of the clauses that exclude the termination for non-performance; however, the solution of the said matter cannot be given in a so straightforward manner. After the study of the remedies that the Italian contract law provides to the non-breaching party in case of a breach, the analysis emphasized the necessity of performing a comparative study of the principles of English and American contract law. Indeed, for the purposes of my research it was essential to scrutinize the circumstances that induce the parties in the common law legal systems to agree to restrict the variety of optional remedies to choose from in case of a breach. With this respect, it had been necessary to understand for what reasons in England and in the United States the lawyers write contracts that grants the non-performing party an exclusive remedy, although the law provides the possibility to seek for specific performance. Therefore, I conducted a thorough study of the exclusive remedies of common law, in order to identify the solutions adopted in the Anglo-Saxon countries for the maintenance of the contractual balance, despite the exclusion of other possible cumulative remedies. To conclude, I tested the Exclusive Remedy clause, together with the whole context from which it derives, and compare it with the “material rules” of Italian contract law, i.e. the rules that forbid or prevent a certain result, irrespective of the means by which that result is obtained.
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Torelli, Gabriele <1987&gt. "Le partecipazioni azionarie degli enti locali tra dismissione ed esigenze di governo dei servizi pubblici." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7207/1/Torelli_Gabriele_tesi.pdf.

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Анотація:
La ricerca indaga le relazioni che si sono instaurate nel corso degli anni tra il principio di legalità, inteso nella sua declinazione di principio di funzionalizzazione, e principio di concorrenza nell’ambito delle società per la gestione dei servizi pubblici locali. Più precisamente, lo scopo del lavoro è valutare le evoluzioni di tale rapporto, dal momento in cui gli enti locali sono stati ufficialmente autorizzati a costituire società per la gestione dei servizi pubblici locali nel 1990. Lo stimolo a sviluppare queste considerazioni trova la sua ragione nelle pressioni provenienti dalle istituzioni europee, che hanno gradualmente imposto una qualificazione prettamente economica ai servizi a favore della collettività, ritenuti un ambito in cui possa naturalmente imporsi una competizione economica tra operatori economici, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Il problema del vincolo funzionale nella partecipazione in società degli enti locali è certamente l’oggetto principale del lavoro. Tuttavia, la questione non può essere analizzata separatamente dalle politiche di dismissione promosse dal legislatore nell’ultimo decennio. L’obiettivo principale delle riforme avviate è stato quello di frenare la proliferazione di società costituite dagli enti locali, così da garantire sia un risparmio di risorse pubbliche sia una maggiore facilità per gli imprenditori privati ad affacciarsi su mercati tradizionalmente appannaggio delle amministrazioni. Stona però con le intenzioni il fatto che gli obblighi ex lege di cessione delle partecipazioni azionarie detenute dagli enti locali non siano stati generalmente imposti per le società di gestione dei servizi pubblici (resi in favore della collettività), bensì per quelle che svolgono servizi strumentali (in favore dell’amministrazione stessa). La scelta appare contraddittoria, in quanto il distacco tra vincolo funzionale e partecipazione degli enti locali nella compagine societaria si ravvisa in particolar modo nel primo dei due moduli menzionati. Si assiste dunque ad una frammentazione del principio di legalità.
The aim of this research is the analysis of the relationship between competition and legality – meant as the obligation for public bodies to act respecting the public interest established by the law – in local public services companies. In particular, the purpose is to focus on the evolution of such a relationship, become increasingly important in last years because of the possibility established for local bodies (in 1990) to select companies holding to carry on services for the community. The EU institutions have had a great influence on the issue due to the gradual qualification of public services as an economic activity regulated under the rules of the competition system. Therefore, EU institutions have required that both public and private traders must equally compete in this market, regardless of the scope of their activity and judicial nature. The obligation for local bodies to act under the public interest established by the law – although they behave as private actors establishing a company – is certainly the core of the research. Nevertheless the topic should be analysed at the same time considering the recent policy developments established by the law, which have been imposing local bodies to dismiss the shares they hold in their own companies. The goal is to get a relevant public founding savings and to make the entrance of private undertakings in this market easier. The scope of application of the legislation in force, which is limited to local companies directly offering their services to the holding public bodies, but not to the territorial community, seems to jeopardize the fragile balance between legality and competition in the public services market. The consequence is that the principle of legality is vanishing in local public services companies.
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Torelli, Gabriele <1987&gt. "Le partecipazioni azionarie degli enti locali tra dismissione ed esigenze di governo dei servizi pubblici." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7207/.

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Анотація:
La ricerca indaga le relazioni che si sono instaurate nel corso degli anni tra il principio di legalità, inteso nella sua declinazione di principio di funzionalizzazione, e principio di concorrenza nell’ambito delle società per la gestione dei servizi pubblici locali. Più precisamente, lo scopo del lavoro è valutare le evoluzioni di tale rapporto, dal momento in cui gli enti locali sono stati ufficialmente autorizzati a costituire società per la gestione dei servizi pubblici locali nel 1990. Lo stimolo a sviluppare queste considerazioni trova la sua ragione nelle pressioni provenienti dalle istituzioni europee, che hanno gradualmente imposto una qualificazione prettamente economica ai servizi a favore della collettività, ritenuti un ambito in cui possa naturalmente imporsi una competizione economica tra operatori economici, indipendentemente dalla loro natura giuridica. Il problema del vincolo funzionale nella partecipazione in società degli enti locali è certamente l’oggetto principale del lavoro. Tuttavia, la questione non può essere analizzata separatamente dalle politiche di dismissione promosse dal legislatore nell’ultimo decennio. L’obiettivo principale delle riforme avviate è stato quello di frenare la proliferazione di società costituite dagli enti locali, così da garantire sia un risparmio di risorse pubbliche sia una maggiore facilità per gli imprenditori privati ad affacciarsi su mercati tradizionalmente appannaggio delle amministrazioni. Stona però con le intenzioni il fatto che gli obblighi ex lege di cessione delle partecipazioni azionarie detenute dagli enti locali non siano stati generalmente imposti per le società di gestione dei servizi pubblici (resi in favore della collettività), bensì per quelle che svolgono servizi strumentali (in favore dell’amministrazione stessa). La scelta appare contraddittoria, in quanto il distacco tra vincolo funzionale e partecipazione degli enti locali nella compagine societaria si ravvisa in particolar modo nel primo dei due moduli menzionati. Si assiste dunque ad una frammentazione del principio di legalità.
The aim of this research is the analysis of the relationship between competition and legality – meant as the obligation for public bodies to act respecting the public interest established by the law – in local public services companies. In particular, the purpose is to focus on the evolution of such a relationship, become increasingly important in last years because of the possibility established for local bodies (in 1990) to select companies holding to carry on services for the community. The EU institutions have had a great influence on the issue due to the gradual qualification of public services as an economic activity regulated under the rules of the competition system. Therefore, EU institutions have required that both public and private traders must equally compete in this market, regardless of the scope of their activity and judicial nature. The obligation for local bodies to act under the public interest established by the law – although they behave as private actors establishing a company – is certainly the core of the research. Nevertheless the topic should be analysed at the same time considering the recent policy developments established by the law, which have been imposing local bodies to dismiss the shares they hold in their own companies. The goal is to get a relevant public founding savings and to make the entrance of private undertakings in this market easier. The scope of application of the legislation in force, which is limited to local companies directly offering their services to the holding public bodies, but not to the territorial community, seems to jeopardize the fragile balance between legality and competition in the public services market. The consequence is that the principle of legality is vanishing in local public services companies.
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VESCOVI, MATTEO. "CONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA ALLA LUCE DEL NUOVO TESTO UNICO (D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175)." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2020. http://hdl.handle.net/2434/707978.

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Анотація:
La tesi analizza il modello di società emergente dal nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, giungendo alla conclusione che il legislatore della riforma abbia optato per la riconduzione di queste entità allo schema societario privatistico, declinato nei tipi previsti dal Codice civile. Di converso le esigenze di tutela dell’interesse pubblico, persa definitivamente la capacità di snaturare il modello civilistico tipico, rimangono extrasociali, confinate nella fase a monte dell’evidenza pubblica. Per apprezzare compiutamente la portata di tali approdi, l’analisi del Testo unico è preceduta da una ricostruzione del tortuoso itinerario delle società a partecipazione pubblica nel nostro ordinamento, che nel corso degli anni ha registrato oscillazioni tra opposte polarità e contrasti interpretativi profondi, frutto del complesso rapporto tra pubblici poteri ed economia.
The thesis aims at analyzing the model of company emerging from the new Consolidated law on public bodies owned companies, coming at the conclusion that the reform has chosen for a private characterization, according to the types envisaged by the Civil Code. Conversely, the need of pursuing public interest has permanently lost the ability to denaturalize the company. It represents an extrasocial interest, that may be satisfied only during the public law phase. To fully appreciate the importance of these results, the analysis of the Consolidated law is preceded by a reconstruction of the tortuous itinerary of public bodies owned companies in the Italian legal system, which over the years has seen oscillations between opposite polarities and deep interpretative contrasts, result of the complex relationship between public authorities and the economy.
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SCOLA, SARA. "L'acquisto dei diritti di credito nel regime della comunione legale." Doctoral thesis, 2014. http://hdl.handle.net/11562/723362.

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Анотація:
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare un tema assai dibattuto, tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, quale è quello dell’acquisto dei diritti di credito dei coniugi in regime di comunione legale dei beni. Più precisamente, si tratta di stabilire se nel concetto di “acquisti” indicato all’art. 177, co.1, lett.a), c.c. possano essere annoverati non soltanto i diritti reali, ma anche i diritti di credito acquistati da uno dei coniugi nella vigenza del regime comunitario.L’indagine prende le mosse da un inquadramento storico del problema, a partire dalle antiche coutumes d’Oltralpe, nonché dai lavori preparatori al Code Napoléon, ove emerge in modo evidente l’intento di considerare all’interno della comunione legale anche i diritti di credito.In seguito vengono analizzati i più rilevanti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali che, a tutt’oggi, alimentano il dibattito sul punto.In dottrina si riscontrano principalmente tre diverse correnti di pensiero. Alcuni Autori ritengono che nel concetto di acquisti possano rientrare solo i diritti reali, mettendo in luce le numerose difficoltà che si riscontrerebbero sul piano applicativo, applicando la tesi opposta. Altri commentatori rilevano, invece, che non è possibile escludere una categoria così importante, come quella dei diritti di credito, dal novero degli acquisti della comunione legale; peraltro, le eccezioni sollevate a sostegno della tesi opposta potrebbero essere arginate grazie ad una corretta interpretazione del dato normativo. Infine, in una posizione per così dire intermedia, vi è il pensiero di coloro secondo i quali i diritti di credito sono suscettibili di entrare in comunione ma, tra essi, occorre distinguere i crediti che consistono in veri e propri investimenti dagli altri crediti che sono solo strumentali all’acquisto di altri diritti, dal momento che solo i primi sarebbero idonei a cadere in comunione legale.Sul fronte della giurisprudenza, tradizionalmente orientata verso la tesi più restrittiva, vi sono oggi delle importanti “aperture”, grazie ad alcune significative pronunce che ammettono la comunione dei diritti di credito, seppur entro determinati e ristretti limiti.Il presente lavoro si pone l’obiettivo di analizzare i diversi orientamenti, dimostrando che appare corretto ritenere che anche gli acquisti di crediti possano entrare in comunione legale; ciò sul rilievo che anche i diritti di credito che trovano la loro fonte in un contratto possono “estendersi” all’altro coniuge, giacché la comunione legale concerne il (solo) diritto di credito e non l’intera posizione contrattuale (di cui rimane titolare il coniuge contraente).Sul problema in esame è stata compiuta anche un’interessante analisi in chiave comparatistica, soffermandosi, in particolar modo, sulle soluzioni adottate nell’ordinamento francese, ove non sembrano esservi dubbi sul fatto che tra gli acquisti della comunione legale possano rientrare anche i diritti di credito, sebbene i singoli casi di specie impongano, talvolta, delle soluzioni diversificate.Oltre all’analisi della questione a livello generale, sono state approfondite le fattispecie applicative più interessanti per la questione che qui occupa.In particolare, con riguardo al problema del diritto di credito derivante dalla stipulazione di un contratto preliminare di vendita (ove uno dei coniugi sia stato promissario acquirente), si è cercato di dimostrare che tale credito dovrebbe appartenere anche al coniuge non stipulante, sebbene le regole sull’amministrazione della comunione legale impongano un esercizio congiunto di tale diritto da parte dei coniugi. Con riferimento alle partecipazioni sociali, si è rilevato che non può darsi una soluzione univoca; esse apparterranno alla comunione immediata o alla comunione de residuo in ragione delle caratteristiche della società partecipata (soprattutto sul piano della responsabilità) e dell’applicabilità dell’art. 178 c.c.Infine, un’analisi particolare è stata dedicata al problema dei conti correnti bancari, considerando che, con il deposito di denaro non può ritenersi integrato un acquisto, poiché il deposito determina solo uno “spostamento di ricchezza”, non l’acquisizione di un nuovo bene idoneo ad accrescere il patrimonio comune. Tuttavia, la titolarità del conto bancario (intestato ad un solo coniuge oppure cointestato), nonché la natura del denaro depositato, impongono soluzioni diversificate che incidono in modo significativo sui poteri di disposizione e di gestione del conto bancario da parte dei coniugi.
The present study’s objective is the analysis of an issue that has been quite debated recently both by legal scholars as well as by the case law, respectively the acquisition of entitlements in the community of property in Italy. More precisely, we intend to establish whether within the concept of ‘acquisition’ referred to in art. 177, 1) a) of the Italian civil code, we could also include not only the property rights but also the entitlement rights.The research is inspired by a historical framing of the issue, more exactly by the antique Oltrape’s coutumes but also by the travaux preparatoires of the Napoleon Code wherefrom it results that the clear intention was that of including entitlements in the community of property.Starting from that point we continue by analyzing the doctrinal approach as well as the manners in which the debate was articulated in the case law and we observe that up to present times, a trend of continuous questioning has surrounded the debate.The legal literature shows mainly three approaches of the issue. Some authors believe that the upper mentioned concept of acquisitions could only be effective as to property rights having as main argument the many practical difficulties in applying an opposite thesis. Others commentators on the other hand underline that it would not be possible to exclude such an important category as the entitlements from the area of acquisitions in the community of property; furthermore, the exceptions/difficulties that seem to arise whilst applying the opposite thesis might be seen in a different light if the legal provisions would be righteously interpreted. Finally, in a rather intermediate position lies the reasoning of those according to which entitlements are able to be part of the community of property, but amongst those, one should distinguish between debts which would be only instrumental for the acquisitions of other rights and only include the first category in the community of property.The case law had traditionally been oriented towards the restrictive approach but now, due to some important decisions that admitted including entitlements both in the restrictive as well as in the extensive approach in the community of property, the tendency is starting to shift away from the exclusion view. Our study has exactly the purpose of analysing such different approaches and our purpose is to show that the correct approach is that the community of property can be applicable to entitlements; we shall also try to prove that entitlements coming from contracts to which one of the spouses is a party could be extended to the other spouse, since the community of property shall only be applicable to such an individual right and not to the entire contractual position of the spouse signing the contract.We also analysed the issue from a comparative law perspective whilst reflecting more intensely upon the French solutions. Pursuant to the French system, there seems to be no debate around the fact that the community of property could include entitlements, even though; solutions might be adapted from one case to another. In addition to an analysis of the general framework, we also studied the most interesting applications of the issue.Particularly, as for the case of entitlements deriving from a contract where one of the spouse makes a promissory acquisition, it has been demonstrated that such an instrument should also belong to the other spouse, despite the fact that the rules applicable to the administration of the common properties belonging to the two spouses impose a common exercise of some rights.Participation in companies one the other hand could not have been included into a coherent line of thought. They shall either belong to the ‘immediate community of property’ or to the ‘residual community of property’ depending on the type of company the spouse participates in (and mostly depending on the type of liability and on the fact whether art. 178 of the civil code would or would not be applicable).Finally, a particular analysis has been dedicated to the bank accounts, especially deposits, considering that such a deposit would only determine a ‘transfer of richness’ and not the inclusion in the patrimony of a good susceptible of increasing the common patrimony. However, the nature of the money in the deposit and moreover, the header of the bank account determine the adoption of possible different solutions.
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SALTARELLI, SALVATORE. "Comunione legale tra coniugi e partecipazioni sociali: la posizione del coniuge non acquirente." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11573/1108199.

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Анотація:
Scopo della presente ricerca è indagare i rapporti tra il regime della comunione legale dei beni e le partecipazioni sociali, con particolare riguardo alla posizione del coniuge non acquirente. In particolare, si intende studiare: 1. se le partecipazioni sociali, o alcune di esse, possano essere oggetto della comunione legale; 2. quali siano gli effetti della eventuale applicazione della comunione. Tali questioni, ad ormai oltre quaranta anni dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, rivestono ancora notevole interesse. Da un lato, infatti, il dibattito dottrinale e giurisprudenziale in merito è rimasto aperto: anche gli ultimi anni hanno visto contributi scientifici e sentenze di legittimità sposare orientamenti contrastanti. Dall’altro, gli stessi problemi presentano una notevole rilevanza pratica: i matrimoni in regime di comunione legale sono, come si avrà modo di meglio precisare, ancora numerosi, ed altrettanto frequenti sono i casi in cui alcuno dei coniugi detenga partecipazioni societarie. Nel presente lavoro, dopo una brevissima ricognizione dei caratteri fondamentali del regime della comunione legale, si illustrerà l’emersione del problema nella casistica giurisprudenziale. Ciò allo scopo di meglio chiarire la rilevanza concreta della ricerca ed individuare gli interessi contrastanti che devono trovare composizione nelle soluzioni da proporre. Quindi, si illustreranno le diverse opzioni interpretative proposte nel tempo dagli operatori del diritto, analizzandone i rispettivi argomenti. La ricostruzione che si sostiene è quella che distingue le partecipazioni sociali sulla base della loro destinazione. In particolare, nei casi in cui l’acquisto della partecipazione sia finalizzato all’esercizio di attività personale del coniuge acquirente, si ritiene applicabile l’art.178 c.c.. Detta norma assoggetta i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio ad una forma di comunione differita: gli stessi se ne considerano oggetto, infatti, solo se sussistono allo scioglimento della stessa. La ratio dell’art.178 è tutelare la libertà economica del singolo coniuge senza sacrificare del tutto la partecipazione dell’altro alle ricchezze accumulate durante il matrimonio. Tale esigenza ricorre sia quando l’attività è esercitata in forma individuale, sia quando è esercitata in forma associata con altri con un coinvolgimento personale del coniuge. La società è lo strumento per l’esercizio collettivo dell’impresa, all’interno del quale i soci possono essere più o meno personalmente coinvolti nell’attività che costituisce l’oggetto sociale a prescindere dal tipo utilizzato. Se attraverso la partecipazione societaria il coniuge svolge la propria attività personale, deve essergli riconosciuta la stessa tutela della libertà economica che il diritto di famiglia accorda all’imprenditore individuale. La partecipazione sarà dunque sottratta alla comunione immediata ai sensi dell’art.178, quale bene destinato all’esercizio dell’impresa. In caso contrario, invece, la partecipazione costituirà un acquisto suscettibile di cadere nella comunione immediata, a meno che non ricorra una causa di esclusione ai sensi dell’art.179. Assumeranno rilevanza, dunque il coinvolgimento personale del coniuge nella attività societaria e il fatto che egli tragga dalla stessa una rilevante porzione del suo reddito. Questo criterio, che ha trovato anche l’avallo della giurisprudenza di legittimità, è rispettoso del dato normativo e contempera adeguatamente gli opposti interessi alla compartecipazione agli acquisti e alla libertà di iniziativa economica. Si vedrà altresì che l’indagine sulla strumentalità della partecipazione ad attività personale del socio deve essere compiuta in concreto, e non sulla base di criteri rigidamente formali, quali il tipo di società interessato o la responsabilità connessa alla partecipazione. Tale soluzione è coerente con l’impianto normativo della riforma del 1975 e trae ulteriore forza sia dalle recenti evoluzioni del diritto societario, sia da un raffronto con la realtà economica del tessuto imprenditoriale italiano. Sul primo punto, si pensi, in particolare, alla società a responsabilità limitata, società di capitali dove grande rilievo è dato alla persona del socio e che la riforma del 2003 ha definitivamente “staccato” dalla società per azioni modellandola sulla figura dei “soci-imprenditori”. Ad oggi, su circa 850.000 società di capitali presenti in Italia, più di 815.000 sono proprio società a responsabilità limitata. Non può negarsi, dunque, che i tipi societari capitalistici, inclusa la società per azioni, vengono spesso utilizzati per lo svolgimento di attività in cui almeno alcuni dei soci sono personalmente coinvolti. I dati statistici mostrano un’amplissima prevalenza, tra le società di capitali, di compagini sociali molto ristrette, con presenza di singoli soci persone fisiche titolari di partecipazioni di controllo. Sul fronte opposto, la recente legislazione tributaria esplicitamente ammette società semplici “di mero godimento”, società personali che sicuramente non hanno la connotazione di strumento per l’attività personale dei soci. L’adozione del criterio basato sulla destinazione costituisce il punto di partenza per l’analisi delle diverse problematiche inerenti il rapporto tra la comunione legale e l’organizzazione sociale. Difatti, l’effetto della comunione, quando operante, è automatico, ma tutte le società sono caratterizzate da regole proprie concernenti la circolazione delle partecipazioni e l’esercizio dei diritti sociali. Occorre dunque analizzare dapprima se e in quali forme il coniuge non acquirente possa far valere la contitolarità nei confronti dell’organizzazione; e quindi come debba esser regolato l’esercizio dei diritti sociali relativi alla partecipazione cointestata. In particolare, su quest’ultimo punto, si indagherà se le regole della comunione legale siano “autosufficienti” ovvero se occorra fare in ogni caso riferimento alle norme sulla contitolarità di partecipazioni (art.2347 e 2468 c.c.). Dall’altro lato, si indagherà sulle conseguenze in tema di responsabilità per le obbligazioni sociali, ove prevista, e per l’esecuzione dei conferimenti, sia nel caso di partecipazione cointestata, sia nel caso di partecipazione rimasta intestata al solo coniuge acquirente. Inoltre, ci si dovrà soffermare sugli effetti della comunione differita ex art.178 c.c., sui quali si registrano posizioni contrastanti. Stanti le rilevanti differenze di disciplina, saranno analizzate separatamente le società di persone, le società di capitali, le società cooperative e le società tra professionisti.
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