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Статті в журналах з теми "Il legislatore italiano ha introdotto"

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Rumi, Tiziana. "LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 2021." Revista Eletrônica Direito e Política 17, no. 1 (June 9, 2022): 16–52. http://dx.doi.org/10.14210/rdp.v17n1.p16-52.

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Анотація:
Tra gli strumenti ADR non aggiudicativi un ruolo di primo piano è ricoperto dalla mediazione civile e commerciale. Nell’ordinamento italiano questo istituto è stato introdotto nel 2010, per attuare la direttiva europea n. 52 del 2008 ed è stato riformato dal Decreto del Fare (d. Lgs. 69/2013) nel tentativo di renderlo più appetibile. Nonostante questo intervento normativo, a distanza di dieci anni, l’istituto della mediazione in Italia riceve ancora una scarsa applicazione ed è per questo che il legislatore, nel quadro di una più ampia riforma del processo civile,che guarda agli strumenti alternativi come strumenti complementari di composizione dei conflitti ha, con la legge delega 206 del 2021, introdotto nuovi incentivi fiscali, per la mediazione.
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Signorini, Elena. "La tecnologia nella direttiva sul lavoro agile." iQual. Revista de Género e Igualdad, no. 1 (February 22, 2018): 62. http://dx.doi.org/10.6018/iqual.317371.

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Анотація:
<p><strong>Riassunto</strong> Il testo affronta le modalità con cui il legislatore italiano ha cercato di conciliare le esigenze di vita con le esigenze di lavoro nell’ambito della pubblica amministrazione. Il tema affrontato sotto il profilo del <em>digital divide</em> evidenzia le misure ideate per perseguire l’intento conciliativo. Esso si sofferma sulle due modalità intorno alle quali le riflessioni si rincorrono: il telelavoro ed il lavoro agile introdotto nel panorama italiano con la legge n. 81 del 2017.</p><p><strong>Parole chiave </strong>Amministrazione pubblica, conciliazione tempi di vita tempi di lavoro, telelavoro, lavoro agile, potere di controllo, potere disciplinare</p><p><strong> </strong></p><p><strong>Abstract </strong>This paper studies the ways in which the Italian legislator has tried to reconcile the needs of life with the needs of work in the public administration. The topic dealt with in terms of the <em>digital divide</em> highlights the measures designed to pursue the conciliatory intent. It focuses on the two ways around which the reflections follow each other: teleworking and agile work introduced in the Italian panorama with the law n. 81 of 2017. <strong></strong></p><p><strong>Keywords </strong>Public administration, reconciliation of working time, working time, teleworking, agile work, power of control, disciplinary power<strong></strong></p>
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Corona, Valentina. "Il contratto di pacchetto turistico." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 388–423. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030023.

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Анотація:
L'articolo ha l'obiettivo di offrire una lettura critica delle norme introdotte dal legislatore italiano al fine di regolare gli effetti della pandemia di coronavirus sui contratti di pacchetto turistico. L'analisi è incentrata sull'art. 88-bis del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla l. 27/2020), fulcro delle disposizioni emergenziali in materia di turismo e trasporti, che presenta molteplici aspetti problematici derivanti non solo dalla incompatibilità con la disciplina europea, ma anche con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di contratti e protezione del consumatore.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Анотація:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Casarosa, Federica, and Marco Gobbato. "Forma e funzioni delle reti di imprese: evidenze da una ricerca nel settore vitivinicolo." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 3 (March 2011): 61–91. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-003009.

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Анотація:
Il tema delle reti di imprese, giÀ da tempo studiato, si presenta ora in tutta la sua rilevanza. La rete, infatti, costituisce uno strumento per incrementare la competitivitÀ delle imprese e per decretare il successo delle strategie da queste adottate. Il recente intervento che ha introdotto il contratto di rete testimonia anche il vivo interesse del legislatore. L'attuazione dello strumento introdotto, tuttavia, richiede l'adozione di modelli che ne consentano un impiego concreto, il quale tenga in considerazione le esigenze espresse dalle imprese come pure le caratteristiche settoriali. Il contributo illustra i principali risultati di una ricerca condotta nel settore vitivinicolo che consentono di comprendere piů a fondo le finalitÀ con cui vengono impiegate le reti e le forme giuridiche adottate dalle parti. L'indagine, pure focalizzata in un singolo settore, consente di tracciare, laddove possibile, parallelismi con altri ambiti e di trarre considerazioni di portata generale.
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Biorcio, Roberto. "La Lega Nord e la transizione italiana." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 29, no. 1 (April 1999): 55–87. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200026496.

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Анотація:
IntroduzioneLa Lega Nord ha avuto un ruolo fondamentale nella trasformazione del sistema politico italiano: ha contribuito in modo decisivo alla crisi dei partiti di governo della Prima repubblica, ha introdotto importanti innovazioni nella politica italiana e ha sinora ostacolato il consolidamento di un sistema politico bipolare. Se la transizione italiana appare lunga, complessa e ancora largamente incompiuta (Pasquino 1995, VI), il contributo del partito diretto da Umberto Bossi è già oggi chiaramente identificabile.
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Góralski, Wojciech. "Forma zawarcia małżeństwa według art. 1, § 2 K.R.O." Prawo Kanoniczne 46, no. 1-2 (June 15, 2003): 91–110. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2003.46.1-2.04.

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Анотація:
L’art. 10,1 del concordato stipulato il 28 luglio 1993 fra la Santa Sede e la Repubblica Polacca prevede la nuova forma della celebrazione del matrimonio (religioso con gli effetti civili). La legge matrimoniale polacca, adattata il 24 luglio 1998 alla regolazione concordataria, ha introdotto i necessari cambiamenti al Codice familiare e tutelare nonche alle altre leggi. Nello stesso tempo il legislatore polacco ha esteso analogicamente la possibilità di contrarre il matrimonio religioso con gli effetti civili alle 10 altre chiese ed associazioni confessionali. Secondo la nuova legge polacca le premesse del carattere costitutivo che condizionano gli effetti civili del matrimonio religioso sono: 1) la manifestazione della concorde volontà degli sposi, espressa in occasione della celebrazione del matrimonio, di produrre dal loro matrimonio gli effetti civili; 2) la trascrizione della celebrazione del matrimonio nei registri statali. L’autore presenta sia le suddette premesse (con la critica della seconda) sia la procedura prevista per la nuova forma della celebrazione del matrimonio in Polonia.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Skubic, Mitja. "Un importante contributo alla lessicografia italo-slovena: Sergij Šlenc, Véliki italijansko-slovenski slovar - Il grande dizionario italiano-sloveno, redatto da Branko Madžarevič, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1997." Linguistica 38, no. 2 (December 1, 1998): 203–8. http://dx.doi.org/10.4312/linguistica.38.2.203-208.

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Анотація:
E' uscito un nuovo dizionario italiano-sloveno. Conviene sottolineare nuovo, non tanto per la data recente, e nemmeno per la rispettabile mole, 1296 pagine, quanto per la ricchezza che il dizionario contiene; vi sono più di 80.000 lemmi. L' autore, noto italianista dell'Università di Lubiana, ha introdotto alla materia abituale di un vocabolario bilingue molte novita: vi ha incluso parecchie parole straniere recentemente entrate nell'uso dell'italiano, ampia è infatti la parte di neologismi di varie arti e tecnologie umane; sono rappresentate tutte, o quasi, il cui lessico a poco a poco penetra nel linguaggio quotidiano di un italiano. Non per questo è trascurata la parte della lingua letteraria che, forse, aveva contrassegnato eccessivamente la maggioranza dei vocabolari bilingui. lnoltre, un largo spazio è dedicato alla tradizione popolare. Numerosi sono i detti e i proverbi italiani: se sono preziosi per un etnologo perché nascondono la saggezza, o meglio, l'anima di un popolo, non meno cari e utili sono per chi insegni o apprenda una lingua straniera giacché aiutano non poco ad afferrare il significato di un vocabolo, soprattutto quello traslato.
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Gallucci, Carmen, Rosalia Santulli, and Michela De Rosa. "I sistemi di alert per le imprese del settore moda: un'analisi preliminare nel nuovo contesto normativo." ESPERIENZE D'IMPRESA, no. 1 (November 2020): 41–64. http://dx.doi.org/10.3280/ei2018-001003.

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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto rilevanti novità in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi che, dall'entrata in vigore, avranno effetti immediati sul tessuto imprenditoriale italiano. Obiettivo del presente lavoro è quello di testare le possibili ripercussioni che l'introduzione di indicatori di allerta avrà nel settore moda, simbolo del made in Italy. A tal fine, su un campione di 281 imprese italiane, nell'orizzonte temporale 2009-2017, sono state condotte una Cluster k-means analysis, sull'intero campione e su sotto campioni ripartiti per età, dimensione e attività merceologica, e l'analisi dei percentili. I principali risultati, rilevando differenze significative tra i sotto campioni e mostrando l'andamento della distribuzione campionaria sulla base di ipotetici cut-off, evidenziano una oggettiva difficoltà nell'individuazione di valori soglia validi tout court. La discussione conclusiva, inoltre, sottolinea l'importanza di adottare un approccio forward looking, al fine di esprimere un giudizio in merito alle effettive capacità prospettiche delle imprese, e la necessità di ripensare le strutture di governance e i sistemi di pianificazione e monitoraggio.
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Дисертації з теми "Il legislatore italiano ha introdotto"

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MANZO, DOMENICO. "LA MUTUALITÀ DELLE BCC NEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO Profili di vigilanza cooperativa e prudenziale." Doctoral thesis, Università di Siena, 2017. http://hdl.handle.net/11365/1011490.

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Анотація:
In 2016, the Italian legislator introduced, the d. l. n. 18/2016 which turned into law n. 49/2016, a new specific model of banking group – named Cooperative Banking Group – into the Italian legal framework (Text Banking). Therefore and taking into account the European Banking Union context, this thesis aims to verfy whether the “prevalent mutuality” of italian cooperative banks (BCCs) is still consistent with the current legal framework; indeed, by a combined reading of new and pre-existing rules, it emerges that in an “atomistic” point of view, these banks are, even now, distinguished by “prevalent mutuality”. Moreover, the dissertation below deems (in summary) that these cooperative banks (as affiliated institutions) and stock company (as central body) can coexist into new model: Cooperative Banking Group. Furthermore, the thesis states that the central body (S.p.A.) profit goals could even improve the development of these “prevalent mutuality” cooperative banks, which is the key feuture of italian local BCCs.
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IAMMARINO, Debora. "Danno ambientale e responsabilità nella gestione dei rifiuti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251115.

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La disciplina del danno ambientale è stata oggetto di diverse e numerose modifiche nel corso degli anni, sia a livello nazionale che europeo. Regolata in Italia, per la prima volta, dalla L. 349/1986 che, all’art. 18, prevedeva la risarcibilità del danno ambientale indipendentemente dalla violazione di altri diritti individuali come la proprietà privata o la salute. In ambito Europeo il primo intervento si è avuto con l’adozione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La Direttiva è stata poi recepita in Italia con il D.Lgs. n. 152/2006, che nella Parte Sesta si occupa puntualmente di responsabilità per inquinamento ambientale. Tuttavia, le principali novità della normativa comunitaria con riferimento al regime di responsabilità per attività inquinanti nei confronti dei beni ambientali, non sono state immediatamente riprese in modo adeguato dalla normativa italiana, motivo per cui sono state emanate due procedure di infrazione nei confronti del Governo italiano che, per correre ai ripari, in un primo momento, ha approvato il D.l. 135/2009 introduttivo di nuovi criteri per il ripristino del danno ambientale e successivamente il legislatore è intervenuto con la Legge n. 97/2013 in materia di misure di risarcimento del danno e in materia di criteri di imputazione delle responsabilità. Tuttavia, l’assetto dei criteri di imputazione delle responsabilità è stato più volte oggetto degli interventi interpretativi della giurisprudenza che hanno delineato un quadro molto più rispondente alle istanze di origine comunitaria e ai principi del diritto europeo. All’interno di questo quadro più ampio si inserisce la questione della Gestione dei rifiuti, anch’essa oggetto di svariate modifiche normative volte sempre di più ad una tutela ambientale maggiore e prioritaria, attraverso metodi e tecniche in grado di ridurre la produzione dei rifiuti, l’introduzione del concetto di riduzione, prevenzione e recupero, riciclo e solo in ultimo lo smaltimento. Ruolo centrale assume in questo ambito l’attribuzione delle relative responsabilità in capo ai vari soggetti che si occupano della gestione dei rifiuti, pertanto nell’ultimo capitolo, si analizzeranno le diverse forme di responsabilità degli stessi e si darà conto dei principali interventi giurisprudenziali e della diverse interpretazioni dottrinali che hanno interessato la materia negli ultimi anni.
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PETRINI, Maria Celeste. "IL MARKETING INTERNAZIONALE DI UN ACCESSORIO-MODA IN MATERIALE PLASTICO ECO-COMPATIBILE: ASPETTI ECONOMICI E PROFILI GIURIDICI. UN PROGETTO PER LUCIANI LAB." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251084.

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Con l’espressione “marketing internazionale” ci si riferisce a quell’insieme di attività adottate dall’impresa al fine di sviluppare o perfezionare la propria presenza sul mercato estero. Oggetto della presente ricerca è l’analisi degli aspetti problematici che tali attività sollevano sul piano giuridico: attraverso un approccio basato sull’integrazione della cultura economica del marketing d’impresa con quella più propriamente giuridica, l’indagine mira ad individuare le fattispecie di marketing rilevanti sotto il profilo giuridico e giuspubblicistico, ad analizzarne i profili che risultano più critici per l’impresa e proporre soluzioni concrete. La ricerca è stata condotta in collaborazione all’azienda Gruppo Meccaniche Luciani, che oltre ad essere un affermato fornitore di stampi per calzature, progetta design innovativi attraverso una sua articolazione organizzativa creativa, denominata Luciani LAB. L’impresa investe molto nell’innovazione, ed in questo senso, particolarmente significativo è stato l’acquisto di una potente stampante 3D, tecnologicamente all’avanguardia, che ha consentito all’azienda di progettare diversi prodotti, tra cui una borsa, realizzarli in prototipazione rapida, e successivamente renderli oggetto di specifiche campagne promozionali, illustrate nel presente lavoro. Viene evidenziato come queste rispecchino la peculiarità dell’approccio al marketing da parte della piccola/media impresa, descritto dalla dottrina maggioritaria come intuitivo ed empirico, distante da quello teorico e strategico del marketing management. La collaborazione con l’impresa partner del progetto ha costituito il riferimento principale per l’elaborazione del metodo con cui condurre la ricerca: l’azienda ha promosso i propri prodotti mediante diverse strumenti di marketing, come inserti pubblicitari su riviste, campagne di e-mail marketing e fiere di settore. Queste attività si distinguono tra esse non solo rispetto alle funzioni, alle differenti modalità con cui vengono impiegate e al pubblico cui si rivolgono, ma anche e soprattutto rispetto alla disciplina giuridica di riferimento: ognuna di esse infatti è regolata da un determinato complesso di regole e solleva questioni che si inseriscono in una specifica cornice giuridica. Al fine di giungere ad una sistematica trattazione dei profili giuridici connessi, si è scelto di classificare le diverse azioni di marketing in tre gruppi: quelle riferite alla comunicazione, quelle inerenti l’aspetto del prodotto e quelle che si riferiscono al cliente Per ognuna di queste aree si individua una precisa questione critica per l’impresa, e se ne trattano i profili problematici dal punto di vista giuridico. In relazione al primo gruppo, ovvero la comunicazione pubblicitaria d’impresa, si evidenziano le criticità connesse alla possibilità di tutelare giuridicamente l’idea creativa alla base del messaggio pubblicitario: si mette in discussione l’efficacia degli strumenti giuridici invocabili a sua tutela, in particolare della disciplina del diritto d’autore, della concorrenza sleale e dell’autodisciplina. Si prende come riferimento principale il contesto italiano, considerando la pluralità degli interessi pubblici, collettivi ed individuali coinvolti. Il secondo profilo d’indagine riguarda la disciplina giuridica riconducibile all’e-mail marketing, uno degli strumenti più diffusi di comunicazione digitale. L’invasività di questo sistema nella sfera personale dei destinatari impone l’adozione di adeguati rimedi da parte delle imprese per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni a tutela della privacy. Si trattano le diverse implicazioni derivanti dall’uso di tale strumento, in particolare quelle riferite al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente in Italia e nell’Unione Europea, e connesse alle modalità di raccolta degli indirizzi e-mail dei destinatari potenzialmente interessati. Infine, la costante partecipazione alle fiere di settore da parte dell’azienda dimostra quanto l’esteriorità del prodotto costituisca uno strumento di marketing decisivo per la competitività aziendale, dunque grande è l’interesse dell’impresa a che il suo aspetto esteriore venga protetto dall’imitazione dei concorrenti. Il tema giuridico più significativo che lega il processo di marketing al prodotto dell’azienda è proprio la protezione legale del suo aspetto, ovvero la tutela del diritto esclusivo di utilizzarlo, e vietarne l’uso a terzi. L’aspetto di un prodotto può essere oggetto di protezione sulla base di diverse discipline che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale, dei disegni e modelli, del marchio di forma, del diritto d’autore e della concorrenza sleale. Si è scelto di concentrare il lavoro, in particolare, sulla prima: si ricostruisce il quadro normativo e l’assetto degli interessi implicati dalla fattispecie, per arrivare ad evidenziare le principali criticità nell’interpretazione delle norme, sia a livello nazionale, che nell’Unione Europea. Si approfondiscono gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di alcune disposizioni chiave per l’applicazione della disciplina, quali gli artt. 6 e 7 del Regolamento CE, n. 6/2002, concernenti rispettivamente il «carattere individuale» e la «divulgazione», i due requisiti fondamentali per ottenere la registrazione e conseguente protezione giuridica del disegno. Tali nozioni sono soggette ad interpretazioni parzialmente difformi da parte dei giudici dei diversi Stati membri, e ciò contribuisce a minare l’applicazione omogenea della disciplina in tutto il territorio UE. In questo senso, viene messo in evidenza il ruolo chiave dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’interpretazione di tali concetti, avente l’effetto di uniformare l’approccio degli Stati. La Direttiva 98/71/CE ha introdotto la possibilità di cumulare la protezione conferita all’aspetto del prodotto dalla disciplina dei disegni e modelli con quella riconosciuta dalle altre normative. Tale previsione solleva questioni di rilievo sistematico e concorrenziale: ci si interroga su quali problemi di tipo sistematico e di concorrenza vengano sollevati dal riconoscimento su uno stesso prodotto della protezione sia come disegno che come marchio di forma, e sia come disegno che come opera dell’ingegno. In particolare nell’ambito del diritto dei marchi d’impresa e del diritto d’autore, le tutele hanno durata potenzialmente perpetua, diversamente dalla registrazione come disegno o modello, che garantisce la titolarità del diritto di utilizzare il proprio disegno in via esclusiva per un periodo limitato di massimo 25 anni. Questa differenza temporale rende il cumulo problematico sia a livello di coordinamento, che di concorrenza, poiché incentiva il sorgere di “monopoli creativi” sulle forme del prodotto. Il presente lavoro ha come obiettivo l’ampliamento della conoscenza sul tema del marketing con particolare riferimento ai profili giuridici che si pongono, con riguardo alla promozione del prodotto nell’ambito dell’Unione Europea. Si ritiene che il valore aggiunto e l’aspetto più originale della ricerca consista nella sua forte aderenza alla realtà della piccola/media impresa: tramite l’integrazione della ricerca giuridica e dello studio dei fenomeni di marketing si delineano i problemi pratici che questa si trova a dover affrontare nell’implementazione delle attività quotidiane di marketing. Tale indagine vuole essere utile a tutte le piccole/medie imprese che si trovano impreparate nell’affrontare le sfide poste dal marketing e nel conoscere le implicazioni giuridiche che da questo derivano.
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Книги з теми "Il legislatore italiano ha introdotto"

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Pacilli, Matteo. L’abuso dell’appello. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg277.

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Questa riflessione sistematica sull’abuso dell’appello muove dalla constatazione della difficoltà di assicurare la tutela giurisdizionale nel doppio grado: il principio costituzionale di ragionevole durata del processo si riflette nel concetto di abuso, vale a dire nella richiesta di protezione giuridica di posizioni che non ne sono meritevoli. Le recenti e non terminate tensioni legislative, che hanno visto l’introduzione nel 2012 del c.d. filtro in appello, esprimono la fatica nel trovare un giusto equilibrio fra il diritto di difesa e la necessità di sfoltire rapidamente le impugnazioni abusive. Tradizionalmente, l’interesse ad impugnare è stato identificato con la semplice soccombenza. L’autore propone, invece, di integrare tale presupposto dell’azione impugnativa con la sussistenza di una ragionevole attesa di ottenere un risultato utile. Se questo ulteriore elemento manca, l’appello risulta carente di interesse e quindi abusivo, il che giustifica l’adozione, da parte del legislatore, di misure (quelle attuali o altre diverse e future) idonee a permettere la reiezione dell’impugnazione in via immediata. Il punto non è solo italiano e l’autore lo dimostra analizzando le soluzioni di altri sistemi, da quello dell’Unione europea a quello tedesco, talora impropriamente assunto a modello della riforma del 2012. Le tesi svolte nel volume si distaccano, in una certa misura, dalla posizione della dottrina prevalente che ha ampiamente criticato l’introduzione del filtro in appello, proponendo invece una lettura che, almeno in parte, recupera in positivo l’iniziativa del legislatore
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