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Статті в журналах з теми "Giustizia militare"

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Manzin, Maurizio. "Ethos e nomos. nell'ordinamento militare." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2022): 117–46. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-001006.

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Анотація:
L'ambito delle missioni internazionali ha modificato la dimensione dell'ethos militare, introducendo elementi (es. tutela dei diritti umani) non espressamente previsti in Costituzione. Dal punto di vista filosofico, occorre comprendere se si tratti di espressioni etiche affatto nuove, ovvero di un ampliamento di valori-base già presenti nella tradizione militare nazionale. Dal punto di vista filosofico-giuridico, occorre comprenderne gli effetti nel quadro della regolazione vigente (nomos): codice, regolamenti, giustizia militare. L'articolo tenta una breve analisi di questa complessità a partire da alcuni luoghi caratteristici (sacralità della funzione difensiva, gerarchia e disciplina, spirito di corpo, onore, eroismo), affrontando poi la questione delle norme costituzionali e dell'attuale percezione dello status miliare.
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Fantozzi, Chiara. "Tornare all'ordine. Giustizia militare, pubblica sicurezza e repressione della criminalità nella Livorno alleata." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 287 (September 2018): 104–30. http://dx.doi.org/10.3280/ic2018-287005.

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3

Shakir, Zehiya Umar. "Carattere politico E la diplomazia antincendio dell'Arabia Saudita." International Journal of Science and Society 4, no. 2 (July 28, 2022): 390–98. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i2.486.

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Анотація:
Questo documento cerca di tracciare la natura politica dietro la decisione dell'Arabia Saudita Il Regno dei Sauditi giustizia il religioso sciita Nimr Baqir Al-Nimr usando la teoria dell'atto linguistico. Non è un caso quando l'esecuzione del Nimr condotta prima dell'attuazione del PACG, ha raggiunto l'Iran con il gruppo 5+1 e l'Unione Europea. L'azione politica saudita nasce da un carattere politico che è sia personale che tribale. Questo articolo fornisce un rinforzo teorico alle precedenti ricerche correlate, in particolare Hermann Frederick Eilts sulla politica estera dell'Arabia Saudita, anche Philip S. Khoury e Joseph Kostiner che evidenzia la formazione dello stato e i modelli del paese tribale arabo. Modello di tracciamento della diplomazia del fuoco che fa affidamento sul petrolio (denaro) e sulla spada (militare), un po' tanto per contribuire sull'urgenza di comprendere la natura politica, compreso lo stile della diplomazia, in quanto grandi mappe per analizzare l'azione politica degli attori arabi regno di Saud nel rispondere alle dinamiche politiche regionali e globali
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4

Harhoff, Frederik. "Securing criminal evidence in armed conflicts abroad." Military Law and the Law of War Review 58, no. 1 (November 25, 2020): 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

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Анотація:
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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Mario Salzano, Giulio. "Deportati a Dachau. Un caso studio di (in)giustizia ordinaria nell'Abruzzo del secondo dopoguerra." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 294 (December 2020): 72–98. http://dx.doi.org/10.3280/ic2020-294003.

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Анотація:
Alla luce dei recenti studi sulla giustizia di transizione, il saggio richiama l'attenzione sugli aspetti controversi di un procedimento giudiziario per collaborazionismo istruito presso la Corte d'Appello dell'Aquila nell'autunno 1945. La ricerca, condotta su fonti archivistiche inedite, ricostruisce gli avvenimenti che determinarono la deportazione di 383 detenuti e nove civili dal carcere di Sulmona al Konzentrationslager di Dachau. L'analisi della vicenda processuale consente di collocare il caso abruzzese, del quale la memoria pubblica non conserva alcuna traccia, nel piů ampio dibattito storiografico che ha indicato i limiti e le contraddizioni della legislazione speciale per l'epurazione e la punizione dei crimini fascisti. Lo scavo archivistico ha permesso inoltre di approfondire alcuni aspetti cruciali relativi alla mancata liberazione, in seguito alla caduta del fascismo, dei detenuti jugoslavi condannati dai tribunali militari di guerra, vittime della doppia deportazione: prima in Italia e, dopo l'8 settembre 1943, nei campi di concentramento nazisti.
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Grondona, Ana. "“Prima di tutto, antifascista”. Juventud y anti/fascismo en Gino Germani." Leviathan (São Paulo), no. 15 (May 7, 2019): 22–68. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2237-4485.lev.2017.140568.

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Анотація:
El artículo se interroga por los modos en que el sociólogo italo-argentino Gino Germani analizó el “problema de la juventud” en el fascismo. Para ello, pone en relación una serie de artículos producidos entre 1968 y 1978 en el marco de una investigación más amplia sobre las formas modernas del autoritarismo (serie 1), con un conjunto de de textos producidos como militante antifascista entre 1935 y 1945 (serie 2) y un grupo de textos vinculados a una organización antifascista, Giustizia e Libertà (GeL), con el que Germani tuvo manifiestas simpatías (serie 3). Mediante este abordaje, interesado en asir algunos de los múltiples ecos que, como hilos, tejen una problematización (en este caso, la cuestión de la socialización en los regímenes autoritarios), buscamos que emerjan nuevas preguntas e hipótesis para comprender y explicar el proyecto político y académico de Germani.
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Palchetti, Paolo. "La controversia tra Georgia e Russia davanti alla Corte internazionale di giustizia: l'ordinanza sulle misure provvisorie del 15 ottobre 2008." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 1 (April 2009): 111–28. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-001005.

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Анотація:
- In its Order of 15 October 2008, rendered in the case concerning Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Federation), the International Court of Justice indicated provisional measures directing both Parties, inter alia, to ensure that no action of racial discrimination be taken against the persons living in the Georgian territory of South Ossetia and Abkhazia. The Court's Order deals with interesting issues concerning the extraterritorial application of the Convention on Racial Discrimination, the interpretation of the compromissory clause embodied in Article 22 of the Convention and the relationship between human rights law and humanitarian law. The most debated issue, however, revolved around the question as to whether there existed a dispute between the Parties as to the interpretation and application of the Convention. While Georgia may have used its unilateral application for political purposes which are connected to the broader conflict following Russian military intervention of August 2008, it is argued that the Court's decision on the existence prima facie of a dispute and of its jurisdiction appears to be a sound one.
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Vierucci, Luisa. "Sul principio di proporzionalitŕ a Gaza, ovvero quando il fine non giustifica i mezzi." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 2 (July 2009): 319–32. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-002005.

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Анотація:
- The Operation Cast Lead launched by Israel in the Gaza Strip on December 27, 2008 has attracted strong condemnation by the international community for its disproportionate character. While there is no doubt that the conduct of the conflict by Hamas was in breach of the principle of proportionality, the evaluation of the military operations carried out by Israel in light of that principle is more complex. As we have attempted to show, the assessment of proportionality in contexts similar to those of the Gaza Strip has to be conducted both in a ius ad bellum and ius in bello perspective, the two approaches being so interconnected as to make the violation of the in bello proportionality foreseeable. However, this prima facie finding has to be tested against the assessment of proportionality conducted for each relevant incident - an exercise that can be made only when all relevant information is available.
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Paroli, Elena. "L’allegoria come forma stilistica della chiarezza e della verità: Paesaggio con serpente di Franco Fortini e la poetica della giustizia." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 51, no. 1 (February 1, 2017): 76–94. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682487.

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In conclusione al saggio Vergogna della poesia il poeta e critico Franco Fortini (1917‒1994) afferma che la caratteristica fondante della poesia non andrebbe tanto ricercata nel suo essere engagée, quanto nel suo essere engageante: è attorno a questo perno militante che si forma tutta la struttura letteraria dell’autore, notoriamente basata sul rapporto senza soluzione di continuità fra verità poetica e verità sociale. Ed è proprio a partire da questa idea che Fortini pone come condicio sine qua non della propria poesia le sue stesse e necessarie finalità militanti, storiche (e storicizzanti). Epigono di Brecht, sulla scorta delle letture di Benjamin l’autore arriva a formulare una poesia allegorica intesa come soluzione ai limiti insiti sia nel realismo che nel simbolismo. L’allegoria diviene il segno più tangibile della volontà sociale che soggiace alla poesia fortiniana, di cui è al tempo stesso strumento e climax stilistica. L’articolo offre un’analisi della struttura allegorica all’interno della raccolta Paesaggio con serpente, edita nel 1984, al fine di mettere in luce i tre aspetti fondamentali che fanno dell’allegoria uno strumento di verità: l’aspetto figurale, l’aspetto formale (l’allegoria come “forma vuota”) e l’aspetto dialettico.
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Iannello, Carlo. "Il falso riformismo degli anni Novanta ovvero l'inarrestabile affermazione della concorrenza come paradigma della regolazione sociale." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 3 (February 2022): 89–113. http://dx.doi.org/10.3280/ded2021-003005.

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Анотація:
Le prospettive, quindi, non appaiono affatto rasserenanti quanto a tenuta della democrazia, quanto a vigore di quella certa idea che la voleva partecipata, militante della causa della giustizia e dell'uguaglianza. Perché proprio le istituzioni che per garantirla e realizzarla furono dettate dal Costituente italiano sono in pericolo. Soprattutto i principi fondamentali che il Costituente volle e sancì appaiono abbandonati o rinnegati. Il clima storico è profondamente mutato. Non c'è quasi più sedimento, né forse memoria, tantomeno rimpianto dei giorni, delle parole, delle speranze, delle donne e degli uomini di questo Paese che, affrancati dal dominio politico, esterno e interno, si disponevano ad affrancarsi dalle altre forme di dominio, da quella economica a quella culturale e sociale a quella di genere, più intense e profonde forse, anche se apparivano meno incombenti di quanto fossero, meno minacciose e imperiose. E che perciò ci diedero la speranza che avremmo potuto liberarcene, tutti insieme. Non ci siamo riusciti. Ma sappiamo che fu la stagione più alta della nostra storia nazionale. E così ci apparve e ci appare lasciando volentieri al revisionismo storico il piacere di mestare nel fango, il mestiere di pitoccare i compensi che otterrà il suo trasformismo, la paga che meriterà la voluttà del servilismo
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Дисертації з теми "Giustizia militare"

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BIELLA, DANIELA. "Manipolazione e interpretazione della Corte costituzionale in due settori emblematici del diritto penale: la giustizia minorile e la giustizia militare." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2012. http://hdl.handle.net/10281/44435.

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La Corte costituzionale, sin dall’inizio della sua attività, ha ricoperto un ruolo molto significativo nei confronti del diritto penale. Principi fondamentali, quali quelli di legalità e di colpevolezza, attraverso l’apporto della giurisprudenza costituzionale, hanno acquisito nuovi contenuti, e lo stesso sistema sanzionatorio è stato sotto più profili coinvolto nell’opera di riconduzione della legislazione penale ai principi sanciti dalla Costituzione. La prospettiva che si intende adottare per l’analisi delle più importanti pronunce costituzionali è quella delle tecniche decisorie di cui il Giudice delle leggi si è servito, in oltre cinquant’anni, per svolgere il proprio controllo di legittimità sulle norme penali indiziate di porsi in contrasto con il sistema dei principi e delle regole contenute nella nostra Carta fondamentale. Anche nella materia penale, lo strumentario a disposizione dei giudici delle leggi si presenta quanto mai eterogeneo ed articolato, e le controverse formule espressive per contrassegnare le diverse decisioni della Consulta ne sono una prova. Le molteplici tipologie di pronunce elaborate dalla giurisprudenza costituzionale sono da anni oggetto di un’attenta analisi da parte della dottrina soprattutto costituzionalistica, da sempre alla ricerca di una (almeno percentualmente elevata) regolarità nelle scelte del tipo di pronuncia adottato dalla Consulta, sul presupposto che la individuazione di tipologie attraverso il consueto metodo della astrazione generalizzante possa assumere una vincolatività dogmatica. Ai nostri fini la ricerca ha lo scopo di individuare le tecniche maggiormente impiegate dalla Consulta, quando oggetto del suo sindacato sono le norme penali e in particolare quelle relative alla giustizia penale minorile e militare, settori particolarmente emblematici del ruolo di adeguamento ai principi costituzionali svolto dalla Corte costituzionale. La nostra attenzione riguarderà dunque quelle sentenze che, entrando nel merito della questione di costituzionalità di una norma, non si sono limitate a dichiararla infondata o ad accoglierla, ma si sono spinte sino al punto di dare della norma una interpretazione diversa da quella fatta propria dal giudice a quo, o sono intervenute direttamente sulla disposizione manipolandone, sempre in via interpretativa, il contenuto. Di qui i problemi circa l’ammissibilità di queste “invasioni” da parte della Corte costituzionale; “invasioni” che nella materia penale destano maggiori dubbi rispetto agli altri settori dell’ordinamento. Sarà altrettanto interessante approfondire quelle pronunce di natura processuale, di (manifesta) inammissibilità o infondatezza, che, pur non entrando nel merito dell’eccezione di legittimità costituzionale, aprono o, meglio, tentano di aprire, a seconda dei casi, un dialogo con i giudici comuni o con il legislatore. Proprio i rapporti del Giudice delle leggi con il potere giudiziario e con il potere legislativo saranno oggetto di alcune, seppur brevi, considerazioni. Da un lato, infatti, non si possono trascurare gli effetti delle pronunce costituzionali sull’operato della magistratura ordinaria, soprattutto laddove la Corte costituzionale li induce a dare, da soli, interpretazioni conformi a Costituzione. Dall’altro, non può negarsi importanza a tutti quei moniti, troppo spesso trascurati (o ignorati?), rivolti direttamente al legislatore perché metta mano a riforme più o meno sistematiche del diritto penale. L’analisi preliminare dei diversi strumenti adottati dalla Consulta, con il conseguente richiamo delle più rilevanti pronunce intervenute sul nostro codice penale, consente poi di approfondire il ruolo della giurisprudenza costituzionale nei due ambiti del diritto penale al centro della presente indagine: quello della giustizia minorile e quello della giustizia militare. La scelta di indagare il ruolo delle sentenze della Corte costituzionale in questi due settori nasce anzitutto dal notevole interesse che la Corte ha ad essi riservato. Nei riguardi del sistema penale minorile, come si vedrà, la Consulta è spesso intervenuta per supplire all’inerzia del legislatore ordinario che, nonostante i continui solleciti, non si è mai occupato di predisporre per il minore autore di reato una normativa organica e profondamente differenziata rispetto a quella prevista per l’adulto. Sul diritto penale militare, invece, l’opera della Corte si è rivelata pressoché l’esatto contrario: è infatti intervenuta su un ordinamento autonomo per denunciarne l’obsolescenza e per ricondurlo ai principi propri del diritto penale – per così dire – “comune”. In entrambi i settori, la maggior parte delle sentenze manipolative che vanno ad incidere direttamente sul testo legislativo, e che per questo segnano indelebilmente il sistema normativo, concernono la previsione delle sanzioni penali e la loro esecuzione. Come si avrà modo di precisare, i parametri alla luce dei quali il Giudice delle leggi interviene su queste materie, talvolta sino al punto di sostituire la cornice edittale stabilita dal legislatore, sono soprattutto il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost. ed il principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27, comma 3, Cost.
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Cantelli, Idalgo. "Il Tribunale militare territoriale di Bologna (1945-1948)." Doctoral thesis, 2022. http://hdl.handle.net/2158/1275239.

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L’attività del Tribunale militare di Bologna nei primi anni del secondo dopoguerra è sedimentata in 8075 fascicoli conservati nell’Archivio di Stato della Spezia. In una duplice prospettiva di storia giuridica e storia sociale, l’analisi delle carte permette di descrivere i complessi meccanismi giuridici e garantistici del diritto penale militare, ma anche gli strumenti di censimento e di sorveglianza tipici della burocrazia castrense. I giudici militari, pur applicando i codici promulgati in epoca fascista, analizzano i singoli casi valutandone le circostanze, soppesando le testimonianze e – in alcuni casi – adoperando il proprio potere discrezionale in un’ottica favorevole al reo. La storia giudiziaria permette di misurare la situazione di penuria materiale vissuta nel dopoguerra, con la miriade di furti di generi minuti, e l’allentarsi dei freni morali che emerge dai resoconti delle rapine. Su un versante opposto, dai racconti di molti imputati per diserzione emergono atteggiamenti di resilienza ostinata davanti a situazioni materiali disastrose. Dai fascicoli emerge anche la rappresentazione che i cittadini hanno delle istituzioni e degli «ordinamenti» politici, giuridici e militari. La transizione politico-istituzionale del 2 giugno 1946 è vissuta da molti coscritti come una palingenesi, una rivoluzione dei rapporti sociali: è possibile individuare la matrice di queste idee in subculture locali veicolate da letteratura grigia come volantini e settimanali politici. Si è prestata attenzione al fenomeno del rifiuto della chiamata di leva del marzo 1946, inquadrandolo nei rapporti coevi tra forze armate e istituzioni politiche: il rinnovamento delle forze armate e la necessità di non comprimere i diritti dei militari di leva sono oggetto di discussione e di scontro politico già negli anni di transizione tra fascismo e Repubblica. La molteplicità delle fonti del diritto utilizzate nel rito militare mostra come la sopravvivenza dei codici si coniugasse con istanze di riforma legate al passaggio al nuovo regime democratico. L'opera dei giudici si confronta sia con le animate discussioni dei giuristi sia con la giurisprudenza delle corti di legittimità (Corte di Cassazione e Tribunale supremo militare). L’analisi delle sentenze emesse nel 1948 mostra come a partire da quell’anno i giudici si interroghino sull’applicazione da dare all’art. 103 della Costituzione, relativo ai limiti giurisdizionali dei tribunali militari. L’art. 103 sarà oggetto di una lunghissima diatriba politica e giurisprudenziale, che inaugura un percorso – pluridecennale, travagliato e non teleologico – di democratizzazione della giustizia militare. In appendice vengono presentate alcune statistiche prodotte a partire dal censimento degli 8075 fascicoli conservati nelle 129 buste con anno di costola 1945-1948.
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MOSQUERA, MARIN VÍCTOR. "Il diritto penale internazionale come sistema di protezione dei diritti delle vittime." Doctoral thesis, 2020. http://hdl.handle.net/11573/1345783.

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Cap I: Questo capitolo mira a stabilire un punto di partenza per quanto riguarda questa tesi, ricostruendo una definizione ampiamente accettata dalla comunità internazionale su ciò che si deve intendere come concetto di vittime di crimini atroci, concetto sviluppato e perfezionato dal diritto internazionale pubblico, in particolare i contributi a tale concetto proverranno dal diritto internazionale dei diritti umani e dal diritto penale internazionale, inoltre si analizzerà ciascuno degli obiettivi dei modelli di giustizia restaurativa e la di giustizia retributiva per le vittime, dimostrando che esiste un punto di convergenza o di visione eclettica tra i due modelli nel diritto penale internazionale a favore delle vittime di crimini atroci. In questo capitolo si pretende introdurre un concetto simile a quello riconosciuto a livello internazionale come la carta dei diritti umani, in questo caso si introdurrà il concetto di Carta Internazionale dei diritti delle Vittime di crimini atroci, carta fondamentale composta da quattro documenti essenziali e la riunione degli stessi sarà la loro carta dei loro diritti, nel senso di fornire la protezione, difesa e riconoscimento dei loro diritti come Lex specialis, termine utilizzato non per privilegiare l'applicazione di una norma, ma per la costruzione di un corpo legale attraverso l'unione di vari pezzi che contiene disposizioni specifiche e generali, che di per sé non corrispondono ad una posizione cronologica, allo stesso modo, questa Carta delle Vittime si vedrà arricchita dal retaggio di due tradizioni giuridiche del common law e del civile law che hanno inciso nei tribunali internazionali penali e/o dei diritti umani, che rendono effettiva la protezione delle vittime . È allora che si tratterà: In primo luogo, sugli apporti che realizzano i Principi fondamentali di giustizia per le vittime di reati e dell'abuso di potere. In secondo luogo, si approfondirà sui contributi dei principi e delle linee guida sul diritto delle vittime di violazioni manifeste delle norme internazionali dei Cap I diritti umani e di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario a interporre ricorsi e ottenere riparazioni, si farà riferimento agli strumenti e alla giurisprudenza del Sistema Universale Dei Diritti Umani, il Sistema regionale Interamericano Dei Diritti Umani, il Sistema Regionale Europeo Dei Diritti Umani e il Sistema Regionale Africano Dei Diritti Umani. In modo uguale si tratterà di garantire in ogni momento alle vittime il diritto di ottenere un risarcimento per le violazioni verificatesi ai loro diritti internazionalmente riconosciuti o per le violazioni del diritto internazionale umanitario. In terzo luogo, si analizzeranno i contributi apportati dai Principi contro l'impunità, in particolare i principi del diritto di sapere, del diritto alla giustizia e del diritto alla riparazione. Quarto luogo: Si descriveranno le caratteristiche generali del riconoscimento dei diritti delle vittime nel Sistema della Corte Penale Internazionale.
cap II: Questo capitolo analizzerà i principi generali che regolano il processo penale internazionale, in particolare quelli a favore delle vittime e degli imputati coinvolti nel processo. Questi principi saranno definiti e spiegati sulla base della giurisprudenza internazionale dei diritti umani, del diritto penale internazionale e della dottrina internazionale. Di conseguenza, saranno trattati come principi per le vittime; l'accesso alla giustizia che tratta il ricorso effettivo contro i gravi crimini perpetrati, che comprendono: il diritto di accedere a un rimedio adeguato e idoneo, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a un ricorso opportuno. Il principio della quarta istanza a favore delle vittime, in particolare l'esame del diritto penale internazionale sulla cosa giudicata fraudolenta l principio dell'adozione di misure di protezione a favore delle vittime di crimini atroci: il principio delle Norme imperative di diritto internazionale generale, jus cogens ed i principi secondo i quali l'imputato deve essere presente nel processo. Allo stesso modo, per sviluppare il processo e come garanzia per gli indagati e imputati e talvolta della vittima, si svilupperanno i principi di: la presunzione di innocenza; il principio di indipendenza e di imparzialità dei giudici; il principio della parità e della ragionevolezza della durata del procedimento; l'uguaglianza delle parti; la pubblicità del procedimento; accesso obbligatorio all' informazione, la confidenzialità e la riservatezza; la durata ragionevole del procedimento e il principio della doppia istanza.
Cap III: Una volta definiti i diritti delle vittime, Carta Internazionale dei diritti delle Vittime di crimini atroci, questo capitolo mira a descrivere le fasi proprie del processo dinanzi alla Corte Internazionale Penale quale massimo esponente del diritto penale internazionale; per questo, la procedura sarà spiegata in modo dettagliato e illustrativo, facendo riferimento alle norme pertinenti degli Statuti e delle regole di procedimento e prova dell'TPIY, dell'TPIR e della Corte Internazionale Penale CPI, nonché alla prassi giuridica dei tribunali penali ad hoc, così come all'influenza degli strumenti e della giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali di diritti umani. Pertanto, descriverà il modo di attivazione della Corte da parte di: Gli Stati, il Consiglio di sicurezza, la Procura della CPI, introducendo la partecipazione delle vittime alla trasmissione di informazioni sui reati atroci alla Procura della CPI; così come sitratterà dell'accesso e capacità di azione delle vittime, il diritto di partecipazione al diritto penale internazionale, in particolare dinanzi alla Corte Internazionale Penale, nonché i diritti riconosciuti dallo Statuto di Roma agli indagati e che si trovano in un processo internazionale penale in confronto con gli strumenti relativi ai diritti umani. Dopo di ciò si procederà ad affrontare le varie fasi del processo avviato dalla Corte Internazionale Penale, vale a dire la fase di apertura dell'inchiesta da parte del Procuratore, il principio di complementarità e il test di ammissibilità, le condizioni per l'avvio delle indagini, Lo svolgimento delle indagini e delle indagini da parte del Procuratore della CPI, comprese: la cooperazione giudiziaria degli Stati, la procedura di arresto in attesa di processo, La presentazione dell'atto d'accusa e delle accuse, la procedura preliminare all'udienza. A sua volta si tratterà tutto ciò che riguarda il Processo, vale a dire la presentazione del caso, le norme sulle prove, la delibera, la determinazione della pena, e la procedura di appello o la revisione del processo. Inoltre, questo capitolo mirerà a definire e descrivere le modalità di partecipazione delle vittime all'intero procedimento dinanzi alla Corte Internazionale Penale. Le Corti Internazionali Penali sono state istituite in diversi contesti per indagare e punire crimini gravi; tuttavia, né il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, né il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Iugoslavia e attualmente il Tribunale Penale Internazionale, non sono dotati di forze di polizia che possa operare liberamente nel territorio degli Stati interessati, motivo per cui gli agenti internazionali sono spesso costretti a intervenire per impedire che gli stessi funzionari siano ostacolati, sia per la loro incapacità che per la loro riluttanza, da certe violazioni. Non essendo dotate di un'autorità di polizia, accade spesso che la loro vera funzione sia relegata dagli Stati e non vi sia più azione. È per questo che la sfida particolare nei confronti degli Stati che esplicitamente o tacitamente sono riluttanti a tali ricerche, è quello di trovare la combinazione tra coercizione legale ed estendere un qualche tipo di azione che permetta un'indagine adeguata. Occorre sottolineare che molti degli sviluppi giurisprudenziali e statutari derivanti dall'esperienza dei tribunali per l'ex Iugoslavia e il Ruanda sono stati inseriti nello Statuto e nelle regole della Corte Internazionale Penale. Nella pratica, tuttavia, esistono differenze importanti che spesso riflettono i diversi contesti di ciascuna situazione. È importante notare che l'innovazione apportata dallo Statuto che è rilevante per le vittime può essere analizzata su tre aspetti specifici: 1. La Protezione, che è stata trattata nel capitolo precedente, 2. La Partecipazione, che sarà trattata nel presente capitolo, e 3. La riparazione o Risarcimento che sarà trattata nel capitolo III. D'altro canto, nonostante il fatto che, in questo secolo, il movimento per i diritti umani abbia significato per molte persone una lotta contro l'impunità, è stato anche espresso in modo contraddittorio, poiché, mentre ha rafforzato la responsabilità penale di coloro che li hanno violati, ha significato anche l'emanazione di molte leggi di amnistia opposte che potrebbero ostacolare tale responsabilità . In relazione alla conclusione del capitolo sui rimedi efficaci, numerose organizzazioni per i diritti umani e autorità giudiziarie sono giunte alla conclusione che gli Stati sono responsabili di indagare, perseguire e punire penalmente le persone che commettono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, nell'ambito delle molteplici violazioni dei diritti umani che possono verificarsi. Di conseguenza, il fatto che uno Stato venga meno ai propri doveri implica una violazione del diritto internazionale dei Diritti Umani. Inoltre, questo movimento ha portato come conseguenza l’aumento della lotta contro l'impunità, in quanto la responsabilità è considerata una caratteristica importante nella risoluzione dei conflitti
Cap IV: Questo capitolo svilupperà il diritto internazionalmente riconosciuto al risarcimento e le forme di risarcimento previste dal diritto penale internazionale a favore delle vittime di crimini atroci su base individuale e collettivamente, spiegando a tal fine che per risarcimento si deve intendere la giurisprudenza e i principi elaborati dalla Corte penale internazionale e da altri organismi che hanno affrontato questo concetto. A sua volta si spiegherà il fondo fiduciario a favore delle vittime, modello sussidiario al risarcimento diretto che si decreta contro l'autore di crimini atroci, ma che segna una pietra miliare nel diritto penale internazionale moderno e dimostra con la sua adozione una posizione di Stati di compassione e di solidarietà verso le persone che hanno sofferto sofferenze indicibili. Nel corso di questo capitolo si farà inoltre riferimento alle sentenze della Corte penale internazionale e al modo in cui si sono svolte le varie riparazioni ordinate a favore delle vittime.
Cap V: Dopo aver spiegato come per il diritto internazionale, le vittime possono contare su diritti unici e obblighi a carico degli Stati e dei Tribunali Internacionali dei Deritti Umani e Penali Internacionali, Carte Fondamentali delle Vittime; che esistono principi che guidano i procedimenti nel diritto penale internazionale e che, in particolare ce ne sono di fondamentali per le vittime, le persone indagate e / o accusate e in generale per garantire un processo giusto ed equo; Che il diritto internazionale moderno, attraverso la Corte Penale Internazionale, riflette nelle sue procedure i diritti delle vittime di partecipare al processo e di ricevere un'adeguata riparazione individuale e collettiva, questo è il consolidamento della giurisprudenza delle corti internazionali per i diritti umani a favore delle vittime. A sua volta è spiegato come questa riparazione è stabilita e come le vittime possono accedere al ripristino o alla riparazione dei loro diritti direttamente o attraverso un fondo fiduciario proprio della Corte Penale Internazionale. Il presente capitolo ha lo scopo di riaffermare gli interessi e gli obiettivi comuni dell'Umanità di giustizia contro i perpetratori di crimini atroci, cioè perseguire, giudicare e condannare i responsabili. Vale a dire riaffermare il valore della non impunità di fronte a crimini gravi. Secondo il fatto che amnistie e indulti, perdoni amnesici, etc. possono essere riproposti nel mondo nel quadro della giustizia di transizione non autentica o difettosa. Che cercheranno di sottrarre la persona responsabile dalle conseguenze criminali stabilite a livello internazionale.. Ecco perché è stato discusso nel capitolo II di questa tesi, oltre all'importanza del concetto della Quarta Istanza a favore delle vittime e della cosa giudicata fraudolenta per l'attivazione della giurisdizione della Corte penale internazionale. In questo capitolo si cercherà di trattare l'impegno del l'intera comunità internazionale per la repressione penale dei crimini più gravi di rilevanza internazionale, la messa al bando dell'impunità nel diritto penale internazionale, l'esigenza di una pena privativa della libertà per crimini atroci per il diritto penale internazionale, il principio del diritto alla giustizia per il diritto penale internazionale, i parametri per l'imposizione di pene detentive per il diritto penale internazionale, il divieto di amnistia o indulto per crimini atroci e la giurisprudenza internazionale dei tribunali per i diritti dell'uomo che sancisce la pena detentiva per crimini atroci.
Cap VI: Nell'accordo concluso tra lo Stato della Colombia e il gruppo delle Farc, è stata istituita una giustizia transizionale, che in ogni caso sostituisce la giurisdizione penale della Colombia, le pene previste e le rispettive procedure, denominata “Giurisdizione per la pace e/o Sistema Integrale di Verità, Giustizia, Riparazione e Non Ripetizione, di seguito il SIVJRNR. La presente analisi comparativa sarà effettuata esclusivamente tra le norme internazionali del diritto penale internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell'uomo e la giurisprudenza dei loro tribunali trattati nei capitoli precedenti, rispetto all'accordo concluso tra le parti, lo Stato della Colombia e il gruppo delle Farc, denominato: accordo 5, sulle Vittime del Conflitto: “Sistema Integrale di Verità, Giustizia, Riparazione e Non Ripetizione”. Questo perché tale accordo avrà un impatto diretto sulla legislazione nazionale della Colombia per la sua attuazione. Tuttavia, non mi soffermerò sul modo in cui è stato attuato a livello interno. Tale accordo tra il gruppo insurrezionale e lo Stato annunciava che il risarcimento delle vittime è al centro dell'Accordo tra il Governo Nazionale e le FARC-EP. In tal senso, in seno al Tavolo delle Trattative dell'Avana, si è discusso e raggiunto un accordo sul punto 5 dell'Agenda “Vittime” che comprende i seguenti punti: 1. Diritti umani delle vittime e 2. Verità, cercando di dare contenuti che soddisfino le rivendicazioni di coloro che sono stati colpiti dal lungo confronto sulla cui soluzione politica oggi, mediante questi nuovi consensi e importanti misure e accordi di disarmo, si è compiuto un passo fondamentale verso la costruzione di una pace stabile e duratura e la fine di una guerra di più di mezzo secolo che ha dissanguato il paese” Con il presente capitolo e sulla base dei precedenti si intende dimostrare che l'accordo concluso tra le parti non è conforme a quanto stabilito a livello di diritto penale internazionale e di diritto internazionale dei diritti umani.
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Книги з теми "Giustizia militare"

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Rivello, Pier Paolo. La giustizia militare nell'Italia repubblicana. Torino: G. Giappichelli, 2005.

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Labanca, Nicola, and Pier Paolo Rivello. Fonti e problemi per la storia della giustizia militare. Torino: G. Giappichelli, 2004.

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Goddi, Federico. Fronte Montenegro: Occupazione italiana e giustizia militare (1941-1943). Gorizia: LEG, 2016.

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Rochat, Giorgio. Duecento sentenze nel bene e nel male: La giustizia militare nella guerra 1940-1943. Udine: Gaspari, 2002.

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Luciano, Viazzi, ed. Fucilazioni di guerra: Testimonianze ed episodi di giustizia militare dal fronte italo-austriaco : 1915-1918. Chiari (Brescia): Nordpress, 1999.

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1975-, Magli Massimiliano, ed. Fucilazioni di guerra: Testimonianze ed episodi di giustizia militare dal fronte italo-austriaco, 1915-1918. Chiari (Bs) [i.e. Brescia, Italy]: Nordpress, 2007.

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Tra Marte e Astrea: Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (secc. XVI-XVIII). Milano: F. Angeli, 2012.

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Giustizia straordinaria tra fascismo e democrazia: I processi presso le Corti d'assise e nei tribunali militari. Bologna: Società editrice Il mulino, 2019.

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Bardi, Vito. La tutela giustiziale: Da appunti di esperienze militari, casi e materiali per le amministrazioni pubbliche. Bari: Cacucci, 2005.

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