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Haaland, Torunn. "Le vie verso la ragione: i segni del nuovo realismo in Gomorra." Quaderni d'italianistica 37, no. 2 (January 27, 2018): 191–210. http://dx.doi.org/10.33137/q.i..v37i2.29235.

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Анотація:
Il saggio si concentra sui concetti di realtà e impegno etico e civile in Gomorra. Il romanzo-inchiesta di Roberto Saviano viene in­serito nel contesto del ritorno al realismo e dell’emergere di “oggetti narrativi non-identificati” nella narrativa contemporanea, per poi es­sere associato al dibattito sul nuovo realismo sviluppatosi nell’ultimo decennio in campo filosofico. Costituiscono un punto di riferimento essenziale il Manifesto del nuovo realismo ed altri scritti di Maurizio Fer­raris, così come La questione morale di Roberta de Monticelli. Il primo approfondisce la natura inemendabile della realtà ontologica, separan­dola nettamente dalla realtà epistemologica, mentre la seconda riven­dica il valore della ragione pratica come base di conoscenza e giudizio. Entrambi i filosofi si oppongono allo scetticismo etico in favore di una rivalutazione della capacità della percezione d’accertare tutto ciò che non è socialmente costruito o che non è vero. Il fatto che ci sia una re­altà esterna e indipendente dal sapere umano permette di formulare dei giudizi intesi a indirizzare l’agire umano. L’analisi di Gomorra mostra, precisamente, una tendenza a ricorrere ai sensi come prove dei fatti e alla ragione per acquisire una conoscenza approfondita dei fatti stessi. Le esperienze sensibili si trasmettono, inoltre, nella parola testimoniale e nella presenza fisica sul territorio dell’autore-testimone: due elementi chiave su cui si costruiscono le condanne delle realtà rivelate. I giudizi morali pronunciati suggeriscono che la libertà consiste nel dovere di portare a compimento i diritti civili e di rendere ragione e chiedere agli altri di rendere ragione del proprio agire. In fine, una tale concezione della scrittura e dell’impegno civile rivendica la capacità della parola scritta di documentare, come propone Ferraris, fatti e azioni, e la poten­za della ragione quale fondamento per un dialogo critico con i lettori.
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Franzina, Pietro. "La concessione di una <i>freezing injunction</i> non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Gruppuso, Maria Cristina. "L’azione revocatoria del vincolo di destinazione: prescrizione e legittimazione passiva (Trib. Frosinone, 16 giugno 2022)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1042–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.214.

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Massima La prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria avverso il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. decorre dalla trascrizione del vincolo nei registri immobiliari. Nel giudizio per la revocatoria del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. i beneficiari (nipoti - ex filia - della costituente) degli effetti del vincolo che non acquistino diritti sui beni vincolati non sono litisconsorti necessari, ma hanno diritto di intervenire in giudizio e possono esservi convenuti affinché siano resi loro opponibili gli effetti della sentenza.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Holler, Theresa. "Infernale Landschaften: Wie Dantes Commedia das Bild des Weltgerichts in Italien verändert." Deutsches Dante-Jahrbuch 93, no. 1 (September 28, 2018): 74–103. http://dx.doi.org/10.1515/dante-2018-0005.

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RiassuntoQuesto contributo discute due cicli pittorici del Trecento raffiguranti il Giudizio universale: quello attribuito a Buonamico Buffalmacco nel Camposanto di Pisa, e quello di Nardo di Cione nella Cappella Strozzi di Mantova a Santa Maria Novella di Firenze, nei quali il testo della Commedia di Dante è adottato per mettere a punto una rappresentazione visiva efficace dell’inferno. Il fatto che l’opera dantesca modifichi l’immagine dell’aldilà nella penisola italiana è sempre stato spiegato invocando la popolarità stessa del testo, senza tenere in debito conto il fatto che la sua apparizione e circolazione non furono accolte senza problemi e reticenze. Vennero infatti espresse anche posizioni critiche nei confronti di Dante e dei suoi scritti, su questi ultimi soprattutto da parte dei domenicani, eppure entrambi i cicli in esame vennero realizzati in contesti legati, direttamente o indirettamente, ai frati predicatori. Il presente contributo vuole mettere in dubbio la teoria, generalmente accettata senza discussione, che vede nella precoce adozione della Commedia nell’immaginario del Giudizio universale un segno della sua ricezione senz’altro positiva. Fu così, oppure le immagini in cui si tradusse il testo dantesco ci parlano in un linguaggio ambiguo?
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Natale, Andrea. "Dopo la Thyssen." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2012): 147–66. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002004.

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La sentenza sul caso Thyssen costituisce una svolta? O una presa di posizione ideologica della magistratura? O piuttosto una difficile sentenza su una altrettanto difficile questione di fatto? Il giudizio sulla responsabilitŕ penale degli imputati (e a che titolo) potrŕ eventualmente essere rivisto nei successivi gradi di giudizio. Ciň non toglie che la lettura della sentenza consente giŕ ora di prendere in considerazione dei fatti e trarre da essi dei giudizi. La tragedia della Thyssen di Torino rappresenta infatti un esempio paradigmatico delle mille questioni che si intrecciano nel mondo del lavoro: la crisi; le logiche di impresa che privilegiano il risparmio mettendo tragicamente a rischio la salute dei lavoratori; l'inefficacia dei controlli della pubblica amministrazione; la debolezza dei sindacati. E, sul versante della giurisdizione: la gestione di un processo difficile, con un'imputazione terribile; le reazioni dell'opinione pubblica; i modelli organizzativi delle procure; la specializzazione del magistrato
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Arcangeli, Giulia. "Dovere di protezione dell'albergatore per danni alla persona dovuta al fatto penale di terzi." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 35 (April 2022): 105–29. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035009.

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La High Court of Justice esamina un caso di richiesta di risarcimento del danno, fisico e psichico, subito dalle ospiti di un hotel aggredite da un estra-neo introdottosi durante la notte. Precisato il diverso approccio del modello degli ordinamenti anglosassoni sul tema della responsabilità dopo una breve disamina del contratto di albergo, si approfondiscono analogie e differenze sulla responsabilità dell'albergatore tra civil law e common law, facendo specifico riferimento agli "obblighi di protezione", con una proiezione sul possibile esito del giudizio in Italia
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Pani, Luca, and Gilberto Corbellini. "Etica, Diritto e Neuroscienze. Saggio sui confini del giudizio umano." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 9–38. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003002.

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Da almeno tre decenni, le neuroscienze studiano le basi biologiche e psicologiche di comportamenti implicati nella regolazione della socialità umana, quali i giudizi e le azioni morali, nonché come riconoscere, stabilire e sanzionare comportamenti illegali. E' pertanto importante capire come usare la scienza nella determinazione dei processi che stabiliscono responsabilità e sanzioni per un reato commesso ovvero dell'imparzialità o indipendenza del giudice e della giuria, che sono condizionati nelle loro decisioni da pregiudizi. In tal senso le neuroscienze hanno ridefinito in modi del tutto diversi e quasi opposti alle assunzioni filosofiche di senso comune che ispirano la logica della giustizia, i presupposti di coscienza e volontà e, in ultima istanza, l'idea stessa di libero arbitrio.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Paci, Deborah. "Emmanuel Mounier e il fascismo italiano." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (December 2011): 121–59. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-002005.

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L'autrice propone una riflessione incentrata sul rapporto di Emmanuel Mounier, direttore della rivista personalista, con il fascismo italiano. Il saggio si sofferma su uno specifico avvenimento: la partecipazione di Mounier al convegno italo-francese di studi corporativi del maggio 1935. Comprendere il percorso intellettuale e politico del filosofo francese richiede un'indagine della concezione mounieriana di cristianitŕ e, al contempo, un'analisi della posizione tenuta dalla Chiesa nei confronti dei processi di secolarizzazione e del totalitarismo. All'origine di un giudizio non completamente negativo nei confronti dell'esperimento corporativo avviato dal fascismo italiano nel corso degli anni Trenta vi era il desiderio, condiviso con i gruppi non conformisti, di giungere a una "terza via" tra liberalismo e comunismo. Secondo Mounier, il fascismo, cosě come il personalismo cattolico, differiva dal materialismo borghese per il fatto di richiamarsi al primato della dimensione spirituale. Ciň nonostante, si imponeva la necessitŕ di spogliare quei valori - ritenuti sani nella loro essenza e di cui il fascismo, a suo giudizio, si faceva portatore - dal culto della forza e della violenza.
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Reale, Maria Cristina. "Il diritto di non curarsi. Ancora uno scontro tra doveri medici e libertŕ di autodeterminazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 159–68. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002009.

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Il conflitto tra il diritto degli individui di decidere come curarsi e il dovere dei sanitari di adempiere ai propri obblighi di cura richiama questioni note e delicate quali la definizione del concetto di vita e di salute, del tipo di rapporto che si instaura tra medico e paziente e della sussistenza di limiti al diritto di rifiutare le cure. Sebbene tale diritto trovi ampio riconoscimento a livello tanto normativo (pur in assenza di una legge ad hoc) quanto giurisprudenziale, un recente caso di imposizione forzata di un trattamento, dai medici considerato salvavita, ad un soggetto che a tale trattamento si opponeva in modo reiterato, pienamente consapevole delle eventuali conseguenze, ha nuovamente evidenziato le difficoltŕ che insorgono quando si tratta di tutelare in giudizio il pieno rispetto della volontŕ del paziente.
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Marco, Ciccarelli. "Collaborazione ed efficienza nel processo civile. Redazione degli atti, diritto di difesa e servizio degli uffici giudiziari." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 144–55. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006014.

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1. Processo e garanzie: contrapposizione o collaborazione fra giudici e avvocati?2. Tecniche di redazione degli atti ed efficienza del processo3. Il "Progetto atti" di Torino: protocollo e modelli4. Redazione degli atti ed esercizio del diritto di difesa5. Redazione degli atti, lavoro del giudice e servizio dell'ufficio6. Cose fatte e cose da fare
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Long, Joëlle. "Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne: luci e ombre." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (January 2023): 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Čatić, Ivica. "Giudizio e annuncio di un incontro nuovo: analisi del messaggio di Mt 23,37-39 (I)." Diacovensia 30, no. 2 (2022): 261–85. http://dx.doi.org/10.31823/d.30.2.5.

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Il lavoro, diviso nei due articoli successivi, intende indagare il messaggio di breve pericope Mt 23,37-39. L’importanza della ricerca proviene da alcuni fatti il quale primo è rapporto drammatico tra Israele ed il suo Messia, come lo presenta il Primo evangelista, e dal fatto che Mt 23,37-39 contiene l’ultime parole di Gesù rivolte al popolo d’Israele prima del racconto della passione. Il secondo fatto si riferisce all’unanimità degli studiosi riguardo al messaggio del testo. Esso presenta un crux interpretorum al quale sono state assegnate contrastanti interpretazioni. Una prima linea degli interpretatori comprende la nostra pericope come l’annuncio della salvezza finale; l’altra, invece, pensa che si tratta di un giudizio definitivo mentre la terza qui trova il messaggio di salvezza condizionata. In situazione di tale disaccordo tra i ricercatori autorevoli spinge ad intraprendere l’analisi esaustiva del testo di Mt 23,37-39 la quale mette sotto analisi ogni punto pertinente al messaggio finale. Il risultato di questa ricerca per primo offrirà la base di proporre la nostra interpretazione propria e, per secondo, presenterà il contributo per facilitare comprensione dell’impatto del nostro testo sull’insieme della teologia del Vangelo di Matteo. L’importanza di questo tema viene accentuata anche nel contesto del dialogo interreligioso recente perché potrebbe facilitare un passo avanti verso la verità che, benché questo oggi non è ancora evidente, è unica per tutti. Questo primo articolo contiene l’analisi letteraria della nostra pericope. Essa appartiene principalmente alla lettura sotto l’aspetto sincronico, benché non è escluso l’uso temporaneo di elementi del metodo storico-critico e dell’analisi in chiave comunicativa. Nel lavoro saranno esaminati contesto remoto e prossimo, delimitazione ed articolazione del testo, mentre il secondo articolo prosegue con analisi semantica.
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Capicchioni, Amos. "Trust <i>sham</i> e tutela cautelare (Trib. Perugia, 31 luglio 2021)." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 344–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.91.

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Massima È assoggettabile a sequestro conservativo ex art. 671 cod. proc. civ. la nuda proprietà di un immobile che l’ex amministratrice di una s.r.l., convenuta in giudizio dalla curatela del fallimento della società per mala gestio e condotte distrattive, ha segregato in un trust autodichiarato in favore dei propri discendenti, essendo il trust sham per essersi il disponente/trustee riservato il diritto di abitazione e il potere di revocare i beneficiari e nominarne di nuovi e avere così mantenuto la disponibilità del fondo in trust.
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Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Paffarini, Jacopo. "Costituzione e linguaggio normativo." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 9, no. 31 (June 30, 2015): 32–55. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v9i31.175.

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Il problema dell’interpretazione del linguaggio normativo costituisce una fonte di riflessione non solo per il giurista che rivolge la sua attenzione al proprio ordinamento, ma anche per il comparatista che si accinge a studiare il diritto straniero. Secondo un orientamento oramai consolidato all’interno della scienza comparatistica, per la corretta identificazione del «termine del confronto» non basta la conoscenza del «diritto scritto», ma è necessario apprendere le regole ermeneutiche praticate nell’«altro» contesto normativo. In tal senso, si è detto che il giudizio comparativo può definirsi rigoroso soltanto quando il giurista evita di trasferire «gli atteggiamenti mentali del suo diritto» nei termini della comparazione. Nel presente contributo si intende mettere in luce le regole comuni ed i limiti della logica giuridica, evidenziando come, attraverso la comparazione, la dottrina abbia preso coscienza dei fattori extragiuridici che intervengono inevitabilmente nel processo di creazione/interpretazione del diritto.
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Góralski, Wojciech. "Zadania psychologa w sprawach o nieważność małżeństwa w świetle wymogów nowego prawa małżeńskiego." Prawo Kanoniczne 29, no. 3-4 (December 10, 1986): 163–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1986.29.3-4.11.

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II Codice di Diritto Canonico promulgato da papa Giovanni Paolo II nel 1983 sottolinea nel diritto matrimoniale il ruolo del consenso matrimoniale dando la dimensione personale e spirituale del matrimonio canonico. La dimensione spirituale e personale del matrimonio trova infatti disciplina specifica in piu punti della nuova normativa. Tra essi e da esporre anzitutto la materia della incapacità psichica che ha per la prima volta una disciplina legislativa nel can. 1095. L’autore cercha di indicare il principale compito dei periti — psico- loghi nei processi di nullità del matrimonio, basati sul can. 1095, n. 2 e 3. Si tratta di coloro che soffrono di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e gli obblighi essenziali matrimoniali nonchè di coloro che per causa di natura psichica non possono assumere le obbligazioni essenziali del matrimonio. Si presenta anche alcune proposizioni riguardo al errore e al dolo.
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Biagiotti, Andrea, and Natalia Faraoni. "Brevetti provetti: un'analisi esplorativa dei brevetti "di rottura" italiani del settore farmaceutico." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 122 (June 2011): 81–93. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-122006.

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Il saggio presenta i risultati di un'indagine esplorativa su un campione di brevetti farmaceutici dello. Il brevetto viene analizzato come un processo di costruzione sociale dell'innovazione. Dopo aver classificato il campione in base al giudizio di una giuria di esperti, gli autori prendono in considerazione una serie di variabili che possono influenzare la capacitŕ "di rottura" dei brevetti in termini di una discontinuitŕ scientifico-tecnologica: il profilo formativo e professionale degli inventori; le caratteristiche generali dell'organizzazione in cui il brevetto è maturato; le risorse esterne alle imprese ma interne al territorio su cui l'organizzazione ha fatto affidamento; le dinamiche del gruppo di ricerca autore del brevetto. La comparazione tra i brevetti "di rottura" e quelli di contenuto innovativo più ordinario permette di individuare le dimensioni rilevanti nello spiegare la distribuzione del contenuto innovativo all'interno del campione.
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Góralski, Wojciech. "Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 109–16. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.05.

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Nei processi canonici, tra l’altro quelli matrimoniali, un ruolo importante appartiene all’awocato di cui la partecipazione ad essi è una espressione della realizzazione di diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta l’ufficio dell’avvocato (il suo ruolo e i suoi compiti nei procesi canonici matrimoniali) alla luce dei discorsi dei Sommi Pontefici pronunciati alla Rota Romana negli anni 1939-2007. Fra questi discorsi si deve esporre 1’allocuzione di Pio XII del 2 ottobre 1944 nella quale si sottolinea che tutta l’attività dell’avvocato deve essere radicata nel servizio della verità oggettiva. Nello stesso senso si sono espressi i succssori del Pio XII: Giovanni XX III, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
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Góralski, Wojciech. "Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii"." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 35–50. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.03.

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Анотація:
Nei processi ecclesiastici matrimoniali, soprattutto di nullità del matrimonio, un ruolo importante si deve attribuire all’avvocato. La sua partecipazione al processo matrimoniale canonico è una espressione della realizzazione del diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta e commenta i compiti dell’ avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio alla luce del CJC e della Istruzione „Dignitas connubii” del 25 gennaio 2005. Dopo aver riferito la funzione dell’avvocato in genere (l’istituzione, i requisiti, l’eliminazione), si ferma sull’ufficio dell’avvocato stabile e termina con la indicazione degli obblighi e dei diritti dell’avvocato. Fra le proposte finali si sottolinea il bisogno della istituzione dell’ufficio (o persona), di cui nel art. 113 § 1 della suddettta Istruzione.
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Caterini, Mario. "Osservatorio Europeo. La presunzione d'innocenza come regola di giudizio, dall'illuminismo all'armonizzazione europea. Implicazioni di diritto penale sostanziale." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (July 2015): 141–93. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001006.

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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, no. 1 (March 1, 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Bastianelli, Laura, Alessandro Bianchi, Francesco Bottaccioli, Raffaella Cardone, Ines Romy Cutrona, Gianangelo Palo, Fabio Sinibaldi, Emanuela Stoppele, Giulia Tossici, and Laura Vaccaro. "Un nuovo paradigma per le scienze e le professioni psicologiche e psichiatriche." PNEI REVIEW, no. 1 (April 2021): 12–69. http://dx.doi.org/10.3280/pnei2021-001002.

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Proposte della Commissione nazionale Discipline Mentali della Società Italiana di Psiconeuroendocrinoimmunologia (Dis.Men Sipnei) per il rinnovamento delle scienze e delle pratiche psicologiche e psichiatriche. A più di 80 anni dalla morte di Freud, registriamo due fenomeni simultanei: da un lato il profondo ridimensionamento dell'influenza della psichiatria biologica e dall'altro lato la dissoluzione dell'ortodossia in psicologia. Questa doppia crisi ha innescato alcuni cambiamenti rilevanti: ha favorito la convergenza e la contaminazione tra le diverse tradizioni psicologiche e ha fatto crescere la reputazione del professionista "psi" e del lavoro psicologico quale intervento efficace sulla salute umana. Un fenomeno indubbiamente positivo che, tuttavia, presenta un profilo, a giudizio degli autori, negativo: la tendenza ad affidarsi all'empirismo e all'eclettismo clinico, accantonando la riflessione e il dibattito sui nodi della teoria e della prassi psicologica. Per questo gli autori ritengono opportuno e utile avanzare una riflessione di fondo su cui incardinare proposte operative.
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Alpa, Guido. "L'art. 140 bis del Codice del consumo nella prospettiva del diritto privato. Prime note." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (September 2010): 7–19. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001001.

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L'art. 49 della l. 23 luglio 2009 n. 99 ha ridisegnato il profilo dell'azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall'art. 140 bis del codice del consumo. La precedente versione, dettata dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 non era mai entrata in vigore. Ora la rubrica della disposizione č intitolata all'azione di classe. Riferita alle persone, l'espressione "classe" č inusuale nel nostro lessico giuridico, e pertanto il suo significato deve essere costruito sulla base dello stesso contenuto della disposizione. Non possono essere utilizzati criteri sistematici, perché nell'ambito del codice del consumo altri strumenti processuali, come le azioni previste dagli artt. 139 e 140 , sono rivolti alla tutela di "interessi collettivi dei consumatori", e sono affidati non a rappresentanti di una classe bensě alle associazioni rappresentative dei consumatori inserite nell'elenco previsto dall'art. 137. Nell'ordinamento si contano diverse ipotesi di azioni a difesa di interessi di categoria - oltre alle azioni individuali promosse nell'ambito dello stesso giudizio da una pluralitŕ di soggetti - ma nessuna disposizione che le riguarda puň essere invocata per interpretare l'art. 140 bis, il quale č un unicum nel nostro universo processuale.
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Parente, Ferdinando. "Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 26, 2020): 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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Del Piccolo, Lidia. "Psycho-social problem disclosure during primary care consultation." Epidemiology and Psychiatric Sciences 9, no. 4 (December 2000): 257–71. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00008393.

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RIASSUNTOScopo – Valutare come i pazienti trattano tematiche psicosociali durante la consultazione in medicina generale e se vi è un'influenza degli aspettà di personalità (dipendenza emotiva e tendenza a controllare o delegare la salute) su tale comportamento. Disegno — “Caso-controllo”. Tra i casi rientravano coloro che avevano punteggio maggiore o uguale a tre nel General Health Questionnaire (GHQ—12). L'appaiamento caso—controllo è stato fatto sulla base del medico curante, del giudizio di presenza/assenza di disagio emotivo espresso dal medico, dal sesso, dall'età e dalla presenza di malattia cronica. Setting — Sei ambulatori di Medicina Generale. Principali misure utilizzate — Scheda del medico con i dati clinici del paziente, Scheda del paziente con dati socio—demografici, Questionario sui problemi sociali, GHQ—12, Questionario sugli eventi di vita. Successivamente i pazienti sono stati ricontattati ed hanno compilato la Multidimensional Health Locus of Control Scale (MHLC), l'Interpersonal Dependency Inventory e il Social Support Questionnaire. Risultati – La probabilità di trattare tematiche psicosociali aumenta quando il medico attribuisce disagio psichico. I pazienti correttamente identificati senza disagio emotivo hanno trattato meno frequentemente temi psico-sociali, pur accennandoli, il contrario si è verificato per i pazienti riconosciuti con disagio. I pazienti con alto punteggio al GHQ-12 e non identificati dal medico (falsi negativi), più degli altri non hanno neppure fatto cenno ad aspetti psicosociali. La presentazione di problemi psicosociali non è risultata influenzata dalle misure di personalità. Conclusioni – L'assenza di accenni a temi psicosociali e la mancanza di un approccio centrato sul paziente hanno contribuito al non riconoscimento del disagio emotivo nei pazienti «falsi negativi». Un atteggiamento attivo da parte del medico nell'introdurre tematiche psicosociali può avere un notevole effetto sul riconoscimento del disagio psichico in tali pazienti.
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Macrì, Francesco. "LA RIFORMA DEI REATI SESSUALI IN FERMANIA DEL 2016." Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM 13, no. 1 (May 5, 2018): 370. http://dx.doi.org/10.5902/1981369432281.

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Il legislatore tedesco ha nel 2016 riformato incisivamente la legislazione penale sessuale. La norma di maggiore impatto giuridico e simbolico è il § 177/1 StGB, che sancisce – per la prima volta in un grande ordinamento di Civil Law – la punibilità degli atti sessuali “meramente dissensuali”. Ulteriore modifica rilevante è l'incriminazione degli atti sessuali commessi “a sorpresa”, così come quella delle molestie sessuali. È stato poi introdotto un peculiare delitto “accessorio” (§ 184j StGB) che sanziona la mera partecipazione ad un gruppo che induca uno dei membri a commettere un reato sessuale. Siffatta previsione, peraltro, si connota per una strumentalizzazione simbolica del diritto penale che non appare accompagnata da un potenziamento funzionale della tutela della libertà sessuale. In un'ottica complessiva, tuttavia, va osservato come la suddetta ombra (così come altre minori) sia affiancata da importanti luci, a partire dalla svolta “consensualistica” del Sexualstrafrecht tedesco, che ad avviso dello scrivente consentono un giudizio globalmente positivo – pur con talune riserve – sulla riforma.
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Lupoi, Maurizio. "I trust e la loro comprensione comparatistica." gennaio-febbraio, no. 1 (February 3, 2022): 3–16. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.45.

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Tesi“Trust” è una nozione vaga e ultra-semplificata che nessuno studioso di common law ha mai tradotto in termini con i quali i giuristi di diritto civile hanno familiarità. Il diritto dei trust non è stato mai sistematizzato ed è strutturalmente incoerente (il che non significa che sia irrazionale); non esiste neanche una definizione dei ‘trust’ generalmente accettata e l’art. 2 della Convenzione de L’Aja sul trust non include tutti i caratteri del trust di common law. L’incoerenza è un dato strutturale del diritto inglese dei trust che si è sviluppato per mezzo di dicta giudiziari, ciascuno dei quali è un frammento delle inespresse teorie giuridiche dei singoli giudici. I giuristi di diritto civile non sono in grado di ‘tradurre’ le nozioni dell’equity in concetti di diritto civile. Non si tratta però di un compito impossibile se l’origine delle nozioni dell’equity e delle regole del diritto dei trust sono rintracciate e spiegate; così, un legislatore civilista può ben ricorrere al diritto dei contratti e perfino consentire che i disponenti agiscano in giudizio contro i loro trustee senza modificare sostanzialmente gli aspetti funzionali dei trust. D’altra parte i civilisti debbono diffidare da certi sviluppi moderni della “industria del trust” e dai connessi “trust industriali”, dal dilagare dei quali può discendere il crollo dell’intero diritto dei trust. The author's view“Trust” is a vague and over-simplified notion that no common law scholar has ever put in terms familiar to civil lawyers. Trust law has not been rationalised and is structurally incoherent (which does not mean irrational); not even a generally held definition of “trust” exists and article 2 of the Hague Trust Convention did not embody all the features of the common law trust. Incoherence is a structural feature of English trust law which developed from dicta of judges, each of which is a fragment of a judge’s unspoken legal theory. Civilians are unable to ‘translate’ equitable notions into civil law concepts. It is not an impossible task, however, once the origins of the equitable notions and of trust law rules are traced and explained; thus, a civilian lawmaker may well resort to contract law and even allow settlors to sue their trustees without substantially varying the functional aspects of trusts. On the other hand, civilians should be wary of certain modern developments of the “trust industry” and of the attendant “industrial trusts”, from the spread of which the demise of the whole trust law may ensue.
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Rozkrut, Tomasz. "Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 63–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.05.

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Il parere del perito nel processo canonico è una questione di grande attualità e al tempo stesso un argomento di grande interesse dottrinale e processuale. Non vi sono dubbi sul fatto che il perito processuale appaia nel processo canonico anzitutto come esperto scientifico. La sua opinione è un mezzo processuale particolare, che viene sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria della Chiesa, secondo il principio della libera valutazione delle prove processuali. Il ruolo degli esperti nella vita attuale della Chiesa, e particolarmente nel processo matrimoniale moderno non solo non è da sottovalutare, ma al contrario è molto importante e richiede una piena rivalutazione, non soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale ecclesiale. Larticolo presenta tre questioni: ruolo del perito nel processo canonico, carattere consultivo dell’opinione del perito nei confronti del giudice nel processo matrimoniale e influsso alternativo dell’opinione del perito sulla decisione del giudice. La base per loro forma magistero di papa Giovanni Paolo II sul ruolo del perito (CIC’83, can. 1574-1581). Molto importanti sono in materia i suoi discorsi alla Rota Romana (1987 e 1988) ma anche, voluta da lui, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii (2005), specialmente nei art. 203-213
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Martini, Angela, and Roberto Ricci. "Un esperimento di misurazione del valore aggiunto delle scuole sulla base dei dati PISA 2006 del Veneto." RIVISTA DI ECONOMIA E STATISTICA DEL TERRITORIO, no. 3 (November 2010): 80–107. http://dx.doi.org/10.3280/rest2010-003004.

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Il principale obiettivo di questo lavoro č di misurare il valore aggiunto della scuola utilizzando i dati del campione PISA 2006 del Veneto. Le graduatorie di 45 istituti superiori basate sui punteggi grezzi sulla scala di scienze e su indicatori di valore aggiunto sono state poste a confronto per valutare in che misura esse differiscano e per identificare le scuole che si collocano significativamente al di sopra o al di sotto della media in base all'uno e all'altro criterio. Per realizzare l'obiettivo della ricerca si č fatto ricorso a un modello di regressione lineare gerarchica a due livelli. Le variabili considerate per giungere a una stima del valore aggiunto sono le caratteristiche di sfondo degli studenti e il loro livello cognitivo iniziale, valutato sintetizzando in un unico indicatore i voti conseguiti dagli alunni al termine del primo quadrimestre del primo anno di scuola secondaria superiore e il giudizio finale ottenuto all'esame di licenza media. Il confronto tra i punteggi grezzi delle scuole e i punteggi di valore aggiunto mostra l'esistenza di una notevole differenza tra di essi e che i migliori risultati in termini di valore aggiunto sono nel Veneto ottenuti non dai licei ma dagli istituti tecnici. Questo lavoro indica che una valutazione dei risultati delle scuole che si limiti ai soli risultati grezzi porta a conclusioni fuorvianti. L'articolo mostra che il livello cognitivo iniziale degli studenti che frequentano una scuola č particolarmente importante e che di esso si deve tener conto nel valutare i risultati degli istituti.
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Sgreccia, Elio. "La politica della ricerca biomedica: valori e priorità." Medicina e Morale 52, no. 1 (February 28, 2003): 11–65. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.673.

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L'articolo affronta il tema delle strategie e delle politiche sottese alla ricerca biomedica che può coinvolgere soggetti umani i cui elementi principali sono: 1. l'intenzione di produre qualcosa che possa essere applicato e accettato comunemente; 2. che abbia come oggetto la biomedicina. Dopo avere passato in rassegna le diverse tipologie di ricerca biomedica, l'autore entra nel merito della politica della ricerca biomedica tracciandone la definizione ed i significati quali programmazione, regolamentazione, globalizzazione. Da questi tre significati prende le mosse la riflessione ulteriore attraverso l'illustrazione comparativa delle politiche di ricerca adottate in diversi Paesi, la rassegna dei codici etici, delle istituzioni e delle regolamentazioni specifici. Nel prosieguo dell'articolo viene argomentato il necessario ruolo integrativo dell'etica nelle politiche della ricerca biomedica, secondo un metodo triangolare che a partire dall'esame dei dati e proseguendo con l'esame dei valori in gioco, si concluderà con il giudizio etico. All'autonomia della ricerca viene dedicata particolare attenzione, laddove si sostiene che la libertà e l'indipendenza dello scienziato non sono minacciate da una visione antropologica integrale per il fatto che la scelta è illuminata dai valori, perché i valori non sono estranei alla libertà. È tutto l'uomo che si deve far carico del suo simile; egli è chiamato ad operare scegliendo il meglio che ha a disposizione in vista del bene del suo simile. L'autonomia dello scienziato, infatti, si esprime compiutamente nel farsi carico liberamente e responsabilmente di fini, mezzi, metodi e conseguenze di un determinato progetto di ricerca. Ai rischi derivanti da una assolutizzazione del riduzionismo insito nel metodo scientifico ed alla riflessione del Magistero cattolico sulla politica della ricerca biomedica viene dedicata l'ultima parte dell'articolo.
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Gufoni, M. "Uphill/downhill nystagmus." Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no. 6 (December 2017): 513–18. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1403.

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Capita spesso che un paziente con vertigini sia difficilmente inquadrabile (se periferico o centrale), anche affidandosi ai criteri consigliati nella recente letteratura. In questo lavoro si propone di utilizzare la valutazione della combinazione tra nistagmo spontaneo ed “Ocular Tilt Reaction” per dare un giudizio sulla sede della patologia che provoca il nistagmo. Si propone di dividere il nistagmo in : 1) nistagmo “in salita” in cui il nistagmo batte su un piano inclinato e il verso della fase rapida è verso l’occhio ipertropico (questo tipo di nistagmo è verosimilmente periferico); 2) nistagmo “ in discesa” ” in cui il nistagmo batte verso l’occhio ipotropico (questo tipo di nistagmo è verosimilmente centrale); 3) nistagmo “in piano” ” in cui il piano su cui batte il nistagmo è perfettamente orizzontale e sul quale non si può dire nulla (è stato rilevato solo nel 15% dei casi). La posizione nello spazio del vettore del nistagmo è da considerare una caratteristica intrinseca del nistagmo stesso (come direzione, verso ,frequenza, velocità angolare ecc.) e va riportata nella descrizione del nistagmo, potendo dare un’indicazione sulla sua natura (periferico o centrale). In particolare, confrontando l’inclinazione del nistagmo con l’Head Impulse Test (HIT), si ottengono risultati simili nella valutazione topodiagnostica di un nistagmo spontaneo. Sembra dunque che questo segno possa confermare l’HIT per una diagnosi più sicura o sostituirlo in casi dubbi. Al contrario, in caso di nistagmo che batte in piano (né in salita né in discesa, attribuibile probabilmente al fatto che le macule utriculari sono risparmiate) l’HIT può sostituire l’osservazione del piano del nistagmo. In questo modo i due segni si confermano e si integrano a vicenda nei casi dubbi. Il test non richiede tempi aggiuntivi e non è in alcun modo causa di disturbo per il paziente, per cui se ne propone l’inserimento nella valutazione di ogni nistagmo spontaneo.
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Montanari Vergallo, Gianluca, and Natale Mario Di Luca. "La spinta verso una legislazione europea comune sul diritto di conoscere le proprie origini genetiche / The push towards common European legislation with respect to the right to know one’s genetic origins." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 747–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.518.

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A venti anni dalla sua approvazione, la Convenzione di Oviedo necessita di un aggiornamento. Infatti, non affronta la questione del diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa di conoscere l’identità dei donatori di gameti. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha recentemente stabilito che: a) il diritto di conoscere le proprie origini biologiche è tutelato dall’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo; b) tale diritto deve essere bilanciato con quello della madre biologica di rimanere anonima (c.d. parto anonimo). Al fine di trovare tale bilanciamento, una possibile soluzione consiste nel richiedere ai giudici di convocare la madre per chiederle se intende revocare l’anonimato. Se la madre ribadisce la propria originaria intenzione di rimanere sconosciuta, il Tribunale non può consentire al figlio di conoscere la sua identità. Gli autori analizzano anche altre due questioni non prese in considerazione dalla Corte europea: a) l’equilibrio tra il diritto di conoscere le proprie origini e quello dei donator di gamete all’anonimato; b) se tale diritto dei bambini nati da fecondazione eterologa vincoli i genitori legali a rivelargli le modalità del concepimento. Tali problemi e l’importanza degli interessi in gioco inducono gli autori a sostenere che la scelta di usare il citato art. 8 come criterio di giudizio non è affatto ottimale. Appare preferibile affrontare queste questioni attraverso un aggiornamento della Convenzione di Oviedo o comunque con modalità tali da arrivare ad una regolamentazione che sia uniforme all’interno dell’Unione europea. ---------- Twenty years since it was opened for signature, the Oviedo Convention needs updating. It does not deal with the issue of the donor-conceived children’s right to know the identity of the gamete donors. The European Court of Human Rights has recently stated that: a) the right to know one’s biological background is protected by article 8 of the Convention on Human Rights; b) such a right must be balanced with the biological mother’s right to anonymity (anonymous birth). In order to find such balancing, a possible solution might be to require judges to summon mothers to ask them whether they would like to reverse their decision to be anonymous. If the mother reaffirms her intention to remain unknown, the court may not allow the child to learn of her identity and contact her. The authors also analyze two other issues not taken into account by the European Court: a) the balancing between the right to know one’s origins and the gamete donors’ right to anonymity; b) whether the donor-conceived children’s right to know would make it mandatory for legal parents to disclose conception procedures. These problems and the importance of the interests at stake induce the authors to argue that the choice to keep using the above mentioned article 8 as yardstick is far from ideal. It appears to be far preferable to deal with these issues while updating the Oviedo Convention or in such a way as to incentivize the enactment of legislation that would be uniform throughout the European Union.
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SCHERER, Katia Ragnini. "LA FUNZIONE DEL DIRITTO IN RELAZIONE AI RISCHI CLIMATICI." Revista Juridica 1, no. 58 (April 7, 2020): 116. http://dx.doi.org/10.21902/revistajur.2316-753x.v1i58.3826.

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RIASSUNTO Obbiettivo: Questo articolo consiste nell’analizzare in modo riflessivo le possibilità di studio del diritto in relazione ad una gestione dinamica della legge, il cui orizzonte è la costruzione di un futuro resiliente.Tenendo conto del contesto giuridico brasiliano, sono pertanto oggetto di riflessione tre argomenti: il primo si riferisce alla forma di giudizio, da parte del Diritto ,dei disastri climatici; il secondo riguarda il trattamento dato ai disastri climatici nel quadro giuridico brasiliano e l’ultimo tratta, invece, le possibilità di sviluppare resilienza in relazione ai primi due temi. Metodologia: Il metodo di approccio scelto come supporto alla ricerca è quello dell’analisi funzionale, inteso come metodo comparativo, in cui la sua introduzione nella realtà ha la funzione di analizzare qualcosa che già esiste attraverso altre possibili considerazioni. Quindi, in questa maniera, si può fare riferimento all’oggetto come punto di vista del problema al fine di poter osservare altre soluzioni. Pertanto, la spiegazione funzionale non è altro che l’espansione del tutto a una limitazione specifica degli equivalenti funzionali. Risultati: Considerando l’oggetto dell’analisi, i risultati puntano verso una necessaria assimilazione della denominazione ‘rischio climatico’ da parte della gestione legale delle catastrofi , oltre ad indicare la possibilità di introduzione di servizi ecositemici come strumenti legali nel Diritto i quali concretizzeranno la matrice strutturante, inaugurata dall’attuale politica pubblica brasiliana di protezione e difesa civile, che è la prevenzione. Contributi: Il principale apporto di questo studio si riferisce alla differenziazione funzionale degli strumenti giuridici già esistenti nella legislazione brasiliana al fine di garantire l'efficacia delle politiche pubbliche per la produzione e il recupero dei servizi ecosistemici, come uno dei pilastri della resilienza legale per la gestione giuridica dei rischi di catastrofi dovute a cambiamenti climatici, che sono sempre più numerosi, intensi e gravi. Parole-chiave: Rischi climatici; Gestione del diritto; Servizi ecosistemici; Resilienza; Teoria dei sistemi. RESUMO Objetivo:Este artigo consiste em analisar reflexivamente as possibilidades de observação do Direito em relação a uma gestão dinâmica pelo Direito, cujo horizonte é a construção de um futuro resiliente. Assim são objeto de reflexão três argumentos levando em conta o contexto jurídico brasileiro: o primeiro se refere à forma de observação dos desastres climáticos pelo Direito; o segundo refere-se ao tratamento dado aos desastres no marco legal brasileiro e o último investiga as possibilidades de construção de resiliência em relação aos mesmos. Metodologia: O método de abordagem escolhido para a sustentação da investigação é o da análise funcional, compreendido como um método comparativo, em que sua introdução na realidade possui a função de olhar algo que já existe com outras possibilidades de observação. Assim, por tal método, se remete o objeto a um ponto de vista do problema para observar outras soluções. Portanto, a explicação funcional não é outra coisa senão a expansão do todo para uma limitação em concreto das equivalentes funcionais. Resultados: Considerando o objeto de análise, os resultados apontam para a necessária assimilação da nova denominação “ risco climático” à gestão jurídica de desastres, assim como aponta os serviços ecossistêmicos como possibilidade de introdução no Direito de instrumentos legais que irão concretizar a matriz estruturante inaugurada pela atual política pública brasileira de proteção e defesa civil que é a prevenção. Contribuições: A principal contribuição deste estudo se refere à diferenciação funcional de instrumentos jurídicos já existentes na legislação brasileira com a finalidade de garantia da efetivação de políticas públicas de produção e recuperação de serviços ecossistêmicos, como um dos pilares de resiliência jurídica para a gestão jurídica de riscos de desastres advindos das mudanças climáticas, cada vez mais numerosos, intensos e severos. Palavras-chave: Riscos climáticos; Gestão pelo Direito; Serviços ecossistêmicos; Resiliência; Teoria dos Sistemas.
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Gratteri, Andrea. "Elezioni primarie e segretezza del voto: elementi pubblicistici ed associazionismo privato." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 55, no. 1 (June 30, 2006): 241–54. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12716.

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Lo scorso 16 ottobre più di settemila elettori si sono recati al seggio allestito dai partiti dell’Unione, hanno magari affrontato una lunga attesa, hanno sottoscritto una dichiarazione di adesione ad un progetto politico, hanno pagato almeno un euro quale contributo alle spese, si sono appartati dietro ad un paravento, hanno piegato la scheda elettorale e l’hanno inserita nell’urna senza apporvi alcun segno. Contemporaneamente altri novemila elettori compivano le stesse operazioni salvo invalidare la scheda. Il comportamento di questi elettori, che pure rappresentano una frazione minima di coloro che si sono espressi per scegliere il leader dell’Unione, mette in evidenza uno degli elementi di maggior delicatezza di una consultazione, come quella delle primarie, dove si possono distinguere due diversi atti politicamente significativi: prima, la decisione di partecipare al voto; poi, la scelta fra le diverse opzioni di voto. Cosa ha spinto allora quei sedicimila elettori ad esprimere un voto non valido? Si deve pensare che costoro siano portatori di un senso di appartenenza al progetto dell’Unione tanto elevato da voler partecipare alla consultazione pur non volendo sostenere nessuno dei candidati? Alcuni probabilmente hanno voluto esprimere questo loro giudizio, magari votando goliardicamente, per esempio, per Valentino Rossi. Altri elettori, però, hanno presumibilmente votato scheda bianca (o nulla) perché la loro assenza al seggio sarebbe stata notata: per una qualche ragione dovevano esserci. Da queste prime considerazioni emerge il problema inestricabile di tutte quelle consultazioni in cui partecipazione e non partecipazione sono espressive di un comportamento connotato politicamente, come avviene ormai “tradizionalmente” in occasione dei referendum abrogativi. In questo caso solo la maturità della comunità politica e la diffusa legalità del sistema possono essere invocate per mitigare l’incidenza di pressanti forme di controllo (sociale e personale) e di indebite interferenze sulla partecipazione che, di fatto, limitano la libertà del voto. È pertanto evidente che la questione della segretezza del voto è di rilevante interesse anche per le consultazioni prive di ufficialità. In occasioni di questo genere la segretezza del voto può, perlomeno, attenuare le eventuali pressioni subite da chi, controvoglia, si è magari recato comunque al seggio.
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Biorcio, Roberto, and Paolo Natale. "LA MOBILITÀ ELETTORALE DEGLI ANNI OTTANTA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 19, no. 3 (December 1989): 385–430. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008649.

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IntroduzioneLo studio della mobilità elettorale si ricollega per diversi aspetti al dibattito sulle tendenze generali del mercato elettorale in Italia e alla problematica legata ai tipi di voto. Lo studio delle forme che può assumere la mobilità elettorale costituisce però, a nostro avviso, un tema dotato comunque di una sua autonoma specificità. Le forme che assume il passaggio da una scelta di voto ad un'altra dipendono sia dalle modifiche di posizionamento dei partiti nell'ambito della competizione elettorale, sia dalle modalità secondo cui i cittadini-elettori si rapportano ad essi e, più in generale, vivono il proprio rapporto con la sfera politica e le istituzioni.Si possono individuare nella scelta dell'elettore diverse componenti analitiche (cfr. Parisi e Pasquino 1977; Pizzorno 1983 e 1986, Mannheimer e Sani 1987), riconducibili, a nostro avviso, ad alcune peculiari logiche motivazionali. Si può cogliere anzitutto unalogica dell'identificazione,secondo cui l'elettore esprime adesione e solidarietà rispetto a qualche tipo di identità collettiva che ritiene rappresentata in una delle proposte di voto in competizione. Le identità collettive che costituiscono il referente necessario per questo tipo di logica motivazionale possono essere già presenti nella società — e semplicemente trascritte o trascrivibili in una delle possibili opzioni di voto — oppure essere costituite dal «discorso identificante» dei politici (Pizzorno 1983). Oppure ancora essere una combinazione di entrambe queste possibilità. Si può poi riconoscere nell'elettore l'esistenza di unalogica dell'utilità(o della razionalità strumentale rispetto allo scopo), quando il voto appare finalizzato a favorire (oppure ad ostacolare) tendenze politiche e/o provvedimenti specifici, in base ad un proprio calcolo degli interessi. Insieme a queste due, si può considerare una terza componente analitica nel comportamento elettorale — definibile comelogica della protesta— che esprime motivazioni prevalentemente «in negativo» rispetto al voto o rispetto al tradizionale sistema dei partiti; questa logica emerge quando i partiti esistenti non riescono a suscitare sufficiente identificazione nell'elettore, né a rappresentarne le domande sociali. La logica della protesta si può esprimere non solo con l'astensionismo (attivo o passivo), ma anche con il voto per alcuni dei «nuovi partiti» formatisi negli anni settanta e ottanta come espressione di diverse forme di protesta politica o sociale.È evidente che queste diverse logiche motivazionali possono coesistere nello stesso atto di scelta, con un peso che può variare in base alle caratteristiche dell'elettore, alla congiuntura politico-sociale e al tipo di elezione. Quello che interessa al nostro studio è la relazione fra queste logiche di voto ed i processi di mobilità elettorale: come il peso specifico delle diverse logiche motivazionali può fare variare siale probabilitàdi mutamento delle precedenti scelte di voto, siale formeed ilsensoche questo mutamento può assumere.La logica della identificazione — declinata nelle forme più diverse — costituisce ovviamente la base della fedeltà elettorale di partito o, almeno, di «area politica». Per gli elettori che nel voto esprimono soprattutto una esigenza di identificazione, la probabilità di mutamenti è ridotta, e l'abbandono delle precedenti scelte assume un carattere «traumatico», che si può leggere come segno di un generale processo di ri-orientamento politico-esistenziale. Il passaggio diretto ed immediato da una identificazione ad un'altra è un evento che si verifica raramente. Gli elettori che scelgono di non votare più per un partito in cui si erano identificati sperimentano una fase di relativa incertezza, nella quale possono acquistare maggior peso, almeno transitoriamente, le logiche della protesta o quelle del calcolo delle utilità.La logica della utilità si esprime in un «calcolo dei vantaggi» che si può riferire tanto a interessi individuali e particolaristici (voto clientelare), quanto a quelli di gruppo o di categoria, fino ad assumere come riferimento interessi più generali (voto di opinione). Il calcolo dei vantaggi di ogni scelta di voto è funzione delle caratteristiche specifiche e congiunturali delle diverse scadenze elettorali. Ci si può aspettare che quanto più pesa, nella scelta del singolo elettore, la logica della utilità, tanto più sono probabili, almeno in linea di principio, i cambiamenti delle opzioni di voto.Anche la logica della protesta, se non è accompagnata da forte identificazione in un partito vissuto come rappresentante significativo della protesta sociale, fornisce un notevole contributo alla instabilità elettorale: in questo caso è l'atto stesso di abbandono delle precedenti scelte partitiche che diviene il veicolo più importante per l'espressione del risentimento dell'elettore.Si è rivolta l'attenzione a diversi tipi di mutamento nel comportamento elettorale, analizzando in particolare:1)i cambiamenti di voto all'interno del gruppo dei 7-8 partiti tradizionalmente presenti — nel dopoguerra — nelle competizioni elettorali: la mobilità in questo caso può essere interpretata come l'esito di un giudizio razionale sugli effetti dell'opzione elettorale sul quadro politico, o su una serie di politiche specifiche;2)i cambiamenti di voto da uno dei partiti tradizionali alla esplorazione di nuove possibilità di espressione elettorale — nella scelta di votare, ad esempio, per uno dei partiti emersi negli anni settanta ed ottanta, o per qualcuna delle liste che si caratterizzano su specificheissues(pensioni, ecologia, identità regionali, ecc.);3)il cambiamento dal voto al non voto, che può essere letto come diminuzione del livello di identificazione (visto dal lato dell'elettore) o nella capacità di mobilitazione (visto dal lato del partito) di una determinata opzione partitica;4)il ritorno dal non voto (non partecipazione alla votazione o non espressione di voto valido) al voto per una delle liste presenti nella competizione elettorale, che può dipendere dalla accresciuta capacità di suscitare mobilitazione ed identificazione da parte di una delle forze politiche presenti, oppure dalla particolare rilevanza soggettivamente attribuita ad una specifica tornata elettorale.Lo studio empirico delle forme di mobilità elettorale presenta — come è noto — particolari difficoltà, sia perché ciascuna di esse coinvolge quote limitate del corpo elettorale sia, più in generale, per l'ovvio motivo che non sono disponibili registrazioni — a livello individuale — delle scelte di voto e delle loro variazioni fra una elezione e l'altra. A causa di tali difficoltà e per ovviare ai problemi specifici di ciascuna delle tecniche di analisi, nel nostro studio sulla mobilità elettorale 1983-87 abbiamo fatto riferimento a risultati di ricerche realizzate con diversi metodi: analisi di dati raccolti tramitesurvey,analisi di dati elettorali aggregati a vari livelli, stime dei flussi elettorali in alcune città e stime di flussi a livello nazionale basate sui dati rilevati in un insieme di sezioni-campione. E nostra opinione che sia legittimo e necessario utilizzare nella ricerca i diversi metodi a disposizione, con la consapevolezza dei vantaggi e dei problemi metodologici che ciascuno di essi pone: soltanto l'attenta comparazione dei risultati ottenuti da diverse fonti può convalidare o, nel caso, porre seri interrogativi sulle ipotesi sostantive via via formulate. In questa sede il nostro interesse è rivolto ai risultati ottenuti con le diverse metodologie, più che alla discussione delle metodologie stesse, per la quale rimandiamo ad altre sedi.
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Lepore, Amedeo. "Dal divario Nord-Sud alla convergenza: il modelo dell'intervento straordinario a l'azione della Cassa per in Mezzogiorno, durante e oltre la golden age = From the North-South gap to the convergence: The model of the extraordinary intervention and the..." Pecvnia : Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de León, no. 15 (July 10, 2012): 79. http://dx.doi.org/10.18002/pec.v0i15.805.

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<p>La storiografia incentrata sul tema della Cassa per il Mezzogiorno è molto ampia e si sviluppa in relazione non solo alle questioni generali riguardanti l’intervento straordinario, ma anche alle molteplici forme di articolazione settoriale e territoriale dell’iniziativa pubblica per la ripresa e lo sviluppo del Sud. Una ricostruzione puntuale delle vicende della Cassa, che per oltre un quarantennio– anche se con diversità di impostazione nelle varie fasi –ha operato come strumento delle strategie per lo sviluppo del Mezzogiorno, richiede un impegno molto approfondito. Tuttavia, anche senza effettuare una dettagliata cronistoria dell’attività dell’Ente, si può ricomporre una visione d’insieme, attraverso l’interpretazione di un modello di intervento pubblico collegato strettamente agli eventi economici concreti e all’andamento dei processi di industrializzazione che hanno interessato i territori meridionali.</p><p>La scelta di una prospettiva di lungo periodo, imperniata sull’analisi dell’intervento straordinario nel suo complesso, ha permesso un giudizio più equilibrato su tutta l’epoca dell’azione “aggiuntiva” dello Stato per il recupero del divario meridionale, superando eccessive semplificazioni nella valutazione di quell’esperienza e confutando pareri sommari sui suoi risultati, spesso privi di fondamento. Al tempo stesso, una visione ampia ha fatto emergere un percorso in grado di associare il caso della Cassa per il Mezzogiorno, controverso e difficile, ma considerato anche un modello tra i più avanzati a livello internazionale, a un tema di grande importanza, come quello delle politiche di sviluppo adottate per affrontare i problemi dell’arretratezza economica e per avviare a soluzione i dilemmi del dualismo.</p><p>L’analisi effettuata ha provato l’esistenza di un indiscutibile progresso economico nel periodo della <em>golden age</em>. Durante quell’epoca di prosperità non solo si realizzò un notevole avanzamento delle aree del Paese che già possedevano un’armatura industriale, ma si ottenne, contemporaneamente, il risultato, per nulla scontato, di una modernizzazione della struttura economica del Mezzogiorno –attraverso la politica delle opere pubbliche, prima, e dell’industrializzazione vera e propria, poi– nonché, di un recupero del divario accumulato con le regioni settentrionali. In questo modo, l’intervento straordinario, indirizzato verso obiettivi macroeconomici e guidato da una tecnostruttura come quella della Cassa, al tempo stesso autonoma e reattiva alle scelte strategiche del governo, si dimostrò lo strumento più efficace e innovativo per fare dell’Italia intera una potenza industriale. L’allontanamento da questi esiti, nella fase successiva dominata dalla crisi petrolifera e dalle politiche di ristrutturazione industriale, pur determinando una netta inversione di tendenza, non ha messo in discussione il valore dell’esperienza iniziale della Cassa per il Mezzogiorno, capace di aprire la strada alla crescita economica italiana negli anni del <em>boom</em>.</p><p>Historiography focusing on the Cassa per il Mezzogiorno is indeed vast and developed not only in regard to the main issues concerning the extraordinary intervention, but also to the various sectorial and territorial articulations public interventions for the recovery of Southern Italy undertook. Achieving a punctual reconstruction of the goings-on of the Cassa, an istitution that, for more than forty years –despite some differences in planning during its various phases– operated as an instrument to implement the strategies focusing on developing Southern Italy, requires a very deep commitment. However, an effective overall view can be reconstructed by interpreting a public intervention model strictly linked to the concrete economic events and to the trends of those industrial processes implemented in Southern Italy, even without going through a detailed chronicle of this entity.</p><p>The choice of a long-term perspective, focused on the analysis of the extraordinary intervention in its entirety, allowed for a more balanced evaluation of all the era regarding the “supplementary” actions the Italian State carried out to bridge the gap of its Southern regions, going beyond the exaggerated simplifications plaguing the evaluations of such an experience and confuting those hasty, often baseless, judgments on the results it achieved. At the same time, a wide viewpoint on the matter let a research path emerge, able to link the specific case of the Cassa per il Mezzogiorno, itself difficult and controversial, while being considered one of the most advanced models internationally, with a very significant theme, such as the development policies implemented to tackle the problems of economic backwardness and to begin solving the dilemmas brought by the dualism.</p><p>The analysis which was carried out proved the existence of an unquestionable economic progress during the <em>golden age</em>. In that era of prosperity, not only did the areas in Italy already possessing a significant industrial presence experience significant advancement, all the while, the result, by no means granted, of a modernized economic structure in Southern Italy was achieved –first through a policy focused on public works and then by true forms of industrialization– and of a significant recovery of the gap the area had towards the Northern regions of Italy. Thus, the extraordinary intervention, focused on macroeconomic goals and driven by a technical structure such as the Cassa, itself autonomous and reacting towards governmental choices at the same time, revealed itself to be the most effective and innovative tool in turning the whole of Italy into an industrial power. The departure from such results in the following phase, dominated by the oil crisis and by the policies of industrial reconstruction, despite triggering a significant trend inversion, never questioned the value of the Cassa per il Mezzogiorno’s initial experience, which was able to open and show the way to economical growth, during the Italian <em>boom </em>years.</p>
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Casini, Marina. "Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011." Medicina e Morale 60, no. 2 (April 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.171.

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Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude “l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell’ A. anche alla luce di un’ altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest’ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali- l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l’importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l’art. 1 del Codice civile. ---------- This article examines the Court of Cassation’s recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that “the subject born after his natural father’s death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits”. However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes “the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child’s rights” and holds that “the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born”. Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that “in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills.” Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.
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Eijk, Willem J. "Nata come conseguenza di un errore professionale." Medicina e Morale 54, no. 3 (June 30, 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.392.

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Secondo una sentenza recente della Corte di Cassazione dei Paesi Bassi un ospedale universitario e un’ostetrica devono pagare risarcimenti dei danni materiali e immateriali di una ragazza portatice di handicap e dei suoi genitori per aver omesso di compiere un esame prenatale, nonostante l’avvertimento della madre durante la gravidanza che la ragazza potesse avere delle anomalie genetiche presenti nella famiglia. La Corte di Cassazione qualifica l’omissione della diagnostica prenatale come un errore professionale, visto che la scoperta tempestiva dell’anomalia avrebbe potuto prevenire l’esistenza della ragazza disabile: non perché esiste una terapia, ma perché i genitori avrebbero scelto un aborto procurato se avessero saputo che la ragazza era handicappata. Perciò l’ospedale e l’ostetrica, non avendo fatto un esame prenatale, avrebbero violato il diritto all’autodeterminazione dei genitori di scegliere un aborto procurato. Dal punto di vista etico è difficile parlare di un diritto all’autodeterminazione, poiché nei fatti i genitori, nel caso di un aborto procurato, determinano non la propria vita bensì quella del figlio non ancora nato, cioè di un altro essere umano. La Corte Suprema stessa evita esplicitamente di esprimere un giudizio sul valore della vita della ragazza handicappata, ma in base alla legge e alla giurisprudenza attribuisce ai genitori il diritto di valutare il valore della sua vita dal punto di vista fisico e psico-sociale, a prescindere dal valore intrinseco della vita umana. A parte questo problema fondamentale possiamo chiederci quali siano le eventuali conseguenze della sentenza: al di là dei quadri giuridici, è escluso che l’accettazione sociale, abbastanza ampia nei riguardi dell’aborto selettivo, sia portata ad esercitare una certa pressione sociali sui genitori di un figlio handicappato non ancora nato? Se l’omissione della diagnostica prenatale può essere qualificata come un errore professionale nel caso in cui un figlio handicappato è nato, ospedali, medici e ostetriche non cercano di tutelarsi il più possibile contro eventuali richieste, effettuando per ogni minima cosa un esame prenatale e, forse, raccomandando un aborto procurato? ---------- According to a recent verdict of the Supreme Court of The Netherlands, a teaching hospital and a midwife have to pay material and immaterial damages to a handicapped girl and her parents for having omitted prenatal diagnostics, notwithstanding the warning of the mother during pregnancy that the girl might suffer of genetic anomalies, occurring in the family. The Supreme Court qualifies the omission of prenatal diagnostics as a medical malpractice, as the timely discovery of the anomaly could have prevented the handicapped existence of the girl: non because a therapy exists, but because the parents would have chosen a procured abortion, knowing that the girl was handicapped. Therefore, through the omission of prenatal diagnostics the hospital and the midwife would have violated the right of selfdetermination of the parents to choose for a procured abortion. From the ethical of view it is, however, difficult to speak of a right of self-determination, because in a case of procured abortion the parents do not determine their own lives, but that of the unborn child, i.e. of another human being. The Supreme Court itself explicitly avoids to express a judgment on the value of the life of the handicapped girl, but attributes on the basis of Dutch law and jurisprudence to the parents the right to assess the value of the life of the unborn child from the physical or psychosocial view, without regard to the intrinsic value of human life. Apart from the fundamental problem, we could wonder which are the possible consequences of the sentence: beyond legal frameworks, is it excluded that the social acceptation of selective abortion may lead do a certain social pressure on parents of an unborn handicapped child to choose for that? When the omission of prenatal diagnostics could be qualified as medical practice in case a handicapped child is born, will hospitals, physicians and midwives not try to protect themselves against possible claims by performing prenatal examinations for minimal reasons and, perhaps, by recommending a procured abortion?
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Persano, Fabio. "Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (II)." Medicina e Morale 60, no. 5 (October 30, 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.157.

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Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è sempre un tema molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la prima parte è stata pubblicata sul precedente numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa seconda parte, la dissertazione sui singoli casi giurisprudenziali decisi dalla Suprema Corte prosegue con il caso Planned Parenthood v. Casey. Esso è stato una vera occasione mancata nella storia dell’aborto negli Stati Uniti, perchè venne sfiorata la overrule di Roe v. Wade. Ciononostante, venne sostanzialmente confermato l’impianto delle decisioni precedenti, in considerazione del fatto che una decisione contraria all’aborto avrebbe spiazzato un popolo che per decenni aveva organizzato la propria vita in funzione anche della possibilità di abortire. Con questa decisione si distinse la gravidanza in due periodi: quello della pre-viabilità, in cui la donna era completamente libera di abortire in accordo col medico; quello della post-viabilità, in cui gli Stati avrebbero potuto legiferare, pur dovendo consentire l’aborto nel caso di pericolo per la vita o la salute della madre. Inoltre il diritto d’aborto venne radicato nella libertà riconosciuta nel XIV Emendamento della Costituzione. Nel successivo caso Stenberg v. Carhart fu oggetto di giudizio l’aborto a nascita parziale: una legge del Nebraska aveva bandito questa pratica, ma la legge fu annullata dalla Corte Suprema, nonostante il duro dissenso di ben quattro giudici, fra cui Anthony Kennedy. Successivamente a questa decisione, il Congresso prese l’iniziativa di emanare il Partial Birth Abortion Ban Act. Questa legge fu impugnata in via d’azione davanti alla Corte Suprema e ne scaturì la sentenza Gonzalez v. Carhart. In questa decisione la Corte fece un passo indietro rispetto a Stenberg, affermò la legittimità del bando, sostenne che l’aborto a nascita parziale non è mai necessario per tutelare la vita della donna e che Stenberg era fondato su convinzioni erronee sul punto. Il saggio si conclude con delle interessanti considerazioni in merito ai possibili sviluppi futuri circa il tema dell’aborto negli Stati Uniti, auspica la “liberalizzazione del diritto alla vita” ed avanza una originale proposta, valida per tutti i Paesi in cui l’aborto è legalizzato. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the first part has been published on the previous issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional caselaw about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law framework. In this second part, the dissertation about U.S. Supreme Court single case-law goes on by Planned Parenthood v. Casey. It was a real missed occasion in the abortion affair in the United States, because it was on the verge of overruling Roe v. Wade. However, the framework of the previous cases was substantially confirmed, considering that a decision against abortion would place out people who for a long time organized their own life in connection to the right of abortion. By this judgement, pregnancy was divided into two periods: pre-viability, when woman was completely free to have an abortion in agreement with her doctor; post-viability, when States could restrict abortion, except for woman life or health risks. Moreover, abortion right was founded on liberty, acknowledged by XIV Amendement. In the following case Gonzalez v. Carhart, partial-birth abortion was judged: a statute of Nebraska banned this activity, but it was stroked down by Supreme Court, despite of the dissenting opinion of four judges (Anthony Kennedy was one of them). After this judgement, the Congress wanted to issue Partial Birth Abortion Ban Act. This statute was pre-enforcement challenged to the Supreme Court, and Gonzalez v. Carhart was poured. In this judgment, the Court drew back Stenberg, it stated the ban was legitimate, partial-birth abortion never is necessary to safeguard woman health, and Stenberg was founded on wrong beliefs on this matter. This essay concludes with interesting considerations about possible developments about abortion affair in the United States, wishes “liberty of right to life” and proposes a solution for all the countries where abortion is legal.
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"Diritto italiano. Cittadinanza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 125–33. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004010.

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1. Tribunale di Vicenza 28.10.2009 - status di apolidia - diritto soggettivo proponibile direttamente all'A.G. - rito camerale - competenza del tribunale; cittadino cubano - prolungata assenza da Cuba oltre il termine autorizzato - perdita dei diritti di cittadinanza - riconoscimento status; richiesta in giudizio di rilascio di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza (ex art. 11, co. 1 lett c) d.p.r. 394/99) - difetto di pregresso permesso di soggiorno - esclusione.2. Tribunale di Saluzzo 30.4.2010 - status di apolidia richiesto da cittadino macedone - esperibilitŕ alternativa del procedimento amministrativo o giurisdizionale; giudizio con rito camerale collegiale; apolidia - diritto soggettivo non passibile di affievolimento - giurisdizione ordinaria esclusiva - legittimazione passiva del Ministero interno; esclusione del potere giurisdizionale di ordinare il rilascio del permesso di soggiorno e di sospendere l'ordine espulsivo.
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"Diritto italiano: Cittadinanza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 150–53. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002010.

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Анотація:
1. Tribunale di S. Maria Capua Vetere 7.11.2008 - apolidia - risalente ingresso in Italia da minorenne senza i genitori - esclusione dell'acquisto della cittadinanza serba - accertamento giudiziale status di apolidia - esclusione della previa istanza in sede amministrativa - volontaria giurisdizione - onere della prova a carico del richiedente - necessità di acquisire la prova della perdita della cittadinanza di origine, anche attraverso facta concludentia e non solo con certificazioni2. Tribunale di Torino 17.9.2009 n. 6303 - apolidia - straniero nato in Italia da cittadini macedoni, appartenenti all'ex Jugoslavia - opzione dei genitori per la cittadinanza croata, dopo la divisione della Federazione - diritto non estensibile al figlio - perdita della cittadinanza - difetto dei presupposti per l'acquisizione della cittadinanza macedone - richiesta di accertamento dell'apolidia in Italia, quale luogo di residenza - accoglimento; giudizio per il riconoscmento dell'apolidia - onere della prova a carico del richiedente - sufficienza delle prove indiziarie - esclusione della necessità di fornire la prova (diabolica) di non essere cittadino di nessuno Stato3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 26.11.2009 n. 11771 - cittadinanza per residenza ultradecennale - rigetto per "inaffidabilità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della convivenza civile" - giudizio basato su diversi episodi emersi in sede istruttoria - parere negativo della questura - ampia discrezionalità dello Stato nell'attribuzione dello status civitatis ex art. 9 l. 91/90 - legittimità
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"Diritto italiano. Cittadinanza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 137–41. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002010.

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Анотація:
1. Corte di cassazione 4.4.2011 n. 7614 - apolidia - giudizio di accertamento dello status - proposizione con rito ordinario (e non camerale) in contraddittorio con il Ministero dell'interno 2. Corte appello di Messina 13.1.2011 n. 482 - apolidia - richiedente lo status proveniente dai territori dell'ex Jugoslavia - divisione e successione degli Stati dell'ex Federazione socialista - verifica giudiziale della nuove leggi sulla cittadinanza formatesi nei nuovi Stati - difetto di automatica attribuzione della cittadinanza del nuovo Stato alle persone che antecedentemente vi abitavano - sussistenza dello status di apolidia.
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"Diritto italiano. Soggiorno." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 226–40. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004017.

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Анотація:
1. Consiglio di Stato 27.8.2010 n. 6002 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di attivitŕ lavorativa - accoglimento del ricorso in 1° grado per mancata comunicazione preavviso di rigetto - appello della Amministrazione dello Stato - prospettata pericolositŕ sociale dello straniero - integrazione in giudizio della motivazione - giudizio di pericolositŕ sociale basato su comportamenti.2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 6.6.2008 n. 2343 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per mancanza di passaporto - necessitŕ ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno - esclusione; permesso di soggiorno - titolo valido ai fini identificativi. SCHEDA di Nazzarena Zorzella.3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 23.4.2010 n. 8253 - visto d'ingresso per turismo - istruttoria finalizzata a comprovare lo scopo del viaggio ed i mezzi di sussistenza nonché il rientro in patria - necessitŕ - onere probatorio assolto - illegittimitŕ del diniego; rigetto dell'istanza risarcitoria pur in presenza di pregiudiziale amministrativa - difetto di prova.4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 24.9.2010 n. 6461 - permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31, co. 3 TU n. 286/98) - titolo idoneo per il riconoscimento dello status di soggiornante CE di lungo periodo - tipologia di permesso non ricompresa tra quelle escluse ex art. 9 TU n. 286/98 5. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33121 - richiesta di accesso agli atti inerente i propri rilievi dattiloscopici (impronte digitali) - rifiuto della PA per adombrate ragioni di tutela dell'interesse e della sicurezza pubblica - mancata valutazione del diritto di difesa - riconoscimento giudiziale del diritto di accesso; diritto della persona a cui si riferiscono i rilievi dattiloscopici di accedere agli atti ad esso relativi - insuscettibilitŕ del diritto a minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica. SCHEDA di Guido Savio.
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