Добірка наукової літератури з теми "Giudici nazionali"

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Статті в журналах з теми "Giudici nazionali"

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Martinelli, Paolo. "Interesse del minore, conflitti tra giudici nazionali e modelli di processo." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (October 2011): 276–88. http://dx.doi.org/10.3280/mg2011-003030.

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2

Sciarra, Silvana. "Il diritto di sciopero nel dialogo fra corti. Casi nazionali a confronto dopo Laval." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 131 (August 2011): 363–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131001.

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Анотація:
Questo scritto introduce uno studio comparato sugli effetti indotti dalla sentenzadella Corte del lavoro svedese. Oltre ad alcuni riferimenti alla teoria di Lord Wedderburn sulla titolaritŕ del diritto di sciopero in diversi ordinamenti europei, si fa riferimento alle recenti proposte del rapporto Monti, per inquadrare i possibili sviluppi della controversa giurisprudenza della Corte di giustizia, seguita da una ancora piů discutibile decisione dei giudici svedesi.
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3

Giordano, Filippo Maria. "Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (October 2011): 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Анотація:
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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Andenas, Mads, and Eirik Bjorge. "Giudici nazionali e interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti umani. La prospettiva inglese, francese e tedesca." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2010): 471–86. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-003001.

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Serra, Piera. "La questione dell'indipendenza del giudice onorario minorile." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (April 2011): 54–78. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001005.

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Анотація:
Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d'appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciň anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall'art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle piů diverse professioni e rivestono i piů diversi incarichi pubblici e privati nell'ambito dell'assistenza ai minori, la loro indipendenza non č tutelata (o non puň essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l'esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell'attribuzione delle funzioni all'interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un'indagine nazionale puň offrire elementi utili all'analisi dei fattori che concorrono a tutelare l'indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilitŕ di tale indipendenza.
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Pricoco, Maria Francesca. "Il Giudice delle relazioni tra disagio, devianza e nuove fragilità. Le ragioni della specializzazione nei percorsi della giustizia minorile e familiare." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (September 2020): 18–28. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-001002.

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Анотація:
L'articolo riprende, con qualche aggiornamento, la relazione introduttiva al XXXVIII Convegno nazionale dell'Aimmf svoltosi a Lecce dal 5 al 7 ottobre 2019, richiamando prima di tutto i motivi ispiratori del Convegno e le ragioni della scelta del tema. Dopo alcuni riferimenti alla cd. "vicenda di Bibbiano", prende in esame le risoluzioni del Csm sul tema della specializzazione minorile e le implicazioni sul modello professionale del giudice, anche con riferimento ai giudici onorari. Riferisce infine su alcuni risultati, ancora parziali, raccolti dalla "Squadra speciale di giustizia" istituita in ambito ministeriale e sulle possibili evoluzioni di questo lavoro.
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7

Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Анотація:
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana." Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, no. 2 (July 8, 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Анотація:
Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Giulio, Rosa. "Leopardi, l'Europa e l'Italia del XIX secolo: le radici della mancata unità nazionale." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 46, no. 1 (March 2012): 5–37. http://dx.doi.org/10.1177/001458581204600101.

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Анотація:
La particolare “visione” di Leopardi delle cause originarie e profonde che hanno impedito per secoli l'unità nazionale dell'Italia, diversamente dalle nazioni più evolute nell'Europa del XIX secolo, è analizzata in stretta connessione con i fondamenti teorici del suo pensiero. Vengono pertanto individuati e indagati i complessi percorsi concettuali che, pur attraversando spazi testuali diversi e distanti delle sue opere, collegano alla basilare distinzione tra popoli meridionali e settentrionali, antichi e moderni, gli illuminanti giudizi di Leopardi sui ceti dirigenti e i costumi degl'Italiani, dialetticamente valutati tra contingenza storica prerisorgimentale e costante antropologica identitaria. Le osservazioni sull'Italia, priva di un «centro politico», sono inoltre confrontate con il più ampio contesto delle nuove forme istituzionali assunte dalla civiltà moderna, ritenute di indubbia necessità sociale, ma, in perfetta coerenza con i suoi presupposti ideologici, considerate simulacri di magnanime illusioni irrimediabilmente perdute.
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Melis, Alessandra, and Shanshan Wang. "Wuhan. Diari da una città chiusa: memoria storica o tradimento?" Altre Modernità, no. 28 (November 30, 2022): 303–18. http://dx.doi.org/10.54103/2035-7680/19133.

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Анотація:
Wuhan. Diari da una città chiusa narra il quotidiano vivere in lockdown della città simbolo di inizio pandemia di Covid-19 del 2020. L’autrice, Fang Fang, non ha mancato di esprimere nei suoi resoconti giudizi sull’inerzia burocratica della macchina statale cinese e sull'inosservanza dei doveri da parte di diversi funzionari amministrativi. L’opera è uno straordinario successo editoriale internazionale, eppure non sono mancate critiche degli internauti cinesi connesse alla mancanza di autenticità dell’opera, alla narrazione definita come ‘unilaterale’ e soprattutto alla decisione dell’autrice di far varcare i confini nazionali ai suoi Diari, scelta percepita da una parte dell’opinione pubblica cinese come un vero tradimento alla nazione. Numerose invero sono state anche le voci a sostegno di Fang Fang, al suo coraggio per aver messo nero su bianco diverse questioni sociali e politiche. Ciò nonostante, l’opera pare non soddisfi appieno il desiderio di ‘energia positiva’ del quale il popolo cinese avrebbe avuto necessità durante l’inizio dell’epidemia. Proprio la decisione di pubblicazione del volume all’estero è rea di aver esposto la sofferenza dei cittadini di Wuhan a livello globale e ciò riporta a tutte le considerazioni connesse alla concezione culturale millenaria di preservazione della ‘faccia’, un comportamento considerato in sé e per sé una sconfitta nazionale. Wuhan. Diari da una città chiusa, è quindi sia la storia di una città che tradimento alla nazione?
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Дисертації з теми "Giudici nazionali"

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GIORDANO, ROSARIA. "La tutela cautelare tra giudice comunitario e giudice nazionale." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/972.

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Анотація:
L’eccessiva durata dei processi civili in molti ordinamenti processuali ha accentuato l’importanza della tutela cautelare quale componente essenziale di una tutela giurisdizionale effettiva. L’esigenza, in tale prospettiva, di una tutela cautelare autonoma da quella di merito ha influito sull’evoluzione della disciplina positiva in materia in alcuni sistemi giuridici verso il modello del référé francese ed è stata affermata anche e sopratutto da numerose decisioni della Corte di Giustizia comunitaria. Il procedimento cautelare così come disciplinato nel sistema delle azioni dirette dinanzi ai giudici comunitari presenta, tuttavia, alcune significative lacune, sovente ancora maggiori rispetto a quelle ancora esistenti in alcuni ordinamenti nazionali. La strumentalità della tutela cautelare, infatti, da un lato, è intesa in senso rigidamente strutturale e, da un altro, il giudice della cautela è munito di scarsi poteri a fronte dell’attività discrezionale delle istituzioni comunitarie lesiva dei diritti del cittadino europeo. Tali lacune appaiono, d’altra parte, tanto più gravi in ragione delle condizioni restrittive alle quali è subordinato, in generale, il diritto di accesso al giudice nel processo comunitario. Sorge, pertanto, un interrogativo: per la Corte di Giustizia del Lussemburgo l’effettività della tutela giurisdizionale è un valore da perseguire per meglio tutelare i diritti dei singoli o non costituisce, piuttosto, soltanto uno degli strumenti che la Corte utilizza per meglio ammonire gli Stati membri al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Comunità europea? Il dubbio ora palesato è determinato anche dall’esame della giurisprudenza comunitaria in tema di tutela cautelare che i giudici nazionali possono concedere tutte le volte che venga in rilievo il diritto comunitario. Possono, infatti, verificarsi due situazioni pressoché speculari. In particolare, nell’ipotesi in cui il giudice interno è chiamato a concedere tutela cautelare per via di disapplicazione delle norme nazionali a favore di quelle comunitarie, la Corte di Giustizia si è limitata a sottolineare il dovere dei giudici di concedere tale tutela ove ricorrano le medesime condizioni alle quali nel diritto interno è possibile ottenere un provvedimento cautelare. Di contro, nell’ipotesi in cui i singoli domandino tutela cautelare al giudice nazionale a fronte di un atto comunitario che appare illegittimo, le condizioni cui la stessa Corte di Giustizia ha subordinato il diritto di ottenere tale tutela sono talmente restrittive da rendere in pratica impossibile che lo stesso si realizzi.
The importance of interim relief is increased in last years as a result of civil proceedings excessive duration. Consequently, in many national systems there’s been an evolution in the direction of the autonomy of interim measures respect of final judgments. Also the EC Court of Justice has held the important role of the autonomy of interim relief for an effective judicial protection in the European Union. Although these judgments, the award of interim measures in proceedings before Community Courts is often more difficult than before national Courts. For example, it’s impossible to obtain interim measures ante causam because, under article 83 of the Rules of Procedure of the Court of Justice, an application to suspend the operation of any measure adopted by an institution shall be admissible only if the applicant is challenging the measure in proceedings before the Court. So in the community system interim measures are strictly ancillary to final judgment on the merit of claim. For these reasons we can ask ourselves if the real function of autonomy of interim relief in the Community Courts Case-Law is safeguard supremacy of community law rather than interests of private plaintiffs. Our doubt depends also on the EC Court of Justice Case-Law when, before national Courts, is relevant community law to decide an application for interim relief. There are, in fact, two different situations. In a first case national Courts could be faced with the question as to whether they are entitled to suspend a national legislation contrary to EC law. Since Factortame Case EC Court of Justice held that national judges must, pending a preliminary ruling procedure, set aside the national rule that is the sole obstacle which precludes the award of interim relief. In a second case national Courts could be faced with the question as to whether they are entitled to suspend a Community act pending a preliminary ruling on the validity of that act. Since Zuckerfabrik Case EC Court of Justice recognized the power of national judge to suspend in this situation a community act, but merely under conditions strictly defined in order to safeguard, as usual, supremacy and direct applicability of Community Law.
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Verri, A. "LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA AL BANCO DI PROVA DEL GIUDICE NAZIONALE E SOVRANAZIONALE." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2014. http://hdl.handle.net/2434/234161.

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Анотація:
Scopo del presente lavoro è analizzare in modo critico la legge n. 40/2004, evidenziandone le numerose lacune ed imprecisioni tecniche, e soprattutto i suoi diversi profili di illegittimità costituzionale (in particolare sotto il profilo del principio di laicità, ragionevolezza e del diritto alla salute), nonché il rapporto fra essa e la disciplina sull’aborto, stabilendo altresì un confronto con le norme presenti nei principali Paesi europei. In particolare vengono affrontati tre temi. Il primo riguarda l’originario divieto di produrre per ogni ciclo di trattamento di PMA un numero di embrioni superiore a tre, nonché l’obbligo di trasferire contemporaneamente tutti gli embrioni prodotti, a cui era originariamente correlato il divieto di crioconservazione e di soppressione degli embrioni prodotti; il secondo riguarda l’implicito divieto di effettuare la diagnosi genetica preimpianto, che è stato però recentemente rimosso grazie all’intervento di giudici sovranazionali e nazionali; e l’ultimo il divieto, tuttora esistente, di praticare forme di procreazione di tipo eterologo. Per ciascuno di essi vengono messi in luce i diversi profili di illegittimità costituzionale, evidenziando, in particolare, come nel corso degli ultimi anni alcuni di essi siano stati corretti grazie alle diverse pronunce della giurisprudenza nazionale e sovranazionale, mentre altri siano rimasti pressoché immutati, ed esaminando infine quali prospettive vi siano per rimediarvi.
The purpose of this paper is to critically analyse the law n . 40/2004 , highlighting the numerous omissions and technical inaccuracies, and, above all, its different profiles of unconstitutionality (in particular in terms of the principle of secularism, reasonableness and the right to health), and also the relationship between it and the discipline on abortion, providing in such a mannaer a comparison with the legislation of the main European countries. In particular, three issues are addressed. The first issue is the original prohibition to produce, for each treatment cycle of a PMA, more than three embryos, and the obligation to transfer at the same time all the embryos, which was originally related to the prohibition and suppression of cryopreservation of embryos products; the second issue is the implicit prohibition of PGD, which was recently removed thanks to the intervention of supranational and national courts; the last ban, which still remains, is to practice forms of heterologous procreation. For each of the aforesaid issues the paper focuses on the different profiles of unconstitutionality, highlighting, in particular, as in the past few years some of them have been corrected thanks to several national and supranational court’s decisions, while others have remained virtually unchanged, and finally this paper examines what prospects there are to solve them.
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TIRA, Elisa. "La funzione giurisdizionale in ambito europeo." Doctoral thesis, 2013. http://hdl.handle.net/11562/557551.

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La “funzione giurisdizionale” può essere intesa, in via generale, come attività volta all’attuazione e dichiarazione del diritto con riguardo a casi concreti e controversi da parte di soggetti istituzionali, i giudici, che godono di una peculiare posizione di indipendenza. Peraltro, occorre evidenziare come il tentativo di individuare una nozione unitaria ed univoca di “funzione giurisdizionale” non abbia portato a risultati del tutto soddisfacenti. In particolare, ferma restando la necessità di non discostarsi da quello che sembra essere il “nucleo imprescindibile” della nozione stessa, ossia la presenza di un giudice e l’attività di applicazione del diritto a casi concreti, mi pare che il concetto in questione possa essere parzialmente diversificato a seconda, per esempio, del “contesto geografico” al quale viene ricondotto. In questo senso, l’espressione “funzione giurisdizionale in ambito europeo” può fare riferimento all’insieme degli organi giurisdizionali che operano all’interno dell’ordinamento giuridico europeo e alle attività di applicazione del diritto sovranazionale che essi svolgono, chiamati ormai ad utilizzare svariati materiali normativi, dal momento che alle fonti dell’ordinamento nazionale si aggiungono quelle promananti dall’Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il lavoro ha l’obiettivo di analizzare le relazioni intercorrenti tra i giudici nazionali e le due Corti europee (la Corte di Giustizia e la Corte europea dei diritti dell’uomo), quotidiani applicatori, gli uni, e principali interpreti, le altre, delle norme sovranazionali, per provare a capire se sia possibile identificare una “funzione giurisdizionale europea” emergente da queste interrelazioni, o comunque una sorta di “ordinamento giudiziario europeo” in cui tutti gli organi giurisdizionali, nazionali ed europei, concorrono ad assicurare una forma avanzata ed “integrata” di tutela dei diritti.
The “jurisdictional function” can be defined, in general, as the activity of the courts, which have a peculiar position of independence, aimed at implementing and declaring the law with regard to specific and disputed cases. Moreover, it should be noted that the attempt to find a unitary and unambiguous notion of “jurisdictional function” has not given satisfactory results. In particular, whilst the “essential nucleus” of that notion appears to be the presence of a judge and the activity of law enforcement in specific cases, it seems to me that the notion in question can be partially diversified depending, for example, on the reference “geographical context”. In this sense, the expression “jurisdictional function in Europe” could refer to all the courts operating within the European legal order and to the activities of enforcement of supranational law that they perform, being now required to use a variety of sources of law, since, in addition to national laws, there are the rules from the European Union and the European Convention on Human Rights. This work aims to analyze the relationships between the national judges and the two European Courts (the Court of Justice and the European Court of Human Rights), which, respectively, implement and interpret the European rules, in order to try to understand whether it is possible to find a “European jurisdictional function” emerging from these relationships, or at least a sort of “European judiciary” in which all the courts, national and European, contribute to ensure an advanced and “integrated” form of rights protection.
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RENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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PETRINI, Maria Celeste. "IL MARKETING INTERNAZIONALE DI UN ACCESSORIO-MODA IN MATERIALE PLASTICO ECO-COMPATIBILE: ASPETTI ECONOMICI E PROFILI GIURIDICI. UN PROGETTO PER LUCIANI LAB." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251084.

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Con l’espressione “marketing internazionale” ci si riferisce a quell’insieme di attività adottate dall’impresa al fine di sviluppare o perfezionare la propria presenza sul mercato estero. Oggetto della presente ricerca è l’analisi degli aspetti problematici che tali attività sollevano sul piano giuridico: attraverso un approccio basato sull’integrazione della cultura economica del marketing d’impresa con quella più propriamente giuridica, l’indagine mira ad individuare le fattispecie di marketing rilevanti sotto il profilo giuridico e giuspubblicistico, ad analizzarne i profili che risultano più critici per l’impresa e proporre soluzioni concrete. La ricerca è stata condotta in collaborazione all’azienda Gruppo Meccaniche Luciani, che oltre ad essere un affermato fornitore di stampi per calzature, progetta design innovativi attraverso una sua articolazione organizzativa creativa, denominata Luciani LAB. L’impresa investe molto nell’innovazione, ed in questo senso, particolarmente significativo è stato l’acquisto di una potente stampante 3D, tecnologicamente all’avanguardia, che ha consentito all’azienda di progettare diversi prodotti, tra cui una borsa, realizzarli in prototipazione rapida, e successivamente renderli oggetto di specifiche campagne promozionali, illustrate nel presente lavoro. Viene evidenziato come queste rispecchino la peculiarità dell’approccio al marketing da parte della piccola/media impresa, descritto dalla dottrina maggioritaria come intuitivo ed empirico, distante da quello teorico e strategico del marketing management. La collaborazione con l’impresa partner del progetto ha costituito il riferimento principale per l’elaborazione del metodo con cui condurre la ricerca: l’azienda ha promosso i propri prodotti mediante diverse strumenti di marketing, come inserti pubblicitari su riviste, campagne di e-mail marketing e fiere di settore. Queste attività si distinguono tra esse non solo rispetto alle funzioni, alle differenti modalità con cui vengono impiegate e al pubblico cui si rivolgono, ma anche e soprattutto rispetto alla disciplina giuridica di riferimento: ognuna di esse infatti è regolata da un determinato complesso di regole e solleva questioni che si inseriscono in una specifica cornice giuridica. Al fine di giungere ad una sistematica trattazione dei profili giuridici connessi, si è scelto di classificare le diverse azioni di marketing in tre gruppi: quelle riferite alla comunicazione, quelle inerenti l’aspetto del prodotto e quelle che si riferiscono al cliente Per ognuna di queste aree si individua una precisa questione critica per l’impresa, e se ne trattano i profili problematici dal punto di vista giuridico. In relazione al primo gruppo, ovvero la comunicazione pubblicitaria d’impresa, si evidenziano le criticità connesse alla possibilità di tutelare giuridicamente l’idea creativa alla base del messaggio pubblicitario: si mette in discussione l’efficacia degli strumenti giuridici invocabili a sua tutela, in particolare della disciplina del diritto d’autore, della concorrenza sleale e dell’autodisciplina. Si prende come riferimento principale il contesto italiano, considerando la pluralità degli interessi pubblici, collettivi ed individuali coinvolti. Il secondo profilo d’indagine riguarda la disciplina giuridica riconducibile all’e-mail marketing, uno degli strumenti più diffusi di comunicazione digitale. L’invasività di questo sistema nella sfera personale dei destinatari impone l’adozione di adeguati rimedi da parte delle imprese per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni a tutela della privacy. Si trattano le diverse implicazioni derivanti dall’uso di tale strumento, in particolare quelle riferite al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente in Italia e nell’Unione Europea, e connesse alle modalità di raccolta degli indirizzi e-mail dei destinatari potenzialmente interessati. Infine, la costante partecipazione alle fiere di settore da parte dell’azienda dimostra quanto l’esteriorità del prodotto costituisca uno strumento di marketing decisivo per la competitività aziendale, dunque grande è l’interesse dell’impresa a che il suo aspetto esteriore venga protetto dall’imitazione dei concorrenti. Il tema giuridico più significativo che lega il processo di marketing al prodotto dell’azienda è proprio la protezione legale del suo aspetto, ovvero la tutela del diritto esclusivo di utilizzarlo, e vietarne l’uso a terzi. L’aspetto di un prodotto può essere oggetto di protezione sulla base di diverse discipline che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale, dei disegni e modelli, del marchio di forma, del diritto d’autore e della concorrenza sleale. Si è scelto di concentrare il lavoro, in particolare, sulla prima: si ricostruisce il quadro normativo e l’assetto degli interessi implicati dalla fattispecie, per arrivare ad evidenziare le principali criticità nell’interpretazione delle norme, sia a livello nazionale, che nell’Unione Europea. Si approfondiscono gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di alcune disposizioni chiave per l’applicazione della disciplina, quali gli artt. 6 e 7 del Regolamento CE, n. 6/2002, concernenti rispettivamente il «carattere individuale» e la «divulgazione», i due requisiti fondamentali per ottenere la registrazione e conseguente protezione giuridica del disegno. Tali nozioni sono soggette ad interpretazioni parzialmente difformi da parte dei giudici dei diversi Stati membri, e ciò contribuisce a minare l’applicazione omogenea della disciplina in tutto il territorio UE. In questo senso, viene messo in evidenza il ruolo chiave dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’interpretazione di tali concetti, avente l’effetto di uniformare l’approccio degli Stati. La Direttiva 98/71/CE ha introdotto la possibilità di cumulare la protezione conferita all’aspetto del prodotto dalla disciplina dei disegni e modelli con quella riconosciuta dalle altre normative. Tale previsione solleva questioni di rilievo sistematico e concorrenziale: ci si interroga su quali problemi di tipo sistematico e di concorrenza vengano sollevati dal riconoscimento su uno stesso prodotto della protezione sia come disegno che come marchio di forma, e sia come disegno che come opera dell’ingegno. In particolare nell’ambito del diritto dei marchi d’impresa e del diritto d’autore, le tutele hanno durata potenzialmente perpetua, diversamente dalla registrazione come disegno o modello, che garantisce la titolarità del diritto di utilizzare il proprio disegno in via esclusiva per un periodo limitato di massimo 25 anni. Questa differenza temporale rende il cumulo problematico sia a livello di coordinamento, che di concorrenza, poiché incentiva il sorgere di “monopoli creativi” sulle forme del prodotto. Il presente lavoro ha come obiettivo l’ampliamento della conoscenza sul tema del marketing con particolare riferimento ai profili giuridici che si pongono, con riguardo alla promozione del prodotto nell’ambito dell’Unione Europea. Si ritiene che il valore aggiunto e l’aspetto più originale della ricerca consista nella sua forte aderenza alla realtà della piccola/media impresa: tramite l’integrazione della ricerca giuridica e dello studio dei fenomeni di marketing si delineano i problemi pratici che questa si trova a dover affrontare nell’implementazione delle attività quotidiane di marketing. Tale indagine vuole essere utile a tutte le piccole/medie imprese che si trovano impreparate nell’affrontare le sfide poste dal marketing e nel conoscere le implicazioni giuridiche che da questo derivano.
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Книги з теми "Giudici nazionali"

1

Sadeleer, Nicolas de. Rifiuti, prodotti, e sottoprodotti: La Corte di giustizia delle Comunità europee e le decisioni dei giudici nazionali in Gran Bretagna, Francia e Belgio. Milano: Giuffrè, 2006.

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2

Antonio, Benacchio Gian, and Carpagnano Michele, eds. Il private enforcement del diritto comunitario della concorrenza, ruolo e competenze dei giudici nazionali: Atti del convegno tenuto presso la facolta di giurisprudenza di Trento 15-16 Giugno 2007. Italy: Universita degli Studi di Trento, 2007.

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3

Benacchio, Gian Antonio. Il private enforcement del diritto comunitario della concorrenza: Ruolo e competenze dei giudici nazionali : atti del II Convegno di studio tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza di Trento, 8-9 maggio 2009. [Padova]: CEDAM, 2009.

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4

Associazione nazionale magistrati italiani. Congresso nazionale. Governo della giustizia e autogoverno dei giudici: Atti del XXIII Congresso nazionale, Associazione nazionale magistrati : Taormina, 25-28 gennaio 1996, Palazzo dei Congressi. Milano: Giuffrè, 1997.

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5

Associazione fra gli studiosi del processo civile. Convegno nazionale. I poteri del giudice civile di fronte alla legge: Atti XIVo Convegno nazionale, Ferrara, 5-6 giugno 1982. Rimini: Maggioli, 1985.

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Частини книг з теми "Giudici nazionali"

1

Romanelli, Martina. "Costruire libri «secondo il grado di latitudine»: il metodo geografico di Francesco Algarotti." In Studi e ricerche del Dipartimento di Lettere e Filosofia, 331–50. Firenze: Società Editrice Fiorentina, 2023. http://dx.doi.org/10.35948/dilef/978-88-6032-688-1.19.

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Анотація:
Scrivendo di letteratura (traduzioni, metrica, stilistica…), alla scelta di autori e testi appartenenti a latitudini diverse Francesco Algarotti associa un preciso programma ideologico e un altrettanto netto giudizio sullo spirito nazionale dei contemporanei. Un riordino geografico delle fonti, insomma, che si articola e trasfigura tra sodalizi, punte polemiche e, non ultime, ambiguità sfuggenti.
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2

Balboni, Paolo E. "13 • Modelli di formazione dei docenti." In Thesaurus di Linguistica Educativa: guida, testi, video. Venice: Fondazione Università Ca’ Foscari, 2022. http://dx.doi.org/10.30687/978-88-6969-607-7/013.

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Анотація:
La funzione dell’insegnante è cambiata nel tempo: come fonte di lingua corretta è stato sostituito dai sussidi e dalle fonti multimediali, ha perso il ruolo di ipse dixit, è un giudice ma non è più monocratico e incontestabile: è diventato il regista di quello che Bruner chiama Language Acquisition Support System, non una persona ma un sistema complesso: manuali, supporti multimediali, scambi internazionali, esperienze tandem ecc. Ho contribuito a diffondere questa visione del docente, impegnandomi come formatore dell’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Lingue Straniere, ma soprattutto, nel 2020-21, a seguito della pandemia, proponendo di capovolgere la formazione, cioè arrivare al flipped training dei docenti di educazione linguistica.
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"Israele e le nazioni sotto il giudizio di Dio." In Il libro del profeta Amos, 109–18. 2nd ed. Peeters Publishers, 2019. http://dx.doi.org/10.2307/j.ctv1q26rnh.11.

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