Добірка наукової літератури з теми "Giudice naturale"
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Статті в журналах з теми "Giudice naturale"
Lupoi, Michele Angelo. "Conflitti di giurisdizioni in materia di successione: i profili processual-internazionalistici del caso <i>Pescatore</i>." Trusts, no. 4 (August 4, 2022): 710–19. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.157.
Повний текст джерелаPadalino, Carmelo. "Corte Costituzionale, sentenza n. 194 del 26 settembre 2015, sulla legittimità della scelta di attribuire al Tribunale per i minorenni - da considerarsi giudice "naturale" per la tutela degli interessi dei minori - la competenza circa i procedimenti ex art. 317 bis cod. civ." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (January 2016): 193–99. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-004026.
Повний текст джерелаBuckley, Erin. "Book Review: Michael Giudice, Social Construction of Law: Potential and Limits." Law in Context. A Socio-legal Journal 37, no. 2 (September 1, 2021): 158–60. http://dx.doi.org/10.26826/law-in-context.v37i2.153.
Повний текст джерелаPenke, Lars. "Adaptive developmental plasticity might not contribute much to the adaptiveness of reproductive strategies." Behavioral and Brain Sciences 32, no. 1 (February 2009): 38–39. http://dx.doi.org/10.1017/s0140525x0900020x.
Повний текст джерелаAraújo, Fabíola Ornellas de, Reinaldo Giudici, and João José Martins Simões de Sousa. "NATURAL SHAMPOO USING NANOBIOTECHNOLOGICAL SUPPLY OF CHLORELLA PYRENOIDOSA." Revista Eletrônica Acervo Científico 4 (March 26, 2019): e123. http://dx.doi.org/10.25248/reac.e123.2019.
Повний текст джерелаAraújo, Fabíola Ornellas de, Reinaldo Giudicci, and João José Martins Simões de Sousa. "Use of natural nanobiotechnological input in a pharmaceutical formulation." Research, Society and Development 9, no. 2 (January 1, 2020): e185922103. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i2.2103.
Повний текст джерелаWEST, STEPHEN M. "NEUTRINO MASSES AND TeV SCALE RESONANT LEPTOGENESIS FROM SUPERSYMMETRY BREAKING." Modern Physics Letters A 21, no. 21 (July 10, 2006): 1629–46. http://dx.doi.org/10.1142/s0217732306021153.
Повний текст джерелаBruno, Francesco. "Inquinamento del territorio rurale e Pac." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002004.
Повний текст джерелаAlbertazzi, Gianluca, Giuseppe Vetrugno, and Dario Sacchini. "La maternità surrogata – Riflessioni medico legali in tema di tutela dell’embrione, del nascituro, delle “due madri” e della dignità della persona umana." Medicina e Morale 49, no. 2 (April 30, 2000): 261–318. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.756.
Повний текст джерелаGrasby, Richard. "A Comparative study of five latin inscriptions: measurement and making." Papers of the British School at Rome 64 (November 1996): 95–138. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200010369.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Giudice naturale"
Cocuzza, Valentina. "I conflitti di giurisdizione e di competenza nel processo penale." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2013. http://hdl.handle.net/10077/8611.
Повний текст джерелаIl principio del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall’art. 25, comma 1, Cost., eleva a rango costituzionale l’intero meccanismo conflittuale e attribuisce un senso profondo a regole che, come quelle di competenza, potrebbero, a un primo approccio, sembrare molto tecniche e di carattere puramente operativo. Nell’analizzare le implicazioni tra il principio del giudice naturale precostituito e l’apparato di regole concernenti la competenza, il punto focale è consistito nel chiarire se il concetto di precostituzione alluda solo alla garanzia che gli organismi giurisdizionali debbano essere istituiti prima del fatto commesso, oppure se il medesimo concetto afferisca anche alle regole di competenza, funzionali alla specifica individuazione del giudice competente a decidere la singola regiudicanda. Sicché, il divieto di distrarre i cittadini dal proprio giudice naturale risulterebbe violato, non solo in caso d’istituzione di un giudice ex post facto, ma anche in caso di modificazione delle regole di competenza con effetto retroattivo. Nell’ambito di un’analisi dei concetti di giurisdizione in materia penale e di competenza, si è rilevato come le teorie ad essi relative sfuggano ad una individuazione teorica coerente con le scelte fatte dal legislatore ordinario. A livello teorico, infatti, tali concetti risultano intersecarsi, sovrapporsi ed escludersi vicendevolmente, originando una serie ampia quanto complessa di interpretazioni e definizioni. A livello di prima approssimazione alla disciplina compendiata negli artt. 28 ss. c.p.p., non si è mancato di adottare una prospettiva sistematica, per svolgere un’indagine “comparativa” tra gli strumenti creati dal legislatore processuale penale e quelli previsti nell’ambito del codice di procedura civile, sotto forma di regolamento di giurisdizione e di regolamento (facoltativo o necessario) di competenza. Ne è derivata la considerazione secondo cui, a differenza di quanto accade nel processo civile, il legislatore processuale penale ha attribuito rilevanza al conflitto solo quando esso è reale, senza lasciare alcuna possibilità alle parti di impugnare le pronunce che decidono solo sulla competenza e sulla giurisdizione. Ove fosse stata prediletta tale ultima soluzione, sarebbe senz’altro prevalso, in modo preponderante, il diritto del singolo alla riaffermazione del proprio giudice naturale ma, per certi versi, sarebbe stata sacrificata l’esigenza della celerità del processo, in quanto si sarebbe offerta alla parte una più ampia gamma di possibilità di impugnare, con le ovvie conseguenze sui tempi dell’iter processuale. In quest’ottica, si è concluso che il congegno predisposto dal legislatore all’interno del processo penale non sembra avere come unica finalità la riaffermazione del corretto ordine delle competenze. Conferme di tale assunto si sono rinvenute nell’istituto della desistenza, contemplato dall’art. 29 c.p.p., e nella notazione secondo cui, tra i modelli che riguardano i possibili modi di configurare il rapporto procedimento incidentale/processo, quello che caratterizza l’istituto dei conflitti non abbia alcuna influenza sui tempi del processo di merito, in quanto privo di effetti sospensivi. Si è, dunque, concluso che il sistema processuale penale non si spinge, attraverso l’istituto dei conflitti, sino ad assolutizzare il valore costituzionale del giudice naturale ma opera un ragionevole bilanciamento tra le garanzie costituzionali in gioco: da un lato, la riaffermazione del giudice naturale precostituito e, dall’altro, la ragionevole durata del processo. Lo studio analitico dei conflitti di giurisdizione ha richiesto i dovuti approfondimenti preliminari sulla dicotomia unità/pluralità della giurisdizione, nonché sull’esatta definizione del concetto di giudice speciale, in relazione (e parziale contrapposizione) a quelli di giudice ordinario e di sezione specializzata. In termini di sintesi, si è concluso che la giurisdizione speciale non può contraddistinguersi per una carente attuazione di alcuni principi e valori fondanti in tema di giurisdizione, i quali attengono al concetto stesso di giurisdizione e la cui mancanza non consente di qualificare tali organi o procedimenti né come “ordinari” né come “speciali” in quanto, ancor prima, non rientrerebbero tra gli organi o procedimenti “giurisdizionali”. Al fine di verificare gli effettivi spazi di operatività dell’art. 28 lett. a) c.p.p. si è poi focalizzata l’attenzione sulla giurisdizione in materia penale, la quale risulta affidata ai giudici ordinari ma anche ad altri giudici speciali muniti, ad oggi, di competenze giurisdizionali penali. Nel dettaglio, si sono prese le mosse da alcuni organi che, in passato, hanno avuto giurisdizione penale e che rivestivano ruolo di parte nei conflitti di giurisdizione, come l’intendente di finanza e il comandante di porto, per riservare poi uno spazio ai tribunali militari, fino a giungere al delicato e controverso tema della Corte costituzionale come giudice speciale in materia penale. In tema di conflitti di competenza, si sono analizzati i possibili casi di conflitto di competenza per materia, territorio e connessione. Lo studio di tali conflitti di competenza si è svolto riservando spazio e attenzione ad ipotesi qualificate, quali dissenso tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale (concludendo per la sussistenza di un conflitto analogo), il conflitto che insorga nella fase delle indagini preliminari, l’ipotesi di dissenso tra giudice dell’udienza preliminare e giudice del dibattimento, fino ad un caso di conflitto, affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, tra magistrato di sorveglianza e giudice dell’esecuzione. Si è inoltre riservato uno spazio ai dissidi tra giudice penale e giudice civile che la Suprema Corte, in alcune occasioni, ha qualificato come conflitti di competenza. In conclusione, lo studio ha riguardato le dinamiche procedimentali tipiche dei conflitti e, segnatamente, le elaborazioni della dottrina e della giurisprudenza in merito al rilievo d’ufficio e alla denuncia di parte, agli adempimenti successivi al rilievo o alla denuncia, alla comunicazione ai giudici in conflitto, nonché al divieto di sospensione dei procedimenti in corso. Inoltre, prima di soffermarsi sulle possibili risoluzioni del conflitto e sugli effetti della relativa decisione, è stato riservato un approfondimento al particolare istituto della cessazione spontanea del conflitto, sotto forma di “desistenza”.
XXIV Ciclo
1981
Fabbretti, Silvia. "Il pubblico ministero europeo tra esigenze sovranazionali e Costituzione italiana." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2014. http://hdl.handle.net/10077/10144.
Повний текст джерелаLa tematica del pubblico ministero europeo si inserisce nel quadro dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione europea e prende le mosse dalle difficoltà della lotta ai reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione europea. Il contesto nel quale si sono inseriti i vari progetti di studio è caratterizzato, infatti, dall'insufficienza delle indagini e dell’azione penale nei confronti degli autori di reati che colpiscono beni di rilevanza sovranazionale: la lotta a queste condotte fa leva sui meccanismi di cooperazione giudiziaria che si sono rivelati farraginosi e complessi e si traducono in scarsa efficacia repressiva di tali fenomeni. Il “valore aggiunto” di un organo europeo starebbe proprio nella maggiore facilità di coordinamento e nella comprensione della dimensione europea della condotta – non ancorata alla visione strettamente nazionale – che permetterebbero di superare la frammentazione investigativa e repressiva. Dopo alterne fasi di dibattito, la figura del pubblico ministero europeo torna a ricoprire un ruolo centrale nel panorama europeo: nell'estate del 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per l’istituzione di una procura europea per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Questo progetto nasce su fondamenta più solide rispetto alla ricerca “pilota” del Corpus Juris: la differenza, infatti, è rappresentata dalla base giuridica, novità dettata dal trattato di Lisbona, che all'art. 86 TFUE prevede espressamente la possibilità di creare un organo di accusa europeo. I lavori per l’istituzione di un accusatore europeo saranno indubbiamente lunghi e complessi: il fatto che gli Stati abbiano già sollevato alcune critiche, taluni richiamandosi alla propria sovranità, fornisce la misura dei delicati equilibri che circondano il tema. La proposta, tuttavia, rappresenta un’importante tassello nell'evoluzione dell’Unione europea, nell'ottica di uno spirito di vera integrazione: è una sfida che abbraccia il futuro del processo penale europeo e pone sul tappeto una serie di profili che meritano approfondimento, in particolare in relazione alla “tenuta” dei principi costituzionali sottesi al nostro sistema penale. Il riferimento è soprattutto a due principi cardine dell’ordinamento italiano: obbligatorietà dell'azione penale, da un lato, e giudice naturale precostituito per legge, dall'altro.
XXVI Ciclo
1983
RUBERA, MATTEO TULLIO MARIA. "Profili costituzionali del giudizio direttissimo." Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202021.
Повний текст джерелаThe aim of the present study is to analyze the “giudizio direttissimo” – one of the different forms that criminal trials can take in Italy – from the perspective of the Italian Constitution. In this particular kind of trial, the accused is immediately brought before the Court to be publicly judged, without any kind of preliminary hearing to assess whether the charge is well-founded or not. On one hand, the “giudizio direttissimo” seems to be consistent with the principle – laid down in the Italian Constitution – that a trial must be held within a reasonable time of time. Indeed, the omission of the “preliminaries” – that characterize the “ordinary proceeding” – allows a saving of one year and a half, when compared to the average length of the latter. On the other hand, the course of this kind of trial, in some cases, doesn’t seem to give the accused enough time to prepare an adequate defence. Moreover, its discipline seems to be lacking in some of the most important constitutional rights. A constitutionally consistent interpretation of the “giudizio direttissimo” might help to solve the aforementioned issues, by limiting its application only to the easiest cases. In addition, some case-law which is too rigorous for the defendant should be overridden.
DE, ROSA GIANLUCA. "La discrezionalità tecnica: natura e sindacabilità da parte del giudice amministrativo." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2015. http://hdl.handle.net/10281/84906.
Повний текст джерелаRENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.
Повний текст джерелаКниги з теми "Giudice naturale"
Frate, Paolo Alvazzi del. Il giudice naturale: Prassi e dottrina in Francia dall'Ancien Régime alla Restaurazione. Roma: Viella, 1999.
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