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Malenica, Antun. "DIRITTO ROMANO LA FONTE DEL DIRITTO CIVILE SERBO MODERNO." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 27. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.02.

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Góralski, Wojciech. "Poszanowanie godności osoby ludzkiej w kanonicznym prawie małżeńskim." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 45–55. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.02.

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Анотація:
La dignità della persona umana essendo la fonte immediata dei diritti dell’uomo e oggetto della cura speciale da parte del legislatore ecclesiastico. Essa si esprime nei diversi campi del diritto canonico rinnovato dopo il Concilo Vaticano II, tra l’altro nel diritto matrimoniale. Il titolo VII - De matrimonio della parte prima del libro IV del Codice di Diritto Canonico del 1983 contiene numerose disposizioni attraverso le quali viene tutelata la dignità della persona umana. In signolare rispetto del CJC (nonché del CCEccl. Orient.) verso Ia dignità della persona umana si esprime soprattutto nei capitoli consacrati alla condizioni per la valida celebrazione del matrimonio (gli impedimenti, il consenso, la forma canonica). Inoltre la tutela di quella dignità si manifesta nei altri capitoli del titolo VII „De matrimonio”.
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Junior, Hermes Zaneti. "TRA RULE OF LAW E STATO COSTITUZIONALE NEL DIRITTO PROCESSUALE BRASILIANO." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 36 (December 31, 2015): 132. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n36p132.

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Анотація:
<pre>Questo articolo si propone di analizzare le trasformazioni del diritto interno brasiliano , soprattutto per quanto riguarda le modifiche legislative e proces - durale derivanti da interferenze culturale e sociale che oggi immerso Brasile in una nuova era a causa del nuovo codice di procedura civile . Con l'obiettivo finale di non può risiedere solo nel negare la forza di una normativa precedente , ma piuttosto di ri- sidir nel fornire gli elementi per comprendere la giurisprudenza sulla scia della democrazia costituzionale plurale che costituisce un sostanziale equilibrio tra le parti e il tribunale , con lo scopo di demistificare la teoria delle fonti del diritto che nella tradizione del diritto civile , pone un divieto rispetto alla giurisdizione , la prudenza come fonte di formale e vincolante .<br /><br /></pre>
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Razzolini, Orsola. "Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell'ordinamento spagnolo." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 132 (November 2011): 631–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132004.

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Анотація:
Nell'ordinamento spagnolo e in tre progetti di legge nazionali, la nozione di lavoro economicamente dipendente descrive, in linea generale, la situazione in cui il lavoratore ricava una quota consistente del proprio reddito da un principale committente che diviene cosě la fonte primaria del suo sostentamento. Nel presente contributo, questa definizione di dipendenza economica viene messa in discussione sotto due profili. Anzitutto, l'inserzione del dato quantitativo nella struttura della fattispecie, lungi dal contribuire alla certezza del diritto, č fonte di incertezza; in secondo luogo, desta perplessitŕ sotto il profilo della tutela della libertŕ e della volontŕ contrattuale del committente, ripercuotendosi sul problema della qualificazione dei rapporti di lavoro. Lo spunto č l'occasione per svolgere qualche riflessione conclusiva sull'idoneitŕ del requisito quantitativo a giustificare l'introiezione di una logica redistributiva nel diritto privato.
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Albisinni, Ferdinando. "Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione: i codici europei dell'agricoltura." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002003.

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Анотація:
Il lavoro indaga sugli esiti dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quanto alla disciplina dell'agricoltura europea. L'esame di una serie di riforme, anteriori e successive al Trattato di Lisbona, induce a concludere che la ri-nazionalizzazione e ri-localizzazione di alcune scelte di governo dell'economia agricola si è accompagnata ad una rinnovata articolazione del rapporto fra economia e diritto nella politica agricola comune. Il diritto in senso proprio, il diritto regolatorio, in contrapposizione con il diritto incentivante, caratterizza in misura crescente la legislazione di fonte europea in materia agricola. Le riforme della Pac di fine ed inizio secolo si sono così tradotte nella posizione di codici europei dell'agricoltura, dal codice dei regimi di sostegno al reddito [con il reg. (CE) n. 1782/2003, e poi con il reg. (CE) n. 73/2009], al codice dello sviluppo rurale [con il reg. (CE) n. 1257/2009, e poi con il reg. (CE) n. 1698/2005], al codice del mercato e della commercializzazione dei prodotti agricoli [reg. (CE) n. 1234/2007, c.d. regolamento unico Ocm]. Queste discipline di fonte europea dialogano con le discipline di fonte nazionale e compongono, che non è unper i 27 Paesi che oggi compongono l'Unione Europea, ma piuttosto un, nel quale bisogni e soggetti, nazionali, regionali e locali, occupano un posto di rilievo accanto a quello proprio delle scelte disciplinari espresse centralmente.
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Sobbrio, Paola. "Diritto all'informazione, partecipazione democratica del consumatore e Ogm." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 79–126. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003005.

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Анотація:
Il consumatore di alimenti prodotti con l'utilizzo di Ogm o che li contengono, ha diritto ad essere informato sia della loro immissione in commercio quanto dell'emissione deliberata nell'ambiente di questi organismi. Il diritto all'informazione non si limita ai soli strumenti dell'etichettatura e della tracciabilità ma si estende alla possibilità , prevista da diverse normative, per il cittadino/consumatore di rivolgersi alle Autorità competenti per richiedere tutte quelle informazioni da cui egli può trarre conoscenze sullo stato tanto dell'emissione nell'ambiente quanto dell'immissione in commercio degli Ogm. Le Autorità , inoltre, devono effettuare consultazioni pubbliche in merito alle decisioni da prendere in entrambe queste fasi. Tali consultazioni, per come vengono effettuate, non conferiscono effettività a tale diritto minando così il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini e facendo venire meno la possibilità che il diritto all'informazione si traduca in uno strumento di partecipazione democratica che crei le condizioni per una "co-produzione di conoscenza". Questo comporta una violazione del diritto all'informazione fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
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Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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Paffarini, Jacopo. "Costituzione e linguaggio normativo." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 9, no. 31 (June 30, 2015): 32–55. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v9i31.175.

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Il problema dell’interpretazione del linguaggio normativo costituisce una fonte di riflessione non solo per il giurista che rivolge la sua attenzione al proprio ordinamento, ma anche per il comparatista che si accinge a studiare il diritto straniero. Secondo un orientamento oramai consolidato all’interno della scienza comparatistica, per la corretta identificazione del «termine del confronto» non basta la conoscenza del «diritto scritto», ma è necessario apprendere le regole ermeneutiche praticate nell’«altro» contesto normativo. In tal senso, si è detto che il giudizio comparativo può definirsi rigoroso soltanto quando il giurista evita di trasferire «gli atteggiamenti mentali del suo diritto» nei termini della comparazione. Nel presente contributo si intende mettere in luce le regole comuni ed i limiti della logica giuridica, evidenziando come, attraverso la comparazione, la dottrina abbia preso coscienza dei fattori extragiuridici che intervengono inevitabilmente nel processo di creazione/interpretazione del diritto.
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Meccarelli, Massimo. "Diritto e letteratura tra storia e memoria." LawArt 1, no. 1 (January 30, 2020): 208–34. http://dx.doi.org/10.17473/lawart-2020-1-8.

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L’articolo riflette sulla letteratura come fonte per la storia del diritto, prendendo in esame due romanzi – La Chartreuse de Parme di Stendhal e L’Orologio di Carlo Levi – che, pur nella loro diversità, mettono al centro dell’ordito narrativo il problema del tempo e della storia. Nella prima parte del lavoro si osserva il diritto “messo in azione” nella vicenda narrata e dunque restituito nella sua storicità. Nella parte centrale è invece il carattere attributivo del tempo (in particolare della transizione) in rapporto al diritto a costituire l’oggetto di indagine. La terza parte esamina il piano della soggettivazione del passato, considerando il problema della produzione della memoria. Nel suo insieme lo studio mira a dimostrare come il campo di relazioni tra diritto e letteratura permetta alla storia giuridica di guadagnare nuovi margini per svolgersi come sapere critico nel dibattito giuridico contemporaneo e di conseguenza, per offrire un contributo alla oggettivazione del presente.
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Casini, C., M. Casini, and M. L. Di Pietro. "Legge n. 40/2004 e disciplina del consenso informato." Medicina e Morale 53, no. 4 (August 31, 2004): 695–736. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.630.

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L'art. 4 della Legge n. 40/2004 sulla "procreazione medicalmente assistita" (PMA) considera il consenso informato uno dei principi fondamentali - insieme al principio di gradualità nell'uso delle tecniche - dell'intera normativa. L'art. 6 - il più ampio e dettagliato della legge - entra in merito al consenso informato e si sofferma su una serie di disposizioni particolari che vanno ad integrarne la disciplina. Lo spazio riservato a questo profilo della materia si spiega alla luce della riflessione, maturata negli ultimi anni, sia in campo etico sia deontologico e giuridico, circa il fondamento dell'atto medico. Accanto alle disposizioni di legge e allo stato di necessità, non vi è dubbio che il consenso informato del paziente è la prima fonte di legittimazione dell'intervento medico sanitario. Il contributo, infatti, muove proprio dalla considerazione del significato del diritto all'informazione per giungere all'esame di ciò che più direttamente riguarda il rapporto medico-paziente nell'ambito delle tecniche di PMA, così come risultano nell'articolato della Legge n. 40/2004. La legge si fonda sul “principio di destinazione alla nascita” come risulta sin dall’art. 1 che, qualificando il concepito soggetto titolare di diritti, suppone, evidentemente, il suo diritto alla vita. In particolare, l’irrevocabilità del consenso una volta avvenuta la fecondazione, porta gli Autori a soffermarsi su alcuni profili ampiamente dibattuti: il rapporto tra la legge sulla PMA e la Legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza e la questione della diagnosi genetica preimpianto.
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Sokala, Andrzej. "Palam corpore quaestum facere : glossa ad D. 23,2,43 pr. - 3." Prawo Kanoniczne 37, no. 3-4 (December 20, 1994): 159–64. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.3-4.11.

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L’articolo presenta le considerazioni sul concetto di prostituzione nel diritto romano. E una glossa a D.23,2,43 pr.-3. dove è stato inserito un frammento del lib. 1 Ad legem Iuliam et Papiam di Ulpianio. Questa fonte rappresenta l’unica definizione giuridica a noi nota di prostituta (mulier quae palam corpore quaestum facit) e di prostituzione nel diritto romano. Per Ulpiano la prostituzione (palam corpore quaestum facere) è l’intrattenere rapporti sessuali ripetuti, palesi e senza scelta del partner, da parte di una donna che agisca in piena consapevolenza, pur se non necessariamente a scopo di lucro (nonostante l’ultimo elemento è stato controverso per gli stessi Romani).
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Carla, Ponterio, and Riverso Roberto. "L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la morte annunciata del diritto del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 63–75. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006006.

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A nemmeno due mesi dalla firma unitaria dell'accordo interconfederale del giugno 2011, le relazioni industriali trovano una nuova fonte esterna di regolamentazione con l'art. 8 della legge di manovra finanziaria (legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), con cui si introduce la generale e praticamente illimitata derogabilitŕ da parte della contrattazione aziendale e territoriale agli assetti disciplinati dal contratto collettivo nazionale e, ciň che rappresenta la vera rottura con il sistema previgente, alla legge. Il pericolo concreto č rappresentato - al di lŕ della volontŕ delle parti sociali - dalla morte del diritto del lavoro, che sin qui ha risposto a una naturale vocazione all'inderogabilitŕ del principio di legge, e all'eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, garantito nella sua effettivitŕ dall'uniforme applicazione in sede giurisdizionale.
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Chiappetta, Giovanna. "Cittadinanza europea: opportunità e abusi nel diritto internazionale privato della famiglia." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (January 2021): 105–34. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-002005.

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Il saggio si incentra sulla funzione dell'autonomia negoziale nella regolamentazione degli status e dei rapporti familiari tra componenti il nucleo familiare tipico o atipico. Ciò in quanto il ruolo dell'autonomia negoziale è stato ampliato anche dalla cittadinanza europea intesa dalla Corte di giustizia europea come fonte autonoma di diritti. Tale cittadinanza, che si aggiunge a quella nazionale, ha consentito alla coppia ‘statica', pur in assenza del carattere transnazionale della situazione familiare, di scegliere la legge e gli strumenti di ordinamenti stranieri da applicare ai rapporti patrimoniali ed esistenziali della comunità di vita. Il saggio si propone di dimostrare come i Regolamenti UE in materia familiare possano applicarsi anche ai cittadini europei ‘statici', consentendo la scelta di leggi straniere con soluzioni estranee all'ordinamento nazionale, nel rispetto del limite dell'ordine pubblico costituzionale di ciascun Paese membro.
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Dondi, Cristina, and Matilde Malaspina. "L'ecosistema digitale del CERL per lo studio del libro antico a stampa: dal progetto 15cBOOKTRADE a oggi." DigItalia 17, no. 1 (June 2022): 134–56. http://dx.doi.org/10.36181/digitalia-00044.

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Nel corso dei cinque anni del suo svolgimento, il progetto 15cBOOKTRADE, finanziato con un Consolidator Grant dello European Research Council (2014-2019) ha favorito il consolidamento e l’espansione di una serie di strumenti digitali e di una ampia rete di collaborazione tra individui, istituzioni e progetti di ricerca incentrati sull’utilizzo degli incunaboli, e più in generale del libro antico a stampa, come fonte storica. Dopo la conclusione ufficiale progetto, il lavoro dei membri e della rete di studiosi e bibliotecari costituita durante i cinque anni della durata del finanziamento è continuato. Singoli ricercatori o gruppi di ricerca hanno orientato le proprie indagini verso categorie ben precise di libri antichi a stampa: edizioni di testi di diritto, di materia medica, edizioni illustrate, collezioni di alcuni possessori antichi, biblioteche monastiche, censimenti illustrati, e così via. Vari tra questi progetti hanno esteso il limite cronologico dell’interesse di ricerca oltre il dicembre 1500, assottigliando la convenzionale distinzione tra incunaboli e post-incunaboli. Di fatto però, la metodologia per tutte queste nuove strade di ricerca resta basata sull’utilizzo delle informazioni di provenienza come dati storici; sull’integrazione di fonti bibliografiche e documentarie allo scopo di arricchire ulteriormente il dato materiale; sulla creazione di collaborazioni internazionali di ampio respiro che consentano di raccogliere dati che difficilmente sarebbero accessibili altrimenti (specialmente in questi anni difficili di pandemia); infine, sull’utilizzo di strumenti digitali efficaci per facilitare la raccolta dei dati e l’accesso agli stessi. Il presente contributo fornisce una panoramica sullo stato attuale di questi progetti e propone una serie di riflessioni sui benefici e sulle sfide connessi alla creazione di un ecosistema digitale per lo studio del libro antico a stampa, una necessità di recente condivisa anche dall’ICCU, quale soluzione intelligente e sostenibile.
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Fantuzzi, Gianni. "L'uso della violenza come ricerca dell'impossibile. Ipotesi interpretative per un intervento psicoanalitico." GRUPPI, no. 2 (October 2010): 119–26. http://dx.doi.org/10.3280/gru2009-002013.

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Come ha sottolineato Renato de Polo: "Con la violenza ci si prefigge di conseguire degli obiettivi impossibili: ogni gruppo esige di affermare la propria purificazione assoluta attribuendo la colpa all'altro per mezzo della proiezione di tutto il male su di esso". Partendo da questo spunto, si sostiene l'ipotesi che il perpetuarsi del conflitto tra israeliani e palestinesi derivi, oltre che da motivazioni geo-politiche ed economiche, anche da cause psicologiche. L'attribuzione del male e della distruttivitŕ all'altra parte ha lo scopo di purificarsi e di liberarsi dal pericolo che il proprio potenziale maligno potrebbe danneggiare anche le persone amate. L'ulteriore riflessione che viene proposta in questo lavoro riguarda il fanatismo religioso: esso permette di affermare la prospettiva di pensiero secondo la quale se il colpevole č l'altro, viene in tal modo accordata la propria purificazione e assecondato il proprio ruolo di vittima, acquisendo il diritto di uccidere l'avversario in nome del Dio. Nella lotta contro i nemici, il gruppo esporta all'esterno la minaccia di morte e assume su di sé il potere di uccidere in nome della giustizia, diventando cosě una sorta di divinitŕ. Il gruppo costituisce infatti la fonte di un sogno fondamentale che dispensa l'illusione di trascendere il limite della morte individuale. In questo contesto, la psicoanalisi con il proprio setting, oltre alle concettualizzazioni relative all'inconscio, ai processi proiettivi e al transfert, puň offrire un contributo specifico alla comprensione di questo argomento, fornendo strumenti di modulazione e di regolazione nei conflitti tra i gruppi. Il presupposto per fruire di questo contributo č innanzitutto la destituzione dell'odio e del diritto di uccidere come giustificazione alle proprie rivendicazioni.
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Ciampi, Marina. "Per una fenomenologia della societŕ contemporanea. Accesso, approvvigionamento e democrazia dell'acqua." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 3 (November 2010): 137–49. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003013.

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Nella societŕ contemporanea, definita anche societŕ del rischio globale, la crisi idrica riveste un ruolo decisivo ma controverso rispetto ad altri rischi (sanitari, ambientali, finanziari, bellici). Essa infatti colpisce maggiormente le aree geografiche del sud del mondo, dove tale risorsa č sempre piů carente e di scarsa qualitŕ; al contrario i Paesi industriali avanzati hanno un approccio poco responsabile nei confronti di un bene cosě prezioso e di una fonte che č esauribile e limitata. I vantaggi dello sviluppo e della globalizzazione non sono infatti distribuiti equamente a livello geografico e il gap tra i "ricchi" e gli "ultimi della Terra" sta diventando sempre piů profondo. Eppure uno sviluppo che intenda essere davvero sostenibile deve affrontare globalmente il problema della disponibilitŕ dell'acqua potabile, della sua qualitŕ, del suo accesso pubblico, in un'ottica di gestione e condivisione democratica di tale risorsa. Accedere all'acqua č un diritto fondamentale, universale e inalienabile, ma se non si attuerŕ un'inversione di tendenza a livello sociale, economico e politico, tale bene continuerŕ ad essere sempre piů mercificato e privatizzato.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Chiappetta, Giovanna. "Allontanamento del minore dalla famiglia d'origine alla luce dell'art. 8 della CEDU." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 2 (December 2022): 71–83. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002003.

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La materia dell'allontanamento del minore dalla famiglia di origine è complessa e delicata anche perché disciplinata da fonti eterogenee frutto della integrazione di almeno tre sistemi giuridici: nazionale, dell'Unione Europea e del più largo Consiglio d'Europa. La riflessione mira a cogliere l'evoluzione dell'istituto dell'adozione dei minori mediante l'interpretazione del diritto alla vita familiare ex art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali.
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Bilancia, Francesco, and Sandra Regina Martini. "Il referendum del Regno Unito sulla Brexit ed il suo impatto sul mercosul nella prospettiva dei diritti sociali." Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & Justiça 11, no. 37 (December 30, 2017): 35–63. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v11i37.123.

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Анотація:
Prendendo le mosse dalle tematizzazioni polemiche professate durante la campagna referendaria svoltasi nel Regno Unito per il voto del giugno 2016 sulla Brexit, il saggio apre una riflessione critica sulle trasformazioni da tempo in atto, nel diritto dell’UE e nella giurisprudenza della Corte di giustizia così come in alcuni ordinamenti degli Stati membri, in relazione ai diritti alle prestazioni sociali dei cittadini europei residenti in Paesi membri diversi dal proprio ed al possibile impatto di tale fenomeno su altri sistemi integrati di mercato come il Mercosul. Il quadro che ne emerge induce a più approfondite riflessioni sulle cause della crisi di legittimazione attuale dei sistemi di integrazione politica ed economica, come il processo di integrazione europea, il cui cedimento è gravemente accelerato dalla messa in discussione dei diritti sociali in danno di una più forte nozione di cittadinanza europea; e come in altre realtà istituzionali e sociali, in particolare nel Mercosul.
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Balsamo, Antonio. "La formazione dei magistrati: linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (November 2010): 776–102. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002004.

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Анотація:
Adesso che il Comitato Direttivo č stato nominato, la creazione della Scuola della magistratura, prevista al momento della riforma dell'ordinamento giudiziario, sembra ormai piuttosto vicina. Dal momento che č probabile che diventi sede privilegiata per il dialogo culturale e per la crescita professionale della magistratura italiana nel suo complesso, il nuovo organismo ha un significativo potenziale rispetto alla necessitŕ di modernizzare il sistema giudiziario del Paese. Le istituzioni dischiudono nuove prospettive quanto alla diffusione di conoscenze extragiuridiche e della "cultura organizzativa", nonché quanto al dialogo fra le corti nazionali e internazionali in un contesto caratterizzato dalla circolazione di modelli giuridici e dal nuovo ruolo giocato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel contesto del sistema delle fonti del diritto.
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Maggioni, Guido, and M. Paola Mittica. "La sociologia del diritto nell'Universitŕ italiana." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 123–71. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001006.

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Sociologia - Diritto - Universitŕ - Italia. L'Universitŕ italiana sta vivendo nel corso degli ultimi dieci anni un periodo di forte transizione. In questo contesto di per sé problematico, la sociologia del diritto presente in due settori differenti, sin dall'originaria istituzionalizzazione accademica, rischia di perdere in visibilitŕ e di compromettere la propria identitŕ scientifica, tanto complessa quanto liminare tra la sociologia generale e le scienze giuridiche. Questo articolo č volto a misurare lo spazio accademico attribuito alla disciplina, per come si č configurato nella storia delle riforme del sistema universitario degli ultimi anni e pare prefigurarsi, sia in ordine alle regole del reclutamento che rispetto alla definizione della didattica. Si occupa, inoltre, di operare una ricognizione della presenza dei sociologi del diritto nel sistema universitario relativamente alla loro visibilitŕ nei settori e alla produzione scientifica rintracciabile nelle fonti piů immediatamente riconoscibili sotto l'etichetta "sociologia del diritto". L'obiettivo non č tanto di fornire una ricostruzione del campo attuale della sociologia del diritto italiana, ma di comprendere in che termini e secondo quali limiti il sistema accademico osservi la materia e i suoi cultori, per evidenziare alcuni problemi intorno all'identificazione della materia dall'esterno che possano contribuire a fare il punto sullo stato dell'arte della disciplina.
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Massetto, G. P. "Le fonti del diritto nella Lombardia del Quattrocento." Publications du Centre Européen d'Etudes Bourguignonnes 28 (January 1988): 49–65. http://dx.doi.org/10.1484/j.pceeb.3.195.

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Maresca, Arturo. "Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo "L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 98–119. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121007.

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Анотація:
Attraverso l'esame casistico si intende verificare lo spazio che puň essere riconosciuto all'autonomia individuale nel contratto di lavoro. Tale verifica viene svolta cercando di attualizzare l'insegnamento di Massimo D'Antona che invitava a guardare a tale problema senza sfuggirlo, ma anche senza pensare a soluzioni inadeguate che negherebbero l'autonomia contrattuale del singolo lavoratore e la possibilitŕ che, avvalendosi di essa, possa effettivamente coltivare i propri interessi. Interessi che la norma legale inderogabile e la contrattazione collettiva finiscono per trascurare a causa della (permanente) necessitŕ di realizzare, su un piano generale, la protezione del lavoratore dipendente.
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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Анотація:
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Kampmann, Christoph. "Rechtswahrung als Selbstzweck? Zur päpstlichen Politik im Dreißigjährigen Krieg 1633–1635 im Spiegel neupublizierter Quellen." Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 98, no. 1 (March 1, 2019): 31–44. http://dx.doi.org/10.1515/qufiab-2018-0005.

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Riassunto Il contributo esamina (riferendosi ai volumi dei „Nuntiaturberichte aus Deutschland“ pubblicati di recente) la politica curiale durante la Guerra dei Trent’anni, in particolare nella sua fase svedese fino alla pace di Praga (1630–1635). Questi anni sono significativi, perché a partire dal 1633/34 si constata, da parte del governo imperiale, una disponibilità al compromesso decisamente maggiore in proposito del diritto religioso. Si pone il quesito di come la curia abbia valutato questo fatto. Le fonti considerate confermano i giudizi finora formulati dagli storici (tra gli altri Konrad Repgen e Robert Bireley) secondo cui la Curia era contraria a fare concessioni alla parte protestante sul piano confessionale. Appare però un secondo aspetto della politica condotta dalla Curia verso l’Impero, vale a dire una profonda diffidenza nei confronti dell’imperatore, sospettato di perseguire un accordo confessionale soprattutto per poter continuare a condurre, dopo una riconciliazione all’interno dell’Impero, la guerra contro la Francia con la stessa intensità. La Curia era evidentemente convinta che per la politica di Vienna fosse prioritaria l’unità della Casa d’Austria e la subordinazione agli interessi della Spagna. Nel complesso l’analisi mette in dubbio che la linea della Curia come attore politico indipendente nelle relazioni esterne europee fosse caratterizzata da un così forte contrasto tra le posizioni tese per principio alla salvaguardia del diritto da un lato e l’adozione di una politica flessibile dall’altro. Dal punto di vista della Curia la salvaguardia del diritto non sembra essere stato solo un fine in sé, come neppure l’agire politico in maniera flessibile era indipendente dall’osservanza di fondamentali principi di diritto. Qui si apre un campo di ricerche future che vanno ben oltre la politica curiale verso l’Impero e possono prendere importanti spunti dai volumi del carteggio dei nunzi ora pubblicati.
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Sobański, Remigiusz. "Wpływ Soboru Watykańskiego II na kanonistykę w Polsce." Prawo Kanoniczne 30, no. 1-2 (June 5, 1987): 47–59. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1987.30.1-2.03.

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All’occasione del ventesimo aniversario della conclusione del Concilio Vaticano II la Facoltà di Diritto Cainonico dell’Accademia di Teologia Cattolica ha organizzato un simposio sulla recenzione del Concilio in Polonia. Viene pubblicata la prelezione sull’influenza del Concilio sulla canonistica in Polonia. L’autore sviluppa la tesi che l’influenza del Concilio si è mascata più forte nell'ambiente della dommatica giuridica del diritto ecclesiale che nel campo fondamentale.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Ruggero, Alessandra. "Esperienze di cittadinanza comune: l'autorecupero. L'abitare come pratica di pratiche." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 101 (February 2012): 54–83. http://dx.doi.org/10.3280/asur2011-101004.

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L'autore in questo articolo vuole proporre alcuni ragionamenti sulla costruzione del senso di appartenenza a un territorio e del diritto di cittadinanza attraverso l'abitare e la produzione di "pubblico" come espressione del "diritto alla cittŕ". Il campo di esplorazione č quello delle politiche abitative, in particolare delle esperienze di autorecupero in Italia. Il frame d'indagine parte dall'idea che la pratica dell'abitare č costitutiva di una relazione forte tra componente fisica e sociale di un territorio.
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Di Pietro, Maria Luisa. "Tacere o rivelare? Segreto professionale e nursing." Medicina e Morale 39, no. 4 (August 31, 1990): 779–97. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1170.

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Il segreto professionale è un valore fondamentale per l'etica e la deontologia applicati al nursing, come per le altre professioni sanitarie. L'infermiere/a ha sempre il dovere di tacere su quanto è venuto a conoscere durante l'esercizio della propria professione e tale obbligo si fonda sul diritto del paziente all'intimità e alla riservatezza. Il divieto alla rivelazione del segreto professionale, da distinguere dalla trasmissione del segreto, è stato recepito sia dai Codici di Deontologia Professionale, sia dalle leggi dei paesi occidentali. Vi sono però delle situazioni, non ultimo l'AIDS, in cui l'obbligo al segreto si presenta in forte contrasto con la salvaguardia del bene comune. Ci si chiede infatti se il diritto individuale alla privacy possa essere violato dal timore di un danno - in questo caso il diffondersi di una malattia attualmente incurabile - a un terzo innocente.
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Jońca, Maciej. "MARISA DE FILIPPI, Materiali per un corso di esegesi delle fonti del diritto romano, Cacucci Editore, Bari 2008, ss. 111." Zeszyty Prawnicze 8, no. 2 (June 25, 2017): 353. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2008.8.2.17.

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Guarriello, Fausta. "I diritti di contrattazione collettiva in un'economia globalizzata." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 135 (September 2012): 341–59. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135001.

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Анотація:
Il saggio esamina la tensione esistente tra il riconoscimento del diritto di contrattazione collettiva come diritto sociale fondamentale nelle fonti internazionali ed europee e gli effetti di destrutturazione dei sistemi contrattuali, ancora prevalentemente ancorati a livello nazionale, indotti dalla globalizzazione. L'assenza di effettive misure di sostegno alla contrattazione collettiva su scala sovranazionale, dove le decisioni economiche vengono prese, l'interpretazione restrittiva della Corte di giustizia, lesiva del principio di autonomia collettiva e di libertŕ sindacale, la subordinazione alle libertŕ economiche sottesa alla visione funzionalista delle istituzioni europee, rischiano di indebolire e snaturare il diritto di contrattazione collettiva anche all'interno dei sistemi nazionali, dove esso si č storicamente sviluppato.
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Spoto, Giuseppe. "Luci e ombre del sistema multilaterale degli accordi internazionali sul commercio dei prodotti agricoli." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(29) (December 30, 2021): 423–60. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2021.29.2.22.

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Anche se le regolazioni sul commercio dei prodotti agricoli si sono evoluti dagli obiettivi di piena liberalizzazione perseguiti per il commercio dei prodotti industriali, le regole del GATT sono state applicate fin dall’inizio. L’autore dell’articolo ricostruisce il quadro normativo delle fonti internazionali, con particolare attenzione all’Accordo SPS (sulle misure sanitarie e fitosanitarie), all’Accordo TBT (sulle barriere tecniche al commercio), e all’Accordo TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights; Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale). La seconda parte dello studio approfondisce il tema del commercio e dell’informazione a garanzia del diritto internazionale umanitario, partendo da un esame del caso del vino israeliano e dalla motivazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (C-368/18). Da quando l’OMC è stata istituita sono avvenuti molti cambiamenti, ma soprattutto c’è stata un’inversione di rotta da parte dei Paesi industrializzati che hanno scelto di stimolare accordi commerciali bilaterali rispetto al sistema multilaterale, minando così l’importanza delle regole dell’OMC. La novità più significativa di questa evoluzione è che tali accordi bilaterali non sono più da considerare come ulteriori sviluppi nella costruzione del sistema multilaterale, ma sono spesso diventati dei veri e propri ostacoli alla ricostruzione. Per l’autore, sono proprio le regole del commercio internazionale stabilite con l’OMC a offrire le migliori garanzie di fronte alla crescita degli scambi e alla conquista sempre più crescente di quote significative del mercato mondiale da parte dei Paesi più aggressivi. Le crisi economiche degli ultimi anni e, soprattutto, i recenti sconvolgimenti dei mercati internazionali a seguito della pandemia hanno mostrato la necessità di rinnovare l’agenda globale, legando indissolubilmente la circolazione delle merci (soprattutto agricole) ad ulteriori obiettivi che non possono prescindere dal cambiamento climatico, dalla lotta all’inquinamento e dalla soluzione dei problemi ambientali che sono diventati temi da considerare come tasselli di un unico grande mosaico. Questi obiettivi richiederebbero un rilancio del multilateralismo e confermerebbero l’importanza di trovare un anello comune all’interno dell’OMC.
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Condorelli, Orazio. "XI. La dottrina delle fonti del diritto nel Commentario del Panormitano sulla Distinctio prima del Decretum." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Kanonistische Abteilung 91, no. 1 (August 1, 2005): 299–354. http://dx.doi.org/10.7767/zrgka.2005.91.1.299.

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Rizzo, Alfredo. "La sentenza della Consulta sul Reddito di cittadinanza." Sinappsi 12, no. 2 (2022): 84–93. http://dx.doi.org/10.53223/sinappsi_2022-02-6.

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Анотація:
In una sentenza degli inizi del 2022, la Corte costituzionale italiana, chiamata dal Tribunale di Bergamo a valutare se il Reddito di cittadinanza si applichi a cittadini non-UE “residenti di lunga durata” nell’Unione, ha respinto la possibilità che questo strumento persegua obiettivi di politica sociale in senso più ampio. Inoltre, sia il giudice ordinario che la Consulta non hanno sottoposto le questioni interpretative alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo così diversi dubbi alla luce delle numerose fonti del diritto dell’Unione pertinenti per la soluzione delle medesime questioni controverse.
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Villalón, Jesús Cruz. "Covid-19 e diritto del lavoro spagnolo." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 729–48. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168004.

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Анотація:
La proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo spagnolo nel marzo 2020 ha provocato un impatto molto significativo in ambito giuslavoristico, essendo state adottate mi-sure legislative volte a dare priorità al telelavoro, a soluzioni di sospensione del rapporto di lavoro che evitino i licenziamenti, nonché ad importanti misure di protezione sociale per far fronte alle perdite di reddito per coloro che hanno smesso di lavorare. Il presente studio, la-sciando da parte il contenuto materiale delle misure adottate, intende analizzare il processo di elaborazione di queste norme emergenziali, l'intervento dei diversi poteri pubblici sia nel pro-cesso di approvazione che in quello di applicazione, nonché il ruolo inizialmente marginale della concertazione sociale, della contrattazione collettiva e della partecipazione dei lavoratori all'impresa, quest'ultimo almeno nella prima fase di sviluppo dello stato di emergenza. Da questo punto di vista, si analizzano le regole relative alle fonti del diritto, all'amministrazione del lavoro nonché il ruolo svolto dagli attori protagonisti abituali nello sviluppo del sistema spagnolo di relazioni industriali.
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Nörr, Dieter. "Gian Gualberto Archi, Studi sulle Fonti del Diritto nel Tardo Impero Romano." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung 105, no. 1 (August 1, 1988): 930–31. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1988.105.1.930.

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Palazzolo, Maria Iolanda. "Chi č l'autore dell'Indice? Santa Sede e diritto d'autore nell'Italia liberale." SOCIETÀ E STORIA, no. 132 (July 2011): 277–300. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-132003.

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Il saggio si propone di ricostruire, attraverso l'analisi delle fonti inedite dell'Archivio della Congregazione dell'Indice e del dibattito coevo, una singolare controversia che alla fine dell'ottocento vede contrapposti gli interessi della Santa Sede, che rivendica il diritto d'autore sulle pubblicazioni ecclesiastiche - tra cui l'- e quelli di alcuni editori cattolici, che al contrario affermano il loro pieno diritto di riprodurre e diffondere testi della tradizione cattolica. La questione, che coinvolge personaggi notissimi della cultura giuridica e dell'editoria nazionale, avrÀ un interessante sviluppo giudiziario. Sullo sfondo, sia il conflitto Stato Chiesa dopo l'UnitÀ che la nuova normativa italiana sul diritto d'autore, spesso largamente disattesa e causa di numerosi conflitti tra otto e novecento.
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Brady, Gordon L., and Michael L. Marlow. "The Political Economy of Endangered Species Management: the Case of Elephants *." Journal of Public Finance and Public Choice 9, no. 1 (April 1, 1991): 29–39. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345180.

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Abstract In questo scritto si discute il ruolo dei diritti di proprietà e del rent-seeking nella gestione degli elefanti come specie in via di estinzione. In particolare, gli Autori si soffermano sul dibattito politico che si è prodotto all’interno della comunità ambientalista, divisa fra: 1) preservazionisti, che si oppongono a tutti i tipi di caccia e commercio dei prodotti derivati dagli elefanti, e 2) conservatoristi commerciali, che sono invece favorevoli alia caccia e al commercio dell’avorio e del pellame, cioè ai diritti di proprietà sugli elefanti, da riconoscere alle sole popolazioni africane.Quest’ultimo approccio si è mostrato più proficuo, sia ai fini dello sviluppo delle popolazioni africane che della salvaguardia della specie in pericolo. Il commercio dei prodotti derivati dall’elefante è una cospicua fonte di ricchezza per le popolazioni africane. Il riconoscimento dei diritti di proprietà sugli elefanti a favore di queste popolazioni ha garantito la possibilità di preservare una fonte di ricchezza legale, ridurre i fenomeni di bracconaggio e di commercio illegale e, in ultima analisi, di proteggere la specie in pericolo. L’interesse economico a ottenere vantaggiosi proventi dalla vendita dei prodotti derivati dagli elefanti ha infatti incentivato le popolazioni africane all’adozione di misure atte a proteggere il branco e a favorire al tempo stesso il suo accrescimento.La proibizione del commercio dell’avorio e del pellame di elefante ha prodotto invece solo retorica e ha creato seri problemi di sottosviluppo oltre che ambientali: non potendo ottenere alcun beneficio in termini di reddito direttamente appropriabile, le popolazioni non hanno alcun interesse ad investire sulla protezione degli elefanti. Il caso dei paesi dell’Africa Orientale e Centrale à un esempio probante dei notevoli costi sociali, in termini di declino della popolazione degli elefanti, derivanti da questo tipo di approccio.Ciò di cui si ha bisogno à quindi un approccio che bilanci l’interesse ambientale a salvaguardare la specie in pericolo e quello economico a preservare una fonte di ricchezza per le popolazioni africane.I diritti di proprietà si configurano come un primo e piccolo tassello ai fini della realizzazione di questo obiettivo.
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Zabłocki, Jan. ""Postumus" w "Noctes Atticae" Aulusa Gelliusa." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 255–62. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.13.

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Dalle informazioni trasmesse da Gellio da un lato risulta che la legge delle dodici tavole considerava postumus un bambino nato al massimo nel decimo mese. Dall’altro, pero, egli riporta che Marco Varro rivolgeva l’attenzione alla necessita di diseredare il postumus sia nato nel decimo che nell’undicesimo mese. Inoltre nel I secolo, il pretore Lucio Papirio assegno l’eredità al postumus nato nel tredicesimo mese. Nello stesso modo si comporto l’imperatore Adriano nel II secolo. Si pone, quindi, la domanda se non esistesse la regola formulata nelle dodici tavole che come erede del morto veniva considerato il bambino nato al massimo nel decimo mese, oppure tra le summenzionate fonti esiste una contraddizione. Sembra che non si tratti ne di uno né dell’altro. Queste apparenti contraddizioni si possono chiarire nel seguente modo. La legge delle dodici tavole stabiliva che come erede dei morto ab intestato veniva considerato il postumus nato al massimo nel decimo mese. Tale postumus, secondo questa legge, veniva trattato al pari dei figli nati durante la vita del padre, di conseguenza era un erede legittimo conformemente al diritto civile. Invece dalla decisione del pretore Lucio Papirio non risulta che egli applicasse il diritto civile. É solo noto che non concede la missio in bona all’agnato decidendo che la hereditas spettava al figlio nato dopo la morte del padre, anche se nel tredicesimo mese. Probabilmente tale soluzione risultava dall’applicazione del cosiddetto nuovo ordine pretorio ereditario, conformemente al quale dal padre ereditavano tutti i figli, non solo quelli che si trovavano sotto la patria potestas. Esso considerava prima di tutto il bene dei figli, e non le rigide norme del diritto civile. Poteva essere applicato anche in quei casi in cui il postumus fosse nato dopo dieci mesi dal momento della morte del padre e non poteva essere considerato un suus heres. La possibilitä che l’eredità venisse concessa dal pretore a coloro che erano nati nell’undicesimo mese era nota probabilmente gia a Marco Varro. Percio nella satira Testamentum consigliava di diseredare chiaramente al momento di fare il testamento tutti i postumi e coloro che erano nati nel decimo e undicesimo mese, per ogni evenienza. I dubbi furono definitivamente risolti dall‘imperatore Adriano che concedesse l‘erédita ad un nato nell’undicesimo mese.
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Luminati, Michele. "Le fonti del diritto del Cantone Ticino. Vol. I. C: Formulari notarili. Hg. v. Elsa Mango-Tomei." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 113, no. 1 (August 1, 1996): 510–12. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.1996.113.1.510.

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Köbler, Gerhard. "Giulio Vismara, Scritti di storia giuridica, Bd. 1: Fonti del diritto nei regni germanici." Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung 107, no. 1 (August 1, 1990): 472–74. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.1990.107.1.472.

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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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Lupoi, Maurizio. "Chancellors as civil lawyers – and the equitable notion of «fraud»." settembre-ottobre, no. 5 (October 6, 2022): 797–807. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.174.

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The author’s view Equity’s origin is traced back to Rome’s ius commune. Chancellors were doctors in civil law and until Henry VIII’s breach with Rome, were also Bishops. Their cultural and spiritual anchors were very distinct from those dispensing justice in common law courts. In the course of the fourteenth century common law courts surrendered their discretionary powers and disavowed any reliance on conscience and opted for rigor juris. Equitable doctrines, enacted by Chancellors and Masters who knew only Roman and canon law, prevented unconscientious exercise of a plaintiff’s rights at law. «Fraud» in English equity is identical to «fraus» in Roman law; whilst France, Germany and other countries of continental Europe squandered the Roman law inheritance, English equity holds the torch for Roman principles.Tesi I Cancellieri dell’età formativa dell’equity erano usualmente dottori di diritto civile e di diritto canonico, così anche i Master che li coadiuvavano, e ignoravano la common law. Inoltre, erano vescovi e in tale veste pronunciavano sentenze nelle corti ecclesiastiche. Quando si trovarono a giudicare per delega reale, applicarono l’unico diritto che conoscevano. La «fraud» elaborata nell’equity corrisponde precisamente alla «fraus» del diritto romano e la dottrina dell’equity in forza della quale non è consentito avvalersi di una legge per sostenere una «fraud» deriva direttamente dalle fonti romane.
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Caroni, Pio. "E se anche il codice fosse un messaggio? La storia del codice ha senso solo se il codice non ne è il protagonista." Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (August 28, 2018): 421–38. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p421-438.

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Анотація:
Questo saggio conclude ricerche sulla storia della codificazione del diritto, che l’autore ha iniziato mezzo secolo fa. Se aveva finora concesso molto (e forse troppo) spazio alla elaborazione storica di concetti e quindi alla definizione dello ‘statuto ontologico’ del codice, qui ne prescinde quasi totalmente. Ma si interroga in compenso sul destino concreto affrontato dai codici quando, oramai diritto vigente, entrano nella società, alla quale erano destinati, e tentano di disciplinarla. Vede perciò nel codice un messaggio, il cui valore (rispettivamente significato) non viene anticipato dal legislatore, ma via via appurato dal destinatario, in questo caso dalla società. E per essa (la precisazione non è superflua) da chi emergeva, quindi la dominava, ossia da chi era in grado di imporre proprie scelte di natura giuridica, sociale, economica, politica, rispettivamente di sintonizzare l’astratto codice sulle proprie personali frequenze. Mentre finora la ricerca era come stregata dalla storia dell’elaborazione/formazione del codice, questo diverso approccio sposta l’obiettivo sul dopo-codice, tenta cioè di descrivere in quale realtà si imbatte il codice una volta arrivato a destinazione e cosa nasce concretamente da questo incontro-scontro. E lo fa non per screditare quanto già si fece, ma per scoprirne (e descriverne) ora la parabola completa, grazie ad uno sguardo binario, rispettoso tanto dell’ottica del mittente, quanto di quella del destinatario. A chi interroga siffattamente il passato, molte ricerch non interessano più, massime quelle che gli autori hanno finora svolto muovendo esclusivamente dal testo sanzionato dal codice. Gli sembrano virtuali, immaginarie, frammentarie, una traccia sempre più smunta, che poi si perde nella sabbia. Ma in compenso, forte del suo sguardo binario, riesce magari a dissodare qualche incolto. A spiegare diversamente il rapporto istaurato fra codici regolari e irregolari, a ragionare in modo meno preconcetto sulla nozione di recezione/trapianto, oppure a rendersi conto che – a dispetto di quanto tuttora molti sostengono – ogni codice modifica inevitabilmente, tanto o poco, il quadro della realtà giuridica.
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Gradoni, Lorenzo. "Eduardo Savarese, Certezza del diritto e diritto internazionale. Coerenza e identità tra fonti e argomentazione, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2018, pp. 357." Italian Yearbook of International Law Online 28, no. 1 (October 18, 2019): 613–19. http://dx.doi.org/10.1163/22116133_02801044.

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Masala, Antonio. "LEONI, HAYEK AND “IL POLITICO”." Il Politico 257, no. 2 (January 17, 2023): 5–22. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2022.763.

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Il saggio ricostruisce la relazione scientifica tra Bruno Leoni e Friedrich A. von Hayek, prendendo in esame le lettere, gli scambi intercorsi alle riunioni della Mont Pelerin Society ed esaminando i saggi che Hayek pubblicò su “Il Politico” quando Leoni era ancora in vita. Ne emerge un dialogo molto intenso, nel quale Leoni rappresenta non solo un prezioso riferimento filologico per gli studi sul diritto e sul pensiero politico, ma anche una costante sfida alla riflessione hayekiana e uno stimolo ad andare oltre le proprie posizioni. Le differenze tra i due permarranno, e Hayek non metterà mai in discussione la necessità della rappresentanza politica e dunque di un processo elettivo (per quanto estremamente articolato e mediato) per la produzione del diritto, e di quelle che egli chiamava le “regole di condotta”. Tuttavia è possibile vedere un suo progressivo avvicinamento alle posizioni di Leoni. L’austriaco diventa infatti ben consapevole, grazie all’influenza di Leoni, che la libertà si era storicamente affermata grazie a un diritto che non era stato prodotto per via legislativa, per volontà degli uomini. In questa consapevolezza sta il suo grande cambiamento, e in fondo anche la messa in discussione dell’impianto teorico di The Constitution of Liberty. È dunque anche possibile sostenere che la “costituzione ideale’ hayekiana, presentata nel terzo volume di Law, Legislation, and Liberty, risenta di una forte influenza di Leoni. Ipotesi confermata anche dal fatto che Hayek scelse “Il Politico” per presentare le prime versioni di quella sua elaborazione.
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Korzycka-Iwanow, Malgorzata, and Pawell Wojciechowski. "Le strutture della sicurezza alimentare in Polonia." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 3 (March 2010): 151–90. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003007.

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Il presente articolo affronta il tema delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia. Nella prima parte viene presentata la disciplina comunitaria quale fattore determinante le predette strutture. La seconda parte tratta questioni più generali, quali le strutture della pubblica amministrazione e il sistema delle fonti di diritto in Polonia, per passare poi ad argomenti più puntuali concernenti le strutture della sicurezza alimentare e la relazione tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria in materia. Nella terza ed ultima parte, vengono esaminati in modo dettagliato gli organi costituenti le strutture della sicurezza alimentare in Polonia, iniziando dai ministri per passare poi all'analisi della composizione, dei compiti e delle competenze degli organi centrali dell'amministrazione governativa e degli organi territoriali dell'amministrazione unita e non unita competenti in materia di sicurezza alimentare. In conclusione l'Autrice constata che l'attuale struttura degli organi che hanno compiti relativi alla sicurezza alimentare in Polonia è complessa, poiché si è formata in diversi periodi ed è basata su diversi criteri. Nel processo di adattamento del diritto polacco alle esigenze comunitarie, le nuove competenze e compiti risultanti dalle norme del diritto comunitario sono stati attribuiti, per ragioni di urgenza, agli organi esistenti incaricati già di compiti e competenze in altre materie. Per cui l'Autrice sostiene che è auspicabile effettuare una riforma delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia.
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Kowal, Janusz. "Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji." Prawo Kanoniczne 37, no. 1-2 (June 15, 1994): 47–72. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1994.37.1-2.03.

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L’istituzione d’esclaustrazione ossia una licenza di rimanere fuori della casa del proprio istituto è una delle più importanti norme riguardanti i casi di sospensione o di uscita dalla vita comune. Il senso più profondo richiede peró di prendere in considerazione le fonti dalle quali proviene soppranominata istituzione. Perciô il tema d’esclaustrazione è stato diviso in due parti. Il presente articolo descrive l’origine e sviluppo di questa istituzione, e il seguente ci dimostra attuali norme e la prassi vigenti in proposito. L’autore dopo aver presentato la definizione d’esclaustrazione, mostra la sua necessita alla luce di elementi essenziali della vita religiosa. Quindi presenta l’origine di licenza di rimanere fuori di comunità e in breve il suo sviluppo fino al 1917. La parte seguente dell’articolo presenta le norme del Codice di Diritto Canonico del 1917 e intende mostrare l’evoluzione dell’istituzione d’ esclaustrazione nel periodo del regime del CDC del 1917. Una particolare attenzione si dà alla nuova forma d’indulto d’esclaustratione introdotto dalla prassi della Congregazione dei Religiosi: esclaustrazione ,,ad nutum S. Sedis” ed esclaustrazione qualificata. L’analisi fatta dall’articolo prepara lettore a una migliore comprensione delle norme attuale, inoltre permette all’autore di venire alla conclusione riguardante il principio della sussidiarietà usato sempre più spesso dal’diritto della Chiesa. Ladimostrazione dell’evoluzione dell’istituzione d’esclaustrazione sugerisce anche che questo diritto é usato sempre più in modo soggettivo è modificato secondo le necessita.
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Dzierżon, Ginter. "Polemika wokół kontraktualistycznej natury małżeństwa." Prawo Kanoniczne 43, no. 1-2 (June 5, 2000): 95–106. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.1-2.04.

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Questo studio cerca di presentare la discussione dei canonisti, relativa alla concezione contrattualistica o meno del matrimonio. L’analisi della dottrina in questa materia indica che fino agli anni venti del ventesimo secolo non venivano sollevate obbiezioni nella canonistica nei confronti della concezione contrattualistica del matrimonio. Contro tale impostazione, sotto l’influsso della critica dei civilisti e romanisti nei detti anni, sono stati alcuni canonisti a muoversi. Tale critica divenne più forte dopo la conclusione del Concilio Vaticano II. Lo spunto principale venne dato dalla Cost. past. Gaudium et Spes, nella quale i Patri Conciliari non avevano usato il termine „contractus”, bensì „foedus”. Quindi alcuni canonisti cominciarono ad evidenziare il valore personalistico del matrimonio. La concezione personalistica non è in grado di spiegare tutti i meccanismi coinvolti nella struttura del diritto matrimoniale canonico.
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