Добірка наукової літератури з теми "Discriminazione diretta"

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Статті в журналах з теми "Discriminazione diretta"

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Loy, Gianni. "LA DISABILITA’ NELLE FONTI INTERNAZIONALI DISABILITY IN INTERNATIONAL SOURCES." Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 4, no. 1 (October 10, 2019): 16–41. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v4i1.157.

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Анотація:
La disabilità: una storia tragica nascosta nell’inconscio collettivo; 2. La palingenesi nei più recenti orientamenti legislativi: una tardiva riparazione? 3. La non omogenea nozione di disabilità nelle fonti internazionali; 4. Ma serve veramente una nozione rigida di disabilità? 5. Posto che tutti, in una certa misura, possiamo essere considerati dei disabili; 6. Ma, quindi, le persone affette da minorazioni esistono in quanto categoria? 7. La problematica distinzione tra discriminazione diretta e discriminazione indiretta; 8. Le cause di giustificazione e le deroghe; 9. Il diverso trattamento riservato ai disabili non costituisce discriminazione positiva ma è espressione del principio di uguaglianza; 10. Rimane da capire quando si possa ritenere che le cause di giustificazione siano ragionevoli; 11. Interpretazioni ed omissioni del legislatore italiano; 12. Ma le azioni volte a garantire l’uguaglianza dei lavoratori disabili non si limitano alla disciplina antidiscriminatoria.
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Nair, P. G., and B. M. Basheer. "Influence of temporal resolution skills in speech discrimination abilities of older subjects." Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no. 1 (February 2017): 58–62. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-863.

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Анотація:
Un alterata capacità di risoluzione temporale del sistema uditivo può essere uno dei fattori alla base della ridotta discriminazione verbale nei soggetti anziani. Ben pochi studi in passato hanno approfondito questo aspetto in modo sistematico. Il presente studio si è pertanto posto come obiettivi: 1) Stabilire una normativa in una popolazione di anziani in un contesto culturale Indiano per il test Gaps in Noise (GIN); 2) Stabilire la relazione fra la discriminazione verbale e le capacità di risoluzione temporale in una popolazione di individui anziani normo udenti. Sono stati arruolati complessivamente trenta pazienti anziani normo udenti (età: 55-75 anni; età media: 59,86 ± 4,11 anni). La valutazione audiologica si è composta di una timpanometria, audiometria tonale e vocale (Speech Reception Threshold-SRT, Speech Discrimination Score-SDS) e il GIN. I risultati del presente studio ci hanno permesso di determinare per la popolazione studiata un GDT (Gap Detection Threshold) medio di 8,7 millisecondi (SD : 3,38) per l’orecchio destro e di 8,83 millisecondi (SD : 2,86) per l’orecchio sinistro. Il TPS (Total Percentage Score) medio per l’orecchio destro è stato del 47% (SD : 11,92) e per l’orecchio sinistro del 45% (SD : 11,29). I nostri risultati suggeriscono che le abilità di discriminazione temporale siano peggiori nei soggetti anziani rispetto ai soggetti giovani e adulti. Né il TPS né il GDT hanno mostrato differenze interaurali significative. Il GDT ha presentato una correlazione inversa con le performance di discriminazione verbale. Il TPS ha mostrato una correlazione diretta con l’SDS. Il presente studio dimostra in modo chiaro la relazione che intercorre fra la discriminazione verbale e le abilità di risoluzione temporale. Il presente database di dati rappresenta una risorsa per la valutazione delle abilità di risoluzione temporale in soggetti anziani affetti da ipoacusia. Riteniamo che tutti i soggetti anziani vadano sottoposti a una valutazione delle abilità di risoluzione temporale nel corso di una valutazione dell’udito, indipendentemente dal fatto che siano o meno affetti da alterazioni uditive.
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Colapietro, Carlo. "Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 124 (March 2010): 607–32. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124002.

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Анотація:
La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire l'effettiva inclusione sociale del disabile ed, in particolare, un suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, l'evoluzione normativa della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili si inserisce nell'ambito di una logica di multilevel governance piů generale delle politiche pubbliche in materia di disabilitŕ, ed č contrassegnata: da un lato da politiche antidiscriminatorie volte a contrastare con apposite tutele qualsiasi forma di discriminazione diretta in ambito lavorativo fondata sulla disabilitŕ; e, dall'altro, da misure di politica attiva del lavoro dirette ad assicurare alle persone disabili, attraverso forme di collocamento mirato ed incentivato, non un semplice mantenimento caritativo, ma la conclusione di un regolare contratto di lavoro, in presenza non di persone inabili al lavoro, bensě di persone disabili, che hanno pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro.
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Corvaja, Fabio. "L'accesso dello straniero extracomunitario all'edilizia residenziale pubblica." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (September 2009): 89–112. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003005.

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Анотація:
1. Le premesse costituzionali: il diritto all'abitazione come diritto fondamentale e le garanzie dell'eguaglianza per gli stranieri (tra eguaglianza in senso stretto, ragionevolezza dei trattamenti differenziati, divieto di discriminazione)2. Il principio di paritŕ di accesso all'edilizia residenziale pubblica nella legislazione ordinaria dello Stato3. I requisiti di accesso all'ERP nella legislazione regionale, tra discriminazioni dirette e discriminazione indirette4. I dubbi sulla costituzionalitŕ delle discipline regionali che limitano (direttamente o indirettamente) l'accesso agli alloggi ERP da parte degli stranieri extracomunitari5. Una considerazione finale (con un po' di ottimismo volontaristico)
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Cannati, Giuseppe. "Bisogni, rimedi e tecniche di tutela del prestatore di lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 133 (December 2011): 129–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-133004.

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Анотація:
Il saggio č dedicato a uno dei temi classici del diritto del lavoro aggiornato dall'A. alla luce di alcune importanti novitŕ (il diritto a unprevisto dalla Carta di Nizza, la giurisprudenza sulle discriminazioni, il nuovo art. 614 bis c.p.c., l'art. 388, c. 2, c.p. come reinterpretato da una pronuncia delle S.U. del 2007 e altro ancora). Il filo rosso che attraversa l'indagine č quello dell'effettivitŕ delle posizioni di vantaggio del lavoratore. L'analisi viene svolta prima in chiave rimediale e, poi, sul piano della coercizione indiretta e diretta. Quest'ultimo č considerato un momento imprescindibile della tutela di condanna ed č esplorato dall'A. anche con riferimento ad alcuni aspetti della tutela processuale, fino ad oggi, rimasti in secondo piano.
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Mancini, Elena. "I malati invisibili della povertà: troppi alberi per accorgersi della foresta? Le politiche sanitarie internazionali per il contrasto delle malattie neglette e della povertà (Neglected Tropical Diseases)*." Medicina e Morale 71, no. 1 (April 14, 2022): 39–54. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2022.1198.

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Анотація:
Le malattie, soprattutto se infettive, hanno da sempre accompagnato la storia dell’umanità, modificando profondamente gli assetti economici e condizionando le strutture sociali e l’evoluzione culturale di intere popolazioni. Tutto questo è ancora vero per un miliardo e mezzo di persone colpite da malattie che l’occidente ha oramai dimenticato e che sono endemiche nelle aree tropicali del pianeta (Neglected Tropical Diseases – NTDs). Enormemente favorite dalla povertà, esse sono a loro volta una delle principali cause di povertà e uno dei più insidiosi ostacoli allo sviluppo di estese aree geografiche dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina. Occorre combattere la povertà per ridurre le malattie, ma occorre anche eliminare le malattie per sollevare dalla povertà e favorire lo sviluppo. Contrastare le NTDs significa tuttavia affrontare contesti caratterizzati oltre che dalla povertà, da equilibri sociali precari, da drammatiche condizioni igienico-sanitarie, dall’assenza o inadeguatezza delle infrastrutture e dei sistemi sanitari, da varie forme di discriminazione ed esclusione sociale dei malati: fattori questi che ostacolano qualsiasi azione a partire dalla stessa raccolta e verifica dei dati epidemiologici. Sono qui esaminate alcune strategie di intervento ispirate all’approccio community-driven, diretto al coinvolgimento delle comunità locali nell’integrazione e gestione delle misure di contrasto. È analizzato inoltre il ruolo degli operatori sanitari informali (Community Health Workers) nella diffusione di comportamenti, informazioni e strumenti di profilassi e nella valorizzazione di pratiche locali marginali che tuttavia si siano dimostrate efficaci nel contrasto o prevenzione di una o più NTDs (devianza positiva). Una riflessione conclusiva è dedicata alla formazione dei CHWs ai fini dell’educazione sanitaria di comunità. * Questa pubblicazione si inserisce nell’ambito delle attività del progetto “Centro per la ricerca sulle malattie rare neglette e della povertà”, finanziato dal Consorzio CNCCS.
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Kucharczyk, W. "MRI of the Hypothalamic-Pituitary Region." Rivista di Neuroradiologia 7, no. 1 (February 1994): 11–15. http://dx.doi.org/10.1177/197140099400700101.

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Анотація:
La risonanza magnetica ha consentito un nuovo approccio diagnostico e una piu-approfondita conoscenza dei disordini di sviluppo, funzione e morfologia della regione ipotalamo-ipofisaria. L'intensità di segnale in RM è primariamente dipendente dal rapporto reciproco tra concentrazione di H2O e tessuti «solidi», rappresentati questi ultimi da macromolecole proteiche e lipidiche, fosfolipidi di membrana e glicolipidi. Sia la concentrazione che la struttura macromolecolare dei complessi ormonali presenti nell'ipotalamo e nell'ipofisi, come pure l'assenza o la presenza di sostanze paramagnetiche e ferromagnetiche ne influenzano il segnale in RM consentendo una discriminazione tra stati normali e patologici. L'ipotalamo è un regolatore cruciale di funzioni endocrine e vegetative. Esso contiene nuclei responsabili della sintesi dei «releasing hormones» diretti all'adenoipofisi attraverso il sistema portale, e i nuclei sopraottico e paraventricolare che sintetizzano ossitocina e vasopressina, trasportate lungo i processi assonali dei nuclei alia neuroipofisi. I complessi nucleari ipotalamici non so no chiaramente identificabili con la RM, mentre 1' Anatomia macroscopica dell'ipotalamo, del peduncolo ipofisario e della ghiandola ipofisi, distinta in lobo anteriore e posteriore, è riconoscibile in dettaglio. La chiarezza di dimostrazione di queste strutture è la ragione principale dell'utilità della RM nella diagnosi di patologie di questa regione. L'aspetto unico e peculiare dell'ipofisi alla RM è la drastica differenza di segnale, sulle immagini «pesate» in T1, tra lobo anteriore e posteriore nonostante la loro analoga concentrazione di acqua e macromolecole. In particolare è 1' alta intensità di segnale del lobo posteriore ad essere unica. Benché ancora non si sia giunti ad una accettabile spiegazione per l'alto segnale della neuroipofisi, va sottolineato come esso sia un marker diagnostico importante: esso è assente nel diabete insipido centrale, aiuta nel distinguere il diabete insipido dalla polidipsia primaria e può servire come indicatore di alterazioni disembriogenetiche. Il significato diagnostico dell'assenza dell'alto segnale della neuroipofisi si è modificato dalla prima osservazione di tale reperto nel diabete insipido centrale, reperto che inizialmente si pensava costante e indice sicuro di tale situazione patologica. Successivamente tale assenza e stata riscontrata in alcuni soggetti normali e in altri con diabete insipido nefrogenico. Per contro la sua identificazione in alcuni soggetti con diabete insipido centrale ha portato a concludere che la dimostrazione dell'iperintensita della neuroipofisi non indica necessariamente integrita funzionale dell'asse ipotalamo-ipofisario. Pertanto la RM è, al meglio, un'indagine qualitativa ma non in grado di esplorare la funzionalità ipotalamo-ipofisaria in modo quantitativo. La RM ha contribuito in modo sostanziale alia comprensione delle anomalie morfologiche ipofisarie riscontrabili nel nanismo ipotalamo-ipofisario. Adenoipofisi ipoplasica, peduncolo ipofisario sottile o assente e posizione ectopica della iperintensità della neuroipofisi sono l'insieme di anomalie riscontrabili in soggetti con deficit multiplo di ormoni ipofisari e nel 50% di soggetti con deficit isolato di ormone della crescita. Il rimanente 50% di questi ultimi presenta solo un'adenoipofisi ipoplasica. Molto probabilmente le forme più severe di nanismo ipotalamo-ipofisario sono legate ad un difetto di sviluppo embrionale dell'asse ipotalamo-ipofisario. La posizione ectopica della neuroipofisi sarebbe un indicatore di un errore nell'organogenesi che porta ad una mancata discesa dell'abbozzo neuroipofisario nell'interno della cavità sellare. Da ultimo, un basso segnale dell'adenoipofisi specie sulle immagini «pesate» in T2, dovuto a deposito di ferro, si rileva in pazienti talassemici post-trasfusi che sono spesso affetti da ritardo puberale correlabile all'ipopituitarismo. L'RM, in tal caso, si è dimostrata un utile test qualitativo della funzionalità gonadotropinica in quanto un maggior grado di ipointensità dell'adenoipofisi alla RM sembra correlabile con una scarsa risposta dell'LH al test di stimolazione con GnRH.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Анотація:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Toscano, Marcello. "Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, October 26, 2021. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/16649.

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SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. La decisione (in sintesi): una soluzione subottimale - 3. Il ruolo determinante del principio supremo di laicità - 4. Laicità sostanziale, laicità procedurale, accomodamento ragionevole - 5. Discriminazione diretta e indiretta. - 6. Conclusioni. The crucifix ‘accommodated’. Considerations at first reading of the judgment no. 24414/2021 by the United Sections of the Italian Supreme Court of cassation ABSTRACT: With decision no. 24414/2021 the United Sections of the Italian Supreme Court of cassation have provided an unprecedented solution to the issue of religious symbols in the classrooms of public schools. In this essay the author analyses the judgment, focusing in particular on three aspects: the relationship between the so-called ‘Italian principle of secularism’ and the reasonable accommodation; the existence or not of discrimination against the teacher who has been obliged to teach under the crucifix; the practical ways in which this ruling can become 'living law' in the Italian legal system.
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Licastro, Angelo. "Ancora in tema di porto del velo islamico e discriminazione della lavoratrice nelle aziende private." Stato, Chiese e pluralismo confessionale, January 3, 2023. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19581.

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Still about wearing the Islamic headscarf and employee discrimination in private undertakings ABSTRACT: This article analyses the development of the jurisprudence of Court of Justice of the European Union on the right to wear an Islamic headscarf at work. In the recent CJEU cases it has been reaffirmed that the employer’s rules do not constitute direct discrimination; however, it has been made clear that a policy of neutrality can justify objectively a difference of treatment indirectly based on religion or belief whether it meets a “genuine need” on the part of the undertaking. This test in most cases is not very different from the one concerning the presence of the “genuine occupational requirements”. The need to seek appropriate forms of composition between the freedom of the worker and the freedom of the company may make anti-discrimination protection under the ground of “religion” weaker than that under the other grounds covered by EU anti-discrimination law; but this is a consequence of the fact that the ground of discrimination constituted by “religion or belief” has been taken by the Court in close connection with the freedom protected by Article 10 EUCFR. SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva - 2. Il quadro dei principi di diritto fissati dalla Corte di giustizia in tema di porto del velo islamico nei luoghi di lavoro privato - 3. Il problema dell’individuazione del parametro della “situazione analoga” nel giudizio di comparazione volto ad accertare una discriminazione diretta per motivi religiosi - 4. Alla ricerca delle ragioni in base alle quali si dà per scontata la non praticabilità di una comparazione “esterna” ai dipendenti aziendali di un medesimo datore di lavoro - 5. I termini di una corretta comparazione interna ai dipendenti dell’azienda - 6. L’improponibilità, sul piano sostanziale, di una piena equiparazione del fattore di rischio legato all’esternazione delle convinzioni “religiose” a quello legato all’esternazione di convinzioni “filosofiche” e “politiche” - 7. La presunta migliore adattabilità dello schema della discriminazione indiretta in rapporto a una materia che richiede una peculiare opera di composizione tra distinte libertà fondamentali adeguata alle caratteristiche dell’azienda e alle mansioni svolte dalla lavoratrice - 8. La questione dei limiti di ammissibilità di disposizioni nazionali più favorevoli - 9. Considerazioni conclusive.
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Дисертації з теми "Discriminazione diretta"

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Zaccaroni, Giovanni. "Il Principio di Non Discriminazione e l’Identità Costituzionale dell’Unione Europea." Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAA015/document.

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L’objectif de cette recherche est d’évaluer la contribution du principe de non-discrimination à l’identité constitutionnelle de l’Union européenne. Pour ce faire, il est nécessaire de clarifier la notion d’identité dont nous parlons. Dans la première section/partie nous analysons la structure des arrêts pour juger sur la discrimination. La structure de l’arrêt sur la discrimination permet, après une phase initiale d’ajustement dont nous avons signalé, d’identifier quatre phases différentes au sein desquelles la Cour de justice développe son raisonnement. Ces phases sont : 1) introduction de l’affaire devant la Cour de justice de l’Union européenne 2) identification du désavantage 3) comparaison et 4) justification. La deuxième section/partie porte sur l’analyse de la contribution à l’identité constitutionnelle de l’Union européenne par la lutte contre sept motifs spécifiques de discrimination : sexe, nationalité, handicap, âge, religion, orientation sexuelle et race. Le choix des motifs de discrimination (par exemple, entre les beaucoup plus nombreux motifs dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) est lié à un critère normatif : ce sont les motifs de discrimination qui ont fait l’objet de la législation dérivée. D’où il suit un critère supplémentaire, celui quantitatif : la présence d’un acquis législatif stable autorise la Cour de justice à saisir un plus grand nombre des causes, qui font significative l’examen des motifs proposés. L’identification d’une contribution si riche à l’identité constitutionnelle de l’Union européenne peut reconnaître le principe de non-discrimination en tant que principe constitutionnel, qui, inspiré par l’identité constitutionnelle des États membres, peut constituer l’épine dorsale de la future constitution "formelle “européenne
The definition of the EU as a constitutional legal order is crucial, but still fragmented. For the sake of systematization, it is important to find out a principle to support its development. That is why we made the choice of examining the principle of non discrimination through the analysis of case law, with the object of verifying if this principle is a fundamental part of the EU constitutional identity. In the first part of this work the structure of the discrimination scrutiny in front of the CJEU and of the ECHR is analyzed, enlightening the fact that its structure increasingly recalls that of a constitutional scrutiny. In the second part of this work we will focus on the contribution given by the case law on the fight against different grounds of discrimination to the EU constitutional identity. As there is an increasing number of grounds of discrimination, a choice should be made. That is why the second part of the analysis is devoted into explaining a selection of grounds of discrimination: discrimination on the ground of nationality, age, disability, religion, and sexual orientation. From the analysis of the case law and of secondary legislation is possible to induce that this principle has the potential necessary to support the development of the EU constitutional identity without prevailing on the national constitutional identities. At the same time, the principle could help into shading light in one of the most debated issues of EU law: the tension between the conferred powers and the direct effect of directives. The conclusion of this work is a reflection on how a precise line of case law is crucial into defining the principle of non discrimination as a EU constitutional principle
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Ricchiari, Marco. "Lo status dei cittadini di paesi terzi legalmente residenti nel territorio dell'Unione nel quadro della direttiva 2003/109/CE." Doctoral thesis, Università degli studi di Trieste, 2009. http://hdl.handle.net/10077/3160.

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2007/2008
All’indomani della sua adozione, la direttiva n. 2003/109/CE si proponeva di essere lo strumento attraverso il quale l’Unione intendeva dar corso al mandato ricevuto dal Consiglio europeo di Tampere, garantendo ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri una serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini comunitari. Nonostante la Direttiva si inserisca in un contesto normativo fortemente frammentato, dove non esistono regole comuni applicabili indistintamente agli stranieri legalmente residenti nel territorio di uno degli Stati membri, essa, ad ogni modo, contribuisce a superare, sebbene solo parzialmente, le divisioni esistenti. Limitato il campo di applicazione ratione personae ai soli stranieri che possono dimostrare, sulla base della durata del periodo di soggiorno, un legame durevole con lo Stato ospitante, la Direttiva favorisce la loro integrazione assicurandogli la parità di trattamento in alcuni settori della vita economica e sociale, esclusi i diritti politici e il diritto alla cittadinanza. Rimane, in ogni caso, ferma la possibilità per le autorità nazionali sia di rendere più gravoso il godimento dei diritti comunque riconosciuti sia di estendere la portata del divieto di discriminazione, assicurando allo straniero il medesimo trattamento riservato ai propri cittadini in settori non espressamente contemplati dalla Direttiva. Nonostante occorra ancora tenere distinta l’immigrazione dei cittadini di paesi terzi nel territorio dell’Unione, che riguarda il loro primo ingresso nello spazio comunitario, dalla migrazione successiva verso un altro Stato membro all’interno della Comunità, che incide, invece, sulla loro possibilità di circolarvi e soggiornarvi, la Direttiva introduce una deroga al principio che vuole ciascuno Stato responsabile di decidere dell’ammissione dello straniero sul proprio territorio. Le disposizioni del Capo III, infatti, regolano il diritto del residente di lungo periodo di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che gli ha attribuito lo status. Pur allineandosi a quanto previsto dalla Convenzione Schengen per gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno di lunga durata, la Direttiva se ne discosta poiché il residente di lungo periodo acquisisce il diritto di soggiornare in un altro paese membro solamente se soddisfa le condizioni prescritte dalla stessa Direttiva e non, invece, quelle imposte dal diritto interno dello Stato richiesto. È certo, comunque, che l’impatto che la Direttiva avrà sulla condizione giuridica degli stranieri dipenderà dall’approccio interpretativo scelto dalle autorità statali al momento della sua trasposizione nei singoli ordinamenti nazionali e, principalmente, dall’uso che esse faranno del margine di discrezionalità che talune disposizioni riservano loro. Occorrerà, a ogni buon conto, attendere le prime pronunce della Corte di giustizia per verificare se, e in che misura, il provvedimento adottato, garantendo agli immigrati condizioni di vita e di lavoro comparabili a quelle di chi ha la nazionalità di uno degli Stati membri, contribuisce ad evitare, o quantomeno a ridurre, l’esclusione sociale di coloro che sono riusciti ad integrarsi e a dare un importante apporto allo sviluppo economico e sociale dei paesi ospitanti.
XX CICLO
1977
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HABERL, Sonja Elisabeth. "ZIVILRECHTLICHER SCHUTZ VOR DISKRIMINIERUNG IM SPIEGEL DER EUROPÄISCHEN ENTWICKLUNG: DEUTSCHLAND UND ITALIEN IM VERGLEICH." Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2009. http://hdl.handle.net/11392/2388678.

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The research examines the development of anti-discrimination law as it has been established – in European Community Law and, therefore, in the German and Italian legal systems – by virtue of the enactment of the anti-discrimination Directives of the so-called “new generation”. With effect from 2000 and on the basis of Articles 13 and 141 EC Treaty, the EC Legislator has enacted various Directives dedicated to protection against discrimination, not only specifically within the field of labour law, but also, more generally, in the field of private law. The present study predominantly focuses on two Directives and their subsequent effects in the national systems, both in Germany and in Italy: Council Directive 2000/43/CE “implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin” and Council Directive 2004/113/CE “implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply of goods and services”. There has been general criticism of the idea of the applicability of the principle of non-discrimination to the private law sphere, particularly in Germany, where “death of private autonomy” and “excessive restrictions on freedom of contract” have been greatly discussed. However, such criticism has been proved wrong in the light of the analysis carried out here since the introduction of the anti-discrimination rules applicable (only and exclusively) to “goods and services that are available to the public”, aim to give everybody access to the market, regardless of personal characteristics or qualities. The above-mentioned rules are therefore directed towards the objective of “equal freedom”, representing no more than one of the “fundamental” conditions, which regulates the functioning of the so-called “Private law society”. Criticism claiming that the current model of contract law would be threatened by the enforcement of “ethical” principles, is based on the (erroneous) assumption that contract law without anti-discrimination rules would be neutral in content. Moreover, with this affirmation the critics fail to recognise that freedom of contract is neither a “natural” or pre-existing right, nor should it be able, as such, to condition and determine the law per se (by which it is, instead, defined and determined). Against the background of such theoretical reflections and after brief analysis of the anti-discriminatory principles and contents within sources of international law, the research explores both primary and secondary Community Law. This, among other things, leads to the examination of basic concepts of equality itself – from equality as “individual justice” and “group justice”, to equality meant as a “positive duty”. This analysis is useful to examine the relevant rules of private law, gaining insights in order to understand and evaluate them even further. The analysis then focuses on related constitutional roots of anti-discrimination law, found within the German Grundgesetz and the Italian Costituzione. In this context, an answer will be given to the fundamental question whether and to what extent rules existed in the national legal systems (before the enactment of the EC Directives), which were able to protect against discrimination (such as through the use of general clauses as “valves” of the system able to introduce constitutional principles and values within private relationships). Finally, the study focuses on the implementation of the two EC Directives in both the national legal systems. In this respect, Germany has taken a completely different approach to Italy. On the one hand, the German legislator has favoured the introduction of a law that is broad in scope (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, which came into force in August 2006), which protects against discrimination in the private sphere not only on the grounds of race, ethnic origin and gender but also on the grounds of religion, disability, age and sexual orientation. On the other hand, the Italian legislator has implemented the contents of Directives 2000/43/CE and 2004/113/CE rather “mechanically”, by introducing various autonomous legislative decrees without taking steps to coordinate them with existing legislation. The detailed analysis of the specific rules introduced in the two national systems on the basis of the EC Directives makes it possible to evaluate and verify the validity of the discussion about the entrance of anti-discrimination in private law relations, particularly in those covered by contractual law.
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COLOMBO, STEFANO. "DIRECT PRICE DISCRIMINATION AND PRODUCT DIFFERENTIATION IN THE HOTELLING FRAMEWORK." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/361.

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Questa tesi studia da una prospettiva teorica le implicazioni della discriminazione del prezzo in oligopoli spaziali. Nel capitolo 1 presentiamo una raccolta selettiva dei principali articoli riguardanti discriminazione del prezzo e differenziazione del prodotto nel modello di Hotelling. Nel capitolo 2 studiamo l’incentivo per le imprese a discriminare quando la differenziazione del prodotto è endogena. Due diverse versioni di un gioco a tre stadi sono considerate. Nella prima versione, le imprese prima scelgono quale varietà produrre, poi scelgono se discriminare o non discriminare, e infine fissano i prezzi. Emerge un Dilemma del Prigioniero: le imprese discriminano e i profitti sono inferiori di quelli che sarebbero emersi in caso di prezzo uniforme. Nella seconda versione del gioco i primi due stadi sono invertiti: in questo caso, in equilibrio nessuna impresa discrimina e non c’è Dilemma del Prigioniero. Nel capitolo 3 studiamo la relazione tra sostenibilità della collusione e differenziazione del prodotto quando le imprese possono discriminare. Analizziamo tre schemi collusivi: collusione sui prezzi discriminatori, collusione su un prezzo uniforme, collusione per non discriminare. Otteniamo che la sostenibilità del primo e del terzo schema non dipende dalla differenziazione del prodotto, mentre la sostenibilità del secondo schema dipende negativamente della differenziazione del prodotto.
This thesis studies from a theoretical point of view the implications of price discrimination in spatial oligopolies. In Chapter 1, we provide a selective survey of the main contributions regarding price discrimination and product differentiation in the Hotelling framework. In Chapter 2 we study the firms’ incentive to price discriminate when product differentiation is endogenous. Two different versions of a three-stage game are considered. In the first version, firms first choose which variety to produce, then choose whether to price discriminate or not, then set prices. A Prisoner Dilemma arises: firms price discriminate and profits are lower than under uniform pricing. In the second version of the game, the first two stages are reversed: in this case uniform pricing emerges in equilibrium and there is not Prisoner Dilemma. In Chapter 3, we study the relationship between product differentiation and collusion sustainability when firms may price discriminate. Three different collusive schemes are analyzed: collusion on discriminatory prices, collusion on a uniform price, and collusion not to discriminate. We obtain that the sustainability of the first and the third scheme does not depend on product differentiation, while the sustainability of the second scheme depends negatively on product differentiation.
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COLOMBO, STEFANO. "DIRECT PRICE DISCRIMINATION AND PRODUCT DIFFERENTIATION IN THE HOTELLING FRAMEWORK." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2009. http://hdl.handle.net/10280/361.

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Questa tesi studia da una prospettiva teorica le implicazioni della discriminazione del prezzo in oligopoli spaziali. Nel capitolo 1 presentiamo una raccolta selettiva dei principali articoli riguardanti discriminazione del prezzo e differenziazione del prodotto nel modello di Hotelling. Nel capitolo 2 studiamo l’incentivo per le imprese a discriminare quando la differenziazione del prodotto è endogena. Due diverse versioni di un gioco a tre stadi sono considerate. Nella prima versione, le imprese prima scelgono quale varietà produrre, poi scelgono se discriminare o non discriminare, e infine fissano i prezzi. Emerge un Dilemma del Prigioniero: le imprese discriminano e i profitti sono inferiori di quelli che sarebbero emersi in caso di prezzo uniforme. Nella seconda versione del gioco i primi due stadi sono invertiti: in questo caso, in equilibrio nessuna impresa discrimina e non c’è Dilemma del Prigioniero. Nel capitolo 3 studiamo la relazione tra sostenibilità della collusione e differenziazione del prodotto quando le imprese possono discriminare. Analizziamo tre schemi collusivi: collusione sui prezzi discriminatori, collusione su un prezzo uniforme, collusione per non discriminare. Otteniamo che la sostenibilità del primo e del terzo schema non dipende dalla differenziazione del prodotto, mentre la sostenibilità del secondo schema dipende negativamente della differenziazione del prodotto.
This thesis studies from a theoretical point of view the implications of price discrimination in spatial oligopolies. In Chapter 1, we provide a selective survey of the main contributions regarding price discrimination and product differentiation in the Hotelling framework. In Chapter 2 we study the firms’ incentive to price discriminate when product differentiation is endogenous. Two different versions of a three-stage game are considered. In the first version, firms first choose which variety to produce, then choose whether to price discriminate or not, then set prices. A Prisoner Dilemma arises: firms price discriminate and profits are lower than under uniform pricing. In the second version of the game, the first two stages are reversed: in this case uniform pricing emerges in equilibrium and there is not Prisoner Dilemma. In Chapter 3, we study the relationship between product differentiation and collusion sustainability when firms may price discriminate. Three different collusive schemes are analyzed: collusion on discriminatory prices, collusion on a uniform price, and collusion not to discriminate. We obtain that the sustainability of the first and the third scheme does not depend on product differentiation, while the sustainability of the second scheme depends negatively on product differentiation.
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Ulessi, Cristina. "Discriminazione diretta vietata e rapporto contrattuale." Doctoral thesis, 2014. http://hdl.handle.net/11562/722961.

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Il tema della discriminazione nel diritto contrattuale ha assunto un’importanza vieppiù crescente a seguito dell’emanazione del d.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), nonché delle direttive 2000/43/CE e 2004/113/CE, delle norme di recepimento (d.lgs. 215/2003 e d.lgs. 196/2007) e della l. 67/2006, le quali hanno vietato la discriminazione sulla base della razza, dell’origine nazionale ed etnica, del colore, delle convinzioni religiose, del sesso e della disabilità in una pluralità di settori, fra i quali l’accesso e la fornitura di beni e servizi e l’alloggio. Lo studio si concentra sull’esame della fattispecie discriminatoria diretta in relazione al rapporto contrattuale ed è finalizzato alla soluzione delle numerose questioni interpretative sollevate dalle norme relative. L’argomento è affrontato partendo dall’esame dei concetti di eguaglianza, discriminazione e disparità di trattamento, negando, fra l’altro, tanto l’attribuibilità di efficacia orizzontale diretta all’art. 3 Cost. quanto l’individuabilità di un analogo principio nel sistema di diritto privato. In seconda battuta attenzione è dedicata alla questione relativa alla natura giuridica e all’inquadramento sistematico del divieto di discriminazione diretta, anche allo scopo di appurare l’utilizzabilità dell’interpretazione analogica ex art. 12 Preleggi. In particolare, gli interventi normativi rilevanti sono ricondotti ai modi conformativi dell’autonomia negoziale, derivandone la possibilità di avvalersi dell’analogia. Alla luce dei risultati raggiunti sono affrontati l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dei divieti, nonché gli elementi essenziali della discriminazione diretta, fissando i presupposti in presenza dei quali è integrata una discriminazione diretta vietata in ambito contrattuale. Infine è trattata l’ampia rosa dei rimedi accessibili, contraddistinti da uno spiccato carattere dissuasivo e general-preventivo - con previsione di una tutela forte, costituita dalla possibilità, attribuita al giudice, di emanare “ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione” accanto al tradizionale strumento della tutela inibitoria e alla pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale -, oltre che dal fine ristorativo cui assolve il riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal discriminato.
Discrimination in contract law has become lately more important after the enacting of the d.lgs. 286/1998, as well as of the directives 200/43/CE and 2004/113/CE, of the laws which implemented the directives (d.lgs. 215/2003, d.lgs. 196/2007), and of the law 67/2006, which prohibit discrimination on the ground of race, ethnic origin, colour, religion, gender and disability in many sectors, including the access and provision of goods and services and premises. The research focuses on the study of direct discrimination in relation to contracts, the aim being to solve a number of interpretative issues arising from the relevant statutory provisions. The starting point is the study of the concepts of equality, non-discrimination and equal treatment: it is argued that no direct horizontal effect can be assigned to art. 3 Constitution (which establishes a principle of equality), and no general principle of equality can be inferred from the system of contract law. In the second instance, it is tackled the problem of the juridical nature and of the legal framework of direct discrimination provisions, also for establishing if analogic interpretation could be used in virtue of art. 12 Preleggi. In particular, the prohibitions are found to be considered internal limits of the freedom of contract expression of the general principle of public policy, instead of exceptional limits to the freedom of contract. Therefore analogic interpretation is allowed. The objective and subjective scope of the provisions, as well as the structure of direct discrimination are studied in the light of the results reached, and the requirements for considering a treatment as unlawful discriminatory with reference to the provision of goods and services are established. Finally the research deals with the remedies in favour of the discriminate person, which are marked by a strong protection, consisting in the faculty for the court to implement “any other measure apt to remove the effects of the unlawful discrimination”, beside the traditional instrument of compensation both of economic and non-economic damages.
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Книги з теми "Discriminazione diretta"

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Fabeni, Stefano, and Maria Gigliola Toniollo. La discriminazione fondata sull'orientamento sessuale: L'attuazione della direttiva 2000/78/CE e la nuova disciplina per la protezione dei diritti delle persone omosessuali sul posto di lavoro. Roma: Ediesse, 2005.

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