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Gambino, Silvio. "I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello"." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2020): 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Анотація:
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, and Romeu Thomé. "LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE." Veredas do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no. 28 (June 7, 2017): 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Анотація:
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Benvenuti, Marco. "Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 36–58. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002003.

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Sommario: Prologo1. La "svolta storica nella lotta all'immigrazione clandestina", ovvero della crisi del c.d. "sistema asilo" alla luce della recente pratica dei respingimenti in mare2. L'"identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo", ovvero della funzione emulativa del diritto di asilo costituzionale3. "La presenza del richiedente il diritto di asilo nel territorio dello Stato non č condizione necessaria per il conseguimento del diritto stesso", ovvero della funzione effettiva del diritto di asilo costituzionale
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Viglianisi Ferraro, Angelo. "L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia." Revista Justiça do Direito 34, no. 1 (April 30, 2020): 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Анотація:
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Caraceni, Lina. "La vittima nel procedimento de libertate: i precari equilibri di un nuovo protagonismo ancora troppo poco meditato." Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no. 3 (October 31, 2021): 1783. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.632.

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Анотація:
Una nuova sensibilità per le istanze di cui è portatrice la vittima del reato ha determinato un rafforzamento del suo ruolo nell’ambito del procedimento penale in una duplice dimensione: come destinataria di misure atte a proteggerla nel processo (vittimizzazione reiterata) e dal processo (vittimizzazione secondaria) e come soggetto attivo, capace di esercitare diritti e facoltà a tutela della propria integrità psico-fisica. E il sistema di protezione è stato costruito guardando prioritariamente alle vittime vulnerabili, nel perimetro delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea. I principali interventi di riforma hanno interessato la materia cautelare: sono state introdotte misure pro victima (gli artt. 282- bis e 282-ter c.p.p.) ed è stato riconosciuto alla persona offesa un diritto all’informazione sull’evoluzione dello status custodiae dell’accusato (artt. 90-ter, 282-quater e 299 comma 2-bis c.p.p.) a cui è associato un diritto di interlocuzione nel procedimento per la revoca e la sostituzione di una misura cautelare (artt. 299 commi 3 e 4-bis c.p.p.). L’analisi sarà condotta su questo secondo aspetto, evidenziando che si è trattato di scelte normative che assegnano alla vittima un nuovo protagonismo sulla scena processuale. Peccato che la traduzione normativa di tali intendimenti non abbia sortito gli effetti sperati: un lessico giuridico non sempre impeccabile, unito ad una scarsa sistematicità di novelle ripetute, non soltanto mettono in discussione l’obiettivo di protezione della vittima, ma rischiano anche di neutralizzare quel sistema di garanzie per l’accusato su cui si regge il procedimento cautelare.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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Анотація:
L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Cau, Anna. "Pubblico Ministero Minorile ed emergenza sanitaria Covid-19." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (June 2021): 111–19. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004011.

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Анотація:
Lo stato di emergenza sanitaria ha creato condizioni di vita inadeguate per il corretto sviluppo delle persone minori di età. Alle famiglie, per arginare i danni provocati dalla compressione dei diritti di libertà, dell'istruzione nella scuola, sono richieste competenze e risorse decisamente superiori rispetto al passato. Il dovere di protezione dello Stato a garanzia del diritto del minore al proprio sviluppo armonico, riconosciuto dalla costituzione e dalla convenzione per i diritti del fanciullo, richiede un impegno rafforzato delle pubbliche istituzioni. Al diritto alla crescita - specificità che connota la popolazione dei bambini e degli adolescenti - non è stata riservata la dovuta attenzione. Hanno ricevuto una considerazione marginale i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Hanno del pari ricevuto una considerazione marginale gli uffici giudiziari minorili. Le procure presso i tribunali per i minorenni gestiscono l'emergenza continuando a fare affidamento su un'organizzazione propria, creata in assenza di risorse specificamente dedicate.
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Анотація:
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Acierno, Maria. "Misure di protezione internazionale, permessi umanitari ed unicitŕ della giurisdizione del giudice ordinario nella piů recente giurisprudenza di legittimitŕ." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (April 2010): 99–108. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001006.

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1. Il quadro normativo delle misure di protezione internazionale alla luce della giurisprudenza di legittimitŕ;a) Il doppio binario: giurisdizione del giudice ordinario sul rifugio politico e la giurisdizione del giudice amministrativo sui permessi umanitari;b) Pluralitŕ delle misure di protezione internazionale ed unicitŕ della giurisdizione: la giurisdizione del giudice ordinario sui permessi umanitari2. L'ampiezza del diritto alla luce della sentenza n. 26253 del 2009
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Majer, Piotr. "Piotr Skonieczny OP, La buona fama: problematiche inerenti alla sua protezione in base al can. 220 del Codice di diritto canonico latino, Roma 2010, ss. 352." Annales Canonici 7 (December 31, 2011): 329–33. http://dx.doi.org/10.15633/ac.0720.

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Altili, Priscilla. "Il ruolo dei Paesi in via di sviluppo per la protezione delle risorse biogenetiche e dei diritti delle comunitĂ locali che le hanno preservate." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 1 (December 2010): 185–206. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001013.

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Questo lavoro si propone di approfondire le problematiche relative alla tutela giuridica delle innovazioni in agricoltura e alla protezione delle risorse biogenetiche. Se da un lato, gli ordinamenti stimolano l'attivitĂ inventiva con il riconoscimento all'inventore del diritto di sfruttamento esclusivo dell'invenzione, dall'altro, la conservazione e la protezione della diversitĂ biologica, in generale, e della bio-diversitĂ agricola, in particolare, sono considerate gli unici mezzi per evitare la progressiva perdita di risorse biogenetiche. I Paesi in via di sviluppo devono giocare un ruolo attivo per bilanciare queste necessitĂ . Gli strumenti giuridici esistenti devono essere perfezionati ed utilizzati fino in fondo per la protezione delle risorse biogenetiche.
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Zambrano, Viriginia. "TRA PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E RESPONSABILITÀ: DIVERSI ITINERARI DI TUTELA DEL MINORE." Revista de Direito Brasileira 23, no. 9 (February 11, 2020): 389. http://dx.doi.org/10.26668/indexlawjournals/2358-1352/2019.v23i9.5748.

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Scopo di questa ricerca è quello di evidenziare come il minore sia innanzitutto “persona”, rispetto alla quale occorre declinare i principi di uguaglianza e responsabilità. La metodologia utilizzata è di tipo deduttivo. Lo studio si avvale dei contributi della giurisprudenza e della dottrina sia italiana che straniera. Infine, la ricerca è qualitativa. Si intende rilevare come la tutela del minore dipenda da una serie di profili che si collegano ad una etica sociale della legalità e dei diritti umani. Il diritto ad una famiglia, alla casa di abitazione, il diritto a conoscere le proprie origini sono alcuni degli aspetti sui quali si è inteso riflettere, per dimostrare su cosa poggia la protezione del minore. Questi è un essere in formazione, sia dal punto di vista fisico che psichico, e ha bisogno di essere tutelato in quanto persona. Non si tratta di vedere solo cosa stabilisce la norma: per rendere efettiva la tutela occorrono adeguate politiche pubbliche in grado di garantire l'applicazione dei principi di uguaglianza e responsabilità, nonché etici. Sia nel campo teorico che nell'attuazione delle politiche pubbliche, occorre assicurare lo sviluppo della personalità del minore.
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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Анотація:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Rubino, Francesco. "Marxismo, ecologia e costituzione." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 146–68. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p146-168.

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Questo saggio analizza le origini del consolidamento progressivo della sensibilità ecologica negli ultimi cento anni, le rapporti tra l’ecologia e la costituzione e l’ampiezza teorica dei concetti di diritti fondamentali, diritti umani, democrazia, socialismo per evitare la catastrofe, non dimenticando che il discorso ecologico è nato nelle tradizione socialisti sovietici. Analizza anche dalla guerra come fonte di diritto e la legittima difesa ambientale nel diritto internazionale al ‘ambiguo’ ma necessario corollario del principio internazionale di solidarietà come uscita possibile alla crisi. La costruzione di altre nozioni come “beni pubblici globali” sembra, da molti, un’altra conseguenza di questa opposizione tra la protezione ambientale e gli interventi umanitari, entrambi su scala globale e planetaria. Salvare l’ambiente e salvare l’economia è il secondo grande problema: che cos’è la produzione ambientale e come funziona al di là delle tante assunzioni di responsabilità e dei tanti committments che non hanno séguito? Esiste un “capitale naturale del mondo”? è l’ultima questione del saggio, come da una decina d’anni si è legittimato un modo di vedere che punta alla valorizzazione del “capitale naturale del mondo”. Dinanzi una somma di argomenti critici e historici a tutti questi concetti, l’articolo tende a concludere che l’atteggiamento politico è proprio invece quello di un “evasionismo” dal Pianeta, di un abbandono cioè nei confronti di un pianeta ormai in crisi irreversibile.
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Del Guercio, Adele. "I minori non accompagnati nel diritto europeo tra obblighi di protezione e diritti negati." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (November 2017): 138–51. http://dx.doi.org/10.3280/mg2017-003013.

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Maresca, Arturo. "Autonomia e diritti individuali nel contratto di lavoro (rileggendo "L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 98–119. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121007.

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Анотація:
Attraverso l'esame casistico si intende verificare lo spazio che puň essere riconosciuto all'autonomia individuale nel contratto di lavoro. Tale verifica viene svolta cercando di attualizzare l'insegnamento di Massimo D'Antona che invitava a guardare a tale problema senza sfuggirlo, ma anche senza pensare a soluzioni inadeguate che negherebbero l'autonomia contrattuale del singolo lavoratore e la possibilitŕ che, avvalendosi di essa, possa effettivamente coltivare i propri interessi. Interessi che la norma legale inderogabile e la contrattazione collettiva finiscono per trascurare a causa della (permanente) necessitŕ di realizzare, su un piano generale, la protezione del lavoratore dipendente.
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Ferritti, Monya, Anna Guerrieri, and Luca Mattei. "Il percorso verso il successo formativo degli alunni adottati e alunni fuori della famiglia di origine: il ruolo della comunità educante." WELFARE E ERGONOMIA, no. 1 (June 2020): 17–28. http://dx.doi.org/10.3280/we2020-001003.

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Le criticità nel raggiungimento del successo scolastico dei bambini e dei ragazzi in adozione, in affidamento etero-familiare e in strutture di protezione, sono fenomeni attestati nella letteratura internazionale in diversi Paesi. In Italia (unico paese in Europa), su spinta dell'associazionismo familiare, la questione è stata affrontata con l'emanazione delle «Linee di indirizzo per il diritto allo studio degli alunni adottati» (MIUR, 2014) e delle «Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori della famiglia di origine» (MIUR AGIA, 2017). Nel presente lavoro si analizzano le caratteristiche di questa tipologia di alunni, l'efficacia degli strumenti messi in atto e le pratiche della comunità educante.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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Анотація:
La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Анотація:
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Schiavone, Gianfranco. "Il diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento delle normative comunitarie. Uno sguardo d'insieme tra il de iure e il de facto." MONDI MIGRANTI, no. 3 (March 2010): 57–78. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003004.

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L'articolo si concentra nell'analisi del diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento di importanti direttive europee in materia, e in particolare della Direttiva recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e di protezione sussidiaria, della Direttiva recante norme minime sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e della Direttiva recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si presentano e analizzano gli aspetti piů significativi, o perché hanno introdotto i maggiori cambiamenti o perché, diversamente, troppo poco hanno inciso sugli "antichi mali" della situazione italiana in materia di asilo. L'articolo si sofferma in particolare sulla definizione di persecuzione, sulle diverse forme di protezione internazionale, sul principio di non respingimento, sulle diverse tipologie di accoglienza e infine sulla composizione delle Commissioni responsabili dell'esame delle domande di asilo.
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Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Liebman, Stefano. "Prestazione di attivitŕ produttiva e protezione del contraente debole fra sistema giuridico e suggestioni dell'economia." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 571–93. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128002.

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Lo scritto riproduce una delle relazioni introduttive alle Giornate di studio Aidlass 2010 dedicate alla riflessione sulle "linee di confine" del diritto del lavoro nel sistema giuridico privatistico: in particolare č destinato ad approfondire le somiglianze ed i momenti di contatto che, nell'ambito del sistema giusprivatistico, sono andati sviluppandosi fra la regolazione della fattispecie tipica di riferimento del diritto del lavoro - il contratto di lavoro subordinato - e alcune nuove figure contrattuali in relazione alle quali la disciplina speciale, di ispirazione prevalentemente europea, tende a porre precisi limiti legali all'autonomia contrattuale delle parti a protezione del contraente debole. Esaminate le novitŕ piů significative in materia di "contratti di impresa" ed esclusa la possibilitŕ di ricavarne una ratio unitaria, lo scritto si concentra sulla ricostruzione del tradizionale dibattito lavoristico in tema di subordinazione, pervenendo alla conclusione di una permanente attualitŕ del profilo di rilevanza dei "poteri di governo" interni alla relazione contrattuale nella parametrazione della disciplina protettiva.
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Bronzini, Giuseppe. "La giurisprudenza della Corte di giustizia e la protezione ‘anticipata' dello stato di diritto. Il ruolo delle norme dei Trattati e della Carta dei diritti." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (June 2022): 57–80. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-001003.

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La Corte di giustizia ha saputo proteggere i principi dello stato di diritto di cui all'art. 2 TUE, in particolare quello dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura, sulla base dell'applicazione dell'art. 47 della Carta dei diritti e dell'art. 19.2 del TUE. Il rispetto della rule of the law è diventato anche un presupposto per godere delle risorse dell'Unione da parte degli stati. Si è sviluppata una nuova fase del processo di integrazione fondata sulla convergenza sui valori fondamentali, che molto dipenderà dalla cooperazione e dal dialogo tra Corti nazionali e Corte del Lussemburgo.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Villalón, Jesús Cruz. "Covid-19 e diritto del lavoro spagnolo." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 729–48. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168004.

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La proclamazione dello stato di emergenza da parte del Governo spagnolo nel marzo 2020 ha provocato un impatto molto significativo in ambito giuslavoristico, essendo state adottate mi-sure legislative volte a dare priorità al telelavoro, a soluzioni di sospensione del rapporto di lavoro che evitino i licenziamenti, nonché ad importanti misure di protezione sociale per far fronte alle perdite di reddito per coloro che hanno smesso di lavorare. Il presente studio, la-sciando da parte il contenuto materiale delle misure adottate, intende analizzare il processo di elaborazione di queste norme emergenziali, l'intervento dei diversi poteri pubblici sia nel pro-cesso di approvazione che in quello di applicazione, nonché il ruolo inizialmente marginale della concertazione sociale, della contrattazione collettiva e della partecipazione dei lavoratori all'impresa, quest'ultimo almeno nella prima fase di sviluppo dello stato di emergenza. Da questo punto di vista, si analizzano le regole relative alle fonti del diritto, all'amministrazione del lavoro nonché il ruolo svolto dagli attori protagonisti abituali nello sviluppo del sistema spagnolo di relazioni industriali.
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Sgreccia, Elio. "Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane." Medicina e Morale 51, no. 3 (June 30, 2002): 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Colapietro, Carlo. "Diritto al lavoro dei disabili e Costituzione." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 124 (March 2010): 607–32. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124002.

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La posizione delle persone disabili, pur non essendo espressamente contemplata in Costituzione, trova comunque una protezione costituzionale adeguata nell'ambito del programma di giustizia sociale delineato dalla nostra Carta costituzionale in favore dei soggetti deboli e rivolto a perseguire l'effettiva inclusione sociale del disabile ed, in particolare, un suo proficuo inserimento nel mondo del lavoro. In tal senso, l'evoluzione normativa della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili si inserisce nell'ambito di una logica di multilevel governance piů generale delle politiche pubbliche in materia di disabilitŕ, ed č contrassegnata: da un lato da politiche antidiscriminatorie volte a contrastare con apposite tutele qualsiasi forma di discriminazione diretta in ambito lavorativo fondata sulla disabilitŕ; e, dall'altro, da misure di politica attiva del lavoro dirette ad assicurare alle persone disabili, attraverso forme di collocamento mirato ed incentivato, non un semplice mantenimento caritativo, ma la conclusione di un regolare contratto di lavoro, in presenza non di persone inabili al lavoro, bensě di persone disabili, che hanno pieno diritto di inserirsi nel mondo del lavoro.
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Marchetti, Chiara. "Assistiti o segregati? I grandi centri per richiedenti asilo in Italia." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 41 (September 2011): 57–72. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-041005.

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Secondo il Ministero dell'Interno, i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si č sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. I CARA ospitano richiedenti asilo, persone in fuga da guerre e persecuzioni, che hanno spesso il primo confronto con lo Stato italiano a cui chiedono protezione attraverso queste strutture dalle enormi dimensioni, collocate per lo piů in zone isolate e lontane dai centri cittadini, all'interno di ex caserme o di aeroporti militari dismessi, per un tempo che supera quasi regolarmente i ventitrentacinque giorni previsti dalla legge. Come si concilia l'esigenza di dare pronta accoglienza a un alto numero di persone con la richiesta di protezione e di accoglienza qualificata dovuta a ogni essere umano e ancor piů a potenziali rifugiati con alta incidenza di casi vulnerabili? Qual č il rapporto fra assistenza e segregazione, efficienza e tutela, principi economici e di diritto, sicurezzarifugiati e sicurezzarifugiati?
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Rinaldi, Alessandro, Giulia Civitelli, Maurizio Marceca, and Lorenzo Paglione. "Le politiche per la tutela della salute dei migranti: il contesto europeo e il caso Italia." REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 21, no. 40 (June 2013): 9–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1980-85852013000100002.

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Intendendo la salute come un diritto umano fondamentale che non si esaurisce alla dimensione biologica ma si estende a quella sociale, economica e politica, gli autori, dopo aver descritto brevemente le politiche che a livello europeo sono state emanate per tutelare la salute dei migranti, analizzano l'esperienza italiana alla luce delle direttive internazionali. L'Italia rappresenta infatti un caso particolare ed avanzato di tutela della salute dei migranti; la sua politica sanitaria decisamente inclusiva riconosce parità di diritti e doveri ai cittadini regolarmente presenti ed ammette ampie possibilità di protezione ed assistenza anche per gli immigrati privi di permesso di soggiorno. Tuttavia, anche in un contesto avanzato come quello italiano, è necessaria un'evoluzione da un approccio di tipo assistenzialistico ad uno più ampio di promozione della salute attraverso politiche di natura intersettoriale, alla luce della teoria dei determinanti sociali di salute. Affrontare la tematica della salute del popolo migrante rappresenta un'occasione per rendere i servizi sanitari in particolare e le politiche migratorie in generale più attente ad ogni persona, alla sua storia e al contesto nel quale essa vive.
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Alpa, Guido. "Gli obblighi informativi precontrattuali nei contratti di investimento finanziario. Per l'armonizzazione dei modelli regolatori e per l'uniformazione delle regole di diritto comune." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 395–421. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003001.

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A proposito della violazione di obblighi informativi precontrattuali l'interrogativo che si pongono gli interpreti, nella nostra esperienza ed in altre, ad essa simili o da essa distanti, č se sia possibile qualificare la fattispecie mediante le regole generali del contratto, e far sopravvivere l'orientamento interpretativo che distingue le regole di validitŕ dalle regole di comportamento, essendo le prime dirette - primieramente - ad incidere il vincolo contrattuale, e le seconde - primieramente - a salvare il vincolo comportando perň una responsabilitŕ (precontrattuale, contrattuale, extracontrattuale) a carico della parte inadempiente, oppure se non convenga distinguere fattispecie da fattispecie e, adottando un'ottica funzionale volta alla protezione dell'interesse pubblico e alla protezione dell'interesse del contraente piů debole, scegliere il rimedio piů confacente alla bisogna. Per rispondere all'interrogativo si possono seguire vie diverse. Operare una ricognizione delle disposizioni contenute nei codici e nei repertori della giurisprudenza, nei progetti di legge di riforma dei codici, nei progetti di uniformazione del diritto contrattuale, e poi nelle leggi speciali, sempre in correlazione con le fonti del diritto comunitario. Operare una tripartizione per modelli contrattuali, tenendo conto del ruolo e dello status delle parti, e quindi distinguendo i contratti conclusi tra privati e contratti conclusi tra professionisti (C2C e B2B), i contratti conclusi tra professionisti e consumatori (B2C), i contratti conclusi tra professionisti con maggior potere contrattuale e professionisti piů deboli, esposti dunque all'abuso di dipendenza economica o comunque all' esercizio del un potere preponderante della controparte (B2b). Operare una valutazione degli scopi perseguiti sulla base dell'analisi economica del diritto e delle esigenze del mercato. Nell'ampia letteratura che si č venuta raccogliendo in questi ultimi anni si rinvengono contributi che esplorano una o piů di queste prospettive, che si possono separare per mere esigenze espositive, dal momento che esse sono per lo piů intrecciate tra loro. La linea seguita in queste pagine corrisponde al primo percorso, ma per prospettare uno scenario piů compiuto della problematica anche gli altri due percorsi dovrebbero essere sviluppati, o comunque esser tenuti in considerazione, almeno sullo sfondo.
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De Stefano, Valerio. "La protezione del diritto di sciopero nella dialettica tra corti e organi di supervisione internazionali." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 143 (November 2014): 461–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2014-143002.

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Carducci, Michele. "Natura, cambiamento climatico, democrazia locale." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 3 (October 2020): 67–98. http://dx.doi.org/10.3280/dc2020-003004.

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Lo studio esplora dibattiti ed esperienze in tema di democrazia locale, natura e cambiamento climatico, proponendo una comparazione fondata sulle critiche ecologiche al diritto ambientale. In primo luogo, esso ricostruisce il nesso fra i tre elementi e individua le principali critiche ecologiche alla democrazia ambientale. Quindi considera i due modelli di partecipazione ambientale ("ottativa" e "prescrittiva") offerti dalla comparazione, nel quadro della triplice emergenza contemporanea (ecosistemica, climatica e fossile), diversa dalle già conosciute emergenze ambientali. Infine, considera le prassi di litigation strategy ed "eco-democrazia" in quanto reazioni a queste emergenze, nella contestuale individuazio-ne del "mandato climatico" quale nuova prescrizione deliberativa di "protezione sostenibile".
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Mancini, Elena. "Diritto alla salute, equità e governance delle malattie neglette e della povertà / Right to health, equity and governance of neglected diseases and poverty." Medicina e Morale 65, no. 4 (October 6, 2016): 477–93. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.444.

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L’articolo esamina la salute quale diritto umano fondamentale nelle principali Carte internazionali. Sarà in particolare ricostruito il percorso storico-concettuale che ha portato al riconoscimento della natura complessa e inclusiva del diritto alla salute. Il fallimento delle politiche sanitarie mirate a sconfiggere singole malattie - come avvenuto nel caso della malaria - ha imposto una maggiore attenzione verso i determinanti sociali della salute, dando origine ad un processo che ha portato a concepire la salute quale problema di equità internazionale la cui soluzione richiede la realizzazione di condizioni sociali, economiche e ambientali e la promozione di libertà umane fondamentali. Il diritto a godere del più alto livello di salute ricomprende oltre al diritto all’accesso a cure mediche e a farmaci di qualità, anche la disponibilità di misure igieniche, di corrette informazioni sanitarie e la protezione di libertà fondamentali quali la libertà dall’esclusione sociale e il possesso di titoli per l’accesso concreto alle cure essenziali primarie. Viene proposta una interpretazione dei diversi modelli di giustizia sanitaria elaborati per l’individuazione delle priorità nella utilizzazione delle risorse sanitarie, nella pianificazione degli interventi anche a livello internazionale e per la valutazione dei risultati da questi conseguiti in termini di equità e di protezione dei diritti umani. Sono esaminati gli indicatori e i parametri utilizzati per monitorare la progressiva realizzazione del diritto alla salute e l’efficacia degli interventi internazionali nel promuovere l’accesso universale alle cure con particolare attenzione alle strategie di contrasto delle malattie neglette e della povertà. In particolare viene illustrato il modello delle libertà sostanziali quali “capacitazioni” teorizzato da Amartya Sen e sviluppato da Martha Nussbaum nelle sue possibili applicazioni nell’ambito dell’accesso universale alle cure e delle possibili linee di azione della solidarietà internazionale.----------The aim of this article is to study health as a fundamental right in the main International Charters. We want to underline the historical and conceptual way that led to the recognition of the complex and inclusive nature of right to health. The failure of some sanitary policies supposed to defeat some illnesses – as it happened for malaria fever – obliged to give a better attention towards the social and economic determinants of health and consider the process that led to a new meaning of health: health as a problem of international equity. To realize this goal, is necessary, first of all, to understand social, economic and environmental conditions and to promote fundamental human freedoms. The right to enjoy a good level of health means not only to have the right to access to medical treatments or to high qualities medicines, but also to have a high level of sanitary measures and a correct sanitary information and to enjoy the right of freedom in order to avoid social exclusion and to obtain the access to primaries health treatment. In this article there is a proposal to help a better interpretation of the different models of justice in health care which are supposed to define equity in allocating main resources that are necessary to the international planning of the interventions. The results reached by international health policies are evaluated with regard to equity and protection of human rights. This proposal analyses the indicators and the parameters used to realize and control the progressive realization of the right to health and the impact of the international interventions used in order to promote a universal access to treatments; in particular it examines the strategies used against the neglected tropical diseases. In details it explains the model of substantial freedoms as capabilities, as it has been theorized by Amartya Sen and developed by Martha Nussbaum, used in their possible applications with regards to universal access to treatments and also to feasible international solidarity actions.
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Albano, Silvia. "Diritto di asilo costituzionale, obblighi internazionali dello Stato Italiano ed abrogazione della protezione umanitaria." MINORIGIUSTIZIA, no. 1 (June 2019): 58–67. http://dx.doi.org/10.3280/mg2019-001006.

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Semproni, Antonio. "La protezione del trustee cessato nelle leggi e giurisprudenza straniere." marzo-aprile, no. 2 (April 7, 2022): 366–77. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.95.

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Tesi Il trustee cessato dall’incarico è protetto in diritto inglese dalle obbligazioni assunte nello svolgimento del suo ufficio di cui terzi gli richiedano l’adempimento successivamente alla cessazione dall’incarico: costui è titolare di un right to indemnity, la cui effettività è garantita da un equitable lien (una tipologia di garanzia) sul fondo in trust. La maggior parte dei Paesi del modello internazionale segue questa impostazione. Spesso (sia in Inghilterra che nei Paesi del modello internazionale) al trustee cessato è concessa una indemnity dal nuovo trustee o dai beneficiari mediante un apposito accordo. In Italia è bene, per l’ordinato e sano andamento del trust, che il nuovo trustee conceda manleva (che ha elementi di somiglianza con l’indemnity) al trustee cessato. The author’s view The trustee who left office is protected under English law against the trust liabilities which third parties require him to perform following the termination of his office: he holds a right to indemnity, bolstered by an equitable lien (a type of security) upon the trust fund. The greater part of the international model countries follow this way. Often (both in England and in the international model countries) the trustee who left office is granted an indemnity by the new trustee or by the beneficiaries by means of a specific covenant. In Italy it is suggestable, for the purposes of ensuring an orderly and sound trend of the trust, that the new trustee grants a "manleva (which is similar to indemnity) to the trustee who left office.
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Alessi, Cristina, Francesca Malzani, Fabio Ravelli, and Maria Luisa Vallauri. "L’emergenza COVID-19 in Italia e il diritto del lavoro." TRABAJO, PERSONA, DERECHO, MERCADO. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, no. 1 (2020): 223–39. http://dx.doi.org/10.12795/tpdm.2020.i1.09.

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Il contributo analizza le misure italiane adottate nel periodo dell’emergenza Covid per cercare di far fronte alle necessità, da un lato, di protezione della salute e, dall’altro, di continuità nell’erogazione delle attività lavorativa e dei servizi, prendendo in considerazione la regolazione del lavoro che potremmo qualificare in Spagna come lavoro a distanza, sotto il profilo dell’orario (e il suo controllo da parte dell’impresa), della prevenzione dei rischi o degli obblighi aziendali in tema di necessaria formazione professionale nell’uso di strumenti informatici. Questo modo di rendere la prestazione lavorativa viene riportato al lavoro agile, una modalità che esisteva prima della pandemia in quanto espressamente contemplata dalla legge, anche se la situazione della crisi sanitaria ne ha cambiato non solo la fisionomia ma anche il tipo di utilizzo. In questo modo, la domanda che inevitabilmente deve essere posta è: è questo un modo di lavorare che offrirà solo una risposta congiunturale alla situazione di emergenza vissuta o, al contrario, questa opzione sarà valorizzata in futuro con effetti permanenti? Nella seconda sezione dell’articolo, vengono analizzate le condizioni per richiedere congedi per la cura di disabili e bambini. La ratio dei permessi è strettamente connessa con la decisione del Governo di chiudere scuole e centri diurni. Infine, vengono esaminate altre misure adottate al fine di garantire il mantenimento del rapporto di lavoro, che consistono in una serie di divieti di procedere al licenziamento collettivo durante un determinato periodo di tempo, nonché misure economiche riconosciute a specifici soggetti (liberi professionisti o lavoratori agricoli, tra gli altri).
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Ales, Edoardo, and Sabina Brevaglieri. "Il lavoro in età moderna: un percorso di lettura." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 767–97. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168006.

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Il saggio si propone di offrire un percorso di lettura del volume della Storia del lavoro in Italia dedicato all'Età moderna e curato da Renata Ago. L'obiettivo è di sollecitare l'attenzione del giurista positivo verso una storia lontana e distante come quella dell'antico regime, al di là della pura curiosità e dell'interesse occasionale. La conclusione del percorso è aperta e ha l'ambizione di provare a promuovere una ripartenza, evidenziando chiavi di lettura interdisci-plinari per ripensare gli interrogativi del diritto del lavoro e della sicurezza sociale e per contra-stare efficacemente quelle teorie che leggono nella fine del lavoro novecentesco (dipendente, locale, accentrato, stabile, continuo) il venir meno del senso stesso della protezione sociale. L'auspicio è che per lo storico l'incontro con il giurista positivo possa stimolare la possibilità di elaborare nuovi terreni condivisi di ricerca applicata, arricchendo così il bagaglio di strumen-ti interpretativi dell'attività posta in essere dai regolatori del passato, senza che essi diventino lenti deformanti e performative di realtà e contesti completamente diversi.
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Sztychmiler, Ryszard. "Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Balber Pérez, Miguel Antonio, and Maritza de la Caridad McCormack Bequer. "Attuali sfide della qualità nel diritto agrario di fronte alla globalizzazione – il caso dell’isola di Cuba." Przegląd Prawa Rolnego, no. 2(23) (December 15, 2018): 115–25. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.8.

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La protezione del settore alimentare nazionale attraverso un sistema di prodotti agroalimentari di qualità è una delle forme di contrasto adottata dai cubani di fronte alla globalizzazione. A tal fine Cuba sta perseguendo una politica agricola volta ad aumentare il livello di professionalità nel settore alimentare: tra l’altro organizzando corsi di formazione periodici per i dipendenti che riguardano le tecnologie di produzione utilizzate in agricoltura e insistendo sulla formazione professionale continua; nonché portando ad un graduale miglioramento del sistema statale di certificazione dei prodotti agroalimentari e della qualità dei laboratori accreditati che controllano la qualità alimentare, come anche di certificazione dei sistemi di lavoro, in particolare per quanto riguarda il ricorso alle tecniche di analisi del rischio e di controllo dei punti critici nel processo di produzione alimentare. Per chi non osserva la politica agricola e la legislazione che la sottende, il sistema cubano prevede numerose sanzioni, contenute nel decreto n. 182 del 23 febbraio 1998: “La standardizzazione e la qualità” e nel decreto n. 267 del 3 settembre 1999: “La violazione delle regole stabilite sulla normalizzazione e la qualità”. Secondo l’autore, la regolazione sulla qualità dei prodotti agroalimentari adottata ha contribuito ad aumentare l’attrattività del settore agricolo cubano e ha contribuito a garantire un livello adeguato di qualità e sicurezza alimentare.
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Bompiani, Adriano. "L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche." Medicina e Morale 49, no. 4 (August 31, 2000): 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Colasanto, Michele. "Forza e debolezza del nuovo welfare." SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no. 117 (May 2010): 29–39. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-117003.

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Il paradigma del welfare state attivo, se non opportunamente contestualizzato, conduce ad alcune aporie. La prima č legata al lavoro inteso come carattere determinante del nuovo welfare: l'accesso all'occupazione puň anche essere considerata un'opportunitŕ e non un diritto, ma solo se tale opportunitŕ si caratterizza come effettiva. Inoltre, l'obiettivo dell'occupabilitŕ non č proponibile in termini puramente funzionali: non occorre solo l'occupazione, ma una occupazione valutabile positivamente per il soggetto. Una seconda aporia deriva dal peso dato all'apprendimento continuo e alla formazione come fattori di protezione e risorsa per l'occupabilitŕ. La formazione č condizionata da fattori di carattere normativo, organizzativo, finanziario e anche contrattuale per il lavoro dipendente, dalla motivazione individuale, che č fortemente correlata al livello di istruzione. Occorrono politiche di attivazione che mettano insieme lavoro, formazione, assistenza, partecipazione civile e politica: per dare spazio a una maggiore responsabilizzazione degli individui e delle famiglie, tenendo conto di come cambiano i corsi di vita.
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Cottatellucci, Claudio. "Minori respinti in frontiera: le antinomie crescenti tra il diritto speciale dell'immigrazione e gli obblighi di protezione." MINORIGIUSTIZIA, no. 2 (November 2010): 69–80. http://dx.doi.org/10.3280/mg2010-002007.

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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Ortu, Rosanna. "Alle origini della tutela giuridica del consumatore: fondamenti romanistici della disciplina europea." Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 27, 2020): 281–97. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.281-297.

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Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale. Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un intervento importante che andò a definire una settorializzazione della materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per contenuto e ambito.
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Bonfanti, Matteo E. "Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformitŕ di contenuti." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2011): 437–81. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-003001.

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SCHERER, Katia Ragnini. "LA FUNZIONE DEL DIRITTO IN RELAZIONE AI RISCHI CLIMATICI." Revista Juridica 1, no. 58 (April 7, 2020): 116. http://dx.doi.org/10.21902/revistajur.2316-753x.v1i58.3826.

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RIASSUNTO Obbiettivo: Questo articolo consiste nell’analizzare in modo riflessivo le possibilità di studio del diritto in relazione ad una gestione dinamica della legge, il cui orizzonte è la costruzione di un futuro resiliente.Tenendo conto del contesto giuridico brasiliano, sono pertanto oggetto di riflessione tre argomenti: il primo si riferisce alla forma di giudizio, da parte del Diritto ,dei disastri climatici; il secondo riguarda il trattamento dato ai disastri climatici nel quadro giuridico brasiliano e l’ultimo tratta, invece, le possibilità di sviluppare resilienza in relazione ai primi due temi. Metodologia: Il metodo di approccio scelto come supporto alla ricerca è quello dell’analisi funzionale, inteso come metodo comparativo, in cui la sua introduzione nella realtà ha la funzione di analizzare qualcosa che già esiste attraverso altre possibili considerazioni. Quindi, in questa maniera, si può fare riferimento all’oggetto come punto di vista del problema al fine di poter osservare altre soluzioni. Pertanto, la spiegazione funzionale non è altro che l’espansione del tutto a una limitazione specifica degli equivalenti funzionali. Risultati: Considerando l’oggetto dell’analisi, i risultati puntano verso una necessaria assimilazione della denominazione ‘rischio climatico’ da parte della gestione legale delle catastrofi , oltre ad indicare la possibilità di introduzione di servizi ecositemici come strumenti legali nel Diritto i quali concretizzeranno la matrice strutturante, inaugurata dall’attuale politica pubblica brasiliana di protezione e difesa civile, che è la prevenzione. Contributi: Il principale apporto di questo studio si riferisce alla differenziazione funzionale degli strumenti giuridici già esistenti nella legislazione brasiliana al fine di garantire l'efficacia delle politiche pubbliche per la produzione e il recupero dei servizi ecosistemici, come uno dei pilastri della resilienza legale per la gestione giuridica dei rischi di catastrofi dovute a cambiamenti climatici, che sono sempre più numerosi, intensi e gravi. Parole-chiave: Rischi climatici; Gestione del diritto; Servizi ecosistemici; Resilienza; Teoria dei sistemi. RESUMO Objetivo:Este artigo consiste em analisar reflexivamente as possibilidades de observação do Direito em relação a uma gestão dinâmica pelo Direito, cujo horizonte é a construção de um futuro resiliente. Assim são objeto de reflexão três argumentos levando em conta o contexto jurídico brasileiro: o primeiro se refere à forma de observação dos desastres climáticos pelo Direito; o segundo refere-se ao tratamento dado aos desastres no marco legal brasileiro e o último investiga as possibilidades de construção de resiliência em relação aos mesmos. Metodologia: O método de abordagem escolhido para a sustentação da investigação é o da análise funcional, compreendido como um método comparativo, em que sua introdução na realidade possui a função de olhar algo que já existe com outras possibilidades de observação. Assim, por tal método, se remete o objeto a um ponto de vista do problema para observar outras soluções. Portanto, a explicação funcional não é outra coisa senão a expansão do todo para uma limitação em concreto das equivalentes funcionais. Resultados: Considerando o objeto de análise, os resultados apontam para a necessária assimilação da nova denominação “ risco climático” à gestão jurídica de desastres, assim como aponta os serviços ecossistêmicos como possibilidade de introdução no Direito de instrumentos legais que irão concretizar a matriz estruturante inaugurada pela atual política pública brasileira de proteção e defesa civil que é a prevenção. Contribuições: A principal contribuição deste estudo se refere à diferenciação funcional de instrumentos jurídicos já existentes na legislação brasileira com a finalidade de garantia da efetivação de políticas públicas de produção e recuperação de serviços ecossistêmicos, como um dos pilares de resiliência jurídica para a gestão jurídica de riscos de desastres advindos das mudanças climáticas, cada vez mais numerosos, intensos e severos. Palavras-chave: Riscos climáticos; Gestão pelo Direito; Serviços ecossistêmicos; Resiliência; Teoria dos Sistemas.
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Acierno, Maria. "Cosa cambia nei procedimenti riguardanti gli stranieri dopo l'entrata in vigore del d.lgs. N. 150 del 2011?" DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 27–57. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004003.

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1. Il nuovo procedimento sommario nel d.lgs. N. 150 del 20111.1. Le differenze rispetto al modello codicistico - a) l'art. 3 del d.lgs. N. 150 del 2011 - b) il mutamento del rito (art. 4)2. La sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato (art. 5)2.1. L'ambito di applicazione della norma2.2. Il provvedimento di espulsione amministrativa2.3. I procedimenti assoggettati alla competenza del tribunale in composizione monocratica (artt. 16 e 20 d.lgs. N. 150 del 2011)2.4. La tutela antidiscriminatoria (art. 28 d.lgs. N. 150 del 2010)3. Il censimento dei procedimenti previsti nel d.lgs. N. 150 del 2011 riguardanti gli stranieri3.1. Art. 16 d.lgs. N. 150 del 2011. Il diritto di soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari3.2. Art. 17 d.lgs. N. 150 del 2011. Le controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari3.3. L'espulsione amministrativa di cittadini stranieri extraeuropei (art. 18)3.4. Le misure di protezione internazionale (art. 19)3.5. I provvedimenti in materia di unitŕ familiare (art. 20)3.6. L'azione antidiscriminazione. Cenni3.7. I procedimenti richiamati nell'art. 34 del d.lgs. N. 150 del 2011: la convalida dell'accompagnamento coattivo e del trattenimento del cittadino straniero extraeuropeo4. I procedimenti esclusi4.1. Il procedimento ex art. 31, co. 3, d.lgs. N. 286 del 19984.2. L'apolidia4.3. La convalida del provvedimento di esecuzione dell'allontanamento immediato del cittadino UE
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Erlebach, Grzegorz. "Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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