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NACCI, MATTEO. "Diritto canonico e diritti delle religioni." Prawo Kanoniczne 58, no. 1 (June 16, 2017): 111–22. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2015.58.1.06.

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Анотація:
Il presente contributo, frutto della conferenza tenuta in occasione della 8° Giornata Canonistica Interdisciplinare, Diritto canonico tra fondamenti e prassi (a 10 anni da: “Novo Codice”), Pontificia Università Lateranense (Città del Vaticano, 5 marzo 2013), prende in esame il rapporto fra il diritto canonico e i diritti delle altre religioni. La prospettiva da cui partire è senz’altro la tradizione dell’Institutum Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense circa lo studio del diritto delle religioni, aggiornata sulla base del Decreto Novo Codice di riforma degli studi canonistici, in relazione alle società multiculturali del terzo millennio.
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Di Viggiano, Pasquale Luigi. "DEMOCRAZIA DIGITALE COME DIFFERENZA:." Revista da Faculdade Mineira de Direito 24, no. 48 (March 18, 2022): 64–78. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2021v24n48p64-78.

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Анотація:
La partecipazione sociale e politica digitale contemporanea (e-Democracy) è un prodotto della digitalizzazione dello Stato e dei suoi apparati, caratterizzata dalla produzione di nuovi diritti resi possibili dalle tecnologie della comunicazione. La digitalizzazione degli apparati dello Stato attraverso le nuove tecnologie basate su algoritmi intelligenti e le norme sulla società dell’informazione e della comunicazione hanno innescato la produzione di cosiddetti “nuovi diritti” la cui esigibilità amplia il concetto di democrazia stabilendo una differenza tra il tradizionale governo della cosa pubblica e le crescenti pretese delle comunità sempre più legate al sistema della comunicazione digitale. I diritti di accedere a Internet e alla rete, all’e-voting, a comunicare con la PA attraverso le nuove tecnologie, a ricevere servizi pubblici digitali sono paralleli a doveri dello Stato caratterizzati dalla soddisfazione dei nuovi diritti. Contemporaneamente cresce il rischio che forme di partecipazione digitale producano livelli di esclusioni intollerabili che intaccano la democrazia. Osservare e descrivere, con gli strumenti concettuali del Centro di Studi sul Rischio, come il sistema del diritto, della politica e della società evolvono attraverso il rapporto con l’ecosistema digitale trainato dall’arcipelago delle intelligenze artificiali rappresenta l’obiettivo e la sfida sempre incerta negli esiti, sempre nuova nelle acquisizioni ma sempre stimolante e proficua sotto il profilo della ricerca sociale, politica e giuridica.
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Magnolo, Stefano, and Alessandro Taurino. "Il Diritto, La Scienza e La Tecnologia." Revista Opinião Jurídica (Fortaleza) 16, no. 23 (July 1, 2018): 13. http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v16i23.p13-27.2018.

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Анотація:
Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione giocano un ruolo rilevante per i sistemi sociali coinvolti. Per questo la descrizione teorica della società non può trascurare la dipendenza sempre maggiore della società moderna dalla tecnologia. Il nostro articolo si prefigge l’obiettivo di esaminare il progresso tecnologico dal punto di vista della evoluzione degli strumenti giuridici regolativi delle nuove tecnologie. Si tratta di un punto di vista sociologico-giuridico dove è in gioco la dinamica dell’evoluzione del diritto rispetto alla evoluzione della società. Diversamente da altri settori del diritto, esempio classico il diritto di famiglia, qui non c’è una tradizione consolidata alla quale riferirsi o da rigettare. Ciò significa che le soluzioni devono essere “inventate” alla luce di paradigmi nuovi che, pur facendo appello a figure giuridiche fondamentali, abbiano una capacità visionaria, siano cioè, come dice Luhmann, “gravidi di futuro”. Il nostro discorso partirà dunque da un inquadramento teorico generale delle dinamiche diritto-tecnologia-società per concludere avendo come riferimento il caso specifico della intelligenza artificiale.
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Rossato, Alessia. "Quale famiglia per i bambini con disabilità?" MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (July 2022): 32–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-004004.

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Анотація:
Come riconosciuto nel Preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, la famiglia è l'unità fondamentale della società e l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei bambini, delle bambine e degli adolescenti. Tutti i minori hanno diritto a vivere in una famiglia, prioritariamente nella propria. Qualora questa non sia in grado di provvedere alla loro crescita, cura ed educazione si applicano gli istituti dell'affidamento familiare e, in caso di abbandono morale e materiale, dell'adozione. Nel godimento del diritto a una famiglia non sono ammesse distinzioni secondo le condizioni sanitarie in cui i bambini si trovano: il diritto ri-guarda dunque anche coloro che hanno malattie gravi o disabilità fisiche o cognitive e disturbi dello sviluppo. Anche con riferimento alla propria esperienza personale di madre affidataria di due bambine disabili e, più in generale, alle attività della Comunità Papa Giovanni XXIII, l'Autrice esamina in questo contributo le grandi potenzialità dell'accoglienza familiare per bambini con disa-bilità che non possano crescere con la famiglia di origine. Perché l'accoglienza dei minori con disabilità è possibile, attuabile e praticabile.
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Malberti, Corrado. "L'environmental, social, and corporate governance nel diritto societario italiano: svolta epocale o colpo di coda?" GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 168 (January 2021): 661–80. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2020-168002.

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Анотація:
L'articolo esamina le implicazioni del dibattito sull'environmental, social, and corporate go-vernance nel diritto societario italiano. Dopo aver dato conto degli approcci tradizionali sul tema dell'interesse sociale, si esamina come il paradigma dello shareholder value abbia in-fluenzato il Codice di autodisciplina delle società quotate del 1999 e la riforma del diritto socie-tario del 2003. Successivamente, a partire dal 2006, si assiste però anche a un progressivo ri-pensamento di questo paradigma, sia a livello normativo, sia a livello di autodisciplina. A que-sto riguardo, particolarmente significativa è stata soprattutto l'evoluzione delle regole di self-regulation relative ai compensi degli amministratori. In questo contesto, il Codice di autodisci-plina del 2020 adotta un nuovo approccio e pone al suo centro il c.d. "successo sostenibile" della società. Il presente lavoro esamina se questa svolta possa considerarsi realmente innova-tiva o se essa miri piuttosto a limitare l'impatto che il dibattito sulla sostenibilità può avere sul diritto societario del nostro paese.
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Sartea, Claudio. "Bioetica giudiziaria in Italia: note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale." Ius Humani. Law Journal 4 (March 6, 2014): 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Nuvoli, Giuliana. "Il diritto alla felicità: scrittrici “socialiste” fra Ottocento e Novecento." Forum Italicum: A Journal of Italian Studies 54, no. 1 (March 25, 2020): 226–55. http://dx.doi.org/10.1177/0014585820910100.

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Il diritto alla felicità compare sia nella Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America (1776) che nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): fra Ottocento e primi del Novecento; le scrittrici di area o ideologia socialista lo assumono come filo conduttore delle loro opere e – più latamente – della loro attività. A differenza dei protagonisti delle lotte sociali di quel periodo, le scrittrici tendono al raggiungimento di un’armonia complessiva fra tutte le componenti della società, consapevoli che la felicità può essere raggiunta solo in assenza di conflitto. Nel presente saggio è stata operata una scelta esemplare che fa riferimento a categorie diverse di scrittrici; sono presenti Cristina Trivulzio Belgiojoso, Anna Maria Mozzoni, Anna Maria Torriani (Marchesa Colombi), Beatrice Speraz (Bruno Sperani), Alessandrina Ravizza, Ada Negri, Rina Faccio (Sibilla Aleramo).
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Wroceński, Józef. "Gwarancje dostępu Kościoła katolickiego do środków społecznego przekazu." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 289–305. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.15.

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Lo studio dell’autore presenta l’attuale problematica delle garanzie del diritto civile polacco riguardo l’accesso della Chiesa cattolica ai mezzi di comunicazione sociale. Nel mondo d’oggi i mass media sono lo strumento principale della raccolta e della trasmissione delle notizie. Ogni tanto si fanno vedere le voci nella pubblica discussione che assegnano solo allo stato e alla società laica il diritto d’accesso ai tali mezzi, in tal modo negandolo o limitandolo alla Chiesa. L’ultimi discorsi papali e le dichiarazioni della Santa Sede indicano il ruolo importante dei mezzi di comunicazione sociale nella nuova evangelizzazione. L’autore, attraverso analizzi delle norme della legislazione civile polacca, soprattutto delle norme della costituzione, del concordato e delle altre leggi civili, fa vedere che le garanzie d’accesso derivate dal sistema giuridico polacco sono uguali ai livelli mondiali e assicurano alla Chiesa il libero accesso ai mezzi di comunicazione sociale. La Chiesa cattolica in Polonia può liberalmente utilizzare non solo i propri mezzi, ma anche quelli pubblici nella realizzazione della propria missione ecclesiale.
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Bonfanti, Angelica. "Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore: recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 171 (December 2021): 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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Mangiameli, Agata Amato. "LA LIBERTA E I SUOI LIMITI. FRA PENSIERO MODERNO E DIRITTO." DELICTAE: Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito 5, no. 8 (April 26, 2020): 07. http://dx.doi.org/10.24861/2526-5180.v5i8.119.

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Nonostante le grandi conquiste della modernità, nonostante il suo evidente sforzo per collocare l’individuo al centro e il mondo in periferia, il discorso giuridico è nato e si è sviluppato sotto il segno dell’individualismo possessivo. La libertà di ogni individuo può essere legittimamente limitata solo dagli obblighi e dalle forme che sono necessari per assicurare agli altri la stessa libertà. La società consiste in una serie di relazioni mercantili e più in particolare è un’invenzione dell’uomo per la tutela della libertà individuale della propria persona e dei beni e, quindi, per il mantenimento di relazioni di scambio disciplinate tra gli individui, considerati come proprietari di sé stessi. Entrambe le pretese dell’epoca moderna – il diritto è solo diritto privato/il diritto è solo diritto pubblico – non riescono a dare conto delle infinite sfumature di cui si compone la giuridicità. Per questo motivo, l’odierna giustificazione della obbligatorietà delle norme deve essere in grado di integrare le fondamentali acquisizioni del moderno con quei principi essenziali del vivere civile – come, ad esempio, la solidarietà – che la stessa modernità ha messo tra parentesi e rinnegato. Parole-chiave
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Dammacco, Gaetano. "Riflessioni sul diritto di satira e i suoi limiti." Studia z Prawa Wyznaniowego 23 (December 30, 2020): 101–21. http://dx.doi.org/10.31743/spw.10355.

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La satira è un paradigma estremo della libertà di espressione, ma esistono incertezze sulla sua definizione concettuale e sulla relativa disciplina giuridica. Lo sviluppo della comunicazione ha prodotto numerose figure letterarie simili tra loro come la cronaca (una registrazione impersonale e non interpretativa di fatti accaduti), la critica (analisi soggettiva e giudizio relativi a fatti accaduti) e la satira (critica sarcastica di personaggi, comportamenti, modi di fare individuali con scopo di denuncia sociale). Gli elementi che caratterizzano la satira, sviluppatisi nel corso dei secoli, sono sostanzialmente due: attenzione alle contraddizioni (della politica, della società, della religione, della cultura) e intento moralistico per promuovere un cambiamento sociale. La satira religiosa colpisce il potere ecclesiastico e le sue contraddizioni, ma colpisce anche i simboli religiosi e i contenuti delle religioni. Ne conseguono differenti conseguenze giuridiche. Quando colpisce il patrimonio di fede dei credenti essa non è accettabile. La satira religiosa genera una specie di conflitto tra differenti valori costituzionali, e cioè tra il diritto alla libera espressione del pensiero e il diritto alla reputazione e alla tutela del sentimento religioso. Il diritto di satira in generale è riconosciuto dagli ordinamenti giuridici (sia internazionali, sia nazionali) come diritto soggettivo di rilevanza costituzionale, che deriva dalla libertà di espressione e di pensiero. Pensiero, coscienza e religione – per esempio nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – sono omologhi (come beni giuridici o valori etici). Pertanto pensiero, coscienza e religione non possono essere in contrapposizione tra loro. Notevoli incertezze esistono sulla disciplina giuridica del diritto di satira, che non può mai offendere i diritti fondamentali della persona, la sua dignità, la sua reputazione. La Carta di Nizza ha favorito un orientamento, che considera il diritto di libera espressione nella sua forma più ampia ed espansiva. È tuttavia sempre stato affermato il valore prevalente dei diritti umani fondamentali, che non possono essere offesi dall’esercizio del diritto di satira. Negli ordinamenti giuridici nazionali, la forza del diritto di satira consiste nel riconoscimento del suo rango costituzionale, ma anche nei limiti che deve avere. La giurisprudenza ha elaborato i vincoli “formali”, tra i quali i più importanti sono il limite della continenza e della funzionalità.
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Kowal, Janusz. "Indult eksklaustracji w normach Kodeksu Prawa Kanonicznego i praktyce Kurii Rzymskiej." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 115–46. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.06.

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Le norme del Codice di Diritto Canonico ed i problemi pratici della vita comune negli Istituti di Vita Consacrata dimostrano una costante necessita d ’esclaustrazione e la sua grande utilità nel rimediare le difficoltà riguardanti sia le crisi della vocazione che quelle della vita comune. L’articolo vuole offrire un’analisi delle norme giuridiche riguardanti l’istituzione d ’esclaustrazione finora vigenti e incluse nell’attuale Codice di Diritto Canonico. Per chiarire meglio la problematica, l’autore presenta le vigenti categorie d’esclaustrazione, quindi ne fa un’analisi dettagliata. Nel primo posto viene dimostrata l’esclaustrazione volontaria concessa per un periodo di tre anni. Si prendono in considerazione cause, soggetto, questioni riguardanti la sua durata, competenza dei superiori e contenuto dell’indulto. In simile modo sono stati presentati le ulteriori categorie d’esclaustrazione: esclaustrazione semplice per un periodo di piü di tre anni, esclaustrazione delle monache ed esclaustrazione imposta. Viene descritta anche l’esclaustrazione qualificata che non si trova nelle norme del Codice, e usata tuttavia nella pratica della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Nell’ultima parte dell’articolo l’autore presenta gli effetti canonici dell’esclaustrazione, comuni per tutte le categorie. L’analisi fatta dall’articolo riguardante le prescrizioni attualmente vigenti tiene conto anche della questione pratica della loro applicazione. Si spera che essa possa diventare un aiuto per coloro che, in quanto superiori degli istituti di Vita Consacrata о delle Società di Vita Apostolica, devono servirsi di quest’istituzione giuridica.
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Toso, Mario. "DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA: GUERRA DI INVASIONE DELLA RUSSIA IN UCRAINA." Społeczeństwo 160, no. 4 (January 17, 2023): 79–102. http://dx.doi.org/10.58324/s.299.

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Анотація:
prolusione con cui l’Autore ripercorre l’insegnamento magisteriale ed evangelico sui temi della violenza, della dottrina della cosiddetta “guerra giusta”, sulla legittima difesa in caso di attacco militare, di diritto all’uso delle armi. Nella conclusione, l’Autore propone alcune riforme dei sistemi di governo nazionali e internazionali al fine di poter creare una società più giusta e di ristrutturare istituzioni antiche, fondandoli sui principi della pace e del bene comune
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Palazzani, Laura. "Teorie della giustizia e allocazione delle risorse sanitarie." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 901–21. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.897.

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Анотація:
Nell’attuale dibattito bioetico e biogiuridico particolare rilievo ed importanza ha la questione dell’allocazione o distribuzione delle risorse sanitarie. Ovviamente tutti auspicherebbero la situazione ideale in cui vi fosse disponibilità sufficiente di risorse per ognuno. Ma il dato empirico della finitezza delle risorse in sanità da un lato e l’esigenza, avvertita con sempre maggiore urgenza nella società attuale, di un accesso alle cure che sia sempre più esteso quantitativamente e sempre migliore qualitativamente, acuisce il problema della distribuzione delle risorse sanitarie, facendo emergere con forza la necessità di rispondere preliminarmente alle domande: “che cosa”, “quanto”, “quando” e “come” distribuire, “chi” distribuisce e soprattutto “a chi” distribuire in ambito sanitario. Da tutto ciò si evince la rilevanza etica e giuridica della questione. Se tutti sono d’accordo nel distribuire “giustamente” le risorse sanitarie, non tutti sono d’accordo nel modo di concepire la giustizia, nel contesto del pluralismo filosofico che caratterizza il dibattito attuale. Dall’esame dei diversi modelli teorici - liberalismo individualistico, utilitarismo sociale, egualitarismo, personalismo ontologicamente fondato - dei problemi legati alla micro-allocazione e alla macro-allocazione delle risorse e ai concetti di giustizia distributiva e giustizia commutativa, si evidenzia come l’applicazione del pensiero personalista e giusnaturalista consente di individuare un modello terico che si contrappone sia al collettivismo sia all’individualismo bilanciando i diritti individuali di libertà e i diritti sociali collettivi, nella ricerca del diritto alla vita e alla tutela della salute del singolo nel contesto della solidarietà e della responsabilità sociale in vista di un miglioramento globale del bene comune.
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Varchetta, Giuseppe. "Giustizia e "Passaggio a Nord Ovest"." EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no. 36 (February 2022): 78–93. http://dx.doi.org/10.3280/eds2021-036008.

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Анотація:
Nella contemporanea società del rischio le pratiche della Giustizia, bloccate ancora perlopiù su istanze "liberali e conservatrice", sembrano impermeabili ad una riflessione su ipotesi di un accostarsi a istanze di una "giustizia riparativa". Per favorire questo transito il riconoscimento della funzione cognitiva e comunicativa delle emozioni è essenziale e in questa direzione l'ibridazione delle norme del diritto positivo con le soggettualità della letteratura, può essere una prospettiva feconda. Sullo sfondo le voci e il pensiero di Hume, Smith e Whitman e le ipotesi della psicosocioanalisi come aiuto a reggere il trauma del confronto con vertici disciplinari diversi, sono un non rinunciabile quadro di riferimento.
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Holcombe, Randall G. "The Role of Fictions in Society*." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 1 (April 1, 1996): 15–30. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540228.

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Анотація:
Abstract Una convenzione è un fatto stilizzato che la gente accetta come se fosse una verità anche se è palesemente un false L’A. argomenta che le convenzioni svolgono diversi molt sociali: segnatamente facilitano i cambiamenti sociali, rappresentano un vincolo alle azioni di chi detiene il potere e aiutano a minimizzare i confirm tra i membri della società. Le convenzioni sono socialmente accettate anche perché a volte sarebbe antieconomico agire non tenendone conto, visto che nell’interazione sociale gli altri individui le prendono in considerazione.Nella sua analisi, l’A. parte dal ruolo che le convenzioni hanno svolto nel contratto sociale e svolgono ancora oggi nel diritto e, attraverso una panoramica dei primi nuclei aggregativi umani arriva a esaminare il ruolo che le convenzioni svolgono nel mondo della politica e delle istituzioni.Se da un lato la razionalità posta alle basi dell’economia neoclassica suggerisce che le convenzioni sono soltanto delle appendici sociali irrazionali, in un mondo imperfetto caratterizzato da informazione e razionalità limitate, la logica conclusione dell’A. è che le convenzioni sono parte importante delle strutture istituzionali sia nelle società antiche, sia in quelle moderne.
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Costa, Massimiliano. "Formatività e lavoro nella società delle macchine intelligenti." EDUCATION SCIENCES AND SOCIETY, no. 2 (November 2020): 89–106. http://dx.doi.org/10.3280/ess2-2020oa9379.

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Анотація:
Nell'economia digitale e delle macchine intelligenti, il paradigma di lavoro - che è definito nella sua dematerializzazione cognitiva e produttiva - impone un nuovo collegamento tra azione, sviluppo economico e umano. La generatività dei nuovi contesti sociali e lavorativi del nuovo Cyber Phisical Systems (CPS) è caratterizzata da una più forte plasticità funzionale e da una riorganizzazione attiva e autonoma dei processi di conoscenza. Ciò rende fondamentale ripensare la formazione non come un fattore di produzione ma come una condizione di crescita integrale della persona all'interno di un modello di learnfare basato su un diritto di apprendimento e la promozione della capacitazione del cittadino. Questa sfida coincide, per la ricerca pedagogica, con la necessità di promuovere un modello di formazione capacitativo in grado di favorire un habitus riflessivo e aperto all'alterità. Questo nuovo habitus si basa sulla connessione tra competenza, abilità e capacità di formare una cultura tecnologica umanizzante non pensata come strumento di potere o controllo ma piuttosto di speranza, intersoggettività per uno sviluppo umano consapevole e partecipato
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Sassano, Roberta. "Camicette Nere: le donne nel Ventennio fascista." El Futuro del Pasado 6 (October 8, 2015): 253–80. http://dx.doi.org/10.14516/fdp.2015.006.001.011.

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Анотація:
Nell’articolo si è realizzata una disamina della condizione delle donne in Italia nel Ventennio fascista, un periodo di profonda regressione per quanto riguarda i loro diritti. In primo luogo ci si è soffermati sulle discriminazioni subite dalle donne in ambito giuridico, lavorativo, sociale e soprattutto politico, con l’ennesima negazione del tanto agognato diritto di voto. Poi si è cercato di narrare la condizione delle donne nel regime fascista attraverso l’analisi delle modalità con le quali veniva descritta la donna nella stampa dell’epoca, specie nei periodici femminili, i quali dovevano contribuire a diffondere l’ideale muliebre che il fascismo voleva realizzare. Diversi furono i giornali fondati in questo periodo, tutti molto utili per comprendere l’immagine della donna nella stampa del Ventennio e quindi, di riflesso, nella società stessa. Infine si è messo in evidenza come il Fascismo avesse finito per relegare le donne ad un unico ruolo: quello di mogli e madri esemplari, ritenendole inferiori rispetto agli uomini e collocandole così in una posizione di profonda subordinazione. Inoltre, per poter meglio inculcare in loro i principi del regime, queste furono inquadrate in diverse organizzazioni di massa, come i Fasci femminili, attraverso i quali attuare una rigida funzione di controllo di ogni dissenso.
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Atighetchi, Dariusch. "La procreazione assistita nelle società islamiche: bioetica, diritto, costume e religione." Medicina e Morale 53, no. 5 (October 31, 2004): 969–95. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.627.

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L’assenza di un’autorità giuridico-religiosa suprema e di un magistero sono i principali fattori della quantità di interpretazioni e opinioni differenti presenti sui temi bioetici nel mondo musulmano. Uno dei temi apparentemente meno contrastati è quello della procreazione medica assistita in cui prevale, tra i giurisperiti islamici aggiornati sul tema, una sostanziale tolleranza verso le tecniche omologhe e un rifiuto di quelle eterologhe equiparate ad un atto di fornicazione-adulterio vietato dalla Shari’a. Anche l’adozione legale rimane vietata. Le legislazioni degli Stati contemporanei rispettano queste due impostazioni di fondo, entrambe derivate dal diritto di famiglia di impronta sharaitica. Vengono analizzate numerose fatwa di autorità religiose sul tema della procreazione assistita evidenziandone le convergenze e le divergenze. Una riflessione a parte è dedicata alle riflessioni di alcuni giurisperiti shi’iti che appaiono più originali sull’argomento. In generale si evidenzia che, in un dibattito molto ricco, cominciano a emergere opinioni favorevoli persino verso alcuni aspetti delle pratiche eterologhe. Il caso egiziano è emblematico per analizzare la mentalità della popolazione nel valutare le nuove tecniche procreative occidentali, una mentalità che incide fortemente sulla disponibilità (o meno) ad un loro utilizzo.
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Cabral, Antônio Do Passo. "PER UN NUOVO CONCETTO DI GIURISDIZIONE." Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no. 35 (July 30, 2015): 107. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n35p107.

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Анотація:
<p class="normal">La giurisdizione, nelle parole di Nicola Picardi, è la “<em>vocazione del nostro tempo”. </em>L’evoluzione dello Stato di Diritto ha fatto sì che, nella vita in società, questioni importanti vengano definite dal giudiziario. In questa linea di pensiero assume un ruolo rilevante la ricerca di un concetto di giurisdizione attuale.</p><p class="normal">Sebbene quel che si intende per giurisdizione sia in gran misura cambiato nel corso degli anni, il tema poggia su premesse che non riescono più a rispondere alle aspirazioni delle comunità umane, né riflettono la gamma multi faccettata di funzioni che gli organi giudiziari sono sollecitati ad esercitare nello Stato di Diritto contemporaneo.</p>
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Loffi, Vittoria Costanza Alessandra. "La disciplina sull'aborto nei paesi del blocco BRICS in una prospettiva comparata." La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 179–219. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1989.

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L’obiettivo di questo elaborato è quello di fornire un’analisi sociale e giuridica delle discipline sulle interruzioni di gravidanza, sottolineando il ruolo giocato dai fenomeni storici del colonialismo e della determinazione per via rivoluzionaria di una forma di Stato socialista nel definire la posizione della donna all’interno della società. Tramite l’ottica del diritto comparato si vuole evidenziare la correlazione tra la forma di Stato dei paesi del blocco BRICS, la loro concezione di diritti riproduttivi e il ruolo dei movimenti femminili e femministi all’interno di ogni ordine sociale nell’aver imposto all’agenda politica del proprio paese il tema dei diritti riproduttivi. La nozione di forma di Stato attiene al rapporto tra libertà e autorità, pertanto vi risulta inclusa anche la peculiare relazione tra autorità e diritti riproduttivi. È per questo fondamentale sottolineare il ruolo dei movimenti femministi nella determinazione delle forme di Stato e nella conseguente delineazione dei propri diritti produttivi.The scope of this paper is to provide a social and legal analysis of abortion laws, emphasising the role played by the historical phenomena of colonialism and the determination by revolutionary means of a socialist form of State in defining the position of women within societies. Through the perspective of comparative law, the aim is to highlight the correlation between the form of state of the BRICS bloc countries, their conception of reproductive rights, and the role of women's and feminist movements within each social order in placing the issue of reproductive rights on the political agenda of their countries. The notion of the state form relates to the relationship between freedom and authority, so the peculiar relationship between authority and reproductive rights is also included. It is therefore crucial to emphasise the role of feminist movements in determining the forms of state and the consequent delineation of reproductive rights.
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Balaguer Callejón, Francisco. "L'impatto dei nuovi intermediari dell'era digitale sulla libertà di espressione." CITTADINANZA EUROPEA (LA), no. 1 (August 2021): 33–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001002.

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Le nuove tecnologie hanno un impatto sia positivo che negativo sulla libertà di espressio-ne, sui diritti costituzionali e sui processi democratici. Tale incidenza è stata positiva nelle fasi iniziali di sviluppo del Web e in particolare nelle prime fasi del Web 2.0, quando Internet era progettato in modo più partecipativo e cooperativo. Negli ultimi anni, tuttavia, sono emersi processi gerarchici di organizzazione di informazioni e dati ad opera di grandi socie-tà tecnologiche che si pongono come nuovi intermediari tra utenti e sfera pubblica. La libertà di espressione è attualmente condizionata da questi intermediari che controllano i processi di comunicazione. L'articolo si propone di riflettere sul ruolo di questi nuovi intermediari in relazione alla configurazione della sfera pubblica nei sistemi democratici, mettendone in rilievo l'impatto riguardo alla libertà di espressione nell'ambito dei rapporti tra sfera pub-blica e privata e tra sfera statale e globale. In questi ambiti la capacità di regolazione e con-trollo da parte dello Stato si indebolisce a fronte del potere di queste grandi società che occu-pano e monopolizzano uno spazio pubblico dove la libertà di espressione viene ridotta a merce, tanto che informazioni e opinioni si trasformano in dati monetizzabili, attraverso gli algoritmi delle applicazioni Internet. In tal modo l'utilizzo di questi algoritmi, allo scopo di promuovere fake news e radicalizzazione per attirare l'attenzione del pubblico e generare maggiori guadagni, rischia di distruggere una percezione sociale condivisa della realtà. Tra le tante misure che possono essere adottate, spiccano quelle legate al diritto della concorren-za, ovvero basate su misure previste da regolatori istituzionali e volte ad ostacolare una concentrazione ancora maggiore di potere monopolistico. Tuttavia, invece di restrizioni, sarebbe preferibile lasciare spazio a una tecnologia aperta che ponga fine alla natura chiusa e gerarchica delle applicazioni.
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Bianchini, Sara. "Kant e la Rivoluzione Francese: liberali e/o reazionari fra passione e storia." Argumentos - Revista de Filosofia, no. 22 (November 18, 2019): 72–90. http://dx.doi.org/10.36517/argumentos.22.7.

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L’articolo nasce dal tentativo di trovare una connessione all’interno di parte della filosofia kantiana fra i tre termini di “passione”, “storia” e “Rivoluzione” (soprattutto francese). La sua intenzione fondamentale è quella di rispondere alle seguenti domande: che ruolo hanno le passioni nel sorgere della storia? E quale significato ha rappresentato la Rivoluzione Francese nel corso delle vicende umane? La ricerca si è occupata principalmente del commento di alcune delle nove tesi del testo kantiano Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico ma si è basata anche su altri testi del filosofo di Könisberg, quali Il conflitto delle Facoltà ed i Principi metafisici della dottrina del diritto. Essa si è articolata intorno ai seguenti punti: il ruolo della socievole insocievolezza nel far nascere la società e dunque la storia, il ruolo del popolo nel determinare la storia, la posizione kantiana a favore e poi contro la Rivoluzione Francese. Cercando di determinare se si possa mantenere una linea di sostanziale continuità, nonostante le differenze, nel pensiero kantiano sulla Rivoluzione Francese espresso nei testi sopracitati, l’articolo s’interroga anche sul rapporto fra procedere della ragione nella ricerca della conoscenza e della crescita morale, e filosofia della storia (ragionando particolarmente sul confronto fra l’idea di “fine” della storia e l’uso della ragione, un confronto mediato dal concetto di “organizzazione”).
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Bamoshmoosh, Nadia. "Perchè la parità retributiva nell'Unione europea è ancora un sogno?" La Nuova Giuridica 2, no. 2 (January 19, 2023): 163–78. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1985.

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Nonostante le pari opportunità in ambito lavorativo siano state oggetto di attenzione già nel Trattato di Roma istitutivo della Comunità Economica Europea, ancora oggi la parità salariale in Europa è un traguardo lontano. Dopo aver dato una panoramica generale delle più importanti tappe nel contesto UE che hanno portato all’inserimento della parità di retribuzione nella Carta di Nizza, questo articolo riflette su come il diritto unionale oggi affronta la questione della parità salariale. Verranno evidenziati i progressi, ma anche le mancanze e i possibili margini di miglioramento che potenzialmente tutelano le donne nel mercato del lavoro. La piena implementazione del principio “equal pay for equal work” non solo dovrebbe essere vista come garanzia dei diritti delle donne e dei soggetti che potrebbero subire una discriminazione salariale, ma come uno strumento di miglioramento della loro società che, attraverso una retribuzione equa di tutti i lavoratori, progredisce e si arricchisce.Despite the fact that equal opportunities in the workplace were already taken into account in the Treaty of Rome establishing the European Economic Community, today equal pay is still a distant dream. After giving a general overview of the most important legal steps in EU law which led to the inclusion of wage parity in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, this article debates around the attitude of EU law towards the issue of equal pay. The main progresses, flaws and the potential scope for improvement in order to safeguard women in the work market will be highlighted. The full implementation of the principle “equal pay for equal work” should be seen not only as a guarantee to the rights of women and of subjects vulnerable to salary discrimination, but as a tool to improve their society which, by granting equal retribution to all workers, advances and develops.
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Inglehart, Ronald. "LA NUOVA PARTECIPAZIONE NELLE SOCIETà POST-INDUSTRIALI." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no. 3 (December 1988): 403–45. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012600.

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IntroduzioneLo sviluppo economico dovrebbe condurre a crescenti livelli di partecipazione politica di massa per almeno tre buoni motivi teorici: 1) i cittadini delle società industriali avanzate hanno visto migliorare le loro capacità di partecipare: durante l'ultimo mezzo secolo i loro livelli di istruzione si sono accresciuti in modo impressionante e la formazione politica si è fatta più facilmente accessibile; 2) le norme sociali si sono fatte più permissive verso la partecipazione politica della metà femminile della popolazione. Una o due generazioni fa le donne non avevano neanche il diritto di voto. Oggi, non solo lo hanno acquisito in tutte le democrazie occidentali, ma vi è anche una crescente accettazione informale del fatto che esse debbano giocare un ruolo politico uguale a quello degli uomini e si sono diffusi i modelli di ruolo politico femminile. Infine, 3) vi sono segnali che le priorità valoriali del pubblico occidentale siano venute gradualmente passando da valori materialisti a valori postmaterialisti. Questo trend dovrebbe contribuire ad una crescita del tasso di partecipazione politica: liberatisi dalla necessità di concentrare le loro energie in via prioritaria nella lotta per la sicurezza economica e fisica, i cittadini dovrebbero essere in grado di dedicare più attenzione a preoccupazioni postmaterialistiche come la politica.
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Regina Martini, Sandra, and Matteo Finco. "Diritto alla salute e diritto all’autodeterminazione: la legge sul “consenso informato” in Italia. riflessioni a partire dalla teoria dei sistemi social / Right to health and right to self-determination: the Italian law on “living will”..." Revista Derecho y Salud | Universidad Blas Pascal, no. 2 (November 15, 2018): 41–54. http://dx.doi.org/10.37767/2591-3476(2018)04.

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Con questo lavoro si vuole riflettere sulla semantica societaria – incentrata su termini quali ‘volontà’, ‘libertà’ e soprattutto ‘diritti’ – che descrive l’individualità moderna quale personalità soggettiva dotata della possibilità di distinguersi e di esercitare pretese. L’ambito di riflessione scelto è quello della salute, a partire dalla convinzione che esso rappresenti oggigiorno un contesto privilegiato per osservare la relazione tra individuo e società, tentando di capire quali spazi di azione personale e autonomia abbiano i singoli rispetto alle forze sociali che li condizionano. Alla riflessione di stampo teorico – attraverso la teoria dei sistemi sociali di Niklas Luhmann – sulle rivendicazioni del diritto alla salute, si aggiunge l’analisi della recente legge italiana sul “fine vita”, che consente l’adozione delle “disposizioni di trattamento” (DAT). L’ipotesi è che ciò rappresenti un esempio di riuscito equilibrio fra rivendicazioni dei singoli ed esercizio responsabile deidiritti, a vantaggio dell’integrazione societaria. This work is about semantics of society – focused on terms such as ‘will’, ‘freedom’ and above all ‘rights’ – describing the modern individuality as a subjective personality endowed with the ability to be different and to exercise claims. We focus on health, starting from the idea that nowadays it is a perfect context to observe the relationship between individual and society, trying to understand which spaces for personal action and autonomy the individuals have, free from social influences. Beside the theoretical reflection – starting from the perspective of social systems theory by Niklas Luhmann – about claims in the area of the right to health, there is the analysis of the recent Italian law on “end of life”, which allows the adoption of “treatment provisions” (DAT). The hypothesis is that this represents an example of a successful balance between individual claims and responsible exercise of rights, to the advantage of integration of society.
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Fusar Poli, Elisabetta. "“L’impronta esterna del nostro Io”. Note intorno ai primi lineamenti del diritto sulla propria immagine." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 377–417. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16893.

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Lo scritto affronta il «modernissimo» diritto sulla propria immagine, nello svolgersi delle sue dinamiche attraverso il caleidoscopico e cruciale tornante otto-novecentesco. L’attenzione è rivolta agli apporti dottrinali e giurisprudenziali che hanno contribuito a tratteggiare e poi definire un diritto soggettivo autonomo avente ad oggetto la propria immagine personale, e a trovare per esso una collocazione all’interno dell’ordine giuridico, dalla fine dell’Ottocento alla pubblicazione del Libro primo del Codice Civile. Il tema è sollecitato dall’innovazione tecnica in corso nel periodo considerato e dagli stimoli di una società ormai in fase protomediatica, nella quale la riproduzione della fisionomia umana, agevolata dalle potenzialità dei moderni mezzi di comunicazione, acuisce l’urgenza di una tutela per ciò che appare strettamente inerente alla persona e, al contempo, proiezione sociale dell’individuo, interfaccia fra la sua dimensione privata e quella pubblica. Dalla tutela dell’onore e della reputazione, alla protezione dalle incursioni indebite nella sfera personale, il complesso tema è al crocevia fra diversi spazi giuridici e si apre nel Novecento a inattesi sviluppi e trasformazioni. Si inserisce, infatti, gradualmente, entro una più complessa concezione di persona, che emerge da una riflessione scientifica trasversale ai campi della sociologia, antropologia, filosofia, biologia, e volge in direzione della ‘identità personale’.
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Ferrante, Vincenzo. "Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate: Panorama della legislazione italiana." Lex Social: Revista de Derechos Sociales 10, no. 2 (July 8, 2020): 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Salomoni, Luciano. "Le reti di imprese nella gestione dei servizi pubblici locali: verso nuove forme organizzative di collaborazione tra società pubbliche." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (January 2021): 65–83. http://dx.doi.org/10.3280/ep2020-003003.

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Le reti di imprese sono un istituto di diritto civile di recente introduzione, che si colloca a metà strada tra la costituzione di un nuovo soggetto giuridico e la for-ma contratto. Il saggio intende affrontare le relazioni tra questo istituto e i servizi pubblici locali: considerando alcune esperienze recenti di costituzioni di reti da parte di società pubbliche, il contributo indaga le problematiche connesse all'utilizzo delle reti nell'ambito dei servizi pubblici a rete quali il servizio idrico e il servizio rifiuti.
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Stokłosa, Marek. "Przejście zakonnika z własnego do innego instytutu." Prawo Kanoniczne 52, no. 3-4 (December 10, 2009): 91–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.04.

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Il passaggio a un altro istituto è uno dei primi modi previsti dal can. 684 del Codice del 1983, con cui avviene la separazione di un religioso dal proprio istituto. Essa viene prospettata dal legislatore in tre ipotesi: - passaggio da un istituto religioso a un altro; - passaggio da un monastero “sui iuris” a un altro sempre “sui iuris” dello stesso istituto, o federazione, o confederazione; - passaggio ad un istituto secolare o una società di vita apostolica, o viceversa. Il passaggio del religioso, però, non interrompe l’appartenenza allo stato religioso, ma cambia solo lo specifico della sua vocazione. I voti emessi nell’istituto di provenienza rimangono, ma con il passaggio definitivo devono essere osservati secondo le regole e il carisma del nuovo istituto. Il passaggio del religioso ad un altro istituto consiste solo nel fatto della perdita della sua incorporazione o iscrizione nell’istituto d’origine, con i relativi diritti e doveri, a favore dell’acquisto della nuova incorporazione, comprese tutte le sue conseguenze, nel nuovo istituto dopo aver emesso di nuovo la professione a norma del diritto. Il passaggio può essere determinato da varie cause. Il motivo può constare nella ricerca da parte del religioso di un’attuazione più piena e perfetta della sua vocazione, che si realizza nella volontà di Dio. Gli altri motivi del passaggio potrebbero essere: la debolezza fisica o psicologica, che non permette di affrontare la vita austera di un istituto, o la possibilità di vivere in maniera più piena la propria consacrazione in un altro istituto che abbia uno stile di vita più sensibile alle caratteristiche della persona. Purtroppo ci sono anche quelle causate da un malcontento dovuto a contrasti con i propri superiori, o l’inadattabilità alle costituzioni e regole. L’oggetto del presente studio consta nella descrizione delle tre summenzionate ipotesi del passaggio, degli elementi fondamentali della loro procedura e infine degli interventi dei competenti superiori.
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Bignamini, Angelo A. "La persona centro e misura di ogni sistema sanitario." Medicina e Morale 51, no. 1 (February 28, 2002): 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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Russo, Gaspare Elios, Tania Gnerre Musto, Massimo Testorio, Anna Rita D’Angelo, Silvia Lai, Barbara Borzacca, Augusto Morgia, et al. "Il consenso informato in aferesi: il punto di vista del nefrologo." Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 25, no. 4_suppl (July 30, 2013): S61—S64. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2013.1094.

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L'aferesi ha conosciuto nel tempo, per evoluzione dei materiali d'uso, diversificazione delle tecniche e possibilità di impiego clinico, un progresso tale da rappresentare un presidio terapeutico complesso che richiede specifiche conoscenze e competenze. In Europa, questa attività clinica è stata gestita in maniera poco attenta, tanto che, a oggi, non si riconoscono specifici ambiti di impiego né settori di utenza. Per tale motivo, nel 1993, si è costituito, in seno alla Società Italiana di Nefrologia, il Grappo di Studio dell'aferesi terapeutica. Infatti, in assenza di una specifica o univoca indicazione terapeutica, si rende necessario l'approccio multidisciplinare, che dovrà approdare alla redazione di Linee Guida condivise e a idonei marker di appropriatezza e di efficacia della terapia. Il consenso informato, espressione della volontà del cittadino malato che autorizza il medico a compiere uno specifico trattamento medico-chirurgico, acquisisce un ruolo fondamentale anche nell'ambito dell'aferesi terapeutica. Il medico non ha il “diritto di curare”, ma solo la “potestà” e la “facoltà” di curare su richiesta del paziente, al di fuori dei casi di emergenza. Pertanto, il consenso non è solamente un obbligo deontologico-contrattuale ma l'atto che legittima il trattamento per ogni singolo paziente. Quindi, suggeriamo un percorso standard per l'acquisizione del consenso nell'ambito dell'aferesi.
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Alpa, Guido. "L'ingresso della donna nelle professioni legali." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2011): 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001001.

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La generositŕ maschile sull'ingresso delle donne nel mondo del diritto č sempre stata assai rara: la donna divienesoltanto con l'abolizione della tutela maritale, in Italia nel 1919, e con una applicazione molto limitata delle nuove regole. Č questo iltra lo status giuridico della donna come persona, come membro della famiglia, come componente della societŕ, e della donna come esercente la professione forense. Per le altre professioni, il notariato e la magistratura, cosě come per la rappresentanza politica, occorrerŕ attendere altri decenni, non solo perché l'ingresso nel mondo del diritto era ancora circondato da ostilitŕ, opposizioni, ritardi culturali e meschine limitazioni, ma anche perché esercitare le funzioni notarili o le funzioni magistratuali significava svolgere un ruolo di natura pubblicistica; e le cariche che implicavano una funzione pubblica o l'esercizio di un pubblico servizio si addicevano solo agli uomini. E alle soglie del nuovo codice civile Anna Maria Mozzoni, una delle grandi icone della battaglia per la paritŕ dei diritti, con il suo saggio del 1864,, tenta, con una accurata analisi della posizione della donna nell'opinione pubblica, nella religione, nella famiglia, nella societŕ e nella scienza, di costruire le basi per una riforma delle regole di diritto privato che ne migliori la posizione e ne garantisca l'emancipazione.
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Bianca Ceffa, Claudia. "Fra coesistenza e convivenza. Le interazioni tra diritti individuali e collettivi all'interno delle confessioni religiose." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (June 2021): 33–54. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-002003.

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Muovendo dalle peculiarità di quelle particolari formazioni sociali costituite dalle confessioni religiose, l'articolo mira ad indagare come al loro interno sia affrontato il tema del rapporto fra tutela delle libertà individuali e salvaguardia dell'autonomia confessionale, anche alla luce delle nuove esigenze della società multiculturale. Queste ultime, infatti, imponendo all'ordinamento di considerare nuovi possibili profili di lesione dei diritti inviolabili dell'uomo all'interno dei gruppi religiosi, rinnovano il dibattito intorno all'opportunità dell'esistenza dei diritti collettivi in capo alle realtà confessionali, nonostante la funzionalità di tale categoria di diritti all'inveramento dell'obiettivo costituzionale dello sviluppo della personalità individuale.
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Grocholewski, Zenon. "Sakrament małżeństwa : fundament teologiczny prawodawstwa kościelnego." Prawo Kanoniczne 40, no. 1-2 (June 5, 1997): 175–200. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.08.

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L’Autore tratta prima dell’origine divina dei matrimonio, degli elementi che determinano la sua natura (la diversità di sesso, il «consortium» di tutta la vita, l’unità, L’indissolubilità), la sua finalità (il bene dei coniugi, la procreazione e l’educazione della prole, il bene della società) e l’atto con cui viene istaurata una concreta comunità coniugale (ossia il consenso matrimoniale), per rilevare che tutti questi elementi - che possono apparire separati о facilmente separabili - assumono una organica unicità nel concetto dell’amore coniugale. Questo concetto, centrale e fondamentale nella dottrina teologica conciliare e postconciliare, abbraccia, spiega e pone nella giusta luce quanto e stato riferito in precedenza. Di conseguenza, l’А. dedica la parte principale della trattazione proprio al concetto dell’amore coniugale, rilevando che: 1. esso trova la sua sorgente ed immagine nell’amore di Dio; 2. tutti gli elementi essenziali dei matrimonio, dei quali si e parlato all’inizio, sono esigenze intrinseche del vero ed autentico amore coniugale; 3. si tratta dell’amore essenzialmente volitivo; 4. il consenso matrimoniale, per essere veramente un patto d’amore, deve contenere in se un vero obbligo d’amore senza limiti e senza riserve, il quale obbligo quindi non puo venire meno a causa dell’infedelta di uno o di entrambi i coniugi oppure a causa di qualche insuccesso; 5. tale obbligo d’amore non e facile e perció richiede grandezza d’animo, spirito di sacrificio, prontezza nell’accettare la croce. In seguito vengono delineati i principali presupposti antropologia del diritto matrimoniale canonico, che pongono in ulteriore luce il concetto dell’amore coniugale. L’uomo, da una parte, ha una vocazione divina e soltanto in Dio trova la propria realizzazione; dall’altra parte invece e ostacolato, nell’attuazione di questa vocazione, dalle resistence della propria concupiscenza, percio diviso in se stesso; pero egli e salvato dalle sue debolezze mediante lo Spirito di Cristo. In questa prospettiva si colloca anche il matrimonio. Esso quindi non puo essere considerato nullo a causa di difetti psichici che rendono difficile la convivenza coniugale o di riduzioni che la persona sperimenta a motivo dell’influsso dell’inconscio nella vita psichica ordinaria, e tanto meno a causa delle deficienze di ordine morale. L’ultimo oggetto della trattazione e la sacramentalità del matrimonio di due battezzati. L’A. sottolinea che la realtà del matrimonio naturale diventa sacramento in forza del battesimo, nonché spiega che cosa concretamente comporta questo inserimento del matrimonio nell’evento della salvezza, ossia la sacramentalità del matrimonio. Nella conclusione l’А. rileva come detti principi teologia postulano e aiutano a comprendere le norme di diritto canonico matrimoniale, sostantivo e procedurale.
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Mazzucato, Claudia. "Tra norme e valori: i compiti di cura del diritto in una democrazia." CHILD DEVELOPMENT & DISABILITIES - SAGGI, no. 2 (January 2011): 53–75. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-002004.

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Анотація:
In una societŕ democratica, guidata da principi costituzionali, al diritto non spetta il compito di regolare la vita dei consociati attraverso comandi, divieti e punizioni, bensě il compito di prendersi cura delle persone mediante il riconoscimento di diritti inviolabili e la promozione delle condizioni di una vita sempre migliore. Il diritto finisce anche per rappresentare il minimo etico condivisibile in una societŕ pluralista e laica. La disciplina migratoria vigente viene presa ad esempio del tradimento dei compiti di cura del diritto; mentre il diritto minorile viene indicato come un modello virtuoso di un sistema giuridico che si ispira alla cura dei destinatari delle norme.
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Cattero, Bruno. "Figlia di un Dio minore. Societŕ per azioni europea (SE) e partecipazione a dieci anni dalla direttiva." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 3 (February 2012): 75–84. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003004.

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Анотація:
La direttiva sulla Societŕ per Azioni Europea (SE) del 2001 afferma il diritto alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori negli organi di governo dell'impresa, eleggendolo a tratto distintivo del "modello sociale europeo". L'articolo prende in esame dapprima lo sviluppo quantitativo e qualitativo della SE, per poi soffermarsi sulla discussione in corso a livello comunitario e, in particolare, sulla posizione della Commissione europea. L'analisi dei dati si sofferma sia sulle SE "normali", largamente minoritarie e concentrate non casualmente in Germania, sia sul fenomeno delle SE cd. "conchiglia", involucri societari "pronti per l'uso" ma anche per l'abuso della direttiva comunitaria sulla partecipazione. La seconda parte dell'articolo č dedicata al processo in corso di valutazione della normativa sulla SE da parte della Commissione e in particolare a un'analisi critica dello studio Ernst & Young, che individua nel vincolo della partecipazione l'ostacolo maggiore a una maggiore diffusione della SE.
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Iannone, Roberta. "Oltre la crisi? Condizioni e prospettive del lavoro a Roma." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 2 (June 2011): 5–129. http://dx.doi.org/10.3280/sa2011-002001.

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Анотація:
Lo studio analizza, dal punto di vista sociologico e nell'esame delle dinamiche dello sviluppo, le modalitŕ con cui il territorio romano si organizza rispetto ai criteri di competitivitŕ, inclusione e crescita. Si considerano in particolare come riferimenti guida quelli ritenuti determinanti per lo sviluppo sostenibile in una societŕ postmoderna: capacitŕ di agire, opportunitŕ, servizi e strumenti, diritti, competenze. L'analisi considera anche il confronto tra Roma e altre aree metropolitane italiane ed europee e valuta politiche, strumenti, servizi e condizioni dell'economia e della societŕ romana rispetto al tema guida della competitivitŕ dei sistemi locali attraverso i dati della Camera di Commercio, delle organizzazioni di impresa, della banca dati Excelsior, dei Fondi interprofessionali e dei dati sul lavoro e sulla formazione istituzionali.
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Tejero, Eloy. "GABRIEL DE BRAS, La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche, 1 vol. de XXXIX + 352 págs., Società Editrice Il Mulino, Bologna 1976." Ius Canonicum 17, no. 34 (March 27, 2018): 390–91. http://dx.doi.org/10.15581/016.17.20973.

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Viana, Antonio. "Erdö, Péter - Szabó, Péter (eds.), Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio, Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 settembre 2001, Szent István Társulat, Budapest 2002, 1 vol. de 928 pp." Ius Canonicum 44, no. 87 (December 21, 2017): 375–77. http://dx.doi.org/10.15581/016.44.15444.

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Tarantino, Antonio. "Eutanasia e diritto alla vita: problemi etico-sociali." Medicina e Morale 41, no. 2 (April 30, 1992): 199–217. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1105.

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Анотація:
Il problema dell'eutanasia nella società odierna non si caratterizza più per la sua natura eugenetica, ma trova il suo fondamento nell'ambito di un movimento ideologico, nella secolarizzazione, dove si afferma il diritto del malato ad essere protetto dalla sua malattia, dove ciò che si privilegia non è il diritto alla vita ma il diritto alla qualità della vita. L'autore, dopo aver affermato che il diritto del malato a essere protetto dalla sua malattia non può portare all'assurda conclusione del rifiuto della vita per evitare la sofferenza, in quanto la sofferenza e il dolore sono aspetti costitutivi dell'esistenza umana, conclude che soltanto nel rifiuto dell'eutanasia si attua il pieno rispetto dei diritti essenziali di ogni persona umana.
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Zampino, Ludovica. "Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Анотація:
Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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Piliu, Salvatore. "Il diritto delle comunità umane intenzionali: nuovi ordinamenti giuridici?" Zeszyty Naukowe KUL 60, no. 3 (October 28, 2020): 349–56. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.349-356.

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Анотація:
Il presente intervento si propone di analizzare dal punto di vista giuridico il nuovo fenomeno, oramai globalizzato, delle comunità umane intenzionali, con l’intento di comprendere se queste nuove tipologie di aggregazione di individui possano essere considerate come forme alternative di collettività organizzate produttive di modelli giuridici differenti rispetto a quelli tradizionali, ovvero capaci di dar vita a nuovi ordinamenti giuridici, partendo dall’assunto ubi societas, ibi ius. Partendo dalle definizioni elaborate nel campo della sociologia giuridica di comunità e di comunità intenzionali, si è poi analizzata la problematica inerente la capacità delle comunità intenzionali di produrre regole giuridiche da applicare ai componenti delle comunità. È stata poi esaminata l’organizzazione giuridica della Comunità di Damanhur, situata in Piemonte (Italia), in cui vi sono norme interne di diritto privato e di diritto pubblico che regolano la vita dei consociati, un vero e proprio sistema giuridico interno della Comunità, che pone non pochi problemi nel rapporto con il diritto italiano. Il nuovo progetto di legge presentato nel 2017 al Parlamento italiano, in merito al riconoscimento giuridico delle Comunità intenzionali, potrebbe regolare in maniera definitiva questa materia, ovvero i rapporti tra Comunità e Stato di appartenenza, con il conseguente riconoscimento della esistenza di ‘ordinamenti giuridici autonomi’ facenti capo alle Comunità intenzionali.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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Анотація:
La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Campesi, Giuseppe. "Stato, diritto e mercato nella societŕ globale. A proposito della sociologia della globalizzazione di Saskia Sassen." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (November 2010): 177–93. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002009.

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A distanza di un anno l'uno dall'altro sono stati resi disponibili al lettore italiano gli ultimi lavori di Saskia Sassen: "Una sociologia della globalizzazione" (2008) e "Territorio, autoritŕ, diritti" (2009). Il presente contributo intende ricostruire criticamente il percorso di ricerca seguito dalla sociologa olandese e, in particolare, il suo apporto teorico al vasto dibattito in corso nelle scienze politico-sociali sull'impatto che i processi di globalizzazione hanno avuto sulle strutture giuridico-politiche moderne. Diversamente dalla letteratura dominate, Saskia Sassen propone di considerare il ruolo dello Stato quale referente fondamentale per la produzione delle condizioni politicoistituzionali che rendono possibile la globalizzazione. A tal fine enuclea la categoria teorica di de-nazionalizzazione, utilizzata per descrivere l'avviarsi di un processo di ridefinizione della topologia politico-giuridica moderna in cui lo Stato non svolge il ruolo della pura vittima sacrificale.
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Bersier, Ladavac Nicoletta. "Diritto e pace in Hans Kelsen." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 79–96. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001004.

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Hans Kelsen ha dedicato una parte importante della sua produzione giuridica al diritto internazionale. La sua riflessione internazionalistica iniziň negli Anni Venti e si protrasse fino alla fine della sua vita. Le tematiche affrontate da Kelsen a partire dagli Anni Trenta, soprattutto durante il suo insegnamento a Ginevra, sono dedicate alla pace in rapporto al diritto e alla politica nel contesto delle istituzioni internazionali. A Ginevra elaborň vaste critiche rivolte soprattutto alla Societŕ delle Nazioni e un proprio progetto per assicurare la pace che raccolse in diversi scritti poco conosciuti. Particolarmente interessante appare il progetto per la pace che Kelsen mise a confronto con la scienza giuridica e collocň nel contesto politico. In tale documento il giurista viennese si sofferma per la parte teorica sulla giustizia internazionale e per la parte pratica traccia le linee per un Tribunale Internazionale, teorizzando al contempo il postulato della obbligatorietŕ della giustizia internazionale. Inoltre nella sua elaborazione del diritto internazionale, Kelsen dedica molto spazio alla civitas maxima, tema che rappresenta indubbiamente il nocciolo ideale della sua riflessione internazionalistica e rivela la sua concezione globale e federale tra utopia e Realpolitik
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Caprara, Leonardo. "Linee evolutive del ruolo dei laici nel diritto canonico vigente." Scientia Canonica 4, no. 8 (September 10, 2022): 105–43. http://dx.doi.org/10.31240/2595-1165.vol4n8a2021pp105-143.

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Il Concilio Vaticano II costituisce lo spartiacque storico tra due epoche: quella preconciliare dominata dalla visione della Chiesa come societas perfecta inæqualis e dalla conseguente costruzione del rapporto laico/chierico in termini di subordinazione/sovraordinazione e quella post-conciliare nella quale matura l’idea della corresponsabilità e partecipazione di tutti i battezzati - siano essi chierici, laici o religiosi - nell’edificazione del Corpo di Cristo. Gli apporti della dottrina conciliare sono stati trasfusi in termini giuridici nel Codex del 1983 che pone al centro del (nuovo) diritto costituzionale canonico il principio di uguaglianza specificato dal principio di varietà: tutti i fedeli sono eguali nella dignità e nell’azione godendo dei medesimi diritti e doveri ma ognuno di essi è chiamato a partecipare alla missione della Chiesa con uno specifico ruolo determinato dalla rispettiva vocazione e condizione. Dopo aver dato conto del mutamento di indirizzo tra il Codice del 1917 e la nuova codificazione canonica, il presente contributo si sofferma sull’evoluzione della concezione del laicato nel post- Concilio con particolare attenzione ad alcuni documenti pubblicati nel corso degli ultimi tre pontificati sottolineandosene il contributo decisivo sia quanto all’interpretazione, arricchimento e sviluppo dei principi conciliari sia quanto all’applicazione concreta delle norme codiciali.
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M. Caldarera, Angela, Chiara Baietto, Alessandro Zangari, and Damiana Massara. "La disforia di genere in età evolutiva: la presa in carico a sostegno del benessere psicologico." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (January 2021): 153–65. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003016.

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La Legge 164 del 1982 regola la transizione di genere in Italia, e riconosce il diritto alla presa in carico presso il Ssn. A partire dagli anni Duemila, presso i centri specializzati è iniziata la richiesta di presa in carico dei soggetti minorenni e delle loro famiglie. L'Osservatorio Nazionale sull'Identità di Genere (Onig1) ha costituito un coordinamento dei Centri dedicati a bambini e adolescenti, e ha definito i principi di base della presa in carico sulla base dell'esperienza maturata, delle linee guida internazionali della World Professional Association for Transgender Health (Wpath, 2012) e dell'Endocrine Society (Hembree, 2011). La presa in carico prevede un percorso multidisciplinare integrato in fasi successive (psicologico, neuropsichiatrico, endocrinologico) che riguarda i minorenni e le loro famiglie; può comportare, in casi accuratamente selezionati, l'utilizzo di bloccanti dello sviluppo ormonale puberale, e, dopo i 16 anni, di ormoni sessuali che possano trasformare il corpo nella direzione del genere percepito. La natura degli interventi medici solleva delicate questioni di carattere bioetico, in relazione, per esempio, alla competenza dei ragazzi a dare il consenso/assenso in ambiti tanto complessi.
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Bompiani, Adriano. "Una valutazione della “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” del Consiglio d’Europa." Medicina e Morale 46, no. 1 (February 28, 1997): 37–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.888.

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Анотація:
L’articolo si occupa della recente “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina” elaborata dal Comitato Direttivo per la Bioetica (CDBI) della Comunità Europea ed approvata dal Comitato dei Ministri europei nel novembre del 1996. Premesso che il testo approvato andrà implementato da protocolli esplicativi dei principi affermati nella Convenzione stessa, l’autore traccia un breve excursus storico del documento analizzando le ragioni che ne hanno giustificato la stesura, i criteri generali adottati ed i principi etici fondamentali che hanno ispirato l’articolato. L’analisi della Convenzione procede nel tentativo di dare risposta ai seguenti quesiti: Come valutare la Convenzione in merito ai contenuti? a quali principi e criteri etici corrispondono le proposte della Convenzione? e, infine, quali sono gli aspetti che riguardano gli obblighi degli Stati firmatari, i meccanismi di controllo, quali le riserve ed interpretazioni dello strumento internazionale? In breve, l’ultima parte del lavoro può riassumersi nel seguente modo: 1. il testo della Convenzione risulta apprezzabile in alcuni punti (come nell’affermazione della necessità di protezione dell’essere umano, che rimane prioritario rispetto agli interessi della società) e discutibile in altri (quali, ad esempio, la tutela della vita prenatale, la tecniche di procreazione artificiale, l’assistenza ai morenti, ecc.); 2. la Convenzione si rifà ai principi etici di una medicina attiva, tecnologica e sperimentale diffusi largamente nel mondo anglosassone, il cosiddetto “principialismo”; 3. vengono stabilite delle procedure volte a garantire l’adempimento delle affermazioni contenute nella Convenzione, anche se gli Stati membri possono, al momento della ratifica, formulare riserve nel caso in cui una legge in vigore sul proprio territorio non sia conforme alla disposizione della Convenzione.
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