Добірка наукової літератури з теми "Costituzioni rigide"

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Статті в журналах з теми "Costituzioni rigide"

1

De Monticelli, Roberta. "Lo spauracchio dei valori. Riflessioni su alcuni fraintendimenti." SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no. 42 (January 2012): 15–32. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-042002.

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Анотація:
Il pensiero pratico dominante nel Novecento europeo fornisce risposte negative alla questione se sia possibile una fondazione razionale del pensiero pratico, configurando una posizione di scetticismo assiologico e morale ancora oggi maggioritaria. Ma il secolo xx, se da un lato ha rappresentato la bancarotta della ragione pratica, dall'altro ne ha prodotto una vera e propria incarnazione, nelle istituzioni e organizzazioni internazionali, nelle costituzioni rigide degli Stati europei del dopoguerra, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'essere umano del 1948 ecc. Come puň la filosofia pratica portarsi all'altezza della ragione pratica incarnata, invece di minacciarla dall'interno con le sue neo-sofistiche, attraverso relativismi, soggettivismi, nichilismi, politeismi assiologici e simili?
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2

Cattaneo, Fabrizio. "Democrazia costituzionale." DESC - Direito, Economia e Sociedade Contemporânea 2, no. 2 (February 21, 2020): 110–26. http://dx.doi.org/10.33389/desc.v2n2.2019.p110-126.

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Анотація:
Il saggio si focalizzerà sull’analisi del rapporto tra costituzione e democrazia, innanzitutto sotto un profilo teorico ricostruendo il modello della democrazia costituzionale secondo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo. La natura della democrazia costituzionale è infatti, come si cercherà di argomentare, innanzitutto concettuale, e designa un modello teorico che in parte fornisce elementi per una conoscenza analitica, in parte dà indicazioni normative alle costituzioni democratiche positive dei regimi politici contemporanei e agli embrioni di costituzioni democratiche delle istituzioni politiche sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite. Il saggio si articolerà in due parti. La prima sarà dedicata alla ricostruzione del modello teorico della democrazia costituzionale, come si è detto seguendo alcune delle più autorevoli linee di pensiero del costituzionalismo contemporaneo: nello specifico ripercorrendo e ricostruendo sommariamente le teorie di Norberto Bobbio e Luigi Ferrajoli. La seconda parte sarà dedicata all’osservazione storico-empirica della ‘divaricazione deontica’ (Ferrajoli) tra il modello teorico e la realtà, cioè la distanza che si può osservare tra modello teorico e le costituzioni formali e ‘materiali’ dei regimi politici fondati su tale modello. Senza ovviamente pretendere minimamente un’analisi esaustiva, si tenterà di rintracciare una linea evolutiva (o involutiva?) nell’arco temporale che va dalla nascita delle democrazie costituzionali con costituzione rigida e forma di governo democratica, (sostanzialmente dunque dalla fine della seconda guerra mondiale) ai nostri giorni.
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3

Ibrido, Renato. "Fiscal rules e decisione di bilancio." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2021): 73–97. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001004.

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Анотація:
Il contributo individua due fattori di trasformazione della originaria costituzione eco-nomica italiana, i quali affondano le loro radici culturali nei filoni del fiscal constitutionalism e dell'ordoliberalismo: da un lato l'incorporazione di fiscal rules in fonti rigide e di rango sovraordinato, anche per effetto del processo di integrazione europeo; dall'altro lato, l'incremento del tasso di razionalizzazione delle regole costituzionali sulla formazione della decisione di bilancio. Alla luce di tale evoluzione, il contributo si interroga sulla possibilità di una diversa organizzazione delle regole fiscali e di bilancio, la quale consenta di recuperare e saldare due principi che nell'impianto della Costituzione italiana fanno sistema: i principi di "responsabilità finanziaria" e di "responsabilità politica".
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4

Ferrari, Fabio. "Leggi rinforzate e Costituzione rigida." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2019): 125–50. http://dx.doi.org/10.3280/dc2019-001007.

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5

Diotallevi, Giovanni. "Obbligatorietŕ dell'azione penale, slogans e luoghi comuni." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 3 (July 2009): 23–36. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003003.

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Анотація:
- Il nostro ordinamento giuridico č caratterizzato da una costituzione rigida. La legge ordinaria, dunque, non puň modificare la Costituzione né introdurre deroghe o eccezioni alla Carta costituzionale. Tra i princěpi fondamentali del Titolo IV della Costituzione, all'art. 112, vi č il principio dell'obbligatorietŕ dell'azione penale. L'azione penale deve essere esercitata dal pubblico ministero ogni volta che egli viene a conoscenza di una notitia criminis e il carattere di obbligatorietŕ dell'azione penale rappresenta per i cittadini una fondamentale garanzia di uguaglianza di fronte alla legge. Eppure il principio viene ciclicamente contestato da piů parti, soprattutto in questi ultimi anni, complici anche le gravi carenze organizzative dell'amministrazione della giustizia.
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6

Bollens, Scott A. "Trincee in cittŕ: muri, confini, costituzioni." STORIA URBANA, no. 128 (February 2011): 25–51. http://dx.doi.org/10.3280/su2010-128003.

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Анотація:
Questo articolo indaga tre diversi approcci politico-territoriali alla gestione del conflitto tra gruppi nazionalisti. Sono particolarmente interessato al modo in cui il la creazione di queste barriere nel territorio urbano ["", NdT] influenza l'abilitŕ delle cittŕ contese (in questo caso Gerusalemme, Sarajevo e Beirut) nel contribuire positivamente alla coesistenza pacifica a livello locale e nazionale. Il mio focus principale č su tre casi: (I) la costruzione del muro di separazione israeliano a Gerusalemme e i suoi effetti sulla parte araba della cittŕ e sulle prospettive per una soluzione del conflitto israelo-palestinese; (II) la demarcazione di nuovi confini politici alla fine della guerra in Bosnia (ex Jugoslavia) del 1992-95 e i suoi effetti sulla sulle prospettive della convivenza etnica nella cittŕ di Sarajevo; (III) la relazione tra la rigida geografia elettorale data dalla ripartizione costituzionale del potere politico in Libano e le possibilitŕ di sviluppo - in particolare a Beirut e nelle periferie della cittŕ - di coalizioni politiche trasversali rispetto all'elemento confessionale. In ognuno di questi casi le differenze tra gruppi etnonazionali sono adattate e rinforzate geograficamente. L'articolo si conclude ponendo l'enfasi sull'importanza della cittŕ in situazioni di negoziazione di soluzioni politico-territoriali alternative in paesi divisi.
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7

Romei, Roberto. "Tra politica e diritto: rileggendo "Limiti costituzionali alla disponibilitŕ del tipo contrattuale nel diritto del lavoro"." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121006.

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Анотація:
In un saggio del 1995, a commento di una sentenza della Corte costituzionale, D'Antona argomentava l'esistenza nel dettato della carta costituzionale di una nozione di lavoro subordinato sottratta alla disponibilitŕ delle parti. L'A. rilegge il saggio di D'Antona e sostiene che nella Costituzione e nelle leggi ordinarie non č possibile rinvenire una nozione di lavoro subordinato "rigida". Il legislatore puň intervenire graduando le tutele. Anche la distinzione tra metodo sussuntivo e metodo tipologico, che D'Antona risolve a favore del secondo, č esaminata dall'A., che svolge alcune osservazioni critiche.
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8

Gambino, Silvio. "Sui militi alla revisione della costituzione nell'ordinamento italiano." Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, no. 8 (October 30, 2010): 55. http://dx.doi.org/10.18759/rdgf.v0i8.26.

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Анотація:
L’analisi dei limiti (soprattutto materiali) alla revisione della Costituzione nell’ordinamento italiano, da sempre oggetto di studio da parte della dottrina costituzionale, di recente è stata oggetto di approfondimento con riguardo al testo di revisione costituzionale approvato da una maggioranza parlamentare (di destra) ma poi respinto dal corpo elettorale nel referendum costituzionale. Il quesito che, più in particolare, ha originato l’approfondimento riguardava la disponibilità o meno in capo al Parlamento del potere di revisione costituzionale che avesse ad oggetto uno sbilanciamento dei poteri a favore del Governo e soprattutto del Premier. Rispetto a tale questione contingente, l’analisi ha approfondito il tema per come esso si presenta nel quadro di un costituzionalismo rigido e giurisdizionalmente garantito. La letteratura giuridica, tuttavia, ha offerto nel corso degli ultimi sessanta anni una risposta di tipo evolutivo. Nel mentre fino agli anni ’70 ha assunto che nulla impedirebbe la revisione della Costituzione qualora siano rispettate le procedure rafforzate previste nell’art. 138 Cost. (approvazione con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sottoposizione a referendum popolare qualora il testo di revisione non sia stato approvato nella seconda votazione con una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere), nella dottrina successiva agli anni ’80, anche sulla base del limite costituzionale secondo cui la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.), ha individuato l’esistenza, accanto al limite formale, di un limite materiale, costituito dal rispetto dei principi supremi e dei diritti fondamentali, benché l’individuazione puntuale di tali principi appare molto più complessa e talora anche problematica. La giurisprudenza costituzionale ha sempre confermato una simile lettura allorché ha individuato, con una giurisprudenza stabile nel tempo, i principi e i diritti fondamentali come limite al processo di integrazione europea e prima ancora con riguardo ai rapporti fra diritto costituzionale e diritto canonico.
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9

Rossi, Mario G. "Dalla Resistenza alla Costituzione. La formazione della nuova classe dirigente nella Toscana postfascista." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 265 (June 2012): 552–66. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-265002.

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Анотація:
L'antifascismo e l'ereditŕ della Resistenza, oltre che fattore costitutivo dell'aggregazione del nuovo blocco di forze politiche e sociali alternativo a quello dominante nella Toscana liberale e fascista, rappresentano un vero carattere originale profondamente radicato nelle masse popolari e nelle élite dirigenti della Toscana contemporanea. A questo risultato ha contribuito in modo determinante il Comitato toscano di liberazione nazionale (Ctln) che, ponendosi come organo unitario di autogoverno, al di sopra delle contrapposizioni ideologiche e politiche, ha diretto la battaglia per le autonomie locali e il governo regionale e ha promosso un ampio processo di rinnovamento in tutti i settori delle classi dirigenti, operanti non solo nella politica e nell'amministrazione, ma anche nell'economia e nella societŕ civile. L'ampiezza e il radicamento della scelta antifascista si sarebbero consolidati nel tempo, impedendo, anche dopo la rottura provocata dalla guerra fredda, il recupero delle posizioni e degli interessi dei gruppi piů retrivi e consentendo lo sviluppo in termini articolati e non rigidi della dialettica tra le forze politiche della regione.
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10

Kałowski, Julian. "Ewolucja prawodawstwa kościelnego dotyczącego instytutów zakonnych o ślubach prostych." Prawo Kanoniczne 34, no. 3-4 (December 10, 1991): 75–103. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1991.34.3-4.04.

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Анотація:
L ’autore ha provato la tesi che gli istituti religiosi con i voti semplici, cioè tali che i loro membri facevano la professione semplice e non furono obbligati della legge di osservare la clausura papale, hanno avuto una ricca evoluzione giuridica. Tali istituti, partendo dal primo momento di esistere, fino alla piena approvazione formale, cioè al conferimento della personalità giuridica fatta dalla Santa Sede, hanno subito numerose limitazioni da parte della legislazione ecclesiastica. L’autore ha analizzato la costituzione Circa pastorialis di Pio V e Lubricum vitae genus che contenevano una normativa di grande importanza e l’influsso per la legislazione riguardante degli istituti religiosi con i voti semplici. L’autore ha sottolineato il fatto che documenti promulgati dal Pio V hanno ridotto la vita religiosa alla forma con i voti solenni ed obbligo della clausura papale. Dopo questi considerazioni l’autore ha messo in evidenza inefficacia delle norme emesse dal Pio V. E’ stato provato che la vita e la pratica usata delle autorità ecclesiali si furono mostrate più forti dei rigidi divieti di fondazione degli istituti religiosi con i voti semplici. E proprio tale tendenza si è manifestata, sotto la pressione delle circostanze e delle necessità (per esempio bisogno d’assistenza delle persane con le malattie mentali) e perciò l’autorità ecclesiali permettevano non solamente alla fondazione di numerosi istituti religiosi con i voti semplici, ma anche alla fondazione degli associazioni che imitavano lo stile di vita religiosa. L’autore ha considerato anche il problema della piena approvazione degli istituti religiosi con i voti semplici e il processo di ottenere della piena personalità giuridica. E’ stato provato che quel processo fu lungo e che si svilupava evolutivamente col passare del tempo. L’autore rivelato anche il fatto che il periodo del tempo più significativo per la stabilizzazione giuridica degli istituti religiosi di voti semplici ricadava a cavallo del XIX e XX secolo. Alla fine l’autore si occupava del diritto canonico riguardante l’argomento dal codice di diritto canonico del 1917 fine alla promulgazione del codice 1983.
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Дисертації з теми "Costituzioni rigide"

1

FERRARI, FABIO. "Principio pattizio e rigidità costituzionale: dalle Chartes francesi alla realtà sovranazionale." Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11562/938462.

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La tesi tenta di approcciare il concetto di rigidità costituzionale dalla prospettiva delle fonti pattizie: particolare attenzione è posta ad alcune esperienze costituzionali del diciannovesimo secolo, quali le Chartes francesi del 1814 e del 1830 e lo Statuto albertino; successivamente, l'analisi investe l'attuale scenario internazionale. L'obiettivo è provare a distinguere il concetto teorico di rigidità costituzionale dalle diverse modalità con le quali esso è garantito.
This PhD dissertation attempts to approach the concept of constitutional rigidity from the specific point of view of conventional sources: particular attention is devoted to the constitutionalism of the 19th Century, mainly to Statuto albertino and French Chartes of 1814 and 1830: thereafter, the analysis concerned the current international scenario. The purpose is to separate the theoretical concept of constitutional rigidity from the ways in which it is concretely guaranteed.
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2

DE, SANTIS CHIARA. "L'argomento comparativo nella giurisprudenza costituzionale degli ordinamenti c.d. misti dell'area extra-europea." Doctoral thesis, 2021. http://hdl.handle.net/11573/1567666.

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Анотація:
Il lavoro si propone di indagare le dinamiche della comparazione costituzionale e dell'uso dell'argomento comparativo nella giurisprudenza costituzionale assumendo, come punto di osservazione, gli ordinamenti c.d. misti dell'area extra-europea. Per "ordinamenti misti" si intendono, in questo caso, gli ordinamenti propri di quei Paesi che presentano l'abbinamento di un sistema di common law alla presenza di una Costituzione scritta e rigida. In particolare, si è scelto di analizzare l'utilizzo della comparazione costituzionale da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti, da parte della Corte Suprema canadese e della Corte Costituzionale sudafricana.
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Книги з теми "Costituzioni rigide"

1

Bignami, Marco. Costituzione flessibile, costituzione rigida e controllo di costituzionalità in Italia (1848-1956). Milano: A. Giuffrè, 1997.

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