Статті в журналах з теми "Convertito in legge n"

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Troisi, Angela. "Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunitŕ per uno sviluppo sostenibile." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (July 2012): 553–68. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003007.

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Анотація:
L'indagine analizza l'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato volte alla realizzazione di progetti di significativa utilitŕ sociale e, dunque, ad elevato valore aggiunto in termini di benessere della collettivitŕ di riferimento. L'obiettivo avuto di mira č la valutazione del ruolo assunto dagli investimenti di interesse pubblico nel superamento della situazione di stallo che, al presente, caratterizza il nostro sistema economico-finanziario e, piů in generale, i mercati internazionali. Specifica attenzione, inoltre, č dedicata alla tematica concernente l'utilizzo della finanza di progetto nell'implementazione delle grandi opere infrastrutturali; mediante un approccio di natura economico-aziendalistica vengono approfonditi gli effetti dei recenti interventi normativi del legislatore italiano (d.l. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d.l. 1/2012, convertito nella legge 24/3/2012, n. 27). Si ha riguardo, in particolare, alla regolamentazione del "contratto di disponibilitŕ" (art. 160-ter, codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché all'introduzione dei c.d. "project bonds", la cui disciplina č stata inserita nel disposto dell'art. 157, cod. contr. pubbl., per effetto delle modifiche recate dall'art. 41, comma 1, del d.l. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia").
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2

Casini, C., M. Casini, and M. L. Di Pietro. "Legge n. 40/2004 e disciplina del consenso informato." Medicina e Morale 53, no. 4 (August 31, 2004): 695–736. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.630.

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Анотація:
L'art. 4 della Legge n. 40/2004 sulla "procreazione medicalmente assistita" (PMA) considera il consenso informato uno dei principi fondamentali - insieme al principio di gradualità nell'uso delle tecniche - dell'intera normativa. L'art. 6 - il più ampio e dettagliato della legge - entra in merito al consenso informato e si sofferma su una serie di disposizioni particolari che vanno ad integrarne la disciplina. Lo spazio riservato a questo profilo della materia si spiega alla luce della riflessione, maturata negli ultimi anni, sia in campo etico sia deontologico e giuridico, circa il fondamento dell'atto medico. Accanto alle disposizioni di legge e allo stato di necessità, non vi è dubbio che il consenso informato del paziente è la prima fonte di legittimazione dell'intervento medico sanitario. Il contributo, infatti, muove proprio dalla considerazione del significato del diritto all'informazione per giungere all'esame di ciò che più direttamente riguarda il rapporto medico-paziente nell'ambito delle tecniche di PMA, così come risultano nell'articolato della Legge n. 40/2004. La legge si fonda sul “principio di destinazione alla nascita” come risulta sin dall’art. 1 che, qualificando il concepito soggetto titolare di diritti, suppone, evidentemente, il suo diritto alla vita. In particolare, l’irrevocabilità del consenso una volta avvenuta la fecondazione, porta gli Autori a soffermarsi su alcuni profili ampiamente dibattuti: il rapporto tra la legge sulla PMA e la Legge n. 194/1978 sull'interruzione volontaria di gravidanza e la questione della diagnosi genetica preimpianto.
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Ferri, Giampietro. "Obiettivo. Inamovibilitŕ dei magistrati e governo della istituzione giudiziaria. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati fra esigenze oragnizzative e principio di inamovibilitŕ." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (September 2009): 61–81. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-004006.

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Анотація:
1. La legge n. 321 del 1991 e l'assegnazione d'ufficio dei magistrati per la copertura delle sedi «vacanti»2. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati previsto dalla legge n. 133 del 1998 per la copertura delle sedi «disagiate»3. Le novitŕ introdotte dalla legge n. 181 del 2008: l'abolizione dell'assegnazione d'ufficio prevista dalla legge n. 321 del 1991 e la modifica dei criteri di identificazione delle sedi «disagiate»4. (segue) I benefici per i magistrati e il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata» / 5. (segue) Il problema della sua compatibilitŕ con l'art. 107, comma 1, Costituzione6. Considerazioni conclusive.
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Ancis, Luca. "Il demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa: le misure adottate dall'Italia in materia di balneazione." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 227–43. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030014.

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Анотація:
In Italia si è sviluppato un articolato dibattito sulle misure e gli accorgimenti da adottare nella ripresa delle attività turistico-ricreative della balneazione. Per consentire di adeguare le misure di contenimento del contagio alla situazione epidemiologica in atto in ciascuna realtà territoriale, il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con emendamenti nella l. 14 luglio 2020, n. 74, ha scelto di affidare direttamente alle Regioni e alle Province autonome la predisposizione di appositi protocolli e linee guida.
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Ester, Perifano. "La giustizia civile, la BCE e lo Stato di diritto." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 105–16. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006010.

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6

Carla, Ponterio, and Riverso Roberto. "L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la morte annunciata del diritto del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 63–75. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006006.

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Анотація:
A nemmeno due mesi dalla firma unitaria dell'accordo interconfederale del giugno 2011, le relazioni industriali trovano una nuova fonte esterna di regolamentazione con l'art. 8 della legge di manovra finanziaria (legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), con cui si introduce la generale e praticamente illimitata derogabilitŕ da parte della contrattazione aziendale e territoriale agli assetti disciplinati dal contratto collettivo nazionale e, ciň che rappresenta la vera rottura con il sistema previgente, alla legge. Il pericolo concreto č rappresentato - al di lŕ della volontŕ delle parti sociali - dalla morte del diritto del lavoro, che sin qui ha risposto a una naturale vocazione all'inderogabilitŕ del principio di legge, e all'eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, garantito nella sua effettivitŕ dall'uniforme applicazione in sede giurisdizionale.
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Gialanella, Antonio. "Un punto di vista sulla resistibile novitŕ della riforma della prevenzione patrimoniale antimafia." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 19–44. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005003.

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Анотація:
1. Nomofilachia, coerenze di sistema e asistematicitŕ della duplice novella della legge n. 125 del 2008 e della legge n. 94 del 2009 (1.1. Il sequestro di prevenzione ex art. 2 ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965 e successive modifiche: l'architettura disegnata dalla giurisprudenza di legittimitŕ prima della duplice novella legislativa - 1.2. La confisca di prevenzione ex art. 2 ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965 nella novella del 2008 - 1.3. Il quantum dimostrativo necessario al sequestro e alla confisca di prevenzione prima e dopo la duplice novella legislativa: 1.3.1. In specie: il sequestro - 1.3.2. Onere probatorio e onere di allegazione / 2. La resistibile novitŕ della tendenza a rendere autonoma l'azione giudiziaria di prevenzione reale da quella di prevenzione personale nel duplice intervento legislativo del 2008 e del 2009.
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Siniscalchi, Vincenzo. "Quattro anni al Csm: ri/epilogo." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (October 2010): 25–35. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-004003.

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Анотація:
La legge n. 181 del 2008: le modifiche alla disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi «disagiate» e il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata» / 2. Il decreto legge n. 193 del 2009: l'abolizione delle sedi «a copertura immediata», la previsione temporanea di un nuovo trasferimento d'ufficio e la modifica della disciplina del "vecchio" trasferimento d'ufficio nelle sedi «disagiate» / 3. La legge n. 24 del 2010: la deroga, per i magistrati nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, al divieto di esercitare le funzioni requirenti al termine del tirocinio; la possibile assegnazione, per tutti i magistrati, a una sede provvisoria al termine del tirocinio e la successiva assegnazione della sede anche in deroga al decreto legislativo n. 160 del 2006 / 4. Considerazioni conclusive.
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Corona, Valentina. "Il contratto di pacchetto turistico." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 388–423. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030023.

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Анотація:
L'articolo ha l'obiettivo di offrire una lettura critica delle norme introdotte dal legislatore italiano al fine di regolare gli effetti della pandemia di coronavirus sui contratti di pacchetto turistico. L'analisi è incentrata sull'art. 88-bis del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla l. 27/2020), fulcro delle disposizioni emergenziali in materia di turismo e trasporti, che presenta molteplici aspetti problematici derivanti non solo dalla incompatibilità con la disciplina europea, ma anche con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di contratti e protezione del consumatore.
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Maria Filomia. "Dalla legge n. 1044/71 al sistema integrato “zerosei”: evoluzione storico-legislativa e riflessioni pedagogiche." IUL Research 2, no. 4 (December 20, 2021): 159–74. http://dx.doi.org/10.57568/iulres.v2i4.179.

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Анотація:
Il contributo intende ripercorrere l’evoluzione dei servizi dedicati all’infanzia, attraverso un’analisi del percorso legislativo che, partendo dalla legge n. 1044/71, “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”, arriva fino al decreto legge 13 aprile 2017, n. 65, che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.
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Vignali, Carla. "L'albergo diffuso da idea-progetto alla concreta realizzazione nella recente legislazione regionale Lombarda." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 1 (January 2011): 159–64. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-001014.

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Анотація:
L'art. 23 della Legge Regione Lombardia 9 febbraio 2010, n. 8, aggiunge alle strutture ricettive alberghiere già regolate le nuove tipologie dell'"albergo diffuso" e della "baita diffusa"; la nuova legge costituisce un'occasione interessante per tracciare un quadro della normativa regionale in materia di albergo diffuso.
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Associazione, Antigone, nazionale giuristi democratici Associazione, and studi giuridici sull'immigrazione Associazione. "Osservazioni sul disegno di legge n. 733/S." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2009): 134–41. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-001011.

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Riva, Nicola. "Diritti e procreazione assistita: le ragioni della legge n. 40/2004." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2010): 39–64. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-001002.

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Procreazione medicalmente assistita - Legge n. 40/2004 - Diritti - Embrione - Biodiritti. L'articolo ricostruisce il dibattito parlamentare sulla legge italiana n. 40 del 2004 ("Norme in materia di procreazione medicalmente assistita") individuando gli argomenti normativi addotti a giustificazione delle norme in essa contenute. Emerge la centralitŕ del riferimento ai (presunti) diritti degli embrioni e delle persone che potrebbero nascere da PMA a scapito di quelli degli aspiranti genitori. Particolare attenzione č dedicata agli argomenti incentrati sullo status e i diritti degli embrioni e sulla necessitŕ di assicurare alle persone nate da PMA una "famiglia naturale". Nel paragrafo conclusivo sono svolte alcune considerazioni critiche circa gli argomenti emersi dalla ricostruzione del dibattito parlamentare.
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Giorgiantonio, Cristina. "Le riforme del processo civile italiano tra adversarial system e case management." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2010): 107–40. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-001010.

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Анотація:
1. Introduzione2. La letteratura di analisi economica (il processo adversarial; il processo non-adversarial)/ 3. Il confronto internazionale (l'Inghilterra; gli Stati Uniti; la Francia; la Germania; la Spagna; le iniziative a livello internazionale)4. Il processo civile italiano (il contesto iniziale di riferimento; la novella del 1990; il rito societario; la legge competitivitŕ; la legge 18 giugno 2009, n. 69)5. Conclusioni.
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Giangiacomo, Bruno. "La mobilitŕ esterna dei magistrati e i suoi riflessi sulla mobilitŕ interna agli uffici giudiziari." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 43–58. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002005.

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A seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario intervenuta con la legge delega n. 150/2005 e con la legge n. 111/2007 il sistema della mobilitŕ dei magistrati č costituito da tanti sottosistemi quante sono le tipologie di mobilitŕ esterna e interna previste dall'ordinamento, dovendosi intendere la prima come quella disposta in via esclusiva con delibera del Csm all'esito di una procedura che ha inizio con la pubblicazione dei posti da parte dello stesso Consiglio, mentre la seconda ha inizio con un bando promosso dal dirigente dell'ufficio giudiziario e prosegue con l'iter previsto dalle procedure tabellari all'art. 7 bis regio decreto n. 12/1941.
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Faralli, Carla. "Il difficile percorso per una legge di civiltà A proposito della Legge 22 dicembre 2017, n. 219." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (April 2018): 175–83. http://dx.doi.org/10.3280/sd2018-001008.

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Musacchio, Vincenzo. "Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Falconi, Federica. "Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana = Recent Italian case-law concerning EU Regulation on the law applicable to divorce and legal separation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 1 (March 8, 2018): 568. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4138.

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Riassunto: Il presente contributo propone una breve analisi della prassi applicativa italiana in relazione al regolamento (UE) n. 1259/2010 in tema di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Solo in un ristretto numero di casi le parti si sono avvalse della facoltà di optio legis loro concessa dall’art. 5 del regolamento, accordando preferenza alla legge nazionale comune. Più spesso, in mancanza di un accordo delle parti, la legge applicabile è individuata in applicazione dell’art. 8: ciò conduce nella maggior parte delle ipotesi all’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con il risultato di favorire l’integrazione sociale e ripristinando altresì la corrispondenza tra forum e jus.Parole chiave: Regolamento (UE) n. 1259/2010, divorzio e separazione personale, conflitti di leggi, diritto internazionale privato dell’Unione europea, optio legis, legge applicabile in mancanza di scelta.Abstract: This article offers a brief analysis of the Italian case-law concerning Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation. Only in a few cases, spouses have chosen the applicable law according to Article 5, by designating the law of their State of nationality. More frequently, absent a valid choice by the spouses, the law applicable to divorce or legal separation has been determined in accordance with Article 8: this usually leads to the application of the law of the country where the spouses are habitually resident, thereby promoting social integration and also restoring the correspondence between forum and jus.Keywords: Regulation (EU) No 1259/2010, divorce and legal separation, conflict-of-laws rules; private international law of the European Union, choice of law agreement, applicable law in the absence of a choice by the parties.
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De Pieri, Filippo. "La legge 167 e i ceti medi." TERRITORIO, no. 64 (February 2013): 75–81. http://dx.doi.org/10.3280/tr2013-064012.

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Анотація:
The 1962 Law n. 167 played an important role in favouring the construction of residential buildings for middle classes in various Italian cities. Often associated with the construction of large social housing complexes, Law n. 167 also included support for large sectors of the middle classes to achieve home ownership among its objectives, following on from post-war ‘economical' housing policies. It was in fact the more ambitious interpretations of Law No. 167 in the 1960s and 1970s in Italy (those which saw it as the first step towards a structural reform of the 1942 law), which pushed for the inclusion of substantial quotas of construction for middle classes in zoning plans. Results in this period differed according to the local context and left behind them a varied building and social landscape, which still awaits a full assessment.
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Mascarello, Graziella. "I contratti di lavoro a termine: profili procedurali." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (March 2011): 101–12. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006007.

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Bucciarelli, Mariella, and Cecilia Cellai. "La circolare n. 2/2010, uno strumento d'attuazione della legge n. 68/1999." QT Quaderni di Tecnostruttura, no. 40 (November 2010): 5–7. http://dx.doi.org/10.3280/qt2010-040002.

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del Castillo, Roberto Olivieri. "La legge n. 125 del 2008 e l'eterna emenrgenza sicurezza." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2009): 33–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-001004.

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Pepino, Livio. "Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 9–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004002.

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Анотація:
1. La legge n. 94 e il contesto normativo2. Il deterioramento dei diritti e delle tutele dei migranti3. Dalla inferiorizzazione dei migranti al "diritto penale del nemico"4. Una valutazione di sistema5. A mo' di conclusione: aspettando i barbari
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Leone, Margherita, and Amelia Torrice. "Il tentativo di conciliazione." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (March 2011): 140–48. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006010.

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Barioglio, Caterina, and Daniele Campobenedetto. "La trasformazione ordinaria. Gli effetti della legge n. 106/2011 sulla forma urbana a Torino." TERRITORIO, no. 95 (May 2021): 125–34. http://dx.doi.org/10.3280/tr2020-095014.

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Анотація:
In un momento storico in cui le città europee sono teatro di modifiche progressive piuttosto che di massive espansioni, acquista importanza il ruolo della disciplina dell'attività edilizia e delle forme di regolazione che agiscono sulle trasformazioni ordinarie. Questo contributo mira a esplorare gli esiti di uno di questi strumenti - la legge n. 106/2011. Lo studio offre una mappatura delle trasformazioni edilizie attuate, o approvate, tramite questa legge a Torino fino al 2019. L'obiettivo è comprendere il rapporto tra le intenzioni espresse dallo strumento regolativo e i suoi effetti sullo spazio della città: l'analisi dei tipi di intervento, del cambiamento di destinazioni d'uso e superfici di ogni trasformazione è messa in relazione con le modifiche volumetriche, per studiare gli esiti morfologici delle pratiche private di trasformazione e il loro ruolo nel processo di ‘produzione di città'. Parole chiave: trasformazione urbana; morfologia urbana; codici urbani
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Maggia, Cristina. "Pensieri sparsi sul percorso della riforma istitutiva del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie e sulla scomparsa nei fatti del tribunale per i minorenni." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 12–25. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003002.

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Анотація:
L'articolo ripercorre la genesi dell'approvazione della legge n. 206 del 2021 richiamando i passaggi parlamentari che l'hanno preceduta, con la presentazione alla deliberazione della Commissione parlamentare di un testo che era rimasto estraneo ai lavori della Commissione ministeriale di studio incaricata di studiare la riforma e che non ha avuto neppure nella discussione parlamentare alcun approfondimento. Il pregiudizio che ispira la proposta approvata viene qui esaminato in alcune delle sue conseguenze più negative, nel tentativo di individuare quelle possibilità di modifica delle norme primarie che potrebbero riallineare il testo di legge approvato ai criteri di una giustizia effettivamente rispondente agli interessi dei minori.
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Rusciano, Mario. "Legge sullo sciopero e modello neo-istituzionale." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 121 (April 2009): 121–38. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121008.

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Анотація:
L'a. richiama anzitutto la concezione di Massimo D'Antona circa la modellistica istituzionale, contenuta nella proposta di legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (divenuta poi l. n. 146/1990), e mette in luce la diffidenza dello stesso D'Antona nei confronti della c.d. "istituzionalizzazione dei processi di autonomia collettiva": grazie alla quale, le concrete restrizioni del diritto di sciopero vengono prodotte dall'autonomia collettiva, ma divengono poi precetti legali, provvisti di sanzione. L'a. critica la tesi di D'Antona, secondo cui il modello neo-istituzionale comporterebbe l'integrazione dell'ordinamento sindacale nell'ordinamento statuale e smentirebbe la prospettiva pluriordinamentale; e si sofferma, infine, sui tre nodi problematici, affrontati da D'Antona: la riserva di legge dell'art. 40 Cost.; la rappresentanza e rappresentativitŕ sindacale; la titolaritŕ individuale del diritto di sciopero.
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Barone, Luigi. "La nuova legge n. 170/2010 sui disturbi specifici di apprendimento." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (February 2011): 239–47. http://dx.doi.org/10.3280/mg2010-003024.

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Miazzi, Lorenzo, and Giulia Perin. "Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 178–209. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004012.

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1. Italia e stranieri: un paese "cattivo" anche con i bambini2. Le modifiche riguardanti i minori non accompagnati2.1. Il ritorno alla Bossi-Fini e la sterilizzazione del contributo della giurisprudenza2.2. Profili di incostituzionalitŕ e prevedibili conseguenze delle modifiche normative sul flusso migratorio dei minori non accompagnati e sulla capacitŕ del nostro ordinamento di proteggerli efficacemente2.3. Minori irregolari con parenti in Italia e conversione del permesso di soggiorno alla maggiore etŕ2.4. I minori comunitari non accompagnati che esercitano la prostituzione e il rimpatrio assistito3. I figli dei matrimoni poligami4. Le limitazioni ai "ricongiungimenti alla rovescia"5. Il reato di immigrazione illegale e i minori5.1. Il trattenimento illegale: un reato che il minore non puň commettere5.2. L'ingresso illegale del minore: un reato inapplicabile5.3. Il procedimento penale a carico del minore5.4. Gli effetti della denuncia e della condanna; in particolare, gli effetti che l'introduzione della fattispecie di reato potrŕ avere in relazione all'art. 31, co. 3, TU 286/986. Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio da parte dello straniero privo di autorizzazione al soggiorno6.1. La pericolosa ambiguitŕ del nuovo testo dell'art. 6, co. 2, TU 286/986.2. Il necessario ricorso all'interpretazione sistematica per rendere il nuovo testo dell'art. 6 TU conforme alla Costituzione e alle Convenzioni internazionali7. Il diritto all'istruzione dei minori irregolari: i dubbi sollevati dall'art. 6, co. 2, TU7.1. Cosa si intende per «prestazioni scolastiche obbligatorie»?7.2. La questione dell'accesso alla scuola dell'infanzia e alla scuola superiore di secondo grado dopo il compimento della maggiore etŕ7.3. La scuola, anche quella dell'infanzia e superiore di secondo grado, «č aperta a tutti»7.4. Erogazione di servizi volti a rendere effettivo il diritto allo studio e condizione di irregolaritŕ del soggiorno8. I limiti dell'attivitŕ interpretativa9. Esercizio effettivo dei diritti fondamentali da parte del minore e dei suoi genitori e reato di irregolaritŕ del soggiorno. L'impossibile convivenza9.1. La generalizzazione del divieto di segnalazione: una necessitŕ imposta dalla Costituzione dopo i recenti interventi legislativi
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Ielo, Paolo. "La legge n. 190 del 2012 e il contrasto alla corruzione." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (September 2013): 115–46. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-001010.

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Mantione, Marta. "L'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015." MINORIGIUSTIZIA, no. 4 (March 2019): 90–98. http://dx.doi.org/10.3280/mg2018-004010.

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Scapati, Francesco. "Considerazioni psichiatrico-forensi in tema di psicoterapie. Commento alla luce della legge 18-2-89 N. 56." Medicina e Morale 39, no. 6 (December 31, 1990): 1129–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1990.1153.

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Анотація:
L'autore esprime alcune considerazioni psichiatrico-forensi in tema di psicoterapie alla luce della Legge 56/1989. Si sofferma in particolare sui temi inerenti la responsabilità professionale dello psicoterapeuta e sul complesso problema della preparazione necessaria allo svolgimento dell'attività psicoterapeutica da parte di medici e psicologi.
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Natale, Andrea. "La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 17–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002002.

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Анотація:
Premessa - 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 28.4.2011 - 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la sentenza El Dridi - 3. La revoca dei giudicati - 4. Configurabili altre ipotesi di reato? - 4.1. segue: L'art. 650 c.p. - 4.2. segue: L'art. 10 bis TU n. 286/1998 - 5. L'art. 13, co. 13, TU n. 286/1998 - 6. Il decreto legge n. 89/2011
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Cesaritti, Monica. "«Liberazione dall'aborto»: l'articolato universo delle donne, il Pci e l'approvazione della legge 194." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (June 2011): 39–68. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-001002.

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Con la diffusione del neofemminismo in Italia si impose nel dibattito pubblico la questione della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, considerata reato dal codice penale fascista ancora in vigore negli anni Settanta. Il dibattito coinvolse i partiti politici e vide in prima linea le donne. Furono le militanti della sezione femminile del Pci a imporre all'intero partito la discussione sull'aborto e la necessitŕ di un impegno concreto per l'approvazione di una giusta legge in materia. La maggiore sensibilitŕ della sezione femminile fu dovuta anche al costante contatto con le iscritte dell'Udi che, a loro volta, si confrontarono dapprima in scontri anche accesi, poi in dibattiti con posizioni sempre piů simili, ma mai del tutto convergenti, con i gruppi neofemministi. Dal punto di vista politico fu difficile arrivare all'elaborazione di una legge: l'iter parlamentare incontrň numerosi ostacoli, ma infine, grazie al Pci che seppe mediare tra le istanze dei partiti laici e di quelli cattolici, gli uni a favore della liberalizzazione, gli altri per il mantenimento del reato di aborto, fu possibile giungere all'approvazione di una legge condivisa, la n. 194.
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Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia." Medicina e Morale 52, no. 2 (April 30, 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.

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Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale. Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento. Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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Serventi Longhi, Enrico. "Gli italiani «senza patria». La denazionalizzazione degli esuli antifascisti: ideologia del fascismo e politica internazionale (1925-1932)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (July 2012): 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/mon2012-001001.

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Il saggio si propone di analizzare la genesi ideologica, l'applicazione e le conseguenze dell'approvazione della cosiddetta «legge sui fuorusciti» e della denazionalizzazione di 17 esuli antifascisti nel 1926. Mesi dopo il delitto Matteotti, la denazionalizzazione fu soprattutto uno strumento per colpire i protagonisti dell'efficace campagna democratica contro il regime e per dissuadere altri italiani dall'appoggiare le correnti antifasciste in esilio. Ma la legge 31 gennaio 1926 n. 108, detta, appunto, «legge sui fuorusciti», fu l'espressione coerente dell'orientamento culturale e ideologico del regime, teso a subordinare la cittadinanza italiana all'adesione al fascismo e a considerare come stranieri («senza patria») gli oppositori. La peculiare dottrina fascista della cittadinanza si pose in evidente contrasto con il tentativo degli organismi internazionali di eliminare l'apolidia e di stabilire una disciplina comune sui rapporti tra cittadino e Stato. Il provvedimento causň un'aspra controversia nella Societŕ delle nazioni, anche a causa delle proteste degli antifascisti italiani e dell'appoggio di correnti radico-socialiste francesi. Il dibattito fu il riflesso dell'inconciliabile differenza fra la visione della cittadinanza fascista e quella democratica e divenne un terreno su cui misurare il desiderio di Mussolini di affermare in sede internazionale i diritti della sua rivoluzione.
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Floridia, Antonio. "Le primarie in Toscana: la nuova legge, la prima sperimentazione." Quaderni dell'Osservatorio elettorale QOE - IJES 55, no. 1 (June 30, 2006): 91–132. http://dx.doi.org/10.36253/qoe-12711.

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Анотація:
Il 2005 sarà senza dubbio ricordato, negli annali della politica italiana, come l’anno delle “primarie”: ma, in particolare, il 20 febbraio di quest’anno potrà essere segnato come la data che ha visto, per la prima volta in Italia, lo svolgimento di elezioni primarie regolate da una legge, la legge della Regione Toscana che porta il n. 70, approvata il 15 dicembre del 2004. In questa relazione ci proponiamo dapprima di illustrare i contenuti e le caratteristiche di questa legge, la logica e le motivazioni che hanno ispirato le diverse soluzioni adottate, le alternative e le ipotesi che sono state discusse nel corso del processo di elaborazione delle nuove norme. Nella seconda parte, guarderemo ai risultati delle primarie toscane, valutando soprattutto le forme e i livelli della partecipazione elettorale; la varietà dei modelli competitivi da cui queste elezioni primarie sono state caratterizzate nelle diverse province della regione; il significato che esse hanno assunto nel contesto peculiare del sistema politico regionale, proprio a partire dal tema, e dall’alternativa, che abbiamo posto al centro del nostro incontro di studio: ossia, le primarie come selezione delle candidature e le primarie come fonte di legittimazione della leadership.
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Liguori, Anna. "L'attuazione della direttiva rimpatri in Italia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 15–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003002.

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Анотація:
Sommario: Introduzione - 1. Le conseguenze nell'ordinamento italiano della mancata trasposizione nel termine della direttiva rimpatri - 2. L'attuazione della direttiva con la legge n. 129/2011. Profili problematici in relazione alla disciplina dell'espulsione - 3. Segue: in relazione alla disciplina del trattenimento - 4. L'art. 10 bis - Osservazioni conclusive.
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Ferrajoli, Luigi. "La criminalizzazione degli immigrati (note a margine della legge n. 94/2009)." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (November 2009): 9–18. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005002.

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Анотація:
1. Lo ius migrandi alle origini della civiltŕ giuridica europea2. Dallo ius migrandi al reato di immigrazione3. I respingimenti illegittimi4. I centri di identificazione e di espulsione5. Razzismo istituzionale.
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Giardina, Simona, Pietro Refolo, and Antonio G. Spagnolo. "Il sogno anatomico tra divieti e ostacoli." Medicina e Morale 70, no. 3 (November 8, 2021): 303–15. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2021.943.

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Анотація:
Ampia letteratura internazionale è concorde nel ritenere che la dissezione anatomica sia insostituibile ai fini della formazione degli studenti di medicina e chirurgia. Tuttavia, così come accaduto in varie epoche della storia, persiste il problema della disponibilità di cadaveri. Recentemente anche l’Italia, colmando un vuoto normativo, si è dotata di una legge (Legge del 10 febbraio 2020, n. 10) materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio. L’obiettivo del presente contributo è quello di fornire brevi cenni storici sulla pratica della dissezione anatomica nel suo graduale sviluppo attorno ad un tema che è strettamente connesso, ossia il modo di concepire il corpo umano. Il fine ultimo è quello di sottolineare l’importanza che essa ha da sempre rivestito nella formazione medica presso le università italiane.
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Di Pietro, M. L., M. Casini, A. Fiori, R. Minacori, L. Romano, and A. Bompiani. "Norlevo e obiezione di coscienza." Medicina e Morale 52, no. 3 (June 30, 2003): 411–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.666.

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Анотація:
L’autorizzazione della commercializzazione, in Italia, del Norlevo - prodotto a base di levonorgestrel - come contraccettivo d’emergenza (Decreto AIC/UAC n. 510/2000 del 26.09.2000) ha sollevato un intenso dibattito sul comportamento del medico che non vuole prescrivere per ragioni deontologiche ed etiche, sostanze che possano ostacolare il proseguimento dello sviluppo del concepito. Ci si chiede, inoltre, se questa decisione possa rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 9 della Legge 194/78 in materia di obiezione di coscienza. Per dare una risposta a questo interrogativo, è stato necessario studiare, innanzitutto, il meccanismo di azione del levonorgestrel: solo qualora si fosse riscontrata la possibilità di un effetto abortivo, sarebbe stato possibile appellarsi alla suddetta legge. Poiché si è giunti alla conclusione che, accanto all’unico effetto contraccettivo (inibizione/ritardo dell’ovulazione) dimostrato, sono presenti anche e soprattutto effetti in fase post-fertilizzazione, è stata presa in esame la riflessione giuridica in materia. Alla luce dell’ordinamento italiano e delle decisioni della Corte Costituzionale, il rifiuto di prescrivere/somministrare il Norlevo rientra nelle previsioni dell’art. 9 della Legge 194/78, ma anche qualora questo non venisse riconosciuto, si rende sempre configurabile - a fronte del bene “vita umana” - anche una sorta di “clausola di coscienza” in base alla quale il medico ha diritto ad agire secondo i propri convincimenti interiori.
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Feresin, Mariachiara. "I consulenti tecnici d'ufficio nei casi di affidamento dei bambini in situazioni di violenza domestica in Italia." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 116–26. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003011.

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Анотація:
In Italia, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, hanno stabilito che l'affidamento congiunto e la bigenitorialità sono fondamentali per garantire il miglior interesse del bambino. Nel processo di determinazione dell'affidamento dei figli, i giudici possono nominare un esperto (consulente tecnico d'ufficio-Ctu) per valutare le competenze genitoriali. Scopo di questo studio qualitativo è di indagare le conoscenze, le opinioni e il modus operandi dei Ctu nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica (VD). Sono state condotte interviste semistrutturate con 15 Ctu, poi analizzate qualitativamente. I risultati suggeriscono che nella gestione dei casi di affidamento dei figli, la maggior parte dei Ctu presenta: forti pregiudizi contro le donne, spesso colpevolizzate e/o penalizzate; adesione a modelli controversi (ad es. l'alienazione parentale); scarsa conoscenza del fenomeno della VD e della legge. È necessario sviluppare e implementare linee guida sul processo decisionale per l'affidamento dei bambini nel contesto della VD.
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Nisticň, Fausto. "I contratti di lavoro a termine: profili sostanziali." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (March 2011): 85–100. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-006006.

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Анотація:
1. La definizione attuale del contratto a tempo determinato / 2. Le sentenze della Corte di giustizia / 3. Nullitŕ del termine e conseguenze nel rapporto di impiego privato / 4. Nullitŕ del termine e conseguenze nel rapporto di impiego pubblico / 5. La nuova disciplina: art. 32 legge n. 183/2010. Generalitŕ / 6. Le nuove conseguenze sul piano risarcitorio / 7. I rimedi.
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Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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Treu, Tiziano. "Flessibilitŕ e tutele nella riforma del lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 137 (February 2013): 1–51. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-137001.

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Il saggio contiene un'analisi generale della recente riforma del lavoro (l. n. 92/2012). In premessa si ricostruisce l'iter formativo del provvedimento anzitutto nel dibattito fra le parti sociali e il governo, di cui si sottolinea l'andamento contrastato, e poi in sede parlamentare, dove si č verificata una larga convergenza politica sul testo e sulle sue modifiche, che peraltro non ha impedito forti tensioni e diffuse critiche. Il saggio discute l'impostazione generale della legge ispirata al modello europeo della flexicurity, mettendola a confronto con le esperienze di altri paesi e tenendo conto delle particolaritŕ italiane. Sottolinea inoltre l'importanza della delega sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa, che č indicata fra i principi ispiratori del provvedimento. Il commento rileva la non completa corrispondenza dei principali blocchi della legge rispetto agli obiettivi dichiarati dal governo e ai modelli europei: la persistente debolezza degli ammortizzatori sociali, accentuata dalla storica inadeguatezza degli strumenti di politica attiva del lavoro; l'importanza della promozione dell'apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani al lavoro; le scelte contrastanti in tema di flessibilitŕ in entrata, consistenti da una parte in una parziale liberalizzazione del contratto a termine, dall'altra in interventi limitativi dei contratti a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione, con il ricorso alla tecnica delle presunzioni e, per altro verso, con l'aumento dei costi contributivi (interventi non omogenei che riflettono la mancanza di una rivisitazione complessiva del lavoro autonomo); infine, la modifica dell'art. 18 dello St.lav. che realizza il superamento dell'anomalia italiana della reintegrazione come unica sanzione del licenziamento ingiustificato e riconduce la reintegrazione a ipotesi tassativamente indicate dalla legge, sostanzialmente marginali rispetto alla indennitŕ risarcitoria. Il saggio sottolinea, infine, l'importanza delle vicende applicative della legge, opportunamente soggette a monitoraggio, e il ruolo decisivo non solo della giurisprudenza, ma della contrattazione collettiva che č chiamata a modificare la normativa con interventi ai vari livelli nazionali e decentrati.
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Castellani, Cesare. "La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 41–53. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003004.

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L'articolo prende in esame le norme che troveranno immediata applicazione alla prossima data del 23 giugno 2022, quindi in un momento certamente anteriore a quello fissato dal legislatore della delega per l'approvazione dei decreti legislativi sugli altri aspetti della riforma. Vengono affrontate le problematiche connesse alla nuova disciplina dell'art. 403 c.c., alla riforma dell'art. 38 disp. att. nel rapporto con l'art. 709 ter c.p.c., alla figura del curatore speciale del minore.
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Alessandrini, Paolo. "Lo stato di attuazione della legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale." QT Quaderni di Tecnostruttura, no. 41 (September 2011): 10–13. http://dx.doi.org/10.3280/qt2011-041003.

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Vasapolli, Andrea. "Trust fiscalmente inesistente (Risposta a interpello 4 luglio 2022, n. 359)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1135–47. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.226.

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Анотація:
Tesi La casistica con riferimento alla quale l’Agenzia delle Entrate definisce i trust come «fiscalmente inesistenti» non trova supporto nella legge ed è il frutto di interpretazioni storiche riferite a trust esteri utilizzati quali strumenti di mera evasione. La legge fiscale non fornisce una autonoma definizione di trust, per cui anche ai fini fiscali devono essere riconosciuti come trust, e in quanto tali come enti dotati di autonoma soggettività tributaria, i trust che siano riconoscibili sulla base delle condizioni previste dalla Convenzione de L’Aja. Deve essere considerato inesistente, conseguentemente anche non produttivo di effetti ai fini fiscali, un trust non riconoscibile come tale in Italia sulla base della Convenzione de L’Aja, mentre devono esserne solo disconosciuti gli effetti ai fini fiscali qualora il trust sia stato validamente istituito ma trovino applicazione le disposizioni in tema di abuso del diritto. The author’s view The cases with reference to which the Italian Tax Authority defines trust as «fiscally non-existent» do not find support in the law and are the result of historical interpretations referring to foreign trust used as instruments of mere evasion. The tax law does not provide an autonomous definition of trust, so that trust that are recognisable on the basis of the conditions set out in the Aja Convention must be recognised as trust, and as such as entities with autonomous tax subjectivity for tax purposes. A trust which is not recognisable as such in Italy on the basis of the Aja Convention must be regarded as non-existent, and consequently also as not producing any effects for tax purposes, whereas its effects for tax purposes must only be disallowed where the trust has been validly set up but the provisions on abuse of rights apply.
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