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Статті в журналах з теми "Convenzioni costituzionali"

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Bilancia, Francesco. "Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo." Revista do Direito, no. 43 (May 19, 2014): 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Анотація:
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Anderson, Gary M., and Robert D. Tollison. "Constitutional Job Creation." Journal of Public Finance and Public Choice 14, no. 2 (October 1, 1996): 139–52. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907540327.

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Анотація:
Abstract La Costituzione americana viene considerata da mold come un esempio concreto del modo in cui i vincoli costituzionali aH’opportunismo politico abbiano favorito lo sviluppo di un sistema istituzionale nel cui ambito l’economia ha avuto modo di prosperare.Peraltro, studi recenti hanno sostenuto che le decisioni dei partecipanti alia Convenzione repubblicana del 1787 sono state influenzate dagli interessi che essi rappresentavano. In tal modo è stata riveduta la diffusa opinione secondo cui i costituenti erano persone disinteressate, con il solo obiettivo del bene pubblico.Un aspetto che in questi studi è stato trascurato riguarda il fatto che questi rappresentanti, che erano prevalentemente ambiziosi, nel disegnare la Costituzione hanno creato una serie di cariche che essi stessi si sono poi candidati ad occupare.Questo studio costituisce un primo tentativo di analisi di un aspetto sin ora trascurato della storia costituzionale americana. Da esso appare che dei 39 firmatari, ben 32 occuparono importanti posizioni nel governo federale.
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Tucci, Giuseppe. "La discriminazione contro il disabile: i rimedi giuridici." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 129 (March 2011): 1–28. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129001.

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Анотація:
La discriminazione contro i disabili ha una storia particolare nella nostra esperienza giuridica, in quanto viene fatta oggetto di sanzioni solo molto tempo dopo che erano state eliminate le altre tradizionali forme di discriminazione, come, ad esempio, quella contro le donne. Anche le norme costituzionali, che rendevano certamente illegittime quelle discriminazioni (artt. 2, 3, 4, 32, 35, etc. Cost.), sono state lette in funzione della tutela del disabile solo negli anni '90 del secolo scorso, quando la nostra legislazione ordinaria č stata costretta ad adeguarsi al diritto europeo. Infatti, soltanto l'art. 16 della l. 12 marzo 1999, n. 68, ha abrogato la norma del t.u. sul pubblico impiego che prevedeva la «sana e robusta costituzione» come astratto e generale requisito di accesso al pubblico impiego medesimo, cosě come soltanto nel 2003, in attuazione di precise direttive europee, l'art. 15 st. lav. č stato riformato in modo da qualificare come illegittima la discriminazione contro il disabile nel rapporto di lavoro privato. Oggi la tutela del disabile si realizza a livelli multipli. Infatti, vi č una tutela di diritto interno, una tutela di diritto internazionale, in base alla Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, una tutela di diritto dell'Unione europea in senso stretto ed una tutela basata sulla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Malgrado tale pluralismo delle fonti delle differenti discipline giuridiche, solo l'intervento delle diverse Corti, come la Corte costituzionale, quella di Lussemburgo e quella di Strasburgo, in costante dialogo tra loro, riesce a tutelare il disabile di fronte alle nuove forme di discriminazioni, come quelle razziali, che spesso hanno ad oggetto, in particolare nella nostra esperienza giuridica, disabili extracomunitari.
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Erbani, Stefano. "Obiettivo 2. Trasferimento di ufficio per incompatibilitŕ ambientale e sistema disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2010): 113–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002009.

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1. Legislazione sull'immigrazione e disposizioni sui minori2. Il contrasto di giurisprudenza sui «gravi motivi» di cui all'art. 31, terzo comma, testo unico immigrazione3. L'intervento delle sezioni unite e l'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimitŕ fra aperture e resistenze4. Una interpretazione "politica" e "riduttivista"5. che mette al centro l'attivitŕ dello Stato e la tutela delle frontiere e non l'interesse del minore6. L'analisi del contesto interpretativo: a) le norme costituzionali7. b) la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo8. c) il sistema del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/19989. Una giurisprudenza che ignora la Costituzione10. Una giurisprudenza che va contro lo spirito della giurisdizione minorile.
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Miazzi, Lorenzo. "Una sentenza sui minori stranieri che ignora i minori (e anche la Costituzione)." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2010): 133–51. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002011.

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1. Legislazione sull'immigrazione e disposizioni sui minori2. Il contrasto di giurisprudenza sui «gravi motivi» di cui all'art. 31, terzo comma, testo unico immigrazione3. L'intervento delle sezioni unite e l'ulteriore evoluzione della giurisprudenza di legittimitŕ fra aperture e resistenze4. Una interpretazione "politica" e riduttivista5. che mette al centro l'attivitŕ dello Stato e la tutela delle frontiere e non l'interesse del minore6. L'analisi del contesto interpretativo: a) le norme costituzionali7. b) la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo8. c) il sistema del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/19989. Una giurisprudenza che ignora la Costituzione10. Una giurisprudenza che va contro lo spirito della giurisdizione minorile.
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Wołodkiewicz, Witold. "LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ." Zeszyty Prawnicze 1 (January 27, 2017): 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Cermel, Maurizio. "Costituzione democratica e tortura." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 1 (July 2012): 53–78. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-001003.

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Č ammissibile la tortura in uno Stato fondato su una Costituzione democratica che afferma la preminenza della persona umana e l'inviolabilitŕ dei suoi diritti di libertŕ? L'ordinamento costituzionale di quattro grandi democrazie, Francia, Regno Unito, Italia e Stati Uniti, nonché gli impegni assunti da questi Stati in sede internazionale sottoscrivendo la Convenzione delle Nazioni Umite contro la tortura, dovrebbero condurre ad una risposta negativa. Vicende lontane tra loro nel tempo dimostrano, invece, che anche gli agenti di uno Stato democratico possono praticare la tortura. Silenziosamente tollerate durante la guerra d'Algeria, le pratiche di tortura, camuffate da "tecniche" di interrogatorio, sono state progressivamente raffinate in Irlanda del Nord e, infine, ufficializzate dal governo degli Stati Uniti durante la guerra in Iraq. Utilizzate, com'č avvenuto anche in Italia, al di fuori di ogni presunto stato di necessitŕ, l'applicazione delle "tecniche" rivela la loro vera natura: atti di sadismo psicopatico.
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Casini, Carlo, and Marina Casini. "La fine del concetto di “pre-embrione” nella Convenzione di Oviedo / The end of the concept of “pre-embryo” in the Oviedo Convention." Medicina e Morale 66, no. 6 (January 25, 2018): 735–45. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.517.

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Il contributo si sofferma sulla questione riguardante la ricerca scientifica sugli embrioni generati in vitro. L’articolo 18 della Convenzione riguarda specificamente la sperimentazione sull’embrione in vitro e per questo esso è sottoposto ad una riflessione particolarmente approfondita. L’obiettivo è quello di capire se dalla Convenzione emergono linee idonee a definire lo statuto giuridico dell’embrione umano. Gli Autori concludono nel senso che nonostante il concetto di pre-embrione (formulato proprio per teorizzare l’insignificanza dell’embrione umano nei primi 14 giorni dalla fecondazione) sia stato accolto in alcune leggi e abbia implicitamente guidato l’interpretazione di alcuni aspetti relativi alla valutazione del valore dell’embrione, la Convenzione di bioetica lo ha definitivamente respinto con il massimo di autorevolezza. La conclusione è raggiunta attraverso l’esame dell’art. 18 considerandone anche la precedente formulazione contenuta in una bozza; mediante una interpretazione sistematica della Convenzione che esige il riconoscimento del concepito, fin dalla fecondazione, come un “essere umano”; esaminando i contributi preparatori elaborati dalla Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo; prendendo in considerazione gli sviluppi della Convenzione di Oviedo con specifico riferimento al tema del pre-embrione. L’indagine si avvale poi anche di ampi riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ad alcune recenti decisioni della Corte Costituzionale italiana. ---------- The paper focuses on the question concerning scientific research on human embryos generated in vitro. Article 18 of the Oviedo Convention specifically concerns the experimentation on the in vitro embryos and for this reason it is subject to a particularly in-depth reflection. The goal is to understand if the Convention shows suitable lines to define the legal status of the human embryo. The authors conclude that despite the concept of pre-embryo (formulated to theorize the insignificance of the human embryo in the first 14 days of fertilization) has been accepted in some laws and has implicitly guided the interpretation of some aspects related to the evaluation of the value of the embryo, the Bioethics Convention definitively rejected it with the utmost authority. The conclusion is reached through the examination of the art. 18 also considering the previous formulation contained in a draft; through a systematic interpretation of the Convention which requires the recognition of the conceived, from the moment of fertilization, as a “human being”; examining the preparatory contributions prepared by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the European Parliament; taking into consideration the developments of the Oviedo Convention with specific reference to the theme of the pre-embryo. The investigation also makes use of extensive references to the jurisprudence of the European Court of Human Rights of the Council of Europe, to the jurisprudence of the Court of Justice of the European Union, to some recent decisions of the Italian Constitutional Court.
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Fusaro, Paolo. "Il linguaggio non verbale della Corte Costituzionale: la ‘politica giudiziaria' nei confronti della Convenzione europea dei diritti umani." DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no. 3 (December 2011): 207–536. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2011-003003.

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Musacchio, Vincenzo. "Spunti critici sull’art.1 (primo comma) della Legge n. 194/1978." Medicina e Morale 45, no. 5 (October 31, 1996): 935–39. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.899.

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L’articolo 1 primo comma della legge n.194/1978, la legge sull’interruzione della gravidanza, stabilisce, benchè dapprima sebra voler tutelare la vita, che in determinati casi è consentito interrompere la gravidanza. Il problema sociale che va risolto quanto prima è quello di stabilire se il bene giuridico “vita” (che per altro assume rilevanza costituzionale) venga concretamente tutelato e garantito dall’attuale legislazione che oltretutto vige da secici anni senza aver mai subito significative modificazioni in favore della vita del nascituro. Per sviluppare tali problematiche è bene definire mediante metodologie prossime alla certezza scientifica il concetto di vita umana ed il suo effettivo inizio. Secondo i più autorevoli studiosi della materia il concetto di vita individuale è un unicum indifferenziato il cui effettivo inizio biologico incomincia a decorrere dal momento della fecondazione, quando lo spermatozoo entra nella cellula uovo. Premesso che la vita umana è un concetto unitario e che il diritto penale per elaborare il concetto di vita non possa generare parametri convenzionali od assiomatici, può senz’altro dedursi che il bene “vita” merita una tutela giuridica adeguata all’evoluzione della scienza. Da un’approfondita analisi dell’art. 1 della legge che al primo comma afferma che la vita umana va tutelata fin dal suo inizio, si può concludere che tale articolo è costituzionalmente illegittimo per difetto di tassatività poichè la sua apllicazione contraddice proprio quel primo comma.
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Дисертації з теми "Convenzioni costituzionali"

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BON, CRISTINA. "VERSO UNA SECESSIONE 'CONVENZIONALE'. L'EVOLUZIONE COSTITUZIONALE SUDISTA NEGLI STATI UNITI DELLA PRIMA META' DELL'800." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/802.

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La presente ricerca si pone tre obiettivi fondamentali. In primo luogo mira ad introdurre una nuova prospettiva di studio nell’ambito delle indagini storico-istituzionali dedicate alla Federazione americana, recuperando una dimensione, quella statuale, non sempre valorizzata nel contesto scientifico italiano ma ugualmente importante per la comprensione del sistema costituzionale statunitense. L’esperienza costituzionale dei singoli paesi membri degli Stati Uniti è, fin dalle sue origini, intrinsecamente legata alle convenzioni di revisione costituzionale, una vera e propria innovazione inaugurata dagli Stati ben prima della ratifica dell’articolo V della Costituzione di Philadelphia – che formalizzò a livello federale il principio di riforma costituzionale. Il secondo obiettivo di questa ricerca è quindi quello di indagare il significato profondo assunto dalla Convenzione all’interno del sistema federale americano. La storia delle convenzioni statuali americane affascina peraltro da decenni la produzione teorico-istituzionale statunitense ma, nella maggior parte dei casi, le analisi esistenti adottano prospettive specifiche o si concentrano su un singolo Stato. Il presente lavoro adotta invece una prospettiva comparata che approfondisce il significato delle riforme costituzionali di Virginia e Georgia nella prima metà dell’800. La scelta dei case studies e, quindi, dello specifico approfondimento delle caratteristiche costituzionali della realtà sudista, è legata al terzo obiettivo della ricerca, ovvero all’inserimento dell’analisi storico-istituzionale nell’ambito degli studi dedicati alla ricostruzione delle dinamiche causali della Guerra di Secessione. Nonostante la presenza di alcune felici eccezioni, nel corso dell’ultimo sessantennio l’interesse per gli studi costituzionali statuali di carattere comparativo ha infatti progressivamente perso terreno a favore della ricerca socioculturale. Il presente lavoro vuole dunque recuperare e sviluppare alcune tematiche costituzionali della prima metà dell’Ottocento, con l’obiettivo di contribuire alla spiegazione dei fattori causali di lungo periodo della Guerra Civile americana.
The present dissertation aims to three main goals. First it wants to analyze the United States’ constitutional system at the State level, an issue not extremely deepened by Italian studies. Beginning from its origins, the State level constitutional system is characterized by a consistent revision process mainly realized through the adoption of constitutional conventions. As the second objective the present dissertation analyzes the idea and meaning of this institutional feature in the U.S. history. Once considered the importance of the ‘Convention’, this study focuses on the constitution revision process in the Southern States during the first half of the Nineteenth century, comparing especially two case studies, Virginia and Georgia. Finally, through the analysis of the constitutional revision process in the antebellum period, this study will attempt to see whether or not is possible to find connections between the constitutional development of the two case studies and a more general movement toward the Civil War.
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BON, CRISTINA. "VERSO UNA SECESSIONE 'CONVENZIONALE'. L'EVOLUZIONE COSTITUZIONALE SUDISTA NEGLI STATI UNITI DELLA PRIMA META' DELL'800." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2010. http://hdl.handle.net/10280/802.

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La presente ricerca si pone tre obiettivi fondamentali. In primo luogo mira ad introdurre una nuova prospettiva di studio nell’ambito delle indagini storico-istituzionali dedicate alla Federazione americana, recuperando una dimensione, quella statuale, non sempre valorizzata nel contesto scientifico italiano ma ugualmente importante per la comprensione del sistema costituzionale statunitense. L’esperienza costituzionale dei singoli paesi membri degli Stati Uniti è, fin dalle sue origini, intrinsecamente legata alle convenzioni di revisione costituzionale, una vera e propria innovazione inaugurata dagli Stati ben prima della ratifica dell’articolo V della Costituzione di Philadelphia – che formalizzò a livello federale il principio di riforma costituzionale. Il secondo obiettivo di questa ricerca è quindi quello di indagare il significato profondo assunto dalla Convenzione all’interno del sistema federale americano. La storia delle convenzioni statuali americane affascina peraltro da decenni la produzione teorico-istituzionale statunitense ma, nella maggior parte dei casi, le analisi esistenti adottano prospettive specifiche o si concentrano su un singolo Stato. Il presente lavoro adotta invece una prospettiva comparata che approfondisce il significato delle riforme costituzionali di Virginia e Georgia nella prima metà dell’800. La scelta dei case studies e, quindi, dello specifico approfondimento delle caratteristiche costituzionali della realtà sudista, è legata al terzo obiettivo della ricerca, ovvero all’inserimento dell’analisi storico-istituzionale nell’ambito degli studi dedicati alla ricostruzione delle dinamiche causali della Guerra di Secessione. Nonostante la presenza di alcune felici eccezioni, nel corso dell’ultimo sessantennio l’interesse per gli studi costituzionali statuali di carattere comparativo ha infatti progressivamente perso terreno a favore della ricerca socioculturale. Il presente lavoro vuole dunque recuperare e sviluppare alcune tematiche costituzionali della prima metà dell’Ottocento, con l’obiettivo di contribuire alla spiegazione dei fattori causali di lungo periodo della Guerra Civile americana.
The present dissertation aims to three main goals. First it wants to analyze the United States’ constitutional system at the State level, an issue not extremely deepened by Italian studies. Beginning from its origins, the State level constitutional system is characterized by a consistent revision process mainly realized through the adoption of constitutional conventions. As the second objective the present dissertation analyzes the idea and meaning of this institutional feature in the U.S. history. Once considered the importance of the ‘Convention’, this study focuses on the constitution revision process in the Southern States during the first half of the Nineteenth century, comparing especially two case studies, Virginia and Georgia. Finally, through the analysis of the constitutional revision process in the antebellum period, this study will attempt to see whether or not is possible to find connections between the constitutional development of the two case studies and a more general movement toward the Civil War.
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Valentino, A. "IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ NEL RAPPORTO TRA L'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO E IL SISTEMA DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2016. http://hdl.handle.net/2434/355585.

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The principle of legality is one of the fundamental principles of the Italian constitutional system. It requires that an individual prescription must be authorized by an higher norm of the legal system with respect non only to the competence of the issuing authority but also to its normative content. This principle has had different origins and developments in the European continental States than in the common law systems. It is granted, in the Italian Constitution, at article 25.2 and it needs the so called “riserva di legge” in order to be effective: it requires that all law must be clear, ascertainable and non-retrospective and, overall, that they come from Parliament, the only constitutional organ which is representative of people. In particular, in criminal law it is embodied in the general prohibition of the imposition of criminal sanction for fact or omission that were not criminal at the time at the commission or omission. Instead, in the common law systems, the rule of law is satisfied by both the written than the unwritten law. This paper addresses the question of whether the interaction between the Italian legal system and that of the European Convention of Human Rights has influenced the practical application of this principle by the Italian courts. In particular, the research analyses what the ECtHR means with the term law and notes that it makes no difference between written and unwritten law. Both of them are law in the meaning of the Convention and the guarantees of the principle of legality apply for one as for the other. In the Italian system the principle is satisfied only by written law and not by the jurisprudence of the courts even if consolidated. These two different settings have led to the growth of conflicts between the two legal systems and require thinking about the opportunity and the need for the domestic courts and the Strasbourg Court to find a common language when they speak of the rule of law aimed at defining human rights.
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FUSARO, PAOLO. "CORTE COSTITUZIONALE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO: RILIEVI CRITICI E ASPETTI PROBLEMATICI DI UN NUOVO INQUADRAMENTO FONDATO SULL'ART. 117, COMMA 1, COST." Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2010. http://hdl.handle.net/2434/150166.

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The present research analyzes the jurisprudence of the italian Constitutional Court regarding the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Since the decisions n° 348 and 349 of 2007 the Constitutional Court assures a stronger incidence of the international treaties on the italian law system, this study aims to underline the critical points and the possible consequences of this situation, suggesting alternatives and correctives.
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FERRARI, FABIO. "Principio pattizio e rigidità costituzionale: dalle Chartes francesi alla realtà sovranazionale." Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/11562/938462.

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La tesi tenta di approcciare il concetto di rigidità costituzionale dalla prospettiva delle fonti pattizie: particolare attenzione è posta ad alcune esperienze costituzionali del diciannovesimo secolo, quali le Chartes francesi del 1814 e del 1830 e lo Statuto albertino; successivamente, l'analisi investe l'attuale scenario internazionale. L'obiettivo è provare a distinguere il concetto teorico di rigidità costituzionale dalle diverse modalità con le quali esso è garantito.
This PhD dissertation attempts to approach the concept of constitutional rigidity from the specific point of view of conventional sources: particular attention is devoted to the constitutionalism of the 19th Century, mainly to Statuto albertino and French Chartes of 1814 and 1830: thereafter, the analysis concerned the current international scenario. The purpose is to separate the theoretical concept of constitutional rigidity from the ways in which it is concretely guaranteed.
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MANGANARO, MARTA. "L'applicabilità diretta della Cedu nell'ordinamento interno e l'eventuale crisi del modello accentrato di costituzionalità." Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11570/3115887.

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Negli ultimi anni si è ampiamente riflettuto sull’importanza della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), tra le fonti internazionali, in quanto “Carta cardine” in quest’ambito. Essa ha costituito il frutto dell’iniziativa del Consiglio d’Europa in un processo storico che richiedeva una forte attenzione politica sulle forme di tutela internazionale dei diritti umani. Lo studio che qui ci si accinge a svolgere ha lo scopo di offrire un quadro complessivo dell’evoluzione che il ruolo della CEDU ha subito negli ultimi anni nell’ordinamento interno, in modo da basare su questo percorso le riflessioni sull’applicabilità diretta della Convenzione europea. A tal fine, si è scelto di suddividere l’indagine in tre capitoli per analizzare l’oggetto di studio da una prospettiva diversa, ma collegata. In primo luogo, si ripercorrerà la giurisprudenza della Corte costituzionale, vista la funzione centrale che la stessa svolge nel nostro ordinamento e le posizioni determinanti che ha assunto in materia di rapporti tra norme CEDU e diritto interno. Le sentenze del Giudice delle leggi, infatti, rappresenteranno il punto di partenza di questo studio investigativo non solo perché hanno tracciato le linee guida generali del “percorso convenzionale” nel nostro ordinamento, ma anche perché le sentenze “gemelle” del 2007 hanno costituito la svolta giurisprudenziale nel modo di rapportarsi alla CEDU, di cui tutt’oggi gli operatori del diritto, nella quasi totalità dei casi, tengono conto per la definizione del rapporto tra norme convenzionali e norme interne. In secondo luogo, ci si sposterà sul piano astratto delle norme di diritto positivo, nazionali ed europee, a cui è possibile ricollegare un nesso con la CEDU: da una parte, infatti, le norme interne verranno esaminate alla lettera per consentire un ragionamento di ispirazione formale che non escluda soluzioni favorevoli (laddove possibile) al riconoscimento costituzionale delle disposizioni convenzionali; dall’altra, le norme introdotte dal Trattato di Lisbona costituiranno la novità da cui partire per illustrare il futuro intreccio dei due ordinamenti, dallo stesso previsto, con tutte le problematicità che tale “progetto” comporta. In terzo luogo, ci si dedicherà al contributo offerto dalla magistratura di legittimità e di merito, la quale si è dimostrata, proprio in materia di attuazione dei diritti umani, la più audace poiché è l’unica ad essere firmataria di alcune pronunce, sebbene prive delle ripercussioni proprie di una decisione costituzionale, in cui si è riconosciuta alla CEDU una posizione pari a quella del diritto comunitario, diversamente da quanto affermato dalla Corte costituzionale. Infine, lo studio del tema dell’interpretazione della CEDU inevitabilmente condurrà a delle riflessioni sul ruolo fin qui svolto dai giudici nazionali nell’attuazione dei diritti umani, chiamati sempre più spesso ad operare in una prospettiva non solo strettamente nazionale. In particolar modo, tale circostanza e la possibilità futura, prevista dal Protocollo n. 16 annesso alla CEDU, per i giudici (di ultima istanza) di richiedere il parere non vincolante alla Corte europea ai fini di un’interpretazione autentica del diritto convenzionale costituiranno degli input per ragionare sull’attuale modello di giustizia costituzionale italiano: per una serie di elementi che si avrà modo di sottolineare, sembrano, infatti, emergere alcuni sintomi di una crisi del giudizio di costituzionalità, che da accentrato nelle mani della Corte costituzionale pare avviarsi verso uno – almeno in parte – “diffuso” tra quelle dei giudici comuni.
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NANIA, FEDERICO. "I diritti fondamentali nel costituzionalismo britannico tra common law e principi europei." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11573/1204133.

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La tesi di dottorato affronta anzitutto - attraverso un'analisi di carattere storico della vicenda inglese di common law - la questione dei tratti specifici che hanno caratterizzato la concezione dei diritti fondamentali nell'esperienza del Regno Unito nonché la loro applicazione ad opera delle corti. La parte centrale del lavoro riguarda l'influenza che su tale assetto costituzionale ha esercitato il processo di integrazione sovranazionale, con particolare riferimento alla incorporazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ordinamento nazionale attraverso lo Human Rights Act (HRA). Il tema della relazione tra tradizione di common law e principi europei viene svolto esaminando la giurisprudenza della Corte Europea riguardante il Regno Unito e l'applicazione nelle fattispecie della nozione del margine di apprezzamento. Si esamina altresì l'applicazione da parte delle corti domestiche delle regole dello Human Rights Act con particolare riferimento alla regolala del "taking into account". Particolare attenzione è dedicata altresì alla disposizione della sezione 4 dello HRA che introduce lo strumento della "declaration of incompatibility". Si da conto del dibattito scientifico in ordine al rafforzamento che tali strumenti decisionali avrebbero determinato sul ruolo dei giudici nell'ambito della tutela dei dritti a discapito dello stesso postulato fondamentale della sovereignty of parliament. In questo contesto si inserisce l'istituzione della Uk Supreme Court che - anche in forza delle innovazioni normative volte a sancire l'indipendenza dal potere legislativo- ha portato ad un progressivo accostamento dell'ordinamento inglese agli ordinamenti a costituzione scritta. Si evidenzia infine, con riferimento alla più recente giurisprudenza della Supreme Court, il perdurante attaccamento dei giudici inglesi ai principi di common law in materia di diritti fondamentali che in qualche caso sostituiscono il richiamo ai principi di matrice convenzionale convenzionali.
This ph.D dissertation stresses the consequences of the incorporation of the ECHR into Uk law effected by the Human Rights Act (HRA). The first part of the research concern with the historical development of british common law relating protection of the liberties and rights until the conceptualization of the rule of law principle and the differences with continental tradition. The second part consider the subscription of the European Convention on Human rights by the Uk and the debate about the incorporation from the first proposal until the approval of the HRA 1998. Therefore, the aim of the research is to determine if the incorporation realizes a homogenization between english constitutional system and european constitutional tradition, with special attention to the traditional features of british common law tradition as the rule of law and the sovereignty of Parliament. The relationship between common law and european principles is also examined through the decisions of the European Court relating the UK and the application of the Human Rights Act by english courts. Especially the relationship between European Court and english courts is taken into consideration due to the application of section 2 HRA, which establishes the duty to “take into account” the decisions of the European Court when a convention right is concerned. The focus is then on section 4 which introduces a mechanism similar to a constitutional review of legislation (the declaration of incompatibility) which gives courts the power to declare the incompatibility between a statute or an act of parliament and a right protected by the Convention. Also the institution of the Uk Supreme Court seems to lead to a convergence with written constitution countries. Though the incorporation had a very important impact on the british constitution, the most important cases decided by the Uk Supreme Court show that common law is still the preferred instrument used by the courts.
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RENGHINI, Cristina. "Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea: il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti." Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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Книги з теми "Convenzioni costituzionali"

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Costa, Paolo. Più Europa, meno Europa: La convenzione e il processo costituzionale europeo. Venezia: Marsilio, 2002.

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Mor, Gianfranco. Norme di correttezza costituzionale, convenzioni ed indirizzo politico: Atti del Convegno organizzato in ricordo del prof. Paolo Biscaretti Di Ruffı̀a. Milano: A. Giuffrè, 1999.

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