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Naidu, Suresh, Eric A. Posner, and Glen Weyl. "Potere datoriale nel mercato del lavoro e rimedi antitrust." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 170 (August 2021): 257–88. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170005.

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Анотація:
Ricerche recenti mostrano come il potere datoriale nel mercato del lavoro abbia contribuito ad aumentare le diseguaglianze salariali e la stagnazione economica. Sebbene la legislazione anti-trust impedisca alle imprese di restringere la concorrenza nei mercati del lavoro come nei mer-cati del prodotto, il governo federale statunitense non ha fatto molto per affrontare il problema del mercato del lavoro, e le azioni legali sono state rare e in gran parte infruttuose. Una ragione è che le tecniche di analisi antitrust ideate per valutare il potere datoriale nel mercato del lavoro sono di gran lunga meno evolute rispetto alle regole ideate per stimare il potere (di mercato) nel mercato del prodotto. Per correggere questa asimmetria, il saggio individua una serie di metodi per stimare gli effetti delle concentrazioni nei mercati del lavoro. Gli Autori estendono poi que-sto approccio ad altre condotte anticoncorrenziali realizzate dai datori di lavoro nei confronti dei lavoratori. Da ultimo, il saggio evidenzia alcuni argomenti e prove che indicano come il potere di mercato possa essere addirittura più significativo nei mercati del lavoro che nei mer-cati del prodotto.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Анотація:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Howe, Martin. "Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Анотація:
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Fadda, Sebastiano. "Le istituzioni economiche: chiave per comprendere e per superare la crisi." ARGOMENTI, no. 30 (March 2011): 23–38. http://dx.doi.org/10.3280/arg2010-030002.

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L'articolo richiama la necessitŕ di utilizzare le categorie della "economia istituzionale" per capire meglio le radici dell'attuale crisi e per individuare le misure piů appropriate per il suo superamento. Questo approccio viene applicato con riferimento a tre campi: la natura della crisi, la debolezza della struttura produttiva italiana e il problema dello sviluppo economico del Mezzogiorno. Con riferimento al primo balzano in evidenza gli aspetti della regolamentazione dei mercati finanziari e delle variabili distributive. Con riferimento al secondo emerge l'importanza dell'estensione della concorrenza, dell'innovazione, dell'accumulazione del capitale umano, delle infrastrutture materiali e immateriali, degli assetti fiscali e distributivi, della flessibilitŕ congiunta con la sicurezza nel mercato del lavoro. Con riferimento al terzo, viene messo in evidenza il fatto che il problema dello sviluppo del Mezzogiorno sia principalmente un problema di "sviluppo istituzionale", a causa della presenza di modelli di comportamento degli agenti economici incompatibili con il funzionamento di una efficiente attivitŕ produttiva. Infine vengono proposte alcune considerazioni sul processo del cambiamento istituzionale, indicando l'importanza del progresso tecnologico, delle relazioni di potere e dei "valori".
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Costato, Luigi. "Regime disaccoppiato, Trattato di Lisbona e obiettivi della Pac verso il 2020." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (October 2011): 13–27. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002002.

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Le regole del libero mercato e della concorrenza non riescono, in agricoltura, a produrre effetti positivi tali da compensarne gli svantaggi. D'altra parte è lo stesso art. 39 del Tfue, che riprende senza modifiche le disposizioni sull'agricoltura del vecchio Trattato CE, a stabilire che le regole della concorrenza possano non essere applicate al settore di produzione e commercio dei prodotti agricoli e a porre come obiettivi la sicurezza degli approvvigionamenti, adeguati redditi per gli agricoltori e prezzi ragionevoli ai consumatori. Eppure, nell'intraprendere la strada per l'ennesima riforma della Pac sembra che la Commissione intenda restare ben salda sulle posizioni che, a partire dalla riforma del 2003 e dall'introduzione del, hanno provocato il lungo periodo di difficoltà di reddito e di mercato al mondo agricolo. Sebbene, infatti, la Commissione si dimostri capace di individuare le reali sfide che l'agricoltura europea è chiamata ad affrontare, tuttavia non indica proposte coerenti con i predetti scopi, così come non vengono forniti significativi elementi di novità quando si affrontano argomenti specifici quali, ad esempio, i pagamenti diretti o le misure di mercato. Ciò che, però, risulta ancor meno confortante è il fatto che, tra le tre diverse attuazioni della riforma proposte, sembri prevalere quella volta a favorire un abbandono graduale delle misure di sostegno del reddito e della maggior parte delle misure di mercato quando, invece, sarebbe auspicabile tornare ad incentivare la produzione alimentare, garantendo, anche attraverso le scorte, la sicurezza degli approvvigionamenti.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Bazzo, Eleonora. "La riforma del credito al consumo." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 2 (November 2012): 197–220. http://dx.doi.org/10.3280/ed2012-002003.

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In questi ultimi anni tutti i maggiori paesi industrializzati, non solamente nell'ambito dell'Unione Europea, hanno approvato riforme nel settore del credito al consumo. L'esigenza di favorire la concorrenza tra le imprese e l'allargamento dei mercati ha imposto il coordinamento comunitario o federale delle differenti legislazioni e l'elaborazione di sistemi normativi certi, adeguati ed uniformi, che impediscano comportamenti scorretti e limitino i costi transattivi a carico delle parti, attraverso la standardizzazione delle principali regole di condotta e delle pratiche commerciali. L'Unione Europea, perciň, ha voluto fornire regole non solamente per armonizzare la pluralitŕ delle fonti normative, comunitarie e nazionali, che governavano il settore, ma anche per ottenere la piena realizzazione del mercato interno e per favorire l'intensificazione delle negoziazioni transfrontaliere. In tale ambito, la disciplina italiana, riformata per dare attuazione alla relativa direttiva, si č posta come obiettivi il conseguimento della trasparenza e dell'efficienza del mercato creditizio, favorendo anche il rafforzamento delle istanze di protezione dei consumatori. L'obiettivo di questo articolo č quello di fornire una visione d'insieme della materia, analizzando sia l'importanza che questo settore ha assunto nell'ambito dell'economia europea e nazionale, sia il sistema normativo costituito dalla direttiva 2008/48/CE e dalle relative fonti nazionali di attuazione.
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van Meerhaeghe, Marcel. "Taxation and the European Community." Journal of Public Finance and Public Choice 7, no. 1 (April 1, 1989): 17–28. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344659.

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Abstract Dopo numerosi studi preliminari, nel 1967 sono state approvate le prime due direttive comunitarie concernenti l’armonizzazione delle imposte indirette, che hanno introdotto i principi generali per l’imposizione sul valore aggiunto.L’armonizzazione dei diversi sistemi nazionali sarebbe dovuta coincidere con l’unione economica e monetaria.Il conseguimento di un’unica base tributaria era anche importante in considerazione del fatto che la principale fonte di finanziamento della Comunità doveva essere costituita dall’1% del gettito IVA, ma i progressi fatti in questa direzione non sono ancora molto soddisfacenti.Le proposte più recenti stabiliscono un limite minimo ai tassi, senza introdurre limiti di ordine superiore. Una critica è stata quella di eccessive distorsioni della concorrenza dovute a notevoli differenze nelle aliquote.Per quanto riguarda l’imposizione diretta, il Trattato si limita a prevedere l’abolizione della doppia imposizione all’interno della Comunità. La Commissione ha, tuttavia, ritenuto opportuno tendere all’armonizzazione delle imposte dirette, ma le sue numerose proposte in tema d’imposizione societaria non sono peraltro state adottate.Non sembra, tuttavia, che quello dell’armonizzazione tributaria possa essere considerato un problema prioritario rispetto agli altri che la Comunità deve affrontare. Lo stesso Trattato di Roma ritiene che l’armonizzazione sia necessaria soltanto per le imposte indirette, nei limiti in cui essa sia necessaria per assicurare il funzionamento del mercato interno.Piuttosto che l’armonizzazione, dovrebbe essere la concorrenza l’elemento unificatore del mercato europeo.
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Lacey, Eric F. "The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Abrams, Burton A. "The Supply of Politicians." Journal of Public Finance and Public Choice 3, no. 2 (October 1, 1985): 85–95. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117084.

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Abstract La competizione in campo politico sembrerebbe almeno altrettanto importante, per una democrazia, quanto la concorrenza in campo economico per un’economia di mercato.Questo fa si che l’eliminazione delle barriere all’entrata sia fondamentale per il funzionamento del mercato politico. Nel sistema statunitense esistono una serie di barriere, come l’adempimento di alcune formalità riguardanti sponsorizzazione di partiti, firme, versamenti di somme di danaro. Sebbene esse siano state spesso oggetto di discussione, non è mai stata tentata una stima quantitativa del loro ruolo sull’accesso alia politica.È quanto, invece, viene compiuto in questo scritto, dal quale appare la rilevanza dei requisiti per l’ammissione dei candidati alle elezioni, in termini di barriere all’entrata.
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Gerodi Fortin. "Richiesta di conferma del diritto del consumatore di utilizzare software di comunicazione Internet in reti wireless e di connettere dispositivi a tali reti." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (November 21, 2022): 366–74. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.582.

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Man mano che il settore delle telecomunicazioni wireless matura, il consolidamento e il rapporto tra le società proprietarie di infrastrutture di trasporto [vettori] e i produttori di dispositivi cellulari [telefoni cellulari] hanno rivelato pratiche di mercato che sollevano interrogativi sostanziali sul fatto che i consumatori godrebbero di tutti i possibili vantaggi derivanti dalla concorrenza nel settore delle telecomunicazioni wireless telecomunicazioni. Ad esempio, le società proprietarie dell'infrastruttura di trasporto delle telecomunicazioni hanno iniziato a influenzare in modo aggressivo la progettazione di programmi e prodotti [software] a scapito del consumatore. Con la maturazione del mercato delle telecomunicazioni wireless e il riconoscimento che i dispositivi cellulari sono diventati una componente indispensabile per molti americani, le aziende proprietarie di infrastrutture di trasporto hanno utilizzato la loro notevole influenza sull'uso e la progettazione di questi dispositivi per mantenere il controllo e i limiti sugli abbonati. diritto di eseguire applicazioni
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Mastropaolo, Alfio. "PARLAMENTI E PARLAMENTARI NEGLI ANNI OTTANTA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no. 1 (April 1990): 29–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008947.

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IntroduzioneAll'interno di quello che si suole ormai definire il mercato politico, il successo degli interessi organizzati ha da qualche decennio a questa parte finito, com'é noto, per cancellare del tutto la tradizionale rappresentazione del parlamento quale baricentro del sistema politico. Superata la fase in cui l'insidia piò grave alle prerogative delle assemblee legislative veniva dai partiti politici, i grandi gruppi d'interesse funzionali hanno addirittura dato luogo ad un secondo circuito rappresentativo in pieno regola, postosi decisamente in concorrenza rispetto a quello della rappresentanza politica democratica, che ha nel parlamento il suo principale punto di transito.
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Di Pierro, Alberto. "Product Dififerentiation and Competitive Structures*." Journal of Public Finance and Public Choice 4, no. 1 (April 1, 1986): 109–14. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117363.

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Abstract Negli anni recenti è divenuto sempre più evidente che il modello di concorrenza monopolistica è essenziale per l’interpretazione delle economie di mercato contemporanee. Il progresso negli studi a questo riguardo è dovuto soprattutto alle analisi svolte sul comportamento del consumatore con un’impostazione in cui (come nel noto modello di Lancaster) le caratteristiche qualitative dei beni sono incorporate in un modello di scelta teoricamente coerente.Sviluppando queste teorizzazioni, nel presente scritto se ne valuta la rilevanza per quanto riguarda la diversificazione dei prodotti, giungendo alla conclusione che i consumatori, in un sistema in cui i produttori sono incerti circa le reazioni della domanda, svolgono un ruolo importante in questo processo.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. "Protection of Competition in Belgium*." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Gardina, Massimo, and Francesca Romana Saule. "La tariffazione dei servizi di trasporto e di distribuzione del gas naturale: un'ipotesi di regolamentazione per il mercato italiano." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (June 2010): 523–49. http://dx.doi.org/10.3280/ed2009-003006.

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Questo lavoro intende analizzare gli elementi del processo di regolamentazione del settore del gas naturale, partendo dalle basi teoriche del processo regolatorio presenti nella letteratura economica, per arrivare ad un'osservazione analitica dei metodi di determinazione delle tariffe applicate. Perché regolare un mercato? Quale modello tra rate of return regulation e price cap? La quantificazione delle tariffe segue le finalitŕ primarie della regolamentazione, ovvero il raggiungimento dell'efficienza nei servizi di monopolio naturale, come il trasporto, attraverso un'equa determinazione delle tariffe e l'avvio alla concorrenza nei settori di monopolio di fatto, come la distribuzione, per poter offrire condizioni vantaggiose a tutti i consumatori. I piů importanti strumenti regolatori e di controllo tariffario che sono stati adottati sono il ROR e il price cap. Dall'esplicazione di questi due strumenti, mettendone in luce elementi di qualitŕ e di criticitŕ, č possibile intuire in quale campo operino gli elementi di contabilitŕ e di finanza che costituiscono le ragioni della scelta.
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Conti, Giuseppe, and Maria Carmela Schisani. "I banchieri italiani e la haute banque nel Risorgimento e dopo l'UnitÀ." SOCIETÀ E STORIA, no. 131 (May 2011): 133–70. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-001005.

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Nell'Europa di metÀ ottocento i mercanti banchieri furono gli artefici principali della rivoluzione finanziaria, ossia della formazione della banca ‘moderna' e dei mercati finanziari collegati allo sviluppo di societÀ anonime. In Italia ebbero difficoltÀ ad affermare forme di specializzazione, coordinamento, conquista di spazi e di ruoli. La loro azione risentě di un ambiente politico e economico parcellizzato e chiuso in ambiti locali. La concorrenza dei banchieri dellacontribuě al cambiamento ma anche a indebolire potenzialitÀ e dinamiche autonome. Il frazionamento politico, in particolare, ebbe conseguenze rilevanti sulla formazione di un mercato nazionale di titoli pubblici e ritardň la crescita dell'emissione stessa di titoli privati (di ferrovie e banche). Negli stati preunitari molte furono le iniziative, poche quelle che andarono a buon fine. Il debito pubblico e lo sviluppo di alcune istituzioni bancarie seguě percorsi differenziati tra prima e dopo il 1848 per Regno delle Due Sicilie e Stato pontificio, da una parte, e gli altri stati, dall'altra. Per primi l'esposizione debitoria fu particolarmente rilevante dopo la Restaurazione per ragioni diverse dal crescente indebitamento che dopo il 1848 interessň i secondi, Regno di Sardegna, in particolare, dove servě a finanziare guerre e ferrovie. Con l'UnitÀ il peso delle divisioni continuň a disgregare gli interessi e le istanze sociali e territoriali, contribuendo all'insuccesso del programma di centralizzazione del credito (banca d'emissione unica, un grande istituto di credito fondiario e agricolo) secondo un disegno coerente e ambizioso. Prevalsero invece soluzioni di ripiego che finirono per limitare le possibilitÀ di crescita della banca privata in Italia, senza ridurre ancora l'influenza della finanza estera.
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Antonioli, Barbara. "Il mercato nazionale e locale per l'energia. Il servizio al consumatore finale quale ultimo step di un'unica filiera." ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no. 3 (July 2009): 153–63. http://dx.doi.org/10.3280/efe2008-003007.

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- The reorganization of the energy market, together with an increase in the mobility of resources and the evolution of supply, have reduced borders between national and local market, and both regulatory policies and players' strategies have to consider these renewed environment. The goal of this paper is to make some considerations about the dimension and the interactions between national and locals, up-stream and downstream energy markets, both in terms of value chain phases regulation and of the impact on firms' organization and on the industry as a whole. We want to highlight evident problems of coordination of different rules, the necessity to define a clear national industrial policy (not fragmented at local level), as well as the relevance of the end user prices regulation for liberalized market. In particular, this kind of regulation seems to represent a key point of the current discussion between operators and the energy Authority. The end users price regulation present some critical aspects related to its (contested) limited contribution to a real price competition but, on the other side, had to be considered as a strong protection for domestic customers, as well as a way to reduce information asymmetry.Key words: Energy, competition, regulation.JEL classifications: H1, K2.Parole chiave: Energia, concorrenza, regolazione.
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Costantini, Eleonora. "Mobilitŕ e invisibilitŕ. Le principali trasformazioni nel mondo della prostituzione migrante esercitata in luoghi chiusi." MONDI MIGRANTI, no. 1 (September 2010): 83–102. http://dx.doi.org/10.3280/mm2010-001004.

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Negli ultimi dieci anni il mercato della prostituzione ha suběto costanti mutamenti, alcuni dei quali particolarmente complessi da indagare a causa delle sempre piů frequenti strategie di mascheramento della vendita di sesso e del conseguente sfruttamento, in appartamenti o in locali di intrattenimento, soprattutto della componente migrante. L'analisi - utilizzando i principali concetti della sociologia dalle migrazioni - si propone di ripercorrere queste trasformazioni a partire dai concetti di mobilitŕ e visibilitŕ, utilizzando i dati e le informazioni provenienti da due ricerche realizzate negli anni 2003-2005 e 2007-2008, sul territorio della regione Emilia Romagna. Oggi la prostituzione si presenta come un mercato altamente differenziato al proprio interno, con almeno tre segmenti prevalenti, funzionalmente interrelati tra loro: quello della strada, quello degli appartamenti e quello dei locali. Riguardo alle soggettivitŕ coinvolte la componente migrante rappresenta ancora quella piů significativa, sia in termini di genere femminile che transessuale. L'esercizio della prostituzione in luoghi chiusi, inoltre, ha favorito la trasformazione e la proliferazione delle reti di supporto necessarie al buon funzionamento del mercato: la prostituzione in appartamento, ad esempio, richiede agenzie e intermediari immobiliari, figure di protezione e/o controllo, o agenzie sovra-locali in grado di gestire spostamenti di lavoro tra cittŕ diverse. I locali, d'altra parte, si stanno evolvendo verso forme sempre piů simili a pub o birrerie, discoteche o disco-pub, in cui si accede prevalentemente per bere, ascoltare musica e in cui si puň assistere agli spettacoli delle intrattenitrici. In un mercato con queste nuove caratteristiche, la prostituzione rappresenta oggi per la componente migrante un lavoro redditizio che permette una certa mobilitŕ sociale anche in patria; da qui l'idea di realizzare percorsi migratori ripetuti nel tempo, il cui obiettivo č l'accumulo di risorse economiche in tempi rapidi. Il meccanismo del debito contratto per il viaggio e per il supporto logistico una volta a destinazione, rende tuttavia l'esercizio della prostituzione una risorsa logorante, ossia una risorsa che nel lungo periodo puň imbrigliare il percorso migratorio verso il basso. Le principali ragioni che connotano in questo senso l'esercizio sono la sempre forte concorrenza verso il basso che si registra nel mercato; l'investimento individuale richiesto in termini di risorse economiche e fisiche; la pericolositŕ dell'esercizio che si lega alla natura deviante del mercato; infine, la raggiunta competenza e specializzazione delle reti criminali nelle molte attivitŕ che l'esercizio in appartamento e nei locali richiedono
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da Empoli, Domenico. "The Italian Law for the Protection of Competition and the Market." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Mariani, Serena. "Il grano della discordia: il provvedimento Cappelli dell'Agcm e la sentenza San Carlo del Tribunale di Roma." AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no. 2 (January 2021): 133–59. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002008.

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Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare due recenti decisioni aventi ad oggetto distinte varietà di grano duro: il provvedimento sul frumento Cappelli dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza sul grano San Carlo del Tribunale di Roma. Entrambi i casi riguardano, sebbene in modo diverso, il tema dei diritti di esclusiva sulle varietà vegetali. Nella vicenda San Carlo, tali diritti derivano dalla concessione di una privativa nazionale sulla nuova varietà vegetale. Diversamente, nel caso Cappelli è stata posta in essere una privatizzazione de facto di una varietà antica, in assenza di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sulla stessa. L'elaborato vuole altresì porre l'accento sull'importanza del miglioramento genetico in agricoltura, necessario affinché vengano sviluppate varietà sempre più produttive, resistenti e sostenibili. Per fare ciò, è opportuno permettere al costitutore di ottenere un ritorno sugli investimenti, mediante il riconoscimento di un'esclusiva sulla nuova varietà. Tuttavia, tale esclusiva non può essere illimitata né estendersi a varietà di pubblico dominio.
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Tampieri, Alessandro. "Perché esistono le superstar? Talento, notorietŕ e potere." QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no. 1 (March 2011): 7–28. http://dx.doi.org/10.3280/qu2011-001001.

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Negli ultimi anni il fenomeno delle superstar si č molto diffuso ed č cresciuto il numero di chi guadagna redditi molto elevati per effetto del proprio lavoro. Scopo principale di questo articolo č esaminare criticamente le diverse ipotesi avanzate per spiegare il fenomeno che possono essere ricondotte a tre tipologie: talento, notorietŕ e potere. Saranno esaminati i modelli che sono stati proposti utilizzando l'uno o l'altro di questi approcci e verrŕ sottolineato il ruolo che svolgono alcune ipotesi complementari, non sempre riconosciute, come le caratteristiche della tecnologia e le ipotesi sul grado di concorrenza nei mercati. Ciň permetterŕ di valutare se i compensi delle superstar siano compatibili con mercati concorrenziali e possano rappresentare la "giusta" retribuzione di abilitŕ individuali speciali, normalmente definite talento.
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Laurenti, Andrea, Luca Orlandi, and Mauro Panebianco. "Un nuovo ruolo per funzioni di controllo interno in azienda: il modello della Compliance integrata." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (September 2011): 593–612. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-003010.

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Negli ultimi anni, l'evoluzione della normativa e la crescente complessitŕ dei prodotti di risparmio gestito hanno richiesto agli intermediari finanziari un maggiore sforzo nel presidio del rischio regolamentare e di conformitŕ, spingendoli ad istituire una funzione "permanente, efficace e indipendente" di Compliance, che sia adeguatamente integrata con la struttura di governance e le strutture di controllo tradizionali (Internal Audit e Risk management). La recente fase di crisi del risparmio gestito, dovuta alla perdita di fiducia da parte del risparmiatore ed all'esposizione alla concorrenza dei prodotti bancari ed assicurativi, sta spingendo le societŕ di gestione del risparmio verso una rinnovata attenzione alle esigenze degli stakeholder, che richiedono una maggiore tutela e piů elevati livelli di performance. Questi due elementi, ovvero l'evoluzione del quadro normativo in materia di modelli di controllo ed i rapporti con gli stakeholder intesi come l'universo dei clienti, dei dipendenti e della societŕ piů in generale, disegnano un nuovo scenario, nel quale la funzione di Compliance integrata diventa la guida imprescindibile nella catena del valore aziendale e nella gestione dei cambiamenti verso la riaffermazione del proprio brand, la tutela dei clienti ed il recupero della loro fiducia. Stiamo infatti assistendo ad una continua evoluzione dei sistemi di Governance, Risk e Compliance, che ha ormai reso obsoleto il modello tradizionale a favore di una visione di Compliance integrata ai processi operativi e di business, e quindi orientata alla creazione di valore, all'etica ed alla gestione dei rischi. La funzione di Compliance diventa in questo modo il mezzo piů efficace nella protezione contro il rischio reputazionale. Gli adeguamenti richiesti agli intermediari possono comportare oneri, ma non devono essere considerati solo come un obbligo stringente imposto dal Legislatore: portano infatti benefici tangibili e anche misurabili in termini di creazione di valore, fidelizzazione dei propri dipendenti e affermazione del brand sul mercato.
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Benini, Caterina. "La localizzacione dell’illecito concorrenziale nel regime di Bruxelles: riflessioni alla luce della Sentenza FLYLAL II della Corte di Giustizia dell’Unione Europea = The localization of antitrust torts underthe Brussels regime: reflections in the light of the Judgment FLYLAL II of the Court of Justice of the European Union." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 11, no. 1 (March 11, 2019): 693. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2019.4641.

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Riassunto: Nella sentenza flyLAL II la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che un calo delle vendite provocato da un illecito concorrenziale costituisce il “danno” rilevante agli effetti della individuazione del giudice competente ai sensi dell’art. 5 n. 3 del regolamento (CE) n. 44/2001 (“Bruxelles I”) e ha ritenuto che tale danno vada localizzato nel paese in cui si trova il mercato inte­ressato dagli effetti dell’illecito. Lo scritto, prendendo spunto da questa sentenza, esamina criticamente la disciplina internazionalprivatistica europea degli illeciti concorrenziali, soffermandosi sulle ricadute negative della stessa in termini di private antitrust enforcement. Dinnanzi a questo stato delle cose, la soluzione della Corte appare perseguire l’obiettivo di garantire coerenza tra la disposizione oggetto di pronuncia e l’art. 6, par. 3, lett. a), del regolamento (CE) n. 864/2007 (“Roma II”) sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali derivanti da atti limitativi della concorrenza. Essa inoltre agevola il private enforcement del diritto della concorrenza, contribuendo al contempo alla funzione regolatoria del diritto internazionale privato nel contesto regionale dell’Unione Europea.Parole chiave: illeciti concorrenziali, foro speciale degli illeciti, localizzazione del danno, criterio del mercato, private antitrust enforcementAbstract: In the flyLAL II judgment, the Court of Justice of the European Union ruled that the loss of sales incurred as a result of antitrust tort can be regarded as “damage” for the purposes of iden­tifying the competent jurisdictional authority pursuant to Art. 5 n. 3 of the Regulation (EC) n. 44/2001 (“Brussels I”) and ruled that such damage is localized in the country whose market was affected by the anticompetitive conduct. Taking that judgment as point of departure, this article critically analyses the EU private international law regime of antitrust torts, focusing on its negative impact on private antitrust enforcement. Given this state of affairs, the solution adopted by the Court seems to pursue the goal of consistency between the provision under scrutiny and Art. 6, par. 3, lit. a), of the Regulation (CE) n. 864/2007 (“Rome II”) on the law applicable to non-contractual obligations arising from acts restricting free competition. It also promotes the private enforcement of antitrust rules, thereby enhancing the re­gulatory function of private international law in the internal market.Keywords: antitrust torts, special jurisdiction in matters relating to tort, localization of the loss, market criterion, private antitrust enforcement.
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Benevolo, Clara, and Mario Grasso. "L'internazionalizzazione dei tour operator. Un'indagine in Italia." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 2 (December 2010): 289–314. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-002005.

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Nell'ambito delle imprese turistiche, particolare interesse assume il comparto dei tour operator e, quindi, l'esame dei loro comportamenti strategici, con particolare riferimento ai processi di internazionalizzazione. L'articolo presenta i risultati di un'indagine diretta che ha avuto lo scopo di rispondere ai seguenti quesiti: quando le imprese turistiche e, in particolare, i tour operator possono essere definiti internazionalizzati? Quali sono i percorsi e le modalitŕ utilizzabili per l'espansione all'estero e quali quelli adottati dai tour operator italiani? In particolare, l'indagine ha studiato se, ed in quale misura, i tour operator italiani, apparentemente internazionalizzati per la natura dell'attivitŕ svolta, siano orientati ad un'espansione sui mercati esteri. Il lavoro considera la tendenza dei tour operator all'internazionalizzazione rispetto alla clientela ed ai fornitori, la loro propensione agli investimenti all'estero, la commercializzazione all'estero e gli ostacoli incontrati in tale attivitŕ, l'importanza attribuita alla concorrenza delle imprese straniere sul territorio nazionale. Ne emerge un primo quadro sui processi di internazionalizzazione dei tour operator italiani ed alcune indicazioni prospettiche.
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Spadaro, Carmela Maria. "Rivolte tra i gelsomini. Raccoglitrici di fiori in Calabria e diritti sociali nella seconda metà del Novecento (primi risultati di una ricerca)." Italian Review of Legal History, no. 7 (December 22, 2021): 451–84. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16895.

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Una vicenda poco nota, relativa ad una stagione di battaglie sindacali è quella di cui si resero protagoniste le raccoglitrici di fiori di gelsomino della Calabria jonica. Il loro lavoro rappresentò, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del ‘900, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la creazione di un’interessante rete di collegamento tra le numerose imprese agricole di piccole e medie dimensioni operanti nel territorio ed alcuni tra i più noti marchi dell’industriaprofumiera francese.L’acquisita consapevolezza del profilo “internazionale” e, dunque, dell’importanza del proprio lavoro nella promozione industriale e sociale del territorio, fu all’origine di una stagione di rivendicazioni, che sancirono un netto miglioramento delle condizioni lavorativeed una maggiore considerazione sociale per queste donne trovatesi improvvisamente, anche per effetto della disoccupazione maschile e dell’emigrazione, a ricoprire il ruolo di capo-famiglia; altresì posero all’attenzione del Parlamento la necessità di darericonoscimento normativo alle istanze delle lavoratrici. Nella lotta sindacale condotta da queste pioniere dei diritti delle lavoratrici si intrecciarono, ad un certo punto, interessi che rischiarono di snaturane il significato, ma esse seppero tenere testa alle strumentalizzazioni che provenivano da varie parti, battendosi solo per i loro diritti.La crisi del settore, determinata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda e dalla concorrenza di alcuni paesi esteri (Egitto, Israele, Spagna, Algeria, Tunisia), che poterono giovarsi anche dei minori costi della manodopera, provocò un crollo verticale dellevendite di gelsomino, conducendo nel giro di pochi anni alla totale sparizione della coltura dalle coste calabresi.Il legislatore intervenne tardivamente per disciplinare molti di quei diritti che le raccoglitrici di gelsomino erano riuscite a conquistare, ottenendo una contrattazione collettiva provinciale che rispettava e richiamava il diritto consuetudinario. L’intervento dello Stato fu tardivo perché alla fine degli anni Settanta quasi più nessuno in Calabria coltivava il gelsomino e le mutate condizioni del mercato internazionale dirottarono le commesse dell’industria francese verso Paesi più competitivi. Tuttavia, il ruolo pionieristico di queste donne, il cui lavoro tracciava di per sé un’identità di genere, segnò sicuramente un passo decisivo verso il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile, che sembra doveroso ricordare.
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Simone, Cristina, Antonio La Sala, and Antonio Laudando. "Le industry platforms: dalla nascita alla strategia degli ologrammi." CORPORATE GOVERNANCE AND RESEARCH & DEVELOPMENT STUDIES, no. 1 (November 2020): 135–57. http://dx.doi.org/10.3280/cgrds1-2020oa10097.

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L'ibridazione delle tecnologie digitali ha reso i confini e le dinamiche evolutive delle industry platforms così sfocati che la letteratura ha introdotto il concetto di industry platforms ecosystem. Analizzando gli sviluppi delle industry platforms, lo studio mira ad approfondire i futuri scenari competitivi, caratterizzati da una concorrenza tra holographic industry platforms. Sebbene negli ultimi vent'anni tale fenomeno abbia acquisito crescente rilevanza, manca ad oggi un framework che evidenzi le proprietà olografiche e le modalità attraverso le quali una industry platform può diversificare il proprio business attaccando ed entrando in nuovi mercati. Con questa lettura olografica si evidenzia la possibilità per la industry platform di diversificare il proprio business attraverso economie di varietà e attraverso logiche dominanti. La ricerca contribuisce studiando le strategie di diversificazione messe in atto dalle industry platforms. Dopo un'ampia revisione della letteratura e con l'obiettivo di evitare che la holographic industry platforms diventi un concetto vuoto, la ricerca discute criticamente il fenomeno attraverso due casi di studio: Google e Amazon.
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Mauri, Aurelio G. "Varietŕ di prodotto e strategie di marca nel settore alberghiero. Recenti evidenze e una proposta di modello interpretativo." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 1 (September 2010): 21–44. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-001002.

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Negli ultimi anni, i principali gruppi alberghieri operanti a livello mondiale hanno introdotto nel mercato una gamma di nuove soluzioni di ospitalitŕ proponendosi l'obiettivo di soddisfare differenti segmenti di clientela. La scelta di una strategia volta all'accrescimento della varietŕ di prodotto ha implicato lo sviluppo di nuovi brand; conseguentemente, ciascuno dei principali gruppi alberghieri dispone oggi di un articolato portafoglio marche. A livello settoriale, questo mutamento in termini di varietŕ dell'offerta č stato accompagnato dal verificarsi di profonde trasformazioni della struttura del business alberghiero. Si č modificata anche la gamma di relazioni competitive dei gruppi alberghieri con i concorrenti (multimarket competition). Il presente articolo si pone dunque l'obiettivo di analizzare i processi di sviluppo dei brand portfolio dei principali competitor a livello internazionale. L'analisi č stata svolta partendo da alcuni modelli teorici utilizzati dagli studiosi di marketing per classificare le scelte di marca in relazione all'introduzione nel mercato di nuovi prodotti e, successivamente, avanzando la proposta di un nuovo modello interpretativo. Inoltre particolare attenzione č stata rivolta allo studio delle architetture di marca prescelte, evidenziando similitudini e divergenze fra i vari gruppi alberghieri nonché i cambiamenti di approccio operati da parte degli stessi soggetti nel tempo. In conclusione vengono formulate alcune riflessioni critiche in merito ai rischi connessi al fenomeno della proliferazione di brand alberghieri a livello dei principali gruppi dell'ospitalitŕ e sull'appropriato utilizzo di architetture di marca fondate sul binomio marca garantita-marca garante.
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Mattina, Liborio, and Alessandro Tonarelli. "I CANDIDATI. VISIONI POLITICHE E CARRIERE." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 26, no. 3 (December 1996): 483–517. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024497.

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L'analisi delle candidature è suscettibile di diverse letture. In questo saggio ne privilegeremo due. La prima, prevalente, individuerà le caratteristiche dell'offerta di rappresentanza, la seconda le modalità di selezione del ceto politico parlamentare. L'una ci spiega la «proposta» che partiti e schieramenti elaborano per catturare il voto dell'elettore suggerendogli di essere rappresentato all'interno delle loro fila meglio che in quelle dei concorrenti. L'altra esamina il processo, più interno ai partiti, attraverso il quale avviene la riproduzione del ceto dirigente partitico e parlamentare.Nel nostro saggio manterremo distinta l'analisi delle due questioni esaminando l'offerta di rappresentanza con riferimento alle attività professionali dei candidati, e i percorsi di formazione del nuovo ceto con una ricognizione sulle esperienze politiche dei candidati precedenti la loro designazione. I risultati della ricerca verranno presentati dedicando particolare attenzione all'analisi su base sovraregionale in considerazione della rilevanza che la segmentazione territoriale del mercato elettorale italiano ha assunto nella elaborazione delle strategie elettorali dei partiti.
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Davola, Antonio. "L'AGCM e i rapporti di interdipendenza con la Commissione Europea: riflessioni sul ruolo delle Autorità Nazionali della Concorrenza a partire dalle evoluzioni normative e giurisprudenziali nel mercato digitale." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (July 2022): 184–98. http://dx.doi.org/10.3280/dc2022-002011.

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L'articolo indaga il tema del rapporto tra enforcement del diritto della concorrenza ad opera delle Autorità Nazionali della Concorrenza (ANC) e coordinamento gerarchico a livello centrale della Commissione Europea: se, da un lato, l'applicazione del diritto antitrust da parte delle ANC nell'ambito dell'European Competition Network costituisce una naturale evoluzione del sistema delineato a partire dal Regolamento 1/2003, al contempo ciò rischia di determinare una frammentazione dell'approccio alle dinamiche anticoncorrenziali nel mercato europeo. Al fine di analizzare il ruolo che le ANC - ed in primis l'AGCM - saranno chiamate a giocare nei prossimi anni, si individua nel mercato digitale una prospettiva privilegiata di osservazione, utile a comprendere come coniugare flessibilità e sperimentalismo proprie delle NCA con le esigenze di armonizzazione del diritto dell'Unione.
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Gottardi, Donata. "L'infiltrazione della concorrenza nella tutela del lavoro. Valorizziamo gli argini dei nuovi trattati europei." ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no. 2 (November 2010): 108–31. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-010009.

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L'A. dedica attenzione ai cambiamenti apportati dal Trattato di Lisbona sia sul versante dei diritti sociali sia sul versante della concorrenza. Finora si č pensato che il diritto del lavoro continuasse a cedere rispetto al diritto commerciale. Molti erano i segnali che andavano in questa direzione: le incertezze sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia sui limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Č ora il momento di valorizzare le nuove prospettive aperte. La crisi economica e finanziaria ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; nel sistema delle fonti, la concorrenza passa da principio a strumento e la protezione sociale e del lavoro č proiettata nell'economia sociale di mercato, garantita da una clausola sociale di valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Gottardi, Donata. "Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 128 (December 2010): 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Spaventa, Eleanor. "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano - By Silvana Sciarra." European Law Journal 17, no. 3 (April 19, 2011): 433–34. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0386.2011.00558_2.x.

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Costa, Paolo. "Le istituzioni dell'uomo, il diritto e l'economia. Una breve riflessione a partire dal pensiero di Giambattista Vico." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (March 2021): 45–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-001003.

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Il rapporto tra istituzioni ed economia è spesso acriticamente rappresentato come rapporto tra Stato e mercato, tra autorità della legge e libertà della concorrenza. Gli intrecci storici e metodologici tra i fenomeni in questione e le relative scienze sono in realtà più profondi. Sembrano condurre, attraverso percorsi epistemici ora più percepibili ora più carsici, a comuni matrici antropologiche, già visibili ad esempio in un autore epocale quale Giambattista Vico.
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Bargero, Cristina, and Graziella Fornengo. "Mercato, concorrenza e governance nelle imprese pubbliche che gestiscono servizi locali." ECONOMIA PUBBLICA, no. 1 (April 2009): 5–29. http://dx.doi.org/10.3280/ep2008-001001.

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- Local public services in Italy are subject to an ongoing reform process that started with the legal privatisation of the activities. The new local capitalism is becoming more and more important and gives rise to different problems. Some of them are analysed in the present paper, namely 1) the extent of the activities of these public owned but privately regulated firms, sometimes difficult to include in any notion of public services; 2) the competition rules to be applied on the market and for the market in their different activities; 3) the corporate governance problems arising from the conflicts between the political interests of the public owners and the efficiency objectives of the managers. After a short review of the more recent policy interventions in the field we conclude that they couldn't yet solve the above mentioned problems, even though they move in the right direction.
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Vuillermoz, Riccardo. "La disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato applicata al settore turistico-ricreativo." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 2 (August 2011): 27–44. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-002003.

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Анотація:
Dopo aver richiamato rapidamente le condizioni necessarie affinché una intervento pubblico possa essere qualificato aiuto di Stato, l'articolo analizza l'approccio della Commissione e la giurisprudenza in merito a queste stesse condizioni applicate a casi specifici relativi al settore turistico- ricreativo. L'articolo si concentra in particolare sulla prassi e giurisprudenza relative all'analisi sull'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri, ma analizza anche altre condizioni: trasferimento di risorse statali, vantaggio economico e selettivitŕ, incidenza sulla concorrenza. Infine, l'articolo esamina alcuni aspetti dell'approccio della Commissione europea sulla compatibilitŕ con il mercato interno degli aiuti a questo settore.
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Ancis, Luca. "La tariffazione dinamica nel trasporto aereo di persone." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 34 (November 2021): 7–41. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-034001.

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Un tempo tendenzialmente proporzionali alla distanza da percorrere, le tariffe del trasporto aereo di persone rispondono ormai a meccanismi sempre più complessi. Nel fare ingresso nel mercato libero, infatti, i primi operatori privati cercarono di sottrarre alla concorrenza fette di mercato ricorrendo a politiche dei prezzi particolarmente innovative, alle quali si è aggiunta la tendenza alla progressiva moltiplicazione dei servizi collaterali offerti attraverso le piattaforme telematiche. Fra i più efficaci strumenti di revenue management a disposizione dei vettori aerei, la tariffazione dinamica è quella che risponde a criteri del tutto fluidi, tanto che il corrispettivo del trasporto può variare continuamente anche in relazione ai contratti da eseguirsi con lo stesso volo. Tale complessa tecnica solleva una serie di delicate problematiche giuridiche, non solo quelle inerenti agli obblighi di trasparenza tariffaria, ma anche quelle relative alla sua lettura in relazione al divieto di pratiche commerciali scorrette e ai limiti imposti dal diritto dell'Unione europea sull'utilizzo dei dati informatici da parte di operatori professionali.
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Monaci, Massimiliano. "L'innovazione sostenibile d'impresa come integrazione di responsabilitŕ e opportunitŕ sociali." STUDI ORGANIZZATIVI, no. 2 (April 2013): 26–61. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002002.

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Le concezioni e le prassi di responsabilitŕ sociale d'impresa (CSR, corporate social responsibility) che si sono affermate sino a tempi molto recenti riflettono prevalentemente una logica reattiva, incentrata sulla necessitŕ delle aziende di rilegittimarsi nei confronti dei loro stakeholder corrispondendo alla richiesta di riduzione e prevenzione dei costi sociali legati all'attivitŕ d'impresa (degrado ecologico, disoccupazione conseguente a ristrutturazioni, ecc.). Tuttavia l'attuale periodo, anche per le incertezze e questioni poste dalla crisi economica, rappresenta una fase singolarmente feconda per andare oltre questo approccio adattivo e raccogliere la sfida di una visione piů avanzata della dimensione sociale dell'agire d'impresa come innovazione sostenibile. Tale modello si basa sulla valorizzazione di beni, risorse ed esigenze di significato sociale ed č indirizzato alla creazione di valore integrato - economico, umano-sociale e ambientale - nel lungo termine. La caratteristica centrale di questo profilo d'impresa č la tendenza a operare in maniera socialmente proattiva, sviluppando un'attitudine a cogliere o persino anticipare le direzioni del cambiamento sociale con i suoi bisogni e problemi emergenti e facendo sě che l'integrazione di obiettivi economici e socio-ambientali nei processi strategico-produttivi si traduca in fattore di differenziazione dell'offerta di mercato e in una reale fonte di vantaggio competitivo. Nel presente lavoro si indica la praticabilitŕ di un simile modello riferendosi ai risultati di una recente indagine condotta su un campione di dieci imprese italiane, eterogenee per dimensioni, collocazione geografica, fase del ciclo di vita e settori di attivitŕ, che si estendono da comparti tradizionali (come quelli alimentare, edilizio, sanitario, dell'arredamento e della finanza) a campi di piů recente definizione e a piů elevato tasso di cambiamento tecnologico (quali l'ingegneria informatica, la comunicazione multimediale, il controllo dei processi industriali e il risanamento ambientale). La logica di azione di queste organizzazioni sembra ruotare intorno a una duplice dinamica di "valorizzazione del contesto": da un lato, l'internalizzazione nella strategia d'impresa di richieste e al contempo di risorse sociali orientate a una maggiore attenzione per l'ambiente naturale, per la qualitŕ della vita collettiva nei territori, per i diritti e lo sviluppo delle persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro; dall'altro lato, la capacitŕ, a valle dell'attivitŕ di mercato, di produrre valore economico e profitti generando anche valore per la societŕ. Nei casi analizzati č presente la valorizzazione delle risorse ambientali, che si esprime mediante la riprogettazione di prodotti e processi e politiche di efficienza energetica di rifornimento da fonti di energia rinnovabile, raccordandosi con nuove aspettative sociali rispetto alla questione ecologica. Č coltivato il valore umano nel rapporto spesso personalizzato con i clienti e i partner di business ma anche nella vita interna d'impresa, attraverso dinamiche di ascolto e coinvolgimento che creano spazi per la soddisfazione di svariati bisogni e aspirazioni che gli individui riversano nella sfera lavorativa, aldilŕ di quelli retributivi. C'č empowerment del "capitale sociale" dentro e intorno all'organizzazione, ravvisabile specialmente quando le condotte d'impresa fanno leva su risorse relazionali e culturali del territorio e si legano a meccanismi di valorizzazione dello sviluppo locale. Troviamo inoltre il riconoscimento e la produzione di "valore etico" per il modo in cui una serie di principi morali (quali la trasparenza, il mantenimento degli impegni, il rispetto di diritti delle persone) costituiscono criteri ispiratori dell'attivitŕ di business e ne escono rafforzati come ingredienti primari del fare impresa. E c'č, naturalmente, produzione di valore competitivo, una capacitŕ di stare e avere successo nel mercato che si sostiene sull'intreccio di vari elementi. Uno di essi coincide con l'uso della leva economico-finanziaria come risorsa irrinunciabile per l'investimento in innovazione, piuttosto che in un'ottica di contenimento dei costi relativi a fattori di gestione - come la formazione - che possono anche rivelarsi non immediatamente produttivi. Altrettanto cruciali risultano una serie di componenti intangibili che, oltre alla gestione delle risorse umane, sono essenzialmente riconducibili a due aspetti. Il primo č lo sviluppo di know-how, in cui la conoscenza che confluisce nelle soluzioni di business č insieme tecnica e socio-culturale perché derivante dalla combinazione di cognizioni specializzate di settore, acquisite in virtů di una costante apertura alla sperimentazione, e insieme di mappe di riferimento e criteri di valutazione collegati alla cultura aziendale. L'altro fattore immateriale alla base del valore competitivo consiste nell'accentuato posizionamento di marchio, con la capacitŕ di fornire un'offerta di mercato caratterizzata da: a) forte specificitŕ rispetto ai concorrenti (distintivi contenuti tecnici di qualitŕ e professionalitŕ e soprattutto la corrispondenza alle esigenze dei clienti/consumatori e al loro cambiamento); b) bassa replicabilitŕ da parte di altri operatori, dovuta al fatto che le peculiaritŕ dell'offerta sono strettamente legate alla particolare "miscela" degli altri valori appena considerati (valore umano, risorse relazionali, know-how, ecc.). Ed č significativo notare come nelle imprese osservate questi tratti di marcata differenziazione siano stati prevalentemente costruiti attraverso pratiche di attenzione sociale non modellate su forme di CSR convenzionali o facilmente accessibili ad altri (p.es. quelle che si esauriscono nell'adozione di strumenti pur importanti quali il bilancio sociale e il codice etico); ciň che si tratti - per fare qualche esempio tratto dal campione - di offrire servizi sanitari di qualitŕ a tariffe accessibili, di supportare gli ex-dipendenti che avviano un'attivitŕ autonoma inserendoli nel proprio circuito di business o di promuovere politiche di sostenibilitŕ nel territorio offrendo alle aziende affiliate servizi tecnologici ad alta prestazione ambientale per l'edilizia. Le esperienze indagate confermano il ruolo di alcune condizioni dell'innovazione sostenibile d'impresa in vario modo giŕ indicate dalla ricerca piů recente: la precocitŕ e l'orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di sostenibilitŕ, entrambi favoriti dal ruolo centrale ricoperto da istanze socio-ambientali nelle fasi iniziali dell'attivitŕ d'impresa; l'anticipazione, ovvero la possibilitŕ di collocarsi in una posizione di avanguardia e spesso di "conformitŕ preventiva" nei confronti di successive regolamentazioni pubbliche in grado di incidere seriamente sulle pratiche di settore; la disseminazione di consapevolezza interna, a partire dai livelli decisionali dell'organizzazione, intorno al significato per le strategie d'impresa di obiettivi e condotte operative riconducibili alla sostenibilitŕ; l'incorporamento strutturale degli strumenti e delle soluzioni di azione sostenibile nei core-processes organizzativi, dalla ricerca e sviluppo di prodotti/ servizi all'approvvigionamento, dall'infrastruttura produttiva al marketing. Inoltre, l'articolo individua e discute tre meccanismi che sembrano determinanti nei percorsi di innovazione sostenibile osservati e che presentano, per certi versi, alcuni aspetti di paradosso. Il primo č dato dalla coesistenza di una forte tradizione d'impresa, spesso orientata sin dall'inizio verso opzioni di significato sociale dai valori e dall'esperienza dell'imprenditore-fondatore, e di apertura alla novitŕ. Tale equilibrio č favorito da processi culturali di condivisione e di sviluppo interni della visione di business, da meccanismi di leadership dispersa, nonché da uno stile di apprendimento "incrementale" mediante cui le nuove esigenze e opportunitŕ proposte dalla concreta gestione d'impresa conducono all'adozione di valori e competenze integrabili con quelli tradizionali o addirittura in grado di potenziarli. In secondo luogo, si riscontra la tendenza a espandersi nel contesto, tipicamente tramite strategie di attraversamento di confini tra settori (p.es., alimentando sinergie pubblico-private) e forme di collaborazione "laterale" con gli interlocutori dell'ambiente di business e sociale; e al contempo la tendenza a includere il contesto, ricavandone stimoli e sollecitazioni, ma anche risorse e contributi, per la propria attivitŕ (p.es., nella co-progettazione dei servizi/prodotti). La terza dinamica, infine, tocca piů direttamente la gestione delle risorse umane. Le "persone dell'organizzazione" rappresentano non soltanto uno dei target destinatari delle azioni di sostenibilitŕ (nelle pratiche di selezione, formazione e sviluppo, welfare aziendale, ecc.) ma anche, piů profondamente, il veicolo fondamentale della realizzazione e del successo di tali azioni. Si tratta, cioč, di realtŕ organizzative in cui la valorizzazione delle persone muove dagli impatti sulle risorse umane, in sé cruciali in una prospettiva di sostenibilitŕ, agli impatti delle risorse umane attraverso il loro ruolo diretto e attivo nella gestione dei processi di business, nella costruzione di partnership con gli stakeholder e nei meccanismi di disseminazione interna di una cultura socialmente orientata. In tal senso, si distingue un rapporto circolare di rinforzo reciproco tra la "cittadinanza nell'impresa" e la "cittadinanza dell'impresa"; vale a dire, tra i processi interni di partecipazione/identificazione del personale nei riguardi delle prioritŕ dell'organizzazione e la capacitŕ di quest'ultima di generare valore molteplice e "condiviso" nel contesto (con i clienti, il tessuto imprenditoriale, le comunitŕ, gli interlocutori pubblici, ecc.). In conclusione, le imprese osservate appaiono innovative primariamente perché in grado di praticare la sostenibilitŕ in termini non solo di responsabilitŕ ma anche di opportunitŕ per la competitivitŕ organizzativa. Questa analisi suggerisce quindi uno sguardo piů ampio sulle implicazioni strategiche della CSR e invita a riflettere su come le questioni e i bisogni di rilievo sociale, a partire da quelli emergenti o acuiti dalla crisi economica (nel campo della salute, dei servizi alle famiglie, della salvaguardia ambientale, ecc.), possano e forse debbano oggi sempre piů situarsi al centro - e non alla periferia - del business e della prestazione di mercato delle imprese.
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Micangeli, Lucrezia. "Gioco d'azzardo e pubblicità ingannevole: il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato." PRISMA Economia - Società - Lavoro, no. 3 (January 2018): 127–46. http://dx.doi.org/10.3280/pri2016-003008.

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Amorim, Ana Clara Azevedo de. "Planned obsolescence and consumer protection." Law, State and Telecommunications Review 11, no. 2 (September 3, 2019): 153–76. http://dx.doi.org/10.26512/lstr.v11i2.27028.

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Анотація:
Purpose – The text addresses the problem of planned obsolescence from the point of view of consumer protection, based on the decisions of Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato which condemned Samsung and Apple on the grounds of the prohibition of unfair commercial practices. It aims to consider the scope of the applicable similar norms in Portuguese and Brazilian legal systems. Methodology – Analysis of the grounds relied on those decisions, as well as the relevant doctrine regarding planned obsolescence and consumer protection from a comparative law perspective. Findings – The text demonstrates which norms can ensure consumer protection in the case of technical or functional planned obsolescence, especially considering the communication dimension, which focuses on the right to information.
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Rago, Emilio. "Dal mercato del lavoro al mercato della conoscenza. Proposte operative." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 99 (May 2013): 119–48. http://dx.doi.org/10.3280/qua2013-099007.

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Анотація:
Per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro l'universitŕ ha sviluppato nel tempo approcci e strategie diversi: progetti sul campo, testimonianze aziendali, incarichi a professionisti esterni per insegnamenti specialistici o di frontiera, stage, uffici di placement, formazione extra-curriculare, eventi di presentazione delle aziende. L'attuale riforma dell'alto apprendistato facilita ulteriormente tale relazione, semplificando l'incontro tra studenti in alta formazione o ricerca e datori di lavoro. Il sentore č che questi interventi possano comunque non bastare, poiché non affrontano le questioni di fondo che condizionano le relazioni tra il mondo dell'universitŕ e quello del lavoro. Le considerazioni qui presentate problematizzano la situazione da un punto di vista differente. Universitŕ e azienda sono concepiti come due interlocutori fondamentali dell'offerta e della domanda di conoscenza. Nel mercato della conoscenza bisogna affrontare le questioni epistemologiche, pedagogiche e politiche che influenzano i processi di produzione e diffusione di conoscenza dal lato dell'offerta, e dal lato della domanda occorre intervenire sulle problematiche piů diffuse che impediscono una reale formazione integrale per lo sviluppo personale e professionale del lavoratore, formazione quanto mai necessaria per affrontare la complessitŕ, l'instabilitŕ e l'incertezza del mercato del lavoro contemporaneo. La proposta di riflessione vuole interessarsi sia delle dinamiche interne all'offerta di conoscenza e alla domanda di competenza, sia sui vari meccanismi di interazione che potrebbero facilitare questa transazione cognitiva. Permane, lungo tutto il ragionamento, la forte attenzione al valore dei metodi cooperativi nell'apprendimento universitario, organizzativo e tra i diffe renti operatori della conoscenza, per la creazione di quella saggezza pratica, la phronesis aristotelica, che vuole superare la tradizionale divisione tra teoria e pratica nel mondo della conoscenza. Le considerazioni nascono nell'ambito delle scienze manageriali, ma taluni ragionamenti, mutatis mutandis, possono essere applicati anche ad altri ambiti scientificodisciplinari
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Mennella, Antonella. "La criminalitŕ organizzata quale intermediario nel mercato del lavoro." ARGOMENTI, no. 31 (June 2011): 65–105. http://dx.doi.org/10.3280/arg2011-031003.

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Анотація:
Attribuendo una interpretazione alternativa, rispetto a quella offerta dalla letteratura economica, dei reticoli sociali nel mercato del lavoro, si intende mettere in luce il ruolo che la criminalitŕ organizzata gioca su questo mercato. In tal caso il ricorso alla rete per fini occupazionali non č frutto di una libera scelta ma diventa condizione necessaria per poter accedere al mercato del lavoro: un mercato che diventa cosě il campo sul quale vengono giocate le politiche clientelari e quelle del consenso sociale ed elettorale.
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Holcombe, Randall G., and Michael D. Stroup. "Federal Funding and the Cartelization of State Governments*." Journal of Public Finance and Public Choice 11, no. 2 (October 1, 1993): 101–9. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539680.

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Анотація:
Abstract Il finanziamento federale dei programmi governativi degli stati può essere giustificato con diverse argomentazioni.Questo studio discute da un punto di vista teorico gli effetti del finanziamento federale sulla concorrenza tra stati. L’indagine si basa sul modello di concorrenza tra governi di Tiebout e riguarda direttamente le spese pubbliche negli Stati Uniti (federali e statali).Sulla base di questo modello, l’analisi empirica della spesa statale negli Stati Uniti dimostra che un piò elevato livello di trasferimenti federali è associato ad una piò bassa variabilità della spesa statale complessiva, ed in particolare della spesa per salute, istruzione e benessere. La ragione di ciò sembra essere che i trasferimenti federali ai governi statali riducono la concorrenza intergovernativa, attuando quindi le differenze nella composizione della spesa statale: gli individui infatti hanno minore interesse a spostarsi da uno stato all’altro sulla base del confronto tra utilità della spesa statale e suo costo (che rimane invariato per la parte finanziata a livello federale).
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Mancaleoni, Anna Maria. "Pratiche commerciali scorrette (dip pricing): sanzioni e ruolo dell'Authority in Australia e in Italia." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 19 (February 2018): 97–161. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019005.

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Анотація:
Le due decisioni sopra riportate riguardano la violazione del regolamento sulle pratiche commerciali in due situazioni analoghe: in entrambi i casi il costo del biglietto pubblicizzato dall'impresa di trasporto non comprendeva un costo aggiuntivo che veniva addebitato al momento dell'effettivo acquisto del biglietto. Più precisamente, la decisione australiana che sanziona tale violazione segue un'altra decisione dello stesso tribunale che ha accertato la responsabilità: presenti due parti davanti al tribunale, l'Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) da un alto e la compagnia aerea Virgin dall'altro, la sanzione è applicata dal giudice con riferimento all'importo concordato tra le parti (sanzione congiunta), previa valutazione da parte del giudice dell'adeguatezza di tale importo. La decisione italiana è resa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), la quale, in un procedimento avviato dall'Autorità stessa nei confronti della compagnia marittima Moby, ne stabilisce la responsabilità, vieta la diffusione e la prosecuzione della pratica e condanna la società stessa al pagamento di un sanzione
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Mattiacci, Alberto, and Fabiola Sfodera. "I fattori di spinta all'evoluzione del mercato dell'auto elettrica: l'analisi dell'offerta." MERCATI & COMPETITIVITÀ, no. 2 (September 2012): 21–30. http://dx.doi.org/10.3280/mc2012-002004.

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Анотація:
Il primo modello di automobile era un'auto elettrica. Accantonata prima dall'auto tradizionale e poi da quella ibrida perché in grado di offrire prestazioni migliori, negli ultimi anni lo sviluppo del suo mercato sembra aver trovato nuovi impulsi. Superando l'approccio dualistico all'innovazione, di tipo supply push o demand pull, gli autori propongono una mappatura dell'offerta delle 51 auto elettriche disponibili nel mercato italiano, basata su un approccio integrato firm perspective e policy perspective. I risultati offrono un contributo alla comprensione dell'assetto e degli equilibri evolutivi nelle forze che governano il mercato e forniscono informazioni utili agli operatori e ai policy maker per la definizione di azioni coordinate e di strategie di marketing per lo sviluppo del mercato.
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Mattei, Marco Maria, Fabrizio Palmucci, and Pietro Bonetti. "Analisi di sensitività al tasso di cambio: un'informazione utile per gli investitori?" FINANCIAL REPORTING, no. 2 (June 2011): 33–62. http://dx.doi.org/10.3280/fr2011-002003.

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Анотація:
Il lavoro analizza gli effetti dell'entrata in vigore dell'IFRS 7, emanato dallo IASB con lo scopo di aumentare l'informazione sull'esposizione delle imprese ai rischi di mercato. La nostra ricerca indaga l'utilità per gli investitori dell'analisi di sensitività al rischio di tasso di cambio fornita dalle società quotate italiane. I risultati mostrano che prima dell'introduzione dell'IFRS 7 il mercato stimava erroneamente l'esposizione al tasso di cambio, mentre successivamente la sensitività dei rendimenti al tasso di cambio sembra allinearsi con le esposizioni dichiarate. Dall'analisi, inoltre, emerge che l'informazione sull'esposizione riduce la sensitività dei volumi al tasso di cambio. I nostri risultati integrano la letteratura statunitense fornendo evidenze di come un'analisi di sensitività anchesia utile al mercato.
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Colangelo, Margherita. "Un mercato europeo per gli slots aeroportuali: le prospettive del secondary trading." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 1 (January 2011): 27–41. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-001003.

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Анотація:
Negli ultimi anni probabilmente il problema piů rilevante che mina l'efficienza del settore aeroportuale riguarda l'insufficienza di slots aeroportuali per soddisfare l'intera domanda da parte delle compagnie aeree. Č generalmente condiviso che un'allocazione efficiente dell'esistente scarsa capacità, e dunque degli slots, puň costituire uno strumento per gestire lo squilibrio tra domanda ed offerta. Gli esperti concordano nel ritenere che l'attuale procedura di allocazione, in particolare ildegli slots, costituisca un'importante causa di inefficienza del mercato aereo europeo e indicano, come soluzione potenzialmente efficiente, l'adozione di meccanismi di mercato, in particolare l'introduzione di un mercato secondario. Con la Comunicazione del 30 Aprile 2008 la Commissione Europea ha per la prima volta riconosciuto la legittimità dello.
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Liotti, Giorgio, and Marco Musella. "Flessibilità e soddisfazione per il lavoro: Una riflessione generale." QUADERNI DI ECONOMIA DEL LAVORO, no. 113 (July 2022): 13–27. http://dx.doi.org/10.3280/qua2021-113002.

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Анотація:
Negli ultimi venticinque anni, l'Italia ha profondamente modificato il quadro delle regole generali alla base del funzionamento del mercato del lavoro (Blan-chard et al., 2014; Bassanini e Duval, 2006; O'Higgins, 2012; Dutt et al., 2015; Brancaccio et al., 2018; Arestis and González-Martínez, 2015; Liotti, 2020; 2021). Con l'obiettivo dichiarato di favorire l'aumento dell'occupazione e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, si sono - di fatto - applicate ricette di stampo neoliberista che hanno progressivamente portato ad una maggiore flessibilizzazione del mercato del lavoro. Uno dei problemi che non ci risulta sia stato analizzato dagli studiosi del mercato del lavoro è l'impatto di questo cambiamento di regole sul rapporto di "fiducia" tra imprenditori e lavoratori. In altre parole, come l'introduzione delle politi-che di flessibilità, che hanno reso via via il lavoro più instabile e precario, ha influito sulla sinergia tra lavoratore ed imprenditore, sinergia che rappresenta (come teo-rizzato da un filone interessante della letteratura sugli efficiency wages della teoria New-keynesian) uno dei pilastri del successo dell'impresa capitalista (per una ras-segna di questi modelli degli anni 80, si veda Jossa-Musella, 1996, cap. 20). Lo scopo di questo lavoro è iniziare a colmare questa lacuna, analizzando la dinamica del rapporto tra flessibilità del mercato del lavoro e "soddisfazione" per il lavoro (come proxy della fiducia dei lavorati nell'impresa) in Italia nel periodo compreso tra il 2001 e il 2018. Facendo uso della semplice statistica descrittiva (senza la presunzione di voler dare risposte semplici ad un tema così complicato, sia dal punto di vista teorico che empirico), si possono sottolineare due risultati principali: i) considerando il periodo 2001-2008, ad una maggiore flessibilità del mercato del lavoro si associa una repentina riduzione della soddisfazione dei lavo-ratori; ii) analizzando invece il periodo 2009-2018, tale relazione inversa sembra svanire. Già solo questa evidenza testimonia che le questioni da approfondire sono diverse e interessanti: si tratta, per esempio, non solo di studiare in modo più ap-profondito la relazione astratta tra flessibilità del mercato del lavoro e soddisfa-zione per il lavoro bensì, anche di indagare sui fattori economici, sociali e politici che sono alla base del mutamento dinamico del trend nei due diversi periodi considerati e, anche, ad esempio, di comprenderne l'impatto sulla produttività.
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Repetto, Giorgio. "Efficienza economica, libertà e tutela dai poteri privati: a cosa serve il principio di libera concorrenza?" DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 1 (March 2021): 99–122. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001005.

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Анотація:
Il crescente rilievo dei postulati dell'economia del benessere ha indotto, nell'ultimo mez-zo secolo, una trasformazione nelle finalità delle normative antimonopolistiche, dalla salvaguardia della libertà di contrarre al perseguimento dell'efficienza economica. Questa evoluzione ha influenzato la disciplina europea della concorrenza, che oggi tuttavia vede riespandersi una sua connotazione mutipurpose, in quanto rivolta al perseguimento di fina-lità ulteriori. Ciò induce a considerare con maggiore cautela le continuità e le dissonanze con l'ordinamento italiano, per il quale la concorrenza può essere ricondotta tanto a finalità di utilità sociale quanto alla necessità di tutela della libertà rispetto ai poteri privati.
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Grazia, Cristina, and Giulio Malorgio. "La performance della filiera ortofrutticola di esportazione dei Paesi Terzi del Mediterraneo nel mercato europeo: tra concorrenza e cooperazione." ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, no. 1 (April 2013): 73–101. http://dx.doi.org/10.3280/ecag2013-001004.

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