Статті в журналах з теми "Con il decreto legge n"

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Siniscalchi, Vincenzo. "Quattro anni al Csm: ri/epilogo." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (October 2010): 25–35. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-004003.

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Анотація:
La legge n. 181 del 2008: le modifiche alla disciplina del trasferimento d'ufficio nelle sedi «disagiate» e il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata» / 2. Il decreto legge n. 193 del 2009: l'abolizione delle sedi «a copertura immediata», la previsione temporanea di un nuovo trasferimento d'ufficio e la modifica della disciplina del "vecchio" trasferimento d'ufficio nelle sedi «disagiate» / 3. La legge n. 24 del 2010: la deroga, per i magistrati nominati con decreto ministeriale 2 ottobre 2009, al divieto di esercitare le funzioni requirenti al termine del tirocinio; la possibile assegnazione, per tutti i magistrati, a una sede provvisoria al termine del tirocinio e la successiva assegnazione della sede anche in deroga al decreto legislativo n. 160 del 2006 / 4. Considerazioni conclusive.
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Carbone, Luigi. "Le limitazioni della responsabilità erariale per la gestione dell'emergenza epidemiologica tra "decreto semplificazioni" e "decreto cura Italia": un sistema a geometria variabile." ECONOMIA PUBBLICA, no. 3 (November 2021): 81–88. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003004.

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Анотація:
L'articolo analizza brevemente le modifiche apportate alla disciplina della re-sponsabilità erariale dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni") e dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "decreto cura Italia"). I menzionati decreti-legge, nell'introdurre limitazioni a questa forma di responsabilità con specifico riferimento all'elemento soggettivo, rivelano talune criticità in punto di compati-bilità con l'art. 77 Cost. e con altri principi costituzionali, potendosi dubitare, in particolare, in ordine al rispetto del principio di responsabilità dei pubblici poteri e dei loro agenti, che anche in tempo d'emergenza deve ritenersi insuscettibile di deroghe, soprattutto attraverso l'esercizio del potere di decretazione d'urgenza
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Carla, Ponterio, and Riverso Roberto. "L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la morte annunciata del diritto del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 63–75. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006006.

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Анотація:
A nemmeno due mesi dalla firma unitaria dell'accordo interconfederale del giugno 2011, le relazioni industriali trovano una nuova fonte esterna di regolamentazione con l'art. 8 della legge di manovra finanziaria (legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), con cui si introduce la generale e praticamente illimitata derogabilitŕ da parte della contrattazione aziendale e territoriale agli assetti disciplinati dal contratto collettivo nazionale e, ciň che rappresenta la vera rottura con il sistema previgente, alla legge. Il pericolo concreto č rappresentato - al di lŕ della volontŕ delle parti sociali - dalla morte del diritto del lavoro, che sin qui ha risposto a una naturale vocazione all'inderogabilitŕ del principio di legge, e all'eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, garantito nella sua effettivitŕ dall'uniforme applicazione in sede giurisdizionale.
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Maria Filomia. "Dalla legge n. 1044/71 al sistema integrato “zerosei”: evoluzione storico-legislativa e riflessioni pedagogiche." IUL Research 2, no. 4 (December 20, 2021): 159–74. http://dx.doi.org/10.57568/iulres.v2i4.179.

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Анотація:
Il contributo intende ripercorrere l’evoluzione dei servizi dedicati all’infanzia, attraverso un’analisi del percorso legislativo che, partendo dalla legge n. 1044/71, “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”, arriva fino al decreto legge 13 aprile 2017, n. 65, che istituisce il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni.
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Giangiacomo, Bruno. "La mobilitŕ esterna dei magistrati e i suoi riflessi sulla mobilitŕ interna agli uffici giudiziari." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (June 2011): 43–58. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002005.

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Анотація:
A seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario intervenuta con la legge delega n. 150/2005 e con la legge n. 111/2007 il sistema della mobilitŕ dei magistrati č costituito da tanti sottosistemi quante sono le tipologie di mobilitŕ esterna e interna previste dall'ordinamento, dovendosi intendere la prima come quella disposta in via esclusiva con delibera del Csm all'esito di una procedura che ha inizio con la pubblicazione dei posti da parte dello stesso Consiglio, mentre la seconda ha inizio con un bando promosso dal dirigente dell'ufficio giudiziario e prosegue con l'iter previsto dalle procedure tabellari all'art. 7 bis regio decreto n. 12/1941.
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Mantini, Pierluigi, and Alberto Scaravaggi. "I fondi immobiliari nel federalismo patrimoniale. Profili giuridici." TERRITORIO, no. 58 (September 2011): 161–69. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-058016.

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Анотація:
La riforma del federalismo fi scale prende avvio con la legge delega n. 42/2009 e con il primo decreto attuativo n. 85/2010 sul federalismo patrimoniale. In particolare, l'art. 6 del decreto intende favorire la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare e sancisce precise regole affinché i fondi possano svolgere un ruolo attivo. I fondi immobiliari sono strumenti finanziari che consentono ai risparmiatori di partecipare ai risultati economici di iniziative immobiliari, utilizzando il modello organizzativo del patrimonio gestito da un intermediario professionale, le Sgr (Societŕ di gestione del risparmio) che si occupano di fondi immobiliari. In specie, i fondi ad apporto pubblico possono costituire uno strumento evoluto per le politiche di sviluppo urbano.
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Rumi, Tiziana. "LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 2021." Revista Eletrônica Direito e Política 17, no. 1 (June 9, 2022): 16–52. http://dx.doi.org/10.14210/rdp.v17n1.p16-52.

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Tra gli strumenti ADR non aggiudicativi un ruolo di primo piano è ricoperto dalla mediazione civile e commerciale. Nell’ordinamento italiano questo istituto è stato introdotto nel 2010, per attuare la direttiva europea n. 52 del 2008 ed è stato riformato dal Decreto del Fare (d. Lgs. 69/2013) nel tentativo di renderlo più appetibile. Nonostante questo intervento normativo, a distanza di dieci anni, l’istituto della mediazione in Italia riceve ancora una scarsa applicazione ed è per questo che il legislatore, nel quadro di una più ampia riforma del processo civile,che guarda agli strumenti alternativi come strumenti complementari di composizione dei conflitti ha, con la legge delega 206 del 2021, introdotto nuovi incentivi fiscali, per la mediazione.
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Feresin, Mariachiara. "I consulenti tecnici d'ufficio nei casi di affidamento dei bambini in situazioni di violenza domestica in Italia." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 116–26. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003011.

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In Italia, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli e il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, hanno stabilito che l'affidamento congiunto e la bigenitorialità sono fondamentali per garantire il miglior interesse del bambino. Nel processo di determinazione dell'affidamento dei figli, i giudici possono nominare un esperto (consulente tecnico d'ufficio-Ctu) per valutare le competenze genitoriali. Scopo di questo studio qualitativo è di indagare le conoscenze, le opinioni e il modus operandi dei Ctu nei casi di affidamento dei figli in situazioni di violenza domestica (VD). Sono state condotte interviste semistrutturate con 15 Ctu, poi analizzate qualitativamente. I risultati suggeriscono che nella gestione dei casi di affidamento dei figli, la maggior parte dei Ctu presenta: forti pregiudizi contro le donne, spesso colpevolizzate e/o penalizzate; adesione a modelli controversi (ad es. l'alienazione parentale); scarsa conoscenza del fenomeno della VD e della legge. È necessario sviluppare e implementare linee guida sul processo decisionale per l'affidamento dei bambini nel contesto della VD.
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Castellani, Cesare. "La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 41–53. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003004.

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L'articolo prende in esame le norme che troveranno immediata applicazione alla prossima data del 23 giugno 2022, quindi in un momento certamente anteriore a quello fissato dal legislatore della delega per l'approvazione dei decreti legislativi sugli altri aspetti della riforma. Vengono affrontate le problematiche connesse alla nuova disciplina dell'art. 403 c.c., alla riforma dell'art. 38 disp. att. nel rapporto con l'art. 709 ter c.p.c., alla figura del curatore speciale del minore.
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Voultsos, P., M. Casini, G. Ricci, V. Tambone, E. Midolo, and A. G. Spagnolo. "A proposal for limited criminal liability in high-accuracy endoscopic sinus surgery." Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no. 1 (February 2017): 65–71. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1292.

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Lo studio ha lo scopo di sollecitare una riforma della responsabilità penale che preveda una riduzione di responsabilità legale per la chirurgia ad alta precisione, per quella ad alto rischio, come per esempio la chirurgia endoscopica sinusale (ESS). Il contributo comprende una revisione della letteratura medica, concentrandosi sull’identificazione e sull’esame dei motivi per cui la tecnica di ESS corre un rischio molto elevato di produrre gravi complicazioni dovute a manovre chirurgiche inesatte. Tale contributo, prevede anche una revisione della teoria del diritto e della giurisprudenza britannica e italiana in merito alla negligenza medica, soprattutto con riferimento alla L. italiana n. 189 del 2012 (“Decreto Balduzzi”). Si è constatato che gravi complicanze dovute a manovre chirurgiche non corrette di ESS possono verificarsi, indipendentemente dalla prudenza/diligenza del chirurgo. La soggettività in termini giuridici risulta essenziale per la negligenza medica, soprattutto con riferimento alla chirurgia ad alta precisione. La legge italiana 189/2012 rappresenta una buona base per la limitazione della responsabilità penale derivante da manovre imprecise in chirurgia ad alta precisione, come appunto l’ESS. In conclusione, si considera che i chirurghi che eseguono ESS dovrebbero essere esonerati da responsabilità penale in caso di negligenza lieve sopravvenuta nonostante il rispetto delle line guida emanate.
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ANNESE, MARIELLA, Maria Raffaella Lamacchia, Vito Cascione, and Cristina Sunna. "I poli per l’infanzia ZeroSei." Contesti. Città, territori, progetti 1, no. 1 (October 27, 2022): 173–93. http://dx.doi.org/10.36253/contest-13457.

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La riforma del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni, approvata con il Decreto Legislativo n. 65/2017, attuativo della citata legge della “Buona scuola” interpreta, inaugura e declina in modo precipuo una nuova fase dell’evoluzione degli ambienti educativi e, attraverso la previsione dei caratteri distintivi dei Poli per l’infanzia (art. 3), si ritrovano anche gli elementi a partire dai quali identificare i poli per l’infanzia come luoghi urbani multifunzionali il cui carattere sociale oltrepassa il target dell’utenza principale, aprendosi alla comunità che insiste nel contesto urbano. Il lavoro guarda all’esperienza condotta da Regione Puglia dal 2017, nell’ambito della quale i Poli per l’infanzia ZeroSei vengono definiti con una chiara caratterizzazione urbana. I progetti esemplificativi di queste innovative strutture, esito di tre procedure concorsuali a regia regionale, assumono rilevanza non solo per essere stati concepiti sotto il profilo della qualità architettonica del manufatto e del rapporto tra spazio e apprendimento ma ancheper la loro capacità di integrarsi funzionalmente e fisicamente con lo spazio urbano circostante, per l'opportunità data dai contesti periferici in cui sono collocati di offrire una esperienza didattica integrata nella dimensione identitaria del quartiere rispetto al quale si pongono in forte continuità e relazione. L'occasione descritta, consente di trarre alcune prime riflessioni sul ruolo dello spazio educativo e dell’architettura degli spazi per l’apprendimento del target 0-6 per i diversi contesti urbani.
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Góralski, Wojciech. "Władza ustawodawcza Konferencji Episkopatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r." Prawo Kanoniczne 32, no. 1-2 (June 5, 1989): 45–57. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.03.

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Una piu ampia considerazione il Codice di Diritto Canonico del 1983 riserva alle Conferenze Episcopali, con novità di indicazioni corrispondenti al loro grande sviluppo storico e al principio di collegialità episcopale approfondito nel Concilio Vaticano II. Si poteva ritrovare un cenno di prefigurazione delle Conferenze Episcopali nel Codice del 1917 al can. 292 § 1, ma bisogna risalire al Concilio Vaticano II per trovare il fondamento giuridico dell’istituto cosi come e delineato nel nuovo CJC. Si tratta del decreto „Christus Dominus” (nn. 37-38). In esso si descrive tra l’altro la competenza della Conferenza Episcopale sul campo legislativo) (n. 38, 4). II suddetto decreto conciliare è diventato in seguito la base della normativa del CJC. Il can. 455 §§ 1-2 precisa la competenza legislativa della Conferenza Episcopale. L’autore si occupa prima di tutto dell’ambito e della natura della potestà legislativa accordata alla Conferenza Episcopale — in un modo generale — nel canone citato. L’ambito delle possibilità legislative è stato indicato nel can. 455 §§ 1-2. Perché i decreti generali che sono propriamente leggi (can. 29) siano emessi validamente debbono essere suffragati — in materia indicata nel diritto comune, oppure per mandato speciale della S. Sede — da almeno i due terzi dei voti favorevoli, da computarsi sul numero dei presuli che fanno parte alla conferenza con voto deliberativo. I medesimi decreti acquistano forza vincolante solo dopo che sono stati riconosciuti dalla Sede Apostolica e promulgati dalla Conferenza Episcopale. Per quanto riguarda la natura di questa potestà, secondo l’autore essa è la potestà ordinaria, perché è stata annessa dal diritto all’ufficio; la modesima potestà e poi propria, perché si esercita in nome proprio. Nella seconda parte dell’articolo si enumera i casi — indicati nei diversi libri del Codice di Diritto Canonico — nei quali le Conferenze Episcopali hanno l’obbligo ad emanare le norme giuridiche. Finalmente nella terza parte si indica — analogamente — i casi in cui le conference stesse hanno solo la possibilità di emanare le suddette norme. Ampie competenze legislative demandate alla Conferenza Episcopale danno così pratica attuazione al principio di sussidiarietà, al decentramento della potestà gerarchica, e concreta espressione della collegialità dei vescovi nella loro sollecitudine pastorale.
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Natale, Andrea. "La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (September 2011): 17–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002002.

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Premessa - 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 28.4.2011 - 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la sentenza El Dridi - 3. La revoca dei giudicati - 4. Configurabili altre ipotesi di reato? - 4.1. segue: L'art. 650 c.p. - 4.2. segue: L'art. 10 bis TU n. 286/1998 - 5. L'art. 13, co. 13, TU n. 286/1998 - 6. Il decreto legge n. 89/2011
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Di Luca, Natale Mario, and Gianluca Montanari Vergallo. "War pensions schemes: at the root of a set of medico-legal criteria as current as ever." Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia 22, no. 1-2-3 (December 27, 2017): 35–38. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2017.12.

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Анотація:
The following report has been devised in an attempt to address and elaborate on the medico-legal assessment criteria applicable to warrelated damages, in light of the Presidential Decree n. 915, 23rd, December 1978, by drawing comparisons among workplace-injury legislation, welfare systems, and the conventional standards within medico-legal doctrine. Among the elements herein analyzed: a) analytical criteria, expecting an overhaul and thorough implementation of injury case records; b) quality and quantity-related adjectivization such as «grave» and «remarkable»; c) the irrelevance of residual functional capabilities that do not provably affect one’s capacity to successfully engage in any given type of work; d) the assessment of multiple, permanent impairment instances, whether they be homogeneous, heterogeneous, monocrone (i.e. arising from a single event), policrone (resulting from multiple events), concurrent or coexisting; e) the definition of organ; f) the concept of paired organs; g) partial loss of the left-over organ. The paper’s authors ultimately highlight the enduring quality of the medico-legal criteria inherent to the legislation at hand, which, however, ought to be overhauled and updated in order to better reflect the conceptual developments that have occurred with regards to damage compensation in tort law and workplace injuries and occupational disease, which have given rise to the concept of biological damage as a basic one, worthy of redress in itself, regardless of further workrelated consequences. ---------- Il presente contributo analizza i criteri medico-legali di valutazione del danno patito a causa della guerra alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, operando un raffronto sia con i criteri previsti dalle leggi in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale sia con le tradizionali acquisizioni della dottrina medico-legale. In particolare, vengono analizzati: a) il criterio analogico, auspicando la revisione e l’adeguata implementazione della casistica delle menomazioni; b) le aggettivazioni qualiquantitative, come «grave» e «notevole»; c) l’irrilevanza di quelle residue capacità funzionali che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro; d) la valutazione delle menomazioni plurime a carattere permanente, a seconda che siano omogenee, eterogenee, monocrone, policrone, concorrenti o coesistenti; e) il concetto di organo; f) la nozione di organo pari; g) la perdita parziale dell’organo superstite. Gli autori concludono evidenziando la perdurante qualità dei criteri medico-legali previsti dalla normativa in esame, la quale, tuttavia, dovrebbe essere aggiornata per tenere conto dell’evoluzione concettuale intervenuta in sede sia di risarcimento del danno in responsabilità civile sia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, che ha introdotto la nozione di danno biologico quale danno di base, già di per sé meritevole di tutela indipendentemente da ulteriori conseguenze di carattere lavorativo e lucrativo. ---------- Este trabajo analiza los criterios médico-legales para evaluar el daño sufrido como resultado de la guerra a la luz del Decreto Presidencial n. 915 del 23 de diciembre de 1978, haciendo una comparación tanto con los criterios establecidos por las leyes sobre accidentes de trabajo y seguridad social como con las adquisiciones tradicionales de doctrina médico-legal. En particular, se analizan: a) el criterio analógico, esperando la revisión y la implementación adecuada de la casuística de impedimentos; b) adjetivos cualitativo-cuantitativos, tales como “serio” y “notable”; c) la irrelevancia de las capacidades funcionales residuales que no presentan ninguna utilidad para los efectos de la capacidad de trabajo rentable; d) la evaluación de impedimentos permanentes múltiples, según sean homogéneos, heterogéneos, monocromados, policromados, concurrentes o coexistentes; e) el concepto de un órgano; f) la noción de un órgano igual; g) pérdida parcial del órgano superviviente. Los autores concluyen destacando la calidad continua de los criterios médico legales establecidos por la legislación en cuestión, que, sin embargo, deberían actualizarse teniendo en cuenta la evolución conceptual que se produce tanto en la indemnización por daños en la responsabilidad civil como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que introdujo la noción de daño biológico como un daño básico, que ya en sí mismo merece protección, independientemente de otras consecuencias lucrativas y relacionadas con el trabajo.
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Pieronek, Tadeusz. "Administracyjne usunięcia lub przeniesienie proboszcza." Prawo Kanoniczne 32, no. 1-2 (June 5, 1989): 27–43. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1989.32.1-2.02.

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Dal decreto del papa Pio X Maxima cura (1910 a.) viene impiegata nella Chiesa la procedura amministrativa per la rimozione e per il transferimento del parroco dalla parrocchia, per le cause previste dalla legge. Tale procedura, con piccole modifiche, e stata codificata nel Codice del 1917. Ulteriori cambiamenti in materia sono stati introdotti nel Codice del 1983 sotto l’influsso del Vaticaino II. Tali cambiamenti prendono in considerazione, accanto al principio che si rifenisce alla durata del servizio pastorale del parroco, che e il bene delle anime, anche la difesa della posizione e dei dinitti del parroco e ció prima che il decreto di rimozione o transferimento dalla parrochia venga emesso. Nell’articolo vengono analizzate le norme del Codice del 1983 riguardanti la procedura di rimozione e di transferimento del parroco dalla parrocchia, ed anche i modi di difesa che gli spettano, sia prima che dopo l‘emissione del decreto del vescovo in materia.
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Ferri, Giampietro. "Obiettivo. Inamovibilitŕ dei magistrati e governo della istituzione giudiziaria. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati fra esigenze oragnizzative e principio di inamovibilitŕ." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 4 (September 2009): 61–81. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-004006.

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1. La legge n. 321 del 1991 e l'assegnazione d'ufficio dei magistrati per la copertura delle sedi «vacanti»2. Il trasferimento d'ufficio dei magistrati previsto dalla legge n. 133 del 1998 per la copertura delle sedi «disagiate»3. Le novitŕ introdotte dalla legge n. 181 del 2008: l'abolizione dell'assegnazione d'ufficio prevista dalla legge n. 321 del 1991 e la modifica dei criteri di identificazione delle sedi «disagiate»4. (segue) I benefici per i magistrati e il trasferimento d'ufficio nelle sedi «a copertura immediata» / 5. (segue) Il problema della sua compatibilitŕ con l'art. 107, comma 1, Costituzione6. Considerazioni conclusive.
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Troisi, Angela. "Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunitŕ per uno sviluppo sostenibile." ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no. 3 (July 2012): 553–68. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-003007.

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L'indagine analizza l'ambito delle operazioni di partenariato pubblico-privato volte alla realizzazione di progetti di significativa utilitŕ sociale e, dunque, ad elevato valore aggiunto in termini di benessere della collettivitŕ di riferimento. L'obiettivo avuto di mira č la valutazione del ruolo assunto dagli investimenti di interesse pubblico nel superamento della situazione di stallo che, al presente, caratterizza il nostro sistema economico-finanziario e, piů in generale, i mercati internazionali. Specifica attenzione, inoltre, č dedicata alla tematica concernente l'utilizzo della finanza di progetto nell'implementazione delle grandi opere infrastrutturali; mediante un approccio di natura economico-aziendalistica vengono approfonditi gli effetti dei recenti interventi normativi del legislatore italiano (d.l. 201/2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e d.l. 1/2012, convertito nella legge 24/3/2012, n. 27). Si ha riguardo, in particolare, alla regolamentazione del "contratto di disponibilitŕ" (art. 160-ter, codice dei contratti pubblici, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163), nonché all'introduzione dei c.d. "project bonds", la cui disciplina č stata inserita nel disposto dell'art. 157, cod. contr. pubbl., per effetto delle modifiche recate dall'art. 41, comma 1, del d.l. 1/2012 (c.d. decreto "Cresci-Italia").
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Di Pietro, M. L., M. Casini, A. Fiori, R. Minacori, L. Romano, and A. Bompiani. "Norlevo e obiezione di coscienza." Medicina e Morale 52, no. 3 (June 30, 2003): 411–55. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.666.

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L’autorizzazione della commercializzazione, in Italia, del Norlevo - prodotto a base di levonorgestrel - come contraccettivo d’emergenza (Decreto AIC/UAC n. 510/2000 del 26.09.2000) ha sollevato un intenso dibattito sul comportamento del medico che non vuole prescrivere per ragioni deontologiche ed etiche, sostanze che possano ostacolare il proseguimento dello sviluppo del concepito. Ci si chiede, inoltre, se questa decisione possa rientrare nella fattispecie prevista dall’art. 9 della Legge 194/78 in materia di obiezione di coscienza. Per dare una risposta a questo interrogativo, è stato necessario studiare, innanzitutto, il meccanismo di azione del levonorgestrel: solo qualora si fosse riscontrata la possibilità di un effetto abortivo, sarebbe stato possibile appellarsi alla suddetta legge. Poiché si è giunti alla conclusione che, accanto all’unico effetto contraccettivo (inibizione/ritardo dell’ovulazione) dimostrato, sono presenti anche e soprattutto effetti in fase post-fertilizzazione, è stata presa in esame la riflessione giuridica in materia. Alla luce dell’ordinamento italiano e delle decisioni della Corte Costituzionale, il rifiuto di prescrivere/somministrare il Norlevo rientra nelle previsioni dell’art. 9 della Legge 194/78, ma anche qualora questo non venisse riconosciuto, si rende sempre configurabile - a fronte del bene “vita umana” - anche una sorta di “clausola di coscienza” in base alla quale il medico ha diritto ad agire secondo i propri convincimenti interiori.
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Caterina Amorosi, Maria. "Riflessioni intorno al decreto legge n. 113/2018: quando l'immigrazione diventa una questione di sicurezza pubblica." DEMOCRAZIA E DIRITTO, no. 3 (February 2020): 165–87. http://dx.doi.org/10.3280/ded2018-003008.

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Romboli, Roberto. "Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (December 2011): 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Cesaritti, Monica. "«Liberazione dall'aborto»: l'articolato universo delle donne, il Pci e l'approvazione della legge 194." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (June 2011): 39–68. http://dx.doi.org/10.3280/mon2011-001002.

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Con la diffusione del neofemminismo in Italia si impose nel dibattito pubblico la questione della regolamentazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, considerata reato dal codice penale fascista ancora in vigore negli anni Settanta. Il dibattito coinvolse i partiti politici e vide in prima linea le donne. Furono le militanti della sezione femminile del Pci a imporre all'intero partito la discussione sull'aborto e la necessitŕ di un impegno concreto per l'approvazione di una giusta legge in materia. La maggiore sensibilitŕ della sezione femminile fu dovuta anche al costante contatto con le iscritte dell'Udi che, a loro volta, si confrontarono dapprima in scontri anche accesi, poi in dibattiti con posizioni sempre piů simili, ma mai del tutto convergenti, con i gruppi neofemministi. Dal punto di vista politico fu difficile arrivare all'elaborazione di una legge: l'iter parlamentare incontrň numerosi ostacoli, ma infine, grazie al Pci che seppe mediare tra le istanze dei partiti laici e di quelli cattolici, gli uni a favore della liberalizzazione, gli altri per il mantenimento del reato di aborto, fu possibile giungere all'approvazione di una legge condivisa, la n. 194.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Francesco, Menditto. "Il codice antimafia. Quale futuro per il giudice della prevenzione e per l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati?" QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 46–62. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006005.

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1. La diffusa richiesta del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione2. Gli obiettivi e i limiti della legge (delega) 13 agosto 2010 n. 1363. I gravi limiti dello schema di decreto delegato, le modifiche proposte, gli interventi del Governo4. Il contenuto complessivo del cd. codice antimafia (ovvero delle misure di prevenzione)5. I limiti delle disposizioni relative al procedimento di prevenzione, al sequestro e alla confisca dei beni6. I limiti (e le omissioni) delle disposizioni sull'amministrazione delle aziende sequestrate7. La tutela dei terzi: i limiti del procedimento, il giudice della prevenzione quale liquidatore dei beni sequestrati nell'interesse dei creditori8. I beni ipotecati: i limiti della nuova disciplina, l'assenza di norme transitorie9. L'incentivo alla vendita dei beni sequestrati e confiscati10. Verso una rapida modifica del cd. Codice antimafia.
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Casini, Carlo. "Riflessioni sulla “legge imperfetta”: il caso della procreazione artificiale in Italia." Medicina e Morale 52, no. 2 (April 30, 2003): 227–62. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2003.669.

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Questo articolo vuole essere un contributo per cercare di applicare nel modo più corretto possibile il pensiero del Santo Padre espresso nell’Enciclica Evangelium Vitae (paragrafo n. 73) alla materia della procreazione artificiale umana con specifico riferimento alla situazione italiana. L’analisi si articola su tre fronti: giuridico, politico, educativo-culturale. Per quanto riguarda l’ambito della scienza giuridica, l’Autore, - dopo aver chiarito che “vuoto legislativo” non significa “vuoto normativo” - effettua un’opera di ricognizione per vedere quali sono le norme dell’ordinamento giuridico italiano che regolano oggi la nuova materia della procreazione artificiale. Questa “fotografia” è finalizzata a capire qual è il livello di miglioramento e di peggioramento giuridico introdotto da una ipotizzabile legge confrontando in questo senso la normativa vigente con la riforma approvata dalla Camera il 18 giugno 2002. L’indagine nel campo politico muove dall’intento di valutare il comportamento del parlamentare cattolico che intende modificare con una legge una situazione ingiusta già esistente. A tal fine vengono inizialmente ripercorse le tappe delle procedure dell’iter legislativo e poi vengono considerate le condizioni politiche che possono farlo progredire e giungere a compimento. Gli aspetti educativo-culturali riguardano l’esigenza di fare chiarezza in ordine ai valori in gioco nella loro interezza. In sostanza l’appoggio ad una legge “imperfetta” migliorativa dell’esistente e comunque espressione del massimo bene possibile raggiungibile nel dato momento storico, deve accompagnarsi ad un’opera di illuminazione delle coscienze. E’ questo compito soprattutto dell’azione pastorale della Chiesa, ma anche del parlamentare cattolico la cui posizione deve “essere chiara e a tutti nota”. Per questo, conclude Casini, “l’azione educativa non deve sentirsi estranea all’impegno per ottenere una legge, che, per quanto ‘imperfetta’, si muova nella direzione dello stesso valore che presiede al messaggio educativo e culturale. In definitiva spiegare anche le ragioni della legge ‘imperfetta’ i limiti e gli obiettivi finali irrinunciabili, è, anch’esso, un aspetto di rilevante significato educativo e culturale”.
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Maggia, Cristina. "Pensieri sparsi sul percorso della riforma istitutiva del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie e sulla scomparsa nei fatti del tribunale per i minorenni." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 12–25. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003002.

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L'articolo ripercorre la genesi dell'approvazione della legge n. 206 del 2021 richiamando i passaggi parlamentari che l'hanno preceduta, con la presentazione alla deliberazione della Commissione parlamentare di un testo che era rimasto estraneo ai lavori della Commissione ministeriale di studio incaricata di studiare la riforma e che non ha avuto neppure nella discussione parlamentare alcun approfondimento. Il pregiudizio che ispira la proposta approvata viene qui esaminato in alcune delle sue conseguenze più negative, nel tentativo di individuare quelle possibilità di modifica delle norme primarie che potrebbero riallineare il testo di legge approvato ai criteri di una giustizia effettivamente rispondente agli interessi dei minori.
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Corona, Piermaria, and Emanuela Lombardo. "Elementi di riferimento per la gestione selvicolturale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale." L'Italia forestale e montana 77, no. 6 (January 30, 2023): 229–33. http://dx.doi.org/10.36253/lifm-1088.

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La necessità di gestire il dinamismo del paesaggio forestale italiano, significativamente segnato dalla crescente estensione delle superfici boschive, e, al contempo, la fruizione delle utilità ecosistemiche fornite dal bosco ha condotto all’aggiornamento della legislazione forestale con specifico riferimento anche al tema del paesaggio: in particolare, all’art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 34/2018 è previsto che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura, vengano concordati gli interventi riguardanti la gestione forestale nelle aree soggette a vincolo paesaggistico provvedimentale (art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004), nel rispetto di specifiche linee guida che saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale. In questa nota vengono fornite alcune riflessioni sul tema, in forma di discussione commentata, unitamente a una disamina esemplificativa della tipologia di interventi da includere nelle linee guida.
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Corona, Piermaria, and Emanuela Lombardo. "Elementi di riferimento per la gestione selvicolturale dei boschi soggetti a vincolo paesaggistico provvedimentale." L'Italia forestale e montana 77, no. 6 (January 30, 2023): 229–33. http://dx.doi.org/10.36253/ifm-1088.

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La necessità di gestire il dinamismo del paesaggio forestale italiano, significativamente segnato dalla crescente estensione delle superfici boschive, e, al contempo, la fruizione delle utilità ecosistemiche fornite dal bosco ha condotto all’aggiornamento della legislazione forestale con specifico riferimento anche al tema del paesaggio: in particolare, all’art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 34/2018 è previsto che con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le Regioni e i competenti organi territoriali del Ministero della cultura, vengano concordati gli interventi riguardanti la gestione forestale nelle aree soggette a vincolo paesaggistico provvedimentale (art. 136 del decreto legislativo n. 42/2004), nel rispetto di specifiche linee guida che saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale. In questa nota vengono fornite alcune riflessioni sul tema, in forma di discussione commentata, unitamente a una disamina esemplificativa della tipologia di interventi da includere nelle linee guida.
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Stradella, Elettra. "Il potere di ordinanza dei sindaci e l'"amministrazione emergenziale"." RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no. 3 (November 2010): 101–21. http://dx.doi.org/10.3280/sa2010-003011.

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L'articolo, prendendo le mosse da un inquadramento di carattere generale sul potere di ordinanza e i suoi fondamenti teorici, affronta il problema della amministrazione dell'emergenza e delle sue possibili degenerazioni. L'autrice si sofferma sulla disciplina normativa del potere di ordinanza prima e dopo l'approvazione della legge n. 125/2008 e del c.d. "decreto Maroni", mettendo in rilievo gli effetti prodotti in termini di esercizio effettivo, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, del relativo potere, nonché il rapporto tra diritto emergenziale e utilizzo in chiave performativa del diritto penale. Sottolinea in particolare la tendenza ad un impiego abnorme delle ordinanze, sia per sopperire a carenze politico-amministrative superabili attraverso una "ordinaria efficienza", sia soprattutto per rafforzare processi di stigmatizzazione simbolica nei confronti di determinate condotte, evidenziando come la modifica normativa del 2008 si stia rivelando causa di ulteriore stabilizzazione della stessa.
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Martínez Madrid, Diana, and Mónica Villar Bardales. "Análisis de las reglas de subcapitalización y propuesta de mejora a la luz del Decreto Legislativo N° 1424." Revista la Junta 1, no. 1 (November 21, 2018): 121–37. http://dx.doi.org/10.53641/junta.v1i1.9.

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El presente artículo es una investigación descriptiva y explicativa no experimental, que busca efectuar un análisis crítico de la nueva regulación de subcapitalización establecida en el Decreto Legislativo N° 1424. Asimismo, se toma como referente la implementación de la acción 4 de las recomendaciones BEPS en el Perú, y se compara con lo regulado en otros países de la región y en España. A través de este análisis, se propone revisar nuevamente lo normado por el Decreto Legislativo N° 1424 e implementar la acción 4 del Plan BEPS, pero de manera razonable y en concordancia con las particularidades de la economía peruana. Finalmente, la presente investigación demuestra que aún existen vacíos en lo regulado por el Decreto Legislativo N° 1424, respecto del límite de los gastos financieros por endeudamiento, los cuales deberán ser aclarados por el legislador para determinar qué sujetos se encuentran obligados al nuevo límite de subcapitalización.
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Liguori, Anna. "L'attuazione della direttiva rimpatri in Italia." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 15–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003002.

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Sommario: Introduzione - 1. Le conseguenze nell'ordinamento italiano della mancata trasposizione nel termine della direttiva rimpatri - 2. L'attuazione della direttiva con la legge n. 129/2011. Profili problematici in relazione alla disciplina dell'espulsione - 3. Segue: in relazione alla disciplina del trattenimento - 4. L'art. 10 bis - Osservazioni conclusive.
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Viviano, Maria Rosaria. "Su testamento in favore di fondo affidato per il «Dopo di noi» (Risposta a interpello 11 marzo 2022, n. 103)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1078–82. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.219.

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Massima In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’esenzione prevista dalla L. 22 giugno 2016, n. 112, art. 6 (c.d. legge «Dopo di noi»), si applica anche nel caso in cui i beni ed i diritti vengano destinati a fondi speciali istituiti in favore di persone con disabilità grave con atto mortis causa, in quanto tale tipologia di atti non è espressamente esclusa dalla norma e la destinazione tramite atto per causa di morte risulta coerente con la ratio dell’agevolazione.
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Treu, Tiziano. "Flessibilitŕ e tutele nella riforma del lavoro." GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no. 137 (February 2013): 1–51. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2013-137001.

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Il saggio contiene un'analisi generale della recente riforma del lavoro (l. n. 92/2012). In premessa si ricostruisce l'iter formativo del provvedimento anzitutto nel dibattito fra le parti sociali e il governo, di cui si sottolinea l'andamento contrastato, e poi in sede parlamentare, dove si č verificata una larga convergenza politica sul testo e sulle sue modifiche, che peraltro non ha impedito forti tensioni e diffuse critiche. Il saggio discute l'impostazione generale della legge ispirata al modello europeo della flexicurity, mettendola a confronto con le esperienze di altri paesi e tenendo conto delle particolaritŕ italiane. Sottolinea inoltre l'importanza della delega sulla partecipazione dei lavoratori nell'impresa, che č indicata fra i principi ispiratori del provvedimento. Il commento rileva la non completa corrispondenza dei principali blocchi della legge rispetto agli obiettivi dichiarati dal governo e ai modelli europei: la persistente debolezza degli ammortizzatori sociali, accentuata dalla storica inadeguatezza degli strumenti di politica attiva del lavoro; l'importanza della promozione dell'apprendistato come canale privilegiato di ingresso dei giovani al lavoro; le scelte contrastanti in tema di flessibilitŕ in entrata, consistenti da una parte in una parziale liberalizzazione del contratto a termine, dall'altra in interventi limitativi dei contratti a progetto, partite IVA, associazione in partecipazione, con il ricorso alla tecnica delle presunzioni e, per altro verso, con l'aumento dei costi contributivi (interventi non omogenei che riflettono la mancanza di una rivisitazione complessiva del lavoro autonomo); infine, la modifica dell'art. 18 dello St.lav. che realizza il superamento dell'anomalia italiana della reintegrazione come unica sanzione del licenziamento ingiustificato e riconduce la reintegrazione a ipotesi tassativamente indicate dalla legge, sostanzialmente marginali rispetto alla indennitŕ risarcitoria. Il saggio sottolinea, infine, l'importanza delle vicende applicative della legge, opportunamente soggette a monitoraggio, e il ruolo decisivo non solo della giurisprudenza, ma della contrattazione collettiva che č chiamata a modificare la normativa con interventi ai vari livelli nazionali e decentrati.
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Barioglio, Caterina, and Daniele Campobenedetto. "La trasformazione ordinaria. Gli effetti della legge n. 106/2011 sulla forma urbana a Torino." TERRITORIO, no. 95 (May 2021): 125–34. http://dx.doi.org/10.3280/tr2020-095014.

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In un momento storico in cui le città europee sono teatro di modifiche progressive piuttosto che di massive espansioni, acquista importanza il ruolo della disciplina dell'attività edilizia e delle forme di regolazione che agiscono sulle trasformazioni ordinarie. Questo contributo mira a esplorare gli esiti di uno di questi strumenti - la legge n. 106/2011. Lo studio offre una mappatura delle trasformazioni edilizie attuate, o approvate, tramite questa legge a Torino fino al 2019. L'obiettivo è comprendere il rapporto tra le intenzioni espresse dallo strumento regolativo e i suoi effetti sullo spazio della città: l'analisi dei tipi di intervento, del cambiamento di destinazioni d'uso e superfici di ogni trasformazione è messa in relazione con le modifiche volumetriche, per studiare gli esiti morfologici delle pratiche private di trasformazione e il loro ruolo nel processo di ‘produzione di città'. Parole chiave: trasformazione urbana; morfologia urbana; codici urbani
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Fucci, Stefania. "Un diritto nel "labirinto": la salute tra livelli essenziali di assistenza e costi standard." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (July 2012): 69–87. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002004.

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Анотація:
La Costituzione italiana ha riconosciuto il diritto alla salute come diritto soggettivo, che si sostanzia in una pretesa da parte dei cittadini a ottenere prestazioni e servizi, e in un correlativo obbligo in capo allo Stato di fornirli. In Italia, le politiche sanitarie adottate a partire dal 1948 sono state di fatto il risultato del contemperamento di due differenti esigenze: il soddisfacimento, da un lato, di tale diritto soggettivo, e dall'altro, di obiettivi di politica economica. Il lavoro passa in rassegna i principali dettati normativi che hanno avuto a oggetto il sistema sanitario italiano a partire dalla legge 833/78, per giungere all'analisi e alla discussione del recente decreto legislativo (n. 68/2011) che dŕ attuazione al federalismo fiscale in ambito sanitario, al fine di mettere in evidenza gli aspetti che sembrano andare nella direzione del riconoscimento del diritto sostanziale, e quelli che possono, invece, impedirne il pieno soddisfacimento.
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Miazzi, Lorenzo, and Giulia Perin. "Legge n. 94/2009: peggiora anche la condizione dei minori stranieri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (November 2009): 178–209. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004012.

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1. Italia e stranieri: un paese "cattivo" anche con i bambini2. Le modifiche riguardanti i minori non accompagnati2.1. Il ritorno alla Bossi-Fini e la sterilizzazione del contributo della giurisprudenza2.2. Profili di incostituzionalitŕ e prevedibili conseguenze delle modifiche normative sul flusso migratorio dei minori non accompagnati e sulla capacitŕ del nostro ordinamento di proteggerli efficacemente2.3. Minori irregolari con parenti in Italia e conversione del permesso di soggiorno alla maggiore etŕ2.4. I minori comunitari non accompagnati che esercitano la prostituzione e il rimpatrio assistito3. I figli dei matrimoni poligami4. Le limitazioni ai "ricongiungimenti alla rovescia"5. Il reato di immigrazione illegale e i minori5.1. Il trattenimento illegale: un reato che il minore non puň commettere5.2. L'ingresso illegale del minore: un reato inapplicabile5.3. Il procedimento penale a carico del minore5.4. Gli effetti della denuncia e della condanna; in particolare, gli effetti che l'introduzione della fattispecie di reato potrŕ avere in relazione all'art. 31, co. 3, TU 286/986. Dichiarazione di nascita e riconoscimento del figlio da parte dello straniero privo di autorizzazione al soggiorno6.1. La pericolosa ambiguitŕ del nuovo testo dell'art. 6, co. 2, TU 286/986.2. Il necessario ricorso all'interpretazione sistematica per rendere il nuovo testo dell'art. 6 TU conforme alla Costituzione e alle Convenzioni internazionali7. Il diritto all'istruzione dei minori irregolari: i dubbi sollevati dall'art. 6, co. 2, TU7.1. Cosa si intende per «prestazioni scolastiche obbligatorie»?7.2. La questione dell'accesso alla scuola dell'infanzia e alla scuola superiore di secondo grado dopo il compimento della maggiore etŕ7.3. La scuola, anche quella dell'infanzia e superiore di secondo grado, «č aperta a tutti»7.4. Erogazione di servizi volti a rendere effettivo il diritto allo studio e condizione di irregolaritŕ del soggiorno8. I limiti dell'attivitŕ interpretativa9. Esercizio effettivo dei diritti fondamentali da parte del minore e dei suoi genitori e reato di irregolaritŕ del soggiorno. L'impossibile convivenza9.1. La generalizzazione del divieto di segnalazione: una necessitŕ imposta dalla Costituzione dopo i recenti interventi legislativi
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Falconi, Federica. "Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana = Recent Italian case-law concerning EU Regulation on the law applicable to divorce and legal separation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 1 (March 8, 2018): 568. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4138.

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Riassunto: Il presente contributo propone una breve analisi della prassi applicativa italiana in relazione al regolamento (UE) n. 1259/2010 in tema di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Solo in un ristretto numero di casi le parti si sono avvalse della facoltà di optio legis loro concessa dall’art. 5 del regolamento, accordando preferenza alla legge nazionale comune. Più spesso, in mancanza di un accordo delle parti, la legge applicabile è individuata in applicazione dell’art. 8: ciò conduce nella maggior parte delle ipotesi all’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con il risultato di favorire l’integrazione sociale e ripristinando altresì la corrispondenza tra forum e jus.Parole chiave: Regolamento (UE) n. 1259/2010, divorzio e separazione personale, conflitti di leggi, diritto internazionale privato dell’Unione europea, optio legis, legge applicabile in mancanza di scelta.Abstract: This article offers a brief analysis of the Italian case-law concerning Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation. Only in a few cases, spouses have chosen the applicable law according to Article 5, by designating the law of their State of nationality. More frequently, absent a valid choice by the spouses, the law applicable to divorce or legal separation has been determined in accordance with Article 8: this usually leads to the application of the law of the country where the spouses are habitually resident, thereby promoting social integration and also restoring the correspondence between forum and jus.Keywords: Regulation (EU) No 1259/2010, divorce and legal separation, conflict-of-laws rules; private international law of the European Union, choice of law agreement, applicable law in the absence of a choice by the parties.
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Valdés-Pino, Mauricio Andrés, María Isabel Calvo-Álvarez, and Fernando Martínez-Abad. "Formación inclusiva del profesorado de primaria en tres regiones chilenas." Alteridad 16, no. 1 (December 27, 2020): 117–29. http://dx.doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.09.

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La formación inicial del docente de Educación General Básica (EGB) en Chile ha sido un tema que viene en discusión hace muchos años, sin embargo, no se ha ajustado a los requerimientos de las últimas legislaciones implementadas para abordar una educación inclusiva (Ley de inclusión, Decreto N°83 y actualizaciones del Decreto N° 170), así como tampoco se ha ajustado a las necesidades y requerimientos de quienes están al frente en cada aula junto a sus estudiantes. Este artículo pretende analizar e identificar las necesidades formativas en inclusión de los docentes egresados entre 2008 y 2018. Se aplicó un cuestionario elaborado ad hoc, con un diseño descriptivo (n=118) al profesorado. Los resultados señalan las necesidades formativas teóricas y metodológicas, con una predominancia en los aspectos metodológicos que permitan a los docentes trabajar con diversos diseños estratégicos que promuevan el auto-aprendizaje o trabajo colaborativo, implementar adaptaciones curriculares requeridas por el Decreto 83, generar planes educativos individuales, que permitan centrar el aprendizaje en la persona, conocer la importancia de los espacios virtuales para promover la educación inclusiva y resaltar la importancia de los recursos humanos (psicopedagoga, psicólogo, educadora diferencial u otros), para facilitar el trabajo con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Por lo tanto, esta investigación permitirá que las instituciones formadoras adecúen su formación a estas necesidades y generen proyectos de formación inicial y continua los docentes en Chile.
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Carcano, Domenico. "Il CSM dopo i 50 anni: amministrazione della giurisdizione e funzione disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 2 (May 2009): 13–21. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-002003.

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- Malgrado siano trascorsi 50 anni da quando, con la legge 24 marzo 1958 n. 195, č stata data attuazione alla norma costituzionale con la quale si sono trasferite dal Ministro della giustizia a un organo di governo autonomo tutte quelle funzioni mediante le quali si realizza la gestione del personale della magistratura, non sembra che sia stata ancora colta nella sua giusta dimensione la centralitŕ del Consiglio superiore della magistratura nell'assetto costituzionale.
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Stagnaro, Carlo, and Federico Testa. "Nucleare, "modello finlandese" e mercato: una strada percorribile per l'Italia?" ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no. 2 (April 2011): 39–55. http://dx.doi.org/10.3280/efe2010-002002.

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Con la legge n. 99 del 2009, l'Italia ha fatto il primo passo verso il ritorno alla produzione di energia nucleare sul proprio territorio. Questo articolo intende valutare la compatibilità del nucleare con un mercato elettrico liberalizzato facendo riferimento al caso della Finlandia e alle soluzioni ivi adottate. In secondo luogo confronta le indicazioni che emergono da questo esame con le scelte compiute e da compiere da parte del governo italiano. Infine formula alcune proposte di policy per rendere compatibile gli investimenti in centrali nucleari con l'attuale organizzazione del mercato elettrico soggetta alle direttive europee.
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Pucinotti, Raffaele, Rita A. De Lorenzo, and Chiara Bedon. "Seismic Isolation Devices for Protecting RC Buildings: The Frangipane School in Reggio Calabria." Applied Sciences 12, no. 24 (December 15, 2022): 12894. http://dx.doi.org/10.3390/app122412894.

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Seismic isolation devices, as known, are particularly efficient tools for the protection of newly designed or existing buildings and infrastructures and for the mitigation of maximum effects due to earthquakes. The highest is the vulnerability of a given existing construction, and the higher is the benefit in structural terms due to a possible retrofit intervention based on base isolation. This is especially the case of reinforced concrete (RC) building frames built in the 1960s in the Italian context and originally designed with a code of the first generation (“Regio Decreto Legge 25 Marzo 1935, n. 640”) in a city characterized by a long history of severe earthquakes (as the Reggio Calabria and Messina earthquake in 1908), and thus recognized as highly seismic regions. In this paper, a case-study application is proposed for the Frangipane school constructed in Reggio Calabria (Italy) and recently subjected to a major renovation intervention for its retrofit against the high seismic hazard.
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TAPIA OREJON, MARIA ISABEL MAGALY. "EL DECRETO SUPREMO N° 250-2020-EF, LIMITA EL ACCESO A LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS A LOS CONTRATOS DE OBRA EN EJECUCION." SCIENTIARVM 1, no. 1 (July 4, 2015): 3–9. http://dx.doi.org/10.26696/sci.epg.0131.

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El Ministerio de Economía y Finanzas, órgano rector de los proyectos de inversión pública mediante el Decreto Supremo N° 250-2020-EF, ha modificado el artículo 143.2 y el artículo 143.3 del Reglamento de Contrataciones del Estado, ha flexibilizado el uso de la Junta de Resolución de Disputas, a fin de prevenir disputas durante la ejecución del contrato de obra; este mecanismos preventivo, para solucionar los conflictos entre las partes contratantes toma importancia para lograr la finalidad del contrato. Sin embargo, del análisis efectuado, los efectos del Decreto Supremo N° 250-2020-EF, aún existe limitaciones en el acceso a la JRD. Esta disposición normativa es tan solo para los contratos vigentes a partir de la emisión de este decreto y que va a pasar con los contratos suscritos bajo el marco normativo de contrataciones derogado Decreto Legislativo N° 1017 y los contratos regulados bajo el amparo de la Ley N° 30225 y los regulados por las modificatorias mediante Decreto Legislativo N° 1341 y por el Decreto Legislativo N° 1444. Además, para que la Entidad pueda acceder a la JRD requiere presupuesto del tesoro público, previsto en la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD aprobado mediante la Resolución N° 184-2019-OSCE/PRE. Estas limitaciones repercutirían en la ejecución de los proyectos de inversión pública, formalizada mediante el contrato de obra bajo el ámbito de contrataciones de Estado, la existencia de los conflictos en los contratos de obra genera sobrevaloración del presupuesto público, una repercusión negativa en las condiciones de vida de los ciudadanos. Palabras claves: Junta de Resolución de Disputas, Limits, Ejecución del Contrato de Obra, Solución de Conflictos.
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Coronel-Yánez, Cristian Rodrigo, and Fabian Patricio Racines-Garrido. "Derechos de los servidores públicos por expedición del Decreto Ejecutivo N° 813 en el Ecuador." CIENCIAMATRIA 8, no. 4 (August 15, 2022): 56–74. http://dx.doi.org/10.35381/cm.v8i3.840.

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Se realizó un análisis centrado en la vulneración de los derechos de los servidores públicos, por efectos de la expedición del Decreto Ejecutivo N° 813, Compra de Renuncias Obligatoria, decreto que ha generado más disconformidad, que ventajas a los servidores de carrera, por cuanto vulnera los derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la seguridad Jurídica, al debido proceso entre otros. De tipo descriptivo. En el año 2020, la Corte Constitucional, en sentencia N° 26-18-in/20, en la acción pública de inconstitucionalidad, declaró la inconstitucionalidad parcial de las siguientes frases: “obligatorias” y “Las y los Servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente estos procesos aplicados por la administración”. Esta situación no ha dado solución a la afectación de derechos. El Decreto Ejecutivo que obligó al servidor público de carrera a vender su derecho al trabajo de una manera forzosa con la cesación definitiva de sus funciones laborales.
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Serventi Longhi, Enrico. "Gli italiani «senza patria». La denazionalizzazione degli esuli antifascisti: ideologia del fascismo e politica internazionale (1925-1932)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 1 (July 2012): 5–34. http://dx.doi.org/10.3280/mon2012-001001.

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Il saggio si propone di analizzare la genesi ideologica, l'applicazione e le conseguenze dell'approvazione della cosiddetta «legge sui fuorusciti» e della denazionalizzazione di 17 esuli antifascisti nel 1926. Mesi dopo il delitto Matteotti, la denazionalizzazione fu soprattutto uno strumento per colpire i protagonisti dell'efficace campagna democratica contro il regime e per dissuadere altri italiani dall'appoggiare le correnti antifasciste in esilio. Ma la legge 31 gennaio 1926 n. 108, detta, appunto, «legge sui fuorusciti», fu l'espressione coerente dell'orientamento culturale e ideologico del regime, teso a subordinare la cittadinanza italiana all'adesione al fascismo e a considerare come stranieri («senza patria») gli oppositori. La peculiare dottrina fascista della cittadinanza si pose in evidente contrasto con il tentativo degli organismi internazionali di eliminare l'apolidia e di stabilire una disciplina comune sui rapporti tra cittadino e Stato. Il provvedimento causň un'aspra controversia nella Societŕ delle nazioni, anche a causa delle proteste degli antifascisti italiani e dell'appoggio di correnti radico-socialiste francesi. Il dibattito fu il riflesso dell'inconciliabile differenza fra la visione della cittadinanza fascista e quella democratica e divenne un terreno su cui misurare il desiderio di Mussolini di affermare in sede internazionale i diritti della sua rivoluzione.
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Suchecki, Zbigniew. "Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (December 10, 2011): 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Cesqui, Elisabetta. "Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 63–111. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005007.

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Dal 19 giugno del 2006 il sistema disciplinare introdotto dal d.lgs 109/ 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. f della legge 25 luglio 2005 n. 150 č entrato in vigore. Privo originariamente di qualunque disposizione transitoria, esso č stato modificato in alcuni punti essenziali dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, che ha smussato le maggiori asperitŕ del testo originario (con riferimento soprattutto ad alcuni degli illeciti tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio dell'applicazione della norma di maggior favore limitatamente ai procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore ed esclusivamente per i fatti verificatisi in un momento precedente a essa (Cass., sez. unite, 26 ottobre 2006 n. 27172). Le cadenze temporali imposte al procedimento disciplinare dall'art. 15 (un anno dalla conoscenza del fatto per l'inizio nell'azione, due anni per le indagini e due anni per il dibattimento) e i tempi rilevabili dalla esperienza concreta, consentono di dire che i quattro anni della consigliatura appena conclusa rappresentano un campione significativo e che la fase di transizione, fatti salvi i procedimenti (non molti) per i quali la sospensione per pregiudiziale penale ha congelato il procedimento e quelli (pochi) che dovessero eventualmente nascere per fatti antecedenti venuti a conoscenza dei titolari dell'azione disciplinare con molto ritardo (fermo restando il limite decennale di decadenza dell'azione introdotto dal comma 1 bis dell'art. 15), č ormai sostanzialmente conclusa.
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Patrone, Matteo. "Il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del trustee e la sua responsabilità patrimoniale (App. Milano, 13 dicembre 2021, n. 3558)." Trusts, no. 3 (June 1, 2022): 496–98. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.121.

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Massima Il trustee è tenuto, quale proprietario di un immobile sito in un condominio, al pagamento delle spese condominiali. Il trustee risponde con tutti i propri beni (diversi e ulteriori rispetto a quelli trasferitigli in qualità di trustee) delle obbligazioni nascenti dal trust. L’omessa indicazione della qualifica di trustee in capo al destinatario di decreto ingiuntivo è irrilevante e non incide sulla validità della costituzione del rapporto processuale, tanto più ove non sia dimostrata la trascrizione dell’atto istitutivo del trust. È parimenti irrilevante che il decreto ingiuntivo venga emesso nei confronti del trustee identificato tramite il suo codice fiscale anziché mediante quello del trust.
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Nicotera, Luisa. "I/A. Recenti provvedimenti in materia di turismo / I/B. Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in G.U. - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2014)." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 11 (January 2015): 209–24. http://dx.doi.org/10.3280/dt2014-011009.

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Paoli, Matilde. "Un profilo professionale di altri tempi: il fondachiere." XI, 2019/4 (ottobre-dicembre) 11, no. 4 (November 5, 2019): 12–17. http://dx.doi.org/10.35948/2532-9006/2020.3257.

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Vari lettori ci chiedono quale sia il significato del termine fondachiere; alcuni di loro vorrebbero conoscere cosa si intendesse con questo termine nel 1930; più in particolare ci è stato chiesto cosa esso indicasse nel testo del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
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Wacogne, Remi, and Roberto Paladini. "Artigianato, città, politiche: il caso di Venezia e della nuova Legge regionale n. 34/20181." ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 130 (March 2021): 27–48. http://dx.doi.org/10.3280/asur2021-130002.

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La lr n. 34/2018 "per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", si col-loca in un contesto in cui l'interesse per il comparto appare rafforzato sia per la progressiva contrazione del numero delle imprese, sia per le opportunità che vengono riconosciute al settore in termini di sviluppo urbano sostenibile. Il contributo indaga il potenziale impatto del provvedimento sul territorio e sulle imprese, con particolare riferimento al contesto spe-cifico della Venezia insulare.
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Franzina, Pietro. "La disciplina internazionalprivatistica italiana della protezione degli adulti alla luce di una recente pronuncia = A recent decision involving the Italian rules of private international law on the protection of adults." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no. 1 (March 5, 2020): 219. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5186.

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Riassunto: Una recente pronuncia del Tribunale di Belluno offre l’occasione per discutere le difficoltà che circondano l’applicazione delle norme italiane di diritto internazionale privato relative alla protezione delle persone maggiorenni che, a causa di un un’infermità o di menomazioni psichiche o fisiche, non sono in grado di provvedere ai propri interessi. Investito di un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, il Tribunale ha affermato la sussistenza della giurisdizione italiana in ragione del fatto che la beneficiaria della misura di protezione –una cittadina macedone– aveva la propria residenza in Italia; circostanza rilevante, si legge nel provvedimento, tanto ai sensi dell’art. 3 quanto ai sensi dell’art. 9 della legge italiana di diritto internazionale privato (legge n. 218/1995), le norme generali riguardanti, rispettivamente, la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. Quanto alla legge applicabile, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che l’art. 43 della legge italiana di diritto internazio-nale privato richiama la legge nazionale della persona di cui trattasi, cioè, nella specie, la legge macedone. Si è dunque preoccupato di accertare se le norme macedoni sui conflitti di leggi richiamassero una legge diversa, ed è giunto alla conclusione che queste rinviassero nel caso di specie alla legge italiana. Anche il diritto internazionale privato macedone assoggetta in via ordinaria la protezione degli adulti alla legge del paese di cittadinanza dell’interessato, ma esiste nel sistema macedone una clausola di eccezione di carattere generale che, in un caso come quello considerato, interamente collegato con l’Italia (a parte la cittadinanza della beneficiaria) corregge il richiamo predetto e riconduce la fattispecie sotto il diritto italiano. Da qui, in forza dell’art. 13 della legge italiana di diritto internazionale privato, in tema di rinvio, l’applicabilità del diritto italiano. L’articolata argomentazione che sorregge la pronuncia, in sé convincente, mette in luce le ragioni per le quali l’assetto normativo attuale appare inadeguato a soddisfare gli interessi che oggi dominano la materia, quali risultano in particolare dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità. La ratifica italiana della Convenzione dell’Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti comporterebbe, si sostiene nell’articolo, vantaggi significativi. Parole chiave: disabilità; capacità; supporto nella assunzione di decisioni; competenza giurisdizionale; procedimenti contenziosi e volontari; legge applicabile; rinvio; clausola di eccezione. Abstract: A recent decision by the Tribunal of Belluno provides the opportunity to discuss the difficulties that surround the application of the Italian rules of private international law concerning the protection of adults who, by reason of an impairment or insufficiency of their personal faculties, are not in a position to protect their interests. Seised of a request for the appointment of an “amministratore di sostegno” (a person charged with assisting the adult concerned in the taking of particular decisions), the Tribunal found it had jurisdiction on the ground that the person for whom the protection was sought – a national of Macedonia – resided in Italy. As noted by the Tribunal, this provided a sufficient basis for jurisdiction under both Article 3 and Article 9 of the Italian Statute on Private International (Law No 218 of 1995), concerning jurisdiction over contentious and non-contentious proceedings, respectively. As regards the applicable law, the Tribunal observed at the outset that, pursuant to Article 43 of the Italian Statute, the protection of adults is governed by the law of the State of nationality of the adult concerned, that is, in the circumstances, the law of Macedonia. The Tribunal went on to assess whether the conflictof-laws rules in force in Macedonia refer, in turn, to the law of the different country, and found that they refer the matter back to Italian law. Like the Italian Statute, the Macedonian Statute of Private International Law provides that the protection of adults be governed by the law of nationality of the adult in question. However, the Macedo-nian Statute includes a general exception clause pursuant to which, in the Tribunal’s view, the case must rather be considered to be governed by Italian law, given that the case is con-nected with Italy in all respects, apart from the nationality of the person concerned. Hence, according to Article 13 of the Italian Statute, on renvoi, the application of Italian law. The Tribunal’s complex reasoning, while persuasive in itself, illustrates the reasons why the cur-rent legal landscape hardly suits the interests underlying this area of law, in particular as they result from the United Nations Convention on the rights of persons with disabilities of 2006. The paper argues that the picture would significantly improve if Italy ratified the Hague Convention of 2000 on the international protection of adults. Keywords: disability; capacity; assisted decision-making; jurisdiction; contentious and non-contentious proceedings; applicable law; renvoi; exception clause.
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