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Camagni, Roberto, Roberta Capello, and Andrea Caragliu. "Le città metropolitane: leader all'interno della gerarchia urbana in Italia?" ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no. 132 (November 2021): 121–52. http://dx.doi.org/10.3280/asur2021-132006.

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Анотація:
Sulla base della teoria delle localita centrali, questo lavoro paragona la performance delle 14 citta metropolitane, istituite con la legge Delrio, al resto del Paese, per comprendere se tali citta si distacchino dal resto del Paese per posizionamento nella gerarchia urbana. I risultati suggeriscono che i criteri di applicazione della legge con cui si sono definiti i perimetri delle stesse con quelli delle province che hanno sostituito, non hanno dato luogo ad un gruppo coeso di citta per posizionamento relativo e performance all'interno della gerarchia urbana italiana.
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Carla, Ponterio, and Riverso Roberto. "L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011 n. 148 e la morte annunciata del diritto del lavoro." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 6 (February 2011): 63–75. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006006.

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Анотація:
A nemmeno due mesi dalla firma unitaria dell'accordo interconfederale del giugno 2011, le relazioni industriali trovano una nuova fonte esterna di regolamentazione con l'art. 8 della legge di manovra finanziaria (legge 14 settembre 2011 n. 148 di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138), con cui si introduce la generale e praticamente illimitata derogabilitŕ da parte della contrattazione aziendale e territoriale agli assetti disciplinati dal contratto collettivo nazionale e, ciň che rappresenta la vera rottura con il sistema previgente, alla legge. Il pericolo concreto č rappresentato - al di lŕ della volontŕ delle parti sociali - dalla morte del diritto del lavoro, che sin qui ha risposto a una naturale vocazione all'inderogabilitŕ del principio di legge, e all'eguaglianza del trattamento, su tutto il territorio nazionale, garantito nella sua effettivitŕ dall'uniforme applicazione in sede giurisdizionale.
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Falconi, Federica. "Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana = Recent Italian case-law concerning EU Regulation on the law applicable to divorce and legal separation." CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no. 1 (March 8, 2018): 568. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4138.

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Анотація:
Riassunto: Il presente contributo propone una breve analisi della prassi applicativa italiana in relazione al regolamento (UE) n. 1259/2010 in tema di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Solo in un ristretto numero di casi le parti si sono avvalse della facoltà di optio legis loro concessa dall’art. 5 del regolamento, accordando preferenza alla legge nazionale comune. Più spesso, in mancanza di un accordo delle parti, la legge applicabile è individuata in applicazione dell’art. 8: ciò conduce nella maggior parte delle ipotesi all’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con il risultato di favorire l’integrazione sociale e ripristinando altresì la corrispondenza tra forum e jus.Parole chiave: Regolamento (UE) n. 1259/2010, divorzio e separazione personale, conflitti di leggi, diritto internazionale privato dell’Unione europea, optio legis, legge applicabile in mancanza di scelta.Abstract: This article offers a brief analysis of the Italian case-law concerning Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation. Only in a few cases, spouses have chosen the applicable law according to Article 5, by designating the law of their State of nationality. More frequently, absent a valid choice by the spouses, the law applicable to divorce or legal separation has been determined in accordance with Article 8: this usually leads to the application of the law of the country where the spouses are habitually resident, thereby promoting social integration and also restoring the correspondence between forum and jus.Keywords: Regulation (EU) No 1259/2010, divorce and legal separation, conflict-of-laws rules; private international law of the European Union, choice of law agreement, applicable law in the absence of a choice by the parties.
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Zollo, Mauro. "Il nuovo articolo 38 delle disposizioni attuative del codice civile: questioni di diritto intertemporale." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 91–96. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003008.

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Анотація:
L'autore analizza il nuovo istituto di "cessione di competenza" del tribunale per i minorenni in favore del Giudice della separazione o del divorzio, conseguentemente all'instaurazione del giudizio civile quando sia già pendente il giudizio minorile, disciplinato dall'articolo unico, comma 28 della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esso costituisce un'assoluta innovazione, che "silenziosamente" modifica il concetto teorico della competenza quale presupposto processuale, valutabile solo con riguardo al momento genetico del contenzioso. Ulteriormente, è foriero di divergenze interpretative in merito alla sua applicazione ai procedimenti già pendenti innanzi al tribunale per i minorenni al momento dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2021. Infatti, appare dubbio se, ai fini della applicabilità delle nuove norme, rilevi solo la circostanza che il procedimento di separazione o divorzio abbia avuto inizio decorso il centottantesimo giorno di entrata in vigore della legge, o se, piuttosto, debba ritenersi che anche il procedimento minorile, per quanto già pendente, debba essere stato instaurato nel suddetto lasso temporale.
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Senon, Jean-Louis. "Un bilancio con luci ed ombre dell'interfaccia sanitŕ giustizia." PSICOBIETTIVO, no. 2 (July 2011): 69–78. http://dx.doi.org/10.3280/psob2011-002005.

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Анотація:
L'autore traccia un bilancio a dieci anni di distanza dalla promulgazione in Francia della legge relativa alla prevenzione e alla repressione dei reati sessuali e alla protezione dei minori di dieci anni. In questa legge č stato introdotto l'obbligo di cura su mandato giudiziario per gli autori di violenze sessuali. Dopo aver descritto i principali riferimenti teorici di area francofona, l'autore affronta alcuni aspetti peculiari del trattamento di autori di violenze sessuali, in particolare alla luce delle problematiche relative alla applicazione dell'obbligo di cura su mandato giudiziario previsto dalla legge del 1998.
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Menis, Claudio. "Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Charrier, Guy. "Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Dzierżon, Ginter. "Troska Roty Rzymskiej o jedność jurysprudencji w Kościele." Prawo Kanoniczne 42, no. 1-2 (June 15, 1999): 191–207. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1999.42.1-2.07.

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La norma contenuta nell’articolo 126 dela Costituzione Pastor Bonus forma un nuovo dato legislativo. Uno dei compiti istituzionali della Rota Romana e quello di promuovere l’unita della giurisprudenza nella Chiesa. L’interpretazione giurisprudenziale di questo Tribunale ha valore di riferimento per gli altri tribunali ecclesiatici. Quindi essa diviene autorita non soltanto morale, ma pripriamente giuridica, in quanto incide sulla interpretazione e sulla concreta applicazione della legge.
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Fernández, Rojo Gabriela. "L'esperienza argentina nella mediazione." SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no. 2 (December 2011): 193–98. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-002010.

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Анотація:
La legge sulla mediazione obbligatoria č stata introdotta in Argentina fin dalla seconda metŕ degli anni novanta e, salvo eccezioni, ha avuto applicazione generalizzata alle controversie civili. Le statistiche riferite agli ultimi quindici anni, testimoniano il successo della iniziativa.
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Davidde Elio. "Il riconoscimento dell'autorità accessoria della FCC da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti: convergenza con l'applicazione della teoria dei poteri impliciti nel diritto brasiliano." International Journal of Science and Society 4, no. 4 (October 14, 2022): 40–49. http://dx.doi.org/10.54783/ijsoc.v4i4.550.

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Questo rapporto mette a confronto gli istituti di autorità accessorie ei poteri impliciti nello sviluppo della teoria sulle competenze amministrative delle agenzie di regolamentazione brasiliane. La definizione della giurisdizione accessoria della FCC è stata descritta sulla base delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti e della Corte d'Appello del Distretto di Columbia. Sono state presentate lezioni dottrinali e dichiarazioni dei Ministri della Corte Suprema Federale brasiliana sul riconoscimento dei poteri impliciti al necessario adempimento dei doveri legali. Risultati – È stata dimostrata la confluenza di questi due filoni teorici per il riconoscimento di competenze non direttamente espresse dalle agenzie di regolamentazione. L'opera contribuisce al riconoscimento delle competenze dell'agenzia di regolamentazione delle telecomunicazioni brasiliana che, sebbene non espressamente previste, emergono come un imperativo per l'adempimento delle responsabilità direttamente attribuite dalla legge a tale autarchia. L'articolo presenta un istituto giuridico attuale di tradizione nordamericana la cui applicazione all'area delle telecomunicazioni brasiliana non è ancora risolta, nonostante la sua compatibilità con concetti già accettati nel diritto brasiliano.
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Carè, Alessandra. "Medicina di genere: normativa e rilevanza nella ricerca biomedica." CARDIOLOGIA AMBULATORIALE 30, no. 1 (May 31, 2022): 3–5. http://dx.doi.org/10.17473/1971-6818-2022-1-1.

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L’approccio di genere rappresenta un cambiamento culturale che pone ogni persona al centro della cura. È un vero cambio di prospettiva che indica come aspetti fondamentali l’inclusione e la valorizzazione delle variabili biologiche, ambientali e sociali, dalle quali possono dipendere le differenze di salute tra i generi. La legge 3/2018 all’articolo 3 “Applicazione e diffusione della medicina di genere nel Servizio Sanitario Nazionale”, attraverso un Piano attuativo e con l’istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità dell’Osservatorio Nazionale per la Medicina di Genere, riporta gli step da considerare per assicurare l’avvio, il mantenimento nel tempo e il monitoraggio delle azioni richieste. Scopo primario sarà il raggiungimento di una reale equità nelle cure che tenga conto delle differenze di sesso e genere nella programmazione e nell’organizzazione dell’offerta sanitaria.
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Castellani, Cesare. "La legge delega 26 novembre 2021, n. 206 e le disposizioni immediatamente precettive." MINORIGIUSTIZIA, no. 3 (April 2022): 41–53. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003004.

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L'articolo prende in esame le norme che troveranno immediata applicazione alla prossima data del 23 giugno 2022, quindi in un momento certamente anteriore a quello fissato dal legislatore della delega per l'approvazione dei decreti legislativi sugli altri aspetti della riforma. Vengono affrontate le problematiche connesse alla nuova disciplina dell'art. 403 c.c., alla riforma dell'art. 38 disp. att. nel rapporto con l'art. 709 ter c.p.c., alla figura del curatore speciale del minore.
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Cesqui, Elisabetta. "Osservazioni asistematiche sul primo quadriennio di applicazione del nuovo sistema disciplinare." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 5 (January 2011): 63–111. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005007.

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Dal 19 giugno del 2006 il sistema disciplinare introdotto dal d.lgs 109/ 2006, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. f della legge 25 luglio 2005 n. 150 č entrato in vigore. Privo originariamente di qualunque disposizione transitoria, esso č stato modificato in alcuni punti essenziali dalla legge 24 ottobre 2006 n. 269, che ha smussato le maggiori asperitŕ del testo originario (con riferimento soprattutto ad alcuni degli illeciti tipizzati e al potere di intervento del ministro in dibattimento) e ha introdotto, per la fase di transizione dal vecchio al nuovo regime, il principio dell'applicazione della norma di maggior favore limitatamente ai procedimenti disciplinari iniziati dopo la sua entrata in vigore ed esclusivamente per i fatti verificatisi in un momento precedente a essa (Cass., sez. unite, 26 ottobre 2006 n. 27172). Le cadenze temporali imposte al procedimento disciplinare dall'art. 15 (un anno dalla conoscenza del fatto per l'inizio nell'azione, due anni per le indagini e due anni per il dibattimento) e i tempi rilevabili dalla esperienza concreta, consentono di dire che i quattro anni della consigliatura appena conclusa rappresentano un campione significativo e che la fase di transizione, fatti salvi i procedimenti (non molti) per i quali la sospensione per pregiudiziale penale ha congelato il procedimento e quelli (pochi) che dovessero eventualmente nascere per fatti antecedenti venuti a conoscenza dei titolari dell'azione disciplinare con molto ritardo (fermo restando il limite decennale di decadenza dell'azione introdotto dal comma 1 bis dell'art. 15), č ormai sostanzialmente conclusa.
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Bompiani, Adriano. "Diritti del minore e solidarietà fra le famiglie nell'affidamento eterofamiliare." Medicina e Morale 43, no. 4 (August 31, 1994): 691–722. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1008.

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L'Autore, dopo aver brevemente richiamato i contenuti della Convenzione lntemazionale dei diritti dell'Infanzia (New York 1989, ratificata dall'Italia con la legge 27 maggio 1991 n. 176) riguardanti la promozione dell'affidamento temporaneo minorile a famiglia diversa da quella originaria allorché quest'ultima si trovi in condizione di difficoltà altrimenti non superabile e tale da compromettere l'allevamento e l'educazione del minore, si sofferma a considerare le varie condizioni di inadeguatezza, o anche di patologia, della famiglia che determinano la condizione di rischio sopra indicata a danno del minore. Rileva altresì come sempre più frequenti nella società moderna siano anche i fenomeni di devianza e di trasgressione giovanili. In questo contesto, valuta l'apporto che ha dato l'istituto dell'affidamento eterofamiliare nell'esperienza italiana di questi ultimi anni, a partire dall'entrata in vigore della legge "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" (4 maggio l 983, n.184). Descrive gli aspetti positivi e le difficoltà della corretta applicazione dell'istituto dell'affidamento eterofamiliare, le distorsioni cui ha dato luogo considerando sia le caratteristiche degli affidanti e degli affidatari che la durata dell'affidamento, le caratteristiche dell'attuale mentalità del giudice minorile e dell'operatore sociale (spesso conflittuali nella formazione e nella prassi), le competenze del servizio sociale e del Tribunale dei minori. Auspicando la chiarificazione volenterosa dei problemi sollevati ed una migliore conoscenza generalizzata, nella società, delle potenzialità che offre tale istituto, si sofferrna sugli aspetti etici dell'affidamento eterofamiliare, cui va riconosciuta ispirazione solidaristica ed alto contenuto morale se correttamente impiegato.
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Savio, Guido. "La nuova disciplina delle espulsioni conseguente al recepimento della direttiva rimpatri." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (December 2011): 30–50. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003003.

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Sommario: Introduzione - 1. L'obbligo, sussistente in capo al prefetto, di disporre l'espulsione "caso per caso" e l'attribuzione di forza di legge al permesso di soggiorno per motivi umanitari - 2. Le modifiche all'art. 13, co. 2, lett. b) TU - 3. Il divieto di espulsione o della sua esecuzione coattiva dello straniero in uscita dal territorio nazionale - 4. Le nuove ipotesi di esecuzione coattiva dell'espulsione - 5. Quando sussiste il rischio di fuga - 6. La richiesta di concessione di un periodo per la partenza volontaria - 7. Le misure imposte nel caso di concessione del termine per la partenza volontaria - 8. La nuova disciplina del divieto di reingresso - 9. La nuova disciplina del trattenimento - 10. Le eccezioni facoltative al trattenimento - 11. Il nuovo ordine di allontanamento del questore - 12. La nuova edizione dei reati d'inottemperanza all'ordine del questore - 13. Il tentativo di riduzione dell'ambito di applicazione del "giustificato motivo" - 14. I programmi di rimpatrio assistito e le disposizioni in materia di categorie vulnerabili, brevi cenni - Considerazioni conclusive.
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Borek, Dariusz. "Uprawnienia i obowiązki ordynariusza w początkowej fazie wymiaru kar (kann. 1341-1342)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 255–90. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.08.

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In questo articolo vengono analizzati i canoni 1341 e 1342 del CIC/1983. Lanalisi viene fatta alla luce dell’attuale interpretazione dottrinale in materia della giusta applicazione delle pene. Canoni sottoposti all’analisi riguardano le competenze e gli obblighi del Ordinario nella fase iniziale dell'applicazine delle pene ecclesiastiche. Si tratta del momento molto importante nel iter dell’applicazione delle pene, e cioè della possibilità e necessità di iniziare il processo penale canonico e scelta del modo di procedere: giudiziale o amministrativo. La prima parte dell’articolo l’autore ha dedicato alla problematica del delitto canonico, della possibilità e della necessità del processo penale canonico. Ordinario prima di avviare vero processo penale (o quello in via giudiziale oppure quello in via amministrativa) deve avere la notizia almeno probabile del delitto. Non basta la notizia di qualsiasi violazione, ma è necessario che il comportamento denunciato sia incluso tra i delitti previsti nel diritto canonico. Soltanto così si può passare all’avvio del primo passo del processo e cioè all’indagine previa. Terminata questa si deve rispondere alle domande se il processo canonico è possibile e se questo processo è anche necessario. Può darsi, che, a causa della prescrizione dell’azione criminale, il processo non sarà possibile anche se ci fossero certe prove del delitto. A quanto pare una eccezione troviamo al riguardo dei delitti riservati alia Congregazine per la Dottrina della Fede. Secondo la concessione data dal Sommo Pontefice nel 2002 i delicta graviores, anche se sono passati in prescrizione, possono essere ripresi sulla fonadata petizione dei vescovi interessati. Alla luce della disposizione del can. 1341 si può dire che applicazione delle pene in Ecclesia diventa extrema ratio, e cioè la via che si puo intraprendere soltanto, quando l’autorità ha fatto inutilmente rifferimento ad altri mezzi di carattere pastorale. Un’altro punto dell’articolo viene dedicato all’analisi delle disposizioni che bisogna tenere conto nel momento della scelta della via giudiziale o amministrativa per applicare le pene. Seguendo le disposizioni del can. 1342 si deve notare che la via giudiziale dell’applicazione delle pene ecclesiastiche è la via normale ed obbligatoria. Ordinario per principio è obbligato di scegliere questo modo di procedere, inoltre la via giudiziale è obbligatoria per l’applicazione delle pene espiatorie perpetue. Obbligo di scegliere la via giudiziale potrebbe risultare anche dalla legge o precetto che vietano l’applicazione delle pene tramite la via amministrativa. Invece la via amministrativa è possibile da scegliere soltanto sotto la condizione, e cioè soltanto nel caso se ci fossero le giuste cause che si opponessro alla via giudiziale. Fermo restando però divieto di scegliere la via amministrativa nel caso diapplicazione delle pene espiatorie perpetue, come pure del divieto previsto nella legge o nel precetto. Come si può vedere dall’analisi dei elementi specifici del processo giudiziale e quello amministrativo, sia l’uno che l’altro possiede i strumnenti neccessari per garantire, che la pena diventi veramente l’applicazione di quello che e veramente „iustum et bonum” in caso concreto. Bisogna notare però che il processo in via giudiziale (grazie alla sua struttura) offre più garanzie per salvaguardare i diritti delle persone e per arrivare alla verità oggetiva. Invece il processo in via amministrativa (grazie alla procedura meno complessa) diventa più breve, più spedito e quindi non sottoposto troppo facilmente alla diffusione, e quindi sembra meglio garantire la salvaguardia di buona fama della persona giudicata.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. "Competition Law and its Application in Germany." Journal of Public Finance and Public Choice 8, no. 2 (October 1, 1990): 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Severoni, Cecilia. "La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione: riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19." RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no. 30 (September 2020): 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Cattorini, P., E. Bertoli, F. Buzzi, R. Gornati, A. Lazzarin, D. Morelli, A. G. Spagnolo, and M. Zanchetti. "Indagine sul grado di conoscenza e di valutazione della normativa italiana in materia di prevenzione dell'AIDS." Medicina e Morale 43, no. 2 (April 30, 1994): 273–317. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1994.1021.

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L'articolo illustra i risultati derivanti dalla somministrazione di 451 questionari a pazienti affetti da Human Immunodeficiency Virus (HIV) ricoverati in reparti di malattie infettive appositamente attrezzati per la cura dell'AIDS o afferenti ai relativi ambulatori o day-hospital. In particolare, l'indagine ha inteso verificare tra le persone intervistate l'effettiva conoscenza, comprensione, valutazione ed applicazione degli articoli 5 e 6 della legge italiana n°135 del 1990 su "Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS". Tali articoli, infatti, riguardano le normative sull'accertamento dell'infezione (art. 5) e il divieto per i datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare la sieropositività dei propri dipendenti (art.6). L'indagine è stata condotta in tre ospedali: Centro S. Luigi dell'Istituto Scientifico Ospedale S. Raffaele di Milano (150 questionari), Policlinico S. Matteo di Pavia (150 questionari) e Policlinico Universitario "A. Gemelli" di Roma (150 questionari). Il questionario è stato strutturato sulla base di doppie domande: una su ciò che il paziente personalmente pensa riguardo ai suoi "diritti", l'altra su ciò che il paziente pensa che la legge preveda. In generale sembra emergere che i soggetti intervistati sono coscienti di essere persone "infette", però in una comunità che tende a discriminarli. Non sembrano attendersi, inoltre, una piena tutela da parte dello Stato anche se rimangono propensi a collaborare perché la situazione cambi e sono, comunque, disposti ad accettare interventi normativi su se stessi a condizione della non discriminazione e che il loro sacrificio risulti veramente utile per la prevenzione della diffusione del contagio. Risalta, infine, l'esigenza di mantenere riservato lo stato di malattia nel luogo di lavoro.
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Rumi, Tiziana. "LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE E LE NOVITÀ DELLA LEGGE DELEGA N. 206 DEL 2021." Revista Eletrônica Direito e Política 17, no. 1 (June 9, 2022): 16–52. http://dx.doi.org/10.14210/rdp.v17n1.p16-52.

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Tra gli strumenti ADR non aggiudicativi un ruolo di primo piano è ricoperto dalla mediazione civile e commerciale. Nell’ordinamento italiano questo istituto è stato introdotto nel 2010, per attuare la direttiva europea n. 52 del 2008 ed è stato riformato dal Decreto del Fare (d. Lgs. 69/2013) nel tentativo di renderlo più appetibile. Nonostante questo intervento normativo, a distanza di dieci anni, l’istituto della mediazione in Italia riceve ancora una scarsa applicazione ed è per questo che il legislatore, nel quadro di una più ampia riforma del processo civile,che guarda agli strumenti alternativi come strumenti complementari di composizione dei conflitti ha, con la legge delega 206 del 2021, introdotto nuovi incentivi fiscali, per la mediazione.
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Cosmi, Franco. "Te linee guida: la difficile applicazione tra clinica, scienza, giurisprudenza, sostenibilità economica ed organizzativa." CARDIOLOGIA AMBULATORIALE 30, no. 2 (October 14, 2021): 131–41. http://dx.doi.org/10.17473/1971-6818-2021-2-6.

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Introduzione. Le linee guida sono delle raccomandazioni con diversi livelli di evidenza scientifica messe a punto dagli esperti individuati dalle Autorità Regolatorie e dalle Società Professionali per consentire i migliori standard di intervento diagnostico e terapeutico al momento disponibili. Con la Legge 24/2017 in Italia sono diventate di osservanza giurisprudenziale, anche se a tutt’oggi mancano ancora le raccomandazioni ministeriali previste. Scopo. L’obiettivo dello studio è la valutazione nella pratica ambulatoriale cardiologica corrente dell’adesione alle linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) riguardo i 3 principali fattori di rischio cardiovascolare: quelle sull’ipertensione del 2018, sulle dislipidemie e diabete mellito del 2019. Sono state valutate le criticità cliniche, amministrative ed organizzative che rendono difficoltosa la loro applicazione. Metodi e risultati. I target di valori pressori raccomandati dalle linee guida europee nei pazienti con sindrome coronarica cronica ipertesi comportano difficoltà decisionali soprattutto riguardanti la persistenza di valori di pressione sistolica elevata ≥ 140 mmHg con diastolica < 70 mmHg, ritenuti pericolosi dalle linee guida, valori di sistolica < 130 mmHg nelle persone di età ≥ 65 anni e in quelle con valori < 120 mmHg di età inferiore. Sempre in questi pazienti, con dislipidemia, la normativa vigente non prevede la rimborsabilità dei farmaci inibitori PCSK9 nei pazienti con livelli di LDL superiori all’obiettivo indicato di 55 mg/dl ma inferiore a 100 mg/dl. Nei pazienti diabetici a rischio molto elevato non è prevista la possibilità prescrittiva del cardiologo e dei medici di medicina generale degli ipoglicemizzanti appartenenti alle categorie degli SGLT2-i e GLP1-ar nonostante questi farmaci siano raccomandati in classe I A. Per le difficoltà organizzative riscontrate la prescrizione è limitata al 15-20% dei pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato. Conclusioni. Le linee guida rappresentano le raccomandazioni per la migliore terapia a disposizione da parte della medicina ufficiale. Esse aiutano il medico a prendere la decisione terapeutica più congrua allo stato dell’arte. Problematiche di ordine clinico, amministrativo ed organizzativo rendono difficili gli adeguati percorsi diagnosticoterapeutici ed assistenziali necessari per la loro applicazione nella pratica clinica rendendo non ottimale il trattamento dei tre principali fattori di rischio cardiovascolare. L’inerzia terapeutica conseguente alla fatica burocratica potrebbe esporre il medico a problematiche medico-legali imputabili più a meccanismi di sistema che alla sua competenza professionale.
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Cosmi, Franco. "Te linee guida: la difficile applicazione tra clinica, scienza, giurisprudenza, sostenibilità economica ed organizzativa." CARDIOLOGIA AMBULATORIALE 30, no. 2 (October 14, 2021): 131–41. http://dx.doi.org/10.17473/1971-6818-2021-2-6.

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Introduzione. Le linee guida sono delle raccomandazioni con diversi livelli di evidenza scientifica messe a punto dagli esperti individuati dalle Autorità Regolatorie e dalle Società Professionali per consentire i migliori standard di intervento diagnostico e terapeutico al momento disponibili. Con la Legge 24/2017 in Italia sono diventate di osservanza giurisprudenziale, anche se a tutt’oggi mancano ancora le raccomandazioni ministeriali previste. Scopo. L’obiettivo dello studio è la valutazione nella pratica ambulatoriale cardiologica corrente dell’adesione alle linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) riguardo i 3 principali fattori di rischio cardiovascolare: quelle sull’ipertensione del 2018, sulle dislipidemie e diabete mellito del 2019. Sono state valutate le criticità cliniche, amministrative ed organizzative che rendono difficoltosa la loro applicazione. Metodi e risultati. I target di valori pressori raccomandati dalle linee guida europee nei pazienti con sindrome coronarica cronica ipertesi comportano difficoltà decisionali soprattutto riguardanti la persistenza di valori di pressione sistolica elevata ≥ 140 mmHg con diastolica < 70 mmHg, ritenuti pericolosi dalle linee guida, valori di sistolica < 130 mmHg nelle persone di età ≥ 65 anni e in quelle con valori < 120 mmHg di età inferiore. Sempre in questi pazienti, con dislipidemia, la normativa vigente non prevede la rimborsabilità dei farmaci inibitori PCSK9 nei pazienti con livelli di LDL superiori all’obiettivo indicato di 55 mg/dl ma inferiore a 100 mg/dl. Nei pazienti diabetici a rischio molto elevato non è prevista la possibilità prescrittiva del cardiologo e dei medici di medicina generale degli ipoglicemizzanti appartenenti alle categorie degli SGLT2-i e GLP1-ar nonostante questi farmaci siano raccomandati in classe I A. Per le difficoltà organizzative riscontrate la prescrizione è limitata al 15-20% dei pazienti a rischio cardiovascolare molto elevato. Conclusioni. Le linee guida rappresentano le raccomandazioni per la migliore terapia a disposizione da parte della medicina ufficiale. Esse aiutano il medico a prendere la decisione terapeutica più congrua allo stato dell’arte. Problematiche di ordine clinico, amministrativo ed organizzativo rendono difficili gli adeguati percorsi diagnosticoterapeutici ed assistenziali necessari per la loro applicazione nella pratica clinica rendendo non ottimale il trattamento dei tre principali fattori di rischio cardiovascolare. L’inerzia terapeutica conseguente alla fatica burocratica potrebbe esporre il medico a problematiche medico-legali imputabili più a meccanismi di sistema che alla sua competenza professionale.
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Vasapolli, Andrea. "Trust fiscalmente inesistente (Risposta a interpello 4 luglio 2022, n. 359)." Trusts, no. 6 (December 1, 2022): 1135–47. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.226.

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Tesi La casistica con riferimento alla quale l’Agenzia delle Entrate definisce i trust come «fiscalmente inesistenti» non trova supporto nella legge ed è il frutto di interpretazioni storiche riferite a trust esteri utilizzati quali strumenti di mera evasione. La legge fiscale non fornisce una autonoma definizione di trust, per cui anche ai fini fiscali devono essere riconosciuti come trust, e in quanto tali come enti dotati di autonoma soggettività tributaria, i trust che siano riconoscibili sulla base delle condizioni previste dalla Convenzione de L’Aja. Deve essere considerato inesistente, conseguentemente anche non produttivo di effetti ai fini fiscali, un trust non riconoscibile come tale in Italia sulla base della Convenzione de L’Aja, mentre devono esserne solo disconosciuti gli effetti ai fini fiscali qualora il trust sia stato validamente istituito ma trovino applicazione le disposizioni in tema di abuso del diritto. The author’s view The cases with reference to which the Italian Tax Authority defines trust as «fiscally non-existent» do not find support in the law and are the result of historical interpretations referring to foreign trust used as instruments of mere evasion. The tax law does not provide an autonomous definition of trust, so that trust that are recognisable on the basis of the conditions set out in the Aja Convention must be recognised as trust, and as such as entities with autonomous tax subjectivity for tax purposes. A trust which is not recognisable as such in Italy on the basis of the Aja Convention must be regarded as non-existent, and consequently also as not producing any effects for tax purposes, whereas its effects for tax purposes must only be disallowed where the trust has been validly set up but the provisions on abuse of rights apply.
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Fusaro, Carlo. "MEDIA, SONDAGGI E SPESE ELETTORALI: LA NUOVA DISCIPLINA." Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 24, no. 3 (December 1994): 427–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023194.

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IntroduzioneLa legge 10 dicembre 1993, n. 515 costituisce un vero e proprio «sistema elettorale di contorno». Pur constando di soli 20 articoli, si tratta di un testo di notevole complessità e assai eterogeneo. Questo saggio si propone di illustrarne genesi e contenuti, di mettere in luce alcune delle problematiche che ha sollevato e di esprimere qualche valutazione sulla sua prima applicazione in occasione delle elezioni del 1994.
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Caporale, Maria. "Aspetti civilistici e penalistici della maternità su commissione." Medicina e Morale 44, no. 1 (February 28, 1995): 91–111. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1995.992.

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L'articolo esamina i riflessi giuridici in campo civile e penale del fenomeno della "maternità su commissione" affrontando il problema della frontiera etica del progresso scientifico. L'Autrice individua i rischi connessi all'insorgere di tali pratiche "sostitutive"descrivendo una molteplicità di situazioni limite: la frammentazione delle funzioni della maternità (ovulazione, gestazione, educazione) che tecnicamente possono essere ricondotte a soggetti diversi; il conseguente smarrimento dell'identità materna; l'enfatizzazione di un presunto diritto del singolo alla procreazione; il sacrificio-distruzione di embrioni superflui; i danni psico-sociali connessi alla frantumazione delle strutture parentali e dei modelli di genitorialità socialmente consolidati; la destrutturazione deii'ordine giuridico che compromette l'identità certa del soggetto. Molte le questioni poste all'attenzione del giurista: dalla definizione di uno statuto per l'embrione, alla tutela di beni essenziali quali l'unità familiare, alla salvaguardia del valore della procreazione, alla liceità dei mezzi e dei fini che caratterizzano le applicazioni in campo scientifico. Le considerazioni svolte trovano un sostegno culturale e giuridico in numerose leggi, Convenzioni e Dichiarazioni sia nazionali che sovranazionali. L'Autrice analizza poi brevemente le soluzioni legislative offerte dai diversi Paesi alla luce di principi internazionali. Emerge l'esigenza della formulazione di una disciplina globale del diritto alla vita prenatale, di una regolamentazione organica di tipo penalistico di beni essenziali e la predisposizione di adeguate garanzie al fine di tutelare un'ampia serie di beni complementari, con specificazioni rispetto a particolari questioni tecniche.
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Di Pietro, Maria Luisa, and Marina Casini. "Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita”." Medicina e Morale 51, no. 4 (August 31, 2002): 617–66. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.688.

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La Camera dei Deputati nel giugno 2002 ha approvato una proposta di legge (PDL) ora in attesa di una valutazione da parte del Senato. In questo articolo viene ricordata dapprima l’evoluzione storica che ha portato all’attuale PDLa partire dalla IX legislatura, ci si sofferma sulle tappe principali e più significative, si tiene conto non solo dell’iter legislativo in senso stretto, ma anche del contributo della giurisprudenza, degli atti governativi, delle Commissioni ad hoc e dei movimenti operanti a livello sociale. Successivamente viene esaminato il contenuto della PDL nei suoi profili più rilevanti. Il principio dei prevalenti interessi/ diritti del concepito - che costituisce il motivo ispiratore di tutta la normativa - trova coerenti e apprezzabili applicazioni. In primo luogo viene declinato nella protezione del nuovo essere umano fin dalla fecondazione perseguendo l’obiettivo della sua destinazione alla nascita (diritto alla vita) senza che siano possibili atti manipolatori del suo patrimonio genetico (diritto alla identità genetica); secondariamente viene difeso il suo diritto alla famiglia sotto il profilo della coincidenza tra genitorialità biologica, affettiva e legale (diritto alla identità psicologica ed esistenziale). Rimangono comunque delle riserve etiche in ordine alla dignità dell’atto procreativo, all’insufficiente tutela del diritto del nascituro ad una famiglia fondata sul matrimonio quale garanzia di certezza e stabilità dell’affetto dei genitori (è infatti previsto l’accesso alle coppie conviventi), alla perdita di embrioni dovuta alla bassa percentuale di successo delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Rimane comunque apprezzabile - tenuto conto del libertarismo e permissivismo dominanti volti a legalizzare tutto quanto è già fattibile - l’impegno manifestato per ottenere l’approvazione della PDL. In ogni caso L’obiezione di coscienza, prevista dalla PDL, acquista dunque tutta la sua valenza di fronte al significato del generare e dell’essere generati.
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"Diritto italiano; Asilo." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (June 2009): 143–51. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002012.

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Diritto italiano Asilo 1. Tribunale di Trieste 22.7.2008 n. 38 - cittadina della Costa di Avorio nata da genitori del Burkina Faso - richiesta di riconoscimento dello status di rifugiata o di protezione sussidiaria - diniego della Commissione territoriale - impugnazione - accoglimento; rigetto eccezione di inammissibilitŕ del Ministero dell'interno - carenza di motivazione del diniego della Commissione territoriale - onere probatorio pur attenuato a carico della ricorrente - applicazione dei canoni ermeneutici dettati dalla legge per la valutazione della situazione socio-politica del paese di provenienza2. Tribunale di Milano 24.10.2008 n. 12549 - cittadino nigeriano di religione cristiano-pentecostale - richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto di asilo o di protezione sussidiaria - azione ordinaria - onere probatorio pur attenuato a carico del ricorrente
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"Diritto italiano. Cittadinanza." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 150–55. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003011.

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1. Consiglio di Stato 3.5.2010 n. 2499 - richiesta di cittadinanza italiana - decorso del termine biennale per la definizione del procedimento - limite temporale insuperabile solo per la richiesta di status civitatis di cittadini stranieri coniugati con cittadini italiani - esclusione di applicazione analogica.2. Consiglio di Stato 10.5.2010 n. 2815 - richiesta di cittadinanza italiana - silenzio protrattosi nel tempo - ricorso davanti al Tar regionale di residenza del ricorrente - regolamento di competenza - provvedimento che esplica efficacia sul territorio nazionale - foro della PA - declaratoria di competenza territoriale del Tar Lazio.3. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 16.6.2010 n. 2321 - richiesta di cittadinanza per coniugio - presentazione prima dell'entrata in vigore della legge 94/2009 - rigetto per dichiarata inammissibilitŕ della domanda stante l'intervenuta nuova disciplina - mancata applicazione del principio tempus regit actum - illegittimitŕ del rigetto SCHEDA di Nazzarena Zorzella.
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"Diritto italiano. Minori." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (February 2011): 194–210. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004015.

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1. Corte di cassazione S.U. 25.10.2010 n. 21799 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - presupposto della eccezionalitŕ - esclusione - esistenza di danno effettivo e obiettivamente grave allo sviluppo psicofisico del minore - valutazione prognostica - ammissibilitŕ.2. Consiglio di Stato 15.9.2010 n. 4234 - minore affidato a parenti - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009.3. Tribunale amministrativo regionale Piemonte 25.11.2010 n. 88 - minore affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di legittimitŕ costituzionale SCHEDA di Lorenzo Miazzi.
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Reis, Elisa da Penha de Melo Romano, and Anselmo Prieto Alvarez. "Assistenza legale gratuita in diritto processuale civile." Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, April 8, 2022, 05–23. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-processuale-civile.

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Questo articolo ha cercato di promuovere una riflessione sistematica dell’assistenza legale gratuita e sulla gratuità della giustizia nella procedura civile. In tale contesto è stata adottata la seguente domanda guida: cosa ostacola, facilita o interferisce con la concessione dei benefici della Libera Assistenza Legale e della Libera Giustizia, in senso lato e in senso stretto, nella concezione procedurale sistematica, di fronte di decisioni giudiziarie di differimento, diniego e revoca della concessione del beneficio? Mirando ad affrontare i concetti, le definizioni, il loro aspetto processuale e la loro applicazione nella fase esecutiva della sentenza. Pertanto, il metodo induttivo è stato utilizzato come strumento di ricerca per Dottrina e Giurisprudenza, al fine di individuare ciò che ostacola, facilita o interferisce nella concessione dei benefici dell’Assistenza Legale. Così, attraverso questa ricerca, è stato possibile osservare che la garanzia di una giustizia gratuita riguarda solo le spese processuali e legali, essendo concesse alla parte purché queste dimostrino la precarietà delle risorse. Pertanto, il codice di procedura civile promuove l’applicazione dell’uguaglianza procedurale per raggiungere la giustizia per tutti coloro che sono svantaggiati e in esclusione sociale e che potrebbero aver bisogno del supporto giurisdizionale statale.
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"Diritto italiano. Minori." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 4 (March 2012): 169–86. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004015.

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1. Corte costituzionale ordinanza 4/21.7.2011 n. 222 - minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata2. Corte costituzionale ordinanza 22.11/2.12.2011 n. 326 - minore straniero affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/1998 - obbligo di ricercare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata3. Corte appello di Brescia 7.10.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento4. Tribunale di Padova 22.3.2011 n. 625 - famiglia marocchina - reato di maltrattamenti - particolare contesto religioso e culturale - obbligo di portare il velo e di non uscire di casa da sola - episodi di percosse - insussistenza del reatoNOTA di Lorenzo Miazzi, Fondamentalismo religioso, percosse e maltrattamenti alla moglie5. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 15.11.2011 n. 786 - minore non accompagnato - raggiungimento della maggiore etŕ - diniego di rilascio permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009 - annullamento del diniego
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"Diritto italiano. Soggiorno." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 228–43. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001018.

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1. Consiglio di Stato - 15.6.2010 n. 3760 - regolarizzazione ex art. 33 legge 189/2002 - rilascio del permesso di soggiorno - successiva verifica di pregressa espulsione, ostativa alla regolarizzazione - diniego di rinnovo del titolo di soggiorno - mancata valutazione degli elementi nuovi sopravvenuti ed in particolare dei vincoli familiari - violazione dell'art. 8 CEDU - violazione dell'art. 5, co. 5 TU n. 286/98 - illegittimitŕ del diniego; requisiti dell'esercizio dell'autotutela in materia di soggiorno.NOTA di Nazzarena Zorzella, L'autotutela e la rilevanza dei vincoli familiari: oltre il ricongiungimento famigliare.2. Consiglio di Stato 13.9.2010 n. 6566 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per condanne penali ostative - mancata valutazione dei vincoli familiari - rilevanza anche al di fuori dei presupposti del ricongiungimento familiare - violazione dell'art. 8 CEDU - illegittimitŕ.3. Consiglio di Stato 22.11.2010 n. 8120 - regolarizzazione ex lege 222/2002 - temporaneo allontanamento dall'Italia nelle more del procedimento di regolarizzazione - ammissibilitŕ in via eccezionale.4. Consiglio di Stato Adunanza plenaria 25.2.2011 n. 912 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - asserita ostativitŕ delle condanne ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ricostruzione dei due diversi orientamenti - presa d'atto delle difficoltŕ interpretative - sopravvenuta rilevanza anche della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - rinvio al Tar per la valutazione del merito.5. Tribunale amministrativo regionale Liguria 21.1.2011 n. 86 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 (pregressa espulsione non eseguita) - ostativitŕ non rientrante esattamente nei reati ex art. 380 e 381 c.p.p. - incompatibilitŕ della asserita ostativitŕ anche alla luce delle disposizioni self executing della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri).RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Consiglio di Stato ord. 10.112010 n. 5134 - regolarizzazione - diniego per pregressa condanna - impugnazione - intervenuta riabilitazione nelle more - decorso, comunque, del quinquennio dalla condanna patteggiata - illegittimitŕ del diniego - accoglimento della sospensiva.7. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 23.11.2009 n. 2046 - permesso di soggiorno per famiglia - diniego di rinnovo per asserita insussistenza dei requisiti reddituali in capo al coniuge - mancata verifica delle circostanze sopravvenute (separazione coniugale e inizio di attivitŕ lavorativa) - illegittimitŕ; procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno - comunicazione di avviso di rigetto ex art. 10-bis legge 241/90 - mutamento del domicilio rispetto all'istanza - onere di comunicazione in capo allo straniero.8. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 15.2.2010 n. 1081 - permesso di soggiorno per lavoro - diniego di rinnovo per paventata insufficienza reddituale - omessa valutazione di elementi reddituali diversi dal lavoro (convivenza con parente, acquisizione di titolo di studio, ecc.) - illegittimitŕ; capacitŕ reddituale rivolta anche al futuro e non alla sola disponibilitŕ attuale; verifica di parametri diversi dall'assegno sociale - elementi nuovi sopravvenuti (nuovo rapporto di lavoro.9. Tribunale amministrativo regionale Campania 27.7.2010 n. 16994 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per cessazione del rapporto di lavoro dopo un mese dall'inizio - mancata applicazione del diritto all'iscrizione nelle liste di collocamento, ex art. 22, co. 11, TU 286/98 - illegittimitŕ.
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Testa, Jacopo, and et al. "Infezione da HIV e popolazione straniera: necessità di un SSN realmente inclusivo." JHA - Journal of HIV and Ageing, no. 1 (April 2021). http://dx.doi.org/10.19198/jha31509.

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La pandemia da SARS-CoV-2 ha evidenziato nuovamente come le malattie infettive interessino l’intero tessuto sociale, colpendo maggiormente le classi più fragili, tra cui i migranti, spesso difficili da raggiungere da parte dei servizi.<br />Le infezioni croniche virali (epatiti ed HIV) sono epidemiologicamente più rilevanti nella popolazione migrante per una maggiore incidenza nelle aree geografiche di provenienza e per la presenza di determinanti di rischio sociali, comportamentali o abitativi nei paesi d’arrivo o durante il percorso migratorio. La diagnosi precoce attraverso programmi di screening e la garanzia di trattamento sono elementi essenziali per ridurre l'impatto dell'infezione da HIV. La salute delle comunità migranti, attraverso la promozione di sistemi sanitari realmente inclusivi, è indissolubilmente legata al benessere e alla salute pubblica di tutti nei paesi d’arrivo. In Italia nonostante un miglioramento del livello di integrazione della popolazione migrante, la fruizione delle risorse sanitarie rimane spesso inadeguata, soprattutto in termini di programmi di screening e prevenzione, con conseguenti divari nell'incidenza delle patologie e loro esiti. La legge italiana garantisce inclusione, ma nella realtà si riscontrano innumerevoli criticità di applicazione, con una notevole disparità a seconda delle varie realtà locali. I decisori di politiche sanitarie dovrebbero prendere in considerazione queste problematiche, in particolare nei prossimi, delicati mesi di gestione della pandemia e di diffusione dei vaccini, per garantirne un accesso equo per le fasce più vulnerabili, inclusi i soggetti migranti affetti da HIV.
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Rhonheimer, Martin. "La Creazione e la legge naturale a fondamento della morale della vita in Giovanni Paolo II." Medicina e Morale 56, no. 5 (October 30, 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.302.

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Giovanni Paolo II nel suo Magistero ha trattato ampiamente il tema della legge naturale, in particolare nell’Enciclica Veritatis Splendor, ove è possibile reperire una trattazione sulla definizione, l’essenza e le caratteristiche di essa secondo l’insegnamento di Tommaso d’Aquino. La legge naturale è una legge propria dell’uomo creato quale essere libero e razionale, la cui ragione, partecipe della ragione divina e ordinatrice, è capace di reperire in se stessa, in base alle inclinazioni naturali della persona umana, i principi primi e, in tal modo, svolgere funzione normativa e di discernimento sul bene e sul male. La legge naturale è la stessa ragione umana in quanto compie questo ruolo normativo nell’unità sostanziale di corpo e anima spirituale. Nella Veritatis Splendor la questione etica si esplica mediante una trattazione sull’oggetto dell’azione, dal quale dipende fondamentalmente la moralità dell’atto umano poiché nell’oggetto viene a trovarsi il fine immediato o proximus di una libera scelta della volontà guidata dalla ragione. Tale insegnamento trova applicazione nell’ambito dell’etica della vita nei tre grandi temi affrontati da Giovanni Paolo II nell’Enciclica Evangelium Vitae: il divieto assoluto di uccidere, che si specifica in particolare nella condanna di atti quali l’uccisione diretta di un innocente, l’aborto e l’eutanasia, deriva da una fondamentale violazione della giustizia, fondata sull’uguaglianza. La scelta deliberata della morte di un soggetto, intesa quale fine o mezzo, con la relativa strumentalizzazione della vita e della persona, è perciò sempre moralmente illecita. Così, Giovanni Paolo II ha presentato una dottrina coerente atta ad evidenziare il nesso fra legge naturale, oggetto morale degli atti umani ed etica della vita. Il divieto di uccidere è un principio primo ed universale della stessa legge naturale che, perseguendo il bene dell’uomo, viene, come diritto naturale, a costituire il fondamento della convivenza umana nella società. ---------- John Paul II broadly dealt with the topic of natural law in his Magisterial teaching, particularly in the Encyclical Veritatis Splendor, where it is possible to retrieve a treatment on the definition, the essence and the characteristics of it according to the teaching of Thomas Aquinas. Natural law is a law proper of man created as a free and rational being, whose reason, participating of the divine and ordaining reason, is able to retrieve in itself, according to the natural inclinations of the human person, the first principles and, in such way, to develop normative function and of discernment on the good and on the evil. The natural law is the human reason itself as it achieves this normative role in the substantial unity of body and spiritual soul. In Veritatis Splendor the ethical matter is expounded through a treatment on the object of the action, on which the morality of the human act fundamentally depends, since in the object it comes to be the immediate end itself or proximus of a free choice of the will driven by the reason. Such teaching finds application within the ethics of life in the three great themes faced by John Paul II in the Encyclical Evangelium Vitae: the absolute prohibition to kill, that is particularly specified in the condemnation of acts as the direct killing of an innocent, the abortion and the euthanasia, derives from a fundamental violation of the justice, founded upon the equality. The deliberate choice of the death of a subject, intended as end or mean, with the relative exploitation of the life and the person, is therefore always morally illicit. This way, John Paul II presented a coherent doctrine able to underline the connection between natural law, moral object of the human acts and ethics of life. The prohibition to kill is a first and universal principle of the natural law itself that, aiming at the good of man, it comes, as natural right, to constitute the base of the human cohabitation in the society.
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"Osservatorio italiano." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 257–76. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003020.

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Leggi, regolamenti e decreti statali 1. Legge 2.7.2010 n. 108 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16.5.2005.2. Decreto legislativo 9.9.2010 n. 261 - Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/ GAI - reciproco riconoscimento alle sentenze penali.3. Decreto interministeriale 4.6.2010 - Modalitŕ di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art. 9 TU n. 286/98.4. Decreto Ministro lavoro e politiche sociali 6.7.2010 - programmazione flussi ingresso per corsi di formazione professionale e tirocini formativi - contingente annuale 2010.5. Decreto Ministro interno 5.8.2010 - Modifiche al decreto 22.7.2008 recante linee guida per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.CircolariCittadini extracomunitariAsilo1. Ministero interno 13.7.2010 n. 4089 - ambito di applicazione dell'art. 11, co. 1, del d.lgs. n. 140/2005Ingresso2. Ministero interno 27.7.2010 n. 4848 - ingresso in Italia per lavoratori altamente qualificati e ricongiungimento familiare del genitore naturale.3. Ministero interno 23.8.2010 n. 5500 - ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni.Lavoro e previdenza sociale4. Ministero interno, lavoro e politiche sociali 18.6.2010 n. 3965 - lavoro stagionale: misure di contrasto al lavoro "in nero".5. Ministero lavoro, salute e politiche sociali 22.7.2010 n. 23 - conversione del permesso di soggiorno per studio o formazione in lavoro autonomo - contratto c.d. a progetto.Soggiorno6. Ministero istruzione, universitŕ e ricerca 7.7.2010 n. 1304 - art. 27 ter del d.lgs. 286/98 - ingresso e soggiorno per ricerca scientifica - chiarimenti.7. Ministero interno 23.8.2010 n. 5493 - stranieri coniugi di cittadini italiani e comunitari - matrimonio celebrato in altro Stato.8. Ministero interno 15.9.2010 n. 6020 - studenti stranieri soggiornanti in Italia. Prosecuzione all'estero degli studi.
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"Osservatorio italiano: Documenti ; Leggi, regolamenti e decreti statali." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 2 (July 2010): 253–79. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002019.

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Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto legge 30.12.2009 n. 194 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo modificato dalla legge di conversione in legge 26.2.2010 n. 252. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2010 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (10A04757)3. Decreto Ministro degli affari esteri 9.3.2010 - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2010 (10A05070)Circolari Cittadini comunitari Assistenza sanitaria1. Ministero salute 30.3.2010 - Emissione Tessera europea di assicurazione malattia per pensionati Lavoro e previdenza sociale2. INPS 30.4.2010 n. 11662 - Requisiti per il riconoscimento indennità di disoccupazione. Spetta anche al cittadino comunitario non iscritto nello schedario della popolazione temporanea Soggiorno3. Ministero interno 2.2.2010 n. 637 - Diritto dei familiari dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007 Cittadini extracomunitari Cittadinanza4. Ministero interno 18.2.2010 n. 4 - Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita Detenuti stranieri5. Ministero giustizia 22.3.2010 - Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri Ingresso6. Ministero interno 4.4.2010 - Regolamento (CE) n. 810 del 13.7.2009 che istituisce un codice comunitario visti. Regolamento (CE) n. 265 del 25.3.2010 che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata7. Ministero interno 19.4.2010 - D.p.c.m. 2010, programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 20108. Ministero lavoro e politiche sociali 19.4.2010 n. 14 - D.p.c.m. dell'1.4.2010, programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie per l'anno 20109. Ministero affari esteri 27.4.2010 - Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre per l'anno 2010. Riferimento messaggio ministeriale dell'8.4.2010 n. 012623410. Ministero lavoro e politiche sociali 4.5.2010 n. 2291 - D.p.c.m. 3.12.2008. Nuova ripartizione territoriale di quote di ingresso per cittadini stranieri Lavoro e previdenza sociale11. INPS 9.3.2010 n. 35 - Assegno di maternità concesso dai Comuni Regolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle persone12. Ministero interno 17.3.2010 n. 1843 - Emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1 ter, co. 13, della legge 3.8.2009, n. 102 Soggiorno13. Ministero interno 16.2.2010 n. 400/A/2010/12.214.9bis - Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Rilascio del titolo di soggiorno
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"Diritto italiano. Minori." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 1 (May 2011): 189–206. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001016.

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1. Corte di cassazione 3.2.2011 n. 2647 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - presupposto della eccezionalitŕ - esclusione - valutazione prognostica del danno - ammissibilitŕ.2. Consiglio di Stato 22.6.2010 n. 2919 - minore affidato a parenti - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009.3. Tribunale amministrativo regionale Campania - 16.12.2010 n. 27535 - minore non accompagnato non affidato - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - diniego.4. Tribunale amministrativo regionale Lazio 11.2.2011 n. 1362 - minore non accompagnato - raggiungimento della maggiore etŕ - rilascio di permesso di soggiorno - irretroattivitŕ della legge n. 94/2009.NOTA di Lorenzo Miazzi, Minori non accompagnati: retroattivitŕ e irretroattivitŕ della riforma nei primi orientamenti della giurisprudenza amministrativa.5. Tribunale per i minorenni di Bari 16.2.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento.NOTA di Claudio Cottatellucci, Dopo le Sezioni unite 21799/2010: primo impatto sulle pronunce di merito.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Corte d'appello di Torino 1.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - minore quattordicenne nato in Italia - espulsione di uno dei genitori - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.7. Corte appello di Torino 15.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza - irrilevanza di precedenti condanne.8. Corte d'appello di Brescia 14.1.2011 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - esigenze di conservazione dei legami familiari - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.9. Tribunale per i minorenni di Sassari 26.10.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - accoglimento del ricorso.10. Tribunale per i minorenni di Firenze 2.11.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione del genitore - gravi motivi di salute del minore - accoglimento del ricorso.11. Tribunale per i minorenni di Milano 30.11.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione di uno dei genitori - ricorso finalizzato a ottenere una regolarizzazione definitiva - rigetto della richiesta.12. Tribunale per i minorenni di Milano 3.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - mancanza di radicamento sul territorio - espulsione di uno dei genitori - mancanza di pregiudizio - motivi di salute - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.13. Tribunale per i minorenni di Catania 22.12.2010 - autorizzazione ex art. 31 co. 3 - espulsione dei genitori - sradicamento dall'Italia, in alternativa, dell'intero nucleo familiare - gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico - sussistenza.14. Tribunale amministrativo regionale Piemonte - 10.2.2011 n. 130 - minore affidato o sottoposto a tutela - conversione del permesso di soggiorno - applicazione del nuovo art. 32 TU n. 286/98 - questione di legittimitŕ costituzionale.
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Bompiani, Adriano. "Aspetti etici dell’assistenza intensiva e “provvedimenti di fine vita” in epoca neonatale al limite della vitalità." Medicina e Morale 57, no. 2 (April 30, 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.285.

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Il Protocollo di Gröningen e la Carta di Firenze hanno sollevato nell’opinione pubblica questioni sull’assistenza ostetrico-pediatrica da tempo dibattute in sede scientifica e professionale, riguardanti i criteri assistenziali cui sono sottoposti – attualmente – i nati estremamente prematuri per settimana di gestazione (22-25) e/o di peso estremamente ridotto (inferiore a 1000 gr). L’A. affronta l’argomento partendo da una rassegna – notevolmente ampia – della letteratura in merito, ripartita per anni di attività della neonatologia intensivista, sia alla luce dello “stile di risposta” dei vari Centri attivi, sia dei progressi terapeutici intervenuti negli anni (uso prenatale di glicocorticoidi; uso neonatale di surfattante polmonare; assistenza ventilatoria strumentale, etc.). Esamina successivamente i contenuti del Protocollo di Gröningen e della Carta di Firenze, rilevandone notevoli differenze di applicazione ma anche tratti comuni nella posizione pregiudiziale di “non rianimare” il neonato al di sotto di determinati limiti temporali di sviluppo (peraltro attenuata dalla previsione di condizioni eccezionali di vitalità neonatale nella Carta di Firenze). Descritti, alla luce delle indagini epidemiologiche, gli esiti neurologici e polmonari dei sopravvissuti e gli atteggiamenti – in vari Paesi – dei neonatologi, espone gli elementi giuridici riguardanti la posizione del neonato alla luce delle fondamentali Dichiarazioni del Diritto Internazionale riguardanti la persona umana e della Carta Costituzionale Italiana, con relative norme applicative. Anche sulla base di elaborazioni etiche – estesamente esaminate – , e rifiutando ogni impostazione eutanasica, l’A. propende per una linea assistenziale che favorisca la rianimazione (primaria e secondaria) del nato estremamente prematuro, nei limiti tuttavia in cui lo stato di vitalità alla nascita e l’evoluzione del caso nelle Unità di terapia intensiva favoriscano il rispetto del “principio di proporzionalità delle cure”. Si conviene sulla necessità della costante comunicazione con i genitori nella discussione delle linee terapeutiche più opportune, ma si riconosce che il neonatologo intensivista è il responsabile – a termine di legge – delle decisioni terapeutiche. ---------- The Gröningen Protocol and the Florence Chart have raised in the public opinion issues on the obstetrician-paediatric care debated in scientific and professional centres for a long time, regarding the health care criteria to which extremely preterm infants are – currently – subordinated for week of gestation (22-25) and/or for extremely reduced weight (lower than 1000 gr). The author debates starting from a review – remarkably wide – of the literature, shared among years of intensive neonatology activity both in the light of the “answer style” of the different centres and of the therapeutic progresses in the last years (prenatal use of glycocorticoides; neonatal use of pulmonary surfactant; mechanics of artificial breathing, etc.). He subsequently examines the contents of the Gröningen Protocol and of the Florence Chart, finding some remarkable differences of application but also common features in prejudicial position of the “do not resuscitate” infants under determine temporal limits of development (moreover attenuated from the prediction of exceptional conditions of neonatal vitality in Florence Chart). Once described, in the light of epidemiologic researches, the survivors neurological and pulmonary outcomes and the neonatologists attitudes – in several Countries – he exposes the legal elements regarding the position of the infants in the light of the Declarations of International Law on human person and Italian Constitution, with their applicative norms. Also according to ethical statements – extensively examined –, and refusing all euthanasian formulation, the author is inclined for a line that can favour the resuscitation (primary and secondary) of the extremely premature infant, however, insofar as the limits in which the state of viability at the birth and the evolution of the case in the neonatal intensive care units favour the respect of the principle of proportionality of care. He agrees on the necessity of the constant dialogue with the parents discussing the more opportune therapeutic lines, but acknowledging that the intensive neonatologist is the responsible – according to law – of the therapeutic decisions.
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Cerutti, Paolo. "Direttive, codici, leggi, decreti, regolamenti, protocolli, norme, linee guida, ordinanze, delibere, determinazioni, circolari, atti, regole, precetti, procedure, prassi, …" Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater 10, no. 1 (March 29, 2021). http://dx.doi.org/10.7343/as-2021-509.

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Per i numerosi operatori tecnici che ruotano intorno al mondo delle acque sotterranee, districarsi nel dedalo degli strumenti legislativi e dei relativi precetti è un esercizio quotidiano che molti vorrebbero risparmiarsi, ma che non sempre è possibile evitare. Sul numero delle leggi in Italia e, per confronto, su quello in altri paesi, si sono dette e scritte opere, e per la consultazione si sono creati servizi e sistemi informativi dedicati. Per l’interpretazione delle leggi ci sono gli esperti (quelli che nessun artista interpreta la natura tanto liberamente quanto un esperto la verità scientifica), per la loro applicazione servirebbe un’univocità di interpretazione, ma anche di intenti dei legislatori. Questa premessa è per dire che Acque Sotterranee - Italian Journal of Groundwater ha programmato la reintroduzione regolare, dal prossimo numero, di una Rubrica dedicata alla normativa [...].
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"Diritto italiano. Soggiorno." DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no. 3 (November 2010): 238–48. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-003018.

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1. Consiglio di Stato 3.3.2010 n. 1238 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per insufficienza reddituale - attivitŕ lavorativa autonoma - reddito minimo annuo parametrato all'importo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - legittimitŕ; riduzione dall'importo minimo annuo dei mesi trascorsi all'estero - esclusione; irrilevanza degli elementi nuovi sopravvenuti.2. Consiglio di Stato 27.7.2010 n. 4904 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per pregressa condanna ostativa - mancata valutazione dei vincoli familiari - entrata in vigore del d.lgs. 5/2007 - esclusione di ogni automatismo; applicazione della disciplina di derivazione comunitaria sia per i nuovi ingressi (dei familiari) sia per coloro che hanno esercitato giŕ il diritto al ricongiungimento.3. Consiglio di Stato 18.8.2010 n. 5890 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostativitŕ della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - ostativitŕ ex art. 381 c.p.p. - legittimitŕ.4. Consiglio di Stato 2.9.2010 n. 4066 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostativitŕ della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - ostativitŕ ex art. 381 c.p.p. - illegittimitŕ - deroghe.5. Tribunale amministrativo regionale Toscana 21.4.2010 n. 300 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostativitŕ della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - ostativitŕ ex art. 381 c.p.p. - illegittimitŕ.6. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 9.9.2010 n. 411 - regolarizzazione ex lege 102/2009 - diniego per ritenuta ostativitŕ della condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 ostativitŕ ex art. 381 c.p.p. - illegittimitŕ.7. Tribunale amministrativo regionale Piemonte - 8.7.2010 n. 539 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego di rilascio - ritenuta inidoneitŕ di contatto di lavoro a tempo determinato - illegittimitŕ per difetto di specifica previsione normativa.
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Casini, Marina, Emma Traisci, and Fabio Persano. "Analisi comparativa delle legislazioni nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di utilizzo di cellule staminali." Medicina e Morale 58, no. 5 (October 30, 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.234.

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Da quando ne è stato reso possibile l’isolamento, le cellule staminali umane costituiscono un argomento fortemente dibattuto in bioetica: sullo sfondo delle possibili applicazioni di queste cellule nella medicina rigenerativa, si pone il problema della liceità o meno della produzione e distruzione di embrioni umani per il prelievo delle cellule staminali. Sul punto, il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) italiano ha emesso numerosi pareri, sia precedenti che successivi alla promulgazione della legge italiana 40/2004, che regola la fecondazione assistita. Molto varie sono state le scelte legislative dei vari Paesi, ed anche l’Unione Europea e gli altri organismi internazionali si sono espressi sull’argomento. L’articolo ripercorre i dati più significativi delle decisioni del CNB ed analizza con un taglio comparativo i documenti giuridici nazionali, comunitari ed internazionali in materia di utilizzo di cellule staminali secondo uno schema che considera le diverse sorgenti di prelievo: embrioni prodotti con tecniche di fecondazione artificiale extracorporea, embrioni prodotti mediante clonazione, tessuti embrionali (post-impianto) o fetali, tessuti adulti e cordone ombelicale. La valutazione positiva della ricerca sulle cellule staminali, in quanto finalizzata ad uno scopo terapeutico, trova un limite nella considerazione del mezzo utilizzato: l’embrione umano va trattato come persona, pertanto non potranno essere ritenute lecite le metodiche che ne comportano la distruzione, mentre non solleva obiezioni, fatto salvo il rispetto dell’integrità del soggetto in causa e la rilevazione del consenso informato, il prelievo di cellule staminali da soggetto adulto e da cordone ombelicale. ---------- Since their isolation, human stem cells represent a bioethical subject strongly debated: in the background of the possible applications of these cells within regenerative medicine, the problem of the legality or illegality of production and suppression of human embryos for collecting stem cells is argued. On this matter, the Italian National Committee for Bioethics (CNB) has delivered several judgments, before and after the Law 40/2004 enactment, that regulates the assisted fertilization. The legislative choices of the different Countries have been several, and the European Union and the other international organizations have debated too. The article deals with the most meaningful data of the CNB’s decisions and analyzes in a comparative way, community and international juridical documents on use of stem cells according to a scheme that considers the different sources of collecting: embryos produced by extracorporeal fertilization techniques, embryonic (post-implantation) or fetal tissues, adult tissues and umbilical cord. The positive evaluation of the research on stem cells, as it is for a therapeutic purpose, is limited by the consideration of the mean used: human embryo has to be treated as person, therefore methods that involves his suppression is forbidden, while collecting stem cells from an adult subject or umbilical cord does not raise objections.
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