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Jasnos, Renata. "Wierność Torze wiernością Bogu w świetle Deuteronomium." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 27–42. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1425.

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Анотація:
Il tema della fedelta nella visione deuteronomista non costituisce un argomento a se stante, alla quale vengono dedicate alcune della pericope, ma viene iscritta nei testi di diverso carattere. Dio e presentato come fedele, invece nella prospettiva storica si percepisce prima di tutto l'infedelta passata d'Israele. E proprio per questo, che la fedelta diventa una sfida per il popolo eletto. Nel contesto del patto essa viene espressa nella lealta, che vuol dire rimanere saldamente legati a Dio. La legge cioe la Torah che Mose insegna, diviene dunque l'indicatore della fedelta, della fedelta ancorata nell'alleanza. Per il fondamento di fedelta cosi compresa si trova nel precetto di amore per Dio. Nel Deuteronomio, che ha un carattere parenetico, Mose e presentato come colui che si rivolge ad Israele col grande ardore e attraverso gli ammonizioni e gli insegnamenti lo richiama alla fedelta.
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Kotecki, Dariusz. "„Bądź wierny aż do śmierci” (Ap 2,10)." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 159–84. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1426.

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Анотація:
L'articola affronta il tema della fedelta nel libro dell'Apocalisse sulla base dell'analisi di Ap 2,10: "Sii fedele alla morte". Questo testo fa parte della lettera alla Chiesa di Smirne e nella struttura della lettera costituisce l'esortazione particolare del Risorto alla sua Chiesa che vive nelle difficolta, tribolazioni, poverta e viene in certo modo perseguitata dai Giudei, chiamati "sinagoga di satana". La chiesa di Smirne e l'unica, accanto a quella di Filadelfia, alla quale Gesu non indirizza nessuna critica. L'esortazione "sii fedele fino alla morte" non significa necessariamente un invito al martirio, pero non si puo escludere tale interpretazione, perche i cristiani nel libro dell'Apocalisse sono visti com e potenziali martiri. Quest'esortzione e valida per tutte le communita ecclesiali di Asia Minore del tempo dell'Apocalisse e per tutta la Chiesa di ogni tempo e posto. Questa e un invito alla vita secondo lo stile pasquale, che ci ha insegnato Gesu Cristo - "testimone fedele". La realizzazione di quest'esortazione non e possibile senza una collaborazione continua con la grazia di Gesu, che proviene dal suo mistero pasquale. Cristano rimane fedele solo se assorbisce tutte le forze da Gesu Risorto, perció l'Apocalisse dice che cristiani "hanno vinto per mezzo del sangue dell'Agnello" (Ap 12,11).
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Salerno, Giulio M. "La fedeltà alla Repubblica: alla ricerca dei caratteri essenziali." DIRITTO COSTITUZIONALE, no. 2 (June 2019): 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/dc2019-002005.

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4

Strzelczyk, Grzegorz. "Wierność Chrystusa." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 217–33. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1427.

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Анотація:
La questione delia fedelta umana di Cristo non ha mai suscitato grandi polemiche percio si trova ai margini della riflessione cristologica odiema, soppressa soprattutto dalla problematica della fede di Gesu. E invece possibile un ricupero della categoria della fedelta in cristologia sistematica. Qui vengono indicati cinque campi. 1. La discussione intomo alla relazione delle due volonta in Cristo ("fedelta" come modo di relazionarsi dell 'umana riguardo la divina). 2. La discussione attorno alla fede di Gesu ("fedelta" non e cosllegata alle conoscenza e conseguentemente alle concezioni medioevali di essa, che pesano sulla "fede"). 3. Vale la pena verificare la possibilita della costruzione di un modello soteriologico basato sulla "fedelta" (sull'esempio dell'impiego biblico del concetto). 4. La fedelta di Cristo puo essere letta come umana "traduzione" (e perci o anche rivelazione) della fedelta di Dio stesso. 5. Nel contestodella imitatio Christi "fedelta" puo - in certi contesti - sostituire o integrare il concetto chiave tradizionale della obbedienza (difficilmente comprensibile nel quadro dellacoltura odierna).
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Iannotta, Daniella. "Dalla fenomenologia della memoria alla poetica del perdono: leggendo Paul Ricoeur." RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no. 2 (July 2012): 63–73. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-002004.

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Анотація:
il paradosso della presenza attuale nella memoria del passato assente costituisce il filo conduttore della ricerca ricoeuriana sulla memoria e sul suo rapporto con l'oblio. Ora, se il passato torna alla mente come immagine una indagine sulla memoria dovrŕ incontrare lo statuto della rappresentazione, della sua veritŕ, della sua fedeltŕ al passato. Il presente saggio, partendo dall'analisi della fenomenologia della memoria, costruita attorno al paradosso della realtŕ e dell'immagine, vuole mettere in evidenza come in Ricoeur gli enigmi del pensiero ricevano una soluzione non giŕ in quella che egli chiama la hybris della riflessione totale, bensě nel lavoro delle nozioni concernenti la problematica indagata. Cosě, attorno alla rete semantica dei concetti di eikon e phantasma, memoria e immagine, impronta, traccia, presentificazione, percezione, oblio, ri-presentificazione, rappresentazione/ rappresentanza, egli costruirŕ il progetto di un lavoro della memoria e di un lavoro del lutto, freudianamente facendo del lavoro del ricordo una attivitŕ di recupero in vista di un progetto futuro. Dividendo l'orizzonte della memoria in personale, storica e dei piů vicini, Ricoeur farŕ del progetto di recupero del passato un vettore mirante non soltanto alla conoscenza fedele del passato stesso, bensě alla sua confluenza in una esplorazione di sensi "altri" degli avvenimenti passati, in vista dell'esperienza, difficile ma possibile, del perdono.
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Luceri, Beatrice. "L'influenza della politica assortimentale sul comportamento d'acquisto nel settore grocery." MERCATI & COMPETITIVITÀ, no. 3 (September 2009): 33–52. http://dx.doi.org/10.3280/mc2009-003003.

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Анотація:
- The author aims to understand its role in channel and retail choice, consumers interest for diversification into products categories handled by specialist shops, the factors influencing a clear reading of the assortment, the relationship between brand and store loyalty. The objectives are attained through a survey involving loyal customers of a retailer, leader in the Italian supermarket and hypermarket market. As a result, marketing considerations and guidelines aimed at maximizing the effectiveness of the assortment policy have been outlined.Keywords: assortment, purchasing behaviour, grocery, store loyalty, brand loyaltyParole chiave: assortimento, comportamento d'acquisto, beni di largo consumo, fedeltÀ alla marca, fedeltÀ al punto vendita
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Mazurowski, Wiesław. "Życie i śmierć męczenników przykładem wierności Bogu." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 187–216. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1423.

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L'articolo tratta del martirio dei preti di Pelplin, di cioe le vittime delta seconda guerra mondiale, morti in nome della fedelta a Dio ed alla loro vocazione. Tutti che hanno subito la morte dalle mani dei nazisti per causa del loro odio verso la fede, hanno conservato la fede ed hanno dato agli altri la testimonianza delta fedelta a Dio.Le varie forme delta fedelta a Dio e alla loro vocazione si puo intravedere da tutti i candidati all'onore di martirio. Dagli uni dominava un ministero sacramentale, dagli altri un lavoro intellettuale, ancora dagli altri una preoccupazione per i poveri e bisognosi. ,,Vi sono diversita di carismi, ma uno solo e lo Spirito; vi sono diversita di ministeri, ma uno solo e il Signore; vi sono diversita di operazioni, ma uno solo e Dio, che opera tutto in tutti" (1 Corinzi 12,4-6).Si presenta la fedelta a Dio ed alla Nocazione sacerdotale: coll'assistenza per i poveri sull'esempio di vita e martirio di Rev. Antoni Henryk Szuman ( 1882-1939); coll'edilizia degli oggetti sacrali di Rev. Konstantyn Krefft ( 1867 -1940); col paziente subire di picchiate ed umiliazioni di Rev. Paweł Prabucki (1893-1942). Pure anche un lavoro intellettuale e una forma di fedelta a Dio. Ce ne hanno dato un esempio il Rev. Józef Roskwitalski (1893-1939) e Rev. Piotr Sosnowski (1899-1939). La difesa della castita e intoccabilita della natura umana davanti al martirio e stata una forma di fedelta presentata da Rev. Reginald Krzyżanowski (1894-1939) e Rev. Jan Lesiński (1908-1940). Rev. Bernard Łosiński (1865-1940) ha dato un esempio di un uomo umile, particolarmente davanti alla morte. Rev. Jan Hamerski (1880-1939) ha sperimentato una particolare forza di proclamazione della parola di Dio. Rev. Cyryl Karczyński (1884-1940) fu un eccezionale propagatore della cultura popolare polacca. Infine Rev. Franciszek Nogalski (1911-1939) ha dato la sua vita per gli altri, e Rev. Stefan Radtke (1890-1940) s'e dimostrato veritiero dichiarando davanti degli oppressori di essere un sacerdote.Dei martiri presentati sono come una risposta ai dubbi dell'uomo contemporaneo che si chiede sulla possibilita e lo stato di una familianta dell'uomo con Dio. G li esempi di vita dei martiri che umanamente parlando si sono trovati in una situazione senza uscita, sono un ammonimento su come non abbattersi davanti al male ed alla violenza trionfanti.
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Balboni, Bernardo, Giacomo Gistri, and Stefano Pace. "L'impatto della brand crisis sulla clientela e l'effetto della fedeltà alla marca." MERCATI E COMPETITIVITÀ, no. 3 (September 2015): 103–21. http://dx.doi.org/10.3280/mc2015-003006.

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Kaniecki, Rafal. "L’influsso del luogo e del rito della santa messa sull’adempimento del precetto festivo." Prawo Kanoniczne 63, no. 4 (November 6, 2020): 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2020.63.4.01.

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Анотація:
Il Concilio di Adge (506) decise che si poteva adempiere il precetto festivo soltanto nella propria chiesa parrocchiale. Questa norma si è diffusa nella Chiesa latina e sopravviveva fino al Concilio di Trento (1545-1563), quantunque già in precedenza essa fosse stata indebolita dal diritto consuetudinario che permetteva di soddisfare l’obbligo, in determinate situazioni, anche in altre chiese parrocchiali, e anche, grazie ai privilegi papali, nelle chiese degli ordini mendicanti. Dal Concilio di Trento in poi i fedeli possono essere soltanto invogliati all’adempimento del precetto nella propria chiesa parrocchiale. Inoltre i loro concesso farlo negli oratori semi-privati, semi-pubblici, in alcuni oratori privati, e fuori dei luoghi sacri, partecipando alla Messa celebrata sugli altari portatili. Nella normativa vigente attuale basta partecipare alla Messa celebrata in qualunque luogo, però la celebrazione eucaristica fuori del luogo sacro richiede, per la liceità, il previo consenso dell’Ordinario. Il precetto festivo viene adempiuto attraverso la partecipazione alla Messa celebrata nel rito cattolico. Dal XIX secolo i cattolici latini e orientali possono adempierlo partecipando alla Messa nel rito diverso dal loro proprio. Mentre il “Direttorio ecumenico” (1967) aveva ammesso anche la possibilità di adempierlo occasionalmente attraverso la partecipazione alla Messa celebrata dai non cattolici, il “Direttorio ecumenico” (1993) attuale ha abrogato espressamente questo privilegio. La partecipazione alla Messa cattolica celebrata da un sacerdote scomunicato, interdetto, sospeso, se la sua pena è pubblica, adempie il precetto festivo, però un fedele può essere punito con giusta pena per la partecipazione in essa.
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D’Alessandro, Ilaria, and Massimo Mengozzi. "In-fedeltà (familiari). Il tradimento di coppia nella differenziazione del sé." RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE, no. 55 (July 2022): 39–51. http://dx.doi.org/10.3280/pr2022-055003.

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Анотація:
Nella terapia di coppia e in quella individuale spesso l'infedeltà emerge come il problema portato. Gli autori propongono una rilettura dell'adulterio: non solo come atto relazionale legato alla crisi della coppia, ma anche come tentativo di proseguire nel compito di differenziazione dalla famiglia d'origine. Ciò potrebbe fornire una particolare chiave di lettura da utilizzare come strumento utile ed efficace, specialmente nelle terapie individuali.
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Piwowar, Andrzej. "Wierność w czasie próby (Syr 2,1-6)." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 99–126. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1430.

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Il primo capitolo del Libro del Siracide e dedicato alla Sapienza. Dopo la presentazione della Sapienza, il Saggio invita il suo discepolo/lettore ad acquistarla e a praticarla nella vita. Ben Sira, pero, non e idealista, percio mostra agli adepti della sua scuola le tentazioni, le difficołta e le prove che li aspettano sui sentieri della Sapienza. A questo tema viene dedicato il brano di Sir 2,1-6 che abbiamo intitolato "La fedelta durante la prova".Nella prima parte del suo poema (Sir 2,1-3), il Siracide da al suo discepolo/lettore che vuole avvicinarsi al Signore quattro consigli che riguardano la sua vita spirituale (Sir 2, 1b-2) e poi al tri due che si riferiscono al suo rapporto con Dio (2,3a). Il discepolo potra superare ogni prova soltanto se sara legato al Signore e sara costante. Per incoraggiare il suo discepolo, Ben Sira, in 2,3b, gli presenta il premio per la sua fedelta, cioe la sua crescita nella Sapienza alla fine dei suoi giomi.In Sir 2,4 inizia la seconda parte de l poema, che ha una struttura concentrica, sulla fedelta durante la prova. Ben Sira in modo particolare approfondisce il senso intero della prova. Nel versetto 5 il Maestro introduce un elemento nuovo nel suo insegnamento sulla fedelta durante la prova: una motivazione religiosa delia prova stessa. La metafora dell'oro che viene purificato nel fuoco serve al Siracide a mostrare che come nel fuoco si purifica il metallo, cosi Dio nel crogiuolo delia prova, che viene chiamata umiliazione, monda gli uomini che ama. Il discepolo puo crescere e maturare soltanto superando le prove. Cosi la prova diventa una possibilita di crescita nelia Sapienza.
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Wypych, Stanisław. "Miłosierdzie Boga w nurcie tradycji deuteronomistycznej." Verbum Vitae 3 (January 14, 2003): 39–56. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1958.

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Анотація:
Nell'introduzione alla sua opera (Deut 1- 4) il deuteronmista aveva fatto vedere come il Dio avesse condotto il popolo eletto dal monte Horeb ai confini della terra promessa. Jahve indico anche chiaramente le condizioni dell'abitazione sulla terra: la fedelta agli impegni presi nel momento della stipolazione dell'alleanza. Il deuteronomista dimostra che nel Libro di Giosue il Dio aveva realizzato la promessa della terra data ai Patriarchi. Nel Librodei Giudici (2,6-3,6) fa vedere il ritmo della storia: prosperita, infedelta, punizione che conduce alla conversione e perdono. Nei Libridei Re il deuteronomista fa vedere l'infedelta dei re ed anche del popolo. Percio arriva la punizione, cioe la deportazione alla Babilonia. Il deuteronomista vuol spiegare perche il popolo eletto si e trovato nelle condizioni simili e che cosa deve fare per riuscire da questa situazione. Allora invita alla conversione e sottolinea sporattutto la misericordia di Dio, indicata gia nel programma (Deut 4,30s), ricordata nel momento della consacrazione del tempio (1 Re 8,47-50) e sottolineata in modo straordinario nel Libro d'Esodo (34,6), nel brano da noi considerato del deuteronomista, in cui leggiamo: Jahve, Dio pietoso e misericordioso, tardo all'ira e grande in benignita e fedelta.
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Martinelli, Elisa. "I prodotti/servizi "extra" nel rapporto insegna-cliente." MERCATI & COMPETITIVITÀ, no. 4 (November 2010): 145–63. http://dx.doi.org/10.3280/mc2010-004009.

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L'articolo si propone di analizzare l'impatto dell'offerta di prodotti/servizi tradizionalmente estranei alla proposta della GDO del largo consumo - cd "Extra" - sul rapporto insegna-cliente. A questo scopo vengono presentati i risultati emersi da un'indagine campionaria in-store condotta per comprendere il riscontro che questa tipologia di offerta ottiene presso la clientela ed il ritorno che ne puň derivare all'insegna, anche in termini di impatto sul livello complessivo di fedeltÀ comportamentale e conativa. Ne emergono interessanti implicazioni manageriali sia relativamente alla comprensione dei fattori/ leve di marketing su cui agire per raccogliere i principali benefici derivanti dalla nuova proposta, sia in termini di considerazioni competitive in ottica di rivalitÀ inter-type.
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Cadioli, Alberto. "Nulla manchi alla fedeltà che vi siete proposta. Una lettera inedita a Francesco Reina." Colloquium 9788879168946 (October 2019): 199–204. http://dx.doi.org/10.7359/894-2019-cadi.

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Moneta, Paolo. "Procedimento amministrativo e partecipazione dei fedelli alla funzione amministrativa." Ius Canonicum 14, no. 28 (March 27, 2018): 25–42. http://dx.doi.org/10.15581/016.14.21334.

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Postquam super administrationis actibus in Ecclesiae ordinatione controlem iurisdictionale institutum et de quaestionibus ei adnexis doctrinale studium (a Vaticano II incitatum) subsecutum est, canonistarum attentio etiam comprehendit alias partes iuris administrativi, procedimentum praesertim administrativum. Hoc institutum varia munera gerit vel in administrationis actuositatem in se, expedit enim organum agens ut maiori notitia ac cogitatione deliberet, vel in eos qui administrantur, eis enim praebet occasionem communicandi gressus parantes procedimentos. Communicatione procedimenti ii qui administrantur (vel singillatim vel in socialibus conventis per Suos repraesentantes), praecisa crebro necessitate gradus contentiosi ad impugnationem, sua iura satius tueri possunt et opus collaborationis et participationis in administrativa functione adhibere. • Omnes eiusmodi aspectus prae oculis habendi sunt in ordinamento canonico, in quo peculiare momentum assumit fidelium participatio muneris regendi, instrumento pro ecclesialis communionis aedificatione. Fidelium participatio in procedimento iam provisa est in vigenti lure Canonico et fraequentior in postconciliari legislatione tendit. Administrationis activitatem moderari optime videtur fieri per legem generalem de procedimento, Sicut in pluribus europaeae civilizationis nationibus contigit et Pontificia Commissio Codici iuris canonici recognoscendo facere conatur. Schema autem Canonum ab hac Commissione confectum se continet in quibusdam definiendis cautionibus pro iuribus individuorum, nulla sollicitudine pro maiori fidelium participatione ne in administrativa functione augenda
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Vasil', Cyril. "Una questione discussa: "transitus" di un fedele orientale da una Chiesa orientale sui iuri alla Chiesa latina." E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no. 1 (April 1, 2010): 5–11. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0001-y.

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Miguel Córdoba Ochoa, Luis. "El Nuevo Reino de Granada ante la Rebelión de Portugal de 1640." CHEIRON, no. 1 (January 2022): 143–60. http://dx.doi.org/10.3280/che2020-007.

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L'articolo analizza gli eventi che ebbero luogo a Cartagena de Indias il 4 febbraio 1641 quando si seppe che il 1 dicembre 1640 i portoghesi si erano ribellati a Filippo IV. Il nuovo monarca portoghese, João IV, si affrettò a inviare a Cartagena una nave con lettere apocrife attribuite a Filippo IV. In esse si chiedeva di restituire alle isole Azzorre la flotta portoghese che era ancorata in quel porto. Tuttavia, la frode delle lettere apocrife fu scoperta grazie alla fedeltà del generale portoghese Rodrigo Lobo da Silva a Filippo IV. Si studiano le reazioni alla notizia in quanto avrebbe influito sulla fornitura di schiavi africani essenziali per la produzione di oro. Si sostiene inoltre che la perdita del Portogallo diede luogo a richieste di nuove campagne di conquista in province note per la loro ricchezza aurifera, ma che non erano state sottomesse agli spagnoli.
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Sanzi, Ennio. "La dialettica singolo-collettività nei cosiddetti “culti orientali” del mondo imperiale romano. Esemplificazioni storico religiose." Dimensões 3, no. 42 (July 1, 2019): 135–50. http://dx.doi.org/10.23871/dimensoes-n42-26446.

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Il secondo ellenismo ha riservato ampio spazio alla dimensione onirica individuale come dimostra l’esperienza onirica di Elio Aristide. Le testimonianze analizzate relative ai culti di Iside e Serapide e di Iuppiter Optimus Maximus Dolichenus mettono in evidenza la predilezione dimostrata dalla divinità nei confronti del fedele visitato in sogno e la legittimazione dello stesso fedele da parte della collettività. Tale condivisione finisce per rafforzare il legame tra la collettività stessa (della quale fa parte il prescelto) e la divinità.
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Romania, Vincenzo. "Fedeli alla linea: CCCP and the Italian Way to Punk." Revista Crítica de Ciências Sociais, no. 109 (May 1, 2016): 63–82. http://dx.doi.org/10.4000/rccs.6215.

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Scannabue, Aristarco. "Quam mutata ab illa. La Minerva da Croce alla Fedeli." HISTORIA MAGISTRA, no. 24 (November 2017): 168–71. http://dx.doi.org/10.3280/hm2017-024019.

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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 3-4 (October 15, 2010): 29–41. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.3-4.01.

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L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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Saj, Marek. "Prawna strona ślubu posłuszeństwa." Prawo Kanoniczne 53, no. 1-2 (January 9, 2010): 129–45. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2010.53.1-2.07.

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Анотація:
L’obbedienza religiosa che i membri degli istituti religiosi s’impegnano con il voto a praticare, si basa sull’insegnamento e sull’esempio di vita di Gesù Cristo. Tutta la sua vita costituisce il fondamento e la radice di questo consiglio evangelico. Perciò i religiosi assumono l’obbedienza nello spirito di fede e di amore verso Cristo che proprio per amore dell’uomo si fece obbediente al Padre fino alla morte. Accanto agli elementi strettamente teologici, importanti per capire e praticare questo consiglio, l’obbedienza religiosa possiede anche i suoi elementi giuridici, descritti nel diritto canonico della Chiesa e concretizzati nel diritto proprio degli istituti. L’essere obbedienti a Dio si manifesta nell’obbedienza alla volontà dei superiori. Proprio loro, in quanto rappresentanti di Dio, possono dare ordini ai propri subordinati, in accordo con le costituzioni dell’istituto. Avendo tali competenze devono, però, esercitare il proprio potere sempre come servizio alla comunità ed essere un esempio di fedeltà alla vocazione e di fervore nella sua realizzazione. Insostituibile è il ruolo che nella comune ricerca della volontà divina gioca il dialogo. La legislazione di ogni istituto lo mette ben in rilievo. Siccome l’obbedienza è uno dei più importanti elementi della vita religiosa, la sua mancanza può produrre serie conseguenze canoniche, perfino l’esclusione dall’istituto.
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Bianchi, Viola. "Un’edizione milanese della traduzione in latino dei 'Sepolcri' di Ippolito Pindemonte." Prassi Ecdotiche della Modernità Letteraria, no. 7 (December 7, 2022): 297–319. http://dx.doi.org/10.54103/2499-6637/19271.

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Presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana si conserva l’epistolario del letterato milanese Felice Bellotti (1786-1858), all’interno del quale si trova attestazione di un progetto editoriale attuato insieme a Camillo Ugoni per la pubblicazione della princeps, postuma, di una traduzione latina in esametri dei Sepolcri di Ippolito Pindemonte, realizzata da Gerolamo Federico Borgno negli anni Dieci dell’Ottocento ed edita da Resnati nel 1843. L’indagine presentata in questo scritto ha alla base una riflessione sulla possibilità di considerare realmente autoriale la traduzione stampata, alla luce del fatto che in tipografia non giunse l’autografo originale, bensì una trascrizione contenente numerose modifiche introdotte da Bellotti e Ugoni, i quali, tuttavia, pubblicarono il testo con il solo nome di Federico Borgno. I due curatori dell’edizione portarono in primo piano la propria lettura del testo, diversa a seconda della sensibilità testuale di ciascuno. Sono quindi formulate alcune considerazioni riguardanti la traduzione, e in particolare il difficile equilibrio fra la necessaria – ma non sempre rispettata – fedeltà al testo originale e le esigenze stilistiche e prosodiche, trattandosi di una versione poetica.
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Profiti, Pasquale. "Guardare dentro la corporazione: un dovere dei magistrati." QUESTIONE GIUSTIZIA, no. 1 (March 2012): 182–84. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001010.

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Non tutto, ovviamente, funziona nella magistratura. Per essere fedeli alla Costituzione - e per poterla richiamare in modo credibile - occorre, dunque, che i magistrati sappiano guardare al proprio interno, per vedere e denunciare collusioni, inadeguatezze, corporativismi.
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Dyduch, Jan. "Wierni świeccy w nowym prawodawstwie Kościołów Wschodnich." Prawo Kanoniczne 35, no. 3-4 (December 10, 1992): 177–96. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.07.

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Анотація:
II Codice di canoni delle Chiese Orientali e stato promulgato il 18 ottobre 1990. Le norme ivi contenute, per quanto riguarda i laici, rispecchio l’insegnamento del Vaticano II sul laicato. II detto Codice definiendo i fedeli laici sottolinea la loro caratteristica che ii distingue dagli altri fedeli e cioè il loro carattere laico. Segnati dalla loro „laicità”, essi realizzano la loro vocazione alla vita di matrimonio e di famiglia. Operano anche un rinnovamento del ordine terrestre per mezzo dell’attività sociale, economica e politica svolto secondo i principi del Vangelo di Cristo. Essi sono chiamati alla santità e alla santificazione del mondo. Partecipano alla nuova evangelizzazione cosi nei paesi ancora non cristianizzati come pure in quelli tradizionalmente cristiani. I laici sono chiamati all’apostolato sia individuale, il che consiste nella testimonianza di vita e di parola, come anche a quello collettivo. I laici hanno diritto a creare ed a far parte delle diverse formazioni dell’apostolato, inserite peró nell‘apostolato della Chiesa. Partecipando al sacerdozio comune, essi hanno anche la loro parte, in un modo che loro è proprio, nella triplici missione: profetica, sacerdotale e regale di Cristo.
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Ghilardi, Marcello. "La morte dell'eroe nella tradizione giapponese." AOQU (Achilles Orlando Quixote Ulysses). Rivista di epica 2, no. II (December 30, 2021): 287–311. http://dx.doi.org/10.54103/2724-3346/17272.

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Nella tradizione epica giapponese, come pure nei racconti basati su eventi storici e tramandati di generazione in generazione, spiccano le figure di eroi la cui apoteosi coincide con la morte – talvolta autoinflitta tramite la pratica del seppuku, il taglio rituale del ventre. Vi sono certo motivazioni legate alle principali religioni e dottrine che hanno formato la cultura nipponica, come lo shintō, il confucianesimo e il buddhismo; ma soprattutto, alla radice dell’affetto che tali figure suscitano nella coscienza collettiva in Giappone, si intrecciano un senso di commozione per la transitorietà della vita e il riconoscimento di una purezza di intenti, di un’autenticità che si rende tanto più evidente ed esplicita quanto meno è sostenuta dalla vittoria, personale o politica. La fedeltà a una causa o a un ideale si misura non dall’utile che se ne ricava, ma dalla capacità di aderirvi con la totalità del proprio essere. La figura dell’eroe guerriero, perennemente esposto al rischio della morte, diviene quindi insieme al caduco fiore di ciliegio l’emblema della capacità di accogliere la pienezza nella vita, senza avvinghiarsi ad essa spasmodicamente e senza fuggirla o tradirla, lasciandola accadere e pure passare, sfiorire, tornare alla dimensione originaria, non ancora attualizzata.
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Lemański, Janusz. "Wierność Boga i wierność Mojżesza – dwa lekarstwa na bałwochwalstwo Izraela (Wj 32,7-14)." Verbum Vitae 11 (January 14, 2007): 15–25. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1421.

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La pericope di Es 32,7-14 viene spesso considerata come un elemento estraneo nel contesto odierno. Un'analisi narrativa e contestuale rivela pero che essa anticipa cio che si racconta nella parte di Es 32-34 che la segue. Grazie alla sua collocazione nel contesto prepara il lettore per la scena di mediaziane fatta da Mose davanti a Dio. Sia Mose, sia Dio vengono presentati qui come fedeli - Dio alle sue promesse, Mose alla sua vocazione.
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D'Agostino, Alfonso. "campagna del Henares." Carte Romanze. Rivista di Filologia e Linguistica Romanze dalle Origini al Rinascimento 10, no. 2 (December 23, 2022): 19–76. http://dx.doi.org/10.54103/2282-7447/18771.

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In vista di una nuova edizione del Cantar de Mio Cid, l’autore propone uno specimen dei vv. 285-294 e 404-556 dell’opera, pubblicati in una doppia edizione sinottica: un testo interpretativo e una ricostruzione critica. Il primo è fedele al manoscritto unico, limitandosi a correggere le sviste del copista; la seconda si basa sulla teoria metrica già illustrata dall’autore in altri saggi, ma fa appello anche alla tradizione indiretta, all’usus scribendi, alla conformatio textus e alla logica interna del racconto. Il testo è corredato da note filologiche.
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Della Marca, Manlio. "Gli zoomanti: insegnare la letteratura americana ai tempi del Covid-19." Altre Modernità, no. 27 (May 30, 2022): 213–24. http://dx.doi.org/10.54103/2035-7680/17890.

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Nel maggio 2020, Giorgio Agamben, uno dei filosofi italiani più influenti della sua generazione, scriveva in un post pubblicato sul sito dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici che i professori che avessero accettato di “sottoporsi alla nuova dittatura telematica e di tenere i loro corsi solamente online” erano “il perfetto equivalente dei docenti universitari che nel 1931 avevano giurato fedeltà al regime fascista”. I filosofi, si sa, sin dai tempi di Zenone, amano coltivare l’arte del paradosso. Con tonalità meno apocalittiche rispetto ad Agamben, in questo contributo, suggerisco, con un pizzico di ironia, che docenti e studenti che accettano l’uso massiccio della didattica online non rischiano di trasformarsi in pericolose camicie nere digitali, ma, tutt’al più in zoomanti: anime sospese nei nuovi purgatori digitali del terzo millennio. Ripercorrendo tre semestri di didattica online della Letteratura americana presso l’Università di Monaco, questo saggio riflette sulle opportunità e i pericoli creati dalla radicale riconfigurazione del rapporto fra produzione del sapere e tecnologia causata dalla pandemia.
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Dyduch, Jan. "Posłannictwo świeckich w Kościele w świetle II Polskiego Synodu Plenarnego." Prawo Kanoniczne 47, no. 3-4 (December 10, 2004): 25–38. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2004.47.3-4.01.

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II Concilio Vaticano II ha approfondito la dottrina sulla triplice missione di Cristo, alla quale partecipiano i fedeli laici, insieme ai pastori. I fedeli laici partecipano nel modo proprio alle missione sacerdotale, profetica e regale di Cristo. Il II Sinodo Plenario della Polonia ha preso in considerazione questo tema presentandolo nella prospettiva della dottrina conciliare, tenendo conto della specificitá della vita e dell’attivitá del laicato in Polonia. Pero gli elementi essenziali della dottrina sulla triplice missione sono stati presi del Vaticano II. I laici realizzano la missione sacerdotale santificando se stessi e gli altri; la missione profetica attraverso la testimonianza della vita e della parola; la missione regale servendo il Regno di Cristo sulla terra.
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Di Pietro, M. L., M. Pennacchini, and M. Casini. "Evoluzione storica dell’istituto dell’obiezione di coscienza in Italia." Medicina e Morale 50, no. 6 (December 31, 2001): 1093–151. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.743.

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La storia dell’obiezione di coscienza è una storia antica, tanto che le prime testimonianze la datano già alla civiltà ellenica. Tuttavia, nell’antichità l’obiezione di coscienza non era un diritto, era una testimonianza di fedeltà a dei valori assoluti che può destare anche ammirazione, ma che non poteva trovare che risposte dure da parte dell’autorità politica, la quale si sentiva sfidata e minacciata. L’obiezione di coscienza, dunque, così come la intendiamo noi oggi, è una conquista delle civiltà giuridica moderna e in Italia il riconoscimento di tale istituto risale a tempi relativamente recenti. Obbiettivo di questo lavoro è la ricostruzione della storia giuridica dell’istituto dell’obiezione di coscienza nel nostro Paese sia negli ambiti in cui esso ha raggiunto una regolamentazione sia in quelli in cui non ha trovato tale riconoscimento. Tale ricostruzione ha messo in evidenza che, mentre l’istituto dell’obiezione di coscienza ha raggiunto un assetto definitivo in ambito sociale, si stanno, invece, moltiplicando in ambito sanitario le situazioni che possono richiedere all’operatore sanitario interventi in conflitto con la propria coscienza morale e deontologica.
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Góralski, Wojciech. "Rola i zadania adwokata w procesach kanonicznych w alokucjach papieży do Roty Rzymskiej (1939-2007)." Prawo Kanoniczne 50, no. 3-4 (December 20, 2007): 109–16. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2007.50.3-4.05.

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Nei processi canonici, tra l’altro quelli matrimoniali, un ruolo importante appartiene all’awocato di cui la partecipazione ad essi è una espressione della realizzazione di diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta l’ufficio dell’avvocato (il suo ruolo e i suoi compiti nei procesi canonici matrimoniali) alla luce dei discorsi dei Sommi Pontefici pronunciati alla Rota Romana negli anni 1939-2007. Fra questi discorsi si deve esporre 1’allocuzione di Pio XII del 2 ottobre 1944 nella quale si sottolinea che tutta l’attività dell’avvocato deve essere radicata nel servizio della verità oggettiva. Nello stesso senso si sono espressi i succssori del Pio XII: Giovanni XX III, Paolo VI e Giovanni Paolo II.
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Jemielity, Witold. "Posty kościelne w XIX wieku : diecezja Augustowska czyli Sejneńska." Prawo Kanoniczne 42, no. 3-4 (December 20, 1999): 215–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1999.42.3-4.06.

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Nel XIX secolo erano in vigore le prescrizioni riguardanti il digiuno, definite dopo il Concilio di Treto. In Quaresima i fedeli rinunciavano di mangiare la carne. Nal caso di una malattia oppure per un valido motivo essi ricorrevano ad una dispensa. Da essa pero, vevivano esclusi i quattro giorni della prima settimana, tutta la Settimana Santa nonche mercoledi, venerdi e sabato. Piu frequentemente permettevano di consumare i latticidi ed uova. Nell’Avvento le prescrizioni erano piu moderate. Vi era anche 1’astinenza dal mangiare la carne anche in tutti i sabati dell’anno. Verso la fine dei secolo, Roma autorizzava i vescovi del Regno Polacco ad una graduate abolizione dei digiuno nei sabati. Mantenevano pero esso nelle vigilie prima delle feste principali, nelle cosidette „giornate della croce” e „giornate trimestrali”. Sembra che i fedeli si tenevano precisamente alla legge ecclesiale. Alla dispensa ricorrevano piuttosto le persone dagli alti stati sociali. Essi si rivollgevano al Vescovo personalmente, oppure venivano dispensati dal proprio parroco sulla base del permesso del suo sueriore. Possiamo costatare che nel periodo del secolo, le leggi riguardanti il digiuno venivano moderate. Un cambio fondamentale porto il Codice dei Dritto Canonico del 1917. Ma anche allora le nuove leggi venivano introdotte gradualmente.
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Bell, Rudolph M., and Maneula Martini. "Fedeli alla terra: Scelte economiche e attivita pubbliche di una famiglia nobile Bolognese nell'Ottocento." American Historical Review 106, no. 4 (October 2001): 1495. http://dx.doi.org/10.2307/2693147.

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De Col, Alessandra, and Ilaria Picchio. "Figlio solo, solo un figlio, figlio unico? Quando la lealtŕ al ricordo del fratello e al dolore dei genitori č figlia di un trauma da lutto." RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE, no. 36 (December 2012): 85–98. http://dx.doi.org/10.3280/pr2012-036006.

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In questo lavoro le autrici hanno voluto presentare un caso clinico in cui il concetto di lealtŕ al ricordo di chi č venuto a mancare e al dolore di tale trauma puň dar luogo a una sintomatologia che preannuncia una scissione psicologica, una difficoltŕ a definirsi all'interno della famiglia. L'etica e la fedeltŕ alla famiglia, la lealtŕ ad essa per proteggerla dal dolore, portano a sacrificare a volte il proprio sé. La lettura relazionale delle dinamiche della famiglia aiuta a mettere in luce la funzione della difficoltŕ a definirsi del piccolo M. In questa famiglia, come spesso accade in famiglie con bambini, M. č stato il filo di Arianna per entrare nel labirinto della sua dolorosa storia familiare e dipanarne la matassa. Tale famiglia ha aiutato anche le coterapeute a superare il loro "lutto" da separazione come coppia di terapia.
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Kałowski, Julian. "Konstytucje jako zabezpieczenie celu i zadań instytutów życia konsekrowanego." Prawo Kanoniczne 36, no. 3-4 (December 10, 1993): 5–19. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1993.36.3-4.01.

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In questo articolo l’autore tratta della sollecitudine della Chiesa per mantenere l’identità, cioè il fine ed i compiti delineati dai fondatori e approvati dalla competente autorità, in tutte le forme della vita consacrata. Alla base dei documenti promulgati dalla Chiesa è stato dimostrato che, cominciando dal momento delle organizzate forme della realizzazione dei consigli evangelici, la suprema autorità ecclesiale vegliava - per mezzo della legge fondamentale cioè le costituzioni - affinchè gli istituti di vita consacrata fossero fedeli ai loro carismi.
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Góralski, Wojciech. "Rola adwokata w kościelnych procesach małżeńskich w świetle KPK z 1983 roku oraz instrukcji "Dignitas connubii"." Prawo Kanoniczne 49, no. 3-4 (December 20, 2006): 35–50. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.03.

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Nei processi ecclesiastici matrimoniali, soprattutto di nullità del matrimonio, un ruolo importante si deve attribuire all’avvocato. La sua partecipazione al processo matrimoniale canonico è una espressione della realizzazione del diritto di ogni fedele alla difesa in giudizio. Nello suo studio l’autore presenta e commenta i compiti dell’ avvocato nel processo canonico di nullità del matrimonio alla luce del CJC e della Istruzione „Dignitas connubii” del 25 gennaio 2005. Dopo aver riferito la funzione dell’avvocato in genere (l’istituzione, i requisiti, l’eliminazione), si ferma sull’ufficio dell’avvocato stabile e termina con la indicazione degli obblighi e dei diritti dell’avvocato. Fra le proposte finali si sottolinea il bisogno della istituzione dell’ufficio (o persona), di cui nel art. 113 § 1 della suddettta Istruzione.
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Borso, Dario. "Il 1943 di Mario Dal Pra." ITALIA CONTEMPORANEA, no. 262 (October 2011): 97–106. http://dx.doi.org/10.3280/ic2011-262006.

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Il saggio analizza il passaggio, avvenuto nella prima metŕ del 1943, del grande storico della filosofia Mario Dal Pra (1914-1992) da una posizione cattolico-moderata, ancora interna alla gerarchia ecclesiastica, a un aperto pronunciamento laico a favore della democrazia, della partecipazione politica e quindi poi della Resistenza. L'autore descrive questo episodio fondamentale nella vita di Mario Dal Pra - che lo portň a divenire dirigente partigiano del Partito d'azione e dopo la guerra cofondatore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (Insmli) - avvalendosi di documenti rari e mai prima utilizzati. Egli sostiene che questo passaggio in Dal Pra fu favorito dalla lettura viva di Piero Martinetti, l'unico filosofo italiano che si era rifiutato di giurare fedeltŕ al regime fascista nel 1931 e che nei suoi ultimi anni, sulla scorta della concezione morale di Kant, aveva sottoposto a una critica radicale il dogmatismo della Chiesa.
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FALCINELLI, DANIELA. "Del dovere di fedeltà, del dovere di obbedienza e di altri demoni penali. Il valore costituzionale della leale collaborazione del privato alla legalità amministrativa." Archivio penale, no. 1 (2016): 239–52. http://dx.doi.org/10.12871/978886741660816.

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Szot, Przemysław. "La formazione liturgica nel movimento ecclesiale Luce-Vita in Polonia." Tarnowskie Studia Teologiczne 35, no. 1 (June 30, 2016): 189–204. http://dx.doi.org/10.15633/tst.1723.

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Il Movimento Luce-Vita in Polonia è uno tra molti movimenti del rinnovamento della Chiesa di quali ha parlato il Concilio Vaticano II. Il suo obiettivo è però la liturgia sulla quale si concentra per badare la sua rinascita. Lo scopo di questo movimento è condurre la gente alla maturità cristiana, attraverso la liturgia che è fonte e culmine della vita cristiana. Il movimento propone, dunque, un vasto programma formativo per i fedeli adatto, sia per i laici, sia per i preti che per le persone consacrate, rispettando anche le differenze dell’età.
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Sulik, Tomasz. "La realizzazione della missione dei laici nella Chiesa attraverso l’esercizio del sacerdozio comune dei fedeli nella Costituzione Lumen Gentium." Studia Teologiczne Białystok Drohiczyn Łomża 39 (December 21, 2021): 97–114. http://dx.doi.org/10.56898/st.9516.

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Il decimo paragrafo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa del Concilio Vaticano II menziona il sacerdozio comune di tutti i battezzati. Gesù Cristo svolge la sua opera salvifica nel mondo attraverso il Popolo di Dio. Venendo al mondo, ha rivelato la sua missione: profetica, sacerdotale e regale. Tutti sono coinvolti in questa missione e tutti sono chiamati a parteciparvi attivamente. Tutti i fedeli partecipano alla missione di Cristo, ma ci sono diversi gradi e modi di partecipare. C'è una differenza essenziale tra il sacerdozio gerarchico e il sacerdozio comune. Tuttavia, tra i due c'è uno stretto legame. Il sacerdozio gerarchico è al servizio del sacerdozio comune. I laici che si innestano in Cristo mediante il Battesimo partecipano così alla sua missione: profetica, sacerdotale e regale. Questo dà loro il diritto di ricevere dai santi pastori i mezzi di grazia che Cristo dona alla sua Chiesa. Approfittando della grazia sacramentale, il Popolo di Dio partecipa attivamente all'opera della salvezza, dando nel mondo una testimonianza di appartenenza a Gesù Cristo.
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Stiefel, Viola. "Transmediale Übertragungsstrategien im Comic Dante’s Inferno (Gage/Latorre)." Deutsches Dante-Jahrbuch 94, no. 1 (September 23, 2019): 143–53. http://dx.doi.org/10.1515/dante-2019-0007.

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Riassunto Il fumetto Dante’s Inferno è uscito nel 2010 per la casa editrice Panini. Questo Inferno, ispirandosi alla struttura del testo originale dantesco, non segue tuttavia la tradizione dell’illustrazione ›classica‹ della Divina Commedia, ma offre una nuova interpretazione transmediale: Dante è rappresentato come crociato e guerriero, colpevole e peccatore. Beatrice in confronto sembra ambigua: è illustrata tanto come donna fedele quanto come regina mostruosa dell’inferno. Dall’analisi condotta secondo il modello di Juliane Blank emerge che l’Inferno dantesco non è soltanto una fonte di ispirazione tematica per gli autori, ma serve da modello per la struttura che sta alla base del fumetto. L’azione è costruita sull’organizzazione dei cerchi infernali e dei rispettivi peccati. Simultaneamente, sia i personaggi che i motivi danteschi subiscono una conversione transmediale adattata al genere del fumetto.
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Suchecki, Zbigniew. "Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983)." Prawo Kanoniczne 41, no. 3-4 (December 20, 1998): 133–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1998.41.3-4.06.

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La libera muratoria (comunemente chiamata massoneria) viene trattata e presentata in molte pubblicazioni sotto diversi aspetti e svariati punti di vista. Dal punto di vista del diritto canonico non esistono pubblicazioni riguardanti la libera muratoria, manca­no anche approfonditi studi critici in materia condotti in un'ottica comparata con la filosofia, la teologia e il diritto dai studiosi cattolici. Nella nostra ricerca, passando attraverso un confronto delle disposizioni della Chie­sa previste per la libera muratoria, facciamo un riferimento diretto alla legislazione della Chiesa contenuta nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e a numerosi docu­menti emanati dai Papi e dalle Congregazioni, per arrivare alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico del 1983. Negli ultimi secoli la massoneria, fosse essa regolare, legittima, irregolare o «devia­ta», senza distinzioni, è stata condannata da diversi Papi ìn circa seicento documenti. La questione comunque è quanto mai attuale perché molti cattolici appartengono alla libera muratoria. La divisione fondamentale, a mio avviso, comprende la fase pre­istituzionale e la fase istituzionale. Nella fase preistituzionale emergeva la massoneria operativa propensa alla costruzione delle cattedrali, delle basiliche e delle chiese; nella fase istituzionale si sviluppa la massoneria moderna detta speculativa. I liberi muratori londinesi, il 24 giugno 1717, nella festa di S. Giovanni Battista costituivano la Gran Loggia d'Inghilterra, la Gran Loggia Madre del Mondo. Fin dall'inizio, in un testo diretto a tutti i fedeli, emerge la preoccupazione per la difficile definibilità, a livello concettuale e terminologico, della libera muratoria con i suoi effetti negativi a livello della Chiesa e della societa civile. Leone XIII, nell'enciclica programmatica Quod sectam massonum: Humanum Ge­nus, del 20 aprile 1884, in modo significativo sottolinea gli effetti negativi delle socie­ta clandestine. L'enciclica costituisce un documento fondamentale di quel periodo. Nel CIC del 1917 il legislatore menziona esplicitamente la setta massonica e le altre associazioni dello stesso genere le quali incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede: «Chi si ascrive alla setta massonica o ad altre associazioni dello stesso genere, che macchinano contro la Chiesa o le legittime autorita civili, incorrono ipso facto nella scomunica riservata simpliciter alla S. Sede» (c. 2335). Un graduale approfondimento della natura e dei fini della massoneria svolto da par­te della Chiesa, prima dell'emanazione della Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983, Quaesitum Est, permise alla Congregazione di accertare le posizioni dottrinali, filosofiche e morali dell'istituzione. Mariano Cordovani in un articolo pubblicato in prima pagina dall'Osservatore Romano sostiene che «fra le cose che risorgono e riprendono vigore, e non solo in Italia, c'è la massoneria con la sua ostilita sempre rinnovata contro la Religione Catto­lica». Egli rileva un fatto che appare nuovo: «la voce che si sparge, nei diversi ceti sociali, che la massoneria di un certo rito non sia piu in contrasto con la Chiesa, che anzi sia avvenuto un accordo tra la massoneria e la Chiesa, in forza del quale anche i cattolici possono tranquillamente iscriversi alla setta senza pericolo di scomuniche e dì riprovazione». Dopo 57 anni dall'entrata in vigore del «Codex» del 1917 «molti vescovi hanno posto il quesito a questa S. Congregazione (per la Dottrina della Fede) circa il valore el'interpretazione del can. 2335 del C.I.C. che sotto pena di scomunica vieta ai cattolici d'iscriversi alle associazioni massoniche o ad altre dello stesso tipo. Il dialogo cattolico-massonico inizia con degli incontri informali tra esponenti della Chiesa Cattolica e della massoneria. Tali incontri ebbero iniziato in Austria, Italia e Germania. Per approfondire alcuni aspetti di questo tema, si possono consultare, an­che se in modo molto critico, diverse pubblicazioni. Negli anni 1974-1980 la Conferenza Episcopale Tedesca costituisce una Commis­sione ufficialmente incaricata di esaminare la compatibilità dell'appartenenza contem­poranea alla Chiesa cattolica e alla libera muratoria. La Commissione sostenne che «Indipendentemente da tutte le concezioni soggettive, l'essenza oggettiva si manifesta nei Rituali ufficiali della libera muratoria. Percio questi documenti vennero sottoposti ad un attento e lungo esame (negli anni 1974-1980); si tratta dei Rituali dei primi tre gradi, dei quali i massoni permisero di studiare i testi, anche se i colloqui non si riferi­rono solo ai Rituali». Il fatto che la libera muratoria metta in discussione la Chiesa in modo fondamentale non è mutato. La libera muratoria non e mutata nella sua essenza. L'appartenenza ad essa mette in questione i fondamenti dell'esistenza cristiana. L'esame approfondito dei Rituali della libera muratoria e del modo di essere massonico, come pure la odierna immutata autocomprensione di sé, mettono in chiaro che l'appartenenza contempora­nea alla Chiesa cattolica e alla Libera Muratoria è esclusa. Da diverse parti del mondo arrivavano domande alla S.C. per la Dottrina della Fede sul giudizio della Chiesa nei confronti della massoneria. La normativa penale del Co­dice non prevede nessuna sanzione per i fedeli che si iscrivono alla massoneria, perché la medesima non viene espressamente nominata dal legislatore; quindi prima dell'ema­nazione della Dichiarazione l'iscrizione non costituiva un delitto punibile con sanzioni a meno che la massoneria non entrasse nella categoria delle associazioni «che com­plottano contro la Chiesa» (can. 1374) e questo si doveva provare. La Dichiarazione invece afferma che gli «appartenenti alle associazioni massoniche sono in peccato gra­ve» e proibisce ai fedeli appartenenti alle associazioni massoniche l'esercizio del dirit­to soggettivo fondamentale dei fedeli di accedere alla S. Comunione. «Solo Gesù Cri­sto e, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli».
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Nowakowski, Bartosz. "Kompetentne i sprawnie działające trybunały kościelne : rzeczywistość czy pobożne życzenie? : możliwości, perspektywy oraz konieczność zmian po słowach Benedykta XVI do Sygnatury Apostolskiej w 2011 r." Prawo Kanoniczne 54, no. 3-4 (July 9, 2011): 323–31. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.12.

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Benedetto XVI, in occasione della prima plenaria organizzata dalla Segnatura Apostolica doppo la promulgazione della Lex propria (21 gennaio 2008) ha ricevuto nell’udienza i membri sudetto dicasterio. Nel suo discorso il Papa ha richiamato l’attenzione di preparazione della legge, che si avvertì l’esigenza di un incontro periodico da dedicare alla promozione di una retta amministrazione della giustizia nel corpo Ecclesiale. Si tratta di un lavoro faticoso, destinato a ricostruire giuste e ordinate relazioni tra i fedeli a tra loro e l’autorità ecclesiastica. La giustizia che la Chiesa presegue – ha sottolineato il Pontefice – può essere considerata esigenza minima e insieme aspettativa di carità.
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Brigstocke, Hugh. "The 5th Earl of Exeter as Grand Tourist and Collector." Papers of the British School at Rome 72 (November 2004): 331–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0068246200002750.

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IL V EARL DI EXETER COME GRAN TURISTA E COLLEZIONISTACon questo articolo si analizzano e documentano i viaggi italiani e la collezione di quadri di John Cecil di Burghley House (1648–1700), che, dopo aver ottenuto il titolo di V Earl di Exeter nel 1678, fece una serie di grandi viaggi in Italia nel 1679–81, 1683–4 e 1699–1700, prima di morire vicino Parigi nel 1700 sulla via del ritorno a casa. Durante questi viaggi, che si estesero lungo l'intera penisola italiana, da Torino a Napoli, egli sviluppò un notevole desiderio, senza paragoni per i suoi tempi, di acquisire pitture contemporanee barocche, come estensione del suo progetto di rinnovare Burghley House, originariamente costruita tra il 1555 e il 1587. Il gusto artistico di Exeter, che abbracciò artisti come Carlo Dolci e Benedetto Gennari, così pure Calandrucci, Chiari, Gaulli, Giordano, Maratti, Preti, Recco, Ruoppolo e Trevisani, riflette per molti versi quello della corte di re Carlo II. Per la decorazione delle stanze reali a Burghley, compresa la Heaven Room e la Hell Staircase egli impiegò anche Antonio Verrio, che aveva lavorato per re Carlo a Windsor. Rimase leale alla causa Stuart per tutta la sua vita, votò contro il trasferimento del potere a William e Mary in tutte le divisioni parlamentari, e si rifiutò di presenziare come Hereditary Grand Almoner alla loro incoronazione; e avendo anche rifiutato di fare il Giuramento di Fedeltà non mise più piede nella House of Lords dopo il 13 febbraio del 1689. La disaffezione nei confronti del regime protestante ha avuto certamente un ruolo nell'ultima visita degli Exeter a Roma con i loro due figli più giovani, in occasione del Giubileo del Papa del 1699–1700.
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Arrieta, Juan Ignacio, and Artur Miziński. "Prałatury personalne i ich relacje do struktur terytorialnych." Prawo Kanoniczne 43, no. 3-4 (December 10, 2000): 85–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2000.43.3-4.04.

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L’abituale rapportarsi tra i vescovi messi a capo delle distinte Chiese particolari o coetus fidelium deve considerarsi un normale esercizio del loro ministero episcopale, e rientra nello spirito di collegialità e nella reciproca sollicitudo che ogni vescovo deve coltivare verso la missione affidata singolarmente agli altri confratelli. Tali rapporti assumono una rilevanza particolare nel caso di strutture complementari, poiché i fedeli ai quali rivolgono la loro attività pastorale sono necessariamente fedeli di una Chiesa particolare. Avendo l’organizzazione delle comunità e la determinazione delle funzioni episcopali un prevalente carattere territoriale, pare giustificato far ricorso alle strutture personali soltanto davanti alla necessità di sviluppare una coerente attenzione pastorale in settori che in altro modo rimarrebbero insufficientemente coperti. In realtà, il rapporto tra strutture gerarchiche è indissociabile dal rapporto tra le rispettive funzioni episcopali о le relative missioni canoniche, allo stesso modo come il discorso sulla „communio ecclesiarum” è parallelo a quello sulla sacramentalità dell’episcopato. Questo tipo di rapporto avviene, principalmente, per una doppia ragione. Da una prospettiva di fatto, a causa della natura non statica delle comunità di fedeli, che interpellano in continuazione diverse giurisdizioni e missioni episcopali. Ma soprattutto, il rapporto tra strutture ha luogo a causa della natura stessa della funzione episcopale, essenzialmente aperta agli altri colleghi nell’episcopato. E noto ehe le Prelature personali sono state ideate lungo i dibatti dei decr. Presbyterorum ordinis (n. 10). Per una migliore distribuzione del clero o per la realizzazione di speciali iniziative pastorali la Santa Sede puo stabilire „speciales dioceses vel praelature personales”. II can. 297 CIC rappresenta l’unica norma соdiciale che fa cenno al raccordo tra queste strutture. II precetto rinvia agli statuti di ogni prelatura per indicare il modo di allacciare tali rapporti, stabilendo comunque un principio generale: al vescovo diocesano spetta il diritto di dare il proprio consenso perché l’attività pastorale di una prelatura personale possa avviarsi nella diocesi. Oltre a queste considerazioni generali, la normativa canonica lascia agli statuti ogni ulteriore determinazione dei rapporti tra il vescovo diocesano e la prelatura. La missio canonica del prelato è determinata negli statuti della prelatura, i quali, a loro volta, nel circoscrivere l’ambito della discrezionalità del prelato, delineano contemporaneamente il rapporto con la legislazione del territorio. Lesercizio della giurisdizione da parte del prelato personale tiene conto dell’appartenenza simultanea dei propri fedeli laici alla comunità territoriale, ecclesiologicamente primaria e teologicamente diversa rispetto dell’appartenenza alla prelatura. Tuttavia, la prelatura personale, come la Chiesa locale, è struttura gerarchica autonoma, i cui rapporti con le Chiese particolari si pongono su un piano di coerenza con il rispettivo compito ecclesiale. La competenza delle due giurisdizioni sulle stesse persone postula, di conseguenza, un qualche coordinamento о intesa fra funzioni episcopali. Perciò, come capita con le altre circoscrizioni personali, le norme speciali di ogni prelatura - 1’atto pontificio di erezione o gli statuti - dovranno delineare quale sarà il modo di rapportarsi ambedue le giurisdizioni, se in forma cumulativa, sussidiaria о com-plementare. Infine si può dire che i rapporti tra la prelatura e le strutture territoriali rientrano in buona misura nei seguenti criteri generali: a) primo, la normale sottomissione nel contesto della comunione ecclesiale dell’attività della prelatura alla legislazione territoriale emanata dall’autorità competente che, a volte, sarà quella del vescovo diocesano, e altre volte, invece, quella della conferenza episcopale; b) secondo, il fatto che la prelatura rappresenta una struttura giurisdizionale, episcopale, autonoma, che deve agire in funzione delle finalità pastorali prefissate dalla Santa Sede, e che rappresentano il contenuto della missio canonica del prelato, e la regola voluta dal Capo del Collegio per rapportarlo con l’episcopato territoriale; c) terzo, che l’unità della prelatura, avente carattere universale, richiede un minimo di omogeneitò di regime attorno ai fattori di propria identità, compatibile con la pluralité di legislazioni territoriali con le quali essa si trova in contatto. La primazia della legislazione territoriale risponde ad un principio generale di comunione ecclesiale valido per qualunque attività pastorale da svolgere nell’ambito di una Chiesa particolare.
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Pasetto, Cristiana. "«Vergilius non ero, Marsus ero»: la figura di Domizio Marso nell’opera di Marziale." ACME 74, no. 1 (November 26, 2021): 33–49. http://dx.doi.org/10.54103/2282-0035/16791.

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Il contributo si propone di indagare la presenza della figura di Domizio Marso all’interno dell’opera di Marziale, avanzando delle ipotesi in merito al ruolo di mediazione esercitato dal poeta augusteo nella storia dell’epigramma latino. Le frequenti e significative menzioni nel corpus marzialiano, che evidenziano una progressiva identificazione di Marziale con il suo antecedente, suggeriscono che Marso, prendendo le mosse dal modello catulliano, non abbia esitato a ricercare soluzioni poetiche nuove e originali, facendosi autore di una poesia improntata a un forte sperimentalismo, nelle forme e nei contenuti: fu ora poeta leggero e ora impegnato, rappresentando per Marziale un esplicito punto di riferimento, sia nell’interpretazione fluida e aperta del genere epigrammatico, sia per la capacità di comporre un epigramma degno, non meno della poesia “maggiore”, di adempiere alla celebrazione del potere. È possibile ipotizzare, inoltre, che Marso abbia offerto un rilevante contributo, in particolare, nello sviluppo dell’epigramma longum, discostandosi dal principio callimacheo della brevitas ma pur sempre mantenendosi fedele alla sua “Musa minore”.
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La Delfa, Angela Maria. "Il significato della visione del Natale di santa Brigida di Svezia nel contesto della cultura tardo medievale." De Medio Aevo 10, no. 2 (July 25, 2021): 319–38. http://dx.doi.org/10.5209/dmae.76262.

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L’ampia e interessante letteratura sull’argomento ha coperto gran parte degli aspetti legati alla genesi della visione brigidina. Questo articolo si prefigge di indagare nel dettaglio alcune questioni che finora non sono state approfondite dalla critica. Ci si riferisce in particolare alle fattezze fisiche della Vergine Maria e alla rappresentazione del Bambino Gesù nudo e sospeso per aria o raffigurato già disteso in terra. Si tratta di dettagli di rilievo, anche in relazione al tema del corpo della Vergine e del Cristo che riveste grande importanza nella spiritualità tardomedievale. Si analizzano le differenze tra le prime tavole della Natività in Italia, ma anche quelle realizzate nella prima metà del XV secolo nel nord Europa. Si indaga tra quelle più fedeli alla visione e quelle che vi si ispirano liberamente pur essendo Brigida presente nella rappresentazione. Dal confronto con l’iconografia precedente, particolarmente con quella tramandata tramite i manoscritti delle Meditaciones Vitae Christi, è possibile stabilire cosa della visione del Natale di Brigida assume rilievo per l’arte figurativa, come e con quale scopo ciò viene recepito nell’immaginario collettivo e in che misura essa abbia rappresentato il vero punto di svolta di questo soggetto nell’arte occidentale.
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Misztal, Henryk. "Elementy prawnokanoniczne "świętości kanonizowanej" w świetle najnowszej jurysprudencji Kongregacji Spraw Kanonicznych." Prawo Kanoniczne 39, no. 3-4 (December 10, 1996): 171–97. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1996.39.3-4.06.

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La teologia prepara di solito il concetto della santità; il diritto canonico invece adatta questo concetto alle esigenze della procedura di beatificazione e canonizzazione. Le misure della „santita canonizzata” elaborate da secoli e inserite alla prattica della Congregazione delle Cause dei Santi, sono sempre le stesse: il martirio, le virtù eroiche e il miracolo. L’articolo tratta dell’evolizione dei concetti sopramenzionati durante i secoli e particolarmente tratta dell’aggiornamento della dottrina di Benedetto XIV alle esigenze dei tempi moderni con il contributo delle scienze: storia, medicina, psichologia e psichiatria. Oltre questo l’autore del l’articolo vuole mostrare come secondo la dottrina del Concilio Vaticano II la „santità canonizzata” diventa più vicine e accesibile a tutti i fedeli.
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Esposito, Assunta. "Santa Sede, Italia, Austria e la questione dei nuovi confini della diocesi di Bressanone (1920-1925)." MONDO CONTEMPORANEO, no. 2 (February 2022): 5–56. http://dx.doi.org/10.3280/mon2021-002001.

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Nel primo dopoguerra alla S. Sede toccò il difficile compito di rivedere i confini della diocesi di Bressanone, sancendo in via ecclesiastica quanto politicamente era stato disposto dai trattati di pace con il passaggio all'Italia del Tirolo meridionale tedesco (Deutsches Südtirol). La diocesi, estesa sui due versanti delle Alpi, si trovava ora divisa in due dal nuovo confine statale del Brennero. Non poteva essere ignorata dalla S. Sede la richiesta italiana di procedere ad una separazione completa della parte italiana da quella austriaca della diocesi, così come non poteva rimanere inascoltato il desiderio austriaco di mantenere in essere il legame ecclesiastico di lunga data. Collegata al nuovo assetto di Bressanone si trovava pure la questione dei decanati tedeschi della diocesi di Trento, dove clero e fedeli, in contrasto da tempo per questioni nazionali con il vescovo italiano Endrici, chiedevano per i buoni uffici del vescovo Waitz di essere sottratti a quella giurisdizione e di unirsi alla diocesi tutta tedesca di Bressanone. Il saggio ricostruisce sulla base di una documentazione archivistica inedita le alterne fasi di una procedura particolarmente laboriosa rimasta finora ignota, che si concluse con la soluzione provvisoria varata nel 1925. Una soluzione destinata in realtà a rimanere in vigore fino alla metà degli anni Sessanta.
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