Littérature scientifique sur le sujet « Tutela giurisdizionale effettiva »

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Articles de revues sur le sujet "Tutela giurisdizionale effettiva"

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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. « La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles i-bis” = Jurisdiction under Regulation (EU) no. 2016/679 concerning the processing of personal data and its coordination with the “Brussels i-bis” regulation ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no 2 (5 octobre 2017) : 448. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3881.

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Résumé :
Riassunto: Lo scritto esamina le regole di giurisdizione contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le quali si presentano come strumentali all’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal regolamento a favore degli individui titolari dei dati nei confronti dei soggetti responsabili del trattamento dei dati stessi. Tali regole, pur apprezzabili nel loro intento di fornire una disciplina specifica della giurisdizione relativamente alle controversie prese in considerazione, pongono nondimeno alcuni problemi di coordinamento con la disciplina della giurisdizione nelle controversie civil e commerciali come attualmente contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis”, i quali non sono adeguatamente affrontati nelle disposizioni del nuovo regolamento.Parole chiave: Giurisdizione; Regolamento (UE) n. 2016/679; Trattamento dei dati personali; Tutela giurisdizionale effettiva; Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”).Abstract: The present paper addresses the rules on jurisdiction contained in Regulation (EU) No. 2016/679 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. These rules appear instrumental to the pursuit of the fundamental goal of guaranteeing an effective judicial protection of the rights granted to individuals as concerns the processing of their personal data against those subjects who are responsible for the said processing. These rules, welcome as they are in their purpose of providing special fora expressly tailored in respect of the eculiarities of the litigation concerned, fall short of addressing adequately the problems of coordination which they raise in respect of the rules on jurisdiction in civil and commercial matters as currently set out under Regulation (EU) No. 1215/2012 (s.c. “Brussels Ia” Regulation).Keywords: Jurisdiction; Regulation (EU) No. 2016/679; Processing of Personal Data; Right to an Effective Judicial Remedy; Regulation (EU) No. 1215/2012 (“Brussels Ia”).
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Dorigo, Stefano, et Pietro Pustorino. « Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e revisione dei processi penali : la Corte costituzionale e il caso Dorigo ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2009) : 85–110. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2009-001004.

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Résumé :
- The work is a critical comment to the judgment of the Italian Constitutional Court of 30 April 2008, n. 129, on the reopening of the criminal proceedings requested by the European Court of Human Rights. The work begins dealing deeply with the problem of the customary nature in international law of the right to a fair trial and the consequent possibility to invoke, in the framework of the Italian national system, Article 10, paragraph 1, of the Constitution. The authors suddenly stress the relevance of other constitutional norms in order to recognize a constitutional or quasi-constitutional rank to the norms of the European Convention on Human Rights, demonstrating that the Italian Constitution offers several possibilities on the matter. A very recent judgment of the Court of Cassation, adopted on 11 December 2008, confirms this opinion interpreting the Italian norms on the reopening of the criminal proceeding on the basis of Articles 111 and 117 of the Constitution.
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Pugiotto, Andrea. « I meccanismi di allontanamento dello straniero, tra politica del diritto e diritti violati ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (avril 2010) : 42–57. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-001003.

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Résumé :
La titolaritŕ formale del diritto alla tutela giurisdizionale da parte dello straniero extracomunitario (irregolare o clandestino) č oggi un dato acquisito per il nostro ordinamento. Non altrettanto il suo effettivo godimento, assente o carente per scelta legislativa o in ragione delle concrete modalitŕ di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento dello straniero dallo Stato italiano. Il saggio - che riproduce la comunicazione orale svolta al Convegno annuale dell'Associazione Italiana Costituzionalisti (Cagliari, 16-17.10.2009), di cui l'Autore č stato relatore - analizza criticamente le ragioni di politica del diritto e le incompatibilitŕ costituzionali dell'attuale ordinamento espulsivo degli stranieri, anche alla luce delle frequenti censure ad esso mosse in ambito europeo e internazionale.
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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Thèses sur le sujet "Tutela giurisdizionale effettiva"

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BENVENUTI, EDOARDO. « LA GIURISDIZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI DOMICILIATI IN STATI TERZI NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO A STRUMENTI DI TUTELA EFFETTIVA NELL¿UE ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. http://hdl.handle.net/2434/916377.

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Résumé :
Access to justice is probably the main component of the right to a fair trial, the observance of which is imposed on the Member States of the European Union by virtue of a number of rules, both internal and supranational, which highlight its importance not only as an autonomous right deserving protection, but also as an essential tool for ensuring the protection of other fundamental rights. These rules have been developed in order to clarify the scope of the right in question, the content of which has been progressively enriched (in particular) by reference to the notion of ‘effective access to justice’, since the protection of fundamental rights requires the availability, in the judicial system, of a set of procedural and substantive means, which are capable to give an effective satisfaction of the claims brought by the plaintiff against the defendant. In cross-border situations, the need to ensure effective access to justice is met, in the first place, through private international law rules on jurisdiction. As regards to civil and commercial matters, these aspects are largely governed by Regulation (EU) No 1215/2012, whose rules on jurisdiction, with a few notable exceptions, only applies when the defendant is domiciled in a Member State. Such a situation seems to give rise to some criticisms, in particular if one considers that the need to ensure access to effective judicial remedies seems to be observed, first of all, in those cases which present a particular connection with one or more non-Member States, and therefore also with respect to those disputes in which the defendant is domiciled outside the European Union. On the basis of such considerations, the present work assesses the opportunity of extending the scope of application of Regulation (EU) No 1215/2012. Indeed, although the possibility to proceed with such an extension has already been considered (and finally ruled out during the recasting process of the former Regulation (EC) No 44/2001), the question is still relevant and requires a deeper analysis of this profile. In particular, after having reconstructed the content of the right of access to effective judicial remedies, it assesses whether an obligation to provide the victims of certain kind of infringement (e.g. gross violations) with access to a court within the EU exists. Such an analysis is carried out not only through the lens of some recent proposals and recommendations, but also in the light of EU substantive law, which increasingly seeks to apply in an extra-territorial way, i.e. with respect to matters not entirely circumscribed within the borders of the Member States.
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Favi, Alessandra. « La costruzione di uno standard comune europeo per la tutela giurisdizionale effettiva del richiedente protezione internazionale ». Doctoral thesis, 2021. http://hdl.handle.net/2158/1272184.

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Résumé :
Oggetto della presente ricerca è quello di esaminare e valutare in quale misura il diritto dell'Unione europea contribuisca a garantire la tutela giurisdizionale effettiva del richiedente la protezione internazionale. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1° dicembre 2009, profondi mutamenti hanno investito sia le fonti di diritto primario dalle quali discende l’obbligo per gli Stati membri di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, sia l’assetto istituzionale relativo alla materia dell’asilo, ove ormai l’Unione gode di piene competenze e poteri. In particolare, ciò si è tradotto nell’adozione, da parte del legislatore dell’Unione, di una pluralità di atti normativi i quali hanno progressivamente determinato la “proceduralizzazione” della materia e una maggiore armonizzazione (se non uniformità) della disciplina, compreso l’aspetto della tutela giurisdizionale che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare ai richiedenti asilo. Allo stesso modo, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona hanno determinato cambiamenti anche riguardo il peso delle istituzioni, politiche e giurisdizionali, nel settore considerato. In tale contesto, il ruolo centrale acquisito sia dal legislatore dell’Unione nel definire, in maniera sempre più dettagliata, le garanzie integranti la tutela processuale del richiedente asilo, sia dalla Corte di giustizia, soprattutto attraverso le sue pronunce rese in via pregiudiziale, ha fatto sì che emergesse uno standard di tutela giurisdizionale effettiva nel settore dell’asilo che gli Stati membri sono tenuti ad assicurare nei propri ordinamenti. Contestualmente, il mutato quadro di diritto primario, sebbene abbia avuto il pregio di esplicitare l’importanza che la tutela giurisdizionale effettiva ormai riveste nell’ordinamento UE, ha però contribuito, attraverso una pluralità di fonti rilevanti, a rendere più “sfuggente” la definizione dei contorni di tale nozione e, soprattutto, degli obblighi che ne derivano. Si è quindi cercato di capire se lo standard di tutela giurisdizionale effettiva nel settore della protezione internazionale, come emerge attraverso la legislazione secondaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia, sia conforme alle disposizioni di diritto primario che, secondo modalità diverse, pongono l’esigenza di assicurare siffatta tutela.
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PISI, MATTEO. « L'armonizzazione delle regole processuali nazionali nello spazio giudiziario civile europeo ». Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/2158/1079466.

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Résumé :
Oggetto della presente ricerca è stato quello di esaminare e valutare l'incidenza del diritto dell'Unione sugli ordinamenti processuali degli Stati membri. In particolare, si è tentato di determinare se - ed eventualmente tramite quali modalità - i principi d'effettività, d'equivalenza e di tutela giurisdizionale effettiva, combinati con i vari provvedimenti sparsi di diritto UE in materia processuale, possano produrre, direttamente o indirettamente, un ravvicinamento e/o un'armonizzazione delle regole processuali nazionali. L'elaborato esamina, inoltre, quel complesso rapporto che sussiste fra l'effettività del diritto dell'Unione ed il principio di tutela giurisdizionale effettiva - quest'ultimo adesso espressamente sancito dalla Carta e dai Trattati, unitamente con la Convenzione - sia valutando le possibilità che questi due concetti, ed i valori che essi proteggono, possano eventualmente entrare in conflitto, sia immaginando possibili soluzioni normative al fine di evitare e/o risolvere un siffatto conflitto. ---- My thesis investigates the influence of EU law over the procedural law of member States. It tries, in particular, to determine whether the principles of effectiveness and equivalence, together with other EU legislation regarding procedural matters, determine, directly or indirectly, a growing harmonization of the various national legislations in this specific field. The research also aims to examine the complex relationship between the principle of effectiveness and the right to an effective judicial protection, now enshrined in both the Charter and the Convention, and whether these two concepts, and the values they protect, may eventually enter in conflict.
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RENGHINI, Cristina. « Il sistema di tutela brevettuale nell'Unione Europea : il Brevetto Europeo con effetto unitario e il Tribunale Unificato dei Brevetti ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251086.

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Résumé :
Dopo più di quarant’anni di tentativi tesi alla realizzazione di un titolo di protezione brevettuale “comunitario”, nel 2012 sono stati emanati due regolamenti, il n. 1257/2012 e il n. 1260/2012, attuativi di una cooperazione rafforzata tra ventisei Stati membri dell’Unione europea: essi creano un brevetto europeo con effetto unitario e ne disciplinano il regime di traduzione applicabile. L’anno successivo, venticinque Stati membri hanno firmato un accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. I summenzionati strumenti normativi costituiscono il c.d. “pacchetto brevetti”, che entrerà in vigore una volta che almeno tredici Stati membri, tra cui Germania, Francia e Regno Unito, avranno ratificato l’Accordo. Rispetto al panorama attuale, caratterizzato da una frammentazione normativa e giurisdizionale, tale nuova architettura porterà indubbiamente notevoli vantaggi. Da un lato, infatti, i regolamenti europei introducono un “nuovo brevetto” che estende la sua efficacia oltre i confini nazionali; la portata della protezione e gli effetti saranno infatti uniformi in tutto il territorio degli Stati membri partecipanti. Dall’altro, il Tribunale unificato, competente a giudicare quasi tutte le controversie in materia brevettuale, si sostituirà ai giudici nazionali, garantendo l’uniformità della giurisdizione e delle decisioni. Tuttavia, il risultato ottenuto con il “pacchetto brevetti” non sembra essere adeguato agli obiettivi di unitarietà che le istituzioni europee e gli Stati membri si erano prefissati. Si tratta infatti di un quadro normativo complesso, che combina il diritto dell’Unione europea, il diritto internazionale (in particolare l’Accordo sul Tribunale unificato e la Convenzione sul brevetto europeo), e il diritto nazionale degli Stati membri, a cui gli atti citati rinviano in diverse occasioni, e che istituisce due strumenti, il brevetto europeo con effetto unitario e il Tribunale unificato dei brevetti, dalla natura assai controversa. Per tale ragione, la nuova normativa solleva molteplici questioni di natura costituzionale, in ordine alla compatibilità del nuovo sistema con l’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Uno dei profili problematici di particolare interesse riguarda la cooperazione rafforzata in tema di tutela brevettuale unitaria, che sembra essere stata instaurata per eludere il dissenso di Italia e Spagna in relazione al regime linguistico applicabile. Inoltre, nei due regolamenti europei manca una vera e propria disciplina sostanziale, sollevando pertanto dei dubbi sull’effettiva “unitarietà” del nuovo brevetto. Infine, alcune caratteristiche del Tribunale unificato, quali la sua particolare struttura, il riparto interno delle competenze, il regime linguistico e la previsione di un periodo transitorio in cui è possibile ancora adire il giudice nazionale, si pongono in contrasto con il fine di unificazione giurisdizionale. A tali considerazioni si aggiunge che la decisione del Regno Unito di uscire dall’Unione europea potrebbe compromettere l’entrata in vigore del “pacchetto brevetti”. Obiettivo del presente lavoro è quello di analizzare in modo organico l’intera disciplina, nell’ottica di verificarne l’effettiva compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea. Solamente attraverso un approccio sistematico fondato sui principi e sugli strumenti dell’UE, si possono superare le attuali criticità che emergono dal “pacchetto brevetti”, nell’ottica di un effettivo miglioramento di tale nuova disciplina e del conseguente raggiungimento di una reale unitarietà nella tutela brevettuale.
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Livres sur le sujet "Tutela giurisdizionale effettiva"

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Congresso nazionale di Magistratura democratica (13th 2000 Venice, Italy). Diritto, giurisdizione, democrazia : Per una tutela effettiva dei diritti : atti del XIII Congresso nazionale di Magistratura democratica. Milano : F. Angeli, 2002.

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