Articles de revues sur le sujet « Storia della giustizia »

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1

Lanni, Pier Paolo. « Un protocollo a Verona per la gestione del nuovo processo sommario di cognizione ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 123–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002010.

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Résumé :
"Non vi č alcuna vita - ha detto Simone de Beauvoir" al di fuori di quella che storicamente vi č stata; non vi č alcuna esistenza al di lŕ della storia e della societŕ». Per comprendere quindi come siamo diventati quel che siamo e che cosa rappresentiamo in questa giustizia di oggi, č necessario analizzare e valutare la storia del nostro essere e della nostra societŕ, tenendo a mente che in qualunque Paese l'evoluzione nel campo della giustizia e dei sistemi giudiziari č piů lenta che in altri campi. Ecco perché č indispensabile guardare alla storia della giustizia tedesca per poter comprendere il modo di essere delle associazioni dei magistrati durante le diverse epoche e le conseguenze che ne sono derivate sulla giustizia e sulla cultura giudiziaria in Germania fino ai giorni nostri.
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2

Stotzel, Heinz. « Storia ed evoluzione delle associazioni dei magistrati in Germania ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2010) : 153–59. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-002012.

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Résumé :
"Non vi č alcuna vita - ha detto Simone de Beauvoir - al di fuori di quella che storicamente vi č stata; non vi č alcuna esistenza al di lŕ della storia e della societŕ". Per comprendere quindi come siamo diventati quel che siamo e che cosa rappresentiamo in questa giustizia di oggi, č necessario analizzare e valutare la storia del nostro essere e della nostra societŕ, tenendo a mente che in qualunque Paese l'evoluzione nel campo della giustizia e dei sistemi giudiziari č piů lenta che in altri campi. Ecco perché č indispensabile guardare alla storia della giustizia tedesca per poter comprendere il modo di essere delle associazioni dei magistrati durante le diverse epoche e le conseguenze che ne sono derivate sulla giustizia e sulla cultura giudiziaria in Germania fino ai giorni nostri.
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3

Fuchs, Maximilian. « La lunga storia del caso Mangold ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 81–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129003.

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Résumé :
Il casoha acceso in tutta Europa un dibattito molto vivo. In Germania illustri giuristi hanno criticato in maniera molto aspra la sentenza della Corte di giustizia. In seguito ad un caso simile a quello oggetto della pronuncia, deciso dal Tribunale federale del lavoro tedesco sulla scia di quest'ultima sentenza, la societŕ Honeywell ha sollevato davanti alla Corte costituzionale tedesca una questione di legittimitŕ, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia fosse in contrasto con la Costituzione tedesca. L'articolo ripercorre la lunga storia del controllo delle misure di diritto dell'UE operato dalla Corte costituzionale tedesca. Sulla base degli approdi cui č pervenuta la stessa Corte di giustizia («violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario»), la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che la pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso Mangold sia conforme al c.d. controllo.
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4

Serkowska, Hanna. « L’altra faccia della medaglia : Il ciclo dei vinti di Giampaolo Pansa ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 51, no 1 (3 mars 2017) : 95–111. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682488.

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Résumé :
Questo saggio muove dall’enfasi sul desiderio di fare giustizia nel ciclo dei vinti (2003–) di Giampaolo Pansa, inserito nel contesto del revisionismo storico di sinistra, contestato dall’autore che con esso giustifica il proprio. Si dimostra che Pansa rivendica la giustizia nei modi che sfiorano la vendetta, con un ritardo che lascia sospettare l’opportunismo politico e che degrada la storia della Resistenza italiana a crimine diffuso in attesa di giustizia. L’autore, che si definisce uno storico dilettante e trascura le fondamentali regole della storiografia (pronuncia giudizi di valore, adotta una prospettiva e studia le fonti e testimonianze solo di una parte, non elabora il passato ma vi cerca le ragioni del presente), fa della storia politica. Parte integrale della sua operazione è anche la preferenza per la forma romanzo di cui qui si propone un’analisi delle componenti strutturali, linguistiche e ideologiche come uno spunto per riflettere sulla scelta dei destinatari e per capire l’uso che l’autore fa del concetto di giustizia. Si rinvengono infine alcune avvisaglie di un ripensamento: l’autore – già passato dalla sinistra a posizioni di destra – sembra rivedere un’altra volta le sue ragioni e accettare che la guerra sia uno stato di eccezione, per cui non sono idonei né i criteri di giustizia sviluppati al tempo di pace né tanto meno le chiavi di lettura semplificate.
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Travan, Federico. « Il non acquisto dello status di «locali della missione» : note a margine della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Guinea Equatoriale c. Francia ». Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 116, no 2 (30 décembre 2021) : 329–68. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v116p329-368.

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Résumé :
Questo lavoro è un commento alla sentenza della CIG, di merito, nel caso Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France), e, allo stesso tempo, uno studio del problema – inedito nella giurisprudenza internazionale – emergente dalla sentenza, quello del momento in cui e delle modalità attraverso le quali un determinato immobile acquista, nel diritto internazionale, lo status di «premises of the mission». La sentenza della Corte, che ha ritenuto necessario il consenso dello Stato accreditatario, è criticata. Lo studio e l’analisi della prassi degli Stati, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della storia dell’istituto dell’inviolabilità dei locali diplomatici e della (poca) letteratura che ha trattato il problema, dimostrano che esiste una norma del diritto internazionale che determina che l’acquisto dello status di «premises of the mission» avvenga attraverso il (e nel momento del) solo inizio d’uso effettivo dei locali per l’esercizio delle funzioni diplomatiche. La sentenza della CIG «crea» quindi un requisito – il consenso dello Stato accreditatario – che non esiste nel diritto internazionale, e ciò comporta gravi potenziali problemi di contrasto e coesistenza tra situazioni di fatto (reali) e situazioni puramente giuridico-formali.
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Mesirca, Margherita. « Strategie testuali ed effetti performativi nella raccolta Giudici ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 51, no 1 (19 janvier 2017) : 61–75. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682486.

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Résumé :
Nella raccolta di racconti intitolata Giudici (2011) viene messo in scena – come recita la seconda di copertina – il percorso della giustizia italiana dall’Unità a oggi, attraverso le pagine più scottanti della storia del Paese: dalle origini della mafia alla strage di Bologna (1980); Giancarlo De Cataldo, Andrea Camilleri e Carlo Lucarelli costruiscono tre figure di giudici (il giudice Surra, la Bambina, il Procuratore d’Italia) accomunati dalla strenua volontà di credere che la giustizia sia possibile. Il presente contributo intende analizzare le strategie testuali attraverso le quali viene configurato il tema della giustizia nei tre racconti, soffermandosi sulle peculiarità dei singoli racconti e sulle analogie che li intersecano. Contestualmente l’intento è quello di mettere a fuoco il particolare coinvolgimento del lettore, e il sorprendente effetto risultante dall’integrazione narrativa tra i tre testi. La specificità dell’argomento e la natura sistemica della raccolta conferiscono infatti al succedersi dei testi un sottile e raffinato effetto performativo, teso cioè a produrre nel lettore una reazione non solo estetico-cognitiva, ma anche morale.
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7

Pikor, Wojciech. « Rola ofiary w tworzeniu wspólnoty człowieka z Bogiem (Ml 6,1-8) ». Verbum Vitae 8 (14 décembre 2005) : 73–97. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1399.

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Résumé :
Il testo di Mi 6,1-8 tradizionalmente viene considerato como un esempio di critica profetica del culto. In tale prospettiva scompare la questione fondamentale dell'alleanza, segnalata gia dal genere letterario della disputa profetica. Su questo sfondo bisogna situare le domande riguardanti il ruolo del sacrificio nella relazione tra Dio e l'uomo. L'alleanza rimane un dono da parte di Dio che si impegna nella storia umana, fondando una comunione vitale con lsraele sulla base della sua giustizia e misericordia. Questi tre doni divini: comunione, misericordia e giustizia diventano un modello per una risposta dell'uomo al dono dell'alleanza (Mi 6,8). L'analisi esegetica rivela che il profeta non nega il ruolo del culto, ma soltanto cercha di redefinirlo come una manifestazione, un rinnovamento e un rafforzamento dell'alleanza.
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8

Bianchi Riva, Raffaella, et Chiara Spaccapelo. « Eccessiva durata del processo e responsabilità disciplinare dei magistrati : il ritardo nel deposito dei provvedimenti fra storia e attualità ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 485–546. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16896.

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Résumé :
Il tema dell’eccessiva durata dei processi e delle sue conseguenze pregiudizievoli sull’effettività della tutela giudiziaria rappresenta, da sempre, uno dei principali nodi del rapporto tra giustizia e opinione pubblica.Sin dall’unificazione italiana, la questione è stata affrontata per lo più sul piano delle riforme del processo e dell’ordinamento giudiziario, senza, tuttavia, la predisposizione di adeguati interventi in grado di incidere sull’organizzazione delle strutture e del personale. Se soltanto di recente il nostro ordinamento ha approntato strumenti di tutela diretta al principio della ragionevole durata del processo, formalizzato nell’art. 111 Cost., la responsabilità disciplinare dei magistrati per ritardo nel deposito dei provvedimenti ha rappresentato, sin dall’inizio del Novecento, uno degli strumenti principali non solo per reprimere gli episodi più gravi (oggi determinanti addirittura un danno erariale da disservizio), ma anche per restituire credibilità alla funzione giudiziaria, nell’ambito delle complesse dinamiche relative al rapporto tra magistratura e società.Lo studio mira a valutare se, in assenza di idonei strumenti normativi volti ad evitare o quantomeno a contenere il fenomeno della lunghezza dei procedimenti, gli interventi della giurisprudenza, prima, della Suprema corte disciplinare e, dopo, della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, chiamate a sanzionare gli illeciti dei singoli magistrati, siano stati in grado, nella difficoltà di trovare un equilibrio tra standard di rendimento e carichi esigibili, di rispondere in maniera soddisfacente al contenimento dei tempi del processo e alla riduzione dell'arretrato, obiettivi tra i principali del PNRR.
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Iannello, Carlo. « Il falso riformismo degli anni Novanta ovvero l'inarrestabile affermazione della concorrenza come paradigma della regolazione sociale ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 3 (février 2022) : 89–113. http://dx.doi.org/10.3280/ded2021-003005.

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Résumé :
Le prospettive, quindi, non appaiono affatto rasserenanti quanto a tenuta della democrazia, quanto a vigore di quella certa idea che la voleva partecipata, militante della causa della giustizia e dell'uguaglianza. Perché proprio le istituzioni che per garantirla e realizzarla furono dettate dal Costituente italiano sono in pericolo. Soprattutto i principi fondamentali che il Costituente volle e sancì appaiono abbandonati o rinnegati. Il clima storico è profondamente mutato. Non c'è quasi più sedimento, né forse memoria, tantomeno rimpianto dei giorni, delle parole, delle speranze, delle donne e degli uomini di questo Paese che, affrancati dal dominio politico, esterno e interno, si disponevano ad affrancarsi dalle altre forme di dominio, da quella economica a quella culturale e sociale a quella di genere, più intense e profonde forse, anche se apparivano meno incombenti di quanto fossero, meno minacciose e imperiose. E che perciò ci diedero la speranza che avremmo potuto liberarcene, tutti insieme. Non ci siamo riusciti. Ma sappiamo che fu la stagione più alta della nostra storia nazionale. E così ci apparve e ci appare lasciando volentieri al revisionismo storico il piacere di mestare nel fango, il mestiere di pitoccare i compensi che otterrà il suo trasformismo, la paga che meriterà la voluttà del servilismo
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Resta, Eligio. « Tra generazioni ». Revista do Direito 1, no 54 (8 janvier 2018) : 2. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v1i54.12148.

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Giochi sottili quelli che si instaurano tra tempo della vita, di “una”, di “ogni” vita, e tempo del mondo, di quel “mondo” che astrae, sovrasta, trascende, comprende dentro di sé la vita. Rimandano a una sorta di complicità rivale tra le biografie e la storia, nella quale si annodano i complessi intrecci del plurale del multiversum e del singolare dell’universum. Si separano e si ricongiungono, si allontanano avvicinandosi, scelgono campi diversi condividendo lo stesso spazio. Così, inaspettatamente, disegnano percorsi sempre diversi e sempre uguali. Potremo leggerli nell’ottica della “giustizia”, così come potremo parlarne attraverso l’ottica della “tradizione” o della rappresentazione del “tempo”. Scopriremo così, sempre, che il “nostro tempo”, come ha scritto Derrida, è il tempo del quale non potremo tanto facilmente parlare del nostro tempo
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Malgeri, Francesco, Sergio Zoppi et Emma Fattorini. « Piero Gobetti tra storia e mito. Il mondo di Gobetti di fronte alla sua morte ; Dalle amiche e espressioni piů toccanti ; La differenza nella partecipazione al dolore ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 258 (septembre 2010) : 103–7. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-258006.

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Francesco Malgeri, Sergio Zoppi, Emma Fattorini intervengono sul libro curato da Bartolo Gariglio, L'autunno delle libertŕ. Lettere ad Ada in morte di Piero Gobetti. Malgeri si sofferma con finezza sui temi della morte e dell'esilio, sia sulla scorta delle lettere raccolte nel volume - di antifascisti intellettuali (Croce, Fortunato, Salvemini, Einaudi, Dorso, Salvatorelli, Rosselli, Sraffa), e uomini politici (Sturzo, Tasca, Miglioli e altri) - sia facendo riferimento a pagine di contemporanei come Gaetano Salvemini, la stessa Ada, Francesco Luigi Ferrari. Zoppi considera i sentimenti espressi nelle lettere ad Ada, e i valori che vi sono testimoniati - rigore morale, importanza della cultura e dell'impegno civile, fratellanza - in quel momento dispersi, ma "capaci di sopravvivere nel corso della dittatura e di rigenerarsi, alimentando la resistenza alla barbarie e la nascita di una repubblica fondata su libertŕ e giustizia". Emma Fattorini evidenzia come le numerose lettere di donne siano tutte segnate in primo luogo dalla preoccupazione per - e dalla presa in carico di - Ada, mentre in quelle degli uomini "sono presenti tutti gli ingredienti classici della costruzione identitaria del modello maschile degli anni venti: la forza morale, l'eroismo della volontŕ, l'audacia della causa giusta, la franchezza di uno spirito aperto, [...] in una dimensione ancora positiva e idealizzata, tipica della cultura prebellica".
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Miletti, Marco Nicola. « Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no 2 (29 août 2021) : 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Drake, Richard, et Paolo Prodi. « Una storia della giustizia ; Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto ». American Historical Review 106, no 3 (juin 2001) : 930. http://dx.doi.org/10.2307/2692340.

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Porret, Michel. « Mario Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007) ». Crime, Histoire & ; Sociétés 19, no 1 (1 juin 2015) : 147–49. http://dx.doi.org/10.4000/chs.1588.

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Prosperi, A. « Una storia della giustizia : Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto ». English Historical Review 117, no 473 (1 septembre 2002) : 958–59. http://dx.doi.org/10.1093/ehr/117.473.958.

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Scerbo, Alberto. « L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (mai 2019) : 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Dilcher, Gerhard. « Prodi, Paolo, Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Germanistische Abteilung 119, no 1 (1 août 2002) : 430–33. http://dx.doi.org/10.7767/zrgga.2002.119.1.430b.

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Robertazzi, Mariella. « Giurisprudenza e responsabilità morale : Il "Buon Giudice" Magnaud = Jurisprudence and moral responsibility : "The Good Judge" Magnaud ». UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, no 28 (11 juillet 2018) : 85. http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2018.4312.

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RIASSUNTO: Paul Magnaud, magistrato e politico francese operante tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo e divenuto noto con l'appellativo di "bon juge", ci offre l'opportunità di riflettere su un nodo ineliminabile della teoria e della prassi giuridica: il rapporto tra legge ed equitá, tra certezza del diritto ed esigenze di giustizia. Nel saggio vengono ricostruiti i casi principali di cui egli si occupò quando era presidente del Tribunale di Chateâu-Thierry al fine di riportare alla luce un episodio della storia del diritto che può dire ancora molto al dibattito giuridico e politico contemporaneo.ABSTRACT: Paul Magnaud, who was a French politician and magistrate, mainly active between the end of 19thand the beginning of 20th century and known as the “bon juge” provides the opportunity to reflect on an unavoidable issue concerning both legal theory and practice. The specific object of that focuses on the correlation between law and fairness, as well as, legal certainty and need of justice. This essay will retrace the most important legal cases he dealt with, when he was the president of the court of Chateâu-Thierry, in order to shed light on a specific case, pertaining to the annals of the history of law, which can enhance the current judicial and political debate.PAROLE CHIAVE: legge, equità, certezza del diritto, giustizia.KEYWORDS: law, fairness, legal certainty, justice.
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Fioretti, Fabrizio. « Il termine "mafia" ». Tabula : periodicus Facultatis philosophicae Polensis ; rivista della Facoltà di lettere e filosofia ; Journal od the Faculty of Humanities No. 9 (2011) : 64–77. http://dx.doi.org/10.32728/tab.09.2011.4.

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Résumé :
Data la confusione venutasi a creare nel corso della storia passata e recente, si propone uno studio incentrato sulla questione relativa al termine "mafia". Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, "mafia" oggi è un termine polisemico che non significa solo criminalità organizzata o stragi ma anche lealtà, giustizia, coraggio, potere, intrigo. Compito di questo breve saggio è di capire quali sono gli eventi che hanno contribuito a fare di "mafia" un termine polisemico. In questo senso, dopo una prima parte introduttiva volta a chiarire l’introduzione di questo termine nel vocabolario italiano, sono stati individuati tre principali punti di svolta. Il primo riguarda la delicata situazione politica italiana di fine Ottocento quando il termine, trovatosi in mezzo alle dispute politiche e culturali tra meridione e settentrione, si fece carico di numerosi significati e interpretazioni, che ne alterarono irrimediabilmente sia l’uso sia la funzione. Il secondo riguarda l’introduzione del concetto di "Cosa Nostra", che trasformò il termine in una sorta di sinonimo universale di criminalità organizzata senza nessun tipo di differenziazione concettuale o regionale. Il terzo riguarda l’utilizzo del termine nel ramo cinematografico, televisivo e di conseguenza in quello pubblicitario e virtuale che sta portando il termine verso significati sempre più lontani da quello originario.
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Sobański, Remigiusz. « Prawo kanoniczne a kultura prawna ». Prawo Kanoniczne 35, no 1-2 (5 juin 1992) : 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Résumé :
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Schmoeckel, Mathias. « Vittime Colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell’età del diritto comune (= Diritto cultura società. Storia e probleme della giustizia criminale, 11) ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Kanonistische Abteilung 107, no 1 (1 juin 2021) : 479–81. http://dx.doi.org/10.1515/zrgk-2021-0045.

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Vecchione, Guido. « La cosiddetta "competenza amministrativa" del tribunale per i minorenni nell'attuale sistema della giustizia minorile ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 100–115. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002010.

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L'articolo contiene una breve ricostruzione storica delle misure amministrative o educative previste dagli articoli 25 e seguenti del r.d.l. 1404 del 1934 e si esprime a favore della vigenza attuale e utilità delle stesse, proponendo, tuttavia una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle norme di riferimento.
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Ferro, Massimo. « Gli ultimi narratori di giustizia : un’esperienza italiana di letteratura dal diritto ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (24 février 2019) : 544–61. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831668.

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La scrittura narrativa dei giuristi è spesso incentrata sulle stesse esperienze professionalmente praticate, al punto che le scelte autorali, per quanto arbitrarie e creative, tendono ad omologare una comune difficoltà di allontanamento da quegli ambienti. Tuttavia, molte opere e racconti, pur facendo iniziare le loro storie d’invenzione dove finiscono i mestieri, si propongono di sfidare il diritto, cercandone talora un’affermazione postuma, più autentica di quella raggiunta dalla verità giudiziaria. Ed è la grande tradizione dei romanzi civili o comunque dei romanzi di genere, che cioè traggono dalle dinamiche della giustizia, specie investigativa e poi processuale, il substrato di tutte le relazioni, facendo diventare personaggi i soggetti e le parti dell’attività giudiziaria. Per altri autori, invece, proprio il limite della ricostruzione giudiziaria opera da ostacolo ad una ennesima rincorsa verso la verità storica: in tale secondo genere di letteratura, in Italia più recente e praticato da scrittori di provenienza per lo più non penalistica, sarebbe vano espiare la continua colpa dell’approssimazione al reale cui le forme giuridiche la costringono. Il patto con il lettore allora si rovescia: non più il “riordino giusto” della vita, la proiezione dell’ideale nella legge, il destino collettivo raddrizzato, ma la organizzazione dell’oblio. Contro il mondo reale, il romanzo si fa più fantastico, le storie più tarate sulle esistenze dei singoli. Quando l’invenzione mescola ogni fattore costitutivo del diritto, la riscrittura della realtà è completa e però sottotraccia riemerge il riavvicinamento molto abile alla verosimiglianza. Che è forse l’orizzonte più prezioso della maturità del giurista.
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Gaetani, Marco. « La “vera giustizia” di Natalia Ginzburg ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (5 mars 2019) : 455–79. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831669.

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Résumé :
Il saggio Serena Cruz o la vera giustizia (1990) di Natalia Ginzburg rappresenta per molti aspetti un lascito morale e un testamento intellettuale dell’autrice. Intervenendo nel vivo di un caso di cronaca giudiziaria che divise l’opinione pubblica nazionale, Ginzburg vi porta la propria inconfondibile “voce” saggistica. Il caso giuridico diviene lacerante dilemma etico, l’occasione per definire pubblicamente e “dal basso” un proprio concetto di giustizia. L’intervento ripercorre da vicino il saggio di Ginzburg, rilevando in esso (anche attraverso il costante riferimento all’intera produzione saggistica della scrittrice e un’adeguata contestualizzazione storica) i nodi di una riflessione civile che esorbita dalla contingenza e s’interroga sulla natura e la funzione della legge, sul ruolo della magistratura e delle altre istituzioni statuali nella vita e nelle scelte degli individui, sul senso di valori non negoziabili. La controversa adozione di una bambina offre inoltre all’autrice l’occasione per toccare alcuni temi cari alla propria narrativa (l’infanzia, la famiglia) e per richiamare, implicitamente, la sua stessa poetica, mostrandocela come strettamente connessa alla propria intima concezione del mondo.
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Jansen, Monica, et Maria Bonaria Urban. « Raccontare la giustizia ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 51, no 1 (16 février 2017) : 10–21. http://dx.doi.org/10.1177/0014585816682483.

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Dalle varie riflessioni critiche sul rapporto tra letteratura e giustizia e tra narrazione e legge si può dedurre che alla letteratura venga attribuita la facoltà di “fare giustizia” e alla legge il potenziale di produrre delle storie. Anche se le opinioni divergono sull’effettivo valore trasformativo della letteratura di fronte alla legge, nel panorama italiano sembra prevalere l’idea che la letteratura possa offrire uno strumento conoscitivo per raggiungere una giustizia poetica e fare esperienza della verità. Tale compito etico, che viene attribuito a una narrativa che svolge la funzione di “estetica documentale”, si collega al complicato passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, riassunto comunemente con la formula di “memoria divisa”. Gli esempi letterari presi in esame dagli anni Sessanta ad oggi, si caratterizzano attraverso le loro ibridizzazioni di genere, le dimensioni transmediali, performative e metanarrative. Da Giuseppe Fava a Gianrico Carofiglio, da Franco Fortini a Giampaolo Pansa, si trasmette il bisogno di una giustizia sociale che si concretizza attraverso un’indagine critica dell’apparato giuridico e attraverso la formulazione di una giustizia metaforica. Anche la raccolta di racconti Giudici e il fumetto Carlo Giuliani. Il ribelle di Genova dimostrano come la letteratura usi la transmedialità e la performatività per coinvolgere il lettore e arrivare a una giustizia che sia anche un “atto culturale”.
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Gaboriau, Simone. « La giustizia in Francia. Cronaca di una crisi annunciata e di una mobilitazione storica ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 151–60. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002016.

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La giustizia francese vive dall'inizio del 2011 un momento storico: la situazione gravissima in cui essa versa ha provocato una mobilitazione senza precedenti che ha coinvolto tutte le categorie addette al settore. La richiesta, fondamentale per l'avvenire della giustizia, di cui questo movimento si č fatto portavoce non si riduce all'esigenza, pur forte, di mezzi adeguati. Essa propone in eguale misura una questione di fondo: l'avvenire della giustizia, la sua indipendenza, la sua imparzialitŕ e qualitŕ, la sua capacitŕ di salvaguardare i diritti e le libertŕ di tutti. Č questa la giustizia che deve esistere in una democrazia. La Francia ne č, ahimé, lontana.
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Fumagalli, Pier Francesco. « Shalom-Salam-Pace in te, Gerusalemme ! » FUTURIBILI, no 3 (septembre 2012) : 121–33. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-003008.

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L'Autore sottolinea con forza il ruolo delle tre religioni che vivono a Gerusalemme, che in comune hanno il monoteismo, e che hanno dato un volto originale, unico e santo alla cittŕ, pur tra momenti di fondamentalismi e di contrapposizioni acute. Per il futuro č doveroso che si trovi con buona volontŕ e lungimiranza un modo concreto e giusto in cui i diversi interessi e aspirazioni siano composti in forma armonica e stabile. Ciň puň avvenire sottolineando i seguenti punti salienti: 1) attenzione ai pronunciamenti internazionali, 2) rilievo degli aspetti spirituali, storici e culturali di Gerusalemme, 3) inclusione non solo dei monumenti ma anche dell'insieme della Gerusalemme storica, 4) presenza delle diverse comunitŕ religiose che vi vivono, 5) esigenza di trovare un modo concreto e giusto per tutelare i diversi diritti di tutti con uno speciale "statuto internazionalmente garantito", 6) distinte fedi religiose ma insieme l'identitŕ religiosa della cittŕ sotto il profilo della comune "fede monoteistica", 7) necessitŕ di pace e riconciliazione tra Stato di Israele e popolo palestinese. L'Autore mette altresě in evidenza il ruolo della Santa Sede nel perseguire queste direzioni, e in particolare quelle di cittŕ internazionale e di cittŕ "madre di giustizia per tutte le genti, realtŕ unica e insieme universale".
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Dziadosz, Dariusz. « Boże i ludzkie patrzenie według Wj 2,11-25 ». Verbum Vitae 16 (14 décembre 2009) : 53–84. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1524.

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Résumé :
Quando si parla delia manifestazione visibile di Dio e delia sua grande potenza nella Sacra Scrittura, in visioni profetiche oppure direttamente nella storia del popolo di Israele, si nota subito che non c' e niente che appaghi la curiosita su Dio. Le affermazioni veterotestamentarie sulle teofanie non sono unitarie. Dio appare, faccia a faccia, solo ad Abramo, Isacco, Giacobbe e Mose, ad al tri si manifesta solamente tramite le opere delia sua bonta e giustizia. Per l’Antico Testamento e un fatto scontato che Dio veda e osservi tutti gli uomini per ripagare loro secondo le loro opere. Egli vede la giustizia, ma anche l'ingiustizia, la goia, ma pure il dolore e la sofferenza umana, ed esempre pronto a intervenire quando vengono calpestate regole stabilite da Lui.
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Levaggi, Rosella. « The History of Intergovernmental Grants in Britain : a New Perspective in an Asymmetry of Information Framework* ». Journal of Public Finance and Public Choice 12, no 2 (1 octobre 1994) : 171–89. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539950.

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Résumé :
Abstract L’asimmetria informativa è l’elemento caratteristico della relazione tra governo centrale e governi locali. Da un lato, l’esistenza dei governi locali si giustifica per il loro maggior grado di conoscenza circa le preferenze ed i bisogni locali. Dall’altro lato, quando si deve organizzare l’allocazione delle risorse sul piano nazionale attraverso un sistema di trasferimenti, queste informazioni dovrebbero essere conosciute a livello di governo centrale.In questo scritto si presenta la storia recente dei trasferimenti alle autorità locali in Gran Bretagna per mostrare un esempio pratico del modo in cui il governo centrale ha tentato di risolvere il problema.Dapprima il governo centrale ha ritenuto di conoscere tutti i parametri necessari per stabilire un sistema ottimale di trasferimenti. In una seconda fase, esso ha compreso la natura dei problemi derivanti dal fatto che le autorità locali disponevano di informazioni migliori. Il controllo della spesa è divenuto il principale obiettivo del governo e le riforme introdotte nel sistema dei trasferimenti riflettono quest’obiettivo.
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Binasco, Matteo. « Matrimoni post-tridentini. Un dibattito dottrinale fra continuità e cambiamento (secc. XVI–XVIII.). By Giuseppe Mazzanti. (Diritto Cultura Società. Storia e problem della giustizia criminale, 14.) Pp. 237. Bologna : Bononia University Press, 2020. €30 (paper). 978 88 6923 588 7 ». Journal of Ecclesiastical History 72, no 4 (octobre 2021) : 890–91. http://dx.doi.org/10.1017/s0022046921001123.

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Cozza, Cassandra. « Architetture che cambiano la vita ». TERRITORIO, no 100 (novembre 2022) : 42–56. http://dx.doi.org/10.3280/tr2022-100005.

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Résumé :
Il saggio illustra l'impegno umanitario di Yasmeen Lari, a partire da quando, in seguito al terremoto del Kashmir, iniziò a dedicare la sua vita alle persone più indigenti, dimostrando un impegno costante per la costruzione di una giustizia sociale ed ecologica. Un impegno sul campo con due obiettivi principali: il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere e vulnerabili e la sostenibilità ambientale. Un lavoro complesso, di ampio interesse internazionale e attento ai materiali, alla storia e alle tradizioni locali. L'architettura come processo finalizzato all'indipendenza e all'empowerment dei suoi ‘clienti scalzi' - soprattutto donne - attraverso un impegno costante nella formazione degli architetti più giovani e degli autocostruttori, nonché nel fronteggiare l'emergenza pandemica causata da Covid-19.
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Rivetti, Paola. « L'Iran a partire dalla storia e dal territorio : un tentativo di lettura ». STORIA URBANA, no 131 (novembre 2011) : 11–34. http://dx.doi.org/10.3280/su2011-131002.

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L'Iran č vittima di rappresentazioni stereotipate, che propongonospesso in contraddizione tra di loro: da violento, chiuso in una rivoluzione medieval-religiosa, abitato da una societŕ omogenea e statica, l'Iran č passato ad essere viceversa un paese "schizofrenico", dicotomico, diviso tra "modernitŕ e tradizione". Transizione traghettata dalla ri-scoperta del paese, iniziata negli anni Novanta in seguito alla fine della guerra contro l'Iraq, l'elemento che la giustifica č la presunta sconnessione tra i comportamenti e i valori incoraggiati dal regime e quelli che sono invece presenti nella popolazione. Questa narrazione del paese, l'Iran come "mondo dei paradossi", restituisce solamente una parte della realtŕ e rinuncia a dipingerne la complessitŕ. Ripartendo dalla storia e dalla geografia del paese, il contributo accenna ad alcuni aspetti tra i piů complessi della realtŕ iraniana (l'estrema eterogeneitŕ e il forte nazionalismo, le aspirazioni geopolitiche e l'"isolamento strategico", le trasformazioni sociali e il sostegno al regime), realtŕ composita ove convivono elementi spesso assai dissimili l'uno dall'altro.
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Cheli, Mariagnese, et Salvatore Busciolano. « Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 116–31. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002011.

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L'articolo mette in luce la necessità di una prospettiva trauma orientata nell'ambito degli interventi sui minori devianti perché la letteratura scientifica evidenzia sempre più come, da un lato, il Disturbo di Personalità Antisociale (Dpa) possa collegarsi a una storia traumatica e, dall'altro, come i ragazzi reduci da esperienze sfavorevoli infantili (Esi) più frequentemente possono avere condotte devianti. Questo orientamento porta a modificare l'approccio ai ragazzi all'interno di una nuova e necessaria progettualità sistemica che parte dalla giustizia minorile fino a toccare tutti gli attori istituzionali coinvolti e le famiglie dei minori, una progettualità coerente e condivisa negli obiettivi, nelle prescrizioni e nelle azioni. In questa progettualità è fondamentale, all'interno del processo minorile, il ruolo di un linguaggio istituzionale comprensibile ai ragazzi, medium necessario per attivare una relazione che porti a una corretta assunzione delle proprie responsabilità, per poter riattivare un itinerario educativo efficace.
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Bornstein, Daniel. « Il Catastico di S. Giustina di Monselice detto di Ezzelino. Edited by Luigi Caberlin Fonti per la storia della Terraferma Veneta 1. Padua : Antenore, 1988. lvi + 399 pp. L. 80,000. » Church History 60, no 4 (décembre 1991) : 534–35. http://dx.doi.org/10.2307/3169040.

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Feng, Aileen A. « “Non si odono altri canti” : Leonardo Giustinian nella Venezia del Quattrocento. Con l’edizione delle canzonette secondo il ms. Marciano It. IX 486. Anna Carocci. Deputazione di Storia Patria per le Venezie 7. Rome : Viella, 2014. 276 pp. €32. » Renaissance Quarterly 69, no 2 (2016) : 777–78. http://dx.doi.org/10.1086/687709.

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Caselli, Gian Carlo. « Memorie di un CSM speciale ». Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata 8, no 1 (5 août 2022). http://dx.doi.org/10.54103/cross-18531.

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L’articolo è una testimonianza delle posizioni tenute da Carlo Smuraglia in uno dei più famosi conflitti che hanno segnato la storia della giustizia italiana: quello sulla promozione o emarginazione di Giovanni Falcone nella magistratura siciliana durante la fase più dura della lotta alla mafia. È il ricordo di un magistrato che fu osservatore partecipe e appassionato di quella vicenda. Che ci consegna un’immagine di coerenza e di linearità dell’impegno istituzionale del professore-avvocato milanese.
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Pescarmona, Isabella, et Giulia Gozzelino. « From a different perspective. The Pedagogies of Others for an Intercultural and Sustainable Relationship among Humanity, Nature and Society ». MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni 10, no 2 (décembre 2020). http://dx.doi.org/10.30557/mt00145.

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Nel quadro dello sviluppo sostenibile promosso dall’Agenda 2030, il contributo entra in dialogo con le proposte culturali, sociali ed economiche del Buen vivir (Ecuador e Bolivia) e dell'Ubuntu (Sud Africa) come occasione di riflessione pedagogica e interculturale. Ascoltare diverse interpretazioni di sviluppo umano, realizzate in comunità (attraverso prassi di responsabilità, educazione e partecipazione) e in equilibrio con l’ambiente (nel rispetto dei diritti della natura), non è solo un modo per conoscere la storia degli altri, ma diventa un atto di giustizia sociale se si riconosce il diritto di voce a altre visioni e si mette in discussione la nostra prospettiva, basata su un assunto individualista e eurocentrico. Nuovi sguardi ci insegnano la necessità di nutrire la diversità culturale, sociale e biologica come responsabilità pedagogica e economica per educare alla ricerca di risposte alternative e aprire le porte dell'oikos al mondo.
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Poddighe, Elisabetta. « Giustizia e costituzione : scienza politica e intelligibilità della storia secondo Aristotele ("EN", V, 1134a 25-1135a 8) ». Gerión. Revista de Historia Antigua 34 (15 décembre 2016). http://dx.doi.org/10.5209/rev_geri.2016.v34.53736.

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Zanchini di Castiglionchio, Francesco. « Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 21 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19076.

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Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica * Reflections on due process in canon law, against the background of the ongoing rebalancing of rights and powers in the Catholic Church * SOMMARIO: 1. Tra ‘agàpe’ e storia. Una premessa neotestamentaria - 2. (segue) Potere giudiziario e sovranità binaria. Il diritto divino dei vescovi - 3. “Heri dicebamus”? Sul tentativo curiale di ridurre il Vaticano II a mero evento culturale - 4. Origini e sviluppo dell’opposizione anticonciliare: il terreno del processo - 5. La prima controriforma vaticana: la “Nova agendi ratio in doctrinarum examine” - 6. Resilienze (non sopprimibili) di una costituzione materiale parallela? - 7. Persistenze storico-culturali di fatti compiuti prevaricanti e diritto di resistenza - 8. (segue): a) Su un “golpe Gasparri” in danno di due diversi progetti di giustizia amministrativa - 9. b) … e sulla “falsa” giustizia amministrativa del card. Grocholewski (e suoi) - 10. c) Lo sconcerto della scoperta nel clero di pratiche corruttive su minori - 11. (segue) … e l’abnorme deriva inquisitoria dei processi de delictis gravioribus - 12. Sulla voluta inattuazione dei tribunali amministrativi interdiocesani - 13. Sulle odierne, inedite sperimentazioni in tema di contenzioso matrimoniale - 14. Tra rescritti di giustizia e giurisdizione inter partes: un sottaciuto tema fondamentale - 15. Dalla frammentazione (relitto amaro di incertezze strategiche) a un ritorno al Lateranense IV? ABSTRACT: The essay notes a continuity, starting with the Tridentine, in the deviation from the fundamental principles of what we today call 'due process', imposed by Innocent III since the Council Lateran IV. The progressive spread of special jurisdictions seemed to express the degradation of certain principles and values of medieval common law, from which canon law was gradually moving away. The 1917 code is to be seen as the final sanction and ratification of that involutional process. The author then examines the 1983 reform, which moved between reforming timidity and curial overbearingness: the special jurisdictions were untouchable; the planned chapter on administrative tribunals was deleted in extremis. The impression is that no serious follow-up has been given to the reforms ordered by Paul VI in fulfilment of the Council mandate, starting with the Doctrinal Dicastery. In fact, the centralist innovation as codified in 1917 substantially persists. It is to this petrified block, rebuilt under the two pontificates following Pope Montini, that Pope Francis I attempts to react with innovative ideas that however appear technically imprecise, and in many ways inadequate to the actual dimensions of the Holy See's overall non-fulfilment of the conciliar mandate. Against the backdrop of these perhaps promising innovative signs, Pope Francis appears on the other hand invariably opposed by the Curia, both in the field of substantive and procedural law.
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« Paolo Prodi. Una storia della giustizia ; Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto. (Collezione di testi e di studi : Storiografia.) Bologna : II Mulino. 2000. Pp. 499. L. 55,000 ». American Historical Review, juin 2001. http://dx.doi.org/10.1086/ahr/106.3.930.

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Caponi, Remo. « Diritti sociali e giustizia civile : eredità storica e prospettive di tutela collettiva ». Revista da Faculdade de Direito UFPR 54 (31 décembre 2011). http://dx.doi.org/10.5380/rfdufpr.v54i0.30726.

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Résumé :
1. Premessa. 2. Giusnaturalismo e processo civile. 3. Dottrina tedesca degli inizi del secolo XIX. 4. Alleanza con il potere politico. 5. Ruolo degli orientamenti pubblicistici della scienza processo. 6. Giusto processo civile. 7. Nozione di tutela collettiva. 8. Interessi «superindividuali». 9. Esperienze italiana e tedesca a confronto. 10. Condotte immediatamente lesive solo di un bene superindividuale. 11. Azione delle associazioni. 12. Attuazione del diritto oggettivo o diritti soggettivi collettivi? 13. Collettività come soggetto giuridico. 14. Interessi individuali «omogenei». 15. Azioni seriali. 16. Ruolo dell’avvocato e ruolo del giudice. 17. Canone di proporzionalità. 18. Osservazioni conclusive.
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Neto, Dalk Dias Salomão, Nicole Moreira Faria Sousa, Carla Viana Dendasck, Amanda Alves Fecury, Euzébio de Oliveira et Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. « Il ruolo del conciliatore nel tribunale speciale civile speciale presso il quarto tribunale civile speciale di Macapá-AP, Amazônia, Brasile ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 20 mai 2021, 80–92. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/tribunale-speciale.

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Résumé :
A causa di numerosi problemi sociali, la giustizia cominciò ad essere più richiesta dalla società. Era urgente mente necessario un nuovo paradigma, con la creazione di procedimenti giudiziari speciali, basati sulla conciliazione, come mezzo alternativo di risoluzione dei conflitti come soluzione parziale. I tribunali speciali si sono evoluti molto dalla sua creazione, attraverso la legge 9.099/95, che si è rivelata estremamente importante per la riorganizzazione della giustizia, di fronte alle grandi richieste di cause legali. L’obiettivo di questo lavoro era quello di analizzare il ruolo del conciliatore nel tribunale civile virtuale speciale nella 4avara del tribunale civile speciale di Macapá AP, Amazônia, Brasile. Si conclude che c’è stata un’evoluzione storica dei giudici speciali, dalla sua attuazione attraverso la legge 9.099/95 alla costruzione dei suoi principi come la rapidità procedurale, l’informalità e, il tutto indicando la realizzazione di un processo più rapido ed efficiente. PROJUD e TUCUJURIS informatizzando i tribunali speciali sembrano essere importanti per l’ammodernamento del processo, rendendoli più semplici, veloci e accessibili a tutti e seguendo così le tendenze tecnologiche mondiali. I tribunali speciali nel loro complesso dovrebbero cercare di investire sempre più in conciliatori e azioni finalizzate alla conciliazione, come le settimane di conciliazione statali e nazionali, perché in tal modo vi sarà una grande possibilità che i casi nel sistema giudiziario acquisisano maggiore fluidità.
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