Articles de revues sur le sujet « Storia del diritto penale e della giustizia »

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1

Porret, Michel. « Mario Sbriccoli, Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007) ». Crime, Histoire & ; Sociétés 19, no 1 (1 juin 2015) : 147–49. http://dx.doi.org/10.4000/chs.1588.

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2

Schmoeckel, Mathias. « Vittime Colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell’età del diritto comune (= Diritto cultura società. Storia e probleme della giustizia criminale, 11) ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Kanonistische Abteilung 107, no 1 (1 juin 2021) : 479–81. http://dx.doi.org/10.1515/zrgk-2021-0045.

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3

Fuchs, Maximilian. « La lunga storia del caso Mangold ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 81–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129003.

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Résumé :
Il casoha acceso in tutta Europa un dibattito molto vivo. In Germania illustri giuristi hanno criticato in maniera molto aspra la sentenza della Corte di giustizia. In seguito ad un caso simile a quello oggetto della pronuncia, deciso dal Tribunale federale del lavoro tedesco sulla scia di quest'ultima sentenza, la societŕ Honeywell ha sollevato davanti alla Corte costituzionale tedesca una questione di legittimitŕ, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia fosse in contrasto con la Costituzione tedesca. L'articolo ripercorre la lunga storia del controllo delle misure di diritto dell'UE operato dalla Corte costituzionale tedesca. Sulla base degli approdi cui č pervenuta la stessa Corte di giustizia («violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario»), la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che la pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso Mangold sia conforme al c.d. controllo.
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4

Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Résumé :
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Wołodkiewicz, Witold. « LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ ». Zeszyty Prawnicze 1 (27 janvier 2017) : 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Résumé :
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Natale, Andrea. « La direttiva rimpatri, il testo unico immigrazione ed il diritto penale dopo la sentenza El Dridi ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 17–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002002.

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Premessa - 1. La sentenza della Corte di Giustizia del 28.4.2011 - 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione dopo la sentenza El Dridi - 3. La revoca dei giudicati - 4. Configurabili altre ipotesi di reato? - 4.1. segue: L'art. 650 c.p. - 4.2. segue: L'art. 10 bis TU n. 286/1998 - 5. L'art. 13, co. 13, TU n. 286/1998 - 6. Il decreto legge n. 89/2011
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Travan, Federico. « Il non acquisto dello status di «locali della missione» : note a margine della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel caso Guinea Equatoriale c. Francia ». Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 116, no 2 (30 décembre 2021) : 329–68. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v116p329-368.

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Questo lavoro è un commento alla sentenza della CIG, di merito, nel caso Immunités et procédures pénales (Guinée Équatoriale c. France), e, allo stesso tempo, uno studio del problema – inedito nella giurisprudenza internazionale – emergente dalla sentenza, quello del momento in cui e delle modalità attraverso le quali un determinato immobile acquista, nel diritto internazionale, lo status di «premises of the mission». La sentenza della Corte, che ha ritenuto necessario il consenso dello Stato accreditatario, è criticata. Lo studio e l’analisi della prassi degli Stati, della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della storia dell’istituto dell’inviolabilità dei locali diplomatici e della (poca) letteratura che ha trattato il problema, dimostrano che esiste una norma del diritto internazionale che determina che l’acquisto dello status di «premises of the mission» avvenga attraverso il (e nel momento del) solo inizio d’uso effettivo dei locali per l’esercizio delle funzioni diplomatiche. La sentenza della CIG «crea» quindi un requisito – il consenso dello Stato accreditatario – che non esiste nel diritto internazionale, e ciò comporta gravi potenziali problemi di contrasto e coesistenza tra situazioni di fatto (reali) e situazioni puramente giuridico-formali.
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Miletti, Marco Nicola. « Le facce d’un diamante. Appunti per una storia dell’immediatezza nella procedura penale italiana ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no 2 (29 août 2021) : 827. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.596.

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Résumé :
Il saggio ripercorre alcune tappe dell’evoluzione del principio di immediatezza nella procedura penale italiana, entro l’arco cronologico compreso tra la fine del secolo XVIII e il codice Finocchiaro-Aprile del 1913. Dopo una breve rassegna delle diverse definizioni del lemma e un cenno diacronico alla demarcazione dal concetto di oralità, la ricerca muove dagli spunti offerti da ‘pionieri’ quali Francesco Mario Pagano e Niccola Nicolini; esamina la letteratura europea (francese e, soprattutto, tedesca) che permeò la riflessione dei giuristi italiani; quindi si addentra nella stagione post-unitaria. Quest’ultima fu connotata dal contrasto tra un codice di rito (1865) ancora prettamente inquisitorio e una dottrina tutt’altro che compatta: se i primi commentari e, ancor piú, la scuola carrariana classificavano l’immediatezza tra i canoni inderogabili della giustizia liberale, la scuola positiva vi scorgeva un indebito cedimento alle interferenze popolari ed emotive nel dibattimento. La lunga elaborazione del codice Finocchiaro-Aprile non solo stimolò un serrato confronto dottrinale ma partecipò a quel movimento per l’oralità grazie al quale Chiovenda confidava di modernizzare il rito civile e penale.
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Caianiello, Michele. « Processo penale e prescrizione nel quadro della giurisprudenza europea. Dialogo tra sistemi o conflitto identitario ? » Revista Brasileira de Direito Processual Penal 3, no 3 (14 octobre 2017) : 967. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v3i3.99.

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Résumé :
Precarietà e incertezza sembrano affliggere, nei tempi recenti, la prescrizione del reato, quando la si osservi da una prospettiva sovranazionale o comparata. Sullo sfondo, si pone il problema della tenuta del nostro sistema nel suo complesso, e persino della sua identità, come l’abbiamo concepita e tramandata di generazione in generazione. Con l’ordinanza n. 24 del 2017, la Corte costituzionale, sollevando una nuova questione pregiudiziale, mostra l’intento di non consumare una rottura del dialogo con l’ordinamento UE, limitandosi a paventare il rischio di ricorrere ai controlimiti, senza effettivamente porli in essere. Tuttavia, il provvedimento appare criticabile per alcuni argomenti utilizzati, e per la posizione assunta, che sembra lasciare poco spazio per specificazioni e aggiustamenti alla Corte di giustizia. La decisione, infatti, pur mostrando formalmente apertura a un confronto con la Corte di giustizia, tende a proporre in realtà una divisione tra mondi opposti e inconciliabili: di qua il diritto italiano, con la sua tradizione irrinunciabile; di là quello europeo, al quale formalmente si mostra deferenza (purché non si ingerisca in questioni vitali). Sembra il piano per una sorta di convivenza da separati, che certo ha il pregio di guadagnare tempo. Tuttavia, non si intravvede, nel ragionamento condotto, alcuna strada per raggiungere, o almeno per intraprendere il cammino verso una integrazione reale degli ordinamenti: è questo, in realtà, il nodo che, se non affrontato adesso, tenderà a riproporsi in successive occasioni.
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Scerbo, Alberto. « L’infinita vanità del tutto. Sul politico e giuridico nel pensiero di Leopardi ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (mai 2019) : 389–407. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819836663.

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L’approfondimento del rapporto duale tra natura e ragione, da cui origina la relazione tra poesia e filosofia, costituisce il viatico per un’indagine riguardante il pensiero di Leopardi in ordine al problema politico e giuridico. Premesso, così, lo scarto esistente tra stato di natura e stato di società, si analizzano le diverse forme sociali, all’interno di un discorso che propone il confronto critico tra antichità e modernità e senza discostarsi dal disegno della storia. Nella consapevolezza di ricondurre il tema politico ad una dimensione di autenticità, in cui la ragione sia integrata dalla natura, si procede poi ad una riflessione sulle forme di governo, distinguendo tra piano teoretico e piano storico. La scientificità propria della modernità detta l’atteggiamento di fondo leopardiano nei confronti del diritto e motiva la messa in discussione dell’esistenza della legge naturale, ma anche la valutazione mitica dell’idea di giustizia. L’approccio venato da un sostanziale realismo materialistico impedisce di ricercare significati profondi nelle dinamiche giuridiche e finisce per connettere l’efficacia del diritto al mero egoismo individualistico. Si rimarcano i limiti insuperabili nel funzionamento del diritto, sia di tipo funzionale che strutturale, e si rileva la distanza del fenomeno giuridico dal mondo della natura, con quanto ne consegue su ogni eventuale aspirazione all’universalità.
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Robertazzi, Mariella. « Giurisprudenza e responsabilità morale : Il "Buon Giudice" Magnaud = Jurisprudence and moral responsibility : "The Good Judge" Magnaud ». UNIVERSITAS. Revista de Filosofía, Derecho y Política, no 28 (11 juillet 2018) : 85. http://dx.doi.org/10.20318/universitas.2018.4312.

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RIASSUNTO: Paul Magnaud, magistrato e politico francese operante tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo e divenuto noto con l'appellativo di "bon juge", ci offre l'opportunità di riflettere su un nodo ineliminabile della teoria e della prassi giuridica: il rapporto tra legge ed equitá, tra certezza del diritto ed esigenze di giustizia. Nel saggio vengono ricostruiti i casi principali di cui egli si occupò quando era presidente del Tribunale di Chateâu-Thierry al fine di riportare alla luce un episodio della storia del diritto che può dire ancora molto al dibattito giuridico e politico contemporaneo.ABSTRACT: Paul Magnaud, who was a French politician and magistrate, mainly active between the end of 19thand the beginning of 20th century and known as the “bon juge” provides the opportunity to reflect on an unavoidable issue concerning both legal theory and practice. The specific object of that focuses on the correlation between law and fairness, as well as, legal certainty and need of justice. This essay will retrace the most important legal cases he dealt with, when he was the president of the court of Chateâu-Thierry, in order to shed light on a specific case, pertaining to the annals of the history of law, which can enhance the current judicial and political debate.PAROLE CHIAVE: legge, equità, certezza del diritto, giustizia.KEYWORDS: law, fairness, legal certainty, justice.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Sobański, Remigiusz. « Prawo kanoniczne a kultura prawna ». Prawo Kanoniczne 35, no 1-2 (5 juin 1992) : 15–33. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.1-2.02.

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Résumé :
Si presenta la versione polacca di una relazione tenuta nell’ambito dei seminari sul tema „Scienza giuridica e diritto canonico” al’Università di Torino 2. 5. 1990. Il testo originale viene pubblicato nel volume sullo stesso tema curato da Rinaldo Bertolino, Torino 1991. Ci presentiamo le osservazioni finali. 1. Il diritto canonico non può non giovarsi dello sviluppo della cultura giuridica (allo stesso modo che l'intero magistero della Chiesa non può non giovarsi del patrimonio culturale dell’umanità). Immutato è il quesito di fondo: in che misura queste vicende possono riuscire utili ad esprimere la „verità” ecclesiale. L’utilità dipende dallo sviluppo delle scienze giuridiche, come di quelle ecclesiali: il che significa che il diritto canonico ha, di fronte alla cultura giuridica, un atteggiamento aperto ed assorbente, pur se differenziato e non privo di critica. 2. Per sua vocazione universale la Chiesa ha un atteggiamento aperto di fronte alla cultura giuridica d’ogni ambiente in cui esse è presente ed agisce. Il riferimento alla cultura giuridica locale e i rapporti con le vicende delle culture regionali sono omogenei con i principi fondamentali della relazione Chiesa universale-Chiese locali. L’influsso del diritto romano e di quello germanico sul diritto canonico, da un lato; la romanizzazione del diritto dei barbari attraverso la Chiesa o, anche, l’influsso del diritto canonico p. es. sul diritto polacco dall’altro, dimostrano quanto il contatto della Chiesa con la cultura giuridica dell’ambiente possa ruiscire fecondo. 3. Negli ultimi secoli la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica è, al massimo, passiva. Cerca d’assicurarsela una presenza mediante l’adattamento. Se anche sia vero che qualunque presenza debba accompagnarsi con la disponibilità ad imparare, occorre riconoscere che questa posizione unicamente difensiva non consente al diritto canonico di incidere e di ispirare la cultura giuridica. Inoltre, l’esito di questa presenza (passiva) è parziale, non solo perché le premesse filosofiche che fondano il pensiero giuridico sono (o sembrano essere) per la Chiesa inaccettabili, ma perché, in seguito all‘atteggiamento esclusivamente recettizio, si corre il rischio di trasferire nell’ambito metagiuridico tutto cio che non si ritrovi nell’ottica delle attuali dottrine giuridiche. 4. Non c’è dubbio che la Chiesa non sia l’ambiente topico di sviluppo delle scienze giuridiche e che la scienza giuridica goda di una sua piena autonomia. Ma la comunione ecclesiale, non di raro definita Ecclesia iuris, non lo è in seguito alla recezione del diritto ab extrinseco, ma in forza della propria immanente dimensione giuridica. (Senza di essa non avrebbe ragion d’essere un autonomo diritto canonico, ed i problemi organizzativi della Chiesa potrebbero essere risolti alla stregua del solo diritto ecclesiastico dello Stato). Si deve quindi riconoscere che la Chiesa, iscritta nella storia umana del diritto, ha qualche cosa da dire nella sfera del diritto, sia nella sua dimensione ideologica che in quella della sua realizzazione pratica. L’assenza di un ruolo ispiratore del diritto canonico sulla scienza giuridica contemporanea dovrebbe dar a pensare per la più che i fondamentali problemi giuridici vengono continuamente discussi dai cultori di diritto: viviamo tuttavia in un mondo di nazioni sempre più unite nel quale le interferenze di differenti teorie e sistemi giuridici tendono ad aumentare e le dottrine giuridiche si rivelano particolarmente suscettibili agli influssi di molteplici filosofie. 5. Su un contatto non unidirezionale ma bilaterale del diritto canonico con la cultura giuridica si potrà contare soltanto allora, quando la canonistica abbia fatto proprio il metodo del Concilio Vaticano II, durante il quale la Chiesa ha rinunciato a presentarsi ratione status, ed ha invece cercato di esporre la sua natura secondo la propria convinzione di fede. Anche nel diritto canonico bisogna finalmente decidersi ad una riflessione profondo sulla Chiesa alla luce della fede, sulle proprie radici e finalità, per poter realizzare il diritto ecclesiale nel modo più coerente e per potere, per cio stesso, dialogare con le altre culture giuridiche. Il dialogo non nascerà da una passiva traslitterazione, quasi a ricalco, del diritto civile nell’ambiente ecclesiale, ma attraverso una franca ed aperta meditazione sulle proprie premesse ontologiche, le proprie peculiarità, le proprie esigenze: anche quelle di una „nuova giustizia”. Soltanto allora la presenza del diritto canonico nella cultura giuridica potrà essere non solo riproduttiva, ma anche produttiva. 6. Anche sotto questo punto di vista appare urgente la necessità di una robusta elaborazione di una teoria generale del diritto canonico. Si tratta di una teoria del diritto della Chiesa secondo il suo proprio „credo Ecclesiam”, non già elaborata all’interno di rigide teorie aprioristiche. Troppo generiche e scarsamente feconde le prese di posizione a favore di una deteologizzazione del diritto ecclesiale e, al contrario, le obiezioni stesse contro una presunta sua teologizzazione. Non si tratta invero di una „teologizzazione”, ma di prendere in seria considerazione i principi teologici, grazie ai quali il dialogo con la cultura giuridica diventa possibile e razionale.
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Harhoff, Frederik. « Securing criminal evidence in armed conflicts abroad ». Military Law and the Law of War Review 58, no 1 (25 novembre 2020) : 2–30. http://dx.doi.org/10.4337/mllwr.2020.01.01.

Texte intégral
Résumé :
This article concerns an issue that has become increasingly relevant for international coalition forces participating in joint military operations abroad, viz. the duty to collect, document, record and secure evidence of serious violations of international humanitarian law (IHL) and international human rights committed in armed conflicts. The point, simple as it seems, is that respect for justice and international humanitarian law requires that perpetrators of war crimes etc. be brought to justice. Yet prosecution and trial of these crimes cannot succeed without material proof and information that meet the standards for admission into evidence in criminal trials. However, judicial experience from international criminal trials suggests that much of the evidence produced in Court fails to meet this standard – and is therefore dismissed. The article highlights the need to secure evidence of these crimes and proposes five simple basic recommendations for military personnel who come across evidence of serious violations of international humanitarian law in armed conflicts: (1) be familiar with the elements of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression; (2) know the rules of the game regarding collection of evidence, including the duty to respect local norms and authorities and to follow any international rules or agreements, and the duty to comply with obligations to seek authorization for investigation from domestic authorities; (3) be careful in your registration and handling of evidence material; (4) be careful not to hurt yourself or others when you search for evidence; and (5) stay critical and impartial to all material and information you receive from others. Cet article aborde un problème que les forces armées des coalitions internationales rencontrent de plus en plus souvent lorsqu’elles participent à des opérations militaires conjointes à l’étranger: l’obligation de rassembler, de documenter, d’enregistrer et de garantir des preuves de violations graves du droit international humanitaire et des droits de l’homme lors de conflits armés. Aussi simple qu’il paraisse, le principe est le suivant: le respect de la justice et du droit international humanitaire implique que les auteurs de crimes de guerre et autres soient traduits en justice. Toutefois, les poursuites judiciaires et le procès qui s’ensuit ne peuvent aboutir sans preuves matérielles et informations qui répondent aux normes d’admission de la preuve dans les procès au pénal. L’expérience judiciaire de ces procès internationaux suggère néanmoins que bon nombre des preuves présentées au tribunal ne répondent pas à ces normes et sont dès lors rejetées. L’auteur insiste sur le besoin de fournir des preuves de ces crimes et propose cinq recommandations de base pour le personnel militaire qui aurait des preuves de violations graves du droit international humanitaire dans les conflits armés: (1) informez-vous sur les différents éléments qui composent le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les agressions; (2) connaissez les règles relatives au rassemblement de preuves, y compris le devoir de respecter les normes et autorités locales, de suivre les règles et accords internationaux, et de se conformer à l’obligation d’obtenir une autoris­ation des autorités nationales pour mener une enquête; (3) soyez prudents lorsque vous enregistrez et utilisez des éléments de preuve; (4) veillez à ne pas causer de tort aux autres ni à vous-même lorsque vous cherchez des preuves; et (5) restez critique et impartial lorsque vous recevez des informations d’autres personnes. Dit artikel bespreekt een kwestie die van toenemend belang is voor internationale coalitietroepen die deelnemen aan gezamenlijke militaire operaties in het buitenland, nl. de plicht om bewijs van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) en van de mensenrechten in gewapende conflicten te verzamelen, te staven, vast te leggen en veilig te stellen. Het punt, hoe eenvoudig ook, is dat het respect voor de rechtspleging en het internationaal humanitair recht vereist dat de daders van oorlogsmisdaden enz. voor het gerecht worden gebracht. Toch kunnen deze misdaden niet succesvol vervolgd en berecht worden zonder materieel bewijs en informatie die voldoen aan de normen om als bewijs in strafprocessen te worden toegelaten. De ervaring uit internationale strafprocessen leert echter dat veel van het bewijsmateriaal dat in de rechtbank wordt aangedragen, niet aan deze norm voldoet – en daarom wordt verworpen. Het artikel benadrukt de noodzaak om het bewijs van deze misdaden veilig te stellen en stelt vijf eenvoudige basisaanbevelingen voor aan militairen die in gewapende conflicten bewijzen van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht aantreffen: (1) wees op de hoogte van de elementen van genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en agressie; (2) ken de regels van het spel met betrekking tot het verzamelen van bewijs, met inbegrip van de plicht om de lokale normen en autoriteiten te respecteren en om alle internationale regels of overeenkomsten te volgen, evenals de plicht om te voldoen aan de verplichting dat aan binnenlandse autoriteiten toestemming moet worden gevraagd om een onderzoek in te stellen; (3) let op bij het registreren en behandelen van bewijsmateriaal; (4) zorg ervoor dat je jezelf of anderen geen schade berokkent wanneer je naar bewijs zoekt; en (5) blijf kritisch en onpartijdig ten opzichte van al het materiaal en de informatie die je van anderen ontvangt. El artículo aborda un problema que con el tiempo ha adquirido una importancia relevante para las fuerzas en coalición que participan en operaciones conjuntas en el exterior, tal cual es el deber de recoger, documentar, registrar y asegurar las pruebas de crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y contra los derechos humanos cometidos en los conflictos armados. El asunto, tan simple como parece, es que el respeto por la justicia y el Derecho Internacional Humanitario exige que en definitiva los perpetradores de crímenes de guerra sean llevados ante la justicia. Sin embargo, la acusación y el enjuiciamiento de estos crímenes no pueden prosperar sin una prueba material e información que reúna los requisitos necesarios para ser admitida como prueba de cargo en juicios penales. Al hilo de esto, la experiencia judicial en procedimientos penales internacionales demuestra que muchas de estas pruebas presentadas ante un tribunal no cumplen con estos estándares y, por consiguiente, son rechazadas. El artículo resalta la necesidad de asegurar la prueba de estos crímenes y propone cinco recomendaciones básicas para el personal militar que deba requisar estas pruebas relativas a crímenes graves contra el Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados: (1) Familiarizarse con los elementos constitutivos del crimen de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión; (2) Conocer las reglas del juego relativas a la recogida de pruebas, incluido el deber de respetar las normas y a las autoridades locales y cualquier otra regla o acuerdo internacional, y el deber de cumplir con la obligación de solicitar autorización a las autoridades locales para llevar a cabo investigaciones; (3) Ser diligente en el registro y manejo de las pruebas materiales; (4) Tener cuidado de no dañarse o dañar a otros en la búsqueda de las pruebas; y (5) tener una actitud crítica e imparcial ante las pruebas e información que se reciba de otros. Questo articolo tratta di una questione che è diventata sempre più rilevante per le forze di coalizione internazionali che partecipano ad operazioni militari congiunte all’estero, vale a dire il dovere di raccogliere, documentare, registrare e mettere al sicuro le prove di gravi violazioni al diritto internazionale umanitario (IHL) e dei diritti umani commesse nei conflitti armati. Il punto, semplice come appare, è che il rispetto della giustizia e del diritto internazionale umanitario richiedono che gli autori di crimini di guerra etc. siano assicurati alla giustizia. Però l’azione penale e il processo per tali crimini non possono avere successo senza prove materiali e informazioni che soddisfino gli standard per l’ammissione come prova nei processi penali. Tuttavia, l’esperienza giudiziaria dei tribunali penali internazionali suggerisce che molte delle prove prodotte nei tribunali non soddisfano questi standard e perciò vengono respinte. Questo articolo evidenzia la necessità di garantire prove di questi crimini e propone cinque semplice raccomandazioni di base per il personale militare che si imbatte in prove di serie violazioni al diritto internazionale umanitario nei conflitti armati: (1) Conoscere gli elementi del genocidio, dei crimini contro l’umanità, dei crimini di guerra e dell’aggressione; (2) Conoscere le regole del gioco riguardo la raccolta delle prove, compreso il dovere di rispettare le norme e autorità locali e di seguire qualsiasi regola o accordo internazionale, e il dovere di rispettare gli obblighi di chiedere l’autorizzazione alle indagini alle autorità nazionali; (3) Fare attenzione nella registrazione e gestione del materiale probatorio; (4) Fare attenzione a non fare del male a se stessi od altri nella ricerca delle prove; e (5) Rimanere critici ed imparziali nei confronti di tutto il materiale e delle informazioni ricevute da altri. Dieser Artikel behandelt eine Angelegenheit, die für die Streitkräfte internationaler Koalitionen, die sich an gemeinsamen Militäreinsätzen im Ausland beteiligen, an Relevanz gewinnt, nämlich die Pflicht, Beweismittel schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts und internationaler Menschenrechte in bewaffneten Konflikten zu sammeln, zu dokumentieren, aufzuzeichnen und sicherzustellen. Der Kernpunkt, so einfach dieser scheinen mag, besteht darin, dass Respekt vor der Justiz und dem internationalen humanitären Recht erfordert, dass Täter von Kriegsverbrechen, usw. vor Gericht gebracht werden sollen. Dennoch können die Verfolgung und Ahndung dieser Verbrechen ohne materiellen Beweis und Informationen, die den Standards zur Zulassung als Beweismittel in Strafprozessen gerecht werden, nicht gelingen. Die gerichtliche Erfahrung internationaler Strafprozesse weist allerdings darauf hin, dass manche der dem Gericht unter­breiteten Beweise diesen Standards nicht gerecht werden, und somit abgewiesen werden. Der Autor unterstreicht, dass es notwendig ist, Beweise für diese Verbrechen sicher­zustellen, und schlägt fünf einfache Grundempfehlungen für Militärangehörige vor, die auf Beweise schwerer Verletzungen des internationalen humanitären Rechts in bewaffneten Konflikten stoßen: (1) Sorgen Sie dafür, dass Sie die Elemente des Genozids, der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Aggressionen kennen; (2) seien Sie mit den Spielregeln hinsichtlich der Sammlung von Beweisen vertraut, und dies einschließlich der Pflicht, örtliche Normen und Autoritäten zu respektieren, irgendwelche internationale Regeln oder Abkommen zu befolgen und die Verpflichtungen zu erfüllen, um die Genehmigung zur Durchführung von Ermittlungen von den Behörden des betreffenden Landes einzuholen; (3) seien Sie vorsichtig bei Ihrer Erfassung von bzw. Ihrem Umgang mit Beweismaterial; (4) sorgen Sie dafür, dass Sie sich selbst oder anderen keinen Schaden zufügen, wenn Sie nach Beweisen suchen; und (5) bleiben Sie kritisch und unvoreingenommen in Bezug auf all das Material und alle Informationen, die Sie von anderen erhalten.
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 217–29. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002016.

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1. Corte di cassazione S.U. 24.2.2011/27.4.2011 n. 16453 - inottemperanza all'ordine di esibizione congiunta dei documenti di identitŕ e di quelli attestanti la regolaritŕ del soggiorno - modificazioni della fattispecie ad opera della legge 94/09 - necessaria compresenza di entrambi i documenti - inapplicabilitŕ della condotta ai soggetti irregolari perché privi del titolo autorizzativo al soggiorno - abolitio criminis 2. Corte di cassazione 22.2/1.4.2011 n. 13408 - reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - sostituzione dell'ammenda con l'espulsione subordinata all'assenza di condizioni ostative all'esecuzione coattiva dell'espulsione amministrativa 3. Tribunale di Torino 4.5.2011 - mancata esibizione documentale aggravata dalla clandestinitŕ - detenuto in espiazione pena - incostituzionalitŕ dell'aggravante - abolitio criminis della fattispecie - revoca della sentenza definitivaRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA4. Corte di cassazione 8.3/18.3.2011 n. 11050 - reato d'inottemperanza all'ordine di allontanamento del questore - contrasto con la direttiva 2008/115/CE - proposizione di questione pregiudiziale d'interpretazione alla Corte di Giustizia UE - richiesta di procedura d'urgenza 5. Tribunale di Alessandria 7.4.2011 - omessa esibizione senza giustificato motivo dei documenti d'identitŕ e legittimanti il soggiorno - intervenuta abolitio criminis - revoca del giudicato
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« Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 190–208. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003015.

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1. Corte di cassazione 23.9/10.10.2011 n. 36451 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore - abolitio criminis per fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 2. Tribunale di Bologna 15.6.2011 n. 2287 - reato di reingresso nel territorio dello Stato ex art. 13, co. 13 TU n. 286/1998 - fatti anteriori al D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - assoluzione perché il fatto non sussiste per effetto della inapplicazione delle norme del procedimento amministrativo presupposto contrastanti con la direttiva 2008/115/CE 3. Tribunale di Adria 15.7.2011 - reato di soggiorno irregolare nel territorio dello Stato - rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ritenuta incompatibilitŕ delle norme penali incriminatrici di diritto interno con la direttiva 2008/115/CERASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 4. Tribunale di Roma 9.5.2011 n. 9060 - reato di reingresso nel territorio dello Stato - direttiva 2008/115/CE - disapplicazione del decreto di espulsione contenente il divieto di reingresso - assoluzione 5. Tribunale di Pinerolo 14.7.2011 n. 384 - reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento - effetti direttiva 2008/115/CE - abolitio criminis - D.L. n. 89/2011, conv. Nella l. n. 129/2011 - nuova incriminazione - divieto di applicazione retroattiva 6. Giudice di pace di Vicenza 24.5.2011 n. 98 - reato di soggiorno irregolare - titolo di soggiorno scaduto - fatto di particolare tenuitŕ.
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Pescarmona, Isabella, et Giulia Gozzelino. « From a different perspective. The Pedagogies of Others for an Intercultural and Sustainable Relationship among Humanity, Nature and Society ». MeTis. Mondi educativi. Temi, indagini, suggestioni 10, no 2 (décembre 2020). http://dx.doi.org/10.30557/mt00145.

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Nel quadro dello sviluppo sostenibile promosso dall’Agenda 2030, il contributo entra in dialogo con le proposte culturali, sociali ed economiche del Buen vivir (Ecuador e Bolivia) e dell'Ubuntu (Sud Africa) come occasione di riflessione pedagogica e interculturale. Ascoltare diverse interpretazioni di sviluppo umano, realizzate in comunità (attraverso prassi di responsabilità, educazione e partecipazione) e in equilibrio con l’ambiente (nel rispetto dei diritti della natura), non è solo un modo per conoscere la storia degli altri, ma diventa un atto di giustizia sociale se si riconosce il diritto di voce a altre visioni e si mette in discussione la nostra prospettiva, basata su un assunto individualista e eurocentrico. Nuovi sguardi ci insegnano la necessità di nutrire la diversità culturale, sociale e biologica come responsabilità pedagogica e economica per educare alla ricerca di risposte alternative e aprire le porte dell'oikos al mondo.
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Viayna, Marc Teixidor. « L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis” : esegesi e suggestioni ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 mars 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17592.

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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della ‘calamita processuale’ - 7. Una ‘potestas sanandi’ ampliata a norma dell’art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d’impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull’appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l’interposizione dell’appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell’imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni. Procedural aspects of the recent reform of the “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: an interpretation and some suggestions ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.
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Santos, Maria Eliane Ferreira dos, et Késia Girlane Santos de Medeiros. « Istruzione dei detenuti : sfide e prospettive ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 3 novembre 2020, 144–60. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/istruzione-dei-detenuti.

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L’attuale lavoro mira a presentare gli ostacoli che sorgono nel processo educativo nelle carceri, data la mancanza di politiche pubbliche adeguate per investire in un’istruzione di qualità per gli studenti privati della libertà. Attraverso le letture effettuate è possibile rendersi conto che c’è stata una possibilità da parte dei governanti e della società per molto tempo. Dal 20 ° secolo in poi, alcuni investimenti sono gradualmente arrivati, ma ci imbattiamo ancora in un’istruzione svalutata, da parte dei governanti e della società. Lo scopo è dimostrare che, nonostante gli ostacoli, è possibile salvare la storia dell’inprison e portarlo a costruire una famiglia e a tornare a vivere nella società con dignità. L’educazione carceraria è una grande sfida, ma le possibilità sono note e anche di fronte agli ostacoli abbiamo affrontato risultati positivi da parte di studenti che cercano conoscenza, costruiscono conoscenza e hanno un’intelligenza indiscutibile. L'”educazione carceraria” è un’importante garanzia di un nuovo inizio per una risocializzazione, perché attraverso l’aula è possibile garantire agli studenti privati della libertà, della dignità, visti gli spazi di cui fanno parte è di totale disprezzo per la vita, in classe, i carcerati si sentono di nuovo persone, si sentono in grado di affrontare le sfide della vita e persino riprendere una vita sana nella società. Vale la pena notare che un’istruzione di buona qualità nelle carceri evita ribellioni e una riduzione delle pene per coloro che frequentano la scuola. Questo perché la legge sull’applicazione penale stabilisce che 12 ore di frequenza scolastica equivalgono a un giorno in meno del tempo. L’istruzione è un diritto che deve essere garantito a tutti, come garantisce la legge sugli orientamenti e le basi dell’istruzione nazionale, nell’articolo 205, che dichiara l’accesso all’istruzione un diritto di tutti, in modo da essere promosso e incoraggiato dalla società, dando priorità allo sviluppo e alla preparazione di un individuo nella società, quindi, si riferisce allo studente privato della libertà.
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Zanchini di Castiglionchio, Francesco. « Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 21 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19076.

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Résumé :
Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica * Reflections on due process in canon law, against the background of the ongoing rebalancing of rights and powers in the Catholic Church * SOMMARIO: 1. Tra ‘agàpe’ e storia. Una premessa neotestamentaria - 2. (segue) Potere giudiziario e sovranità binaria. Il diritto divino dei vescovi - 3. “Heri dicebamus”? Sul tentativo curiale di ridurre il Vaticano II a mero evento culturale - 4. Origini e sviluppo dell’opposizione anticonciliare: il terreno del processo - 5. La prima controriforma vaticana: la “Nova agendi ratio in doctrinarum examine” - 6. Resilienze (non sopprimibili) di una costituzione materiale parallela? - 7. Persistenze storico-culturali di fatti compiuti prevaricanti e diritto di resistenza - 8. (segue): a) Su un “golpe Gasparri” in danno di due diversi progetti di giustizia amministrativa - 9. b) … e sulla “falsa” giustizia amministrativa del card. Grocholewski (e suoi) - 10. c) Lo sconcerto della scoperta nel clero di pratiche corruttive su minori - 11. (segue) … e l’abnorme deriva inquisitoria dei processi de delictis gravioribus - 12. Sulla voluta inattuazione dei tribunali amministrativi interdiocesani - 13. Sulle odierne, inedite sperimentazioni in tema di contenzioso matrimoniale - 14. Tra rescritti di giustizia e giurisdizione inter partes: un sottaciuto tema fondamentale - 15. Dalla frammentazione (relitto amaro di incertezze strategiche) a un ritorno al Lateranense IV? ABSTRACT: The essay notes a continuity, starting with the Tridentine, in the deviation from the fundamental principles of what we today call 'due process', imposed by Innocent III since the Council Lateran IV. The progressive spread of special jurisdictions seemed to express the degradation of certain principles and values of medieval common law, from which canon law was gradually moving away. The 1917 code is to be seen as the final sanction and ratification of that involutional process. The author then examines the 1983 reform, which moved between reforming timidity and curial overbearingness: the special jurisdictions were untouchable; the planned chapter on administrative tribunals was deleted in extremis. The impression is that no serious follow-up has been given to the reforms ordered by Paul VI in fulfilment of the Council mandate, starting with the Doctrinal Dicastery. In fact, the centralist innovation as codified in 1917 substantially persists. It is to this petrified block, rebuilt under the two pontificates following Pope Montini, that Pope Francis I attempts to react with innovative ideas that however appear technically imprecise, and in many ways inadequate to the actual dimensions of the Holy See's overall non-fulfilment of the conciliar mandate. Against the backdrop of these perhaps promising innovative signs, Pope Francis appears on the other hand invariably opposed by the Curia, both in the field of substantive and procedural law.
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