Littérature scientifique sur le sujet « Spazio giuridico europeo »

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Articles de revues sur le sujet "Spazio giuridico europeo"

1

Casabona, Salvatore. « La kafalah e la sua circolazione nello spazio giuridico europeo : una indagine di diritto comparato ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (février 2020) : 21–76. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2019-002002.

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Grimaldi, Giuseppe. « Guardiani della frontiera : l’intermediazione informale nel ghetto agricolo Sud Europeo ». REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 30, no 64 (avril 2022) : 159–76. http://dx.doi.org/10.1590/1980-85852503880006410.

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Résumé :
Abstract Nel Sud Europa agricolo sono ormai realtà consolidata i cosiddetti ghetti, spazi di vita della componente migrante più fragile proveniente dal Sud globale e impiegata come forza lavoro bracciantile. Tali spazi vengono sovente inquadrati come confini della modernità occidentale, buchi neri in cui operano caporali che riproducono quelle che vengono definite come nuove schiavitù. In questo lavoro, partendo da una ricerca-azione svolta nel Sud Italia agricolo (Eboli), si propone di abbandonare una logica del confine e guardare alle modalità attraverso cui il ghetto diventa parte integrante del contesto più ampio, dei suoi modelli sociali, giuridici, economici. Situando l’etnografia sulle modalità attraverso cui l’intermediazione informale naviga queste strutture, il ghetto emerge come una frontiera, intesa non come confine ma come un avamposto che mostra gli effetti più violenti dei campi di forza che agiscono sulla riproduzione della presenza migrante.
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Ortu, Rosanna. « Alle origini della tutela giuridica del consumatore : fondamenti romanistici della disciplina europea ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (27 octobre 2020) : 281–97. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.281-297.

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Résumé :
Nel presente contributo si sono voluti comparare taluni aspetti della disciplina della tutela del contraente debole nel contratto di compravendita, figura che attualmente coincide con quella del consumatore, concentrando l’attenzione su alcuni istituti presenti nel diritto romano, in cui emergono alcune situazioni di disparità contrattuale. Nella disciplina dell’Editto degli edili curuli, i magistrati repubblicani stabilirono una normativa speciale per la dichiarazione dei vizi occulti nelle vendite di schiavi ed animali, presupponendo una responsabilità oggettiva del venditore che non si fosse attenuto alle disposizioni edilizie. Un intervento importante che andò a definire una settorializzazione della materia, inquadrata all’interno della vendita in generale. Da ciò derivava una sovrapposizione in livelli della disciplina giuridica negoziale: sul piano orizzontale si collocava la regolamentazione della vendita prevista dal ius civile, mentre sul piano verticale si innestava quella speciale, di ius honorarium, prevista dall’Editto degli edili curuli. Tale modalità si riscontra anche in ambito europeo con la Direttiva 1999/44/CE, a proposito della vendita di beni di consumo, che rappresenta la manifestazione più eclatante del ruolo che il legislatore europeo ha nell’ambito della protezione del consumatore in materia contrattuale. Come nel mondo antico, nella Direttiva 1999/44/CE l’intervento normativo è giustificato dall’esigenza di creare uno spazio di tutele maggiori destinate a determinati soggetti, nonché delimitate per contenuto e ambito.
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Bozzao, Paola. « Reddito minimo e welfare multilivello : percorsi normativi e giurisprudenziali ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 132 (novembre 2011) : 589–629. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132003.

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Résumé :
Il saggio, muovendo dalla assenza di misure di reddito minimo per le persone in difficoltŕ economica nel sistema diitaliano, ricostruisce ed analizza criticamente ilin materia a livello europeo, nazionale e locale. Nell'esaminare tale complesso assetto giuridico istituzionale l'A. si sofferma, in particolare, sugli spazi di intervento regolativo delle misure di reddito minimo nell'ordinamento statale e sub-statale. L'indagine conduce l'A. alla prospettazione di un modello di inclusione sociale attiva che - sulla base di una lettura attualizzata dei principi costituzionali sottesi agli artt. 4 e 38 Cost. - consenta di estendere tale fondamentale misura di lotta all'esclusione sociale ai soggetti abili involontariamente privi di lavoro che si mostrino disponibili a partecipare attivamente al progresso materiale o spirituale della societŕ.
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5

Salvi, Giovanni. « Ridurre la popolazione carceraria č un dovere giuridico (leggendo Three Judges Court California, 8 aprile 2009) ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (novembre 2009) : 122–50. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005009.

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Résumé :
- Il fatto non č di poco conto: all'esito di un lungo e complesso procedimento una Corte - e, dunque, un giudice- ha ordinato al governatore della California di ridurre di 40.000 unitŕ entro due anni la popolazione carceraria dello Stato, portando il sistema penitenziario al 137,5% della sua capacitŕ di progetto. La tentazione di stabilire parallelismi con la situazione italiana č forte, tanto piů che la decisione č stata emessa negli stessi giorni in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo condannava l'Italia a risarcire un detenuto, per averlo privato dello spazio minimo, necessario per scontare la pena in condizioni dignitose. Le differenze di contesto sono tali e tante da sconsigliare un approccio di tal genere, ma vanno colte, invece, molte suggestioni sul ruolo della giurisdizione nel sistema statunitense (e non solo lě) e sulla rilevanza che in esso gioca la tutela dei diritti costituzionali.
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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Résumé :
Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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7

Alicino, Francesco. « I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturale ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 mars 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17590.

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Résumé :
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Esperienze normative - 3. Nello spazio giuridico europeo e internazionale - 4. Valida e inefficace - 5. Una ragionevole normativa penale - 6. Rigidità e flessibilità - 7. Fondati timori - 8. Us and Them - 9. Le culture tra eguaglianza e differenze – 10. Conclusioni. Cultural Defenses between Monoculturalism and Multiculturalism ABSTRACT: In an increasingly globalized world, individuals and groups are seeking to have their own culture respected, maintaining their cultural diversity in the face of growing globalization. These claims are connected with the formal conceptions of the principle of equality, which often produces substantial and discriminatory inequalities. This situation becomes even more complicated when related to the specific field of criminal law concerning cultural defenses. The author analyses the different approaches to cultural defenses, those oscillating from multiculturalism to monoculturalism, taking into account the Italian and European-international legal context.
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Casini, Carlo. « VII Programma quadro europeo di ricerca : la questione etico-giuridica delle cellule staminali ». Medicina e Morale 55, no 4 (30 août 2006). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2006.347.

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Résumé :
Il contributo esamina la recente e complessa vicenda europea relativa al finanziamento comunitario della ricerca su cellule staminali embrionali. La particolarità della questione è che tale ricerca verrebbe svolta nei Paesi che la consentono anche con gli incentivi economici dei Paesi che la vietano (come per esempio l’Italia). Com’è noto, la questione è legata a due episodi in stretta relazione reciproca: da un lato l’avvio delle procedure per l’approvazione del VII Programma Quadro (VII PQ) di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007- 2013); dall’altro il ritiro arbitrario da parte del Ministro per l’Università e la Ricerca, on. Fabio Mussi, dell’adesione italiana alla c.d. “dichiarazione etica” contraria all’uso di cellule staminali embrionali. Il VII PQ dell’Unione Europea, rappresenta lo strumento più importante per la realizzazione dello “spazio europeo della ricerca”, processo già avviato con il VI PQ con l’obiettivo di rafforzare la competitività scientifica dell’Europa. Articolato in quattro programmi specifici (cooperazione, idee, persone, capacità), che corrispondono ad altrettanti obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca, il VII PQ è frutto dell’azione coordinata di tre grandi organismi: la Commissione europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio dei Ministri competenti per materia. Al fine di rendere più comprensibili – nel contesto europeo – i termini in cui si è posta la questione del finanziamento della ricerca utilizzante le cellule staminali embrionali, l’articolo si sofferma sia su alcuni profili di carattere tecnico sia sulla storia del precedente programma quadro, conclusosi con una moratoria circa la ricerca basata sull’impiego di embrioni umani e di cellule staminali embrionali. Questa volta il confronto serrato è avvenuto, in seno al Parlamento europeo, tra tre diverse posizioni: quella espressa dall’“emendamento Gargani” (divieto assoluto di distruzione di embrioni umani); quella espressa dall’“emendamento Niebler” (limitazione della ricerca alle linee di cellule staminali embrionali create prima del 31 dicembre 2003), quella espressa dalla Commissione industria (ITRE) del Parlamento europeo (finanziamento della ricerca sull’uso di cellule staminali umane anche allo stadio embrionale). Nonostante il voto del 15 giugno con cui il Parlamento europeo ha approvato la proposta più permissiva, l’Autore dimostra – numeri alla mano – che in realtà la preferenza del Parlamento europeo è per il diniego dell’incentivo economico per la distruzione di embrioni umani. Di qui una serie di considerazioni che toccano anche il paragrafo 73 dell’Enciclica Evangelium Vitae e la frettolosa e solitaria decisione del Ministro Mussi. Nonostante tutto, resta l’auspicio che l’Italia nell’Unione Europea non si lasci condizionare da un complesso d’inferiorità, ma anzi, avverta la sua funzione di motore nella costruzione di un’Europa cementata dall’idea della dignità umana e dei diritti umani. ---------- This contribute examines the recent European vicissitude of the communitarian financing on stem cells research. Such research would take place in Countries that allow it, also with the economic incentives of Countries that prohibit it (Italy, for example). The issue is tied up to two events closely connected: 1. starting procedures for the approval of the 7th Framework Program (FP7), Building the Europe of Knowledge (2007-2013); 2. the arbitrary withdrawal of the Italian adhesion to the “ethical declaration” against the use of embryo stem cells, by Italian Minister of University and Research, Fabio Mussi. FP7 represents the most important instrument in order to realize “an European space of research” which has been already started with the 6th Framework. The new Program identifies four main objectives (cooperation, ideas, people and capacities), which correspond to the four main specific programmes around which the European research effort is to be structured. In order to make the financing embryo research question more comprehensive, the paper takes into account technical questions and part of the Framework Program’s background, including moratorium on embryonic stem cells-based research. In such issue the comparison took place between three different positions: “Gargani amendment” (absolute prohibition to destroy human embryo); “Niebler amendment” (limiting research to embryo stem cells line created before December 2003); the position of the Committee of Industry, Research and Energy (ITRE) (financing research of human stem cells including the embryonic stage). In spite of the approval, coming from the European Parliament on last June, of the most permissive proposal, the Author demonstrates that in reality the preference of the European Parliament was for the refusal of the economic incentive. In spite of everything, the auspice is that Italy – inside the European Union – doesn’t let itself carry away because of an inferiority complex, but indeed, it perceives its function as mover in the construction of Europe, cemented on the idea of human dignity and human rights.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Diritto di proprietà vs diritto alla vita ? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ». Medicina e Morale 62, no 6 (30 décembre 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.75.

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Résumé :
Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. n. 46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L’attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l’embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del il concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra la Legge 40 del 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica, etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano”, dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. ---------- The recent appeal to the European Court of Human Rights (Application n. 46470/11) originates from the demand to use human embryos for scientific research on the ground that they are “things”. Indeed the appellant claims her right to property of the embryos pleading to the art. 1 of the Additional Protocol n. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The attack is directed against the Italian Law on medically assisted procreation (Law n. 40 of 19 February 2004) which bans any experimentation on human embryo. The Authors argue that the demanded evaluation of the human embryo as a “thing” is scientifically and legally baseless. They also show how the Italian Law n. 40/2004, which recognizes the embryo as a subject holder of rights (art.1), is backed by an important normative complex. In this article the thesis on the inconsistency between Law n. 40/2004 and Law n. 194/178 is rejected and it is claimed the scientific, ethical and legal reasonableness to lead the science to adult stem cells instead embryonic stem cells. The analysis is conducted reviewing numerous dispositions from art. 18 of the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. In this article a wide space is allowed to the Bioethics case-law of the European Court of Human Rights as for the doctrine of the margin of appreciation which should be applied also to defend Italy in the examined case. The article hope that the Court set great store by what is written in art. 2 (“Primacy of the Human Being”): “The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science”.
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Thèses sur le sujet "Spazio giuridico europeo"

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CUTTITTA, Chiara. « La protezione complementare nello spazio giuridico europeo ». Doctoral thesis, Università degli studi di Ferrara, 2022. https://hdl.handle.net/11392/2497135.

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Résumé :
Il presente lavoro intende indagare quale sia il ruolo oggi rivestito dalle forme c.d. di protezione “umanitaria” nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. Con tale espressione si fa riferimento a un complesso eterogeneo di forme di protezione, non rientranti nelle forme di protezione armonizzate in virtù del diritto dell’Unione, concesse o riconosciute dagli Stati membri in virtù del diritto nazionale o in attuazione del diritto internazionale. Dette forme di protezione, pur non essendo disciplinate dal diritto dell’Unione, sono espressamente contemplate da quest’ultimo. Invero, la direttiva c.d. qualifiche e la direttiva c.d. rimpatri, pur non offrendo una definizione dei motivi umanitari che possono giustificare il riconoscimento di un titolo di soggiorno e del relativo status, riconoscono in capo agli Stati la facoltà di adottare forme di protezione ulteriori, a patto che queste ultime risultino “compatibili” con il diritto dell’Unione. Con ciò esse intendono garantire due distinti obiettivi: consentire il mantenimento delle tradizioni costituzionali degli Stati membri, laddove prevedono standard di tutela dei diritti distinti e più elevanti e assicurare gli obiettivi perseguiti dall’Unione, tendenti ad aumentare la convergenza nelle decisioni da parte degli Stati membri, al fine di limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo e incrementare la fiducia tra Stati. Il ruolo di queste forme di protezione/permessi nazionali ricondotti al concetto di protezione “umanitaria”, potrebbe dunque essere quello di contribuire a “chiudere il cerchio”, assicurando la copertura di tutte le situazioni relative a individui ritenuti inespellibili, contribuendo peraltro anche a diminuire la presenza di soggetti irregolari sul territorio dell’Unione.
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2

Buscema, Luca. « Costituzione italiana, diritti fondamentali ed azione amministrativa nello spazio giuridico europeo ». Doctoral thesis, Università di Catania, 2013. http://hdl.handle.net/10761/1444.

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Résumé :
Il presente lavoro di ricerca, ricostruendo la genesi dei principi propri del costituzionalismo moderno e del significato storico, politico, giuridico e sociale dell affermazione dei diritti fondamentali dell individuo all interno prima dello Stato liberale e, quindi, dello Stato sociale, vuole tendere ad una revisione critica, in chiave comunitaria, dell attuale concezione del rapporto autorità/libertà in cui l attività amministrativa, sia essa destinata all erogazione di atti come di servizi, sia concepita quale servizio reso alla comunità nazionale. Individuare le prospettive di sviluppo del principio di effettività di tutela dei diritti fondamentali della persona nel quadro del sindacato giurisdizionale dell azione amministrativa dinnanzi al giudice ordinario ed amministrativo e, in relazione alle fonti primarie di attribuzione del potere, innanzi alla Corte Costituzionale, alla Corte di Giustizia ed alla Corte europea dei diritti dell uomo, significa così evidenziare le attuali criticità del sistema, le possibili linee di evoluzione e la capacità della società civile sia di difendere i diritti inalienabili acquisiti nel corso dei secoli sia di tramandare alle generazioni future un patrimonio di valori che possa contribuire a promuovere lo sviluppo dell umanità.
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Gatta, Francesco Luigi. « La gestione del fenomeno migratorio nello spazio giuridico Europeo ed Internazionale alla luce del principio di solidarietà ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2017. http://hdl.handle.net/11577/3422413.

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Résumé :
This work intends to focus on the true backbone of the EU policies in the field of migration: the principle of solidarity and fair sharing of responsibility enshrined in Treaty on the Functioning of the European Union (Articles 67 and 80). Introduced explicitly for the first time with the Treaty of Lisbon and provided with legal binding value, several years after its entry into force, the principle of solidarity remains still insufficiently realised. This conclusion is reached through the analysis and the assessment of the different measures recently adopted by the EU in this regard. Indeed, despite the context of uncertainty, scarce political cohesion and alarming spread of xenophobic and racist feelings, the EU has tried to give the principle of solidarity practical value by adopting various implementing measures, which can be classified in three different categorises or, so to say, in three different types of solidarity: an “economic solidarity”, based on financial means and resources supplied by the EU to finance particular programs or to help Member states; a so called “operative solidarity”, based on direct and practical support such as the one provided by operations and missions carried out by the EU agencies Frontex and EASO; a so called “humanitarian solidarity”, which has as main object the redistribution of asylum seekers among the Member states, as the recently-introduced intra-EU relocation mechanism prescribes. This normative-operative framework has proven to be largely inadequate to effectively manage the current refugee crisis, which has clearly shown how far the concrete implementation of the principle of solidarity is: Member states geographically more exposed to the migratory pressure are struggling to manage the massive inflow of migrants, bearing responsibilities and burdens of the crisis, while other governments have decided to lock down borders and to oppose to collective and supportive measures adopted at EU level. In this regard, finally, the work considers the main obstacles to the complete realisation of the principle of solidarity and concludes with a consideration on the possible solutions to be put in practice by the EU in the near future.
Il lavoro si concentra su uno dei principi fondamentali delle politiche migratorie dell’Unione europea: il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità, sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (articoli 67 e 80). Introdotto esplicitamente per la prima volta con il Trattato di Lisbona e dotato di valore giuridico vincolante, a distanza di diversi anni dalla sua entrata in vigore, il principio di solidarietà rimane ancora in larga misura non attuato. Questa conclusione è raggiunta attraverso l’analisi e la valutazione delle diverse misure adottate nel periodo recente dall’Ue. In questo senso, le misure e i provvedimenti posti in essere nel settore delle politiche migratorie dall’Ue possono essere classificati in tre categorie, individuando, per così dire, tre tipologie di solidarietà: una solidarietà economica, basata su risorse e strumenti finanziari messi a disposizione dall’Ue; una solidarietà operativa, basata su un sostegno pratico e concreto quale, ad esempio, quello fornito dalle agenzie Frontex e EASO; infine, una solidarietà umanitaria o personale, avente quale obbiettivo principale la distribuzione equa e bilanciata di richiedenti asilo tra Stati membri. Il quadro giuridico-operativo predisposto dall’Ue si è dimostrato largamente inadeguato per una gestione efficace dell’attuale crisi migratoria, evidenziando come, di fatto, si sia ancora ampiamente lontani da una piena e soddisfacente implementazione del principio di solidarietà. Il lavoro cerca di analizzare le ragioni alla base di questo esito, soffermandosi sui principali ostacoli alla realizzazione del principio di solidarietà ed immaginando possibili scenari futuri e soluzioni al problema.
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4

FERRI, Delia. « La costituzione culturale dello spazio giuridico europeo ». Doctoral thesis, 2007. http://hdl.handle.net/11562/337848.

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Résumé :
Di “cultura europea” si parla da molto tempo e in molti modi; ciò nondimeno ancora si sente la necessità in dottrina di fare, per così dire, il punto della situazione e di tracciare coordinate nuove che consentano di tenere conto sia dell’evoluzione continua dello spazio giuridico (come contesto di produzione, fruizione, significazione del diritto) europeo, sia della fluidità del concetto di cultura. Punto di partenza dell’analisi è la definizione di un metodo che tenga conto, da un lato, della fine del monopolio statuale del costituzionalismo e dell’affermazione di fenomeni costituzionali post-statuali di importanza crescente, d’altro lato, della concezione dell’esperienza costituzionale (in primis comunitaria ma non solo) come processo costituzionale intrinsecamente mobile ed evolutivo. Rifacendosi alla recente dottrina del costituzionalismo integrato, nel solco della teorica smendiana dell’Integrazione, si cercherà di individuare (ed evidenziare), attraverso l’analisi del trattamento normativo della cultura, un “processo circolare” di integrazione costituzionale sia interno agli Stati, sia (soprattutto) tra Stati e Unione. Nella costruzione concettuale di Smend il fine dello stato è l’integrazione di tutte le individualità sociali che vivono in esso e la costituzione è il posterius giuridico rispetto all’integrazione, che ne è il prius materiale. Rievocando tali paradigmi dell’integrazione funzionale e materiale, la cultura diventa in tale sede, da un punto di vista “statico”, esemplificazione di quel processo di continua rinnovazione e trasformazione dello spazio giuridico europeo. Nondimeno, dinamicamente, essa stessa, per le sue molteplici sfaccettature, per la sua “trasversalità”, sembra costituire una realtà integrativa (integratrice). Se l’Integrationslehre, secondo Smend, aveva il compito di cogliere nel loro reciproco intreccio i vari elementi integrativi e costitutivi dell’unità dello Stato, in questa sede si intende invece valorizzare la continuità dialettica che accomuna e lega fra loro i momenti costituzionali (nazionale e sovranazionale) vivificata dalla permeabilità di essi rispetto alle norme internazionali, le quali possono concepirsi come ulteriori spinte integratrici. Il contesto dell’analisi giuridica che qui si intraprende è, dunque, lo spazio giuridico europeo nei suoi momenti costituzionali nazionale e sovranazionale, rispettivamente integrati (ed integrabili), nonché permeabili rispetto a norme internazionali...
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Livres sur le sujet "Spazio giuridico europeo"

1

Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo. Bologna : CLUEB, 2003.

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2

Nicola, Bartone, dir. Diritto penale europeo : Spazio giuridico e rete giudiziaria. Padova : CEDAM, 2001.

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3

Moccia, Sergio. Ambito e prospettive di uno spazio giuridico-penale europeo. Napoli : Edizioni scientifiche italiane, 2004.

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4

Diritti e solidarietà in Europa : I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo. Bologna : Il Mulino, 2012.

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5

Lo spazio giuridico europeo tra sovranità e diritti fondamentali : Democrazia, valori e rule of law nell'Unione al tempo della crisi. Napoli : Editoriale scientifica, 2014.

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6

Varanini, Gian Maria, dir. Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna. Florence : Firenze University Press, 2016. http://dx.doi.org/10.36253/978-88-6655-846-0.

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Résumé :
Negli ultimi decenni, la storiografia europea si è occupata attivamente della storia del corpo, dando così spessore e consapevolezza a potenti sollecitazioni provenienti dalla cultura dominante nella società affluente. Non solo dunque il corpo ‘bello’ è stato oggetto di ricerca, ma anche il corpo dell’uomo comune, mutilato, deforme e imperfetto. Il volume, attraverso sondaggi nelle fonti giuridico-normative, anagrafiche, iconografiche, letterarie e nei trattati medici e fisiognomici e la partecipazione di alcuni dei maggiori specialisti internazionali nel campo, intende approfondire queste tematiche soprattutto per lo spazio geografico, culturale e documentario dell’Italia del tardo Medioevo e della prima età moderna rimasta sino ad ora abbastanza ai margini di questo filone di studi.
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