Thèses sur le sujet « Società di diritto singolare »

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Bolognesi, Claudio <1978&gt. « Società di capitali amministratrici di società di persone ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4089/1/bolognesi_claudio_tesi.pdf.

Texte intégral
Résumé :
The present work focuses on a specific aspect of the general issue concerning the possible consequences of the reform of business corporations (“società di capitali”) on the discipline of partnerships (“società di persone”). After the reform of business law enacted with legislative decree n. 6/2003, the majority of the literature, in the light of the provisions of art. 2361 co. 2 civil code and art. 111-duodecies of the regulatory provisions (“disposizioni di attuazione”) of the civil code itself, maintains the possibility for a business corporation to be executive of a partnership. As a matter of fact, whenever all the members of a partnership are actually business corporations, it shall be possible that either one of the latter becomes the executive, either such role is played by a third party, i. e. a non-partner. After displaying the possible advantages and disadvantages stemming from a business corporation managing a partnership, the analysis investigates the legal feasibility of the case in point. First of all, the reasons supporting the theory under which a legal person cannot be manager of a partnership are examined in depth; an overview of the principal EU Member States’ legal systems and of the discipline of the European Economic Interest Grouping and of European Corporate is then provider for. At the outset of such analysis, the author asserts the legal possibility for a legal person to act as manager of a corporation, including a partnership. Afterwards, the investigation covers the issue of the executive-member in the partnerships. Initially, an overview of the literature concerning the legal nature of the management is offered; then, the three different categories of partnership are analyzed, in order to understand whether such legal persons can be managed by a third party (i.e. a non-member). On the basis of the existing strict connection between executive powers and unlimited liability, the author concludes that only the members shall be manager of the partnerships. Another chapter of the thesis is centred, from the one hand, on the textual data that, after the reform of 2003, support the aforesaid conclusion; from the other hand, on the peculiar features of the corporate business that is executive of a partnership. In particular, the attention is focused on the necessity or on the mere opportunity of an article of association explicitly providing that a corporate business can be executive of the partnership; on the practical ways by which the former shall manage the latter (especially on the necessity of nominating a permanent representative of the legal person and on the possibility to designate the procurators to this end); on the disclosure obligations applicable to the case in point.
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Bolognesi, Claudio <1978&gt. « Società di capitali amministratrici di società di persone ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4089/.

Texte intégral
Résumé :
The present work focuses on a specific aspect of the general issue concerning the possible consequences of the reform of business corporations (“società di capitali”) on the discipline of partnerships (“società di persone”). After the reform of business law enacted with legislative decree n. 6/2003, the majority of the literature, in the light of the provisions of art. 2361 co. 2 civil code and art. 111-duodecies of the regulatory provisions (“disposizioni di attuazione”) of the civil code itself, maintains the possibility for a business corporation to be executive of a partnership. As a matter of fact, whenever all the members of a partnership are actually business corporations, it shall be possible that either one of the latter becomes the executive, either such role is played by a third party, i. e. a non-partner. After displaying the possible advantages and disadvantages stemming from a business corporation managing a partnership, the analysis investigates the legal feasibility of the case in point. First of all, the reasons supporting the theory under which a legal person cannot be manager of a partnership are examined in depth; an overview of the principal EU Member States’ legal systems and of the discipline of the European Economic Interest Grouping and of European Corporate is then provider for. At the outset of such analysis, the author asserts the legal possibility for a legal person to act as manager of a corporation, including a partnership. Afterwards, the investigation covers the issue of the executive-member in the partnerships. Initially, an overview of the literature concerning the legal nature of the management is offered; then, the three different categories of partnership are analyzed, in order to understand whether such legal persons can be managed by a third party (i.e. a non-member). On the basis of the existing strict connection between executive powers and unlimited liability, the author concludes that only the members shall be manager of the partnerships. Another chapter of the thesis is centred, from the one hand, on the textual data that, after the reform of 2003, support the aforesaid conclusion; from the other hand, on the peculiar features of the corporate business that is executive of a partnership. In particular, the attention is focused on the necessity or on the mere opportunity of an article of association explicitly providing that a corporate business can be executive of the partnership; on the practical ways by which the former shall manage the latter (especially on the necessity of nominating a permanent representative of the legal person and on the possibility to designate the procurators to this end); on the disclosure obligations applicable to the case in point.
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FRATANTONIO, GIUSEPPE. « La partecipazione di società di capitali in società di persone : profili genetici ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1000.

Texte intégral
Résumé :
La tesi affronta le principali problematiche legate alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ponendo particolare attenzione ai problemi legati all'insaturazione del rapporto societario per il caso di mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 2361 comma 2 cod. civ. ed al tema della c.d. supersocietà di fatto.
The thesis concerns the partnership entered into by corporations, having particular regard to the problems related to the creation of a binding social relationship in the event that the corporation did not respect the proceeding required by the Italian law to enter into a partnership and the theory of the de facto corporation.
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FRATANTONIO, GIUSEPPE. « La partecipazione di società di capitali in società di persone : profili genetici ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2011. http://hdl.handle.net/10280/1000.

Texte intégral
Résumé :
La tesi affronta le principali problematiche legate alla partecipazione di società di capitali in società di persone, ponendo particolare attenzione ai problemi legati all'insaturazione del rapporto societario per il caso di mancato rispetto del procedimento previsto dall'art. 2361 comma 2 cod. civ. ed al tema della c.d. supersocietà di fatto.
The thesis concerns the partnership entered into by corporations, having particular regard to the problems related to the creation of a binding social relationship in the event that the corporation did not respect the proceeding required by the Italian law to enter into a partnership and the theory of the de facto corporation.
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BARABINO, PIETRO. « Gruppi di società e diritto del lavoro ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2009. https://hdl.handle.net/11565/4053469.

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TOMASONI, FRANCESCA. « La diligenza dell'amministratore di società ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016. http://hdl.handle.net/10281/129542.

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Résumé :
My argument starts from a judgment of merit that should be excluded from the company administrator's liability based on the fact that, to him, could not be obtained specific special skills required in the legal and bankruptcy, but only the management of the company. In light of this last statement, i was asked to conduct a study that could answer two questions. First of all the question arises whether, in fact, to an administrator who has specific skills can not impose itself to be expert in every subject on which he is called to act by virtue of their qualification. The second question that logically arises is whether to invoke the lack of expertise in a given field can really claim to be ruled out the administrator responsible for that damage, in this case also considerable, which have occurred to the company as a result of that action or omission that has caused them. The answer to these questions must be sought in the concept of administrator diligence of companies, that my thesis aims to fill with meaning. In conclusion, it was possible to say that the postal company executive, to be diligent is required to run the company so cautious and prudent and is, however, it encouraged to do so , at least to minimize the risk of liability claims against it. Once we come to affirm that the care required administrator of companies coincides with a cautious and prudent management (in terms briefly outlined above) I have evaluated for completeness, deepen the peculiarities encountered in the administration of the banking company and proceed finally, a comparison with ordinary s.p.a. They came to the conclusion that, within the banking firm, by virtue of the interests involved, the diligent administrator is the one who in his management must adhere to the duties imposed by impsed by the sound and prudent management, both in specific way is through interpretation and generally on the basis of the general application of this principle. In light of the above deductions advanced in terms of directors of the banking company i could, therefore, continue and consolidate the claims with reference to the ordinary society Indeed, i believe that the general obligation under the ordinary company executive to act with the diligence required by the nature and the special expertise includes the duty to abide by the principles of sound and prudent corporate governance which, although not expressly written, is easily obtainable through interpretation by the various prescriptions relating to the duties imposed on them and in terms of its responsibility to them ascribed. The diligent administrator, then, is one to whom you do not require to be expert in every subject on which he is called to act but face their inevitable gaps, to manage its company safe and sound manner, inquiring through recourse to external expertise and pondering their choices as well to lead the company to the realization of the interests to the stability, efficiency, competition, survival and especially the profitability of the company itself, its shareholders.
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Degani, Francesco <1986&gt. « La società di amministrazione condominiale : ricostruzione di una fattispecie ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3316.

Texte intégral
Résumé :
L’elaborato ha l’obiettivo di ricostruire la fattispecie della società per l'amministrazione condominiale. Il primo capitolo inizia con una presentazione generale della disciplina del condominio e prosegue introducendo la figura dell'amministratore descrivendone la funzione e ripercorrendo l’evoluzione della sua soggettività. Il secondo capitolo analizza il testo della riforma in materia del condominio negli edifici (legge 11 dicembre 2012, n. 220) ed in particolare la rinnovata figura di amministratore in termini di obblighi, attribuzioni e requisiti che deve possedere per la nomina. Il terzo capitolo è dedicato alla ricostruzione della fattispecie della società per l'amministrazione del condominio. Nei primi paragrafi pone l’attenzione sulle società ammesse dalla legge 220/2012 per lo svolgimento dell’incarico e su come i requisiti previsti per l’amministratore persona fisica vengano applicati alle stesse. I paragrafi successivi hanno invece lo scopo di individuare la natura dell’attività esercitata attraverso varie ipotesi ricostruttive. Il quarto capitolo riprende le considerazioni fatte in precedenza collegandole con le nuove discipline in materia di professioni intellettuali e presentando così la società tra professionisti per l’amministrazione condominiale.
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Maspes, I. « AUTONOMIA NEGOZIALE NEI GRUPPI DI SOCIETÀ ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2017. http://hdl.handle.net/2434/494624.

Texte intégral
Résumé :
The thesis analyses juridical relations amongst the parties of a group of companies and the role of contract in the formation and regulation of groups of companies. More specifically, the study analyses the so-called “Beherrschungsvertrag” and its eligibility in the Italian legal system, as well as the limits to contracts governing groups of companies under mandatory Italian Corporation laws. The final part contains an in-depth analysis of the practical problems that often arise in relation to intra-group service contracts and offers possible juridical solutions in alternative to the liability action under art. 2497 of the Italian Civil Code.
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Briganti, Francesco <1995&gt. « Diritto d'autore e società di collecting nell'era digitale ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15415.

Texte intégral
Résumé :
L'elaborato vuole analizzare la trasformazione del diritto d'autore nell'era digitale, approfondendo in particolare il ruolo delle società d'intermediazione e l'importanza dell'innovazione in un ambito tendenzialmente antiquato e poco moderno come la tutela del diritto d'autore
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Gambato, Edoardo <1997&gt. « Il regime opzionale di trasparenza fiscale nelle società di capitali ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/21578.

Texte intégral
Résumé :
Il seguente elaborato si propone di trattare la disciplina della tassazione per trasparenza delle società di capitali, sulla base delle disposizioni previste nell’ordinamento tributario italiano. L’analisi inizia ripercorrendo le più significative riforme in ambito tributario e societario che hanno condotto all’introduzione del regime di tassazione per trasparenza. Il contributo fondamentale per uniformare il nostro sistema di tassazione con quello più diffuso nell’Unione Europea è rappresentato dal D. L. n. 344/2003 che ha introdotto alcune novità nel sistema di tassazione delle società di persone e di capitali. La principale novità è rappresentata dal regime di tassazione per trasparenza, il quale costituisce un metodo di imputazione del reddito riferito ai soggetti collettivi, in cui il presupposto dell’imposta si realizza in capo ai soci e non alla società. In questo modo la società viene considerata trasparente. Il regime di tassazione per trasparenza rappresenta il regime ordinario per le società di persone e un regime opzionale per le società di capitali, per le quali solitamente si procede alla tassazione mediante lo schema di imputazione-organizzazione. Il sistema impositivo per trasparenza viene analizzato, alla luce dell’art. 53 della Costituzione, nelle società di persone (art. 5 TUIR), successivamente, nelle società di capitali (art. 115 TUIR) e nelle società di capitali a ristretta base proprietaria (art. 116 TUIR). Vengono enucleati i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali che permettono l’utilizzo del regime di tassazione per trasparenza e si conclude l’elaborato analizzando quali effetti questo regime produca sulla modifica della compagine sociale, sulla determinazione-imputazione del reddito e delle perdite e sulla distribuzione degli utili.
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CAROTENUTO, Luca. « IL RECESSO NEI CONTRATTI DI SCAMBIO E DI SOCIETÀ ». Doctoral thesis, Università degli studi di Cassino, 2020. http://hdl.handle.net/11580/75214.

Texte intégral
Résumé :
The author analyses the appraisal right in the Italian bilateral agreements and companies, studying its evolution through the different reforms of the Italian civil code and Statutory laws, including bank and financial regulations. The purpose of this research is to evaluate the hypothesis in which the appraisal right is permitted by the Legislator, in order to outline a common ratio in all of them which surpasses their differences. The investigation offers a different interpretation of the appraisal right, which provides to overcome the lacks of Italian company regulations with the common principles of ordinary contracts.
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SGANGA, ANTONIETTA. « SOCIETÀ IN HOUSE E PROFILI DI GOVERNANCE ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2021. http://hdl.handle.net/2434/806771.

Texte intégral
Résumé :
Pursuant to Article 16 of Legislative Decree n. 175/2016 - as amended by Legislative Decree 100 of 2017 - a company with public participation can qualify as in-house - and, consequently, receive direct assignments of public contracts - when three requirements are met: a) he public participation must amount to 100% of the total capital; b) the public administration must exercise a control over the company that is similar to the one it exercised over its own departments; c) more than 80 % of the company’s turnover should derive from the performance of tasks entrusted to it by the controlling public entity. In order to make such a particular type of control possible, Article 16 allows the conclusion of shareholders' agreements in derogation of the maximum five-year term provided by Article 2341-bis, paragraph 1, of the Italian Civil Code (c.c.) and, most importantly, the insertion in the statutes of the joint stock company of clauses in derogation from Articles 2380-bis and 2409-novies c.c. Against this background, this dissertation analyzes the limits to which such a power to depart from the principles qualifying the joint stock company model is considered subject to, in order to reaffirm that the in-house company - far from configuring a new type - is a special-statute company model. To this end, this paper is structured in three parts. Chapter 1 provides an overview of the historical evolution leading to the legislative introduction of the in-house company model, and illustrates its main features and applicable provisions. Chapter 2 analyzes the “similar control” requirement and its implications, investigating the intensity of the relationship between the public entity and the company. Chapter 3 concludes the analysis, focusing on the instrumentality of the exceptions to the organizational structure of the joint stock company, and identifying its limits and the application effects.
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ABU, AWWAD AMAL. « L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

Texte intégral
Résumé :
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto astratto di opzione si è posto un problema di compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: la seconda direttiva, all'art. 29, sembra infatti imporre agli stati membri la codificazione del diritto di opzione, vietando un'esclusione statutaria del diritto c.d. astratto di opzione. Non si è tuttavia ritenuto che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non crei alcun vuoto di tutela per gli azionisti. Invero, la Direttiva, da un lato, tutela con il diritto di opzione il solo interesse conservativo dei soci (e non quello qualitativo relativamente alla composizione della compagine sociale), che deve in ogni caso essere contemperato con l'interesse della società ad un efficiente finanziamento esterno , dall'altro, persegue l'obiettivo dell'equivalenza del medesimo grado di tutela e non dell'equivalenza degli strumenti di protezione volti a tutelare gli interessi in gioco. Ne discende che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., nella misura in cui assicura una protezione equivalente al diritto di opzione, è conforme alla Direttiva. Al contrario, ciò che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non tutela è la funzione qualitativa del diritto di opzione e, quindi, l'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, con la conseguenza che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. deve essere letto in una prospettiva di mercato e nell'ottica della grandissima società per azioni. A tale ultima considerazione consegue la necessità di tutelare i soci non solo a fronte della violazione dei presupposti applicativi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., ma anche a fronte dell'introduzione della clausola. Invero, l'introduzione della clausola implica il passaggio da una tutela per così dire paternalistica il diritto di opzione ad una tutela di mercato e, non accordando alcuna protezione all'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, può determinare un'alterazione delle reciproche proporzioni partecipative fra i soci. Inoltre, in ragione del venir meno della protezione sostanziale e procedimentale di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., il baricentro della tutela si sposta dal momento della delibera di esclusione al momento dell'introduzione della clausola di esclusione. Infine, sono stati esaminati alcuni riflessi applicativi e interpretativi che possono farsi discendere dalla previsione di un'ipotesi in cui il diritto di opzione non è riconosciuto ai soci. E ciò con particolare riguardo alla nozione di interesse sociale ed all'interpretazione dell'ipotesi di esclusione dell'opzione di cui all'art. 2441, comma 5, c.c. nella società quotata.
This work examines the withdraw of the right of pre-emption in public companies. In particular, starting from the regulation development that defines the right of pre-emption in the Italian legal order (and in the American and German ones), there come out the interests that cyclically are satisfied by the pre-emptive right issue. The outcome of this research points out the primal asset-oriented direction of the law and, according to its recent evolution, the gradual trend, in those same legal orders which admit a strong right of pre-emption, toward a loosening of the shareholders' preferential right in the open companies: the law diversification that can be therefore recognized is due to an opening or closing attitude of the company toward the risk capital market, given an already outlined empirical link between the pre-emption regulations and the company ownership extent. That being so, there has been the main intention to check if the pre-emption norms can accomplish the task of splitting the several organization models of public companies in order to spot those interests which are protected by the right of pre-emption in public companies. The survey has then followed a double direction: the in-depth examination of empirical capital increases and the analysis of the laws which settle the shareholders' right of pre-emption, looking at the stock companies and at the limited liability companies, on one side, and at the public companies, on the other. If all the deep differences between the stock companies and the limited liability companies are taken for granted, there is the chance of assigning to the shareholders' option a role in the definition of the various organizational models in the public companies: in particular, the right of pre-emption, beyond its traditional purpose of preserving the members' involvement, accomplishes the qualitative role of weighing on the company opening or closing attitude and therefore the company setting. It's been also noticed that art. 2441, par. 4, c.c., allows public companies to introduce in their articles the withdraw of the right of pre-emption within 10% of the capital, if the stocks are issued at the market price. This joins the traditional withdraw reasons: it represents the peculiarity of the interests concerning the capital increases in public companies. From the analysis of art. 2441, par. 4, second part, c.c., it results that the pre-emptive right withdraw has its own rules. It can't be applied as to par. 5 and 6 of art. 2441, c.c: the generic formal and substantial cautions are not put on. From this all it derives that in art. 2441, par. 4, second part, c.c., there is no right of pre-emption, neither abstractly, nor pragmatically. In art. 2441, par. 4, second part, c.c., the reference to that right is empty (it doesn't describe any rule). However, there isn't any infringement in the shareholders' right of retaining their ownership shares. As the conservation can be put to use in several ways: the 10% and the stock values match with the market quotes let the shareholders keep their shares with a direct purchase. An equal-treatments system, through a direct purchase, instead of an equal-rights system. Due to the withdraw of the abstract pre-emptive right, there comes out the compatibility issue between the national and the european law. The second Council directive, at art. 29, sounds like forcing a formalisation of the right of pre-emption, banning the withdraw of the so-called abstract pre-emptive right from the articles of association. It is believed that art. 2441, par. 4, second part, c.c., isn't responsible for any lack of protection toward the shareholders. The directive thus safeguards the possibility to preserve the amount of quotes (but not to maintain the percentage ratios among the shareholders) that must suit to the company and to the external sources of financing interests, so it grants the same protection, even if not using the same instruments. As a consequence: the art. 2441, par. 4, second part, c.c., complies to the directive, because it ensures the same protection to the right of pre-emption. Otherwise, the art. 2441, par. 4, second part, c.c., doesn't protect the qualitative role of the right of pre-emption (the possibility to keep the ownership configuration), so it must be considered related to the market and from the point of view of a really big company. There comes out the necessity to protect the shareholders from a violation of the assumptions of the art. 2441, par. 4, second part, c.c., and even from the introduction of the clause. The clause involves the transition from a (in a manner of speaking) paternalistic protection of the pre-emptive right to a market protection, which doesn't affect the ownership structure, that can be therefore modified. Moreover, given that a substanstial protection and an art. 2441, par. 5 and 6, c.c., implementation guardship lack, the protection itself runs from the withdraw decision time to the withdraw clause introduction moment. Finally, there has been a research on the consequences of the use and of the understanding that come from an hypothesis according to which the right of pre-emption is not granted to the shareholders. This has been examined related to the company interests and to the understanding of the pre-emptive right withdraw, as per art. 2441, par. 5, c.c., in public companies.
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ABU, AWWAD AMAL. « L'"esclusione" del diritto di opzione nelle società quotate ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/207.

Texte intégral
Résumé :
Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione Nel presente lavoro è stato approfondito il tema dell'esclusione del diritto di opzione nelle società quotate. In particolare, muovendo dall'evoluzione normativa caratterizzante il diritto di opzione nell'ordinamento italiano e in altri ordinamenti quello americano e quello tedesco si è inteso far emergere gli interessi che ciclicamente si è inteso soddisfare attraverso la disciplina dell'opzione. All'esito di tale indagine è emersa l'originaria vocazione patrimoniale del diritto e, con riferimento ai recenti sviluppi legislativi, la progressiva tendenza, negli stessi ordinamenti che riconoscono un diritto forte di opzione, verso un allentamento del diritto preferenziale dei soci nelle società aperte : si assiste, cioè, ad una diversificazione normativa in ragione dell'apertura o chiusura dell'impresa verso il mercato del capitale di rischio, delineandosi sul piano empirico già un nesso fra disciplina dell'opzione e grado di concentrazione proprietaria della società. Alla luce di tali considerazioni, l'obiettivo è stato appunto quello di verificare se la disciplina del diritto di preferenza possa assolvere ad una funzione di spartiacque fra i modelli organizzativi di società per azioni e di individuare gli interessi tutelati dal diritto di opzione nelle società quotate. L'indagine ha quindi seguito una duplice direzione: verso l'approfondimento del fenomeno degli aumenti di capitale nella realtà empirica e verso l'analisi delle norme dedicate al diritto di preferenza dei soci, guardandosi alla disciplina dettata, da un lato, per la s.p.a. e per la s.r.l., dall'altro, per la s.p.a. quotata. Considerate le profonde differenze fra la s.p.a. e la s.r.l., è stata ravvisato la possibilità di attribuire al diritto di preferenza dei soci una funzione nella definizione dei diversi modelli organizzativi dell'impresa azionaria: in particolare, il diritto di opzione, oltre alla tradizionale funzione conservativa della partecipazione dei soci, assolve ad una funzione qualitativa circa la composizione della compagine sociale, incidendo sulla maggiore apertura o chiusura dell'impresa. L'attenzione si è poi concentrata sulla previsione speciale dell'art. 2441, comma 4, c.c., che consente alle sole società quotate di riconoscere statutariamente la possibilità di escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale preesistente a condizione che il prezzo di emissione delle azioni corrisponda al valore di mercato. Tale ipotesi si affianca alle tradizionali cause di esclusione, rappresentando un indice della specificità di interessi che caratterizza gli aumenti di capitale e quindi il diritto di opzione e la sua esclusione nelle società con azioni quotate. Dall'analisi degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., risulta che l' esclusione del diritto di opzione è disciplinata da regole specifiche. Non trova applicazione la disciplina di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 2441 c.c., non trovano cioè applicazione le cautele sostanziali e procedimentali dettate per le ipotesi generali di esclusione dell'opzione. Dall'inapplicabilità, per espressa previsione legislativa, della disciplina appena richiamata discende che nella fattispecie di cui all'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non solo non può configurarsi un diritto concreto di opzione, ma non può neppure configurarsi un diritto astratto di opzione. Il riferimento all' opzione nell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. è cioè vuoto, non sintetizza alcuna normativa. Pur rilevando il mancato riconoscimento del diritto di opzione, non è stata, tuttavia, riscontrata alcuna lesione dell'interesse conservativo dei soci a mantenere inalterata la propria quota partecipativa. Muovendo dall'assunto che la medesima funzione di tutela può essere assolta dal riconoscimento di una pluralità di strumenti, sono stati infatti individuati nella previsione del limite quantitativo del 10% nonché della corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato le condizioni perché sia garantita l'operatività del meccanismo di tutela dell'interesse conservativo, alternativo ma equivalente, al riconoscimento del diritto di opzione: l'acquisto diretto delle azioni sul mercato. A fronte di un sistema fondato sulla parità dei diritti, è stato previsto un sistema finalizzato ad assicurare la parità di trattamento fra i soci, cioè la pari possibilità di acquisto diretto. Peraltro, in ragione dell'esclusione del diritto astratto di opzione si è posto un problema di compatibilità del diritto nazionale con il diritto comunitario: la seconda direttiva, all'art. 29, sembra infatti imporre agli stati membri la codificazione del diritto di opzione, vietando un'esclusione statutaria del diritto c.d. astratto di opzione. Non si è tuttavia ritenuto che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non crei alcun vuoto di tutela per gli azionisti. Invero, la Direttiva, da un lato, tutela con il diritto di opzione il solo interesse conservativo dei soci (e non quello qualitativo relativamente alla composizione della compagine sociale), che deve in ogni caso essere contemperato con l'interesse della società ad un efficiente finanziamento esterno , dall'altro, persegue l'obiettivo dell'equivalenza del medesimo grado di tutela e non dell'equivalenza degli strumenti di protezione volti a tutelare gli interessi in gioco. Ne discende che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., nella misura in cui assicura una protezione equivalente al diritto di opzione, è conforme alla Direttiva. Al contrario, ciò che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. non tutela è la funzione qualitativa del diritto di opzione e, quindi, l'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, con la conseguenza che l'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c. deve essere letto in una prospettiva di mercato e nell'ottica della grandissima società per azioni. A tale ultima considerazione consegue la necessità di tutelare i soci non solo a fronte della violazione dei presupposti applicativi dell'art. 2441, comma 4, seconda parte, c.c., ma anche a fronte dell'introduzione della clausola. Invero, l'introduzione della clausola implica il passaggio da una tutela per così dire paternalistica il diritto di opzione ad una tutela di mercato e, non accordando alcuna protezione all'interesse al mantenimento degli assetti proprietari, può determinare un'alterazione delle reciproche proporzioni partecipative fra i soci. Inoltre, in ragione del venir meno della protezione sostanziale e procedimentale di cui all'art. 2441, commi 5 e 6, c.c., il baricentro della tutela si sposta dal momento della delibera di esclusione al momento dell'introduzione della clausola di esclusione. Infine, sono stati esaminati alcuni riflessi applicativi e interpretativi che possono farsi discendere dalla previsione di un'ipotesi in cui il diritto di opzione non è riconosciuto ai soci. E ciò con particolare riguardo alla nozione di interesse sociale ed all'interpretazione dell'ipotesi di esclusione dell'opzione di cui all'art. 2441, comma 5, c.c. nella società quotata.
This work examines the withdraw of the right of pre-emption in public companies. In particular, starting from the regulation development that defines the right of pre-emption in the Italian legal order (and in the American and German ones), there come out the interests that cyclically are satisfied by the pre-emptive right issue. The outcome of this research points out the primal asset-oriented direction of the law and, according to its recent evolution, the gradual trend, in those same legal orders which admit a strong right of pre-emption, toward a loosening of the shareholders' preferential right in the open companies: the law diversification that can be therefore recognized is due to an opening or closing attitude of the company toward the risk capital market, given an already outlined empirical link between the pre-emption regulations and the company ownership extent. That being so, there has been the main intention to check if the pre-emption norms can accomplish the task of splitting the several organization models of public companies in order to spot those interests which are protected by the right of pre-emption in public companies. The survey has then followed a double direction: the in-depth examination of empirical capital increases and the analysis of the laws which settle the shareholders' right of pre-emption, looking at the stock companies and at the limited liability companies, on one side, and at the public companies, on the other. If all the deep differences between the stock companies and the limited liability companies are taken for granted, there is the chance of assigning to the shareholders' option a role in the definition of the various organizational models in the public companies: in particular, the right of pre-emption, beyond its traditional purpose of preserving the members' involvement, accomplishes the qualitative role of weighing on the company opening or closing attitude and therefore the company setting. It's been also noticed that art. 2441, par. 4, c.c., allows public companies to introduce in their articles the withdraw of the right of pre-emption within 10% of the capital, if the stocks are issued at the market price. This joins the traditional withdraw reasons: it represents the peculiarity of the interests concerning the capital increases in public companies. From the analysis of art. 2441, par. 4, second part, c.c., it results that the pre-emptive right withdraw has its own rules. It can't be applied as to par. 5 and 6 of art. 2441, c.c: the generic formal and substantial cautions are not put on. From this all it derives that in art. 2441, par. 4, second part, c.c., there is no right of pre-emption, neither abstractly, nor pragmatically. In art. 2441, par. 4, second part, c.c., the reference to that right is empty (it doesn't describe any rule). However, there isn't any infringement in the shareholders' right of retaining their ownership shares. As the conservation can be put to use in several ways: the 10% and the stock values match with the market quotes let the shareholders keep their shares with a direct purchase. An equal-treatments system, through a direct purchase, instead of an equal-rights system. Due to the withdraw of the abstract pre-emptive right, there comes out the compatibility issue between the national and the european law. The second Council directive, at art. 29, sounds like forcing a formalisation of the right of pre-emption, banning the withdraw of the so-called abstract pre-emptive right from the articles of association. It is believed that art. 2441, par. 4, second part, c.c., isn't responsible for any lack of protection toward the shareholders. The directive thus safeguards the possibility to preserve the amount of quotes (but not to maintain the percentage ratios among the shareholders) that must suit to the company and to the external sources of financing interests, so it grants the same protection, even if not using the same instruments. As a consequence: the art. 2441, par. 4, second part, c.c., complies to the directive, because it ensures the same protection to the right of pre-emption. Otherwise, the art. 2441, par. 4, second part, c.c., doesn't protect the qualitative role of the right of pre-emption (the possibility to keep the ownership configuration), so it must be considered related to the market and from the point of view of a really big company. There comes out the necessity to protect the shareholders from a violation of the assumptions of the art. 2441, par. 4, second part, c.c., and even from the introduction of the clause. The clause involves the transition from a (in a manner of speaking) paternalistic protection of the pre-emptive right to a market protection, which doesn't affect the ownership structure, that can be therefore modified. Moreover, given that a substanstial protection and an art. 2441, par. 5 and 6, c.c., implementation guardship lack, the protection itself runs from the withdraw decision time to the withdraw clause introduction moment. Finally, there has been a research on the consequences of the use and of the understanding that come from an hypothesis according to which the right of pre-emption is not granted to the shareholders. This has been examined related to the company interests and to the understanding of the pre-emptive right withdraw, as per art. 2441, par. 5, c.c., in public companies.
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LENTINI, LUCA SERAFINO. « I contratti di cash pooling nei gruppi di società ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2022. http://hdl.handle.net/10280/129464.

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Résumé :
Muovendo dalla complessità e diversificazione del reale, il lavoro si confronta con il fenomeno del «cash pooling» nei gruppi societari, privilegiando un approccio di tipo contrattuale. In questa prospettiva, che muove dalle implicazioni conseguenti all'utilizzo dello strumento contrattuale da parte dell'impresa di gruppo, l'analisi dei profili strutturali dei modelli che compongono l'operatività suggerisce di abbandonare soluzioni di respiro unificante o generale, per riconoscere la pluralità e la variabilità di funzioni che possono contraddistinguere queste operazioni. Sulla base di tale conclusione il lavoro si concentra altresì su alcuni dei più importanti profili disciplinari di un singolo, e diffuso, modello di cash pooling, caratterizzato da un'apertura di credito esclusiva nei confronti della società pooler.
The thesis analyzes cash pooling in company groups. Following an investigation of the current state of the practice through the assessment of various contractual models, the thesis argues against the adoption of a unifying or general model, which would not allow for the recognition of the various functions and goals which can be achieved through cash pooling. Based on the foregoing, the thesis also focuses on some of the most important disciplinary profiles concerning a single, widely-adopted, cash pooling model, characterized by an exclusive line of credit to the pooler.
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De, Marchi Gaia <1985&gt. « I finanziamenti dei soci nelle società di capitali ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2017. http://hdl.handle.net/10579/11968.

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Résumé :
La tesi analizza la disciplina applicabile ai finanziamenti dei soci nell’ambito delle società di capitali nell’ottica di riscattare l’interesse dell’art. 2467 c.c., soprattutto alla luce delle innumerevoli questioni interpretative sollevate dalla norma. In particolare, nel primo capitolo della tesi, dopo aver delineato la fattispecie sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, è stato affrontato il problema del funzionamento della regola della prostergazione, cercando di stabilire se la stessa sia applicabile solamente nell’ambito di una procedura concorsuale (teoria processualistica) o anche in caso di liquidazione ordinaria e durante societate (teoria sostanzialistica). Nel secondo capitolo, alla luce della scelta del legislatore di disporre espressamente la regola della postergazione nell’ambito della s.r.l. (art. 2467 c.c.) e nell’ambito dei gruppi di società (art. 2497 quinquies c.c.)., è stata analizzata la questione relativa alla possibilità di applicare analogicamente l’art. 2467 c.c. agli altri tipi sociali e, in particolare, alle società per azioni. Nel terzo capitolo si è concentrata l'attenzione sul funzionamento della regola della postergazione nell’ambito delle procedure concorsuali. Nell’ultimo capitolo, è stato affrontato il tema dell’applicazione dell’art. 2467 c.c. ai finanziamenti infragruppo. In tale contesto, l’estensione operata dall’art. 2497 quinquies c.c. si configura come una scelta senza dubbio opportuna e finalizzata a contrastare gli effetti abusivi dei trasferimenti di liquidità che hanno luogo nell’ambito dei sistemi accentrati di tesoreria, adottati di frequente nella prassi non solo dei gruppi di maggiori dimensioni o multinazionali, per effetti di accordi di cash pooling.
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BOGONI, FRANCESCA MARTA. « Il superamento del principio di responsabilità limitata nei gruppi di società ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2010. https://hdl.handle.net/11565/4053900.

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Boatto, Stefano <1973&gt. « Strumenti contrattuali di sostegno alla società fra capitale di debito e capitale di rischio ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2008. http://hdl.handle.net/10579/263.

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Fiorella, Michele. « Profili penali della disciplina dei gruppi di società ». Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2012. http://hdl.handle.net/11695/66410.

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By inserting, in the case of infidelity sheet, the legislative provision of compensatory benefits to the thematic groups of companies has received a dignity expressed also in the field of economic criminal law. The legislative policy choice, which is part of more general political objective of the criminal reform legislature to build a corporate criminal law at least, permeated by the need to respect the canons of concrete offensiveness, was welcomed by the criminal law literature which, at day after the news, has renewed interest in the topic. The discipline of the groups, in addition to covering the primary interest for its remarkable application, is also an important test to verify the consistency of legislative solutions to the plane having to be the criminal law, to verify, in an optical teleological mold, compliance with the legislation, and compared to a value-free system oriented. In this respect, the relationship between the discipline of civil groups and the penal, it highlights how the criminal law is actually conforms to the face of a criminal justice system-oriented values of proportionality and last resort, because the scope of the empirical case is criminal back with respect to a compensation order statutory safeguards: the importance attributed to the benefits legitimately expected, for the purposes of exemption from criminal liability, and their irrelevance, conversely, for the purposes of the exclusion of liability, means that the protection of the assets case of corporate criminal law occupy a space only residual. If these profiles are the valuable discipline of criminal groups of companies, many are, however, the critical insights that leaves open the interpreter. In terms of the goodness of legislative choices, remaining margin of doubt regarding the appropriateness of the choice of a sectoral nature, which poses the risk of limiting the scope of application to the single case of infidelity sheet, only one for which is expressly provided, creating, thus, not a few dystonias application within the same sub-sector of economic criminal law. Of no little importance appear, then, the complaints to be moved to the 'rules of criminal groups' in terms of determination of the criminal case due to lack of coordination of the reform of corporate crimes with that of corporate law. While the legislature company was able to create a harmonious and appropriate discipline to pursue the objectives of protection, taking care of both groups in pathology, as in physiology, the approach of the criminal legislature was much more rough and minimalist: on the side of corporate criminal, in fact, the abuse of centralized management is not connected to a theory of liability or administrative bodies of the holding company or parent of the Leg. 231/2001. Hence the need to try to retrieve the criminal liability of the real center of decision (the organs of the holding company), through the application of the general conditions of the typicality of the extension of articles 110 and 113 c.p., the responsibility for the insolvency of individuals, and for the administrative offenses by legal persons.
Mediante l’inserimento, all’interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale, della previsione normativa dei vantaggi compensativi la tematica dei gruppi di società ha ricevuto una dignità espressa anche nel settore del diritto penale dell’economia. La scelta di politica legislativa, che si inserisce più genericamente nell’obiettivo politico criminale del legislatore novellante di costruire un diritto penale societario minimo, permeato dal necessario rispetto dei canoni di concreta offensività, è stata salutata con favore dalla letteratura penalistica la quale, all’indomani della novella, ha rinnovato l’interesse per il tema. La disciplina dei gruppi, infatti, oltre a rivestire primario interesse per la sua notevole applicazione, costituisce anche un importante banco di prova per verificare la coerenza delle soluzioni legislative rispetto al piano del dover essere della legislazione penale; per verificare, cioè, in un ottica di stampo teleologico, la conformità della disciplina settoriale, rispetto ad un sistema assiologicamente orientato. Sotto tale profilo, il rapporto tra la disciplina civile dei gruppi e quella penale, consente di evidenziare come la normativa penale sia effettivamente conforme al volto di un sistema penale orientato dai valori di sussidiarietà ed extrema ratio, in quanto la portata empirica della fattispecie penale risulta arretrata rispetto ai presidi risarcitori di ordine civilistico: la attribuita rilevanza ai vantaggi fondatamente prevedibili, ai fini della esclusione della responsabilità penale, e la loro irrilevanza, per converso, ai fini della esclusione della responsabilità civile, fa sì che nella tutela del patrimonio sociale la fattispecie di diritto penale societario occupi uno spazio solamente residuale. Se tali sono i profili di pregio della disciplina penale dei gruppi di società, non pochi sono, tuttavia, gli spunti critici che lascia aperti all’interprete. Sul piano della bontà delle scelte legislative, residuano margini di dubbio sull’opportunità di una scelta di carattere settoriale, che pone il rischio di limitarne la portata applicativa alla sola fattispecie di infedeltà patrimoniale, unica per la quale risulta espressamente prevista; creando, così, non poche distonie applicative nell’ambito dello stesso sottosettore del diritto penale dell’economia. Di non poco rilievo appaiono, poi, le censure da muovere alla ‘disciplina penale dei gruppi’ sul piano della determinatezza della fattispecie penale dovute al mancato coordinamento della riforma dei reati societari con quella del diritto societario. Mentre il legislatore societario è stato capace di creare una disciplina armonica e idonea a perseguire gli obiettivi di tutela, occupandosi dei gruppi tanto nella patologia, quanto nella fisiologia, l’approccio del legislatore penale è stato ben più approssimativo e minimalista: sul versante penale societario, infatti, all’abuso di direzione unitaria non si è collegata una ipotesi di responsabilità né degli organi amministrativi della holding, né della controllante con il d.lgs. 231/2001. Di qui la necessità di provare a recuperare la responsabilità penale del vero centro decisionale (gli organi della holding), attraverso l’applicazione delle clausole generali di estensione della tipicità di cui agli artt. 110 e 113 c.p., tanto per la responsabilità concorsuale delle persone fisiche, quanto per quella amministrativa da reato delle persone giuridiche.
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Palmieri, Marco <1978&gt. « Il concetto di partecipazione esterna nelle società di capitali a scopo lucrativo ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4124/1/palmieri_marco_tesi.pdf.

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Résumé :
La tesi tratta delle forme di partecipazione all’impresa societaria poste in essere da soggetti non appartenenti alla stessa privi di diritti gestori formalmente riconosciuti. Nei primi due capitoli del lavoro si esaminano gli elementi su cui è possibile ricostruire un concetto unitario di partecipazione, sia in senso economico, sia in senso amministrativo; nell’ultimo capitolo si analizzano alcune delle principali forme in cui si sviluppa la partecipazione alla sfera gestionale dei terzi privi di diritti amministrativi.
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Palmieri, Marco <1978&gt. « Il concetto di partecipazione esterna nelle società di capitali a scopo lucrativo ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4124/.

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Résumé :
La tesi tratta delle forme di partecipazione all’impresa societaria poste in essere da soggetti non appartenenti alla stessa privi di diritti gestori formalmente riconosciuti. Nei primi due capitoli del lavoro si esaminano gli elementi su cui è possibile ricostruire un concetto unitario di partecipazione, sia in senso economico, sia in senso amministrativo; nell’ultimo capitolo si analizzano alcune delle principali forme in cui si sviluppa la partecipazione alla sfera gestionale dei terzi privi di diritti amministrativi.
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Basso, Eleonora <1989&gt. « Le società di comodo alla luce delle nuove riforme ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3093.

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CAPOTI, VIVIANA. « L'elezione del consiglio di amministrazione delle società quotate mediante voto di lista ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2013. https://hdl.handle.net/11565/4054308.

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Piovesan, Enrica. « Il conflitto di interessi degli amministratori di società ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2010. http://hdl.handle.net/11577/3426597.

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Résumé :
The current research is about corporate criminal law. In particular, it deals with the problematic subject of the conflict of interest of corporate directors; that is, its focus in on the state-of-the-art solutions, which have been operated about this matter, but also on the perspectives of reform about this complicated issue. The research on this thematic encompasses comparisons between the penal sanctions, known by Italian law to repress the phenomenon, with both historical and recently emerged connections to the application problems. Such analysis starts from the, now abrogated, crime of conflitto di interessi and then it goes on with a closer look on those of infedeltà patrimoniale and omessa comunicazione del conflitto di interessi. Furthermore, through the analysis of the experiences of France, Spain and the United Kingdom, evidence is shown indicating how special norms of company criminal law and common crimes can coexist, specifically by looking at the crime of embezzlement. For this reason, also the above mentioned crime has undergone a close examination, specifically aiming to cast light on its vis expansiva. The purpose of the research, beyond tracing a wide overview of potential solutions, is to understand the necessary extent of use for criminal law, on one hand, and to sort out in what measure company criminal law is preferable, on the other hand, in order to provide effective sanctions to breaches of company law.
La presente ricerca riguarda la materia del diritto penale commerciale. In particolare, essa è incentrata sulla complessa problematica della disciplina del conflitto di interessi degli amministratori di società, in quanto essa si focalizza sullo stato della questione e le prospettive di riforma. L’approfondimento della tematica passa, naturalmente, attraverso il confronto tra le disposizioni penali conosciute dall’ordinamento italiano per reprimere il fenomeno, a partire dall'abrogato delitto di conflitto di interessi, fino al quelli dell'infedeltà patrimoniale e dell'omessa comunicazione del conflitto di interessi. Si affrontano, quindi, le connesse problematiche applicative, sia recenti, sia storicamente emerse, tanto in dottrina che in giurisprudenza. D'altro lato, attraverso l’analisi delle esperienze di Francia, Spagna e Regno Unito, viene evidenziato come possa svolgersi la coesistenza tra norme speciali, di diritto penale societario, e reati comuni, con particolare riferimento a fattispecie assimilabili al delitto di appropriazione indebita. Anche tale fattispecie è stata, dunque, esaminata, con particolare riguardo alla vis expansiva della stessa. Fine ultimo della tesi di ricerca, al di là di tracciare un’ampia panoramica sulle soluzioni prospettabili, è stato quello di comprendere, da un lato, fino a che punto sia necessario l’intervento del diritto penale e, dall'altro, in che misura sia auspicabile un diritto penale societario, che si presenti come sanzionatorio di precetti civilistici.
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Ceccoli, Deborah. « La legittimazione all'impugnativa delle delibere nelle società di capitali ». Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2015. http://hdl.handle.net/11695/66303.

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Résumé :
Il sistema dell’invalidità delle delibere nelle società di capitali si presenta come un sistema speciale, che la riforma del 2003 ha profondamente modificato, così contribuendo ad accentuarne i caratteri di peculiarità dei quali la legittimazione all’impugnazione rappresenta un significativo elemento. Realizzato nella prima parte del lavoro un excursus sull’evoluzione della normativa in materia, dal silenzio del Codice di commercio del 1865 fino ad oggi, nell’obiettivo di ricostruire il sistema dell’impugnativa delle delibere nelle società di capitali occorre partire dalla riproposizione, in materia di impugnazione di delibere assembleari e decisioni dei soci, della tradizionale contrapposizione privatistica in termini di legittimazione tra soggetti determinati e chiunque vi abbia interesse. In particolare, in materia di invalidità delle delibere assembleari permane nella rubrica degli articoli 2377 e 2379 del codice civile la distinzione, propria delle categorie di invalidità dei contratti, tra annullabilità e nullità, le quali tuttavia non si distinguono per un’efficacia precaria ed eliminabile da un lato ed un’inefficacia assoluta dall’altro lato, quanto piuttosto sotto il profilo del vizio fatto valere nonché della legittimazione e del termine per proporre l’azione. Posto il valore organizzativo della delibera societaria, per cui essa costituisce un momento dell’attività sociale e rappresenta il valore attribuibile al procedimento che si svolge coerentemente con le regole dell’organizzazione della società, è possibile evidenziarne la distanza dal fenomeno negoziale e come il sistema delle invalidità societarie solo apparentemente ricalchi quello di matrice contrattuale e manifesti in realtà un’assoluta peculiarità di disciplina. Sulla base di queste premesse il lavoro intende indagare nella sua seconda parte su quale sia l’interesse perseguito e protetto attraverso l’impugnativa di una delibera nelle società di capitali evidenziandone la diversità a seconda che si tratti dei soci (rispetto ai quali viene valutata la possibilità di un’assimilazione con l’interesse legittimo), degli organi sociali di amministrazione e di controllo e dei terzi, e cercare di comprendere se la scelta di legittimare dei soggetti determinati in alcuni casi e chiunque vi abbia interesse in altri trovi giustificazione in un apprezzabile criterio, poste le criticità dell’impostazione che riconduce tale contrapposizione alla diversità dell’interesse, generale o particolare, leso dal vizio della decisione. Messe in luce le peculiarità del sistema, nella sua terza parte il lavoro si propone quindi di realizzare una disamina dei soggetti cui il legislatore ha in concreto attribuito la legittimazione ad impugnare le delibere nelle società di capitali nell’obiettivo da un lato, di approfondire gli svariati problemi applicativi che la disciplina comporta e dall’altro lato, di ricercare l’eventuale presenza di un filo comune intorno al quale il sistema si sviluppa.
The invalidity system of corporate resolutions appears as a special system, that the reform of 2003 has deeply altered, so helping to accentuate the peculiarities of such the legitimation to impugnation represents a significant element. Made in the first part of the work an excursus on the evolution of the legislation, by the silence of the Commercial code of 1865 to date, the purpose of reconstruct the system of corporate impugnations should start from the revival in the impugnation of company meeting’s resolutions and partners decisions, of the traditional privatistic contraposition in terms of legitimation between specific individuals and anyone who is interested. Particularly, in invalidity of company meeting’s resolutions matters, remain in the title of articles 2377 and 2379 of the Civil code the distinction, its categories of invalid contracts, between annullability and nullity, which, however, does not distinguisch for precarious and eliminable efficacy on the one hand and absolute ineffectiveness on the other, but rather in terms of the defect claimed, and also of the legitimation and the expiry date to start legal proceedings. Given the organizational value of corporate resolutions, so it is a moment of the company’s activity and represents the value attributable to the process that takes place in accordance with the rules of the company’s organization, you can underline the distance from the contractual phenomenon and how the invalidity system of corporate resolutions seemingly follows the contractual system and actually shows an absolute peculiarity of discipline. Based on these premises, the work aims to investigate in its second part about what is the interest pursued and protected through the impugnation of a corporate resolution highlighting the diversity depending on whether the partners (with respect to which is valued the possibility of assimilation with the legitimate interest), the governing bodies of administration and control, and the thirds, and try to understand if the choice of legitimizing certain subjects in some cases, and anyone with an interest in others is warranted in an appreciable criterion, posed the critical setting that leads this contraposition to the diversity of interest, general or particular, injured from the defect of the decision. Highlighted the peculiarities of the system, in its third part the work intends to carry out an examination of the subjects which the legislature has in practice given the legitimation to impugn the corporate resolutions in the purpose of, on the one hand, deepen the various application problems that the discipline involves and, on the other hand, search for the possible presence of a common thread around which the system develops.
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ARIANI, TOMMASO. « L'aumento del capitale di società sottoposta a procedura concorsuale ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2011. https://hdl.handle.net/11565/4054144.

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CERRATO, STEFANO. « Le deleghe assembleari di poteri nella società per azioni ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2005. http://hdl.handle.net/11565/4050811.

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SCAGLIA, ANDREA. « Il recesso convenzionale ad nutum nelle società di capitali ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2013. https://hdl.handle.net/11565/4054320.

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Bonora, Stefano <1978&gt. « La responsabilità del socio gestore di Società a Responsabilità Limitata ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4128/1/bonora_stefano_tesi.pdf.

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Bonora, Stefano <1978&gt. « La responsabilità del socio gestore di Società a Responsabilità Limitata ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amsdottorato.unibo.it/4128/.

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Bonotto, Linda <1993&gt. « Il socio dominante nelle società di capitali e profili fallimentari ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2018. http://hdl.handle.net/10579/12549.

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Résumé :
Il codice civile offre una nozione generale di imprenditore contenuta nell’art. 2082, e definizioni specifiche negli articoli successivi in base alla natura dell’attività svolta e le dimensioni. Art. 2082 cc“E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.” Nell’attività d’impresa può verificarsi la situazione in cui la persona alla quale è formalmente imputabile la qualità di imprenditore e il reale interessato non coincidono. Si possono distinguere due figure di imprenditori: quello palese, riconosciuto formalmente come imprenditore, il quale agisce in nome proprio nell’attività dell’impresa; quello occulto che sostanzialmente svolge il ruolo d’imprenditore gestendo di fatto la società, somministrando i mezzi finanziari necessari e facendo propri i guadagni. La teoria dell’imprenditore occulto è stata elaborata da Walter Bigiavi, il quale sostiene che tale figura potrebbe essere ricoperta anche da colui che è apparentemente un imprenditore individuale mentre in realtà agisce in nome e per conto di una società caratterizzata dalla presenza di una pluralità di soci. Quindi di fatto governa l’impresa come se fosse una cosa propria sfruttando il potere di rappresentanza della stessa. Di conseguenza sono sorte delle perplessità sull’assegnazione dell’obbligazione dell’imprenditore. In merito a ciò, il nostro ordinamento sanziona “la inscindibilità del rapporto potere-responsabilità: chi esercita il potere di direzione se ne assume necessariamente anche il rischio e risponde delle relative obbligazioni”. Bigiavi sostiene che il nostro ordinamento accoglie la cosiddetta “dottrina della sovranità, per la quale sono imprenditori, e, perciò, dell’attività esercitata responsabili, coloro che dell’impresa detengono l’interesse e l’iniziativa, poco importa se palesemente od occultamente”. Quindi la giurisprudenza favorisce la qualifica sostanziale di imprenditore rispetto alla qualità formale. Ne consegue che vi sono due criteri utilizzabili per riconoscere l’imprenditore. Il criterio giuridico coincide la nozione civilistica, la quale individua i requisiti specifici dell’imprenditore: l’esercizio di una attività economica finalizzata alla produzione o scambio di beni o servizi; l’organizzazione; la professionalità. Il criterio economico-sostanziale, invece, considera imprenditore il titolare effettivo del potere di direzione dell’impresa, colui che dispone della capacità di prendere decisioni e influenzare con i propri interessi la gestione societaria. Sorge dunque una domanda: se il legislatore richiede prioritariamente che vi siano i requisiti formali, o ritenga sia sufficiente unicamente la qualità economica-sostanziale. Vi sono molteplici casi di imprenditore occulto dovuti a diverse ragioni. Spesso si viene a conoscenza di un socio o una società occulta solo nel caso di inadempimento delle obbligazioni sottoscritte. I creditori a tal punto si devono rivolgere all’imprenditore, il quale può differire se si prendono in considerazione i due diversi criteri, quello giuridico e quello economico-sostanziale. Premesso che sia adottato il secondo criterio, sorge, dunque, un ulteriore quesito: se è ammessa o meno la fallibilità del socio o società occulta. Se fosse ammessa, si potrebbe recare danno ai creditori non essendo a conoscenza di tale soggetto; se non lo fosse si preclude al credito la garanzia patrimoniale dell’occulto. L’ulteriore complicazione sovviene se la società occulta abbia un controllo indiretto sul soggetto inadempiente.
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Imola, Ilenia <1981&gt. « Enti locali e società di capitali nella gestione di servizi pubblici locali e strumentali ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7222/1/Tesidotto_def_ileniaimola.pdf.

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Résumé :
La gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali tramite società di capitali partecipate da enti locali viene esplorata in vista di una riconsiderazione generale del sistema all'interno del contesto socio-economico sviluppatosi negli anni successivi alla crisi economica mondiale dell'anno 2008.
The management of local public services and instrumental services used by corporations owned by local authorities is explored in view of a general reappraisal of the system within the socio-economic context has developed in the years following the global economic crisis of 2008.
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Imola, Ilenia <1981&gt. « Enti locali e società di capitali nella gestione di servizi pubblici locali e strumentali ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7222/.

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Résumé :
La gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali tramite società di capitali partecipate da enti locali viene esplorata in vista di una riconsiderazione generale del sistema all'interno del contesto socio-economico sviluppatosi negli anni successivi alla crisi economica mondiale dell'anno 2008.
The management of local public services and instrumental services used by corporations owned by local authorities is explored in view of a general reappraisal of the system within the socio-economic context has developed in the years following the global economic crisis of 2008.
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Pellizzari, Jenny <1989&gt. « Trasferimento di residenza delle società all'estero e libertà di stabilimento nel contesto dell'Unione Europea ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2013. http://hdl.handle.net/10579/3312.

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Résumé :
La tesi si propone di affrontare il tema del trasferimento della sede delle società all'estero e la conseguenza tassazione in uscita (c.d. exit tax) che le stesse devono sostenere, analizzando come questa possa costituire un ostacolo, in netto contrasto con la libertà di stabilimento sancita dal TFUE, alla mobilità delle società, il tutto analizzato limitatamente al contesto dell'Unione Europea.
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MONZANI, Saul (ORCID:0000-0002-4448-3038). « La disciplina delle società affidatarie dirette di servizi pubblici locali ». Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2009. http://hdl.handle.net/10446/346.

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MANCINI, Raffaella. « La bancarotta fraudolenta per distrazione nei gruppi di società ». Doctoral thesis, Università degli studi del Molise, 2017. http://hdl.handle.net/11695/72802.

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Résumé :
Il lavoro è incentrato sull’analisi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nei gruppi di società, attraverso l’analisi critica della rilevanza e degli effetti della dichiarazione di fallimento, che rappresenta il perno su cui ruotano le fattispecie di bancarotta. Si percorrerà l’intero percorso giurisprudenziale e dottrinale circa la possibilità di escludere la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in favore di altra società del medesimo gruppo in caso di conseguimento di vantaggio compensativo. L’obiettivo della ricerca sarà quello di dare una risposta all’incerta natura del vantaggio compensativo che può escludere la configurabilità del reato. Il punto di partenza del detto lavoro è dato dall’analisi del fenomeno dei gruppi di società, che si è sviluppato in maniera costante nella realtà fattuale in un contesto caratterizzato dalla perdurante assenza di normative specifiche che ne regolassero i caratteri propri, necessari per consentirne l'individuazione, nonché il funzionamento, l'attività, e i rapporti con i terzi. La riconoscibilità del gruppo ha consentito di vagliare l'utilità delle operazioni compiute dalle singole società che ne fanno parte nel più ampio contesto caratterizzato dall'esistenza di legami tra le stesse e quindi, in un'analisi a largo raggio, ha consentito di individuare per una società un vantaggio nascente da una operazione diversa da quella da lei posta in essere. Di conseguenza detta evoluzione ha condotto ad esaminare la teoria dei vantaggi compensativi, la quale, come si vedrà, rappresenta un altro tema di forte dibattito e contrasto tanto dottrinale quanto giurisprudenziale. Infatti si cercherà di valutare la sussistenza di eventuali responsabilità penali a carico di chi, a capo del gruppo societario, sacrifica gli interessi delle altre imprese per l'ottenimento di un interesse di gruppo. Quindi si affronterà il problema di determinare se in presenza di interesse di una società controllata sacrificato in nome dell'interesse di gruppo possa configurarsi il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il lavoro mira, quindi, a stabilire i confini e i limiti dell’applicabilità in campo penale societario della teoria dei vantaggi compensativi nell’ambito di operazioni poste in essere nell’ambito di un gruppo di società. Lo sforzo della scrivente è stato quello di valutare l’eventuale non punibilità delle condotte di operazioni infragruppo che abbiano arrecato dei vantaggi indiretti in favore di una società fallita tali da neutralizzare gli effetti negativi dell’operazione contestata, nonché di capire se l’appartenenza al “gruppo” sia suscettibile di incidere sulla valutazione relativa alla natura distrattiva delle dette operazioni. Senza contropartita, effettiva o potenziale, non è consentito indebolire la società destinata al fallimento a favore di altra, sia pure all’interno del medesimo gruppo. A maggior ragione, non può esser consentita la distrazione di attività tra due società del medesimo gruppo, entrambe in difficoltà economiche e questo perché in tal caso nessuna prognosi positiva è evidentemente possibile. Pertanto la presenza di un gruppo societario non legittima, per ciò solo, qualsivoglia condotta di asservimento di una società all'interesse delle altre società del gruppo, dovendosi, per contro, ritenere che l'autonomia soggettiva e patrimoniale che contraddistingue ogni singola società imponga all'amministratore di perseguire prioritariamente l'interesse della specifica società cui sia preposto e, pertanto, di non sacrificarne l'interesse in nome di un diverso interesse, ancorché riconducibile a quello di chi sia collocato al vertice del gruppo, che non procurerebbe alcun effetto a favore dei terzi creditori dell'organismo impoverito. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione (effettuata a favore di società del medesimo gruppo), conseguente alla operazione di diminuzione patrimoniale senza apparente corrispettivo, sussiste solo a condizione che gli ipotizzati benefici indiretti della fallita non risultino effettivamente connessi ad un vantaggio complessivo del gruppo e non siano idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta. Dunque, mentre parte della dottrina addirittura configura il c.d. vantaggio compensativo come una vera e propria scriminante, la giurisprudenza, anche quella più “aperturista”, sembra molto più cauta, pretendendo che comunque il depauperamento abbia trovato bilanciamento in una qualche corrispettiva utilità per la società impoverita e quindi fallita. Si ritiene, pertanto, che in tema di bancarotta distrattiva ciò che rileva è solo il vantaggio compensativo effettivamente ottenuto, non quello meramente prevedibile. Conclusivamente però non posso esimermi da una notazione: il conflitto di interessi di cui all’art 2634 cc è quello tra gli amministratori e i soci o, se si vuole, quello tra i soci controllanti (che hanno interesse cioè anche nella società controllante) e gli altri soci. Nei loro confronti potrà valere il c.d. vantaggio compensativo. Ma nei confronti dei “puri” creditori della società depauperata, come potrebbe rilevare tale vantaggio? Se dell’operazione si è avvantaggiato il gruppo (e quindi la società leader che, in ipotesi, non è quella di cui i soggetti in questione sono creditori), quale compensazione ne deriverà per questi ultimi? Solo una effettiva mancanza di danno (e non certo la recuperabilità ex post) potrebbe rendere irrilevante l’atto dispositivo.
The work focuses on the analysis of the crime of fraudulent bankruptcy distraction in groups of companies through the critical analysis of the relevance and the effects of the declaration of bankruptcy, which is the pivot around which revolve the bankruptcy case. It will cover the entire route and jurisprudential doctrine of the possibility of excluding the configurability of the capital fraudulent bankruptcy offense for distraction in favor of another company in the same group in the event of attainment of compensatory advantage. The objective of the research will be to give a response to the uncertain nature of the countervailing advantage which may exclude the configurability of the crime. The point of departure of the said work is given the analysis of the phenomenon of groups of companies, which has steadily developed into factual reality in a context of continued absence of specific regulations that would regulate their characters, necessary to allow the 'identification, as well as the operation, activities, and relationships with third parties. The recognition of the group made it possible to explore the usefulness of operations undertaken by the individual companies that are part of the wider context characterized by the existence of ties between them and then, in a wide-ranging analysis, helped to identify for a company a rising edge from a different operation from the one she put in place. As a result of this evolution it has involved examining the theory of compensatory benefits, which, as we shall see, is another topic of great debate and contrast so much doctrinal as jurisprudential. In fact it will seek to assess the existence of any criminal responsibility borne by those who, at the head of the corporate group, sacrifice the interests of other companies in order to obtain a group interest. Then you will face the problem of determining if there's interest in a subsidiary sacrificed in the interest of the group name may constitute the crime of fraudulent bankruptcy distraction. he work is aimed, therefore, to establish the boundaries and the limits of the applicability in the field of corporate criminal theory of compensatory benefits in operations carried out within a group of companies. The writer of the effort was to evaluate the possible non-punishment of the conduct of inter-company transactions that have caused indirect advantages in favor of a bankrupt company such as to counteract the negative effects of the transaction at issue, as well as to figure out if the membership of the "group" is likely to affect the assessment of the distractive nature of these transactions. Without counterpart, actual or potential, it is not allowed to weaken the company doomed to failure in favor of the other, even within the same group. A fortiori, it can not be allowed the distraction of activities between two of the same group, both in economic difficulties, and this is because in that case no positive prognosis is obviously possible. Therefore the presence of a corporate group not legitimate for that reason alone, any conduct of enslavement of a company to the interest of other group companies, having, by contrast, believe that the subjective and patrimonial autonomy that distinguishes each company requires all 'director of primarily pursue the interest of specific companies which is in charge and, therefore, not sacrificing the interest in the name of a different interest, although traceable to that of someone who is placed at the top of the group, which does not confer any effect favor of depleted body third party creditors. The crime of fraudulent bankruptcy distraction (made in favor of the same group), resulting from the operation of financial loss for no apparent consideration, there is only provided the hypothesized indirect benefits of the bankrupt found not effectively connected to a total benefit of the group and they are not fit to effectively compensate for the negative effects of the operation done immediately. So, while some commentators even configures the compensatory benefit as a real exonerating, case law looks much more cautious, however, demanding that the impoverishment has found balance in any corresponding benefit to the society impoverished and therefore failed. It is believed, therefore, that the subject of bankruptcy distractive what is important is only the compensatory benefits actually received, not merely to be expected. But I must conclusively by a note: the conflict of interests referred to in article 2634 c.c. is between the directors and the shareholders or, if you will, the one between the controlling shareholders (who have an interest that is also in the parent company) and other shareholders. Against them will be worth the compensatory advantage. But against "pure" creditors of impoverished society, how it could detect such an advantage? If the operation has benefited the group (and therefore the leading companies which, in theory, is not that in which the persons in question are credit), which shall result in compensation for the latter? Only an actual lack of damage (and certainly not the ex post recovery) could make irrelevant the act device.
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Serrano, Canas José Manuel <1977&gt. « La governance della società di capitale a base familiare : "Protocolo Familiar" e Patti di Famiglia ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1913/1/jose_serranocanas_tesi.pdf.

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Résumé :
Family businesses have acquired a very specific gravity in the economy of occidental countries, generating most of the employment and the richness for the last ages. In Spain Family Businesses represent the 65% about the total of enterprises with 1,5 million companies. They give employment to 8 million people, the 80% of the private employment and develop the 65% of the Spanish GNP (Gross National Product). Otherwise, the family business needs a complete law regulation that gives satisfaction to their own necessities and challenges. These companies have to deal with national or international economic scene to assure their permanency and competitiveness. In fact, the statistics about family companies have a medium life of 35 years. European family businesses success their successor process between a 10 and 25%. It’s said: first generation makes, second generation stays, third generation distributes. In that sense, the Recommendation of the European Commission of December 7º 1994 about the succession of the small and medium companies has reformed European internal orders according to make easier successor process and to introduce practices of family companies’ good government. So, the Italian law, under the 14th Law, February 2006, has reformed its Covil Code, appearing a new concept, called “Patto di famiglia”, wich abolish the prohibition as laid dwon in the 458 article about successors’ agreements, admitting the possibility that testator guarantees the continuity of the company or of the family society, giving it, totally or in part, to one or various of its descendents. On other hand, Spain has promulgated the 17th Royal Decree (9th February 2007), that governs the publicity of family agreements (Protocolos familiars). These “protocolo familiar” (Family Agreement) are known as accord of wills, consented and accepted unanimously of all the family members and the company, taking into account recommendations and practices of family company’s good government.
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Serrano, Canas José Manuel <1977&gt. « La governance della società di capitale a base familiare : "Protocolo Familiar" e Patti di Famiglia ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1913/.

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Résumé :
Family businesses have acquired a very specific gravity in the economy of occidental countries, generating most of the employment and the richness for the last ages. In Spain Family Businesses represent the 65% about the total of enterprises with 1,5 million companies. They give employment to 8 million people, the 80% of the private employment and develop the 65% of the Spanish GNP (Gross National Product). Otherwise, the family business needs a complete law regulation that gives satisfaction to their own necessities and challenges. These companies have to deal with national or international economic scene to assure their permanency and competitiveness. In fact, the statistics about family companies have a medium life of 35 years. European family businesses success their successor process between a 10 and 25%. It’s said: first generation makes, second generation stays, third generation distributes. In that sense, the Recommendation of the European Commission of December 7º 1994 about the succession of the small and medium companies has reformed European internal orders according to make easier successor process and to introduce practices of family companies’ good government. So, the Italian law, under the 14th Law, February 2006, has reformed its Covil Code, appearing a new concept, called “Patto di famiglia”, wich abolish the prohibition as laid dwon in the 458 article about successors’ agreements, admitting the possibility that testator guarantees the continuity of the company or of the family society, giving it, totally or in part, to one or various of its descendents. On other hand, Spain has promulgated the 17th Royal Decree (9th February 2007), that governs the publicity of family agreements (Protocolos familiars). These “protocolo familiar” (Family Agreement) are known as accord of wills, consented and accepted unanimously of all the family members and the company, taking into account recommendations and practices of family company’s good government.
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Pozzobon, Alice <1988&gt. « "Le società di comodo:finalità ed evoluzione della disciplina anche alla luce della nuova disposizione relativa alle società in perdita sistemica" ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4422.

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Résumé :
La tesi si articola in un primo inquadramento generale della disciplina sulle società di comodo individuando le finalità ed i relativi presupposti di applicazione, tenendo conto anche della recente disposizione concernente le società in perdita sistemica. Segue l'analisi di tutti gli effetti che derivano dalla qualifica di società non operativa. Si conclude presentando le possibili soluzioni stabilite dalla norma.
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Flora, Roberta <1976&gt. « Il consenso e il rapporto di lavoro : persona, norma, organizzazioni, società ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2007. http://hdl.handle.net/10579/622.

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ZANARDO, ALESSANDRA. « Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2006. http://hdl.handle.net/11565/4050980.

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PENSATO, MARCO. « La parità di trattamento tra soci nelle società per azioni non quotate ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2021. http://hdl.handle.net/11565/4035687.

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Résumé :
No abstract available
L’elaborato esamina il principio di parità di trattamento tra soci nella disciplina delle società per azioni che non fanno ricorso al mercato di capitale di rischio, con l’obiettivo di dare risposta al delicato interrogativo circa la sussistenza di un principio generale di parità di trattamento all’interno dell’ordinamento societario. La trattazione fornisce una panoramica relativa alla regola paritaria considerando il suo significato e ambito di applicazione ed esaminando le principali teorie dottrinali, l’applicazione o il richiamo del principio nella giurisprudenza e nelle massime notarili, nonché l’operatività del principio nelle discipline affini. L’elaborato procede a fornire una ricostruzione della parità di trattamento alla luce del ruolo che il principio assume in altri ambiti del diritto, dell’impianto normativo vigente, e dei caratteri preminenti che sembrano caratterizzare la disciplina delle società per azioni “chiuse” a seguito della Riforma societaria del 2003. Gli elementi emersi nel corso della trattazione portano a concludere che la parità di trattamento non possa rappresentare un principio generale dell’ordinamento societario e che il limite all’autonomia privata degli organi sociali e al principio di maggioranza sembra possa individuarsi preferibilmente in un generale divieto al compimento di discriminazioni abusive nei confronti dei soci. L'elaborato offre altresì un breve approfondimento sulla figura dell’abuso del diritto, quale strumento alternativo alla regola di parità di trattamento per tutelare le posizioni individuali dei soci da possibili soprusi, ed esamina alcune ipotesi applicative al fine di verificare le conclusioni proposte. Il risultato sembra testimoniare che la svalutazione del ruolo del principio di parità di trattamento nella disciplina delle società per azioni non quotate non pare abbia riflessi concreti particolarmente rilevanti, perlomeno con riferimento ad eventuali abusi posti in essere dall’organo assembleare. Alla luce della ricostruzione offerta nell’elaborato, la parità di trattamento tra azionisti troverà così applicazione solo ove oggetto di previsione normativa esplicita e potrà in ogni caso costituire un campanello d’allarme circa la possibile presenza di abusi sanzionabili.
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Gilotta, Sergio <1979&gt. « Il conflitto fra trasparenza sui mercati finanziari ed esigenza di riservatezza della società ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2404/1/gilotta_sergio_tesi.pdf.

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Résumé :
The thesis main topic is the conflict between disclosure in financial markets and the need for confidentiality of the firm. After a recognition of the major dynamics of information production and dissemination in the stock market, the analysis moves to the interactions between the information that a firm is tipically interested in keeping confidential, such as trade secrets or the data usually covered by patent protection, and the countervailing demand for disclosure arising from finacial markets. The analysis demonstrates that despite the seeming divergence between informational contents tipically disclosed to investors and information usually covered by intellectual property protection, the overlapping areas are nonetheless wide and the conflict between transparency in financial markets and the firm’s need for confidentiality arises frequently and sistematically. Indeed, the company’s disclosure policy is based on a continuous trade-off between the costs and the benefits related to the public dissemination of information. Such costs are mainly represented by the competitive harm caused by competitors’ access to sensitive data, while the benefits mainly refer to the lower cost of capital that the firm obtains as a consequence of more disclosure. Secrecy shields the value of costly produced information against third parties’ free riding and constitutes therefore a means to protect the firm’s incentives toward the production of new information and especially toward technological and business innovation. Excessively demanding standards of transparency in financial markets might hinder such set of incentives and thus jeopardize the dynamics of innovation production. Within Italian securities regulation, there are two sets of rules mostly relevant with respect to such an issue: the first one is the rule that mandates issuers to promptly disclose all price-sensitive information to the market on an ongoing basis; the second one is the duty to disclose in the prospectus all the information “necessary to enable investors to make an informed assessment” of the issuers’ financial and economic perspectives. Both rules impose high disclosure standards and have potentially unlimited scope. Yet, they have safe harbours aimed at protecting the issuer need for confidentiality. Despite the structural incompatibility between public dissemination of information and the firm’s need to keep certain data confidential, there are certain ways to convey information to the market while preserving at the same time the firm’s need for confidentality. Such means are insider trading and selective disclosure: both are based on mechanics whereby the process of price reaction to the new information takes place without any corresponding activity of public release of data. Therefore, they offer a solution to the conflict between disclosure and the need for confidentiality that enhances market efficiency and preserves at the same time the private set of incentives toward innovation.
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Gilotta, Sergio <1979&gt. « Il conflitto fra trasparenza sui mercati finanziari ed esigenza di riservatezza della società ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2010. http://amsdottorato.unibo.it/2404/.

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Résumé :
The thesis main topic is the conflict between disclosure in financial markets and the need for confidentiality of the firm. After a recognition of the major dynamics of information production and dissemination in the stock market, the analysis moves to the interactions between the information that a firm is tipically interested in keeping confidential, such as trade secrets or the data usually covered by patent protection, and the countervailing demand for disclosure arising from finacial markets. The analysis demonstrates that despite the seeming divergence between informational contents tipically disclosed to investors and information usually covered by intellectual property protection, the overlapping areas are nonetheless wide and the conflict between transparency in financial markets and the firm’s need for confidentiality arises frequently and sistematically. Indeed, the company’s disclosure policy is based on a continuous trade-off between the costs and the benefits related to the public dissemination of information. Such costs are mainly represented by the competitive harm caused by competitors’ access to sensitive data, while the benefits mainly refer to the lower cost of capital that the firm obtains as a consequence of more disclosure. Secrecy shields the value of costly produced information against third parties’ free riding and constitutes therefore a means to protect the firm’s incentives toward the production of new information and especially toward technological and business innovation. Excessively demanding standards of transparency in financial markets might hinder such set of incentives and thus jeopardize the dynamics of innovation production. Within Italian securities regulation, there are two sets of rules mostly relevant with respect to such an issue: the first one is the rule that mandates issuers to promptly disclose all price-sensitive information to the market on an ongoing basis; the second one is the duty to disclose in the prospectus all the information “necessary to enable investors to make an informed assessment” of the issuers’ financial and economic perspectives. Both rules impose high disclosure standards and have potentially unlimited scope. Yet, they have safe harbours aimed at protecting the issuer need for confidentiality. Despite the structural incompatibility between public dissemination of information and the firm’s need to keep certain data confidential, there are certain ways to convey information to the market while preserving at the same time the firm’s need for confidentality. Such means are insider trading and selective disclosure: both are based on mechanics whereby the process of price reaction to the new information takes place without any corresponding activity of public release of data. Therefore, they offer a solution to the conflict between disclosure and the need for confidentiality that enhances market efficiency and preserves at the same time the private set of incentives toward innovation.
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Olmedo, Peralta Eugenio <1985&gt. « I doveri e le responsabilità contabili nella corporate governance delle società di capitali ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5231/1/OlmedoPeralta_Eugenio_tesi.pdf.

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Résumé :
La costruzione di un modello efficiente di corporate governance deve offrire una disciplina adeguata dei doveri contabili. Ciò nonostante, gli ordinamenti giuridici configurano i doveri di contabilità in modo incompleto, giacché l’inadempimento di questi non comporta una sanzione diretta per il soggetto inadempiente. Come informazione sulla situazione economica e finanziaria della società, esiste un interesse pubblico nella contabilità, e questa può servire come base di giudizio a soggetti interni ed esterni all’impresa, nell’adozione delle sue scelte. Disporre di un’informazione falsa o inesatta al riguardo può comportare un danno ingiustificato alla società stessa, ai soci o ai terzi, che potranno esercitare le azioni precise per il risarcimento del danno cagionato. Per evitare la produzione di questi danni, da una prospettiva preventiva, la corporate governance delle società di capitali può prevedere dei meccanismi di controllo che riducano il rischio di offrire un’informazione sbagliata. Questi controlli potranno essere esercitati da soggetti interni o esterni (revisori legali) alla struttura della società, ed avranno una configurazione diversa a seconda che le società adottino una struttura monistica o dualistica di governance. Questo ci colloca di fronte ad una eventuale situazione di concorrenza delle colpe, giacché i diversi soggetti che intervengono nel processo d’elaborazione dell’informazione contabile versano la sua attuazione sullo stesso documento: il bilancio. Risulta dunque cruciale determinare il contributo effettivo di ciascuno per analizzare il suo grado di responsabilità nella produzione del danno.
Getting an efficient model of corporate governance requires offering an appropriate design of accountability duties. Despite of that, the different legal systems configure these duties in an incomplete way, because the breach of these does not mean a direct sanction for the subject that has disobeyed them. As information about the economic and financial situation of the company, there’s a public interest on accountability, because this information could serve as the base considered by internal subjects and outsiders from the structure of the firm, for the adoption of their decisions. Having a wrong or inaccurate information about the truth situation of the company may produce an unjustified damage to the company itself, the shareholders or third parties. Therefore, these could suit actions to get a compensation of the damages they have suffered. To avoid the production of these damages, from a preventive point of view, corporate governance of public companies can set different sorts of control to reduce the risk of offering a wrong information. These controls could be settled using internal or external subjects (external auditor), and may have a different configuration depending on the monistic or dualistic structure of the company’s governance. This construction of duties and controls may produce an eventual situation of concurrency of faults, because the different subjects that can participate in the process of elaboration of the accounting information pour their contribution over the same document: the balance sheet. This makes crucial the task of determining the effective contribution of everyone, in order to analyse their level of responsibility in the production of the damage.
La construcción de un modelo eficiente de gobierno corporativo tiene que ofrecer una configuración adecuada de los deberes contables. Pese a ello, los ordenamientos jurídicos configuran los deberes contables de forma incompleta, porque el incumplimiento de éstos no lleva aparejada una sanción directa para el sujeto que los incumple. Como información sobre la situación económica y financiera de la sociedad, existe un interés público en la contabilidad, y ésta puede servir como base de juicio que empleen sujetos internos y externos a la empresa, para la adopción de sus decisiones. Disponer de una información falsa o inexacta al respecto puede derivar un daño injustificado a la propia sociedad, a los socios o a terceros, que podrán ejercitar las acciones precisas para el resarcimiento del daño producido. Para evitar la producción de estos daños, desde una perspectiva preventiva, la corporate governance de las sociedades de capital puede prever mecanismos de control que reduzcan el riesgo de ofrecer una información errónea. Estos controles se podrán ejercitar por parte de sujetos internos o externos (auditores) a la estructura de la sociedad, y tendrán una configuración distinta en función de que la sociedad adopte una estructura monista o dualista de gobierno. Ello nos sitúa de frente a una eventual situación de concurrencia de culpas, puesto que los distintos sujetos que intervienen en el proceso de elaboración de la información contable vuelcan su actuación sobre el mismo documento: las cuentas anuales. Resulta por tanto crucial determinar la contribución efectiva de cada uno para analizar su grado de responsabilidad en la producción del daño.
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Olmedo, Peralta Eugenio <1985&gt. « I doveri e le responsabilità contabili nella corporate governance delle società di capitali ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2013. http://amsdottorato.unibo.it/5231/.

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Résumé :
La costruzione di un modello efficiente di corporate governance deve offrire una disciplina adeguata dei doveri contabili. Ciò nonostante, gli ordinamenti giuridici configurano i doveri di contabilità in modo incompleto, giacché l’inadempimento di questi non comporta una sanzione diretta per il soggetto inadempiente. Come informazione sulla situazione economica e finanziaria della società, esiste un interesse pubblico nella contabilità, e questa può servire come base di giudizio a soggetti interni ed esterni all’impresa, nell’adozione delle sue scelte. Disporre di un’informazione falsa o inesatta al riguardo può comportare un danno ingiustificato alla società stessa, ai soci o ai terzi, che potranno esercitare le azioni precise per il risarcimento del danno cagionato. Per evitare la produzione di questi danni, da una prospettiva preventiva, la corporate governance delle società di capitali può prevedere dei meccanismi di controllo che riducano il rischio di offrire un’informazione sbagliata. Questi controlli potranno essere esercitati da soggetti interni o esterni (revisori legali) alla struttura della società, ed avranno una configurazione diversa a seconda che le società adottino una struttura monistica o dualistica di governance. Questo ci colloca di fronte ad una eventuale situazione di concorrenza delle colpe, giacché i diversi soggetti che intervengono nel processo d’elaborazione dell’informazione contabile versano la sua attuazione sullo stesso documento: il bilancio. Risulta dunque cruciale determinare il contributo effettivo di ciascuno per analizzare il suo grado di responsabilità nella produzione del danno.
Getting an efficient model of corporate governance requires offering an appropriate design of accountability duties. Despite of that, the different legal systems configure these duties in an incomplete way, because the breach of these does not mean a direct sanction for the subject that has disobeyed them. As information about the economic and financial situation of the company, there’s a public interest on accountability, because this information could serve as the base considered by internal subjects and outsiders from the structure of the firm, for the adoption of their decisions. Having a wrong or inaccurate information about the truth situation of the company may produce an unjustified damage to the company itself, the shareholders or third parties. Therefore, these could suit actions to get a compensation of the damages they have suffered. To avoid the production of these damages, from a preventive point of view, corporate governance of public companies can set different sorts of control to reduce the risk of offering a wrong information. These controls could be settled using internal or external subjects (external auditor), and may have a different configuration depending on the monistic or dualistic structure of the company’s governance. This construction of duties and controls may produce an eventual situation of concurrency of faults, because the different subjects that can participate in the process of elaboration of the accounting information pour their contribution over the same document: the balance sheet. This makes crucial the task of determining the effective contribution of everyone, in order to analyse their level of responsibility in the production of the damage.
La construcción de un modelo eficiente de gobierno corporativo tiene que ofrecer una configuración adecuada de los deberes contables. Pese a ello, los ordenamientos jurídicos configuran los deberes contables de forma incompleta, porque el incumplimiento de éstos no lleva aparejada una sanción directa para el sujeto que los incumple. Como información sobre la situación económica y financiera de la sociedad, existe un interés público en la contabilidad, y ésta puede servir como base de juicio que empleen sujetos internos y externos a la empresa, para la adopción de sus decisiones. Disponer de una información falsa o inexacta al respecto puede derivar un daño injustificado a la propia sociedad, a los socios o a terceros, que podrán ejercitar las acciones precisas para el resarcimiento del daño producido. Para evitar la producción de estos daños, desde una perspectiva preventiva, la corporate governance de las sociedades de capital puede prever mecanismos de control que reduzcan el riesgo de ofrecer una información errónea. Estos controles se podrán ejercitar por parte de sujetos internos o externos (auditores) a la estructura de la sociedad, y tendrán una configuración distinta en función de que la sociedad adopte una estructura monista o dualista de gobierno. Ello nos sitúa de frente a una eventual situación de concurrencia de culpas, puesto que los distintos sujetos que intervienen en el proceso de elaboración de la información contable vuelcan su actuación sobre el mismo documento: las cuentas anuales. Resulta por tanto crucial determinar la contribución efectiva de cada uno para analizar su grado de responsabilidad en la producción del daño.
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Bertini, Marco <1980&gt. « Gli abusi di mercato e le società quotate operanti nel settore dei trasporti ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1569/1/Bertini_Marco_Tesi.pdf.

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Bertini, Marco <1980&gt. « Gli abusi di mercato e le società quotate operanti nel settore dei trasporti ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2009. http://amsdottorato.unibo.it/1569/.

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DE, NADAI MARCO. « Libertà di circolazione dei capitali e corporate governance delle società con poteri speciali ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2013. https://hdl.handle.net/11565/4054343.

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DI, VINCENZO Claudia. « Il rapporto di lavoro nelle società a partecipazione pubblica ». Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2014. http://hdl.handle.net/10446/30539.

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Résumé :
In order to understand the employment relationship and its aspects within Public Companies, it is necessary to analyze the ongoing Legal reforms and observe which may prove to be incompatible between the private nature of businesses and the public interest on the part of the employment relationship.The objective of the research is to investigate the well-known phenomenon of "private-public" contamination that ontologically characterize Public Companies, from a different point of view of the Law, which is the work relationship of its employees. Companies with public participation have been subjected to a process of transformation of their organizational structures, typical of the traditional public intervention aimed to privatization of enterprises that led to the creation of Commercial Law models in the light management efficiency public parameters. In the first chapter I analyze the key features of the legal framework underlying the public companies starting with the historical evolution of this phenomenon. We proceed through the study of the Staff recruitment in Public Companies, as the Law has stated the need for public companies to be subjected to the system of public authorities not only for profiles pertaining to the management of activities but also to related profiles organization and personnel organization (chapter two) . The analysis is then focusing on the current issues (chapter three) existing in these Companies, such as the problem of administrative responsibility, the application of the mobility of surplus personnel and employees ‘protection in case of outsourcing.
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