Articles de revues sur le sujet « Sistema multilivello dei diritti fondamentali »

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1

Chiaromonte, William. « A proposito della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo : il diniego della carta di soggiorno opposto al coniuge non convivente di un cittadino dell'Unione ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (février 2011) : 92–99. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-004007.

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Résumé :
1. I fatti all'origine della pronuncia.2. La judicial globalization in materia di tutela dei diritti dell'uomo.3. La soluzione della controversia.4. Brevi considerazioni sul ruolo della tutela multilivello dei diritti fondamentali nel sistema giurisdizionale europeo.
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2

Gambino, Silvio. « I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello" ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2020) : 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Résumé :
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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3

Bronzini, Giuseppe. « Tutela dei disoccupati, lotta alla povertŕ e contrasto dell'esclusione sociale nell'Europa del ‘dopo Lisbona' ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 45–62. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001004.

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Résumé :
Il contributo esamina i prevedibili effetti dell'approvazione del Trattato di Lisbona sulle politiche di inclusione sociale dell'Unione europea, con particolare riferimento alla tutela multilivello dei diritti fondamentali e all'implementazione della nuova Strategia 20-20.
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4

Olivetti, Marco. « DIRITTI FONDAMENTALI E NUOVE TECNOLOGIE : una mappa del dibattito italiano ». REI - REVISTA ESTUDOS INSTITUCIONAIS 6, no 2 (23 septembre 2020) : 395–430. http://dx.doi.org/10.21783/rei.v6i2.468.

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Résumé :
La rivoluzione digitale ha inciso profondamente sui diritti fondamentali. Essa ha aperto nuove prospettive per l’esercizio di diritti fondamentali già riconosciuti. Ha fatto emergere nuovi diritti fondamentali e nuovi limiti e nuove minacce ad essi. La cultura giuridica italiana ha concettualizzato queste sfide attorno ad una serie di temi: la libertà informatica, il diritto fondamentale di accesso ad Internet, il diritto all’oblio, il diritto a non essere oggetto di una decisione amministrativa totalmente automatizzata, i nuovi problemi della libertà di espressione. La Camera dei deputati ha elaborato una “dichiarazione dei diritti su Internet”, senza efficacia normativa. E l’uso di Internet ha modificato profondamente il sistema politico. Questo saggio tenta un primo bilancio generale di questi problemi, che in generale sono ancora tutti aperti.
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5

Giordano, Filippo Maria. « Willem Adolph Visser't Hooft e il federalismo europeo. Dalla Resistenza alle iniziative per l'unitŕ europea nel dopoguerra ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (octobre 2011) : 93–110. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-002005.

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Résumé :
Con l'entrata in vigore il 1° dicembre 2009 del Trattato di Lisbona č stato conferito carattere vincolante alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La Corte europea di giustizia, dopo quella data, ha giŕ richiamato le disposizioni della Carta in oltre trenta sentenze. Viene qui fatta una valutazione di questa prima giurisprudenza, ponendo l'accento sul fatto che la Corte ha, in linea generale, pienamente valorizzato la portata garantista del Bill of rights dell'Unione, assumendolo in alcuni casi come parametro di legittimitŕ ‘costituzionale' degli atti normativi sovranazionali. Il ruolo della Carta si profila oggi come centrale nello sviluppo della giurisprudenza ‘multilivello' ed influenzerŕ inevitabilmente anche gli orientamenti dei giudici nazionali, anche al di lŕ del suo ambito di applicazione diretta, cosě rafforzando la dimensione sostanziale della cittadinanza europea.
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6

Viglianisi Ferraro, Angelo. « L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia ». Revista Justiça do Direito 34, no 1 (30 avril 2020) : 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Résumé :
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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7

Ziller, Jacques. « Il nuovo assetto dei Diritti nei trattati Europei dopo Lisbona ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 63–84. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001005.

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Résumé :
La problematica dei diritti č strettamente collegata alla natura pattizia della ‘costituzione' della Comunitŕ - ora Unione - europea come giŕ chiarito dalla Corte di giustizia nella sentenza Van Gend en Loos del 1963. Č su questa base che vanno quindi analizzate le novitŕ del trattato di Lisbona, per quanto riguarda diritti derivanti da obblighi degli Stati membri, che sono nuovi rispetto ai previgenti trattati CE e UE. L'autore esamina come si manifesta il carattere vincolante della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea per tutti gli Stati membri, dato che il Protocollo sulla Polonia e il Regno Unito non rappresenta una deroga al sistema di diritto UE. Infine, l'autore presenta le tre piů importanti conseguenze del carattere ormai vincolante della Carta, cioč la differenziazione tra diritti fondamentali e altri diritti, l'applicabilitŕ di una riserva di legge e la possibilitŕ di ricorso alla procedura di rinvio pregiudiziale per l'interpretazione della Carta.
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8

Bilancia, Francesco. « I diritti fondamentali e la loro effettività ». Revista do Direito, no 28 (25 juillet 2007) : 31–53. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i28.181.

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Résumé :
In questo saggio io intendo APPROCHARE il dibatitto sul tema dei diritti fondamentali, coinvolgendo la prospettiva di sua effettività principalmente nel sistema costituzionale europeo. Per tanto, si parte della approfundatta diferenzza che ci sono fra i membri statali e le multipli aspetti culturali e sociale della cittadinanzza europea.
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Piccinini, Alberto, et Salsa Ponterio. « La controriforma del lavoro ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2010) : 39–57. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-003004.

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Résumé :
1. L'attivitŕ interpretativa come perno della funzione giurisdizionale2. Primazia, effetto diretto, interpretazione conforme3. Il Trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti4. L'adesione dell'Unione alla CEDU5. Il nuovo rapporto fra Carte. Il nuovo rapporto fra Corti.
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Gerbasi, Giampaolo. « Dalla "fuga" al "ritorno" del sindacato accentrato di costituzionalità nel processo di integrazione europea tra Carte dei diritti e cooperazione tra le Corti ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2021) : 151–221. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-001006.

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Résumé :
In un quadro caratterizzato da convergenti spinte verso un "sindacato diffuso" delle leggi, il saggio analizza il tentativo della Corte costituzionale italiana di attrarre nel sindacato accentrato di costituzionalità le situazioni di ‘doppia pregiudizialità' in materia di diritti fondamentali, l'autore si propone di dimostrare che il nuovo filone giurisprudenziale pone le condizioni per realizzare un'integrazione più equilibrata tra il sistema europeo di tutela dei diritti fondamentali e quello nazionale nonché tra i rispettivi rimedi giurisdizionali, per chiedersi infine se il sindacato accentrato di costituzionalità possa considerarsi un principio supremo dell'ordinamento opponibile sia al diritto dell'Unione che allo stesso legislatore di revisione costituzionale.
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Calzolaio, Ermanno. « Europa dei diritti e giudice europeo ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (mars 2011) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2011-001006.

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Résumé :
Il presente contributo, muovendo dal rilievo ampiamente condiviso che il sistema di tutela dei diritti umani in ambito europeo fa perno sulla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia, si concentra sull'esame di alcuni aspetti di contesto, sovente lasciati sullo sfondo, ma che appaiono invece essenziali per la stessa comprensione del fenomeno. Si tratta, precisamente, delle modalitŕ di nomina dei giudici, dello stile delle sentenze, dell'esistenza di una regola del precedente e dei modi del suo operare. L'analisi svolge poi alcune considerazioni sul tema dei rapporti tra le due Corti, soprattutto alla luce della adesione dell'Unione alla Convenzione europea a seguito dell'entrata in vigore del cd. Trattato di Lisbona, che riconosce lo stesso valore giuridico dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata a Nizza nel 2000 (art. 6 TUE). Alla luce del contesto cosě ricostruito, vengono svolti rilievi critici sulle modalitŕ attraverso cui i giudici italiani si rapportano alla giurisprudenza convenzionale e comunitaria.
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Iusi, Francesca. « Sistema giurisdizionale europeo ed effettivitŕ dei diritti fondamentali. Esperienze a confronto ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (novembre 2012) : 111–33. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2012-002005.

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De Cicco, Maria Cristina. « Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela ? Doi : 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917 ». Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no 3 (29 décembre 2015) : 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Résumé :
Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Gambino, Silvio. « Ambiti e limiti della tutela multilivello dei diritti fondamentali in alcuni recenti indirizzi della Corte di giustizia europea ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (juillet 2015) : 63–102. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2015-001003.

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Ridola, Paolo. « La dimensione transnazionale dei diritti fondamentali e lo stato constituzionale aperto in Europa ». Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & ; Justiça 5, no 15 (30 juin 2011) : 40–78. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v5i15.382.

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Résumé :
O artigo pretende analisar o atual processo de formação de um sistema internacional de proteção dos direitos humanos na União Europeia. Para tanto, inicia demonstrando como as diversas etapas do constitucionalismo europeu corroboraram para que os direitos fundamentais viessem a ser compreendidos como produto da “Modernidade europeia”. Em seguida, são estudados os principais elementos formadores do “constitucionalismo multinível” que é responsável pela dinâmica funcional do processo de integração europeia. Ao final, o sistema europeu de proteção dos direitos humanos é questionado em sua capacidade de produzir decisões judiciais eficazes frente às jurisdições nacionais dos Estados constitucionais.
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Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Giuliani, Livia. « Editoriale del Dossier “Libertà personale dell’imputato e misure cautelari restrittive della libertà individuale nel processo penale” – La libertà personale dell’imputato tra princìpi e prassi in attesa di una riforma organica della giustizia penale italiana ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no 3 (31 octobre 2021) : 1559. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i3.648.

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Résumé :
Il saggio offre una sintesi del decorso evolutivo della disciplina delle misure cautelari personali alla luce dei diritti sanciti nella Carta costituzionale italiana e nelle Carte sovranazionali, ponendo in luce come il perimetro normativo già da tempo segnato al riguardo – ed oggi inserito nel contesto di un sistema multilivello – non abbia impedito prassi applicative discusse e cicliche fluttuazioni legislative. Pregevole nel suo impianto originario, sebbene perfettibile, la disciplina delle misure cautelari personali resta una normativa di settore, delineando un sottosistema fortemente sensibile agli equilibri del processo penale che non può trovare autonoma pacificazione senza una contestuale revisione del sistema penale e processuale. La congiuntura politico-economica eccezionale determinata dall’emergenza sanitaria induce a sperare che la legge delega di riforma della giustizia in corso di approvazione lasci infine apparire l’araba fenice di una efficienza del processo penale sconosciuta – a memoria di uomo vivente – al nostro ordinamento.
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Lanfranco, Lorena. « Le mutilazioni genitali femminili : punti di forza e criticità del sistema di contrasto ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (janvier 2021) : 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003005.

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Résumé :
I flussi migratori impongono al nostro Paese di riflettere sulla compatibilità di alcune pratiche tradizionali che si palesano inconciliabili con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di primo piano assumono le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Il presente contributo, dopo un inquadramento delle ragioni che stanno alla base delle Mgf, si sofferma sulla risposta dell'ordinamento italiano sul piano penale (art. 583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano fatto sottoporre una figlia minore a Mgf. Infine, riflette sulla centralità dei programmi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l'eradicazione del fenomeno escissorio.
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Mendola, Daniela. « Politiche di sviluppo ambientale tra fiscalità e green economy ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 35 (avril 2022) : 7–26. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035001.

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Résumé :
Ormai diffusa è l'immagine di un turista "responsabile" che approccia al consumo con un atteggiamento critico, perché più attento alla ecosostenibilità dei territori e orientato a scegliere mete che abbiano attuato una politica di conservazione ambientale. Al turista responsabile fa da pendant un turismo green che impone alle imprese di adottare comportamenti in linea con uno sviluppo sostenibile. Le misure di "fiscalità verde" appaiono parte essenziale delle politiche ambientali e fiscali, orientando comportamenti individuali e collettivi e soprattutto responsabilizzando imprese, consumatori e istituzioni. L'attuale sistema ordinamentale è orientato ad una politica di "promozione" che individua accanto al fine primario del prelievo, qual è appunto il concorso al sostentamento delle spese pubbliche (art. 53 Cost.), dei fini c.d. "accessori" anche di carattere fiscale che valorizzino la funzione impositiva in funzione del soddisfacimento dei diritti fondamentali. Lo strumento fiscale, dunque, viene utilizzato al fine di incentivare comportamenti ecosostenibili da parte degli operatori commerciali, sia imponendo specifici tributi correlati a condotte inquinanti (c.d. "tributi ambientali"), sia riconoscendo agevolazioni fiscali a fronte di comportamenti virtuosi.
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Bignamini, Angelo A. « La persona centro e misura di ogni sistema sanitario ». Medicina e Morale 51, no 1 (28 février 2002) : 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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Résumé :
L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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Pastore, Massimo. « La sentenza della Corte EDU Tarakhel c. Svizzera e le sue implicazioni per l'Italia e per il controverso rapporto tra sistema Dublino e rispetto dei diritti fondamentali ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (avril 2015) : 115–23. http://dx.doi.org/10.3280/diri2014-003007.

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Furiosi, M. Loredana. « Etica della pace e bioetica ». Medicina e Morale 51, no 4 (31 août 2002) : 667–709. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.689.

Texte intégral
Résumé :
Esiste una connessione tra l’etica della pace e la bioetica? Lo scritto, muovendo da questo interrogativo, analizza dapprima le problematiche che coinvolgono strettamente tanto l’etica della pace quanto la bioetica. Lungo tre direttrici fondamentali che contemplano il rispetto dei diritti umani fondamentali, la giustizia sociale globale e lo sfruttamento della natura, si sono voluti evidenziare non soltanto le grandi sfide e i pericoli per l’attuazione della pace nel nostro tempo, ma anche la sfida e l’impegno concreto per la bioetica. Bioetica che, dal canto suo, come etica della vita e per la vita e come disciplina in dialogo con diversi saperi interessati al problema della vita umana e della biosfera, può dare un oggettivo contributo nel delineare delle coordinate etiche che possano permettere o quanto meno coadiuvare e corroborare il recupero di valori fondamentali per garantire la pace, il ripristino delle condizioni di dialogo per la pace, laddove siano state smarrite, la prevenzione della guerra, la efficace attività di educazione degli animi alla solidarietà, che porta a riconoscere l’altro come un altro me stesso pur nelle fenomeniche diversità. In tale direzione si è inteso analizzare come in particolare la bioetica personalista, basata su una fondata ontologia e specifica antropologia, possa, lontano da gratuite ingenuità e paralizzanti scetticismi, aiutare a costruire una “cultura di pace”, ponendo proprio alla sua base la centralità del valore della vita ed il bene integrale della persona. Nell’ultima sezione del lavoro si è volta poi l’attenzione a delineare quali possano essere i punti di contatto e di confronto tra l’etica della pace e l’etica medica, essendo il confine tra le due aree non invalicabile, anzi quanto mai, almeno per certi aspetti, sovrapponibile ed intersecabile. Si è posto l’accento su come l’etica medica in particolare e la bioetica possano essere strumenti di promozione alla pace, ovvero come il medico, il bioingegnere siano per loro intrinseca natura per la pace, proprio in virtù del fatto che sono anzitutto uomini di scienza a servizio dell’uomo stesso. Infine si è evidenziato come la medicina possa contribuire non soltanto alla costruzione della pace, soprattutto sul piano della prevenzione, ad esempio riguardo alle situazioni di guerra e di soccorso in caso di catastrofe e nel negare l’uso della stessa scienza medica per scopi sbagliati e abusi delle conoscenze, ma anche nell’ottica di un nuovo “giuramento” che vada oltre quello ippocratico, che tuteli tanto l’uomo sano quanto quello malato, nella più ampia prospettiva non soltanto di riumanizzare tutto il sistema sanitario, ma di garantire una reale giustizia sanitaria: entrambi punti nodali per la costruzione di una trama sociale egalitaria e pacifica.
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Franzina, Pietro. « La concessione di una <i>freezing injunction</i> ; non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio ». marzo-aprile, no 2 (7 avril 2022) : 356–65. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.94.

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Résumé :
Tesi L’art. 64, lettere b) e g) della L. 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo. The author’s view According to Article 64, literae b) and g) of the Law of 31 May 1995, No 218 (Reform of the Italian system of private international law), a foreign judgment is not eligible for recognition in Italy if the right to a fair trial was violated in the proceedings before the court of origin, and if recognition would contravene public policy, including procedural public policy. A judgment cannot be denied recognition on the above grounds merely because the court of origin granted, in the course of the same proceedings, a worldwide freezing injunction, as known under English law. In fact, recognition of the judgment could only be denied if it were established that, by granting the interim measure in question, the procedural rights of the party concerned were violated in such a serious way as to undermine the fairness of the proceedings considered as a whole.
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Gerbasi, Giampaolo. « Forme e tecniche di tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra la CEDU e l’ordinamento italiano e possibili mutamenti conseguenti alla futura adesione dell’Unione europea al sistema convenzionale ». Civitas Europa 30, no 1 (2013) : 69. http://dx.doi.org/10.3917/civit.030.0069.

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« Diritto europeo. Giurisprudenza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (mars 2012) : 89–109. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-004007.

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Résumé :
Rassegna di giurisprudenza (periodo 15 giugno - 31 dicembre 2011) 1. Corte di Giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) 21.12.2011, caso N. S. e M. E., C-411/10 e C-493/10 - diritto dell'Unione - principi - diritti fondamentali - attuazione del diritto dell'Unione - divieto dei trattamenti inumani o degradanti - Sistema europeo comune di asilo - nozione di "Paesi sicuri" - trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro competente - obbligo - presunzione relativa di rispetto, da parte di tale Stato membro, dei diritti fondamentali
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Ribeiro, Danilo Miranda. « Studio della protezione collettiva sui diritti di solidarietà ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 6 décembre 2021, 152–67. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritti-di-solidarieta.

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Résumé :
Questo lavoro cerca di costruire un’analisi legale sugli elementi del processo collettivo per la protezione dei diritti di solidarietà nel sistema giuridico brasiliano. Poiché le sue disposizioni nelle leggi sono distanziate, lo studio della protezione collettiva è il problema di un sistema ermetico difficile da capire. Con l’obiettivo di far posto allo studio del processo collettivo e di escludere questo problema, questa ricerca ha come problematica la discussione sui principali elementi del processo collettivo, con l’obiettivo di dimostrare che si tratta di un sistema procedurale coerente e armonioso. La metodologia utilizzata sarà la revisione bibliografica. Pertanto, il lavoro presenta come risultato la sistematizzazione di elementi fondamentali alla comprensione della protezione collettiva, quando si affrontano le disposizioni legali e dottrinali sulla protezione dei diritti di solidarietà, al fine di aprire il campo per una comprensione della protezione collettiva.
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