Articles de revues sur le sujet « Ruolo del giudiziario »

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Galluccio, Alessandra. « Misure di prevenzione e "caporalato digitale" : una prima lettura del caso Uber Eats ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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Résumé :
L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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2

Balsamo, Antonio. « La formazione dei magistrati : linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (novembre 2010) : 776–102. http://dx.doi.org/10.3280/sd2010-002004.

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Résumé :
Adesso che il Comitato Direttivo č stato nominato, la creazione della Scuola della magistratura, prevista al momento della riforma dell'ordinamento giudiziario, sembra ormai piuttosto vicina. Dal momento che č probabile che diventi sede privilegiata per il dialogo culturale e per la crescita professionale della magistratura italiana nel suo complesso, il nuovo organismo ha un significativo potenziale rispetto alla necessitŕ di modernizzare il sistema giudiziario del Paese. Le istituzioni dischiudono nuove prospettive quanto alla diffusione di conoscenze extragiuridiche e della "cultura organizzativa", nonché quanto al dialogo fra le corti nazionali e internazionali in un contesto caratterizzato dalla circolazione di modelli giuridici e dal nuovo ruolo giocato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel contesto del sistema delle fonti del diritto.
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3

Cabral, Antônio Do Passo. « PER UN NUOVO CONCETTO DI GIURISDIZIONE ». Revista da Faculdade Mineira de Direito 18, no 35 (30 juillet 2015) : 107. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2015v18n35p107.

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Résumé :
<p class="normal">La giurisdizione, nelle parole di Nicola Picardi, è la “<em>vocazione del nostro tempo”. </em>L’evoluzione dello Stato di Diritto ha fatto sì che, nella vita in società, questioni importanti vengano definite dal giudiziario. In questa linea di pensiero assume un ruolo rilevante la ricerca di un concetto di giurisdizione attuale.</p><p class="normal">Sebbene quel che si intende per giurisdizione sia in gran misura cambiato nel corso degli anni, il tema poggia su premesse che non riescono più a rispondere alle aspirazioni delle comunità umane, né riflettono la gamma multi faccettata di funzioni che gli organi giudiziari sono sollecitati ad esercitare nello Stato di Diritto contemporaneo.</p>
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4

Righettini, Stella. « LA POLITICIZZAZIONE DI UN POTERE NEUTRALE. MAGISTRATURA E CRISI ITALIANA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 25, no 2 (août 1995) : 227–65. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200023571.

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Résumé :
IntroduzioneLe vicende ditangentopolie le relative conseguenze politico-istituzionali hanno conferito all'intervento giudiziario un rilievo maggiore che in passato rispetto ai complessi rapporti tra poteri dello Stato e tra governanti e governati. La magistratura, soprattutto quella penale, mostra di aver acquisito una consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie funzioni nell'ambito del sistema politico come forse mai in precedenza nella storia della repubblica. Ci si interroga ancora oggi, a tre anni di distanza dall'inizio ditangentopoli, sul perché l'intervento dei magistrati abbia accelerato la crisi del regime democratico italiano e favorito l'inizio di una fase di transizione. Ci si chiede, inoltre, in che misura, con quali conseguenze e per quanto tempo ancora gli attori giudiziari saranno in grado di conservare un potenziale di influenza così ampio sul sistema politico e sulla funzionalità di istituzioni governative e parlamentari.
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Gilardi, Gianfranco. « Diario di un presidente del tribunale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (avril 2011) : 79–91. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001007.

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Résumé :
In questi brevi appunti, che riflettono l'esperienza direttamente vissuta quale presidente del Tribunale di Verona ma che, con ogni probabilitŕ, possono estendersi a molti altri uffici di merito, ho inteso mettere in luce la forbice crescente che si sta aprendo tra il ruolo del dirigente di un ufficio giudiziario, quale dovrebbe esplicarsi in base alle regole e alle previsioni astratte, e le difficoltŕ che in concreto ne rendono sempre piů problematico l'esercizio.
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Romboli, Roberto. « Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011 ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Résumé :
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Vitrano, Francesco. « Il ruolo del consulente tecnico tra la centralitŕ del bambino e le esigenze del percorso giudiziario ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (janvier 2010) : 332–44. http://dx.doi.org/10.3280/mg2009-003031.

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Romboli, Roberto. « Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario ». Revista Brasileira de Direitos Fundamentais & ; Justiça 3, no 6 (30 mars 2009) : 13–32. http://dx.doi.org/10.30899/dfj.v3i6.504.

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Résumé :
O estudo versa sobre o papel do juiz no Direito italiano, em relação à evolução do sistema das fontes e a disciplina do ordenamento judiciário. Examina-se o tema tendo em vista não somente o desenvolvimento do Direito Constitucional italiano – em face da atuação da Corte Constitucional -, como também do ordenamento comunitário e da legislação ordinária. Procura-se, em essência, situar a função atual do juiz no sistema jurídico italiano, especificar os limites da atividade judicial, em especial no que concerne a do legislador.
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Vecchi, Giancarlo. « La modernizzazione del Sistema Giudiziario Italiano : dal modello top-down alla governance locale ? Il nuovo ruolo dei territori nel sostegno all'innovazione negli Uffici Giudiziari ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 1 (septembre 2013) : 150–90. http://dx.doi.org/10.3280/so2013-001007.

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Cava, Antonia. « Una rassegna sul diritto rappresentato. Racconti mediali e interazioni giuridiche a confronto ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2011) : 163–71. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-001008.

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Résumé :
Alcuni testi mediali danno corpo al diritto che vive nella societŕ, al di lŕ della sua dimensione piů strettamente giuridica. In questo contributo si analizza il ruolo che i media hanno nell'"edificare" il diritto: il diritto raccontato dai media diviene ilall'interno del quale collocare le "interpretazioni giuridiche" degli spettatori. L'interpretazione delle narrazioni dei media suggerisce, infatti, un certo modo di conoscere il diritto. Č importante considerare come questi testi dei media si incontrino con i pensieri, le immagini, le parole che si generano nella vita quotidiana, nelle interazioni extramediali. Siamo fatti di fantasia mediale e vita reale, due dimensioni che s'intrecciano e che sfioriamo costantemente. E allora la realtŕ del sistema giudiziario come sfera del diritto e la sua costruzione mediatica s'interfacciano costantemente e determinano un certo modo di immaginare il diritto.
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Fioritti, Angelo, Elisa Ferriani, Paola Rucci, Vittorio Melega, Cristina Venco, Anna Rosa Scaramelli et Fabio Santarini. « Predicting length of stay in Italian Psychiatric Forensic Hospitals : a survival analysis ». Epidemiologia e Psichiatria Sociale 10, no 2 (juin 2001) : 125–34. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00005200.

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Résumé :
RIASSUNTOL'internamento in Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) costituisce un allontanamento dai circuiti assistenziali psichiatrici del Servizio Sanitario Nazionale e la sua durata può influire negativamente sulle possibilità di reinserimento nel territorio di provenienza. Metodo – I fattori predittivi della durata di degenza in OPG sono stati indagati mediante una analisi di sopravvivenza condotta su una coorte di 118 pazienti degenti nei tre OPG del Centro-Nord al 30.06.97, provenienti da tre Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia Giulia), prendendo in esame le dimissioni effettuate nei 18 mesi successivi. Risultati – Da analisi di sopravvivenza condotte sui singoli fattori sono emersi, come predittori di durata di internamento, il reato commesso (omicidio: tempo mediano di permanenza 706.6 settimane, rispetto alle 307.1 e 194.7 dei reati minori e delle lesioni; log-rank =31.8, p<0.001), la durata preventivata della misura di sicurezza (RR=0.98, CI 95% 0.97-0.99, p<0.001); la diagnosi di schizofrenia (621.9 settimane rispetto alle 389.9 settimane o meno delle altre diagnosi; log-rank = 5.83, p<0.01); i disturbi del pensiero alia BPRS (RR=0.89, CI 98% 0.81-0.98, p<0.01); OPG di internamento (314.6 settimane a Montelupo Fiorentino rispetto alle 706.6 di Reggio Emilia e alle 621.9 di Castiglione delle Stiviere; log-rank = 9.64, df=2, p<0.001). In un modello di regressione di Cox a più covariate solo il tipo di reato, la durata della misura di sicurezza e la diagnosi sono risultati significativi. Conclusioni – I fattori inerenti il sistema giudiziario sono determinanti nel predire la durata della degenza. La diagnosi di schizofrenia sembra aver un ruolo indipendente nel predire una degenza più lunga
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Giuliana, Civinini. « Quali prospettive per la formazione giudiziaria europea ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (février 2011) : 230–39. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-006020.

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Résumé :
1. Premessa. Il ruolo della formazione giudiziaria2. La formazione giudiziaria europea a "grandi tappe". Dal Programma Shuman al Programma di Stoccolma3. La Comunicazione della Commissione del settembre 2011. Oggetto, funzione e responsabilitŕ della formazione giudiziaria europea4. L'Europa dei giudici: costruire una cultura giuridica comune. Le criticitŕ5. Quale formazione giudiziaria per l'Europa: obiettivi e mezzi6. Un futuro possibile?
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Guarcello, Emanuela. « Il senso e i compiti dell'educare nel dialogo con la giustizia ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (juillet 2021) : 32–41. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001004.

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Résumé :
La componente pedagogica della magistratura minorile ha fin da subito operato per promuovere una concreta possibilità di emancipazione per i minori e per le loro famiglie rispetto a condizioni di grave difficoltà, disagio e violenza. È un operato, quello della componente pedagogica, che trova le proprie radici entro la costituzione stessa del tribunale per i minorenni e che si offre come contributo alla magistratura nel pensare e nell'attuare un percorso giudiziario a "misura" del minore e in vista del suo pieno compimento. Sebbene vanti radici lontane e autorevoli, è un operato che - proprio per mantenere la propria significatività - deve ripensarsi in relazione al senso che deve assumere oggi e ai modi entro i quali può essere declinato al fine di rispondere alla vocazione interdisciplinare che da sempre contraddistingue l'intima essenza della magistratura minorile. Entro questa cornice, il contributo si offre come spazio di riflessione sul ruolo della componente pedagogica della magistratura minorile con particolare attenzione alla dimensione del giudizio, che anima tanto il compito della magistratura stessa quanto la possibilità per le persone minorenni e per le loro famiglie di accedere a un percorso di reale emancipazione.
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Long, Joëlle. « Il contributo della Corte europea dei diritti umani alla definizione dei presupposti per l'adottabilità del minorenne : luci e ombre ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (janvier 2023) : 30–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2022-001003.

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Résumé :
L'analisi della copiosa giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sui presupposti per l'adottabilità del minorenne mostra frequenti condanne dell'Italia per rotture infondate e frettolose dei rapporti giuridici e di fatto con la famiglia di origine. Alcune delle censure formulate nei confronti del nostro Paese stigmatizzano cattive prassi e inefficienze gravi del sistema amministrativo e giudiziario. Si pensi, per esempio, a violazioni di diritti processuali dei genitori e, dal punto di vista sostanziale, alla carenza di sufficienti azioni positive da parte dei servizi sociali per rimuovere lo svantaggio sociale derivante dalla situazione di vulnerabilità del genitore (spesso una madre single migrante). Purtuttavia, la Corte europea sembra aver distorto il contenuto dell'obbligazione positiva dello Stato di attivarsi per la tutela della vita familiare degli individui in una logica adultocentrica che enfatizza il legame di sangue e i diritti genitoriali. Negli anni, infatti, i giudici di Strasburgo hanno dato una lettura sempre più restrittiva dei presupposti per una rottura completa e definitiva dei rapporti con la famiglia di origine. Il rischio è di limitare l'uso dell'adozione piena ai soli casi di maltrattamenti genitoriali penalmente rilevanti e di escluderne a priori l'utilizzo per negligenza e rischio psicoevolutivo. Con l'aumento delle adozioni in casi particolari, inoltre, aumenteranno le situazioni ambigue in cui la famiglia di origine è stata valutata inidonea a crescere il figlio, ma ha comunque il diritto di continuare a giocare un ruolo nella vita di questi.
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Puca, Antonio. « Il caso di Nancy Beth Cruzan ». Medicina e Morale 41, no 5 (31 octobre 1992) : 911–32. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1091.

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Résumé :
L'eutanasia costituisce un nodo bioetico "caldo" in un dibattito che si svolge a vari livelli: medico, bioetico, legale, di mass-media. Il presente lavoro affronta, al riguardo, uno dei casi più noti di pratica eutanasica: quello di Nancy Cruzan, la donna statunitense che, in seguito a grave incidente nel 1983, è rimasta in stato vegetativo persistente attaccata alle macchine di supporto vitale, fino alla morte nel 1990 avvenuta in seguito alla decisione di un giudice - su richiesta dei familiari - distaccarla dai citati strumentati. Dopo una premessa storica della vicenda, il lavoro si addentra nell'iter giudiziario che ha preceduto il "caso Cruzan" e prende in esame le affermazioni del magistero cattolico sull'eutanasia ed il dibattito teologico in atto. Lo studio affronta, inoltre, la valutazione etica dell'eutanasia argomentando una serie di quesiti: se staccare i tubi dell'alimentazione/idratazione sia eutanasia; se il proseguirla sia accanimento terapeutico; se l'alimentazione/idratazione siano trattamenti medici o cure; il rapporto costi-benefici; il valore della volontà del paziente ed il ruolo dei familiari; il valore della vita. Il lavoro si conclude con l'affermazione che nel "caso Cruzan" siano state privilegiate l'opinione e l'interesse proprio rispetto alla verità. Segno eloquente il silenzio che è seguito alla morte di Nancy.
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Grotti, Leonardo. « Framing in interactions : expert witnesses' testimony in the italian judicial system ». La Nuova Giuridica 2, no 2 (19 janvier 2023) : 227–46. http://dx.doi.org/10.36253/lng-1992.

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Résumé :
In a legal system that increasingly relies on scientific knowledge, expert witnesses have a critical role in criminal courts. However, experts have often reported feeling unsatisfi ed with their testimony. Also, the attorneys' style of questioning was found to impact jurors' impression of expert witnesses. This article preoccupies itself with the transformation of experts' testimony in the Court of Assizes. More specifically, it looks at the interactions involving the expert witnesses in the 2005 hearings held for the murder of the Ministry of Justice's advisor Massimo D'Antona. The paper analyses how lawyers shape expert witnesses' testimony and how expert witnesses present their opinion on the stand. Through Conversation and Discourse Analysis, it shows what discursive tools lawyers and expert witnesses use to simultaneously manage multiple frames, presenting scientifi c opinions to other parties (i.e., the judges, the parties involved, and the lay judges) throughout the hearings.In un sistema giudiziario che si basa sempre più sul sapere scientifico, i Consulenti Tecnici (CT) hanno un ruolo fondamentale. Tuttavia, i CT hanno spesso riportato di essere insoddisfatti della loro esperienza in tribunale: è stato dimostrato come diverse tecniche di interrogatorio impattino il modo in cui il CT viene visto dalla corte. Questo articolo si occupa della trasformazione della testimonianza dei CT in Corte d'Assise. Più specificamente, analizza le testimonianze dei consulenti citati nel corso delle udienze tenutesi nel 2005 per l'omicidio del consigliere del Ministero della Giustizia Massimo D'Antona. Il documento analizza le tecniche usate dagli avvocati durante esame e controesame dei CT e come questi ultimi presentano la loro opinione in tribunale. Attraverso l'analisi conversazionale e del discorso, si dimostra quali tecniche retoriche gli avvocati e i CT utilizzano per gestire contemporaneamente più frame, presentando opinioni scientifiche ai giudici, alle parti coinvolte e agli avvocati durante l’udienza.
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Mattone, Sergio. « Il ruolo del giudice nella crisi delle relazioni industriali ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (novembre 2009) : 35–47. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-005004.

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Résumé :
1. Gli accordi separati: una controriforma passata sotto silenzio (o quasi)2. Il diritto a una giusta retribuzione3. La tutela contrattuale dei lavoratori non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti4. I rapporti tra i diversi livelli di contrattazione5. Verso una nuova supplenza giudiziaria?
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Greco, Riccardo. « Il dire e il fare delle relazioni familiari. L'interesse del minore fra il "dictum" della decisione e il "coactum" dell'esecuzione ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (avril 2022) : 54–63. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-003005.

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L'articolo affronta il tema del ruolo e delle modalità attribuite nel disegno della riforma al processo esecutivo, rilevando che l'intera prospettiva del testo esclude l'idea della definizione di un'azione specifica, destinando l'azione giudiziaria alla rimozione degli ostacoli e non all'imposizione di un comando. Viene quindi esaminato il ruolo residuale assegnato all'esecuzione coattiva delle decisioni e le questioni poste dalla riforma in tema di giudice competente per l'esecuzione.
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Santucci, Giacomo. « La Nascita di Forza Italia nella stampa quotidiana (novembre 1993-marzo 1994) ». MONDO CONTEMPORANEO, no 2 (décembre 2012) : 51–90. http://dx.doi.org/10.3280/mon2012-002003.

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Il saggio analizza le diverse risposte del giornalismo italiano all'ingresso in politica di Silvio Berlusconi e alla nascita del suo partito politico, Forza Italia. Partendo da una lettura sistematica della stampa del periodo, il testo prende quindi in esame l'orientamento dei principali quotidiani nazionali in relazione ai temi principali del dibattito politico che caratterizzarono la campagna elettorale del 1994: dall'apertura politica in favore di Gianfranco Fini, leader del Movimento sociale italiano, al tema del duplice ruolo di imprenditore ed esponente politico di Berlusconi, dalla nuova forma-partito di Forza Italia al tentativo di costruire un nuovo polo conservatore dopo la crisi del sistema partitico italiano, dalle difficoltŕ della duplice alleanza politica di centrodestra durante la campagna elettorale all'inizio delle indagini giudiziarie sul gruppo Fininvest. L'autore infine propone alcune osservazioni sul ruolo e sulla capacitŕ dei quotidiani di comprendere gli elementi di rottura incarnati da Forza Italia e il ruolo di Silvio Berlusconi come elemento innovativo nel panorama politico italiano
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Chinaglia, Elisabetta. « Il ruolo dei consigli giudiziari nella realizzazione del sistema di valutazione delle professionalità : attualità, criticità, sfide ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (mars 2014) : 162–74. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-006015.

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Roscini-Vitali, Riccardo, et Vittore D’Acquarone. « Sul ruolo dell’ente nel contrasto alla corruzione : un moderno Atlante ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 6, no 3 (27 octobre 2020) : 1389–413. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v6i3.440.

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Lo scritto analizza il ruolo assegnato dal legislatore all’ente nella lotta alla corruzione, dedicando particolare attenzione alla previsione contenuta nel comma 5-bis dell’art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Di questa disposizione si segnalano le criticità applicative di natura pratica e le loro principali cause, tra cui la crescente tendenza a sovraccaricare l’ente di oneri cooperativi non sufficientemente ricompensati, che, anche secondo una lettura costituzionalmente orientata, dovrebbero, quanto meno, essere egualmente ripartiti con le autorità pubbliche. La soluzione prospettata è quella raccomandata dal vertice G20 di Los Cabos (Messico) del 17 giugno 2012: elaborare un framework di riferimento chiaro e concreto che disciplini esattamente i presupposti, i termini e i vantaggi della cooperazione dell’ente nelle indagini dell’autorità giudiziaria, sì da garantire un equilibrato e accettabile bilanciamento tra efficienza preventivo-repressiva ed esigenze di libertà per l’ente e all’interno dell’ente.
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Garlati, Loredana. « Alle origini della prova scientifica : la scuola di polizia di Salvatore Ottolenghi ». Revista Brasileira de Direito Processual Penal 7, no 2 (29 août 2021) : 883. http://dx.doi.org/10.22197/rbdpp.v7i2.597.

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Résumé :
Il saggio ripercorre le tappe che portarono alla nascita della Scuola di polizia scientifica (poi Scuola superiore a partire dal 1925), grazie all’opera di Salvatore Ottolenghi. La Scuola, istituita a Roma nel 1902, si proponeva di insegnare sia ai funzionari di pubblica sicurezza che a quelli della polizia giudiziaria un metodo scientifico per assolvere al meglio le proprie funzioni: nell’un caso la prevenzione dei reati, nell’altro fornire all’autorità giudiziaria dati “oggettivi” ai fini dell’accertamento della verità processuale. L’analisi è l’occasione per aprire uno squarcio su un periodo culturalmente vivace e di fideistico entusiasmo verso le cd. scienze ausiliarie (l’antropologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica etc.), che irrompono sulla scena del processo penale, grazie anche all’impulso della Scuola positiva. Oggetto di attenzione sarà in particolare l’antropometria, messa a punto da Bertillon, e la dattiloscopia, grazie anche agli studi dell’italiano Gasti. Siamo agli albori della prova scientifica, che allora, come oggi, interroga sul ruolo del giudice, sulla legittimità dell’uso di pratiche tacciate di invasività e violazione dei diritti della persona, sul rapporto tra scienza e diritto e tra prova scientifica e discrezionalità (o libero convincimento) del giudice.
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Benedetti, Marina. « Frati Minori e Inquisizione. Alcuni casi nell'Italia medievale ». Revista Territórios e Fronteiras 9, no 1 (13 août 2016) : 83. http://dx.doi.org/10.22228/rt-f.v9i1.563.

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Résumé :
I francescani sembrano aver giocato un ruolo secondario nella storia dell’inquisizione medievale. Ciò non è affatto vero. Il contributo mette in evidente la loro partecipazione attiva alla repressione dell’haeretica pravitas attraverso l’analisi di alcun casi emblematici dal XIII al XV secolo ovvero dalla nascita dell’inquisizione alla crociata contro i valdesi del 1488 a cui parteciparono i frati dell’Osservanza francescana. Il contributo si concentra su documentazione inedita poco usata, quali i libri dei conti degli inquisitori (libri racionum), su un processo in cui i frati Minori inquisitori sottopongono ad inchiesta giudiziaria i membri del proprio Ordine religioso (il caso di Todi in Umbria), soffermandosi in particolar modo sugli archivi francescani dell’officium fidei.Parole Chiave: Frati Minori; Inquisizione; processi di Todi.
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Rozkrut, Tomasz. « Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym ». Prawo Kanoniczne 49, no 3-4 (20 décembre 2006) : 63–86. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2006.49.3-4.05.

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Résumé :
Il parere del perito nel processo canonico è una questione di grande attualità e al tempo stesso un argomento di grande interesse dottrinale e processuale. Non vi sono dubbi sul fatto che il perito processuale appaia nel processo canonico anzitutto come esperto scientifico. La sua opinione è un mezzo processuale particolare, che viene sottoposto al giudizio dell’autorità giudiziaria della Chiesa, secondo il principio della libera valutazione delle prove processuali. Il ruolo degli esperti nella vita attuale della Chiesa, e particolarmente nel processo matrimoniale moderno non solo non è da sottovalutare, ma al contrario è molto importante e richiede una piena rivalutazione, non soltanto da parte dell’autorità giurisdizionale ecclesiale. Larticolo presenta tre questioni: ruolo del perito nel processo canonico, carattere consultivo dell’opinione del perito nei confronti del giudice nel processo matrimoniale e influsso alternativo dell’opinione del perito sulla decisione del giudice. La base per loro forma magistero di papa Giovanni Paolo II sul ruolo del perito (CIC’83, can. 1574-1581). Molto importanti sono in materia i suoi discorsi alla Rota Romana (1987 e 1988) ma anche, voluta da lui, Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii (2005), specialmente nei art. 203-213
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Sartea, Claudio. « Bioetica giudiziaria in Italia : note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale ». Ius Humani. Law Journal 4 (6 mars 2014) : 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Di Pasquale, Caterina. « Le verità dei testimoni : per una antropologia del ricordare ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 1 (avril 2021) : 87–103. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2021-001005.

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Résumé :
L'articolo è una riflessione sulla testimonianza autobiografica e sullo statuto conoscitivo che la testimonianza ha progressivamente acquisito nel discorso scientifico euroamericano. Lo scopo della riflessione è descrivere e analizzare le verità della testimonianza e dei testimoni facendo dialogare la prospettiva etnografica e antropologica con la letteratura psicologica, storica e filosofica. Usando come fonti alcune storie di vita rilevate durante una ricerca etnografica sulle memorie delle stragi nazi-fasciste perpetrate contro la popolazione civile in Italia, specificatamente a Sant'Anna di Stazzema (12 agosto 1944), verranno analizzate le istanze narrative e culturali delle testimonianze, il ruolo performativo del testimone, l'efficacia simbolica e comunicativa nel contesto pubblico e il rapporto tra verità testimoniale, esperienza soggettiva e vissuto biografico. Questi aspetti del testimoniare saranno confrontati con la verità storica e giuridica sul caso etnografico descritto e verranno poi connessi con i quadri argomentativi ed esplicativi usati nella letteratura scientifica sull'argomento. In particolar modo verranno analizzate le conflittualità che dividono alcune testimonianze allontanandole dalle verità storiche e giuridiche sancite con le ricerche storiche e con le sentenze giudiziarie. Infine, per uscire dalla dimensione micro-etnografica, il confronto tra le diverse rappresentazioni della testimonianza nella ricerca antropologica sarà veicolato dalla dimensione particolare, relativa a Sant'Anna di Stazzema, alla dimensione nazionale e internazionale. Le conclusioni che l'articolo vuole condividere riguardano il superamento delle dicotomie memoria versus storia, finzione versus verità, soggettività versus oggettività, che caratterizzano da almeno un ventennio il dibattito pubblico, scientifico e non, e che hanno finito per connotare moralmente e ideologicamente ogni riflessione sul valore sociale e culturale del ricordo e del ricordare
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Perilli, Luca. « Obiettivo : Istituzioni giudiziarie e magistrati italiani nel processo di allargamento dell'Unione europea ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 95–105. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003009.

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- Nel corso degli ultimi cinque anni chi scrive ha avuto l'opportunitŕ di prendere parte a progetti internazionali di forma e natura eterogenee, gestiti o finanziati dalla Commissione europea o dal Consiglio d'Europa in diversi Paesi europei (e in Georgia), alcuni dei quali oggi fanno parte dell'Unione europea mentre altri stanno percorrendo il cammino verso l'accesso1. Questa esperienza mi consente oggi di formulare alcune considerazioni di ordine generale sugli sviluppi della dimensione giuridica europea e sul ruolo che in tale contesto puň svolgere la magistratura italiana
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Ortolan, Paola. « Il ruolo del giudice della famiglia : la diversa esperienza al tribunale ordinario e al tribunale per i minorenni ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (juillet 2021) : 115–22. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001012.

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L'articolo si propone di offrire qualche riflessione sulla specificità della funzione del giudice che si occupa dei minori presso il tribunale ordinario, nei giudizi in cui i genitori sono in conflitto (separazioni, divorzi, affidamento dei figli delle coppie non coniugate), rispetto a quella del giudice che si occupa di minori segnalati per la condizione di pregiudizio, presso il tribunale per i minorenni, partendo dall'esperienza concreta nei diversi ruoli. Intende valorizzare la specializzazione dell'autorità giudiziaria che, a qualsiasi titolo, presidia la tutela dei minori e la necessità dell'integrazione delle sue competenze con quelle dei professionisti di altre discipline (psicologi, neuropsichiatri infantili, pedagogisti, ecc.) chiamati come consulenti tecnici d'ufficio o presenti già nell'organo decidente come giudici onorari. Infine, vuole mettere in evidenza alcune criticità processuali.
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Mazzoni, Silvia. « La voce dei figli in tribunale : dall'equidistanza nel conflitto alla dinamica di resistenza e rifiuto verso un genitore ». TERAPIA FAMILIARE, no 124 (février 2021) : 194–216. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124010.

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Résumé :
L'articolo descrive l'esperienza dell'ascolto dei figli da parte del giudice - affiancato dallo psicologo - nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Si tratta di una procedura coerente con le convenzioni internazionali per i diritti dei bambini e degli adolescenti, ma essa può essere considerata come un'occasione importante affinché tutti gli adulti - genitori, avvocati e giudici - tengano conto della voce dei figli per convergere verso i loro obiettivi evolutivi. Dopo aver passato in rassegna alcuni principi teorici che consentono di comprendere la posizione dei figli rispetto al conflitto genitoriale, l'articolo descrive i risultati di un'indagine empirica che ha permesso di rilevare un'alta percentuale di ragazzi che - nonostante le controversie legali dei genitori - esprimono l'esigenza di mantenere un rapporto equidistante che garantisca la loro sicurezza emotiva e sociale. Ciò nonostante, gli esempi che vengono descritti propongono una riflessione sul rischio che i figli del divorzio si trovino a lungo a dover proporre un'inversione di ruolo rispetto agli adulti che non trovano una via d'uscita dal conflitto.
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Gaetani, Marco. « La “vera giustizia” di Natalia Ginzburg ». Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (5 mars 2019) : 455–79. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819831669.

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Résumé :
Il saggio Serena Cruz o la vera giustizia (1990) di Natalia Ginzburg rappresenta per molti aspetti un lascito morale e un testamento intellettuale dell’autrice. Intervenendo nel vivo di un caso di cronaca giudiziaria che divise l’opinione pubblica nazionale, Ginzburg vi porta la propria inconfondibile “voce” saggistica. Il caso giuridico diviene lacerante dilemma etico, l’occasione per definire pubblicamente e “dal basso” un proprio concetto di giustizia. L’intervento ripercorre da vicino il saggio di Ginzburg, rilevando in esso (anche attraverso il costante riferimento all’intera produzione saggistica della scrittrice e un’adeguata contestualizzazione storica) i nodi di una riflessione civile che esorbita dalla contingenza e s’interroga sulla natura e la funzione della legge, sul ruolo della magistratura e delle altre istituzioni statuali nella vita e nelle scelte degli individui, sul senso di valori non negoziabili. La controversa adozione di una bambina offre inoltre all’autrice l’occasione per toccare alcuni temi cari alla propria narrativa (l’infanzia, la famiglia) e per richiamare, implicitamente, la sua stessa poetica, mostrandocela come strettamente connessa alla propria intima concezione del mondo.
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Gasparini, Nicolň. « Le Aree tribali amministrate federalmente (Fata), i rifugiati afgani e la pace nell'Afghanistan e nel Pakistan ». FUTURIBILI, no 1 (mars 2011) : 36–61. http://dx.doi.org/10.3280/fu2011-001004.

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L'Autore tratta di un'area di confine, che č insieme divisione statale e unione etnica e culturale. L'area di confine considerata č quella delle Aree tribali amministrate federalmente ("Federally Administered Tribal Areas - Fata"), che appartengono al Pakistan e sono a ridosso del confine con l'Afghanistan. Vengono descritte le specificitŕ politico-giudiziarie, economiche e produttive e commerciali, ma soprattutto la continuitŕ etnica con la parte afgana dell'oltreconfine. Le Fata hanno giocato sempre un ruolo notevole, ma soprattutto dall'invasione sovietica, con una notevole fuga di afgani, e quindi con la costituzione di campi di profughi nella parte pakistana. Ma soprattutto questa area, con capoluogo Peshawar, č stata il punto di riferimento di nuovi gruppi religiosi/ integralisti islamici formati intorno alle, appoggiati da potenze come Stati Uniti, Arabia Saudita, Pakistan. Questi sono i talebani che poi sconfiggono i sovietici e in seguito assumono le connotazioni Al Qaediste e terroristiche. La dinamica dei relativi rapporti tra profughi e pashtun delle aree tribali viene svolta dall'Autore, mettendo in risalto i tentativi di spingere i tre milioni di profughi al rientro in Afghanistan. In questa logica ruolo fondamentale hanno gli Stati Uniti, il cambio politico del Pakistan, le Ong, l'Unhcr. Vengono altresě messi in risalto i caratteri organizzativi di queste tribů, con la sovrapposizione di tante(da quelle familiari a quella regionale), e i caratteri sociali della popolazione. Si conclude con un riferimento al futuro.
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Coco, Vittorio. « Poliziotti, carabinieri e mafiosi a Palermo (1962-1974) ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 293 (août 2020) : 149–76. http://dx.doi.org/10.3280/ic2020-293006.

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L'articolo consiste in un inquadramento della Pubblica sicurezza (Ps) a Palermo tra gli anniSessanta e la prima metà degli anni Settanta del Novecento. Si tratta di un momento significativoperché fu allora che gli apparati di sicurezza cominciarono a riattrezzarsi per il contrastoal fenomeno mafioso, in conseguenza della recrudescenza criminale e del mutato climapolitico. All'interno dell'articolo un particolare rilievo è stato dato sia alle figure dei questoriche si avvicendarono, sia alla squadra mobile che, esercitando le funzioni di polizia giudiziaria,rivestiva un ruolo centrale da un punto di vista investigativo. Inoltre, per ragionare in manierapiù completa della risposta delle istituzioni al crimine organizzato, parallelamente allaPs si è voluto dare spazio anche alle vicende riguardanti le strutture periferiche dei carabinieri.Uno degli aspetti centrali che emerge dall'articolo è la complessa relazione che si è sviluppatatra gli organismi operanti sul campo, così come quella con la magistratura, che ebbe tra isuoi effetti il rallentamento della stessa azione di contrasto.
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Verardo, Fabio. « Giustizie della Liberazione. Riflessioni sulle forme giudiziarie attuate nell'Italia settentrionale nella fase insurrezionale ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 298 (juin 2022) : 144–70. http://dx.doi.org/10.3280/ic2022-298012.

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Résumé :
Il saggio analizza le pratiche della giustizia insurrezionale componendo un quadro delle specificità punitive e giudiziarie per interpretarle come teatro pedagogico, strumento per arginare violenze e sovversioni, valvola di sfogo e catarsi per combattenti, cittadini e comunità. Partendo da una riflessione sui giudizi sommari, le violenze e le forme arbitrarie di giustizia che caratterizzarono la fase insurrezionale e post-insurrezionale, propone un focus sugli attori che - pur con diversi limiti - ebbero una veste formale o organizzata e si riferirono, almeno sul piano ideale, alle forme e ai metodi del tribunale e del processo. Sono prese in esame le forme giudiziarie istituite nell'Italia settentrionale e amministrate dai Comitati di liberazione nazionale (Cln) e dalle formazioni partigiane nel periodo compreso tra l'insurrezione e l'istituzione delle Corti d'assise straordinarie (Cas) per studiare, accanto ai ruoli e all'azione dei protagonisti, quali idee e pratiche transitarono attraverso i processi nella prospettiva più ampia della "resa dei conti con il fascismo" e della ricostruzione della legalità. In quelle settimane tribunali partigiani, tribunali del popolo, tribunali di fabbrica, comitati di epurazione e altri organismi più effimeri furono creati per giudicare delatori, esponenti dei reparti nazi-fascisti e quanti si compromisero con il regime e con i tedeschi nel biennio 1943- 1945. Fu un fenomeno complesso e sfaccettato poiché vennero costituiti in molteplici forme e agirono con logiche e riferimenti normativi e procedurali non sempre coerenti rispetto alle disposizioni del Clnai e del Governo del sud. Inoltre, furono legati a un contesto politico-sociale incandescente, esacerbato dalle violenze del conflitto e fortemente caratterizzato sul piano locale da tensioni e spinte contrapposte.
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Pellegrini, Pietro. « Ancora sulla responsabilitŕ in psichiatria ». PSICOTERAPIA E SCIENZE UMANE, no 2 (juin 2010) : 207–28. http://dx.doi.org/10.3280/pu2010-002005.

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Dopo la sentenza del 14-11-2007 (n. 10795/2008) di condanna di uno psichiatra per l'omicidio di un operatore ad opera di un paziente (vedi Pozzi, 2008), vi č stato un crescente interesse degli psichiatri italiani nel difendere la funzione di cura. Ma in seguito sono avvenute ulteriori condanne di psichiatri, infermieri e un medico generico per omicidi o suicidi commessi da pazienti. Inquietante č la condanna di una psichiatra perché un paziente che da mesi non accedeva al Centro di Salute Mentale (CSM) aveva provocato lesioni a una minore. Dopo aver esaminato alcuni procedimenti giudiziari, viene discussa la "posizione di garanzia" e il ruolo di linee guida e Raccomandazioni ministeriali. La psichiatria deve informare, documentare ed esplicitare nella cura co-costruita ciň che č appropriato ed esigibile, condividendo aspettative, rischi e benefici, colmando alcuni ritardi nell'adozione di buone pratiche e di misure di sicurezza ambientale e organizzativa.
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Kiwior, Wiesław. « Dyspensa od celibatu kapłańskiego : kompetencja, tytuły prawne, procedura ». Prawo Kanoniczne 35, no 3-4 (10 décembre 1992) : 161–75. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.06.

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Coloro che nella Chiesa latina ricevono il sacramento dell’Ordine s’impegnano a vivere nel celibato (fatta eccezione dei diaconi permanenti che possono sposarsi prima di ricevere il diaconato). Molti casi dell’abbandono della vita sacerdotale, a causa delle difficoltà con il celibato, indicano che una tale decisione non sempre era libera, matura, responsabile; che non tutti erano idonei alla vita nel celibato e che le prove e le crisi non sempre venivano superate. La Chiesa, volendo sanare tali situazioni, prevede la possibilità di concedere la dispensa dal celibato. La legislazione vigente prevede quattro titoli giuridici per cui si puo chiedere tale dispensa: l’abbandono della vita sacerdotale già da molto tempo, la mancanza della necessaria libertà, la mancanza della necessaria responsabilità, la mancanza dell’idoneità a condurre perpetuamente la vita nel celibato consacrato a Dio. Tutta la causa deve essere preparata conformemente alle apposite norme procedurali che determinano il suo iter. La domanda deve essere presentata con sentimenti di umiltà, l’istruzione della causa deve essere fatta con serietà, il motivo della dispensa deve essere dimostrato con argomenti efficaci. Il legislatore canonico richiede una seria procedura amministrativo-giudiziaria. La nomativa vigente in questione sottolinea la responsabilità dell’ordinario, fa vedere l’importanza del ruolo dell’istruttore, invita alla riflessione sulla formazione dei candidati al sacramento dell’Ordine e sulla valutazione della loro idoneità alla vita nel celibato consacrato a Dio.
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Szymanski, Charles. « Organized Labor and the Tech Giants ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 173 (mai 2022) : 69–108. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2022-173004.

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Il movimento sindacale negli Stati Uniti sta cercando di invertire la rotta rispetto a un decennio di caduta libera. Nel 2021 i tassi di sindacalizzazione del settore privato si collocavano appena sopra il 6%, e varie recenti misure legislative e giudiziarie (per esempio, la decisione nel caso Janus) hanno pressoché privato i sindacati del settore pubblico della loro capacità di racco-gliere fondi e rappresentare i dipendenti pubblici. A seguito delle elezioni del novembre 2020, con il Partito democratico - che tradizionalmente supporta le istanze connesse al lavoro - che poteva contare sulla Presidenza, sulla Camera dei Rappresentanti e sul Senato, si sperava in una rinascita del sindacato. Purtroppo, anche queste speranze sono state vanificate dalla schiacciante sconfitta di un sindacato di lavoratori della logistica in una campagna di alto pro-filo condotta per organizzare i lavoratori Amazon in un magazzino dell'Alabama nell'aprile del 2021. La sconfitta è stata simbolicamente devastante, poiché una vittoria in quelle elezioni avrebbe rappresentato un importante segnale della rilevanza dei sindacati nella new economy per l'organizzazione dei lavoratori di uno dei cinque "giganti della tecnologia" americani (Amazon, Google, Microsoft, Facebook e Apple). Questo articolo esamina le prospettive dei sindacati nell'organizzare i dipendenti dei "giganti della tecnologia" a seguito della loro scon-fitta nella vicenda Amazon. In particolare, emergono chiari elementi per sostenere che i dipen-denti dei "giganti della tecnologia" hanno bisogno e possono beneficiare di un'azione colletti-va per raggiungere i loro interessi, e i sindacati possono giocare un ruolo chiave nell'aiutarli a soddisfare tale esigenza.
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Neto, Dalk Dias Salomão, Nicole Moreira Faria Sousa, Carla Viana Dendasck, Amanda Alves Fecury, Euzébio de Oliveira et Claudio Alberto Gellis de Mattos Dias. « Il ruolo del conciliatore nel tribunale speciale civile speciale presso il quarto tribunale civile speciale di Macapá-AP, Amazônia, Brasile ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 20 mai 2021, 80–92. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/tribunale-speciale.

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A causa di numerosi problemi sociali, la giustizia cominciò ad essere più richiesta dalla società. Era urgente mente necessario un nuovo paradigma, con la creazione di procedimenti giudiziari speciali, basati sulla conciliazione, come mezzo alternativo di risoluzione dei conflitti come soluzione parziale. I tribunali speciali si sono evoluti molto dalla sua creazione, attraverso la legge 9.099/95, che si è rivelata estremamente importante per la riorganizzazione della giustizia, di fronte alle grandi richieste di cause legali. L’obiettivo di questo lavoro era quello di analizzare il ruolo del conciliatore nel tribunale civile virtuale speciale nella 4avara del tribunale civile speciale di Macapá AP, Amazônia, Brasile. Si conclude che c’è stata un’evoluzione storica dei giudici speciali, dalla sua attuazione attraverso la legge 9.099/95 alla costruzione dei suoi principi come la rapidità procedurale, l’informalità e, il tutto indicando la realizzazione di un processo più rapido ed efficiente. PROJUD e TUCUJURIS informatizzando i tribunali speciali sembrano essere importanti per l’ammodernamento del processo, rendendoli più semplici, veloci e accessibili a tutti e seguendo così le tendenze tecnologiche mondiali. I tribunali speciali nel loro complesso dovrebbero cercare di investire sempre più in conciliatori e azioni finalizzate alla conciliazione, come le settimane di conciliazione statali e nazionali, perché in tal modo vi sarà una grande possibilità che i casi nel sistema giudiziario acquisisano maggiore fluidità.
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Persano, Fabio. « Evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto (I) ». Medicina e Morale 60, no 4 (30 août 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.161.

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Negli Stati Uniti il dibattito sull’aborto è un tema sempre molto caldo. Questo saggio, diviso in due parti (la seconda parte sarà pubblicata sul prossimo numero della rivista) prova a ripercorrere l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto, evidenziando i cambiamenti che ciascuna decisione ha apportato al quadro giuridico precedente. In questa prima parte viene chiarito anzitutto il meccanismo di funzionamento del sistema di giustizia costituzionale statunitense e il ruolo della Corte Suprema Americana nell’ordinamento giudiziario. Viene poi dato spazio ai prodromi di Roe v. Wade (che è la prima sentenza importante in materia d’aborto), ed in particolare alle sentenze che hanno pronunciato il diritto all’uso degli anticoncezionali: fra queste Griswold v. Connecticut ed Eisenstadt v. Baird. È anche importante la decisione United States v. Vuitch del 1971, che già si occupa dell’aborto ed interpreta la Costituzione nel senso di una tendenza alla liberalizzazione. La sentenza più importante è comunque la ben nota Roe v. Wade (1973), cui è dedicata un’ampia trattazione, con particolare attenzione ai passaggi della motivazione della Suprema Corte che hanno portato ad affermare il diritto all’aborto nella scansione trimestrale che poi è stata imitata anche dal legislatore italiano. Nel presente saggio vengono avanzate dure critiche a Roe v. Wade, critiche condivise – oltretutto – da alcuni giudici della Corte Suprema Americana, di cui si riportano stralci dell’opinione dissenziente. Accanto a Roe v. Wade, è molto importante anche la meno nota sentenza Doe v. Bolton dello stesso giorno, che precisò cosa dovesse intendersi per “salute della donna”: tale fattore era stato ritenuto da Roe v. Wade decisivo ai fini del riconoscimento della libertà di abortire. Con Doe v. Bolton la salute della donna viene estesa fino a ricomprendere praticamente qualsiasi cosa. Questa prima parte si conclude con l’analisi di alcune decisioni successive a Roe e Doe, ed in particolare Webster v. Reproductive Health Services, che costituisce in parte già un passo in controtendenza rispetto a Roe. Nel prossimo numero della rivista vedremo quali ulteriori cambiamenti ci sono stati nella giurisprudenza costituzionale statunitense in materia d’aborto. ---------- Abortion debate is always a hot subject in the United States. This essay, divided into two parts (the second part is going to be published on the next issue of this review) tries to go along the development of U.S. constitutional case-law about abortion, pointing out the change that each judgement caused to the previous law picture. In this first part, the functioning of U.S. constitutional judicial system and the role of U.S. Supreme Court in its judiciary are primarily explained. Then, some space is given to the premonitory signs of Roe v. Wade (that is the first important judgement about abortion), and to the judgement in particular that delivered the right to contraception: Griswold v. Connecticut and Eisenstadt v. Baird. Also United States v. Vuitch in 1971 is important: this judgement is already about abortion and interprets the Constitution in the trend of permission. However, the most important judgement is Roe v. Wade (1973): a wide treatment is dedicated to it, particularly to the passages about the Supreme Court reasoning that affirmed abortion right in the trimestral sharing, imitated by the italian legislator too. In this essay there are hard blames to Roe v. Wade: moreover, a few Supreme Court judges agree with blames and extracts of dissenting opinion are reported. Next to Roe v. Wade, also the less-known judgement Doe v. Bolton is very important: it is contemporary to Roe and it stated precisely what was “woman health”: this element was considered decisive by Roe in order to recognize the abortion right. In Doe v. Bolton woman health was enlarged and took in almost everything. This first part ends up with the analysis of a few following Roe and Doe judgements; in particular Webster v. Reproductive Health Services is a partial coming back as to Roe. In the next issue we will see the further subsequent changes in U.S. constitutional case-law about abortion.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Profili giuridici dell’aborto in Irlanda. Peculiarità e prospettive della vicenda irlandese alla luce della legge Protection of Life During Pregnancy Act (2013) ». Medicina e Morale 62, no 4 (30 août 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.91.

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Dopo vivacissisimi dibattiti e diverse decisioni giudiziarie, il Parlamento irlandese ha approvato nel luglio 2013 la legge sull’aborto Protection of Life During Pregnancy Act (2013) che però non ha fatto cessare le discussioni né sopito le inquietudini. Il contributo, supportato da un’ampia documentazione, si muove contemporaneamente su tre piani: vengono esaminati i profili giuridici (costituzionali, referendari, legislativi e giurisprudenziali) della storia dell’aborto in Irlanda, evidenziando gli aspetti che rendono peculiare la vicenda irlandese rispetto a quella degli altri Paesi europei; affronta la questione dello statuto giuridico dell’embrione umano nell’ordinamento irlandese sia nell’ambito dell’aborto, sia in quello della fecondazione artificiale (diffusa nella prassi e legittimata dalla giurisprudenza); offre interpretazioni e prospettive concrete per tutelare la vita umana sin dal momento della fecondazione in un contesto che, invece, tende a sottrarre la protezione nei primi 14 giorni di vita dell’embrione umano. One of us, l’iniziativa dei cittadini europei, promossa sulla base del Trattato di Lisbona, si presenta come una straordinaria occasione per svolgere un ruolo di contenimento delle possibili derive negative della legge recentemente approvata e per mantenere nella società la consapevolezza che la dignità umana è uguale per tutti gli esseri umani, così tutti, sin dal concepimento, sono titolari del diritto alla vita. I cittadini irlandesi potrebbero confermare con la vastità delle adesioni a “Uno di noi” la stessa volontà manifestata nei referendum del 1983, del 1997 e del 2002: “lo Stato riconosce il diritto alla vita del bambino che deve nascere”. ---------- After several lively debates and judicial decisions, the Irish parliament passed a law on abortion in July 2013 Protection of Life During Pregnancy Act (2013) which, however, has not put an end to the discussion or calmed anxieties. The contribution, supported by extensive documentation, moves simultaneously on three levels: 1. examining the legal aspects (constitutional, referendums, legislation and judicial decisions) of abortion’s history in Ireland highlighting those that make that history unique compared to other European countries; 2. dealing with the question of the legal status of the human embryo into the Irish legal system regarding both abortion, and artificial insemination (widely practiced and legitimized by law); 3. offers interpretations and concrete prospects for protecting human life from the moment of fertilization in a context which, however, tends to deprive human life of protection in the first 14 days of life. One of us, the European citizens’ initiative, promoted on the basis of the Treaty of Lisbon, is presented as an extraordinary opportunity to play a role in limiting the possible negative tendencies of the law recently passed and to maintain awareness in society that human dignity is the same for all human beings. So everyone, from conception, is entitled to the right to life. In particular, One of us gives Irish citizens the great chance to confirm the same desire expressed in the referenda of 1983, 1992 and 2002 – “The State acknowledges the right to life of the unborn child” – by signing in great numbers the “One of Us” citizen’s initiative.
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