Articles de revues sur le sujet « Rischio di impresa »

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Marotta, Giuseppe, et Concetta Nazzaro. « Value portfolio in the multifunctional farm : new theoretical-methodological approaches ». RIVISTA DI ECONOMIA AGRARIA, no 2 (octobre 2012) : 7–36. http://dx.doi.org/10.3280/rea2012-002001.

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Résumé :
La creazione di valore e stata oggetto di significativa attenzione nel dibattito economico- agrario, nazionale e internazionale, degli ultimi anni, portando allo sviluppo di nuovi approcci teorici che hanno permesso di reinterpretare i processi di riposizionamento funzionale dell'impresa agricola (multifunzionale). In quest'ottica, percio, la multifunzionalita permette all'azienda di rispondere alle nuove istanze sociali, consapevoli e responsabili, produrre benessere collettivo, integrare il reddito, individuare percorsi di creazione di valore socialmente responsabile. In questo senso, si rinnova la tradizionale visione della multifunzionalita, la quale da strumento di giustificazione dell'intervento pubblico in agricoltura assume valore di vero e proprio fattore strategico di vantaggio competitivo. Il paper propone un modello teorico che consente di analizzare come i processi di boundary shift portino alla creazione di un "portafoglio di valori" (PV) (Marotta, Nazzaro, 2010; 2011a, 2011b), e a nuovi modelli di impresa agricola multifunzionale e multi-valore. Sul piano metodologico, l'utilizzo della Value Portfolio and Multifunctional Governance Analysis (VPMGA) (Marotta, Nazzaro, 2010; 2011a, 2011b), ha permesso di validare empiricamente il modello del PV, in specifiche filiere agroalimentari e sistemi rurali della Campania, secondo un approccio che, integrando e completando la value chain analysis e la governance value analysis, si pone come innovativo e meglio rappresentativo delle specificita dell'impresa agricola multifunzionale. I risultati hanno permesso di verificare come il boundary shift e, quindi, il PV, consentono di diversificare il rischio, in situazioni di crisi, rappresentando una strategia competitiva per le imprese multifunzionali rispetto alle imprese che conservano il solo core business tradizionale.
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Natale, Andrea. « Dopo la Thyssen ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2012) : 147–66. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002004.

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Résumé :
La sentenza sul caso Thyssen costituisce una svolta? O una presa di posizione ideologica della magistratura? O piuttosto una difficile sentenza su una altrettanto difficile questione di fatto? Il giudizio sulla responsabilitŕ penale degli imputati (e a che titolo) potrŕ eventualmente essere rivisto nei successivi gradi di giudizio. Ciň non toglie che la lettura della sentenza consente giŕ ora di prendere in considerazione dei fatti e trarre da essi dei giudizi. La tragedia della Thyssen di Torino rappresenta infatti un esempio paradigmatico delle mille questioni che si intrecciano nel mondo del lavoro: la crisi; le logiche di impresa che privilegiano il risparmio mettendo tragicamente a rischio la salute dei lavoratori; l'inefficacia dei controlli della pubblica amministrazione; la debolezza dei sindacati. E, sul versante della giurisdizione: la gestione di un processo difficile, con un'imputazione terribile; le reazioni dell'opinione pubblica; i modelli organizzativi delle procure; la specializzazione del magistrato
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3

Cuffaro, Nadia, et David Hallam. « "Land grabbing" nei Paesi in via di sviluppo : investitori esteri, regolamentazione e codici di condotta ». QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no 2 (juin 2011) : 131–49. http://dx.doi.org/10.3280/qu2011-002006.

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Résumé :
L'articolo tratta gli sviluppi recenti degli investimenti esteri diretti in agricoltura nei paesi in via di sviluppo (Pvs). Tre sono agli argomenti analizzati. Il primo č l'evidenza empirica sulla recente crescita delle acquisizioni di terra per usi agricoli nei paesi in via di sviluppo da parte d'investitori esteri (land grabbing) e la questione collegata del ruolo del controllo sulla terra nel processo d'internazionalizzazione dell'agricoltura dei Pvs. Il secondo sono i possibili rischi di tali progetti, derivanti essenzialmente dal fatto che l'attuale ondata di investimenti riguarda contesti in cui molti soggetti dipendono da diritti di proprietŕ sulla terra poco certi e sono perciň esposti al rischio di gravi perdite. Infine, si discute il possibile ruolo della responsabilitŕ sociale delle imprese e di un codice di condotta promosso su base internazionale nel mitigare tali rischi.
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Mattei, Marco Maria, Fabrizio Palmucci et Pietro Bonetti. « Analisi di sensitività al tasso di cambio : un'informazione utile per gli investitori ? » FINANCIAL REPORTING, no 2 (juin 2011) : 33–62. http://dx.doi.org/10.3280/fr2011-002003.

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Résumé :
Il lavoro analizza gli effetti dell'entrata in vigore dell'IFRS 7, emanato dallo IASB con lo scopo di aumentare l'informazione sull'esposizione delle imprese ai rischi di mercato. La nostra ricerca indaga l'utilità per gli investitori dell'analisi di sensitività al rischio di tasso di cambio fornita dalle società quotate italiane. I risultati mostrano che prima dell'introduzione dell'IFRS 7 il mercato stimava erroneamente l'esposizione al tasso di cambio, mentre successivamente la sensitività dei rendimenti al tasso di cambio sembra allinearsi con le esposizioni dichiarate. Dall'analisi, inoltre, emerge che l'informazione sull'esposizione riduce la sensitività dei volumi al tasso di cambio. I nostri risultati integrano la letteratura statunitense fornendo evidenze di come un'analisi di sensitività anchesia utile al mercato.
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Favaretto, Ilario, et Germana Giombini. « Crisi economica, criminalitŕ e vincoli di liquiditŕ delle imprese ». ARGOMENTI, no 31 (juin 2011) : 107–40. http://dx.doi.org/10.3280/arg2011-031004.

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Résumé :
Nel periodo della piů grande crisi economica internazionale dall'epoca della Grande Depressione, l'articolo pone luce sul tema delle infiltrazioni malavitose all'interno dell'economia legale analizzando un campione di imprese della provincia di Pesaro e Urbino. La crisi economica potrebbe aumentare il rischio di infiltrazioni malavitose indebolendo il controllo sociale e la capacitŕ sia delle imprese sia delle istituzioni di respingere le infiltrazioni malavitose; esacerbando le difficoltŕ finanziarie delle imprese; generando "anomia" nella misura in cui le imprese tendono a trovare una sorta di giustificazione morale alla decisione di operare nel sommerso o di ricorrere a fonti illecite di finanziamento quali unici strumenti possibili per la sopravvivenza dell'impresa stessa.
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Rossi, Salvatore. « Controtempo : una replica ». QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no 3 (septembre 2010) : 165–70. http://dx.doi.org/10.3280/qu2010-003012.

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Résumé :
Alcune repliche agli stimoli critici emersi dalla discussione che Tito Boeri, Susanna Camusso, Giancarlo Corsetti e Giulio Napolitano hanno fatto intorno alle tesi di Controtempo: sullo scenario internazionale, dominato da grandi squilibri macroeconomici e dalla necessitŕ di una gestione consapevole del rischio finanziario a livello globale; sui problemi di crescita dell'economia italiana e delle sue imprese; su quale struttura finanziaria possa meglio favorire la crescita dimensionale delle imprese; sul ruolo dei sindacati in un paese cosě cambiato dal tempo del loro primo sviluppo; sulla cultura giuridica e sul rischio che essa possa nuocere al progresso della nazione.
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Geron, Devis, et Luciano Greco. « Supporto pubblico al capitale di rischio : lezioni dalla crisi ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 3 (février 2013) : 97–124. http://dx.doi.org/10.3280/es2012-003008.

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Résumé :
L'articolo si prefigge di analizzare l'evoluzione, a cavallo degli ultimi anni di crisi, dell'intervento pubblico a supporto del capitale di rischio tramite strumenti innovativi di partnership con operatori privati. L'intervento pubblico origina da fallimenti del mercato del capitale di rischio, particolarmente nel segmento del venture capital, accentuati dalla crisi e segnatamente a scapito delle giovani piccole e medie imprese innovative, potenziale motore di sviluppo e crescita economica. Dopo un iniziale quadro di analisi degli strumenti in oggetto, l'articolo delinea il contesto internazionale per focalizzarsi sulla situazione italiana e regionale veneta. Dall'analisi delle esperienze considerate emerge innanzitutto come l'attenzione al contesto normativo e culturale sia un necessario complemento degli interventi pubblici di investimento diretto nel capitale di rischio. Inoltre, l'intervento pubblico nel medio-lungo termine deve risultare funzionale allo sviluppo del mercato privato, ed evitare di allocare eccessivi oneri a carico delle finanze pubbliche.
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Lucchese, Manuela. « La disclosure dei resoconti semestrali di gestione IAS-compliant. Evidenze empiriche sulle società quotate italiane ». FINANCIAL REPORTING, no 1 (mars 2012) : 75–112. http://dx.doi.org/10.3280/fr2012-001004.

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Nel presente lavoro ci si propone di analizzare empiricamente il livello di disclosure integrativa presentata nei bilanci infrannuali conformi allo IAS 34. In particolare, si cerca di capire in primis se, data la crescente complessità aziendale, sia riscontrabile un incremento del grado di dettaglio delle informazioni integrative pur nel rispetto dei requisiti minimi indicati dallo standard. Successivamente, si provvede a verificare se il diverso livello della disclosure rappresentata sia imputabile a talune caratteristiche specifiche delle imprese quali la dimensione aziendale, la redditività, la struttura finanziaria, il rischio di mercato ed il rischio d'impresa. Il campione utilizzato per l'indagine empirica include i bilanci semestrali di 64 imprese italiane quotate pubblicati nel periodo 2005-2009. I principali risultati dimostrano che a livello infrannuale non si rileva un significativo incremento del grado di dettaglio informativo e che variabili come un'ampia dimensione nonché una più elevata redditività giocano un ruolo determinante nelle politiche di disclosure.
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Barraud de Lagerie, Pauline, Élodie Béthoux, Arnaud Mias et Élise Penalva-Icher. « Tra attuazione e dibattito : primi insegnamenti dalla legge francese del 2017 sul dovere di vigilanza delle imprese ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 37–51. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169003.

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Résumé :
Il saggio esamina la legge francese del marzo 2017 sul dovere di vigilanza delle imprese multi-nazionali attraverso la lente dei principali attori coinvolti nel processo di attuazione. La tesi principale si appunta sulla "managerializzazione£ della legge operata dai professionisti della vigilanza, figure interne ed esterne alle imprese multinazionali, che rischia di influenzare il modo in cui la giurisprudenza interpreterà la portata degli obblighi di vigilanza disposti dalla medesima legge.
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Teresa Cuomo, Maria, Oscar De Franciscis et Alex Giordano. « La rimodulazione strategica del modello di business. L'integrazione tra agri-food e turismo ». ESPERIENZE D'IMPRESA, no 2 (janvier 2021) : 51–67. http://dx.doi.org/10.3280/ei2018-002004.

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L'ampliamento dell'offerta produttiva con attività non appartenenti alle tradizionali aree di mercato delle imprese sta avanzando in specie nel segmento alimentare. Questa nuova impostazione travalica così il tradizionale approccio di tipo "core business", immaginando una logica di "non-core business", di contagio fecondo tra filiere produttive contigue in grado spesso di potenziare imprese e aree geografiche. Lo scenario che emerge dalla nuova alternativa strategica quindi parte dal presupposto che il non-core stimola il core, modificando completamente i tratti di una specifica organizzazione imprenditoriale. Le novità sperimentali fornite da questi business, laddove si manifestano con successo, riescono a produrre alcuni vantaggi fondamentali che vanno dalla diversificazione del rischio d'impresa allo sviluppo del fatturato e delle quote di mercato fino all'innovazione di prodotto in chiave di maggiore sostenibilità. In altri termini, il non-core - che nel caso di un'azienda produttiva a vocazione agricola può configurarsi nell'attività ricettiva, ristorativa e del commercio di produzioni tipiche legate al terroir - può fungere da traino rispetto al business tradizionale diventandone così il nuovo core in una virtuosa spirale di sviluppo.
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Severini, Simone, et Claudia Cupidi. « Le assicurazioni agricole in Italia : evoluzione e prospettive alla luce della riforma della Pac ». QA Rivista dell'Associazione Rossi-Doria, no 4 (janvier 2013) : 61–96. http://dx.doi.org/10.3280/qu2012-004003.

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Résumé :
Le assicurazioni agricole in Italia: evoluzione e prospettive alla luce della riforma della Pac Considerando che la gestione del rischio puň incrementare la competitivitŕ delle imprese agricole, dal 2009 la politica agricola comune (Pac) interviene con varie misure anche a sostegno delle assicurazioni agricole. Le recenti proposte di riforma della Pac prevedono di spostare queste misure nelle politiche di sviluppo rurale e di introdurre un nuovo strumento di stabilizzazione dei redditi. Questo articolo analizza la recente positiva evoluzione del comparto assicurativo in Italia mostrando che esso č ancora relativamente poco radicato soprattutto nell'Italia centro-meridionale. Successivamente sono analizzate le opportunitŕ e i limiti delle recenti proposte di riforma della Pac.
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Della, Lucia Maria, et Federica Buffa. « Il ruolo dell'attore pubblico e della destination management organisation nel marketing delle destinazioni community-type. Uno studio esplorativo ». MERCATI & ; COMPETITIVITÀ, no 4 (décembre 2011) : 63–80. http://dx.doi.org/10.3280/mc2011-004006.

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Résumé :
Il marketing territoriale sostiene la forza competitiva delle destinazioni turistiche facendo leva sulla capacitÀ dei territori di esprimere una strategia condivisa. Nelle destinazioni community-type, la frammentazione dell'offerta rischia di limitare le opportunitÀ strategiche di tale strumento ed identifica nell'e nellai soggetti capaci di conferire una dimensione sistemica al territorio in quanto presupposto per elaborare una strategia turistica condivisa. Il paper offre un contributo scientifico al tema indagando, da un lato, il ruolo di tali soggetti nel marketing territoriale della Valle di Fassa in quanto tipico esempio di destinazione community-type, dall'altro, le implicazioni del destination marketing sulla competitivitÀ delle imprese alberghiere della valle.
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Di Taranto, Enrico. « Il co-branding nell'industria alberghiera : un caso di studio ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 2 (décembre 2010) : 247–63. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-002003.

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Résumé :
Il presente lavoro si colloca all'interno del filone di studi che approfondisce le potenzialitŕ e i rischi degli accordi di co-branding nel settore turistico-alberghiero. La formazione di tali accordi č generalmente finalizzata ad allargare il raggio d'azione delle marche coinvolte, ad incrementarne la reputazione al fine di entrare in nuovi mercati, comprendere e presidiare nuove frontiere tecnologiche, ridurre i costi attraverso le economie di scala e/o di condivisione nonché rinnovare l'immagine aziendale (Collesei e Checchinato, 2007; Busacca e Bertoli, 2006). Se fino ad anni relativamente recenti tali accordi hanno riguardato soprattutto le relazioni di tipo verticale e orizzontale, negli ultimi tempi sono andati invece acquisendo rilevanza gli accordi di tipo laterale, in cui la relazione per la condivisione della marca s'instaura fra imprese che operano in settori merceologici differenti: i partner sono cioč aziende che, pur collaborando in alcune attivitŕ, mantengono la propria vocazione a competere in ambiti distinti (Bertoli, 1995; Della Corte e Sciarelli, 2003). In particolare, obiettivo del lavoro sarŕ quello di presentare una iniziativa di cobranding laterale sviluppata da due imprese di grande tradizione e operanti in settori differenziati: l'Hotel "Il San Pietro" di Positano - tra gli alberghi piů prestigiosi al mondo - e la Ceramica Stingo - antica manifattura di maioliche artistiche protagonista del panorama proto-industriale dell'area napoletana. Due imprese, dunque, lontane per settore di attivitŕ, ma vicine per allure, tradizione e qualitŕ, hanno dato vita ad una efficace simbiosi che testimonia come marchi di eccellenza possano interagire, potenziarsi a vicenda e, per quanto riguarda il settore turistico, rappresentare un peculiare fattore di attrattivitŕ di cui l'impresa ricettiva deve dotarsi per posizionarsi in una situazione di vantaggio rispetto ai concorrenti.
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Leghissa, Giovanni. « Bellezza e tristezza, l'organizzazione nell'etŕ del neoliberalismo compiuto ». EDUCAZIONE SENTIMENTALE, no 16 (septembre 2011) : 133–43. http://dx.doi.org/10.3280/eds2011-016010.

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Nella Germania nazista, giŕ nel 1934, fu creato il Büro für die Schönheit der Arbeit, che aveva come finalitŕ il miglioramento delle condizioni di vita sul posto di lavoro. Dall'analisi di questo episodio, a lungo dimenticato, della storia del taylorismo, si passa all'analisi delle nuove forme di organizzazione, tipiche dell'impresa strutturata "in rete". Pur abissalmente diversa da qualsiasi forma-impresa inserita in un contesto politico totalitario, anche l'organizzazione contemporanea spesso rischia di non sottrarsi alle critiche che Foucault muove nei confronti di quelle forme di governo che hanno di mira la vita degli individui al fine di instaurare sottili forme di controllo. Il saggio si conclude ipotizzando che sia ancora possibile, tuttavia, arginare le derive biopolitiche della vita organizzativa contemporanea riattivando il modello classico della Bildung: se l'impresa č comunque luogo di formazione, cioč luogo in cui si produce senso, si tratterŕ allora di educare gli individui ad affinare quello spirito critico che serve non solo a costruire la cosiddetta "cultura d'impresa", ma anche a formare cittadini autonomi e responsabili.
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Alpa, Guido. « Quale modello di governo dell'economia in Italia ? » ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 1 (octobre 2011) : 7–14. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-001001.

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Résumé :
Le ragioni della crisi che ha investito l'economia globale, e quindi anche il sistema italiano, sono state identificate con una certa approssimazione, ma la discussione č ancora in corso; occorrerŕ ancora tempo per comprendere appieno il fenomeno. In ogni caso, le prime analisi denunciano una sequenza nella quale hanno avuto effetto causale , tra gli altri, alcuni fattori: la crisi del mercato immobiliare negli Stati Uniti, la conclusione di mutui "subprime", la diffusione di contratti derivati e prodotti finanziari ad alto rischio, l'inattendibilitŕ dei criteri di rating, e, piů in generale, la progressiva prevalenza dell'economia finanziaria sulla economia reale Gli orientamenti delle autoritŕ nazionali si sono divisi in tre diversi modi di operare: l'intervento ad adiuvandum delle imprese in crisi e a sostegno del sistema finanziario; l'astensione da qualsiasi interferenza con la naturale evoluzione della situazione, ritenendosi sufficiente la smithiana "mano invisibile" a porre rimedio alla crisi; l'assenza di decisioni e quindi di provvedimenti, posizione che si avvicina alla soluzione astensionista, ma che si connota per la carenza di una valutazione complessiva delle cause e dei possibili rimedi. In questo contesto appare opportuno un ripensamento di tutte le componenti del sistema economico, e tra esse le tipologie di governance delle societŕ.
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Stentella, Danilo. « Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (juin 2022) : 233–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-002002.

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Résumé :
La reintroduzione in Italia di un meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti politici, la cui entità venisse collegata direttamente e in via almeno prevalente a una percentuale significativa degli utili generati dalle partecipazioni statali, potrebbe determinare da parte dei leader politici una maggiore propensione alla scelta di management capace e l'adozione di un efficace sistema di verifica delle procedure di gestione di questo patrimonio pubblico. Si potrebbe ridimensionare drasticamente per questa via la piaga apparentemente endemica e cronica del clientelismo dei colletti bianchi di alto livello e realizzare contestualmente una gestione della proprietà pubblica più efficiente, di tipo finalmente privatistico, se proprio vogliamo assegnare a questa categoria una valenza cogente. Le riforme di politica economica introdotte negli ultimi decenni dai governi dei paesi più industrializzati sono state fortemente condizionate dalla dottrina del New Public Management, un approccio radicale, capace di compromettere l'integrità strutturale ed etica del settore pubblico subordinando la giustizia sociale all'efficienza economica, una trasformazione caratterizzata dal taglio della spesa pubblica che ha travolto anche un fondamentale istituto del sistema democratico, i partiti politici. Purtroppo i trascorsi delle imprese pubbliche hanno fortemente agevolato quelle riforme, in quanto per un certo periodo storico queste hanno mostrato una tendenza cronica alla bassa produttività, rispetto alle imprese private, anche a causa delle politiche clientelari e dell'uso intensivo del fattore lavoro. Poiché elementi di servizio pubblico ed elementi di business convivono soprattutto nel settore delle public utilities, potenzialmente capace di generare reddito, le imprese pubbliche possono rappresentare un'utile e prudente forma di diversificazione dei ricavi per la finanza pubblica, in grado di ridurre sensibilmente i rischi di liquidità, ancor di più in un contesto storico di crisi finanziarie ed economiche internazionali ricorrenti. Il finanziamento pubblico dei partiti politici è stato introdotto nel 1974 con la L. 195/1974 per contrastare le collusioni con i grandi poteri economici, già sorte negli anni precedenti. È stato completamente abolito con D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, lasciando spazio ad una crescente attività di lobbying e finanziamento indiretto ai partiti. La domanda a cui questo elaborato cerca di rispondere è: può l'azienda pubblica essere gestita in modo efficiente dallo Stato, produrre entrate e servizi per la comunità, senza dare luogo a risultati di gestione cronicamente negativi e contribuire a finanziare il diritto costituzionalmente garantito di organizzarsi in partiti politici, finanziando il loro meccanismo?
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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Menis, Claudio. « Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Simonetti, Lucia. « Finanza sostenibile e banche centrali. Nuovi attori per una geografia finanziaria in evoluzione. » Bollettino della Società Geografica Italiana, 29 septembre 2022, 3–14. http://dx.doi.org/10.36253/bsgi-1622.

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Résumé :
All’interno di uno scenario in mutamento, in bilico tra crisi climatica e crisi pandemica, e aggravato dai recenti eventi bellici, le banche centrali sono andate ritagliandosi nuovi margini di azione in favore di una ecologizzazione della politica monetaria. Il contributo si propone di indagare sul nuovo ruolo di queste istituzioni al fine di determinare la portata concreta degli effetti della loro azione sul clima, tenendo conto delle possibili contraddizioni, in particolare in relazione al rispetto del principio della neutralità di mercato. A tal fine, viene innanzitutto proposta una rassegna essenziale della letteratura sulla geografia finanziaria, in cui si cerca di coniugare il concetto di sostenibilità con quello di finanza. Successivamente, viene esaminato il concetto di rischio climatico nella finanza e l’impegno della BCE in relazione alla diffusione della conoscenza e al reporting dei rischi. Se il rischio climatico fosse prezzato adeguatamente, infatti, le attività e le imprese più esposte risulterebbero meno apprezzate, indirizzando il sistema finanziario verso una maggiore sostenibilità. In tale situazione, le banche centrali potrebbero perseguire la neutralità di mercato senza allontanare il sistema economico dalla neutralità carbonica.
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Raimondo, Pierluigi, et Luca Zambelli. « COVID E SPORT. L’ESIGENZA DI NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO ». Diritto Dello Sport 1, no 1 - 2020 (14 juillet 2020). http://dx.doi.org/10.30682/disp0101a.

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Résumé :
Lo scopo dell’articolo è quello di verificare come, dopo la pandemia di COVID-19, le società possano riprendere la propria attività in massima sicurezza. Vengono analizzate le norme d.lgs. 81/2008 in comparazione con le Linee guida del Governo, con le conseguenti responsabilità per la loro inosservanza. L’articolo indica la strada operativa che le società sportive dovranno attuare per prevenire il rischio da contagio, gestendolo come qualsiasi rischio derivante da un possibile infortunio sul lavoro, ma estendendo i presidi di sicurezza anche ai frequentatori degli impianti. Vengono offerti spunti di riflessione sull’intervento degli enti locali nella gestione degli impianti e sull’importanza della collaborazione tra società sportive, Asl ed enti locali nel monitoraggio della salute pubblica, nonché uno sguardo alla crescente rilevanza mediatica degli eSports nel contesto della pandemia.
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Vulcano, Marcella. « La prevenzione mite : amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario ex artt. 34 e 34 bis del codice antimafia ». Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata 7, no 3 (1 mars 2022). http://dx.doi.org/10.54103/cross-17445.

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Il contributo pone l’accento sulla “prevenzione mite”, strumento diretto a neutralizzare i condizionamenti criminali occasionali su realtà economiche sane, nella ricerca di un bilanciamento tra il libero esercizio dell’attività d’impresa ed un’efficace prevenzione dell’infiltrazione mafiosa nell’economia legale. L’autrice descrive l’emergere della logica recuperatoria delle imprese incise da condizionamenti criminali volta all’anticipazione dell’intervento repressivo, non senza evidenziare le lacune normative che, in mancanza di un intervento di razionalizzazione definitiva della materia, rischiano di asfissiare la capacità applicativa di istituti dalle grandi potenzialità e portata innovativa come il controllo giudiziario delle aziende.
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Ferri, Giovanni. « Misure Del Rischio Di Credito Nel Finanziamento Delle Imprese E Incidenza Dei Prestiti in Default : Un'Analisi Comparata Per Le Banche Europee (Credit Risk Measures in the Financing of Companies and Percentage of Defaulted Loans : A Comparative Analysis for European Banks) ». SSRN Electronic Journal, 2016. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2931500.

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