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Articles de revues sur le sujet « Risarcimento danno »

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Cocuccio, Mariafrancesca. « Contratto di viaggio e non risarcibilità del danno per lievi disservizi ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 19 (février 2018) : 73–96. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-019004.

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Résumé :
Con la sentenza in commento, la Corte d'Appello di Bologna ha affrontato la questione della responsabilità del tour operator e del danno da vacanza rovinata, stabilendo che il relativo risarcimento implica la necessità di superare un certo grado di offensività, dimostrato dalla gravità del lesione. La gravità del danno e il rigore del filtro del danno riducono l'equilibrio tra il principio di solidarietà nei confronti della vittima e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno morale è dovuto solo se il livello di tolleranza è superato e il danno non è di poco conto
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Riverso, Roberto. « Le statuizioni civili della sentenza Thyssen ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2012) : 167–76. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-002005.

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Résumé :
La parte della sentenza Thyssen dedicata al risarcimento delle parti civili risulta conforme alla piů evoluta giurisprudenza in materia di danni e legittimazione degli enti collettivi; essa appare comunque di notevole importanza segnando un punto di non ritorno nelle istanze risarcitorie in materia di sicurezza sul lavoro. Pur non potendosi discutere del risarcimento dei danni alle vittime e ai loro familiari piů diretti, liquidati prima dell'apertura del dibattimento, la drammaticitŕ dei fatti oggetto del giudizio č comunque penetrata in tutta la sua entitŕ e sotto diversi importanti profili, anche nelle statuizioni civili. Grazie alla presenza di ben 52 parti civili di diversa origine e natura (enti territoriali, associazioni, lavoratori, familiari) sono confluite nel processo autentiche istanze democratiche e partecipative; e sentimenti di natura collettiva; che hanno contribuito a rendere piů visibile la ferita inferta sul tessuto sociale e civile di una popolazione intrisa, per risalente tradizione storica, di cultura industriale e sindacale; oltre che a dare rappresentanza piů vera alla cognizione del dolore collettivo prodotto sulla comunitŕ interessata. Anche nella liquidazione del danno i giudici hanno operato con realismo e congruitŕ, discostandosi da logiche puramente tabellari e modulando i risarcimenti in modo affatto simbolico, in funzione del criterio guida attribuito alla gravita degli eventi.
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Ranieri, Francesco. « Fatto illecito civile. Danneggiati italiani e stranieri a confronto. Tutela risarcitoria differenziata ? » DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 72–90. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002005.

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Résumé :
Sommario: Introduzione: italiani e stranieri di fronte al risarcimento del danno da fatto illecito; condizione di reciprocitŕ e misura del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale - 1. Straniero e condizione di reciprocitŕ ex art. 16 preleggi (Regio Decreto 16.3.1942 n. 262) - 1.1. L'evoluzione giurisprudenziale in relazione al danno biologico - 1.2. L'evoluzione in relazione al danno morale ed al danno da perdita irreversibile del rapporto parentale - 1.3 L'evoluzione in relazione al danno patrimoniale - 2. Il danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale spettante ai congiunti residenti all'estero per la morte del familiare avvenuta in Italia. I due opposti orientamenti giurisprudenziali dei giudici di merito: liquidazione differenziata in base al rapporto di valore monetario tra l'euro e la moneta estera e liquidazione uguale per tutti - 2.1. Le argomentazioni a sostegno del secondo orientamento - 2.2. Danno punitivo, danno compensativo-satisfattivo, danno risarcitorio - 2.3. Il danno da morte del familiare. Dal danno morale soggettivo al danno esistenziale al danno non patrimoniale da perdita irreversibile del rapporto parentale - 2.4. Criteri-guida e limiti della liquidazione equitativa del danno ad opera del giudice ex artt. 2056 e 2057 c.c. L'art. 2058 co. 2 cod. civ. a tutela del soggetto danneggiante per l'ipotesi in cui la reintegrazione specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore - Conclusioni: l'evoluzione giurisprudenziale dalla "sentenza Gennarino" al danno biologico al danno non patrimoniale da perdita irreversibile di un familiare.
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Soldati, Nicola. « Danno da vacanza rovinata e risarcimento del danno provocato da terzi ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 25 (octobre 2019) : 133–58. http://dx.doi.org/10.3280/dt2019-025007.

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Bompiani, Adriano. « Le proposte emendative degli artt. 9, 24, 32 della Costituzione approvate di recente dal Senato ». Medicina e Morale 41, no 4 (31 août 1992) : 635–61. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1992.1094.

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Résumé :
In questa II parte (la I parte è stata pubblicata nel fascicolo 2/92 alle pp.233-255) l'autore affronta la questione della salubrità degli ambienti di vita e di lavoro sotto l'aspetto del diritto, soffermandosi in particolare sul concetto di "danno alla salute" e "danno biologico". Un ampio paragrafo viene dedicato al problema del risarcimento del danno in riferimento del danno alla salute; alcuni cenni vengono fatti al recente processo di espansione del danno alla salute dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale.
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Orrů, Elena. « Cancellazione del volo e risarcimento del danno supplementare ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 7 (août 2013) : 28–43. http://dx.doi.org/10.3280/dt2013-007003.

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Montanari, Matteo. « Danno da vacanza rovinata da sinistro stradale ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 300–328. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020007.

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Résumé :
Si sta facendo strada in giurisprudenza un orientamento volto a riconoscere profili di illiceità alla violazione del diritto di godere di una vacanza organizzata. La possibilità di risarcire il danno da vacanza rovinata va comunque analizzata secondo i principi fissati dalla Suprema Corte con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, al fine di evitare una dilatazione indiscriminata del perimetro di tale danno. L'analisi di cui sopra dovrebbe essere condotta in maniera rigorosa al fine di evitare possibili tentativi di aggirare la valutazione del pregiudizio costituzionalmente individuato, che dovrebbe presiedere alla liquidazione del danno non patrimoniale diverso da quello normativamente stabilito.
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Srubek, Tomassy Chiara. « Ritardata partenza del volo aereo e risarcimento del danno ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 8 (octobre 2013) : 179–85. http://dx.doi.org/10.3280/dt2013-008005.

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Benelli, Gianfranco. « Attività di ristorazione, immissioni rumorose e risarcimento del danno ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 1 (janvier 2011) : 91–108. http://dx.doi.org/10.3280/dt2011-001008.

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Orti, Francesca. « Wedding package e danno da "vacanza rovinata" ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 35 (avril 2022) : 65–90. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035005.

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Résumé :
Il Tribunale di Firenze ha respinto, per mancanza di prova, la domanda di risarcimento del danno da "vacanza rovinata" proposta da una coppia che, dopo aver acquistato un pacchetto turistico comprendente la celebrazione del matrimonio su una spiaggia delle Hawaii, aveva lamentato alcune carenze, quali: la vista della camera sul campo da Golf invece che sull'Oceano, come previsto nel catalogo, la celebrazione della cerimonia su una spiaggia diversa da quella pattuita; il mancato riconoscimento del matrimonio in Italia per as-senza della convalida dell'Apostille. L'A., delineato il quadro normativo e richiamati i precedenti giurisprudenziali in tema di "danno da vacanza rovinata" in relazione ai viaggi di nozze, ha rimarcato il dovere d'informazione dell'operatore turistico nell'asimmetria informativa col turista/consumatore, anche con riferimento ai profili di pubblicità ingannevole per mancato riscontro con il catalogo informativo
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Della, Rosa Andrea. « Ritardo del volo e compensation : l'intollerabile risarcimento di un danno tollerabile ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 9 (janvier 2014) : 295–312. http://dx.doi.org/10.3280/dt2013-009004.

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Faletti, Elena. « Assenza paterna e diritto del figlio minore al risarcimento del danno ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (septembre 2012) : 417–34. http://dx.doi.org/10.3280/mg2012-003053.

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Ghezzi, Morris L. « Risarcimento per danno da diffamazione a mezzo stampa : una ricerca empirica ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (décembre 2009) : 51–58. http://dx.doi.org/10.3280/sd2009-002003.

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Résumé :
- This article describes the results of empirical research that analysed the area of civil cases and criminal proceedings requesting the payment of damages for press libel deriving from articles and books published by one of Italy's leading publishers. Covering the period from 1 January 2000 to 31 December 2006, the cases total 162 in civil proceedings and 245 for criminal libel. In each case, the document studied was the final one for each level of judicial decision-making, or the act of agreement between the parties, in cases when they reached an out-of-court settlement. The survey selected two categories from the entire field of people who initiated proceedings, that of magistrates (the judiciary and public prosecutors) and that of politicians, grouping all the remaining ones into a single macro-category dubbed "others". The statistical results indicate clearly that the quantitatively greater payments of damages are attributable to the category of the magistrates. In addition, the average length of the judicial proceedings also varies with the category to which the plaintiff belongs; in particular, it increases significantly in the case of magistrates taking action for criminal libel and is reduced when the same category takes action for civil libel. So clear is the reading of the quantitative results in numerical terms that the author preferred to offer no interpretation of the data compiled, leaving them to speak to readers for themselves.
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Leanza, Calogero. « Trasporto ferroviario : negato il risarcimento del danno non patrimoniale da disservizi minimi ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 31 (décembre 2020) : 85–106. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-031005.

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Valore, Paola. « Responsabilità del tour operator, incidente aereo e risarcimento del danno da morte ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 15 (septembre 2016) : 294–304. http://dx.doi.org/10.3280/dt2015-015004.

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Arcangeli, Giulia. « Dovere di protezione dell'albergatore per danni alla persona dovuta al fatto penale di terzi ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 35 (avril 2022) : 105–29. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-035009.

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Résumé :
La High Court of Justice esamina un caso di richiesta di risarcimento del danno, fisico e psichico, subito dalle ospiti di un hotel aggredite da un estra-neo introdottosi durante la notte. Precisato il diverso approccio del modello degli ordinamenti anglosassoni sul tema della responsabilità dopo una breve disamina del contratto di albergo, si approfondiscono analogie e differenze sulla responsabilità dell'albergatore tra civil law e common law, facendo specifico riferimento agli "obblighi di protezione", con una proiezione sul possibile esito del giudizio in Italia
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Ancis, Luca. « Il risarcimento del danno da abbandono in aeroporto per la Corte di Cassazione ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 17 (décembre 2017) : 67–76. http://dx.doi.org/10.3280/dt2016-017006.

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Ruggiero Perrino, Claudia. « Responsabilità del vettore aereo per smarrimento del bagaglio e risarcimento del danno esistenziale ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 33 (juin 2021) : 87–108. http://dx.doi.org/10.3280/dt2021-033005.

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Giorgi, Gloria. « Risarcimento del danno da ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 37 (décembre 2022) : 283–96. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-037012.

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Scapin, Andreia. « Alcune riflessioni sulla responsabilità civile dell’Amministrazione Finanziaria brasiliana nell’era dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e il Mercosur ». Revista de la Facultad de Derecho de México 69, no 275-2 (11 novembre 2019) : 919. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2019.275-2.71126.

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Résumé :
<p>Il presente lavoro ha come scopo quello di identificare se l’ordinamento giuridico<br />brasiliano permetta o meno all’interprete di questo sistema normativo, attraverso l’analisi<br />e lo studio delle norme giuridiche previste nella Costituzione Federale del 1988, nel<br />Codice Tributario Nazionale e nel Codice Civile, di imputare all’Amministrazione<br />Finanziaria brasiliana il dovere giuridico di risarcimento del danno sopportato dal<br />contribuente; nonché la rilevanza di questo dovere nell’era del accordo commerciale tra<br />l’Unione Europea e il Mercosur. La ricerca permette la comprensione di alcune delle<br />peculiarità del Diritto Tributario brasiliano che sin dalle origini e nel corso di tutto il suo<br />processo di consolidazione è stato fortemente influenzato dalla dottrina italiana.<br />Parole chiave: norme giuridiche, responsabilità civile, danno, tassazione, processo di<br />integrazione.</p>
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Cirillo, Giovanni. « Ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, compensazione pecuniaria e risarcimento del danno non patrimoniale ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 16 (septembre 2017) : 45–56. http://dx.doi.org/10.3280/dt2016-016005.

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Bisanti, Filippo. « La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l'illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 329–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020008.

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Résumé :
Nella sentenza in esame, il Tribunale di Bologna individua alcuni principi particolarmente interessanti per quanto riguarda la responsabilità civile nell'ambito delle competizioni sportive (settore questo caratterizzato da un'articolata normativa). Nel caso di specie, durante una partita dilettantistica di rugby, un giocatore colpisce volontariamente con un violento calcio uno degli avversari fuori dalla fase attiva del gioco. A seguito del procedimento l'obbligo di risarcimento non è gravato esclusivamente sul responsabile materiale del fatto (l'atleta), data l'assenza di un collegamento funzionale tra la condotta e il gioco praticato, ma anche sulla società sportiva dilettantistica dell'atleta. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale sottolinea come il potere di gestione e vigilanza della società sportiva dilettantistica sugli affiliati ed i benefici che la società sportiva trae dalle prestazioni degli atleti debbano portare alla possibilità di stabilire una responsabilità extracontrattuale in capo a quest'ultima di cui all'art. 2049 c.c. Infatti, dopo l'analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità dei maestri e degli appaltatori, il Giudice condanna in solido la società sportiva dilettantistica e gli atleti al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dall'atleta nei confronti dell'avversario, anche se l'atto illecito è stato commesso al di fuori di una fase di gioco attiva ed è stato commesso intenzionalmente, perché tale circostanza non è ritenuta sufficiente a interrompere il nesso diretto di causalità, non essendo una condotta totalmente estranea al rapporto tra le parti
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Cafarelli, Serena. « Perdita del bagaglio nel trasporto aereo : responsabilità del vettore e risarcimento del danno da vacanza rovinata ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 36 (août 2022) : 1–9. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-036015.

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Cafarelli, Serena. « Perdita del bagaglio nel trasporto aereo : responsabilità del vettore e risarcimento del danno da vacanza rovinata ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 36 (août 2022) : 240–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2022-036014.

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Cocuccio, Mariafrancesca. « Luna di miele "amara" : inadempimento del tour operator e risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 9 (janvier 2014) : 357–69. http://dx.doi.org/10.3280/dt2013-009008.

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Sobbrio, Paola. « Diritto all'informazione, partecipazione democratica del consumatore e Ogm ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2010) : 79–126. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003005.

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Résumé :
Il consumatore di alimenti prodotti con l'utilizzo di Ogm o che li contengono, ha diritto ad essere informato sia della loro immissione in commercio quanto dell'emissione deliberata nell'ambiente di questi organismi. Il diritto all'informazione non si limita ai soli strumenti dell'etichettatura e della tracciabilità ma si estende alla possibilità , prevista da diverse normative, per il cittadino/consumatore di rivolgersi alle Autorità competenti per richiedere tutte quelle informazioni da cui egli può trarre conoscenze sullo stato tanto dell'emissione nell'ambiente quanto dell'immissione in commercio degli Ogm. Le Autorità , inoltre, devono effettuare consultazioni pubbliche in merito alle decisioni da prendere in entrambe queste fasi. Tali consultazioni, per come vengono effettuate, non conferiscono effettività a tale diritto minando così il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini e facendo venire meno la possibilità che il diritto all'informazione si traduca in uno strumento di partecipazione democratica che crei le condizioni per una "co-produzione di conoscenza". Questo comporta una violazione del diritto all'informazione fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
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Tincani, Chiara. « La Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale e il risarcimento del danno per ritardo nella riconsegna del bagaglio ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 16 (septembre 2017) : 34–44. http://dx.doi.org/10.3280/dt2016-016004.

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Giorgi, Gloria. « Il diritto del passeggero al risarcimento del danno in caso di ritardo del volo operato da un vettore non comunitario ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 27 (mars 2020) : 442–78. http://dx.doi.org/10.3280/dt2019-027006.

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Graham, J. A. « Zilioli, C., Il risarcimento del danno derivante da incidenti industriali transnazionali, Giuffre Editore, Milano, 1995, ISBN 88-14-05499-1. » Uniform Law Review - Revue de droit uniforme 1, no 4 (1 décembre 1996) : 795. http://dx.doi.org/10.1093/ulr/1.4.795.

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Śliwoska, Aleksandra. « LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE ED IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN FAVORE DEL PASSEGGERO PER IL VOLO IN RITARDO O CANCELLATO. STUDIO DELLE BUONE PRASSI ATTUALI ». Zeszyty Prawnicze 19, no 4 (4 février 2020) : 257–82. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2019.19.4.10.

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Di Luca, Natale Mario, et Gianluca Montanari Vergallo. « War pensions schemes : at the root of a set of medico-legal criteria as current as ever ». Rivista di Psicopatologia Forense, Medicina Legale, Criminologia 22, no 1-2-3 (27 décembre 2017) : 35–38. http://dx.doi.org/10.4081/psyco.2017.12.

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Résumé :
The following report has been devised in an attempt to address and elaborate on the medico-legal assessment criteria applicable to warrelated damages, in light of the Presidential Decree n. 915, 23rd, December 1978, by drawing comparisons among workplace-injury legislation, welfare systems, and the conventional standards within medico-legal doctrine. Among the elements herein analyzed: a) analytical criteria, expecting an overhaul and thorough implementation of injury case records; b) quality and quantity-related adjectivization such as «grave» and «remarkable»; c) the irrelevance of residual functional capabilities that do not provably affect one’s capacity to successfully engage in any given type of work; d) the assessment of multiple, permanent impairment instances, whether they be homogeneous, heterogeneous, monocrone (i.e. arising from a single event), policrone (resulting from multiple events), concurrent or coexisting; e) the definition of organ; f) the concept of paired organs; g) partial loss of the left-over organ. The paper’s authors ultimately highlight the enduring quality of the medico-legal criteria inherent to the legislation at hand, which, however, ought to be overhauled and updated in order to better reflect the conceptual developments that have occurred with regards to damage compensation in tort law and workplace injuries and occupational disease, which have given rise to the concept of biological damage as a basic one, worthy of redress in itself, regardless of further workrelated consequences. ---------- Il presente contributo analizza i criteri medico-legali di valutazione del danno patito a causa della guerra alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, operando un raffronto sia con i criteri previsti dalle leggi in materia di infortuni sul lavoro e di previdenza sociale sia con le tradizionali acquisizioni della dottrina medico-legale. In particolare, vengono analizzati: a) il criterio analogico, auspicando la revisione e l’adeguata implementazione della casistica delle menomazioni; b) le aggettivazioni qualiquantitative, come «grave» e «notevole»; c) l’irrilevanza di quelle residue capacità funzionali che non presentino alcuna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro; d) la valutazione delle menomazioni plurime a carattere permanente, a seconda che siano omogenee, eterogenee, monocrone, policrone, concorrenti o coesistenti; e) il concetto di organo; f) la nozione di organo pari; g) la perdita parziale dell’organo superstite. Gli autori concludono evidenziando la perdurante qualità dei criteri medico-legali previsti dalla normativa in esame, la quale, tuttavia, dovrebbe essere aggiornata per tenere conto dell’evoluzione concettuale intervenuta in sede sia di risarcimento del danno in responsabilità civile sia di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, che ha introdotto la nozione di danno biologico quale danno di base, già di per sé meritevole di tutela indipendentemente da ulteriori conseguenze di carattere lavorativo e lucrativo. ---------- Este trabajo analiza los criterios médico-legales para evaluar el daño sufrido como resultado de la guerra a la luz del Decreto Presidencial n. 915 del 23 de diciembre de 1978, haciendo una comparación tanto con los criterios establecidos por las leyes sobre accidentes de trabajo y seguridad social como con las adquisiciones tradicionales de doctrina médico-legal. En particular, se analizan: a) el criterio analógico, esperando la revisión y la implementación adecuada de la casuística de impedimentos; b) adjetivos cualitativo-cuantitativos, tales como “serio” y “notable”; c) la irrelevancia de las capacidades funcionales residuales que no presentan ninguna utilidad para los efectos de la capacidad de trabajo rentable; d) la evaluación de impedimentos permanentes múltiples, según sean homogéneos, heterogéneos, monocromados, policromados, concurrentes o coexistentes; e) el concepto de un órgano; f) la noción de un órgano igual; g) pérdida parcial del órgano superviviente. Los autores concluyen destacando la calidad continua de los criterios médico legales establecidos por la legislación en cuestión, que, sin embargo, deberían actualizarse teniendo en cuenta la evolución conceptual que se produce tanto en la indemnización por daños en la responsabilidad civil como en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que introdujo la noción de daño biológico como un daño básico, que ya en sí mismo merece protección, independientemente de otras consecuencias lucrativas y relacionadas con el trabajo.
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Résumé :
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Stasio, Donatella. « La responsabilitŕ civile dei magistrati in Italia e in Europa ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 111–14. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002011.

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Résumé :
Periodicamente, anche dopo la legge n. 117 del 1998 (avente ad oggetto «Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilitŕ civile dei magistrati») si torna a parlare di tale responsabilitŕ come se si trattasse di colmare una lacuna del sistema. Č accaduto da ultimo con la presentazione della riforma costituzionale della giustizia varata dal Governo Berlusconi. Anche in questo caso si č invocata l'Europa con il seguito di "vincoli" da essa imposti al legislatore italiano. A torto, ancora una volta, ché le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dicono tutt'altro, e che la disciplina italiana vigente č analoga a (o comunque dello stesso tenore di) quella prevista negli ordinamenti della stragrande maggioranza dei Paesi.
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Zahn, Rebecca, et Bruno de Witte. « La prospettiva dell'Unione europea : dare preminenza al mercato interno o rivedere la dottrina Laval ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 131 (août 2011) : 433–46. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131006.

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Résumé :
La Corte del lavoro svedese ha deciso il caso Laval con sentenza del 2 dicembre 2009. Essa ha applicato ai privati i principi del diritto dell'Unione relativi alla responsabilitŕ dello Stato al fine di condannare al risarcimento dei danni un'organizzazione sindacale per aver intrapreso un'azione collettiva illegittima. L'ampia interpretazione del diritto europeo data dai giudici svedesi č problematica sotto diversi punti di vista. Il rinnovato quadro costituzionale europeo, a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, pone in una nuova prospettiva non solo la decisione della Corte svedese, ma anche la stessa sentenzadella Corte di giustizia. Alla luce di ciň, gli autori si chiedono se la Corte svedese abbia adottato un'interpretazione corretta con riferimento alla questione della responsabilitŕ in caso di violazione del diritto dell'Unione, e discutono alcune delle piů vaste questioni sollevate dalla sentenza.
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Cunha, Lucas Pereira, et Max Emiliano da Silva Sena. « Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa : un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 septembre 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Résumé :
Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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Cunha, Lucas Pereira, et Max Emiliano da Silva Sena. « Riparazione del danno fuori bilancio in ottica costituzionale-lavorativa : un approccio critico ai limiti di valutazione posti dalla riforma del lavoro ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 15 septembre 2020, 60–86. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/danno-fuori-bilancio.

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Résumé :
Questo articolo mira a ricercare la risposta al tema problema coerente nelle seguenti domande: Qual è la prospettiva costituzionale del risarcimento del lavoro fuori equilibrio? Quali sono i possibili aspetti positivi e negativi della limitazione dei valori stabilita dalla riforma del lavoro del 2017 per la determinazione del risarcimento per la pratica dei danni extra-patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro? Il tema è attualmente importante, date le posizioni favorevoli e contrarie alla fissazione dei limiti di risarcimento del danno morale, in modo che sia destinato a contribuire alla discussione attraverso una ricerca critica, che propone di ricercare il tema nelle sue varie possibilità. Alla fine, sarà possibile osservare che vi sono punti positivi e negativi in relazione alla limitazione dei valori di riparazione per danni extra-patrimoniali, e spetta agli interpreti assumere posizioni più in linea con la soluzione dei casi concreti. Abbiamo utilizzato il metodo dell’approccio deduttivo e della ricerca dogmatico-giuridica di natura bibliografica, con la consultazione di opere, giurisprudenza e legislazione.
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« Diritto italiano. Lavoro ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 195–206. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002014.

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Résumé :
1. Tribunale di Torino 20.7.2010 n. 4932 - infortunio mortale - risarcimento danno ai congiunti non residenti in Italia - necessaria verifica condizione di reciprocitŕ - liquidazione del danno in base al diverso costo della vita 2. Tribunale di Monza 25.3.2011 - regolarizzazione - mancato perfezionamento per mancata comparizione del datore di lavoro - accertamento cautelare dell'obbligo di perfezionare la procedura di emersione
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« Diritto italiano : Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 157–68. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002011.

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Résumé :
1. Tribunale di Roma 16.7.2008 - azione civile contro la discriminazione - rifiuto di consumazione - accoglimento - danno non patrimoniale - liquidazione2. Tribunale di Brescia 9.4.2010 - azione civile contro la discriminazione - eccezione di difetto di giurisdizione - diritto fondamentale dell'individuo - infondatezza - ricorso proposto anche da associazioni ed enti esponenziali - ammissibilità - requisiti amministrativi per regolarità del soggiorno - richiesta ai cittadini extracomunitari di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti a cittadino italiano - carattere discriminatorio - sussistenza - domanda di risarcimento danni - onere probatorio ricorrente - rigetto
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« Il risarcimento non integrale del danno nel codice delle assicurazioni ». Cultura e diritti, no 1 (2018). http://dx.doi.org/10.12871/9788833390840111.

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« Diritto italiano. Soggiorno ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 230–42. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002017.

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Résumé :
1. Consiglio di Stato Ad. Plen. 10.5.2011 n. 7 - regolarizzazione ex art. 1 ter l. 102/2009 - pregressa condanna ex art. 14, co. 5 ter TU n. 286/98 - non ostativitŕ della causa - contrasto con gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE (cd. direttiva rimpatri) - normativa europea direttamente applicabile - decisione della Corte di Giustizia del 28.4.2011 causa C-61/11 PPU El Dridi - non applicazione della normativa in contrasto da parte del giudice nazionale; abolitio criminis - retroattivitŕ ex art. 2 c.p. - effetti anche sui provvedimenti amministrativi - rapporto giuridici non definitivi - inapplicabilitŕ del principio tempus regit actum 2. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna - 23.2.2010 n. 1339 - permesso di soggiorno - straniero soggiornante in Italia da 40 anni - attuale disagio sociale - persona sostenuta dai Servizi sociali - diniego di rinnovo del titolo per insufficienza reddituale - mancata valutazione del periodo di tempo trascorso, dei legami familiari e sociali - illegittimitŕ del diniego 3. Tribunale amministrativo regionale Lazio 3.11.2010 n. 33120 - permesso di soggiorno - procedimento per il suo rilascio - superamento del termine di conclusione del procedimento - silenzio della PA - illegittimitŕ - ordine giudiziale alla questura di provvedere; ritardo - risarcimento del danno - mancata allegazione probatoria - rigetto per genericitŕ della domanda 4. Tribunale amministrativo regionale Lombardia 1.2.2011 n. 325 - regolarizzazione - decorso del termine per la definizione del procedimento - silenzio della PA - ricorso avverso il silenzio - accoglimento per inutile decorso del termine; ostativitŕ delle condanne in capo al datore di lavoro - insussistenza; interesse giuridico anche del lavoratore all'informazione sull'esito del procedimento; ricorso avverso il silenzio - contestuale richiesta di risarcimento dei danni - necessitŕ di mutamento del rito processuale ex art. 117, co. 6 codice processo amministrativo 5. Tribunale amministrativo regionale Friuli Venezia Giulia 24.2.2011 n. 100 - regolarizzazione - ostativitŕ delle condanne ex artt. 380 e 381 c.p.c. - automatismo preclusivo - impossibilitŕ di valutare la lievitŕ o la gravitŕ del fattoreato e/o l'allarme sociale - sospetta illegittimitŕ costituzionale della norma per violazione dei principi di ragionevolezza, paritŕ di trattamento e adeguatezza - rinvio alla Corte costituzionaleRASSEGNA DI GIURISPRUDENZA6. Tribunale amministrativo regionale Emilia Romagna 25.5.2010 n. 211 - decreto flussi - nulla osta negato per asserita insufficienza reddituale del datore di lavoro - mancata valutazione del reddito attuale - illegittimitŕ; criteri di verifica della capacitŕ reddituale del datore di lavoro predeterminati dalla D.P.L. - procedimento di diniego di nulla osta - comunicazione preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. 241/90 e s.m. - obbligo della PA di tenere conto dell'attivitŕ Partecipativa 7. Tribunale amministrativo regionale della Campania 19.1.2011 n. 362 - permesso CE per soggiornanti di lungo periodo - diniego per pregresse condanne ritenute automaticamente ostative - mancata valutazione della effettiva ed attuale pericolositŕ sociale e dei legami familiari - violazione della direttiva 2003/109/CE, dell'art. 8 CEDU e dell'art. 9 TU n. 286/98 - illegittimitŕ 8. Tribunale amministrativo regionale Sardegna 17.2.2011 n. 83 - permesso di soggiorno - diniego di rinnovo - mancata valutazione delle ragioni della mancata stipula del contratto di soggiorno con il richiedente la regolarizzazione - illegittimitŕ - omessa valutazione del principio che vieta di collegare la perdita del titolo di soggiorno alla perdita del lavoro
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Casini, Marina. « Il risarcimento del danno per la perdita del “diritto al godimento del rapporto parentale” in favore della figlia che al momento del fatto non era ancora nata Nota in margine alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 9700 del 3 maggio 2011 ». Medicina e Morale 60, no 2 (30 avril 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.171.

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Résumé :
Il contributo prende in esame una recente decisione della Corte di Cassazione (n. 9700 del 2009) che, giunge a conclusioni opposte a quelle dei giudici di primo e secondo grado. Essa, infatti, dispone che “anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatasi durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati”. Tuttavia, la Corte di Cassazione, nelle motivazioni, esclude “l’esigenza di ravvisare la soggettività giuridica del concepito per affermare la titolarità di un diritto in capo al nato” e ritiene che “del rapporto col padre e di tutto quanto quel rapporto comporta la figlia è stata privata nascendo, non prima che nascesse”. Su queste ed altre affermazioni vengono mosse alcune critiche da parte dell’ A. anche alla luce di un’ altra importante sentenza della Cassazione (n. 10741 del 2009). Quest’ultima, in base ad una serie di norme richiamate nella decisione, chiarisce che “in tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (…) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali- l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, 2 comma, c.c. (…) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori; su tale punto non può non rilevarsi come la questione della soggettività del concepito sia stata già posta più volte all’attenzione del legislatore italiano con alcuni disegni e proposte di legge”. Di qui l’importanza della proposta lanciata dal Movimento per la Vita fin dal 1995 di modificare l’art. 1 del Codice civile. ---------- This article examines the Court of Cassation’s recent decision (n. 9700 of 2011) which reached opposite conclusions compared to those of the first and second Tribunal. This decision states that “the subject born after his natural father’s death, caused during pregnancy by illicit means committed by a third party, has the right to demand compensation from the party for damages from both loss of paternal relationship and loss of pecuniary and non-pecuniary benefits”. However, the Court of Cassation, in its deliberation, excludes “the need to recognize the legal subjectivity of the unborn child to assert the born child’s rights” and holds that “the daughter was deprived of her father and of all the things involved in its relationship at the moment of the birth, not before she was born”. Those and further affirmations are criticized by the A. in light of another very important decision of the Court of Cassation (n. 10741 of 2009). This statement, on the basis of several legal rules, clarifies that “in this context the unborn child has its own legal subjectivity (…) as direct holder of some personal interests like the right to life, right to health or psycho- physical integrity, right to honor or to reputation, right to personal identity, for those the condicio iuris of birth settled in the art. 1, 2 c. c. (…) is a condition to take legal action for compensation of damages. Regarding this point, the Italian Parliament has already introduced several draft bills.” Hence the importance of the proposal made by the Movimento per la Vita since 1995 to amend art. 1 of the Civil Code.
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Boni, Geraldina. « Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia : novità e qualche spigolatura critica ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 juin 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18051.

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Résumé :
SOMMARIO: Sezione I - Dalla fine del Concilio Vaticano II alla codificazione giovanneo-paolina: premesse alla Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del 2021 - 1. Il diffuso antigiuridismo postconciliare e i caratteri del Libro VI del Codex Iuris Canonici promulgato nel 1983 - 2. Lo scarso ‘riscontro sperimentale’ e gli ostacoli attuativi incontrati. Il trauma della cosiddetta ‘pedofilia’, l’impulso di Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, in particolare nella repressione dei delicta graviora, e il progressivo smantellamento delle garanzie codiciali - 3. I protratti lavori preparatori in una stagione di concitate riforme legislative: gli ultimi provvedimenti normativi di papa Francesco prima della promulgazione del Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia - Sezione II - La Pars I, De delictis et poenis in genere. 1. ‘Munus pastorale’ e pena nel prisma di una triplice ma unitaria finalità - 2. Un indiscusso passo avanti nella definizione delle pene, con alcune criticità da dipanare nel tragitto verso il maggior rigore - 3. Titulus IV, De poenis aliisque punitionibus: le novità - 4. A cavallo tra diritto penale sostanziale e processuale. Annotazioni sparse: dal risarcimento del danno alla procedura giudiziale versus quella amministrativa, dalla presunzione di innocenza alla prescrizione - Sezione III - La Pars II, De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis - 1. Pregi sistematici, new entries e alcune ombre residue cagionate da una tecnica redazionale talora claudicante - 2. Problematicità di alcune fattispecie - 3. Il clou della riforma: i delitti di abuso, volano della riforma del diritto penale della Chiesa. Le fattispecie previste nel Codex Iuris Canonici - 4. Una non semplice sovrapposizione normativa - Sezione IV - Pronostici e auspici, ancora, de iure condendo - 1. Riprendere in mano il Libro VII De processibus - 2. Adeguare il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - 3. Ripensare competenza e organizzazione giudiziaria. The Book VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: innovations and some critical gleanings ABSTRACT: Following a description of the development of Penal Canon Law after the Second Vatican Council and the 1983 codification, the essay dwells on an analysis of the most relevant innovations that were introduced in the new Book VI of the Code of Canon Law, which entered into forces as of December 8, 2021. It consists in a depiction that underlines the qualities and the improvements that were produced by the amendment promulgated by Pope Francis: but it also highlights some flaws regarding the drafting and the overall coordination of the Penal Canon legislation, both within and outside the Code. The most problematic profile among those that are examined is the one concerning the prevention and the repression of sexual abuses, of conscience and of authority: which is the dramatic challenge that the ecclesial community has had to face in the last thirty years. Lastly, in a de iure condendo perspective, we present some other interventions that the supreme legislator should promptly adopt in order to finally provide the Church with a Penal system that - both on the substantial and on the procedural side - is balanced, efficient and, above all, responding to justice.
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« Diritto italiano : Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 204–22. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003016.

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Résumé :
Penale1. Corte costituzionale ordinanza 6.5/19.5.2009 n. 156 - violazione del divieto di reingresso dello straniero espulso - questione di legittimitŕ costituzionale per violazione degli artt. 3, 27, co. 3, Cost. - manifesta inammissibilitŕ2. Corte di cassazione 14.1/6.2.2009 n. 5471 - risarcimento danni da lesione bene vita - familiari dello straniero conviventi o meno in Italia - irrilevanza SCHEDA di Filippo Corbetta3. Corte di cassazione 7.4/7.5.2009 n. 19171 - alloggio o cessione di bene immobile a straniero irregolare - dolo specifico - necessitŕSCHEDA di Carlo Renoldi
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 142–63. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002011.

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Résumé :
1. Corte costituzionale sentenza 4/7.4.2011 n. 115 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 54, co. 4, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 6 del D.L. maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv. con mod. dall'art. 1, co. 1, della l. 24.7.2008, n. 125 - violazione dei parametri di cui agli artt. 3 co. 1, 23 e 97 Cost. - sussistenza nella parte in cui la norma ha inserito la congiunzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti" 2. Corte costituzionale ordinanza 6/15.4.2011 n. 139 - illegittimitŕ costituzionale dell'art. 38 co. 1, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui «non consente di estendere l'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche anche ai cittadini extracomunitari» per violazione artt. 4 e 51 Cost. - mancata sperimentazione da parte del giudice remittente dell'interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata - conseguente manifesta inammissibilitŕ della questione.NOTA di Marco Paggi, Sull'illegittimitŕ costituzionale della discriminazione nell'accesso al pubblico impiego: un'occasione mancata?RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Corte di cassazione 11.1.2011 - n. 450 - risarcimento danni conseguente a sinistro stradale con lesione di diritti inviolabili della persona straniera - interpretazione costituzionalmente orientata della condizione di reciprocitŕ e conseguente irrilevanza della stessa 4. Corte appello di Genova 24.11.2010 - non manifesta infondatezza della questione di legittimitŕ costituzione degli artt. 1 l. n. 289/90 ed 80, co. 19 l. n. 388/2000 nella parte in cui l'erogazione dell'indennitŕ di frequenza viene subordinata, per il cittadino straniero, alla titolaritŕ della carta di soggiorno - prospettata violazione degli artt. 2, 3, 32, 34, 38, 117 Cost
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Eijk, Willem J. « Nata come conseguenza di un errore professionale ». Medicina e Morale 54, no 3 (30 juin 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.392.

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Résumé :
Secondo una sentenza recente della Corte di Cassazione dei Paesi Bassi un ospedale universitario e un’ostetrica devono pagare risarcimenti dei danni materiali e immateriali di una ragazza portatice di handicap e dei suoi genitori per aver omesso di compiere un esame prenatale, nonostante l’avvertimento della madre durante la gravidanza che la ragazza potesse avere delle anomalie genetiche presenti nella famiglia. La Corte di Cassazione qualifica l’omissione della diagnostica prenatale come un errore professionale, visto che la scoperta tempestiva dell’anomalia avrebbe potuto prevenire l’esistenza della ragazza disabile: non perché esiste una terapia, ma perché i genitori avrebbero scelto un aborto procurato se avessero saputo che la ragazza era handicappata. Perciò l’ospedale e l’ostetrica, non avendo fatto un esame prenatale, avrebbero violato il diritto all’autodeterminazione dei genitori di scegliere un aborto procurato. Dal punto di vista etico è difficile parlare di un diritto all’autodeterminazione, poiché nei fatti i genitori, nel caso di un aborto procurato, determinano non la propria vita bensì quella del figlio non ancora nato, cioè di un altro essere umano. La Corte Suprema stessa evita esplicitamente di esprimere un giudizio sul valore della vita della ragazza handicappata, ma in base alla legge e alla giurisprudenza attribuisce ai genitori il diritto di valutare il valore della sua vita dal punto di vista fisico e psico-sociale, a prescindere dal valore intrinseco della vita umana. A parte questo problema fondamentale possiamo chiederci quali siano le eventuali conseguenze della sentenza: al di là dei quadri giuridici, è escluso che l’accettazione sociale, abbastanza ampia nei riguardi dell’aborto selettivo, sia portata ad esercitare una certa pressione sociali sui genitori di un figlio handicappato non ancora nato? Se l’omissione della diagnostica prenatale può essere qualificata come un errore professionale nel caso in cui un figlio handicappato è nato, ospedali, medici e ostetriche non cercano di tutelarsi il più possibile contro eventuali richieste, effettuando per ogni minima cosa un esame prenatale e, forse, raccomandando un aborto procurato? ---------- According to a recent verdict of the Supreme Court of The Netherlands, a teaching hospital and a midwife have to pay material and immaterial damages to a handicapped girl and her parents for having omitted prenatal diagnostics, notwithstanding the warning of the mother during pregnancy that the girl might suffer of genetic anomalies, occurring in the family. The Supreme Court qualifies the omission of prenatal diagnostics as a medical malpractice, as the timely discovery of the anomaly could have prevented the handicapped existence of the girl: non because a therapy exists, but because the parents would have chosen a procured abortion, knowing that the girl was handicapped. Therefore, through the omission of prenatal diagnostics the hospital and the midwife would have violated the right of selfdetermination of the parents to choose for a procured abortion. From the ethical of view it is, however, difficult to speak of a right of self-determination, because in a case of procured abortion the parents do not determine their own lives, but that of the unborn child, i.e. of another human being. The Supreme Court itself explicitly avoids to express a judgment on the value of the life of the handicapped girl, but attributes on the basis of Dutch law and jurisprudence to the parents the right to assess the value of the life of the unborn child from the physical or psychosocial view, without regard to the intrinsic value of human life. Apart from the fundamental problem, we could wonder which are the possible consequences of the sentence: beyond legal frameworks, is it excluded that the social acceptation of selective abortion may lead do a certain social pressure on parents of an unborn handicapped child to choose for that? When the omission of prenatal diagnostics could be qualified as medical practice in case a handicapped child is born, will hospitals, physicians and midwives not try to protect themselves against possible claims by performing prenatal examinations for minimal reasons and, perhaps, by recommending a procured abortion?
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