Articles de revues sur le sujet « Responsabilità Penale delle Società »

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1

Galluccio, Alessandra. « Misure di prevenzione e "caporalato digitale" : una prima lettura del caso Uber Eats ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 105–20. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169006.

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Résumé :
L'articolo ripercorre la vicenda di una delle prime applicazioni giurisprudenziali di una misura di prevenzione - quella dell'amministrazione giudiziaria a una società che si avvale di riders sottoposti a condizioni di sfruttamento lavorativo potenzialmente integranti il reato di cui all'art. 603-bis del codice penale. Il contributo, dopo avere offerto una panoramica della vicen-da e degli istituti coinvolti, si sofferma in particolar modo su alcune peculiarità del caso di spe-cie: l'uso degli indici di sfruttamento; la penale responsabilità di Uber e dei suoi dipendenti; il ruolo dell'amministratore giudiziario.
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2

Gioffrè, Giuseppe Francesco, et Silvana Clio Scacciavillani. « La responsabilità "penale-amministrativa" delle società : il D.Lgs. 231/2001 ». SICUREZZA E SCIENZE SOCIALI, no 2 (octobre 2014) : 133–45. http://dx.doi.org/10.3280/siss2014-002012.

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3

Mazzacuva, Francesco. « Responsabilità penale di guardiano e trustee nel trust liquidatorio (Cass. 27 aprile 2022, n. 16167) ». settembre-ottobre, no 5 (6 octobre 2022) : 868–70. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.184.

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Résumé :
Massima Non risponde di bancarotta fraudolenta il trustee di un trust fittiziamente liquidatorio istituito dagli amministratori di una società al fine di evitare il fallimento (poi dichiarato), in quanto questi non era a conoscenza del risalente stato di decozione della società, non avendo con essa intrattenuto rapporti in precedenza e avendoli instaurati solo in occasione dell’istituzione del trust. Non risponde di bancarotta fraudolenta nemmeno il guardiano, in quanto era estraneo alla gestione del trust e a nulla rilevando che fosse il commercialista della fallita.
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4

Del Missier, Giovanni. « Le mutilazioni genitali femminili ». Medicina e Morale 49, no 6 (31 décembre 2000) : 1097–143. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.774.

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Résumé :
L’articolo intende approfondire la tematica delle mutilazioni genitali femminili (MGF) per esprimere un fondato giudizio morale su queste pratiche e offrire delle linee di riferimento per la promozione di comportamenti sociali giusti e responsabili, nel pieno rispetto della dignità personale delle donne coinvolte. L’autore offre un quadro generale del fenomeno, emergente anche in Italia, individuando le testimonianze storiografiche delle MGF, le diverse tipologie di intervento, le conseguenze psico-fisiche che esse comportano per le donne che vi si sottopongono, la distribuzione geografica e quantitativa dei soggetti coinvolti. Vengono esaminate le motivazioni tradizionalmente addotte a giustificazione di queste pratiche e le teorie esplicative moderne fornite dalle scienze umane che hanno tentato di interpretare in vario modo le mutilazioni sessuali, con particolare attenzione alla riflessione ispirata ai diritti umani. Successivamente, vengono considerati criticamente i paradigmi etici più utilizzati in letteratura per schierarsi a favore o contro la legittimità delle MGF. I limiti rilevati inducono l’autore ad inquadrare il discorso in una più ampia cornice di tipo antropologico personalista e a percorrere una via di soluzione equidistante dal culturicentrismo e dal relativismo culturale. Sulla base del significato della corporeità si sostiene la grave illiceità delle pratiche mutilatorie, analizzando nel dettaglio le responsabilità dei diversi attori sociali che vi si possono trovare coinvolti. Sulla scorta di alcune argomentazioni derivate per analogia dai Teologi Dottori della tradizione cattolica viene individuato, inoltre, un criterio minimale di riferimento per avviare un dialogo interculturale non direttivo né paternalistico, ma rispettoso e fermo che conduca le etnie, presenti nella società italiana, a superare queste pratiche trasformandole in una nuova ritualità non cruenta, senza compromettere il patrimonio di valori che esse vorrebbero salvaguardare e trasmettere. L’esposizione si conclude con una serie di indicazioni volte a guidare la progettazione di interventi sociali finalizzati a modificare le tradizioni dannose per la salute, secondo una strategia ispirata non solo all’efficacia, ma soprattutto al rispetto della dignità umana e delle diversità culturali, con particolare riguardo ai problemi delle donne, delle famiglie, delle comunità di riferimento, degli operatori socio-sanitari e alla questione dell’introduzione di norme penali specifiche anti-MGF.
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5

Alberghina, Mario. « Come eravamo ». Bullettin of the Gioenia Academy of Natural Sciences of Catania 50, no 380 (31 décembre 2017) : FP407—FP416. http://dx.doi.org/10.35352/gioenia.v50i380.12.

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Résumé :
Dopo l'Unità d'Italia, l'Accademia Gioenia ha visto depositare nella sua sede l'annuncio di ben sei Congressi nazionali di Società scientifiche chiamate Società Italiana di Scienze Naturali, Società degli Scienziati italiani, Società per il Progresso delle Scienze. Alcuni di essi hanno visto una partecipazione attiva dei suoi soci, altri hanno registrato un loro ruolo marginale. Come istituzione associativa non ha mai avuto una responsabilità organizzativa diretta, preferendo essere rappresentata.
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6

Voultsos, P., M. Casini, G. Ricci, V. Tambone, E. Midolo et A. G. Spagnolo. « A proposal for limited criminal liability in high-accuracy endoscopic sinus surgery ». Acta Otorhinolaryngologica Italica 37, no 1 (février 2017) : 65–71. http://dx.doi.org/10.14639/0392-100x-1292.

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Résumé :
Lo studio ha lo scopo di sollecitare una riforma della responsabilità penale che preveda una riduzione di responsabilità legale per la chirurgia ad alta precisione, per quella ad alto rischio, come per esempio la chirurgia endoscopica sinusale (ESS). Il contributo comprende una revisione della letteratura medica, concentrandosi sull’identificazione e sull’esame dei motivi per cui la tecnica di ESS corre un rischio molto elevato di produrre gravi complicazioni dovute a manovre chirurgiche inesatte. Tale contributo, prevede anche una revisione della teoria del diritto e della giurisprudenza britannica e italiana in merito alla negligenza medica, soprattutto con riferimento alla L. italiana n. 189 del 2012 (“Decreto Balduzzi”). Si è constatato che gravi complicanze dovute a manovre chirurgiche non corrette di ESS possono verificarsi, indipendentemente dalla prudenza/diligenza del chirurgo. La soggettività in termini giuridici risulta essenziale per la negligenza medica, soprattutto con riferimento alla chirurgia ad alta precisione. La legge italiana 189/2012 rappresenta una buona base per la limitazione della responsabilità penale derivante da manovre imprecise in chirurgia ad alta precisione, come appunto l’ESS. In conclusione, si considera che i chirurghi che eseguono ESS dovrebbero essere esonerati da responsabilità penale in caso di negligenza lieve sopravvenuta nonostante il rispetto delle line guida emanate.
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Rossi, Stefania. « La legittimità del mantenimento per tutto l'anno delle strutture balneari facilmente amovibili ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 293–99. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020006.

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La decisione prende in esame la delicata questione della rimozione di strutture mobili (amovibili) funzionali alla spiagge e alle attività balneari in Puglia, con particolare riferimento alla responsabilità penale per aver omesso lo smantellamento delle strutture balneari oltre il periodo di validità autorizzato per la manutenzione stagionale.
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8

Bisanti, Filippo. « La responsabilità della società sportiva dilettantistica per l'illecito (doloso) commesso dal proprio atleta in gara ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 329–49. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020008.

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Nella sentenza in esame, il Tribunale di Bologna individua alcuni principi particolarmente interessanti per quanto riguarda la responsabilità civile nell'ambito delle competizioni sportive (settore questo caratterizzato da un'articolata normativa). Nel caso di specie, durante una partita dilettantistica di rugby, un giocatore colpisce volontariamente con un violento calcio uno degli avversari fuori dalla fase attiva del gioco. A seguito del procedimento l'obbligo di risarcimento non è gravato esclusivamente sul responsabile materiale del fatto (l'atleta), data l'assenza di un collegamento funzionale tra la condotta e il gioco praticato, ma anche sulla società sportiva dilettantistica dell'atleta. Con riferimento a tale ultimo aspetto, il Tribunale sottolinea come il potere di gestione e vigilanza della società sportiva dilettantistica sugli affiliati ed i benefici che la società sportiva trae dalle prestazioni degli atleti debbano portare alla possibilità di stabilire una responsabilità extracontrattuale in capo a quest'ultima di cui all'art. 2049 c.c. Infatti, dopo l'analisi delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità dei maestri e degli appaltatori, il Giudice condanna in solido la società sportiva dilettantistica e gli atleti al risarcimento del danno derivante dall'illecito commesso dall'atleta nei confronti dell'avversario, anche se l'atto illecito è stato commesso al di fuori di una fase di gioco attiva ed è stato commesso intenzionalmente, perché tale circostanza non è ritenuta sufficiente a interrompere il nesso diretto di causalità, non essendo una condotta totalmente estranea al rapporto tra le parti
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9

Arru, Brunella. « Indagine sulla comunicazione della responsabilità sociale delle società quotate italiane ». MERCATI E COMPETITIVITÀ, no 4 (novembre 2015) : 15–46. http://dx.doi.org/10.3280/mc2015-004002.

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Bonnet, François. « Spiegare le variazioni della politica sociale e penale con il principio di less eligibility ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 163 (août 2022) : 7–25. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-163001.

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Il welfare (politica sociale) e la punizione (politica penale) variano notevolmente nel tempo e nello spazio, con la politica sociale più o meno generosa e la punizione più o meno barbara. Cosa determina la generosità delle politiche sociali e l'umanità delle politiche penali? Il principio di less eligibility sostiene che in ogni società l'assistenza sarà resa meno attraente del lavoro a basso salario e la punizione renderà il crimine meno attraente dell'assistenza. Io sostengo che il principio di less eligibility determina il mix di assistenza e punizione che viene attuato per governare e gestire la povertà in una data società.
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Pagana, Fabio. « L'albergatore come agente contabile ed incaricato di pubblico servizio ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 31 (décembre 2020) : 67–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-031004.

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Résumé :
L'attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale ha natura di servizio pubblico, e l'obbligazione del concessionario di versare all'ente locale le somme a tale titolo incassate ha natura pubblicistica, essendo regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell'interesse della pubblica amministrazione creditrice alla pronta e sicura esazione delle entrate. Ne consegue che il rapporto tra società ed ente si configura come rapporto di servizio, e, pertanto ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute ne deriva responsabilità per danno erariale.
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Busto, Paola, et Giuseppe Viola. « Società Benefit : le prime esperienze lombarde nel settore delle public utility ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 167–74. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001009.

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Résumé :
Partendo da un breve excursus sulle Società Benefit, frutto di un percorso di evoluzione della responsabilità sociale nell'attività d'impresa (CSR), questo articolo intende porre l'attenzione sulla pionieristica esperienza italiana - prima in Europa - di un modello giuridico di impresa che punta a integrare massimizzazione del profitto con il raggiungimento di finalità sociali e ambientali. Tra queste rientrano le public utility, aziende del servizio pubblico locale che erogano beni e servizi essenziali per la collettività, già in realtà benefit oriented. Dal protocollo tra Confservizi CISPEL Lombardia e Assobenefit sottoscritto a dicembre 2020, in un solo anno si documenta la scelta, non scontata, delle prime due aziende di servizi pubblici in Lombardia di adottare lo status di Società Benefit. L'esperienza di Neutalia S.r.l. e Tea S.p.A
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Bonfanti, Angelica. « Accesso alla giustizia per violazioni dei diritti umani sul lavoro lungo la catena globale del valore : recenti sviluppi nella prospettiva del diritto internazionale privato ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 171 (décembre 2021) : 369–90. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-171001.

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Résumé :
Il presente contributo esamina gli aspetti di diritto internazionale privato relativi all'accesso alla giustizia da parte delle vittime di violazioni dei diritti umani sul lavoro nell'ambito delle catene globali del valore di imprese multinazionali con società madri europee. In questa pro-spettiva, dopo avere analizzato la disciplina prevista dai Regolamenti europei Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II, il contributo si focalizza sulle soluzioni offerte da due strumenti normativi oggi allo studio rispettivamente delle Nazioni Unite e dell'Unione europea: il progetto di trat-tato sulla regolamentazione delle attività di impresa e i diritti umani e la proposta di direttiva in materia di dovuta diligenza e responsabilità delle imprese, la cui adozione è stata richiesta dal Parlamento europeo nel marzo 2021.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, et Romeu Thomé. « LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE ». Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no 28 (7 juin 2017) : 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Fornabaio, Giovanni. « Chi inquina, paga ». Milan Law Review 3, no 1 (28 septembre 2022) : 49–92. http://dx.doi.org/10.54103/milanlawreview/18734.

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Con la sentenza n. 4 del 22/10/2019, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ammissibilità di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’articolo 244 del codice dell’ambiente a carico di una società non direttamente responsabile dell’inquinamento ma subentrata a quella responsabile per effetto di fusione per incorporazione. La risoluzione della questione passa per la qualificazione giuridica della condotta di inquinamento ambientale antecedentemente alla introduzione della bonifica dei siti inquinati. Occorre analizzare i rapporti tra questa condotta e l’istituto della bonifica, normativamente successivo, e dare risposta ai quesiti, per un verso, se sia possibile ordinare la bonifica per fatti risalenti ad epoca antecedente alla introduzione di quest’ultima a livello legislativo, per l’altro, e in caso di risposta positiva, se sia possibile farlo in un contesto di operazioni societarie straordinarie, quale è la fusione, che hanno portato la società responsabile a non essere più direttamente imputabile per il fatto dannoso. Pertanto, serve fare chiarezza sulla trasmissibilità degli obblighi e delle responsabilità conseguenti alla commissione di un illecito per effetto di operazioni societarie straordinarie. Nella disamina delle questioni giuridiche esposte, l’elaborato si sofferma sulla prevenzione e riparazione del danno ambientale e sulla analisi del regime di imputazione della responsabilità connessa.
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Fellegara, Anna Maria, Veronica Tibiletti et Pier Luigi Marchini. « La disclosure sulla corporate governance nei gruppi, strumento di tutela di interessi diffusi. Un'analisi critica nel contesto italiano ». FINANCIAL REPORTING, no 1 (février 2011) : 9–35. http://dx.doi.org/10.3280/fr2011-001002.

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Nella normativa nazionale, il concetto di gruppo aziendale non è precisamente definito. Di conseguenza, il riconoscimento dei confini di gruppo non è sempre immediato, il che può implicare difficoltà nell'individuazione delle responsabilità delle scelte economiche assunte al suo interno. Tale circostanza può danneggiare gli interessi dei soci di minoranza. Con riferimento a questi temi, in Italia sono state introdotte regole volte a rendere maggiormente trasparenti gli assetti proprietari nei gruppi aziendali. Gli autori si propongono di analizzare qualità ed efficacia della comunicazione in tema didei gruppi aziendali, con particolare riferimento agli effetti prodotti dalla normativa in materia di direzione e coordinamento di società.
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Semproni, Antonio. « Responsabilità del liquidatore che trasferisce il patrimonio sociale in trust solo per cancellare la società dal registro delle imprese (Trib. Milano, 30 aprile 2022) ». settembre-ottobre, no 5 (6 octobre 2022) : 879–82. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.187.

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Massima L’ex liquidatore di una S.r.l. il quale abbia trasferito l’intero residuo patrimonio sociale in trust al solo fine di esibire un bilancio di liquidazione che consenta la cancellazione della società dal registro delle imprese onde far decorrere il termine annuale per la dichiarazione di fallimento risponde dei danni arrecati al fallimento della società.
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Bucchetti, Valeria. « Pubblica utilità : nuovi e vecchi compiti del Design della comunicazione ». i+Diseño. Revista científico-académica internacional de Innovación, Investigación y Desarrollo en Diseño 14 (5 décembre 2019) : 133. http://dx.doi.org/10.24310/idiseno.2019.v14i0.7088.

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Il progetto WeMi. La città per il welfare costituisce il fulcro di questo contributo poiché si offre come caso paradigmatico per compiere, ex post, alcune riflessioni sul terreno disciplinare del Design della comunicazione e, più specificamente, del Design della comunicazione per il welfare.Si tratta di riflettere su nuovi e vecchi compiti del Design della comunicazione, sulle responsabilità e funzioni del Design della comunicazione per il Welfare, considerando le sfide progettuali e le Insidie che la trasformazione, guidata dal ruolo assunto dalla Rete e dai media digitali, impone a questo campo del progetto. Ma anche di soffermarsi sul modello di società che si intende promuovere, interrogandosi sui modi più adeguati per favorire spazi di incontro, tra designer della comunicazione e istituzioni pubbliche, sul piano delle comuni responsabilità culturali.
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Comite, Ubaldo. « Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana ». E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no 1 (1 avril 2010) : 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Ferrante, Vincenzo. « Lavoro decente e responsabilità delle imprese multinazionali per le produzioni delocalizzate : Panorama della legislazione italiana ». Lex Social : Revista de Derechos Sociales 10, no 2 (8 juillet 2020) : 224–52. http://dx.doi.org/10.46661/lexsocial.5070.

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Il saggio, che prende spunto dal Convegno organizzato dall’Università di Alcalà nel dicembre del 2019 “Estándares laborales y responsabilidad de las empresas multinacionales. Desafíos en un mundo global”, esamina la legislazione italiana diretta a garantire che le imprese multinazionali aventi sede nello Stato realizzino scambi commerciali su una base equa, vigilando sulle società controllate estere, per assicurare che queste rispettino i core labour standards previsti dall’OIL e dalle altre organizzazioni internazionali. A differenza della legislazione di altri paesi europei, manca in Italia una norma che imponga un obiettivo siffatto, forse a ragione del fatto che la vasta diffusione del lavoro sommerso ha imposto al legislatore di concentrarsi sui fenomeni di sfruttamento che si manifestano nei confini nazionali (anche se si rileva come la trasposizione delle direttive che hanno riguardo a questo obiettivo non sempre è correttamente avvenuta). In attesa che venga a maturare una norma di diritto internazionale universalmente riconosciuta che faccia divieto di commerciare un qualunque bene, quando esso sia stato prodotto attraverso lo sfruttamento schiavistico di altri uomini, l’A. si concentra sulla legislazione relativa alle società commerciali, su quella che regola gli appalti privati e sulla disciplina europea del commercio alimentare, per verificare se le norme già esistenti in materia non consentano al giudice nazionale, opportunamente sollecitato, di reprimere lo sfruttamento che avvenga al di fuori dei confini nazionali, in virtù degli obblighi assunti dalle singole società nei confronti dei propri soci e dei consumatori.
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Lanfranco, Lorena. « Le mutilazioni genitali femminili : punti di forza e criticità del sistema di contrasto ». MINORIGIUSTIZIA, no 3 (janvier 2021) : 43–52. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-003005.

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I flussi migratori impongono al nostro Paese di riflettere sulla compatibilità di alcune pratiche tradizionali che si palesano inconciliabili con i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione italiana e con i principi sanciti a livello internazionale. Tra queste una posizione di primo piano assumono le mutilazioni genitali femminili (Mgf). Il presente contributo, dopo un inquadramento delle ragioni che stanno alla base delle Mgf, si sofferma sulla risposta dell'ordinamento italiano sul piano penale (art. 583 bis cod. pen.) e sulla decadenza automatica dalla responsabilità genitoriale quale sanzione accessoria, per poi interrogarsi, quanto agli strumenti civilistici, sulla delicata questione della valutazione della capacità genitoriale di coloro che abbiano fatto sottoporre una figlia minore a Mgf. Infine, riflette sulla centralità dei programmi di prevenzione, sensibilizzazione e formazione quali principali direttrici da seguire per l'eradicazione del fenomeno escissorio.
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De Rui, Laura. « Dire l'indicibile. I presupposti necessari alle verifiche di attendibilità e credibilità nei casi di violenza sessuale infantile ». MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no 1 (avril 2022) : 53–68. http://dx.doi.org/10.3280/mal2022-001004.

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Il presente articolo tratta il tema della testimonianza delle persone minorenni vittime di reati di natura sessuale e dei necessari presupposti per porle nelle migliori condizioni per rendere tale testimonianza. In primo luogo, il rispetto della loro individualità e della loro dignità, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute psico-fisica. In particolare, anche attraverso la disamina di casi concreti, si riferirà di alcune buone prassi ritenute adeguate al fine di evitare effetti di vittimizzazione secondaria, circostanza che incide anche sulla genuinità delle dichiarazioni rese, con possibile danno anche degli indagati/imputati. Tali prassi fortificano la tutela dei diritti delle persone offese, tra cui quello all'assistenza affettiva e psicologica in ogni fase del procedimento penale, il diritto di partecipare in modo informato e con l'assistenza di un legale o di un curatore speciale. Si tratta di procedure troppo spesso disattese da parte delle Autorità Giudiziarie, con rischio di compromissione dell'integrità psico-fisica di qualsiasi minorenne tenuto a testimoniare e di un'errata valutazione sulla responsabilità dei presunti rei.
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Cheli, Mariagnese, et Salvatore Busciolano. « Il ruolo del Trauma e del Linguaggio nel sistema penale minorile ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (janvier 2022) : 116–31. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-002011.

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L'articolo mette in luce la necessità di una prospettiva trauma orientata nell'ambito degli interventi sui minori devianti perché la letteratura scientifica evidenzia sempre più come, da un lato, il Disturbo di Personalità Antisociale (Dpa) possa collegarsi a una storia traumatica e, dall'altro, come i ragazzi reduci da esperienze sfavorevoli infantili (Esi) più frequentemente possono avere condotte devianti. Questo orientamento porta a modificare l'approccio ai ragazzi all'interno di una nuova e necessaria progettualità sistemica che parte dalla giustizia minorile fino a toccare tutti gli attori istituzionali coinvolti e le famiglie dei minori, una progettualità coerente e condivisa negli obiettivi, nelle prescrizioni e nelle azioni. In questa progettualità è fondamentale, all'interno del processo minorile, il ruolo di un linguaggio istituzionale comprensibile ai ragazzi, medium necessario per attivare una relazione che porti a una corretta assunzione delle proprie responsabilità, per poter riattivare un itinerario educativo efficace.
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Da Re, Antonio, et Andrea Nicolussi. « Raccomandazioni controverse per scelte difficili nella pandemia. Appunti etico-giuridici su responsabilità dei medici e linee guida ». Medicina e Morale 69, no 3 (3 novembre 2020) : 347–70. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2020.707.

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Résumé :
Il saggio sviluppa alcune riflessioni di carattere giuridico ed etico sul rapporto tra responsabilità medica e linee guida che nel tempo hanno assunto particolare rilievo in molti ordinamenti giuridici. Le situazioni straordinarie derivanti dalla pandemia hanno reso ancora più delicata la questione, da un lato per via della mancanza di linee guida vere e proprie e dall’altro lato per il proliferare di raccomandazioni di vario genere e provenienza che hanno generato anche confusioni. Tra queste raccomandazioni hanno avuto un particolare clamore le raccomandazioni etico-cliniche della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI). Esse hanno dato avvio alla pubblicazione di raccomandazioni sul medesimo tema in molti altri Paesi e il saggio dà conto delle più rilevanti. Si sofferma tuttavia sul documento italiano, perché può essere considerato il modello di linea guida, imitata anche in altri documenti segnalati, nella quale viene previsto un limite d’accesso alle terapie intensive basato sul criterio aprioristico dell’età. Ciò pone il problema non solo della eticità di un simile criterio ma anche della competenza di una società scientifica a prevedere regole che possano ledere gravemente diritti fondamentali. Il saggio critica il criterio aprioristico ed extraclinico e propone al suo posto un criterio clinico integrato in funzione delle situazioni di scarsità di risorse e di emergenza. Tale criterio integrato sarebbe più rispettoso della competenza dei medici e valorizzerebbe la loro professionalità, senza invadere l’ambito e la competenza delle scelte politiche che spettano alle istituzioni democratiche.
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Vegetti, Finzi Silvia. « Cura degli altri e cura di sé nelle relazioni familiari ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 37 (avril 2010) : 54–63. http://dx.doi.org/10.3280/las2010-037007.

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Résumé :
Il rapporto individuo-solidarietÀ viene qui affrontato nell'ambito delle relazioni familiari. In questo contesto l'‘individuo' si rivela un' astrazione. A lungo ogni nuovo nato č assolutamente dipendente dagli altri. La consapevolezza stessa di essere unici e irripetibili deriva dalla madre, dalla sua donazione di soggettivitÀ e di senso. Tuttavia nella nostra societÀ, egoista e competitiva, la dipendenza e la gratitudine sono negate a favore dell'autonomia. La presunzione di bastare a se stessi impedisce di provare compassione, un'attitudine pre-morale che trova un paradigma efficace nella responsabilitÀ materna, espressione di un sentimento di giustizia che vale la pena d'interrogare.
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Mongillo, Vincenzo. « Imprese multinazionali, criminalità transfrontaliera ed estensione della giurisdizione penale nazionale : efficienza e garanzie "prese sul serio" ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 170 (août 2021) : 179–213. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-170002.

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Résumé :
In un mondo in cui l'attività economica si è globalizzata e la dimensione transfrontaliera del crimine di impresa è esponenzialmente cresciuta, il tema dell'estensione spaziale delle leggi penali nazionali assume rilievo centrale. La parcellizzazione della produzione in gruppi societari, joint venture e catene di approvvigionamento globali, oltre a fomentare reati e violazioni di diritti umani da parte delle imprese multinazionali o transnazionali, erode la capacità di enforcement degli Stati. Il saggio si concentra, così, sulle nuove forme di giurisdizione extraterritoriale - sia autentiche che "mimetizzate" sotto una nozione di territorialità dilatata all'estremo - da una duplice prospettiva: efficacia della risposta punitiva e tutela dei diritti fondamentali dei soggetti (individui e società) sottoposti a procedimento penale da parte di molteplici autorità nazionali, nell'ottica di un equilibrio ragionevole.
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Ellison, Ralph Waldo. « La funzione democratica del romanzo americano ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 36 (janvier 2010) : 101–10. http://dx.doi.org/10.3280/las2009-036008.

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Résumé :
- In questo saggio Ralph Ellison riflette sulla natura del romanzo e sullo stretto legame tra questa forma letteraria e la democrazia americana. La riflessione va a toccare alcuni temi di grande rilievo per la cultura statunitense: la delicata questione delle distinzioni sociali, il multiculturalismo, la ferita aperta dalla guerra civile, il rapporto con la letteratura europea e l'identitÀ nazionale. In tale panorama sconfinato, Ellison si sofferma sul ruolo dei romanzieri, che a suo parere va molto oltre l'intrattenimento dei lettori: chi scrive deve essere capace di interpretare una societÀ complessa, di creare attraverso l'immaginazione personaggi significativi per identitÀ e valori. Ai romanzieri č affidata quindi una grande responsabilitÀ: contribuire alla costruzione di "un'idea americana di America".
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Balestra, Anna, et Raul Caruso. « Le società benefit in Italia. Tra bene comune e identità ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (février 2022) : 117–39. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-001007.

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Résumé :
L'articolo si propone di considerare una questione centrale relativa all'assetto degli ordinamenti contemporanei, ossia la tensione tra il principio democratico ed il governo dell'economia, calando questa tematica generale nell'alveo più specifico del rapporto tra la Banca Centrale Europea e le altre Istituzioni Comunitarie. Si sostiene la tesi che sia illusoria la veste di pretesa neutralità della BCE, laddove quest'ultima, in quanto Autorità che ha come missione fondamentale quella di garantire la stabilità dei prezzi, tende a porsi come un sistema di regolazione apolitica del sistema economico. Detto sistema obbedisce ad una lex mercatoria che si pone in antitesi rispetto alla realizzazione del programma sociale posto dalla Carta, esigendo la rinuncia ad alcuni strumenti decisionali di carattere politico che, nel disegno costituzionale, rispondevano a logiche diverse. In questa ottica la nascita del SEBC segna una nuova fase del costituzionalismo politico, perché la sua introduzione pone come una sorta di metavalore la stabilità economica e finanziaria. Ciò implica che non siano previsti limiti positivi alle sue capacità decisionali ad opera - ad esempio - del Parlamento Europeo, in modo tale da circoscrivere la ricaduta delle scelte compiute sulle posizioni soggettive riconosciute alla persona dagli ordinamenti nazionali e dallo stesso sistema europeo. Sulla base di queste premesse, la conclusione dell'articolo non è nel senso di una anacronistica riduzione del ruolo della Banca Europea, bensì nel senso di puntualizzare come la principale sfida del costituzionalismo contemporaneo consista nello sforzo di ricondurre i processi decisionali che coinvolgono il governo europeo della moneta ai meccanismi della responsabilità politica e alle garanzie delle posizioni soggettive della persona
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Kałowski, Julian. « Współpraca między instytutami zakonnymi w dziedzinie formacji ». Prawo Kanoniczne 45, no 1-2 (15 juin 2002) : 33–79. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2002.45.1-2.01.

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Résumé :
In questo articolo viene presentata ed analizzata l’istruzione della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, del 8 dicembre 1998, intitolata La collaborazione inter-istituti per la fomiazione. L’autore in primo luogo presenta i principali motivi che stanno alla base della promulgazione dell’istruzione da parte della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Poi, dato che l’istruzione dedica un ampio spazio ai centri di formazione inter-istituti, pure rilevando che nella situazione attuale giovano alia form azione intellettuale dei membri degli istituti religiosi, l’autore analizza i requisiti ai quali devono rispondere questi centri. Viene sottolineato soprattutto il fatto che questi devono trasmettere la sana dottrina della Chiesa e rispettare il carisma proprio di ciascun istituto. Un ampio spazio viene dedicato, inoltre, alla responsabilità del governo dei singoli istituti e delle rispettive comunità, di sorvegliare e di prevenire affinché i centri di formazione non impongano la loro dottrina sulla vita consacrata. L’autore analizza le questioni riguardanti la cooperazione inter-istituti nelle diverse tappe di formazione: noviziato, formazione dei professi di voti temporanei e perpetui e formazione permanente. L’ultima parte dell’articolo è dedicata alle questioni riguardanti sia la formazione filosofica e teologica negli istituti direttamente dedicati agli studi superiori, sia la collaborazione tra gli istituti nella formazione delle formatrici e dei formatori.
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Skonieczny, Piotr. « Przestępstwa przeciwko Najświętszej Eucharystii : komentarz do art. 2 "Norm" Kongregacji Nauki Wiary "De gravioribus delictis" z 2001 r. » Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (9 juillet 2011) : 247–85. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.09.

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Résumé :
L’Articolo offre un commento esegetico riguardo ai disposti dell’art. 2 delle Norme della Congregazione per la Dottrina della fede De gravioribus delictis del 2001. L’Autore tratta diversi problemi particolari. Alcuni, in occasione dell’attentata azione liturgica del sacrificio eucaristico o la simulazione della medesima (art. 2 § 1, 2°): la sistemazione sbagliata (i due diversi tipi dei delitti – l’attentatio e la simulatio – nella stessa prescrizione); l’azione delle donne (il problema nel C.I.C. con la descrizione del delitto con i molti disposti); i „concelebranti” dell’attentato come i coautori (il concorso accidentale: il can. 1329 § 2 C.I.C. non può essere il titolo della loro responsabilità penale); „l’identificazione del momento della commissione del reato” (secondo l’Autore: qualsiasi azione liturgica della Santa Messa e non solo dopo la consacrazione; eppure questo è una richiesta de lege ferenda). Il reato della simulazione del sacrificio eucaristico può essere commesso soltanto da un sacerdote; finora questo peccato non era punibile. De lege ferenda bisogna avanzare la richiesta di cambiamento del can. 1044 § 1, 3° C.I.C.; esso deve riguardare anche il delitto di simulazione. I problemi scelti della concelebrazione vietata del sacrificio eucaristico assieme a ministri di comunità ecclesiali, che non hanno la successione apostolica ne riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale (art. 2 § 1, 3°): la formulazione errata del disposto (la soggettivazione dell’elemento nec agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem, che è stato relattivizzato dal ministro acattolico!); una proposta della correzione de lege ferenda: una cum ministris communitatum ecclesialium, qui successionem apostolicam non habent aut quorum communitates ecclesiales non agnoscunt ordinationis sacerdotalis sacramentalem dignitatem. Comunque le Norme del 2001 appaiono come un „Rinascimento” del diritto penale nella Chiesa.
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Palazzani, Laura. « Teorie della giustizia e allocazione delle risorse sanitarie ». Medicina e Morale 45, no 5 (31 octobre 1996) : 901–21. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.897.

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Résumé :
Nell’attuale dibattito bioetico e biogiuridico particolare rilievo ed importanza ha la questione dell’allocazione o distribuzione delle risorse sanitarie. Ovviamente tutti auspicherebbero la situazione ideale in cui vi fosse disponibilità sufficiente di risorse per ognuno. Ma il dato empirico della finitezza delle risorse in sanità da un lato e l’esigenza, avvertita con sempre maggiore urgenza nella società attuale, di un accesso alle cure che sia sempre più esteso quantitativamente e sempre migliore qualitativamente, acuisce il problema della distribuzione delle risorse sanitarie, facendo emergere con forza la necessità di rispondere preliminarmente alle domande: “che cosa”, “quanto”, “quando” e “come” distribuire, “chi” distribuisce e soprattutto “a chi” distribuire in ambito sanitario. Da tutto ciò si evince la rilevanza etica e giuridica della questione. Se tutti sono d’accordo nel distribuire “giustamente” le risorse sanitarie, non tutti sono d’accordo nel modo di concepire la giustizia, nel contesto del pluralismo filosofico che caratterizza il dibattito attuale. Dall’esame dei diversi modelli teorici - liberalismo individualistico, utilitarismo sociale, egualitarismo, personalismo ontologicamente fondato - dei problemi legati alla micro-allocazione e alla macro-allocazione delle risorse e ai concetti di giustizia distributiva e giustizia commutativa, si evidenzia come l’applicazione del pensiero personalista e giusnaturalista consente di individuare un modello terico che si contrappone sia al collettivismo sia all’individualismo bilanciando i diritti individuali di libertà e i diritti sociali collettivi, nella ricerca del diritto alla vita e alla tutela della salute del singolo nel contesto della solidarietà e della responsabilità sociale in vista di un miglioramento globale del bene comune.
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Gozzelino, Giulia, et Federica Matera. « Pedagogical lines and critical consciousness for quality education at the time of the Covid-19 pandemic ». Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no 3 (31 décembre 2021) : 191–99. http://dx.doi.org/10.36253/form-10178.

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Résumé :
In a global context of children’s material and cultural deprivation, the Covid-19 pandemic contributed to redefine the human condition’s vulnerability, favoring the emergence of new forms of poverty and invisibility. Starting from the analysis of the consequences caused by the spread of the pandemic on children’s environment and fundamental development factors, the contribution focuses on the emerging educational challenges, to offer a pedagogical reflection on the possibilities of quality education at the time of emergency. The interviews – carried out as part of the Research Project Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori – make possible to restore visibility and voice to the discomfort of mothers and children between zero and six years old, acting as a starting point for the development of some work’s lines for a reappropriation of relationality, awareness and corporeality, with a look at the children’s rights and at the society’s ethical and civil responsibility in their global protection. Linee pedagogiche e sentieri di coscientizzazione per un’educazione di qualità al tempo della pandemia Covid-19. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale. In un contesto globale di forte deprivazione materiale e culturale dell’infanzia e dell’adolescenza, la pandemia da Covid-19 ha contribuito a ridefinire i volti della vulnerabilità della condizione umana, favorendo l’emergere di nuove forme di povertà e di invisibilità. A partire dall’analisi delle conseguenze provocate dalla diffusione della pandemia sugli ambienti e sui fattori di sviluppo fondamentali della minore età, il contributo si concentra sulle sfide educative emergenti, per offrire una riflessione pedagogica sulle possibilità di una relazione e di una educazione di qualità dentro il tempo dell’emergenza. Le interviste svolte nell’ambito del Progetto di Ricerca “Povertà educativa e Covid-19: linee di riflessione pedagogica e di advocacy per i minori” hanno consentito di restituire visibilità e parola al disagio delle mamme dei bambini tra gli zero e i sei anni, ponendosi come punto di partenza per lo sviluppo di alcune linee di lavoro per una riappropriazione della relazionalità, della consapevolezza e della corporeità, con uno sguardo ai diritti dei minori e alla responsabilità etica e civile della società tutta nella loro tutela globale.
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Santoriello, Ciro. « Decreto spazza-corrotti e responsabilità da reato delle società : ovvero come tornare indietro di vent'anni nella prevenzione del reato nelle aziende ». Archivio penale, no 1 (2019) : 77. http://dx.doi.org/10.12871/97888331805026.

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Guarcello, Emanuela, et Giulia Gozzelino. « Justice system and juvenile deviance after the Covid-19 pandemic. Educational paths between school promotion and re-education ». Form@re - Open Journal per la formazione in rete 21, no 3 (31 décembre 2021) : 273–87. http://dx.doi.org/10.36253/form-10171.

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Résumé :
Starting from the concept of social justice and from universal children’s rights (UN, 1989), the contribution questions the role of education in enhancing the originality and uniqueness of each one and in restoring responsibility and dignity to fragile (Milani, 2019), difficult (Bertolini ,1993) and deviant (Vico, 1988) young people. In a complex contemporaneity, tested by pandemic’s sufferings and restrictions, the pedagogical look underlines the importance of reconstructing – starting from school – promotional, capacitating and justice-oriented paths. Deviant acts are read in the light of a broad social responsibility. We propose the empowerment of an educating community (Agazzi, 1968) aimed at participation, dialogue (Freire, 2002) and assumption of an active and inclusive citizenship. The juvenile penal system is collectively rethought, favouring diversion from prosecution, mediation, reparation and probation strategies. Giustizia e devianza minorile dopo la pandemia Covid-19. Percorsi alternativi tra promozione scolastica e rieducazione. Partendo dal concetto di giustizia sociale e dai diritti universali delle bambine, dei bambini e degli adolescenti (UN, 1989), il contributo si interroga sul ruolo dell’educazione nel valorizzare l’originalità e l’unicità di ciascuno e nel restituire responsabilità e dignità ai soggetti fragili (Milani, 2019), difficili (Bertolini, 1993) e devianti (Vico, 1988). In una contemporaneità complessa, provata dalla sofferenza e dalle restrizioni della pandemia, lo sguardo pedagogico sottolinea l’importanza di ricostruire, a partire dalla scuola, percorsi promozionali, capacitanti e orientati alla giustizia. Si rileggono gli atti devianti alla luce di un’ampia responsabilità sociale e si propone l’empowerment di una comunità educante (Agazzi, 1968) volta alla partecipazione, al dialogo (Freire, 2002) e all’assunzione di una cittadinanza attiva e inclusiva per ripensare collettivamente il sistema penale minorile privilegiando deviazioni dall’accusa, strategie di mediazione, di riparazione e di messa alla prova.
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Viafora, Corrado. « La dimensione etica all’interno delle istituzioni sanitarie : i comitati di etica clinica ». Medicina e Morale 53, no 5 (31 octobre 2004) : 903–38. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2004.625.

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Résumé :
Il saggio propone una ricognizione del processo di istituzionalizzazione dei Comitati etici per la pratica clinica prendendo in considerazione la prospettiva nord-americana, segnata dall’evoluzione dal paradigma orientato alla difesa dei diritti al paradigma orientato all’etica dell’organizzazione; la prospettiva europea, orientata verso una duplice direzione: Comitati come forum per il dibattito sulle questioni etiche all’interno dell’ospedale o Comitati etici come strutture direttamente di supporto al processo decisionale; la prospettiva italiana, marcata ancora da una situazione di incertezza e fragilità. Partendo dalla convinzione che l’istituzione di Comitati etici per la pratica clinica comporta importanti potenzialità per ravvivare la dimensione etica all’interno delle istituzioni sanitarie, il saggio individua e discute tre modelli attraverso cui potrebbero prendere corpo queste potenzialità. Un primo modello di Comitato si sviluppa in una prospettiva professionale, con la prevalenza delle seguenti funzioni: a. fornire un aiuto alle decisioni per gli operatori sanitari alle prese con problemi etici sempre più complessi; b. istituire uno spazio dedicato all’integrazione delle diverse istanze etico-professionali. Un secondo modello di Comitato etico si sviluppa in prospettiva organizzativa, ed ha le seguenti funzioni: a. fornire all’Amministrazione una consulenza che dia credibilità pubblica a indirizzi e direttive istituzionali che abbiano implicanze etiche; b. sensibilizzare alla dimensione etica, con la speranza di coinvolgere maggiormente la responsabilità diretta di ogni operatore sanitario. Un terzo modello di Comitato etico si sviluppa in prospettiva pubblica, con le funzioni di: a. contribuire a dare pubblicità e profondità al dibattito relativo alle questioni bioetiche e istituire procedure e occasioni di una reale comunicazione tra la società in generale e i gruppi di professionisti coinvolti nella produzione e nell’utilizzazione del nuovo sapere biomedico.
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Corleto, Michele. « Il salvataggio di vite umane in mare : ipotesi (sconfessate) di responsabilità penale per l'attività delle ONG alla luce del diritto internazionale, nazionale e dell'Unione europea ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (février 2020) : 203–19. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2019-002010.

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Schmoeckel, Mathias. « Vittime Colpevoli e colpevoli innocenti. Ricerche sulle responsabilità penali nell’età del diritto comune (= Diritto cultura società. Storia e probleme della giustizia criminale, 11) ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Kanonistische Abteilung 107, no 1 (1 juin 2021) : 479–81. http://dx.doi.org/10.1515/zrgk-2021-0045.

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Bignamini, Angelo A. « La persona centro e misura di ogni sistema sanitario ». Medicina e Morale 51, no 1 (28 février 2002) : 81–99. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.713.

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Résumé :
L’organizzazione sanitaria è l’insieme delle strutture, funzioni e responsabilità che dovrebbe garantire l’adeguata gestione della sanità in un ambito definito. I soggetti coinvolti nel sistema sanitario sono le persone afferenti (sane e malate); gli operatori (medici e operatori sanitari non medici); l’ambito in cui esso viene attuato (società). Essa è quindi il punto di incontro di tre realtà eminentemente umane: la medicina, l’etica, la società. I requisiti per un’adeguata organizzazione sanitaria implicano perciò la coesistenza dei principi fondamentali della medicina, dell’etica, della convivenza sociale. La medicina pone al suo centro il bisogno dell’essere umano che incontra il limite ai propri diritti nativi alla vita (cioè la morte) e alla salvaguardia di salute e integrità (cioè la malattia). La convivenza sociale impone la ricerca di un equilibrio tra i bisogni di ciascuno e la capacità di risposta della collettività nel suo complesso, incluse anche le capacità spontanee di aggregazione e di servizio, secondo priorità dettate dalla natura del soggetto del bisogno (la persona umana malata) e non pregiudizialmente definiti dall’osservatore. L’etica tutela i diritti nativi del soggetto (quoad justum), quindi determina procedure coerenti con la natura di quanti implicati nella progettazione e gestione dell’organizzazione sanitaria. In un approccio bioetico ontologicamente fondato, i criteri primi sono quelli che si riferiscono ai soggetti autonomamente esistenti, quindi alle persone. Subordinati e dialoganti con questi sono i criteri secondi, cioè quelli relativi alle entità per sé non esistenti se non in dipendenza dell’essere dei soggetti autonomi: la società e, in ulteriore subordine, il “governo”, sia esso regionale, sia nazionale. Esistono visioni alternative, nelle quali i criteri principali sono invece quelli, di stampo illuminista, relativi alla “collettività”, allo “stato”, cui si debbono subordinare i singoli “individui”. Già l’utilizzo di “individuo” contrapposto a “persona” mette in luce come questo approccio sia ideologico (basato su ipotesi astratte definite a priori) anziché scientifico (basato sull’osservazione della realtà). I due approcci originano sistemi organizzativi della sanità contrapposti tra loro, con ruoli diversi anche per gli operatori e soprattutto per il medico. Nel modello illuminista di stato etico gli strumenti matematico-statistici e matematico- economicisti (DRG, EBM, linee guida) diventano gabbie interpretative (ideologiche) della realtà. Nel modello sociale tutti gli strumenti disponibili vengono impiegati come uno dei mezzi possibili, insieme a scienza, coscienza e compassione, per descrivere la complessa realtà della singola persona che si pone in relazione con il medico portando i propri bisogni di salute, espressi ed inespressi. Secondo la bioetica personalista il criterio giustificante di qualunque “sistema” e qualunque “organizzazione”, inclusa l’organizzazione della sanità, è il “bene” di tutti i soggetti (malati e operatori con pari dignità), che si manifesta nel rispetto dei loro diritti, primo fra tutti il diritto alla difesa di vita e integrità, alla salvaguardia della salute, al rispetto dei criteri morali e religiosi di ciascuno. In questo contesto la persona rimane l’elemento centrale di riferimento della “organizzazione”, il rispetto della natura della persona rimane la misura della sua validità, la possibilità del “bene” della persona resta il criterio di valore. Esperienze in atto con questa visione non sembra siano, peraltro, meno efficienti di quelle basate sulla visione opposta. In questo contesto il medico, essendo l’operatore più prossimo al soggetto, ha però anche la responsabilità di agire come difensore dei diritti del malato (funzione etica) nei confronti del sistema organizzativo, anziché essere semplicemente un “fornitore di servizi”, dato che la salute non può essere ricondotta a “prodotto” o “servizio”, né può comprimersi nella definizione di “cliente” o “utente” la persona malata.
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Spagnolo, A. G., A. A. Bignamini et A. De Franciscis. « I Comitati di Etica fra linee-guida dell’Unione Europea e decreti ministeriali ». Medicina e Morale 46, no 6 (31 décembre 1997) : 1059–98. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1997.858.

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Résumé :
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro della Sanità del 27 aprile 1992, che ha recepito in Italia la Direttiva n. 91/507/CEE contenente la Good Clinical Practice (GCP), ha determinato in Italia il sorgere di molti Comitati di Etica (CE) locali in quanto l’inizio delle sperimentazioni cliniche veniva subordinato all’approvazione da parte di un CE. Restava, tuttavia, una carenza di regolamentazione della istituzione e del funzionamento di tali organismi i quali hanno, perciò, continuato a sorgere in modo spontaneo ed improvvisato, senza coordinazione fra loro. L’articolo richiama dapprima le diverse iniziative che sono state prese da parte di Associazioni e Società scientifiche al fine di colmare quelle lacune di procedure operative dei CE, fra cui anche la costituzione di una Federazione Nazionale dei Comitati Etici (FNaCE). Successivamente viene preso in considerazione il recente decreto del Ministero della Sanità che ha recepito le lineeguida armonizzate dell’Unione Europea, Stati Uniti e Giappone (ICH 135/95), fornendo indicazioni più precise sul funzionamento dei CE ma anche trasformando il ruolo di questi organismi da quello etico a quello più amministrativo. Viene anche discusso il problema connesso al ruolo dei CE negli studi multicentrici. Il recente decreto ministriale e un progetto di Direttiva del parlamento Europeo assegnano infatti al CE locale solo un ruolo di accettazione o rifiuto in toto del parere del CE del centro coordinatore, configurando in questo una diminuzione della indipendenza dei CE ed una conflittualità con la loro responsabilità. In appendice viene, infine, riportato un utile quadro sinottico di confronto fra quanto previsto dalla GCP del 1992 e la GCP del 1997.
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Rochira, Valerio. « La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi ». Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no 1 (15 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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Tricarico, Marta. « La violenza di genere nei confronti delle donne : aspetti giuridici tra XX e XXI secolo ». Clionet 06 (19 décembre 2022). http://dx.doi.org/10.30682/clionet2206aa.

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Résumé :
L’articolo affronta sul piano legislativo nazionale e internazionale il tema della violenza di genere nei confronti delle donne, mettendo in rilievo come è cambiata storicamente la consapevolezza della sua portata e delle molteplici forme in cui si esplica. L’azione penale e la punizione hanno un ruolo cruciale nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta alle disuguaglianze, ma un ruolo altrettanto importante ha il contrasto alla diffusione di stereotipi riguardanti i ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia e nella società.
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Fontanella, Guest Editors : A., P. Gnerre et R. Nardi. « La responsabilità professionale medica oggi ». Italian Journal of Medicine, 9 avril 2019, 1–98. http://dx.doi.org/10.4081/itjm.q.2019.3.

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Résumé :
La responsabilità penale e civile del medico oggi: oneri e onori delle linee guida nella legge Bianco-GelliG. Gallone, C. Palermo La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: quali differenze?D. Amati, A.P. Rossi La legge Gelli-Bianco dal punto di vista della giurisprudenzaS. de Vito La posizione di garanzia del primarioA. de Palma, M. Alessandri La responsabilità dell’organizzazione sanitaria: adeguatezza di strumenti e dotazioni strutturaliG. Lo Pinto La responsabilità delle Direzioni Mediche nel Middle managementC. Coppo, S. Nola Il dipartimento come modello di responsabilità organizzativaR. Tassara, P. Gnerre I requisiti di validità del consenso nel trattamento sanitarioG.B. Ferro Assicurazione obbligatoria e rischio sanitarioL. Longo A che punto ci troviamo con le assicurazioni o polizze per le professioni sanitarie dopo la legge Gelli-Bianco?S. de Vito, P. Gnerre, D. Montemurro, M. Zippi Medicina difensiva ed errore in ambito internisticoM. La Regina, E. Romano La responsabilità nella sperimentazione clinica: Sperimentatore, Sponsor e Comitato EticoG. Gussoni, A. Crespi, S. Frasson, A. Valerio, C. Vertulli, E. Zagarrì La responsabilità dello specializzando: diritti e doveriP. Di Silverio, M. d’Arienzo La responsabilità del medico di Pronto Soccorso e del medico di guardia: ruoli e responsabilità all’interno di una struttura ospedalieraC. Rivetti, A. Spedicato Il trattamento di fine vita alla luce delle ultime novità legislativeA.N. Rosato, F. Rosati, C. Santini Il trattamento sanitario obbligatorioF. Bandini La responsabilità professionale medica secondo il codice di deontologiaL. Corti ConclusioniA. Fontanella
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Raimondo, Pierluigi, et Luca Zambelli. « COVID E SPORT. L’ESIGENZA DI NUOVI MODELLI DI GESTIONE DELLE IMPRESE SPORTIVE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO ». Diritto Dello Sport 1, no 1 - 2020 (14 juillet 2020). http://dx.doi.org/10.30682/disp0101a.

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Résumé :
Lo scopo dell’articolo è quello di verificare come, dopo la pandemia di COVID-19, le società possano riprendere la propria attività in massima sicurezza. Vengono analizzate le norme d.lgs. 81/2008 in comparazione con le Linee guida del Governo, con le conseguenti responsabilità per la loro inosservanza. L’articolo indica la strada operativa che le società sportive dovranno attuare per prevenire il rischio da contagio, gestendolo come qualsiasi rischio derivante da un possibile infortunio sul lavoro, ma estendendo i presidi di sicurezza anche ai frequentatori degli impianti. Vengono offerti spunti di riflessione sull’intervento degli enti locali nella gestione degli impianti e sull’importanza della collaborazione tra società sportive, Asl ed enti locali nel monitoraggio della salute pubblica, nonché uno sguardo alla crescente rilevanza mediatica degli eSports nel contesto della pandemia.
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Pilia, Carlo. « LA MEDIAZIONE AL TEMPO DEL COVID-19 ». Revista Eletrônica de Direito Processual 22, no 1 (18 janvier 2021). http://dx.doi.org/10.12957/redp.2021.56698.

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Résumé :
La pandemia Covid-19 sta avendo un impatto devastante sulle società e gli ordinamenti giuridici sia interni che internazionali. La normativa straordinaria ha dovuto considerare, tra gli altri aspetti, l’impossibilità e, comunque, l’estrema difficoltà di fare fronte ai pregressi impegni giuridici. Si è perciò resa necessaria l’introduzione di meccanismi di sospensione e differimento delle scadenze, oltre che di esenzione o almeno limitazione della responsabilità. Nello scenario emergenziale, pertanto, la questione dell’obbligatorietà della mediazione ai tempi del Covid è di grande interesse sistematico e forte impatto pratico.
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Sumar, Ramiro Rodrigues. « Automazione contabile e futuro della professione contabile ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 3 juillet 2021, 167–81. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/contabilita/professione-contabile.

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Résumé :
La presenza di qualità nei servizi forniti è infatti indispensabile per la sopravvivenza della professione contabile, in quanto si traduce nell’obiettivo di un commercialista. I sistemi informativi, le nuove tecnologie di intelligenza artificiale e l’innovazione, se collegati alle competenze dei professionisti della contabilità, possono tradursi in maggiori prestazioni delle aziende e, di conseguenza, dell’economia. Considerando che la professione di commercialista cerca di fornire informazioni fiscali al fisco, questo articolo mira a dimostrare che questa professione è in un processo di migrazione per quanto riguarda l’automazione dei compiti, al fine di diventare uno strumento di gestione in grado di assistere nel processo decisionale assertivo, al fine di contribuire allo svolgimento della responsabilità sociale delle imprese. La problematicizzazione di questo studio si basa sulla seguente domanda problematica: quale sarà il ruolo del contabile con l’automazione della contabilità? La professione contabile terminerà come previsto dall’Istituto Sapiens nella ricerca del 2018? Per raggiungere gli obiettivi, è stata utilizzata la rassegna della letteratura. Come risultato, l’articolo ha dimostrato il ruolo del commercialista nel processo di sviluppo e crescita delle aziende prima e dopo l’automazione dei processi burocratici, nonché la prospettiva dello scenario futuro della professione. Così, si è scoperto che la professione contabile subisce un improvviso cambiamento di posizionamento in modo che sopravviva come professione e mantenga il suo ruolo con la società e l’economia del paese.
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Santos, Maria Eliane Ferreira dos, et Késia Girlane Santos de Medeiros. « Istruzione dei detenuti : sfide e prospettive ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 3 novembre 2020, 144–60. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/formazione-it/istruzione-dei-detenuti.

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Résumé :
L’attuale lavoro mira a presentare gli ostacoli che sorgono nel processo educativo nelle carceri, data la mancanza di politiche pubbliche adeguate per investire in un’istruzione di qualità per gli studenti privati della libertà. Attraverso le letture effettuate è possibile rendersi conto che c’è stata una possibilità da parte dei governanti e della società per molto tempo. Dal 20 ° secolo in poi, alcuni investimenti sono gradualmente arrivati, ma ci imbattiamo ancora in un’istruzione svalutata, da parte dei governanti e della società. Lo scopo è dimostrare che, nonostante gli ostacoli, è possibile salvare la storia dell’inprison e portarlo a costruire una famiglia e a tornare a vivere nella società con dignità. L’educazione carceraria è una grande sfida, ma le possibilità sono note e anche di fronte agli ostacoli abbiamo affrontato risultati positivi da parte di studenti che cercano conoscenza, costruiscono conoscenza e hanno un’intelligenza indiscutibile. L'”educazione carceraria” è un’importante garanzia di un nuovo inizio per una risocializzazione, perché attraverso l’aula è possibile garantire agli studenti privati della libertà, della dignità, visti gli spazi di cui fanno parte è di totale disprezzo per la vita, in classe, i carcerati si sentono di nuovo persone, si sentono in grado di affrontare le sfide della vita e persino riprendere una vita sana nella società. Vale la pena notare che un’istruzione di buona qualità nelle carceri evita ribellioni e una riduzione delle pene per coloro che frequentano la scuola. Questo perché la legge sull’applicazione penale stabilisce che 12 ore di frequenza scolastica equivalgono a un giorno in meno del tempo. L’istruzione è un diritto che deve essere garantito a tutti, come garantisce la legge sugli orientamenti e le basi dell’istruzione nazionale, nell’articolo 205, che dichiara l’accesso all’istruzione un diritto di tutti, in modo da essere promosso e incoraggiato dalla società, dando priorità allo sviluppo e alla preparazione di un individuo nella società, quindi, si riferisce allo studente privato della libertà.
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Santoriello, Ciro. « I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi : ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali ». Archivio penale, no 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888684181768.

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Santoriello, Ciro. « I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi : ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali ». Archivio penale, no 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888674181768.

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Reich, Warren T. « La bioetica : il punto di vista dell'outsider ». Medicina e Morale 56, no 3 (30 juin 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.318.

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Résumé :
A quarant’anni dall’inizio del dialogo fecondo tra scienze della vita e studi umani, che la nascita della bioetica ha reso possibile, si avverte la necessità di valutarne taluni aspetti – tra cui le possibilità future della bioetica, ed anche la sua origine – da un punto di vista particolare: quello dell’outsider. Si tratta di accettare la sfida, per la nostra identità morale, di spostare l’attenzione dallo studio di casi particolari, dal punto di vista dell’insider, allo studio di problemi ai margini della disciplina. L’outsider intellettuale sfida la bioetica convenzionale, prendendo in esame gli avvenimenti deprecabili del nostro tempo, permettendo in questo modo di valutare, a volte ripensandole e riformulandole, le responsabilità delle nostre discipline normative. Un esempio in questa direzione è dato da un Professore di Anestesia all’università di Harvard: Henry Beecher che uscendo dai ranghi della professione medica s’interessò della condizione di vulnerabilità dei soggetti sperimentali denunciando le numerose sperimentazione nelle quali i pazienti non avevano prestato un consenso o che non erano stati avvisati dei rischi. Altri filosofi e scienziati hanno superato, come Beecher, i confini della bioetica convenzionale, approfondendo i c.d. “problemi di frontiera”: la responsabilità di offrire o meno le cure necessarie, mediche e sociali, ai rifugiati disperatamente in cerca di asilo; la cura delle vittime della tortura. Questo modo di identificare le questioni è stato sovente affrontato da filosofi e teologi concordi sulla necessità di ampliare la portata delle domande che la bioetica si pone, per arricchirne la discussione e l’analisi. Questa esperienza di “outsider” permette agli studiosi di offrire risposte razionali alla società, sviluppando al tempo stesso un’etica pubblica credibile arricchendo il contenuto e la riflessione di quella che negli anni ’70 è stata definita come “lo studio delle dimensioni morali di ogni condotta umana, nell’area delle scienze della vita e della salute”. ---------- Forty years from the beginning of the rich dialogue between life sciences and human studies, introduced by bioethics, we feel the necessity of a deeper evaluation of some aspects related to bioethics, among others the future possibilities, the origin, in a particular perspective: that of the outsider. It is to move the attention from the special case study, in the perspective of the insider, to the study of issue related to the “border bioethics”. The intellectual outsider challenges the conventional bioethics. He takes the deplorable events of our time and allows a further and deeper evaluation, recalling or sometimes reformulating, the responsibilities of normative disciplines. In this direction, an example has been given by Henry Beecher Anaesthesia Professor at the University of Harvard, in 1966. Going out of the ranks of the medical profession, he was interested in the vulnerability condition of experimental subjects; he denounced the numerous experimentations where the patients did not give their consent or had not been informed about the risks. Other philosophers and scientists went beyond, as Beecher, the borders of the conventional bioethics, examining in detail the so called “border issues”: for example, the responsibility to offer the necessary cares, medical and social, to the refugees desperately searching for kindergarten; the care of the torture victims. This experience of “outsider” gives the possibility to offer rational answers to the society, developing, at the same time, a believable public ethics, also enriching bioethical contents and reflections, defined, in the 70s, as “the study of the moral dimension of each human conduct, in the field of the science of life and health”.
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Sacchini, Dario, et Ignacio Carrasco de Paula. « Alcune questioni etico-deontologiche nella Medicina di laboratorio ». Medicina e Morale 57, no 5 (30 octobre 2008). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2008.268.

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Résumé :
Nel presente contributo viene esaminata la scarsa letteratura inerente la fondazione etica dell’attività nel laboratorio biomedico (LBM), elaborata per lo più dagli specialisti di laboratorio. La scansione rivela le seguenti principali posizioni: 1. un approccio di etica procedurale, che rintraccia l’eticità nella laboratoristica sia nello scrupolo e nella trasparenza metodologica sia nella ottimizzazione delle dinamiche relazionali sia all’interno del laboratorio sia tra specialisti di laboratorio e clinici. Si tratta dunque di un’etica in certo modo “intrinseca”, cioè prevalentemente concentrata sull’oggetto materiale dell’attività. 2. Una prospettiva di marca jonasana improntata all’etica della responsabilità, improntata a due cardini: la “consapevolezza” delle conseguenze che al chimico clinico vengono dalle richieste di esami e la verifica dell’intenzionalità degli operatori. 3. L’etica delle virtù. Tale prospettiva postula l’esercizio dell’abito virtuoso da parte dell’operatore di laboratorio come condizione per raggiungere la finalità ultima della laboratoristica biomedica: il benessere del paziente. 4. Il principialismo, noto modello bioetico, peraltro proposto a livello globale da un gruppo di lavoro della International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) quale base di discussione per le società specialistiche nazionali. 5. Infine, un’etica centrata sulla persona, ove il richiamo antropologico affianca ed integra i pur necessari compiti tecnici dello specialista di laboratorio. L’articolo si conclude con una disamina critica delle diverse posizioni riscontrate in letteratura. ---------- The paper examines the scarce literature related to the ethical foundation of the activity in the biomedical laboratory (BML), realized mainly by the experts of laboratory. The scanning reveals the followings main positions: 1. a procedural ethics approach, in which the ethics related to the BML is tracked both in the scruple and in the methodological transparency and in the optimization of the relational dynamics both in laboratory and among laboratory and clinicians experts. It concerns therefore with an “intrinsic” ethics, that is predominantly centred on the material object of the activity. 2. A perspective based on Jonas’s perspective marked on ethics of the responsibility, founded on two bases: the “awareness” of the consequences that clinicians chemist could receive from the examination demands and the verification of the intentionality of the operators. 3. Virtue ethics. Such perspective assumes the virtuous habit exercise of the operator of laboratory as condition to achieve the ultimate end of the BML: the patient’s wellbeing 4. Principialism, known as bioethical model, moreover proposed at a global level by a working group of the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) as basis of discussion for the national specialist societies. 5. Finally, an ethics centred on the person, where the anthropological reference helps and integrates the also necessary technical tasks of the laboratory expert. The article ends with a critical examination of the different positions found in literature.
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