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ROSSI, MASSIMO. « La revoca degli amministratori nella società a responsabilità limitata ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202135.

Texte intégral
Résumé :
La disciplina italiana della società a responsabilità limitata (s.r.l.), recata nel libro V, titolo V, capo VII, artt. 2462-2483, del Codice civile, come novellata per effetto della riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successive integrazioni e modificazioni, regola un tipo sociale complessivamente “nuovo” rispetto al modello previgente, caratterizzato dell’equilibrio fra la perdurante natura capitalistica della s.r.l. e una significativa rilevanza delle persone dei soci e dei rapporti contrattuali fra gli stessi, che si esprime, per un verso, in un significativo ampliamento dell’autonomia statutaria e, per altro verso, nel particolare rilievo che ciascun socio assume nell’organizzazione sociale. Nonostante il legislatore delegante avesse iscritto fra i principi e i criteri direttivi della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 l’esigenza che la nuova disciplina recasse un «autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» (art. 2, comma 1, lett. e) e f), legge delega), si rileva sovente, in dottrina, che le disposizioni novellate del codice civile, in materia di s.r.l., abbiano sostanzialmente mancato tale obiettivo, risultando lacunose sotto molteplici profili. In particolare, l’elaborato – che si articola in tre capitoli preceduti da un’introduzione e seguiti da un paragrafo conclusivo – si concentra sullo studio della disciplina concernente la revoca degli amministratori della società a responsabilità limitata, muovendo dal ricorrente rilievo che soltanto la disposizione dell’art. 2476, comma 3, c.c., dettata in tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, rechi un’espressa previsione relativa alla cessazione dell’incarico gestorio, là dove dispone che «l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi». Dapprima, si segnala come, a fronte del silenzio del legislatore, si sia posto il duplice problema concernente la possibilità stessa della revoca degli amministratori e l’individuazione della relativa disciplina, rilevando come risulti difficilmente sostenibile escludere il potere della società di revocare l’incarico gestorio a suo tempo affidato, essendo ciò connaturale ai principi che presiedono alla gestione di patrimoni nell’altrui interesse, anche se il dubbio residua sull’individuazione del regolamento normativo concretamente applicabile. Pertanto, vengono passate in rassegna le diverse soluzioni proposte in dottrina, osservando come l’orientamento prevalente sia nel senso di ritenere applicabile in via analogica, per lo meno nel silenzio dello statuto, il regime previsto per le società azionarie, consistente nella revocabilità ad libitum degli amministratori, fermo restando il diritto di costoro al risarcimento del danno nel caso in cui la decisione dei soci non sia assunta in presenza di una giusta causa. Tale soluzione, tuttavia, lascia insoddisfatti sotto numerosi profili e non sembra coerente con l’impianto generale della nuova società a responsabilità limitata, i cui principi ispiratori alimentano l’interrogativo sulla possibilità di applicare in via analogica, per i casi non espressamente contemplati, le regole previste per le società di persone, a partire dal riconoscimento, in capo a ciascun socio, del diritto di agire giudizialmente per ottenere la revoca per giusta causa dell’amministratore infedele. Così, muovendo dall’analisi dei principi direttivi in materia di società a responsabilità limitata iscritti nella citata legge delega, l’elaborato suggerisce di individuare la soluzione al problema summenzionato in termini coerenti con i tratti tipologici della “nuova” s.r.l. e, in particolare, con quelli della certezza del diritto e della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci, quali traspaiono in numerosi istituti e disposizioni concernenti la nuova società a responsabilità limitata, a partire dal peculiare atteggiarsi dei sistemi di amministrazione e di controllo, che appaiono senz’altro ispirati a modelli largamente coincidenti con quelli vigenti per le società di persone e, dunque, ascrivibili, al fondo, all’archetipo del contratto di mandato. Giunti a tale conclusione, si avvia l’analisi della disciplina prevista per la nomina degli amministratori nella s.r.l., segnalando come le diverse fattispecie astrattamente configurabili richiamino tutte, significativamente, proprio lo schema normativo dell’art. 2259 c.c., dettato per le società personali, del quale, allora, si propone l’applicazione in via analogica per le ipotesi di revoca non espressamente disciplinate. Ciò nondimeno, un particolare approfondimento è dedicato al problema dell’applicazione dell’art. 2259, comma 3, c.c., a mente del quale ciascun socio può agire giudizialmente per ottenere la revoca dell’amministratore in presenza di una giusta causa. Infatti, la soluzione favorevole sembra essere suggerita, oltre che dalle predette considerazioni, anche in virtù del richiamato art. 2476, comma 3; ma, al riguardo, resistono in dottrina e nella giurisprudenza significative obiezioni alla tesi proposta: in contrario, si è notato che la possibilità di argomentare in via analogica in capo ai soci di s.r.l. il potere di promuovere l’azione individuale per la revoca degli amministratori sia destinata a incontrare un ostacolo difficilmente superabile nel dettato dell’art. 2908 c.c., a mente del quale l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici nei soli «casi previsti dalla legge». In particolare, secondo questo orientamento, il ricorso alla tutela costitutiva deve ritenersi ammissibile nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. L’argomento, però, non sembra insuperabile; si segnalano, infatti, autorevoli contributi favorevoli all’interpretazione estensiva e all’applicazione analogica delle norme che prevedono l’accertamento costitutivo; e, in effetti, specie all’indomani delle aperture, in tal senso, della Corte Costituzionale nella sentenza n. 481/2005, sono numerose le pronunce di merito che neppure toccano il problema dell’art. 2908 c.c. e propendono decisamente per la configurabilità dell’azione giudiziale di revoca degli amministratori in capo a ciascun socio di s.r.l. Ciò nondimeno, l’azione cautelare introdotta con l’art. 2476, comma 3, c.c., reca numerosi profili problematici che sono oggetto di indagine nell’ambito del terzo capitolo dell’elaborato e che concernono, in sintesi, i requisiti dell’azione, la proponibilità ante causam, l’ascrivibilità al novero degli strumenti c.d. anticipatori, et cetera, dei quali si prospettano specifiche soluzioni, tutte coerenti con la conclusione che propone l’applicazione analogica alla s.r.l. dell’art. 2259, comma 3, c.c. L’elaborato si conclude con alcuni rilievi sistematici che, muovendo dalla constatazione che il legislatore, nel perseguimento di particolari finalità, mostra talora di superare la distinta soggettività della società, ora verso l’interno, ossia nel rapporto fra soci e società (come per il caso dell’azione individuale di revoca degli amministratori), ora verso l’esterno, propongono di riformulare su nuove basi la distinzione fra società di capitali e società di persone, abbandonando il risalente criterio della personalità giuridica e della conseguente organizzazione corporativa dell’ente. In particolare, si suggerisce di individuare il discrimine sul piano della partecipazione sociale; essa, mentre nelle società di persone rappresenta una posizione che, pur dotata di valore economico, esprime l’appartenenza a una organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare, nelle società di capitali subisce un processo di reificazione, isolandosi come bene dotato di un valore economico proprio, autonomo sia rispetto all’organizzazione sociale, sia con riguardo al patrimonio del suo titolare, e come tale suscettibile di vicende giuridiche anch’esse autonome tanto dalla prima quanto dai secondi. Società da contratto le prime, nelle quali si sottolinea il coinvolgimento di persone, società da investimento le seconde, nelle quali viene in luce la raccolta del capitale destinato a finanziare l’impresa comune; anzi, e più precisamente: partecipazione ad un contratto nel primo caso, partecipazione ad un investimento nel secondo, se non anche, all’esito della adozione della tecnica azionaria, investimento in una partecipazione. E se, indubbiamente, la nuova società a responsabilità limitata si caratterizza per la centrale rilevanza del socio, resta connaturato al contenuto della partecipazione sociale in s.r.l. il tratto della libera circolazione della quota (art. 2469 c.c.), parimenti a quanto disposto per le società azionarie e diversamente, invece, da quanto previsto per le società di persone. Libera circolazione che segnala nell’investimento (e, specularmente, nel disinvestimento) il significato della partecipazione sociale nella società a responsabilità limitata; valore, quest’ultimo, a tal punto caratterizzante tale modello societario da essere sottratto alla disponibilità dei soci, atteso che l’eventuale previsione di limiti statutari alla circolazione delle quote che impedisca, di diritto o di fatto, il trasferimento della partecipazione sociale, implica in ogni caso il riconoscimento al socio del diritto di recesso (e agli eredi, del diritto alla liquidazione), che altro non significa che garanzia di disinvestimento.
The Italian regulation of società a responsabilità limitata (“s.r.l.”), contained in Sections 2462-2483 of the Civil Code (as modified by the organic reform of corporations and cooperative companies, pursuant to Legislative Decree No. 6 of January 17th 2003 and subsequent modifications and integrations) regulates a wholly “new” company type with respect to the former model, characterized by the balance between (a) the enduring capitalistic nature of the s.r.l. and (b) a noteworthy relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them; this balance is expressed, on one hand, by a significant enhancement of the autonomy of the by-laws and, on the other hand, by the particular importance that each shareholder has in the corporate organization. Even though the delegating legislature had inserted, among the principles and leading criteria of the legge delega, No. 366, of October 3, 2001, the requirement that the new regulation bring an “autonomous and organic set of rules, also supplementary, shaped on the principle of the central relevance of the shareholder and of the contractual relationships between shareholders” (Section 2, paragraph 1, letters e) and f) of the legge delega), it is often pointed out that the new provisions of the Civil Code have missed such target, resulting defective in many aspects. In particular, our thesis – composed by three chapters, preceded by an introduction and followed by a conclusive paragraph – is focused on the study of the regulation of the removal of s.r.l. directors, and starts with the consideration that only the provision of Section 2476, paragraph 3, on “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” (directors’ liability and shareholders’ control), contains an explicit regulation of the termination of the management office, providing that “l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” (the lawsuit aimed at ascertaining the directors’ liability may be brought by each shareholder, who can also claim, in case of grave irregularities, an interim removal of the directors). Being the legislature silent on the matter, we point out the way the twofold problem of the very possibility of a removal of the directors and of the individuation of its regulation has arisen; we note that it would be difficult to argue that the company cannot revoke the management office, being such possibility implicit in the principles that govern every asset management in the interest of a third party. We then raise the question of what is the applicable regulation and we analyze the different solutions that scholars have suggested: we observe that the prevailing doctrine considers analogically applicable – at least when the certificate of incorporation and the by-laws are silent – the regulation of the società per azioni (which allows an ad libitum removal of directors by the shareholders, provided that the directors remain entitled to compensation for damages in absence of cause). However, the abovementioned solution is unsatisfactory and seems incoherent with the general regulation of the new società a responsabilità limitata. Instead, the rules of società di persone (partnerships) – starting from the power of each partner to obtain a judicial removal of the director for cause – might seem analogically applicable. Thus, moving from the analysis of the regulation, the thesis suggests solving the problem of the removal of directors in a way that is coherent with the principles of the “new” s.r.l. and, in particular, with the principles of (a) certainty of law and (b) of the relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them. Those principles are evident in numerous rules related to the new società a responsabilità limitata, starting from the rules on management and controls, which clearly seem inspired by the società di persone model. Moving from that conclusion, the analysis of the regulation of the nomination of the s.r.l. directors begins in the second chapter, where we point out how all the possible cases can be ascribed to the normative scheme of Section 2259 of the Civil Code (on società di persone). Therefore, we suggest the analogical application of Section 2259. In the third chapter we specifically face the problem of the applicability of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code (pursuant to which each partner can obtain a judicial removal of the director for cause). Indeed, the analogical applicability of that rule seems suggested not only by the previous arguments but also by the provisions of Section 2476, paragraph 3; nevertheless, scholars and courts have raised serious objections to this solution: it has been pointed out that an analogical extension to s.r.l. shareholders of the power to individually ask for a judicial removal of directors encounters an insurmountable obstacle in the provision of Section 2908 of the Civil Code, pursuant to which the judiciary power can create, modify or extinguish juridical relationships only in the “casi previsti dalla legge”. Though, the above argument does not seem crucial. Indeed, there are preeminent opinions favorable to the extensive interpretation and analogical application of the rules on accertamento costitutivo; in fact, since the decision No. 481/2005 of the Corte Costituzionale, several trial court decisions have not even raised the problem of Section 2908 of the Civil Code, while clearly allowing a lawsuit brought by a single shareholder aimed at judicially removing s.r.l. directors. Nevertheless, the interim measure regulated by Section 2476, paragraph 3, of the Civil Code, rises several problems that we analyze in the third chapter of the thesis and that (in brief) are related to: the requirements of the lawsuit, the possibility of bringing it ante causam, the possibility of considering such lawsuit an “anticipatory” instrument, et cetera. For each of these problems, we suggest specific solutions, all coherent with the conclusion of the analogical applicability to s.r.l. of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code. In the conclusive part of the thesis we propose some systematic highlights that, in consideration of the preceding arguments (and, in particular, of the fact that in some cases the legislature seems to abandon the idea of the distinct subjectivity of the corporation with respect to the relationship between shareholders), suggest to reinstate on new basis the distinction between società di capitali (corporations) and società di persone (partnerships). In particular, we suggest to abandon the ancient criterion of the legal entity and to set the difference on the level of share: while, in the società di persone, such participation represents a position that, although characterized by an economic value, expresses the membership in an organization that changes as its owner changes, in the società di capitali such participation has its own economic value, both with respect to the corporation and with respect to its owner. In fact, notwithstanding the new società a responsabilità limitata be characterized by the central relevance of the shareholder, the element of the transferability is still immanent in the content of the share (Section 2469 of the Civil Code); and it is such an important element that, in case the by-laws provide for limits to the circulation of the shares, the legislature gives the shareholders a right of withdrawal.
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Forte, Federico <1982&gt. « La responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso la società ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1542.

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Mansoldo, Sofia <1991&gt. « La responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d'impresa ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/17825.

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Résumé :
La tesi indaga la responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d’impresa. In particolare, il primo capitolo introduce il tema dei doveri e delle responsabilità degli amministratori nella fase di declino dell’attività d’impresa. Il secondo capitolo si concentra sull’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, in relazione ai processi di prevenzione e di regolazione della patologia aziendale. Il terzo capitolo analizza gli obblighi e le responsabilità degli amministratori al profilarsi della crisi. Il quarto capitolo esamina la responsabilità degli amministratori in relazione alle procedure di allerta introdotte dal CCII. Il quinto capitolo si sofferma sui doveri e sulle responsabilità degli amministratori in presenza di una situazione di crisi già conclamata. Infine, il sesto capitolo esamina i profili di responsabilità degli amministratori connessi all’intervento volto a porre rimedio alla crisi.
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DOLZA, COGNI GIUSEPPE. « La responsabilità penale degli amministratori "non operativi" per i reati fallimentari ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20253.

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Durante, Giulia <1987&gt. « Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 : la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1877.

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Résumé :
Il lavoro analizza l'art. 36 del decreto sulla riscossione n. 602/1973, focalizzandosi sulle fattispecie di responsabilità che tale disposizione pone a capo di liquidatori, amministratori e soci, in particolare nella delicata fase di liquidazione.
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LOY, DIEGO. « Abuso di gestione e conflitto di interessi : la responsabilità penale degli amministratori, sistemi a confronto ». Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2018. http://hdl.handle.net/11567/942211.

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Carraro, Erica <1997&gt. « Metodo dei netti patrimoniali per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19748.

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Résumé :
La responsabilità degli amministratori è uno dei temi caldi in materia di fallimento, soprattutto per quanto riguarda la quantificazione del danno da questi causato. Sovente l’azione di responsabilità viene promossa dal Curatore all’interno di una procedura fallimentare, in quanto con il loro comportamento gli amministratori hanno danneggiato il patrimonio sociale a garanzia dei creditori sociali. Quindi, con la quantificazione di questo danno, si vogliono condannare gli amministratori a risarcire quanto sottratto alla società a seguito della loro condotta illecita. Per quanto riguarda le metodologie per la quantificazione del danno, le due più diffuse e conosciute sono quelle del deficit fallimentare e dei netti patrimoniali; quest’ultima, che sarà oggetto centrale di questo elaborato, è la più discussa di recente, sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto da alcuni è ritenuta la più adeguata mentre da altri è considerata anch’essa come un criterio con dei limiti. Si procederà, quindi, ad un’introduzione sulle azioni di responsabilità che possono essere promosse nei confronti dell’amministratore, ad un’esposizione dei metodi del deficit patrimoniale e dei netti patrimoniali, con apprezzamenti e critiche verso quest’ultimo; verrà poi esposto un caso pratico di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società promossa dal Curatore fallimentare, analizzando nello specifico le varie considerazioni dello stesso e del CTU per la quantificazione del danno e le conclusioni a cui si è poi arrivati con la sentenza.
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Longo, Giacomo <1995&gt. « CTU nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori : analisi della più recente legislazione e caso pratico ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15768.

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Résumé :
La seguente tesi ha come obiettivo l’analisi del criterio dei “Netti patrimoniali” quale metodo di determinare il danno causato dalla condotta illecita degli amministratori, in particolare nella situazione in cui questi abbiano illegittimamente proseguito l’attività d’impresa anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’elaborato inizia con una disamina della più recente legislazione in materia, in particolare ci si è soffermati sul d.lgs 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza”) Il corpo centrale della tesi è composto da una Relazione di consulenza che lo scrivente tesista ha avuto modo di realizzare presso uno Studio Commercialista, chiamato a svolgere la funzione di CTP per conto del Curatore fallimentare nell’ambito di un’azione di responsabilità da quest’ultimo proposta nei confronti dell’Organo amministrativo e dell’Organo di Controllo della medesima società.
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MORGESE, MIRTA. « Il divieto di concorrenza nella società a responsabilità limitata ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2021. http://hdl.handle.net/10280/94209.

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Résumé :
Il presente lavoro di tesi si occupa di verificare la possibile applicabilità del divieto di concorrenza, previsto a carico dei soci nelle società di persone, dall’art. 2301 c.c., e degli amministratori nelle s.p.a., dall’art. 2390 c.c., alle s.r.l., nel regime legale. Le citate norme precludono ai rispettivi destinatari, di svolgere, per conto proprio o altrui, un’attività in concorrenza con quella della società, e di partecipare come socio illimitatamente responsabile a società che ugualmente svolgono attività concorrente. L’interrogativo in questione si pone a valle della Riforma del 2003, là dove viene eliminato dalla disciplina delle s.r.l. il richiamo, prima di allora presente, all’art. 2390 c.c., creando, tra l’altro, quelle condizioni per cui l’interdizione all’attività concorrenziale per gli amministratori possa non rivelarsi più appropriata in tale tipo sociale, a causa dei maggiori diritti di voice e di controllo spettanti ai soci. Il nuovo ruolo riconosciuto al socio di s.r.l. rappresenta, per altro verso, la motivazione di una plausibile estensione del divieto di concorrenza nei suoi confronti. Entrambi i quesiti sono stati, però, affrontati tenendo presenti le alterazioni subite dal tipo, all’esito dell’entrata in vigore dell’art. 57 d.l. n. 50/2017, e dell’art. 377 del d.lgs. n. 14/2019. Infatti, sia il possibile accesso al mercato, avutosi nel 2017 per tutte le s.r.l. P.M.I., che l’ipotetica esclusione dei soci della gestione, disposta dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, sono in grado di influire sulla risposta che il lavoro di tesi si propone di fornire. Dall’analisi svolta è emerso, prima di tutto, come il problema della portata del divieto di concorrenza non riguardi solo le s.r.l., ma entrambe le società lucrative in cui lo stesso è imposto, là dove molteplici sono i dubbi sull’estensione soggettiva ed oggettiva dell’istituto, in conseguenza di una scarsa chiarezza sul fondamento dello stesso. È stata, pertanto, approfondita la questione della ratio della prescrizione normativa, esaminando la dottrina sul punto a partire dalle origini della sua introduzione nel nostro ordinamento, ovvero dal Codice del Commercio del 1865. In tal modo, è stato accertato come il divieto di concorrenza, sia nei confronti dei soci che degli amministratori, svolga una funzione interna, volta a favorire l’imparziale esercizio dei poteri gestori ed una funzione esterna, andando a prevenire il danno prodotto dall’utilizzo delle informazioni privilegiate di cui il destinatario del divieto è in possesso, a causa del potere di controllo di cui dispone, da parte di un’impresa in concorrenza. La trattazione si concentra, poi, sulla specifica questione relativa all’applicazione del divieto di concorrenza all’amministratore di s.r.l., in modo da comprendere se la regola in questione, possa perseguire lo scopo di cui sopra, nei confronti degli amministratori, nel tipo sociale in oggetto. Sul punto sono state, in primo luogo, scardinate le motivazioni di coloro che si oppongono ad un’applicazione analogica nelle s.r.l. dell’art. 2390 c.c., fondate essenzialmente sul diverso tenore della disciplina degli interessi degli amministratori, tra s.p.a. e s.r.l. Viene, difatti, rilevato come siffatte divergenze dipendano dalla maggiore capacità dei soci nel modello legale di s.r.l. del 2003 di influire sulla gestione, e non dalla minore pretesa d’imparzialità, richiesta all’amministratore, come altrove sostenuto. Superate queste obbiezioni si è verificato se l’art. 2390 c.c. sia oggi vincolante per gli amministratori di s.r.l., a causa del nuovo tenore letterale dell’art. 2475, comma 1° c.c. il quale affida ai soli amministratori la gestione dell’impresa, rendendo potenzialmente affine la posizione dei gestori di s.r.l. a quella degli amministratori di s.p.a., rendendo i primi soggetti allo statuto legale dei secondi. Sul punto, si è appurato come la portata della novella debba essere ridimensionata nel senso di conferire in via esclusiva agli amministratori soltanto la gestione organizzativa della società, non escludendo i soci da quella operativa. Allo stesso modo, si è rilevato come l’integrazione della disciplina delle s.r.l. con quella delle s.p.a., comprendendo anche eventualmente l’art. 2390 c.c., per le s.r.l. che abbiano la dimensione delle P.M.I., debba avvenire solo in considerazione dell’assunzione da parte della società di uno specifico assetto statutario volto all’apertura al mercato, non anche in via generale. In questa maniera si è acclarato come non possa fondarsi sull’ibridazione dei tipi l’applicazione del divieto di concorrenza agli amministratori s.r.l. A tale approdo si è, comunque, giunti constatando come nella disciplina legale del tipo non esistono altre norme in grado di perseguire la specifica funzione riconosciuta al divieto di concorrenza a carico degli amministratori, sicché l’applicazione analogica dell’art. 2390 c.c. risulta ampiamente giustificata. Si affronta, infine, la delicata questione dell’applicazione del divieto di concorrenza a carico del socio di s.r.l. Ciò che si è verificato è se il complesso dei diritti e poteri riconosciuti al socio siano di intensità tale da generare quegli stessi presupposti per cui il legislatore ha posto la prescrizione a carico dei membri della compagine sociale di società di persone. Una volta risolto positivamente questo interrogativo, viene verificato se nel tessuto normativo della s.r.l. esistano altre norme volte a tutelare la società da un esercizio conflittuale dei diritti di voice e di controllo spettanti ai soci, come l’art. 2479-ter, comma 3° c.c., assenti, invece, nella disciplina delle società personali. Sul punto il lavoro dimostra come la funzione di prevenire negative interferenze nella gestione e di evitare alla società un danno da concorrenza differenziale, di cui agli artt. 2301 e 290 c.c., non sia assolta da alcuna regola della disciplina legale delle s.r.l. e come, quindi, anche per i soci debba valere una simile limitazione all’autonomia privata. Viene, poi, affrontato il profilo della estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci o solo a quelli titolari di un’aliquota di capitale sociale tale da consentire l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2479, comma 1° c.c., concludendo sulla necessità, anche in base ad una serie di indici sistematici di imporre il divieto a tutti i soci. Questa conclusione, peraltro, non genera conseguenza negative sul piano dell’appetibilità di questo modello societario, a causa delle limitazioni all’autonomia privata scaturenti dalla partecipazione allo stesso, data l’ampia possibilità per i soci di derogarvi. La tesi si conclude verificando, infine, in che termini lo statuto possa, menomando i diritti di voice e di controllo del socio, influire indirettamente sul suo assoggettamento al divieto di concorrenza.
This research aims at investigating whether ban on competition set by the Italian legal system with regards to members of partnerships (società di persone: art. 2301 Italian Civil Code) and directors of public companies (società per azioni: art. 2390 Italian Civil Code) can be applied to members and directors of limited liability companies (società a responsabilità limitata). The mentioned legal provisions command to said subjects an absolute preclusion to exercise – both on their or a third party’s behalf – activities that would result in a competitive behaviour vis-à-vis the entity they represent; and to acquire a non-limited participation in competing entities. The research question is grounded on the 2003 Reform that eliminated a referral to art. 2390 from the statutes of limited liability companies – the new statutes provide greater voice and control rights for members of such companies, thus rendering non-compete prohibitions inadequate. The new role that is played by LLCs members, on the contrary, justifies an interpretation that makes non-compete statutes applicable to them. LLCs have undergone a continuous reform process (see art. 57 d.l. n. 50/2017 and art. 377 d.lgs. n. 14/2019) that have opened them up to on-the-market financing, and the new Insolvency Code permits an exclusion of LLCs’ members from the management – these trends obviously have an impact on the answers to the research question. The research shows that the issue at stake concerns both LLCs and PLCs – unclear are both the subjective and objective requisites for the application of non-compete statutes, given that unclear are the rationales behind it. The research investigated such rationales, by means of a literature review since the Codice di Commercio dated 1865. The outcome showed how non-compete statutes play both an internal and external role – the former favours an unbiased exercise of directors’ powers while the latter prevents damages that might arise from the abuse of privileged information obtained through the exercise of control powers within a competing entity. The discussion then moves on to the application of non-compete statutes to LLCs’ directors, so to understand whether the aims of the provision can be achieved with respect to said companies. First of all, the research shows how the arguments brought forward by those who oppose an analogical interpretation of PLC’s statutes to LLCs are weak because limited to the consideration that highlights the differences in legal regimes on directors’ conflicts of interests in the two legal models. Indeed, such differences are not grounded on a lesser request of impartiality in their mandate but, rather, on a stronger set of control rights that LLCs’ members enjoy vis-à-vis PLCs’ ones. Having overcome such arguments, the research investigated whether art. 2390 is still applicable to LLCs’ directors, given the new wording of art. 2475 that assigns the management of the corporation to directors only, thus assimilating PLCs’ directors to LLCs’ ones, thus subjecting the latter to the statutes of the former. A distinction was made between organizational and operational direction, arguing that only the former is reserved to directors, while the latter can be exercised by members as well. Likewise, the research showed how such an analogical integration of the legal provisions set for LLCs can be operated only when companies adopt bylaws that allow them to resort to on-the-market financing, even if just sporadically. This outcome helped in showing that the adoption of a legal regime that resembles the one in which non-compete statutes are present cannot alone ground the analogical application of such provisions to the other legal regime. Such an outcome was actually grounded on the observation that no other provisions that protects non-competition interests are present in the statutes of Italian LLCs – this would result in a normative void that legal operators must fill resorting to analogy. Lastly, the research concludes by investigating the application of non-compete statutes to LLCs’ members. The analysis examined the rights and powers enjoyed by LLCs’ members so to understand whether their scope is so broad to (i) assimilate them to partnerships’ members and thus (ii) justify the application of non-compete provisions to them. Given that the scope of such rights and powers does in fact justify a reaction of the legal system, the research continued in the analysis of the current legal system so to verify whether other legal provisions protect LLCs from a conflicting exercise of voice and control rights members enjoy; something absent in the statutes regulating partnerships. The outcome of this prong of research concluded by stating that no other provision shields LLCs from negative interferences in the management of the company, therefore having no rule in place that prevents damages from anticompetitive behaviour to occur. Concluding, the research continued in understanding whether such non-compete statutes are applicable to every member of an LLC or rather only to those who have a take that habilitates them to the exercise of the rights provided for by art. 2479 co. 1 c.c.: The point made is that the statutes should apply to every member. Such a conclusion has no impact on the preferability of LLCs vis-à-vis PLCs given that private autonomy can decide to opt out from the default system. A brief investigation on how bylaws can interfere on the application of non-compete statutes to LLCs members by altering their voice and control rights.
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MARRI, TOMMASO. « L'ESERCIZIO DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ NEL CONCORDATO PREVENTIVO ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2019. http://hdl.handle.net/2434/608301.

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Résumé :
Abstract in italiano L’elaborato tenta di inquadrare nella procedura di concordato preventivo l’istituto dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori, cercando di delineare le sue funzioni all’interno di un’impresa in crisi. Al fine di individuare i possibili utilizzi di suddetto strumento societario, è necessario far chiarezza sulla legittimazione all’esercizio dell’azione sociale durante le varie fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo. In questo studio, quindi, si è cercato di ricostruire una disciplina normativa – allo stato assente – che regoli l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nel concordato preventivo e che correggesse eventuali conflitti di interesse tra soci e amministratori che si avrebbero con la rigida applicazione delle norme di diritto societario ex art. 2393 c.c. e ss. Questo ha consentito di applicare l’istituto dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità in numerose tipologie di concordato preventivo e di destinare la posta economica ad esso sottesa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali. Questo studio si conclude con l’auspicio che, con la “Riforma della legge concorsuale ancora in cantiere”, il legislatore disciplini compiutamente l’istituto onde evitare incertezze nei singoli casi concreti che si verificano nella prassi giurisprudenziale.
The elaborate tries to frame in the procedure of preventive Agreement the Institute of the exercise of the social action of responsibility against the administrators, trying to delineate its functions within a company in crisis. In order to identify the possible uses of this corporate instrument, it is necessary to clarify the legitimacy of the exercise of social action during the various stages in which the preventive agreement procedure is articulated. In this study, therefore, we tried to reconstruct a normative discipline – in the absent state – that regulates the exercise of the social action of responsibility in the preventive arrangement and that correct any conflicts of interest between members and administrators That you would have with the strict application of the rules of Company law ex Art. 2393 c.c. and ss. This has allowed the Institute for the Exercise of social responsibility to be applied in numerous typologies of preventive agreement and to allocate the economic post to the best satisfaction of social creditors. This study concludes with the hope that, with the "reform of the insolvency law still in the pipeline", the legislator fully disciplines the institute in order to avoid uncertainties in the individual concrete cases that occur in jurisprudence practice.
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Baire, Christian <1986&gt. « La responsabilità di Liquidatori, amministratori e soci per i debiti delle società di capitali estinte alla luce della novella del D.lgs. 175 del 2014 ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/7460.

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Résumé :
Il penultimo stadio evolutivo della disciplina sulla responsabilità per i debiti tributari insoddisfatti delle società e degli enti, è l’articolo 36, D.P.R. n. 602/1973 nella sua forma precedente alla novella legislativa del 2014. In detta versione la disciplina in commento assume finalmente la sua forma definitiva, rimasta poi immutata per più di trent’anni. Il testo precedente alle recenti modifiche così statuiva: “1. I liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo che avrebbe trovato capienza in sede di graduazione dei crediti. 2. La disposizione contenuta nel precedente comma si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori. 3. I soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. 4. Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili. 5. La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall’ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 6. Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. Si applica il primo comma dell’articolo 39.”
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BAZZANI, MATTEO. « Imputazione individuale e attuazione solidale della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a. nei confronti della società ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2008. http://hdl.handle.net/10280/209.

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Résumé :
La tesi affronta il tema della responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione di s.p.a verso la società per gli inadempimenti dei doveri gestori insiti negli atti o nelle omissioni collegiali. L'accertamento dei presupposti della responsabilità degli amministratori deve avvenire su base individuale con conseguente possibilità di imputazione del danno da risarcire ad alcuni consiglieri e non ad altri, che pure abbiano compartecipato al medesimo inadempimento: il singolo amministratore può infatti essere esonerato da responsabilità mediante la prova della personale immunità da colpa (dimostrando di essere stato diligente alla luce della natura del suo incarico e delle sue specifiche competenze) anche a prescindere dalla manifestazione formale del dissenso ex art. 2392 cc., ult. comma. La solidarietà rappresenta la regola di attuazione dell'obbligazione risarcitoria tra gli amministratori ritenuti corresponsabili in relazione al medesimo fatto dannoso. È possibile tuttavia pervenire ad una graduazione della condanna risarcitoria in virtù dell'eventuale connotazione dolosa dell'inadempimento di un singolo consigliere e dell'applicazione del regime risarcitorio differenziato di cui all'art. 1307 c.c.. La società può inoltre rinunziare alla solidarietà anche ex ante con adozione in via statutaria di un regime di responsabilità parziaria per tutti o alcuni degli amministratori, purchè nei soli rapporti tra società e amministratori e nei limiti di cui all'art. 1229 cc.
This thesis provides an analysis of the pertinent aspects of the liability of corporate directors for breach of their fiduciary duties in case of collegial functioning of an Italian s.p.a.'s board of directors. The liability of the directors must be determined on an individual basis and whether they are exculpated from liability for a breach of their duties can vary for each director based on his specialized skills and on the role he plays in the board (independent director, president, member of a committee), regardless of the entering of the dissent from the board's action into the corporate records. The liability is joint and several where two or more directors jointly participate in the same breach of a fiduciary duty with a right of contribution inter se. The corporation ( S.P.A. ) may waive to the protection secured by the joint and several liability rule either (i) by opting for a proportional liability regime with respect to the directors' liability vis-a-vis the corporation and except for the cases of directors' fraud or gross negligence or (ii) by entering into partial settlements with one director (or more directors) for the portion of the damage attributable to his (or their) personal fault.
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PELLEGATTA, STEFANO. « La solidarietà passiva nel diritto degli affari : nuovi profili applicativi ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20370.

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Résumé :
Il lavoro analizza la figura della solidarietà passiva nella sua evoluzione storica fino alle sue più recenti applicazioni. Dopo un approfondimento circa i suoi sviluppi dall'epoca romana all'unificazione Italiana, l'attenzione viene concentrata sulla portata della solidarietà nel diritto attuale. A questo riguardo si è posto in evidenza come sempre più la tutela del creditore non costituisca l'unico valore tutelato dall'ordinamento. Da ciò discendono nuove applicazioni e modulazioni della solidarietà passiva sempre più frequenti nel sistema, evidenti principalmente nel settore del diritto commerciale. Particolare attenzione è stata quindi dedicata, in primo luogo, alla ricostruzione dell'effettiva portata della regola di solidarietà passiva nella responsabilità degli amministratori, a seguito della Riforma del Diritto Societario, che ha dato origine a una maggiore possibilità di modulazione della responsabilità dei singoli consiglieri. In secondo luogo si è approfondito l'esame della solidarietà tra autori della violazione ed ente di appartenenza, con riferimento alle sanzioni comminate dall'Autorità di Vigilanza, prevista dal Testo Unico della Finanza e dal Testo Unico Bancario e caratterizzata dalla presenza di un obbligo di regresso in luogo di un semplice diritto. In particolare, la verifica ha avuto ad oggetto la possibilità di una riconduzione di tali fenomeni all'interno del genus della solidarietà di cui conservano pur sempre il proprium costituito dal diritto del creditore di esigere l'intero da ciascuno dei condebitori e dell'effetto liberatorio che il pagamento produce nei confronti di tutti i co-obbligati.
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Berardi, Maria Assunta <1984&gt. « Doveri e responsabilita' degli amministratori nella crisi dei gruppi di societa' ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7215/1/BERARDI_MARIAASSUNTA_TESI.pdf.

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Résumé :
Il presente studio si propone di individuare i doveri e le responsabilità, di tipo risarcitorio, degli amministratori, in particolare degli amministratori della società che esercita attività di direzione e coordinamento, in una situazione di crisi o insolvenza nel gruppo, anche in un’ottica di “prevenzione”, e, più precisamente, il complesso di regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con le quali il silenzio della legge fallimentare in tema di gruppi di società non può non confrontarsi. In particolare, si indagherà sulla possibilità di individuare nel nostro ordinamento giuridico, nel momento di emersione della crisi, doveri di comportamento in capo agli organi di governo della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di fronteggiare la crisi, evitando il peggioramento della stessa, ovvero per un risanamento anticipato e, quindi, più suscettibile di esito positivo, nella prospettiva di tutela dei soci c.d. esterni e dei creditori delle società figlie e, nello stesso tempo, dei soci della capogruppo medesima e, quindi, in una prospettiva più ampia e articolata rispetto a una società individualmente considerata. L’oggetto dell’analisi viene introdotto mediante un inquadramento generale della disciplina in materia di gruppi di società presente nel nostro sistema normativo, con particolare riguardo alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con gli artt. 2497 ss. cod. civ.. Nella seconda parte verranno individuati e approfonditi i criteri e i principi dai quali ricavare le regole di governance nei gruppi di società e la relativa responsabilità degli amministratori nelle situazioni di crisi nel gruppo. Sulla scorta delle suddette argomentazioni, nell'ultima parte verranno individuate le regole di gestione nell'ambito del gruppo nel momento di “emersione” della crisi e, in particolare, i possibili “strumenti” che il nostro legislatore offre per fronteggiarla.
This study aims to identify directors’ duties and responsibilities, leading to indemnification, with particular regard to the directors of the parent company exercising activity of direction and coordination, in a context of crisis or insolvency in the group, also with a view to “prevention” and, more precisely, the set of rules of proper corporate and entrepreneurial management, with which the silence of the insolvency law in terms of groups of companies has to compare. In particular, it will investigate the possibility of identifying, within the Italian law, when the crisis emerges, duties of conduct in the bodies of government of the company or entity that exercises activity of direction and coordination, in order to face the crisis, avoiding the deterioration of the same, or for an early recovery and, therefore, more susceptible of a positive outcome, to protect minority shareholders and creditors of the subsidiaries and, at the same time, the shareholders of the parent company and, therefore, in a wider and more articulated perspective than the one characterizing a unique company. The object of the analysis is introduced by a general overview of the new Italian law on groups of companies with particular regard to the regulation of the activity of direction and coordination which has been introduced by the reform of company law, by means of articles 2497 and following of the Italian civil code. In the second part the criteria and principles shall be identified, from which to derive the rules of governance in groups of companies and the related directors' liability in contexts of crisis in the group. On the basis of the aforesaid arguments, in the last part the management rules will be identified within the group when the crisis emerges and, in particular, the possible “instruments” that our legislator provides to face it.
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Berardi, Maria Assunta <1984&gt. « Doveri e responsabilita' degli amministratori nella crisi dei gruppi di societa' ». Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2015. http://amsdottorato.unibo.it/7215/.

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Résumé :
Il presente studio si propone di individuare i doveri e le responsabilità, di tipo risarcitorio, degli amministratori, in particolare degli amministratori della società che esercita attività di direzione e coordinamento, in una situazione di crisi o insolvenza nel gruppo, anche in un’ottica di “prevenzione”, e, più precisamente, il complesso di regole di corretta gestione societaria e imprenditoriale, con le quali il silenzio della legge fallimentare in tema di gruppi di società non può non confrontarsi. In particolare, si indagherà sulla possibilità di individuare nel nostro ordinamento giuridico, nel momento di emersione della crisi, doveri di comportamento in capo agli organi di governo della società o ente che esercita attività di direzione e coordinamento, al fine di fronteggiare la crisi, evitando il peggioramento della stessa, ovvero per un risanamento anticipato e, quindi, più suscettibile di esito positivo, nella prospettiva di tutela dei soci c.d. esterni e dei creditori delle società figlie e, nello stesso tempo, dei soci della capogruppo medesima e, quindi, in una prospettiva più ampia e articolata rispetto a una società individualmente considerata. L’oggetto dell’analisi viene introdotto mediante un inquadramento generale della disciplina in materia di gruppi di società presente nel nostro sistema normativo, con particolare riguardo alla disciplina dell’attività di direzione e coordinamento introdotta dal legislatore della riforma del diritto societario (d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) con gli artt. 2497 ss. cod. civ.. Nella seconda parte verranno individuati e approfonditi i criteri e i principi dai quali ricavare le regole di governance nei gruppi di società e la relativa responsabilità degli amministratori nelle situazioni di crisi nel gruppo. Sulla scorta delle suddette argomentazioni, nell'ultima parte verranno individuate le regole di gestione nell'ambito del gruppo nel momento di “emersione” della crisi e, in particolare, i possibili “strumenti” che il nostro legislatore offre per fronteggiarla.
This study aims to identify directors’ duties and responsibilities, leading to indemnification, with particular regard to the directors of the parent company exercising activity of direction and coordination, in a context of crisis or insolvency in the group, also with a view to “prevention” and, more precisely, the set of rules of proper corporate and entrepreneurial management, with which the silence of the insolvency law in terms of groups of companies has to compare. In particular, it will investigate the possibility of identifying, within the Italian law, when the crisis emerges, duties of conduct in the bodies of government of the company or entity that exercises activity of direction and coordination, in order to face the crisis, avoiding the deterioration of the same, or for an early recovery and, therefore, more susceptible of a positive outcome, to protect minority shareholders and creditors of the subsidiaries and, at the same time, the shareholders of the parent company and, therefore, in a wider and more articulated perspective than the one characterizing a unique company. The object of the analysis is introduced by a general overview of the new Italian law on groups of companies with particular regard to the regulation of the activity of direction and coordination which has been introduced by the reform of company law, by means of articles 2497 and following of the Italian civil code. In the second part the criteria and principles shall be identified, from which to derive the rules of governance in groups of companies and the related directors' liability in contexts of crisis in the group. On the basis of the aforesaid arguments, in the last part the management rules will be identified within the group when the crisis emerges and, in particular, the possible “instruments” that our legislator provides to face it.
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SARACENI, BARBARA. « La revoca dell’amministratore di s.r.l. a confronto con l’ordinamento tedesco ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2011. http://hdl.handle.net/2108/202141.

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Résumé :
Scopo della presente ricerca è quello di esaminare la materia della revoca dell’amministratore di s.r.l., regolata, dopo la riforma societaria del 2003, dall’art. 2476 c.c. Tale norma è stata oggetto di numerose interpretazioni da parte di dottrina e di giurisprudenza, in quanto solleva una serie di problematiche, non ancora risolte. L’art. 2476 c.c., infatti, rappresenta uno dei punti più controversi del diritto societario italiano, ove il legislatore della riforma, a fronte dell’autonomia della s.r.l., ha voluto in una medesima norma concentrare più istituti giuridici, con l’intento di incrementare il rilievo attribuito alla persona del socio nell’ambito del contratto sociale, nonché all’organizzazione e alla gestione dell’impresa societaria. Facendo un parallelismo con la medesima disciplina dell’ordinamento tedesco, più dettagliata e più sistematica di quella italiana, si possono notare alcune differenze fondamentali e, così, trarre possibili spunti per eventuali riforme future. La tesi si compone di sei capitoli. Al primo capitolo (“Contesto storico e normativo”) è dedicata la parte introduttiva della nascita della s.r.l. e della GmbH. Dopo un breve excursus storico, vi è un confronto generale fra i due tipi societari dei diversi ordinamenti, con l’analisi dei caratteri salienti della riforma societaria italiana del 2003 e della riforma societaria tedesca, relativa alla GmbH, del 2008 (la c.d. legge MoMiG), fino ad arrivare al quadro normativo relativo alla responsabilità e alla revoca dell’amministratore in entrambi i sistemi giuridici di riferimento. Oggetto dell’indagine del secondo capitolo (“Doveri e responsabilità degli amministratori”) è il tema della responsabilità gestoria, che gioca un ruolo fondamentale nella governance delle società di capitali, sia italiane che ESTRATTO II tedesche, ed è prodromica alla rimozione dall’incarico dell’organo gestorio, che si sia macchiato di atti di mala gestio. Si passa in rassegna l’art. 2476, comma 1, c.c., per quanto riguarda la s.r.l., e il § 46 GmbHG per l’ordinamento tedesco, analizzando i doveri in capo agli amministratori, la diligenza nell’eseguirli e le conseguenze giuridiche della loro violazione. Il terzo capitolo (“Diritti di controllo del socio”) è dedicato ai diritti di informazione e di consultazione attribuiti ai soci di s.r.l. e di GmbH, rispettivamente dall’art. 2476, comma 2, c.c. e dal § 51a GmbHG. Emblematica per il diritto italiano è la collocazione della disposizione nel quadro normativo della disciplina concernente la responsabilità e la revoca degli amministratori. Per la s.r.l. una novità è rappresentata non solo dalla maggiore incisività di cui si compongono i prefati diritti di controllo, ma soprattutto dalla titolarità attribuita a ciascun socio, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Si è affidato il nuovo assetto di controlli prevalentemente all’iniziativa individuale del socio, avvicinando la s.r.l. al modello delle società personali. Vengono qui analizzate le modalità di esercizio dei diritti di informazione e di consultazione sia del quotista di s.r.l. che di GmbH, anche tramite professionisti di fiducia. Si esamina, poi, la possibilità per gli amministratori di opporre un rifiuto al rilascio delle informazioni richieste, al fine di salvaguardare l’interesse sociale alla non divulgazione di dati societari ritenuti sensibili. Al quarto capitolo (“L’azione sociale di responsabilità e la revoca dell’amministratore di s.r.l.”) si analizza l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, colpevole di cattiva gestione, in rapporto all’azione cautelare di revoca, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. In tale fattispecie il legislatore ha abolito il rinvio prima esistente alle s.p.a. ed ha introdotto “altresì” la possibilità di revocare il singolo amministratore in via cautelare. Ampio esame è dedicato al tema della diligenza dell’amministratore e all’esenzione di responsabilità, specialmente per quanto riguarda la manifestazione del dissenso. Nel medesimo capitolo si valuta la questione, non così pacifica, della sostituzione processuale, ovvero se il singolo socio di s.r.l., nell’esperire l’azione sociale, agisce in nome proprio per conto della società, che, così, diventa litisconsorte necessario nel giudizio di ESTRATTO III responsabilità. Vengono, poi, presi in esame ulteriori aspetti di natura processuale dell’azione di responsabilità, quali la possibilità per la società di rinunziare o transigere l’azione intrapresa, il rimborso delle spese di lite spettanti al singolo socio agente e la prescrizione. Con il quinto capitolo (“La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.) si vagliano le numerose problematiche riguardanti lo strumento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l., ex art. 2476, comma 3 c.c. La revoca del manager di s.r.l., in realtà, è stata concepita dalla riforma del 2003 solo per via cautelare, mentre il legislatore è silente sulla possibilità di revocare l’organo gestorio attraverso vie extragiudiziarie, che, comunque, vengono analizzate all’interno della ricerca. Durante la trattazione si nota come l’art. 2476, comma 3, c.c. sia una delle disposizioni più controverse, sulla quale si sono affannate dottrina e giurisprudenza, evidenziando i vuoti legislativi lasciati aperti dalla norma. Nel medesimo capitolo si passano in rassegna i presupposti del cautelare di revoca, ovvero del periculum in mora e del fumus boni iuris. Successivamente si analizza la possibile strumentalità tra il rimedio cautelare della rimozione dell’organo gestorio e l’azione sociale di responsabilità introdotta nel merito, questione che ha generato varie linee di pensiero, fra loro discordanti. Inoltre, si valuta la possibile introduzione del rimedio cautelare ante causam, prima che sia esperita l’azione sociale di responsabilità. Infine, si accenna alla ormai remota possibilità di revocare l’amministratore per via giudiziaria (ai sensi dell’art. 2409 c.c.), dopo la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 481/2005, che ha escluso categoricamente l’applicabilità di detta disposizione alle s.r.l., anche a quelle provviste di organi di controllo. L’ultimo capitolo, il sesto, (“La revoca degli amministratori di GmbH e riscontro con la disciplina italiana) ha ad oggetto la rimozione dell’organo gestorio nell’ordinamento tedesco, così come disciplinato dal § 38 GmbHG, raffrontandola con il diritto italiano. Il principio cardine del legislatore tedesco in tema di revoca è quello della libera revocabilità degli amministratori in via stragiudiziale, salvo restrizioni contenute nello statuto societario. Si analizzano i presupposti e le modalità del procedimento di revoca, ponendo l’accento sui casi pratici di possibile accadimento. Anche l’ordinamento ESTRATTO IV tedesco, come quello italiano, conosce la revoca cautelare, che è regolata dalle disposizioni generali della ZPO riguardanti i provvedimenti cautelari. Per quanto concerne l’arbitrato, si analizza la possibilità direttamente per gli arbitri di revocare per via cautelare l’organo gestorio. Infine, sempre sulla scorta dell’esperienza comparatistica, si evidenziano le lacune del diritto italiano sul tema della revoca dell’amministratore, mettendo in luce analogie e differenze con la corrispondente disciplina tedesca. In conclusione, si richiama l’attenzione, attraverso alcuni esempi, sulle possibili modifiche della legislazione italiana in tema di s.r.l. conformemente alla GmbHG, in modo da rendere effettiva la tutela del socio e dei creditori sociali, attrarre investitori e così evitare la temuta fuga generalizzata verso altri modelli societari, sia italiani che stranieri.
The purpose of this legal research is the examination of the discipline of the director’s revocation of Italian limited Company “s.r.l.”, regulated by art. 2476 Italian Civil Code, after the corporate reform of 2003. Such a matter has been subject of numerous interpretations by the Doctrine and Jurisprudence, as it raises many systematic problems not yet resolved. The Art. 2476 c.c. is one of the most controversial points of Italian corporate law; the legislator of the reform, in order to maintain the s.r.l. autonomy, has joined more legal institutions in the same article, with the intention of emphasizing the partner’s figure in the social contract, the organization and management of company. Making a parallel with the same German rules, more detailed and more systematic than the Italian ones, it is possible to notice some key differences and thus take any possible ideas for future reforms. The thesis consists of six chapters. The first chapter (“Historical and normative context”) is dedicated to the introduction of the birth of “s.r.l.” and the “GmbH”. After a brief history, there is a general comparison between the company types of two different systems, analyzing the salient features of both the company reforms: the Italian one, relative to s.r.l., in 2003; the German one, relative to the GmbH, in 2008 (the so-called Law MoMiG), with particular care of the responsibility in both the legal systems. The topic of the second chapter (“Directors’ duties and responsibilities”) is the issue of legal responsibility management activity, which plays a key role in the governance of Italian and German limited liability company and it is prodromal to remove the director from his office, if he’s soiled himself with acts of mismanagement. There is an overview of the ABSTRACT II Art. 2476, comma 1, c.c. with respect s.r.l. and § 46 GmbHG of the German system, analyzing the directors’ duties, diligence executable and the legal consequences of their violation. The third chapter (“Partner’s control rights”) is dedicated to information and consulting rights granted to the s.r.l. and GmbH partners, respectively by art. 2476, comma 2, c.c. and by § 51a GmbHG. Italian law sets the topic “Partner’s control right” in the rule with regard to the responsibility and to the removal of the director, who is guilty of acts of maladministration. For s.r.l. a novelty is represented not only by the more wideness of the aforesaid control rights, but above all by the title attributed to each member, regardless of the share capital owned. Therefore the new arrangement of controls predominantly is left to the partner’s individual initiative, approaching the s.r.l. to the model of the individual companies. Here the procedures are analyzed to the exercise of the right to information and consultation of both the partners, s.r.l. and GmbH, even by trusted professionals. The directors’ power, then, is examined to withhold the release of the requested informations, in order to protect the social interest from the disclosure of corporate data deemed private. In the fourth chapter (“The action of social responsibility and the removal of the s.r.l. director”) the liability action is analyzed towards the director, guilty of misconduct, in relation to precautionary action of removal, in conformity with the Art. 2476, comma 3, c.c. In this case the legislator has abolished the previous reference to the s.p.a. and he has introduced “also” the possibility to remove the individual director by a preliminary injunction. Extensive review is dedicated to the director’s diligence and to his exemption of liability, especially with regard to the manifestation of dissent. The same chapter examines the not so peaceful question of the procedural substitution, or if the individual s.r.l. partner acts in the proceedings in his own name, but for a right of the company, that becomes necessary joinder in the liability action. Then, other procedural aspects of the liability action are examined, such as the company possibility to disclaimer or to settle the action, the repayment of the costs of litigation due to the individual partner claimant and the limitation of actions. ABSTRACT III The fifth chapter (“The precautionary action of the s.r.l. director’s removal”) examines the many issues surrounding the precautionary action of the s.r.l. director’s removal, in conformity with the Art. 2476, comma 3, c.c. The s.r.l. director’s removal, in fact, has been inserted by the 2003 reform only as a precautionary measure. In fact, the legislator is silent about the possibility of the director’s removal through extra-judicial remedies, which, however, are analyzed in the search. During the essay one notes that the Art. 2476, comma 3, c.c. is a much debated issue by the doctrine and the jurisprudence, which have highlighted the gaps left open by the provision. In the same chapter there is the review of the conditions of the precautionary action of removal, that is periculum in mora and fumus boni iuris. Then one analyzes the possible relationship between the precautionary action of the s.r.l. director’s removal and the subsequent action for liability, an issue that has generated several lines of thought, conflicting with each other. In addition, there is the examination of the possible introduction of the precautionary measure ante causam, before introducing the action for liability. Finally, one mentions the remote possibility of the director’s removal through the Judge (in conformity with the Art. 2409 c.c.), disappeared after the famous judgment of the Constitutional Court n. 481/2005, which has categorically excluded the applicability of that provision to s.r.l., even to those ones supplied with board of auditors. The last chapter, the sixth (“The GmbH directors’ removal and feedback with the Italian legislation”), relates to the director’s removal in the German law, as regulated by § 38 GmbHG, comparing it with the Italian law. The cardinal principle of the German legislature in terms of the company director’s removal is the directors’ extra-judicial free revocability, with the exception of the restrictions contained in the articles of association. One analyzes the assumptions and mode of the removal procedure, with an emphasis on practical cases. Even the German legal system, like the Italian one, knows the precautionary action of the director’s removal, which is governed by the general provisions regarding the precautionary measures of the ZPO. With regard to arbitration, one analyzes the arbitrators’ power to removal the director with a precautionary measure. Finally, completing the ABSTRACT IV comparison with the German legal system, there are the gaps of the Italian law in terms of director’s removal, highlighting analogies and differences with the matching German rules. In conclusion, attention is drawn, through some examples, to possible changes in Italian legislation regarding s.r.l. according to the GmbH, in order to make effective the protection of partner and creditors of the company, to attract investors and to avoid the dreaded generalized drain to other company models, whether Italian ones or foreigner ones.
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REINA, Chiara. « Deleghe di poteri e responsabilità ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Palermo, 2015. http://hdl.handle.net/10447/108552.

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Résumé :
Le concrete esigenze imprenditoriali consistenti nel bisogno di strutturare le società in centri decisionali che siano in grado di compiere scelte operative tempestive e dimostrare, all’occorrenza, specializzazione nell’esercizio di funzioni strategiche, nonché le relative attenzioni ad esse recentemente dedicate da parte del legislatore, ma anche di Autori e giurisprudenza, si pongono a fondamento della scelta di trattare della delega di poteri, quale tipica modalità di organizzazione della gestione pluripersonale delle società in epoca odierna, e delle responsabilità derivanti dal suo esercizio. Si da atto dell’incisività del contributo apportato dalla riforma organica delle società di capitali (d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) alla disciplina del tema, tanto sotto il profilo di una precisa e peculiare spartizione di funzioni tra i componenti del consiglio di amministrazione societario a seguito del rilascio di deleghe gestorie (art. 2381 c.c.), quanto dal punto di vista della valorizzazione di un nuovo regime di responsabilità imperniato sulla differenziazione del ruolo dell’amministratore delegato rispetto a quello del consigliere delegante (art. 2392 c.c.). Ci si sofferma, nello specifico, sul percorso all’esito del quale il novum legislativo ha consentito di qualificare la diarchia consiglio di amministrazione-organi delegati (ovvero la triade consiglio di amministrazione-amministratore delegato-comitato esecutivo nelle società di maggiori dimensioni), quale consueta forma di articolazione delle funzioni amministrative, mutando alle radici il ruolo del c.d.a. inteso nella sua collegialità rispetto al modo in cui era tradizionalmente concepito, con la conseguenza che il day to day running, la gestione diretta e quotidiana delle società, transita adesso nelle mani dei soli organi delegati, con conseguente deferimento dei compiti di controllo e della valutazione nel merito di quella stessa gestione operativa agli amministratori deleganti in consiglio. E si valorizza, ancora, l’introduzione, ad opera della riforma, della specificazione delle responsabilità individuali degli amministratori quale normale esito delle vicende di mala gestio – relegando la regola della responsabilità solidale alle sole ipotesi di omesso o negligente adempimento dei compiti di alta amministrazione e monitoraggio – come soluzione alla gracilità del dettato legislativo previgente che, propendendo per l’equiparazione del trattamento riservato agli amministratori privi di deleghe a quello riconosciuto ai consiglieri delegati, finiva con l’esporre tutti gli amministratori, indistintamente, al rischio indiscriminato di responsabilità per condotte connotate da irregolarità e negligenza. I profili di natura prettamente civilistica esposti, congiuntamente all’attenzione posta ad alcune implicazioni peculiari dell’istituto della delega gestoria, quali il dovere di informazione endoconsiliare, o il parametro da adottare per la valutazione della diligenza degli amministratori, si accostano, infine, alla trattazione delle conseguenze di rilievo penale che si spiegano a seguito della commissione di fatti illeciti da parte dei membri del c.d.a. – soprattutto per ciò che concerne la posizione di garanzia che il consigliere senza delega è chiamato a rivestire, e la conseguente responsabilità penale ove non impedisca atti o comportamenti pregiudizievoli che aveva l’obbligo giuridico di impedire ex art. 40 c.p. –; ed alla esposizione di cenni comparatistici sul sistema di articolazione dell’organo amministrativo nel contesto societario di common law, accompagnata da spunti di riflessione, dall’approccio più pragmatico, frutto di indagini e studi effettuati sul campo, in grado di dare evidenza dello spaccato quotidiano dei consigli di amministrazione, in specie britannici e statunitensi.
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Lucarini, Riccardo <1997&gt. « LA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A. IN RELAZIONE AI NUOVI DOVERI IMPOSTI LORO DALLE RECENTI RIFORME ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2022. http://hdl.handle.net/10579/20931.

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Résumé :
La tesi è focalizzata sulla figura dell'amministratore di società per azioni. Partendo dal presupposto che il soggetto incaricato di amministrare una società di questo tipo possiede poteri ma anche doveri nei confronti della stessa società, nel lavoro verranno analizzati tutti i principali obblighi di carattere generale e di carattere specifico che un amministratore è tenuto a rispettare per non creare un danno patrimoniale alla società ed incorrere conseguentemente in responsabilità secondo l'articolo 2392 del Codice Civile. Di ogni dovere verranno analizzati i contenuti secondo le interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, tenendo ovviamente in considerazione la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003. Le ultime e più recenti riforme riguardanti questi temi, che hanno contribuito a modificare e plasmare l'argomento della responsabilità degli amministratori verso la società, denotano come si tratti di un elemento dinamico in continua evoluzione e anche queste sono oggetto dell'analisi.
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Speciale, Andrea <1995&gt. « La crescita degli investimenti responsabili in Giappone : analisi dei motori amministrativi e finanziari ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2020. http://hdl.handle.net/10579/16727.

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L’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare le cause che hanno portato ad una significativa crescita degli investimenti responsabili (socially responsible investments, SRI) negli ultimi anni in Giappone. Lo studio pone il proprio focus sul mercato giapponese e rientra nel corpus della letteratura scientifica che lo riguarda. Esso è collocabile anche nella letteratura che si occupa dell’osservazione delle iniziative amministrative e delle performance a livello globale, identificate come due delle cause della crescita delle quote di SRI, con la peculiarità di fare riferimento al già citato mercato giapponese, poco trattato in questo ambito di studi. Le iniziative amministrative nazionali e internazionali, tra cui si può citare lo Stewardship Code voluto dal governo Abe e i Sustainable Development Goals dell’ONU, hanno non solo regolamentato una pratica nuova e conosciuta a pochi, supportando così gli investitori istituzionali, ma hanno anche intensificato il dialogo sulle tematiche sostenibili, diffondendo nuovi valori etici alla base della scelta degli investitori privati. Per quanto concerne la performance finanziaria dei SRI, gli ultimi studi concordano nell’affermare che gli investimenti sostenibili non hanno performance minori rispetto a quelli ortodossi, confutando la Modern Portfolio Theory, teoria che scredita l’approccio agli SRI. In particolare, nell’ultima parte dell’analisi vengono riportati casi di studi sia di compagnie con alti valori di sostenibilità che di indici SRI giapponesi per dimostrare questa teoria. I SRI, diffusi negli Stati Uniti già dagli anni venti, furono introdotti in Giappone solo alla fine degli anni novanta in seguito a forti cambiamenti economici e sociali. Sebbene nel primo decennio di sviluppo la crescita delle loro quote sia rimasta contenuta, dal 2016 in Giappone sia gli investitori privati che quelli istituzionali hanno iniziato a dedicare una parte sempre maggiore del loro portafogli ad investimenti di tipo sostenibile.
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SANDULLI, IRENE. « La responsabilità dello Stato-Amministrazione per violazione del diritto comunitario, fra istanze di certezza giuridica e tutela del principio dell'affidamento ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/1032.

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Il presente lavoro muove dallo studio del complessivo sistema di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto comunitario, così come delineato negli anni dalla Corte di Giustizia, per poi concentrarsi sulla peculiare responsabilità derivante allo Stato da un’azione amministrativa contraria al dettato delle norme comunitarie. L’analisi di tale, possibile forma di invalidità degli atti statali, viene raffrontata alle esigenze del “primato” del diritto comunitario. In particolare, essendo demandato alle giurisdizioni nazionali il compito di dare “adeguata” ed equivalente” tutela alle posizioni soggettive attribuite ai singoli da disposizioni di diritto comunitario, un elemento chiave del percorso affrontato attiene alla compatibilità delle possibili forme di invalidità che si prestano in Italia a classificare il vizio di invalidità comunitaria degli atti amministrativi, e del correlato sistema di tutela. Dopo una rassegna delle soluzioni ipotizzate da dottrina e giurisprudenza, si evidenzia come un’evoluzione sistematica della normativa interna e la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia incoraggiano un inquadramento del vizio di “anticomunitarierà” dei provvedimenti dell’Autorità amministrativa nella categoria ordinaria dell’illegittimità -annullabilità, con ogni implicazione a livello processuale. Da una simile coerenza del sistema di patologia dell’atto amministrativo nazionale anticomunitario con le tradizioni processualistiche di diritto interno emerge la necessità di non snaturare il processo amministrativo italiano, inoltre appare confermato il carattere ibrido della responsabilità per violazione del diritto comunitario: questa affonda pienamente i suoi presupposti nel diritto sovranazionale, ma poi si attua in concreto nelle singole giurisdizioni nazionali, e nella piena osservanza di norme di diritto interno. Questo radicamento dei meccanismi di tutela nei sistemi giuridici di diritto interno appare premiante, sia perché di agevole utilizzo, sia perché in linea con la visione monistica del sistema comunitario, la più efficace per un reale processo di integrazione fra la Comunità ed i suoi Stati membri. Tali esigenze di pragmatismo appaiono rispettate anche dal modello aquiliano ex art. 2043 c.c., nota clausola generale e atipica del sistema italiano di responsabilità civile, che fra le categorie cui è ascrivibile la responsabilità della pubblica amministrazione nello stesso diritto interno, appare la più idonea ad accogliere anche le violazioni del diritto comunitario. Con riferimento alle esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento delle posizioni soggettive, si analizza infine la posizione della Corte di Giustizia, la quale normalmente non chiede di soprassedere ai meccanismi processuali ed alle regole di decadenza del diritto interno, pur di sanare un contrasto con le fonti comunitarie, sempre che si garantisca in concreto la tutela delle posizioni soggettive di matrice comunitaria e non si leda l’affidamento incolpevole dei privati.
The essay analyses the overall system of Community member States liability for breach of European law provisions, according to the guide-lines of Court of Justice, in order to focus on the responsibility deriving from a national administrative action conflicting with European Community law. This “special” invalidity has to compare, anyway, with European Law supremacy needs. As national jurisdictions are requested to give rights founded on European Community law an effective and proper protection, it is important in this view to check the compatibility of Italian national remedies and select the “class” which better suits the flaw of administrative, national acts contrary to European law. After considering doctrinal and cases different solutions on the topics, the development of national administrative law and the decisions of Court of Justice itself suggest to classify in Italy this flaw of administrative Authorities under the ordinary rules and regulations of the “annulment”, with any related procedural consequence. The strong consistency of anti-community law national actions with legal and trial systems of national law shows two faces: from one hand, it both allows not to violate the features of Italian administrative law, and confirms the “cross-breeding” of national liability for breach of European Law. Actually, the roots of this “special responsibility systems” belong to European Community law, whereas the practical means of citizens ’ rights protection depend on the national, traditional rules and regulations. Framing the State liability in its jurisdictions and procedural systems seems to be rewarding, in a long-term perspective, as it is simple to use, granting European law effectiveness, and fully lines up to the monistic theory on European law, which better boosts the integration process between Community and its member States. The quests for effectiveness and pragmatism are also respected by accepting the pattern of “extracontractual” liability system based on article 2043 of Italian civil code (a-typical and open clause in Italian system of responsibility for breach of law, suitable for administrative national acts conflicting with national rules), which properly also fits infringements of European Community law. In regard to safety of law certainty and individual reliance on law, Court of Justice position has been brought into focus, with the following result: national bodies are not compelled to put aside national procedural laws incompatibile with EC provisions, in order to amend the conflict with European law, provided that claiming rights based on EC laws is not too difficult for European citizens and their lawful trust on public bodies conduct is not violated.
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Zech, Herbert. « Pflichten und Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Kapitalverlusten in Deutschland und Italien Pflichten und korrespondierende Haftung des Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und des amministratore di società a responsabilità limitata (S.r.l.) aufgrund kapitalbezogener Vorschriften sowie deren Einordnung im internationalen Zivilprozessrecht und im internationalen Privatrecht / ». [S.l. : s.n.], 2003. http://deposit.ddb.de/cgi-bin/dokserv?idn=969624395.

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RESTELLI, ENRICO RINO. « FINANZIAMENTO DELL'IMPRESA E COAZIONE A SOTTOSCRIVERE. GLI AUMENTI DI CAPITALE IPERDILUITIVI ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2018. http://hdl.handle.net/10280/50308.

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Résumé :
Gli aumenti di capitale iperdiluitivi causano rilevanti anomalie di mercato, soprattutto con riferimento ai diritti d’opzione, che sono spesso scambiati a un prezzo notevolmente inferiore rispetto al loro valore teorico. Come evidenziato nel Capitolo I, tali anomalie possono comportare un significativo annacquamento del valore dell’investimento, inducendo così gli azionisti a sottoscrivere le azioni offerte loro nonostante le prospettive reddituali dell’impresa avrebbero consigliato altrimenti (c.d. coazione a sottoscrivere). Al fine di trovare un adeguato equilibrio tra le esigenze di finanziamento dell’impresa e la necessità di tutelare adeguatamente gli investitori, l’ordinamento giuridico offre una pluralità di soluzioni. In quest’angolo visuale, il Capitolo II esamina il divieto di emettere nuove azioni al di sotto della parità contabile (art. 47, Direttiva (EU) 2017/1132) quale limite ex ante alla diluizione massima del valore della partecipazione azionaria, così di ridurre il rischio di comportamenti opportunistici. Similmente, nel Capitolo III si discute della funzione assolta in tali operazioni dalla responsabilità degli amministratori ex art. 2395 c.c. e ci si interroga se - nelle società quotate - l’illiquidità del mercato dei diritti di opzione costituisca un’ipotesi rilevante ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., così che tutte le nuove azioni debbano essere emesse al loro valore “reale” (co. 6).
In publicly traded companies, highly dilutive rights issues create market anomalies throughout the whole offer period, especially with respect to rights prices, which quote considerably below their fair value. As pointed out in Chapter I, these anomalies could cause severe losses to non-subscribing shareholders, inducing them to take part in the operation even if financial perspectives of the company would have suggested otherwise (= enforced subscription mechanism). In order to strike a proper balance of enabling companies to raise new capital while simultaneously protecting investors, company law provides an array of regulatory strategies. In this respect, Chapter II analyzes the prohibition on issuing new shares below par value (art. 47, Directive (EU) 2017/1132) as a means to limit the dilution that can be imposed on non-subscribing shareholders, thus hindering opportunistic behaviors. Similarly, Chapter III examines the function and the contents of managers’ liability to investors (art. 2395 Italian c.c.) and discusses whether, in these operations, the illiquidity of rights’ market can be regarded as a restriction of their pre-emption right, imposing that new shares are always issued at their “real” value (art. 2441, par. 5 - 6, Italian c.c.).
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CIRCOSTA, ROBERTA. « Il principio di solidarietà nella responsabilità degli amministartori di Spa ». Doctoral thesis, 2019. http://hdl.handle.net/11573/1320297.

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La tesi ha ad oggetto l’analisi del principio di solidarietà applicato alla responsabilità dei membri del consiglio d’amministrazione di società per azioni, che adottino il c.d. “modello tradizionale” di gestione e controllo. L’esame delle regole in materia di responsabilità degli amministratori (Cap. I) e di obbligazioni solidali (Cap. II) è necessario per rispondere al quesito che fonda l’intero lavoro, ovvero se la responsabilità gestionale di cui all’art. 2392 c.c. possa, ancora oggi, definirsi “solidale”. La disposizione citata, rubricata “Responsabilità degli amministratori nei confronti della società”, stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società per i danni derivanti dalla violazione degli obblighi che, per legge o previsione statutaria, gravino sugli stessi. Prima della riforma del diritto societario, attuata con D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, la previsione del regime di responsabilità solidale era giustificata dalla completa equiparazione delle posizioni dei membri del collegio nella causazione del danno. L’intervento riformatore ha apportato numerose modifiche che hanno diversificato e specificato il contenuto degli obblighi facenti capo a ciascun consigliere. La conseguente disomogeneità dei doveri dei membri del consiglio fa emergere il dubbio circa la reale sussistenza del vincolo solidale tra gli amministratori e, dunque, circa la riconducibilità dello stesso all’alveo della relativa disciplina. In particolare, verrebbe meno un elemento costitutivo della solidarietà, ovvero la “eadem res debita”. Con tale espressione si intende, tradizionalmente, l’identità della prestazione oggetto dell’obbligazione solidale. Se, infatti, perché possa dirsi operante il principio solidaristico, si presuppone che ciascun condebitore sia tenuto alla medesima condotta, il caso degli amministratori di società per azioni rimarrebbe escluso dal suo ambito applicativo. Nel lavoro si è tentato di elaborare una soluzione che conservi la regola della solidarietà nel consiglio d’amministrazione, nonostante i mutamenti intervenuti. L’assunto fondamentale è che l’identità della prestazione debba essere intesa in senso giuridico, come idoneità del contenuto della stessa a estinguere per intero l’obbligazione nei confronti del creditore, qualunque sia il condebitore chiamato ad adempiere. Tale idoneità non può che derivare dalla fungibilità dell’oggetto della prestazione. In secondo luogo, si nota come la solidarietà di cui parla la disposizione di cui all’art. 2392 c.c. non attiene all’obbligazione “originaria” facente capo agli amministratori che, come si è detto, è diversificata nel suo contenuto, bensì all’obbligazione risarcitoria che sorge a seguito dell’accertamento della responsabilità. È la responsabilità ad essere solidale e non il debito. Il vincolo solidale sorgerebbe, in altre parole, nel passaggio dal “debito” originario alla responsabilità da risarcimento. Pertanto, l’unicità della prestazione, intesa in senso giuridico, verrebbe recuperata al momento della quantificazione e monetizzazione dell’obbligazione risarcitoria. A partire da questo momento, infatti, l’obbligazione originaria è trasformata nel bene fungibile per eccellenza: il denaro. Qualunque sia il soggetto chiamato ad adempiere essa sarà idonea a soddisfare l’interesse del danneggiato. L’ultima parte dell’elaborato segna il passaggio alle questioni processuali legate al carattere solidale della responsabilità degli amministratori. L’analisi delle stesse porterà a confermare la permanenza del regime della solidarietà all’interno del cda, nonostante i numerosi cambiamenti intervenuti paiono averla “affievolita” o “graduata”. Ciò è confermato, nel processo, dall’applicazione del litisconsorzio facoltativo e dalla scindibilità delle cause aventi ad oggetto l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (Cap. III). Una particolare attenzione è dedicata, infine, alla transazione avente ad oggetto le obbligazioni solidali e, ancora di più, alla transazione che riguardi non l’intero debito, ma le quote dello stesso imputabili a ciascun condebitore. Il contratto descritto, ammesso nella prassi, lascia aperte una serie di questioni: se si possa ancora parlare di solidarietà posto che la suddivisione in quote dovrebbe rimanere appannaggio dei rapporti interni e non riguardare, invece, quelli con il comune creditore; quali siano gli effetti di un simile contratto sui condebitori che non vi partecipano e sul debito residuo. La transazione pro quota attribuisce rilievo esterno alla diversa ripartizione delle quote che, invece, normalmente non rileva nei rapporti con il creditore ma solo in quelli interni, ai fini dell’azione di regresso. Verrebbe meno, dunque, uno degli aspetti costitutivi della solidarietà, perché il creditore non può domandare al transigente l’adempimento dell’intero debito, in quanto il coobbligato che conclude la transazione si scioglie dal vincolo solidale. In realtà, l’idea che la solidarietà cessi nel momento in cui la suddivisione in quote è “esternalizzata” si fonda sul presupposto per cui il vincolo solidale, per esistere, necessita di una prestazione unica e identica in capo a tutti i condebitori. Se, tuttavia, si accoglie la ricostruzione proposta in questo lavoro, per cui l’identità e l’unicità sono da intendere come fungibilità del contenuto della prestazione e, quindi, come idoneità della stessa a soddisfare il creditore qualunque sia il soggetto adempiente, si comprenderà come la transazione “parziale” non fa venir meno questi requisiti. Infatti, la prestazione che residua in capo ai condebitori non transigenti, seppur ridotta nel suo ammontare, sarà ancora idonea a realizzare l’interesse creditorio per la parte di debito non soddisfatta dalla transazione. Il vincolo di solidarietà si scioglie solo per il condebitore che ha transatto, ma continua a esistere per gli altri. La transazione pro quota tra il danneggiato ed uno dei condebitori solidali, quindi, non trasforma l'obbligazione da solidale in parziaria e da ciò deriva che le restanti parti non aderenti alla transazione devono essere condannate per l'intera somma determinata a titolo di risarcimento, seppur ridotta in misura proporzionale alla quota transatta. Il lavoro termina con l’idea che le conclusioni cui si è pervenuti siano fondate sullo stato attuale della normativa. Non si esclude, pertanto, uno sviluppo futuro della questione. Una proposta in tal senso è stata abbozzata nel paragrafo di chiusura.
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Intermaggio, Angela. « Nomina e responsabilità degli amministratori di societàin mano pubblica : note e profili distintivi dal regime generale ». Doctoral thesis, 2011. http://hdl.handle.net/10447/101773.

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Zech, Herbert [Verfasser]. « Pflichten und Haftung des GmbH-Geschäftsführers bei Kapitalverlusten in Deutschland und Italien : Pflichten und korrespondierende Haftung des Geschäftsführers einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und des amministratore di società a responsabilità limitata (S.r.l.) aufgrund kapitalbezogener Vorschriften sowie deren Einordnung im internationalen Zivilprozessrecht und im internationalen Privatrecht / vorgelegt von Herbert Zech ». 2003. http://d-nb.info/969624395/34.

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