Littérature scientifique sur le sujet « Responsabilità amministratori »

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Articles de revues sur le sujet "Responsabilità amministratori"

1

Mazzacuva, Francesco. « Responsabilità penale di guardiano e trustee nel trust liquidatorio (Cass. 27 aprile 2022, n. 16167) ». settembre-ottobre, no 5 (6 octobre 2022) : 868–70. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.184.

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Résumé :
Massima Non risponde di bancarotta fraudolenta il trustee di un trust fittiziamente liquidatorio istituito dagli amministratori di una società al fine di evitare il fallimento (poi dichiarato), in quanto questi non era a conoscenza del risalente stato di decozione della società, non avendo con essa intrattenuto rapporti in precedenza e avendoli instaurati solo in occasione dell’istituzione del trust. Non risponde di bancarotta fraudolenta nemmeno il guardiano, in quanto era estraneo alla gestione del trust e a nulla rilevando che fosse il commercialista della fallita.
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Romboli, Roberto. « Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011 ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Résumé :
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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3

Montini, Gianpaolo. « Agenda per una evoluzione della giustizia amministrativa canonica ». Estudios Eclesiásticos. Revista de investigación e información teológica y canónica 97, no 383 (13 décembre 2022) : 1197–216. http://dx.doi.org/10.14422/ee.v97.i383.y2022.010.

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Résumé :
Nel contesto della tematica delle sfide che attendono il diritto della Chiesa quarant’anni dopo la promulgazione del Codice vigente, l’articolo si propone di preconizzare l’evoluzione auspicata della giustizia amministrativa canonica, ripartendo le responsabilità dell’agenda tra i vari soggetti della missione della Chiesa, a partire dai fedeli fino al Legislatore supremo e universale. L’evoluzione del sistema di giustizia amministrativa — forse come ogni altro ambito del diritto — non può essere caricato sulle spalle del solo legislatore, ma è opera corale: dai fedeli che devono sviluppare una maggiore coscienza dei propri diritti di partecipazione della missione della Chiesa, agli avvocati che devono operare con maggiore competenza e coraggio, ai Dicasteri della Curia Romana che devono maggiormente proceduralizzare i ricorsi gerarchici, ai Vescovi diocesani che devono sviluppare normative più efficaci di conciliazione. L’articolo espone in particolare alcune proposte per una evoluzione della giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e la proposta che il Legislatore supremo e universale consenta l’istituzione di tribunali amministrativi locali su richiesta di singole Conferenze episcopali.
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4

Patané, Michele. « Capitale proprio e ricapitalizzazioni. Fisiologia e patologia ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 2 (novembre 2012) : 175–94. http://dx.doi.org/10.3280/ed2012-002002.

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Résumé :
Il saggio offre una chiave di lettura per definire, valutare e classificare una specifica richiesta di nuovo capitale. In altri termini evidenzia le tipologie di sviluppi gestionali che inducono un'azienda ad assumere la decisione di varare un'operazione sul capitale a titolo oneroso. Il saggio si distingue dai filoni di studi piů tradizionali che specialmente per la aziende bancarie dibattono sulla riforma della regolamentazione dei requisiti patrimoniali e sull'attitudine degli stessi a fronteggiare adeguatamente le diffuse situazioni di instabilitŕ finanziaria. Il saggio si sviluppa a monte, ed in questo risiede la sua specificitŕ, in ambiti poco investigati e con una logica rigorosamente economico- aziendale. Seguendo questo approccio scientifico mira ad individuare i filtri interpretativi che saldano le condizioni di instabilitŕ del governo aziendale alle riconducibili operazioni sul capitale con le quali gli amministratori mirano a correggere, ripristinare o rilanciare condizioni di equilibrio operativo. Questi ultimi si rendono infatti necessari per conoscere i reali motivi che inducono a varare operazioni sul capitale oltre che per accertare se le medesime si inseriscono in percorso d'impresa che a seconda dei casi rientri nei confini della fisiologia o in quelli della patologia della gestione aziendale. Il lavoro propone una successione di aree di riflessione che ricollocano nella giusta centralitŕ lo studio di dette operazioni quando si deve valutare lo stato di salute d'azienda. Le conclusioni si concentrano sull'opportunitŕ che le operazioni sul capitale siano obbligatoriamente e preventivamente corredate da molte informazioni. Dette informazioni vanno nella direzione di richiamare il senso di responsabilitŕ degli amministratori che le propongono e di accrescere la capacitŕ valutativa da parte dei potenziali destinatari. Le decisioni innovative, gli interventi strutturali e l'acquisizione di quote di attivitŕ intangibili, da finanziare con mezzi patrimoniali o similmente tali, devono essere assunte in condizioni di massima sicurezza. In circostanze normali devono essere finanziate con risorse patrimoniali precedentemente accantonate. Eccezionalmente i tempi di realizzazione possono contrarsi mediante la preventiva richiesta di ulteriori conferimenti o di finanziamenti di carattere straordinario. La compagine sociale nella sua interezza deve essere tuttavia opportunamente ed adeguatamente preinformata. Richieste di nuovi apporti, in corso d'opera o successive ad operazioni giŕ concluse, sono sempre discutibili. Sono quantomeno espressione di inadeguata trasparenza di importanti processi decisionali. Nei casi piů censurabili segnalano invece inesatte valutazioni dell'impatto finanziario, economico e patrimoniale dei progetti giŕ avviati.
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Cargnello, G. « Ricerche volte a definire il paradigma e un prontuario “completo” di descrittori materiali, immateriali, …(ora oltre 150000) base della “Carta della Sostenibilità Universale Olistica MetaEtica 4.1C.17.18” : Descrittori che vanno oltre l'immaginabile, oltre “la terra, i cieli e gli universi” ». BIO Web of Conferences 12 (2019) : 01006. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20191201006.

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Résumé :
Relativamente alla “sostenibilità” facendo seguito alle ricerche pregresse, ultimamente abbiamo coinvolto oltre 3500 signori italiani e non italiani che vanno dai ricercatori ai semplici, umili ma colti, illuminati ed illuminanti cittadini, nonché teologi, filosofi, psicologi, sociologi, moralisti, umanisti, ambientalisti, economisti, politici, amministratori, imprenditori, tecnici, …. Queste attività e ricerche hanno definito un paradigma sulla sostenibilità e reso possibile scrivere un prontuario “completo” di descrittori (ora oltre 150000: compresi quelli materiali ed immateriali, “fisici” e “metafisici”, spirituali e non spirituali, dei credenti e dei non credenti, degli atei, dei “credenti atei”, dell' “humanae sàpere” compresi, …, “MetaEtici 4.1C”) prima, mai visti i quali, pure, vanno oltre l'immaginabile, oltre “la terra, i cieli, gli universi, i multiversi, …”. Paradigma e prontuario che hanno pure attinto, come dovevano attingere da: “Dichiazione di Stoccolma”, “Rapporto di Brundtland”, ONU, UNESCO, CE, OIV, SQNPI, VIVA, EQUALITAS, GiESCO 2015, GiESCO 2017, Tergeo, Magis, SOStain, Prowine, ECO-Prowine, Ita.Ca/Gea.Vite, Vino Naturale, Dinamic wine, Vino Libero, New Green Revolution, Organic wine, VinNatur …e dai vari progetti, programmi, protocolli, regolamenti, associazioni, norme sulle “sostenibilità”, nonché, ed in particolare, dall' “humanae sàpere”. Queste attività e queste ricerche sono risultate fondamentali per scrivere, come è stata scritta, la “Carta della Sostenibilità Universale Olistica.MetaEtica 4.1.18 Liberi ma nel Condizionamento Democratico Naturale Universale Olistico.MetaEtico 4.1C” secondo la così detta “Grande Filiera Metaetica 4.1C” del Conegliano Campus 5.1C, la quale carta è risultata rappresentare, pure, un' importante opportunità spirituale, culturale, relazionale e di sensibilizzazione per ulteriori riflessioni e approfondimenti dell'anima, culturali, “di vita”, “Politici”, terminologici, concettuali, relazionali, metodologici teorici di base ed applicativi in generale e in particolare, ad esempio, per chi opera: 1-sulla “sostenibilità” intesa come “Sostenibilità Universale Olistica.MetaEtica 4.1.18 Liberi ma nel Condizionamento Democratico Naturale Universale Olistico. MetaEtico 4.1C”, 2-sulla fondamentale indispensabile urgente: 2.1-massima sburocratizzazione, totale alla fine, sburocratizzazione già in corso, 2.2-per eliminare il conflitto di interessi, eliminazione, già in atto, 3-sulle auto-dichiarazioni 4.1C, auto-certificazioni 4.1C e auto-garanzie 4.1C sburocratizzanti, responsabili, veritiere, facilmente controllabili, garantite “MetaEticamente 4.1C” già in fase applicativa le quali non escludono innovativi, rivoluzionari, originali interventi di terzi “MetaEtici 4.1C”, 4- e non per ultimo, ma in primis, attività e ricerche condotte per contribuire a rendere tutto, ogni sistema “Libero nel Condizionamento Democratico Naturale Universale Olistico.MetaEtico Sostenibile 4.1C”.
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Rochira, Valerio. « La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi ». Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no 1 (15 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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Résumé :
La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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Carbonari, L., F. Galli et L. Tazza. « Team dell'accesso vascolare : modelli organizzativi ». Giornale di Clinica Nefrologica e Dialisi 24, no 1 (24 janvier 2018) : 2–8. http://dx.doi.org/10.33393/gcnd.2012.1105.

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Résumé :
Il nefrologo, che si confronta con tutti i problemi inerenti all'insufficienza renale, è anche da sempre principale gestore della terapia emodialitica. Per tale motivo tocca al nefrologo, in prima istanza, occuparsi dell'accesso vascolare disponendone l'allestimento, la sorveglianza e la manutenzione a garanzia della possibilità di effettuare il trattamento sostitutivo. Rispetto a quanto avviene in altri paesi, in Italia l'attività dell'accesso non è ad oggi standardizzata né strutturata; ciascun centro dialisi si organizza in funzione delle capacità dei nefrologi ivi operanti e delle collaborazioni di altri specialisti presenti nell'ospedale, spesso senza un percorso strutturato e con modalità di intervento per lo più fondate sulla disponibilità personale e sul volontarismo. Partendo dalla storia dell'accesso vascolare in Italia, abbiamo individuato tre tipologie organizzative che correlano, da un lato, con il contesto storico in cui sono sorte e, dall'altro, con il progresso, in termini di dispositivi medici e competenze specialistiche, che ha via via modificato i comportamenti. Il modello organizzativo “primordiale” vede il nefrologo confezionare e correggere personalmente gli accessi disponibili in quell'epoca. Nel modello polispecialistico, che nasce successivamente, il nefrologo inizia a delegare ad alti specialisti, più competenti sul versante tecnico, singole fasi del lavoro; resta colui che inizia il percorso e detta i tempi ma perde, talora, il controllo della gestione complessiva. Nel modello strutturale integrato, ideale ma non ancora integralmente realizzabile, il chirurgo dedicato all'accesso dialitico ed il radiologo interventista interagiscono da vicino con il nefrologo, che funge da regista, coordinatore e amministratore di tutto il processo di gestione dell'accesso vascolare. La formazione culturale specifica e necessaria e la conoscenza del programma terapeutico complessivo sono condivise dal team dell'accesso. In tale modello integrato dovrebbero essere trovate soluzioni perché anche la responsabilità professionale ed il rimborso amministrativo risultino bene “integrate” tra i vari specialisti ed operatori sanitari che partecipano all'attività. Il rimborso a D.R.G. com'è attualmente regolato presenta incongruenze e può produrre effetti contrari alla migliore cura del paziente. Le Aziende ospedaliere attualmente non riservano all'accesso vascolare, parte irrinunciabile della terapia dialitica, l'attenzione necessaria e non comprendono come una corretta gestione del problema, fondata su percorsi organizzati, migliori la qualità di vita del paziente e contenga il costo assistenziale della dialisi. La gestione complessiva dell'accesso vascolare dialitico non può più fondarsi, attualmente, solo sulla “buona volontà” del nefrologo dializzatore, ma richiede regole strutturali. Pertanto andrebbero definite le motivazioni professionali mediante l'attribuzione di precisi compiti, con lo scopo di meglio identificare e minimizzare il “rischio organizzativo”. L'individuazione di meccanismi economico-organizzativi-normativi che privilegino anzitutto l'ottenimento del risultato e, a seguire, che premino il lavoro di tutta la squadra che l'ha generato è la condizione prima per creare il modello integrato. è più che mai tempo che l'accesso vascolare entri a pieno titolo nel sistema qualità della dialisi e per farlo, a nostro avviso, il modello organizzativo integrato è l'unica soluzione possibile.
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Butturini, Francesco. « In tema di prescrizione dell’azione di responsabilità dei singoli soci o terzi verso gli amministratori di società di capitali ». Ricerche giuridiche, no 1 (15 juin 2020). http://dx.doi.org/10.30687/rg/2281-6100/2020/01/005.

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Résumé :
La nota si sofferma su una sentenza del Tribunale di Roma inerente all'azione di responsabilità nei confronti di un amministratore di s.r.l. esercitata ai sensi dell'art. 2476, sesto comma (attuale settimo comma a seguito del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14). In particolare, si intende approfondire il termine di decorrenza della prescrizione dell'azione stessa per la quale il Tribunale predica una disciplina diversa sul punto rispetto all'analogo rimedio attribuito ai singoli soci o terzi direttamente danneggiati previsto nella s.p.a. all'art. 2395 c.c.. Tuttavia, le previsioni generali dettate in materia di prescrizione (artt. 2934 e ss.) e i principi costituzionali sembrano suggerire una differente interpretazione dell'art. 2395 c.c. che renderebbe, così, uniforme la disciplina tra i due tipi societari anche rispetto al termine di decorrenza dell'esercizio dell'azione stessa.
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Mansoldo, Sofia. « I criteri di quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori ex art. 2486 c.c., con uno sguardo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ». Ricerche giuridiche, no 1 (15 juin 2020). http://dx.doi.org/10.30687/rg/2281-6100/2020/01/006.

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Résumé :
The author comments on the decision of the Tribunal of Venice concerning the quantification of damages caused by director’s unlawful conduct upon the occurrence of a cause for dissolution of the company. This paper aims to analyze the two damage quantification methods inserted in article 2486 of the Italian Civil Code, modified from article 378 of the new Code of enterprise crisis and insolvency.
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Giannini, Alberto. « Il ruolo della consulenza di etica clinica in ospedale ». Medicina e Morale 64, no 6 (1 août 2016). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2015.8.

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Résumé :
La complessità della medicina contemporanea e delle relazioni di cura sono tali che molto di frequente medici infermieri incontrano aspetti dilemmatici sul piano etico e dunque di difficile risoluzione. La consulenza di etica clinica è una pratica comune e consolidata nel Nord America, a differenza di quanto accade nei Paesi europei. Essa rappresenta uno strumento utile ed efficace per affrontare gli aspetti più complessi riguardanti le cure in ambito sanitario, per comprendere i valori coinvolti e gli aspetti etici delle diverse scelte. Tuttavia è ampiamente condiviso che la consulenza etica non debba essere direttiva. Dobbiamo inoltre essere consapevoli che, per quanto autorevoli essi siano, il parere del consulente di etica clinica o del Comitato etico non possono però essere considerati ultimativi. In particolare, la responsabilità delle scelte e delle azioni ricade su coloro che le compiono. È dunque oltremodo importante sottolineare che la consulenza etica non rimuove né attenua la responsabilità dei curanti, tanto sul piano clinico quanto su quello etico. Deve pertanto essere fatto ogni sforzo per creare nei medici e negli infermieri la consapevolezza che l’etica clinica è una specifica competenza professionale e come tale da acquisire e aggiornare. L’esperienza in particolare del Nord America ha reso evidente come la consulenza etica possa essere uno strumento efficace nei reparti di Terapia Intensiva, aiutando l’équipe nel processo decisionale, così come i pazienti e le loro famiglie. Ad esempio, per i pazienti che sono destinati a non sopravvivere alla dimissione, la consulenza etica ha dimostrato di avere un effetto statisticamente significativo nel ridurre l’utilizzo dei trattamenti di supporto vitale, così come nella riduzione della durata della degenza in ospedale e in Terapia Intensiva, senza per altro comportare una differenza per quanto riguarda la mortalità In prospettiva, è condivisibile l’idea che il consulente di etica clinica divenga una figura familiare per il clinico e sia presente a sostegno dei pazienti, delle loro famiglie e di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo sui temi della salute (dai medici sino agli amministratori della cosa pubblica). Si rende dunque indispensabile definire un solido percorso formativo perché l’etica clinica (intesa come “a structured approach to ethical questions in clinical medicine”) non è concepibile come un’attività di tipo “ideologico” ma, al contrario, richiede grande competenza e grande equilibrio. ---------- The complexity of medicine today and of the relationships between healthcare professionals and patients (and family members) is such that very often doctors and nurses are faced with ethical dilemmas which are difficult to resolve. Ethics consultation is a common and consolidated practice in North America, unlike in most European countries. It is a valuable and effective tool for dealing with the most complex aspects of healthcare and in understanding the values involved and the ethical aspects of the possible choices. However, it is a widely held view that ethics consultation must not be directive. Moreover, we also have to be aware that, as authoritative as the ethics consultant or the ethics committee is, their opinions on ethical matters cannot be considered definitive. In particular, the responsibility for decisions and actions belongs to those who carry them out. It is important, therefore, to stress that ethics consultation does not remove or attenuate the responsibility of healthcare professionals in decision making, either in clinical or ethical terms. Meanwhile, every possible effort must be made to create awareness among doctors and nurses that clinical ethics is a specific area of professional competency that needs to be improved and updated. In the critical care setting, the experience in North America in particular has highlighted how ethics consultation can be an effective tool in intensive care unit (ICU) by assisting the team in decision making, as well as helping patients and their families. Specifically, ethics consultation has had a statistically significant impact in reducing the use of life support as well as in decreasing the length of hospital stay and the days spent in ICU in those patients who ultimately will not survive to discharge, without, however, affecting death rates. Looking ahead, we can agree that the clinical ethics consultant should become a familiar figure for the clinician and there to support patients, their families and all those variously involved in healthcare (from doctors to administrators of the health system). However, it is essential to define a sound training program for consultants so that clinical ethics (taken to mean “a structured approach to ethical questions in clinical medicine”) is not seen as an “ideological” activity, but instead as one that demands both great competence and great equilibrium.
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Thèses sur le sujet "Responsabilità amministratori"

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ROSSI, MASSIMO. « La revoca degli amministratori nella società a responsabilità limitata ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202135.

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Résumé :
La disciplina italiana della società a responsabilità limitata (s.r.l.), recata nel libro V, titolo V, capo VII, artt. 2462-2483, del Codice civile, come novellata per effetto della riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successive integrazioni e modificazioni, regola un tipo sociale complessivamente “nuovo” rispetto al modello previgente, caratterizzato dell’equilibrio fra la perdurante natura capitalistica della s.r.l. e una significativa rilevanza delle persone dei soci e dei rapporti contrattuali fra gli stessi, che si esprime, per un verso, in un significativo ampliamento dell’autonomia statutaria e, per altro verso, nel particolare rilievo che ciascun socio assume nell’organizzazione sociale. Nonostante il legislatore delegante avesse iscritto fra i principi e i criteri direttivi della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 l’esigenza che la nuova disciplina recasse un «autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» (art. 2, comma 1, lett. e) e f), legge delega), si rileva sovente, in dottrina, che le disposizioni novellate del codice civile, in materia di s.r.l., abbiano sostanzialmente mancato tale obiettivo, risultando lacunose sotto molteplici profili. In particolare, l’elaborato – che si articola in tre capitoli preceduti da un’introduzione e seguiti da un paragrafo conclusivo – si concentra sullo studio della disciplina concernente la revoca degli amministratori della società a responsabilità limitata, muovendo dal ricorrente rilievo che soltanto la disposizione dell’art. 2476, comma 3, c.c., dettata in tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, rechi un’espressa previsione relativa alla cessazione dell’incarico gestorio, là dove dispone che «l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi». Dapprima, si segnala come, a fronte del silenzio del legislatore, si sia posto il duplice problema concernente la possibilità stessa della revoca degli amministratori e l’individuazione della relativa disciplina, rilevando come risulti difficilmente sostenibile escludere il potere della società di revocare l’incarico gestorio a suo tempo affidato, essendo ciò connaturale ai principi che presiedono alla gestione di patrimoni nell’altrui interesse, anche se il dubbio residua sull’individuazione del regolamento normativo concretamente applicabile. Pertanto, vengono passate in rassegna le diverse soluzioni proposte in dottrina, osservando come l’orientamento prevalente sia nel senso di ritenere applicabile in via analogica, per lo meno nel silenzio dello statuto, il regime previsto per le società azionarie, consistente nella revocabilità ad libitum degli amministratori, fermo restando il diritto di costoro al risarcimento del danno nel caso in cui la decisione dei soci non sia assunta in presenza di una giusta causa. Tale soluzione, tuttavia, lascia insoddisfatti sotto numerosi profili e non sembra coerente con l’impianto generale della nuova società a responsabilità limitata, i cui principi ispiratori alimentano l’interrogativo sulla possibilità di applicare in via analogica, per i casi non espressamente contemplati, le regole previste per le società di persone, a partire dal riconoscimento, in capo a ciascun socio, del diritto di agire giudizialmente per ottenere la revoca per giusta causa dell’amministratore infedele. Così, muovendo dall’analisi dei principi direttivi in materia di società a responsabilità limitata iscritti nella citata legge delega, l’elaborato suggerisce di individuare la soluzione al problema summenzionato in termini coerenti con i tratti tipologici della “nuova” s.r.l. e, in particolare, con quelli della certezza del diritto e della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci, quali traspaiono in numerosi istituti e disposizioni concernenti la nuova società a responsabilità limitata, a partire dal peculiare atteggiarsi dei sistemi di amministrazione e di controllo, che appaiono senz’altro ispirati a modelli largamente coincidenti con quelli vigenti per le società di persone e, dunque, ascrivibili, al fondo, all’archetipo del contratto di mandato. Giunti a tale conclusione, si avvia l’analisi della disciplina prevista per la nomina degli amministratori nella s.r.l., segnalando come le diverse fattispecie astrattamente configurabili richiamino tutte, significativamente, proprio lo schema normativo dell’art. 2259 c.c., dettato per le società personali, del quale, allora, si propone l’applicazione in via analogica per le ipotesi di revoca non espressamente disciplinate. Ciò nondimeno, un particolare approfondimento è dedicato al problema dell’applicazione dell’art. 2259, comma 3, c.c., a mente del quale ciascun socio può agire giudizialmente per ottenere la revoca dell’amministratore in presenza di una giusta causa. Infatti, la soluzione favorevole sembra essere suggerita, oltre che dalle predette considerazioni, anche in virtù del richiamato art. 2476, comma 3; ma, al riguardo, resistono in dottrina e nella giurisprudenza significative obiezioni alla tesi proposta: in contrario, si è notato che la possibilità di argomentare in via analogica in capo ai soci di s.r.l. il potere di promuovere l’azione individuale per la revoca degli amministratori sia destinata a incontrare un ostacolo difficilmente superabile nel dettato dell’art. 2908 c.c., a mente del quale l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici nei soli «casi previsti dalla legge». In particolare, secondo questo orientamento, il ricorso alla tutela costitutiva deve ritenersi ammissibile nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. L’argomento, però, non sembra insuperabile; si segnalano, infatti, autorevoli contributi favorevoli all’interpretazione estensiva e all’applicazione analogica delle norme che prevedono l’accertamento costitutivo; e, in effetti, specie all’indomani delle aperture, in tal senso, della Corte Costituzionale nella sentenza n. 481/2005, sono numerose le pronunce di merito che neppure toccano il problema dell’art. 2908 c.c. e propendono decisamente per la configurabilità dell’azione giudiziale di revoca degli amministratori in capo a ciascun socio di s.r.l. Ciò nondimeno, l’azione cautelare introdotta con l’art. 2476, comma 3, c.c., reca numerosi profili problematici che sono oggetto di indagine nell’ambito del terzo capitolo dell’elaborato e che concernono, in sintesi, i requisiti dell’azione, la proponibilità ante causam, l’ascrivibilità al novero degli strumenti c.d. anticipatori, et cetera, dei quali si prospettano specifiche soluzioni, tutte coerenti con la conclusione che propone l’applicazione analogica alla s.r.l. dell’art. 2259, comma 3, c.c. L’elaborato si conclude con alcuni rilievi sistematici che, muovendo dalla constatazione che il legislatore, nel perseguimento di particolari finalità, mostra talora di superare la distinta soggettività della società, ora verso l’interno, ossia nel rapporto fra soci e società (come per il caso dell’azione individuale di revoca degli amministratori), ora verso l’esterno, propongono di riformulare su nuove basi la distinzione fra società di capitali e società di persone, abbandonando il risalente criterio della personalità giuridica e della conseguente organizzazione corporativa dell’ente. In particolare, si suggerisce di individuare il discrimine sul piano della partecipazione sociale; essa, mentre nelle società di persone rappresenta una posizione che, pur dotata di valore economico, esprime l’appartenenza a una organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare, nelle società di capitali subisce un processo di reificazione, isolandosi come bene dotato di un valore economico proprio, autonomo sia rispetto all’organizzazione sociale, sia con riguardo al patrimonio del suo titolare, e come tale suscettibile di vicende giuridiche anch’esse autonome tanto dalla prima quanto dai secondi. Società da contratto le prime, nelle quali si sottolinea il coinvolgimento di persone, società da investimento le seconde, nelle quali viene in luce la raccolta del capitale destinato a finanziare l’impresa comune; anzi, e più precisamente: partecipazione ad un contratto nel primo caso, partecipazione ad un investimento nel secondo, se non anche, all’esito della adozione della tecnica azionaria, investimento in una partecipazione. E se, indubbiamente, la nuova società a responsabilità limitata si caratterizza per la centrale rilevanza del socio, resta connaturato al contenuto della partecipazione sociale in s.r.l. il tratto della libera circolazione della quota (art. 2469 c.c.), parimenti a quanto disposto per le società azionarie e diversamente, invece, da quanto previsto per le società di persone. Libera circolazione che segnala nell’investimento (e, specularmente, nel disinvestimento) il significato della partecipazione sociale nella società a responsabilità limitata; valore, quest’ultimo, a tal punto caratterizzante tale modello societario da essere sottratto alla disponibilità dei soci, atteso che l’eventuale previsione di limiti statutari alla circolazione delle quote che impedisca, di diritto o di fatto, il trasferimento della partecipazione sociale, implica in ogni caso il riconoscimento al socio del diritto di recesso (e agli eredi, del diritto alla liquidazione), che altro non significa che garanzia di disinvestimento.
The Italian regulation of società a responsabilità limitata (“s.r.l.”), contained in Sections 2462-2483 of the Civil Code (as modified by the organic reform of corporations and cooperative companies, pursuant to Legislative Decree No. 6 of January 17th 2003 and subsequent modifications and integrations) regulates a wholly “new” company type with respect to the former model, characterized by the balance between (a) the enduring capitalistic nature of the s.r.l. and (b) a noteworthy relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them; this balance is expressed, on one hand, by a significant enhancement of the autonomy of the by-laws and, on the other hand, by the particular importance that each shareholder has in the corporate organization. Even though the delegating legislature had inserted, among the principles and leading criteria of the legge delega, No. 366, of October 3, 2001, the requirement that the new regulation bring an “autonomous and organic set of rules, also supplementary, shaped on the principle of the central relevance of the shareholder and of the contractual relationships between shareholders” (Section 2, paragraph 1, letters e) and f) of the legge delega), it is often pointed out that the new provisions of the Civil Code have missed such target, resulting defective in many aspects. In particular, our thesis – composed by three chapters, preceded by an introduction and followed by a conclusive paragraph – is focused on the study of the regulation of the removal of s.r.l. directors, and starts with the consideration that only the provision of Section 2476, paragraph 3, on “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” (directors’ liability and shareholders’ control), contains an explicit regulation of the termination of the management office, providing that “l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” (the lawsuit aimed at ascertaining the directors’ liability may be brought by each shareholder, who can also claim, in case of grave irregularities, an interim removal of the directors). Being the legislature silent on the matter, we point out the way the twofold problem of the very possibility of a removal of the directors and of the individuation of its regulation has arisen; we note that it would be difficult to argue that the company cannot revoke the management office, being such possibility implicit in the principles that govern every asset management in the interest of a third party. We then raise the question of what is the applicable regulation and we analyze the different solutions that scholars have suggested: we observe that the prevailing doctrine considers analogically applicable – at least when the certificate of incorporation and the by-laws are silent – the regulation of the società per azioni (which allows an ad libitum removal of directors by the shareholders, provided that the directors remain entitled to compensation for damages in absence of cause). However, the abovementioned solution is unsatisfactory and seems incoherent with the general regulation of the new società a responsabilità limitata. Instead, the rules of società di persone (partnerships) – starting from the power of each partner to obtain a judicial removal of the director for cause – might seem analogically applicable. Thus, moving from the analysis of the regulation, the thesis suggests solving the problem of the removal of directors in a way that is coherent with the principles of the “new” s.r.l. and, in particular, with the principles of (a) certainty of law and (b) of the relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them. Those principles are evident in numerous rules related to the new società a responsabilità limitata, starting from the rules on management and controls, which clearly seem inspired by the società di persone model. Moving from that conclusion, the analysis of the regulation of the nomination of the s.r.l. directors begins in the second chapter, where we point out how all the possible cases can be ascribed to the normative scheme of Section 2259 of the Civil Code (on società di persone). Therefore, we suggest the analogical application of Section 2259. In the third chapter we specifically face the problem of the applicability of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code (pursuant to which each partner can obtain a judicial removal of the director for cause). Indeed, the analogical applicability of that rule seems suggested not only by the previous arguments but also by the provisions of Section 2476, paragraph 3; nevertheless, scholars and courts have raised serious objections to this solution: it has been pointed out that an analogical extension to s.r.l. shareholders of the power to individually ask for a judicial removal of directors encounters an insurmountable obstacle in the provision of Section 2908 of the Civil Code, pursuant to which the judiciary power can create, modify or extinguish juridical relationships only in the “casi previsti dalla legge”. Though, the above argument does not seem crucial. Indeed, there are preeminent opinions favorable to the extensive interpretation and analogical application of the rules on accertamento costitutivo; in fact, since the decision No. 481/2005 of the Corte Costituzionale, several trial court decisions have not even raised the problem of Section 2908 of the Civil Code, while clearly allowing a lawsuit brought by a single shareholder aimed at judicially removing s.r.l. directors. Nevertheless, the interim measure regulated by Section 2476, paragraph 3, of the Civil Code, rises several problems that we analyze in the third chapter of the thesis and that (in brief) are related to: the requirements of the lawsuit, the possibility of bringing it ante causam, the possibility of considering such lawsuit an “anticipatory” instrument, et cetera. For each of these problems, we suggest specific solutions, all coherent with the conclusion of the analogical applicability to s.r.l. of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code. In the conclusive part of the thesis we propose some systematic highlights that, in consideration of the preceding arguments (and, in particular, of the fact that in some cases the legislature seems to abandon the idea of the distinct subjectivity of the corporation with respect to the relationship between shareholders), suggest to reinstate on new basis the distinction between società di capitali (corporations) and società di persone (partnerships). In particular, we suggest to abandon the ancient criterion of the legal entity and to set the difference on the level of share: while, in the società di persone, such participation represents a position that, although characterized by an economic value, expresses the membership in an organization that changes as its owner changes, in the società di capitali such participation has its own economic value, both with respect to the corporation and with respect to its owner. In fact, notwithstanding the new società a responsabilità limitata be characterized by the central relevance of the shareholder, the element of the transferability is still immanent in the content of the share (Section 2469 of the Civil Code); and it is such an important element that, in case the by-laws provide for limits to the circulation of the shares, the legislature gives the shareholders a right of withdrawal.
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2

Forte, Federico <1982&gt. « La responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso la società ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1542.

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Mansoldo, Sofia <1991&gt. « La responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d'impresa ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/17825.

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Résumé :
La tesi indaga la responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d’impresa. In particolare, il primo capitolo introduce il tema dei doveri e delle responsabilità degli amministratori nella fase di declino dell’attività d’impresa. Il secondo capitolo si concentra sull’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, in relazione ai processi di prevenzione e di regolazione della patologia aziendale. Il terzo capitolo analizza gli obblighi e le responsabilità degli amministratori al profilarsi della crisi. Il quarto capitolo esamina la responsabilità degli amministratori in relazione alle procedure di allerta introdotte dal CCII. Il quinto capitolo si sofferma sui doveri e sulle responsabilità degli amministratori in presenza di una situazione di crisi già conclamata. Infine, il sesto capitolo esamina i profili di responsabilità degli amministratori connessi all’intervento volto a porre rimedio alla crisi.
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DOLZA, COGNI GIUSEPPE. « La responsabilità penale degli amministratori "non operativi" per i reati fallimentari ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20253.

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Durante, Giulia <1987&gt. « Art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 : la responsabilità di liquidatori, amministratori e soci ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1877.

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Résumé :
Il lavoro analizza l'art. 36 del decreto sulla riscossione n. 602/1973, focalizzandosi sulle fattispecie di responsabilità che tale disposizione pone a capo di liquidatori, amministratori e soci, in particolare nella delicata fase di liquidazione.
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6

LOY, DIEGO. « Abuso di gestione e conflitto di interessi : la responsabilità penale degli amministratori, sistemi a confronto ». Doctoral thesis, Università degli studi di Genova, 2018. http://hdl.handle.net/11567/942211.

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Carraro, Erica <1997&gt. « Metodo dei netti patrimoniali per la quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità contro gli amministratori ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2021. http://hdl.handle.net/10579/19748.

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Résumé :
La responsabilità degli amministratori è uno dei temi caldi in materia di fallimento, soprattutto per quanto riguarda la quantificazione del danno da questi causato. Sovente l’azione di responsabilità viene promossa dal Curatore all’interno di una procedura fallimentare, in quanto con il loro comportamento gli amministratori hanno danneggiato il patrimonio sociale a garanzia dei creditori sociali. Quindi, con la quantificazione di questo danno, si vogliono condannare gli amministratori a risarcire quanto sottratto alla società a seguito della loro condotta illecita. Per quanto riguarda le metodologie per la quantificazione del danno, le due più diffuse e conosciute sono quelle del deficit fallimentare e dei netti patrimoniali; quest’ultima, che sarà oggetto centrale di questo elaborato, è la più discussa di recente, sia in dottrina che in giurisprudenza, in quanto da alcuni è ritenuta la più adeguata mentre da altri è considerata anch’essa come un criterio con dei limiti. Si procederà, quindi, ad un’introduzione sulle azioni di responsabilità che possono essere promosse nei confronti dell’amministratore, ad un’esposizione dei metodi del deficit patrimoniale e dei netti patrimoniali, con apprezzamenti e critiche verso quest’ultimo; verrà poi esposto un caso pratico di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società promossa dal Curatore fallimentare, analizzando nello specifico le varie considerazioni dello stesso e del CTU per la quantificazione del danno e le conclusioni a cui si è poi arrivati con la sentenza.
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Longo, Giacomo <1995&gt. « CTU nelle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori : analisi della più recente legislazione e caso pratico ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15768.

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Résumé :
La seguente tesi ha come obiettivo l’analisi del criterio dei “Netti patrimoniali” quale metodo di determinare il danno causato dalla condotta illecita degli amministratori, in particolare nella situazione in cui questi abbiano illegittimamente proseguito l’attività d’impresa anche dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società. L’elaborato inizia con una disamina della più recente legislazione in materia, in particolare ci si è soffermati sul d.lgs 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa e dell’Insolvenza”) Il corpo centrale della tesi è composto da una Relazione di consulenza che lo scrivente tesista ha avuto modo di realizzare presso uno Studio Commercialista, chiamato a svolgere la funzione di CTP per conto del Curatore fallimentare nell’ambito di un’azione di responsabilità da quest’ultimo proposta nei confronti dell’Organo amministrativo e dell’Organo di Controllo della medesima società.
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MORGESE, MIRTA. « Il divieto di concorrenza nella società a responsabilità limitata ». Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2021. http://hdl.handle.net/10280/94209.

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Résumé :
Il presente lavoro di tesi si occupa di verificare la possibile applicabilità del divieto di concorrenza, previsto a carico dei soci nelle società di persone, dall’art. 2301 c.c., e degli amministratori nelle s.p.a., dall’art. 2390 c.c., alle s.r.l., nel regime legale. Le citate norme precludono ai rispettivi destinatari, di svolgere, per conto proprio o altrui, un’attività in concorrenza con quella della società, e di partecipare come socio illimitatamente responsabile a società che ugualmente svolgono attività concorrente. L’interrogativo in questione si pone a valle della Riforma del 2003, là dove viene eliminato dalla disciplina delle s.r.l. il richiamo, prima di allora presente, all’art. 2390 c.c., creando, tra l’altro, quelle condizioni per cui l’interdizione all’attività concorrenziale per gli amministratori possa non rivelarsi più appropriata in tale tipo sociale, a causa dei maggiori diritti di voice e di controllo spettanti ai soci. Il nuovo ruolo riconosciuto al socio di s.r.l. rappresenta, per altro verso, la motivazione di una plausibile estensione del divieto di concorrenza nei suoi confronti. Entrambi i quesiti sono stati, però, affrontati tenendo presenti le alterazioni subite dal tipo, all’esito dell’entrata in vigore dell’art. 57 d.l. n. 50/2017, e dell’art. 377 del d.lgs. n. 14/2019. Infatti, sia il possibile accesso al mercato, avutosi nel 2017 per tutte le s.r.l. P.M.I., che l’ipotetica esclusione dei soci della gestione, disposta dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza, sono in grado di influire sulla risposta che il lavoro di tesi si propone di fornire. Dall’analisi svolta è emerso, prima di tutto, come il problema della portata del divieto di concorrenza non riguardi solo le s.r.l., ma entrambe le società lucrative in cui lo stesso è imposto, là dove molteplici sono i dubbi sull’estensione soggettiva ed oggettiva dell’istituto, in conseguenza di una scarsa chiarezza sul fondamento dello stesso. È stata, pertanto, approfondita la questione della ratio della prescrizione normativa, esaminando la dottrina sul punto a partire dalle origini della sua introduzione nel nostro ordinamento, ovvero dal Codice del Commercio del 1865. In tal modo, è stato accertato come il divieto di concorrenza, sia nei confronti dei soci che degli amministratori, svolga una funzione interna, volta a favorire l’imparziale esercizio dei poteri gestori ed una funzione esterna, andando a prevenire il danno prodotto dall’utilizzo delle informazioni privilegiate di cui il destinatario del divieto è in possesso, a causa del potere di controllo di cui dispone, da parte di un’impresa in concorrenza. La trattazione si concentra, poi, sulla specifica questione relativa all’applicazione del divieto di concorrenza all’amministratore di s.r.l., in modo da comprendere se la regola in questione, possa perseguire lo scopo di cui sopra, nei confronti degli amministratori, nel tipo sociale in oggetto. Sul punto sono state, in primo luogo, scardinate le motivazioni di coloro che si oppongono ad un’applicazione analogica nelle s.r.l. dell’art. 2390 c.c., fondate essenzialmente sul diverso tenore della disciplina degli interessi degli amministratori, tra s.p.a. e s.r.l. Viene, difatti, rilevato come siffatte divergenze dipendano dalla maggiore capacità dei soci nel modello legale di s.r.l. del 2003 di influire sulla gestione, e non dalla minore pretesa d’imparzialità, richiesta all’amministratore, come altrove sostenuto. Superate queste obbiezioni si è verificato se l’art. 2390 c.c. sia oggi vincolante per gli amministratori di s.r.l., a causa del nuovo tenore letterale dell’art. 2475, comma 1° c.c. il quale affida ai soli amministratori la gestione dell’impresa, rendendo potenzialmente affine la posizione dei gestori di s.r.l. a quella degli amministratori di s.p.a., rendendo i primi soggetti allo statuto legale dei secondi. Sul punto, si è appurato come la portata della novella debba essere ridimensionata nel senso di conferire in via esclusiva agli amministratori soltanto la gestione organizzativa della società, non escludendo i soci da quella operativa. Allo stesso modo, si è rilevato come l’integrazione della disciplina delle s.r.l. con quella delle s.p.a., comprendendo anche eventualmente l’art. 2390 c.c., per le s.r.l. che abbiano la dimensione delle P.M.I., debba avvenire solo in considerazione dell’assunzione da parte della società di uno specifico assetto statutario volto all’apertura al mercato, non anche in via generale. In questa maniera si è acclarato come non possa fondarsi sull’ibridazione dei tipi l’applicazione del divieto di concorrenza agli amministratori s.r.l. A tale approdo si è, comunque, giunti constatando come nella disciplina legale del tipo non esistono altre norme in grado di perseguire la specifica funzione riconosciuta al divieto di concorrenza a carico degli amministratori, sicché l’applicazione analogica dell’art. 2390 c.c. risulta ampiamente giustificata. Si affronta, infine, la delicata questione dell’applicazione del divieto di concorrenza a carico del socio di s.r.l. Ciò che si è verificato è se il complesso dei diritti e poteri riconosciuti al socio siano di intensità tale da generare quegli stessi presupposti per cui il legislatore ha posto la prescrizione a carico dei membri della compagine sociale di società di persone. Una volta risolto positivamente questo interrogativo, viene verificato se nel tessuto normativo della s.r.l. esistano altre norme volte a tutelare la società da un esercizio conflittuale dei diritti di voice e di controllo spettanti ai soci, come l’art. 2479-ter, comma 3° c.c., assenti, invece, nella disciplina delle società personali. Sul punto il lavoro dimostra come la funzione di prevenire negative interferenze nella gestione e di evitare alla società un danno da concorrenza differenziale, di cui agli artt. 2301 e 290 c.c., non sia assolta da alcuna regola della disciplina legale delle s.r.l. e come, quindi, anche per i soci debba valere una simile limitazione all’autonomia privata. Viene, poi, affrontato il profilo della estensione del divieto di concorrenza a tutti i soci o solo a quelli titolari di un’aliquota di capitale sociale tale da consentire l’esercizio dei poteri di cui all’art. 2479, comma 1° c.c., concludendo sulla necessità, anche in base ad una serie di indici sistematici di imporre il divieto a tutti i soci. Questa conclusione, peraltro, non genera conseguenza negative sul piano dell’appetibilità di questo modello societario, a causa delle limitazioni all’autonomia privata scaturenti dalla partecipazione allo stesso, data l’ampia possibilità per i soci di derogarvi. La tesi si conclude verificando, infine, in che termini lo statuto possa, menomando i diritti di voice e di controllo del socio, influire indirettamente sul suo assoggettamento al divieto di concorrenza.
This research aims at investigating whether ban on competition set by the Italian legal system with regards to members of partnerships (società di persone: art. 2301 Italian Civil Code) and directors of public companies (società per azioni: art. 2390 Italian Civil Code) can be applied to members and directors of limited liability companies (società a responsabilità limitata). The mentioned legal provisions command to said subjects an absolute preclusion to exercise – both on their or a third party’s behalf – activities that would result in a competitive behaviour vis-à-vis the entity they represent; and to acquire a non-limited participation in competing entities. The research question is grounded on the 2003 Reform that eliminated a referral to art. 2390 from the statutes of limited liability companies – the new statutes provide greater voice and control rights for members of such companies, thus rendering non-compete prohibitions inadequate. The new role that is played by LLCs members, on the contrary, justifies an interpretation that makes non-compete statutes applicable to them. LLCs have undergone a continuous reform process (see art. 57 d.l. n. 50/2017 and art. 377 d.lgs. n. 14/2019) that have opened them up to on-the-market financing, and the new Insolvency Code permits an exclusion of LLCs’ members from the management – these trends obviously have an impact on the answers to the research question. The research shows that the issue at stake concerns both LLCs and PLCs – unclear are both the subjective and objective requisites for the application of non-compete statutes, given that unclear are the rationales behind it. The research investigated such rationales, by means of a literature review since the Codice di Commercio dated 1865. The outcome showed how non-compete statutes play both an internal and external role – the former favours an unbiased exercise of directors’ powers while the latter prevents damages that might arise from the abuse of privileged information obtained through the exercise of control powers within a competing entity. The discussion then moves on to the application of non-compete statutes to LLCs’ directors, so to understand whether the aims of the provision can be achieved with respect to said companies. First of all, the research shows how the arguments brought forward by those who oppose an analogical interpretation of PLC’s statutes to LLCs are weak because limited to the consideration that highlights the differences in legal regimes on directors’ conflicts of interests in the two legal models. Indeed, such differences are not grounded on a lesser request of impartiality in their mandate but, rather, on a stronger set of control rights that LLCs’ members enjoy vis-à-vis PLCs’ ones. Having overcome such arguments, the research investigated whether art. 2390 is still applicable to LLCs’ directors, given the new wording of art. 2475 that assigns the management of the corporation to directors only, thus assimilating PLCs’ directors to LLCs’ ones, thus subjecting the latter to the statutes of the former. A distinction was made between organizational and operational direction, arguing that only the former is reserved to directors, while the latter can be exercised by members as well. Likewise, the research showed how such an analogical integration of the legal provisions set for LLCs can be operated only when companies adopt bylaws that allow them to resort to on-the-market financing, even if just sporadically. This outcome helped in showing that the adoption of a legal regime that resembles the one in which non-compete statutes are present cannot alone ground the analogical application of such provisions to the other legal regime. Such an outcome was actually grounded on the observation that no other provisions that protects non-competition interests are present in the statutes of Italian LLCs – this would result in a normative void that legal operators must fill resorting to analogy. Lastly, the research concludes by investigating the application of non-compete statutes to LLCs’ members. The analysis examined the rights and powers enjoyed by LLCs’ members so to understand whether their scope is so broad to (i) assimilate them to partnerships’ members and thus (ii) justify the application of non-compete provisions to them. Given that the scope of such rights and powers does in fact justify a reaction of the legal system, the research continued in the analysis of the current legal system so to verify whether other legal provisions protect LLCs from a conflicting exercise of voice and control rights members enjoy; something absent in the statutes regulating partnerships. The outcome of this prong of research concluded by stating that no other provision shields LLCs from negative interferences in the management of the company, therefore having no rule in place that prevents damages from anticompetitive behaviour to occur. Concluding, the research continued in understanding whether such non-compete statutes are applicable to every member of an LLC or rather only to those who have a take that habilitates them to the exercise of the rights provided for by art. 2479 co. 1 c.c.: The point made is that the statutes should apply to every member. Such a conclusion has no impact on the preferability of LLCs vis-à-vis PLCs given that private autonomy can decide to opt out from the default system. A brief investigation on how bylaws can interfere on the application of non-compete statutes to LLCs members by altering their voice and control rights.
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MARRI, TOMMASO. « L'ESERCIZIO DELL'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ NEL CONCORDATO PREVENTIVO ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2019. http://hdl.handle.net/2434/608301.

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Résumé :
Abstract in italiano L’elaborato tenta di inquadrare nella procedura di concordato preventivo l’istituto dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori, cercando di delineare le sue funzioni all’interno di un’impresa in crisi. Al fine di individuare i possibili utilizzi di suddetto strumento societario, è necessario far chiarezza sulla legittimazione all’esercizio dell’azione sociale durante le varie fasi in cui si articola la procedura di concordato preventivo. In questo studio, quindi, si è cercato di ricostruire una disciplina normativa – allo stato assente – che regoli l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità nel concordato preventivo e che correggesse eventuali conflitti di interesse tra soci e amministratori che si avrebbero con la rigida applicazione delle norme di diritto societario ex art. 2393 c.c. e ss. Questo ha consentito di applicare l’istituto dell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità in numerose tipologie di concordato preventivo e di destinare la posta economica ad esso sottesa al miglior soddisfacimento dei creditori sociali. Questo studio si conclude con l’auspicio che, con la “Riforma della legge concorsuale ancora in cantiere”, il legislatore disciplini compiutamente l’istituto onde evitare incertezze nei singoli casi concreti che si verificano nella prassi giurisprudenziale.
The elaborate tries to frame in the procedure of preventive Agreement the Institute of the exercise of the social action of responsibility against the administrators, trying to delineate its functions within a company in crisis. In order to identify the possible uses of this corporate instrument, it is necessary to clarify the legitimacy of the exercise of social action during the various stages in which the preventive agreement procedure is articulated. In this study, therefore, we tried to reconstruct a normative discipline – in the absent state – that regulates the exercise of the social action of responsibility in the preventive arrangement and that correct any conflicts of interest between members and administrators That you would have with the strict application of the rules of Company law ex Art. 2393 c.c. and ss. This has allowed the Institute for the Exercise of social responsibility to be applied in numerous typologies of preventive agreement and to allocate the economic post to the best satisfaction of social creditors. This study concludes with the hope that, with the "reform of the insolvency law still in the pipeline", the legislator fully disciplines the institute in order to avoid uncertainties in the individual concrete cases that occur in jurisprudence practice.
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Livres sur le sujet "Responsabilità amministratori"

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Bianca, Massimo. La responsabilità tributaria degli amministratori di società. Milano : A. Giuffrè, 2000.

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Ambrosini, Stefano. La responsabilità di amministratori, sindaci e revisori contabili. Milano : Giuffrè, 2007.

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3

Sasso, Cosimo. Irregolarità di bilancio e responsabilità di amministratori e sindaci. Milano : A. Giuffrè, 2000.

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4

Conforti, Cesare. La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni. Milano : Giuffrè editore, 2012.

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5

D'Ambrosio, Corrado. Offerta pubblica di acquisto : Poteri e responsabilità degli amministratori. [Padova] : CEDAM, Casa editrice dott. Antonio Milani, 2014.

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6

La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali di società per azioni. Torino : UTET, 2000.

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7

Mollo, Giovanni. Il sistema di gestione informata nella S.p.a. e la responsabilità degli amministratori deleganti. Torino : G. Giappichelli editore, 2013.

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8

Ponti, Luca. Le responsabilità sociali per i reati degli amministratori : La gestione dei fondi sociali occulti. Milano : Giuffrè, 1999.

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Nicola, Alessandro De. Soci di minoranza e amministratori : un rapporto difficile : Il caso delle azioni di responsabilità delle minoranze. Bologna : Il Mulino, 2005.

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Nicola, Alessandro De. Soci di minoranza e amministratori : un rapporto difficile : Il caso delle azioni di responsabilità delle minoranze. Bologna : Il Mulino, 2005.

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