Littérature scientifique sur le sujet « Responsabilità amministrativa degli amministratori »

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Articles de revues sur le sujet "Responsabilità amministrativa degli amministratori"

1

Romboli, Roberto. « Osservazioni sul disegno di legge costituzionale n. 4275/2011 ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 129–64. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005011.

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Résumé :
Una riforma costituzionale organica e di maggioranza che dimentica le "lezioni" tratte dalle precedenti esperienze di revisione / 2. In generale: il mutamento dell'epigrafe del titolo IV, l'eliminazione del termine "altro" dall'art. 104 Cost. e la diffusa decostituzionalizzazione delle garanzie dei magistrati / 3. Un giudizio liquidatorio sul ruolo del Csm: le modifiche inerenti la composizione / 4.: le modifiche inerenti le funzioni; lo sbilanciamento dei rapporti con il Ministro della giustizia e la costituzionalizzazione del potere di ispezione / 5. L'esclusione del pm dalla soggezione solo alla legge e dall'ordine giudiziario, la separazione delle carriere del giudice e del pm e l'eliminazione dell'indipendenza interna / 6. L'esercizio dell'azione penale non piů obbligatorio e la modificazione dei rapporti con la polizia giudiziaria / 7. La responsabilitŕ dei magistrati: la "Corte di disciplina" per giudicare sugli illeciti disciplinari e la responsabilitŕ civile diretta «al pari degli altri funzionari e dipendenti dello Stato». La mancata considerazione della specificitŕ dell'attivitŕ giurisdizionale / 8. Le "dimenticanze" della riforma: l'unicitŕ della giurisdizione e le garanzie dei giudici speciali (specie di quelli amministrativi); la modifica dell'art. 106 Cost. in assenza di un riordino della magistratura onoraria.
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Rochira, Valerio. « La business judgement rule e il giudizio di adeguatezza degli assetti organizzativi ». Fascicolo 1 | luglio-dicembre 2022, no 1 (15 juillet 2022) : 1–17. http://dx.doi.org/10.35948/rdpi/2022.5.

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Résumé :
La riforma della crisi d’impresa, come noto, ha interessato anche il codice civile attribuendo all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva il dovere, in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Il giudizio sull’adeguatezza degli stessi comporta, inevitabilmente, il possibile sindacato sulla colpa delle condotte dell’amministratore; v’è bisogno, dunque, di analizzare l’ampiezza dei poteri di chi è chiamato a sindacare sulle scelte gestorie dell’imprenditore, atteso che deliberare in ordine all’adeguatezza di un assetto organizzativo, amministrativo o contabile – oltre ad avere immediate ricadute sulla responsabilità del titolare della gestione – potrebbe mal conciliarsi con la c.d. business judgement rule. Ciò posto, si ritiene che l’introduzione dell’obbligo giuridico di adottare adeguati assetti organizzativi, allargando il contenuto della posizione di garanzia dell’imprenditore collettivo, estenda parimenti l’oggetto del decisum del giudice penale, chiamando così in causa la necessità di ragionare sull’opportunità del sindacato di quest’ultimo sulle scelte imprenditoriali. The reform of bankruptcy law, as is known, has also affected the civil code by providing, among other things, for the entrepreneur who operates in a corporate or collective form, the duty to establish organizational, administrative and accounting structures adequate to the nature and the size of the company, especially in relation to the timely detection of the crisis and the loss of business continuity. Therefore, the judgment on the adequacy of the same will inevitably reflect on the judgement upon the liability of the directors, indeed, there is a need to analyze the extent of the powers of those called to judge the managerial choices of the entrepreneur, given that deciding on the adequacy of an organizational, administrative or accounting structure - in addition to having immediate repercussions on the responsibility of the board of directors - might not match with the so-called “business judgment rule”. Therefore it is believed that the introduction of the legal obligation to adopt adequate organizational structures, expands the content of the guarantee position of the corporate entrepreneur, extending also the object of the criminal judge's decision, thus calling into question the need to reason on the opportunity of the latter of ruling business choices.
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BRUNAZZI, LUCIA MARIA et FIORIO, CARLO. « Ecoreati e responsabilità amministrativa degli enti ». Archivio penale, no 3 (2016). http://dx.doi.org/10.12871/97888674161107.

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Giambastiani, Valentina. « I vulnera del sistema punitivo delle persone giuridiche per reato di corruzione internazionale alla luce dei principi eurounitari ». Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata 7, no 2 (18 décembre 2021). http://dx.doi.org/10.54103/cross-16850.

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Résumé :
L’articolo pone in luce, partendo da una sentenza di primo grado del Tribunale di Milano relativa ad una vicenda di corruzione internazionale, una disparità sanzionatoria in materia di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato, di cui si analizza l’adeguatezza alla luce dei principi del diritto eurounitario.
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Cavana, Paolo. « Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18981.

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Résumé :
SOMMARIO - 1. L’ente ecclesiastico: una figura soggettiva complessa - 2. Il diritto speciale nella disciplina dell’ente ecclesiastico - 3. La specialità derivante dal carattere bilaterale della normativa sugli enti: il caso emblematico della responsabilità amministrativa derivante da reato - 4. L’espansione del diritto comune nella disciplina dell’ente ecclesiastico - 5. La specialità di regime degli enti ecclesiastici nell’evoluzione dell’ordinamento - 6. Diritto speciale e diritto comune nella riforma del Terzo settore. Ecclesiastical bodies between special rules and general law ABSTRACT: This contribution examines the relationship between special law rules of a treaty nature and general law in the Italian discipline of civilly recognized ecclesiastical bodies, in particular those of the Catholic Church, which still represents most part of these entities. This aspect is examined with respect to the latest regulatory evolution, in particular the reform of the Third sector, which tends to confirm the duplicity of regime of ecclesiastical bodies. It also highlights the growing attention and protection of the normative peculiarities of this category of legal entities by the State legislator.
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Santoriello, Ciro. « I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi : ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali ». Archivio penale, no 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888684181768.

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Santoriello, Ciro. « I reati tributari nella responsabilità da reato degli enti collettivi : ovvero dell'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali ». Archivio penale, no 1 (2017). http://dx.doi.org/10.12871/97888674181768.

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Thèses sur le sujet "Responsabilità amministrativa degli amministratori"

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Speciale, Andrea <1995&gt. « La crescita degli investimenti responsabili in Giappone : analisi dei motori amministrativi e finanziari ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2020. http://hdl.handle.net/10579/16727.

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Résumé :
L’elaborato si pone l’obiettivo di analizzare le cause che hanno portato ad una significativa crescita degli investimenti responsabili (socially responsible investments, SRI) negli ultimi anni in Giappone. Lo studio pone il proprio focus sul mercato giapponese e rientra nel corpus della letteratura scientifica che lo riguarda. Esso è collocabile anche nella letteratura che si occupa dell’osservazione delle iniziative amministrative e delle performance a livello globale, identificate come due delle cause della crescita delle quote di SRI, con la peculiarità di fare riferimento al già citato mercato giapponese, poco trattato in questo ambito di studi. Le iniziative amministrative nazionali e internazionali, tra cui si può citare lo Stewardship Code voluto dal governo Abe e i Sustainable Development Goals dell’ONU, hanno non solo regolamentato una pratica nuova e conosciuta a pochi, supportando così gli investitori istituzionali, ma hanno anche intensificato il dialogo sulle tematiche sostenibili, diffondendo nuovi valori etici alla base della scelta degli investitori privati. Per quanto concerne la performance finanziaria dei SRI, gli ultimi studi concordano nell’affermare che gli investimenti sostenibili non hanno performance minori rispetto a quelli ortodossi, confutando la Modern Portfolio Theory, teoria che scredita l’approccio agli SRI. In particolare, nell’ultima parte dell’analisi vengono riportati casi di studi sia di compagnie con alti valori di sostenibilità che di indici SRI giapponesi per dimostrare questa teoria. I SRI, diffusi negli Stati Uniti già dagli anni venti, furono introdotti in Giappone solo alla fine degli anni novanta in seguito a forti cambiamenti economici e sociali. Sebbene nel primo decennio di sviluppo la crescita delle loro quote sia rimasta contenuta, dal 2016 in Giappone sia gli investitori privati che quelli istituzionali hanno iniziato a dedicare una parte sempre maggiore del loro portafogli ad investimenti di tipo sostenibile.
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PUGNOLI, CRISTINA. « Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2013. http://hdl.handle.net/10281/42614.

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Résumé :
La tesi di dottorato esamina il provvedimento legislativo che ha dato luogo ad una ulteriore modifica al d. Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai principali reati ambientali (art. 25 undecies). Dopo aver approfondito il concetto di ambiente e della sua progressiva affermazione come bene giuridico meritevole di autonoma protezione, l'opera ripercorre i principi e gli istituti essenziali del diritto ambientale europeo, nonché del diritto penale europeo a tutela dell'ambiente, per poi soffermarsi sul diritto penale ambientale affermatosi nel nostro ordinamento giuridico. Infine l'autrice, dopo aver dato atto dell'introduzione dei reati ambientali nell'elenco dei reati presupposto di cui al D. lgs. 231/2001, dà atto delle novità più significative della disciplina in esame, per valutare le conseguenze dell’applicazione della nuova normativa sull’assetto organizzativo dell’impresa.
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ROSSI, MASSIMO. « La revoca degli amministratori nella società a responsabilità limitata ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2009. http://hdl.handle.net/2108/202135.

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Résumé :
La disciplina italiana della società a responsabilità limitata (s.r.l.), recata nel libro V, titolo V, capo VII, artt. 2462-2483, del Codice civile, come novellata per effetto della riforma organica delle società di capitali e delle società cooperative di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e successive integrazioni e modificazioni, regola un tipo sociale complessivamente “nuovo” rispetto al modello previgente, caratterizzato dell’equilibrio fra la perdurante natura capitalistica della s.r.l. e una significativa rilevanza delle persone dei soci e dei rapporti contrattuali fra gli stessi, che si esprime, per un verso, in un significativo ampliamento dell’autonomia statutaria e, per altro verso, nel particolare rilievo che ciascun socio assume nell’organizzazione sociale. Nonostante il legislatore delegante avesse iscritto fra i principi e i criteri direttivi della legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 l’esigenza che la nuova disciplina recasse un «autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci» (art. 2, comma 1, lett. e) e f), legge delega), si rileva sovente, in dottrina, che le disposizioni novellate del codice civile, in materia di s.r.l., abbiano sostanzialmente mancato tale obiettivo, risultando lacunose sotto molteplici profili. In particolare, l’elaborato – che si articola in tre capitoli preceduti da un’introduzione e seguiti da un paragrafo conclusivo – si concentra sullo studio della disciplina concernente la revoca degli amministratori della società a responsabilità limitata, muovendo dal ricorrente rilievo che soltanto la disposizione dell’art. 2476, comma 3, c.c., dettata in tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci, rechi un’espressa previsione relativa alla cessazione dell’incarico gestorio, là dove dispone che «l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi». Dapprima, si segnala come, a fronte del silenzio del legislatore, si sia posto il duplice problema concernente la possibilità stessa della revoca degli amministratori e l’individuazione della relativa disciplina, rilevando come risulti difficilmente sostenibile escludere il potere della società di revocare l’incarico gestorio a suo tempo affidato, essendo ciò connaturale ai principi che presiedono alla gestione di patrimoni nell’altrui interesse, anche se il dubbio residua sull’individuazione del regolamento normativo concretamente applicabile. Pertanto, vengono passate in rassegna le diverse soluzioni proposte in dottrina, osservando come l’orientamento prevalente sia nel senso di ritenere applicabile in via analogica, per lo meno nel silenzio dello statuto, il regime previsto per le società azionarie, consistente nella revocabilità ad libitum degli amministratori, fermo restando il diritto di costoro al risarcimento del danno nel caso in cui la decisione dei soci non sia assunta in presenza di una giusta causa. Tale soluzione, tuttavia, lascia insoddisfatti sotto numerosi profili e non sembra coerente con l’impianto generale della nuova società a responsabilità limitata, i cui principi ispiratori alimentano l’interrogativo sulla possibilità di applicare in via analogica, per i casi non espressamente contemplati, le regole previste per le società di persone, a partire dal riconoscimento, in capo a ciascun socio, del diritto di agire giudizialmente per ottenere la revoca per giusta causa dell’amministratore infedele. Così, muovendo dall’analisi dei principi direttivi in materia di società a responsabilità limitata iscritti nella citata legge delega, l’elaborato suggerisce di individuare la soluzione al problema summenzionato in termini coerenti con i tratti tipologici della “nuova” s.r.l. e, in particolare, con quelli della certezza del diritto e della rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali fra i soci, quali traspaiono in numerosi istituti e disposizioni concernenti la nuova società a responsabilità limitata, a partire dal peculiare atteggiarsi dei sistemi di amministrazione e di controllo, che appaiono senz’altro ispirati a modelli largamente coincidenti con quelli vigenti per le società di persone e, dunque, ascrivibili, al fondo, all’archetipo del contratto di mandato. Giunti a tale conclusione, si avvia l’analisi della disciplina prevista per la nomina degli amministratori nella s.r.l., segnalando come le diverse fattispecie astrattamente configurabili richiamino tutte, significativamente, proprio lo schema normativo dell’art. 2259 c.c., dettato per le società personali, del quale, allora, si propone l’applicazione in via analogica per le ipotesi di revoca non espressamente disciplinate. Ciò nondimeno, un particolare approfondimento è dedicato al problema dell’applicazione dell’art. 2259, comma 3, c.c., a mente del quale ciascun socio può agire giudizialmente per ottenere la revoca dell’amministratore in presenza di una giusta causa. Infatti, la soluzione favorevole sembra essere suggerita, oltre che dalle predette considerazioni, anche in virtù del richiamato art. 2476, comma 3; ma, al riguardo, resistono in dottrina e nella giurisprudenza significative obiezioni alla tesi proposta: in contrario, si è notato che la possibilità di argomentare in via analogica in capo ai soci di s.r.l. il potere di promuovere l’azione individuale per la revoca degli amministratori sia destinata a incontrare un ostacolo difficilmente superabile nel dettato dell’art. 2908 c.c., a mente del quale l’autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici nei soli «casi previsti dalla legge». In particolare, secondo questo orientamento, il ricorso alla tutela costitutiva deve ritenersi ammissibile nei soli casi espressamente previsti dal legislatore. L’argomento, però, non sembra insuperabile; si segnalano, infatti, autorevoli contributi favorevoli all’interpretazione estensiva e all’applicazione analogica delle norme che prevedono l’accertamento costitutivo; e, in effetti, specie all’indomani delle aperture, in tal senso, della Corte Costituzionale nella sentenza n. 481/2005, sono numerose le pronunce di merito che neppure toccano il problema dell’art. 2908 c.c. e propendono decisamente per la configurabilità dell’azione giudiziale di revoca degli amministratori in capo a ciascun socio di s.r.l. Ciò nondimeno, l’azione cautelare introdotta con l’art. 2476, comma 3, c.c., reca numerosi profili problematici che sono oggetto di indagine nell’ambito del terzo capitolo dell’elaborato e che concernono, in sintesi, i requisiti dell’azione, la proponibilità ante causam, l’ascrivibilità al novero degli strumenti c.d. anticipatori, et cetera, dei quali si prospettano specifiche soluzioni, tutte coerenti con la conclusione che propone l’applicazione analogica alla s.r.l. dell’art. 2259, comma 3, c.c. L’elaborato si conclude con alcuni rilievi sistematici che, muovendo dalla constatazione che il legislatore, nel perseguimento di particolari finalità, mostra talora di superare la distinta soggettività della società, ora verso l’interno, ossia nel rapporto fra soci e società (come per il caso dell’azione individuale di revoca degli amministratori), ora verso l’esterno, propongono di riformulare su nuove basi la distinzione fra società di capitali e società di persone, abbandonando il risalente criterio della personalità giuridica e della conseguente organizzazione corporativa dell’ente. In particolare, si suggerisce di individuare il discrimine sul piano della partecipazione sociale; essa, mentre nelle società di persone rappresenta una posizione che, pur dotata di valore economico, esprime l’appartenenza a una organizzazione che si modifica al modificarsi del suo titolare, nelle società di capitali subisce un processo di reificazione, isolandosi come bene dotato di un valore economico proprio, autonomo sia rispetto all’organizzazione sociale, sia con riguardo al patrimonio del suo titolare, e come tale suscettibile di vicende giuridiche anch’esse autonome tanto dalla prima quanto dai secondi. Società da contratto le prime, nelle quali si sottolinea il coinvolgimento di persone, società da investimento le seconde, nelle quali viene in luce la raccolta del capitale destinato a finanziare l’impresa comune; anzi, e più precisamente: partecipazione ad un contratto nel primo caso, partecipazione ad un investimento nel secondo, se non anche, all’esito della adozione della tecnica azionaria, investimento in una partecipazione. E se, indubbiamente, la nuova società a responsabilità limitata si caratterizza per la centrale rilevanza del socio, resta connaturato al contenuto della partecipazione sociale in s.r.l. il tratto della libera circolazione della quota (art. 2469 c.c.), parimenti a quanto disposto per le società azionarie e diversamente, invece, da quanto previsto per le società di persone. Libera circolazione che segnala nell’investimento (e, specularmente, nel disinvestimento) il significato della partecipazione sociale nella società a responsabilità limitata; valore, quest’ultimo, a tal punto caratterizzante tale modello societario da essere sottratto alla disponibilità dei soci, atteso che l’eventuale previsione di limiti statutari alla circolazione delle quote che impedisca, di diritto o di fatto, il trasferimento della partecipazione sociale, implica in ogni caso il riconoscimento al socio del diritto di recesso (e agli eredi, del diritto alla liquidazione), che altro non significa che garanzia di disinvestimento.
The Italian regulation of società a responsabilità limitata (“s.r.l.”), contained in Sections 2462-2483 of the Civil Code (as modified by the organic reform of corporations and cooperative companies, pursuant to Legislative Decree No. 6 of January 17th 2003 and subsequent modifications and integrations) regulates a wholly “new” company type with respect to the former model, characterized by the balance between (a) the enduring capitalistic nature of the s.r.l. and (b) a noteworthy relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them; this balance is expressed, on one hand, by a significant enhancement of the autonomy of the by-laws and, on the other hand, by the particular importance that each shareholder has in the corporate organization. Even though the delegating legislature had inserted, among the principles and leading criteria of the legge delega, No. 366, of October 3, 2001, the requirement that the new regulation bring an “autonomous and organic set of rules, also supplementary, shaped on the principle of the central relevance of the shareholder and of the contractual relationships between shareholders” (Section 2, paragraph 1, letters e) and f) of the legge delega), it is often pointed out that the new provisions of the Civil Code have missed such target, resulting defective in many aspects. In particular, our thesis – composed by three chapters, preceded by an introduction and followed by a conclusive paragraph – is focused on the study of the regulation of the removal of s.r.l. directors, and starts with the consideration that only the provision of Section 2476, paragraph 3, on “responsabilità degli amministratori e controllo dei soci” (directors’ liability and shareholders’ control), contains an explicit regulation of the termination of the management office, providing that “l’azione di responsabilità è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi” (the lawsuit aimed at ascertaining the directors’ liability may be brought by each shareholder, who can also claim, in case of grave irregularities, an interim removal of the directors). Being the legislature silent on the matter, we point out the way the twofold problem of the very possibility of a removal of the directors and of the individuation of its regulation has arisen; we note that it would be difficult to argue that the company cannot revoke the management office, being such possibility implicit in the principles that govern every asset management in the interest of a third party. We then raise the question of what is the applicable regulation and we analyze the different solutions that scholars have suggested: we observe that the prevailing doctrine considers analogically applicable – at least when the certificate of incorporation and the by-laws are silent – the regulation of the società per azioni (which allows an ad libitum removal of directors by the shareholders, provided that the directors remain entitled to compensation for damages in absence of cause). However, the abovementioned solution is unsatisfactory and seems incoherent with the general regulation of the new società a responsabilità limitata. Instead, the rules of società di persone (partnerships) – starting from the power of each partner to obtain a judicial removal of the director for cause – might seem analogically applicable. Thus, moving from the analysis of the regulation, the thesis suggests solving the problem of the removal of directors in a way that is coherent with the principles of the “new” s.r.l. and, in particular, with the principles of (a) certainty of law and (b) of the relevance of the shareholders’ individuality and of the contractual relationships between them. Those principles are evident in numerous rules related to the new società a responsabilità limitata, starting from the rules on management and controls, which clearly seem inspired by the società di persone model. Moving from that conclusion, the analysis of the regulation of the nomination of the s.r.l. directors begins in the second chapter, where we point out how all the possible cases can be ascribed to the normative scheme of Section 2259 of the Civil Code (on società di persone). Therefore, we suggest the analogical application of Section 2259. In the third chapter we specifically face the problem of the applicability of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code (pursuant to which each partner can obtain a judicial removal of the director for cause). Indeed, the analogical applicability of that rule seems suggested not only by the previous arguments but also by the provisions of Section 2476, paragraph 3; nevertheless, scholars and courts have raised serious objections to this solution: it has been pointed out that an analogical extension to s.r.l. shareholders of the power to individually ask for a judicial removal of directors encounters an insurmountable obstacle in the provision of Section 2908 of the Civil Code, pursuant to which the judiciary power can create, modify or extinguish juridical relationships only in the “casi previsti dalla legge”. Though, the above argument does not seem crucial. Indeed, there are preeminent opinions favorable to the extensive interpretation and analogical application of the rules on accertamento costitutivo; in fact, since the decision No. 481/2005 of the Corte Costituzionale, several trial court decisions have not even raised the problem of Section 2908 of the Civil Code, while clearly allowing a lawsuit brought by a single shareholder aimed at judicially removing s.r.l. directors. Nevertheless, the interim measure regulated by Section 2476, paragraph 3, of the Civil Code, rises several problems that we analyze in the third chapter of the thesis and that (in brief) are related to: the requirements of the lawsuit, the possibility of bringing it ante causam, the possibility of considering such lawsuit an “anticipatory” instrument, et cetera. For each of these problems, we suggest specific solutions, all coherent with the conclusion of the analogical applicability to s.r.l. of Section 2259, paragraph 3, of the Civil Code. In the conclusive part of the thesis we propose some systematic highlights that, in consideration of the preceding arguments (and, in particular, of the fact that in some cases the legislature seems to abandon the idea of the distinct subjectivity of the corporation with respect to the relationship between shareholders), suggest to reinstate on new basis the distinction between società di capitali (corporations) and società di persone (partnerships). In particular, we suggest to abandon the ancient criterion of the legal entity and to set the difference on the level of share: while, in the società di persone, such participation represents a position that, although characterized by an economic value, expresses the membership in an organization that changes as its owner changes, in the società di capitali such participation has its own economic value, both with respect to the corporation and with respect to its owner. In fact, notwithstanding the new società a responsabilità limitata be characterized by the central relevance of the shareholder, the element of the transferability is still immanent in the content of the share (Section 2469 of the Civil Code); and it is such an important element that, in case the by-laws provide for limits to the circulation of the shares, the legislature gives the shareholders a right of withdrawal.
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4

Forte, Federico <1982&gt. « La responsabilità degli amministratori di s.p.a. verso la società ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2012. http://hdl.handle.net/10579/1542.

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5

Mansoldo, Sofia <1991&gt. « La responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d'impresa ». Doctoral thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/17825.

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Résumé :
La tesi indaga la responsabilità degli amministratori nella gestione della crisi d’impresa. In particolare, il primo capitolo introduce il tema dei doveri e delle responsabilità degli amministratori nella fase di declino dell’attività d’impresa. Il secondo capitolo si concentra sull’analisi dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, in relazione ai processi di prevenzione e di regolazione della patologia aziendale. Il terzo capitolo analizza gli obblighi e le responsabilità degli amministratori al profilarsi della crisi. Il quarto capitolo esamina la responsabilità degli amministratori in relazione alle procedure di allerta introdotte dal CCII. Il quinto capitolo si sofferma sui doveri e sulle responsabilità degli amministratori in presenza di una situazione di crisi già conclamata. Infine, il sesto capitolo esamina i profili di responsabilità degli amministratori connessi all’intervento volto a porre rimedio alla crisi.
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DOLZA, COGNI GIUSEPPE. « La responsabilità penale degli amministratori "non operativi" per i reati fallimentari ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2011. http://hdl.handle.net/10281/20253.

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Cadamuro, Giorgia <1988&gt. « Il D.Lgs. 231/2001 : la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2014. http://hdl.handle.net/10579/4374.

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Rosin, Andrea <1983&gt. « Responsabilità amministrativa dell'ente : il legame tra attività bancaria, reati e segnalazioni ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/14562.

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Résumé :
Il presente lavoro analizza quanto stabilito dal decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231/01. Nello specifico si affronta il tema con il quale il legislatore adegua la normativa interna alle convenzioni internazionali in merito alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, attuando quanto richiesto dall'articolo 11, legge 29 settembre 2000, n. 300. Il primo capitolo, suddiviso in tre parti, analizza nel dettaglio il D.Lgs. 231/01. Nella prima parte si procede con la definizione dei principi generali, si determina l'ambito di applicazione del decreto e successivamente si individuano i soggetti ai quali tale provvedimento si rivolge. Nella seconda parte, invece, vengono prese in considerazione le sanzioni previste per chi commette un reato che rientra nelle fattispecie disciplinate da tale decreto. Infine, la terza parte individua le diverse tipologie di reato che si possono commettere e che sono regolamentate dal D.Lgs. 231/01. Il secondo capitolo analizza come un ente, e in questo caso un istituto di credito, attua e predispone misure con l'obiettivo di sensibilizzare tutti coloro che operano per conto della banca affinché tengano comportamenti lineari e corretti durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Infine, il terzo capitolo identifica i reati contemplati dal D.Lgs. 231/01 ed individua le diverse attività, svolte nel settore bancario, ad essi potenzialmente associabili.
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Iucci, Alessandro. « La gestione delegata : la prestazione gestoria e la responsabilità degli amministratori non esecutivi ». Doctoral thesis, Luiss Guido Carli, 2015. http://hdl.handle.net/11385/200969.

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Résumé :
This thesis is concerned with normative and regulatory developments with regards to the evaluation and information duties of non executive directors. This study is conducted with reference to a medium size public company, which has adopted a traditional governance model and delegated its administrative functions either to single individuals or to an executive committee. The aim of this study is to establish what levels of performance a company can expect from it non-executive directors. As such it identifies the theoretical frameworks and analytical tools to establish the foundations and the limits of their liabilities. In particular, this thesis will highlight the importance of supervisory and monitoring function of the executive board and of the company's organizational, administrative and accounting structure in delivering an efficient and effective governance.
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Bordin, Andrea <1992&gt. « La responsabilità amministrativa degli enti ed il modello ex D. Lgs. 231/2001 ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2016. http://hdl.handle.net/10579/9142.

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Résumé :
La presente opera si propone di analizzare le tematiche di maggiore interesse relative al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, numero 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140, in relazione anche agli ultimi aggiornamenti normativi in materia di autoriciclaggio. Con il suddetto decreto, in attuazione della delega assegnata al Governo dall’art. 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300, viene regolamentata per la prima volta la responsabilità degli enti collettivi per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, nell’universo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Il D. Lgs. 8 giugno 2001, numero 231, trae origine da convenzioni comunitarie ed internazionali ratificate dal legislatore nazionale ed il suo scopo è responsabilizzare l’ente in funzione di prevenire gli illeciti penali (tassativamente elencati) compiuti nel suo interesse o a suo vantaggio da individui appartenenti alla società, o legati alla stessa da un rapporto funzionale. Ciò è dovuto al fatto che, nei recenti decenni, si sono diffuse sempre più quelle tipologie di reato, commesse da persone fisiche, il cui profitto costituisce un beneficio dell'entità collettiva. Si è venuta a creare la necessità di una repressione criminale che fosse più efficiente e che, quindi, non tenesse in considerazione solo il caso della pena per il soggetto che realizzava la condotta criminale, ma che andasse oltre e che disciplinasse anche una pena del tutto autonoma per l’ente, a cui effettivamente questa persona era connessa. A tale scopo, è stato introdotto un rivoluzionario apparato sanzionatorio per le società, costituito da un sistema di pene pecuniarie ed interdittive ed un elenco di reati presupposto. Il fulcro del sopracitato decreto risiede nel principio per cui una società non potrà essere mai chiamata a rispondere se ha, prima della commissione degli illeciti, adottato ed attuato in maniera efficace un modello di organizzazione aziendale atto a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. Il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento deve essere affidato dall'ente ad un organismo di vigilanza interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Il modello, infine, non ha solo una funzione esimente delle conseguenze negative, a seguito della commissione di un reato presupposto, in quanto consente all’ente anche di ottenere vantaggi competitivi ed organizzativi.
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Livres sur le sujet "Responsabilità amministrativa degli amministratori"

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Bianca, Massimo. La responsabilità tributaria degli amministratori di società. Milano : A. Giuffrè, 2000.

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Conforti, Cesare. La responsabilità civile degli amministratori di società per azioni. Milano : Giuffrè editore, 2012.

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3

D'Ambrosio, Corrado. Offerta pubblica di acquisto : Poteri e responsabilità degli amministratori. [Padova] : CEDAM, Casa editrice dott. Antonio Milani, 2014.

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4

La responsabilità degli amministratori e dei direttori generali di società per azioni. Torino : UTET, 2000.

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Gennai, Sara. La responsabilità degli enti : Per gli illeiciti amministrativi dipendenti da reato : commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Milano : Giuffrè, 2001.

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6

Mollo, Giovanni. Il sistema di gestione informata nella S.p.a. e la responsabilità degli amministratori deleganti. Torino : G. Giappichelli editore, 2013.

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7

Ponti, Luca. Le responsabilità sociali per i reati degli amministratori : La gestione dei fondi sociali occulti. Milano : Giuffrè, 1999.

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8

Levis, Marco. La responsabilità amministrativa delle società e degli enti : Commento al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Bologna : Zanichelli, 2014.

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9

Stassano, Giuseppe. Prontuario degli adempimenti societari (civilistici e fiscali) : Guida pratica per amministratori, sindaci, liquidatori illustrata con la giurisprudenza e la prassi amministrativa : denunce, iscrizioni, relazioni, pubblicazioni obbligatorie, vidimazioni, modalità, termini, formulari : leggi 19 marzo 1983 n. 72, 25 novembre 1983 n. 649 e 6 aprile 1984 n. 57. 4e éd. Milano : Pirola, 1985.

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