Littérature scientifique sur le sujet « Requisiti giurisdizione »

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Articles de revues sur le sujet "Requisiti giurisdizione"

1

« Diritto italiano : Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 157–68. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002011.

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Résumé :
1. Tribunale di Roma 16.7.2008 - azione civile contro la discriminazione - rifiuto di consumazione - accoglimento - danno non patrimoniale - liquidazione2. Tribunale di Brescia 9.4.2010 - azione civile contro la discriminazione - eccezione di difetto di giurisdizione - diritto fondamentale dell'individuo - infondatezza - ricorso proposto anche da associazioni ed enti esponenziali - ammissibilità - requisiti amministrativi per regolarità del soggiorno - richiesta ai cittadini extracomunitari di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti a cittadino italiano - carattere discriminatorio - sussistenza - domanda di risarcimento danni - onere probatorio ricorrente - rigetto
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2

« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 144–56. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001012.

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Résumé :
1. Corte costituzionale sentenza 9.2.2011 n. 40 - legge regionale Friuli-Venezia Giulia - requisito della cittadinanza comunitaria e residenza triennale - illegittimitŕ costituzionale.2. Corte di cassazione S.U. 15.2.2011 n. 3670 - azione civile contro la discriminazione - regolamento di giurisdizione - giurisdizione ordinaria - sussistenza - azione civile contro la discriminazione - ricorso avverso delibera del Comune - poteri del giudice ordinario - limite della disapplicazione dell'atto amministrativo - sussistenza azione civile contro la discriminazione - procedimento di cui agli artt. 44 TU n. 286/98 e 4 d.lgs. 215/2003 - natura cautelare - sussistenza.
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3

« Diritto italiano. Cittadinanza ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 142–43. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001011.

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Résumé :
1. Tribunale amministrativo regionale Campania 6.9.2010 n. 17315 - richiesta di cittadinanza per coniugio con cittadino italiano - dichiarata inammissibilitŕ per intervenuta modifica legislativa (requisito della durata del matrimonio) - difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario - traslatio iudicii entro il termine decadenziale di 3 mesi; richiesta di cittadinanza italiana per coniugio con cittadino italiano - natura di diritto soggettivo - assenza di potere discrezionale se non nei casi eccezionali indicati nell'art. 6, co. 1 lett. c) legge 91/92.
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4

« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 126–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003010.

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Résumé :
1. Corte costituzionale sentenza 20/25.7.2011 n. 245 - matrimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile documento attestante la regolaritŕ del soggiorno nel territorio italiano - incostituzionalitŕ 2. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino marocchino - pensione di inabilitŕ - requisito del possesso del permesso di soggiorno - sufficienza - norma interna incompatibile con diritto comunitario - dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 3. Corte di cassazione S.U. 18.1/30.3.2011 n. 7186 - azione civile contro la discriminazione - natura di diritto soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria 4. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo amministrativo per scioglimento - ammissibilitŕ.
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Thèses sur le sujet "Requisiti giurisdizione"

1

REMELLI, ALICE. « L'imparzialità del giudice penale ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2016. http://hdl.handle.net/10281/105552.

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Résumé :
Tra i caratteri distintivi della funzione giurisdizionale assumono un rilievo particolare l’indipendenza e l’imparzialità dei soggetti chiamati al suo esercizio. La figura del giudice delineata dalla Costituzione è connaturata da una posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi (sancita implicitamente dagli art. 3 e 101 Cost.), nonché di piena autonomia dalle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato e dalla stessa organizzazione giudiziaria (art. 101 e 104 Cost.). Anche le principali convenzioni internazionali in tema di diritti della persona e di processo penale riconoscono la necessità che il giudice sia indipendente e imparziale; tuttavia, l’imparzialità viene in risalto in un’ottica diversa, non più come garanzia di regolare svolgimento della giurisdizione, ma come diritto del singolo, presupposto del più ampio diritto ad un giusto processo. Ci si riferisce all’art. 6 comma 1 Conv. eur. dir. uomo, all’art. 14 comma 1 Patto intern. dir. civ. pol., nonché, pur non trattandosi di una vera e propria fonte vincolante, all’art. 10 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948. I due requisiti essenziali della qualità stessa di giudice, pur dotati di una indubbia autonomia concettuale, non sembrano suscettibili d separata tutela, risultando difficile affermare l’esistenza dell’uno in assenza dell’altro. Del resto, la stessa giurisprudenza costituzionale ha ribadito più volte l’esistenza di un rapporto di stretta connessione, poiché ‹‹il principio dell’indipendenza è volto ad assicurare l’imparzialità del giudice o meglio […] l’esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde sia assicurata al giudice una posizione assolutamente ‘super partes’›› (C. cost., sent. 3 aprile 1969 n. 60). Gli istituti dell’incompatibilità, dell’astensione, della ricusazione e della rimessione si presentano quindi come garanzie sia dell’imparzialità sia di quell’aspetto dell’indipendenza che può definirsi come “indipendenza funzionale”, ossia come non soggezione ad altri nell’esercizio della funzione giurisdizionale, sempre in rapporto ad ogni singolo processo. Rimane invece sullo sfondo l’“indipendenza organica”, come indipendenza dell’organizzazione giudiziaria nel suo complesso. E’ necessario precisare anche che le ipotesi normative in cui il giudice è ritenuto suspectus non indicano una effettiva assenza di serenità ed obiettività nel magistrato, ma una semplice possibilità di dubbio, dalla quale è doveroso liberare la delicata materia dei giudizi penali. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte distinto, all’interno del principio di imparzialità del giudice, un aspetto soggettivo (presunto fino a prova contraria) dato dalla posizione personale del singolo magistrato, e un aspetto oggettivo (da valutarsi caso per caso) costituito dalla presenza di situazioni normative, funzionali ed organiche tali da allontanare ogni sospetto di parzialità. In questa materia anche le apparenze infatti possono rivestire una certa importanza, ed in uno Stato democratico è fondamentale che i giudici ispirino fiducia al pubblico e, soprattutto, all’accusato (C. eur. dir. uomo 26 ottobre 1984, De Cubber).
Independence and impartiality of the judges are distinctive characteristics of the judicial function. The position of the judge outlined by the Constitution is characterized by the alienation from the interests involved in the res iudicanda and by the absence of prejudice (implicitly defined by articles 3 and 101 of the Constitution), as well as by full independence from the parties of the proceedings, from the other State powers and from the judicial organization itself (articles 101 and 104 of the Constitution). Even the main international conventions in the field of human rights and criminal trial recognize the need for the judge to be independent and impartial. However, impartiality is highlighted in a different view, not as objective guarantee, but as a right of the individual, as assumption of the wider right to a fair trial. Reference is made to article 6 paragraph 1 of European Convention on Human Rights, article 14 paragraph 1 of International Covenant on Civil and Political Rights and to article 10 of Universal Declaration of Human Rights of 10 December 1948, although this is not a real binding act,. The two essential requirements of the judge nature, even if with an undeniable conceptual autonomy, do not seem susceptible of separate protection, making it hard to confirm the existence of one without the other. Moreover, the same constitutional jurisprudence has repeatedly stated that there is a relationship of close connection, since << the principle of independence is intended to ensure the impartiality of the judge or better [...] the exclusion of any risk of partiality, so as to ensure the judge a clear 'super partes' positon >> (C. cost., sent. 3 April 1969 n. 60). Incompatibility, abstention, recusal and remission are guarantees both of impartiality both of "functional independence", i.e. as non subjection to others in their judicial function, always in relation to any individual trial. However, it remains in the background the '' organic independence ", that is independence of the judicial organization as a whole. It is necessary to specify that the legal assumptions on which the judge is deemed suspectus do not mean an actual lack of serenity and objectivity in the judge, but a mere possibility of doubt, from which the delicate subject of criminal proceedings should be made free. The European Court of Human Rights has repeatedly distinguished, within the principle of impartiality of the judge, a subjective aspect (presumed until proven otherwise) given by the personal position of the individual judge, and an objective aspect (to be assessed on a case by case) constituted by the presence of legal situations, functional and organic, such as to remove any suspicion of partiality. In this matter even appearances can indeed be of some importance, and in a democracy it is essential that judges inspire confidence to the society and, above all, to the accused (E.C.H.R. October 26, 1984, De Cubber).
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