Littérature scientifique sur le sujet « Regolamento (UE) n »

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Articles de revues sur le sujet "Regolamento (UE) n"

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Aquironi, Ilaria. « L’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea= Judicial decisions as to the causes of separation under EU private international law ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no 2 (5 octobre 2017) : 76. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3865.

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Résumé :
Riassunto: Lo scritto affronta le questioni che circondano la pronuncia dell’addebito della separazione nel diritto internazionale privato dell’Unione europea, segnatamente alla luce dell’autonomo concetto di “causa” del divorzio e della separazione personale accolto nel regolamento (CE) n. 2201/2003 e nel regolamento (UE) n. 1259/2010. Su questa base, lo studio indica per quali ragioni, malgrado la dichiarata intenzione del legislatore europeo di non volersi occupare delle cause della crisi, si debba ritenere che la pronuncia relativa all’addebito soggiaccia alla disciplina internazionalprivatistica racchiusa nei regolamenti in questione.Parole chiave: Addebito della separazione, cause del divorzio e della separazione, Regolamento (CE) n. 2201/2003; Regolamento (UE) n. 1259/2010.Abstract: The essay tackles the distinctive features of the autonomous concept of “grounds”for divorce and legal separation contained in Regulation (EC) n. 2201/2003 and Regulation (EU) n. 1259/2010. Relying on this basis, the analysis indicates the reasons why, although the asserted intention of the European legislator not to deal with the grounds for the matrimonial crisis, judicial decisions as to the causes of separation should be submitted to the rules set forth by the abovementioned regulations.Keywords: causes of divorce and legal separation, Regulation (EC) n. 2201/2003, Regulation (EU) n. 1259/2010.
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. « La disciplina della giurisdizione nel Regolamento (UE) n. 2016/679 concernente il trattamento dei dati personali e il suo coordinamento con la disciplina contenuta nel regolamento “Bruxelles i-bis” = Jurisdiction under Regulation (EU) no. 2016/679 concerning the processing of personal data and its coordination with the “Brussels i-bis” regulation ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 9, no 2 (5 octobre 2017) : 448. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2017.3881.

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Résumé :
Riassunto: Lo scritto esamina le regole di giurisdizione contenute nel regolamento (UE) n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, le quali si presentano come strumentali all’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti dal regolamento a favore degli individui titolari dei dati nei confronti dei soggetti responsabili del trattamento dei dati stessi. Tali regole, pur apprezzabili nel loro intento di fornire una disciplina specifica della giurisdizione relativamente alle controversie prese in considerazione, pongono nondimeno alcuni problemi di coordinamento con la disciplina della giurisdizione nelle controversie civil e commerciali come attualmente contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 o “Bruxelles I-bis”, i quali non sono adeguatamente affrontati nelle disposizioni del nuovo regolamento.Parole chiave: Giurisdizione; Regolamento (UE) n. 2016/679; Trattamento dei dati personali; Tutela giurisdizionale effettiva; Regolamento (UE) n. 1215/2012 (“Bruxelles I-bis”).Abstract: The present paper addresses the rules on jurisdiction contained in Regulation (EU) No. 2016/679 concerning the protection of natural persons with regard to the processing of personal data. These rules appear instrumental to the pursuit of the fundamental goal of guaranteeing an effective judicial protection of the rights granted to individuals as concerns the processing of their personal data against those subjects who are responsible for the said processing. These rules, welcome as they are in their purpose of providing special fora expressly tailored in respect of the eculiarities of the litigation concerned, fall short of addressing adequately the problems of coordination which they raise in respect of the rules on jurisdiction in civil and commercial matters as currently set out under Regulation (EU) No. 1215/2012 (s.c. “Brussels Ia” Regulation).Keywords: Jurisdiction; Regulation (EU) No. 2016/679; Processing of Personal Data; Right to an Effective Judicial Remedy; Regulation (EU) No. 1215/2012 (“Brussels Ia”).
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Marongiu Buonaiuti, Fabrizio. « Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito : riflessioni sulla sentenza <i>Pescatore</i> ; ». Trusts, no 4 (4 août 2022) : 696–709. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.156.

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Résumé :
Tesi Il caso Pescatore mette a confronto il sistema europeo di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto nel regolamento UE 4 luglio 2012, n. 650, e il sistema inglese. Il primo è ispirato al principio dell’unitarietà della successione dal punto di vista della legge regolatrice, mentre il secondo all’opposto principio della scissione. Ciò dà luogo al rinvio, nei termini contemplati, per un verso, dall’art. 34 del regolamento UE citato, e, per altro verso, dal diritto internazionale privato inglese. L’autore ritiene che il rinvio accolto nell’art. 34 del regolamento debba essere interpretato come rinvio doppio o integrale, in quanto maggiormente idoneo a perseguire l’obiettivo dell’armonia internazionale delle soluzioni. &nbsp; The author’s view The case of Pescatore brings the European system of private international law in succession matters, as embodied in EU Regulation No. 650/2012, into confrontation with the English conflict-of-laws rules. The former is inspired to unity of succession as concerns the applicable law, whereas the latter are inspired to scission. This gives rise to a problem of renvoi, as contemplated, on the one side, under Article 34 of the said EU Regulation, and, on the other side, as provided for under the English conflict-of-laws rules. The author proposes that renvoi as admitted by Article 34 of the EU Regulation shall be construed in terms of double renvoi, in order to pursue more effectively the goal of international consistency.
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Falconi, Federica. « Il Regolamento (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale nella recente prassi giurisprudenziale italiana = Recent Italian case-law concerning EU Regulation on the law applicable to divorce and legal separation ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 10, no 1 (8 mars 2018) : 568. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2018.4138.

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Riassunto: Il presente contributo propone una breve analisi della prassi applicativa italiana in relazione al regolamento (UE) n. 1259/2010 in tema di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale. Solo in un ristretto numero di casi le parti si sono avvalse della facoltà di optio legis loro concessa dall’art. 5 del regolamento, accordando preferenza alla legge nazionale comune. Più spesso, in mancanza di un accordo delle parti, la legge applicabile è individuata in applicazione dell’art. 8: ciò conduce nella maggior parte delle ipotesi all’applicazione della legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, con il risultato di favorire l’integrazione sociale e ripristinando altresì la corrispondenza tra forum e jus.Parole chiave: Regolamento (UE) n. 1259/2010, divorzio e separazione personale, conflitti di leggi, diritto internazionale privato dell’Unione europea, optio legis, legge applicabile in mancanza di scelta.Abstract: This article offers a brief analysis of the Italian case-law concerning Regulation (EU) No 1259/2010 on the law applicable to divorce and legal separation. Only in a few cases, spouses have chosen the applicable law according to Article 5, by designating the law of their State of nationality. More frequently, absent a valid choice by the spouses, the law applicable to divorce or legal separation has been determined in accordance with Article 8: this usually leads to the application of the law of the country where the spouses are habitually resident, thereby promoting social integration and also restoring the correspondence between forum and jus.Keywords: Regulation (EU) No 1259/2010, divorce and legal separation, conflict-of-laws rules; private international law of the European Union, choice of law agreement, applicable law in the absence of a choice by the parties.
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Cristarella Oristano, Mariaida. « La transizione ecologica nel regolamento UE n. 241 del 2021 : i futuri scenari del Next Generation EU ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (décembre 2022) : 107–24. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2022-002005.

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Résumé :
Il presente contributo si propone di presentare la recente strategia di cui l'Unione europea (UE) si è avvalsa per contrastare le gravi conseguenze della pandemia da Covid-19: il noto Next Generation European Union (NGEU), con specifico riferimento agli obiettivi ambientali che lo stesso si prefigge. In particolare, analizzato il principale strumento di attuazione di tale piano, e cioè il regolamento n. 241 del 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e valutato lo scopo della transizione ecologica predeterminato nello stesso, questo lavoro si concentra su come gli Stati membri (e, segnatamente, l'Italia) abbiano attuato l'atto europeo, facendo del proprio PNRR uno strumento in grado di orientare l'intero sistema istituzionale verso la c.d. ‘green transition'. In conclusione lo studio affronta la questione della natura giuridica del programma in esame, al fine di interrogarsi sui futuri scenari del medesimo e, di conseguenza, della trasformazione ambientale in Europa.
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Tassoni, Giorgia. « Aggiornamenti 2017 su pagamenti pecuniari e contratti turistici ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 20 (octobre 2018) : 207–23. http://dx.doi.org/10.3280/dt2017-020002.

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Résumé :
Il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha modificato la normativa in materia di riciclaggio, pur mantenendo il limite massimo di tremila euro per i pagamenti in contanti, in assenza di tracciabilità. Tale decreto ha tuttavia modificato la cosiddetta soglia antiriciclaggio, riducendo l'importo da 15.000,00 a 10.000,00 euro. Con riferimento ai pagamenti elettronici non rifiutabili, i decreti - previsti dal co. 5 dell'art. 15 d.l. n. 179/2012 così come modificato dalla l. 208/2015 - non sono stati emanati, nonostante ciò fosse previsto. Il d.lgs. n. 218/2017 attua la Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno e il rispetto delle norme interne al Regolamento (UE) 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte. La mancata approvazione, nel 2017, dei decreti interministeriali contenenti le sanzioni applicabili in caso di diniego dell'operatore, unitamente alla percezione sociale della disuguaglianza implicita nella norma, rappresenta un chiaro indice della mancanza di efficacia della norma stessa. Ciò merita una riflessione seria, dato che una determinata modalità di pagamento può essere imposta dal legislatore solo se corrisponde a un comportamento sociale consuetudinario che è significativamente e ampiamente riconosciuto. Al contrario, i progetti legislativi in corso sembrano andare nella direzione opposta, dato che includono alcune proposte legislative volte a costruire, in caso di rifiuto dei pagamenti elettronici, una tipologia di reato analoga a quella prevista dall'art. 693 cod pen. ovvero il rifiuto di accettazione della moneta avente corso legale.
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Rimedio, Antonio. « I soggetti vulnerabili nella ricerca clinica europea : dalla Convenzione di Oviedo al Regolamento (UE) N. 536/2014 / Vulnerable subjects in European clinical research : from the Oviedo Convention to Regulation (EU) No 536/2014 ». Medicina e Morale 66, no 6 (25 janvier 2018) : 793–809. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2017.521.

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Résumé :
Il confronto tra la Convenzione di Oviedo e il Regolamento (UE) N. 536/2014 ha consentito di strutturare lo “standard etico-giuridico” europeo relativo alle misure di protezione dei soggetti vulnerabili coinvolti nelle sperimentazioni cliniche. Tale standard è stato analizzato seguendo il filo conduttore dei tre principi fondamentali della ricerca, enunciati dal Belmont Report: rispetto per la persona, beneficialità e giustizia. Le discrepanze riscontrate al suo interno hanno fatto emergere le criticità di talune categorie di base, ad esempio la distinzione tra beneficio diretto o beneficio sul gruppo e la nozione del rischio minimo. A 20 anni di distanza dalla Convenzione di Oviedo, documento di riferimento della bioetica europea ed internazionale, viene argomentata la necessità di ripensare criticamente quella dimensione “difensiva” della vulnerabilità, che prevale nella normativa europea e occidentale. ---------- The comparison between the Oviedo Convention and the Regulation (EU) No. 536/2014 has allowed to discover and structure the European “ethical-legal standard” on the protection measures for vulnerable subjects involved in clinical trials. This standard was analyzed following the three fundamental principles of research, as outlined by the Belmont Report: respect for persons, beneficence and justice. The discrepancies found inside have highlighted the criticalities of some basic categories, such as the distinction between direct benefit or benefit on the group and the notion of minimal risk. Twenty years after the Oviedo Convention, a reference document for European and international bioethics, there is a need to rethink critically the “defensive” dimension of vulnerability, that prevails in European and Western legislation.
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Germanň, Alberto. « Vino e controversie internazionali ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (juin 2011) : 11–23. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-001002.

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Résumé :
L'autore analizza quattro casi sul vino che offrono l'occasione per un esame della normativa in materia. Nel dirimere la controversia concernente il vino friulano "Tocai", nel 2005 la Corte di giustizia ha confermato il divieto di utilizzare il suddetto nome oltre il 31 marzo 2007 respingendo ogni contestazione basata sull'omonimia tra il segno "Tocai" (per un vino bianco secco del Friuli) e quello "Tokaj" (per un vino dolce dell'Ungheria), dato che questa non puň esistere tra nomi che sono espressione di entitŕ differenti: vitigno nel caso italiano, vino nel caso ungherese. Il Panel Wto del 15 marzo 2005 ha affrontato la questione sorta nel 2003 sul rapporto tra un marchio geografico extracomunitario anteriore e una indicazione geografica comunitaria successiva, riconoscendo la legittimitŕ della normativa comunitaria rispetto all'Accordo Trips e, pertanto, ammettendo la coesistenza di indicazioni geografiche comunitarie con marchi geografici precedentemente registrati, purché non vi sia induzione in errore. L'Accordo del 10 marzo 2006 tra Usa e Ue sul mercato dei vini, nel confermare l'Accordo Trips che esclude la protezione dei segni (anche geografici) divenuti generici, precisa che gli Usa ritengono generiche le indicazioni Chianti e Marsala. Con sentenza dell'11 maggio 2010, il Tribunale di I grado ha rigettato l'istanza di registrazione come marchio comunitario del nome "Cuvče Palomar", per la presenza della doc Valencia comprensiva, nella tutela, del comune "el Palomar". Il Tribunale ha fondato la decisione sulla tutela assoluta che viene riconosciuta sia dall'art. 23 dell'Accordo Trips che dall'art. 7, par. 1, lett. j) del regolamento n. 40/1994 e, quindi, sul divieto di utilizzare anche l'indicazione geografica del luogo in cui viene realmente prodotto il vino che si voleva marcare con il nome "Cuvče Palomar" che č uguale al nome dell'indicazione geografica protetta identificatrice dei vini prodotti nella differente regione di Valencia.
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« Osservatorio europeo : Documenti ; Segnalazioni ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 239–52. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002018.

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Résumé :
1. Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.3.2010, che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 - Circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata2. Decisione (UE) n. 252/2010 del Consiglio, del 26.4.2010, che integra il codice frontiere Schengen - Sorveglianza delle frontiere marittime esterneSegnalazioni
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Scaffidi Runchella, Livio. « L’adeguamento dell’ordinamento italiano al regolamento generale sulla protezione dei dati : qualche riflessione nella prospettiva del diritto internazionale privato e processuale ». Oñati Socio-Legal Series, 28 septembre 2022. http://dx.doi.org/10.35295/osls.iisl/0000-0000-0000-1329.

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Résumé :
Il regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali intende garantire certezza del diritto e trasparenza per le persone fisiche e gli operatori economici. Il presente lavoro, muovendo dall’esame di alcune norme della legge italiana di adeguamento al regolamento, svolge alcune riflessioni sul tema nella prospettiva del diritto internazionale privato. L’indagine si inserisce in un quadro assai complesso poiché le nuove tecnologie mettono costantemente alla prova il processo legislativo, così come l’interpretazione e l’applicazione delle pertinenti disposizioni di legge. Inoltre, i dati personali nel mondo online non sono vincolati da confini geografici: la natura “ubiqua” di internet rende problematico localizzare le situazioni giuridiche che vengono di volta in volta in considerazione.
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Thèses sur le sujet "Regolamento (UE) n"

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Chihai, Corina <1991&gt. « Applicazione dell'art. 35 del Regolamento UE n. 2016/679 - Data Protection Impact Assessment ». Master's Degree Thesis, Università Ca' Foscari Venezia, 2019. http://hdl.handle.net/10579/15645.

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Résumé :
Il presente elaborato viene focalizzato sul diritto alla privacy nel nuovo “Pacchetto protezione dati”, soprattutto nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, obbligando l’adeguamento della normativa nazionale di ogni Stato membro entro il 24 maggio 2018. Il GDPR (General Data Protection Regulation) introduce delle significative novità in tema di privacy, come ad esempio il principio dell’accountability (responsabilizzazione) in capo al Titolare del trattamento dati e al responsabile del trattamento dati, la figura del Responsabile Protezione Dati (RPD o DPO), il diritto alla portabilità dei dati, il diritto all’oblio, la protezione dei dati fin dalla progettazione (Privacy by design) e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Default), cambiando completamente la prospettiva della Direttiva 95/46/CE – la cosiddetta Direttiva “madre”. Ma il cuore dell’intera dissertazione è l’articolo 35 del GDPR, ai sensi del quale viene prevista la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, o la c.d. Data Protection Impact Assessment (DPIA). Tale valutazione è un processo finalizzato a valutare il rispetto dei principi privacy – come i principi di necessità e proporzionalità – e a valutare e gestire i rischi inerenti al trattamento. In merito, si terrà conto delle Linee guida del Gruppo di Lavoro articolo 29, in special modo dei criteri per stabilire se un trattamento “possa presentare un rischio elevato” in base al Regolamento UE n. 2016/679. Al riguardo verrà sviluppato un modello di valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché la sua applicazione all'interno di cinque realtà diverse, ovvero la videosorveglianza sul posto di lavoro, i dati medici in azienda ospedaliera, la richiesta del casellario giudiziario a fini assuntivi, il trattamento dei dati nel settore del telemarketing, il trattamento dei dati nell'ambito bancario.
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DEPETRIS, ELENA. « La responsabilità delle agenzie di rating tra diritto europeo e soluzioni di diritto interno ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2014. http://hdl.handle.net/10281/50987.

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Il lavoro analizza il tema della responsabilità civile delle agenzie di rating del credito per i danni cagionati dalla diffusione di valutazioni non corrette. Dopo aver ripercorso l’evoluzione storica delle agenzie di rating, dalla loro nascita sino ai giorni nostri, ci si sofferma sulla nozione di rating del credito e sulla descrizione del procedimento attraverso il quale lo stesso viene assegnato. Si passa, quindi, ad analizzare quelli che sono i problemi principali sollevati dall’attività di classamento del merito creditizio e si esamina il passaggio dall’autoregolamentazione all’intervento normativo, con particolare attenzione all’ordinamento statunitense ed all’ordinamento europeo. Si affronta, infine, il tema della responsabilità civile delle agenzie di rating del credito. Dopo essersi soffermati sulla natura giuridica del rating del credito, vengono indagati i possibili profili di responsabilità delle agenzie di rating sia nei confronti degli investitori sia nei confronti degli emittenti, con riferimento tanto alla disciplina europea (art. 35 bis del Regolamento CE n. 1060/2009, introdotto dal Regolamento UE n. 462/2013) quanto alla disciplina di diritto interno.
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Nisivoccia, Piero. « Regolamento Ue n°333/2011 : Applicazione ad Italmetalli s.r.l. e valutazione ampliamento Lay-out produttivo per estrarre metallo dal Light Fluff ». Master's thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2011. http://amslaurea.unibo.it/2917/.

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PETRINI, Maria Celeste. « IL MARKETING INTERNAZIONALE DI UN ACCESSORIO-MODA IN MATERIALE PLASTICO ECO-COMPATIBILE : ASPETTI ECONOMICI E PROFILI GIURIDICI. UN PROGETTO PER LUCIANI LAB ». Doctoral thesis, 2018. http://hdl.handle.net/11393/251084.

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Résumé :
Con l’espressione “marketing internazionale” ci si riferisce a quell’insieme di attività adottate dall’impresa al fine di sviluppare o perfezionare la propria presenza sul mercato estero. Oggetto della presente ricerca è l’analisi degli aspetti problematici che tali attività sollevano sul piano giuridico: attraverso un approccio basato sull’integrazione della cultura economica del marketing d’impresa con quella più propriamente giuridica, l’indagine mira ad individuare le fattispecie di marketing rilevanti sotto il profilo giuridico e giuspubblicistico, ad analizzarne i profili che risultano più critici per l’impresa e proporre soluzioni concrete. La ricerca è stata condotta in collaborazione all’azienda Gruppo Meccaniche Luciani, che oltre ad essere un affermato fornitore di stampi per calzature, progetta design innovativi attraverso una sua articolazione organizzativa creativa, denominata Luciani LAB. L’impresa investe molto nell’innovazione, ed in questo senso, particolarmente significativo è stato l’acquisto di una potente stampante 3D, tecnologicamente all’avanguardia, che ha consentito all’azienda di progettare diversi prodotti, tra cui una borsa, realizzarli in prototipazione rapida, e successivamente renderli oggetto di specifiche campagne promozionali, illustrate nel presente lavoro. Viene evidenziato come queste rispecchino la peculiarità dell’approccio al marketing da parte della piccola/media impresa, descritto dalla dottrina maggioritaria come intuitivo ed empirico, distante da quello teorico e strategico del marketing management. La collaborazione con l’impresa partner del progetto ha costituito il riferimento principale per l’elaborazione del metodo con cui condurre la ricerca: l’azienda ha promosso i propri prodotti mediante diverse strumenti di marketing, come inserti pubblicitari su riviste, campagne di e-mail marketing e fiere di settore. Queste attività si distinguono tra esse non solo rispetto alle funzioni, alle differenti modalità con cui vengono impiegate e al pubblico cui si rivolgono, ma anche e soprattutto rispetto alla disciplina giuridica di riferimento: ognuna di esse infatti è regolata da un determinato complesso di regole e solleva questioni che si inseriscono in una specifica cornice giuridica. Al fine di giungere ad una sistematica trattazione dei profili giuridici connessi, si è scelto di classificare le diverse azioni di marketing in tre gruppi: quelle riferite alla comunicazione, quelle inerenti l’aspetto del prodotto e quelle che si riferiscono al cliente Per ognuna di queste aree si individua una precisa questione critica per l’impresa, e se ne trattano i profili problematici dal punto di vista giuridico. In relazione al primo gruppo, ovvero la comunicazione pubblicitaria d’impresa, si evidenziano le criticità connesse alla possibilità di tutelare giuridicamente l’idea creativa alla base del messaggio pubblicitario: si mette in discussione l’efficacia degli strumenti giuridici invocabili a sua tutela, in particolare della disciplina del diritto d’autore, della concorrenza sleale e dell’autodisciplina. Si prende come riferimento principale il contesto italiano, considerando la pluralità degli interessi pubblici, collettivi ed individuali coinvolti. Il secondo profilo d’indagine riguarda la disciplina giuridica riconducibile all’e-mail marketing, uno degli strumenti più diffusi di comunicazione digitale. L’invasività di questo sistema nella sfera personale dei destinatari impone l’adozione di adeguati rimedi da parte delle imprese per evitare di incorrere nella violazione delle disposizioni a tutela della privacy. Si trattano le diverse implicazioni derivanti dall’uso di tale strumento, in particolare quelle riferite al trattamento dei dati personali alla luce della normativa vigente in Italia e nell’Unione Europea, e connesse alle modalità di raccolta degli indirizzi e-mail dei destinatari potenzialmente interessati. Infine, la costante partecipazione alle fiere di settore da parte dell’azienda dimostra quanto l’esteriorità del prodotto costituisca uno strumento di marketing decisivo per la competitività aziendale, dunque grande è l’interesse dell’impresa a che il suo aspetto esteriore venga protetto dall’imitazione dei concorrenti. Il tema giuridico più significativo che lega il processo di marketing al prodotto dell’azienda è proprio la protezione legale del suo aspetto, ovvero la tutela del diritto esclusivo di utilizzarlo, e vietarne l’uso a terzi. L’aspetto di un prodotto può essere oggetto di protezione sulla base di diverse discipline che concorrono tra loro, sia a livello nazionale che sovranazionale, dei disegni e modelli, del marchio di forma, del diritto d’autore e della concorrenza sleale. Si è scelto di concentrare il lavoro, in particolare, sulla prima: si ricostruisce il quadro normativo e l’assetto degli interessi implicati dalla fattispecie, per arrivare ad evidenziare le principali criticità nell’interpretazione delle norme, sia a livello nazionale, che nell’Unione Europea. Si approfondiscono gli orientamenti di dottrina e giurisprudenza di alcune disposizioni chiave per l’applicazione della disciplina, quali gli artt. 6 e 7 del Regolamento CE, n. 6/2002, concernenti rispettivamente il «carattere individuale» e la «divulgazione», i due requisiti fondamentali per ottenere la registrazione e conseguente protezione giuridica del disegno. Tali nozioni sono soggette ad interpretazioni parzialmente difformi da parte dei giudici dei diversi Stati membri, e ciò contribuisce a minare l’applicazione omogenea della disciplina in tutto il territorio UE. In questo senso, viene messo in evidenza il ruolo chiave dell’orientamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nell’interpretazione di tali concetti, avente l’effetto di uniformare l’approccio degli Stati. La Direttiva 98/71/CE ha introdotto la possibilità di cumulare la protezione conferita all’aspetto del prodotto dalla disciplina dei disegni e modelli con quella riconosciuta dalle altre normative. Tale previsione solleva questioni di rilievo sistematico e concorrenziale: ci si interroga su quali problemi di tipo sistematico e di concorrenza vengano sollevati dal riconoscimento su uno stesso prodotto della protezione sia come disegno che come marchio di forma, e sia come disegno che come opera dell’ingegno. In particolare nell’ambito del diritto dei marchi d’impresa e del diritto d’autore, le tutele hanno durata potenzialmente perpetua, diversamente dalla registrazione come disegno o modello, che garantisce la titolarità del diritto di utilizzare il proprio disegno in via esclusiva per un periodo limitato di massimo 25 anni. Questa differenza temporale rende il cumulo problematico sia a livello di coordinamento, che di concorrenza, poiché incentiva il sorgere di “monopoli creativi” sulle forme del prodotto. Il presente lavoro ha come obiettivo l’ampliamento della conoscenza sul tema del marketing con particolare riferimento ai profili giuridici che si pongono, con riguardo alla promozione del prodotto nell’ambito dell’Unione Europea. Si ritiene che il valore aggiunto e l’aspetto più originale della ricerca consista nella sua forte aderenza alla realtà della piccola/media impresa: tramite l’integrazione della ricerca giuridica e dello studio dei fenomeni di marketing si delineano i problemi pratici che questa si trova a dover affrontare nell’implementazione delle attività quotidiane di marketing. Tale indagine vuole essere utile a tutte le piccole/medie imprese che si trovano impreparate nell’affrontare le sfide poste dal marketing e nel conoscere le implicazioni giuridiche che da questo derivano.
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