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1

Zampino, Ludovica. « Dall'autopoiesi all'autocostituzionalizzazione dei frammenti. la via teubneriana alla tutela dei diritti fondamentali "settoriali" al tempo della globalizzazione ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 2 (juillet 2012) : 89–104. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-002005.

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Résumé :
Gli ultimi sviluppi nella teoria dei sistemi secondo Gunther Teubner affrontano le contraddizioni aperte dal costituzionalismo contemporaneo, tematizzando le criticitŕ del tradizionale rapporto tra costituzione ed autonomie sociali. Il focus della riflessione teubneriana si incentra sul concetto di costituzione sociale, che fissa i principi basilari di diritto e, al contempo, organizza i modi della produzione giuridica in ogni settore funzionale (politica, economia, religione... ). Il diritto attuale, in mancanza di un'istanza terza, si presenta frammentato in una miriade di ordinamenti parziali che riflettono la differenziazione della societŕ. I processi di autocostituzionalizzazione che riguardano i diritti settoriali mirano a garantire la pluralitŕ e a tutelare l'autonomia giuridica, per scongiurare tentazioni riduzionistiche totalitarie.
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2

Ferrarese, Maria Rosaria. « Francesco Galgano e il suo inesauribile viaggio tra diritto ed economia ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (décembre 2012) : 137–50. http://dx.doi.org/10.3280/sd2012-003008.

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Résumé :
Una parte rilevante del programma scientifico realizzato da Francesco Galgano puň essere descritta come un lungo viaggio nel rapporto tra diritto e mondo economico. Nonostante il profilo di professore di diritto privato e commerciale, egli ha sempre coltivato uno sguardo storico e sociologico sul diritto, che gli ha permesso di cogliere non solo il cambiamento delle tecniche e degli istituti giuridici, ma anche le ricadute in ambito sociale ed economico. Attraverso i suoi molti lavori sul tema, dagli anni settanta del secolo scorso, fino ai recenti anni di globalizzazione, si possono cogliere i profondi cambiamenti non solo nel mondo dell'impresa e delle relazioni giuridiche, ma anche nel clima culturale e negli attori e protagonisti dello scenario giuridico.
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3

Vitale, Vincenzo. « Cosa cercano i giuristi nella letteratura ? » Forum Italicum : A Journal of Italian Studies 53, no 2 (6 mai 2019) : 232–49. http://dx.doi.org/10.1177/0014585819838206.

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Résumé :
Dopo una rapida carrellata sulle principali teorie che hanno meditato, da alcuni decenni a questa parte, il rapporto fra diritto e letteratura, ritenute non sufficienti, il saggio si sofferma ad argomentare come fra queste due dimensioni non si instauri alcun rapporto – come invece quello che è possibile registrare fra diritto ed informatica, fra diritto e psicologia, fra diritto ed economia – ma sia necessario cogliere una solidarietà profonda e originaria. In questa prospettiva, è possibile affermare che la letteratura altro non è che una dimensione costitutiva del diritto e, alla fine, della stessa coscienza giuridica del giurista. Per questa ragione, il giurista va in cerca di una letteratura che sia capace di svolgere nei confronti del diritto una funzione autenticamente palingenetica. Così, attraverso la letteratura, il diritto rinasce dalle ceneri a cui lo avevano relegato i riduzionismi contemporanei: il formalismo, il funzionalismo, il post-moderno … Due esempi emblematici e di sicuro pregio possono servire ad intendere questa funzione insostituibile della letteratura: un racconto di Stefan Zweig e uno, brevissimo, di Antòn Cechov. Da entrambe le narrazioni, il giurista può cogliere esigenze profonde della coesistenza umana, che lo inducono a fare i conti con la giustizia, che, del diritto, è la piena verità.
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4

Costa, Paolo. « Le istituzioni dell'uomo, il diritto e l'economia. Una breve riflessione a partire dal pensiero di Giambattista Vico ». ECONOMIA PUBBLICA, no 1 (mars 2021) : 45–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-001003.

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Il rapporto tra istituzioni ed economia è spesso acriticamente rappresentato come rapporto tra Stato e mercato, tra autorità della legge e libertà della concorrenza. Gli intrecci storici e metodologici tra i fenomeni in questione e le relative scienze sono in realtà più profondi. Sembrano condurre, attraverso percorsi epistemici ora più percepibili ora più carsici, a comuni matrici antropologiche, già visibili ad esempio in un autore epocale quale Giambattista Vico.
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Albisinni, Ferdinando. « Il diritto agrario europeo dopo Lisbona fra intervento e regolazione : i codici europei dell'agricoltura ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (octobre 2011) : 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002003.

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Il lavoro indaga sugli esiti dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quanto alla disciplina dell'agricoltura europea. L'esame di una serie di riforme, anteriori e successive al Trattato di Lisbona, induce a concludere che la ri-nazionalizzazione e ri-localizzazione di alcune scelte di governo dell'economia agricola si è accompagnata ad una rinnovata articolazione del rapporto fra economia e diritto nella politica agricola comune. Il diritto in senso proprio, il diritto regolatorio, in contrapposizione con il diritto incentivante, caratterizza in misura crescente la legislazione di fonte europea in materia agricola. Le riforme della Pac di fine ed inizio secolo si sono così tradotte nella posizione di codici europei dell'agricoltura, dal codice dei regimi di sostegno al reddito [con il reg. (CE) n. 1782/2003, e poi con il reg. (CE) n. 73/2009], al codice dello sviluppo rurale [con il reg. (CE) n. 1257/2009, e poi con il reg. (CE) n. 1698/2005], al codice del mercato e della commercializzazione dei prodotti agricoli [reg. (CE) n. 1234/2007, c.d. regolamento unico Ocm]. Queste discipline di fonte europea dialogano con le discipline di fonte nazionale e compongono, che non è unper i 27 Paesi che oggi compongono l'Unione Europea, ma piuttosto un, nel quale bisogni e soggetti, nazionali, regionali e locali, occupano un posto di rilievo accanto a quello proprio delle scelte disciplinari espresse centralmente.
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6

Barbera, Marzia. « Trasformazioni della figura del datore di lavoro e flessibilizzazione delle regole del diritto ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 126 (juillet 2010) : 203–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-126001.

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Résumé :
Il saggio analizza le trasformazioni subite dalla figura del datore di lavoro a seguito dei grandi mutamenti economici e sociali che hanno interessato l'ultima parte del secolo scorso, nonché le risposte che il diritto del lavoro ha dato a questi mutamenti. Viene, dapprima, descritta la disarticolazione dello spazio interno dell'impresa, con i processi di frammentazione ed esternalizzazione del ciclo produttivo, che hanno dato nuova centralitŕ alla questione di chi sia il datore di lavoro; e, successivamente, la disarticolazione spaziale esterna, dovuta all'allargarsi dei confini del mercato su scala transnazionale, che ha determinato un'accresciuta scelta da parte del datore del diritto che governa il rapporto di lavoro. Il saggio descrive poi come il diritto del lavoro ha affrontato le conseguenze di tali processi, ed in particolare la disarticolazione delle responsabilitŕ datoriali e la creazione per il datore di nuovi ambiti di immunitŕ nell'esercizio dei propri poteri. Le nuove tecniche di tutela impiegate sono prevalentemente di tipo relazionale, intervengono, cioč, in relazioni nelle quali diritti e doveri delle parti non sono interamente determinati a priori, e lo fanno attraverso strumenti quali l'adozione di criteri di attribuzione funzionale delle responsabilitŕ datoriali fra diverse entitŕ economiche e attraverso varie forme di bilanciamento di interessi, mediate dalle clausole generali e dai principi di eguaglianza e ragionevolezza. Ne risultano un'accentuata flessibilizzazione delle regole giuridiche e un tasso piů elevato di incertezza e imprevedibilitŕ del diritto, ma anche la scoperta di nuove funzioni dei principi e dei diritti fondamentali.
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7

Menis, Claudio. « Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Fattori, Gilberto. « La cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età nella recente giurisprudenza della Corte di Giustizia ». PRISMA Economia - Società - Lavoro, no 2 (octobre 2020) : 94–104. http://dx.doi.org/10.3280/pri2019-002007.

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In materia di cessazione del rapporto di lavoro per ragioni di età la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sta svolgendo un ruolo propulsivo nell'implementazione del diritto antidiscriminatorio. Tuttavia, come emerge dalle recenti sentenze su questo tema, le problematiche che emergono dal bilanciamento tra diritti sociali fondamentali dei lavoratori e scelte di politica economica ed occupazionale dei governi degli Stati membri dell'UE sono questioni che rimangono centrali nella giurisprudenza della Corte. In questa trattazione si analizzano due recenti sentenze particolarmente significative su questo tema: nella sentenza Rasmussen si mette in luce come la Corte riaffermi una volta di più la propria giurisprudenza sull'esistenza di un principio generale di non discriminazione per età nell'ordinamento europeo, sottolineando la forza delle conseguenze giuridiche che ciò comporta per gli ordinamenti degli Stati membri. Nell'analisi della causa Aber-crombie si mettono invece in luce aspetti problematici relativi al bilanciamento tra diritto alla non discriminazione per età e scelte di politica occupazionale dei gover-ni nazionali, e di come ciò abbia creato un notevole dibattito in dottrina.
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Razzolini, Orsola. « Contitolaritŕ del rapporto di lavoro nel gruppo cartatterizzato da "unicitŕ di impresa" ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 122 (juillet 2009) : 263–304. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-122003.

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- In the groups of companies, whenever determinate factors denote the existence of a "single economic entity", labour law judges, traditionally, disregard the general rule of separate personalities of companies. However, the fraus legi can no longer be regarded as an adequate key to understand this judicial mechanism, which, on the contrary, seems to be used by judges for the scope of general regulation. This paper, based, to some extent, on comparison either with company law or with the U.K. and Spanish legal systems, suggests a different interpretation of the aforementioned judicial mechanism, which appears to be more consistent with a regulatory approach. The conclusion is that, with regard to group of companies constituting a single economic entity, the legal concept of employer should be redefined in the light of the concept of joint-employment.Key words: Groups of companies; Single economic entity; Ascription of legal responsibilities; Joint-Employers; Solidarity; Labour law, Commercial and Company law.Parole chiave: Gruppi di imprese; Unicitŕ di impresa; Impresa di gruppo; Imputazione dei rapporti di lavoro; Contitolaritŕ; Solidarietŕ; Rapporti fra diritto del lavoro e diritto commerciale.
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Ippolito, Franco. « Obiettivo : Associazionismo giudiziario, diritti umani e dimensione intrnazionale ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 133–42. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003013.

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Résumé :
1. L'attenzione di Magistratura democratica alla dimensione internazionale2. Associazionismo giudiziario e horizontalismo judicial italiano come punti di riferimento internazionale3. Giurisdizione e politica: un rapporto conflittuale non solo italiano4. Globalizzazione dei diritti versus globalizzazione economica.
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Martelloni, Federico, et Angelo Salento. « Il lavoro dei sociologi, il lavoro dei giuristi. L'incerto rapporto fra sociologia e diritto del lavoro e le sue prospettive ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 33–50. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164002.

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Résumé :
Questo contributo presenta l'alterno rapporto fra sociologia del lavoro e diritto del lavoro, dal Novecento ai nostri giorni. Si ricostruiscono l'originaria separatezza delle due discipline, poi l'intenso dialogo fra sociologi e giuslavoristi negli anni Sessanta e Settanta, poi ancora la divaricazione negli anni della transizione cosiddetta "postfordista". Infine, si illustrano i principali temi di confronto fra sociologia e diritto del lavoro oggi, introducendo i contributi raccolti nella sezione monografica.
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Gottardi, Donata. « Tutela del lavoro e concorrenza tra imprese nell'ordinamento dell'Unione europea ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 128 (décembre 2010) : 509–69. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2010-128001.

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L'A. ha dedicato l'analisi all'individuazione dello stato attuale dei confini, a livello di istituzioni europee, tra diritto del lavoro e diritto della concorrenza, nel presupposto di una erosione netta della nostra materia. Molti erano i segnali: la profonda asimmetria sul significato stesso di diritto del lavoro, la crescita del dumping sociale infra-Ue, la ripresa di pulsioni nazionaliste, la giurisprudenza della Corte di giustizia che individua funzioni e pone limiti alla contrattazione collettiva e allo sciopero. Contemporaneamente ha verificato l'esistenza di forti potenzialitŕ di invertire il rapporto tra Europa economica ed Europa sociale. Da un lato, la crisi finanziaria ed economica ha messo in discussione l'idea di mercato autoregolantesi; dall'altro, le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona al sistema delle fonti hanno investito sia la concorrenza, che passa da principio a strumento, sia l'ambito della protezione sociale e del lavoro, proiettato nell'economia sociale di mercato, garantito da una clausola sociale con valenza orizzontale. Č l'unica prospettiva possibile, se vogliamo evitare il tracollo del sistema di relazioni sindacali e del lavoro.
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Scaglione, Francesco. « Giuseppe Toniolo e il diritto contrattuale tra personalismo e solidarietà ». Società e diritti 7, no 14 (9 décembre 2022) : 39–47. http://dx.doi.org/10.54103/2531-6710/19311.

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Il saggio si sofferma sulla relazione tra personalismo e solidarietà nel diritto contrattuale, le cui radici si ritrovano nelle riflessioni profetiche ed ancora attuali di Giuseppe Toniolo. Si evidenzia, in particolare, come la tutela della parte debole del rapporto, secondo un principio di eguaglianza sostanziale, si traduce nella realizzazione di un sistema economico di mercato fondato sul rispetto della dignità della persona umana.
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Garrido, Gómez M. Isabel. « Niveles de juridicidad y modalidades del derecho en la era de la globalización ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (février 2012) : 45–64. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003002.

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In questo lavoro l'autrice parte da un concetto interdisciplinare e plurale di ciň che significa il termine globalizzazione. In particolare esso si riferisce a un processo sociale, economico, culturale e demografico dal quale il diritto non puň sfuggire. In questa prospettiva, e partendo dal nuovo rapporto tra le sfera privata e pubblica, quello che emerge č la rilevanza della deregulation come una realtŕ, unitamente alla necessitŕ per lo Stato di continuare a conservare le proprie funzioni, pur aggiornandole in modo tale da adattarle alle esigenze del nuovo scenario in cui opera. La realtŕ del diritto manifesta numerosi problemi che devono essere superati attraverso un nuovo modo di concepire la globalizzazione e la implementazione di nuove tecniche e formulazioni.
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Cafagno, Maurizio. « L'evoluzione delle procedure di gara, alla ricerca di un bilanciamento tra le ragioni dell'efficienza economica e le ragioni dell'imparzialità amministrativa ». ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (novembre 2021) : 55–80. http://dx.doi.org/10.3280/ep2021-003003.

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Lo scritto muove dalla constatazione che studi ed osservazioni empiriche illu-strano come la disomogenea distribuzione di informazioni tra soggetti che si tro-vano a negoziare alimenta l'incertezza e concede spazio all'opportunismo, in-nalzando i costi di transazione. Calando, però, la questione strategica della miti-gazione dell'opportunismo all'interno dei tre diversi ordini di rapporti chiamati in causa dalle negoziazioni pubbliche, ossia il rapporto tra pubblica amministrazio-ne e funzionari, tra pubblica amministrazione e concorrenti e tra pubblica am-ministrazione e contraenti, possono affiorare delle prospettive legittime che, uscendo dalle strettoie della modellistica contabile familiare alla prassi giuridica , consentano di acquisire e sfruttare nuova informazione, in corso di gara, adat-tando stime e proposte e consentendo, in tal modo, di guadagnare parecchio in termini di efficienza. In definitiva ed in sintesi, teoria ed esperienza, che trovano ampio supporto ed ispirazione nel diritto europeo, inducono a pensare che l'obiettivo di innalzare efficienza e convenienza dei meccanismi di gara postula il ricorso a modelli di-versificati, aperti a gradi variabili di flessibilità. A ben vedere il diritto europeo, assumendo il patrocinio di procedure contrattuali più aperte e di criteri di bilan-ciamento più flessibili, ispirati dall'idea che la stretta sorveglianza dei funzionari e delle amministrazioni non sia la finalità incondizionatamente prioritaria, ac-credita piuttosto l'idea che gli oneri del formalismo vadano sopportati soltanto sinché si può supporre che ne discendano benefici superiori in termini di stimolo all'intensificazione degli scambi. Lo scritto approda alla conclusione che l'efficienza vada considerata alla stregua di una variabile endogena, e non esogena, rispetto alle politiche di promozione della concorrenza. Onde, sarebbe utile convalidare anche nel nostro ordinamento un criterio di libertà delle forme procedimentali, almeno per i cosiddetti contratti esclusi, che non sempre e non necessariamente siano tenute a tradursi in procedure di gara, fatta salva la possibilità di accesso alla tutela giurisdizionale per l'aspirante che dimostri di aver subito gli effetti lesivi e discriminatori della violazione dei principi generali.
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Razzolini, Orsola. « Lavoro economicamente dipendente e requisiti quantitativi nei progetti di legge nazionali e nell'ordinamento spagnolo ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 132 (novembre 2011) : 631–55. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-132004.

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Nell'ordinamento spagnolo e in tre progetti di legge nazionali, la nozione di lavoro economicamente dipendente descrive, in linea generale, la situazione in cui il lavoratore ricava una quota consistente del proprio reddito da un principale committente che diviene cosě la fonte primaria del suo sostentamento. Nel presente contributo, questa definizione di dipendenza economica viene messa in discussione sotto due profili. Anzitutto, l'inserzione del dato quantitativo nella struttura della fattispecie, lungi dal contribuire alla certezza del diritto, č fonte di incertezza; in secondo luogo, desta perplessitŕ sotto il profilo della tutela della libertŕ e della volontŕ contrattuale del committente, ripercuotendosi sul problema della qualificazione dei rapporti di lavoro. Lo spunto č l'occasione per svolgere qualche riflessione conclusiva sull'idoneitŕ del requisito quantitativo a giustificare l'introiezione di una logica redistributiva nel diritto privato.
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Papadimitriou, Costas. « Le recenti trasformazioni del diritto del lavoro in Grecia ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 135 (septembre 2012) : 389–400. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135003.

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Il saggio ricostruisce i principali interventi adottati dal legislatore greco in materia di diritto del lavoro a partire dal 2010 per far fronte alla grave crisi economica che ha colpito il Paese, nonché sulla scia delle indicazioni provenienti dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca centrale europea e dalla Commissione europea. Nello specifico, vengono prese in considerazione le misure volte a ridurre il costo del lavoro, con particolare riferimento al pubblico impiego, a flessibilizzare - tanto in entrata, quanto in uscita - l'utilizzo della forza lavoro ed a modificare l'assetto dei rapporti collettivi di lavoro.
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Bompiani, Adriano. « Economia ed etica nello sviluppo del Sistema sanitario italiano ». Medicina e Morale 45, no 5 (31 octobre 1996) : 923–34. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1996.898.

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In italia, come nei Paesi industrializzati dell’Europa occidentale, sono intervenuti notevoli cambiamenti demografici ed epidemiologici (invecchiamento della popolazione e aumento del numero di anziani, riduzione della patologia infettiva e aumento delle malattie degenerative), associati a rilevanti fenomeni sociali (contrazione volontaria della fertilità, progressivo aumento del lavoro extradomestico della donna), ai quali fanno riscontro le aumentate capacità di cura delle malattie acute, lo sviluppo incessante della tecnologia e la crescente richiesta di “godimento di salute” come diritto dell’individuo. Tutto ciò ha portato a concepire nuovi assetti sanitari, mentre è venuto meno il welfare state e stenta ad affermarsi la strategia di promozione della salute mediante la prevenzione. Partendo da queste difficoltà e rendendosi conto del rilievo etico di queste problematiche, poichè è indubbia l’estensione del diritto all’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, nell’articolo vengono esaminati i rapporti tra il principio di giustizia, tradotto in pratica dal principio di equità, e l’economia sanitaria. Inoltre, delle diverse questioni affrontate (assistenza sanitaria in generale, l’acquisizione delle risorse per la sanità in Italia e negli altri Paesi europei, la proposta del cosiddetto federalismo in sanità, l’impiego delle risorse e la razionalizzazione economica nella spesa) sono evidenziate anche le implicanze etiche e bioetiche relative alle diverse correnti di pensiero: utilitarismo, individualismo-libertario, egualitarismo e personalismo, e se ne ricava che le concezioni della bioetica personalista sono quelle che più servono da supporto all’etica medica tradizionale, sebbene essa richieda un lavoro di interpretazione dei “parametri economici” caso per caso ed una grande responsabilità da parte di ogni operatore sanitario nel gestire le risorse comuni.
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Ruffino, Marco. « Individualizzazione della diseguaglianza sociale e politiche delle capacitazioni ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 120 (février 2011) : 34–49. http://dx.doi.org/10.3280/sl2010-120003.

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L'articolo analizza in modo critico l'approccio dellenelle politiche di welfare attivo, viste in rapporto al "paradigma debole" della. Focalizzando l'attenzione sul rapporto fra capacitazione ed apprendimento, sonoevidenziati due tipi di rischi:) una maggiore individualizzazione della diseguaglianza, se le capacitazioni divengono un terreno di conflitto sociale, che riproduce, invece di correggere, iiniziali;) la riduzione della libertŕ sostantiva, se il diritto ad apprendere si trasforma nell'obbligo di adattamento. L'approccio delle capacitazioni resta indubbiamente essenziale, ma richiede di trovare un equilibrio fra responsabilitŕ personali e responsabilitŕ istituzionali. Alcune evidenze relative all'Europa ed all'Italia mostrano la necessitŕ di andare verso "istituzioni capacitanti", come condizione per utilizzare l'approccio per lo sviluppo di una effettiva libertŕ individuale di scelta.
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Icolari, Maria assunta. « IL FENOMENO FISCALE ITALIANO AL TEMPO DELLA CRISI DELLE CONCEZIONI GIURIDICHE TRADIZIONALI ». Revista da Faculdade Mineira de Direito 21, no 42 (16 juillet 2019) : 131–48. http://dx.doi.org/10.5752/p.2318-7999.2018v21n42p131-148.

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Résumé :
La disamina muove dal bisogno di una profonda riflessione del sistema tributario italiano dopo che la stagione della crisi, politica ma anche economica, ha sortito i suoi effetti sia sul rapporto mai paritario tra Amministrazione finanziaria e contribuente che sulla nozione di tributo. Pertanto oggetto di attenzione sono per un verso le problematiche legate alla mancanza sia di un vero e paritario contraddittorio nell’azione tributaria, per cui l’Amministrazione fiscale spesso è in una posizione di intollerabile supremazia, sia di un vero coordinamento con il diritto penale; per altro verso del bisogno di adeguare la nozione di tributo agli indirizzi che provengono dal giudice costituzionale.
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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Guido, Alpa. « Responsabilitŕ sociale dell'impresa, enti non profit, etica degli affari ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 2 (janvier 2012) : 199–227. http://dx.doi.org/10.3280/ed2011-002001.

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Č variegato lo scenario nel quale sta evolvendo la "responsabilitŕ sociale dell' impresa", un'idea, poi trasformatasi in corrente intellettuale e in iniziative di natura culturale ed istituzionale, che vede protagonisti le imprese, le categorie professionali, le Amministrazioni pubbliche, larghi strati della societŕ civile nonché Governi e Parlamenti. La responsabilitŕ sociale impegna gli operatori economici a valutare - nell'ambito di uno "sviluppo sostenibile" - gli effetti dell'attivitŕ economica sui suoi destinatari e sull'ambiente, e a contribuire alla formazione di un'etica sociale: l'ente organizzato in forma collettiva - corporate, come suona la formula importata dal mondo anglo- americano - č chiamato a prender consapevolezza della dimensione sociale dello sviluppo in cui si confrontano e si contemperano esigenze economiche ed esigenze della collettivitŕ e a recare il proprio contributo alla tutela di diritti e interessi individuali e collettivi sui quali si ripercuotono le scelte, i comportamenti, le strategie dell'agire economico. Č una delle risposte - tra le molte che si potrebbero dare - al progressivo sgretolamento dello Stato sociale, alle aggressioni all'ambiente, alla creazione dei bisogni consumistici, alla precarietŕ del lavoro, alla opacitŕ dei rapporti negoziali, alla ingovernabilitŕ della globalizzazione dei mercati. Questa risposta riposa sul contributo volontario degli operatori e si colloca dunque in uno spazio che va al di lŕ di ciň che ad essi č richiesto dagli obblighi imposti dalla legge.
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Gambino, Silvio. « Parabole evolutive e problematiche attuali del regionalismo, fra riforme attuate, inattuate (federalismo fiscale, Carta delle autonomie) e aleggiate (regionalismo differenziato) .. a vent'anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 2 (janvier 2022) : 63–102. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2021-002003.

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Dopo qualche cenno (anche di tipo metodologico) sulle problematiche evolutive del regionalismo nel primo dopoguerra repubblicano, nel contributo sono analizzate - anche in una prospettiva comparata con le omologhe forme di decentramento territoriale dei poteri osservabili negli Stati europei a forma regionale e in quelli a forma federale - alcune delle problematiche del riparto dei poteri alla luce dei venti anni successivi alle riforme costituzionali del Titolo V, per interrogarsi conclusivamente sui nuovi rapporti venutisi a determinare fra autonomia politica regionale, impatto della crisi economica, integrazione europea e problematiche di effettività dei diritti, soprattutto (sociali ma non solo).
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Arcidiacono, Davide, et Luigi di Cataldo. « Trading Zone e Platform Capitalism : intere trans-disciplinarità tra sociologia e diritto ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 164 (décembre 2022) : 183–208. http://dx.doi.org/10.3280/sl2022-164010.

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Résumé :
La transizione digitale e la "piattaformizzazione" del lavoro rappresentano una sfida del nostro tempo che richiede uno sforzo trans-disciplinare. Si tratta di defini-re delle "trading zone", spazi d'incrocio tra saperi in cui definire la migrazione di componenti scientifiche da un dominio ad un altro. L'articolo, attraverso il con-fronto sistematico della letteratura giuridica e sociologica sul tema del lavoro di piattaforma, individua quattro trading zone principali: il riconoscimento del lavoro umano; la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro; il valore del lavoro; l'organizzazione degli interessi collettivi. Le trading zone da noi individuate non sono soltanto spazi di riflessione e integrazione tra discipline diverse ma forniscono anche indicazioni di policy per dipanare le complessità del lavoro digitale nella so-cietà algoritmica.
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Marchetti, Chiara. « Assistiti o segregati ? I grandi centri per richiedenti asilo in Italia ». SOCIETÀ DEGLI INDIVIDUI (LA), no 41 (septembre 2011) : 57–72. http://dx.doi.org/10.3280/las2011-041005.

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Secondo il Ministero dell'Interno, i Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o che si č sottratto al controllo di frontiera, per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. I CARA ospitano richiedenti asilo, persone in fuga da guerre e persecuzioni, che hanno spesso il primo confronto con lo Stato italiano a cui chiedono protezione attraverso queste strutture dalle enormi dimensioni, collocate per lo piů in zone isolate e lontane dai centri cittadini, all'interno di ex caserme o di aeroporti militari dismessi, per un tempo che supera quasi regolarmente i ventitrentacinque giorni previsti dalla legge. Come si concilia l'esigenza di dare pronta accoglienza a un alto numero di persone con la richiesta di protezione e di accoglienza qualificata dovuta a ogni essere umano e ancor piů a potenziali rifugiati con alta incidenza di casi vulnerabili? Qual č il rapporto fra assistenza e segregazione, efficienza e tutela, principi economici e di diritto, sicurezzarifugiati e sicurezzarifugiati?
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Cangelosi, Annalisa, et Rafael Padilha dos Santos. « La formazione umanistica per il Brasile del futuro : le sfide di efficacia dei diritti e doveri educativi in prospettiva umana. » Jurídicas 16, no 2 (1 juillet 2019) : 45–61. http://dx.doi.org/10.17151/jurid.2019.16.2.4.

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Résumé :
Obiettivo: Questo articolo intende stimolare una riflessione sullo stato dell’offerta formativa brasiliana, in particolare per ciò che riguarda le discipline umanistiche. Metodologia: Viene posto particolare accento sulla deprivazione che le istituzioni educative brasiliane hanno pagato – e tuttora pagano – in conseguenza della colonizzazione culturale avviata negli anni della dittatura militare. Risultati: Il problema viene inquadrato in un’ottica più ampia, considerando il rapporto tra educazione e globalizzazione economica nella società di mercato – da un punto di vista tanto globale quanto particolare, secondo l’ottica del Brasile – e di quanto questa relazione incida nei risultati ottenuti in campo formativo. Conclusioni: Infine, vengono richiamati alcuni passaggi che la visione ontopsicologica espone sul ruolo del Brasile nel panorama globale del nuovo umanesimo, e offre alcune proposte di soluzione alle criticità tuttora presenti.
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Cangelosi, Annalisa, et Rafael Padilha dos Santos. « La formazione umanistica per il Brasile del futuro : le sfide di efficacia dei diritti e doveri educativi in prospettiva umana. » Jurídicas 16, no 2 (1 juillet 2019) : 45–61. http://dx.doi.org/10.17151/jurid.2019.16.2.4.

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Résumé :
Obiettivo: Questo articolo intende stimolare una riflessione sullo stato dell’offerta formativa brasiliana, in particolare per ciò che riguarda le discipline umanistiche. Metodologia: Viene posto particolare accento sulla deprivazione che le istituzioni educative brasiliane hanno pagato – e tuttora pagano – in conseguenza della colonizzazione culturale avviata negli anni della dittatura militare. Risultati: Il problema viene inquadrato in un’ottica più ampia, considerando il rapporto tra educazione e globalizzazione economica nella società di mercato – da un punto di vista tanto globale quanto particolare, secondo l’ottica del Brasile – e di quanto questa relazione incida nei risultati ottenuti in campo formativo. Conclusioni: Infine, vengono richiamati alcuni passaggi che la visione ontopsicologica espone sul ruolo del Brasile nel panorama globale del nuovo umanesimo, e offre alcune proposte di soluzione alle criticità tuttora presenti.
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Caroni, Pio. « E se anche il codice fosse un messaggio ? La storia del codice ha senso solo se il codice non ne è il protagonista ». Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo 112 (28 août 2018) : 421–38. http://dx.doi.org/10.11606/issn.2318-8235.v112i0p421-438.

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Questo saggio conclude ricerche sulla storia della codificazione del diritto, che l’autore ha iniziato mezzo secolo fa. Se aveva finora concesso molto (e forse troppo) spazio alla elaborazione storica di concetti e quindi alla definizione dello ‘statuto ontologico’ del codice, qui ne prescinde quasi totalmente. Ma si interroga in compenso sul destino concreto affrontato dai codici quando, oramai diritto vigente, entrano nella società, alla quale erano destinati, e tentano di disciplinarla. Vede perciò nel codice un messaggio, il cui valore (rispettivamente significato) non viene anticipato dal legislatore, ma via via appurato dal destinatario, in questo caso dalla società. E per essa (la precisazione non è superflua) da chi emergeva, quindi la dominava, ossia da chi era in grado di imporre proprie scelte di natura giuridica, sociale, economica, politica, rispettivamente di sintonizzare l’astratto codice sulle proprie personali frequenze. Mentre finora la ricerca era come stregata dalla storia dell’elaborazione/formazione del codice, questo diverso approccio sposta l’obiettivo sul dopo-codice, tenta cioè di descrivere in quale realtà si imbatte il codice una volta arrivato a destinazione e cosa nasce concretamente da questo incontro-scontro. E lo fa non per screditare quanto già si fece, ma per scoprirne (e descriverne) ora la parabola completa, grazie ad uno sguardo binario, rispettoso tanto dell’ottica del mittente, quanto di quella del destinatario. A chi interroga siffattamente il passato, molte ricerch non interessano più, massime quelle che gli autori hanno finora svolto muovendo esclusivamente dal testo sanzionato dal codice. Gli sembrano virtuali, immaginarie, frammentarie, una traccia sempre più smunta, che poi si perde nella sabbia. Ma in compenso, forte del suo sguardo binario, riesce magari a dissodare qualche incolto. A spiegare diversamente il rapporto istaurato fra codici regolari e irregolari, a ragionare in modo meno preconcetto sulla nozione di recezione/trapianto, oppure a rendersi conto che – a dispetto di quanto tuttora molti sostengono – ogni codice modifica inevitabilmente, tanto o poco, il quadro della realtà giuridica.
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Comite, Ubaldo. « Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana ». E-Theologos. Theological revue of Greek Catholic Theological Faculty 1, no 1 (1 avril 2010) : 21–36. http://dx.doi.org/10.2478/v10154-010-0003-9.

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Responsabilità sociale e gestione etica dell'impresa tra profitto e primato della persona umana Negli ultimi anni si è andato affermando in maniera crescente il concetto di responsabilità in ambito pubblico e privato. In tal senso, sia le imprese che le amministrazioni pubbliche hanno avviato in diversi contesti programmi di responsabilità sociale. Il punto di riferimento di imprenditori e manager non sono più, semplicemente, gli azionisti e gli investitori ma, accanto a questi stanno progressivamente subentrando altre categorie di soggetti ai quali, nel terzo millennio, l'impresa deve rendere conto, ovvero: lavoratori, fornitori, risparmiatori, cittadini, istituzioni sociali. L'attenzione sta dunque passando dagli shareholder agli stakeholder e da qui la necessità di munirsi di adeguati strumenti. La definizione di responsabilità sociale più diffusa è stata esplicitata dall'Unione Europea che l'ha definita come "Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate", integrazione da intendersi come risposta alle esigenze di innovazione delle pratiche di governo dell'impresa e del territorio. Attraverso la Responsabilità Sociale di Impresa si intende fare riferimento ad un modello di governance allargata, in base al quale chi governa l'impresa ha responsabilità che si estendono dall'osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi, in generale, di tutti gli stakeholder. Si tratta, dunque, di un concetto che si sta diffondendo rapidamente come approccio innovativo alla gestione aziendale, la cui valutazione globale non si limita più ad analizzare aspetti di carattere economico, ma tiene conto di valori quali la tutela ambientale, la salvaguardia della salute, il rispetto dei diritti umani, in altri termini dell'apporto sociale dell'attività posta in essere. Ancora, nella gestione d'impresa occorre coniugare due valori fondamentali: la creazione del profitto e il primato della persona umana, con particolare attenzione al suo sviluppo. Nell'impresa che viene gestita "eticamente" il perseguimento del profitto tende a collocarsi in un quadro più ampio di "creazione di valore" per tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, sono associati all'azienda. Guidare l'impresa con responsabilità significa farla crescere e conseguentemente far progredire la società nel suo insieme. In tal senso, il contributo intende proporre una riflessione sul concetto di Responsabilità Sociale di Impresa complessivamente inteso, in rapporto all'etica degli affari.
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Salone, Carlo, et Francesco Arfò. « Città e grandi eventi : il programma Matera Capitale Europea della Cultura 2019 nella percezione dei residenti ». RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, no 3 (septembre 2020) : 5–29. http://dx.doi.org/10.3280/rgi2020-003001.

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Résumé :
L'adozione di politiche di sviluppo urbano focalizzate sulla cultura, sia dal lato dell'offerta (realizzazione di infrastrutture e sostegno alle industrie culturali e creative) sia da quello della domanda (campagne di promozione turistica, programmazione di eventi) e prassi corrente nel capitalismo cognitivo. Intorno al nesso tra cultura e sviluppo economico si e coagulato un vasto dibattito scientifico che fa da sfondo e giustificazione per l'adozione di politiche pubbliche conseguenti, in particolare, ma non solo, alla scala urbana. In realta, la produzione e il consumo di cultura sono pero spesso associati a fenomeni tra loro molto diversi e non di rado conflittuali. Secondo alcuni autori (Bridge, 2006; Kaasa e Vadi, 2010; Scott, 2000), lo sviluppo del settore culturale contribuisce soprattutto alla crescita economica e al vantaggio competitivo urbano, attraverso la generazione di nuova conoscenza per l'innovazione e la creativita ma, anche, effetti positivi su altre attivita economiche correlate. Altri ne enfatizzano le potenzialita inclusive, adatte alla costruzione dei diritti di cittadinanza e alla promozione di una societa piu giusta e coesa (Stern e Seifert, 2007), altri ancora assumono una posizione intermedia, attribuendo alla cultura sia un vantaggio competitivo che un beneficio per l'inclusione sociale, senza pero riuscire a chiarire appieno il rapporto tra queste due dimensioni dello sviluppo (Sacco e Segre, 2009). In questo articolo si inquadra e analizza il caso di Matera 2019 all'interno del progetto di Capitale Europea della Cultura ed alla luce delle teorie legate allo sviluppo urbano trainato dalla cultura. L'analisi del caso di Matera 2019 si pone l'obiettivo di misurare gli impatti attualmente osservabili nella citta sotto il profilo socio-spaziale e di indagare le modalita con cui i cittadini materani hanno interagito con l'evento, attraverso un'analisi della loro opinione circa il percorso svolto e le possibilita future della citta.
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Murgia, Annalisa, et Giulia Selmi. « Inspira e cospira. Forme di auto-organizzazione del precariato in Italia ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 123 (septembre 2011) : 163–76. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-123010.

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Résumé :
Lo scenario del mercato del lavoro a cui assistiamo oggi in Italia è composto da una progressiva proliferazione di contratti non standard. Ciň comporta in primo luogo un problema di cittadinanza e di welfare, a causa della minore o semi-inesistente possibilitŕ di accesso ai diritti sociali che queste forme di impiego consentono (ai diritti pensionistici, ai congedi retribuiti di malattia, maternitŕ, disoccupazione, ecc.). A fronte di questa situazione di severa precarietŕ ed assenza di accesso alle risorse del welfare, tuttavia, nel corso degli ultimi dieci anni l'Italia ha visto la nascita ed il consolidamento di un articolato movimento sociale di contrasto alla precarietŕ agito in prima persona proprio dalla generazione più duramente colpita dal processo di deregolamentazione del mercato del lavoro: giovani, donne e "cognitari". Questo movimento in prima battuta ha concentrato i propri sforzi nella riscrittura del lessico e dell'immaginario simbolico sul lavoro, nel tentativo di consolidare i precari come soggettivitŕ collettiva oltre le sue tradizionali rappresentazioni. Negli ultimi anni, tuttavia, a questo processo di "autorappresentazione" va affiancandosi un processo di "auto-rappresentanza": una fattiva auto-organizzazione di precari nel gestire le conflittualitŕ sui luoghi di lavoro. In uno scenario di sfiducia nei confronti dei partiti e dei sindacati nell'affrontare la questione della precarietŕ, infatti, questi movimenti dimostrano una scarsa attitudine alla delega del conflitto, promuovendo invece modalitŕ di azione fondate sul modulo organizzativo della rete, sulla condivisione dei saperi e sulla rappresentanza diretta. Obiettivo di questo articolo è esplorare criticamente due esperienze di auto-organizzazione di lavoratori e lavoratrici precari/e, in relazione all'attuale crisi della rappresentanza attraversata dalle tradizionali organizzazioni sindacali, soprattutto per quanto riguarda i giovani lavoratori e i rapporti di lavoro non standard.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Monaci, Massimiliano. « L'innovazione sostenibile d'impresa come integrazione di responsabilitŕ e opportunitŕ sociali ». STUDI ORGANIZZATIVI, no 2 (avril 2013) : 26–61. http://dx.doi.org/10.3280/so2012-002002.

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Le concezioni e le prassi di responsabilitŕ sociale d'impresa (CSR, corporate social responsibility) che si sono affermate sino a tempi molto recenti riflettono prevalentemente una logica reattiva, incentrata sulla necessitŕ delle aziende di rilegittimarsi nei confronti dei loro stakeholder corrispondendo alla richiesta di riduzione e prevenzione dei costi sociali legati all'attivitŕ d'impresa (degrado ecologico, disoccupazione conseguente a ristrutturazioni, ecc.). Tuttavia l'attuale periodo, anche per le incertezze e questioni poste dalla crisi economica, rappresenta una fase singolarmente feconda per andare oltre questo approccio adattivo e raccogliere la sfida di una visione piů avanzata della dimensione sociale dell'agire d'impresa come innovazione sostenibile. Tale modello si basa sulla valorizzazione di beni, risorse ed esigenze di significato sociale ed č indirizzato alla creazione di valore integrato - economico, umano-sociale e ambientale - nel lungo termine. La caratteristica centrale di questo profilo d'impresa č la tendenza a operare in maniera socialmente proattiva, sviluppando un'attitudine a cogliere o persino anticipare le direzioni del cambiamento sociale con i suoi bisogni e problemi emergenti e facendo sě che l'integrazione di obiettivi economici e socio-ambientali nei processi strategico-produttivi si traduca in fattore di differenziazione dell'offerta di mercato e in una reale fonte di vantaggio competitivo. Nel presente lavoro si indica la praticabilitŕ di un simile modello riferendosi ai risultati di una recente indagine condotta su un campione di dieci imprese italiane, eterogenee per dimensioni, collocazione geografica, fase del ciclo di vita e settori di attivitŕ, che si estendono da comparti tradizionali (come quelli alimentare, edilizio, sanitario, dell'arredamento e della finanza) a campi di piů recente definizione e a piů elevato tasso di cambiamento tecnologico (quali l'ingegneria informatica, la comunicazione multimediale, il controllo dei processi industriali e il risanamento ambientale). La logica di azione di queste organizzazioni sembra ruotare intorno a una duplice dinamica di "valorizzazione del contesto": da un lato, l'internalizzazione nella strategia d'impresa di richieste e al contempo di risorse sociali orientate a una maggiore attenzione per l'ambiente naturale, per la qualitŕ della vita collettiva nei territori, per i diritti e lo sviluppo delle persone dentro e fuori gli ambienti di lavoro; dall'altro lato, la capacitŕ, a valle dell'attivitŕ di mercato, di produrre valore economico e profitti generando anche valore per la societŕ. Nei casi analizzati č presente la valorizzazione delle risorse ambientali, che si esprime mediante la riprogettazione di prodotti e processi e politiche di efficienza energetica di rifornimento da fonti di energia rinnovabile, raccordandosi con nuove aspettative sociali rispetto alla questione ecologica. Č coltivato il valore umano nel rapporto spesso personalizzato con i clienti e i partner di business ma anche nella vita interna d'impresa, attraverso dinamiche di ascolto e coinvolgimento che creano spazi per la soddisfazione di svariati bisogni e aspirazioni che gli individui riversano nella sfera lavorativa, aldilŕ di quelli retributivi. C'č empowerment del "capitale sociale" dentro e intorno all'organizzazione, ravvisabile specialmente quando le condotte d'impresa fanno leva su risorse relazionali e culturali del territorio e si legano a meccanismi di valorizzazione dello sviluppo locale. Troviamo inoltre il riconoscimento e la produzione di "valore etico" per il modo in cui una serie di principi morali (quali la trasparenza, il mantenimento degli impegni, il rispetto di diritti delle persone) costituiscono criteri ispiratori dell'attivitŕ di business e ne escono rafforzati come ingredienti primari del fare impresa. E c'č, naturalmente, produzione di valore competitivo, una capacitŕ di stare e avere successo nel mercato che si sostiene sull'intreccio di vari elementi. Uno di essi coincide con l'uso della leva economico-finanziaria come risorsa irrinunciabile per l'investimento in innovazione, piuttosto che in un'ottica di contenimento dei costi relativi a fattori di gestione - come la formazione - che possono anche rivelarsi non immediatamente produttivi. Altrettanto cruciali risultano una serie di componenti intangibili che, oltre alla gestione delle risorse umane, sono essenzialmente riconducibili a due aspetti. Il primo č lo sviluppo di know-how, in cui la conoscenza che confluisce nelle soluzioni di business č insieme tecnica e socio-culturale perché derivante dalla combinazione di cognizioni specializzate di settore, acquisite in virtů di una costante apertura alla sperimentazione, e insieme di mappe di riferimento e criteri di valutazione collegati alla cultura aziendale. L'altro fattore immateriale alla base del valore competitivo consiste nell'accentuato posizionamento di marchio, con la capacitŕ di fornire un'offerta di mercato caratterizzata da: a) forte specificitŕ rispetto ai concorrenti (distintivi contenuti tecnici di qualitŕ e professionalitŕ e soprattutto la corrispondenza alle esigenze dei clienti/consumatori e al loro cambiamento); b) bassa replicabilitŕ da parte di altri operatori, dovuta al fatto che le peculiaritŕ dell'offerta sono strettamente legate alla particolare "miscela" degli altri valori appena considerati (valore umano, risorse relazionali, know-how, ecc.). Ed č significativo notare come nelle imprese osservate questi tratti di marcata differenziazione siano stati prevalentemente costruiti attraverso pratiche di attenzione sociale non modellate su forme di CSR convenzionali o facilmente accessibili ad altri (p.es. quelle che si esauriscono nell'adozione di strumenti pur importanti quali il bilancio sociale e il codice etico); ciň che si tratti - per fare qualche esempio tratto dal campione - di offrire servizi sanitari di qualitŕ a tariffe accessibili, di supportare gli ex-dipendenti che avviano un'attivitŕ autonoma inserendoli nel proprio circuito di business o di promuovere politiche di sostenibilitŕ nel territorio offrendo alle aziende affiliate servizi tecnologici ad alta prestazione ambientale per l'edilizia. Le esperienze indagate confermano il ruolo di alcune condizioni dell'innovazione sostenibile d'impresa in vario modo giŕ indicate dalla ricerca piů recente: la precocitŕ e l'orientamento di lungo periodo degli investimenti in strategie di sostenibilitŕ, entrambi favoriti dal ruolo centrale ricoperto da istanze socio-ambientali nelle fasi iniziali dell'attivitŕ d'impresa; l'anticipazione, ovvero la possibilitŕ di collocarsi in una posizione di avanguardia e spesso di "conformitŕ preventiva" nei confronti di successive regolamentazioni pubbliche in grado di incidere seriamente sulle pratiche di settore; la disseminazione di consapevolezza interna, a partire dai livelli decisionali dell'organizzazione, intorno al significato per le strategie d'impresa di obiettivi e condotte operative riconducibili alla sostenibilitŕ; l'incorporamento strutturale degli strumenti e delle soluzioni di azione sostenibile nei core-processes organizzativi, dalla ricerca e sviluppo di prodotti/ servizi all'approvvigionamento, dall'infrastruttura produttiva al marketing. Inoltre, l'articolo individua e discute tre meccanismi che sembrano determinanti nei percorsi di innovazione sostenibile osservati e che presentano, per certi versi, alcuni aspetti di paradosso. Il primo č dato dalla coesistenza di una forte tradizione d'impresa, spesso orientata sin dall'inizio verso opzioni di significato sociale dai valori e dall'esperienza dell'imprenditore-fondatore, e di apertura alla novitŕ. Tale equilibrio č favorito da processi culturali di condivisione e di sviluppo interni della visione di business, da meccanismi di leadership dispersa, nonché da uno stile di apprendimento "incrementale" mediante cui le nuove esigenze e opportunitŕ proposte dalla concreta gestione d'impresa conducono all'adozione di valori e competenze integrabili con quelli tradizionali o addirittura in grado di potenziarli. In secondo luogo, si riscontra la tendenza a espandersi nel contesto, tipicamente tramite strategie di attraversamento di confini tra settori (p.es., alimentando sinergie pubblico-private) e forme di collaborazione "laterale" con gli interlocutori dell'ambiente di business e sociale; e al contempo la tendenza a includere il contesto, ricavandone stimoli e sollecitazioni, ma anche risorse e contributi, per la propria attivitŕ (p.es., nella co-progettazione dei servizi/prodotti). La terza dinamica, infine, tocca piů direttamente la gestione delle risorse umane. Le "persone dell'organizzazione" rappresentano non soltanto uno dei target destinatari delle azioni di sostenibilitŕ (nelle pratiche di selezione, formazione e sviluppo, welfare aziendale, ecc.) ma anche, piů profondamente, il veicolo fondamentale della realizzazione e del successo di tali azioni. Si tratta, cioč, di realtŕ organizzative in cui la valorizzazione delle persone muove dagli impatti sulle risorse umane, in sé cruciali in una prospettiva di sostenibilitŕ, agli impatti delle risorse umane attraverso il loro ruolo diretto e attivo nella gestione dei processi di business, nella costruzione di partnership con gli stakeholder e nei meccanismi di disseminazione interna di una cultura socialmente orientata. In tal senso, si distingue un rapporto circolare di rinforzo reciproco tra la "cittadinanza nell'impresa" e la "cittadinanza dell'impresa"; vale a dire, tra i processi interni di partecipazione/identificazione del personale nei riguardi delle prioritŕ dell'organizzazione e la capacitŕ di quest'ultima di generare valore molteplice e "condiviso" nel contesto (con i clienti, il tessuto imprenditoriale, le comunitŕ, gli interlocutori pubblici, ecc.). In conclusione, le imprese osservate appaiono innovative primariamente perché in grado di praticare la sostenibilitŕ in termini non solo di responsabilitŕ ma anche di opportunitŕ per la competitivitŕ organizzativa. Questa analisi suggerisce quindi uno sguardo piů ampio sulle implicazioni strategiche della CSR e invita a riflettere su come le questioni e i bisogni di rilievo sociale, a partire da quelli emergenti o acuiti dalla crisi economica (nel campo della salute, dei servizi alle famiglie, della salvaguardia ambientale, ecc.), possano e forse debbano oggi sempre piů situarsi al centro - e non alla periferia - del business e della prestazione di mercato delle imprese.
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Mele, Vincenza. « Gli organismi geneticamente modificati : la lettura bioetica personalista ». Medicina e Morale 54, no 1 (28 février 2005). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2005.410.

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Résumé :
Le chiavi di lettura della bioetica della realizzazione e l’utilizzo degli OGM adottate nell’attuale dibattito culturale e filosofico sono: la filosofia del rapporto scienze sperimentali/etica e la filosofia del rapporto uomo/natura/ economia. Il rapporto scienze sperimentali/etica viene letto secondo due prospettive: la prospettiva scientista/progressista e la prospettiva precauzionista. La prospettiva scientista/progressista, cadendo nelle maglie della della fallacia scientifica e della fallacia naturalistica, sostiene che gli OGM sono eticamente da accettare, in quanto non si sono finora dimostrati dannosi. La prospettiva precauzionista, al contrario, supportata da un pregiudizio sostanzialmente antiscientifico, ritiene che la scienza non offra elementi di certezza sull’assenza di danno e che quindi spetti al diritto stabilire i criteri di accettabilità etica delle biotecnologie. L’orientamento personalista prende le distanze da entrambe, esprimendo i seguenti punti di vista: le scienze sperimentali, per il loro statuto epistemico, non possono offrire elementi di certezza assoluta sull’innocuità degli OGM, vanno quindi incrementate la ricerca e la sperimentazione case by case ed il follow-up nei lunghi tempi; i dati sperimentali finora acquisiti offrono elementi che sono probanti per stabilire il loro carattere di non dannosità e sono ritenuti irrinunciabili per un giudizio morale, che deve comunque tenere conto di elementi extrascientifici di valutazione. L’altro cardine filosofico di riferimento, che è i l rapporto uomo/natura/economia, si incentra sulla sostenibilità, concetto di matrice economica. I criteri della sostenibilità debole e della sostenibilità forte vedono rispettivamente la predominanza dello sviluppo economico sulla natura oppure la priorità della preservazione assoluta della natura sullo sviluppo. I diversi significati di sostenibilità sono motivati da concezioni radicalmente diverse di natura: la natura come risorsa, la natura come bene intangibile. L’orientamento personalista permette di superare la dicotomia incremento dello sviluppo/tutela della natura, con un radicale cambiamento di prospettiva, uno sviluppo non più sfrenato ed autonomo, che diventa sapiente amministrazione, ed una natura non più fine a se stessa, che diventa dono. Il concetto di amministrazione del dono affonda le sue radici nel libro della Genesi, laddove è scritto che Dio creò l’uomo e lo pose nel giardino dell’Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse. L’imperativo del coltivare sollecita l’uomo ad impegnare la sua intelligenza e la sua libertà per fare fruttificare il giardino, con l’avvertenza però di non dimenticare che esso proviene da una “originaria donazione di Dio”. L’imperativo del custodire chiama in causa la responsabilità dell’uomo nel custodire l’essere, l’essere delle cose e l’essere dell’uomo, che dalla creazione sono inscindibilmente connessi. Ed è proprio la connessione originaria che impone alla bioetica questa come domanda etica di fondo: nel nostro rapporto con la natura, che cosa perdiamo o acquistiamo di noi stessi, che uomini diventiamo? In definitiva il vero sviluppo che siamo chiamati a realizzare non riguarda l’economia e quindi l’avere di più ma la pienezza di un’umanità autentica, e quindi l’essere di più mediante l’agire virtuoso: un agire prudente, temperante e, per ultimo, ma non da ultimo, giusto. ---------- The reading keys of bioethics about the creation and the utilization of GMO that are adopted in contemporary cultural and philosophical debate are: the philosophy of experimental sciences/ethics relationship and the philosophy of man/nature/economy relationship. The experimental sciences/ethics relationship could be read following two perspectives: the scientistic-progressist perspective and the precautionary perspective. The scientistic-progressist perspective, getting involved in the scientific and naturalistic fallacy, sustains that GMO are ethically acceptable because up to now they do not prove to be harmful. On the contrary, the precautionary perspective, supported by a substantially antiscientific prejudice, affirms that science does not offer elements of certainty about the absence of damage and that thus it is up to the right to establish the criteria of ethical acceptability of biotechnologies. The personalist approach dissociates itself from both perspectives, affirming the following points of view: experimental sciences, because of their epistemic statute, can not offer elements of absolute certainty about GMO harmlessness, so it is necessary to increase research, case by case experimentation and long-term follow-up; experimental data acquired up to now offer probative elements for establishing their character of harmlessness and that are considered as irrenounceable for a moral judgement which in any case must take into account extra-scientific elements of evaluation. The other philosophical support of reference, the man/nature/economy relationship, is based on sustainability, a concept having an economical matrix. The criteria of weak and of strong sustainability reflect respectively the prevailing of economic growth over nature or the priority of absolute preservation of nature over development. The different meanings of sustainability derive from radically different ideas of nature: nature as a resource, nature as intangible good. The personalist approach allows to overcome the dichotomy between the increase of development and the protection of nature through a radical change of perspective, a development which is no more unbridled and autonomous, which becomes wise administration and a nature which is no more an end in itself but becomes a gift. The idea of administration of the gift is rooted in the Book of Genesis, where it is written that God created man and put him in the Garden of Eden to dress it and to keep it. The imperative of dressing it urges man to use his intelligence and freedom to make the garden fructify, with the advise of never forgetting that it derives from a “God’s prior and original gift”. The imperative of keeping it involves man’s responsibility in keeping the being, the being of things and the being of man that from creation are inseparably connected. It is precisely this original connection that imposes on bioethics the following question as a basic ethical question: through our relationship with nature, what we lose or acquire of ourselves, what kind of men we become? Finally, the true development we are called to realize does not concern economy and thus having more, but the fullness of an authentic humanity, that is to say being more by acting virtuously: acting prudently, temperately and, last but not least, rightly.
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Marcacci, Antonio. « MiFIR, EMIR e strumenti derivati : un esempio di Diritto Privato Regolatorio Europeo ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 3 (mai 2018). http://dx.doi.org/10.3280/edt3-2017oa6270.

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L'articolo affronta il fenomeno dei contratti derivati nel contesto del Diritto Privato Regolatorio Europeo (Dpre). Dopo aver definito cosa si intende per DPRE, viene esaminata la definizione di strumento finanziario derivato nel diritto europeo, per poi passare all'analisi della legislazione europea post-crisi. Prendendo in considerazione i testi normativi europei che affrontano direttamente la materia dei contratti derivati, l'articolo vuole dimostrare come l'interesse del Legislatore europeo sia volto soprattutto all'adozione di standard uniformanti e al favorire l'accesso ai mercati (aspetto regolatorio del diritto privato), piuttosto che ad una disciplina armonizzata del contratto - incluso quello derivato - a livello continentale (diritto privato in senso stretto). Nonostante l'estrema tecnicità economico-finanziaria dell'argomento ne renda difficile un inquadramento in termini giuridici, il rapporto tra gli strumenti finanziari derivati e il diritto europeo pare essere un chiaro esempio di Diritto Privato Regolatorio Europeo.
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Costa, Josécley Dos Santos. « Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale : articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 14 décembre 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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Résumé :
L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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Santuari, Alceste. « Aiuti di Stato ed enti non profit : un importante Parere del Comitato economico e sociale europeo anche per il settore dello sport dilettantistico ». Diritto Dello Sport 03, no 01 (24 juin 2022). http://dx.doi.org/10.30682/disp0301b.

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Nel diritto eurounitario, i servizi alla persona, in cui rientrano anche le attività sportive dilettantistiche, godono di un “trattamento” particolare, attese le finalità che essi intendono realizzare e che i diversi ordinamenti giuridici riconoscono come tali. Nel parere del CESE, si evidenzia che proprio le finalità perseguite dai servizi in oggetto dovrebbero consentire di derogare anche alla disciplina europea degli aiuti di Stato, favorendo un diverso rapporto tra enti pubblici e soggetti non profit, che, in larga parte, sono chiamati ad erogare quei servizi.
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Longobardo, Marco. « Diritto internazionale e rapporti economici nelle guerre civili. By Marco Pertile ». British Yearbook of International Law, 23 janvier 2022. http://dx.doi.org/10.1093/bybil/brac003.

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Persi, Viviana. « L’acquisizione del dominio tramite occupazione. Il rapporto testo-immagine nelle illustrazioni del libro 41, tit. 1 del Digesto e del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni di Giustiniano nei manoscritti della BnF (xiii-xiv secolo) ». Clio@Themis, no 21 (17 novembre 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1866.

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Résumé :
Nel presente contributo intendo analizzare l’aspetto giuridico delle miniature che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto e il secondo libro delle Istituzioni di Giustiniano in un gruppo di manoscritti ora conservati alla Bibliothèque nationale de France, databili tra il xiii e il xiv secolo. Questi due Libri, tra loro strettamente connessi, presentano iconografie analoghe : l’acquisizione della proprietà a titolo originario tramite l’occupazione delle res nullius. La fauna selvatica e acquatica – ferae bestiae, volucres et pisces – costituivano nel diritto romano e giustinianeo un esempio importante di res nullius, l’esercizio della caccia e della pesca determinando l’acquisizione di tali beni. Sono proprio queste attività a essere poste a illustrazione del libro 41, tit. 1 del Digesto et del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni. Naturalmente esse subiscono nel corso del tempo delle modifiche, sia di carattere tecnico che di carattere normativo. Cercherò di mostrare come le immagini che nel corso del tempo hanno raffigurato l’occupazione delle res nullius riflettono e contribuiscono a gettare luce su questi cambiamenti.
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