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Articles de revues sur le sujet « Psichiatria e diritto penale »

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1

Sung, Myung-Je, et Jeong-Hyun Kim. « Una rassegna psichiatrica sul figlicidio ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 3 (décembre 2012) : 77–96. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003005.

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Résumé :
Il diritto penale disciplina l'infanticidio diversamente, a seconda dei periodi storici e del ruolo ricoperto dalla madre nella famiglia e nella societŕ. L'autrice ne traccia lo sviluppo storico, la attuale disciplina e l'applicazione fattane dalla giurisprudenza. Dal fatto che l'infanticidio sia punito piů gravemente o meno dell'omicidio, e dalle circostanze che determinano la sua disciplina differenziata rispetto all'omicidio in generale, si evidenzia la specificitŕ del ruolo materno come storicamente costruito nelle diverse societŕ e l'immagine della Madre propria dei diversi sistemi penali.
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MIlone, Mariangela. « La pagina bianca della pericolosità sociale nel diritto penale : la detenzione sine die tra pazienti psichiatrici e delinquenti nati ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 3 (février 2020) : 213–30. http://dx.doi.org/10.3280/ded2018-003010.

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3

Redazione, A. cura della. « Diritto italiano. Penale ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (avril 2013) : 196–215. http://dx.doi.org/10.3280/diri2012-004016.

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4

Ghezzi, Morris L. « Diritto penale minimo ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 1 (juillet 2016) : 159–65. http://dx.doi.org/10.3280/sd2016-001007.

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5

Pasquariello, Domenico. « La penalitŕ nella crisi economica : white collar, no crime ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 42–57. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005004.

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6

Rossomando, Anna. « Garantismo e diritto penale ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 3 (mars 2013) : 299–302. http://dx.doi.org/10.3280/ded2012-003017.

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Syryjczyk, Jerzy. « Zagadnienia kościelnego prawa karnego w świetle publikacji zawartych w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" ». Prawo Kanoniczne 51, no 1-2 (5 juin 2008) : 75–112. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.05.

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Résumé :
I cinquant’anni dell’attività editoriale del periodico „Prawo Kanoniczne” hanno portato alla canonistica, dal punto di vista scientifico, delle preziose e molte dissertazioni ed elaborazioni scientifiche nell’ambito del diritto penale canonico. L’articolo presenta la problematica di diritto penale nella prospettiva storica, seguendo la struttura del V libro del C1C 1917 e del VI libro del CIC 1983. La rassegna della letteratura riguardante il diritto penale canonico permette di constatare che la canonistica polacca, rappresentata dale pubblicazioni nella rivista „Prawo K anoniczne”, e strettamente legata alla problematica scientifica trattata nei periodici della canonistica mondiale. Le monografie e gli articoli pubblicati nel periodico „Prawo Kanoniczne” testimoniano un modo coraggioso di affrontare le questioni difficili, discutibili, ed alle volte tralasciate dalla letteratura nel campo del diritto penale canonico.
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Ronco, Mauro. « Alle origini del diritto penale moderno : dalla (falsa) proposta di un diritto penale dolce alla realtà di un diritto penale di ferro ». Archivio penale, no 2 (2021) : 523–37. http://dx.doi.org/10.12871/97888331810597.

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Guida, Marco. « La mitezza nel diritto penale ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2015) : 47–51. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-001006.

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Bignami, Marco. « Il crocefisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo : una questione ancora aperta ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (décembre 2011) : 22–41. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-005003.

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Résumé :
1. Invaliditŕ delle norme che impongono l'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche / 2. Il limite della sentenza/ 3. Insufficienza della soluzione bavarese / 4. Muro bianco o muro barocco? / 5. Una proposta minore 004 1. Piů mercato e meno Stato: un sommario bilancio / 2. Diritto penale societario / 3. Diritto penale fallimentare / 4. Conclusioni.
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Ribeiro, Luiz Gustavo Gonçalves, et Romeu Thomé. « LA PROTEZIONE PENALE DELL’AMBIENTE COME DIRITTO UMANO COSTITUZIONALE ». Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 14, no 28 (7 juin 2017) : 33–71. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v14i28.1014.

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Résumé :
L’ambiente, oggi consacrato dottrinalmente come diritto umano di terza generazione e contemplato con disposizioni costituzionali che lo innalzano alla condizione di diritto fondamentale nell’ambito di diversi Paesi, è bene giuridico atto a essere effettivamente tutelato dal diritto penale che, tuttavia, richiede modificazioni nella sua dogmatica individualista secolare per la difesa di un diritto che è, allo stesso tempo, individuale e diffuso. Il testo contempla, sotto il ragionamento logico-deduttivo e con ricerca bibliografica, la garanzia dell’ambiente dal diritto penale e presenta proposte per la migliore tutela ambientale, esse corrispondendo, oltre alla predisposizione di norme penali più adeguate, alla creazione di un Tribunale Internazionale competente per le richieste penali legate all’ambiente e all’ammissione della responsabilità penale delle persone giuridiche. Si riconosce, nell’ambiente, una reale garanzia di tipo costituzionale, non soltanto diffusa, ma anche individuale, giacché direttamente legata alla qualità di vita dei singoli esseri e che ha avviato, negli ultimi decenni, la consacrazione di documenti internazionali e costituzionali di effettiva tutela.
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Geraldo, Denilson. « La riforma del diritto penale canonico ». Scientia Canonica 4, no 8 (10 septembre 2022) : 17–19. http://dx.doi.org/10.31240/2595-1165.vol4n8a2021pp17-19.

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Panzavolta, Michele. « L'enigma del diritto penale minorile comparato ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (octobre 2019) : 75–95. http://dx.doi.org/10.3280/mg2019-002006.

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Wołodkiewicz, Witold. « LEX RETRO NON AGIT. SFORMUŁOWANIE W POLSKIEJ DOKTRYNIE PRAWNICZEJ ». Zeszyty Prawnicze 1 (27 janvier 2017) : 103. http://dx.doi.org/10.21697/zp.2001.1.06.

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Résumé :
LEX RETRO NON AGIT. UN BROCARDO NELLA GIURISPRUDENZA POLACCAII problema della irretroattività della norma giuridica è stato trattato molto spesso nella dottrina giuridica generale e in quella romanistica. La regola lex retro non agit (che nella giurisprudenza e dottrina giuridica polacca esprime il principio délia irretroattività del diritto) è il brocardo latino il più spesso usato nella giurisprudenza polacca.Considerazioni a proposito del vigore délia norma giuridica nel tempo si incontrano nelle fond del diritto romano nelle varie epoche del suo sviluppo. Il problema délla retroattività délia legge fu affrontato già dai giuristi repubblicani. Fu toccato anche dai giuristi classici. La generalizzazione del principio secondo il quale la legge non deve retroagire, si trova peraltro in diverse costituzioni imperiali del Basso Impero. Il principio délia irretroattività del diritto compare più volte nella storia giuridica postgiustinianea.Nelle visioni dello Stato di diritto, sviluppate dai filosofi del Secolo dei Lumi il principio dell’irretroattività délia legge è stato trattato come un dogma fondamentale ed assoluto.II principio d’irretroattività è molto spesso enunciato nei codici contemporanei. E un elemento fondamentale della definizione classica del delitto penale, peró la dottrina e la pratica penale e costituzionale dopo la seconda guerra mondiale hanno cominciato, almeno in certa misura, ad allontanarsi dal principio d’irretroattività nel diritto penale. Questa tendenza fu stata già notata, a proposito del processo di Norimberga, dal Berger in un articolo del 1949. Le dichiarazioni e convenzioni internazionali sui crimini di guerra e contro l’umanità , hanno poi introdotto diverse eccezioni al principio dell’irretroattività della legge penale. Questi atti di diritto internazionale hanno tendenzialmente influenzato i sistemi nazionali di diritto costituzionale e penale (come esempio si puô citare l’art. 42 punto 1 della Costituzione polacca del 2 aprile 1997).II brocardo lex retro non agit non fu mai esplicitamente individuato eon queste parole, né ai tempi romani, né nella storia posteriore del diritto. Questa formulazione è infatti sconosciuta ai dizionari ed alle enciclopedie giuridiche in quasi tutta Europa al di fuori della Polonia.Nella romanistica polacca, l’autore che cita il brocardo lex retro non agit fu Stanisław Wróblewski (nel suo manuale di diritto romano, pubblicato nel 1916). E probabile che l’autorità del Wróblewski (a lungo professore di diritto romano a Cracovia, ed influente membro della Commissione di Codificazione polacca, chiamato spesso il „Papiniano polacco”) abbia influenzato la divulgazione del brocardo lex retro non agit nella dottrina e nella giurisprudenza polacca e radicato per conseguenza la persuasione della derivazione romanistica del concetto d’irretroattività del diritto, letteralmente cosi individuato, nell’odierna pratica giurisprudenziale polacca.
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Savoia, Salvatore. « Dal diritto penale del nemico al diritto penale del terrore. Limiti delle politiche penali contro il terrorismo ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 2 (janvier 2018) : 129–41. http://dx.doi.org/10.3280/ded2017-002010.

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Binetti, Paola. « Etica della relazione terapeutica in psichiatria ». Medicina e Morale 49, no 1 (28 février 2000) : 85–102. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.751.

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Résumé :
L’etica pone alla psichiatria una serie di interrogativi molto precisi, che possono essere sintetizzati in una triade così strutturata definizione del quadro antropologico di riferimento: identificazione dei criteri di qualità della relazione terapeutica; consapevolezza che il contesto in cui il paziente inserito è contestualmente fattore di sofferenza e risorsa irrinunciabile. Le tre domande rispondono ad un’ottica multifocale che assume di volta in volta come punto di vista privilegiato Chi è il paziente; il Chi siamo del rapporto medico paziente; il Chi sono del contesto socio-familiare. Dalla conoscenza e dal rispetto reciproco scaturiscono modelli decisionali eticamente accettabili perché centrati su di una comune tensione verso il bene reciproco. Il rischio della manipolazione nella relazione terapeutica in psichiatria è però costantemente in agguato e scaturisce dalla sostanziale diffidenza nelle capacità dell’altro, sia sul piano della comprensione degli eventi che su quello della loro corretta gestione. Verità ed errore in psichiatria vanno analizzati nella concretezza delle situazioni individuali e vanno collocati nell’ottica della gradualità e della progressività con cui l’uomo si accosta alla conoscenza, sempre attraverso tentativi ed errori. Un aspetto etico irrinunciabile nella relazione in psichiatria è quello che permette al soggetto malato di potersi esprimere con piena autenticità, evitando sostituzioni indebite si da parte dei familiari che del personale sanitario. L’autenticità come espressione singolare della propria identità, accettata da sé stesso e sa chi prede incarico la sua sofferenza è un fattore terapeutico dei più importanti ed efficaci. Una decisione per essere eticamente valida deve essere presa in piena libertà e nel pieno rispetto della coscienza soggettiva, per questo è essenziale l’aiuto offerto al paziente perché esprima le sue scelte e gradatamente ne comprenda la rilevanza attraverso le conseguenze operative. La libertà nella relazione con il paziente psichiatrico va sempre intesa come una conquista continua, che lo psichiatra presidia senza manipolazioni falsificazionistiche. Il problema del rapporto tra eticità come responsabilità personale ed oggettività come referente normativo universale si chiarisce solo se ci si pone nell’ottica dei diritti umani: diritto a conoscere la verità, diritto a formulare scelte coerenti, diritto a ricevere l’aiuto necessario a riscattare la propria libertà da condizionamenti di vario tipo e genere. Ossia assumendo il principio della autonomia personale come fondamento della relazione di aiuto psico-terapeutico, anche quando l’autonomia presente come diritto va sostenuta fino al punto di acquisizione come altro nome quello della responsabilità verso sé stesso e verso gli altri.
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Mattia, Giuseppe di. « II diritto penale canonico a misura d'uomo ». Revista Española de Derecho Canónico 47, no 129 (1 janvier 1990) : 639–61. http://dx.doi.org/10.36576/summa.5656.

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Randazzo, Salvo. « Note sulla recidiva nel diritto penale romano ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte : Romanistische Abteilung 130, no 1 (1 août 2013) : 457–77. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2013.130.1.457.

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Eusebi, Luciano. « Il diritto penale di fronte alla malattia ». Medicina e Morale 50, no 5 (31 octobre 2001) : 905–28. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2001.736.

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Résumé :
Viene discusso il ruolo del consenso rispetto alla qualificazione giuridicopenale del trattamento medico-chirurgico. Si sostiene che il principio di autodeterminazione non può costituire unico criterio orientativo per risolvere le problematiche etiche e giuridiche oggi emergenti in ambito biomedico, configurandosi altrimenti il pericolo di una medicina puramente contrattualistica e difensiva, ovvero concepita non come scienza (umana), ma come mero insieme di abilità tecniche. Sono in questo senso evidenziate varie situazioni in merito alle quali il riferimento al consenso è impossibile o inadeguato. Si mette in luce, del resto, come sia coessenziale al concetto moderno di democrazia il confronto teso a definire convergenze su ciò che risulti fondamentale per la tutela della dignità umana, e dunque a definire linee-guida condivise circa settori di attività particolarmente delicati. In particolare vengono sviluppate motivazioni pertinenti anche in un contesto laico e pluralista al fine di mantenere fermo il divieto giuridico dell’eutanasia sia passiva che attiva, nell’ottica di un approccio solidaristico alla sofferenza: approccio che dalle normative favorevoli all’eutanasia risulta inevitabilmente compromesso. In questo senso, è individuato un limite intrinseco al diritto nell’impossibilità di autorizzare giuridicamente una relazionalità inter-soggettiva – come quella fra medico e paziente – giocata per la morte. La questione dell’eutanasia viene tenuta distinta, ovviamente, dai problemi attinenti all’accanimento terapeutico e alla proporzionalità dell’intervento medico. In rapporto alla permanente validità giuridica del principio di indisponibilità della vita uno specifico approfondimento è dedicato all’interpretazione dell’art. 32, 2° comma, della Costituzione italiana. Sono altresì presi in considerazione problemi concernenti i soggetti incapaci, il ruolo della norma sullo stato di necessità, i compiti assolti dai comitati etici ospedalieri (anche con riguardo alla responsabilità dei relativi membri) e la necessità di nuovi modelli giuridici intesi alla prevenzione degli eventi medici “avversi”.
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Colao, Floriana. « Francesco Carrara e il diritto penale liberale ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 1 (octobre 2012) : 421–35. http://dx.doi.org/10.3280/ded2012-001022.

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Natale, Andrea. « Il diritto penale al tempo della crisi ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (février 2013) : 124–36. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-005013.

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Brunelli, David. « Confronto di idee su : Diritto penale di lotta versus diritto penale di Governo : sconfiggere l'incomunicabilità o rassegnarsi all'irrilevanza ». Archivio penale, no 1 (2019) : 19. http://dx.doi.org/10.12871/97888331805022.

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Cavaliere, Antonio. « Il diritto penale minimo in Alessandro Baratta : per un'alternativa alla cultura del penale ». Archivio penale, no 3 (2018) : 633. http://dx.doi.org/10.12871/97888331804274.

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Torre, Valeria. « Il diritto penale e la filiera dello sfruttamento ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 158 (juillet 2018) : 289–320. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2018-158004.

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Zlinszky, János. « Bernardo Santalucia, Diritto e processo penale nell'antica Roma ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 109, no 1 (1 août 1992) : 690–93. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.1992.109.1.690.

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Manna, Adelmo. « Società dell'informazione e diritto penale : problemi e prospettive ». Archivio penale, no 1 (2014) : 340–44. http://dx.doi.org/10.12871/978886741315724.

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Betti, Matilde. « Maternitŕ e infanticidio : lo sguardo del diritto penale ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 3 (décembre 2012) : 97–106. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2012-003006.

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Résumé :
Il neonaticidio č presente sin dall'antichitŕ, quando veniva praticato al fine del controllo demografico o per evitare l'infamia conseguente ad una maternitŕ in nubilato o illegittima. Tale fenomeno purtroppo non č andato scomparendo con la civilizzazione e, anzi, si pensa che la sua frequenza sia attualmente sottostimata per la maggior facilitŕ di occultare il cadavere o di far passare tale delitto per una morte infantile improvvisa. La criminologia clinica distingue in base a criteri cronologici, psicologici, sociali e statistici il neonaticidio dal figlicidio: mentre in quest'ultimo la vittima ha piů di un anno, il neonaticidio č commesso in epoca piů vicina al parto che avviene solitamente senza assistenza, generalmente da madri giovani, immature, disoccupate o studentesse, con sentimenti di ostilitŕ ed estraneitŕ verso il neonato. Entrambi i crimini sono spiegati solo in una minoranza dei casi dalla malattia mentale, poiché possono essere dovuti anche ad eccesso di mezzi disciplinari, a motivi di convenienza o pressione sociale, ideologici, a trascuratezza, a rivalsa nei confronti del partner. Fra le motivazioni patologiche si hanno le forme di psicopatologia puerperale. Vi sono poi dinamiche particolari, e appare chiaro come il primo passo in una prospettiva tesa a prevenire questi reati consista nella conoscenza di tali dinamiche e, in particolare, di tutte quelle situazioni considerate "a rischio".
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Syryjczyk, Jerzy. « Powrót do przestępstwa w ujęciu prawa kanonicznego ». Prawo Kanoniczne 48, no 3-4 (10 décembre 2005) : 151–74. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.3-4.08.

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Résumé :
Larticolo tratta delle questioni riguardanti la recidiva giuridica alla luce e dei Codici di Diritto Canonico del 1917 e del 1983. Le norme di entrambi i Codici che regolano la punibilità dei pregiudicati appartengono ai sistemi molto liberali della punizione del ritorno a delinquere. Laumento facoltativo della pena riguarda propriamente quei rei nei quali si puo scorgere facilmente la pertinacia della cattiva volontà. Laumento della pena pero non puo avvenire automaticamente, condizionato solamente dalla condanna o dalla dichiarazione della pena. Il diritto canonico non conosce la cancellazione della condanna e la prescrizione della recidiva. Per questo motivo la recidiva non si verifica solo per il fatto del ritorno al delitto nel periodo del tempo stabilito dalla legge dopo la condanna (o la cessazione della pena). Tale condizione non è necessaria nel sistema canonico del diritto penale, perché la recidiva avviene quando esiste la pertinacia della cattiva volontà del reo, la quale non è legata strettamente alla scadenza del tempo previsto dalla legge penale. Se la recidiva avviene nelle condizioni stabilite dalla legge, il Codice del 1983 ne prevede alcune determinate conseguenze. Per questo possiamo parlare, in senso giuridico, di recidiva speciale, per distinguerla dalla recidiva generale che consiste in un qualsiasi ritorno a delinquere senza la possibilità di aggravare l’imputabilità penale. Tra gli elementi essenziali della recidiva il diritto canonico annoverava sempre la pertinacia, ossia la persistenza della cattiva volontà. Il fatto del ritorno al delitto definisce l’esistenza del cattivo proposito in forma accresciuta. Se pero il nuovo delitto viene commesso con colpa, la recidiva è esclusa.
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Marra, Gabriele, et Paolo Pascucci. « La sentenza sulla tragedia della Thyssenkrupp tra diritto penale e diritto del lavoro ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 135 (septembre 2012) : 431–52. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2012-135006.

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Grignani, Francesca. « Abuso psicologico all'infanzia : problematiche e intervento in sede penale ». MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no 2 (juin 2010) : 73–85. http://dx.doi.org/10.3280/mal2010-002006.

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Résumé :
Il presente contributo č dedicato al fenomeno del maltrattamento psicologico intrafamiliare sul minore e, in particolare, al suo trattamento in sede penale. Le principali tematiche affrontate riguardano l'esplicitazione delle problematiche che tale tipologia di abuso č destinata ad incontrare nell'ambito del diritto penale, la costruzione di un modello di procedimento in sede penale, quale č stata suggerita da due Pubblici Ministeri e da un Giudice del Tribunale Ordinario di Milano e l'analisi di una sentenza di secondo e di terzo grado relativa ad un reato di tal genere. La conclusione cui si arriva sottolinea come bisognerebbe agire sempre in base all'interesse del minore propendendo, dunque, per una maggiore definizione del fenomeno a livello normativo e per l'uso dello strumento penale, laddove necessario e prevedendo, invece, un percorso di ricostruzione familiare in caso di recuperabilitŕ genitoriale.
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Bartoli, Roberto. « Il diritto penale dell'immigrazione : strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di esclusione e indebolimento dello straniero ? » QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 17–32. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002003.

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Résumé :
1. Quale l'atteggiamento del giurista davanti a un diritto "punitivo" sempre piů illiberale? / 2. Dal diritto "punitivo" dell'annientamento e del nemico al diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 3. I caratteri strutturali del diritto "punitivo" dell'esclusione e dell'indebolimento / 4. Il rapporto tra scienza penalistica e diritto dell'immigrazione e la difficoltŕ ad affrontare i "reali" problemi di garanzia (4.1. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'esclusione / 4.2. I problemi di legittimitŕ costituzionale posti dal diritto "punitivo" dell'indebolimento) / 5. I mezzi di tutela: tra giudici dei diritti e giudice delle leggi.
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Montanari, Elisa. « Il nodo della pericolosità tra psichiatria e diritto in Italia ». RIVISTA SPERIMENTALE DI FRENIATRIA, no 1 (mars 2013) : 79–94. http://dx.doi.org/10.3280/rsf2013-001005.

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Scerbo, Andrea. « Culture e discipline costituzionali in tema di pena : Italia, Stati Uniti e Canada a confronto ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 5 (janvier 2011) : 152–70. http://dx.doi.org/10.3280/qg2010-005011.

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Résumé :
1, Premessa e delimitazione del campo d'indagine / 2. Lo stretto legame fra diritto penale e Costituzioni / 3. Fini e funzioni della pena alla luce della giurisprudenza costituzionale: l'Italia / 4. ... segue: gli Stati Uniti / 5. ... segue: il Canada.
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Rossi, Nello. « Diritto penale dell'economia e tendenze della criminalitŕ degli affari ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 4 (septembre 2012) : 85–100. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-004006.

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Battarino, Giuseppe. « Magistratura e società. Per un'alternativa al diritto penale simbolico ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 6 (mars 2014) : 185–201. http://dx.doi.org/10.3280/qg2013-006017.

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Pepino, Livio. « Le migrazioni, il diritto, il nemico. Considerazioni a margine della legge n. 94/2009 ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 4 (novembre 2009) : 9–20. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-004002.

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1. La legge n. 94 e il contesto normativo2. Il deterioramento dei diritti e delle tutele dei migranti3. Dalla inferiorizzazione dei migranti al "diritto penale del nemico"4. Una valutazione di sistema5. A mo' di conclusione: aspettando i barbari
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Valbonesi, Cecilia. « Scienza e rischio fra prevedibilità dell’evento e predittività della decisione giudiziaria ». Revista Estudios Jurídicos. Segunda Época, no 20 (10 décembre 2020) : 379–423. http://dx.doi.org/10.17561/rej.n20.a16.

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Résumé :
Il lavoro vuole affrontare il rapporto fra prova scientifica, diritto e processo penale, sottolineando come in Italia la mancanza di cultura scientifica dei giudici e, parimenti, la carenza di regole riferite ai criteri di scelta dei periti e dei consulenti tecnici, porti spesso a decisioni giudiziarie molto lontane dal rispetto dell’ortodossia del rimprovero penale. Dopo aver illustrato alcuni casi giurisprudenziali, la riflessione si sofferma sulle possibili soluzioni di questa annosa questione, muovendo dalla disciplina introdotta dalla legge Gelli Bianco e dal DDL sul Testo Unico Amianto.
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Marietti, Susanna. « Il paradosso penitenziario ». PARADIGMI, no 1 (avril 2011) : 187–93. http://dx.doi.org/10.3280/para2011-001012.

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Résumé :
L'articolo denuncia la distanza oggi esistente in Italia fra la prassi penitenziaria e la relativa legislazione. Di qui il paradosso per cui il luogo deputato a punire la devianza dalla legge diventa esso stesso illegale, senza che di ciň nessuno possa essere ritenuto responsabile. Il paradosso penitenziario viene qui interpretato, sullo sfondo del "diritto penale minimo", come un tentativo esemplare compiuto dalla politica di negare la propria subordinazione al diritto, qual č implicata dal modello democratico costituzionale.
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Bassani, Alessandra. « Il diritto mobile nel tempo e nello spazio ». Italian Review of Legal History, no 8 (22 décembre 2022) : 621–36. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/19454.

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Résumé :
Il saggio raccoglie le riflessioni condivise dall’Autrice in occasione del Convegno Dialogo transdisciplinare e identità del giurista organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano nel settembre 2022. L’occasione di dialogo con cultori delle materie di diritto positivo che condividono con i giuristi storici il compito di formazione degli operatori del diritto di domani ha stimolato una riflessione che si è sviluppata ripercorrendo le ricerche svolte in anni recenti, o attualmente in corso, collaborando con colleghi di diverse discipline, giuridiche e storiche, sul notariato, sul diritto penale, sulla giurisdizione amministrativa, sulla repressione attuata in Libia dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
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Basile, Fabio. « Il diritto penale nelle società multiculturali : i reati culturalmente motivati ». Política criminal 6, no 12 (2011) : 339–86. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-33992011000200004.

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Battista, Giuseppe, et Patrizia Famà. « La mitezza nel diritto penale minorile. Percorsi dottrinali e giurisprudenziali ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2015) : 52–63. http://dx.doi.org/10.3280/mg2015-001007.

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Scarpari, Giancarlo. « Obiettivo. 1919-1923 : il processo contro Benito Mussolini per costituzione di banda armata ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (mars 2012) : 103–51. http://dx.doi.org/10.3280/qg2012-001007.

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Résumé :
I. I magistrati di Milano e il fascismo delle originiII. Nitti, Albertini e i giudici di fronte all'arresto di MussoliniIII. Crescita dello squadrismo e derubricazione del reatoIV. Il diritto penale del nemico e quello per l'amicoV. Non tutte le bande armate sono eguali: la resa dello StatoVI. La cultura giuridica del tempo: «Finalmente!»
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Porciello, Andrea. « Patrick Devlin e il populismo penale contemporaneo ». Anales de la Cátedra Francisco Suárez 56 (10 janvier 2022) : 395–92. http://dx.doi.org/10.30827/acfs.v56i.21696.

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Résumé :
Nell’articolo l’Autore s’interroga sulla complessa questione della funzione e del significato che il diritto penale deve assumere all’interno dei sistemi costituzionali, chiedendosi, innanzitutto, se sia compito delle sue norme imporre la morale dominante nel gruppo sociale oppure se esse debbano mantenere un netto distacco rispetto a quella morale e agli umori della maggioranza sociale. A tal fine vengono analizzati due importanti dibattiti filosofici, quello ottocentesco tra John Stuart Mill e James Fitzjames Stephens e quello della metà del Novecento tra Patrick Devlin e H.L.A. Hart. Ciò consentirà di mettere in evidenza un chiaro legame tra il moralismo giuridico sostenuto in epoche diverse dai conservatori Stephens e Devlin ed il populismo penale dei nostri giorni, tentando, al contempo, di mettere in evidenza alcune specifiche peculiarità di quest’ultimo rispetto ai populismi del passato.
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Suriano, Ramón, et Gerardo Pisarello. « Entrevista a Luigi Ferrajoli ». Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho, no 9 (28 octobre 2021) : 187–92. http://dx.doi.org/10.5347/isonomia.v0i9.604.

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Résumé :
Luigi Ferrajoli nació en Florencia en 1940. Ha ejercido como juez entre 1967 y 1975, vinculado el grupo conocido como Magistratura Democrática. Desde 1970 es profesor de Filosofía del Derecho y de Teoría General del Derecho en la Universidad de Camerino. Es autor de una Teoría assiomatizzata del diritto (Milán, 1970) y del libro Democrazia autoritaria . capitalismo maturo, en colaboración con Danilo Zolo (Milán, 1978). En 1989 publicó Diritto. Ragione. Teoría del garan-tismo penale (editada en español por Trotta, Madrid, 1995), considerada uno de los mejores manuales contemporáneos de Derecho penal y Filosofía del Derecho. Entre sus últimas producciones se encuentra La sovranità nel mondo moderno (Roma, 1997).
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Mazzacuva, Francesco. « <i>Sham</i> ; trust e diritto penale ». Trusts, no 3 (1 juin 2022) : 449–55. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.111.

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Belloli, Paola Giulia. « Colpevolezza senza colpa (schuldlose schuld) psicoanalisi, diritto penale, biologia del cervello ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (avril 2014) : 7–27. http://dx.doi.org/10.3280/sd2013-003001.

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Sotis, Carlo. « Il diritto penale tra scienza della sofferenza e sofferenze della scienza ». Archivio penale, no 1 (2019) : 65. http://dx.doi.org/10.12871/97888331805025.

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De Castro, Alexander, et Francesco Macri. « IL PROBLEMA DEI DELITTI DI BAGATELLA NELL’EMERGENZA DELLO STATO COSTITUZIONALE : BREVE ANALISI DELL’EVOLUZIONE DEL SUO TRATTAMENTO TECNICO-DOGMATICO IN BRASILE E IN ITALIA ». Revista Direitos Sociais e Políticas Públicas (UNIFAFIBE) 6, no 2 (19 décembre 2018) : 538. http://dx.doi.org/10.25245/rdspp.v6i2.486.

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Riassunto: Il principio di offensività in quanto fondamento del diritto penale odierno si affermò in maniera definitiva negli ultimi decenni con l’emergenza dello Stato costituzionale nel secondo dopo guerra. I penalisti sono pressoché unanimi nel riconoscere la sua piena validità perfino quando manca un esplicito fondamento costituzionale o legale. La discussione sulla necessaria offensività della condotta e sul carattere sussidiario della tutela penale fece subito emergere il problema dei delitti bagatellari, cioè quelli caratterizzati da un livello minimo di lesione / pericolo di lesione al bene giuridico. Nel presente saggio, analizzeremo due percorsi di discussione che hanno provato a dare una soluzione tecnico-dogmatica al problema de quo, ovvero:1) quello brasiliano e il cosiddetto principio dell’insignificanza; 2) quello italiano ed il principio della tenuità del fatto.
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Cataldi, Giuseppe, et Gianluca Serra. « Ordinamento italiano e corpi di spedizione all'estero, fra diritto umanitario, diritto penale e tutela dei diritti umani ». DIRITTI UMANI E DIRITTO INTERNAZIONALE, no 1 (avril 2010) : 141–58. http://dx.doi.org/10.3280/dudi2010-001008.

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