Articles de revues sur le sujet « Protezione delle libertà »

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Gambino, Silvio. « I diritti fondamentali fra ‘Carta dei diritti UE' e "costituzionalismo multilivello" ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (août 2020) : 47–85. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2020-001003.

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Résumé :
L'articolo esamina la protezione dei diritti fondamentali nella prospettiva del processo di in-tegrazione europea e delle sue relazioni con l'ordine costituzionale interno nel quadro del costituzionalismo multilivello. In tale contesto, recenti nuovi indirizzi della giurisprudenza costituzionale sottolineano come il giudice nazionale ordinario sia chiamato a occupare un ruolo di crescente importanza nei rapporti con il Giudice costituzionale e nel dialogo con il Giudice dell'Unione (CGUE). Tali indirizzi restituiscono una nuova centralità alla ‘dottrina dei controlimiti' rispetto alla dottrina della CGUE sul primato del diritto dell'Unione con riguardo alle disposizioni costituzionali in tema di principi e di diritti fondamentali. In tale prospettiva, il testo esamina sia il tema dei rapporti fra libertà fondamentali economiche e processo di integrazione europea sia solleva interrogativi sul livello di protezione giurisdi-zionale di tali libertà fondamentali fra costituzioni nazionali e diritto primario dell'Unione.
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Severoni, Cecilia. « La sicurezza dell'aviazione civile e i limiti alla libertà di circolazione : riflessioni a seguito della pandemia da COVID-19 ». RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL TURISMO, no 30 (septembre 2020) : 148–84. http://dx.doi.org/10.3280/dt2020-030011.

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Résumé :
Il quadro normativo attuale in tema di sicurezza dell'aviazione civile è stato modificato in modo sostanziale dopo l'attacco alle torri gemelle e dispone un insieme di norme puntuali e dettagliate. Occorre tuttavia trovare un compromesso ragionevole tra l'obiettivo indicato della prevenzione, indagine, accertamento e repressione degli atti di terrorismo ed altri reati gravi e quello della protezione della libertà di circolazione e dei dati personali nel rispetto della vita privata degli interessati. In questa ottica la compressione del diritto alla protezione dei dati personali deve rispondere a regole chiare e deve essere strettamente proporzionale all'obiettivo da conseguire. Analoghe riflessioni possono oggi essere ripetute in merito ad una più recente applicazione del principio contenuto nell'art. 16, primo comma, Cost. in tema di libertà di circolazione. Non sfugge, infatti, all'interprete l'analogia tra le restrizioni alla libertà di circolazione ed il diritto di muoversi liberamente derivante dalla normativa in materia di sicurezza dell'aviazione civile, e la più recente vicenda legata alla pandemia da Coronavirus che ha imposto una limitazione alla libertà di circolazione delle persone: si tratta nei due casi di un compromesso dettato da «motivi di sanità e sicurezza», circostanze accomunate dal legislatore costituzionale tra le ipotesi per le quali è possibile prevedere per legge una limitazione alla piena esplicazione dei diritti sopra ricordati.
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Webster, Ted. « Prefazione ». Epidemiologia e psichiatria sociale. Monograph Supplement 11, S4 (mars 2002) : 17–19. http://dx.doi.org/10.1017/s1827433100000472.

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Résumé :
L'esame generale sulla salute mentale delle popolazioni indigene effettuato dal dr. Alex Cohen si inserisce a pieno titolo tra gli sforzi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel promuovere la salute mentale, prevenire i principali disturbi mentali e neurologici, assicurare l'offerta di cure appropriate particolarmente ai soggetti più vulnerabili e bisognosi di servizi sanitari.Presentando questo lavoro in un contesto più ampio può essere utile richiamare uno dei principi costitutivi dell'OMS, che “il godimento del più elevato standard di salute raggiungibile è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano senza distinzione di razza, religione, fede politica, condizione economica o sociale”. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la salute come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità”.Inoltre questo resoconto giunge a noi nel punto centrale dello svolgimento del programma International Decade of the World's Indigenuos People. Tale programma è patrocinato dall'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite e dal Gruppo di Lavoro sulle Popolazioni Indigene (Working Group on Indigenous Populations-WGIP) che riferiscono i risultati raggiunti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite attraverso la ECOSOC, la Commissione sui Diritti Umani e la sub-Commissione sulla Prevenzione della Discriminazione e Protezione dei Minori. Al WGIP è assegnato il compito di analizzare gli sviluppi riguardanti le attività di promozione e protezione dei diritti umani e fondamentalmente la libertà delle popolazioni indigene, ponendo particolare attenzione all'evoluzione degli standard relativi ai diritti di queste popolazioni. Al WGIP è stata richiesta la stesura della Dichiarazione sui diritti delle Popolazioni Indigene del mondo che al momento è in discussione e la cui conclusione è attesa nel corso del programma decennale.
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Sgreccia, Elio. « Quando la fede si confronta con la legge nell’ambito delle biotecnologie umane ». Medicina e Morale 51, no 3 (30 juin 2002) : 407–27. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2002.691.

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Résumé :
L’articolo analizza il rapporto tra istanze religiose e la legge civile, tenendo presente i possibili interventi della legge nel campo della genetica e della procreazione. Dopo aver argomentato che il dialogo tra fedi religiose e regimi democratici stia diventando sempre più urgente per evitare sia i fondamentalismi religiosi sia presunte neutralità morali delle democrazie liberali, l’autore afferma che il fatto religioso cristiano-cattolico ponga tre esigenze fondamentali per un corretto rapporto tra fede e legge: l’esigenza antropologica, cioè di una concezione dell’uomo esigitiva del rispetto della dignità di ogni persona umana; l’esigenza epistemologica, per cui la fede non deve opporsi alla ricerca scientifica e razionale, ma deve indicare il senso della ricerca stessa, nel quadro dei fini dell’uomo; il principio dell’accettazione del sistema democratico nel quale deve essere garantito per ogni uomo il diritto alla libertà-responsabilità in un clima di dialogo e persuasione. Infine, l’articolo si sofferma sugli orientamenti di carattere normativogiuridico sulla genetica e sulla procreazione artificiale che una visione centrata sulla dignità della persona umana richiede: 1. la protezione di individuo umano, cioè la tutela del diritto alla vita di ogni essere umano innocente; 2. il Principio di non discriminazione; 3. il divieto di ogni intervento genetico non terapeutico alterativo; 4. il divieto di brevettazione del genoma umano; 5. la promozione della ricerca in tema di terapia genetica; 6. la protezione degli individui che operano e sperimentano nei laboratori di biotecnologie sul DNA.
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Cau, Anna. « Pubblico Ministero Minorile ed emergenza sanitaria Covid-19 ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (juin 2021) : 111–19. http://dx.doi.org/10.3280/mg2020-004011.

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Résumé :
Lo stato di emergenza sanitaria ha creato condizioni di vita inadeguate per il corretto sviluppo delle persone minori di età. Alle famiglie, per arginare i danni provocati dalla compressione dei diritti di libertà, dell'istruzione nella scuola, sono richieste competenze e risorse decisamente superiori rispetto al passato. Il dovere di protezione dello Stato a garanzia del diritto del minore al proprio sviluppo armonico, riconosciuto dalla costituzione e dalla convenzione per i diritti del fanciullo, richiede un impegno rafforzato delle pubbliche istituzioni. Al diritto alla crescita - specificità che connota la popolazione dei bambini e degli adolescenti - non è stata riservata la dovuta attenzione. Hanno ricevuto una considerazione marginale i servizi per l'infanzia e l'adolescenza. Hanno del pari ricevuto una considerazione marginale gli uffici giudiziari minorili. Le procure presso i tribunali per i minorenni gestiscono l'emergenza continuando a fare affidamento su un'organizzazione propria, creata in assenza di risorse specificamente dedicate.
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Mancini, Elena. « Diritto alla salute, equità e governance delle malattie neglette e della povertà / Right to health, equity and governance of neglected diseases and poverty ». Medicina e Morale 65, no 4 (6 octobre 2016) : 477–93. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2016.444.

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Résumé :
L’articolo esamina la salute quale diritto umano fondamentale nelle principali Carte internazionali. Sarà in particolare ricostruito il percorso storico-concettuale che ha portato al riconoscimento della natura complessa e inclusiva del diritto alla salute. Il fallimento delle politiche sanitarie mirate a sconfiggere singole malattie - come avvenuto nel caso della malaria - ha imposto una maggiore attenzione verso i determinanti sociali della salute, dando origine ad un processo che ha portato a concepire la salute quale problema di equità internazionale la cui soluzione richiede la realizzazione di condizioni sociali, economiche e ambientali e la promozione di libertà umane fondamentali. Il diritto a godere del più alto livello di salute ricomprende oltre al diritto all’accesso a cure mediche e a farmaci di qualità, anche la disponibilità di misure igieniche, di corrette informazioni sanitarie e la protezione di libertà fondamentali quali la libertà dall’esclusione sociale e il possesso di titoli per l’accesso concreto alle cure essenziali primarie. Viene proposta una interpretazione dei diversi modelli di giustizia sanitaria elaborati per l’individuazione delle priorità nella utilizzazione delle risorse sanitarie, nella pianificazione degli interventi anche a livello internazionale e per la valutazione dei risultati da questi conseguiti in termini di equità e di protezione dei diritti umani. Sono esaminati gli indicatori e i parametri utilizzati per monitorare la progressiva realizzazione del diritto alla salute e l’efficacia degli interventi internazionali nel promuovere l’accesso universale alle cure con particolare attenzione alle strategie di contrasto delle malattie neglette e della povertà. In particolare viene illustrato il modello delle libertà sostanziali quali “capacitazioni” teorizzato da Amartya Sen e sviluppato da Martha Nussbaum nelle sue possibili applicazioni nell’ambito dell’accesso universale alle cure e delle possibili linee di azione della solidarietà internazionale.----------The aim of this article is to study health as a fundamental right in the main International Charters. We want to underline the historical and conceptual way that led to the recognition of the complex and inclusive nature of right to health. The failure of some sanitary policies supposed to defeat some illnesses – as it happened for malaria fever – obliged to give a better attention towards the social and economic determinants of health and consider the process that led to a new meaning of health: health as a problem of international equity. To realize this goal, is necessary, first of all, to understand social, economic and environmental conditions and to promote fundamental human freedoms. The right to enjoy a good level of health means not only to have the right to access to medical treatments or to high qualities medicines, but also to have a high level of sanitary measures and a correct sanitary information and to enjoy the right of freedom in order to avoid social exclusion and to obtain the access to primaries health treatment. In this article there is a proposal to help a better interpretation of the different models of justice in health care which are supposed to define equity in allocating main resources that are necessary to the international planning of the interventions. The results reached by international health policies are evaluated with regard to equity and protection of human rights. This proposal analyses the indicators and the parameters used to realize and control the progressive realization of the right to health and the impact of the international interventions used in order to promote a universal access to treatments; in particular it examines the strategies used against the neglected tropical diseases. In details it explains the model of substantial freedoms as capabilities, as it has been theorized by Amartya Sen and developed by Martha Nussbaum, used in their possible applications with regards to universal access to treatments and also to feasible international solidarity actions.
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Sartea, Claudio. « Bioetica giudiziaria in Italia : note critiche su una sentenza recente in tema di protezione della vita prenatale ». Ius Humani. Law Journal 4 (6 mars 2014) : 49–76. http://dx.doi.org/10.31207/ih.v4i0.49.

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Résumé :
Prendendo spunto da una sentenza della Corte di Cassazione italiana dell’autunno del 2012, di cui presenta sinteticamente gli essenziali riferimenti di fatto e di diritto, l’articolo propone alcune riflessioni sul tema, sempre molto discusso, della soggettività giuridica del concepito. Esse spingono il ragionamento verso il discorso più ampio e generale che riguarda la fondazione dei diritti soggettivi, oscillante tra prospettive libertarie (volontaristiche e soggettivistiche) e prospettive dignitarie (obiettivistiche e condizionate dal principio di precauzione). Ne dipende anche la concezione del ruolo del biodiritto nelle società tecnologicamente avanzate. Dopo l’iniziale esposizione del caso e dei principali punti di diritto della decisione (primo capitolo), l’articolo approfondisce sul piano giuridico e giusfilosofico la questione cruciale della soggettività giuridica del non nato, in particolare giustificando l’equazione che identifica essere umano e persona (secondo capitolo). Successivamente, il terzo capitolo offre una riflessione sull’alternativa tra dignità e libertà per la fondazione dei diritti soggettivi, prendendo posizione a favore di una prospettiva dignitaria, più adatta a garantire le giuste esigenze di protezione dei soggetti deboli e quindi a salvaguardare davvero l’uguaglianza. L’ultimo capitolo prima delle conclusioni collega la discussione bioetica e giusfilosofica ai profili biogiuridici e sociali del compito del giurista nelle società contemporanee.
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Viglianisi Ferraro, Angelo. « L’art. 1 del Primo Protocollo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e la sua “turbolenta” applicazione in Italia ». Revista Justiça do Direito 34, no 1 (30 avril 2020) : 106–30. http://dx.doi.org/10.5335/rjd.v34i1.11067.

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Résumé :
L’articolo si concentra sulla tutela in Italia del diritto di proprietà, sancito nell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e reso effettivo dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (che ha il potere di ritenere gli Stati responsabili di un mancato rispetto dei diritti contenuti nella Convenzione). L’Italia è stata più volte condannata dalla Corte di Strasburgo per le continue violazioni dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione europea. Al fine di garantire una reale efficacia del sistema CEDU, è necessario rafforzare e rendere effettiva a livello nazionale l’applicazione dei diritti proclamati nella Convenzione.
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Giors, Barbara. « Il rapporto dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla protezione dei diritti umani dei minori privati della libertà ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (mars 2013) : 281–303. http://dx.doi.org/10.3280/mg2013-001029.

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Erlebach, Grzegorz. « Ochrona wolności nupturientów w kanonicznym porządku prawnym : zarys problematyki ». Prawo Kanoniczne 52, no 3-4 (10 décembre 2009) : 195–214. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2009.52.3-4.09.

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Résumé :
In primo luogo viene preso in considerazione il principio della libertà dei nubendi. L’Autore prende lo spunto dal can. 219, ma prima di affrontare gli aspetti propriamente giuridici, si sofferma su alcuni elementi dell’accezione antropologica e teologica della libertà nel contesto del consenso matrimoniale. L’ultimo aspetto permette di superare una visione meramente soggettivistica, per quanto riguarda i nubendi, e, d’altro canto, offre una chiave di lettura dello sforzo effettuato lungo i secoli da parte del Magistero della Chiesa nella difesa e nella regolamentazione dello ius connubii. Ne segue la pastorale ordinaria volta all’educazione per un retto esercizio della libertà positivamente intesa dei contraenti. Tornando sugli aspetti prettamente giuridici del principio affermato nel can. 219, l’Autore fa presente la differenza fra i confini del contenuto normativo (volto contro le varie forme di costrizione) e una più ampia ratio legis (protezione della libertà). Passando alla protezione giuridica della libertà, l’Autore esamina le principali figure di nullità del consenso, dovute alla limitazione della libertà in uno dei contraenti: costrizione, mancanza della libertà interna e raggiro. Nella materia della costrizione l’Autore distingue nettamente le figure della violenza (di cui nel can. 125, § 1) e della vis vel metus di cui nel can. 1103 (cf. can. 125, § 2). Maggiore attenzione è stata posta all’evoluzione della disciplina dal Codice Pio-Benedettino e alla sua applicazione giurisprudenziale. Un punto discusso costituisce l’origine della norma. L’Autore si sbilancia in favore del principio dell’operatività della norma ex natura rei (cioè della nullità qualora manchi nel concreto la libertà necessaria, matrimonio proportionata), quindi sostiene l’applicabilità del can. 1103, entro tali limiti, nei confronti dei matrimoni degli acattolici. La mancanza della libertà interna è presa in considerazione nel contesto dell’incapacità consensuale, in particolare della mancanza della discrezione di giudizio. Viene accennata qui la questione dell’autonomia, o meno, del capo di nullità ob defectum libertatis internae (l’Autore condivide, implicitamente, la dominante posizione giurisprudenziale, contraria a tale autonomia). Per quanto riguarda la decezione dolosa, la tutela della libertà dei nubendi è considerata come principale ratio del can. 1098. Viene brevemente delineata la specificità di questo tipo di errore qualificato. Soffermandosi sui limiti dell’applicabilità del can. 1098, l’Autore sostiene che seppure la ratio legis del can. 1098 affonda le radici nel diritto naturale, tuttavia la ratio nullitatis è riconducibile alla volontà del Legislatore. Di conseguenza, il can. 1098 è da ritenere di diritto meramente positivo e, in quanto tale, non è applicabile retroattivamente, né può essere fatto valere nel caso dei matrimoni celebrati al di fuori dell’ordinamento giuridico canonico indipendentemente dalla loro data. Invece nel caso di un errore sostanziale causato dal dolo, la nullità è operante indipendentemente dalla decezione dolosa, quindi andrebbe rilevata a livello processuale sotto il capo di quel particolare errore sostanziale. La promozione della libertà responsabile avviene soprattutto sullo sfondo dell’accezione teologica della libertà con la quale si coniuga l’accezione antropologica, soprattutto quella della “libertà per” che postula l’autodeterminazione nel consenso matrimoniale. L’incapacità o l’impossibilità di una tale autodeterminazione viene riconosciuta dal Legislatore proteggendo indirettamente la libertà consensuale nei cann. 1095, n. 2, e 1103; mentre la libertà dei nubendi è ulteriormente protetta contro il raggiro nei limiti stabiliti nel can. 1098.
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Moccia, Luigi. « Cittadinanza europea e spazio di libertŕ, sicurezza e giustizia ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (décembre 2010) : 115–34. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001006.

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Résumé :
L'obiettivo dell'Unione di offrire ai suoi cittadini uno spazio di libertŕ, sicurezza e giustizia senza frontiere interne fa della cittadinanza europea, al di lŕ del suo valore ideale e simbolico, il terreno operativo su cui fondare un'Europa unita come unione di popoli e quindi di cittadini. In questa cornice di riferimento vengono segnalati i principali contenuti normativi, insieme con le strategie e prioritŕ politiche poste con i programmi pluriennali, da quello di Tampere a quello, per ultimo, di Stoccolma, in merito alla costruzione di tale spazio, quale spazio di coesione e integrazione tra popolazioni dei paesi membri (ma anche di protezione nei riguardi di stranieri, migranti e richiedenti asilo, provenienti da paesi terzi), cioč quale spazio comune di cittadinanza dell'Unione avente rilievo autonomo che, come tale, si aggiunge a quella nazionale.
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Sztychmiler, Ryszard. « Znaczenie osobowości kandydata do małżeństwa w świetle obowiązującego prawa kanonicznego ». Prawo Kanoniczne 40, no 1-2 (5 juin 1997) : 201–17. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.1-2.09.

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Résumé :
Persona e personalita hanno nel diritto romano e nel diritto canonico i significati diversi. La Chiesa riconosce la personalita naturale di ogni uomo dalla sua concezione, ma personalita giuridica assegna dal battesimo. Nel diritto canonico possiamo distinguere la personalita naturale, canonica e richiesta. Mi sembra, che la Chiesa potrebbe assegnare il piu grosso significato della personalita Christiana. Gran valore della formazione della personalita matura nella Chiesa dimostrano le norme sulla educazione Christiana. La Chiesa richiede la maturità dalle persone, che prendono importanti decisioni oppure ufficii; protegge sopratutto ogni persona e la sua personalita. Nello diritto canonico matrimoniale si trovano le normae, che danno molta importanza della personalita del uomo. Esse si trovano non soltanto nel Codice di diritto canonico, ma anche nelle diverse norme dello stesso diritto canonico. E cosi il Legislatore ecclesiastico vuole l’adequata praparazione al matrimonio. Nello stesso tempo si preferisce i matrimonii di due persone cattoliche, invece altre esigenze si pone per i findanzati, dei quali soltanto uno appartiene alla Chiesa cattolica. Il significato della personalita del candidato al matrimonio si rivela tra l’altro nel stabilire gli impedimenti matrimoniali tali come: mancanza dell’età, impotenza sessuale e diversa religione. Nel capitolo sul consenso matrimoniale il Legislatore del Codice mette alcune esigenze, le quali prendono in considerezione la validita del matrimonio dai certi segni della personalita e atteggiamenti dei candidati al matrimonio. In alcuni canoni mette tali esigenze le quali possono essere compiute dalle persone mature nel senso psicologico: cioe sufficiente scienza, sufficiente uso di ragione, giudizio critico e la capadtà da adempire i obbligazioni matrimoniali essenziali. Soltanto gravi disturbi e mancanze fanno il matrimonio invalido. Se ci sono infatti tali casi, si puo nel corso del processo giudiziario andare a dichiarare il matrimonio invalido. Pero le prove dei disturbi della personalità о altri fatti negativi in questo ambito e molto defficile da dimostrare, ma possibile, sopratutto quando i disturbi e le mancanze sono gravi. Riassumendo il mio discorso sul tema dei significato della personalità nel diritto canonico matrimoniale si puo affermare che i gravi о esattamente definiti i disturbi della personalità о negativo orientamento al matrimonio, in generale fanno il matrimonio invalido. II Legislatore eclesiastico prottegge in tali situazioni la liberta della persona, la quale ha incontrato la persona toccata dai tali disturbi e negativo orientamento della volontà. Se i disturbi о mancanze non sono gravi, il Legislatore non entra con la norma di protezione, la quale darebbe per loro la liberta.
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Pinciara, Barbara. « Risvolti etici in psichiatria ». CHILD DEVELOPMENT & ; DISABILITIES - SAGGI, no 1 (janvier 2011) : 33–42. http://dx.doi.org/10.3280/cdd2010-001004.

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Da sempre la Medicina sente il bisogno di darsi delle regole e dei codici di comportamento a protezione del paziente. Ciň richiede ad ogni operatore di mettersi in gioco con autenticitŕ, apertura e costanza nel tempo: compito non facile, come testimonia il fatto che spesso la comunicazione con il paziente affetto da malattia psichica č carente o assente. Le maggiori difficoltŕ in questo senso si manifestano nelle "zone grigie" del rapporto medico-paziente: ad esempio nelle situazioni di criminalitŕ connesse alla patologia psichiatrica, nelle quali la tutela del paziente č spesso in contrasto con la necessitŕ di attuare misure protettive a livello sociale. Il medico che lavora con pazienti psichiatrici si trova spesso a dover prendere decisioni che condizionano la sua libertŕ: pensiamo ad esempio ai casi a rischio di suicidio, alla prescrizione di farmaci in grado di influenzare la qualitŕ di vita in senso medico e sociale (come gli antipsicotici), all'allontanamento da famiglie maltrattanti. Anche eventi quali l'innamoramento e la sessualitŕ tra medico e paziente pongono in primo piano la questione del rapporto personale che si instaura all'interno di questa diade tanto complessa. Per far fronte a queste difficoltŕ č necessario promuovere la comunicazione e l'alleanza terapeutica, fondate sul rispetto e sulla fiducia tra i terapeuti e con il paziente. Questo richiede all'operatore sanitario non solo di agire in modo etico, ma di "essere etico" come persona.
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De La Hera, Alberto. « FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, La protezione internazionale della libertà religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 vol. de 292 págs., A. Giuffrè Editore, Milano, 1967 ». Ius Canonicum 8, no 16 (13 avril 2018) : 616–22. http://dx.doi.org/10.15581/016.8.22674.

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Iadecola, Gianfranco. « Rifiuto delle cure e diritto di morire ». Medicina e Morale 56, no 1 (28 février 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.331.

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Résumé :
Lo scritto intende sottolineare la difficile problematicità, dal punto di vista legale, del tema del rifiuto di cure salvavita da parte del paziente e del rilievo che una tale volontà (sempre che libera e cosciente) ha per il medico. In tale prospettiva, si dà conto di come, nella questione, interferiscano (ed entrino in contrasto) due interessi fondamentali, entrambi protetti dall’ordinamento, ossia quello della libertà morale della persona e quello della vita, osservandosi come siffatta situazione conflittuale si tragga proprio (anche) dal recente provvedimento giudiziale sulla vicenda “Welby”. Il tribunale di Roma, infatti, dopo aver ampiamente evidenziato la univoca protezione garantita dall’ordinamento giuridico alla libertà di autodeterminazione del malato, non può non registrare la indiscutibile ed assoluta tutela assicurata al bene della vita, in sostanza individuando in essa l’adempimento al riconoscimento della vincolatività, per il medico, di una volontà di cessazione delle cure idonee al mantenimento in vita, espressa dal paziente. Si osserva come, nella prima (reale) disamina specifica del problema (dei limiti di rilevanza della volontà del malato rispetto alla posizione di garanzia del medico) da parte di un giudice nazionale, venga condivisa – di contro alle opinioni dominanti nel dibattito dottrinale – la posizione secondo cui la indisponibilità del bene fondamentale della vita si ponga, anche allo stato normativo attuale, come limite al riconoscimento – del rifiuto consapevole di cure mediche salvavita – quale situazione giuridica soggettiva tutelata, sempre e comunque, dall’ordinamento. ---------- The writing intends to underline the difficult problematic nature, under the legal point of view, of life support care refusal matter by the patient and of the relief that such a will (provided that be free and conscious) has for the physician. In such perspective, it gives an account of how, in the matter, interfere (and enter contrast) two fundamental interests, both protected by the order, i.e. that of person’s moral freedom and that of life and it explains as such conflictual situation concerns really (also) about the recent judicial provision on the “Welby” case. The court of Rome, in fact, later have widely highlighted the univocal protection ensured by the legal system to the patient self-determination freedom, has to take into account the indisputable and absolute tutelage assured to the good life, basically identifying the fulfilment to the recognition of bond, for the physician, of a will of cessation of the cares suitable to the maintenance in life, expressed by the patient. One observes as, in the first (real) close examination of the problem (of the limits of importance of the will of the patient compared to the guarantee position of the doctor) by a national judge, is shared - against to the opinions ruling in the doctrinal debate, the position according to which the unavailability of the fundamental life good places, also according to the current normative state, as limit to the recognition - of the refusal aware of sustaining-life treatments - as subjective juridical situation protected, always and anyway, by the order.
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« Diritto italiano. Asilo ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 129–41. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001010.

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Résumé :
1. Tribunale di Trieste 11.12.2009 n. 540 - cittadina camerunense richiedente la protezione internazionale per timore di mutilazioni genitali e per matrimonio forzato - conferma del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria - accoglimento della richiesta di permesso umanitario - sufficienza della prova indiziaria delle dedotte lesioni ai beni fondamentali della integritŕ fisica e sessuale e della libertŕ di matrimonio.2. Tribunale amministrativo regionale Lazio 4.11.2010 n. 33176 - richiedente asilo - provvedimento di trasferimento in Grecia quale Stato membro di ingresso - violazione delle raccomandazioni internazionali in merito alla carenza di tutela esistente in Grecia - carenza di motivazione in ordine alla individuazione del Paese terzo sicuro.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Tribunale di Trieste 17.12.2009 n. 561 - cittadina ivoriana richiedente la protezione internazionale per timore di mutilazioni genitali - legislazione in Costa di Avorio contraria alle mutilazioni - conferma del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato - poteri istruttori del giudice limitati all'accertamento dell'ordinamento giuridico e della situazione politica del Paese di origine.4. Tribunale di Torino 5.11.2010 n. 426 - cittadina extracomunitaria - libera scelta dell'orientamento sessuale - diritto umano fondamentale - impugnazione del diniego del riconoscimento della protezione internazionale - accertamento di merito del giudice ordinario - sufficienza della prova indiziaria.
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« Diritto italiano. Asilo ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (septembre 2011) : 128–36. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-002009.

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Résumé :
1. Corte di cassazione 24.3.2011 n. 6879 - cittadino del Burkina Faso richiedente la protezione internazionale - rigetto delle plurime censure di rito e di merito proposte nel ricorso per Cassazione - disamina delle tipologie di protezione internazionale anche diverse da quelle previste dalle direttive comunitarie 2. Corte appello di Milano 3.2.2011 n. 4 - cittadino nigeriano - richiedente la protezione sussidiaria o il diritto di asilo - valutazione della prova alla stregua dei criteri indicati dalla direttiva 2004/83/CE nella interpretazione di Cassazione n. 27310/08.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA3. Corte appello di Roma 7.3.2011 n. 963 - cittadino ivoriano richiedente status di rifugiato - protezione sussidiaria o diritto di asilo - poteri istruttori del giudice quale espressione del dovere di cooperazione legislativamente stabilito 4. Tribunale di Trieste 11.11.2009 n. 505 - cittadino tunisino richiedente lo status di rifugiato - illiceitŕ della condotta del Ministero - Dipartimento di pubblica sicurezza per il rimpatrio disposto in pendenza del termine per la presentazione del gravame - sussistenza della lesione del diritto del richiedente di essere sentito dal giudice - sussistenza del diritto alla protezione internazionale in presenza di atti di repressione di condotte dirette a rivendicare la libertŕ e condizioni di lavoro piů dignitose
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Eijk, Willem J. « L’estensione del quinto comandamento nel pensiero morale di Giovanni Paolo II ». Medicina e Morale 56, no 5 (30 octobre 2007). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2007.304.

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Giovanni Paolo II dedica molta attenzione nelle sue allocuzioni e nei suoi scritti all’estensione del “non uccidere,” perché questo comandamento ordina il rispetto alla vita, un bene fondamentale, trasgredito nel secolo scorso in modo orrendo. L’estensione del quinto comandamento è stata messa sotto pressione da vari fattori: l’esegesi storica-critica, le conseguenze socio-politiche degli ideali dominanti della democrazia, la preferenza per il valore della libertà individuale rispetto a quello della vita e alcune correnti attuali nell’etica e nella teologia morale. Il pontefice, riferendosi alla Sacra Scrittura, alla Tradizione della Chiesa e al magistero della Chiesa, pone l’accento sul fatto che la vita umana è un bene fondamentale o intrinseco e indica in quale modo si deve rispettarla, curarla e proteggerla nelle circostanze concrete, spiegando l’estensione del “non uccidere.” Giovanni Paolo II pone nella parte negativa del contenuto del quinto comandamento, fondata sul fatto che la signoria assoluta della vita spetta a Dio le proibizioni dell’uccisione diretta di un essere umano innocente, dell’aborto procurato diretto e dell’eutanasia, sia nella forma del suicidio assistito che in quella dell’omicidio. Considera queste proibizioni come norme assolute o universali. Inoltre pone attenzione ad alcuni casi in cui l’abbreviazione della vita umana si configura come un effetto indiretto o collaterale, che rientrano in una proibizione generale che ammette delle eccezioni. Il quinto comandamento, benché formulato in modo negativo, ha anche un contenuto positivo, con cui siamo chiamati a confrontarci nella vita quotidiana più frequentemente rispetto a quello negativo. Il contenuto positivo del quinto comandamento, che trova il suo fondamento nel fatto che l’uomo ha una signoria ministeriale della vita, concerne i compiti seguenti: il curare la vita mediante mezzi proporzionati, la difesa della vita mediante la legittima (auto)difesa (nel cui orizzonte si colloca pure la questione della pena di morte), la protezione legale della vita umana e l’annunziare il Vangelo della Vita. ---------- John Paul II spends much attention in his allocutions and writings to the extension of the commandment “you shall non kill”, because it arranges the respect for life, a fundamental good, and has been violated in a terrible way during the last century. The extension of the fifth commandment is put under pressure by various diverse factors: historical-critical exegesis, the social and political consequences of the dominant ideals of democracy, preferring the respect for individual freedom to that for life and some actual currents in ethics and moral theology. The pope, referring to Holy Scripture, Tradition of the Church and magisterial teaching, emphasizes that human life is a fundamental or intrinsic good, and indicates in which way one should take care of life and respect and promote it under concrete circumstances, explaining the extension of the commandment “you shall not kill”. John Paul II enumerates under the negative part of the contents of the fifth commandment, based on the fact that the absolute lordship of human life belongs to God: the prohibitions of the direct killing of an innocent human being, direct procured abortion and euthanasia, either in the form of assisted suicide or that of homicide. He considers these prohibitions as absolute or universal norms. Moreover, he spends attention to some cases in which the abbreviation of life is an indirect or collateral effect, falling under a general prohibition which admits of exceptions. The fifth commandment, though negatively formulated, also has a positive contents with which we are much more frequently confronted in every day’s life than with the negative one. The positive contents of the fifth commandment, which finds its base in the fact that man has a ministerial lordship with regard to life, concerns the following duties: taking care of life by applying proportionate means, defending life by means of legitimate (self) defense (in which context the question of capital punishment also has a place), the legal protection of life and announcing the Gospel of Life.
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