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Bilancia, Francesco. « Profili evolutivi dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ». Revista do Direito, no 43 (19 mai 2014) : 03–24. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v0i43.5661.

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Résumé :
Questo breve scritto intende fornire un quadro d’insieme dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale italiana con riferimento all’uso degli accordi internazionali di protezione dei diritti umani, che opera attraverso un “processo di grandiose proporzioni, il quale investe il futuro stesso dello Stato: non di questo o quello Stato, ma – se così può dirsi – della forma-Stato”. Questo processo, destinato a svolgersi in un indefinibile arco di tempo ma costantemente sostenuto dalla più attenta giurisprudenza, non avrebbe – non ha – potuto “non investire il destino della stessa (…) Costituzione ”. La lunga e complicata evoluzione del processo di “interazione” tra i diversi documenti costituzionali statali e tra questi e le Carte internazionali di protezione dei diritti fondamentali si è spesso caratterizzato per un cammino di piccoli passi, di fasi di integrazione a volte più intense, a volte più incerte, senza escludere vere e proprie battute d’arresto, ma comunque qualificato ed arricchito da importanti episodi giurisprudenziali di cui, momento per momento, la dottrina ha preteso di ricostruire la fotografia di sintesi, nell’incessante vano tentativo di ridurre la complessità a sistema. Non è, è bene dirlo subito, l’intenzione di queste brevi note che traggono, piuttosto, spunto da alcune più recenti pronunce della Corte costituzionale italiana, riferite alla Convenzione ed alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), riconducibili al percorso giurisprudenziale avviato a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 . Come è noto ormai la Corte costituzionale italiana riconduce il contrasto tra una norma interna ed una norma della Convenzione europea dei diritti dell’uomo alla violazione mediata dell’art. 117, comma 1, Cost., di cui la stessa Corte costituzionale dovrà essere investita nel caso in cui il giudice interno non sia in condizione di risolvere l’antinomia per via di interpretazione conforme. A giudizio della Corte resta, infatti, preclusa al giudice di merito la strada dell’applicazione diretta della norma CEDU mediante la contestuale disapplicazione della norma interna incompatibile , ritenendo non assimilabile tale sistema di garanzie allo schema di adattamento del diritto interno al diritto comunitario e dell’UE . Piuttosto, a giudizio della Corte costituzionale resta, non solo possibile, ma addirittura necessario verificare, in sede di giudizio di costituzionalità, la specifica compatibilità in concreto della norma CEDU invocata quale parametro, per come interpretata ed applicata dalla Corte di Strasburgo, con le diverse disposizioni costituzionali. Sul piano formale della dottrina costituzionale del sistema delle fonti le disposizioni della CEDU , quindi, in quanto dotate di forza passiva superiore a quella delle norme di legge ordinaria, fungeranno da norme interposte nel giudizio di costituzionalità delle norme interne con esse incompatibili per violazione indiretta dell’art. 117 Cost. Laddove, all’opposto, stante la loro non equiparabilità formale alle disposizioni costituzionali, potrebbe darsi il caso di un giudizio di costituzionalità della legge di recepimento della Convenzione nell’ipotesi di contrasto con altre disposizioni costituzionali; non quindi più soltanto dei principi fondamentali come previsto, secondo la nota dottrina costituzionale dei “controlimiti”, con riferimento ai rapporti del diritto interno con le norme di diritto comunitario direttamente applicabili.
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Prospero, Michele. « Proprietà e lavoro nel diritto liquido ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (janvier 2016) : 189–206. http://dx.doi.org/10.3280/sd2015-003010.

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Colao, Floriana. « La proprietà fondiaria dalla bonifica integrale di Arrigo Serpieri alla riforma agraria di Antonio Segni. Diritto e politica nelle riflessioni di Mario Bracci tra proprietà privata e socializzazione della terra ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 323–76. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16892.

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Résumé :
Nel Programma di Giangastone Bolla per la Rivista di diritto agrario (1922) la proprietà fondiaria era banco di prova delle «moderne trasformazioni del diritto di proprietà» – su cui Enrico Finzi – in primo luogo con la «funzione sociale». Nell’azienda agraria Bolla osservava inoltre lo spostamento dalla proprietà all’impresa; asseriva che il legame tra l’agricoltura e lo Stato imponeva allo studioso del diritto agrario l’impegno per la «ricostruzione sociale ed economica del paese». In vista della «funzione sociale» Arrigo Serpieri – dal 1923 sottosegretario di Stato all’Agricoltura – promuoveva diversi provvedimenti legislativi per la «bonifica integrale»; la politica per l’agricoltura si legava all’organizzazione dello Stato corporativo in fieri (Brugi, Arcangeli). Il Testo unico del 1933 mirava al risanamento della terra per aumentarne la produttività e migliorare le condizioni dei contadini con trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, con possibili espropri di latifondi ed esecuzione coatta di lavori di bonifica su terre private; dal 1946 il Testo unico del 1933 sarà considerato una indicazione per la riforma agraria (Rossi Doria, Segni). Nel primo Congresso di diritto agrario, (Firenze 1935), Maroi, Pugliatti, Serpieri, D’Amelio, Bolla, Ascarelli, Calamandrei discutevano alcune questioni, in primo luogo il diritto agrario come esperienza fattuale, legato alla vita rurale, irriducibile ad un ordine giuridico uniforme; da qui la lunga durata della ‘fortuna’ dell Relazione Jacini sulle diverse Italie agrarie. In vista della codificazione civile, i giuristi rilevavano l’insufficienza dell’impianto individualistico; ponevano l’istanza di norme incentrate sul bene e non sui soggetti, fino al superamento della distinzione tra diritto pubblico e privato. I più illustri giuristi italiani scrivevano nel volume promosso dalla Confederazione dei lavoratori dell’agricoltura; La Concezione fascista della proprietà esprimeva il distacco dalla concezione liberale – con l’accento sulla proprietà della terra fondata sul lavoro (Ferrara, Panunzio) – e teneva ferma l’iniziativa privata (Filippo Vassalli). Bolla ribadiva la particolarità della proprietà fondiaria tra ordinamento corporativo e progetto del codice civile, «istituto a base privata, aiutato e disciplinato dallo Stato», con il titolare «moderator et arbiter» della propria iniziativa. Nel codice civile del 1942 la proprietà fondiaria aveva senso dell’aspetto dinamico dell’attività produttiva, senza contemplare la «funzione sociale» come «nuovo diritto di proprietà» (Pugliatti, Vassalli, D’Amelio).Dopo la caduta del regime fascista le lotte nelle campagne imponevano al ministro Gullo di progare i contratti agrari e regolare l’occupazione delle terre incolte, con concessioni pluriennali ai contadini occupanti; il lodo De Gasperi indennizzava i mezzadri. Le differenti economie delle ‘diverse Italie agrarie’ sconsigliavano una riforma uniforme (Rossi Doria, Serpieri); i riorganizzati partiti politici miravano alla ripartizione delle terre espropriate e ad indennizzi al proprietario privato, senza lesioni del diritto di proprietà. L’iniziale azione dello Stato ad erosione del latifondo, con appositi Enti di riforma, aveva per scopo la valorizzazione della piccola proprietà contadina (Segni, Bandini). Per coniugare proprietà privata ed interesse sociale nella Costituzione Mortati motivava la sua proposta di «statuizione costituzionale»; Fanfani chiedeva «un articolo che parli espressamente della terra». Il latifondo era la questione più urgente ma divisiva; Di Vittorio ne chiedeva l’«abolizione » ed Einaudi la «trasformazione», scelta che si imponeva in nome delle diverse ‘Italie rurali’; non si recepiva la proposta di una norma intesa ad ostacolare le grandi proprietà terriere. L’articolo 44 della Costituzione prevedeva una legge a imporre «obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata», al fine di «conseguire il razionale sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali». Bolla apprezzava la scelta di «trasformare la proprietà individuale in proprietà sociale»; Vassalli scriveva di un non originale «prontuario di risoluzione del problema agrario». Nel progetto del Ministro per l’agricoltura Segni – che riusciva a far varare una contrastata riforma agraria – l’art. 44 dettava compiti al «legislatore futuro»; la legge Sila 21 Maggio 1950, la legge stralcio del 21 Ottobre 1950 per le zone particolarmente depresse, i progetti di legge sui contratti agrari erano discussi nel Terzo congresso di diritto agrario e nel primo Convegno internazionale, promosso da Bolla, con interventi di Bassanelli, Segni, Capograssi, Pugliatti, Santoro Passarelli, Mortati, Esposito. Il lavoro era considerato l’architrave della proprietà della terra, «diritto continuamente cangiante, che deve modellarsi sui bisogni sociali» (Bolla). In questo quadro è interessante la riflessione teorico-pratica, giuridico-politica di Mario Bracci, docente di diritto amministrativo a Siena, rettore, incaricato anche dell’insegnamento di diritto agrario. Rappresentante del PdA alla Consulta nazionale nella Commissione agricoltura, Bracci si proponeva di scrivere un «libro sulla socializzazione della terra», mai pubblicato; l’Archivio personale offre una mole di appunti finora inediti sul tema. Bracci collocava nella storia la proprietà della terra, che aveva senso nel «lavoro»; la definiva architrave del diritto agrario e crocevia di diritto privato e pubblico, tra le leggi di bonifica, la codificazione civile, l’art. 44 della Costituzione, la riforma agraria, intesa come «problema di giustizia». Dal fascismo alla Repubblica Bracci coglieva continuità tecniche e discontinuità ideologiche nell’assetto dell’istituto di rilevanza costituzionale, «le condizioni della persona sono indissolubilmente legate a quelle della proprietà fondiaria». Da studioso e docente di diritto amministrativo e diritto agrario dal luglio 1944 Bracci intendeva rispondere al conflitto nelle campagne, mediando tra «fini pubblici della produzione agraria e le esigenze della giustizia sociale»; proponeva «forme giuridiche adeguate e che sono forme di diritto pubblico».
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Rampazzo, Lino, et José Marcos Miné Vanzella. « RIFUGIATI : MINORANZE SENZA PROPRIETÀ ? » Revista Direitos Fundamentais & ; Democracia 23, no 3 (14 décembre 2018) : 258. http://dx.doi.org/10.25192/issn.1982-0496.rdfd.v23i31189.

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Résumé :
Questo studio si propone di esaminare il tema del “Diritto di Proprietà”, espresso particolarmente nei due primi articoli della questione 66 (II-II) della Somma Teologica di San Tommaso, che è ripreso, nel secolo XX, dal filosofo francese Emmanuel Mounier. La riflessione cerca, prima di tutto, di situare la questione 66, che tratta “Del Furto e della Rapina”, sia nella visione più ampia di tutta la Somma, come nel contesto specifico della parte morale della medesima opera. Subito dopo si analizzano i due articoli della Somma sul “Diritto di Proprietà”. Poi si studia un capitolo dell’opera “Dalla proprietà capitalista alla proprietà umana” di Mounier, che fa valere la dottrina tomista nel contesto della crisi mondiale della sua epoca. Si pretende così, a partire da un autore clássico, analizzare il tema del “Diritto di Proprietá”, con la possibilità di mostrare, come Mounier, un percorso che indichi la sua funzione sociale. Significativa è pure la ripresa della posizione tomista nella Dottrina sociale della Chiesa, che, in documenti ufficiali, dei quali si indicano due, a titolo do esempio, cita espressamente la stessa questione 66 (II-II) della Somma Teologica, su cui basa il suo insegnamento. La ripresa di questo problema è applicada alla situazione dei profughi, in particolare in Europa, al fine di mostrare il "diritto di proprietà" che essi possiedono, in una situazione di estrema necessità. E, molto significativo in questo senso, é il recente messaggio di Papa Francesco per la giornata del migrante e del Rifugiato.
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Graziadei, Michele. « La proprietà fiduciaria, la proprietà nell’interesse altrui, e i trust. Un itinerario ». gennaio-febbraio, no 1 (3 février 2022) : 26–47. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.47.

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Résumé :
TesiTanto nel mondo di common law, quanto nel mondo di civil law, è necessario disporre di regole robuste, quando si tratta di gestire la ricchezza delegando tale compito ad altri. Nel diritto italiano, il tentativo di mettere al bando ogni forma di proprietà eretta nell’interesse altrui non si è rivelata vincente, ed è da ripensare. Questo ripensamento è compatibile con le strutture fondamentali del diritto italiano, le quali devono riconoscere come fisiologico il potere di alienare i beni su cui verte il rapporto tra le parti. Tale potere, infatti, salvaguarda il valore capitale gestito. Qualunque sia l’origine del rapporto, è dunque un errore ritenere che si caratterizzi essenzialmente per il limitato potere di disposizione del gestore. The author’s view Both in the common law world and in civilian jurisdictions robust rules are necessary when it comes to managing wealth by delegating this function to others. Italy’s attempt to ban all forms of ownership established for the benefit of others has not proved successful, and needs to be reconsidered. The fundamental structures of Italian law are compatible with the regular recognition of the power to alienate assets entrusted to the manager. The power to dispose of such assets, safeguards the capital value of the managed wealth. Whatever the origin of the relationship, it is therefore a mistake to think this relationship it fundamentally characterized by the manager’s limited power of disposition.
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Góralski, Wojciech. « Problematyka małżeństwa i rodziny w kwartalniku "Prawo Kanoniczne" ». Prawo Kanoniczne 51, no 1-2 (5 juin 2008) : 31–55. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2008.51.1-2.03.

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Résumé :
La problematica del matrimonio e della famiglia presente nel periodico „Prawo Kanoniczne” della Facoltà di Diritto Canonico dell’Accademia di Teologia Cattolica in Varsavia (dal 1999 dell’Università del Cardinale Stefan Wyszyński in Varsavia), fondato nel 1958, è assai ricca e abbraccia 120 articoli (pubblicati da 45 autori) appartenenti ai diversi campi di diritto matrimoniale e familiare. Quella problematica viene presentata secondo la seguente sistematica: 1) la concezione del matrimonio, i suoi fini, le proprietà essenziali, il carattere sacramentale e 1’amore coniugale; 2) la preparazione al matrimonio; 3) gli impedimenti matrimoniali; 4) il consenso matrimoniale; 5) la forma canonica del matrimonio; 6) i matrimoni misti; 7) lo scioglimento del vincolo e la convalidazione del matrimonio; 8) altre questioni. Le più numerose pubblicazioni (il 25% di tutte) sono state consacrate al consenso matrimoniale.
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Menis, Claudio. « Les rapports entre le droit communautaire et la nouvelle loi italienne relative à la protection de la concurrence ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 79–92. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344974.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana sulla concorrenza s’inserisce in un contesto economico e giuridico caratterizzato dall’esistenza del diritto comunitario della concorrenza, che è applicable a tutti i comportamenti delle imprese che producono effetti nella Comunità economica europea.Il diritto comunitario non esclude che gli Stati membri introducano leggi nazionali per la protezione della concorrenza, che anzi possono coesistere legittimamente con il diritto comunitario e anche svolgere un ruolo importante in seno alla Comunità.Pertanto, è utile esaminare quale sia l’incidenza del diritto comunitario della concorrenza sulla legge italiana e, inoltre, quale sia il ruolo che la legge italiana può svolgere per contribuire ad assicurare il buon funzionamento del mercato comune.In primo luogo, è necessario esaminare i rapporti tra gli articoli 85 e 86 del Trattato CEE e i diritti nazionali della concorrenza.Tali articoli si applicano esclusivamente ai comportamenti delle imprese che sono suscettibili d’influenzare gli scambi commerciali tra Stati membri. Essi non hanno quindi il compito di sostituirsi ai diversi diritti nazionali della concorrenza ma, al contrario, lasciano aperta agli Stati membri la possibilità di emanare norme specifiche per il controllo delle imprese i cui comportamenti hanno effetto nei rispettivi territori nazionali.Peraltro, secondo quanto ha stabilito nel 1969 la Corte di Giustizia delle Comunità europee, l’applicazione parallela del diritto comunitario e del diritto nazionale non può essere ammessa che nella misura in cui non pregiudichi l’applicazione uniforme, in tutto il mercato comune, delle norme comunitarie.Tra i diversi casi possibili, quelli in cui le autorità nazionali possono agire sono sia il caso in cui la Commissione abbia ritenuto di vietare gli accordi o le pratiche in discussione, ed in cui un divieto a livello nazionale potrebbe contribuire ad elevare le sanzioni nei riguardi dell’impresa incriminata (pur tenendosi conto del fatto che per motivi di equità le sanzioni cumulate non possono superare un certo livello), sia il caso in cui la Commissione abbia dichiarato che un accordo o una pratica non rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 85 o 86; in quest’ultimo caso, secondo la dottrina prevalente, un’attestazione negativa non priverebbe le autorità nazionali del diritto di applicare la loro legislazione sulla concorrenza. Un caso analogo è quello in cui la Corte, con una speciale lettera amministrativa (lettre de classement), abbia espresso l’opinione di non dover intervenire in applicazione dell’art. 85, e nel quale le autorità nazionali possono applicare le loro norme più ristrette.Per quanto riguarda, poi, il regolamento comunitario attinente alle concentrazioni nei suoi rapporti con i diritti nazionali di concorrenza, esso non determina il suo campo di applicazione sulla base dell’influenza esercitata sugli scambi tra Stati membri, ma in funzione del criterio della dimensione comunitaria dell’operazione di concentrazione. In questo caso, contrariamente a quanto accade per l’applicazione degli articoli 85 ed 86 del Trattato CEE, viene escluso qualsiasi intervento dei sistemi nazionali nei riguardi delle concentrazioni di dimensione comunitaria (con due eccezioni: quando la concentrazione rischia di determinare una «posizione dominante” all’interno di uno Stato membro e quando uno Stato membro intenda assicurare la protezione di interessi legittimi che non sono tutelati dal regolamento comunitario).Gli Stati membri possono, invece, applicare la loro legislazione alle concentrazioni che non abbiano dimensione comunitaria.Tutto quanto precede riguarda i rapporti tra normative CEE e diritti nazionali degli Stati membri. Vediamo adesso la posizione della legge italiana con riguardo al diritto comunitario della concorrenza.A questo riguardo, vi sono alcune difficoltà interpretative. Infatti, secondo il primo comma dell’art. l della legge, quest’ultima si applicherebbe alle intese, agli abusi di posizione dominante ed alle concentrazioni d’imprese che non ricadono nell’ambito di applicazione delle norme comunitarie. Pertanto, l’Autorità italiana, dopo aver constatato che un caso sottopostole non rientra nell’ambito di applicazione della legge, ne informa la Commissione delle Comunità europee, trasmettendole tutte le informazioni in suo possesso.Se ci si attenesse, quindi, ai due primi’ paragrafi, si potrebbe ritenere che la legge italiana non possa mai essere applicata a casi che rientrano nella competenza del diritto comunitario della concorrenza; tale limitazione del diritto italiano della concorrenza, come si è visto, non è richiesta dal diritto comunitario (salvo per le concentrazioni di dimensione comunitaria).Il terzo paragrafo dell’art. 1, tuttavia, sembra introdurre un’eccezione a questa limitazione, affermando che, per quanto riguarda i casi per i quali la Commissione delle Comunità europee ha gia iniziato una procedura, l’Autorità italiana deve sospendere l’istruttoria, «salvo per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale».Due interpretazioni sono possibili: che gli «aspetti di esclusiva rilevanza nazionale” si riferiscano soltanto a comportamenti che non sono suscettibili d’influenzare gli scambi tra Stati, oppure che si riferiscano anche a comportamenti che possono influenzare tali scambi e, di conseguenza, la legge italiana potrebbe applicarsi anche a comportamenti che rientrano nel diritto comunitario della concorrenza. In quest’ultimo caso potrebbe esservi un’applicazione parallela dei due ordinamenti della concorrenza, sempre con il rispetto del primato del diritto comunitario (salvo che per le concentrazioni di dimensione nazionale).Sara compito dell’Autorità scegliere tra queste due possibili interpretazioni.
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Liso, Francesco. « Il diritto al lavoro ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 121 (avril 2009) : 139–58. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-121009.

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L'Autore rilegge un saggio del 1999, nel quale Massimo D'Antona cercava, da un lato, di individuare il significato pregnante dell'articolo 4 della costituzione e, dall'altro lato, di dar conto dei problemi e delle implicazioni derivanti dai cambiamenti di contesto, in particolare dalla collocazione del nostro ordinamento nell'ambito di quello comunitario. L'Autore analizza criticamente i diversi profili del "diritto al lavoro" (inteso come liberŕ da interferenze nella scelta del lavoro, pretesa ad interventi pubblici rivolti ad aumentare le occasioni di lavoro, e infine come diritto a svolgere il proprio lavoro) e le connessioni tra l'ordinamento italiano e quello europeo.
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Masina, Luisa. « Interdisciplinarità e consulenze tecniche in ambito familiare ». MINORIGIUSTIZIA, no 1 (juillet 2021) : 132–40. http://dx.doi.org/10.3280/mg2021-001014.

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L'autrice riflette sulle consulenze tecniche in ambito civile in materia di diritto di famiglia, correlando la propria esperienza alle teorie di riferimento e dando conto del metodo utilizzato. Approfondisce la distinzione fra consulenze tecniche "valutative" e consulenze tecniche "terapeutiche" proponendo un modello alternativo, che si caratterizza per la sua proprietà di attivare potenziali trasformazioni. Si sofferma infine sulla questione della ricerca di un linguaggio comune fra le diverse professionalità coinvolte nelle consulenze, indicando nel lavoro di gruppi costituiti cosiddetti misti uno strumento adeguato.
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Lazzari, Chiara. « L'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, fra ordinamento interno e diritto comunitario ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 124 (mars 2010) : 633–72. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2009-124003.

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Il saggio propone, in chiave critica, ma attenta a valorizzare le potenzialitŕ della norma, una riflessione sulla disciplina dell'obbligo di sicurezza nel lavoro temporaneo, per tale intendendo, sulla falsariga della definizione accolta nell'art. 1 della direttiva n. 91/383/CEE, quello a termine ed interinale (oggi in somministrazione). La ricerca, condotta alla luce dell'effettiva conformitŕ dell'ordinamento interno ai principi posti dal diritto comunitario ed aperta altresě ad una dimensione comparata (segnatamente con la legislazione francese), mira ad indagare le forme di tutela apprestate per i lavoratori temporanei, com'č noto esposti a maggiori rischi proprio in ragione della natura del loro rapporto di lavoro, con particolare attenzione alle novitŕ recate dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
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Germanò, Alberto. « Il cibo nel diritto internazionale del mercato dei prodotti agricoli : disciplina e controversie ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 85–113. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001008.

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L'Autore, dopo aver illustrato il significato dei termini food security e food safety, analizza il mercato internazionale dei prodotti alimentari, con particolare attenzione alle regole tecniche e alle regole sanitarie e fitosanitarie e, quindi, all'Accordo Tbt e Sps, nonché al criterio di equivalenza, quale strumento per la tutela della diversità e nel contempo di conferma della sovranità degli Stati. L'Autore esamina, inoltre, alcune delle più significative controversie internazionali relative agli alimenti (la c.d. guerra delle banane e le controversie relative alla carne agli ormoni), l'Accordo Tbt e le regole tecniche a tutela dell'ambiente, nonché l'Accordo Trips e il rapporto tra indicazioni geografiche e marchi geografici di prodotti alimentari. Infine, viene affrontato il problema dei cambiamenti nell'allocazione della terra e nelle pratiche agricole utilizzate: per ottenere la riduzione delle emissioni climalteranti si sta alterando l'uso razionale della terra, agendo in modo scorretto sui "conflitti" tra le produzioni a fini mercantili e le produzioni a fini alimentari. In conclusione l'A. evidenzia la necessità , per i cultori del diritto dell'agricoltura, di uscire dagli angusti confini del diritto domestico e di affrontare, passando per il diritto comunitario, i problemi che il diritto internazionale prospetta, con conseguenti ricadute sulla comprensione ed interpretazione del diritto nazionale.
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Ferrari, Francesca. « In materia di trust ritenuto <i>sham</i> ; dall'agenzia (CTR Lazio 28 settembre 2021, n. 4321) ». Trusts, no 3 (1 juin 2022) : 474–78. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.115.

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MassimaLa ragione o causa pratica del trust non sta nell’attribuzione definitiva del diritto trasferito al trustee, ma nella conservazione di tale diritto e nel compimento di tutti quegli atti (anche di alienazione) che, nei limiti prescritti dall’atto istitutivo, il trustee dovrà porre in essere per realizzare lo scopo del trust e quindi per soddisfare gli interessi che il disponente ha attribuito ai beneficiari.La circostanza per cui oggetto il trust sia dotato con l’intero capitale sociale di una società in cui sono contenuti immobili di proprietà del contribuente, di cui quest’ultimo continua ad usufruire, e partecipazioni di un’altra società in cui il disponente continua a ricoprire la carica di amministratore e i rapporti di parentela o di lunga collaborazione con i soggetti individuati quali trustee e beneficiari sono mere presunzioni semplici non sufficienti a dimostrare la natura fittizia del trust.
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Maggiotto, Antonio. « Giurisprudenza : Commenti : I familiari extracomunitari di cittadini comunitari : prime applicazioni giurisprudenziali sui requisiti per il riconoscimento dello status previsto dalla Dir. 2004/38/CE ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (septembre 2009) : 120–22. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-003007.

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Diritto comunitario ed europeo1. Corte europea dei diritti dell'uomo 11.6.2009, caso S. D. c. Grecia - divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti - detenzione - domanda d'asilo2. Corte di giustizia delle Comunitŕ europee 2.4.2009, caso Rafet Kqiku causa C-139/08 - cittadino di uno Stato terzo in possesso di un documento di soggiorno svizzero - ingresso e soggiorno nel territorio di uno Stato membro a fini diversi dal transito - assenza di visto
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Fuchs, Maximilian. « La lunga storia del caso Mangold ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 129 (mars 2011) : 81–94. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-129003.

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Il casoha acceso in tutta Europa un dibattito molto vivo. In Germania illustri giuristi hanno criticato in maniera molto aspra la sentenza della Corte di giustizia. In seguito ad un caso simile a quello oggetto della pronuncia, deciso dal Tribunale federale del lavoro tedesco sulla scia di quest'ultima sentenza, la societŕ Honeywell ha sollevato davanti alla Corte costituzionale tedesca una questione di legittimitŕ, ritenendo che la pronuncia della Corte di giustizia fosse in contrasto con la Costituzione tedesca. L'articolo ripercorre la lunga storia del controllo delle misure di diritto dell'UE operato dalla Corte costituzionale tedesca. Sulla base degli approdi cui č pervenuta la stessa Corte di giustizia («violazione sufficientemente qualificata del diritto comunitario»), la Corte costituzionale tedesca ha riconosciuto che la pronuncia della Corte di giustizia resa nel caso Mangold sia conforme al c.d. controllo.
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Leszczyński, Grzegorz. « Błąd determinujący wolę : (kan. 1099 KPK) ». Prawo Kanoniczne 48, no 1-2 (5 juin 2005) : 73–83. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2005.48.1-2.05.

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Viviamo oggi in un mondo, in cui davanti agli nostri occhi, si presentano spesso le diverse tendenze contrarie all’insegnamento della Chiesa. In conseguenza di queste, l’uomo di oggi non sempre è capace di distinguere bene qual’è il concetto del matrimonio presentato dalla Chiesa, qual’è invece quello del mondo laico. Questa difficoltà produce sia nel suo intelleto, che nella sua volontà, i comportamenti contrari, riguardo al matrimonio canonico, all’insegnamento della Chiesa raccolto nel Codice di Diritto Canonico. Possono, quindi capitare i casi, anche se forsę raramente, che una persona battezzata contra il matrimonio provocata dall’errore che determina la sua volontà. Il can. 1099 CIC decide che l’errore come tale non provoca la nullità matrimoniale. Possono però succede i casi in cui la volontà di una persona è così gravemente intaccata dall’errore riguardo alle proprietà matrimoniali о alla dignità sacramentale del matrimonio che il suo matrimonio sarà nullo. In questo articolo cerco di precisare i questi casi, ma anche di descrivere la figura dell’errore che determina la volontà sotto l’aspetto della sua autonomia giuridica.
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Domenichelli, Luisa. « Il Trattato di Lisbona : un decisivo passo in avanti per le autonomie territoriali ». CITTADINANZA EUROPEA (LA), no 1 (décembre 2010) : 165–80. http://dx.doi.org/10.3280/ceu2010-001008.

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Résumé :
L'articolo sottolinea le novitŕ piů importanti introdotte dal Trattato di Lisbona a difesa del ruolo delle autonomie territoriali a livello europeo. Riprendendo il corpus di disposizioni giŕ proposte dalla Convenzione europea, il Trattato presenta un articolato disegno volto al coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nel sistema europeo di governance multilivello. Questo disegno č riconducibile a tre nuclei principali: il riconoscimento delle autonomie territoriali come attori dell'ordinamento giuridico, l'attribuzione, all'interno del nuovo meccanismo di controllo del principio di sussidiarietŕ, di strumenti di partecipazione al processo decisionale comunitario e di tutela delle sfere di competenze e, infine, la garanzia di tali strumenti attraverso il riconoscimento del diritto di ricorso del Comitato delle Regioni alla Corte di giustizia.
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Mariani, Serena. « Il grano della discordia : il provvedimento Cappelli dell'Agcm e la sentenza San Carlo del Tribunale di Roma ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (janvier 2021) : 133–59. http://dx.doi.org/10.3280/aim2018-002008.

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Résumé :
Il presente contributo ha l'obiettivo di analizzare due recenti decisioni aventi ad oggetto distinte varietà di grano duro: il provvedimento sul frumento Cappelli dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la sentenza sul grano San Carlo del Tribunale di Roma. Entrambi i casi riguardano, sebbene in modo diverso, il tema dei diritti di esclusiva sulle varietà vegetali. Nella vicenda San Carlo, tali diritti derivano dalla concessione di una privativa nazionale sulla nuova varietà vegetale. Diversamente, nel caso Cappelli è stata posta in essere una privatizzazione de facto di una varietà antica, in assenza di qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale sulla stessa. L'elaborato vuole altresì porre l'accento sull'importanza del miglioramento genetico in agricoltura, necessario affinché vengano sviluppate varietà sempre più produttive, resistenti e sostenibili. Per fare ciò, è opportuno permettere al costitutore di ottenere un ritorno sugli investimenti, mediante il riconoscimento di un'esclusiva sulla nuova varietà. Tuttavia, tale esclusiva non può essere illimitata né estendersi a varietà di pubblico dominio.
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Korzycka-Iwanow, Malgorzata, et Pawell Wojciechowski. « Le strutture della sicurezza alimentare in Polonia ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2010) : 151–90. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003007.

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Résumé :
Il presente articolo affronta il tema delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia. Nella prima parte viene presentata la disciplina comunitaria quale fattore determinante le predette strutture. La seconda parte tratta questioni più generali, quali le strutture della pubblica amministrazione e il sistema delle fonti di diritto in Polonia, per passare poi ad argomenti più puntuali concernenti le strutture della sicurezza alimentare e la relazione tra la normativa nazionale e la normativa comunitaria in materia. Nella terza ed ultima parte, vengono esaminati in modo dettagliato gli organi costituenti le strutture della sicurezza alimentare in Polonia, iniziando dai ministri per passare poi all'analisi della composizione, dei compiti e delle competenze degli organi centrali dell'amministrazione governativa e degli organi territoriali dell'amministrazione unita e non unita competenti in materia di sicurezza alimentare. In conclusione l'Autrice constata che l'attuale struttura degli organi che hanno compiti relativi alla sicurezza alimentare in Polonia è complessa, poiché si è formata in diversi periodi ed è basata su diversi criteri. Nel processo di adattamento del diritto polacco alle esigenze comunitarie, le nuove competenze e compiti risultanti dalle norme del diritto comunitario sono stati attribuiti, per ragioni di urgenza, agli organi esistenti incaricati già di compiti e competenze in altre materie. Per cui l'Autrice sostiene che è auspicabile effettuare una riforma delle strutture della sicurezza alimentare in Polonia.
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Sirsi, Eleonora. « Quando la contaminazione da Ogm è "tecnicamente inevitabile" : riflessioni in vista dell'adozione di "misure di coesistenza" nelle Regioni italiane ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001003.

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L'introduzione, nella disciplina comunitaria sull'etichettatura di alimenti e mangimi GM, di una eccezione per il caso in cui vi sia una presenza di materiale Ogm nell'alimento o nel mangime entro lo 0,9% è all'origine delle regole di coesistenza fra produzioni transgeniche, convenzionali e biologiche. Nel momento in cui le Regioni italiane si apprestano ad introdurre siffatte regole è necessario un chiarimento circa il significato dell'espressione "accidentale o tecnicamente inevitabile" utilizzata dal legislatore comunitario. L'interpretazione di questa espressione riguarda gli operatori e le loro responsabilità e riguarda le istituzioni responsabili di individuare efficaci misure di coesistenza e di effettuare i controlli. Alcuni segnali provenienti dalla giurisprudenza e dalle stesse istituzioni comunitarie inducono a ritenere che il limite dello 0,9% configuri una vera e propria soglia, al pari di quelle utilizzate nella normativa sui contaminanti e in altre normative del settore alimentare. Le conseguenze di questa indicazione si rifletterebbero nella configurazione delle misure di coesistenza che potrebbero legittimamente non avere come obbiettivo l'ottenimento di prodotti davvero, ma ripropongono inevitabilmente il problema dell'effettività del diritto del consumatore a scegliere un prodottoe insieme la possibilità per gli Stati europei di autodeterminare il proprio modello di agricoltura.
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Cattero, Bruno. « Figlia di un Dio minore. Societŕ per azioni europea (SE) e partecipazione a dieci anni dalla direttiva ». SOCIOLOGIA DEL DIRITTO, no 3 (février 2012) : 75–84. http://dx.doi.org/10.3280/sd2011-003004.

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Résumé :
La direttiva sulla Societŕ per Azioni Europea (SE) del 2001 afferma il diritto alla partecipazione delle rappresentanze dei lavoratori negli organi di governo dell'impresa, eleggendolo a tratto distintivo del "modello sociale europeo". L'articolo prende in esame dapprima lo sviluppo quantitativo e qualitativo della SE, per poi soffermarsi sulla discussione in corso a livello comunitario e, in particolare, sulla posizione della Commissione europea. L'analisi dei dati si sofferma sia sulle SE "normali", largamente minoritarie e concentrate non casualmente in Germania, sia sul fenomeno delle SE cd. "conchiglia", involucri societari "pronti per l'uso" ma anche per l'abuso della direttiva comunitaria sulla partecipazione. La seconda parte dell'articolo č dedicata al processo in corso di valutazione della normativa sulla SE da parte della Commissione e in particolare a un'analisi critica dello studio Ernst & Young, che individua nel vincolo della partecipazione l'ostacolo maggiore a una maggiore diffusione della SE.
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Tallacchini, Mariachiara. « Il corpo e le sue parti. L’allocazione giuridica dei materiali biologici umani ». Medicina e Morale 47, no 3 (30 juin 1998) : 499–544. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.834.

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Résumé :
Lo statuto del corpo umano sta cambiando rapidamente sotto le pressioni dei nuovi sviluppi delle biotecnologie, e pone dilemmi inediti al diritto. Si tratta, in particolare, delle dicotomie tra: corpo-soggetto e corpo-oggetto, uguaglianza o diversità delle parti del corpo, naturalità e artificialità dei prodotti derivati da materiali biologici umani. L’articolo dedica attenzione allo statuto delle parti distaccate del corpo, per valutare la coerenza e l’adeguatezza del loro inquadramento giuridico attuale. Anche se la configurazione proprietaria delle componenti corporee viene generalmente respinta - perché lesiva della dignità umana - le nozioni impiegate nella configurazione degli atti di disposizione e acquisizione delle parti del corpo non riescono veramente a restare immuni dall’idea di proprietà. Benché la connotazione del corpo come res extra commercium indichi la chiara volontà di escludere da questo ogni considerazione economica, paradossalmente il mercato finisce con il divenire l’unico tratto unificante e determinante la disciplina degli atti dispositivi. Una coerente tutela giuridica del corpo e delle sue parti -e la sottrazione al mercato- può passare attraverso nozioni giuridiche che ne sottolineino la natura di bene comune e condiviso, pur nel rispetto della libertà e dignità degli individui.
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Pröbstl, Julian. « Gaspare Falsitta : Unità e pluralità del concetto di abuso del diritto nell´ordinamento interno e nel sistema comunitario (Rivista di Diritto Tributario 2018, S. 333-350). » Steuer und Wirtschaft - StuW 96, no 1 (1 février 2019) : 101–2. http://dx.doi.org/10.9785/stuw-2019-960111.

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Lo Faro, Antonio. « Responsabilitŕ e sanzioni per sciopero illegittimo : cambia qualcosa in Italia dopo Laval ? » GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 131 (août 2011) : 419–32. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2011-131005.

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Résumé :
Il saggio prende lo spunto dalla decisione assunta dalla Corte del lavoro svedese nel seguito nazionale diper interrogarsi sugli effetti che la giurisprudenza comunitaria potrebbe determinare sulla disciplina italiana dei rimedi disponibili in caso di sciopero illegittimo. Dopo aver evidenziato che la disciplina nazionale in materia č essenzialmente rivolta a regolamentare lo sciopero effettuato nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, si sostiene che la peculiare natura dei rimedi previsti in caso di illegittimitŕ dei suddetti scioperi, ne impedisce l'applicabilitŕ alla ipotesi dello sciopero comunitariamente illecito. Il saggio si sofferma quindi sulla residualitŕ tradizionalmente propria del rimedio risarcitorio nell'ordinamento nazionale, cercando di individuarne le ragioni, per passare poi ad indicare il rimedio in grado di garantire in ambito nazionale il principio di effettivitŕ del diritto comunitario: ovvero, il provvedimento cautelare a carattere inibitorio. L'A. auspica, in conclusione, un mutamento della giurisprudenza comunitaria in materia, anche alla luce degli orientamenti manifestati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
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Sobański, Remigiusz. « Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym ». Prawo Kanoniczne 40, no 3-4 (10 décembre 1997) : 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Résumé :
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Bompiani, Adriano. « L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche ». Medicina e Morale 49, no 4 (31 août 2000) : 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Stentella, Danilo. « Azienda pubblica e finanziamento pubblico dei partiti politici ». ECONOMIA PUBBLICA, no 2 (juin 2022) : 233–53. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-002002.

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La reintroduzione in Italia di un meccanismo di finanziamento pubblico dei partiti politici, la cui entità venisse collegata direttamente e in via almeno prevalente a una percentuale significativa degli utili generati dalle partecipazioni statali, potrebbe determinare da parte dei leader politici una maggiore propensione alla scelta di management capace e l'adozione di un efficace sistema di verifica delle procedure di gestione di questo patrimonio pubblico. Si potrebbe ridimensionare drasticamente per questa via la piaga apparentemente endemica e cronica del clientelismo dei colletti bianchi di alto livello e realizzare contestualmente una gestione della proprietà pubblica più efficiente, di tipo finalmente privatistico, se proprio vogliamo assegnare a questa categoria una valenza cogente. Le riforme di politica economica introdotte negli ultimi decenni dai governi dei paesi più industrializzati sono state fortemente condizionate dalla dottrina del New Public Management, un approccio radicale, capace di compromettere l'integrità strutturale ed etica del settore pubblico subordinando la giustizia sociale all'efficienza economica, una trasformazione caratterizzata dal taglio della spesa pubblica che ha travolto anche un fondamentale istituto del sistema democratico, i partiti politici. Purtroppo i trascorsi delle imprese pubbliche hanno fortemente agevolato quelle riforme, in quanto per un certo periodo storico queste hanno mostrato una tendenza cronica alla bassa produttività, rispetto alle imprese private, anche a causa delle politiche clientelari e dell'uso intensivo del fattore lavoro. Poiché elementi di servizio pubblico ed elementi di business convivono soprattutto nel settore delle public utilities, potenzialmente capace di generare reddito, le imprese pubbliche possono rappresentare un'utile e prudente forma di diversificazione dei ricavi per la finanza pubblica, in grado di ridurre sensibilmente i rischi di liquidità, ancor di più in un contesto storico di crisi finanziarie ed economiche internazionali ricorrenti. Il finanziamento pubblico dei partiti politici è stato introdotto nel 1974 con la L. 195/1974 per contrastare le collusioni con i grandi poteri economici, già sorte negli anni precedenti. È stato completamente abolito con D.L. 149/2013, convertito in L. 13/2014, lasciando spazio ad una crescente attività di lobbying e finanziamento indiretto ai partiti. La domanda a cui questo elaborato cerca di rispondere è: può l'azienda pubblica essere gestita in modo efficiente dallo Stato, produrre entrate e servizi per la comunità, senza dare luogo a risultati di gestione cronicamente negativi e contribuire a finanziare il diritto costituzionalmente garantito di organizzarsi in partiti politici, finanziando il loro meccanismo?
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Zanella, Antonio. « Simmetrie Spezzate. Natura, nascita ed evoluzione della proprietà privata ». REVISTA PROCESOS DE MERCADO, 19 mars 2021. http://dx.doi.org/10.52195/pm.v5i1.318.

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Il liberalismo, fin dalle sue origini, si basa sul riconoscimento e sul rispetto di tre diritti fondamentali: vita, proprietà e libertà —uno dei fondatori di questa dottrina politica fu il filosofo inglese John Locke (1632-1704)—. Per il liberalismo classico la libertà e la proprietà sono strettamente correlate; i liberali e, in seguito, i libertari, si sono spinti oltre affermando che la libertà e la proprietà sono la stessa cosa. Anche il diritto alla vita è stato riformulato nei termini di proprietà di sé, cioè ognuno è proprietario del proprio corpo e del proprio intelletto, insomma della propria vita. I tre diritti fondamentali —inalienabili— che stanno alla base di ogni altro diritto sono quindi riconducibili al diritto di proprietà. Nel giustificare questo diritto alcuni autori liberali e libertari —come per esempio Murray N. Rothbard (1926-1995)— si sono appoggiati al giusnaturalismo, cioè a una dottrina filosofico-giuridica che si basa sul riconoscimento dell’esistenza di un diritto naturale e razionale universalmente valido, considerato il fondamento di ogni diritto civile. In questo lavoro cercheremo di giustificare il concetto di proprietà abbandonando la sua fondazione giusnaturalistica, che molti contestano per le sue pretese universalistiche —non tutti, infatti, sono disposti a riconoscere l’universalismo dei diritti naturali e l’aura di «sacralità» e «misticismo» che sembrano emanare— sforzandoci di dare un fondamento razionale al rispetto che gli individui tendono ad avere nei confronti dei diritti di proprietà. Per fare ciò utilizzeremo la branca della teoria della scelta razionale che si occupa delle decisioni interattive o strategiche: la teoria dei giochi. In questo passo mostreremo, quindi, servendoci dei principi della teoria evoluzionistica dei giochi (TEG),1 come il concetto di proprietà privata non sia arbitrario, ma sia nato e si sia evoluto per la sua efficienza nel dirimere contese, sia nel mondo animale che tra gli esseri umani. Non sono solo gli esseri umani, infatti, a riconoscere e rispettare la proprietà altrui; anche la maggior parte degli animali distinguono tra lo stato di proprietario e quello di intruso e si comportano in modo diverso qualora si trovino nel primo o nel secondo. Nel primo paragrafo forniremo una breve introduzione ai concetti fondamentali della teoria evoluzionistica dei giochi; nel secondo definiremo il concetto di proprietà privata. Nel terzo considereremo, sulle tracce di David Friedman e degli autori della scuola «austriaca»,2 la funzione sociale della proprietà privata, per passare poi, nel quarto paragrafo, all’analisi della nascita e dell’evoluzione della proprietà, analisi che verrà condotta sulla base della TEG.
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Souza, Paulo Felix de, et Joseval Martins Viana. « Possesso, un fatto e un diritto : un’analogia alla luce del creazionismo ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 9 novembre 2020, 122–67. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/luce-del-creazionismo.

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Résumé :
Questo articolo mirava a portare un approccio in termini di diritto immobiliare e dei suoi riflessi diretti e indiretti nel pieno esercizio del dominio. Sapendo che non vi è proprietà senza possesso o possesso senza proprietà, in questo contesto è stato verificato che il diritto di proprietà e il diritto di proprietà sono autonomi l’uno all’altro, ricevendo un trattamento differenziato per la sua elasticità o portata in cui implica in altri rami del diritto. Questi erano gli obiettivi generali e in questo senso è stata suggerita la seguente possibilità in relazione all’obiettivo specifico: le Leggi sarebbero state ispirate alla Luce del Creazionismo? Quali sono i danni derivanti dalla (Legge n. 14.223/2006) in relazione al diritto di proprietà e possesso? In considerazione dell’ipotesi, questo articolo divenne rilevante per il contenuto storico ebraico-cristiano, rispettando il libero arbitrio dello Spirito di ogni essere umano. Pertanto, la ricerca è caratterizzata come un metodo induttivo e nulla impedisce l’integralità di altri metodi da percorsi accidentali o non accidentali. La ricerca aveva come fonte di riferimenti: l’aiuto della dottrina, della giurisprudenza, delle leggi e del CF/88. Pertanto, poiché non ha uno scopo aprioristico, questo articolo è aperto per l’esplorazione futura.
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Costa, Josécley Dos Santos. « Definizione del concetto di bene immobile nella dottrina e nell’ordinamento giuridico costituzionale – Responsabilità civile brasiliana e internazionale : articolo 1.225, punto I, della legge 10,406 del 10 gennaio 2002, che istituisce il codice civile brasiliano ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 14 décembre 2020, 24–42. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/bene-immobile.

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L’offerta di questo mestiere mira a definire il concetto di immobiliare. Tracciare un panorama evolutivo storico generale, dalla preistoria ai giorni contemporanei, riferendosi al Diritto Reale, su scala globale, riferendo le ragioni storiche, i sistemi sociali ed economici al rapporto della proprietà immobiliare, che ne ha portato l’aspetto e lo sviluppo ai conglomerati che hanno fondato le città. Compresa la creazione del suo concetto a carattere nazionale e internazionale, ordinato da sistemi di governi nei loro regimi governativi, con un focus interdisciplinare, fornendo non solo basi, più comprendendo anche i fattori dell’industria edile, motivo del vettore economico dei carri delle piccole economie, proprietà pubbliche e private attraverso la vita quotidiana, visualizzando la traiettoria dell’osservazione di un ricercatore al risultato di questo lavoro , da cui è stato condotto in una sequenza logica. La metodologia si basava sulla ricerca bibliografica, un approccio al problema, utilizzando i metodi: procedura induttiva, storica, con quella dell’osservazione della vita reale, corrispondente alla delimitazione del tema, portando ad un percorso specifico, cioè a definire il concetto di proprietà immobiliare. Che vanno dai risultati più particolari, alle leggi e alle teorie dottrinali, in una comunicazione ascendente. La domanda e il problema di questo lavoro risiedono nella domanda: cos’è il settore immobiliare? Vale la pena chiarire, il diritto del proprietario e della sua facoltà, presente nel codice civile brasiliano in vigore. L’origine degli immobili nella storia nasce nel Medioevo, nel Medioevo sorge la facoltà del proprietario, tra le altre apparizioni, quali: condominio, dicotomia: terre pubbliche e private, possesso, nomenclatura: Diritto Reale, ecc. In diverse costituzioni, codici e legislazione internazionale, la definizione di questo concetto non è stata trovata.
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« Diritto italiano ; Espulsioni ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juin 2009) : 182–97. http://dx.doi.org/10.3280/diri2009-002015.

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Espulsioni1. Corte di cassazione 10.10.2008 n. 24906 - status rifugiato - rigetto - espulsione - divieto per rischio di persecuzione per ragioni di sesso - avvenuta infibulazione - esposizione a situazione ulteriore di sudditanza femminile nel paese d'origine - assenza della necessaria personalitŕ della ragione persecutoria - decisione di rigetto della impugnazione - legittimitŕ2. Giudice di pace di Vicenza 8.6.2008 - intimazione a lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni - impugnazione - obbligo di autonoma motivazione circa l'impossibilitŕ di trattenimento in CPT - violazione - annullamento3. Giudice di pace di Agrigento 26.9.2008 - respingimento - impugnazione - giurisdizione dell'A.G.O. - pregressa presentazione di domanda di asilo - difetto di prova - rigetto4. Tribunale di Bologna 30.9.2008 - espulsione - sottoscrizione viceprefetto aggiunto - necessitŕ di delega - difetto di prova - incompetenza e annullamento5. Tribunale di Milano 1.10.2008 - allontanamento di cittadino comunitario - pubblica sicurezza - motivazione - precedenti penali - mancanza di prova - annullamento6. Tribunale di Roma 9.3.2009 - allontanamento di cittadino comunitario - imperativi motivi di pubblica sicurezza - precedenti penali e giudiziari - assenza di effettiva ed attuale pericolositŕ sociale - intervenuto radicamento sociofamiliare- annullamento7. Tribunale di Agrigento 26.3.2009 - respingimento - richie- » 1946 sta provvedimento cautelare - ingresso - interesse legittimo- difetto di giurisdizione8. Tribunale amministrativo regionale Sicilia 7.4.2009 n. 668 - respingimento - ricorso per annullamento al Tar - difetto di giurisdizione
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« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 3 (décembre 2011) : 126–38. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-003010.

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1. Corte costituzionale sentenza 20/25.7.2011 n. 245 - matrimonio del cittadino straniero - obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile documento attestante la regolaritŕ del soggiorno nel territorio italiano - incostituzionalitŕ 2. Corte di cassazione 1.9.2011 n. 17966 - cittadino marocchino - pensione di inabilitŕ - requisito del possesso del permesso di soggiorno - sufficienza - norma interna incompatibile con diritto comunitario - dovere del giudice nazionale di disapplicarla - fattispecie.RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 3. Corte di cassazione S.U. 18.1/30.3.2011 n. 7186 - azione civile contro la discriminazione - natura di diritto soggettivo assoluto della posizione protetta - giurisdizione ordinaria 4. Tribunale di Vicenza 11.2.2010 n. 297 - divorzio pronunciato in Italia fra cittadino e straniera dopo che i coniugi avevano sottoscritto in Cina accordo amministrativo per scioglimento - ammissibilitŕ.
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Rezende, Elcio Nacur. « Il diritto ambientale secondo l’ottica del diritto costituzionale positivo e la responsabilità per danni all’ambiente nel diritto comunitario : Lo stato dell’arte del diritto ambientale costituzionale e comunitario ». Revista de Direito Internacional 13, no 3 (1 février 2017). http://dx.doi.org/10.5102/rdi/bjil.v13i3.4147.

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Inconfutabilmente, la preservazione ambientale è una delle maggiori attenzioni dell’Essere Umano nella contemporaneità. Per quanto riguarda la Scienza Giuridica, il testo di questo lavoro dimostra che il Diritto Ambientale sta diventando, progressivamente, l’oggetto di studio di vari giuristi in tutto il pianeta, nell’intento, specialmente, di costruire una struttura giuridica capace di fondamentare che l’attenzione all’ambiente è obbligo dello Stato e dei suoi cittadini. Su questa linea, l’Ambiente ecologicamente equilibrato ha raggiunto, in diversi ordinamenti giuridici, lo status di Diritto Fondamentale, passando a comporre l’elenco dei Principi Costituzionali in vari testi di Paesi in tutti i continenti. Come corollario logico, nella misura in cui si consacra la preservazione ambientale come Diritto Fondamentale, s’impone a chi degrada il dovere della responsabilizzazione per i danni all’ambiente. Con tali premesse, il lavoro presenta il più recente Stato dell’Arte concernente il Diritto Costituzionale Ambientale Positivato, presentando il testo di costituzioni de vari Paesi in tutti i continenti e, comunque, dal fatto che il Diritto Comunitario tratti il tema della Responsabilità Ambientale nella sua Direttiva attuale, perché si offra al lettore fondatezza giuridica capace di proporzionargli una riflessione sul tema che, come già detto, ha, indubbiamente, incommensurabile valore per la vita umana.
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Persi, Viviana. « L’acquisizione del dominio tramite occupazione. Il rapporto testo-immagine nelle illustrazioni del libro 41, tit. 1 del Digesto e del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni di Giustiniano nei manoscritti della BnF (xiii-xiv secolo) ». Clio@Themis, no 21 (17 novembre 2021). http://dx.doi.org/10.35562/cliothemis.1866.

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Nel presente contributo intendo analizzare l’aspetto giuridico delle miniature che illustrano il libro 41, tit. 1 del Digesto e il secondo libro delle Istituzioni di Giustiniano in un gruppo di manoscritti ora conservati alla Bibliothèque nationale de France, databili tra il xiii e il xiv secolo. Questi due Libri, tra loro strettamente connessi, presentano iconografie analoghe : l’acquisizione della proprietà a titolo originario tramite l’occupazione delle res nullius. La fauna selvatica e acquatica – ferae bestiae, volucres et pisces – costituivano nel diritto romano e giustinianeo un esempio importante di res nullius, l’esercizio della caccia e della pesca determinando l’acquisizione di tali beni. Sono proprio queste attività a essere poste a illustrazione del libro 41, tit. 1 del Digesto et del libro 2, tit. 1 delle Istituzioni. Naturalmente esse subiscono nel corso del tempo delle modifiche, sia di carattere tecnico che di carattere normativo. Cercherò di mostrare come le immagini che nel corso del tempo hanno raffigurato l’occupazione delle res nullius riflettono e contribuiscono a gettare luce su questi cambiamenti.
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Casini, Carlo, et Marina Casini. « Diritto di proprietà vs diritto alla vita ? Una nuova questione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo ». Medicina e Morale 62, no 6 (30 décembre 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.75.

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Il recente ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (n. n. 46470/11) nasce dalla pretesa di usare gli embrioni umani per la ricerca scientifica sul presupposto che si tratti di “cose”. Infatti, la ricorrente invoca il suo diritto di proprietà sugli embrioni appellandosi all’art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali. L’attacco è diretto contro la legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita (Legge 40 del 19 febbraio 2004) il cui art. 13/1 vieta “qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano”. Gli Autori, ritengono che sia infondata scientificamente e giuridicamente la pretesa di considerare l’embrione umano una cosa; mostrano come il riconoscimento del il concepito soggetto titolare di diritti (art.1), sia supportato da un importante complesso normativo; contestano la pretesa contraddizione tra la Legge 40 del 2004 con la legge 194 del 1978; sostengono la ragionevolezza scientifica, etica e giuridica di orientare la scienza verso la ricerca sulle staminali adulte, anziché su quelle embrionali. L’indagine viene condotta passando in rassegna numerose disposizioni a partire dall’art. 18 della Convenzione di Oviedo. Ampio spazio è dato alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di bioetica in relazione alla dottrina del margine di apprezzamento che dovrebbe essere applicata anche in senso favorevole all’Italia nel caso in esame. Il contributo auspica che i giudici tengano conto di quanto scritto nell’articolo 2 del Trattato di Oviedo che sotto il titolo “Primato dell’essere umano”, dichiara “l’interesse ed il bene dell’essere umano devono prevalere sul solo interesse della società e della scienza”. ---------- The recent appeal to the European Court of Human Rights (Application n. 46470/11) originates from the demand to use human embryos for scientific research on the ground that they are “things”. Indeed the appellant claims her right to property of the embryos pleading to the art. 1 of the Additional Protocol n. 1 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The attack is directed against the Italian Law on medically assisted procreation (Law n. 40 of 19 February 2004) which bans any experimentation on human embryo. The Authors argue that the demanded evaluation of the human embryo as a “thing” is scientifically and legally baseless. They also show how the Italian Law n. 40/2004, which recognizes the embryo as a subject holder of rights (art.1), is backed by an important normative complex. In this article the thesis on the inconsistency between Law n. 40/2004 and Law n. 194/178 is rejected and it is claimed the scientific, ethical and legal reasonableness to lead the science to adult stem cells instead embryonic stem cells. The analysis is conducted reviewing numerous dispositions from art. 18 of the Oviedo Convention on Human Rights and Biomedicine. In this article a wide space is allowed to the Bioethics case-law of the European Court of Human Rights as for the doctrine of the margin of appreciation which should be applied also to defend Italy in the examined case. The article hope that the Court set great store by what is written in art. 2 (“Primacy of the Human Being”): “The interests and welfare of the human being shall prevail over the sole interest of society or science”.
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« RICCARDO PAVONI, Biodiversità e biotecnologie nel diritto internazionale e comunitario, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 526. » Italian Yearbook of International Law Online 15, no 1 (1 janvier 2005) : 466–74. http://dx.doi.org/10.1163/221161305x00252.

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« MASSIMILIANO MONTINI, La necessità ambientale nel diritto internazionale e comunitario (Environmental Necessity in International and European Community Law), Padova, Cedam, 2001, pp. 442. » Italian Yearbook of International Law Online 11, no 1 (1 janvier 2001) : 486–89. http://dx.doi.org/10.1163/221161301x00300.

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« Osservatorio italiano : Documenti ; Leggi, regolamenti e decreti statali ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 2 (juillet 2010) : 253–79. http://dx.doi.org/10.3280/diri2010-002019.

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Leggi, regolamenti e decreti statali1. Decreto legge 30.12.2009 n. 194 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, nel testo modificato dalla legge di conversione in legge 26.2.2010 n. 252. Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2010 - Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010 (10A04757)3. Decreto Ministro degli affari esteri 9.3.2010 - Fissazione del numero massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica degli studenti stranieri per l'anno accademico 2009/2010 (10A05070)Circolari Cittadini comunitari Assistenza sanitaria1. Ministero salute 30.3.2010 - Emissione Tessera europea di assicurazione malattia per pensionati Lavoro e previdenza sociale2. INPS 30.4.2010 n. 11662 - Requisiti per il riconoscimento indennità di disoccupazione. Spetta anche al cittadino comunitario non iscritto nello schedario della popolazione temporanea Soggiorno3. Ministero interno 2.2.2010 n. 637 - Diritto dei familiari dei cittadini dell'Unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri - art. 2, co. 1 lett. b) del d.lgs. 30/2007 Cittadini extracomunitari Cittadinanza4. Ministero interno 18.2.2010 n. 4 - Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del Paese straniero di nascita Detenuti stranieri5. Ministero giustizia 22.3.2010 - Informazione sull'adozione di provvedimenti in materia di libertà personale nei confronti di cittadini stranieri Ingresso6. Ministero interno 4.4.2010 - Regolamento (CE) n. 810 del 13.7.2009 che istituisce un codice comunitario visti. Regolamento (CE) n. 265 del 25.3.2010 che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata7. Ministero interno 19.4.2010 - D.p.c.m. 2010, programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 20108. Ministero lavoro e politiche sociali 19.4.2010 n. 14 - D.p.c.m. dell'1.4.2010, programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie per l'anno 20109. Ministero affari esteri 27.4.2010 - Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre per l'anno 2010. Riferimento messaggio ministeriale dell'8.4.2010 n. 012623410. Ministero lavoro e politiche sociali 4.5.2010 n. 2291 - D.p.c.m. 3.12.2008. Nuova ripartizione territoriale di quote di ingresso per cittadini stranieri Lavoro e previdenza sociale11. INPS 9.3.2010 n. 35 - Assegno di maternità concesso dai Comuni Regolarizzazione dei lavoratori addetti ai servizi domestici e di assistenza alle persone12. Ministero interno 17.3.2010 n. 1843 - Emersione dal lavoro irregolare prestato da cittadini stranieri nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Motivi ostativi previsti all'art. 1 ter, co. 13, della legge 3.8.2009, n. 102 Soggiorno13. Ministero interno 16.2.2010 n. 400/A/2010/12.214.9bis - Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro. Rilascio del titolo di soggiorno
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Ferioli, Elena, et Mario Picozzi. « La conservazione del materiale biologico finalizzato alla ricerca scientifica : questioni giuridiche e riflessioni etiche sulle biobanche ». Medicina e Morale 60, no 4 (30 août 2011). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2011.159.

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La richiesta di istituire biobanche oggi diventa sempre più impellente. Una biobanca è una struttura dove si raccolgono per un tempo lungo materiale biologico e dati di natura biomedica correlati al campione, che può provenire sia da pazienti che da cittadini. Da un lato si riconosce il ruolo che le biobanche possono avere sia nell’acquisire nuove conoscenze sia nel favorire nuovi trattamenti di diagnosi e cura, dall’altro è necessario riflettere sulle delicate e complesse questioni giuridiche ed etiche ad esse sottese. Il presente contributo, dopo aver fatto chiarezza sulla definizione e sui requisiti tecnici necessari per l’istituzione di una biobanca, si sofferma ad analizzare le principali questioni etico-giuridiche: a chi appartiene il tessuto e chi beneficia dei risultati ottenuti? Quale consenso informato è adeguato per protocolli sperimentali non prevedibili al momento del prelievo del tessuto? Come può essere garantita la riservatezza dei dati, anche in funzione dell’analisi genetica? Gli argomenti vengono analizzati a partire dalla letteratura internazionale, mostrando le diverse posizioni. In tema di proprietà del tessuto e di proprietà intellettuale dei risultati si evidenzia come sta emergendo una concezione solidaristica, in cui materiale e informazioni sono da considerarsi risorse a disposizione dell’intera collettività, che ne affida alla biobanca la gestione. Il modello di consenso informato che sembra prevalere è quello definito “ampliato”, di cui si evidenziano pregi e difetti, nell’ottica di un bilanciamento tra autonomia del soggetto, interesse della collettività ed esigenze della ricerca. La questione della riservatezza impone di riflettere sia sul diritto alla privacy sia sulla possibilità di utilizzo del dato per finalità di ricerca. Data la complessità delle questioni emerse, si ritiene che necessariamente la fiducia del paziente/cittadino verso la comunità scientifica giochi un ruolo fondamentale. Il Comitato di etica, a cui vanno assicurate competenze e risorse adeguate, diventa lo strumento di garanzia indispensabile per una gestione eticamente accettabile della biobanca. ---------- Today the request to create biobanks is more and more urgent. A biobank is a structure where biological specimens and related biomedical data, obtained from patients and/or citizens , are stored over time. On one hand, we acknowledge the role that biobanks may have in acquiring new knowledge and fostering new treatments for diagnosis and therapy, on the other we need to reflect upon the delicate and complex legal and ethical issues that biobanks rise. This paper, after defining the concept of biobank and the technical requirements needed to establish one, analyzes some major ethical and legal issues: Who owns the tissues and who can benefit from potential results? Which kind of informed consent is the most appropriate for experimental protocols not yet predictable at the time of tissue collection? How can data confidentiality be guaranteed also in relation to genetic analysis? The topics are analyzed with reference to the international literature, comparing different perspectives. Regarding the ownership of biological samples and the intellectual property rights of the potential research outputs based on the data, the recent literature introduces a new concept of solidarity which consider all samples and information at full disposal of the entire community and which indicates the biobank as the manager of the archive. The model of “broad” informed consent seems to prevail: we indicate its points of strength and weakness, considering a necessary balance among the individual autonomy, the collective interest and the research requirements. Finally, regarding the confidentiality of all data, we need to reflect upon the right to privacy along with the possibility to use the available data for research purpose. Considering the complexity of these issues, we believe that the patient’s trust towards the scientific community is the main matter. The Ethics Committee, to whom adequate resources and expertise must be granted, becomes the assurer entity for an ethically acceptable management of a biobank.
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