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Articles de revues sur le sujet « Produzione normativa »

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Alě, Alessandro. « La produzione del progetto ». TERRITORIO, no 57 (juin 2011) : 102–11. http://dx.doi.org/10.3280/tr2011-057014.

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Résumé :
L'articolo descrive la costruzione del nuovo Piano urbanistico di Cernusco sul Naviglio seguendo la traccia delle principali scelte effettuate nel corso dello sviluppo tecnico del lavoro. I tempi, i luoghi e le circostanze, gli obiettivi, le condizioni legislative, i limiti e le possibilitŕ operative hanno influito sulla forma del progetto e dei documenti facendo emergere i temi progressivamente e rendendo necessario aggiornare e adattare il disegno e la struttura normativa ed argomentativa del piano come un grande palinsesto. Il racconto segue la maturazione del progetto, la forma e contenuti dei documenti, i principali esiti attesi evidenziandone le molte dimensioni tecniche.
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Curami, Andrea. « L'industria bellica prima dell'8 settembre ». ITALIA CONTEMPORANEA, no 261 (février 2011) : 665–79. http://dx.doi.org/10.3280/ic2010-261006.

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Résumé :
L'autore esamina le cause del sottoutilizzo dell'industria italiana durante il secondo conflitto mondiale, nonostante una disponibilitŕ di manodopera, forza motrice e materie prime superiore a quella che vi era stata nella Grande guerra, quando l'industria nazionale era stata al contrario capace di avviaremolte produzioni, di raggiungere alti livelli produttivi e di seguire l'evoluzione tecnologica. Staticitŕ progettuale e risultati quantitativamente e qualitativamente limitati caratterizzarono cosě il secondo conflitto mondiale e si spiegano sia con la maggior forza dell'industria rispetto al potere politico, sia con il timore di quest'ultimo di imporre al paese scelte che avrebbero potuto ridurre drasticamente il consenso al regime. In Italia, come in Germania, centrale fu la questione della disponibilitŕ di manodopera per l'industria, e in particolare di quella specializzata. Le richieste avanzate all'inizio del 1943 dai militari circa un uso piů intenso della manodopera (aumento dell'orario di lavoro, diversa normativa sui trasferimenti, impiego piů esteso di donne e ragazzi e controlli piů severi) vennero respinte da Mussolini, che poco dopo sottrasse agli Stati Maggiori ogni controllo sulla produzione bellica.
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Holcombe, Randall G. « The Origin of the Legislature * ». Journal of Public Finance and Public Choice 11, no 1 (1 avril 1993) : 3–18. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539572.

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Résumé :
Abstract I due modi di produzione della legge sono la legislazione e l’evoluzione basata sull’interpretazione innovativa della legislazione preesistente.Il presente scritto confronta questi due modi, prendendo come esempio la legislazione dell’antica Roma, nella quale vigeva in origine il sistema evolutivo, che dovette tuttavia cedere il passo all’attività legislative man mano che l’espansione imperiale romana rendeya urgente l’introduzione di nuove normative. A fronte del vantaggio della rapidità nella elaborazione normativa, e quindi della maggior flessibilità del sistema giuridico, il «costo» della legislazione era costituito dalla rinuncia alia stabilità del sistema giuridico, con possibili influenze di carattere politico e serie conseguenze inintenzionali dei provvedimenti legislativi.Proprio per evitare tale costo si è sviluppato il moderno costituzionalismo, che si può quindi considerare una conseguenza del concetto di legislazione che ha avuto origine nel senato romano.
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Altiero, Salvatore. « Sulla recente normativa cinese in materia di sicurezza alimentare ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 235–79. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001015.

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Résumé :
Il 1° giugno 2009, è entrato in vigore il nuovo testo di legge cinese in materia di sicurezza alimentare: è lecito domandarsi se tale normativa debba essere vista come un passo avanti verso la soluzione delle note problematiche legate alla scarsa attenzione tributata da questo Paese - almeno fino ad oggi - all'elaborazione di norme in grado di garantire prodotti alimentari sicuri secondo canoni condivisibili in sede comunitaria e Wto; tale questione investe insieme la sicurezza dei consumatori e il libero commercio. Da un lato, l'approccio del legislatore cinese può essere accostato, per alcuni limitati aspetti, a quello adottato dal regolamento 178/2002 e dall'accordo Sps in quanto, ad esempio, il testo fissa la normativa generale in materia di sicurezza alimentare applicabile a tutti i prodotti del settore. Nel precedente quadro normativo, invece, non solo mancava una netta distinzione trae, ma la disciplina della materia era affidata a norme disconnesse e poteva variare per ciascun tipo di alimento in virtù del fatto che, per ognuno di essi, una legge dettava l'apposita disciplina in materia di produzione e commercio stabilendo a quali procedure e parametri ci si dovesse attenere per assicurarne la sicurezza (ad esempio la legge sulla "agricultural product quality safety"). Ancora, il testo di legge cinese stabilisce ciò che gli standard di sicurezza alimentare dovranno includere e prevede la costituzione di organi centrali incaricati della gestione e del monitoraggio delle situazioni di rischio. D'altro canto, il legislatore cinese ha delegato a futuri e imprecisati atti normativi la definizione della normativa di dettaglio necessaria a rendere realmente efficaci gli standard e ad assicurare il funzionamento delle autorità incaricate delle fasi di monitoraggio e gestione del rischio. Senza una pronta attuazione, quindi, il testo di legge cinese sulla sicurezza alimentare rischia di essere solo una risposta inconcludente e senza incisività alle istanze che la comunità internazionale e, per ciò che più ci interessa, l'Europa rivolgono alla Cina in materia di sicurezza dei consumatori e per la maggiore apertura dei propri mercati ai prodotti cinesi.
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Di Natale, Anna. « Aspetti normativi e legislazione fitosanitaria a sostegno della difesa eco-sostenibile delle colture ». Bullettin of the Gioenia Academy of Natural Sciences of Catania 52, no 382/SFE (22 décembre 2019) : DECA5—DECA9. http://dx.doi.org/10.35352/gioenia.v52i382/sfe.79.

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Résumé :
La normativa europea e nazionale in materia fitosanitaria si è inizialmente interessata alla tutela della salute dei consumatori, regolamentando soprattutto la produzione e la commercializzazione dei prodotti fitosanitari e considerando i loro residui negli alimenti. Successivamente, la legislazione europea ha considerato anche l'impatto delle sostanze chimiche contenute nei formulati commerciali nei confronti dell'operatore e dell’ambiente. Inoltre, con l'approvazione della Direttiva 128 del 2009, che "istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi", per la prima volta ne viene regolamentato l'impiego, stabilendo principi comuni per un loro utilizzo razionale e sicuro. Con questa importante direttiva, si definiscono dei Piani di Azione Nazionale (PAN) per promuovere l'utilizzo di prodotti fitosanitari maggiormente sostenibili e fornire indicazioni per ridurre il loro impatto in ambito agricolo, extra agricolo e in aree naturali protette. In tale contesto, vengono illustrati e discussi i criteri di applicazione e il quadro normativo di riferimento più aggiornato.
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Bruno, Francesco. « Inquinamento del territorio rurale e Pac ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 2 (octobre 2011) : 29–52. http://dx.doi.org/10.3280/aim2011-002004.

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Résumé :
All'obiettivo di creare un sistema agricolo competitivo nei mercati mondiali, garante allo stesso tempo della salute dei consumatori, si accompagna l'esigenza di sviluppare le aree rurali, tutelare il territorio e proteggere l'ambiente. Protagonista è l'impresa agricola nella sua accezione multifunzionale, producendo essa non più (o non solo) beni (i prodotti agricoli), ma anche servizi ambientali e territoriali, nell'ambito di un modello di sviluppo endogeno e flessibile delle aree rurali. E proprio nel mercato dei servizi collegati alla tutela e alla conservazione dell'ambiente, caratterizzato dalla crescente domanda di qualità ambientale, l'impresa agricola non dotata di strumenti tali da poter competere nel mercato globalizzato dei beni, trova un naturale "sbocco" per la produzione di servizi legati alle sue specifiche caratteristiche territoriali. Tuttavia, se gli obiettivi che la nuova Politica di sviluppo delle aree rurali intende perseguire sono chiaramente desumibili dal contesto normativo, non altrettanto si può dire degli strumenti che si intende utilizzare, delle pronunce contrastanti dei giudici e della normativa ambientale e urbanistica.
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Hassemer, Chiara. « Ambiente e territorio in una prospettiva europea e italiana. » Veredas do Direito : Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 12, no 23 (30 octobre 2015) : 17. http://dx.doi.org/10.18623/rvd.v12i23.462.

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Résumé :
La produzione normativa in materia di politiche ambientali e territoriali della attuale legislatura italiana è prevalentemente contenuta in decreti legge e decreti legislativi, emanati anche al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alla legislazione europea.Le tematiche ambientali sono presenti anche nei documenti di bilancio (eco bilancio ed eco rendiconto) e nell'ambito dei documenti di economia e finanza (DEF), che recano specifiche sezioni dedicate proprio allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (cd. Allegato "Kyoto").Inoltre nella nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 è presente una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, nonché alla promozione di interventi e azioni per favorire l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.
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Arabia, Aida Giulia, et Carlo Desideri. « Le materie dello "sviluppo economico" alla prova del federalismo fiscale ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 115–31. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001009.

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Résumé :
Con le riforme del c.d. "federalismo amministrativo" e, poi, del Titolo V della Costituzione è stato realizzato un ampio decentramento di compiti alle Regioni nelle materie dello "sviluppo economico". I dati disponibili sulla produzione normativa (leggi e regolamenti) e i dati sulla spesa pubblica evidenziano che, negli anni successivi alle riforme, le Regioni hanno assunto un ruolo rilevante, in particolare nel campo dell'agricoltura e sviluppo rurale e in quello del turismo. La legge n.42 del 2009 sul "federalismo fiscale", definendo i principi e la disciplina dei meccanismi di perequazione, distingue tra funzioni garantite dai Lep (livelli essenziali di prestazione) e "altre" funzioni non protette dai Lep, tra le quali figurano quelle dello "sviluppo economico". Di qui alcuni interrogativi sulle condizioni che possono consentire alle Regioni di continuare ad assicurare e rafforzare il loro impegno politico- finanziario per lo "sviluppo economico"; più in generale, sulla coerenza tra la riforma del "federalismo fiscale" e il disegno costituzionale del regionalismo, come si è andato consolidando sul piano concreto e nella giurisprudenza costituzionale sulla cooperazione e la "leale" collaborazione tra Stato e Regioni.
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Amunátegui, Carlos. « Cerami, Pietro - Corbino, Alessandro - Metro, Antonino - Purpura, Gianfranco, Roma e il Diritto. Percorsi costituzionali, produzione normativa, assetti, memorie e tradizione del pensiero fondante della esperienza giuridica occidentale ». Revista de estudios histórico-jurídicos, no 33 (2011) : 677–79. http://dx.doi.org/10.4067/s0716-54552011000100026.

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Szymecka, Agnieszka. « Produzioni di qualitĂ e sviluppo rurale : il caso polacco ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2010) : 191–98. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003008.

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Résumé :
L'oggetto del presente lavoro sono le condizioni giuridiche di sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità in Polonia. Questo tipo di produzioni è molto importante per l'agricoltura europea. Infatti, la Commissione europea considera tali produzioni l'arma più potente degli agricoltori europei in un mondo sempre più competitivo. Esse contribuiscono, inoltre, allo economico-sociale e ambientale sviluppo rurale sostenibile. Nella prima parte l'autrice prende in esame la definizione della "qualità ". Ne analizza varie nozioni adottate dal recente Libro verde sulla qualità dei prodotti agricoli e sottopone a critica alcune di loro. Vengono presentati anche gli "schemi di prodotti di qualità " europei e nazionali. La seconda parte del lavoro prensenta diverse iniziative avviate in Polonia e dirette alla promozione delle produzioni agroalimentari di qualità . Sono presentate le barriere normative in merito che riguardano: la definizione giuridica dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli, le norme fiscali e le regolazioni sulla vendita diretta. Viene fatta una comparazione con le rispettive norme e regolazioni italiane. In conclusione l'autrice constata che il legislatore polacco non è sufficientemente coinvolto nella creazione di un appropriato contesto normativo necessario per lo sviluppo delle produzioni di qualità in Polonia.
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Ferrara, Giuseppe. « Impresa agricola e produzione di energia ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (avril 2009) : 33–47. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-001003.

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Résumé :
- The article 1, par. 369 of the 296/2006 act definies as agricultural industry: the production and cession of electric and caloric energy originated from forest renewable sources; the production and the commercialization of chemical products derived from agricultural produce coming from the cultivated land; and the production and the cession of electric and caloric energy originated from photovoltaic sources. Therefore, the normative reveals the multifunctionality and the pluriactivity of the factory farm: it reconducts the production of not foodstuffs goods, as the electric energy, the fuels and the chemical products, to the agricultural firm. Legislator intend to stimulate these activities also through the tax lever, providing for these activities produce agricultural income. With regard to it, the provision (of the law) causes some doubts concerning his compatibility with the constitutional dictation (artt. 3 and 53 Const.), in our opinion, in particulary with reference to the activity of photovoltaic energy production and cession. Key words: factory farm, photovoltaic energy, multifunctionality, pluriactivity.
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Canali, Stefano, et Fabio Tittarelli. « La produzione orticola biologica in Italia : princìpi, aspetti normativi e prospettive future ». Italus Hortus, no 24 (2017) : 3–13. http://dx.doi.org/10.26353/j.itahort/2017.1.313.

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Pizzanelli, Giovanna. « La saga delle proroghe delle concessioni demaniali marittime : verso un lieto epilogo ? » ECONOMIA PUBBLICA, no 3 (décembre 2022) : 397–440. http://dx.doi.org/10.3280/ep2022-003003.

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La disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo e le procedure relative al loro affidamento rappresentano un tema la cui trattazione, con riferimento al nostro ordinamento, si presenta particolarmente complessa, dal mo- mento che investe aspetti di difficile compatibilità con il diritto europeo e che si caratterizza per una cospicua produzione di interventi normativi e giurisprudenziali che rende impegnativa la ricostruzione di un quadro unitario. Il lavoro analizza alcuni interventi normativi, amministrativi e giurisprudenziali che il nostro ordina- mento ha di recente visto succedersi in materia e avanza alcune riflessioni sugli indirizzi futuri.
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Pareto, Adriano, et Annamaria Urbano. « Stime preliminari nelle statistiche giudiziarie : un'applicazione ai procedimenti di separazione e divorzio ». RIVISTA DI ECONOMIA E STATISTICA DEL TERRITORIO, no 3 (novembre 2010) : 108–35. http://dx.doi.org/10.3280/rest2010-003005.

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Résumé :
Questo lavoro nasce dall'esigenza di sviluppare un sistema per la produzione di stime preliminari, a livello di ripartizione geografica, nelle statistiche giudiziarie rilasciate dall'ISTAT, con particolare riferimento alle separazioni e ai divorzi. La prima parte č dedicata all'esposizione del quadro normativo e del contesto operativo di riferimento. Quindi, vengono illustrati le fonti, il processo produttivo e le serie storiche utilizzate. Infine, viene proposta e sperimentata una metodologia per la produzione delle stime anticipate dei dati annuali basata sull'applicazione del metodo di Holt-Winters a serie storiche trimestrali. Tale metodologia puň essere applicata con successo anche nei casi in cui la numerositŕ delle serie storiche non consente l'applicazione di modelli sofisticati, come i modelli ARIMA. La positiva performance riscontrata sui dati delle separazioni e dei divorzi apre lo scenario all'eventuale applicazione della metodologia proposta ad altre indagini della statistica giudiziaria.
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Crepaldi, Gabriella. « Gli acquisti eco-sostenibili nel nuovo Codice dei contratti pubblici italiano : considerazioni sul life cycle costing ». Revista do Direito 1, no 54 (8 janvier 2018) : 86. http://dx.doi.org/10.17058/rdunisc.v1i54.12046.

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Résumé :
L’inquadramento normativo degli appalti verdi in Italia - II. Costi, prezzi e offerte più vantaggiose - III. Il costo del ciclo di vita – IV. Il ciclo di vita come canone di pertinenza: cautele – V. Medie-piccole-micro imprese, produzioni chilometri zero e filiera corta – VI. Osservazioni conclusive sulla qualificazione ambientale delle stazioni appaltanti (e degli enti)
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Sirsi, Eleonora. « Quando la contaminazione da Ogm è "tecnicamente inevitabile" : riflessioni in vista dell'adozione di "misure di coesistenza" nelle Regioni italiane ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 1 (décembre 2010) : 33–45. http://dx.doi.org/10.3280/aim2009-001003.

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Résumé :
L'introduzione, nella disciplina comunitaria sull'etichettatura di alimenti e mangimi GM, di una eccezione per il caso in cui vi sia una presenza di materiale Ogm nell'alimento o nel mangime entro lo 0,9% è all'origine delle regole di coesistenza fra produzioni transgeniche, convenzionali e biologiche. Nel momento in cui le Regioni italiane si apprestano ad introdurre siffatte regole è necessario un chiarimento circa il significato dell'espressione "accidentale o tecnicamente inevitabile" utilizzata dal legislatore comunitario. L'interpretazione di questa espressione riguarda gli operatori e le loro responsabilità e riguarda le istituzioni responsabili di individuare efficaci misure di coesistenza e di effettuare i controlli. Alcuni segnali provenienti dalla giurisprudenza e dalle stesse istituzioni comunitarie inducono a ritenere che il limite dello 0,9% configuri una vera e propria soglia, al pari di quelle utilizzate nella normativa sui contaminanti e in altre normative del settore alimentare. Le conseguenze di questa indicazione si rifletterebbero nella configurazione delle misure di coesistenza che potrebbero legittimamente non avere come obbiettivo l'ottenimento di prodotti davvero, ma ripropongono inevitabilmente il problema dell'effettività del diritto del consumatore a scegliere un prodottoe insieme la possibilità per gli Stati europei di autodeterminare il proprio modello di agricoltura.
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Tosio, Beatrice. « Imprenditori accademici e innovazione nei processi di trasferimento tecnologico ». SOCIOLOGIA DEL LAVORO, no 122 (juin 2011) : 139–52. http://dx.doi.org/10.3280/sl2011-122010.

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Il rapido progresso tecnologico e la commistione di scienza e tecnologia nei settori più innovativi hanno ridefinito i contorni del perimetro normativo in cui gli attori accademici commercializzano i risultati della propria ricerca scientifica, qualificandosi come imprenditori accademici. Dopo una breve panoramica di alcune teorie sociologiche sulla produzione di conoscenza in ambito pubblico e privato, l'autore ipotizza che due diversi idealtipi di imprenditore accademico corrispondano a due distinti approcci nei confronti del trasferimento tecnologico. L'autore analizza in ottica comparata otto studi di caso di imprenditori accademici nel settore biomedico in Europa. L'evidenza empirica conferma la tipizzazione elaborata. Dall'analisi dei fattori istituzionali alla base delle differenze riscontrate appare cruciale il coinvolgimento dell'ateneo, che a sua volta dipende dal grado di centralizzazione dell'impianto accademico e dall'innovativitŕ del contesto industriale.
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De Cicco, Maria Cristina. « Diritti fondamentali e minori dal punto di vista del civilista. Quale tutela ? Doi : 10.5020/2317-2150.2015.v20n3p917 ». Pensar - Revista de Ciências Jurídicas 20, no 3 (29 décembre 2015) : 917–40. http://dx.doi.org/10.5020/23172150.2012.917-940.

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Partendo dal tema centrale dell’incontro, “Violenza e diritti umani: il ruolo delle ONGs e delle OGs nella rielaborazione, da parte dei ricercatori, delle politiche pubbliche sulla lotta contro le aggressioni ai diritti umani”, si vuole affrontare la questione relativa allo sfruttamento del lavoro minorile. Parlare di diritti umani e di dignità dell’uomo, oggi, è sempre di piú un’esigenza pressante. Invero, la dignità dell’uomo è un concetto caratterizzato da assolutezza: ogni uomo, pertanto, in quanto tale, è degno quanto qualsiasi altro uomo, a prescindere dalla razza, dalla nazionalità, dalla religione e dalla condizione sociale. L’accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell’uomo integrano un valore assoluto, fa sí che i medesimi diventino la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo c.d. «sostenibile». La dignità dell’uomo, dunque, è da ascrivere nell’àmbito dei princípi inderogabili del nostro ordinamento, principio di ordine pubblico costituzionale. Conferma di tale assunto, inoltre, nell’àmbito del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, si ha dall’art. II-61, articolo di apertura e posto al vertice del catalogo dei diritti fondamentali, secondo il quale «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata». La clausola generale di dignità, dunque, peraltro già presente in molteplici testi normativi sopranazionali ed interni, viene a costituire uno dei princípi cardine del sistema italo-comunitario, un valore normativo di rilevanza sovraordinata, in antitesi al quale si pone, al contrario, una logica economicistica, esclusivamente produttivistica, ispirata al profitto e, quindi, al mercato, affermerebbe il primato del mercato e della produzione anche a costo di violare la dignità dell’uomo e i diritti umani.
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Costantino, Laura. « Politiche europee e nazionali di contrasto allo spreco alimentare nella produzione primaria : analisi e prospettive future ». Przegląd Prawa Rolnego, no 2(23) (15 décembre 2018) : 141–48. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2018.23.2.10.

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Lo scopo dell’articolo è di presentare la regolamentazione del mercato agricolo in Nicaragua e di indicare soluzioni giuridiche che potrebbero contribuire a superare una distribuzione iniqua delle risorse economiche derivanti dall’attività agricola nazionale all’interno della filiera alimentare. In particolare, si tratta di individuare scappatoie giuridiche che contribuiscono ad una distribuzione iniqua delle risorse nel regime nicaraguense di approvvigionamento per i prodotti agroalimentari e di proporre soluzioni alternative per la loro eliminazione alla luce della scienza del diritto agrario. Secondo l’autore, la principale difficoltà per il produttore agricolo nicaraguense è il processo di commercializzazione dei prodotti sul mercato dei prodotti agricoli dell’America centrale e del Nicaragua nonché carenze normative in questo ambito. Il Sistema dell’integrazione centroamericana (SICA), vincolante nella maggior parte dei paesi della regione, da un lato contiene regolazioni giuridiche complete sull’agricoltura, dall’altro non corrisponde pienamente alla struttura moderna della filiera agroalimentare. In pratica, la legislazione regionale e nazionale è soggetta a frequenti cambiamenti e non protegge in modo sufficiente il produttore agricolo in ogni fase di produzione. Un’alternativa sarebbe quella di introdurre cambiamenti a livello regionale, sotto forma di aree di libero scambio e di attuare la politica agricola comune da parte dei Paesi dell’America centrale.
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Ulivieri, Denise. « Acque regolamentate : gli statuti delle comunitŕ e le disposizioni dei governi ». STORIA URBANA, no 125 (avril 2010) : 59–79. http://dx.doi.org/10.3280/su2009-125004.

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Résumé :
L'acqua era un bene comune e prezioso e le autoritŕ si occupavano della sua salva- guardia. Fossi, corsi, cadute d'acqua erano un fattore di produzione al pari della terra, delle miniere di ferro, di carbone, di argento e le comunitŕ impararono a sfruttare in maniera sempre piů efficiente l'energia idraulica. Le comunitŕ locali si impegnavano a rendere efficienti i sistemi delle acque evitando che le acque si guastassero, che gli argini e i terrapieni cedessero. Nel corso del XVIII secolo si cerca di sperimentare "modi piů sicuri di riparare ŕ danni, che sogliono farsi dall'Acque". La rassegna e l'analisi del quadro normativo, dalla fine del 1600 ai primi decenni del 1700, in materia di acqua evidenzia una serie di affinitŕ e continuitŕ con le disposizioni statutarie circa la regolamentazione in genere. Dalla seconda metŕ del XVIII secolo le riforme leopoldine influenzano pesantemente anche la gestione del regime delle acque.
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Sobbrio, Paola. « Diritto all'informazione, partecipazione democratica del consumatore e Ogm ». AGRICOLTURA ISTITUZIONI MERCATI, no 3 (mars 2010) : 79–126. http://dx.doi.org/10.3280/aim2008-003005.

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Résumé :
Il consumatore di alimenti prodotti con l'utilizzo di Ogm o che li contengono, ha diritto ad essere informato sia della loro immissione in commercio quanto dell'emissione deliberata nell'ambiente di questi organismi. Il diritto all'informazione non si limita ai soli strumenti dell'etichettatura e della tracciabilità ma si estende alla possibilità , prevista da diverse normative, per il cittadino/consumatore di rivolgersi alle Autorità competenti per richiedere tutte quelle informazioni da cui egli può trarre conoscenze sullo stato tanto dell'emissione nell'ambiente quanto dell'immissione in commercio degli Ogm. Le Autorità , inoltre, devono effettuare consultazioni pubbliche in merito alle decisioni da prendere in entrambe queste fasi. Tali consultazioni, per come vengono effettuate, non conferiscono effettività a tale diritto minando così il rapporto di fiducia tra Istituzioni e cittadini e facendo venire meno la possibilità che il diritto all'informazione si traduca in uno strumento di partecipazione democratica che crei le condizioni per una "co-produzione di conoscenza". Questo comporta una violazione del diritto all'informazione fonte di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.
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Gandolfi, Gino, et Giacomo Neri. « Il settore del risparmio gestito ». ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO, no 3 (septembre 2011) : 401–22. http://dx.doi.org/10.3280/ed2010-003002.

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Il settore del risparmio gestito si sta muovendo in un contesto ancora fortemente instabile dal punto di vista economico e sempre piů complesso dal punto di vista regolamentare. Il presente lavoro intende fornire un'analisi del comparto italiano dell'asset management che, com'č noto, č caratterizzato dal preponderante peso del canale bancario nella distribuzione dei suoi prodotti. Appare importante considerare le caratteristiche e i trend della domanda e dell'offerta del risparmio gestito in Italia, in particolare alla luce della spinta del Regolatore ad una separazione tra distribuzione e produzione. Inoltre, la recente crisi finanziaria e il consistente calo di fiducia manifestato dagli investitori negli ultimi anni hanno indotto i governi a mettere in atto delle manovre finalizzate a reperire risorse finanziarie. Infine, č perň importante menzionare anche gli importanti passi avanti compiuti in campo normativo, grazie all'adeguamento ai diversi provvedimenti regolamentari emanati a livello europeo, quali la Mifid e la Ucits IV, che segnano un momento decisivo nel processo di armonizzazione dei mercati europei dei fondi comuni.
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Romeo, Emanuele. « Memoria dell’antico e nuove funzioni museali compatibili Alcune riflessioni sul patrimonio industriale legato alla produzione di elettricità ». Labor e Engenho 11, no 4 (26 décembre 2017) : 412. http://dx.doi.org/10.20396/labore.v11i4.8651199.

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Il patrimonio industriale legato all’energia elettrica è rappresentato da una serie di complessi architettonici fortemente stratificati, caratterizzati da diverse soluzioni tecniche, formali e distributive che si sono sovrapposte l'una all'altra, quando necessario, per ragioni legate all’innovazione tecnologia e ai cambiamenti nei processi produttivi. In realtà, sono proprio queste stratificazioni (aggiunte, cambiamenti d'uso, abbandoni momentanei e riusi, accompagnati da adeguamenti architettonici e tecnologici) che conferiscono ai complessi industriali particolare valore di memoria. Infatti, è proprio la continua trasformazione di funzioni e di elementi tecnologici a rappresentare “l'essenza” di questa particolare produzione edilizia. Dalla nascita delle prime fabbriche fino ad oggi, gli edifici industriali hanno cambiato rapidamente la loro forma architettonica e la loro consistenza sia materica sia formale assecondando le esigenze lavorative e produttive. Per questo motivo oggi abbiamo l'opportunità di leggere una "storia dell'architettura" rappresentata da una sequenza di tecnologie e materiali sostituiti di continuo o stratificatisi, in un abaco di elementi relativi alla sperimentazione del calcestruzzo armato, del ferro, della ghisa, dell’acciaio; oppure riguardanti l’utilizzo di grandi superfici di vetro o coperture a shed; o ancora relativi all'uso di fonti energetiche naturali e artificiali. Molte esperienze europee di restauro e riuso degli edifici industriali legati alla produzione di energia, hanno già considerato tale approccio come una delle migliori scelte volte a una conservazione che possa definirsi compatibile: la scelta delle nuove funzioni è dettata, infatti, non tanto dalle esigenze economiche e d’uso, ma dalla flessibilità dell'edificio ad accogliere sostanziali adeguamenti tecnici, energetici, funzionali. Ciò con l’obiettivo di raggiungere un giusto equilibrio tra il rispetto della memoria storica e la necessità di adattarsi alle normative riguardanti l’adeguamento energetico e le nuove funzioni richieste dalla popolazione, raggiungendo una sostenibilità sociale, culturale e ambientale.
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Morong Reyes, Germán, et Matthias Gloël. « El orden del Inca : gobierno virreinal y sujeción político-laboral de los indios del Perú colonial (1560-1570) ». CHEIRON, no 1 (janvier 2022) : 68–93. http://dx.doi.org/10.3280/che2020-004.

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Durante il decennio 1560-1570, nel giovane vicereame peruviano, la produzione di testi di ordine investigativo e informativo, legittimati sull'esperienza in situ e richiesti dai sovrani spagnoli, favorì la circolazione di conoscenze sugli indios e sugli Incas che risultarono fondamentali, strumentalmente parlando, al progetto di sottomissione lavorativa promossa dalla Corona iberica. Poiché furono proprio i funzionari reali del XVI secolo ad applicare la cultura della moderna conoscenza empirica alle pratiche di dominazione e amministrazione, l'articolo - che si basa sull'analisi di un corpus limitato di documenti, composto da lettere, informes e tratados - mostra le sostanziali differenze ravvisabili nella descrizione delle popolazioni assoggettate. Mentre la descrizione degli indios si basava su criteri atavici di inferiorità e incapacità, quella degli Incas mostra come i viceré, gli studiosi e i governatori suggerissero frequentemente al regime coloniale di ripristinare le leggi precedentemente in vigore presso questa popolazione, dal momento che il loro antico sistema normativo, oltre a fornire elementi utili al disciplinamento e alla convivenza politica degli indigeni, aveva anche favorito il massimo impegno lavorativo delle comunità assoggettate.
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Erkens, Yvonne. « Sustainable business agreements in the Netherlands : search for the missing link ». GIORNALE DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, no 169 (avril 2021) : 19–35. http://dx.doi.org/10.3280/gdl2021-169002.

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Il disastro del Rana Plaza ha reso evidenti le violazioni dei diritti fondamentali sul lavoro che si verificano all'interno delle catene di subfornitura. Le possibili soluzioni per fronteggiare tale fenomeno vengono ricercate a tutti i livelli. Nei Paesi Bassi, in particolare, sono stati conclusi alcuni accordi commerciali internazionali per garantire una gestione responsabile della filiera: si tratta di accordi multi-stakeholder volti a far sì che le aziende promuovano il rispetto dei diritti fondamentali sul lavoro nelle loro catene di subfornitura. Recenti studi hanno dimostrato che tali accordi aumentano la consapevolezza del rischio e migliorano la due diligence in vari setto-ri, ma non è (ancora) possibile fornire una prova definitiva del fatto che essi contribuiscano anche a migliorare le condizioni nei Paesi di produzione. Ciò ha in parte condotto all'adozione della legge olandese sulla due diligence in tema di lavoro minorile, che obbliga le aziende a individuare le forme di lavoro minorile presenti all'interno delle loro catene di subfornitura e ad adottare le misure necessarie per contrastarle. Attraverso l'assunzione volontaria di obblighi in un contesto settoriale, gli stakeholder possono adempiere agli oneri loro imposti dalla legge. Ciò porta a concludere che gli accordi olandesi potrebbero rappresentare quel collegamento ad oggi mancante tra le disposizioni di soft law esistenti e le normative legali vincolanti.
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Charrier, Guy. « Parallèle entre la loi italienne pour la protection de la concurrence et le système français ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 103–15. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345045.

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Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato presenta una notevole analogia, sia nei concetti che nei principali meccanismi applicativi, con le principali legislazioni dei Paesi membri della CEE e soprattutto con quelle che sono state introdotte negli anni più recenti.Il campo d’applicazione riguarda, almeno in principio, tutti i settori di attività, sia nel sistema italiano che in quello francese, poiché nessuna deroga è prevista, salvo per alcune particolari attività, come gli audio-visivi, la stampa, le banche e le assicurazioni.Questa estensione del campo di applicazione della legislazione si spiega con il fatto che essa riguarda tutte le pratiche anti-concorrenziali che vadano a detrimento del buon funzionamento del mercato e che tali pratiche siano suscettibili di provenire da tutti gli operatori economici.In Francia, peraltro, vige una distinzione tra comportamenti diretti a falsare il mercato, e che ricadono sotto le categorie di cartelli e di abuso di posizione dominante, di cui si occupa il Consiglio della concorrenza, e le pratiche restrittive, come il rifiuto di vendere, la subordinazione delle vendite, le discriminazioni e l’imposizione di prezzi, che sono di competenza dei tribunali perché in principio riguardano soltanto i rapporti tra imprese.Un secondo aspetto riguarda l’applicazione delle regole della concorrenza alle persone pubbliche. In principio, le disposizioni della legge italiana circa le imprese pubbliche (art. 8) e quelle della legge francese (art. 53) rispondono soltanto in parte alla questione. Nel diritto francese, quando una persona pubblica agisce da privato, è sottoposta alle leggi che riguardano il comportamento dei privati. Una difficoltà sorge, invece, quando questa persona pubblica, agendo nell’ambito dei suoi poteri, genera sul mercato effetti che danneggiano la concorrenza. Una recente sentenza del Tribunale dei conflitti ha concluso che le regole della concorrenza non si applicano alle persone pubbliche se non nella misura in cui esse diano luogo ad attività di produzione (di distribuzione o di servizi).La legge italiana non dà alcuna definizione del concetto di concorrenza nè dà alcun elemento che ne consenta la giustificazione economica. Altrettanto avviene con la legge vigente in Francia, ove sono i testi delle decisioni che forniscono indicazioni al riguardo.Il principio generate del divieto dei cartelli, come anche l’elenco dei casi suscettibili di costituire intese di carattere anti-concorrenziale, sono presentati in modo molto simile sia nella legge italiana che in quella francese. Ambedue riprendono, d’altronde, la formulazione dell’art. 85 del Trattato di Roma.Tutto fa pensare che l’Autorità italiana si troverà di fronte a casi analoghi a quelli di cui si è in varie occasioni occupato il Consiglio della concorrenza francese: cartelli orizzontali (accordi sui prezzi, sulla ripartizione dei mercati, sull’esclusione di un’impresa del mercato, ecc.); intese verticali (risultanti da accordi tra un produttore ed i suoi distributori nell’ambito di contratti di distribuzione selettiva o esclusiva); imprese comuni (la cui creazione può rientrare nel campo della proibizione di cartelli o costituire un’operazione di concentrazione); intese tra imprese appartenenti allo stesso gruppo (nel quadro dei mercati pubblici, il Consiglio ha ritenuto che non sia contrario alle norme concorrenziali, per imprese con legami giuridici o finanziari, rinunciare alla loro autonomia commerciale e concertarsi per rispondere a delle offerte pubbliche).Sull’abuso di posizione dominante, così come per i cartelli, i due sistemi italiano e francese presentano molte somiglianze. Tuttavia, contrariamente al diritto francese ed a quello tedesco, nella legislazione italiana non si fa alcun riferimento alle situazioni di «dipendenza economica». Peraltro, l’identificazione di questo caso è alquanto complessa e, sinora, il Consiglio non ha rilevato alcun caso che rientri nello sfruttamento abusivo di una situazione di dipendenza economica. Pertanto, si può forse concludere che il legislatore italiano sia stato, a questo riguardo, più saggio di quello francese. Più in generale, per quanto riguarda i casi di abuso di posizione dominante, il Consiglio deBa concorrenza ha seguito un’impostazione piuttosto tradizionalista.Anche sul controllo delle concentrazioni, il testo della legge italiana richiama quello francese e anche quello della normativa comunitaria, pur se è diversa la ripartizione delle competenze tra Autorità incaricata della concorrenza e Governo. Nella legge italiana, d’altra parte, vi sono delle norme relative alla partecipazione al capitale bancario che fanno pensare ad un dibattito molto vivo su questo tema.I livelli «soglia” per l’obbligo di notifica delle concentrazioni sono più elevati in Francia. Bisognerà poi vedere con quale frequenza il Governo italiano farà ricorso all’art. 25, che gli conferisce il potere di fissare criteri di carattere generale che consentono di autorizzare operazioni di concentrazione per ragioni d’interesse generale, nel quadro dell’integrazione europea.L’interesse delle autorità amministrative francesi nei riguardi delle concentrazioni, che un tempo era molto limitato, è divenuto più intenso negli anni più recenti, anche se i casi di divieto di concentrazioni sono stati sinora molto limitati.In conclusione, si può ricordare che un organismo competente in materia di protezione della concorrenza ha un triplice compito: pedagogico (attraverso la pubblicazione delle decisioni, delle motivazioni e delle ordinanze su questioni di carattere generale e sui rapporti attinenti al funzionamento del mercato), correttivo (per distogliere gli operatori economici da comportamenti anti-concorrenziali) e, infine, dissuasivo (poiché l’esperienza di applicazione delle leggi relative alla concorrenza dimostra che la loro efficacia dipende in modo decisivo dalla comminazione di sanzioni).
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Schilirň, Daniele. « I distretti produttivi in Sicilia. Analisi e proposte per la competitivitÀ ». ECONOMIA E SOCIETÀ REGIONALE, no 3 (mars 2011) : 92–113. http://dx.doi.org/10.3280/es2010-003010.

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Questo saggio analizza i distretti produttivi in una regione a sviluppo ritardato come la Sicilia che, proprio a seguito della crisi economica globale, deve riflettere sulle specializzazioni, sulla competitivitÀ e sul posizionamento delle sue produzioni nei mercati in un mondo in cui il baricentro della crescita si č spostato verso l'Asia e vede i Paesi della fascia Sud del Mediterraneo acquisire un ruolo sempre piů rilevante. In particolare, si esamina il quadro normativo che regola i distretti produttivi riconosciuti dalla Regione Sicilia. Vengono quindi svolte alcune valutazioni critiche su questi nuovi distretti produttivi e si formulano alcune proposte per rendere la loro azione piů efficace in termini di competitivitÀ ed anche per lo sviluppo della regione. Nel saggio si sostiene inoltre la tesi che le istituzioni e lo Stato devono contribuire a creare, attraverso l'applicazione del principio di sussidiarietÀ - che coniuga libertÀ, responsabilitÀ e imprenditorialitÀ - le condizioni favorevoli per la competitivitÀ e la crescita, soprattutto in una regione come la Sicilia, che ha speso e spende piů risorse pubbliche rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno con risultati tuttavia relativamente minori in termini di crescita del reddito e dell'occupazione.
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Casieri, Arturo, Bernardo De Gennaro, Umberto Medicamento et Luigi Roselli. « Capitale sociale e performance economica : un'applicazione al sistema di produzione dell'olio extra-vergine di oliva biologico della provincia di Bari ». ECONOMIA AGRO-ALIMENTARE, no 1 (juin 2009) : 7–23. http://dx.doi.org/10.3280/ecag2009-001002.

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- Social capital and economic firm performances: an application to the organic extravirgin olive oil net-chain in the province of Bari The supply chains of niche market goods like organic products are rapidly evolving. Compared to the conventional supply chains, these are more risky andmarket oriented. Therefore, to build stable networks along and among the chains is becoming an increasingly valuable as a competitive factor. The firms use these networks to exchange tangible and intangible assets. Structural social capital embedded in business networks could influence the firms' competitiveness. In this perspective it can be worthwhile for the possible normative suggestion for policy makers to consider the control over strategic resources spread in the environment out of the firm, as a competitive advantage source, together with the firm's internal resources. The external environment is characterized by a net of inter-firms relationships, which pertain to trade exchange, information exchange, shared norms and resources' association. The strategic resources inside the network, especially information, constitute an asset that companies need to improve their competitive advantage. The structure of relationships enabling the access to those resources, constitute the social capital (sc) which is revealed in the modalities with which firms place themselves in the net: higher the sc, the higher the economic performance. This study aims to show the significance of structural sc in influencing the firms' economic performances in agribusiness. We will try to test this hypothesis by analyzing the organic olive oil production system in the Province of Bari. In this study we refer to the form of sc linked to the firm's position inside the net-chain and to the idea of structural holes. Specifically, we decided to measure sc in terms of network constraints - a more constrained entrepreneurial activity implies less structural holes and therefore less sc. As for the firm performance measures, there are several indexes that could be appropriate: from the well known roi (Return on Investment) and ros (Return on Sale), to revenue. Actually, we selected the last one (revenue). It in fact the results are easier to find, and the productive structure of the firms involved in the organic olive oil processing can be considered quite homogeneous. To measure the structure of the relational web we adopt the Social Network Analysis (sna), a method based on the analysis of the actors (individuals, firms, and institutions) involved in a particular context and on the relationships between them. The subject of the analysis is the extra-virgin organic olive oil net-chain in the province of Bari. A set of economic institutions and organizations both located in this province and out of this territory but involved in processing and in trading the extravirgin organic olive oil. The results obtained, show that also in agribusiness netchains, as the organic olive oil, firms gain a higher competitive advantage if the are able to be central in the network of relationships, both horizontal and vertical, assuming an intermediary role in the transactional and informational flows. Further studies are still necessary, since the analysis completely disregards some key factors of competitiveness (although recognizing their relevance), which are not directly connected to the structure of relationships of the netchain as the relational social capital (e.g. trust, norms and expectations) and cognitive social capital (e.g. shared view, common language).JEL Code: L14Key words: social capital, network analysis, netchain, economic performance, organic olive oil
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Bompiani, Adriano. « L’elaborazione di “regole” per le innovazioni biotecnologiche ». Medicina e Morale 49, no 4 (31 août 2000) : 713–50. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2000.765.

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Come è noto, l'unione Europea ha fra i suoi scopi quello di favorire lo sviluppo sociale ed economico dei Paesi aderenti, facilitando la ricerca scientifica, l’innovazione tecnologica, la produzione di beni e la circolazione degli stessi nell’ambito dell’Unione, eliminando per quanto è possibile differenze, normative e conflitti commerciali. Con questo spirito, dopo anni di difficile lavoro, è stata emanata la Direttiva 98/44/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (6luglio 1998) che riguarda la protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, ne presupposto che si tratti di genoma – sia esso di origine vegetale, animale o umano – in quanto risultati da “invenzioni” suscettibili di applicazioni industriali e non dal mero isolamento (“scoperta”). L’Autore, che già ha esaminato in un precedente contributo gli aspetti etici dell’impiego delle biotecnologie nel campo vegetale e animale (v. Medicina e Morale 2000, 3: 449-504), si sofferma a descrivere quanto prevede la Direttiva 98/44/CE stessa, assieme ad altre norme internazionali precedentemente emanat, per la tutela dell’ambiente, degli animali e degli organismi umani. L’Autore riconosce che la direttiva vieta, nel dispositivo, lo sfruttamento commerciale che sia contrario all’ordine pubblico e al buon costume, fornendo gli esempi concreti dei divieti applicabili ai processi di clonazione umana a scopo riproduttivo, di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; di modificazione degli embrioni umani a fini commerciali e industriali; di modificazione dell’identità genetica animale di natura tale da provocare sofferenza negli stessi, senza utilità sostanziale per l’uomo o per l’animale. Tuttavia la Direttiva – sotto l’aspetto giuridico – consente l’utilizzazione di embrioni umani (sia pure non direttamente ed espressamente prodotti a scopo di ricerca in base all’art. 18 della Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina) a scopo sperimentale e per applicazioni biotecnologiche riguardanti la produzione di cellule staminali od i medicamenti. L’Autore esamina anche il dibattito che è seguito alla emanazione della Direttiva soprattutto a livello di Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (Strasburgo) in merito alle preoccupazioni dell’opinione pubblica sui cosiddetti “cibi transgenici” (raccomandazione n. 1398 (1998) dal titolo “sicurezza del consumatore e qualità degli alimenti”), nella quale è stata espressa contrarietà alla brevettabilità degli organismi viventi, pur riconoscendo la necessità di assicurare un’adeguata protezione ai diritti dell’”invenzione” (proprietà intellettuale) [Raccomandazione 1417/1999]. Questi problemi sono stati affrontati ma non risolti nella conferenza internazionale di Oviedo (16-19 maggio 19999) organizzata dal Consiglio d’Europa. Il Comitato Direttivo di Bioetica del medesimo Consiglio d’Europa è stato indicato di esprimere “parere” sulla complessa materia; nel frattempo sono intervenute la conferenza di Seattle e Montreal, ove è stato firmato, nel gennaio 2000, un Protocollo sulla biosicurezza che regolamenta il commercio internazionale di sementi e sostanze geneticamente modificate ritenuti pericolosi per l’ambiente e la salute, escludendo però i prodotti finiti, e perciò il cibo transgenico. Nel momenti in cui – scadendo la moratoria –la Direttiva 98/44/CE entrerà in vigore (31 luglio 2000) essendo improbabile l’accettazione delle argomentazioni di invalidazione sollevate da Olanda e Italia, l’Autore insiste per l’adozione del “principio di precauzione”, esplicitamente incorporato nel diritto comunicato relativo alla protezione della salute, oltreché alla tutela dell’ambiente, che dovrà essere tuttavia meglio specificato nella sua estensione e nelle conseguenze attese. Un secondo principio, quello della “trasparenza”, richiede un’ulteriore affinamento delle informazioni rivolte al consumatore, tramite una più chiara etichettatura che consenta una scelta realmente libera e consapevole dei prodotti derivanti da organismi geneticamente modificati posti in commercio. Dovrà essere perseguita la ricerca, escludendo peraltro l’uso dell’embrione umano.
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Spadaro, Carmela Maria. « Rivolte tra i gelsomini. Raccoglitrici di fiori in Calabria e diritti sociali nella seconda metà del Novecento (primi risultati di una ricerca) ». Italian Review of Legal History, no 7 (22 décembre 2021) : 451–84. http://dx.doi.org/10.54103/2464-8914/16895.

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Una vicenda poco nota, relativa ad una stagione di battaglie sindacali è quella di cui si resero protagoniste le raccoglitrici di fiori di gelsomino della Calabria jonica. Il loro lavoro rappresentò, tra gli anni Cinquanta e gli anni Settanta del ‘900, un elemento importante nella storia economica e sociale del territorio calabrese, favorendo la creazione di un’interessante rete di collegamento tra le numerose imprese agricole di piccole e medie dimensioni operanti nel territorio ed alcuni tra i più noti marchi dell’industriaprofumiera francese.L’acquisita consapevolezza del profilo “internazionale” e, dunque, dell’importanza del proprio lavoro nella promozione industriale e sociale del territorio, fu all’origine di una stagione di rivendicazioni, che sancirono un netto miglioramento delle condizioni lavorativeed una maggiore considerazione sociale per queste donne trovatesi improvvisamente, anche per effetto della disoccupazione maschile e dell’emigrazione, a ricoprire il ruolo di capo-famiglia; altresì posero all’attenzione del Parlamento la necessità di darericonoscimento normativo alle istanze delle lavoratrici. Nella lotta sindacale condotta da queste pioniere dei diritti delle lavoratrici si intrecciarono, ad un certo punto, interessi che rischiarono di snaturane il significato, ma esse seppero tenere testa alle strumentalizzazioni che provenivano da varie parti, battendosi solo per i loro diritti.La crisi del settore, determinata da un eccesso di produzione rispetto alla domanda e dalla concorrenza di alcuni paesi esteri (Egitto, Israele, Spagna, Algeria, Tunisia), che poterono giovarsi anche dei minori costi della manodopera, provocò un crollo verticale dellevendite di gelsomino, conducendo nel giro di pochi anni alla totale sparizione della coltura dalle coste calabresi.Il legislatore intervenne tardivamente per disciplinare molti di quei diritti che le raccoglitrici di gelsomino erano riuscite a conquistare, ottenendo una contrattazione collettiva provinciale che rispettava e richiamava il diritto consuetudinario. L’intervento dello Stato fu tardivo perché alla fine degli anni Settanta quasi più nessuno in Calabria coltivava il gelsomino e le mutate condizioni del mercato internazionale dirottarono le commesse dell’industria francese verso Paesi più competitivi. Tuttavia, il ruolo pionieristico di queste donne, il cui lavoro tracciava di per sé un’identità di genere, segnò sicuramente un passo decisivo verso il cambiamento sociale e l’emancipazione femminile, che sembra doveroso ricordare.
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D’Ascenzo, Mirella. « Sherlock Holmes inside a textbook. Archaeology of a teacher training text from the early 19th century ». Cadernos de História da Educação 17, no 1 (16 mai 2018) : 7. http://dx.doi.org/10.14393/che-v17n1-2018-2.

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ABSTRACTIn Italy, since the late 1990s there have been many research works on school and educational publishing, interlacing with the current fields of investigation common in Europe and beyond. Numerous earlier studies offered historians deeper knowledge of school publishing, in terms of the production and distribution of school textbooks between the 19th and 20th centuries, school publishers, legislation on school textbooks and the ideologies and values underlying school text. However, very few studies have investigated the aspects specifically linked to the history of the subject teaching methods in these books, and their everyday practical use and application by the teachers in the class. This essay analyses a teacher training manual to identify the words and expressions that offer clues and signs of the underlying methodologicaland teaching traditions, revealing the pedagogic and educational knowledge used for teacher education. The work analyses a teacher training manual, like a young Sherlock Holmes searching with a magnifying glass for clues among single words or sentences that can reveal the archeologically stratified teaching traditions of the early 19th century.Keywords: Primary school. Textbooks. Teacher training. Material school culture.Resumo: Pesquisas sobre a história da editoria pedagógica e acadêmica conheceram um fecundo período de estudos, a partir do final dos anos de 1990, na Itália, entrelaçando-se com uma linha comum de investigação generalizada em nível europeu e internacional. Os numerosos estudos já realizados nos permitiram alcançar um conhecimento mais profundo da editoria educacional, ao nível de produção editorial e da circulação de manuais escolares entre o Oitocentos e Novecentos, sobre os editores para a escola, sobre disposições normativas relacionadas ao livro escolar e sobre aspectos ideológicos e valorativos subjacentes aos livros-texto. Todavía poco estudiados son los aspectos más relacionados a la historia de las metodologías y de la enseñanza disciplinar presentes en los libros destinados al aula y el uso real, la práctica concreta del libro en el aula en la mediación desarrollada por los docentes. En este artículo se ofrece un análisis de un libro escolar al recoger palabras y frases reveladoras de "indicios" y "acechados" de tradiciones metodológicas y didácticas subyacentes, capaces de revelar la circulación del saber pedagógico y didáctico destinado a la formación de los docentes. En particular, se analizará un manual para profesores al modo de Sherlock Holmes, a través de una lente de detective, en busca de vestigios en torno a palabras aisladas o frases eveladoras de tradiciones didácticas arqueológicamente estratificadas en la primera mitad del siglo XIX.Palavras-chave: Escola Elementar. Livro-texto. Formação de Professores. Cultura Material Escolar.Resumen: Investigaciones sobre la historia de la editorial pedagógica y académica conocieron un fecundo período de estudios, a partir de finales de los años 1990, en Italia, entrelazándose con una línea común de investigación generalizada a nivel europeo e internacional. Los numerosos estudios ya realizados nos permitieron alcanzar un conocimiento más profundo de la editorial educativa, al nivel de producción editorial y de circulación de manuales escolares entre los Ochocientos y Novecientos, sobre los editores para la escuela, sobre disposiciones normativas relacionadas al libro escolar y sobre aspectos ideológicos y valorativos subyacentes a los libros-texto. En el caso de los alumnos de la escuela primaria, los alumnos de la escuela primaria y secundaria de la escuela primaria y secundaria. En este artículo se ofrece un análisis de un libro escolar al recoger palabras y frases reveladoras de "indicios" y "acechados" de tradiciones metodológicas y didácticas subyacentes, capaces de revelar la circulación del saber pedagógico y didáctico destinado a la formación de los docentes. En particular, se analizará un manual para profesores al modo de Sherlock Holmes, a través de una lente de detective, en busca de vestigios en torno a palabras aisladas o frases reveladoras de tradiciones didácticas arqueológicamente estratificadas en la primera mitad del siglo XIX.Palabras clave: Escuela elemental; libro de texto; Formación de profesores; Cultura material de la escuela.Sommario: Le ricerche sulla storia dell’editoria pedagogica e scolastica hanno conosciuto una feconda stagione di studi dalla fine degli anni Novanta in poi in Italia, intrecciando il coevo filone di indagine diffuso a livello europeo e internazionale. Le numerose ricerche già svolte hanno permesso di giungere ad una conoscenza più approfondita dell’editoria scolastica, a livello di produzione editoriale e di circolazione dei manuali scolastici tra Ottocento e Novecento, sugli editori per la scuola, sulle disposizioni normative legate al libro scolastico e sugli aspetti ideologici e valoriali sottesi ai libri di testo. Ancora poco studiati appaiono gli aspetti più squisitamente legati alla storia delle metodologie e delle didattiche disciplinari presenti nei libri nonché l’uso reale, la pratica concreta del libro in classe nella mediazione didattica svolta dai docenti. In questo contributo si offre l’analisi di un manuale scolastico per coglierne parole e frasi rivelatrici di ‘indizi’ e spie’ di tradizioni metodologiche e didattiche sottese, capaci di rivelare la circolazione del sapere pedagogico e didattico destinato alla formazione dei docenti. Si analizzerà in particolare un manuale per maestri come novelli Sherlock Holmes, alla ricerca di tracce con la lente del detective sulle singole parole o frasi rivelatrici tradizioni didattiche archeologicamente stratificate nella prima metà dell’Ottocento.Parole chiave: Scuola Elementare; Libri di Testo; Formazione dei Maestri; Cultura materiale della scuola.
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Mello, Celso Antônio Bandeira de. « PARECER. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO. TERMO INICIAL ». Revista de Direito Administrativo e Infraestrutura - RDAI 4, no 12 (15 janvier 2020) : 307–11. http://dx.doi.org/10.48143/rdai/12.cabm.

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Quesito:1 Pena restritiva de direito concernente à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos, aplicada com fundamento na Lei Federal 8.492/92 (Lei de Improbidade Administrativa), tem como termo inicial para sua eficácia o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial? A Consulente é empresa com notória e reconhecida expertise na prestação de serviços especializados de metodologias educacionais e capacitação de professores e é focada, exclusivamente, no mercado educacional público. Ocorre que seu sócio fundador, “A”, também é sócio fundador e responsável pela empresa “B” que, por sua vez, foi alvo de aplicação de pena de proibição de contratar com o poder público com fundamento no regime legal que tutela a probidade administrativa nos termos do art. 12, inciso II, da Lei Federal 8.492/92. A empresa “B” foi contratada, por meio de procedimento de contratação direta com fundamento em inexigibilidade de licitação, no ano de 2004, para prestação de serviços especializados de fornecimento de metodologias educacionais inovadoras, época em que, de fato, não havia concorrentes a oferecer serviço sequer similar, de modo que a competição era inviável em função da singularidade da prestação. Pois bem. Apesar disso (e do fato de que todos os contratos celebrados pela empresa com outros entes públicos terem sido julgados regulares pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo), o Ministério Público Estadual postulou a anulação do procedimento de contratação por inexigibilidade e, via de consequência, do contrato em questão, nos autos do processo n. “X”. Inclusive, a sentença tem uma passagem que, claramente, indica que não seria cabível a aplicação de todas as penalidades previstas na lei: “Por esta razão, deixo de aplicar aos requeridos todas as sanções previstas, na medida em que a lei ·confere ao prudente critério do juiz a escolha da pena compatível com a reprovabilidade da conduta. Ao réu [“Y”], imponho as penalidades consistentes na reparação do dano; em suspensão dos direitos políticos, por cinco anos e pagamento de multa civil, fixada em 10% do valor do dano. À requerida [“B”], imponho as penalidades consistentes na reparação do dano; em pagamento de multa civil, fixada em 50% do valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Ao requerido [“A”], imponho as penalidades consistentes na reparação do dano; na suspensão dos direitos políticos, por três anos; em pagamento de multa civil, fixada em 10% do valor do dano; e proibição de contratar com o Poder Público ou perceber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. [...]” A sentença em questão foi publicada no dia 21 de março de 2012 e, como se pode notar do trecho transcrito, apesar de constar, da fundamentação, a aplicação da pena de proibição de contratar com o poder público, o dispositivo da sentença não aplicou tal pena à “B” e ao “A” – pelo dispositivo, apenas a pena de suspensão de direitos políticos foi aplicada. Não obstante, apesar dessa discussão, a “C”, cujo segmento de mercado é o setor público, continuou a participar de licitações públicas e a celebrar contratos administrativos, sendo certo que o “A” permaneceu em seu quadro societário e a exercer sua gestão e alta direção até o dia 27 de dezembro de 2017, quando foi averbada a alteração do Contrato Social por meio da qual se formalizou sua retirada do quadro social. Ocorre, todavia, que, entre a publicação da sentença, em março de 2012, e a retirada do “A”, em dezembro de 2017, foram celebrados contratos pela empresa “C” e, atualmente, um desses contratos, celebrado no ano de 2017 com a Prefeitura “D”, está sub judice por força de medida intentada pelo Ministério Público de São Paulo, que postula a declaração de sua nulidade em função da suposta eficácia daquela pena aplicada, em 2012, à “B” e ao “A”. Porém, supondo-se que seja verossímil supor que a pena de proibição de contratar tenha sido, de fato, aplicada ao “A” e que, portanto, teria aptidão para, em tese, atingir a atuação da CONSULENTE, “C”, é fato que nem a Lei de Improbidade Administrativa, em abstrato, nem a sentença judicial, em concreto, definiram o termo a quo da eficácia da pena restritiva de direito. Há, portanto, um estado inegável de dúvida objetiva quanto a isso e é para saná-la que se formula a presente CONSULTA. Essa dúvida vem causando enormes prejuízos à CONSULENTE uma vez que tem sido afastada de licitações (além de estar sendo processada por medidas intentadas pelo Ministério Público) pela equivocada ideia de que a aludida decisão vem produzindo seus regulares efeitos, sendo que, na verdade, sua eficácia deveria estar restrita por força de julgamentos que se encontram pendentes junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Por outras palavras, a decisão, mesmo antes de transitada em julgada, vem sendo utilizada pela Administração e pelo Judiciário como se já produzisse plenamente seus deletérios efeitos. A Consulente juntou decisões judiciais favoráveis ao seu entendimento. À indagação respondo nos termos que seguem. Parecer 1. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, consoante dispõe o art. 5º, LV, da Constituição Federal, “são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. De resto, a teor do inciso anterior, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Eis, pois, que sob pena de nulidade, toda sanção tem que ser precedida do cumprimento desta exigência. Ressalte-se que a Lei Magna não fala que a defesa dos aludidos bens jurídicos pressupõe o início ou o desencadeamento do devido processo, mas de outro modo, ela supõe a prévia ocorrência de tal processoe este, para se dizer ocorrente, presume, como aliás resulta da explícita e claríssima linguagem normativa, a existência dos “meios e recursos a ela inerentes”. Donde, é de meridiana clareza que, sem isto, ou seja, sem que se conclua esta fase recursal, não se realiza o devido processo, visto que ele a pressupõe como elemento indispensável. Sem isto não se efetua o que a Constituição considerou necessário para sua ocorrência. Daí decorre, por mera e inadversável consequência lógica, que nenhuma sanção judicial ou administrativa pode ser aplicada antes da conclusão de um devido processo. Vale dizer: as sanções pressupõem a completude de um devido processo, sem o que haverá contradição a princípio de importância magna explicitamente abraçado de maneira até enfática pela Constituição do País. Assim, para que ocorresse tal exceção cumpriria que existisse uma prévia e indiscutível ressalva quanto a isto. Se não existir, é óbvio que nenhum intérprete assisado sufragará tal entendimento, porque ofenderia à força aberta dicção principiológica residente na Lei Magna. 2. Eis, pois, que conforme sua exigência, é incabível, para além de qualquer dúvida ou entredúvida, que a pena restritiva de direito concernente à proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja acionista majoritário, pelo prazo de cinco anos, seja aplicada com fundamento na Lei Federal 8.429 (Lei de Improbidade Administrativa) sem a prévia realização de um completo procedimento administrativo ou judicial assegurada ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Donde não há como contender a assertiva de que é radicalmente inadmissível aplicar dita sanção sem que se tenha preliminarmente concluído o processo com a finalização da ampla defesa. Se ela não foi realizada, isto é, se não se integrou e concluiu, é meridianamente claro que não foi aberto o espaço jurídico indispensável à aplicação de sanção. 3. Nem seria preciso indagar a razão destes dispositivos, pois é perceptível de imediato que seu objetivo é, de um lado, assegurar o preceito magno de que todos são inocentes até prova em contrário e, de outro, impedir a adoção de medida que possa, ao depois, revelar-se como de reparação efetiva literalmente impossível, se afinal viesse ser julgado que a parte não havia cometido irregularidade alguma. Aliás, que bastas vezes aconteceu em casos similares ao da Consulta, que decisões do Tribunal de Contas do Estado mencionadas pela Consulente, consideraram correta a dispensa de licitação em casos absolutamente equivalentes. Deveras, seria impossível de antemão dizer-se que o sancionado seria ou não vitorioso em dado certame e que seu ganho ou seus ganhos, no caso de diversas licitações, montaria a tantos reais, cuja percepção viesse a ser obstada pela providência sancionatória intempestiva, suscitada pela habitual intemperança do Ministério Público. 4. Isto tudo posto e considerada a indagação da Consulta respondo, reafirmando o acima dito: “Nenhuma sanção judicial ou administrativa pode ser aplicada antes da conclusão de um devido processo que teria de precedê-la. Vale dizer: as sanções pressupõem a completude de um devido processo, sem o que haverá contradição a princípio de importância magna explicitamente abraçado de maneira até enfática pela Constituição do País. Assim, para que ocorresse tal exceção, cumpriria que existisse uma prévia e indiscutível ressalva quanto a isto. Se não existir, é óbvio que nenhum intérprete assisado sufragará tal entendimento, porque ofenderia à força aberta dicção principiológica residente na Lei Magna.” É o meu parecer. A transcrição deste parecer foi realizada por Renan Marcondes Facchinatto e Victor Augusto de Oliveira.
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Felicani, Elena. « LE RAGIONI DELLA GRAMMATICA : LE “REGOLE ED OSSERVAZIONI DELLA LINGUA TOSCANA” DI SALVATORE CORTICELLI, TRA CONTINUITÀ DELLA PROPOSTA NORMATIVA E NOVITÀ STRUTTURALI ». Italiano LinguaDue 14, no 2 (17 janvier 2023). http://dx.doi.org/10.54103/2037-3597/19630.

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Voce significativa del panorama linguistico settecentesco è Salvatore Corticelli, padre barnabita e docente di teologia e filosofia, autore delle Regole ed osservazioni della lingua toscana: l’opera, destinata ad avere un successo sistematico su scala nazionale, combina allo studio teorico delle prescrizioni grammaticali la corretta pratica di scrittura, con lo scopo di favorire l’apprendimento della lingua e garantire l’efficacia dell’orazione. Il contributo offre un primo studio intorno alla figura di Corticelli e all’importanza delle Regole: considerata la vita dell’autore, gli anni di insegnamento a Bologna e valutata complessivamente la sua produzione, si illustrerà, a partire dalle dichiarazioni d’intenti affidate alle Prefazione, l’opera grammaticografica nelle due edizioni d’autore (1745 e 1754). The reasons for grammar: the Regole ed osservazioni della lingua toscana by Salvatore Corticelli, between continuity of the normative proposal and structural novelties Salvatore Corticelli, a Barnabite father and professor of theology and philosophy, is a significant voice in the linguistic panorama of the eighteenth-century and is the author of Regole ed osservazioni della lingua toscana, which is destined to have a systematic success on a national scale and combines the theoretical study of grammatical prescriptions with the correct practice of writing, with the aim of encouraging the learning of the language and its ensuring effectiveness. The article gives a first study about Corticelli and the importance of the Regole: considering the author’s life, the years of teaching in Bologna and evaluated his whole production, the grammaticographic work will be illustrated in the two author editions (1745 and 1754).
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Riccobono, Marta. « «Cosa umana non sono» : la Turandot di Puccini tra devianza e addomesticamento ». altrelettere, 13 juin 2018. http://dx.doi.org/10.5903/al_uzh-39.

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Nel repertorio delle donne pucciniane Turandot rappresenta un unicum. Definita «principessa di morte» dallo stesso Puccini, nell’opera eponima essa si mostra del tutto estranea a quella femminilità appassionata, a tratti patetica, che contraddistingue eroine come Tosca, Mimì o Cio-Cio-San, donne che non temono di sacrificare la propria vita in nome dell’amore. Turandot, dal canto suo, rifiutando il matrimonio e la maternità mette in crisi un sistema basato su rigide distinzioni di genere e rappresenta una minaccia per il mantenimento dell’ordine sociale di matrice patriarcale. Se vista in relazione al personaggio di Liù, schiava dolce e remissiva, Turandot emerge in tutta la sua statura di creatura mostruosa e anti-materna, fredda incarnazione lunare, che il compositore e i suoi librettisti cercano strenuamente di ricondurre entro gli argini di una femminilità “corretta” e socialmente accettabile. Obiettivo del saggio è cogliere nella relazione che si instaura tra autore e personaggio i segni di un disagio che colpisce la società nel momento in cui si trova ad avere a che fare con elementi dalla sessualità non normativa. Il modo in cui il personaggio di Turandot viene codificato nel contesto della produzione pucciniana e i tentativi di normalizzazione cui tanto il Maestro quanto i suoi librettisti lo sottopongono sono sintomatici di una tendenza che, al di là della finzione artistica, stigmatizza quei soggetti che in maniera più o meno consapevole si ribellano al binarismo di genere e all’imposizione di ruoli sociali cui si cerca solitamente di attribuire un fondamento biologico.
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Casini, Carlo, Marina Casini, Maria Luisa Di Pietro et Emma Traisci. « La Corte Costituzionale e la decostruzione della legge sulla “procreazione medicalmente assistita” ». Medicina e Morale 58, no 3 (30 juin 2009). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2009.245.

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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151 del 1° aprile (8 maggio) 2009, ha dichiarato da un lato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – relativamente agli artt. 3 e 32 della Costituzione – sollevate con riferimento agli artt. 14.1, 6.3 e 14.4 della Legge n. 40 del 19 febbraio 2004; dall’altro ha annullato la regola stabilita nell’art. 14.2 della stessa legge, nella parte in cui limita a tre la generazione del numero di embrioni da trasferirsi in un unico contesto, e quella stabilita nell’art. 14.3 nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni – da realizzare non appena possibile – avvenga senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte Costituzionale era stata sollecitata dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio e dal Tribunale di Firenze. Il contributo compie un’analisi critica delle due argomentazioni attraverso le quali la Consulta ha raggiunto le indicate conclusioni così ponendo le condizioni che portano a compromettere pesantemente la struttura basilare della normativa sulla procreazione medicalmente assistita. L’esame critico delle motivazioni ne evidenzia i limiti, le contraddizioni, la mancanza di fondamento scientifico, le lacune. In particolare la Corte non tiene conto del punto di equilibrio nel bilanciamento dei diritti/interessi in gioco raggiunto dalla legge 40 sulla base del principio di “destinazione alla nascita” e omette, come rilevano gli Autori, di impegnare la riflessione sullo statuto dell’essere umano chiamato all’esistenza dalle tecniche di PMA. Le norme dichiarate incostituzionali, infatti, discendono direttamente dal principio informatore di tutta la disciplina: il riconoscimento del concepito come soggetto uguale agli altri soggetti coinvolti nelle procedure. Tale principio è formalmente mantenuto, ma rischia però di essere vanificato dall’annullamento del divieto di produzione soprannumeraria di embrioni umani. ---------- The Constitutional Court’s decision no. 151/2008 of April 1, 2009 (May 8) 2009 avoids the articles 14.2 and 14.3 of the Law no. 40/2004 of February 19, 2004 on artificial fecundation. The Administrative Regional Court of Lazio and Court of Primary Jurisdiction of Florence required a judgment concerning the Law no. 40/04 constitutionality to the Constitutional Court. The present work constitutes of analysis and comment on the Constitutional Court’s decision. The grounds for the judgment no. 151/2008 compromised seriously the aim of the Law no. 40/04 on artificial reproduction. The Authors point out also the lack of a serious widening on legal statute of human embryo within such decision, which is of course the Law no. 40/04 mainstay
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Foddis, A. « La rilevanza degli indicatori e della dimensione della performance ai fini dell’accountability ». Working Paper of Public Health 3, no 1 (15 juin 2014). http://dx.doi.org/10.4081/wpph.2014.6727.

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Il processo di aziendalizzazione volto a recuperare la funzionalità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), la conseguente responsabilizzazione legata alla gestione delle risorse assegnate alle articolazioni che lo compongono, il riconoscimento della libertà di scelta all’accesso delle prestazioni sanitarie quale condizione di concorrenza tra erogatori al fine di contrastare l’implosione di modelli statici e incapaci di creare valore, hanno reso necessario un approccio multidimensionale di misurazione della performance, in coerenza con la nuova cornice normativa delineata dalle riforme sanitarie degli anni ’90. Essa infatti è considerata leva determinante per l’accountability, ossia si ritiene che la misurazione dei risultati conseguiti possa tradursi in un processo di responsabilizzazione degli operatori nella misura in cui si lega alla pubblicazione dei dati e quindi ad un ritorno informativo del proprio operato con misurazioni oggettive, chiare e trasparenti. Misurare la performance significa fissare obiettivi quantificabili, definire i risultati attesi, associare agli obiettivi degli indicatori che possano adeguatamente misurare sia il percorso sia il grado di raggiungimento degli stessi, rilevare sistematicamente, ad intervalli di tempo definiti, il valore degli indicatori. La rilevanza della misurazione/valutazione delle prestazioni, e delle sue tecniche, è cresciuta di pari passo con l’espandersi sia di procedure di rendicontazione interne alle singole aziende sanitarie, sia di forme di rendicontazione pubblica aperta, o almeno accessibile, ai cittadini. In riferimento ai destinatari interni, l’impiego di un sistema di indicatori per la misurazione della performance è un valido supporto ai fini del controllo direzionale per indirizzare il management nei processi decisionali; in riferimento ai destinatari esterni, tale sistema costituisce il mezzo per poter dar loro conto dei risultati delle azioni intraprese. Insieme al concetto di responsabilità, il principio dell’accountability presuppone quello di trasparenza inteso come accesso alle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, fra cui gli indicatori gestionali e gli strumenti di comunicazione volti a rendere visibili decisioni, attività e risultati. Il presente lavoro si compone di una parte introduttiva dedicata a illustrare brevemente il concetto di produzione, di una riferita a delineare la rilevanza di un sistema di indicatori quale supporto imprescindibile nelle scelte decisionali volte al miglioramento continuo della performance, e di una conclusiva in cui si è inteso rimarcare l’importanza di progettare un sistema di controllo di gestione integrato con un sistema di gestione della qualità, quale strumento di controllo direzionale interno all’azienda sanitaria e di rendicontazione esterna del proprio operato, meglio conosciuta con il termine di “accountability”.
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Iannone, M. T., F. Bordin, C. Magnani, C. Mastroianni, G. Casale et D. Sacchini. « Ruolo ed attività di un Comitato di Bioetica in un Centro di cure palliative : l’esperienza di Antea ». Medicina e Morale 62, no 1 (28 février 2013). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2013.112.

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L’articolo esamina l’attività del Comitato di Bioetica di Antea (CB-Antea), Associazione onlus dedicata all’assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia, istituito nel 2008. Il CB-Antea si propone di proteggere e promuovere i valori della persona umana in tutte le attività assistenziali e scientifiche che si svolgono all’interno dell’Associazione. Tale attività si estrinseca attraverso la formulazione di linee-guida comportamentali per problemi clinico-assistenziali, l’espressione di pareri per rispondere a quesiti specifici su temi di bioetica, l’attenta valutazione dei princìpi e dei canoni che sottendono ad una buona relazione operatore-paziente, anche attraverso l’informazione e il consenso agli atti medici che vi si svolgono. Questo organismo si è proposto, sin dall’inizio, come il luogo di condivisione dell’attività assistenziale, in cui esperti di varie discipline potessero contribuire a supportare tanto il personale sanitario, motivandolo ad assumere uno stile etico condiviso e individuando percorsi di sensibilizzazione alle problematiche di etica e di bioetica di fine vita, quanto i pazienti ed i familiari per riflettere ed affrontare al meglio tutte le questioni potenzialmente conflittuali. Il CB-Antea, organizzato ai sensi della normativa italiana vigente, è organo consultivo per la direzione sanitaria, l’amministrazione, il personale – sanitario e non – di Antea, ed eventualmente di enti diversi ed altre persone interessate che ne facciano richiesta. I principali ambiti di attività del Comitato di Bioetica del Centro Antea sono: formazione e sensibilizzazione bioetica; analisi etica di casi clinici; ideazione, approvazione, coordinamento e attuazione di progetti di ricerca in ambito farmacologico, clinico non farmacologico, assistenziale, sociale, psicologico e formativo; formulazione di linee guida comportamentali e raccomandazioni per problemi clinico-assistenziali interni ad Antea. Dalla sua istituzione ad oggi, il CB-Antea si è dedicato ad alcuni temi importanti, quali la Carta dei Valori Antea; la promozione e riconoscimento di Antea come Centro di Ricerca; la produzione di protocolli, procedure operative e materiale facilmente fruibile per il personale della struttura; supporto alla stesura dei progetti di ricerca; rivalutazione dei processi informativi e di consenso. ---------- The article deals with the activities of the “Antea” Ethics Committee (CB-Antea), a non-profit association dedicated to providing free care for advanced/ terminal patients. CB-Antea was established in 2008, aimed to protect and promote the values of the human person in all scientific and charitable activities that take place within the Association. This activity is expressed through the formulation of behavioral guidelines and the expression of advices for addressing issues in palliative medicine and care; the careful evaluation of the principles and standards that underlie a good health professional – patient relationship, through information and consent to medical procedures that take place in Antea. This body has been proposed, from the outset, as the place for sharing the care process, in which experts from different disciplines could help support both the medical staff to assume a shared ethical professional style and the patients and their families to better address all potentially conflicting issues. The CB-Antea has an advisory role for the Antea healthcare work and administration. The main activities are: training in bioethics; clinical ethics consultation; support for designing and conducting of Antea clinical-sociale research projects; development of internal behavioral guidelines and recommendations. From 2008, CB-Antea is devoted to some important issues, such as the drafting of Antea Charter of Values; the promotion of Antea as Research Centre; the production of protocols, operating procedures and material easily accessible for clinical staff; support for the preparation of research projects; revaluation of information processes and consent
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Boni, Geraldina. « “A chiare lettere – Confronti” • Ancora sul legislatore paziente o impaziente ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 30 décembre 2021. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/16958.

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1 - Recentemente, prendendo spunto dalla mia ultima monografia in cui enumero ed esamino criticamente una significativa ‘campionatura’ tra i copiosissimi provvedimenti normativi di papa Francesco, è insorto - sulle pagine di una rinomata rivista - un garbato e acuto confronto dialettico tra due colleghi in ordine al tema se il romano pontefice regnante sia un legislatore ‘paziente’ o piuttosto alquanto ‘impaziente’. Proprio sulla base dei dati oggettivi relativi specie alla produzione legislativa e alle ‘modalità’ con cui sono concretamente perseguiti gli ‘intenti riformatori del pontificato’ descritti nella mia rassegna (corredata, d’altronde, della citazione di numerose e puntuali analisi dottrinali), si è sostenuto, infatti, come sia assai arduo perorare che l’immagine restituitaci del legislatore supremo risulti quella di “un saggio cunctator (temporeggiatore)”, artefice “del metodo del discernimento e della gradualità”, secondo quanto, con la consueta perspicuità, argomenta Salvatore Berlingò. (segue) Still on the patient or impatient legislator ABSTRACT: A brief comment on the recent Motu Proprio that was promulgated by Pope Francis - with which a Commission is established in order to verify the application in Italy of the reform of the canonical process regarding the nullity of marriage - offers the opportunity to express an opinion in the debate that has arisen between two illustrious colleagues about the figure of the reigning Roman Pontiff as supreme legislator.
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Justino, Lucas Diego de Souza. « Fattibilità di utilizzo della cenere di caldaia industriale nel dosaggio del calcestruzzo strutturale ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 10 septembre 2021, 81–97. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/ingegneria-civile/calcestruzzo-strutturale.

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Résumé :
L’industrializzazione e la crescita accelerata della popolazione generano effetti collaterali su vari aspetti sociali e la questione ambientale è preoccupante a causa degli impatti causati dall’evoluzione sociale. La gestione dei rifiuti industriali è una grande sfida che coinvolge sia il controllo della loro generazione che il corretto smaltimento, garantendo la sostenibilità ambientale. I residui di cenere della caldaia si trovano in abbondanza nelle fabbriche che utilizzano questa apparecchiatura per la generazione di vapore. Questa abbondanza si verifica a causa della mancanza di un luogo per il corretto smaltimento o riutilizzo del residuo. In considerazione di questo scenario, questo articolo aveva come domanda guida: sarebbe possibile utilizzare questo residuo nella produzione di calcestruzzo strutturale? Lo scopo di questo studio è stato quello di classificare il residuo definendone la possibile forma di utilizzo nel dosaggio del calcestruzzo e di eseguire dosaggi sperimentali con l’utilizzo di ceneri di caldaie industriali per valutarne i possibili contributi tecnici alle proprietà di base del calcestruzzo. Per questo, i campioni sono stati raccolti da un’industria installata nella città di Uberlândia, Stato di Minas Gerais, attiva in diversi settori come l’agricoltura, l’alimentazione animale, farmaceutica e altri. La classificazione delle ceneri della caldaia è stata eseguita applicando le procedure normative brasiliane e i parametri utilizzati per la classificazione dei leganti e degli aggregati per calcestruzzo. Considerando la sua curva granulometrica e la densità, il residuo è stato classificato come aggregato leggero e molto sottile, adottando così la metodologia della sostituzione parziale dell’aggregato sottile con cenere di caldaia. È stato verificato che vi è stata una riduzione della lavorabilità del calcestruzzo allo stato fresco proporzionalmente al contenuto di residui utilizzato. Pertanto, è necessario utilizzare additivi superplastificanti in questi casi per mantenere la lavorabilità prevista. Una riduzione della densità del calcestruzzo è stata notata quando il residuo è stato utilizzato, considerando come necessaria l’attenzione a questa proprietà del calcestruzzo in relazione al contenuto utilizzato del residuo nel dosaggio. È stato anche osservato confrontando i dosaggi con l’uso del residuo al dosaggio standard, che c’era una riduzione della resistenza alla compressione. Tuttavia, non c’è stata una grande variazione nella resistenza alla compressione tra i dosaggi con diversi livelli di sostituzione utilizzati. Si è concluso, quindi, considerando i livelli utilizzati in questo studio, come fattibile l’uso di questo residuo nella produzione di calcestruzzo strutturale.
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