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Articles de revues sur le sujet « Procedura giudiziaria »

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Panzarola, Andrea. « IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ TRA UTILITARISMO ANGLOSASSONE E CODICI PROCESSUALI ATTUALI ». Revista Direito das Relações Sociais e Trabalhistas 3, no 1 (9 octobre 2019) : 155–82. http://dx.doi.org/10.26843/mestradodireito.v3i1.106.

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Résumé :
Anche nel settore del giudizio civile si registra un crescente interesse per il giurista e filosofo londinese Jeremy Bentham e per le sue proposte in tema di disciplina della prova e di organizzazione della procedura giudiziaria. Le tesi utilitaristiche benthamiane possono scorgersi pure nella impostazione generale delle “Civil Procedure Rules” inglesi e nella teoria, che vi è accolta, della “proportionate justice”. Peraltro, tanto le concezioni di Bentham, quanto l’impiego del canone di proporzionalità in chiave utilitaristica, pongono delicati problemi e rischiano di ostacolare una piena tutela dei diritti individuali alla tutela giudiziaria.
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Carabillò, Cristina. « Considerazioni sulla segretezza del voto nel mondo greco ». Cuadernos de Arqueología 29 (20 avril 2021) : 33–52. http://dx.doi.org/10.15581/012.29.017.

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Résumé :
L’articolo costituisce una riflessione sulla segretezza del voto nel mondo greco, espressa attraverso la procedura della psephophoria che prevedeva l’utilizzo di pietruzze come strumenti di voto. Si propone un’analisi di alcune testimonianze letterarie, epigrafiche e iconografiche che, in qualche modo, registrano la presenza del voto segreto o fanno a esso riferimento. L’analisi rivela che la segretezza non era una caratteristica connaturata alla procedura, e conferma ancora una volta l’idea già espressa e comunemente accolta, secondo cui l’esigenza di occultare il proprio voto era sentita come una necessità solo in contesti di natura giudiziaria e in quelle circostanze in cui erano coinvolti i diritti di un privato cittadino.
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3

Kiwior, Wiesław. « Dyspensa od celibatu kapłańskiego : kompetencja, tytuły prawne, procedura ». Prawo Kanoniczne 35, no 3-4 (10 décembre 1992) : 161–75. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1992.35.3-4.06.

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Résumé :
Coloro che nella Chiesa latina ricevono il sacramento dell’Ordine s’impegnano a vivere nel celibato (fatta eccezione dei diaconi permanenti che possono sposarsi prima di ricevere il diaconato). Molti casi dell’abbandono della vita sacerdotale, a causa delle difficoltà con il celibato, indicano che una tale decisione non sempre era libera, matura, responsabile; che non tutti erano idonei alla vita nel celibato e che le prove e le crisi non sempre venivano superate. La Chiesa, volendo sanare tali situazioni, prevede la possibilità di concedere la dispensa dal celibato. La legislazione vigente prevede quattro titoli giuridici per cui si puo chiedere tale dispensa: l’abbandono della vita sacerdotale già da molto tempo, la mancanza della necessaria libertà, la mancanza della necessaria responsabilità, la mancanza dell’idoneità a condurre perpetuamente la vita nel celibato consacrato a Dio. Tutta la causa deve essere preparata conformemente alle apposite norme procedurali che determinano il suo iter. La domanda deve essere presentata con sentimenti di umiltà, l’istruzione della causa deve essere fatta con serietà, il motivo della dispensa deve essere dimostrato con argomenti efficaci. Il legislatore canonico richiede una seria procedura amministrativo-giudiziaria. La nomativa vigente in questione sottolinea la responsabilità dell’ordinario, fa vedere l’importanza del ruolo dell’istruttore, invita alla riflessione sulla formazione dei candidati al sacramento dell’Ordine e sulla valutazione della loro idoneità alla vita nel celibato consacrato a Dio.
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Suchecki, Zbigniew. « Wydalanie duchownych na podstawie kanonicznego procesu karnego ». Prawo Kanoniczne 54, no 3-4 (10 décembre 2011) : 77–115. http://dx.doi.org/10.21697/pk.2011.54.3-4.03.

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Résumé :
Il processo penale canonico ha sempre costituito l’extrema ratio cui ricorrere solo quando fossero esaurite tutte le altre vie per ottenere la riparazione dello scandalo, il ristabilimento della giustizia, l’emendamento del reo (cfr. c. 1341). Le cause penali necessitano della presenza del promotore di giustizia in quanto con esse si vuole perseguire le finalità della giustizia e della tutela del bene pubblico. Per irrogare o dichiarare la pena il Codice di Diritto Canonico del 1983 prevede una doppia procedura penale: giudiziaria (che si concluderà con una sentenza) o amministrativa (stragiudiziale – che si concluderà con un decreto). Nel processo penale giudiziario il Promotore di giustizia svolge il compito di parte attrice o titolare dell’azione criminale contro l’imputato. Giovanni Paolo II nel discorso alla Rota Romana ha sottolineato che «l’istituzionalizzazione di quello strumento di giustizia che è il processo rappresenta una progressiva conquista di civiltà e di rispetto della dignità dell’uomo» (Cfr. Giovanni Paolo II, Discorso alla Rota Romana, (18 gennaio 1990), in L’Osservatore Romano, 19 gennaio 1990, p. 5). Si evince molto chiaramente dal can. 1342, § 1 la preferenza del legislatore per la via giudiziale. Infatti, il processo penale giudiziario offre maggiori garanzie di giustizia, in quanto assicura e garantisce in modo conforme il diritto alla difesa, permette al giudice di consolidare una maggiore certezza morale sull’esistenza dei fatti mediante l’acquisizione giudiziale delle prove, delle circostanze e dell’imputabilità, valutando tutte le circostanze del delitto, determina la condizione dell’imputato, precisa il grado del danno causato dal delitto, applica con equità la pena giusta alla luce degli elementi emersi durante il giudizio. Rimangono tuttavia casi in cui il legislatore indica la via giudiziale come la più adatta, che certamente offre maggiori certezze e garanzie ai fini dell’accertamento della verità, della giustizia e soprattutto della salvaguardia dei diritti dei fedeli. Innanzitutto essa è obbligatoria per irrogare o dichiarare le pene più gravi, come quelle espiatorie perpetue (can. 1336). «Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto» (can. 1342, § 2). Il promotore di giustizia assume le vesti di parte attrice o titolare dell’azione criminale (actio criminalis) contro l’imputato. Egli è la persona pubblica costituita per tutelare il bene pubblico, che deriva dall’osservanza della legge, al di là delle considerazioni soggettive can. 1362, § 1; 1720, 3°; 1726. Nel processo penale, a protezione dei diritti del fedele il legislatore vieta espressamente di imporre all’imputato il giuramento e l’accusato non è tenuto a confessare il delitto (can. 1728, § 2). In questo modo si garantisce al reo la scelta della linea difensiva più opportuna senza costrizione a riconoscere i fatti che siano a sé sfavorevoli. Il processo penale giudiziario prevede e garantisce al reo un diritto fondamentale di appello dopo l’emanazione della sentenza di condanna (can. 1727, § 1). Inoltre garantisce il diritto di appello al promotore di giustizia nelle cause in cui la loro presenza è richiesta (cfr. cann. 1727, § 2, 1628). Il termine per proporre l’appello è di 15 giorni e va proposto avanti al giudice a quo, che ha emesso la sentenza. Può essere fatto a voce, ed in tal caso il notaio lo deve mettere per scritto avanti allo stesso appellante (can. 1630, § 2). Il can. 1353 disciplina che «l’appello o il ricorso contro le sentenze giudiziali o i decreti che infliggono o dichiarano una pena qualsiasi hanno effetto sospensivo». Il legislatore prevede nel Capitolo III: «de actione ad damna reparanda» un’azione contenziosa per la riparazione dei danni ingiustamente inferti dal delitto (cann. 1729–1731). Pur consentendo nell’ambito del processo penale giudiziario l’esercizio dell’azione per il risarcimento dei danni, il legislatore tiene sempre distinte le due azioni, quella criminale, tendente all’irrogazione o alla dichiarazione della pena, e quella contenziosa per la riparazione dei danni inferti dal delitto. La sentenza può essere eseguita dopo che sia passata in giudicato, ossia dopo una duplice sentenza conforme che non sempre si ha con la decisione di secondo grado.
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Profiti, Pasquale. « Obiettivo : L'attivitŕ di consulenza di magistrati italiani nei Balcani ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 3 (juillet 2009) : 116–22. http://dx.doi.org/10.3280/qg2009-003011.

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Résumé :
- Il Consiglio d'Europa si č avvalso e si avvale dell'esperienza di magistrati italiani nella costruzione e sviluppo delle funzioni giudiziarie degli Stati aderenti che attraversano la fase di sviluppo e consolidamento democratico. Č quanto avvenuto per le scuole della magistratura in Albania e Bosnia, per la definizione dell'assetto del potere giudiziario in Moldavia e Georgia, per l'elaborazione e/o applicazione dei nuovi codici di procedura penale dell'Albania, del Kosovo e della Macedonia.
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Giangiacomo, Bruno. « La mobilitŕ esterna dei magistrati e i suoi riflessi sulla mobilitŕ interna agli uffici giudiziari ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 2 (juin 2011) : 43–58. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-002005.

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Résumé :
A seguito della riforma dell'ordinamento giudiziario intervenuta con la legge delega n. 150/2005 e con la legge n. 111/2007 il sistema della mobilitŕ dei magistrati č costituito da tanti sottosistemi quante sono le tipologie di mobilitŕ esterna e interna previste dall'ordinamento, dovendosi intendere la prima come quella disposta in via esclusiva con delibera del Csm all'esito di una procedura che ha inizio con la pubblicazione dei posti da parte dello stesso Consiglio, mentre la seconda ha inizio con un bando promosso dal dirigente dell'ufficio giudiziario e prosegue con l'iter previsto dalle procedure tabellari all'art. 7 bis regio decreto n. 12/1941.
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Scali, Melanie. « L'ascolto del bambino nelle procedure giudiziarie ». TERAPIA FAMILIARE, no 91 (décembre 2009) : 143–59. http://dx.doi.org/10.3280/tf2009-091009.

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Résumé :
- The Author describes characteristics and problems of child's legal hearing in various court proceedings. The article reflects on child's legal hearing in situations of adoption, separation/divorce, foster home; an attention is devoted in particular to the Parental Alienation Syndrome (PAS). The Author suggests in each area, methodological proceeding and standardized instruments.
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Cecchini, Cristina Laura, et Salvatore Fachile. « Le procedure giudiziarie di interruzione dei legami familiari : criticità e possibili soluzioni ». MINORIGIUSTIZIA, no 4 (novembre 2014) : 173–77. http://dx.doi.org/10.3280/mg2014-004020.

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Boccagni, Anna Maddalena, Maria Teresa Fossati, Chiara Messina et Sara Pedroni. « Linee di orientamento per un corretto procedere nelle consulenze tecniche d'ufficio disposte dall'autorità giudiziaria in ambito civile ». MINORIGIUSTIZIA, no 2 (juin 2017) : 99–109. http://dx.doi.org/10.3280/mg2017-002010.

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Repetto, Giorgio. « LA CIVILIZZAZIONE. L’ESPANSIONE DEI DIRITTI NEGLI ANNI ‘60 E ‘70 ». Il Politico 251, no 2 (3 mars 2020) : 52–76. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.236.

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Résumé :
Sia nell'attività legislativa che nelle decisioni giudiziarie relative alla valorizzazione dei diritti fondamentali, gli anni 1960-1979 coincidono con una fase di grandi innovazioni. Nonostante le fragili maggioranze parlamentari, in quel periodo vengono emanate una lunga serie di disposizioni legislative di ampio respiro nel campo delle libertà civili e dei diritti sociali: lavoratori, donne, malati mentali e altre minoranze trascurate godono di diritti individuali e beneficiano dell'istituzione di un assetto istituzionale più coerente dei servizi pubblici in molti settori. Il saggio indaga queste evoluzioni muovendo dall'analisi di cinque diversi cluster di diritti (lavoratori, famiglia, procedura penale, diritto alla salute e riforme settoriali) e cerca di evidenziare sia le luci che le ombre di tale processo di riforma.
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Gieniusz, Andrzej. « La discussione attuale sul Gesù storico : problemi e criteri ». Ruch Biblijny i Liturgiczny 68, no 2 (30 juin 2015) : 137. http://dx.doi.org/10.21906/rbl.15.

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Résumé :
L’articolo presenta il passagio dalla tradizionale difesa del valore storico dei vangeli (che ha seguito il modello di un processo giudiziario in cui l’affidabilità dei testimoni e il carattere oculare della loro testimnianza dovevano essere dimostrati) alla discussione contemporanea che per circa cinquanta ultimi anni ha sviluppato e raffinato i criteri di affidabilità storica, al fine di procedere ad esaminare ogni singolo testo evangelico su queste basi. Il suo contributo espone sia i punti forti che i punti deboli dei quattro criteri che finiscono per essere i più spendibili e produrre i risultati più accurati: i criteri di doppia dissomiglianza, di molteplice attestazione, di coerenza e di plausibilità storica o spiegazione sufficiente.
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Passanante, Luca. « Oligarchi e azione revocatoria : profili di diritto processuale inglese (<i>Akhmedova</i> ; v <i>Akhmedov</i>, 21 aprile 2021) ». settembre-ottobre, no 5 (6 octobre 2022) : 902–11. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.190.

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Tesi Talvolta accade che il trust sia utilizzato a fini abusivi. La vicenda decisa dalla sentenza in commento ne è un esempio emblematico. Le intricate vicende processuali fanno nel complesso emergere alcuni dei tratti più tipici della giustizia civile inglese: l’intolleranza all’abuso del diritto e alle manifestazioni di slealtà nei confronti dell’amministrazione della giustizia. Le decisioni interlocutorie e definitive di questa vicenda giudiziaria sanciscono l’inevitabile ripetuta soccombenza di chi si sottrae ad uno dei doveri fondamentali delle parti nel processo: quello di full and frank disclosure. In definitiva, i trust abusivi, avendo irrimediabilmente consonanti implicazioni sul piano processuale, hanno ben poche chance di sopravvivere al controllo del giudice inglese. The author’s view The case decided by the judgment under review shows that it sometimes happens that the trust is used for abusive purposes. The intricate procedural steps of this case bring out some of the most typical features of English civil justice system: intolerance towards abuse of rights and towards unfairness to the administration of justice. The interlocutory and final decisions in this case show how those who fail to comply with one of the fundamental duties of parties in the process - that of full and frank disclosure - are likely to lose. Ultimately, abusive trust, having consistent procedural implications, have little chance of surviving the scrutiny of English courts.
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De Rui, Laura. « Dire l'indicibile. I presupposti necessari alle verifiche di attendibilità e credibilità nei casi di violenza sessuale infantile ». MALTRATTAMENTO E ABUSO ALL'INFANZIA, no 1 (avril 2022) : 53–68. http://dx.doi.org/10.3280/mal2022-001004.

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Résumé :
Il presente articolo tratta il tema della testimonianza delle persone minorenni vittime di reati di natura sessuale e dei necessari presupposti per porle nelle migliori condizioni per rendere tale testimonianza. In primo luogo, il rispetto della loro individualità e della loro dignità, con particolare attenzione alla tutela del diritto alla salute psico-fisica. In particolare, anche attraverso la disamina di casi concreti, si riferirà di alcune buone prassi ritenute adeguate al fine di evitare effetti di vittimizzazione secondaria, circostanza che incide anche sulla genuinità delle dichiarazioni rese, con possibile danno anche degli indagati/imputati. Tali prassi fortificano la tutela dei diritti delle persone offese, tra cui quello all'assistenza affettiva e psicologica in ogni fase del procedimento penale, il diritto di partecipare in modo informato e con l'assistenza di un legale o di un curatore speciale. Si tratta di procedure troppo spesso disattese da parte delle Autorità Giudiziarie, con rischio di compromissione dell'integrità psico-fisica di qualsiasi minorenne tenuto a testimoniare e di un'errata valutazione sulla responsabilità dei presunti rei.
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Mazzoni, Silvia. « La voce dei figli in tribunale : dall'equidistanza nel conflitto alla dinamica di resistenza e rifiuto verso un genitore ». TERAPIA FAMILIARE, no 124 (février 2021) : 194–216. http://dx.doi.org/10.3280/tf2020-124010.

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L'articolo descrive l'esperienza dell'ascolto dei figli da parte del giudice - affiancato dallo psicologo - nei procedimenti giudiziali di separazione e divorzio. Si tratta di una procedura coerente con le convenzioni internazionali per i diritti dei bambini e degli adolescenti, ma essa può essere considerata come un'occasione importante affinché tutti gli adulti - genitori, avvocati e giudici - tengano conto della voce dei figli per convergere verso i loro obiettivi evolutivi. Dopo aver passato in rassegna alcuni principi teorici che consentono di comprendere la posizione dei figli rispetto al conflitto genitoriale, l'articolo descrive i risultati di un'indagine empirica che ha permesso di rilevare un'alta percentuale di ragazzi che - nonostante le controversie legali dei genitori - esprimono l'esigenza di mantenere un rapporto equidistante che garantisca la loro sicurezza emotiva e sociale. Ciò nonostante, gli esempi che vengono descritti propongono una riflessione sul rischio che i figli del divorzio si trovino a lungo a dover proporre un'inversione di ruolo rispetto agli adulti che non trovano una via d'uscita dal conflitto.
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Gennari, Marialuisa, et Giancarla Tamanza. « Incontrare i figli quando i genitori si separano. Il coinvolgimento dei figli nella valutazione psicogiuridica dell'idoneitŕ genitoriale ». INTERAZIONI, no 2 (février 2013) : 55–72. http://dx.doi.org/10.3280/int2012-002006.

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Il contributo illustra una modalitŕ clinico-familiare di realizzare le Consulenze Tecniche nei procedimenti di separazione e divorzio. Essa si fonda su una concezione relazionale della genitorialitŕ, intesa come una "funzione triangolare" che si determina nell'interrelazione tra i due genitori, il figlio ed i rispettivi sistemi relazionali di origine. In tale prospettiva il criterio valutativo preminente dell'adeguatezza genitoriale non si limita a considerare le "capacitŕ accuditive" di ciascun genitore, ma pone al centro dell'attenzione la capacitŕ e la volontŕ di ciascun genitore di promuovere l'accesso simbolico e fattivo dei figli all'intero contesto relazionale, ovvero la capacitŕ di ciascuno, di mantenere e consolidare la "unitŕ genitoriale" nei riguardi del minore stesso. Da tale presupposti teorici č stato sviluppato, all'interno di una logica di ricerca quasi-sperimentale, un protocollo operativo semistandardizzato, sia per quanto riguarda la procedura di intervento, sia per quanto riguarda le tecniche e gli strumenti. Tale specifica modalitŕ di lavoro č illustrata anche attraverso la presentazione di un caso clinico che mette in evidenza come essa sia particolarmente idonea a promuovere un costruttivo ascolto del minore all'interno dei processi giudiziali.
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Marino, Silvia. « Use of standard forms in EU Civil Judicial Cooperation : the case of the European Certificate of Succession = L’uso di formulari standard nella cooperazione giudiziaria civile : il caso del certificato successorio europeo ». CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL 12, no 1 (5 mars 2020) : 627. http://dx.doi.org/10.20318/cdt.2020.5209.

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Abstract: The present paper analyses the recent judgment of the Court of Justice of the European Union in the Brisch case. The reference for preliminary ruling concerns the optional or mandatory nature of the application form established by the Succession Implementing Regulation for the issue of an European Certificate of Succession. The present paper tackles the general framework, from the current CJEU’s case law on the Succession Regulation’s provisions on the ECS, to the main procedural issues. Then, an analysis of the case and of the CJEU’s reasoning is offered. The concluding remarks submit some considerations on the impact of the standard forms established by the EU Regulations within the civil judicial cooperation.Palabras clave: European Certificate of Succession, Standard Forms, Succession Regulation No 650/2012, Implementing Regulation No 1329/2014.Riassunto: Il presente contributo analizza la recente sentenza Brisch della Corte di giustizia dell’Unione europea. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla natura del modello di domanda di emissione del certificato successorio europeo, previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento sulle successioni transfrontaliere. Pertanto, il contributo affronta lo stato attuale della giurisprudenza della Corte di giustizia sul certificato successorio europeo e le regole procedimentali fondamentali per il suo ottenimento. Quindi, è analizzato il caso con particolare attenzione alla motivazione della Corte. Infine, le conclusioni presentano alcune considerazioni più generali sul valore e sugli effetti dei moduli standard, previsti nei regolamenti dell’Unione in materia di cooperazione giudiziaria civile.Parole chiave: certificato successorio europeo, moduli standard, regolamento 650/2012 sulle successioni transfrontaliere, regolamento d’esecuzione 1329/2014
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Tajani, Francesco, Pierluigi Morano, Marco Locurcio et Paola Amoruso. « A logical operating model for the assessment of the forced sale value in the judicial procedures ». Valori e Valutazioni 29 (janvier 2022) : 23–40. http://dx.doi.org/10.48264/vvsiev-20212904.

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Résumé :
With reference to real estate auctions activated in the context of judicial procedures (bankruptcy and/or executive), this work develops and tests a logical operating model for the assessment of the forced sale value. This is determined from the market value of the asset by applying an appropriate discount (or premium) coefficient based on the potential risks of the urban and market context in which the property is located. The estimated coefficient allows for determination of the auction value of the property to be sold which, due to yields obtainable and transaction risk, is admissible in terms of buyer convenience. The model proposed and tested here borrows Ellwood's logic as applied to the real estate sector, integrated through the investment risk assessment approach of Real Options Analysis. Applied in the one hundred and forty cities where the Italian courts are based, the model allowed for the construction of an abacus of discount (or premium) coefficients, differentiated in terms of the cities analyzed, the various areas of each city and the intended residential or commercial use. Putting in practice the application highlighted the validity of the model, capable of contextualizing the discount (or premium) coefficient needed to determine forced sale value based on the risk factors of the market areas considered. Practical implications of the abacus include the possibility of limiting the times of auctioning procedures, as well as generating a map of the areas of greatest interest for potential investors, where the uncertainty, typical of this specific real estate sub-market, is overcome by the knowledge of the limit values of investment convenience for the area under analysis. Con riferimento alle aste immobiliari attivate nell'ambito di procedure giudiziarie (concorsuali e/o esecutive), nel presente lavoro è sviluppato e testato un modello logico-operativo per la stima del valore di vendita forzata. Questo valore è determinato a partire dal valore di mercato del cespite applicando, a seconda dei casi, in ragione dei rischi o delle potenzialità del contesto urbano e di mercato in cui l’immobile è ubicato, un congruo coefficiente di sconto o di premio. Il coefficiente stimato permette di determinare il valore a base d’asta dell'immobile da aggiudicare che, in ragione dei rendimenti ottenibili e del rischio dell'operazione, risulti ammissibile in termini di convenienza per l’acquirente. Il modello, qui proposto e testato, mutua la logica di Ellwood applicata al settore immobiliare, integrata mediante l’approccio valutativo della rischiosità degli investimenti proprio dell’Analisi delle Opzioni Reali. Implementato sulle centoquaranta città in cui hanno sede i tribunali italiani, il modello ha consentito di costruire un abaco dei coefficienti di sconto (o di premio), differenziati per le città analizzate, per le diverse zone di ciascuna città e per le destinazioni d’uso "residenziale" e "commerciale". L'applicazione condotta ha posto in risalto la validità del modello, in grado di contestualizzare il coefficiente di sconto (o di premio) per la determinazione del valore di vendita forzata in ragione dei fattori di rischio degli ambiti di mercato considerati. Le implicazioni pratiche dell'abaco concernono la possibilità di contenere i tempi delle procedure di vendita all’asta, come pure di generare per i potenziali investitori una mappa delle aree di maggiore interesse, dove l'aleatorietà tipica di questo particolare sub-mercato immobiliare è superata dalla conoscenza dei valori limite di convenienza dell’investimento per l'ambito in analisi.
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Hackl, Karl. « Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi Giulie ad Adriano. Atti del Convegno internazionale di diritto romano e dell III Premio romanisti „G. Boulvert", Copanello 5-8 giugno 1996, a cura di Francesco Milazzo ». Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung 121, no 1 (1 août 2004) : 632–38. http://dx.doi.org/10.7767/zrgra.2004.121.1.632.

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Ruppelt, Hans-Jürgen. « Competition Law and its Application in Germany ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Résumé :
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Boni, Geraldina. « Il Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia : novità e qualche spigolatura critica ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 14 juin 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/18051.

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SOMMARIO: Sezione I - Dalla fine del Concilio Vaticano II alla codificazione giovanneo-paolina: premesse alla Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del 2021 - 1. Il diffuso antigiuridismo postconciliare e i caratteri del Libro VI del Codex Iuris Canonici promulgato nel 1983 - 2. Lo scarso ‘riscontro sperimentale’ e gli ostacoli attuativi incontrati. Il trauma della cosiddetta ‘pedofilia’, l’impulso di Joseph Ratzinger, poi Benedetto XVI, in particolare nella repressione dei delicta graviora, e il progressivo smantellamento delle garanzie codiciali - 3. I protratti lavori preparatori in una stagione di concitate riforme legislative: gli ultimi provvedimenti normativi di papa Francesco prima della promulgazione del Libro VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia - Sezione II - La Pars I, De delictis et poenis in genere. 1. ‘Munus pastorale’ e pena nel prisma di una triplice ma unitaria finalità - 2. Un indiscusso passo avanti nella definizione delle pene, con alcune criticità da dipanare nel tragitto verso il maggior rigore - 3. Titulus IV, De poenis aliisque punitionibus: le novità - 4. A cavallo tra diritto penale sostanziale e processuale. Annotazioni sparse: dal risarcimento del danno alla procedura giudiziale versus quella amministrativa, dalla presunzione di innocenza alla prescrizione - Sezione III - La Pars II, De singulis delictis deque poenis in eadem constitutis - 1. Pregi sistematici, new entries e alcune ombre residue cagionate da una tecnica redazionale talora claudicante - 2. Problematicità di alcune fattispecie - 3. Il clou della riforma: i delitti di abuso, volano della riforma del diritto penale della Chiesa. Le fattispecie previste nel Codex Iuris Canonici - 4. Una non semplice sovrapposizione normativa - Sezione IV - Pronostici e auspici, ancora, de iure condendo - 1. Riprendere in mano il Libro VII De processibus - 2. Adeguare il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium - 3. Ripensare competenza e organizzazione giudiziaria. The Book VI De sanctionibus poenalibus in Ecclesia: innovations and some critical gleanings ABSTRACT: Following a description of the development of Penal Canon Law after the Second Vatican Council and the 1983 codification, the essay dwells on an analysis of the most relevant innovations that were introduced in the new Book VI of the Code of Canon Law, which entered into forces as of December 8, 2021. It consists in a depiction that underlines the qualities and the improvements that were produced by the amendment promulgated by Pope Francis: but it also highlights some flaws regarding the drafting and the overall coordination of the Penal Canon legislation, both within and outside the Code. The most problematic profile among those that are examined is the one concerning the prevention and the repression of sexual abuses, of conscience and of authority: which is the dramatic challenge that the ecclesial community has had to face in the last thirty years. Lastly, in a de iure condendo perspective, we present some other interventions that the supreme legislator should promptly adopt in order to finally provide the Church with a Penal system that - both on the substantial and on the procedural side - is balanced, efficient and, above all, responding to justice.
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Reis, Elisa da Penha de Melo Romano, et Anselmo Prieto Alvarez. « Assistenza legale gratuita in diritto processuale civile ». Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 8 avril 2022, 05–23. http://dx.doi.org/10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/legge/diritto-processuale-civile.

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Questo articolo ha cercato di promuovere una riflessione sistematica dell’assistenza legale gratuita e sulla gratuità della giustizia nella procedura civile. In tale contesto è stata adottata la seguente domanda guida: cosa ostacola, facilita o interferisce con la concessione dei benefici della Libera Assistenza Legale e della Libera Giustizia, in senso lato e in senso stretto, nella concezione procedurale sistematica, di fronte di decisioni giudiziarie di differimento, diniego e revoca della concessione del beneficio? Mirando ad affrontare i concetti, le definizioni, il loro aspetto processuale e la loro applicazione nella fase esecutiva della sentenza. Pertanto, il metodo induttivo è stato utilizzato come strumento di ricerca per Dottrina e Giurisprudenza, al fine di individuare ciò che ostacola, facilita o interferisce nella concessione dei benefici dell’Assistenza Legale. Così, attraverso questa ricerca, è stato possibile osservare che la garanzia di una giustizia gratuita riguarda solo le spese processuali e legali, essendo concesse alla parte purché queste dimostrino la precarietà delle risorse. Pertanto, il codice di procedura civile promuove l’applicazione dell’uguaglianza procedurale per raggiungere la giustizia per tutti coloro che sono svantaggiati e in esclusione sociale e che potrebbero aver bisogno del supporto giurisdizionale statale.
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Viayna, Marc Teixidor. « L’assetto procedurale della recente modifica delle “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis” : esegesi e suggestioni ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 mars 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17592.

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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari - 2. Rimane ancora una preferenza (seppure sfumata) per il processo giudiziario? - 3. Imposizione di misure cautelari - 4. Requisiti per lo svolgimento di determinate mansioni - 5. Impugnabilità delle decisioni in materia di cause incidentali (scomparsa del vetus art. 25 NDR) - 6. Ancora una volta la questione della ‘calamita processuale’ - 7. Una ‘potestas sanandi’ ampliata a norma dell’art. 11 NDR? - 8. Il quadro dei mezzi d’impugnazione contro la sentenza - 9. Una questione particolare sull’appello: può sostenersi la legittimazione attiva del Promotore di Giustizia a quo per l’interposizione dell’appello? - 10. La regolamentazione del procedimento penale amministrativo - 11. Il regime di contestazione delle decisioni penali amministrative: alcuni guadagni e alcune incertezze - 12. Ampliamento della facoltà di deroga alla prescrizione? - 13. La previsione del deferimento al Romano Pontefice per la dimissione dello stato clericale assieme alla dispensa del celibato (art. 26 NDR) e il curioso diritto dell’imputato di richiedere la dispensa ab oneribus (art. 27 NDR) - 14. Conclusioni. Procedural aspects of the recent reform of the “Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis”: an interpretation and some suggestions ABSTRACT: On December 8, 2021, a new modification of the "Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis" came into force. The legal modification has affected both the substantive and the procedural part of these norms. This article examines some of the most significant aspects of this reform from a procedural-canonical perspective and suggests some possible adjustments and future lines of reflection.
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Zanchini di Castiglionchio, Francesco. « "A chiare lettere - Confronti” • A proposito di guerra o pace ai tribunali ecclesiastici esistenti in Italia. Quale cultura di riforme organiche sta dietro l’attuale pontificato ? » Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 24 janvier 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/17152.

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SOMMARIO. 1. Preambolo: perseverare diabolicum? - 2. (segue) I tribunali regionali nella attuazione del regime concordatario, in Italia - 3. Ancora in tema di competenza matrimoniale dell’ordinario diocesano. Intermezzo - 4. Corollari di principio in tema di giurisdizione penale e/o amministrativa - 5. Problematicità di una transizione contraddittoria, a ogni livello - 6. (segue) Dalla frammentazione feudale all’armonia di un moderno ordinamento giudiziario. Regarding peace of war to the italian ecclesiastical courts. Which is the methodical reform background of pope Francis? ABSTRACT: The accentuated tendency of the part of the Vatican (MP Mitis judex) to express a preference for the pastoral attributions of the diocesan bishop in terms of judgment of nullity of canonical marriage, in competition with those of the interdiocesan ecclesiastical tribunals created for the implementation of the concordat regime in Italy (MP Qua cura), could propose in this matter, after the Gospodinoff case (Constitutional Court, dec. N. 1/77) and the Pellegrini case (European Court of Human Rights, sentence 20 July 2001), the risk of a further vulnus to the principles of due process, on the other hand recently renforced in the Italian constitutional order. In dwelling on this inconvenience, the Author observes that the Catholic Church expresses with this, once again, its serious cultural and political delay in relation to the modern systems with which interacts ; and wonders why the Holy See has not decided by now to abandon the institutes and doctrines of ecclesiastical public law with which, starting from the 16th-17th centuries, with intransigence worthy of the better cause is has too often continued to feed the claim to keep on regulate relations with the political authorities on the models , now obsolete and perishable, of the Christian regime. The Author takes the opportunity to indicate how, conversely, the model of the interdiocesan tribunals, even if imperfect, can and should be generalized, in order to begin to solve the set of problems that the lack of modernization of the canonical system proposes, on the subject of the judicial system, in comparison with the level of refinement reached by legislative policy and the science of law (at the state and interstate level), in terms of protection of human rights, in the field of administrative and criminal procedural law.
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Zanchini di Castiglionchio, Francesco. « Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica ». Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 21 novembre 2022. http://dx.doi.org/10.54103/1971-8543/19076.

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Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica * Reflections on due process in canon law, against the background of the ongoing rebalancing of rights and powers in the Catholic Church * SOMMARIO: 1. Tra ‘agàpe’ e storia. Una premessa neotestamentaria - 2. (segue) Potere giudiziario e sovranità binaria. Il diritto divino dei vescovi - 3. “Heri dicebamus”? Sul tentativo curiale di ridurre il Vaticano II a mero evento culturale - 4. Origini e sviluppo dell’opposizione anticonciliare: il terreno del processo - 5. La prima controriforma vaticana: la “Nova agendi ratio in doctrinarum examine” - 6. Resilienze (non sopprimibili) di una costituzione materiale parallela? - 7. Persistenze storico-culturali di fatti compiuti prevaricanti e diritto di resistenza - 8. (segue): a) Su un “golpe Gasparri” in danno di due diversi progetti di giustizia amministrativa - 9. b) … e sulla “falsa” giustizia amministrativa del card. Grocholewski (e suoi) - 10. c) Lo sconcerto della scoperta nel clero di pratiche corruttive su minori - 11. (segue) … e l’abnorme deriva inquisitoria dei processi de delictis gravioribus - 12. Sulla voluta inattuazione dei tribunali amministrativi interdiocesani - 13. Sulle odierne, inedite sperimentazioni in tema di contenzioso matrimoniale - 14. Tra rescritti di giustizia e giurisdizione inter partes: un sottaciuto tema fondamentale - 15. Dalla frammentazione (relitto amaro di incertezze strategiche) a un ritorno al Lateranense IV? ABSTRACT: The essay notes a continuity, starting with the Tridentine, in the deviation from the fundamental principles of what we today call 'due process', imposed by Innocent III since the Council Lateran IV. The progressive spread of special jurisdictions seemed to express the degradation of certain principles and values of medieval common law, from which canon law was gradually moving away. The 1917 code is to be seen as the final sanction and ratification of that involutional process. The author then examines the 1983 reform, which moved between reforming timidity and curial overbearingness: the special jurisdictions were untouchable; the planned chapter on administrative tribunals was deleted in extremis. The impression is that no serious follow-up has been given to the reforms ordered by Paul VI in fulfilment of the Council mandate, starting with the Doctrinal Dicastery. In fact, the centralist innovation as codified in 1917 substantially persists. It is to this petrified block, rebuilt under the two pontificates following Pope Montini, that Pope Francis I attempts to react with innovative ideas that however appear technically imprecise, and in many ways inadequate to the actual dimensions of the Holy See's overall non-fulfilment of the conciliar mandate. Against the backdrop of these perhaps promising innovative signs, Pope Francis appears on the other hand invariably opposed by the Curia, both in the field of substantive and procedural law.
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Casini, Carlo. « VII Rapporto sull’attuazione della L. 40/2004 per l’anno 2013 con specifico riferimento all’art.1 Prospettive derivanti da alcune sentenze costituzionali ». Medicina e Morale 64, no 4 (30 août 2015). http://dx.doi.org/10.4081/mem.2015.15.

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La Legge 40 del 19 febbraio 2004 che regola la PMA nel suo art. 1 indica gli scopi perseguiti: il superamento della sterilità delle coppie e la garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito. Le relazioni ministeriali sull’attuazione della legge riferiscono a ogni anno sulla attuazione delle nuove tecniche, ma esclusivamente con riferimento al primo dei due obiettivi ora indicati. È doveroso, verificare se anche il secondo scopo è stato perseguito e in quale misura. Ciò è divenuto particolarmente urgente dopo le sentenze costituzionali che hanno reso lecita la generazione soprannumeraria di embrioni, la PMA eterologa, il ricorso alla PMA anche da parte di coppie non sterili ma portatrici di malattie potenzialmente ereditarie. Nell’impossibilità di modificare le sentenze costituzionali il cui effetto più negativo consiste nell’accumulo di embrioni congelati e rimasti privi di un progetto parentale, lo studio propone una serie di strumenti per limitare la lesione dei diritti del concepito. In particolare si propone che la forma eterologa della PMA possa attuarsi soltanto utilizzando gli embrioni già formati congelati e abbandonati. Viene ipotizzata anche una possibile obbligatoria rappresentanza processuale dei concepiti nelle vicende giudiziarie in cui i loro diritti sono in discussione; si argomenta contro l’anonimato dei c.d. donatori di gameti differenziando il regime del diritto a conoscere le proprie origini nelle diverse situazioni dell’adozione e del parto di donne che non vogliono essere nominate; viene auspicato l’intervento ministeriale per garantire che la generazione soprannumeraria avvenga soltanto nei casi in cui essa sia “strettamente necessaria” così come la legge continua a richiedere (art. 13); si dimostrava la netta differenza tra la diagnosi genetica pre-impianto e la diagnosi prenatale con riferimento alla tutela del concepito. ---------- The Italian Law n. 40 of February, 19, 2004 (Rules governing medically assisted fertilization), in its Article 1 focuses on two goals: to remedy reproductive problems arising as a result of human sterility or infertility and guarantee the rights of all the subjects concerned, the human embryo included. Every year on the ground of Art. 15, the Minister of Health draws up a report regarding the implementation of the Italian Law n. 40/2004, but only the first of the two goal is taken into account. Therefore, it is necessary understand if the second goal has been pursued and to what extent. Reflecting on this has become particularly urgent after the constitutional decisions that made lawful the generation of supernumerary embryos, the heterologous fertilization, the resort to “medically assisted procreation” by non-sterile couples but potentially carriers of hereditary diseases. Unfortunately, it isn’t possible to change the constitutional rulings whose most negative effect is the storage of cryopreserved embryos and their abandon without a parental project. In the light of this situation, the paper here summarized proposes a set of instruments in order to limit injuries to the rights of the human embryos. Notably, it is suggested that the heterologous fertilization may be implemented only by using the frozen and abandoned embryos already generated. It is also hypothesized a possible mandatory procedural representation of the human embryos in the legal proceedings in which their rights are debated; it is argued against the anonymity of the so-called “gamete donors” (as to this regard the rules on the right to know their origins are different depending on the different situations like adoption and childbirth of women who do not want to be named). Moreover the Ministerial intervention is called for ensuring that the supernumerary generation of human embryos is realized only when it is “strictly necessary” as the law continues to require (art. 13). Finally it is showed the clear difference between the genetic pre-implantation diagnosis and prenatal diagnosis with reference to the protection of the human beings at the beginning of their life.
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