Littérature scientifique sur le sujet « Principio della domanda »

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Articles de revues sur le sujet "Principio della domanda"

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Esposito, Gianluca Maria. « The Effect of the Principle of Two Levels in Administrative Judgment : On the Principio Della Domanda and Principio Dispositivo ». European Business Law Review 23, Issue 5 (1 octobre 2012) : 831–59. http://dx.doi.org/10.54648/eulr2012036.

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Résumé :
The main aim of this article is the mutual implication in the administrative process between the principle of the two levels of jurisdiction and the principio della domanda (the principle of the right to bring proceedings) and the principio dispositivo (the principle of the parties delimiting the scope of the case). The principio della domanda performs in the first instance all its legal significance, giving the parties the absolute rule on the issues that the Court should define. The principio dispositivo, on the contrary, presents it self in the administrative procedure in that particular form defined "principio dispositivo with an acquisitive method." The principle of two levels of jurisdiction and, in particular, the interpretation the Code of Administrative Procedure provides through the discipline of the appeal affect principio della domanda and principio dispositivo. On appeal, the parties do not have the power to bring new evidence or to produce new documents in respect to the first instance. Hence, it can be asserted that the power of the parties is compressed compared to that exercised in the first instance, while the power of investigation of the Court of its own motion, does not know a similar limitation.
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Corchia, Luca. « Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della legge n. 69/2007 della Regione Toscana ». RIVISTA TRIMESTRALE DI SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE, no 4 (novembre 2011) : 79–99. http://dx.doi.org/10.3280/sa2011-004006.

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Résumé :
Il concetto di "inclusione" fa riferimento alla domanda "chi partecipa?", ovvero alla questione cruciale di come vengono determinati in astratto e selezionati concretamente i soggetti della societŕ civile a cui viene demandata la deliberazione su taluni aspetti dei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche. L'autore affronta i principali aspetti teorici e metodologici, confrontando le risposte della letteratura critica con le norme della legge n. 69/2007 della Regione Toscana. Dalla disamina emerge un insieme di scelte pregiudiziali che specifica cosa significhi democrazia deliberativa, come essa si realizzi nei processi partecipativi e quali misure vadano prese per evitare il consolidarsi di meccanismi sociali selettivi.
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Woźniak, Katarzyna. « Oltreuomo Bandini. Le avventure letterarie di “Sua maestà l’Io” ». Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia de Cultura 9, no 3 (5 juillet 2018) : 228–35. http://dx.doi.org/10.24917/20837275.9.3.21.

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Résumé :
Nel 1908 Sigmunt Freud parlò di un particolare tipo di approccio alla scrittura, in cui il principio creativo era sottoposto alle leggi di “Sua maestà l’Io”. La proposta di Freud sembra una risposta efficace alla domanda sui motivi della straordinaria fortuna della letteratura di massa, ossia dei bestseller costruiti secondo uno schema narrativo di matrice fiabesca, dove il protagonista, di solito è un eroe o un’eroina senza peccato. Nel nostro saggio illustreremo questo meccanismo sull’esempio di Arturo Bandini, il personaggio di spicco della narrativa dello scrittore e sceneggiatore italo-americano John Fante.Nadczłowiek Bandini. Literackie przygody „Jej Wysokości Ego”W 1908 w pismach Sigmunda Freuda pojawia się zagadnienie szczególnego typu podejścia do twórczości literackiej, podporządkowanego prawom „Jej Wysokości Ego”. Propozycja Freuda zdaje się skuteczną odpowiedzią na pytanie o przyczyny nadzwyczajnej popularności literatury masowej, czyli bestsellerów tworzonych w oparciu o schemat baśni. W artykule autorka podejmuje próbę zilustrowania tego mechanizmu na przykładzie Artura Bandiniego, bohatera prozy Johna Fantego.
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Palazzani, Laura. « La formazione in Bioetica : modelli e contenuti ». Medicina e Morale 47, no 1 (28 février 1998) : 119–31. http://dx.doi.org/10.4081/mem.1998.842.

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Résumé :
Il problema della formazione in bioetica è estremamente delicato e complesso e presenta due tipi di difficoltà, una di fatto, l’altra di principio. La difficoltà fattuale è legata alla giovane età di questa disciplina e, conseguentemente, alla mancanza di modelli consolidati di insegnamento; le difficoltà teoriche sono, invece, strettamente legate al carattere interdisciplinare (confronto e dialogo tra discipline diverse) e al pluralismo teoretico e pratico (pluralità di concezioni morali e giuridiche) che costituiscono la peculiarità della bioetica. La domanda che l’Autrice si pone è: quale formazione in bioetica? E soprattutto chi, come, quando, formare in bioetica? Ma soprattutto chi formare in bioetica? Occorre prima di tutto individuare i discenti ed operare una distinzione tra una formazione che tende al generale (ed è quindi diretta a tutta la società) e una formazione che tende allo specifico (rivolta a chi opera nel settore socio-sanitario e a chi non opera direttamente o indirettamente nella sanità). Il come formare in bioetica riguarda invece tre settori: il sapere (conoscenza dettagliata della ricerca scientifica e della tecnologia, applicata alla biologia e alla medicina, della struttura socio-sanitaria, della teologia e della filosofia), il saper fare e il saper essere (è importante sapersi calare dal piano teorico-conoscitivo a quello applicativo ed esperienziale, sia dell’agire, sia dell’essere). La questione del quando formare in bioetica non è stata ancora risolta. Anche quella del chi forma in bioetica è ancora in fase di sperimentazione: sarebbe auspicabile una équipe di docenti di materie diverse ma interagenti.
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De Salvia, Domenico, et Diego Rocco. « Assistenza psichiatrica e monitoraggio dei servizi. Il Registro dei casi di Portogruaro 1987-1990 ». Epidemiologia e Psichiatria Sociale 1, no 2 (août 1992) : 101–16. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00006631.

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Résumé :
RiassuntoSono descritte, con la stessa metodologia impiegata in quattro altre aree italiane sedi di Registro Psichiatrico dei Casi (RPC), le caratteristiche della catchment-area, del RPC, della struttura e dei principi del Dipartimento di Psichiatria di Portogruaro. II monitoraggio della domanda su 4 anni evidenzia tassi di prevalenza un anno (1045/100000 residenti adulti), di prevalenza un giorno (332/100000 residenti adulti) e di incidenza (250/100000 residenti adulti) inferiori a quelli dei RPC europei. II RPC di Portogruaro monitora l'attività svolta in strutture e servizi a differente gradiente assistenziale (residenziale ospedaliera, residenziale non ospedaliera, semiresidenziale, ambulatoriale, socioambientale, domiciliare, ecc), secondo il principio della continuità dell'assistenza fornita ai pazienti. II rapporto tra prevalenza annua non ospedaliera ed ospedaliera è nel 1990 di 5,5 a 1. II tasso di lungoassistiti è di 161/100000 adulti. La spesa globale del Dipartimento è lievemente diminuita dal 1987 al 1990.Parole chiaveservizi psichiatrici territoriali, registri psichiatrici dei casi, utilizzazione dei servizi.SummaryThe principles, structure, Psychiatric Case Register (PCR) and catchment-area of the Community Psychiatric Service of Portogruaro are described, using the same methodology employed in 4 other Italian PCRs. The monitoring of the demand over 4 years shows one-year prevalence rates (1045/100000 adult inhabitants), one-day prevalence rates (332/100000 adult inhabitants) and incidence rates (250/100000 adult inhabitants) lower than those of other european PCRs. Portogruaro PCR records data of the activities made in a comprehensive psychiatric service, which has multiple structures and services, offering different degrees of care: residential in and outside the hospital, semiresidential, in outpatient clinics, domiciliary, etc. The 1990 ratio between non-hospitalized and hospitalized users is 5.5 to 1. The rate of long-term patients is 161/100000 adult inhabitants. The costs of the Community Psychiatric Service slightly decreased during 1987-90 period.
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Pikor, Wojciech. « Zbawienie - zmaganie o Boże oblicze na twarzy Kaina (Rdz 4,1-16) ». Verbum Vitae 1 (1 juin 2002) : 29–40. http://dx.doi.org/10.31743/vv.1309.

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Résumé :
Tra le diverse parole-chiavi della narrazione su Caino e Abele (Gen 4,1-16) si nota il termine «volto» (paneh) riferito a Caino (vv.5.6), a Dio (vv.14.16) e alla terra (v.14). Il passaggio dal volto «abbassato» al volto «alzato», oltre a costituire la trama dell’azione, diventa immagine dell’uomo sulla cui faccia risplende il volto di Dio. La prima parte dello studio si concentra sul senso dell’applicazione del termine «volto» a Dio: tale antropomorfismo mette in risalto diverse modalità (guardare, parlare, ascoltare) con cui Dio entra in rapporto con la diversità del creato. L’alterità come principio della creazione divina comporta anche la differenziazione dei rapporti che si stabiliscono tra Dio e i due fratelli, Caino e Abele. La parte successiva viene dedicata al volto abbattuto di Caino: si esamina le cause e le conseguenze di tale atteggiamento. Con il volto piegato il fratello maggiore nega l’alterità creata da Dio nel mondo e rifiuta di entrare in rapporto con quelli che sono diversi. Al fondo di tale relazione mancata si trova il rifiuto della diversità che penetra il suo mondo interiore di passioni e di sentimenti. L’ultima parte dell’analisi invece cerca di individuare il modo in cui Caino può alzare il suo volto e, di conseguenza, entrare in rapporto con Dio, con suo fratello, con la terra e infine con se stesso. Alla luce della domanda divina riportata nel v.7 si vede che tale passaggio richiede da Caino: (1) una parola che mette in ordine («domina») il suo mondo interiore; (2) la fiducia nella parola di Dio che vede la possibilità del suo «essere buono»; (3) l’accettazione del rapporto diverso di Dio con gli uomini, il quale esprime non la parzialità di Dio, bensì la sua approvazione dell’alterità presente nel mondo. In questa prospettiva il racconto su Caino e Abele si presenta come una lotta di Dio per la restituzione del suo volto sulla faccia di Caino.
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Balestrieri, Matteo, Giuliano Meneghelli et Michele Tansella. « Assistenza psichiatrica e monitoraggio dei servizi. Il Registro dei casi di Verona-Sud 1987-1990 ». Epidemiologia e Psichiatria Sociale 1, no 2 (août 1992) : 117–32. http://dx.doi.org/10.1017/s1121189x00006643.

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Résumé :
RiassuntoSono descritte con la stessa metodologia impiegata in quattro altre aree italiane sedi di Registro Psichiatrico dei Casi (RPC), le caratteristiche della catchment-area, del RPC, della struttura e dei principi del Dipartimento di Psichiatria di Verona-Sud. II monitoraggio della domanda su 4 anni evidenzia tassi di prevalenza un anno (1010/100000 residenti adulti), prevalenza un giorno (306/100000 residenti adulti) e di incidenza (219/100000 residenti adulti) inferiori a quelli dei RPC europei. II RPC di Verona-Sud monitora l'attività svolta in strutture e servizi a differente gradiente assistenziale (residenziale ospedaliera, residenziale non ospedaliera, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare, ecc), secondo il principio della continuità dell'assistenza fornita ai pazienti. II rapporto tra prevalenza annua non ospedaliera e ospedaliera è nel 1990 di 2,5 a 1. II tasso di lungoassistiti e di 130/100000 adulti. La spesa globale del Dipartimento è aumentata di circa il 25%, con un incremento da parte di tutte le componenti dell'assistenza.Parole chiaveservizi psichiatrici territoriali, registri psichiatrici dei casi, utilizzazione dei servizi.SummaryThe principles, structure, Psychiatric Case Register (PcR) and catchment-area of the Community Psychiatric service of South-Verona are described, using the same methodology employed in 4 other Italian PCRs. The monitoring of the demand over 4 years shows one-year prevalence rates (1010/100000 adult inhabitants), one-day prevalence rates (306/100000 adult inhabitants) and incidence rates (219/100000 adult inhabitants) lower than those of other European PCRs. South-Verona PCR records data of the activities made in a comprehensive psychiatric service, which has multiple structures and services, offering different degrees of care: residential in and outside the hospital, semiresidential, in outpatient clinics, domiciliary, etc. The 1990 ratio between non-hospitalized and hospitalized users is 2.5 to 1. The rate of long-term patients is 130/100000 adult inhabitants. All the components of the treatment contributed to the 25% increment of the costs of the South-Verona Psychiatric Service.
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Sobański, Remigiusz. « Znaczenie pojęcia osoby w kanonicznym porządku prawnym ». Prawo Kanoniczne 40, no 3-4 (10 décembre 1997) : 3–13. http://dx.doi.org/10.21697/pk.1997.40.3-4.01.

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Résumé :
Nel concetto cristiano ogni uomo è una persona, cioè un essere dotato dell’intelletto e della volontà, e questo lo rende il soggetto dei diritti e dei doveri i quali hanno origine nella sua „natura” (in questo chi è) e percio universali, intangibili e inalienabili. L’uomo - la persona umana - nella immagine cristiana dei mondo creato prende il posto centrale e per questo „la persona umana è e deve essere il principio, il soggetto e l’obbiettivo di tutte le organizzazioni sociali”. Questa dignità personale si deve a tutti gli esseri umani - l’essere umano è ,,l’unica creatura sulla terra il quale Dio voleva per lui stesso”, è „un segno particolare dell’immagine Divina”, è capace dell’autodecisione e non si puó trattarla come un mezzo per raggiungere (un qualsiasi) scopo, ma sempre come un obiettivo in sé stesso („la norma personalistica”). Nella filosofia cristiana la persona è un concetto dinamico, comprendente sia la costituzione biopsichica che la realizzazione esistenziale della natura umana. Il diritto canonico riconosce e presume che ogni essere umano è una persona, ma li dove si parla semplicemente della persona umana indipendentemente dal fatto se essa è battezzata, di solito si usa la parola homo (ma nel c. 1086 § 1 la „persona” significa anche una persona non battezzata), invece la „persona” è un termine tecnico che significa il soggetto della capacità giuridica. In questo significato è stato usato il termine persona nel c. 96 CIC/1983 e (indipendentemente dalle differenze tra c. 87 CIC/1917 e c. 96 CIC/1983) bisogna notare il complementare c. 204. Ci si presenta una domanda: perché due volte si dice lo stesso? Nei documenti della Commissione per la revisione del Codice troviamo la spiegazione che nel secondo libro CIC si parla delle persone come dei membri del Popolo di Dio e non delle persone nel senso giuridico. Allora ci si presenta la domanda: in che senso - se non nel senso giuridico - si parla delle persone nel Codice del diritto? Gli autori che difendono quella doppia - diciamo: a doppio aspetto - presentazione fanno notare che il termine „persona” un termine giuridico, statico e formale, il suo punto di riferimento è l’ordine giuridico, invece „christifidelis” un termine teologico, dinamico, contenente i diritti e i doveri dei fedeli e il suo punto di riferimento è populus Dei. Secondo questo concetto la „persona” - diversamente da „christifidelis” - non sarebbe in grado di esprimere adeguatamente uguale, in quanto riguarda la dignità e l’azione, posizione giuridica dei fedeli nella Chiesa, della quale nel c. 208. „Christifidelis” costituisce - secondo questo concetto - il fondamento per la „persona”. Si ammette invero che la „persona” puó essere sostituita con „christifidelis”, ma meglio lasciare la „persona” perché (1) la „persona” riguarda anche le situazioni regolate non risultanti dal fatto del battesimo e (2) rende più facile la comunicativa e la compatibilità con il diritto secolare. Bisogna perô notare che nella Chiesa un uomo diventa una persona proprio tramite il battesimo e da questo punto di vista questi termini sono intercambiabili, nel c.96 non si parla della capacità giuridica in genere, ma si parla della capacità giuridica nella Chiesa, cio non esclude la capacità giuridica dei non battezzati. La capacità, della quale nel c. 96, è l’effetto del battesimo ed è inseparabile dall’incorporazione nella Chiesa, ma per questa capacità il fondamento costituisce la persona umana: la „personalità” canonica si fonda su quella naturale, non la distrugge - un battezzato non ha la doppia personalità (una naturale e altra cristiana), ma corne un uomo (battezzato) è una persona nella Chiesa. Un uomo diventa cristiano tramite il donare che si effettua nel momento di esprimere la fede e di ricevere il battesimo. Questo dono lo rende capace di agire -lo rende capace e anche destina. Questa ontica capacità di agire poi diventa approfondita e indirizzata tramite altri sacramenti. Nella Chiesa la capacità di agire non è un aggiunta alle altre caratteristiche e attributi dell’uomo, ma caratterizza lo status ecclesiastico di un fedele in cui i doni del battesimo e le predisposizioni congenite si uniscono in un insieme. Nella nuova situazione, risultante dal battesimo, si trova un singolo, concreto uomo - e in questo senso essa ha il carattere personale. Ma nello stesso tempo essa ha anche il carattere comunitario - non solo perché con il battesimo l’uomo entra nella comunità, ma soprattutto perché questa situazione risulta dall’esistenza e dall’azione della comunità. L’uomo non avrebbe provato i frutti della redenzione, se la Chiesa non avesse funzionato come uno strumento della salvezza. Nella Chiesa e tramite la Chiesa si realizza la storica e sociale realtà della partecipazione di Dio nel mondo tramite Cristo, nella Chiesa l’uomo prova le grazie redentrici e ricevendole viene coinvolto nell’attività della comunità la quale da la prova della verità e dell’amore. Entrato nel communio, grazie ai doni che aveva ricevuto e con questi doni è diventato il soggetto dell’attività della Chiesa. Proprio questo fatto si cerca di esprimere nel diritto con il concetto della persona. Christifidelis non è che la „persona in Ecclesia”. Questi termini non devono essere differenziati perché altrimenti la riflessione sull‘uomo nella Chiesa seguirebbe il doppio corso, uno giuridico e altro teologico. Senza dubbio, per quanto riguarda l’imagine dell’uomo nella Chiesa, bisogna prendere in considerazione tutto ció che sull’uomo pue dirci la filosofia, psicologia, biologia e sociologia, ma non si pué perdere dalla vista le teologiche conseguenze del battesimo e trattarle come se non meritassero l’attenzione giurudica.
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Schiavone, Gianfranco. « Il diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento delle normative comunitarie. Uno sguardo d'insieme tra il de iure e il de facto ». MONDI MIGRANTI, no 3 (mars 2010) : 57–78. http://dx.doi.org/10.3280/mm2009-003004.

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Résumé :
L'articolo si concentra nell'analisi del diritto d'asilo in Italia dopo il recepimento nell'ordinamento di importanti direttive europee in materia, e in particolare della Direttiva recante norme minime sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e di protezione sussidiaria, della Direttiva recante norme minime sulle procedure applicate ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e della Direttiva recante norme minime per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Si presentano e analizzano gli aspetti piů significativi, o perché hanno introdotto i maggiori cambiamenti o perché, diversamente, troppo poco hanno inciso sugli "antichi mali" della situazione italiana in materia di asilo. L'articolo si sofferma in particolare sulla definizione di persecuzione, sulle diverse forme di protezione internazionale, sul principio di non respingimento, sulle diverse tipologie di accoglienza e infine sulla composizione delle Commissioni responsabili dell'esame delle domande di asilo.
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Micelli, Ezio. « Modelli di perequazione tra piano strutturale e operativo ». ARCHIVIO DI STUDI URBANI E REGIONALI, no 96 (septembre 2010) : 113–32. http://dx.doi.org/10.3280/asur2009-096005.

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Résumé :
L'obiettivo dello studio č di considerare l'effetto della nuova articolazione del piano urbanistico in piano strutturale e operativo sul metodo perequativo. Alcuni piani pongono l'enfasi sulla componente strategica del piano strutturale, delegando alla parte operativa i compiti legati allo sviluppo della principio perequativo; altri, al contrario, promuovono la centralitŕ del piano strutturale e in esso collocano le scelte rilevanti in tema di perequazione. Entrambi i modelli presentano limiti significativi. La soluzione puň essere cercata in scelte capaci di coniugare norme flessibili, capaci di adeguarsi all'evoluzione delle domande collettive, e tuttavia in grado di fissare i capisaldi del metodo perequativo.
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Thèses sur le sujet "Principio della domanda"

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LATTANZI, GIACOMO. « PRINCIPIO DELLA DOMANDA E ASSORBIMENTO DEI MOTIVI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI LEGITTIMITA' ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2020. http://hdl.handle.net/2434/794600.

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Résumé :
The research studies whether administrative courts must follow the order of the claims brought forward in administrative complaint (ricorso), as well as the related issue regarding to the possible integration of a claim into another. After a description of the long standing case law disagreement on such matters, resulted in the ruling of the Plenary Chamber (Adunanza plenaria) no. 5/2015, the study will highlight with adequate justification the insufficiency of the preator approach (and, even if in a minor extent, of the scholars’ theories) with respect to, in particular, the case in which the claimant has not brought its claims in a specific order. Without prejudice to the subjective nature of administrative rulings, case law and scholars, although they recognize (as it seems correct) binding attitude to conditional aggregations of grounds, deny any importance to the principle of correspondence between complaints and rulings (principio della domanda) with respect to the ordo procedendi whenever there is not a specific order of complaints brought forward. This research aims at demonstrating the – also in the last instance – in proceedings governed by the “principle of party disposition”, even if it is not acceptable that the first complaint assessed by the court is the one characterized by the most “radical” unlawfulness (solution proposed by the plenary chamber of the Council of State (Consiglio di Stato)), it is also not acceptable to have a prior assessment of the unlawfulness which would result in the most favorable outcome of the claimant (solution preferred in the literature). The only solution that seems to be consistent with the underlying premise is that courts must strictly follow, in the assessment of the claims, the order in which they have been articulated in the complaint.
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Flach, Rafael. « Alteração da demanda : a flexibilização do princípio da estabilidade da demanda ». reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2013. http://hdl.handle.net/10183/78772.

Texte intégral
Résumé :
Il presente lavoro cerca di analizzare la modificazione oggettiva della domanda ed intende dimostrare che il modello in vigore nell’ordinamento giuridico brasiliano sulla stabilizzazione dell’oggetto del processo è diventato anacronistico, in relazione al contesto culturale dello Stato Costituzionale, in cui si inserisce il diritto processuale civile brasiliano. La discussione va dall’esame degli elementi della domanda, attraverso lo studio del principio dispositivo e della massima iura novit curia, fino all’ ipotesi di modificazione dei suoi elementi oggettivi. L’indagine è realizzata sotto la prospettiva del diritto vigente, della sua possibile riforma ed anche alla luce del diritto straniero. A partire dall’analisi dei modelli rigido e flessibile sulla stabilizzazione della domanda, adottati in alcuni ordinamenti di civil law, la ricerca vuole fornire la risposta adeguata alla soluzione del problema, al fine di proporre un nuovo modello per il diritto brasiliano, che si colloca tra questi due estremi e che ha come obiettivo, soprattutto, il diritto fondamentale al giusto processo.
O presente trabalho aborda a temática da alteração objetiva da demanda e objetiva demonstrar que o modelo vigente no ordenamento jurídico brasileiro acerca da estabilização do objeto litigioso do processo se tornou anacrônico, frente ao contexto cultural do Estado Constitucional, no qual está inserido o direito processual civil brasileiro. A discussão vai desde o exame dos elementos da demanda, passando pelo estudo do princípio dispositivo e da máxima iura novit curia, até chegar às hipóteses de modificação dos seus elementos objetivos. A pesquisa é realizada sob a perspectiva do direito vigente, de sua possível reforma e também à luz do direito estrangeiro, procurando, a partir da análise dos modelos rígido e flexível de estabilização da demanda, adotados em determinados ordenamentos de civil law, fornecer resposta adequada à solução do problema, de modo a propor um novo modelo para o direito brasileiro, que se situa entre os extremos referidos e que atende, precipuamente, o direito fundamental ao processo justo.
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CRUPI, FEDERICA. « IL PRINCIPIO DELLA DOMANDA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ». Doctoral thesis, 2017. http://hdl.handle.net/11573/946197.

Texte intégral
Résumé :
Nel corso della presente trattazione si è avuto modo di esaminare taluni aspetti di un processo, quello amministrativo, che sin dagli anni ottanta non oltrepassava i limiti della tutela dell’interesse pubblico non preoccupandosi della tipologia di protezione offerta al privato se non indirettamente, ovvero ogni qualvolta la tutela di tale sfera coincidesse con quella pubblica alla quale si è fatto riferimento. Ciò in ragione di una spontanea autolimitazione da parte del giudice il quale temeva di varcare la soglia della propria giurisdizione e, al contempo, poiché si assisteva ad un peculiare modo di percepire l’esercizio della propria funzione, profondamente radicato nella sua etica. Si assisteva, quindi, ad un modello di giurisdizione in cui, in buona sostanza, il privato si contrapponeva al pubblico, tentando il primo di realizzare le proprie pretese ma senza che ciò significasse superare il limite della cosa pubblica. La realtà del processo amministrativo era quella di una netta separazione tra le due sfere con la conseguenza che la tutela di una poteva essere intesa, e spesso lo era, a scapito dell’altra salvo le ipotesi di occasionale coincidenza. Ciò fino al registrarsi di una serie di mutamenti sociali che hanno portato l’individuo a prendere, definitivamente, coscienza di sé2 e che lo hanno fatto divenire il protagonista della società. Nasce, quindi, l’idea che le aspettative del privato non possano compromettere l’interesse della generalità dei consociati e che anche il processo amministrativo fosse un processo funzionale alla tutela degli interessi delle parti. Proprio in omaggio all’effettività che da mito è divenuta principio, si è sottolineato che la giustizia amministrativa, per essere credibile, deve essere effettiva. Tra l’altro, tutte le garanzie contenute nella legge sul procedimento ed il principio stesso del giusto procedimento possono significare poco in termini di tutela se le pretese della parti non vengono assistite da un apparato giurisdizionale volto ad una tutela effettiva ovvero in grado di recepire nel processo tutti i profili sostanziali della fattispecie, permettendo la permanente continuità tra sostanza e processo. È emersa, sempre di più, l’idea di una strumentalità della norma processuale rispetto a quella sostanziale ovvero il riconoscimento di una funzione servente del processo rispetto alla tutela delle situazioni giuridiche nascenti all’interno del rapporto tra privato e amministrazione. Il presente scritto, infatti, ha tentato, attraverso l’analisi della disciplina normativa prima, della giurisprudenza poi, di chiarire come oggi il penetrante controllo del giudice, proprio in virtù dell’esigenza superiore di tutela dell’interesse del privato, il che però non significa totale accantonamento dell’interesse pubblico, non possa e non debba tradursi nell’obliterazione delle regole del processo e nella cosiddetta amministrazione del giudice. Non si può non riconoscere come, e ciò si è tentato di evidenziarlo più volte, a differenza di quelli dell’oggettività giuridica, gli schemi della soggettività giuridica sono, certamente, portatori di riferimenti assiologici di così alta densità e durevolezza da non potergli non attribuire, anche in un processo da sempre peculiare, la massima rilevanza e un significativo riconoscimento. Oggi, quindi, quella del processo amministrativo sembra essere la struttura di un processo di parti in cui spetta a queste ultime, e non al giudice, la signoria di ogni fase e stato del giudizio. Che si possa concludere nel senso di un abbandono di quell’antica figura del giudice amministrativo quale signore del processo?
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VIVARELLI, BENEDETTA. « La disponibilità dell'interesse legittimo ». Doctoral thesis, 2016. http://hdl.handle.net/2158/1033190.

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Résumé :
Il lavoro indaga la natura, disponibile o meno, dell'interesse legittimo. La tesi è divisa in una prima parte sostanziale e una seconda parte processuale. Nella prima parte si muove dal concetto di disponibilità, che ha avuto origine nel sistema civile e rispetto al diritto soggettivo. In seguito si applica l'attributo della disponibilità alla figura dell'interesse legittimo. L'analisi è condotta incentrandosi sempre sulla struttura essenziale delle situazioni giuridiche soggettive. I risultati raggiunti sul fronte sostanziale sono poi trasposti sul piano della tutela, giurisdizionale e arbitrale, mediante lo studio degli istituti maggiormente connessi alla qualifica della disponibilità.
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Livres sur le sujet "Principio della domanda"

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Martin, Brian V. Principi e di previsione della domanda di trasporto nelle aree metropolitane. Roma : Centro studi sui sistemi di trasporto, 1991.

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