Littérature scientifique sur le sujet « Poteri cautelari »

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Articles de revues sur le sujet "Poteri cautelari"

1

Capicchioni, Amos. « Trust <i>sham</i> ; e tutela cautelare (Trib. Perugia, 31 luglio 2021) ». marzo-aprile, no 2 (7 avril 2022) : 344–45. http://dx.doi.org/10.35948/1590-5586/2022.91.

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Résumé :
Massima È assoggettabile a sequestro conservativo ex art. 671 cod. proc. civ. la nuda proprietà di un immobile che l’ex amministratrice di una s.r.l., convenuta in giudizio dalla curatela del fallimento della società per mala gestio e condotte distrattive, ha segregato in un trust autodichiarato in favore dei propri discendenti, essendo il trust sham per essersi il disponente/trustee riservato il diritto di abitazione e il potere di revocare i beneficiari e nominarne di nuovi e avere così mantenuto la disponibilità del fondo in trust.
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2

Mbaku, John M. « Regime Change and the Growth of Government in Africa : An Analysis of Political Succession in Cameroon ». Journal of Public Finance and Public Choice 11, no 1 (1 avril 1993) : 29–39. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539590.

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Résumé :
Abstract In questo scritto si tenta di esaminare l’effetto del cambiamento di regime politico sulla crescita del sistema pubblico in Africa, prendendo come punto di riferimento il caso del Cameroon.L’ipotesi sottoposta a verifica è quella secondo cui la successione nel potere politico in sistemi di autocrazia limitata si accompagna ad una espansione nelle dimensioni del settore pubblico. Le stime effettuate, pur confermando l’ipotesi, devono tuttavia essere interpretate con cautela, perché quando al cambiamento di leadership si accompagna un cambiamento ideologico, come il passaggio da una visione pianificatrice ad una liberista o quando un regime militare, pervenuto al potere con la forza, non ha bisogno di acquisire consensi, le dimensioni del settore pubblico potrebbero rimanere invariate o anche ridursi.
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3

Repetto, Giorgio. « Efficienza economica, libertà e tutela dai poteri privati : a cosa serve il principio di libera concorrenza ? » DIRITTO COSTITUZIONALE, no 1 (mars 2021) : 99–122. http://dx.doi.org/10.3280/dc2021-001005.

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Résumé :
Il crescente rilievo dei postulati dell'economia del benessere ha indotto, nell'ultimo mez-zo secolo, una trasformazione nelle finalità delle normative antimonopolistiche, dalla salvaguardia della libertà di contrarre al perseguimento dell'efficienza economica. Questa evoluzione ha influenzato la disciplina europea della concorrenza, che oggi tuttavia vede riespandersi una sua connotazione mutipurpose, in quanto rivolta al perseguimento di fina-lità ulteriori. Ciò induce a considerare con maggiore cautela le continuità e le dissonanze con l'ordinamento italiano, per il quale la concorrenza può essere ricondotta tanto a finalità di utilità sociale quanto alla necessità di tutela della libertà rispetto ai poteri privati.
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4

Parente, Ferdinando. « Il procedimento disciplinare notarile e la sua evoluzione storica ». Zeszyty Naukowe KUL 60, no 3 (26 octobre 2020) : 169–78. http://dx.doi.org/10.31743/zn.2017.60.3.169-178.

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Résumé :
Nel testo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il procedimento disciplinare notarile era modulato sulla diversificazione delle competenze secondo la gravità delle sanzioni. Per le sanzioni disciplinari più gravi – l’ammenda, la sospensione e la destituzione – la competenza per i tre gradi di giudizio era affidata al giudice ordinario, ossia al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione. Per le sanzioni meno gravi – l’avvertimento e la censura – la competenza, nel primo grado, era conferita al Consiglio notarile distrettuale, che decideva con provvedimento impugnabile dinanzi al giudice ordinario. Il d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249 ha modificato radicalmente il regime del procedimento disciplinare notarile e ha istituito la Commissione amministrativa regionale di disciplina (Co.Re.Di.), avente natura amministrativa, per l’applicazione delle sanzioni disciplinari e delle misure cautelari notarili e per la valutazione dei presupposti di cessazione temporanea o definitiva dalle funzioni notarili. Nel quadro della riforma, invece, al Consiglio notarile distrettuale il legislatore ha assegnato il mero ruolo d’indagine e di controllo sul regolare svolgimento dell’attività notarile ed il potere di attivare il procedimento disciplinare tramite il diritto di azione accreditato al suo presidente
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5

Serra, Piera. « La questione dell'indipendenza del giudice onorario minorile ». QUESTIONE GIUSTIZIA, no 1 (avril 2011) : 54–78. http://dx.doi.org/10.3280/qg2011-001005.

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Résumé :
Il giudice onorario del tribunale per i minorenni e il consigliere onorario della sezione per i minorenni di corte d'appello, altrimenti detti "esperti", formano il collegio insieme con i giudici di carriera, pienamente pari nel potere giudicante. Vale perciň anche per i giudici onorari minorili quanto disposto dall'art. 101 della Costituzione: sono soggetti soltanto alla legge. Tuttavia, poiché essi sono magistrati onorari a tempo parziale e nel contempo appartengono alle piů diverse professioni e rivestono i piů diversi incarichi pubblici e privati nell'ambito dell'assistenza ai minori, la loro indipendenza non č tutelata (o non puň essere tutelata) con le stesse norme e regole di cautela in vigore per i magistrati di carriera. Ebbene, l'esame dei procedimenti della nomina dei giudici onorari minorili nonché dei criteri dell'attribuzione delle funzioni all'interno degli uffici giudiziari integrato con i dati esito di un'indagine nazionale puň offrire elementi utili all'analisi dei fattori che concorrono a tutelare l'indipendenza dei giudici onorari minorili aprendo nel contempo quesiti sui momenti di vulnerabilitŕ di tale indipendenza.
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6

Uleri, Pier Vincenzo. « REFERENDUM : TRA LIBERALISMO E DEMOCRAZIA. ASSERZIONI DI VALORE E OSSERVAZIONI EMPIRICHE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 32, no 2 (août 2002) : 195–238. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200030136.

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Résumé :
Introduzione«Avremo dunque il referendum? La democrazia moderna non può essere che democrazia rappresentativa. La sostanza viva della democrazia moderna […] non consiste nella diretta partecipazione di tutti i cittadini alla formazione delle decisioni politiche… La democrazia liberale non è solo la legge brutale della maggioranza, non è una risultante solo aritmetica […] La democrazia liberale contemporanea è dunque necessariamente democrazia rappresentativa. […] la storia delle dittature è ricca di plebisciti e di referendum, mentre le democrazie liberali hanno dovuto ripudiare il referendum, o ridurlo entro confini cautissimi. (la) nostra costituzione, ha accolto […] il referendum senza troppa cautela; e bisognerebbe essere ciechi per non vedere i tremendi pericoli insiti nel referendum abrogativo delle leggi. Ma comunque, lo ha accolto in subordine al sistema rappresentativo: a quel sistema rappresentativo che l'involuzione partitocratica ha privato di ogni concretezza. […] (il referendum) nelle presenti condizioni, lungi dal poter essere uno strumento di espressione popolare, sarà forse solo un'arma di più offerta alle potenti oligarchie partitiche» (Giuseppe Maranini, Corriere della Sera, 13 gennaio 1959) (Maranini 1963, 111–3).
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7

« Diritto italiano. Diritti civili ». DIRITTO, IMMIGRAZIONE E CITTADINANZA, no 1 (mai 2011) : 144–56. http://dx.doi.org/10.3280/diri2011-001012.

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Résumé :
1. Corte costituzionale sentenza 9.2.2011 n. 40 - legge regionale Friuli-Venezia Giulia - requisito della cittadinanza comunitaria e residenza triennale - illegittimitŕ costituzionale.2. Corte di cassazione S.U. 15.2.2011 n. 3670 - azione civile contro la discriminazione - regolamento di giurisdizione - giurisdizione ordinaria - sussistenza - azione civile contro la discriminazione - ricorso avverso delibera del Comune - poteri del giudice ordinario - limite della disapplicazione dell'atto amministrativo - sussistenza azione civile contro la discriminazione - procedimento di cui agli artt. 44 TU n. 286/98 e 4 d.lgs. 215/2003 - natura cautelare - sussistenza.
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Thèses sur le sujet "Poteri cautelari"

1

PERUZZA, DAMIANO. « I poteri cautelari dell'amministrazione finanziaria ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 2014. http://hdl.handle.net/10281/52808.

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Résumé :
Il credito tributario è presidiato da mezzi di tutela e garanzie, previsti dall'ordinamento al fine di assicurare, lungo tutto l'arco del rapporto obbligatorio, il soddisfacimento effettivo dell'interesse fiscale. Il presente lavoro si prefigge lo scopo di esaminare sistematicamente i poteri cautelari attribuiti all'amministrazione finanziaria, evidenziando le differenze strutturali che caratterizzano le differenti tipologie di misure cautelari, secondo una tripartizione che esprime una diversità degli strumenti posti a disposizione degli enti impositori e dell'agente della riscossione. Il primo gruppo ha ad oggetto le misure disposte dall'autorità giurisdizionale su istanza degli enti impositori nella fase che precede la formazione del titolo esecutivo (ipoteca fiscale e sequestro conservativo); nel secondo rientrano le misure di autotutela cautelare disposte direttamente dagli enti impositori (iscrizione a ruolo e affidamento in carico "straordinari", fermo contabile e forme di sospensione dei rimborsi tributari); nella terza ed ultima categoria verranno esaminati il fermo di beni mobili registrati e l'ipoteca esattoriale, strumenti a disposizione dell'agente della riscossione, operanti a seguito della formazione del titolo esecutivo. L'analisi delle singole categorie porta a concludere che il rapporto tra l'esercizio dei poteri cautelari e il diritto alla difesa del contribuente evidenzia un sistema che tende ad attribuire all'amministrazione finanziaria poteri cautelari le cui dinamiche non sembrano rispettose, sia pur secondo diverse modulazioni che caratterizzano i singoli istituti, del principio di congruità del mezzo rispetto al fine e del bilanciamento dei contrapposti interessi giuridici. L'esercizio di tali facoltà è infatti in larga parte rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione finanziaria, che ha il potere di incidere in via cautelare sul rapporto con il contribuente, differenziando il trattamento della singola fattispecie rispetto agli schemi ordinari dell'accertamento e della riscossione.
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Livres sur le sujet "Poteri cautelari"

1

Querzola, Lea. La tutela anticipatoria fra procedimento cautelare e giudizio di merito. Bononia University Press, 2021. http://dx.doi.org/10.30682/sg231.

Texte intégral
Résumé :
Dal 1865 in avanti, e limitandosi ai soli aspetti macroscopici, era mutata, anche in profili essenziali, la disciplina del processo di cognizione, il legislatore era intervenuto sul regime delle preclusioni e sul giudizio di appello, aveva introdotto il rito laburistico, modificato la disciplina dell’arbitrato, escogitato provvedimenti anticipatori per far fronte alla crisi determinata dai tempi lunghi della giustizia; sì, a dire il vero era intervenuto anche in materia di tutela cautelare, introducendo il rito uniforme, ma la strumentalità e la provvisorietà non erano state sfiorate. Per questa ragione, la primissima lettura del d.lgs. n. 5 del 2003 in tema di processo societario, nella parte in cui si occupa in specie di provvedimenti cautelari, particolarmente ante causam, mi fece riflettere. Non si poteva non riconoscere che il cambiamento era significativo, forse epocale, che lo sganciamento" o "allentamento" o l’"attenuazione" del nesso di strumentalità cautelare, che fa il suo ingresso nel nostro ordinamento proprio attraverso quel decreto, era una novità significativa, che scalfiva una piccola certezza e meritava un approfondimento. L’esigenza di una riflessione, poi, è stata evidentemente accresciuta dagli ulteriori cambiamenti attuati dal d. l. n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modifiche dalla l. n. 80 del 14 maggio 2005".
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