Articles de revues sur le sujet « Politica della concorrenza »

Pour voir les autres types de publications sur ce sujet consultez le lien suivant : Politica della concorrenza.

Créez une référence correcte selon les styles APA, MLA, Chicago, Harvard et plusieurs autres

Choisissez une source :

Consultez les 23 meilleurs articles de revues pour votre recherche sur le sujet « Politica della concorrenza ».

À côté de chaque source dans la liste de références il y a un bouton « Ajouter à la bibliographie ». Cliquez sur ce bouton, et nous générerons automatiquement la référence bibliographique pour la source choisie selon votre style de citation préféré : APA, MLA, Harvard, Vancouver, Chicago, etc.

Vous pouvez aussi télécharger le texte intégral de la publication scolaire au format pdf et consulter son résumé en ligne lorsque ces informations sont inclues dans les métadonnées.

Parcourez les articles de revues sur diverses disciplines et organisez correctement votre bibliographie.

1

Angelini, Fabio Giuseppe. « La pubblicità sanitaria tra ethos ippocratico, diritto e concorrenza ». Medicina e Morale 68, no 4 (20 décembre 2019) : 455–73. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.598.

Texte intégral
Résumé :
La pubblicità sanitaria costituisce un ambito di particolare interesse per verificare quale sia il bilanciamento proposto nell’ordinamento nazionale e sovranazionale tra queste due dimensioni complementari della professione sanitaria che, richiamando valori diversi e talvolta contrapposti, permettono di far luce sui pericoli di una politica del diritto e di un’interpretazione giurisprudenziale sempre meno capace di anteporre alle ragioni dell’economia quelle della natura umana e della tutela, sul piano giuridico, della dignità umana. Il presente contributo, prendendo spunto dal recente intervento del legislatore in materia di pubblicità sanitaria, intende analizzare la disciplina della pubblicità nell’ambito delle professioni sanitarie sia sotto il profilo squisitamente deontologico che giuridico, soffermandosi sul problema della funzionalità dei limiti previsti dall’ordinamento professionale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e della loro compatibilità con la tutela della concorrenza.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
2

da Empoli, Domenico. « The Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

Texte intégral
Résumé :
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
3

Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

Texte intégral
Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
4

Mastropaolo, Alfio. « PARLAMENTI E PARLAMENTARI NEGLI ANNI OTTANTA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no 1 (avril 1990) : 29–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008947.

Texte intégral
Résumé :
IntroduzioneAll'interno di quello che si suole ormai definire il mercato politico, il successo degli interessi organizzati ha da qualche decennio a questa parte finito, com'é noto, per cancellare del tutto la tradizionale rappresentazione del parlamento quale baricentro del sistema politico. Superata la fase in cui l'insidia piò grave alle prerogative delle assemblee legislative veniva dai partiti politici, i grandi gruppi d'interesse funzionali hanno addirittura dato luogo ad un secondo circuito rappresentativo in pieno regola, postosi decisamente in concorrenza rispetto a quello della rappresentanza politica democratica, che ha nel parlamento il suo principale punto di transito.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
5

van Meerhaeghe, Marcel A. G. « Protection of Competition in Belgium* ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

Texte intégral
Résumé :
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
6

Chernyavs'ka, Liliya, et Francesco Gullě. « Politica ambientale e concorrenza imperfetta : i mercati della CO2 ». ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no 2 (février 2010) : 105–22. http://dx.doi.org/10.3280/efe2009-002007.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
7

Lacey, Eric F. « The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

Texte intégral
Résumé :
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
8

Rowley, Charles K. « Duncan Black : Pioneer and Discoverer of Public Choice* ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 2 (1 octobre 1991) : 83–87. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345261.

Texte intégral
Résumé :
Abstract Nel suo lungo itinerario scientifico, da lui iniziato nei primi anni 30, ancora studente all’Università di Glasgow, e diretto a costruire una «scienza pura della politica», Black fu sempre attratto dal problema di trovare un meccanismo di voto tale da dar luogo a scelte che riflettano l’autentica volontà della maggioranza. Il criterio di Condorcet, secondo cui dovrebbe essere accettata l’alternativa che la maggioranza preferisce a tutte le altre, era anche per Black quello più accettabile. Tuttavia, in assenza di una maggioranza vincente, sarebbe stato necessario il ricorso al metodo di Borda, al fine di tener conto dell’intensità delle preferenze, cosa che, peraltro, non è sempre realmente possibile, per il ben noto problema della rivelazione della stessa.I principali contributi di Black sono costituiti dall’idea delle funzioni di preferenza e dal teorema secondo cui, nel caso di funzioni con un solo massimo, vi è un’alternativa stabile, in grado di ottenere la maggioranza in concorrenza con le altre alternative.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
9

Ruppelt, Hans-Jürgen. « Competition Law and its Application in Germany ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

Texte intégral
Résumé :
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
10

Rowley, Charles K., et Michelle A. Vachris. « Why Democracy does not Necessarily Produce Efficient Results* ». Journal of Public Finance and Public Choice 12, no 2 (1 octobre 1994) : 95–111. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539905.

Texte intégral
Résumé :
Abstract Questo scritto presenta alcune obiezioni alla tesi ottimistica, esposta da Donald Wittman, secondo cui la democrazia produrrebbe risultati efficienti.Secondo Wittman, sia il mercato politico che quello economico operano in modo efficiente. A suo avviso, molte delle argomentazioni in sostegno dell’efficienza dei mercati economici si applicano egualmente ai mercati politici democratici.Conseguenza di quest’analisi dovrebbe essere che i governi democratici affideranno ai mercati economici quei compiti in cui essi riescono meglio.Nella sua analisi, tuttavia, Wittman ignora i risultati teorici conseguiti dalla scuola di Virginia circa il fallimento dello Stato. Un primo aspetto riguarda il meccanismo concorrenziale politico che può avere caratteristiche di concorrenza imperfetta, se non di monopolio. Un secondo aspetto è il fatto che il teorema dell’elettore mediano, che era stato proposto a dimostrazione dell’efficienza del sistema democratico, si è rivelato privo di realismo.Anche i gruppi d’interesse possono distorcere i risultati di un sistema democratico in misura maggiore o minore, a seconda delle caratteristiche istituzionali dei particolari mercati politici. La teoria della burocrazia di Niskanen, inoltre, dimostra come gli stessi politici non controllino pienamente la spesa pubblica, ma dipendano dai burocrati, il cui obiettivo è l’espansione del loro bilancio.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
11

Iannello, Carlo. « Il falso riformismo degli anni Novanta ovvero l'inarrestabile affermazione della concorrenza come paradigma della regolazione sociale ». DEMOCRAZIA E DIRITTO, no 3 (février 2022) : 89–113. http://dx.doi.org/10.3280/ded2021-003005.

Texte intégral
Résumé :
Le prospettive, quindi, non appaiono affatto rasserenanti quanto a tenuta della democrazia, quanto a vigore di quella certa idea che la voleva partecipata, militante della causa della giustizia e dell'uguaglianza. Perché proprio le istituzioni che per garantirla e realizzarla furono dettate dal Costituente italiano sono in pericolo. Soprattutto i principi fondamentali che il Costituente volle e sancì appaiono abbandonati o rinnegati. Il clima storico è profondamente mutato. Non c'è quasi più sedimento, né forse memoria, tantomeno rimpianto dei giorni, delle parole, delle speranze, delle donne e degli uomini di questo Paese che, affrancati dal dominio politico, esterno e interno, si disponevano ad affrancarsi dalle altre forme di dominio, da quella economica a quella culturale e sociale a quella di genere, più intense e profonde forse, anche se apparivano meno incombenti di quanto fossero, meno minacciose e imperiose. E che perciò ci diedero la speranza che avremmo potuto liberarcene, tutti insieme. Non ci siamo riusciti. Ma sappiamo che fu la stagione più alta della nostra storia nazionale. E così ci apparve e ci appare lasciando volentieri al revisionismo storico il piacere di mestare nel fango, il mestiere di pitoccare i compensi che otterrà il suo trasformismo, la paga che meriterà la voluttà del servilismo
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
12

Staiano, Sandro. « LA FRATTURA NORD-SUD. L’ASIMMETRIA TERRITORIALE COME QUESTIONE DEMOCRATICA ». Il Politico 251, no 2 (3 mars 2020) : 268–307. http://dx.doi.org/10.4081/ilpolitico.2019.249.

Texte intégral
Résumé :
Lo schema analitico delle fratture elaborato da Stein Rokkan e Seymour M. Lipset può essere utilmente applicato alla "questione meridionale", in quanto riguarda la doppia dimensione del processo politico, caratterizzato da conflitti culturale-territoriali ed economicofunzionali Passando da queste opzioni metodologiche, per quanto riguarda il "Mezzogiorno", è importante notare che le premesse costitutive prevedevano il superamento della frattura all'interno dei processi di democratizzazione dell'ordinamento giuridico guidati dai partiti politici e basati, in larga misura, sulla regionalizzazione; il ritardo nell'attuazione delle Regioni, tuttavia, ha portato immediatamente al carattere centralizzato e tecnocratico delle grandi riforme volte a incidere sulla condizione meridionale: la riforma agraria e l'intervento straordinario attraverso la "Cassa per il Mezzogiorno". E, una volta costituite, le Regioni non sono più quelle auspicate dall'assemblea costituente: da enti legislativi e pianificatori, diventano minuscoli organi amministrativi affollati di dipendenti, in sistemi ipertrofici. Diventano quindi il veicolo di infiltrazione dei partiti politici - lontani dall'idea costituzionale - che pervadono le agenzie che avrebbero dovuto occuparsi della frattura Nord-Sud. Le politiche - dopo un primo successo - si degradano e falliscono. Ma l'asimmetria territoriale rimane la questione principale. Senza risolverla, l'Italia sarà sempre meno adeguata ad affrontare la concorrenza nella dimensione europea e internazionale: al "ritardo" del "Mezzogiorno" si aggiunge ora quello dell'intero Paese. Per questo motivo, i nuovi impulsi per una "separazione del Nord", nell'illusione di creare piccole patrie economiche su scala regionale, sono particolarmente rischiosi.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
13

Colombatto, Enrico, et Jonathan Macey. « A Public Choice View of Transition in Eastern Europe ». Journal of Public Finance and Public Choice 12, no 2 (1 octobre 1994) : 113–32. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539914.

Texte intégral
Résumé :
Abstract La recente esperienza nei paesi dell’Est europeo dimostra che i tre pilastri della transizione (privatizzazione, liberalizzazione dei prezzi e convertibilità valutaria) sono estremamente fragili, a meno che non siano realizzati all’interno di una opportuna struttura istituzionale.Questo scritto tenta di studiare il problema dal punto di vista dell’analisi delle scelte pubbliche, applicando i principi della teoria economica alla produzione delle leggi.Vengono esaminate in dettaglio ipotesi concorrenti di riforme costituzionali, ed è messo in evidenza il ruolo cruciale della nomenclatura.La conclusione è che il futuro dipende dal modo in cui avverranno i cambiamenti costituzionali e in particolare dagli effetti che essi avranno sul comportamento dei burocrati e dei politici. In generale, mentre questi mutamenti indeboliscono i politici, essi non riducono il potere dei burocrati che in tal modo diventano più potenti e, quindi, tendono ad impedire un rapido miglioramento del sistema economico.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
14

Morisi, Massimo. « IL PARLAMENTO IN ITALIA. VECCHIE E NUOVE IPOTESI DI RICERCA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 18, no 2 (août 1988) : 191–222. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200012181.

Texte intégral
Résumé :
IntroduzioneIl parlamento è tra le istituzioni più studiate, anche in Italia, tuttavia, la ricerca empirica sul suofunzionamentoall'interno del sistema politico, pare languire da anni. Riempiremmo pagine se dovessimo elencare la miriade di lavori di «riflessione» sull'azione dellegislativo, sulle sue modalità e sui suoi stessi significati sistemici, nel breve come nel medio e lungo termine. Altre pagine ci vorrebbero per dar conto delle molteplici esperienze di ricerca empirica, maturate in un denso e continuo confronto fra ipotesi metodologiche diverse, mono e interdisciplinari, sia in concorrenza che in collaborazione tra diritto costituzionale, storia parlamentare, scienza politica, sociologia politica. E agli studi sulla collocazione e sul ruolo delle assemblee parlamentari all'interno del sistema politico, si potrebbero aggiungere i diversi filoni di ricerca sulla classe politica e sulla rappresentanza.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
15

Mattina, Liborio, et Alessandro Tonarelli. « I CANDIDATI. VISIONI POLITICHE E CARRIERE ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 26, no 3 (décembre 1996) : 483–517. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024497.

Texte intégral
Résumé :
L'analisi delle candidature è suscettibile di diverse letture. In questo saggio ne privilegeremo due. La prima, prevalente, individuerà le caratteristiche dell'offerta di rappresentanza, la seconda le modalità di selezione del ceto politico parlamentare. L'una ci spiega la «proposta» che partiti e schieramenti elaborano per catturare il voto dell'elettore suggerendogli di essere rappresentato all'interno delle loro fila meglio che in quelle dei concorrenti. L'altra esamina il processo, più interno ai partiti, attraverso il quale avviene la riproduzione del ceto dirigente partitico e parlamentare.Nel nostro saggio manterremo distinta l'analisi delle due questioni esaminando l'offerta di rappresentanza con riferimento alle attività professionali dei candidati, e i percorsi di formazione del nuovo ceto con una ricognizione sulle esperienze politiche dei candidati precedenti la loro designazione. I risultati della ricerca verranno presentati dedicando particolare attenzione all'analisi su base sovraregionale in considerazione della rilevanza che la segmentazione territoriale del mercato elettorale italiano ha assunto nella elaborazione delle strategie elettorali dei partiti.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
16

Conti, Giuseppe, et Maria Carmela Schisani. « I banchieri italiani e la haute banque nel Risorgimento e dopo l'UnitÀ ». SOCIETÀ E STORIA, no 131 (mai 2011) : 133–70. http://dx.doi.org/10.3280/ss2011-001005.

Texte intégral
Résumé :
Nell'Europa di metÀ ottocento i mercanti banchieri furono gli artefici principali della rivoluzione finanziaria, ossia della formazione della banca ‘moderna' e dei mercati finanziari collegati allo sviluppo di societÀ anonime. In Italia ebbero difficoltÀ ad affermare forme di specializzazione, coordinamento, conquista di spazi e di ruoli. La loro azione risentě di un ambiente politico e economico parcellizzato e chiuso in ambiti locali. La concorrenza dei banchieri dellacontribuě al cambiamento ma anche a indebolire potenzialitÀ e dinamiche autonome. Il frazionamento politico, in particolare, ebbe conseguenze rilevanti sulla formazione di un mercato nazionale di titoli pubblici e ritardň la crescita dell'emissione stessa di titoli privati (di ferrovie e banche). Negli stati preunitari molte furono le iniziative, poche quelle che andarono a buon fine. Il debito pubblico e lo sviluppo di alcune istituzioni bancarie seguě percorsi differenziati tra prima e dopo il 1848 per Regno delle Due Sicilie e Stato pontificio, da una parte, e gli altri stati, dall'altra. Per primi l'esposizione debitoria fu particolarmente rilevante dopo la Restaurazione per ragioni diverse dal crescente indebitamento che dopo il 1848 interessň i secondi, Regno di Sardegna, in particolare, dove servě a finanziare guerre e ferrovie. Con l'UnitÀ il peso delle divisioni continuň a disgregare gli interessi e le istanze sociali e territoriali, contribuendo all'insuccesso del programma di centralizzazione del credito (banca d'emissione unica, un grande istituto di credito fondiario e agricolo) secondo un disegno coerente e ambizioso. Prevalsero invece soluzioni di ripiego che finirono per limitare le possibilitÀ di crescita della banca privata in Italia, senza ridurre ancora l'influenza della finanza estera.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
17

Berio, Fabio. « L'innovazione tecnologica nella concorrenza fra strada e rotaia : l'evoluzione delle automotrici leggere in Italia e il ruolo di Alberto Laviosa (1922-1932) ». SOCIETÀ E STORIA, no 128 (septembre 2010) : 273–310. http://dx.doi.org/10.3280/ss2010-128003.

Texte intégral
Résumé :
Il saggio analizza uno degli effetti principali che la concorrenza fra strada e rotaia ebbe sulle potenzialitÀ innovative del settore ferroviario nei primi decenni del Novecento, considerando il percorso che condusse alla nascita delle automotrici leggere con motore a combustione interna (le cosiddette "littorine") e il ruolo giocato in questo contesto da Alberto Laviosa, imprenditore e inventore che lavorň a diversi progetti volti a ibridare il trasporto stradale con quello ferroviario. La diffusione delle littorine fu sostanzialmente il frutto dell'incontro fra due paradigmi energetici, quello discendente basato sul vapore e quello ascendente basato sul petrolio, paradigmi che contenevano al loro interno non solo tecniche, ma interi universi culturali. La ricerca assume dunque una fisionomia articolata, in cui le trasformazioni piů puramente tecnologiche vengono esaminate attraverso il filtro della relazione che intrattengono con un piů ampio contesto economico, politico e sociale.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
18

Warlouzet, Laurent. « La politica di concorrenza comunitaria : un successo tardivo (1950-1989) ». MEMORIA E RICERCA, no 30 (juillet 2009) : 17–26. http://dx.doi.org/10.3280/mer2009-030002.

Texte intégral
Résumé :
- This articles shows that the development of the European Competition Policy was both progressive and based on a supranational dynamic. Whereas important powers were devoted to the European institutions in this field in the Treaties of Paris (1951) and Rome (1957) and in an important regulation of 1962, the Commission was not able to create a strong Competition Policy in those years. However, these decisions were important to lay the basis of the strengthening of the Commission's powers in the Eighties. This confirms the historical institutionalism of Paul Pierson. The strengthening of the European Competition Policy stems from a supranational dynamic as it is based on the Commission's initiatives, the Court of Justice's ruling and on the activism of European companies. The Commission couldn't control the whole process but it was able to take advantage of a favorable environment to strengthen its powers in the Eighties. This process has eventually peaked in the 1989 merger regulation.Parole chiave: Politica di concorrenza, Intese, Cartelli, Commissione europea, Corte di Giustizia delle Comunitŕ europee, Atto unico europeo Competition Policy, Ententes, Cartels, European Commission, Court of Justice of the European Community, Single European Act
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
19

Morisi, Massimo. « LE AUTORITÀ INDIPENDENTI IN ITALIA COME TEMA DI RICERCA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 27, no 2 (août 1997) : 225–72. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200024825.

Texte intégral
Résumé :
IntroduzioneLe funzioni di cui si occupano le autorità indipendenti nel nostro paese, formano un elenco abbastanza impressionante. A tali istituzioni viene infatti affidata una complessa gamma di funzioni decisionali in una molteplicità di settori di regolazione economica e sociale di cruciale importanza. Moneta e credito, concorrenza e assicurazioni, borsa, valori mobiliari e fondi pensione, comunicazioni di massa e informatica pubblica, appalti di lavori pubblici e tariffe di energia elettrica e gas, scioperi nei servizi pubblici e contrattazione sindacale nelle pubbliche amministrazioni, monitoraggio e innovazione neirambiente e nel funzionamento del sistema sanitario sono solo i più evidenti items di un profondo spostamento di poteri dall'apparato politico e amministrativo di governo verso una rete articolata, e in continua diramazione, di nuove e separate arene di rappresentazione, intermediazione o aggiudicazione, secondo i casi, di interessi. Chi domani volesse impegnarsi in ricerche empiriche sulle politiche pubbliche in questi settori decisivi per il sistema economico e sociale di questo paese, dovrebbe primariamente sottoporre ad analisi l'azione delle authorities e le reti di relazioni con gli interessi organizzati e diffusi in cui esse sono chiamate ad operare. Il campo visivo della rilevazione andrebbe profondamente riorientato. Solo ex post andrebbe ponderato il ruolo delle istituzioni classiche della forma di governo, come i partiti, gli organi dell'Esecutivo e il Parlamento. L'analisi empirica, a fronte di casi e circostanze determinate, potrebbe anche sancirne la (de) qualificazione alla sola stregua di attori e arene integrative.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
20

Rizza, Cesare. « A. Frignani & ; M. Waelbroeck, Disciplina della concorrenza nella CE ». Common Market Law Review 35, Issue 3 (1 juin 1998) : 814–16. http://dx.doi.org/10.54648/188443.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
21

Pederzoli, Patrizia. « IL GIUDICE NEI REGIMI DEMOCRATICI ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no 2 (août 1990) : 293–323. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200009230.

Texte intégral
Résumé :
IntroduzioneChiunque tenti di mettere a confronto l'immagine che del giudice e delle sue funzioni ci è stata tramandata dal costituzionalismo classico con quella che gli apparati giudiziari operanti nelle contemporanee società occidentali offrono di sé, si trova di fronte a trasformazioni di straordinaria portata. Le competenze assegnate alle corti, ad esempio, hanno di gran lunga oltrepassato i confini tracciati in epoca liberale, per raggiungere un'estensione che sarebbe stata impensabile solo pochi decenni orsono e che è attualmente di proporzioni tali da comportare il loro coinvolgimento, diretto o indiretto, nelle piò disparate sfere dell'agire sociale. Ancora, la frequenza con cui l'amministrazione della giustizia interviene nelle politiche pubbliche, partecipando talvolta alla loro elaborazione e concorrendo a determinarne l'esito applicativo, dà luogo a fenomeni largamente inediti e che fuoriescono dagli schemi istituzionali disegnati dalla dottrina di separazione dei poteri. Gli stessi attributi di passiva ed apolitica esecutività, a lungo celebrati dalla giuspubblicistica quali dimensioni reali ed irrinunciabili della professione giudiziaria, dopo essere stati efficacemente smentiti nei piò ristretti circuiti accademici, sembrano infine aver perso terreno anche nellaself-imagedi molti magistrati.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
22

Abrams, Burton A. « The Supply of Politicians ». Journal of Public Finance and Public Choice 3, no 2 (1 octobre 1985) : 85–95. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907117084.

Texte intégral
Résumé :
Abstract La competizione in campo politico sembrerebbe almeno altrettanto importante, per una democrazia, quanto la concorrenza in campo economico per un’economia di mercato.Questo fa si che l’eliminazione delle barriere all’entrata sia fondamentale per il funzionamento del mercato politico. Nel sistema statunitense esistono una serie di barriere, come l’adempimento di alcune formalità riguardanti sponsorizzazione di partiti, firme, versamenti di somme di danaro. Sebbene esse siano state spesso oggetto di discussione, non è mai stata tentata una stima quantitativa del loro ruolo sull’accesso alia politica.È quanto, invece, viene compiuto in questo scritto, dal quale appare la rilevanza dei requisiti per l’ammissione dei candidati alle elezioni, in termini di barriere all’entrata.
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
23

Nebbia, Paolisa. « Case C-198/01, Consorzio Industrie Fiammiferi (CIF) v. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ». Common Market Law Review 41, Issue 3 (1 juin 2004) : 839–49. http://dx.doi.org/10.54648/cola2004020.

Texte intégral
Styles APA, Harvard, Vancouver, ISO, etc.
Nous offrons des réductions sur tous les plans premium pour les auteurs dont les œuvres sont incluses dans des sélections littéraires thématiques. Contactez-nous pour obtenir un code promo unique!

Vers la bibliographie