Littérature scientifique sur le sujet « Politica della concorrenza »

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Articles de revues sur le sujet "Politica della concorrenza"

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Angelini, Fabio Giuseppe. « La pubblicità sanitaria tra ethos ippocratico, diritto e concorrenza ». Medicina e Morale 68, no 4 (20 décembre 2019) : 455–73. http://dx.doi.org/10.4081/mem.2019.598.

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Résumé :
La pubblicità sanitaria costituisce un ambito di particolare interesse per verificare quale sia il bilanciamento proposto nell’ordinamento nazionale e sovranazionale tra queste due dimensioni complementari della professione sanitaria che, richiamando valori diversi e talvolta contrapposti, permettono di far luce sui pericoli di una politica del diritto e di un’interpretazione giurisprudenziale sempre meno capace di anteporre alle ragioni dell’economia quelle della natura umana e della tutela, sul piano giuridico, della dignità umana. Il presente contributo, prendendo spunto dal recente intervento del legislatore in materia di pubblicità sanitaria, intende analizzare la disciplina della pubblicità nell’ambito delle professioni sanitarie sia sotto il profilo squisitamente deontologico che giuridico, soffermandosi sul problema della funzionalità dei limiti previsti dall’ordinamento professionale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali della persona e della loro compatibilità con la tutela della concorrenza.
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da Empoli, Domenico. « The Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 69–78. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907344956.

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Résumé :
Abstract Gli studi attinenti alla «politica della concorrenza” sono uno dei settori nei quali da maggior tempo collaborano economisti e giuristi, dato che, in assenza di questa cooperazione, i soli strumenti di cui dispone l’economista, senza quelli del giurista, non sono sufficienti ad interpretare ed applicare le norme antitrust.Soprattutto sulla spinta di queste esigenze si è sviluppato nelle Università americane l’insegnamento di corsi di «Law and Economics», disciplina ormai consolidata.Da un punto di vista intellettuale, pertanto, non vi è dubbio che il tema della concorrenza sia di particolare interesse.Peraltro, già da qualche tempo le opinioni degli studiosi circa gli effetti della politica della concorrenza e, quindi, sull’opportunità di introdurre una specifica legge al riguardo e, poi, di applicarla in modo rigoroso, non sono molto concordi.L’atteggiamento critico nei riguardi dell’intervento pubblico che caratterizza l’epoca attuale e che si può sintetizzare nella nozione di «fallimento dello Stato», non ha risparmiato neppure la politica della concorrenza, sui cui effetti sono state avanzate, e permangono, numerose incertezze.Peraltro, se un atteggiamento critico poteva avere un suo fondamento apprezzabile nei momento in cui si discuteva dell’opportunity o meno di introdurre questa legge, non vi è dubbio che, una volta che questa sia entrata in vigore, essa debba essere oggetto di studio, sempre critico, ma costruttivo.Per questo motivo, è apparsa molto utile la pubblicazione su questo numero di Economia delle Scelte Pubbliche degli atti di un convegno internazionale, organizzato a Reggio Calabria nei dicembre del 1990 dall’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici, che ha avuto come oggetto la nuova legge italiana della concorrenza, confrontata con le normative già in vigore presso altri Paesi OCSE, oltre che con la normativa CEE.Assieme ai testi delle relazioni, viene anche pubblicato il testo della legge, sia nella traduzione inglese che in quella francese (ambedue non ufficiali).L’ordine di pubblicazione dei diversi contributi segue il seguente schema: dopo questa presentazione della legge italiana, segue l’articolo di Claudio Menis sulle relazioni tra legislazione CEE e legge italiana. Successivamente, vengono pubblicati (seguendo l’ordine alfabetico per paese) gli scritti che riflettono valutazioni della legge italiana alla luce dell’esperienza nazionale di ciascuno dei Paesi OCSE rappresentati: Belgio (van Meerhaeghe), Francia (Charrier), Germania (Ruppelt), Spagna (Canivell), Svizzera (Baldi) e Regno Unito (Howe).Infine, un articolo di Eric Lacey confronta i lineamenti essenziali della struttura della legge italiana con quelli della media dei Paesi OCSE.La presentazione della legge italiana, non è compito facile per un economista, per la necessità di ricorrere a termini giuridici molto specialistici.La legge considera tre principali fattispecie che sono suscettibili di danneggiare la concorrenza: i cartelli che restringono la libertà di concorrenza, l’abuso di posizione dominante e le concentrazioni.I «cartelli” (o «intese») sono definiti dalla legge come «gli accordi e/o le pratiche concordati tra le imprese, nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari». Esse sono vietate quando «abbiano per oggetto, o per effetto, di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” (art. 1).L’«abuso di posizione dominante” è vietato dall’art. 3, che include anche una casistica, peraltro non del tutto esauriente, circa situazioni identificabili come abuso di posizione dominante.Le «operazioni di concentrazione», d’altra parte, hanno luogo, secondo l’art. 5, «quando due o più imprese procedono a fusione», «quando uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente o indirettamente [...], il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese», e «quando due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune». Sulla base dell’art. 6, tali operazioni sono vietate quando costituiscono o rafforzino una posizione dominante sul mercato.L’organo che ha il compito di garantire l’appHcazione della legge è l’Autorità, che è stata creata appositamente e che è composta da quattro membri, più il presidente, nominati sulla base di una determinazione adottata d’intesa dai presidenti dei due rami del Parlamento.Una caratteristica fondamentale del nuovo organo per la tutela della concorrenza è la sua indipendenza dal potere politico, che viene attenuata soltanto a proposito delle operazioni di concentrazione. Come afferma, infatti, l’art. 25, il Consiglio dei Ministri può elaborare criteri di carattere generate che autorizzino operazioni che sarebbero vietate ai sensi dell’art. 6 e, inoltre, può anche vietare specifiche operazioni di concentrazione qualora vi partecipino «enti o imprese di Stati che non tutelano l’indipendenza degli enti o delle imprese con norme di effetto equivalente a quello dei precedenti titoli o applicano disposizioni discriminatorie o impongono clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani».Oltre ai poteri d’istruttoria e decisione nei riguardi delle tre fattispecie di cui si è detto, con la possibilità d’imporre anche sanzioni pecuniarie, l’Autorità ha anche poteri conoscitivi e consultivi, sulla cui base può esprimere pareri, o di sua iniziativa o su richiesta del presidente del Consiglio dei Ministri.
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Howe, Martin. « Reflections on the Italian Law for the Protection of Competition and the Market ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 135–45. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345081.

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Résumé :
Abstract La nuova legge italiana per la protezione della concorrenza e del mercato è oggetto di grande interesse nel Regno Unito, a motivo dell’intenzione del governo di modificare il sistema britannico di regolamentazione della concorrenza, soprattutto per quanto riguarda i cartelli.La nuova legge deve ancora essere presentata, ma un libro bianco è stato preparato dal governo.La necessità di cambiare la legislazione al riguardo è emersa, in parte, perché essa è piuttosto antica (la prima legge è del 1948) e per vari aspetti inefficace, ed in parte per la difficoltà di conciliarla con la regolamentazione comunitaria.L’industria britannica teme che la diversità tra sistema nazionale e sistema comunitario di tutela della concorrenza possa tradursi in procedure concorrenti e con risultati discordanti, cosa che metterebbe in svantaggio le imprese britanniche rispetto a quelle degli altri partners comunitari.È rimarchevole il fatto che la legge italiana sia non soltanto modellata sulla base della legge comunitaria, ma che essa affermi che la legge nazionale non sarà applicata quando la Comunità europea abbia giurisdizione.Nel Regno Unito, invece, si insiste sulla possibilità di compiere indagini a livello nazionale, pur accettando il primato della legislazione comunitaria, in caso di contrasto. Si ammette che pratiche o accordi vietati dalla Commissione non possono essere consentiti, ma si sostiene che possono essere vietati, a livello nazionale, accordi e pratiche ammessi a livello comunitario.Peraltro, l’apparentemente chiara distinzione contenuta nella legge italiana tra i compiti della legislazione nazionale e quelli della legislazione comunitaria rischia di venir meno tutte le volte che i due ordinamenti interpreteranno le leggi in modo diverso. Questa possibility era stata alla base dell’opposizione del Regno Unito al conferimento alla Commissione europea della giurisdizione esclusiva per le fusioni di «dimensione comunitaria».Il sistema britannico è basato sul concetto di «interesse pubblico», che è per sua natura impreciso, anche se esso viene applicato in modo pragmatico e flessibile, cosa da non sottovalutare se si tiene conto del fatto che in questo campo le opinioni convenzionalmente accolte possono cambiare.Vi sono tuttavia numerosi vantaggi in un sistema che, come quello italiano, è basato su proibizioni, e di essi tiene conto il libro bianco governativo: dà messaggi più chiari alle industrie su cosa sia consentito, conferisce poteri investigativi più precisi all’Autorità della concorrenza e può anche stabilire sanzioni per comportamenti illegali, con possibili effetti deterrenti.L’Autorità italiana dovrebbe dare assoluta priorità alla eliminazione degli accordi decisamente anti-concorrenziali, come quelli diretti alla fissazione dei prezzi, alle domande ed offerte concordate, ed alla suddivisione del mercato. Si tratta di accordi che hanno raramente una giustificazione di carattere efficientistico o di altra natura.I cartelli su cui è necessario concentrarsi sono quelli di carattere orizzontale, mentre i cartelli verticali non sembrano rilevanti, almeno di regola. Pertanto, l’avere inserito anche i cartelli verticali nella legislazione italiana (conformemente a quella europea) complica molto il lavoro dell’Autorità (a motivo dell’intenso lavoro burocratico che ne conseguira) senza effettivamente contribuire alla tutela della concorrenza, che potrebbe in questo caso avvenire attraverso il ricorso alla categoria dell’abuso di posizione dominante.Per quanto riguarda le concentrazioni, sebbene quelle orizzontali siano il modo più semplice mediante cui si può giungere all’abuso di posizione dominante, bisogna riconoscere che esse costituiscono una parte molto controversa della politica della concorrenza. Vi è il problema di stabilire le dimensioni della concentrazione da sottoporre a controllo, nonché quello della prevalenza di altre considerazioni, attinenti, per esempio, alla promozione dello sviluppo regionale, rispetto ai principii della concorrenza.A proposito delle concentrazioni, bisogna distinguere il caso in cui le attività in questione siano esposte alla concorrenza internazionale da quello in cui non lo siano. In quest’ultimo caso, gli effetti delle concentrazioni devono essere esaminati con attenzione maggiore, per verificare se possano aver luogo benefici sotto il profilo di una maggiore efficienza o sotto altri aspetti. Si tratta, comunque, di valutazioni molto complesse, che non possono risolversi con una semplice formula circa il tasso di concentrazione.La repressione dell’abuso di posizione dominante è indubbiamente una parte essenziale della legislazione per la tutela della concorrenza. Tale è quindi anche nel Regno Unito, dove peraltro l’inesistenza di proibizioni rende difficile ottenere effetti deterrenti. Peraltro, un limite all’accoglimento del sistema previsto dall’art. 86 del Trattato CEE (così come del corrispondente articolo 3 della legge italiana) è costituito dalla difficoltà di definire l’«impresa dominante” e, ancor più, l’«abuso», con la conseguenza che si rischia di rendere ancora più difficile la vita delle imprese, che si troverebbero di fronte al divieto di compiere atti «illegali” che non sono precisamente definiti.Sebbene siano state numerose nel Regno Unito le indagini in materia di abuso di posizione dominante, nella maggior parte dei casi esse hanno condotto alla conclusione della loro infondatezza. È probabile che l’Autorità italiana abbia esperienze analoghe.Per quanto possano essere diverse, da Paese a Paese, le leggi sulla concorrenza e gli stessi ordinamenti, nonché i sistemi economici e sociali, è sorprendente la somiglianza tra i problemi che le autorità responsabili della tutela della concorrenza si trovano di fronte.
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Mastropaolo, Alfio. « PARLAMENTI E PARLAMENTARI NEGLI ANNI OTTANTA ». Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica 20, no 1 (avril 1990) : 29–71. http://dx.doi.org/10.1017/s0048840200008947.

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Résumé :
IntroduzioneAll'interno di quello che si suole ormai definire il mercato politico, il successo degli interessi organizzati ha da qualche decennio a questa parte finito, com'é noto, per cancellare del tutto la tradizionale rappresentazione del parlamento quale baricentro del sistema politico. Superata la fase in cui l'insidia piò grave alle prerogative delle assemblee legislative veniva dai partiti politici, i grandi gruppi d'interesse funzionali hanno addirittura dato luogo ad un secondo circuito rappresentativo in pieno regola, postosi decisamente in concorrenza rispetto a quello della rappresentanza politica democratica, che ha nel parlamento il suo principale punto di transito.
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van Meerhaeghe, Marcel A. G. « Protection of Competition in Belgium* ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 93–101. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345036.

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Résumé :
Abstract Le recenti leggi sulla concorrenza introdotte in alcuni Paesi europei sono basate sulle norme comunitarie. È questo il caso della legge italiana del 10 ottobre 1990 e del progetto di legge belga del 10 settembre 1990.In Belgio è in vigore la legge 27 maggio 1960 contro l’abuso di posizione dominante, mentre non hanno concluso l’iter parlamentare altri progetti di legge sulla politica della concorrenza elaborati successivamente.Pertanto, il testo da esaminare (confrontandolo con la legge italiana e anche con quella comunitaria) è il progetto di legge del settembre 1990.Un primo problema è dato dal fatto che il Trattato di Roma non definisce il concetto di «concorrenza». Questa lacuna caratterizza anche molte leggi nazionali, inclusa quella belga del 1960, che contiene definizioni alquanto approssimative di «abuso» e di «posizione dominante». Il progetto di legge definisce solo tre concetti: «undertaking», «posizione dominante” e «ministro». Neppure la legge italiana fornisce definizioni.Il progetto di legge propone l’istituzione di un «Consiglio della concorrenza», con compiti sia di decisione circa attività anti-concorrenziali, sia di consultazione, di sua iniziativa o su richiesta del Ministro degli affari economici.Il consiglio è composto di dodici membri, di cui sei (compreso il presidente ed il vice-presidente) appartenenti alla magistratura ed altri sei designati sulla base della loro specifica competenza. Dodici membri supplenti sono designati sulla stessa base. Le nomine durano sei mesi e sono effettuate su deliberazione del Consiglio dei ministri. È facile immaginare che la Commissione sulla concorrenza sarà sottoposta a notevoli pressioni politiche. Inoltre, si prevede una commissione di consiglieri, rappresentanti le parti sociali, la cui consultazione ritarderà certamente le procedure.Il sistema previsto dalla legge italiana sembra preferibile, sia perché assicura una maggiore indipendenza dal potere politico, sia perché è più agile.Per quanto riguarda le operazioni di concentrazione, il progetto belga richiede una percentuale della quota di mercato (il 20%) che è inferiore a quella prevista dalla regolamentazione CEE (il 25%) ed inoltre il fatturato minimo richiesto, pari ad un miliardo di franchi belgi, appare eccessivamente basso, anche confrontato con quello della legge italiana, che è circa 15 volte più elevato e da commisurare ad un prodotto interno lordo cinque volte maggiore.Le procedure previste dal progetto belga (come, peraltro, anche quelle comunitarie) sembrano richiedere un eccessivo lavoro burocratico, anche a danno della riservatezza.Uno dei timori suscitati dalla regolamentazione comunitaria, attraverso le deroghe ai divieti di comportamento anticoncorrenziale, è quello di voler dar luogo a politiche industriali o sociali, piuttosto che ad una politica della concorrenza. In una parola, vi è il rischio che prevalga la «politica” vera e propria.Per quanto riguarda i rapporti tra normativa comunitaria e leggi nazionali, è possibile che ambedue siano applicate, purché non venga pregiudicata l’applicazione uniforme delle norme comunitarie.Le autorità nazionali possono vietare accordi rispetto ai quali la Commissione abbia dichiarato di non intervenire. Oltre a svolgere un ruolo di consulenza nei riguardi della Comunità, gli Stati possono inserirsi nel procedimento comunitario. Di fatto, per gli attori puo essere preferibile ricorrere alla magistratura, la quale può decidere il pagamento dei danni, anziché limitarsi ad imporre multe, come fa la Commissione.Con riferimento al sistema belga, si può dubitare che un Paese con un territorio così limitato possa regolamentare le concentrazioni, le quali sono già oggetto di normative comunitarie.Appare inoltre sorprendente, sia nel rapporto belga che nella legge italiana, l’assenza di norme che sopprimano il controllo dei prezzi.Poiché sia la legge italiana che il progetto belga si basano sulla normativa comunitaria, per fame una valutazione complessiva bisogna fare riferimento a quest’ultima, la quale si fonda sulla legislazione anti-trust statunitense che, tuttavia, negli ultimi anni e stata sottoposta a numerose critiche.Appare sempre piu di frequente che monopoli ed oligopoli non siano cosl preoccupanti come si pensava in passato. In particolare, un sistema oligopolistico può essere nella sua essenza concorrenziale.Non sembra quindi opportuno che, di fronte ad una revisione sostanziale di molte idee tradizionali in tema di funzionamento dei mercati, la Commissione e gli Stati membri accentuino il controllo delle concentrazioni.La politica comunitaria non sembra aver avuto un’evoluzione logica e coerente. In passato le concentrazioni mediante fusione venivano incoraggiate; dopo le si è considerate con diffidenza.Gli stessi concetti di «mercato rilevante», «pratiche concertate» e «posizione dominante” sono cambiati nel corso del tempo.Data l’ispirazione liberale del Trattato di Roma, la determinazione del «valore economico” dovrebbe essere lasciata al mercato, senza porsi il problema di identificare prezzi che siano «eccessivi». Anche per quanto riguarda gli accordi di distribuzione esclusiva, non sono chiari i danni che potrebbero conseguirne.In conclusione, le autorità nazionali farebbero meglio se cercassero d’influire sulla politica comunitaria della concorrenza piuttosto che adottarla senza i necessari approfondimenti.
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Chernyavs'ka, Liliya, et Francesco Gullě. « Politica ambientale e concorrenza imperfetta : i mercati della CO2 ». ECONOMICS AND POLICY OF ENERGY AND THE ENVIRONMENT, no 2 (février 2010) : 105–22. http://dx.doi.org/10.3280/efe2009-002007.

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Lacey, Eric F. « The Italian Competition Law Compared with Other OECD Countries’ Competition Laws ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 147–51. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345090.

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Résumé :
Abstract L’ltalia è il penultimo Paese membro dell’OCSE che abbia adottato una legge sulla protezione della concorrenza (adesso solo la Turchia non ha alcuna legge al riguardo).Peraltro, la legislazione vigente nei Paesi OCSE non è del tutto identica. Vi è, per esempio, una notevole differenza tra la legislazione anti-trust degli Stati Uniti, con proibizione (rafforzata da sanzioni penali) della fissazione di prezzi e di ripartizione dei mercati, ed il progetto di legge belga contro l’abuso di potere economico, che da luogo ad un tipo di controllo molto tenue.Per quanto riguarda, in particolare, le norme attinenti alle concentrazioni, l’ltalia è il quindicesimo Paese OCSE ad avere una normativa. Questo significa non soltanto che nove Paesi OCSE devono ancora convincersi dell’utilità del controllo delle concentrazioni, ma che, date le divergenze tra le diverse normative in vigore, sono anche diversi i criteri e le procedure mediante cui possono essere valutate fusioni ed acquisizioni.Si può affermare che l’impostazione della legge italiana, di carattere dichiaratamente proibitivo, quanto ad accordi restrittivi ed abuso di posizione dominante segue l’attuale tendenza dei Paesi OCSE a favore di questo metodo di controllo piuttosto che del metodo del caso per caso, che e ancora vigente nei Paesi nordici, in Irlanda e nel Regno Unito.Per quanto attiene, invece, alle concentrazioni, l’impostazione di carattere proibitivo non si estende normalmente al loro controllo. Molti ordinamenti preferiscono il sistema del «caso per caso» e così fa anche la legge italiana, anche se questa procedura richiede un giusto equilibrio tra l’esigenza di completare in tempi stretti l’indagine, per non danneggiare le imprese interessate, e l’altrettanto legittima esigenza di avere tempo sufficiente per un esame accurato. Su questo ultimo aspetto, i tempi previsti dalla legge italiana sembrano più brevi della media dei Paesi OCSE. In particolare, il periodo di tempo previsto dalla legge italiana perché l’Autorità effettui l’indagine è di quarantacinque giorni, mentre il tempo mediamente previsto nei Paesi OCSE è di tre mesi.Un elemento molto positivo della legge italiana è quello di sottoporre le concentrazioni ad una valutazione di natura strettamente concorrenziale, senza introdurre dementi di natura politica o sociale. Inoltre, in molti Paesi il Governo ha il potere di dire l’ultima parola sull’autorizzazione o meno delle concentrazioni.Bisogna anche notare che, mentre molti Paesi hanno costruito poco per volta la loro legislazione concorrenziale, partendo dagli accordi orizzontali per poi estendere il controllo all’abuso del potere di mercato e giungendo quindi al controllo delle concentrazioni, la legge italiana include tutti e tre questi tipi di restrizioni della concorrenza. Essa riguarda, inoltre, sia il mercato dei beni che quello dei servizi.La legge italiana si applicherà sia alle imprese private che a quelle pubbliche, con l’eccezione dei monopoli pubblici. Per quanto riguarda le banche e le assicurazioni, la legge italiana riserva ad essi un trattamento analogo a quello di altre leggi della concorrenza, anche se adesso sembra emergere la tendenza a restringere le esenzioni dalle leggi sulla concorrenza di cui godono questi settori.L’Autorità italiana per l’applicazione della legislazione concorrenziale ha ampi poteri di investigazione, di decisione e anche di sanzione, attraverso la comminazione di multe, nonche importanti funzioni consultive. In altri ordinamenti vi è una distinzione tra gli organi che nelle diverse fasi applicano la legislazione della concorrenza. La legge italiana, dato che l’Autorità è responsabile delle varie fasi, potrà essere applicata più facilmente, anche se si potrebbe rilevare che la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisionali dà maggiori garanzie (in ogni caso, le parti hanno comunque diritto di ricorrere contro le decisioni dell’Autorità).L’applicazione di sanzioni, che è un aspetto essenziale del sistema di controllo, è modellata nella legge italiana sulla base della normativa CEE e sembra adeguata.Per quanto riguarda il particolare trattamento riservato alle istituzioni finanziarie, sebbene in diversi Paesi vi siano norme speciali nei riguardi delle concentrazioni bancarie (con approvazione da parte delle autorità bancarie, in sostituzione delle autorità che si occupano della concorrenza o in aggiunta all’approvazione di queste ultime), non si riscontra in altri ordinamenti una norma come quella secondo cui anche l’acquisizione di una quota del cinque per cento del capitale debba essere sottoposta ad autorizzazione. Soltanto l’Olanda, forse, ha una regola analoga, mentre l’Australia ha una regola che stabilisce un limite generale del quindici per cento per un solo investitore.Nel complesso, la legge italiana per la concorrenza sembra fornire una buona base per una efficiente politica della concorrenza. Evidentemente, tutto dipenderà dal modo in cui l’Autorità assicurerà che le norme siano effettivamente applicate, soprattutto per quanto riguarda l’art. 4 (che prevede deroghe per le intese) e l’art. 8, paragrafo 2, sulle deroghe per le imprese che forniscono servizi d’interesse economico generale. Sarebbe molto spiacevole se questa norma fosse utilizzata per non applicare la legge allo stesso modo, sia alle imprese private che a quelle pubbliche.
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Rowley, Charles K. « Duncan Black : Pioneer and Discoverer of Public Choice* ». Journal of Public Finance and Public Choice 9, no 2 (1 octobre 1991) : 83–87. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345261.

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Résumé :
Abstract Nel suo lungo itinerario scientifico, da lui iniziato nei primi anni 30, ancora studente all’Università di Glasgow, e diretto a costruire una «scienza pura della politica», Black fu sempre attratto dal problema di trovare un meccanismo di voto tale da dar luogo a scelte che riflettano l’autentica volontà della maggioranza. Il criterio di Condorcet, secondo cui dovrebbe essere accettata l’alternativa che la maggioranza preferisce a tutte le altre, era anche per Black quello più accettabile. Tuttavia, in assenza di una maggioranza vincente, sarebbe stato necessario il ricorso al metodo di Borda, al fine di tener conto dell’intensità delle preferenze, cosa che, peraltro, non è sempre realmente possibile, per il ben noto problema della rivelazione della stessa.I principali contributi di Black sono costituiti dall’idea delle funzioni di preferenza e dal teorema secondo cui, nel caso di funzioni con un solo massimo, vi è un’alternativa stabile, in grado di ottenere la maggioranza in concorrenza con le altre alternative.
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Ruppelt, Hans-Jürgen. « Competition Law and its Application in Germany ». Journal of Public Finance and Public Choice 8, no 2 (1 octobre 1990) : 117–24. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907345054.

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Résumé :
Abstract L’economia tedesca è sempre stata caratterizzata da una struttura molto concentrata, in cui le imprese facevano frequente ricorso ai cartelli. Alia fine dell’ultima guerra, gli alleati (ed in particolare gli Stati Uniti) hanno insistito perché la concentrazione fosse ridotta ed i cartelli fossero eliminati, introducendo cosi la libera concorrenza nell’economia.La legge ha introdotto un generale divieto di cartellizzazione, con alcune esenzioni legali che consentono specifiche intese.L’applicazione della legge attraverso un organismo indipendente, l’Ufficio Federale dei Cartelli, si è basata esclusivamente sugli aspetti concorrenziali, con esclusione quindi degli aspetti di «interesse pubblico». L’unica eccezione è costituita dal potere di autorizzazione di cartelli e concentrazioni da parte del Ministro, che tuttavia vi ha fatto ricorso molto raramente.Nell’ambito di applicazione della legge sono rientrate non soltanto le attività dirette a limitare la concorrenza da parte dei privati, ma anche le distorsioni del mercato prodotte da interventi pubblici, come regolamentazione, sussidi e protezionismo. Negli anni più recenti, in particolare, la politica della concorrenza si è ispirata all’idea di modificare l’equilibrio tra settore privato e settore pubblico, riducendo quest’ultimo mediante deregolamentazione e privatizzazione.La legge tedesca riguarda essenzialmente quattro gruppi di limitazioni della concorrenza: accordi orizzontali, restrizioni verticali, abuso del potere di mercato e concentrazioni.Gli accordi orizzontali sono proibiti e, di conseguenza, nulli. Coloro che vi abbiano preso parte sono passibili di una multa che può giungere fino ad un ammontare pari a tre volte il valore degli utili così conseguiti. Si tratta, peraltro, di un criterio di difficile applicazione, essendo molto ardua la determinazione dell’incremento di utili ottenuto con un accordo.Una lacuna del sistema era costituita dal fatto di escludere alcune forme di collusione che a stretto rigore non rientravano nella categoria degli «accordi». È stato necessario emendare la legge, includendovi esplicitamente le «azioni concertate».Un secondo problema riguarda l’inclusione o meno nel concetto di «restrizione della concorrenza” dell’obbligo per le parti dell’accordo di mettere in atto comportamenti contrari alla concorrenza. Secondo l’interpretazione degli organi giudiziari tale obbligo si deve presumere.Per quanto riguarda le deroghe, l’Ufficio Federale dei Cartelli tende ad essere alquanto rigido.Per gli «accordi verticali», la legge tedesca, in contrasto con l’art. 85 del Trattato CEE e con la legge italiana, introduce specifiche regole. Essi sono, in genere, legali, con la sola eccezione degli accordi per la determinazione del prezzo, che sono proibiti di per sé, a meno che non riguardino il settore dell’editoria.Gli interventi per accordi verticali sono stati poco frequenti e, a quanto sembra, nella maggior parte dei casi tali accordi non dovrebbero essere stati influenzati dalla legislazione sulla concorrenza.Per quanto riguarda l’abuso di potere di mercato, il vecchio adagio statunitense vale anche per la Germania: le dimensioni non danno luogo, di per sé, ad un pericolo. Analogamente, una posizione dominante, come tale, non può essere ritenuta dannosa, anche se è ampiamente diffusa l’opinione secondo cui non debba essere consentito l’abuso di posizione dominante.Sotto il profilo applicativo, peraltro, bisogna identificare due fondamentali presupposti: una «posizione dominante” e un «comportamento abusivo».Il controllo del comportamento abusivo persegue, sia in Germania che in Italia, due obiettivi: impedire alle imprese dominanti di stabilire prezzi troppo elevati, realizzando profitti monopolistici (abuso di prezzi), e proteggere la libertà di competere delle altre imprese (pratiche restrittive).Per quanto riguarda l’abuso di prezzi, l’esperienza tedesca non è stata molto incoraggiante, soprattutto per la ben nota difficoltà nella definizione del «giusto prezzo».Hanno avuto maggiore successo, invece, i procedimenti nei riguardi di pratiche restrittive. Anche in questo caso non e facile applicare la normativa concorrenziale, specie per quanto riguarda i casi «marginali», come i casi di collegamenti tra imprese che non sembrano evidenziare comportamenti anti-competitivi.L’introduzione della regolamentazione delle concentrazioni è avvenuta in Germania soprattutto per le difficoltà nel perseguire gli abusi di posizione dominante. Diversamente dalla legge italiana, il sistema tedesco non prevede un minimo fatturato nazionale, ma fa riferimento al valore del fatturato nel suo complesso, dovunque sia stato conseguito.Notevoli difficoltà potranno derivare dalla definizione del concetto di «controllo». Dal punto di vista pratico sembra conveniente combinare le caratteristiche di flessibilità e certezza giuridica con una definizione generale che specifichi il maggior numero possibile di fattispecie.Le caratteristiche più significative dell’attività di controllo delle concentrazioni svolta in Germania sono l’effetto sospensivo della notificazione che precede la concentrazione e un criterio strettamente concorrenziale. L’esperienza dimostra che è molto difficile far venir meno una concentrazione, una volta che sia stata effettuata. Per questo motivo si richiede che le concentrazioni che eccedono una determinata soglia siano comunicate in anticipo.Sebbene l’Ufficio Federale dei Cartelli abbia a disposizione quattro mesi per completare la sua investigazione, circa i tre quarti delle procedure sono completate entro quattro settimane.Vi è una netta distinzione di compiti tra l’Ufficio Federale dei Cartelli e il Ministro dell’Economia. Il primo si occupa degli aspetti strettamente inerenti alla concorrenza, senza tener conto degli altri benefici che possono derivare dalla concentrazione. Il Ministro, invece, per considerazioni d’interesse pubblico, può autorizzare una concentrazione che l’Ufficio Federale dei Cartelli aveva bloccato. Sino ad ora (dal 1973) soltanto sei autorizzazioni sono state concesse dal Ministro e non sembra che esse abbiano dato luogo ai risultati positivi che erano attesi.
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Rowley, Charles K., et Michelle A. Vachris. « Why Democracy does not Necessarily Produce Efficient Results* ». Journal of Public Finance and Public Choice 12, no 2 (1 octobre 1994) : 95–111. http://dx.doi.org/10.1332/251569298x15668907539905.

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Résumé :
Abstract Questo scritto presenta alcune obiezioni alla tesi ottimistica, esposta da Donald Wittman, secondo cui la democrazia produrrebbe risultati efficienti.Secondo Wittman, sia il mercato politico che quello economico operano in modo efficiente. A suo avviso, molte delle argomentazioni in sostegno dell’efficienza dei mercati economici si applicano egualmente ai mercati politici democratici.Conseguenza di quest’analisi dovrebbe essere che i governi democratici affideranno ai mercati economici quei compiti in cui essi riescono meglio.Nella sua analisi, tuttavia, Wittman ignora i risultati teorici conseguiti dalla scuola di Virginia circa il fallimento dello Stato. Un primo aspetto riguarda il meccanismo concorrenziale politico che può avere caratteristiche di concorrenza imperfetta, se non di monopolio. Un secondo aspetto è il fatto che il teorema dell’elettore mediano, che era stato proposto a dimostrazione dell’efficienza del sistema democratico, si è rivelato privo di realismo.Anche i gruppi d’interesse possono distorcere i risultati di un sistema democratico in misura maggiore o minore, a seconda delle caratteristiche istituzionali dei particolari mercati politici. La teoria della burocrazia di Niskanen, inoltre, dimostra come gli stessi politici non controllino pienamente la spesa pubblica, ma dipendano dai burocrati, il cui obiettivo è l’espansione del loro bilancio.
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Thèses sur le sujet "Politica della concorrenza"

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DEMARTINI, Greta. « Evoluzione della politica della concorrenza e interessi dei consumatori ». Doctoral thesis, Università degli studi di Bergamo, 2011. http://hdl.handle.net/10446/908.

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FORGANNI, ANTONELLA. « Profili giuridici dell'interazione tra antidumping e altre politiche comunitarie : politica della concorrenza e relazioni esterne ». Doctoral thesis, Università Bocconi, 2010. https://hdl.handle.net/11565/4053939.

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BHATTACHARYYA, PROMA. « Tre rapporti sui modelli di privatizzazione in India : effetti della politica, movimenti lavoro, mercato concorrenza e struttura sociale ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", 2013. http://hdl.handle.net/2108/202673.

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Résumé :
This thesis studies the impact of development, sustainable and welfare economics on financial decisions in a country. Here, I have analyzed the effects of political framework, labor movements, role of privates firms and social structure on the privatization patters in India from 1990 to 2004. The complexity of the mutual dependency of the included parameters makes privatization in India an interesting area for research. The analysis has been conducted in the following three chapters:  First: gauging the vital role of politics in finance by analyzing the effect of political rivalry and labor movements on privatization in India. In this part, I emphasize on two parameters: (a) political rivalry between the main central parties in India; and (b) labor union protests against privatization in India. I used a binary logit model to test the data and observed the despite competition form the opposition, the ruling party continued with privatization decisions. The labor movements in turn have a negative and significant effect on the privatization patters.  Second: an analysis of the role of private enterprises and its influence on the privatization pattern in India. Whether it is the indigenous private firms or multi nationals from abroad, the competitive pricing and quality of the products constantly pressurize the PSEs. The PSEs face multi shortcomings. Budget deficit, semi-skilled labor, bureaucratic complexities amongst few eventually lead the PSEs towards privatization. I have extended the model from the first part and have added market competition. I observe that market competition is indeed positively significant.  Third: studying the effect of the social structure on the privatization patterns in India. It is vital to understand the effect of welfare economics on the financial activities in an economy. In order to do so, I have developed a new index, Social Welfare Index (which encompasses financial, economic, demographic and development conditions of the state) and have extended my binary model from the precious two sections by adding this index. I observe that social welfare index is significant and the social comfort experienced by an individual positively effects the motivation towards privatization
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Cengia, Andrea. « Per una teoria della teconologia. Raniero Panzieri e l'analisi marxiana dei processi produttivi ». Doctoral thesis, Università degli studi di Padova, 2018. http://hdl.handle.net/11577/3424858.

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Résumé :
The main aim of this research is to define a theory of Technology in the production process. The starting point is identified in the work of Raniero Panzieri. Panzieri in the early Sixties combines theoretical analysis of Marx's Capital with the factory investigation. Panzieri's research indicates the non-neutrality of Technology applied to production processes. Finally Panzieri's conclusions are combined with the Marxian analysis on the Machines and Technology of Book I and Book III of Capital. The result is a critical perspective that investigates production processes with a high technological content.
La tesi ha come scopo la definizione di una teoria della tecnologia. Il punto di partenza è individuato nella ricerca di Raniero Panzieri. Panzieri nei primi anni Sessanta unisce l'analisi teorica del Capitale alla indagine di fabbrica. La ricerca di Panzieri segnala la non neutralità  della tecnologia applicata ai processi produttivi. Le conclusioni di Panzieri vengono qui combinate con la ripresa delle analisi marxiane sulle macchine e la tecnologia del Libro I e Libro III del Capitale. Il risultato è una prospettiva critica finalizzata a indagare i processi produttivi ad alto contenuto tecnologico.
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DALLA, VALENTINA GIACOMO. « IL CONTROLLO DELLE CONCENTRAZIONI NELL¿UNIONE EUROPEA A OLTRE TRENT¿ANNI DALLA SUA INTRODUZIONE : LA RICERCA DI UN NUOVO MODELLO TRA SPINTE TECNOLOGICHE E NUOVE STRATEGIE POLITICHE ». Doctoral thesis, Università degli Studi di Milano, 2022. http://hdl.handle.net/2434/930765.

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Résumé :
La presente tesi racchiude gli esiti di un’analisi in merito alle carenze e alle prospettive di riforma della materia del controllo delle concentrazioni, oggi disciplinata dal regolamento (CE) 139/2004. Tale materia riveste, nell’architettura istituzionale e normativa dell’Unione europea, un ruolo atipico, per certi versi minore rispetto agli strumenti tipici del diritto della concorrenza, come dimostrato dall’assenza di un’organica ed estesa letteratura (almeno nazionale) in tale ambito. La disciplina in parola si è, tuttavia, trovata al centro di un sempre più acceso dibattito, che vede coinvolti accademici, attori istituzionali e parti private, in merito alla sua adeguatezza nell’economia – globalizzata, digitalizzata e dinamica – contemporanea. Tale dibattito, stimolato da alcuni fenomeni sociali e politici di grande risonanza, ha avuto un riconoscimento istituzionale con l’avvio da parte delle istituzioni europee di una stagione di profonde riflessioni, che si trova ancora in una fase embrionale. Molte delle paventate esigenze di riforma riflettono, in realtà, alcune tensioni che, sottotraccia, hanno accompagnato l’accidentato processo di formazione della disciplina. Di tali tensioni si darà atto nel Capitolo I della tesi, dove verrà rappresentata la sensibilità della materia ai differenti approcci ed esigenze che si sono susseguiti nelle varie fasi storiche dell’integrazione europea. Il Capitolo II è invece consacrato all’esame critico del ruolo rivestito da istanze di interesse pubblico (nazionale e sovranazionale) all’interno del sistema del controllo delle concentrazioni. Infine, il Capitolo III mira a fornire una risposta alle molte questioni poste dalla digitalizzazione e dall’emersione di un nuovo modello di regolazione dei rapporti di potere tra gli attori economici nella platform economy, che impediscono un tempestivo e adeguato intervento da parte della Commissione europea nei confronti di concentrazioni potenzialmente lesive della concorrenza.
This thesis presents the results of a study on the shortcomings and reform perspectives of EU merger control rules, currently laid down by Regulation (EC) 139/2004. In the institutional and regulatory framework of the EU, merger control plays an atypical role, perhaps minor vis-à-vis the other tools of EU competition law, as proved by the absence of a wide-ranging literature (at least national). Merger control has, however, become the subject of an increasingly heated debate, involving scholars, institutional actors, and private parties, which concerns its effectiveness in the global, digitalized, and dynamic economy of this era. This debate, enthused by some socio-political events of great resonance, has been partially internalized by the EU institutions in the context of a wide inquiry, which is still at an early stage. Many of the needs for reform that have been voiced reflect, as a matter of fact, some tensions which have characterized the foundational and development stages of EU merger control. These tensions will be described in Chapter I, which will illustrate the sensitivity of EU merger control to the different approaches and objectives that emerged in the different phases of the European integration. Chapter II is, then, devoted to a critical examination of the role played by public interests (both national and supranational) within the system of EU merger control. Finally, Chapter III aims to provide an answer to the many questions posed by the digitization and the emergence of a new model of regulation of power relations among undertakings in the platform economy, which prevent a timely and appropriate intervention by the European Commission vis-à-vis concentrations that are potentially harmful to competition.
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BERTILORENZI, MARCO. « Il controllo della sovrapproduzione. I cartelli internazionali nell’industria dell’alluminio in prospettiva storica, 1886-1945 ». Doctoral thesis, 2010. http://hdl.handle.net/2158/592644.

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Livres sur le sujet "Politica della concorrenza"

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Bentivogli, Chiara. Economia e politica della concorrenza : Antitrust e regolamentazione. Roma : Carocci, 2005.

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Massi, Silvia. Tutela penale della concorrenza globale e scosse di assestamento della normativa italiana anticorruzione : Sulle vicende modificative dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, l. 6 novembre 2012, n. 190. Napoli : Jovene editore, 2013.

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